Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 |
ORDINANZA 9 gennaio 2024 |
Ipotesi di localizzazione di centri di raccolta ed impianti di trattamento di veicoli fuori uso, nonche' di impianti di rottamazione sul territorio di Roma Capitale. Presentazione al Ministero della cultura di istanza di deroga alle prescrizioni del Piano territoriale paesistico Regione Lazio per l'area de «la Barbuta» ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), delle Norme del P.T.P.R. Regione Lazio approvato con delibera del Consiglio della Regione Lazio n. 5 del 21 aprile 2021. (Ordinanza n. 4). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), di cui al comma 420 del predetto art. 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale il Sindaco pro tempore di Roma capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma capitale; Visto il decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 114 del 17 maggio 2022) recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, con legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che: al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed, in particolare: la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma capitale; la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi; l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate; l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti; l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Visti:
l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»; l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, cosi' come modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma capitale [...]»;
Viste:
la deliberazione di Giunta capitolina n. 429 del 22 dicembre 2022, avente ad oggetto «Approvazione dello schema di convenzione tra Roma capitale, Citta' metropolitana di Roma capitale e il Commissario straordinario del Governo per la gestione dei rifiuti a Roma e per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, per la costituzione della struttura commissariale in avvalimento ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022», nella quale, fra l'altro, si legge: «Roma capitale e la Citta' metropolitana di Roma capitale hanno un comune interesse, in ragione della rilevanza della tematica e delle funzioni istituzionali di rispettiva competenza, a stipulare una convenzione ai sensi e per gli effetti del citato art. 13 del citato decreto-legge n. 50/2022 - convertito, con modificazioni, con legge n. 91 del 15 luglio 2022 - volta ad assicurare il tempestivo ed efficiente assolvimento dei compiti commissariali mediante l'avvalimento delle competenti strutture organizzative di Roma capitale e della Citta' metropolitana di Roma capitale con contestuale individuazione delle modalita' di coordinamento degli uffici preposti, della relativa sede e delle dotazioni necessarie»; «il Commissario straordinario, sulla base dei principi di leale collaborazione, efficacia ed efficienza, potra', pertanto, perseguire obiettivi ed attivita' anche nell'interesse complessivo degli enti avvalsi, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022» - convertito, con modificazioni, con legge n. 91 del 15 luglio 2022; la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario, Roma capitale e la Citta' metropolitana di Roma capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45; la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonche' le successive modifiche ed integrazioni alla stessa;
Visti, altresi':
il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni di «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»; il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»; il nuovo Piano regolatore generale del Comune di Roma, approvato con delibera del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 a seguito di ratifica dell'accordo di pianificazione di cui al comma 6, dell'art. 66-bis della legge Regione Lazio n. 38/1999 sottoscritto dal sindaco del Comune di Roma e dal Presidente della Regione Lazio in data 6 febbraio 2008; il Piano gestione rifiuti della Regione Lazio approvato con delibera del Consiglio regionale n. 14 del 18 gennaio 2012; il Piano territoriale paesistico della Regione Lazio, approvato con delibera del Consiglio Regionale Lazio n. 5 del 21 aprile 2021; le «Modalita' applicative dell'art. 14, comma 1, lettera d), delle Norme del PTPR approvato con DCR n. 5 del 21 aprile 2021 - BUR n. 56 del 10 giugno 2021» definite con atto sottoscritto in data 20 aprile 2022 dalla