Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
DECRETO 21 dicembre 2023 |
Determinazione dei criteri e delle procedure per il reclutamento, con contratto a tempo determinato di apprendistato, di giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale InPA. |
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IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 9, comma 28, che stabilisce i limiti entro cui le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di formazione e collaborazione; Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'art. 3-ter, comma 1, che demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la determinazione dei criteri e delle procedure per il reclutamento, con contratto a tempo determinato di apprendistato, di giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale InPA; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione; Considerato che, il predetto art. 3-ter del citato decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, demanda all'adottando decreto interministeriale la determinazione dei contenuti omogenei delle convenzioni non onerose che le amministrazioni dello Stato possono stipulare, fino al 31 dicembre 2026, con le istituzioni universitarie per l'individuazione di studenti di eta' inferiore a ventiquattro anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facolta' assunzionali esercitabili; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2023;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le procedure mediante i quali le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono reclutare, fino al 31 dicembre 2026, con contratto a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale. 2. Con il presente decreto sono determinati altresi' i contenuti omogenei delle convenzioni non onerose che le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare, fino al 31 dicembre 2026, con le istituzioni universitarie per l'individuazione di studenti di eta' inferiore a ventiquattro anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro. 3. Alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nel limite del 10 per cento delle facolta' assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, in deroga alle vigenti previsioni degli articoli 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatta eccezione per i comuni, le unioni di comuni, le province e le citta' metropolitane, ai quali e' consentito provvedere alle medesime assunzioni nel limite del 20 per cento delle facolta' assunzionali esercitabili. 4. Le procedure di reclutamento si svolgono nel rispetto delle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego. |
| Art. 2
Requisiti per l'ammissione alle prove concorsuali
1. Con appositi avvisi pubblicati sul portale di reclutamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (www.inpa.gov.it) le amministrazioni procedenti stabiliscono i requisiti ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali di cui all'art. 3-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dei soggetti di cui all'art. 1 del presente provvedimento. |
| Art. 3
Tipologie delle prove selettive
1. Le procedure concorsuali finalizzate alle assunzioni di cui al presente decreto prevedono l'espletamento di una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale. 2. La prova scritta, vertente sulle materie indicate negli avvisi di cui all'art. 2, puo' consistere nella redazione di uno o piu' elaborati sintetici e in questionari a risposta multipla. 3. La prova orale e' volta ad accertare il possesso dell'insieme delle conoscenze e delle capacita' logico-tecniche, comportamentali e attitudinali, nonche' la conoscenza di almeno una lingua straniera. |
| Art. 4
Territorialita' del reclutamento
1. Le procedure selettive di cui all'art. 2 sono bandite dalle amministrazioni sulla base del proprio ambito territoriale. 2. Le amministrazioni procedenti stipulano le convenzioni di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, prioritariamente con le istituzioni universitarie aventi sede, anche periferica, all'interno del territorio comunale, provinciale e regionale della singola amministrazione, nonche' con le universita' aventi sede nei territori regionali confinanti o limitrofi per le discipline non presenti nell'ambito territoriale di appartenenza. 3. Le disposizioni di cui al comma 2, nel caso di convenzioni stipulate con universita' telematiche, si applicano tenuto conto del luogo in cui le medesime hanno sede legale. |
| Art. 5
Criteri di valutazione dei titoli accademici
