Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2024 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI TRENTO
DECRETO RETTORALE 9 gennaio 2024
Modifiche allo statuto.



IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale e' istituita l'Universita' degli studi di Trento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del'11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 19 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010), che prevede il passaggio di competenze in materia di Universita' degli studi di Trento dallo Stato alla Provincia autonoma di Trento;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita' degli studi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2011, n. 195, ed entrato in vigore il 7 settembre 2011;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, emanato con decreto rettorale n. 167 del 23 aprile 2012;
Visto il regolamento generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 421 del 1° ottobre 2012 e da ultimo modificato con decreto rettorale n. 195 del 21 febbraio 2022;
Vista la procedura per la modifica dello statuto, avviata nell'autunno del 2022 su iniziativa del senato accademico, che ha costituito allo scopo un gruppo di lavoro istruttorio composto da membri del senato medesimo e della consulta dei direttori, incaricato di redigere una proposta e di acquisire i contributi delle diverse componenti della comunita' accademica;
Vista la mozione n. 2/2023 del 15 settembre 2023 del consiglio degli studenti, recante «Proposte e pareri sulla riforma dello statuto»;
Viste le risultanze dell'assemblea di Ateneo dell'11 ottobre 2023, nel corso della quale e' stata illustrata la proposta di modifiche allo statuto, esono stati raccolti i contributi delle diverse componenti della comunita' accademica;
Vista la delibera del senato accademico del 18 ottobre 2023, con la quale si approva con voto unanime la proposta di modifica dello statuto dell'Universita' degli studi di Trento;
Acquisito il parere favorevole della consulta dei direttori nella seduta del 24 ottobre 2023;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione e del Senato accademico di data 26 ottobre 2023, riuniti in seduta congiunta presieduta dal rettore, con la quale si approva con voto unanime la proposta di modifica dello statuto dell'Universita' degli studi di Trento;
Vista la nota prot. 43851 del 27 ottobre 2023, con la quale il rettore invia alla Provincia autonoma di Trento la proposta di modifica dello statuto dell'Universita' degli studi di Trento per il parere di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142;
Vista la nota prot. PAT/0856417 del 17 novembre 2023 (acquisita al protocollo dell'Universita' di Trento nella medesima data con n. 46933), con la quale la Provincia autonoma di Trento richiede al Ministero dell'universita' e della ricerca il parere previsto ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142;
Vista la nota prot. PAT/0965000 del 27 dicembre 2023 (acquisita al protocollo dell'Universita' di Trento nella medesima data con n. 52172) di trasmissione della delibera n. 2376 del 21 dicembre 2023 della giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento, con la quale la provincia esercita con esito positivo il potere di controllo di' legittimita' e di merito previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 142 di data 18 luglio 2011, non avendo rilievi di legittimitae richieste di riesame;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot. 233\A, di data 8 gennaio 2024, con la quale si comunica l'assenza di osservazioni alle proposte di modifica dello statuto dell'Universita' degli studi di Trento;
Tutto cio' premesso;

Decreta:

1. Sono emanate le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Trento secondo il testo che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante (allegato n. 1);
2. Il testo statutario richiamato al punto precedente entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data del presente provvedimento.
Trento, 9 gennaio 2024

