Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2024 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 6 dicembre 2023
Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994. (Delibera n. 22915).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
Vista la propria delibera n. 22554 del 22 dicembre 2022 recante la determinazione, ai sensi del citato art. 40, della contribuzione per l'esercizio 2023;
Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 2024, i soggetti tenuti alla contribuzione;
Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2024, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati;
Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2024, le modalita' ed i termini di versamento della contribuzione dovuta dai soggetti individuati;

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione e misura della contribuzione

I soggetti indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1, sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2024, un importo denominato «contributo di vigilanza» determinato nelle misure riportate nella medesima tabella.
 
Art. 2

Termini di versamento della contribuzione

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro i termini indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1.
 
Art. 3

Determinazione della contribuzione

1. La misura della contribuzione dovuta da ciascuna categoria di soggetti vigilati e' indicata nella tabella di seguito riportata:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Ai fini del computo del contributo:
i) per «titoli di capitale» si fa riferimento - ai sensi dell'art. 2, lettera b) del regolamento (UE) 1129/2017 (c.d. regolamento prospetto) - alle azioni e altri valori mobiliari equivalenti ad azioni di societa' nonche' qualsiasi altro tipo di valore mobiliare che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati titoli mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purche' i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entita' appartenente al gruppo di detto emittente;
ii) per «titoli diversi dai titoli di capitale» si fa riferimento - ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (UE) 1129/2017 (c.d. regolamento prospetto) - ai titoli diversi dai titoli di capitale come sopra definiti;
iii) per «prodotti finanziari diversi dai titoli» si fa riferimento a quelli previsti dall'art. 1, lettera u) del decreto legislativo n. 58/1998 e, piu' in generale agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale e dai titoli diversi dai titoli di capitale;
iv) per le offerte di cui al punto m3), lettere a), b) per controvalore dell'offerta si intende: il controvalore dell'offerta (di sottoscrizione e/o vendita) rivolta sia al pubblico retail che agli investitori istituzionali. Il controvalore e' determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli di capitale e prodotti finanziari diversi dai titoli ed al quantitativo effettivamente collocato;
v) per le offerte di cui al punto m4) per controvalore dell'offerta si intende: il controvalore dell'offerta (di sottoscrizione e/o vendita) rivolta al pubblico retail. Il controvalore e' determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli diversi dai titoli di capitale ed al quantitativo effettivamente collocato;
vi) per le offerte caratterizzate da un periodo di offerta fino a dodici mesi, suddiviso in piu' periodi di offerta intermedi (es. mensili, bimestrali, etc.), la determinazione del contributo di vigilanza avviene nell'anno contributivo di conclusione dell'intera offerta (di sottoscrizione e/o vendita); il controvalore e' determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli ed al quantitativo collocato durante l'intero periodo di offerta;
vii) per le offerte pubbliche di acquisto di cui al punto m3), lettera c), per controvalore dell'offerta si intende l'importo complessivo raccolto anche ad esito delle procedure di cui agli articoli 108 e 111 del decreto legislativo n. 58/1998;
viii) per le offerte pubbliche di scambio di cui al punto m3), lettera c), il controvalore dell'operazione e' costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti;
ix) per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo e' computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.
Il soggetto chiamato al pagamento dei contributi di vigilanza (fisso e variabile) di cui alla precedente lettera m) e' la societa' emittente i titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli a cui si riferisce il prospetto di offerta/quotazione ovvero il documento di registrazione ovvero il supplemento, la quale puo' rivalersi sugli azionisti venditori per la quota parte dei contributi di vigilanza calcolati sull'eventuale offerta di vendita.
A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni:
i) fatturato, anteriore all'ammissione a negoziazione di proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, ovvero dalla documentazione contabile rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica di PMI;
ii) offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.
2-bis. La quota fissa di cui al punto m4) deve essere corrisposta al momento della presentazione della domanda di approvazione. Tuttavia, fermo restando il termine previsto per l'esame della domanda, l'approvazione e' subordinata al ricevimento del pagamento.
3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alla lettera j) (EMITTENTI) e' computato, con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2024, come segue:
3.1. per gli emittenti di cui alle lettere j1) e j3):
a) l'importo del contributo per le azioni e' calcolato sulla base del capitale sociale ed e' determinato come segue: una quota fissa di euro 24.120,00 fino a euro 10.000.000 di capitale sociale complessivo (se ci sono piu' categorie di azioni), piu' euro 225,00 ogni euro 500.000 oltre euro 10.000.000 e fino a euro 100.000.000 di capitale sociale, piu' euro 185,00 ogni euro 500.000 oltre euro 100.000.000 di capitale sociale. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le azioni di societa' ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione. Ciascun emittente sara' tenuto a confermare entro il 31 gennaio di ciascun anno il possesso dei requisiti per il diritto all'esenzione dal pagamento della contribuzione inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail «contributi@pec.consob.it»;
b) l'importo del contributo per le obbligazioni e' pari ad una quota fissa di euro 24.120,00 per ogni emissione quotata;
c) l'importo del contributo per i warrant e' pari ad una quota fissa di euro 24.120,00 per ogni emissione quotata;
d) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities (Etc) e per gli exchange traded notes (Etn) e' pari ad una quota fissa di euro 3.325,00 per ogni strumento quotato;
e) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds (Etf), di exchange traded funds attivi (Etf Attivi) e' pari ad una quota fissa di euro 3.485,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.
La misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari a euro 780.000,00;
3.2. per gli emittenti esteri di cui alla lettera j2):
a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant e' pari a una quota fissa di euro 24.120,00 per ogni categoria quotata;
b) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities (Etc) e per gli exchange traded notes (Etn) e' pari ad una quota fissa di euro 3.325,00 per ogni categoria di strumento quotato;
c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds (Etf), di exchange traded funds attivi (Etf Attivi) e' pari ad una quota fissa di euro 3.485,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.
La misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari ad euro 780.000,00.
 
