Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 22 dicembre 2023 |
Approvazione dello statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 287, con il quale e' stato costituito l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) di Roma; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 recante «Interventi urgenti per l'economia»; Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 441 recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura»; Visto l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 recante «Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 127, comma 3, recante nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200 recante «Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto»; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto l'art. 4, commi 43 e 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» e, in particolare, l'art. 1, comma 659, il quale prevede che, «al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la societa' Istituto sviluppo agroalimentare S.p.a. (ISA) e la societa' Gestione fondi per l'agroalimentare s.r.l. (SGFA) sono incorporate, dalla data di entrata in vigore della predetta legge, nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico»; Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentaria e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2016, con il quale e' stato adottato lo Statuto di ISMEA, ai sensi dell'art. 1, comma 661, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto il regolamento di amministrazione e contabilita' approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2017, n. 23237, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il vigente regolamento di organizzazione e funzionamento approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 19 luglio 2017, n. 18; Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed in particolare l'art. 23, comma 3-bis, che «al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attivita' di ricerca in agricoltura», ha disposto, tra l'altro, la modifica della composizione del Consiglio di amministrazione di ISMEA, riducendo a tre il numero dei componenti, e che «al fine di assicurare la continuita' amministrativa», ha previsto la nomina di un commissario straordinario, con il compito di elaborare un «piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e di rilancio delle attivita' dell'ente» e di predisporre «le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che ne regola l'organizzazione e la struttura interna»; Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 2023, con il quale, in attuazione del citato art. 23, comma 3-bis, e' stato nominato commissario straordinario dell'ISMEA l'avvocato Livio Proietti; Considerato che, ai sensi del citato art. 23, comma 3-bis, il commissario straordinario predispone le occorrenti modifiche dello Statuto dell'ISMEA e di ogni altro atto dell'ente che ne regola l'organizzazione e la struttura interna, e che lo statuto e' adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la delibera commissariale di approvazione del nuovo statuto di ISMEA n. 19 del 31 ottobre 2023; Ritenuto, in attuazione delle disposizioni citate, di procedere all'adozione del nuovo statuto di ISMEA; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 dicembre 2023;
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' adottato il nuovo statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, proposto dal commissario straordinario dell'Istituto, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 22 dicembre 2023
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti |
| Allegato
STATUTO DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA
Art. 1.
1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, d'ora in avanti «Istituto», e' un ente pubblico economico nazionale con sede in Roma, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. L'Istituto promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, i rapporti con gli organi statali e regionali, nonche' con gli organi dell'Unione europea. 2. L'Istituto e' inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) istituito con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 3. L'attivita' dell'Istituto e' disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, dalle norme del codice civile e dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private. |
| Art. 2.
1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, forestale, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, svolge: a) sulla base degli indirizzi del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e di specifiche convenzioni, le funzioni di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, agroindustriali, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale; b) ricerche, analisi e servizi per la tracciabilita', la valorizzazione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti agricoli, agroindustriali, agroalimentari e ittici; c) le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153; d) le funzioni di organismo nazionale per i servizi informativi, formativi, assicurativi, creditizi e finanziari in favore delle imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura volti, in particolare, a ridurre i rischi produttivi e di mercato, a favorire il ricambio generazionale, la competitivita', l'internazionalizzazione, l'innovazione tecnologica, la produzione di cibo di qualita' e la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali. |
| Art. 3.
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, l'Istituto, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche o con privati, svolge in particolare le seguenti attivita': a) rilevazione sistematica dei dati e delle informazioni nei settori di competenza e analisi strutturali, congiunturali e previsionali riguardanti la produzione, i costi, i mercati e i consumi in Italia e nell'Unione europea, nonche' l'elaborazione e la divulgazione di dati informativi, anche in collaborazione con le altre fonti ufficiali esistenti nell'ambito del SIAN e del SISTAN, per gli operatori e per quanti svolgono attivita' di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento pubblico nei settori di competenza. In questo ambito, l'Istituto attua una divulgazione sistematica delle fonti informative; b) erogazione di servizi e di supporti informativi finalizzati alla trasparenza del mercato, all'integrazione delle filiere produttive e alla stipula di accordi interprofessionali, nonche' servizi per la riduzione e il monitoraggio dei costi di produzione; c) erogazione di servizi di formazione e comunicazione, per la valorizzazione e promozione dei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura e le attivita' connesse, nonche' attuazione delle iniziative dirette ad incentivare, diffondendo le competenze istituzionali, la competitivita' e la capacita' di generare sviluppo, occupazione e coesione territoriale, anche al fine di individuare nuovi sbocchi di mercato, a livello nazionale e internazionale, e di migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti, promuovendone la qualita' ed incrementandone il valore aggiunto, contribuendo altresi' alla trasparenza dei mercati e incentivando la tracciabilita' dei prodotti stessi, anche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) del regolamento (CE) 22 ottobre 2014, n. 1144/2014, relativo «ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi». d) operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, nonche' di gestione e attuazione di azioni volte a favorire la privatizzazione dei terreni pubblici suscettibili di utilizzazione agricola, ai sensi dell'art. 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche e integrazioni. Per l'esercizio delle funzioni statali relative alle predette attivita', continuano ad applicarsi all'Istituto le norme previste per le amministrazioni dello Stato; e) erogazione di finanziamenti, anche sotto forma di partecipazione al capitale, e concessione di garanzie alle imprese del settore agricolo, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' erogazione di servizi riassicurativi, di gestione del rischio e al sistema assicurativo. 2. L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, svolge, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali. Inoltre, l'Istituto puo' promuovere, partecipare ed attuare azioni volte ad attivare gli strumenti operativi previsti dalla programmazione negoziata. 3. L'Istituto puo' altresi' compiere operazioni mobiliari e immobiliari, ivi incluse cartolarizzazioni, funzionali al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2. 4. Per lo svolgimento di attivita' di particolare rilievo, l'Istituto puo' stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali. In particolare, l'Istituto puo' partecipare, anche su richiesta delle amministrazioni e di altri organismi competenti, ad iniziative nell'ambito della cooperazione con altri Paesi. 5. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto puo' costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, Titolo V, Capo V, sezione Xl, del codice civile. |
| Art. 4.