Il rettore: Deflorian
 
STATUTO

Indice
Parte I - Principi e funzioni
Art. 1. - Istituzione e autonomia dell'Universita'
Art. 2. - Finalita' e funzioni dell'Universita'
Parte II - Organi centrali di Ateneo
Art. 3. - Organi centrali di Ateneo
Capo primo - La Rettrice o il Rettore
Art. 4. - Funzione e compiti della Rettrice o del Rettore
Art. 5. - Elezione della Rettrice o del Rettore
Art. 6. - Decadenza del/la Rettore/Rettrice
Capo secondo - Il Consiglio di amministrazione
Art. 7. - Funzione e competenze del Consiglio di amministrazione
Art. 8. - Composizione, durata e funzionamento del Consiglio di amministrazione
Art. 9. - Comitato per le nomine a Consigliere/a
Art. 10. - Presidente del Consiglio di amministrazione
Capo terzo - Il Senato accademico
Art. 11. - Funzione e competenze del Senato accademico
Art. 12. - Composizione, durata e funzionamento del Senato accademico
Capo quarto - Altri organi centrali
Art. 13. - Consulta di Ateneo
Art. 14. - Consiglio studentesco
Art. 15. - La Consulta della componente dottorale e titolari di contratti di ricerca
Art. 16. - La Consulta del Personale Tecnico e Amministrativo e del personale Collaboratore ed Esperto Linguistico
Art. 17. - Nucleo di valutazione
Art. 18. - Collegio dei Revisori dei conti
Art. 19. - Direttore/Direttrice generale
Art. 20. - Collegio di disciplina
Capo quinto - Norme generali e particolari sugli organi
Art. 21. - Incompatibilita'
Art. 22. - Conflitto di interessi
Art. 23. - Requisiti di nominabilita' ed eleggibilita' del personale docente
Art. 24. - Procedura di conciliazione
Parte III - Organizzazione di Ateneo
Art. 25. - Strutture accademiche
Capo primo - I Dipartimenti
Art. 26. - Costituzione dei Dipartimenti
Art. 27. - Organi dei Dipartimenti
Capo secondo - I Centri
Art. 28. - Natura e costituzione dei Centri
Art. 29. - Organi dei Centri
Capo terzo - Altre strutture e organismi di Ateneo
Art. 30. - Scuole di dottorato e Scuola di specializzazione
Art. 31. - Organismi di coordinamento tra le strutture accademiche
Art. 32. - Strutture di raccordo in ambito didattico
Art. 33. - Scuola di Medicina e Chirurgia
Art. 34. - Presidio di assicurazione della qualita' di Ateneo
Art. 35. - Organismi consultivi e di tutela
Capo quarto - Autonomia e principi organizzativi
Art. 36. - Autonomia di indirizzo e programmazione
Art. 37. - Autonomia regolamentare
Art. 38. - Organizzazione degli uffici e dei servizi
Capo quinto - Partecipazione e relazioni con altri soggetti e istituzioni
Art. 39. - Adesione a enti esterni
Art. 40. - Spin off e start up accademici
Art. 41. - Fondo patrimoniale
Parte IV - Comunita' universitaria
Art. 42. - Comunita' universitaria
Art. 43. - Codice etico
Art. 44. - Carta dei diritti e dei doveri degli/delle studenti
Art. 45. - Comitato paritetico di Ateneo per il diritto allo studio
Art. 46. - Diritto allo studio e servizi agli studenti
Art. 47. - Collaborazioni degli studenti e delle studentesse
Parte V - Disposizioni finali e transitorie
Art. 48. - Modifiche di Statuto
Art. 49. - Emanazione, pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto
Art. 50. - Successione degli organi e delle competenze

Art. 1.

Istituzione e autonomia dell'Universita'

1. L'Universita' degli studi di Trento, di seguito denominata Universita' o Ateneo, e' un'istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione. Essa garantisce la liberta' di ricerca, di insegnamento e di apprendimento in quanto strumento di sviluppo umano, di affermazione democratica e di dignita' sociale. Agisce in piena indipendenza, favorendo il dialogo e il pluralismo delle idee, e nel rispetto del proprio Codice etico.
2. L'Universita' e' parte del sistema universitario statale ed e' dotata di una speciale autonomia, assicurata dal D.Lgs. 142/2011, anche in forza della quale essa opera collocandosi attivamente nello Spazio Europeo della Ricerca e dell'Istruzione Superiore.
3. L'Universita' ha sede in Trento e puo' istituire sedi decentrate.
4. Il sigillo dell'Universita' raffigura l'aquila di Trento e l'araba fenice, con la scritta «Athesina Studiorum Universitas». Insieme al logotipo esso forma il marchio dell'Universita'.

 
Art. 2.