Regione Lazio e dalla Direzione generale del Ministero della cultura; il Programma nazionale di gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale n. 257 del 24 giugno 2022 del Ministero per la transizione ecologica con valenza per gli anni dal 2022 al 2028 che, innovando la disciplina della pianificazione della gestione dei rifiuti, fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee guida strategiche che le regioni e le province autonome seguono nella predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, rappresenta uno strumento di indirizzo e supporto della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti, volto a garantire la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, nonche' la sostenibilita', l'efficienza, efficacia, ed economicita' dei sistemi di gestione dei rifiuti in tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale; il Piano di gestione dei rifiuti di Roma capitale approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022; Vista la memoria n. 45 del 29 luglio 2022 con cui la Giunta capitolina ha dato «mandato all'assessore all'urbanistica e all'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, di costituire e coordinare un tavolo tecnico congiunto per la definizione degli atti di rispettiva competenza, riguardanti nuovi siti e/o di manufatti esistenti, ambientalmente compatibili per la localizzazione di centri di raccolta e di impianti di trattamento dei veicoli fuori uso di cui al decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.» ed ha, altresi', dato «mandato al Dipartimento urbanistica e ciclo dei rifiuti di costruire tutti i processi procedurali atti ad aggiornare e integrare i risultati dell'istruttoria tecnica svolta in due fasi nel 2019/2020 verificando l'attuale fattibilita' tecnica delle aree gia' individuate nel precedente studio, ovvero individuando nuove aree e/o manufatti esistenti nell'ambito degli approfondimenti sulle «Infrastrutture tecnologiche» (art. 102 NTA del PRG) e sui «Tessuti prevalentemente per attivita' della citta' da ristrutturare» (artt. 52 e 53 NTA), sugli «Ambiti per i programmi integrati prevalentemente per attivita' della citta' della trasformazione» (art. 60 NTA) e su specifici «Ambiti a pianificazione particolareggiata definita» (art. 62 NTA) considerato che, in coerenza con quanto prescritto dal decreto legislativo n. 209/2003, potrebbero presentare caratteristiche idonee all'insediamento di tali impianti in quanto «aree per insediamenti industriali ed artigianali» valutando anche eventuali aree compromesse, principalmente sotto il profilo ambientale o comunque aree che presentano episodi di costruito «spontaneo», nell'ambito dei diversi sistemi individuati dal PRG purche' rispondenti ai criteri indicati nella disciplina nazionale e regionale in materia di rifiuti»;
Preso atto che:
il Dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica - Direzione pianificazione generale con nota prot. n. QI/156478 del 15 settembre 2023, ha trasmesso al Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti la documentazione tecnico-illustrativa, acquisita in pari data al prot. n. NA/20732, relativa all'istruttoria di ipotesi di localizzazione di centri di raccolta e di impianti di trattamento di veicoli fuori uso, nonche' di impianti di rottamazione, sul territorio di Roma capitale, elaborata dalla societa' Risorse per Roma S.p.a. in forza del vigente contratto di servizio stipulato tra la predetta societa' e Roma capitale, approvato con deliberazione di Giunta capitolina n. 188 del 31 maggio 2023, come integrato con successiva deliberazione di Giunta capitolina n. 318 dell'8 settembre 2023; il Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, con nota prot. n. NA/21036 del 19 settembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. RM/2556 del 20 settembre 2023, ha provveduto a trasmettere al Commissario straordinario la su richiamata nota NA/2023/20732 recante il link alla documentazione tecnico-illustrativa (Relazione illustrativa e allegati - Volume 1 e volume 2) relativa all'istruttoria inerente all'ipotesi di localizzazione di centri di raccolta e di impianti di trattamento di veicoli fuori uso, nonche' di impianti di rottamazione sul territorio di Roma capitale, elaborata dalla societa' Risorse per Roma S.p.a.; l'istruttoria e' stata effettuata dalla societa' Risorse per Roma S.p.a. secondo i criteri di localizzazione previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e dal «Piano gestione