Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 29 novembre 2023
Criteri e modalita' di corresponsione delle risorse del Fondo per il ristoro delle aziende bufaline danneggiate dalla diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio nazionale e in particolare nella Regione Campania, nonche' per far fronte alla necessita di ripopolamento degli allevamenti.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visti il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»), il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/690 della Commissione del 17 dicembre 2019 ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020, recanti modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2016/429;
Visti i regolamenti delegati (UE) n. 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, n. 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 e n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integrano il regolamento (UE) n. 2016/429 per le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nonche' alla tracciabilita' di determinati animali;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/881 della Commissione del 23 marzo 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e in particolare l'art. 26;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/385 della Commissione del 2 marzo 2021, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (Brucella melitensis), gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi e gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di indenni e il riconoscimento dei programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky di alcune regioni;
Vista la legge 2 giugno 1964, n. 615, recante disciplina concernente bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 29 dicembre 2022 - Supplemento ordinario - n. 43;
Visto in particolare l'art. 1, comma 427, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, del Fondo per il ristoro delle aziende bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e segnatamente le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della stessa legge recante «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici», secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, gli articoli 26 e 27;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 19 agosto 1996, n. 587 «Regolamento concernente modificazioni al regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, adottato con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 20 novembre 1996;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 24 giugno 2015, prorogata con modifiche, da ultimo, con l'ordinanza del Ministro della salute 23 giugno 2021, nonche' da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2023 con l'ordinanza 15 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2023;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017;
Visto in particolare, l'art. 6 del citato regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154», come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72 "Regolamento recante: "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (di seguito MASAF);
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, prot. n. 29419 del 20 gennaio 2023, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in data 30 gennaio 2023 al n. 1423;
Vista la direttiva del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea n. 101746, del 14 febbraio 2023, registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in data 28 febbraio 2023 al n. 122;
Considerato che le risorse del sopra menzionato Fondo sono destinate a incrementare, fino a un massimo del 10 per cento, i rimborsi per l'abbattimento degli animali effettuati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 agosto 1996, n. 587;
Considerato che le risorse del sopracitato art. 1, comma 427, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono stanziate sul capitolo 1475 pg. 01 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per l'esercizio finanziario corrente, «Fondo per il ristoro delle aziende bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023», al fine di sostenere le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio nazionale, e in particolare nella Regione Campania, nonche' per fare fronte alla necessita' di ripopolamento degli allevamenti;
Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 a favore degli allevatori di bufale e dunque, di disciplinare le modalita' di attribuzione degli incrementi dei ristori calcolati sulla base dell'effettiva perdita di produzione delle aziende nell'anno 2022 rispetto alla media degli anni 2020 e 2021;
Vista la nota prot. n. MASAF-2023-0133474 del 2 marzo 2023, con la quale si chiede al Ministero della salute il numero di animali sottoposti ad abbattimento per ogni singolo allevamento della Regione Campania (gli allevamenti identificati attraverso il proprio codice AUSL), negli anni 2020, 2021 e 2022 e le somme erogate per gli abbattimenti a favore di ogni singola azienda negli anni 2020, 2021 e 2022 e le norme e/o ordinanze del Ministero della salute che hanno accompagnato la vicenda «brucellosi» in Campania;
Acquisita la nota prot. n. n. 0006522-DGSAF-MDS-P dell'8 marzo 2023 con la quale la regione Campania su richiesta del Ministero della salute, fornisce al MASAF il numero di animali sottoposti ad abbattimento per ogni singolo allevamento bufalino (codice aziendale e codice fiscale) della Regione Campania, negli anni 2020, 2021, 2022 e le somme erogate per abbattimenti brucellosi e tubercolosi bufalina in favore;
Vista la nota prot. n. n. MASAF-2023-0244655 del 10 maggio 2023 con la quale si chiedono al Ministero della salute i dati della Regione Puglia o eventuali altri ambiti territoriali nazionali in cui si siano manifestati attivita' di abbattimento dei capi bufalini;
Acquisita la nota prot. n. n. 0014389-DGSAF-MDS-P DGSAF, del 30 maggio 2023 in cui la regione Puglia su richiesta del Ministero della salute, fornisce al MASAF, il numero di animali sottoposti ad abbattimento per ogni singolo allevamento bufalino (codice aziendale e codice fiscale) della Regione Puglia negli anni 2020, 2021, 2022 e le relative somme erogate per abbattimenti per brucellosi e tubercolosi bufalina;
Preso atto che l'art. 1, comma 427, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentito il Ministro della salute, sono definite le modalita' di attribuzione degli incrementi da calcolare sulla base dell'effettiva perdita di produzione delle aziende nell'anno 2022 rispetto alla media degli anni 2020 e 2021;
Sentito il Ministero della salute che ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 0653680 del 27 novembre 2023;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Con il presente decreto si dispone un intervento finalizzato a ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio nazionale, e, in particolare, nella Regione Campania, nonche' per fare fronte alla necessita' di ripopolamento degli allevamenti, mediante il «Fondo per il ristoro delle aziende bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023», in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Il predetto fondo grava sul capitolo 1475 pg. 01 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
3. La presente misura di sostegno non attiene alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali e non e' inerente ne' e' calcolata in base a terreni agricoli.
 