Finalita' e funzioni dell'Universita'

1. L'Universita' opera per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico, pone la ricerca a fondamento della propria offerta formativa, culturale e professionale, promuove l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze.
2. Riconosce, nello svolgimento della propria funzione formativa, la centralita' delle studentesse e degli studenti.
3. Persegue il miglioramento costante della qualita' della ricerca e dell'insegnamento e il rafforzamento della propria dimensione internazionale, ponendosi in rete con qualificati atenei e centri di ricerca italiani e stranieri.
4. Individua un progetto strategico, identificando gli ambiti fondamentali per il proprio profilo distintivo e il proprio posizionamento nazionale e internazionale.
5. Opera le proprie scelte in base ai risultati di appropriati processi di valutazione e pone in atto politiche di attrazione, fondate su merito e competenze, nei confronti dei professori e delle professoresse, dei ricercatori e delle ricercatrici, del personale tecnico-amministrativo e della componente studentesca, sostenendole con adeguate misure di supporto anche alla residenzialita'.
6. Collabora con il sistema scolastico favorendo l'orientamento alla scelta universitaria consapevole e la formazione del corpo insegnante.
7. Agevola l'inserimento lavorativo delle sue laureate e dei suoi laureati, delle dottoresse e dei dottori di ricerca, adeguando i propri profili formativi e professionali all'evoluzione del mercato del lavoro e alle esigenze della societa'; appoggia il coinvolgimento delle alumnae e degli alumni e delle loro associazioni nelle attivita' istituzionali dell'Ateneo.
8. Sostiene la circolazione della conoscenza, anche attraverso l'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica, e incentiva il trasferimento dei risultati tecnico-scientifici e la loro valorizzazione tramite iniziative imprenditoriali accademiche.
9. Entra in relazione con il tessuto sociale e produttivo del territorio, anche organizzando specifiche occasioni di confronto con le parti economiche e sociali, mettendo a disposizione le proprie competenze e le proprie infrastrutture di servizio, al fine di promuoverne lo sviluppo e la competitivita' nazionale e internazionale attraverso l'innovazione e la formazione continua.
10. Conclude, in forza della propria autonomia, accordi e contratti, nonche' partecipa ad entita' associative o societa' allo scopo di realizzare iniziative e/o conseguire obiettivi, anche di rilevanza economica, coerenti con le finalita' istituzionali della medesima, fermi restando i limiti previsti dalla disciplina vigente.
11. Consolida i propri rapporti con il contesto territoriale convocando, di norma annualmente, una Assemblea pubblica di Ateneo, aperta alla comunita' universitaria, alla comunita' locale e alle sue rappresentanze e istituzioni, per illustrare ad esse l'attivita' dell'Ateneo e i suoi riflessi sul territorio, e raccoglierne valutazioni e suggerimenti sugli indirizzi generali.
12. Favorisce la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della societa' in rapporto sinergico con gli attori e le comunita' di riferimento, locali, nazionali e internazionali. A tal fine favorisce la cooperazione allo sviluppo e la sperimentazione di nuove forme di imprenditorialita' in settori ad alto contenuto di innovazione tecnologica o sociale.
13. Promuove azioni volte a favorire la sostenibilita', minimizzare il proprio impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, aumentare l'inclusione e la coesione sociale, ridurre le disuguaglianze e tutelare i diritti fondamentali.

 
Art. 3.

Organi centrali di Ateneo

1. Il governo dell'Ateneo si basa su un sistema duale fondato sulla distinzione di ruoli tra il Senato accademico, quale organo di indirizzo e governo scientifico-didattico, e il Consiglio di amministrazione, quale organo di indirizzo e governo economico-finanziario, di amministrazione e di controllo rispetto ai risultati attesi.
2. Sono organi centrali di governo di Ateneo:
a) la Rettrice o il Rettore;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il o la Presidente del Consiglio di amministrazione;
d) il Senato accademico.
3. Sono altresi' organi centrali di Ateneo:
a) la Consulta di Ateneo;
b) il Consiglio studentesco;
c) la Consulta del Personale Tecnico Amministrativo e del personale Collaboratore ed Esperto Linguistico;
d) la Consulta della componente dottorale e titolari di contratti di ricerca;
e) il Nucleo di valutazione;
f) il Collegio dei Revisori dei conti;
g) la Direttrice o il Direttore generale;
h) il Collegio di disciplina.

 
Art. 4.