Art. 3 bis

Periodo transitorio offerenti titoli diversi
dai titoli di capitale

1. Per i soggetti che, avendo concluso un'offerta di sottoscrizione e/o vendita di titoli diversi dai titoli di capitale (esclusi covered warrant e certificates), anche finalizzata alla quotazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024, e sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 58/1998, il contributo e' pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di euro 18.905,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a euro 13.000.000, dello 0,142% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione e' pari a euro 5.882.250,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta e' determinato come indicato nell'art. 3, comma 2.
2. Per i soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli diversi dai titoli di capitale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024 il contributo e' pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta, ad una quota fissa di euro 18.905,00 per singolo prospetto di quotazione ovvero per singola condizione definitiva di quotazione.
3. Per i soggetti che hanno ottenuto l'approvazione di un supplemento ovvero di un documento di registrazione (eventualmente universale) ai fini dell'art. 26 del regolamento UE 2017/1129, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024 il contributo e' pari ad una quota fissa di euro 12.460,00 per singolo documento.
4. Per ciascun provvedimento amministrativo relativo all'approvazione del prospetto ovvero prospetto di base ovvero documento di offerta ovvero documento di esenzione concernente titoli di debito, per il quale il procedimento amministrativo si sia estinto prima del rilascio del provvedimento di approvazione, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024, e' dovuto un contributo pari ad una quota fissa di euro 8.005,00. Sono escluse dal versamento della contribuzione le istanze per le quali e' stato attivato un nuovo procedimento amministrativo entro i successivi tre mesi.
5. Per ciascun prospetto ovvero prospetto di base ovvero documento di offerta ovvero documento di esenzione approvato concernente titoli di debito, per il quale il soggetto proponente non abbia concluso l'offerta e/o vendita, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024, e' dovuto un contributo pari ad una quota fissa di euro 16.010,00.
Il versamento deve essere effettuato entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento. I soli soggetti esteri, in via alternativa, possono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato nell'avviso di pagamento, in tutti i casi in cui non sia possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma PagoPA.
Per le offerte concluse nel 2024, il cui prospetto e' stato approvato nel corso del 2023, il pagamento del contributo fisso di cui all'art. 3, lettera m), punto m4) dovra' essere effettuato alla conclusione dell'offerta. Il contributo non si applica nel caso in cui sia stato pagato un contributo di vigilanza nell'anno 2023.
 
Art. 4

Modalita' di versamento della contribuzione

1. L'avviso di pagamento e' spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei quindici giorni antecedenti la scadenza. Il pagamento e' effettuato mediante avviso PagoPA.
2. Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione dell'avviso PagoPA sono pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).
3. I soli soggetti esteri, in via alternativa, possono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato nell'avviso di pagamento, in tutti i casi in cui non sia possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma PagoPA.
4. La descrizione della causale di versamento da indicare all'atto del pagamento effettuato con bonifico bancario deve obbligatoriamente rispettare il seguente formato: "codice causale"_2024_"codice utente"_"codice pagamento".
5. L'avviso di pagamento relativo al versamento del contributo dovuto dai soggetti esteri e' spedito nei quindici giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.
6. L'avviso di pagamento di cui al comma 5 conterra', tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto e' identificato dalla Consob e la descrizione della causale di versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario.
7. I soggetti di cui all'art. 3, lettera n) devono trasmettere alla Consob copia delle tabelle esplicative del computo del contributo almeno venti giorni prima la data di pagamento di cui alle lettere a), b) e c) del successivo comma 8. Alle tabelle esplicative del computo del contributo deve essere allegata una dichiarazione di conformita'.
8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera n), deve essere effettuato, con le modalita' stabilite nei precedenti commi 1 e 2, entro:
a) il 15 marzo 2024, qualora il bilancio dell'esercizio 2023 abbia data di chiusura antecedente al 31 dicembre 2023;
b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio avente data di chiusura 31 dicembre 2023, negli altri casi;
c) il 30 settembre 2024, per tutti gli altri soggetti iscritti nel registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di EIP/ESRI.
 
Art. 5

Modalita' di versamento della contribuzione
di cui agli articoli 3, lettera m), punto m4) e 3, lettera u)

I soggetti che dovranno pagare il contributo di vigilanza di cui all'art. 3, lettera m), punto m4), in sede di avvio e a conclusione delle operazioni, dovranno accedere, tramite l'area dedicata del sito internet dell'istituto, allo specifico applicativo per la generazione dei PagoPA. Analogamente tale modalita' sara' utilizzata anche per il versamento del contributo di vigilanza di cui all'art. 3, lettera u), dovuto dai gestori di mercati regolamenti esteri che richiedono il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, comma 1 del decreto legislativo n. 58/1998, il cui pagamento e' effettuato all'atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento.
 
Art. 6

Riscossione coattiva e interessi di mora

Le modalita' di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comportera' l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.
 
Art. 7

Disposizioni finali

Il presente provvedimento sara' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Presidente: Savona