1. Nell'ambito delle selezioni di cui all'art. 2 sono oggetto di valutazione i titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami e gli eventuali titoli di specializzazione post lauream, nonche' le eventuali esperienze professionali documentate. 2. Le amministrazioni individuano negli avvisi di cui all'art. 2 i titoli valutabili e le materie oggetto delle prove d'esame secondo criteri di rilevanza e di attinenza con il profilo messo a concorso, valorizzando il merito, mediante l'attribuzione dei punteggi che tengano conto dell'eta' anagrafica, della regolarita' dello svolgimento del percorso di studi, intesa come coerenza temporale al piano di studi programmato e del voto di laurea, ovvero della media ponderata dei voti conseguiti, anche calcolata solamente su un numero predeterminato di materie qualificanti il percorso di studio, in numero non inferiore a cinque. 3. Costituiscono criteri di valutazione: a) l'attinenza della tesi di laurea e degli elaborati redatti a conclusione dei percorsi di formazione post lauream rispetto ai caratteri e alle funzioni del profilo professionale bandito; b) la rilevanza e la pertinenza delle esperienze professionali documentate con il profilo da ricoprire, nonche' la durata delle medesime, ove attinenti; c) le competenze in materia di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione, acquisite nell'ambito dei percorsi accademici di studi, conclusi o in corso di svolgimento, orientati alle esigenze dell'amministrazione, anche mediante il superamento di esami concernenti materie tecniche. 4. Le amministrazioni procedenti individuano i titoli e le esperienze professionali oggetto di valutazione, tenendo in considerazione le caratteristiche della platea dei destinatari a cui la misura si rivolge. 5. L'amministrazione procedente individua, ai fini della valutazione della media ponderata dei voti, un numero minimo di cinque esami, facenti parte del medesimo percorso di studi, attribuendo un valore incrementale che aumenta, in maniera proporzionale, all'approssimarsi del voto massimo complessivo. 6. In un'ottica di semplificazione delle procedure concorsuali, le amministrazioni possono prevedere un numero massimo di titoli che ciascun candidato puo' presentare. 7. In ogni caso, i titoli e l'eventuale esperienza professionale non possono concorrere, in misura superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale, ai sensi dell'art. 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
| Art. 6
Bando di concorso e commissione esaminatrice
1. Il bando di concorso e' pubblicato sul portale del reclutamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (www.inpa.gov.it). 2. Il bando di concorso puo' prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 3-ter, comma 4, del citato decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. 3. In un'ottica di valorizzazione del merito, limitatamente alle procedure selettive attivate sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 7, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma 7, il bando di concorso prevede che la media ponderata dei voti conseguiti negli esami individuati concorre in misura almeno pari a un quarto alla formazione del punteggio finale. |
| Art. 7
Convenzioni
1. Le convenzioni di cui all'art. 3-ter, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, stabiliscono: a) gli ambiti delle competenze e professionalita' che le modalita' di reclutamento oggetto del presente decreto si propone di accrescere; b) il contesto produttivo ed organizzativo all'interno del quale si intendono collocare i soggetti selezionati all'esito della procedura concorsuale; c) la presenza, in seno alle commissioni esaminatrici, di almeno un docente dell'universita' stipulante, esperto nelle materie oggetto di concorso; d) l'attivazione di progetti di formazione universitaria e di corsi professionalizzanti, volti ad agevolare l'accesso al mondo del lavoro pubblico, sulla base delle prospettive dei fabbisogni delle amministrazioni pubbliche convenzionate; e) la formazione «on the job» a favore del personale reclutato con le modalita' di cui al presente decreto; f) la programmazione di seminari a cui partecipano rappresentanti delle amministrazioni convenzionate per la presentazione, agli studenti, delle possibilita' occupazionali offerte dalle amministrazioni del territorio; g) la possibilita', per valorizzare la specificita' territoriale delle regioni in cui e' vigente il bilinguismo, di richiedere la necessaria conoscenza della lingua straniera prevista. |
| Art. 8
Inquadramento e mutamento del rapporto
1. Il personale assunto ai sensi del presente provvedimento e' inquadrato nell'area dei funzionari, a livello retributivo iniziale, del comparto funzioni centrali, o nella corrispondente area prevista dall'ordinamento dell'amministrazione procedente. 2. Il personale di cui al comma 1 in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, che abbia ricevuto una valutazione positiva del servizio prestato, alla scadenza dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro stipulati, e' assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 3. Ai fini dell'assunzione di cui al comma 2, la valutazione positiva deve essere accompagnata da una relazione motivata concernente il servizio prestato, le attivita' svolte e la performance conseguita. |
| Art. 9
Disposizioni finali
1. Ai fini del presente decreto, non si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Roma, 21 dicembre 2023
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro dell'universita' e della ricerca Bernini
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 73 |
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