Funzione e compiti della Rettrice o del Rettore

1. La Rettrice o il Rettore e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita', assicura unita' di indirizzo strategico tra gli organi di governo dell'Ateneo e svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche. La Rettrice o il Rettore e' la/il rappresentante legale dell'Universita'.
2. In particolare, la Rettrice o il Rettore:
a) elabora, congiuntamente al Senato accademico, il piano strategico pluriennale di Ateneo, e ne cura e coordina l'attuazione dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione;
b) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale;
c) presenta annualmente al Consiglio di amministrazione gli indirizzi della ricerca scientifica e l'offerta formativa adottati dal Senato accademico;
d) predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo e la sottopone al Consiglio di amministrazione contestualmente al bilancio consuntivo;
e) individua quattro professoresse o professori di prima fascia quali componenti del Senato accademico;
f) formula al Consiglio di amministrazione, d'intesa con il/la Presidente, la proposta per la nomina della Direttrice o del Direttore generale;
g) in caso di necessita' e urgenza assume, d'intesa con il/la Presidente del Consiglio di amministrazione, i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, presentandoli per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
h) nomina tra i membri del Senato accademico la Prorettrice vicaria o il Prorettore vicario, che la/lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
i) esercita ogni attribuzione demandatagli, nonche' ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi.
3. La Rettrice o il Rettore dura in carica sei anni e il suo mandato non e' rinnovabile.

 
Art. 5.

Elezione della Rettrice o del Rettore

1. La Rettrice o il Rettore e' eletta/o fra le professoresse ordinarie e i professori ordinari dell'Universita' degli studi di Trento o di altra universita', in servizio a tempo pieno, o che si impegnino a optare per il tempo pieno qualora elette/i, e che abbiano presentato nei termini la propria candidatura.
2. Il profilo di coloro che hanno presentato la propria candidatura e' preventivamente valutato dal Comitato per le candidature a Rettrice/Rettore, composto da tre personalita' in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza richiesti per la carica di Rettrice o Rettore. I membri del Comitato sono designati uno dal Consiglio di amministrazione, uno dal Senato accademico e uno d'intesa dai predetti organi.
3. In via ordinaria, il/la Presidente del Consiglio di amministrazione provvede alla costituzione del Comitato per le candidature a Rettrice/Rettore almeno sei mesi prima della scadenza del mandato rettorale. Ove la Rettrice o il Rettore cessi per una ragione diversa dalla normale scadenza del mandato, il Comitato e' nominato senza indugio, per consentire l'immediato avvio del procedimento elettorale.
4. Il/la Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato per le candidature a Rettrice/Rettore, pubblica, con le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, un avviso di vacanza nel quale sono indicati i termini per la presentazione delle candidature e i criteri generali ai quali il Comitato per le candidature a Rettrice/Rettore si atterra' nella valutazione.
5. Le candidature devono essere accompagnate dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni e da una proposta di linee generali per il piano strategico di Ateneo.
6. Il Comitato, sulla base dell'elenco delle candidate e dei candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, formula, secondo i criteri indicati nell'avviso di cui al comma 4, una valutazione di ciascuna candidatura, anche con riferimento al profilo distintivo dell'Universita', con specifico riguardo a:
a) l'esperienza complessiva, in particolare nella conduzione di strutture accademiche complesse e nella partecipazione con responsabilita' scientifica a rilevanti progetti di ricerca nazionali e internazionali;
b) il qualificato profilo scientifico riconosciuto in ambito nazionale e internazionale.
7. La valutazione del Comitato viene resa pubblica unitamente all'elenco delle candidate e dei candidati e dei documenti relativi di cui al comma 5.
8. L'elettorato attivo per l'elezione della Rettrice o del Rettore spetta:
a) alle professoresse e ai professori di ruolo, alle ricercatrici e ai ricercatori di ruolo, alle ricercatrici e ai ricercatori in tenure track, ivi compresi le ricercatrici e i ricercatori senior, di cui all'art. 24, comma 3 lett. b) della L. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022 (di seguito «ricercatrici e ricercatori in tenure track»);
b) alle/ai titolari di contratti di ricerca, ivi compresi le ricercatrici e i ricercatori post doc a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della L. 240/2010, alle/ai titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022, alle/ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010 nel testo vigente dopo la data di entrata in vigore della L. 79/2022, e ai/alle dottorandi/e di ricerca. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 4% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alla lettera a) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all'unita' piu' vicina;
c) al personale dirigente, tecnico-amministrativo, collaboratrici e collaboratori esperti linguistici, con contratto di lavoro subordinato. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 15% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alla lettera a) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato e candidata sono arrotondati all'unita' piu' vicina;
d) alla rappresentanza studentesca eletta nelle strutture accademiche e negli organi che ne prevedono la presenza. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino l'8% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alla lettera a) del presente comma.
9. E' eletto/a Rettore/Rettrice il/la candidato/a che abbia riportato il voto della maggioranza assoluta dei votanti, calcolata secondo la formula di ponderazione stabilita dal comma precedente, sempre che abbia preso parte alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto, calcolato secondo la stessa formula. Ove dopo tre votazioni nessun candidato/a risulti eletto/a, si procede a votazione di ballottaggio tra i/le due candidati/e piu' votati/e nella terza votazione. La votazione di ballottaggio e' valida qualunque sia il numero dei votanti.
10. Il/la Rettore/Rettrice e' nominato/a dal Ministro competente. Qualora sia risultato/a eletto/a un professore o una professoressa appartenente ad altro ateneo, la nomina costituisce anche chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dell'Universita'.
11. Il regolamento generale di Ateneo detta le ulteriori norme procedurali necessarie.