rifiuti della Regione Lazio», di cui alla delibera del Consiglio della Regione Lazio n. 14 del 18 gennaio 2012, criteri ripresi dal vigente «Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio», approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4 (pubblicata sul BURL n. 116 del 22 settembre 2020 - Supplemento n. 1) e successivamente richiamati nel «Piano di gestione dei rifiuti di Roma capitale» approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022; gli elaborati «Volume I - Istruttoria tecnico-amministrativa» e «Volume II - Elaborato tecnico» sono stati redatti tenendo, altresi', conto delle «Modalita' applicative dell'art. 14, comma 1, lettera d), delle norme del PTPR approvato con DCR n. 5 del 21 aprile 2021 - BUR n. 56 del 10 giugno 2021» stabilite dalla Regione Lazio e dalla Direzione generale del Ministero della cultura con atto sottoscritto in data 20 aprile 2022 per l'individuazione delle aree da destinare ad interventi pubblici o di pubblico interesse per la localizzazione di centri di raccolta e di impianti di trattamento di veicoli fuori uso, nonche' di impianti di rottamazione; l'istruttoria, tenendo, altresi', conto di alcune esigenze dimensionali e localizzative dirimenti per quanto riguarda la localizzazione di impianti di trattamento di veicoli fuori uso, nonche' di impianti di rottamazione, con particolare riferimento alla dotazione di congrua accessibilita' e di distanza dagli insediamenti residenziali, ha riguardato: aree gia' oggetto di valutazione tecnica svolta in due fasi negli anni 2019 e 2020; nuove aree per insediamenti industriali e artigianali, ai sensi del vigente Piano regolatore di Roma capitale (di seguito «P.R.G.») nell'ambito di approfondimenti sulle «Infrastrutture tecnologiche» (art. 102 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.) e sui «Tessuti della Citta' da ristrutturare» e relativi «Ambiti per programmi integrati» (artt. 52 e 53 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.), sugli «Ambiti per programmi integrati» prevalentemente riferiti alle attivita' della «Citta' della trasformazione» (art. 60 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.) e su specifici ambiti a pianificazione particolareggiata definita (art. 62 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.), in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo n. 209/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; aree compromesse principalmente sotto il profilo ambientale «purche' rispondenti ai criteri indicati nella disciplina nazionale e regionale in materia di rifiuti», come precisato nella su richiamata memoria di giunta n. 45/2022; Preso atto, altresi', che da tale istruttoria tecnico-amministrativa, effettuata dalla societa' Risorse per Roma S.p.a. considerando, altresi', la condizione della proprieta' in capo a Roma capitale delle aree oggetto di valutazione, emerge che il sito de «la Barbuta» costituisce l'ipotesi localizzativa che maggiormente risponde ai requisiti richiesti ed alla vigente normativa di settore, come sopra richiamati;
Dato atto che:
l'area «la Barbuta» e' situata nel settore sud-est della citta', in via di Ciampino (Municipio VII), in zona limitrofa all'aeroporto di Ciampino a sud e all'ippodromo di Capannelle ad est ed e' delimitata a nord dal Grande Raccordo Anulare, in prossimita' dell'uscita n. 23 «Appia» e ad ovest dall'omonima strada statale; l'area «la Barbuta» oggetto di ipotesi di intervento, individuata nell'elaborato su base catastale i.2 «Definizione delle aree di intervento su cartografia catastale» allegato del «Volume II - Elaborato tecnico» innanzi citato, presenta una dimensione di circa 24 ha; l'area e' pervenuta a Roma capitale a seguito di deliberazione del consiglio comunale n. 90 del 29 dicembre 1997 e conseguente atto di cessione unilaterale gratuita da parte del «Consorcasa Regione Lazio Soc. Coop. A r.l.» stipulata in data 13 marzo 2000, rep. 27594 racc. 13531; l'area si qualifica come terreno in parte non urbanizzato ma parzialmente interessato da progressive alterazioni antropiche susseguitesi negli ultimi decenni: in particolare parte dell'area e' stata interessata dalla realizzazione, negli anni 2010 e 2011, e dal successivo sgombero, nell'anno 2021, del villaggio della solidarieta' La Barbuta, circostanze queste che hanno determinato l'alterazione delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali del sito;
Atteso che:
l'accessibilita' all'area e' garantita sia dalla grande viabilita' del G.R.A. che da quella locale senza necessita' di ulteriori infrastrutturazioni viarie significative, ad eccezione di quelle correlate alla distribuzione interna; la dimensione e la conformazione di tale area, tenuto conto dei criteri contenuti nelle «Linee guida sul trattamento dei veicoli fuori uso - Aspetti tecnologici e gestionali» dell'A.P.A.T. - Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici (odierno I.S.P.R.A. - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), consente, oltre alla possibilita' di destinare una congrua porzione di territorio alla compensazione paesaggistica ed ambientale, alternativamente: la realizzazione di diciotto lotti, di superficie di 3.000 mq, da destinare a singole attivita' di impianto di trattamento di veicoli fuori uso (ipotesi A.1 contenuta in «Realizzazione di un impianto di trattamento veicoli fuori uso localita' "la Barbuta" del "Volume II - Elaborato tecnico"») o la realizzazione di venticinque lotti, di cui quattordici della superficie di 2.000 mq e undici della superficie di 2.400 mq, da destinare a singole attivita' di impianto di trattamento di veicoli fuori uso (ipotesi A.2 contenuta nella medesima sezione del «Volume II - Elaborato tecnico» innanzi richiamato); la realizzazione di un impianto integrato suddiviso in due lotti, di cui uno, di superficie di 30.095 mq, da destinare ad un impianto di frantumazione e l'altro, di superficie di 37.095 mq, da destinare ad un impianto di trattamento dei veicoli fuori uso (ipotesi B contenuta nel «Volume II - Elaborato tecnico» innanzi richiamato); per quanto concerne l'inquadramento urbanistico, nel vigente P.R.G l'area interessata dall'intervento, individuata nell'elaborato su base catastale i.2 «Definizione delle aree di intervento su cartografia catastale», allegato del «Volume II - Elaborato tecnico» ricade nelle seguenti componenti e classificazioni: nell'elaborato prescrittivo «3 Sistemi e regole 1:10.000 - foglio 18», ricade nel Sistema dei servizi e delle infrastrutture, di cui la quasi totalita' nella componente servizi, verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, disciplinata dagli articoli 83 e 85, delle N.T.A. del P.R.G., la restante minima parte nella componente infrastrutture per la mobilita', strade di cui agli articoli 89 e 90 delle medesime N.T.A.; nell'elaborato prescrittivo «4. Rete ecologica scala 1:10.000», foglio 18, non ricade in alcuna componente di cui all'art. 72 delle N.T.A. di P.R.G.; nell'elaborato gestionale «G1. Carta per la qualita' scala 1:10.000», foglio G1.18, sono presenti elementi censiti sia nella Famiglia edifici con tipologia edilizia speciale, Classe residenziali speciali, tipologia CL casale, che nella Famiglia preesistenze archeologico - monumentali, Classe preesistenze visibili di dimensioni superiori a due metri, Tipologia casale; nell'elaborato gestionale «G8. Standard urbanistici scala 1:10.000», foglio G8.18, risulta classificata per la quasi totalita' al n. 75075 come servizi pubblici soggetti ad esproprio, servizi di interesse locale: attivita' collettive, verde ed impianti sportivi, parcheggi, in aree esterne a piani o programmi; per quanto concerne la pianificazione territoriale, il P.T.P.R. approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2., per tutto l'ambito del parco dell'Appia e zone adiacenti, inclusa l'area di cui trattasi, rinvia alle disposizioni del Piano territoriale paesistico (di seguito «P.T.P.») di Roma ambito 15/12 «Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti», approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 febbraio 2010, n. 70 (pubblicata sul BURL n. 71 del 14 aprile 2010); nello specifico il citato P.T.P. classifica l'area de «la Barbuta» come «Zona di tutela paesaggistica - schermatura dei margini» sottozona TPa.78; prevedendone la sistemazione a parco pubblico attrezzato, anche con la realizzazione di impianti sportivi e con i servizi locali previsti dagli strumenti urbanistici vigenti a condizione che l'area sia liberata dai manufatti impropri e siano restaurati i casali esistenti; l'area inoltre ricade in zona di interesse archeologico in virtu' del decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali del 16 ottobre 1998, qualificandosi quindi come zona di interesse paesaggistico tutelata per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; l'area di cui trattasi e' parzialmente interessata dalle fasce di rispetto delle fonti di acqua minerale dell'Appia e di Capannelle; l'area