Art. 2

Beneficiari

1. L'aiuto di cui all'art. 1 comma 1 e' concesso alle piccole medie imprese (di seguito PMI) e alle micro-imprese attualmente in attivita', cosi' come definite all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472, che hanno subito l'abbattimento degli animali ad incremento dei rimborsi ricevuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 agosto 1996, n. 587.
2. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficolta' di cui all'art. 1 comma 5 del regolamento (UE) 2022/2472, a meno che la situazione di difficolta' non sia derivata dai danni causati da brucellosi e tubercolosi per la quale sono concessi gli indennizzi.
3. Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
4. Non puo' essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia e' stata causata deliberatamente o e' dovuta a negligenza del beneficiario.
 
Art. 3

Interventi ammessi

1. L'aiuto viene corrisposto ad integrazione degli indennizzi gia' concessi per gli abbattimenti degli animali infetti da tubercolosi e brucellosi effettuati ai sensi della normativa nazionale e regionale.
2. L'aiuto concesso e' subordinato alla riduzione di produzione di latte bufalino registrata da ogni singola azienda beneficiaria nel corso dell'anno 2022, rispetto alla produzione di latte media annuale registrata dalla stessa azienda nel corso degli anni 2020 e 2021.
3. L'importo totale dell'aiuto concesso ad ogni singola azienda non puo' essere superiore al 10% dell'importo che la medesima azienda ha ricevuto per l'abbattimento dei capi negli anni 2020, 2021 e 2022.
4. L'aiuto corrisposto ai sensi del presente decreto sommato ad ogni altro aiuto e agli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtu' di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione ai sensi dei paragrafi 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2472/2022, non puo' superare il 100% del valore dell'animale abbattuto.
 
Art. 4

Cumulo

1. Gli aiuti alle PMI e micro-imprese del settore della produzione primaria, di cui al presente decreto, sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con aiuti de minimis unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevato applicabile agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472
2. Gli aiuti concessi in forza del presente decreto non possono essere cumulabili con eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472.
 
Art. 5

Presentazione della domanda

1. Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA con la circolare di applicazione del presente decreto prevista dal successivo art. 6, comma 3.
2. Per l'individuazione delle aziende aventi diritto all'aiuto l'Agea si avvale degli elenchi dei beneficiari dei rimborsi per l'abbattimento degli animali effettuati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 agosto 1996, n. 587, messi a disposizione dalle regioni interessate e trasmessi al Ministero della salute ed al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
3. Per la definizione dell'aiuto spettante ad ogni singola azienda AGEA si avvale dei dati presenti nella piattaforma informatica «Tracciabilita' della filiera bufalina» prevista dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 9 settembre 2014, che prevede le «Modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: «Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP» e dalla circolare MIPAAF n. 76537 del 15 ottobre 2014 recante le modalita' di applicazione del decreto ministeriale 9 settembre 2014.
 
Art. 6

Procedure d'esame
delle domande

1. AGEA, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, stabilisce con propria circolare le modalita' di presentazione delle domande di cui al precedente art. 2, nonche' le ulteriori disposizioni attuative del presente decreto e le procedure per le modalita' dei controlli di natura amministrativa ed ogni documentazione ritenuta utile ai fini dei controlli stessi, fornita su richiesta dalle Regioni di competenza.
2. AGEA effettua l'istruttoria tecnica amministrativa delle domande pervenute e della relativa documentazione; inoltre, assoggetta a controllo puntuale un campione delle dichiarazioni confermative allegate alle domande stesse, estratte sulla base di criteri di rischio e casuale. La percentuale delle dichiarazioni estratte a campione non e' inferiore al 10% del totale delle domande pervenute.
3. AGEA assicura l'armonizzazione delle procedure e delle misure necessarie per un'efficiente allocazione delle risorse disponibili, garantendo che i sostegni erogabili non eccedano il massimale finanziario di cui all'art. 1, comma 1, provvedendo ad una ripartizione proporzionale del plafond finanziario tra le imprese beneficiarie sulla base del danno ammissibile riconosciuto a ciascuna di esse.
4. Le attivita' di AGEA dovranno essere effettuate nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 7

Trasparenza

1 Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472.
2 Le informazioni sintetiche della misura di aiuto sono trasmesse alla Commissione mediante il sistema di notifica elettronica nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2022/2472, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla entrata in vigore del presente decreto in conformita' a quanto previsto all'art. 11, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2022/2472.
 
Art. 8

Clausola di salvaguardia finanziaria
ed entrata in vigore

1 Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attivita' previste dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2 I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.
3 Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 50