 
Art. 6.

Decadenza del/la Rettore/Rettrice

1. Il/la Rettore/Rettrice decade dal suo incarico qualora il corpo elettorale approvi a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, ponderati ai sensi dell'art. 5, comma 8, una motivata mozione di sfiducia, proposta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, dal Consiglio di amministrazione o dalla Consulta di Ateneo.
2. La mozione di sfiducia non puo' essere proposta prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale.
3. Approvata la mozione di sfiducia, si procede a nuove elezioni. Nelle more, il Prorettore vicario o la Prorettrice vicaria assume i provvedimenti di carattere urgente e necessario e provvede all'ordinaria amministrazione.

 
Art. 7.

Funzione e competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' organo di governo e di programmazione generale dell'Ateneo. Esso sovrintende alla gestione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Universita'.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) stabilisce i criteri generali e i vincoli finanziari per l'elaborazione del piano strategico pluriennale di Ateneo;
b) approva, su proposta del/la Rettore/Rettrice, il piano strategico pluriennale di Ateneo adottato dal Senato accademico;
c) approva, su proposta del/la Rettore/Rettrice e previo parere del Senato accademico, i bilanci preventivi e consuntivi, esercitando la funzione di controllo sull'utilizzo delle risorse disponibili;
d) valuta, sulla base della relazione annuale del/la Rettore/Rettrice e tenuto conto della relazione annuale del Nucleo di valutazione e del parere del Consiglio studentesco, l'attuazione del piano strategico pluriennale, formulando eventuali indirizzi correttivi;
e) delibera, su proposta del Senato accademico, l'attivazione e la disattivazione delle strutture accademiche;
f) delibera, su proposta del Senato accademico, in materia di contribuzione studentesca e di programmazione dell'accesso ai corsi di studio, in conformita' a quanto previsto dall'art. 41, comma 1 lett. f), L. 590/1982;
g) nomina, su proposta del/la Presidente del Consiglio di amministrazione, i/le componenti e il/la Presidente del Nucleo di valutazione;
h) conferisce l'incarico di Direttore/Direttrice generale, su proposta del/la Rettore/Rettrice d'intesa con il/la Presidente, e approva gli indirizzi di gestione e organizzazione;
i) dispone le sanzioni disciplinari superiori alla censura o l'archiviazione dei relativi procedimenti, conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina;
j) esercita in relazione ai Regolamenti le funzioni deliberative o consultive stabilite dall'art. 37.