ricade inoltre all'interno delle zone di tutela identificate dal PRA - Piano di rischio aeroportuale dell'aeroporto di Ciampino, nello specifico l'area ricade: in larga parte all'interno della zona D di «minor tutela»; per circa il 30% nelle zone B e C; in minima parte, verso sud-est, all'interno dell'area intermedia di cui al risk assessment a cura di ENAC, come riportato nel capitolo 6 e nell'allegato grafico V.3c del «Volume II - Elaborato tecnico»); Considerato che l'area de «la Barbuta» si presta alla programmazione di un intervento a regia pubblica per la realizzazione di un nucleo organizzato e qualificato di centri di raccolta ed impianti di trattamento di veicoli fuori uso, nonche' di impianti di rottamazione, che, nel pieno rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 209 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso», con l'obiettivo: «di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualita'», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 209/2003; «di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 209/2003; «di determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 209/2003; contribuire, fra l'altro, all'incremento della percentuale - attualmente pari all'84% - di reimpiego e recupero totale del veicolo fuori uso stante il disposto dell'art. 7, comma 2, lettera b), del su richiamato decreto legislativo n. 209 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni che la fissa in una misura «pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno», valore, peraltro, individuato quale obiettivo da raggiungere «entro il 1° gennaio 2015» (dati relativi all'anno 2021, riportati a pag. 181 del «Rapporto rifiuti speciali edizione 2023», redatto da ISPRA);
Considerato, altresi', che:
la localizzazione di centri di raccolta e di impianti di trattamento di veicoli fuori uso, nonche' di impianti di rottamazione, presso l'area de «la Barbuta» consentira' il verificarsi delle condizioni per la rimessione in pristino e l'acquisizione al patrimonio di Roma capitale e/o il rientro nella disponibilita' della stessa anche di aree oggetto di occupazione abusiva da parte di attivita' non regolarizzate, permettendo la realizzazione di interventi di riqualificazione e di realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse in coerenza con gli strumenti di programmazione di Roma capitale, che interessano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'area del parco di Centocelle, ubicata in una Centralita' urbana in contesto ad alto valore storico e ambientale, area a standard del tessuto urbano residenziale circostante, sulla quale insistono i seguenti vincoli statali: vincolo archeologico diretto via Casilina Gordiani via Capua via Labico decreto ministeriale 9 luglio 1992; fascia di rispetto paesaggistica fosso di Cento Celle, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 146 del 22 giugno 1910; area di interesse archeologico denominata «Ad Duas Lauros» di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1995 del Ministero per i beni culturali ed ambientali; nello specifico, il decreto ministeriale 9 luglio 1992 stabilisce (lettera A) che «E' ammessa l'utilizzazione a parco con esclusione di qualunque edificazione fatti salvi i necessari attraversamenti a raso o sotterranei. Qualunque progetto di sistemazione o di intervento, nei limiti consentiti come sopra indicato, dovra', comunque, essere preventivamente sottoposto, per il relativo nulla-osta, alla Soprintendenza archeologica di Roma»; tutto il territorio del comprensorio archeologico «Ad Duas Lauros» e' stato compreso tra le aree di interesse archeologico indicate dall'art. 1, lettera m) della legge 8 agosto 1985, n. 431 (legge Galasso) ed e' stato quindi sottoposto a vincolo archeologico dal su richiamato decreto ministeriale del 21 ottobre 1995 del Ministero per i beni culturali ed ambientali; si rende necessario, nell'interesse di Roma capitale e dei cittadini ivi residenti porre in essere ogni intervento volto a fronteggiare l'emergenza ambientale e produttiva venutasi a creare in conseguenza dell'incendio di ingenti proporzioni sviluppatosi, per cause ancora in corso di accertamento, il 9 luglio 2022 e che ha interessato la suddetta area del parco di Centocelle;
Atteso che:
nella documentazione «Volume I - Istruttoria tecnico-amministrativa» e «Volume II- Elaborato tecnico», elaborata dalla societa' Risorse per Roma S.p.a. innanzi citata, e' dato leggere che l'area cosiddetta «la Barbuta»: per quanto concerne l'inquadramento urbanistico, il vigente P.R.G. vigente classifica l'area di cui trattasi «Servizi: verde pubblico e servizi pubblici di livello locale» ai sensi degli articoli 84 e 85 delle N.T.A. vigenti, attribuendo a dette aree la qualifica di standard urbanistici; e' parzialmente interessata dalle fasce di rispetto delle fonti di acqua minerale dell'Appia e di Capannelle, ricadendo inoltre all'interno delle zone di tutela identificate dal PRA (Piano di rischio aeroportuale dell'aeroporto di Ciampino); per la localizzazione presso l'area cosiddetta «la Barbuta» di centri di raccolta e di impianti di trattamento di veicoli fuori uso, nonche' di impianti di rottamazione, si rende quindi, fra l'altro, necessario: procedere ad una idonea riclassificazione sotto il profilo della disciplina del P.R.G. vigente con contestuale rimodulazione degli standard urbanistici di zona; tenere in debita considerazione, nell'elaborazione del progetto da sottoporre a richiesta di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia le fasce di rispetto delle fonti di acqua minerale che le zone di tutela del PRA dell'aeroporto di Ciampino;
Atteso, altresi', che:
nella su richiamata documentazione tecnico-illustrativa «Volume I - Istruttoria tecnico-amministrativa» e «Volume II - Elaborato tecnico», viene, altresi', evidenziato che l'area cosiddetta «la Barbuta»: e' soggetta alle disposizioni del P.T.P. di Roma ambito 15/12 «Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti», approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 febbraio 2010, n. 70, recepito dal vigente P.T.P.R.; ricade in zona di interesse archeologico, qualificandosi quindi come zona di interesse paesaggistico tutelata per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; l'art. 14, comma 1, lettera d), delle norme del piu' volte citato P.T.P.R. approvato con D.C.R. n. 5 del 21 aprile 2021 - BUR n. 56 del 10 giugno 2021, stabilisce che «fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, ... , nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni di cui alle presenti norme ovvero ove non indicati: ... (omissis) d) previo parere preventivo e vincolante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo la realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse; ... [...]; in data 20 aprile 2022 la Regione Lazio e la Direzione generale del Ministero della cultura hanno sottoscritto le «Modalita' applicative dell'art. 14, comma 1, lettera d), delle norme del PTPR approvato con DCR n. 5 del 21 aprile 2021 - BUR n. 56 del 10 giugno 2021», stabilendo, in particolare, che «Le istanze di deroga devono essere formulate esclusivamente dai comuni interessati (o da altre pubbliche amministrazioni), interlocutori diretti della procedura con il Ministero. Sia nel caso di interventi pubblici che di interventi privati di pubblico interesse, devono essere allegati: 1. La delibera del consiglio comunale (o atto equipollente di diversa amministrazione pubblica) che attesti, riguardo all'intervento, la sussistenza dei requisiti ai fini dell'ammissibilita' della deroga e precisamente: il rilevante interesse pubblico dell'intervento, che si ritiene prevalente rispetto agli altri interessi pubblici garantiti che dovrebbero essere derogati; l'inesistenza di alternative localizzative. Si precisa che detta fase dovra' precedere l'avvio del procedimento per la valutazione e l'eventuale approvazione del progetto relativo all'intervento; 2. L'istruttoria tecnico-amministrativa svolta dall'ufficio tecnico dell'ente che argomenti il rilevante interesse pubblico dell'intervento e chiarisca, a seguito della valutazione di tutte le alternative localizzative prese in considerazione, la necessita' di localizzare l'intervento nell'area prescelta; 3. La documentazione tecnico-progettuale generale, ed in particolare quella paesaggistica e/o archeologica»;
Richiamati:
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale», che: all'art. 2, comma 1, individua quale «obiettivo primario la promozione dei livelli di qualita' della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali»; all'art. 177, comma 2, dispone che «la gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico interesse»; il decreto legislativo 24 giugno 203, n. 209 recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso», modificato con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 e successive modificazioni ed integrazioni, che statuisce «Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate»; Richiamato, altresi', il decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, con legge n. 91/2022, ed, in particolare, l'art. 13 che: al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del predetto decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma precedente, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, «sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;
