Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 19 dicembre 2023
Definizione della tabella di corrispondenza dei titoli di quinto e sesto livello EQF, rilasciati a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, alle classi di concorso per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, e in particolare l'art. 4, comma 10;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riguardante «Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 405, concernente «Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 64, comma 4, che prevede l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, tra i quali, alla lettera a), e' indicato il regolamento di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, di adozione di «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, avente a oggetto «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e, in particolare, l'art. 5, recante «Scuola secondaria di I grado»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, di adozione del «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, avente a oggetto «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, di adozione del «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, di adozione del «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare, l'art. 4, comma 2-bis, introdotto dall'art. 44, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con il quale sono state disposte la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 12 giugno 2020, n. 33, recante «Individuazione delle classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, alle discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e quinto anno indicati nell'allegato 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'art. 20, comma 3, lettera e) che ha modificato l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con il quale sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2007, recante «Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle universita', dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)», e in particolare l'allegato 2, recante «Corrispondenza tra classi di laurea relative al decreto ministeriale n. 270/2004 e classi di laurea relative al decreto ministeriale n. 509/1999»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, riguardante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446 recante «Definizione, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, delle classi dei corsi di laurea a orientamento professionale»;
Vista la legge 9 novembre 2021, n. 163 recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»;
Visti i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, 24 maggio 2023, numeri 682, 683 e 684, attuativi dell'art. 2 della predetta legge n. 163/2021, mediante i quali sono stati resi abilitanti gli ordinamenti didattici delle classi di laurea a orientamento professionale L-P01, L-P02 e L-P03 di cui al decreto ministeriale n. 446/2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023, riguardante il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di I e II grado;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri quattordici Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;
Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, universita' e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorita' locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;
Visto il target M4C1-20 dell'Investimento 1.5, che prevede un aumento del numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS);
Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;
Visto il target M4C1-14 che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento;
Visto l'accordo ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and resilience facility - Operational arrangements between the european Commission and Italy»;
Visto l'art. 24, comma 6-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto il decreto del Ministro e dell'istruzione e del merito n. 88 del 17 maggio 2023, recante «Disposizioni in merito ai criteri e alle modalita' per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonche' ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonche' dei presupposti e delle modalita' per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 20 ottobre 2023, n. 203 recante «Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali»;
Considerata la necessita' di dare attuazione all'art. 4, comma 10, della legge 15 luglio 2022, n. 99 e di stabilire la corrispondenza dei titoli relativi ai diplomi di quinto e di sesto livello del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), conseguiti presso gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), per l'accesso alle classi di concorso e per la partecipazione ai concorsi previo conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico (ITP);
Considerato che l'art. 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione», prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provveda con proprio decreto alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione formulato nella seduta plenaria n. 114 del 16 novembre 2023;
Ritenuto di accogliere, anche con riformulazioni, le richieste del Consiglio superiore della pubblica istruzione che non appaiono in contrasto con le norme vigenti in materia e non limitano le prerogative dell'amministrazione;
Ritenuto di accogliere le proposte di integrazione dell'allegato 1, ad eccezione di quella concernente il Laboratorio B25 - Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni navali per la figura 2.2.1 - Tecnico superiore per la manutenzione aeronautica, in quanto non coerente con il percorso formativo;
Acquisito il concerto del Ministero dell'universita' e della ricerca con nota protocollo n. 12435 - del 7 dicembre 2023 - AOOGABMUR - Ufficio Gabinetto del MUR;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) EQF: quadro europeo delle qualificazioni;
b) diploma di specializzazione per le tecnologie applicate di quinto livello EQF: titolo rilasciato all'esito del corso formativo biennale erogato dagli ITS Academy, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 99/2022;
c) diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di sesto livello EQF: titolo rilasciato all'esito del corso formativo triennale, erogato dagli ITS Academy, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 99/2022;
d) credito formativo: l'insieme di competenze, conoscenze e abilita' acquisite in esito al percorso formativo, che possono essere riconosciute in fase di accesso a un percorso formativo al fine di ridurre il numero di crediti necessari per il conseguimento del relativo titolo, ivi compreso nell'ambito di un ulteriore percorso di formazione o di abilitazione utile ai fini dell'accesso al concorso per insegnante tecnico-pratico (ITP).
 
Allegato 1 -TABELLA DI CORRISPONDENZA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 10, della legge 15 luglio 2022, n. 99, il presente decreto stabilisce la corrispondenza dei titoli, relativi ai diplomi di quinto e di sesto livello del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), conseguiti presso gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), per l'accesso alle classi di concorso e per la partecipazione ai concorsi, banditi dopo il 31 dicembre 2024, previo conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico.
 
Art. 3

Tabella di corrispondenza

1. La tabella di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, individua la corrispondenza tra i titoli di accesso riguardanti le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale, con le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico (ITP), di cui alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259.
2. Le corrispondenze indicate nella tabella allegata al presente decreto sono individuate nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3 «Tabella di confluenza al nuovo ordinamento» annesso al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 20 ottobre 2023, n. 203 concernente le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali.
3. Il possesso dell'abilitazione, specifica per una delle classi di concorso previste nella tabella di cui al comma 1, costituisce titolo per la partecipazione al concorso per insegnante tecnico-pratico (ITP).
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per la partecipazione ai concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) banditi a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. Per i concorsi banditi prima di tale data, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
3. Le abilitazioni specifiche conseguite fino al 31 dicembre 2024 nelle classi di concorso per insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono comunque titoli di accesso per i concorsi banditi dopo tale data.
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 19 dicembre 2023

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 35