 
Art. 8.
Composizione, durata e funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' nominato dalla Provincia autonoma di Trento, che all'atto della nomina ne sceglie tra i membri il/la Presidente.
2. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) la Rettrice o il Rettore e il/la Presidente del Consiglio studentesco, quali componenti di diritto;
b) tre membri scelti dalla Provincia autonoma di Trento, previo parere vincolante del Comitato per le nomine a Consigliere/a, di cui all'art. 9, in ordine al possesso, da parte dei/delle candidati/e, dei requisiti di cui al comma 3;
c) tre membri scelti dal predetto Comitato per le nomine a Consigliere/a che li individua, accertando il possesso dei requisiti di cui al comma 3 e valutando il grado di rispondenza del profilo rispetto all'incarico da ricoprire, all'interno di una rosa di nominativi indicata dal Senato accademico in numero pari al doppio dei membri da designare;
d) un membro scelto dal Ministero competente, previo parere vincolante del Comitato per le nomine a Consigliere/a, di cui all'art. 9, in ordine al possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3. I membri non di diritto sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunita', tra persone non dipendenti dell'Ateneo, in possesso di elevate doti di professionalita' e conoscenza del sistema universitario e della ricerca a livello nazionale e internazionale, con specifica qualificazione scientifica e culturale, nonche' adeguata competenza ed esperienza nella direzione di rilevanti strutture di istituzioni o enti, pubblici o privati. I/Le Consiglieri/e di amministrazione agiscono nel solo interesse dell'Universita' e in modo indipendente rispetto a qualsiasi istanza esterna.
4. Il mandato dei membri non di diritto dura sei anni e non e' rinnovabile. I predetti membri devono avere scadenze sfalsate in modo da rinnovare contemporaneamente la carica di due membri ogni due anni. Ove per qualunque ragione occorra sostituire un/una componente non di diritto, si adotta la medesima procedura utilizzata per la prima costituzione del Consiglio.
5. L'eventuale omissione della designazione da parte del Ministero, o la temporanea vacanza della Presidenza del Consiglio studentesco non impediscono la costituzione e il regolare funzionamento del Consiglio di amministrazione, sulla base del numero dei componenti effettivi.
6. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei/delle presenti, salvo che siano previste maggioranze particolari; in caso di parita', prevale il voto del/la Presidente.

 
Art. 9.

Comitato per le nomine a Consigliere/a

1. Il Comitato per le nomine a Consigliere/a e' composto da tre membri, individuati d'intesa dalla Provincia autonoma di Trento e dal Senato accademico, tra persone in possesso di comprovata e adeguata competenza professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture complesse, che non si trovino in condizione di conflitto di interessi con l'Universita' ai sensi del Codice etico di Ateneo.
2. Non possono far parte del Comitato ne' i/le dipendenti dell'Universita', ne' i/le componenti degli organi e i/le dipendenti della Provincia autonoma di Trento, di suoi enti strumentali o di enti di ricerca costituiti dalla Provincia o disciplinati dalla legge provinciale.
3. Il mandato dei membri del Comitato per le nomine a Consigliere dura sei anni e non e' rinnovabile.
4. Il Comitato e' nominato con atto della Provincia autonoma di Trento.

 
Art. 10.

Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il/La Presidente del Consiglio di amministrazione e' il/la garante della speciale autonomia di cui gode l'Universita'.
2. In particolare, il/la Presidente:
a) svolge funzioni di iniziativa e di proposta in relazione alle deliberazioni da sottoporre al Consiglio di amministrazione riguardanti la programmazione e la gestione amministrativo-finanziaria generale dell'Ateneo, nonche' di vigilanza sulla loro attuazione;
b) cura, d'intesa con la Rettrice o il Rettore, le iniziative relative agli accordi con altri enti, nazionali e internazionali, aventi carattere istituzionale, gestionale e finanziario;
c) si adopera, di concerto con la Rettrice o il Rettore, per assicurare all'Universita' le risorse necessarie alla realizzazione del piano strategico di Ateneo;
d) promuove e cura le relazioni dell'Ateneo con il contesto esterno e, in particolare, con le istituzioni del territorio;
e) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendone altresi' l'ordine del giorno, formulato d'intesa con la Rettrice o il Rettore;
f) provvede alla costituzione del Comitato per le candidature a Rettrice/Rettore;
g) convoca, d'intesa con la Rettrice o il Rettore, l'Assemblea pubblica di Ateneo e gli incontri con le espressioni economiche e sociali del territorio.
3. Il/La Presidente e' sostituito/a dal/la componente piu' anziano/a del Consiglio di amministrazione in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

 
Art. 11.