1. Sono organi dell'Istituto: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio sindacale. 2. Il Presidente dell'Istituto e' nominato ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. 3. Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, nominato dal consiglio tra i propri componenti. 4. Il consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, d'indirizzo e relativo controllo strategico. In particolare, il consiglio di amministrazione: a) delibera il bilancio d'esercizio; b) approva le linee strategiche dell'Istituto e il budget annuale di ciascun esercizio; c) delibera lo statuto e il regolamento di amministrazione e contabilita'; d) delibera il regolamento di organizzazione e funzionamento che deve prevedere, oltre la Direzione Generale, gli uffici dirigenziali nel numero massimo di nove e l'istituzione di un adeguato sistema di controlli interni; e) nomina il direttore generale; f) approva il Modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; g) individua gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e provvede agli adempimenti riservati in materia all'organo di indirizzo; h) delibera in ordine all'assunzione di partecipazioni societarie e alla concessione di finanziamenti di importo superiore a 2 milioni di euro, nonche' con riferimento ad ogni altra operazione che comporti un impegno per l'Istituto d'importo superiore a 2 milioni di euro; i) designa gli amministratori e i sindaci nelle societa' partecipate e/o finanziate. 5. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, da due membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attivita' dell'Istituto, nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, assicurando l'equilibro tra i generi. Il consiglio e' convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed alle sue sedute assiste il Collegio sindacale. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno due componenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del Presidente ovvero, se assente, il voto del consigliere piu' anziano. Le deliberazioni del consiglio sono assunte su proposta del direttore generale, ad eccezione di quelle di cui alle lettere e), g) e i) del precedente comma 4. 6. Il Collegio sindacale svolge il controllo sull'attivita' dell'Istituto a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile e sulla base del Regolamento di amministrazione e contabilita'. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, iscritti nel registro dei revisori. Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 7. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica. La conferma del Presidente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dei componenti degli organi dell'Istituto non puo' essere effettuata per piu' di due volte. I compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, con i poteri del Consiglio e del Presidente eventualmente coadiuvato da un sub-commissario. |
| Art. 5.
1. Il direttore generale dura in carica quattro anni ed e' rinnovabile. E' responsabile della gestione e della struttura organizzativa dell'Istituto. Al direttore generale spettano, secondo i principi della normativa vigente, l'adozione degli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 2. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione dell'Istituto. 3. Il direttore generale emana le direttive generali per l'attivita' amministrativa e la gestione. 4. Al fine di dare attuazione e sviluppo agli obiettivi programmatici e di indirizzo definiti dal consiglio di amministrazione, e' istituito, nell'ambito della Direzione generale, un Comitato tecnico scientifico, composto da tre esperti di comprovata esperienza e competenza nei settori di attivita' dell'ente. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento del Comitato sono definiti con atto del direttore generale. L'incarico di componente del Comitato e' esercitato a titolo gratuito. |
| Art. 6.
1. Costituiscono entrate dell'Istituto: a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato; b) i finanziamenti dell'Unione europea; c) le rendite del proprio patrimonio; d) i corrispettivi per la cessione di servizi; e) gli eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici o privati; f) l'eventuale emissione di obbligazioni sui mercati italiani ed esteri sulla base delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modifiche e integrazioni; g) i proventi relativi alle partecipazioni societarie e ai finanziamenti concessi; h) i proventi conseguenti ad atti di liberalita'. 2. L'Istituto, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, utilizza il proprio patrimonio per costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria, assicurative e riassicurative, a favore di imprese agricole agroindustriali, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura. |
| Art. 7.
1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, e' deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo o entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono ed e' trasmesso per l'approvazione, entro i successivi venti giorni, al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e al Ministero dell'economia e delle finanze. 2. L'Istituto e' sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 3. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del libro V, del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. |
| Art. 8.
1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i seguenti atti deliberativi: a) il regolamento di amministrazione e contabilita' e relative modifiche; b) il bilancio annuale dell'Istituto; c) le proposte di modifica del presente statuto. 2. I sopra citati atti sono trasmessi ai ministeri competenti a cura del Presidente del consiglio di amministrazione. |
| Art. 9.
1. Il Collegio sindacale in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto esercita le sue funzioni fino alla scadenza del proprio mandato quadriennale. |
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