IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Delibera
la modifica dell'art. 26-bis del regolamento di amministrazione e contabilita' del Consiglio superiore della magistratura (RAC), con efficacia a decorrere da 1° gennaio 2024, secondo il testo che segue:
Art. 26-bis
Liquidazione del trattamento retributivo complessivo
1. Il trattamento economico complessivo di cui agli articoli 25 e 25-bis e l'indennita' di missione di cui all'art. 26, limitatamente alla parte avente natura retributiva da determinarsi con autonoma delibera consiliare, sono liquidati nel rispetto del limite massimo retributivo, previsto dall'art. 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla legge 17 giugno 2022, n. 71. 2. Ai fini della corretta applicazione del comma 1, i consiglieri e i magistrati di cui all'art. 25-bis forniscono, anche attraverso autocertificazione, le informazioni necessarie al Servizio di ragioneria. Roma, 10 gennaio 2024
Il Vice Presidente: Pinelli |