Funzione e competenze del Senato accademico

1. Il Senato accademico e' l'organo di governo scientifico e didattico dell'Ateneo. Collabora con la Rettrice o il Rettore nell'azione di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Universita', nonche', tenuto conto delle proposte delle singole strutture di Ateneo, nella definizione dei piani scientifici e didattici e nella loro attuazione, nell'allocazione delle risorse e nel reclutamento dei professori, delle professoresse, delle ricercatrici e dei ricercatori.
2. In particolare, il Senato accademico:
a) elabora e adotta, su impulso della Rettrice o del Rettore, il piano strategico pluriennale di Ateneo, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle proposte di piano strategico delle strutture accademiche, che recepisce in relazione alla loro qualita' scientifica e didattica, e Garantendo la coerenza tra obiettivi e risorse disponibili;
b) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione e la disattivazione delle strutture accademiche;
c) delibera in materia di reclutamento del personale docente e ricercatore;
d) approva l'offerta formativa e propone annualmente al Consiglio di amministrazione il numero programmato per le immatricolazioni ai corsi di studio, nonche' il sistema della contribuzione studentesca;
e) definisce criteri e modalita' di autovalutazione delle attivita' didattiche e scientifiche delle strutture accademiche; verifica, nel quadro dei processi di monitoraggio e autovalutazione definiti tramite appositi regolamenti, il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca stabiliti dal piano strategico di Ateneo e nei piani strategici pluriennali delle strutture accademiche, e i livelli di qualita' conseguiti dalle strutture accademiche;
f) verifica, nel quadro dei processi di monitoraggio e autovalutazione definiti tramite appositi regolamenti, il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca stabiliti dal piano strategico di Ateneo e nei piani strategici pluriennali delle strutture accademiche, e i livelli di qualita' conseguiti dalle strutture accademiche;
g) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra le strutture accademiche e le diverse componenti della comunita' universitaria, anche mediante sedute congiunte con la Consulta di Ateneo;
h) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi dell'Universita';
i) esercita in relazione ai Regolamenti le funzioni propositive, deliberative o consultive secondo quanto stabilito agli art. 25 e 37;
j) approva il Codice etico.
3. Per i fini di cui al comma 2, lett. c), il Senato accademico si avvale del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, che definisce i criteri generali a cui le strutture accademiche e le commissioni preposte devono attenersi nella ricerca e valutazione delle candidature esterne e interne, in particolare ai fini della piena valorizzazione dei profili scientifici riconosciuti a livello internazionale, e ne verifica l'applicazione. La composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato sono disciplinate da specifico regolamento.

 
Art. 12.

Composizione, durata e funzionamento del Senato accademico

1. Il Senato accademico e' costituito con decreto rettorale, ed e' composto da:
a) la Rettrice o il Rettore, che lo convoca e lo presiede;
b) cinque professori o professoresse di prima fascia eletti/e dai professori e dalle professoresse di ruolo, dai ricercatori e dalle ricercatrici di ruolo, dai ricercatori e dalle ricercatrici senior, dai ricercatori e dalle ricercatrici in tenure track;
c) quattro professori o professoresse di prima fascia scelti/e dalla Rettrice o dal Rettore, nel rispetto del principio delle pari opportunita' e dell'equilibrata rappresentanza delle aree scientifiche;
d) tre rappresentanti della componente studentesca, che restano in carica due anni, rinnovabili una sola volta, e partecipano alle sedute limitatamente alla trattazione delle tematiche relative alla didattica, al diritto allo studio e ai servizi per la componente studentesca.
2. Al fine di assicurare un'equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche presenti in Ateneo, i professori e le professoresse candidati/e al Senato accademico sono assegnati/e a tre liste distinte: la prima comprende i/le candidati/e appartenenti all'area tecnico-scientifica, la seconda comprende i/le candidati/e appartenenti all'area delle scienze sociali, umanistiche e giuridiche, la terza comprende i/le candidati/e appartenenti all'area delle scienze della vita. Risultano eletti/e in Senato accademico i/le due candidati/e piu' votati/e per ciascuna delle prime due aree e il/la candidato/a piu' votato/a per la terza area. Il sistema elettorale e le modalita' di svolgimento delle elezioni sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.
3. I membri del Senato accademico, di cui al precedente comma 1, lettera b) e c), restano in carica per tre anni, fino a un massimo di due mandati consecutivi. Ciascun mandato del Senato accademico si sovrappone al primo o al secondo triennio del mandato rettorale.
4. Le delibere del Senato accademico sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto richieda maggioranze particolari.

