Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009194/XVJ(53) del 10 gennaio 2024, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «proiettile cal. 127/54 mod. 71 FNF», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' riconosciuto e classificato nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto.
Gli esplosivi denominati «carica flash FNF» e «carica flash SIL 127», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritti nell'allegato A al medesimo regio decreto.
L'esplosivo denominato «carica di infiammazione FNF», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' riconosciuto e classificato nella V categoria - gruppo «B» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto.
Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.