Ritenuto:
sussistenti, ai fini dell'ammissibilita' della deroga prevista dall'art. 14, comma 1, lettera d), delle N.T.A. del P.T.P.R., il rilevante interesse pubblico all'ipotesi di localizzazione di centri di raccolta e di impianti di trattamento di veicoli fuori uso, nonche' impianti di rottamazione, sull'area de «la Barbuta», che si ritiene prevalente rispetto agli altri interessi pubblici garantiti che dovrebbero essere derogati, e l'inesistenza di alternative localizzative; sussistenti i presupposti e le condizioni per l'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 13, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, con legge n. 91/2022; Visto il sentito della Regione Lazio di cui alla nota prot. n. R.U. U. 1490270 del 21 dicembre 2023, acquisita al protocollo del Commissario straordinario in data 22 dicembre 2023 al n. RM/4072, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, espresso a seguito della richiesta formulata dal Commissario straordinario con nota prot. n. RM/3394 del 10 novembre 2023, ai sensi del comma 2, dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, con legge n. 91/2022; Per quanto espresso in premessa e nei considerata, sulla base della documentazione tecnico-illustrativa di cui alla «Relazione illustrativa e allegati - Volume 1 e volume 2», acquisita al prot. n. RM/2556 del 20 settembre 2023 ed allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relativa all'istruttoria inerente all'«Ipotesi di localizzazione di centri di raccolta ed impianti di trattamento di veicoli fuori uso, nonche' di impianti di rottamazione» sul territorio di Roma capitale, elaborata dalla societa' Risorse per Roma S.p.a.; Attesta la sussistenza, ai fini dell'applicabilita' della deroga prevista dall'art. 14, comma 1, lettera d), delle N.T.A. del vigente Piano territoriale paesistico Regione Lazio, del rilevante interesse pubblico all'ipotesi di localizzazione di centri di raccolta e di impianti di trattamento di veicoli fuori uso, nonche' impianti di rottamazione, sull'area de «la Barbuta», come meglio individuata nell'elaborato i.2 «Definizione delle aree di intervento su cartografia catastale» allegato del «Volume II - Elaborato tecnico», predisposto dalla societa' Risorse per Roma S.p.a., da ritenersi prevalente rispetto agli altri interessi pubblici garantiti che dovrebbero essere derogati, e l'inesistenza di alternative localizzative che rispondano, meglio di tale sito, ai requisiti richiesti, come emerso a seguito dell'istruttoria di cui alla documentazione tecnico-illustrativa sviluppata nei piu' volte richiamati «Volume I - Istruttoria Tecnico-amministrativa» e «Volume II - Elaborato tecnico»;
Dispone:
che Roma capitale - Dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica - Direzione pianificazione generale, in relazione all'area cosiddetta «la Barbuta», come meglio individuata nell'elaborato i.2 «Definizione delle aree di intervento su cartografia catastale» allegato «Volume II - Elaborato tecnico», presenti formale istanza al Ministero della cultura - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio V - Tutela del paesaggio per l'espressione del parere preventivo di ammissibilita' alla deroga prevista dall'art. 14, comma 1, lettera d) delle N.T.A. del Piano territoriale paesistico Regione Lazio. La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, con legge n. 91 del 15 luglio 2022, nonche' sul sito istituzionale del Commissario straordinario, di cui al seguente link: https://commissari.gov.it/giubileo2025 Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice del processo amministrativo». Roma, 9 gennaio 2024
Il Commissario straordinario di Governo Gualtieri
__________ Avvertenza: Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, nella sezione denominata Normativa, Ordinanze e Disposizioni - Programmazione e gestione dei rifiuti a Roma accedendo al link pubblico: https://ditromacapitale.sharepoint.com/:f:/s/dipciclorifiuti/EjGI_mWA 7VxKpYNoZjH4CowBjrdPga4NBXpxehSLXnSTrw |
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