 
Art. 13.

Consulta di Ateneo

1. La Consulta di Ateneo e' l'organo di raccordo tra le strutture accademiche e tra queste e il Senato accademico.
2. Ne fanno parte i Direttori e le Direttrici dei Dipartimenti e dei Centri. Essa e' presieduta dal Rettore o dalla Rettrice, o da un suo/a delegato/a.
3. La Consulta:
a) con deliberazione esprime pareri e formula proposte per il Senato accademico; il parere della Consulta e' obbligatorio sui principali regolamenti, le linee guida e gli atti di programmazione, l'istituzione e modificazione di strutture accademiche e di raccordo, eccetto per le parti attinenti alla distribuzione di risorse;
b) esercita l'iniziativa per la modifica dello Statuto, a maggioranza dei due terzi dei/delle suoi/sue componenti;
c) puo' proporre la mozione di sfiducia del Rettore o della Rettrice, da sottoporre al corpo elettorale, a maggioranza dei due terzi dei/delle suoi/sue componenti;
d) svolge tutte le funzioni ad essa demandate dal regolamento generale di Ateneo e dagli altri regolamenti.
4. I pareri e le proposte di cui al comma precedente, deliberati dalla Consulta a maggioranza dei due terzi dei/delle componenti, possono essere disattesi dal Senato accademico soltanto con deliberazione motivata.
5. Per la trattazione e deliberazione su tematiche riguardanti l'organizzazione complessiva dei servizi, i relativi regolamenti e le politiche di gestione e sviluppo dell'amministrazione, la composizione e' integrata, con diritto di voto, da due rappresentanti della Consulta di cui all'art. 16, individuati come previsto dal medesimo art. 16, comma 5. Per la trattazione e deliberazione su tematiche che li riguardino, la composizione e' integrata, con diritto di voto, da due rappresentanti della Consulta della componente dottorale e titolari di contratti di ricerca, individuati come previsto dall'art. 15.
6. Il Regolamento generale di Ateneo prevede che, nei modi ivi stabiliti, si individui, tra i Direttori e le Direttrici, un/una componente avente funzioni di coordinamento; tale componente sara' consultato/a ai fini della determina dell'ordine del giorno delle sedute dell'organo.

 
Art. 14.

Consiglio studentesco

1. Il Consiglio studentesco e' organo di rappresentanza della componente studentesca.
2. Il Consiglio:
a) esprime parere sul piano strategico di Ateneo e sulla relazione annuale della Rettrice o del Rettore sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo;
b) esprime parere obbligatorio sulla revisione dello Statuto e sul Regolamento generale di Ateneo;
c) puo' presentare mozioni e proposte agli organi di Ateneo;
d) elabora un rapporto annuale sullo stato e la qualita' dell'attivita' didattica in Ateneo, acquisite le relazioni annuali delle Commissioni paritetiche;
e) designa, ove previsti, i/le rappresentanti della componente studentesca negli organismi di raccordo e consultivi di Ateneo;
f) puo' richiedere agli organi di governo lo svolgimento di indagini conoscitive in tema di didattica, di diritto allo studio e di servizi per gli/le studenti.
3. Il Consiglio, nominato con decreto rettorale, e' composto da:
a) i/le rappresentanti della componente studentesca nel Senato accademico;
b) quindici membri eletti/e nel proprio seno, per la durata di due anni accademici, dai/dalle rappresentanti della componente studentesca nei Consigli delle strutture accademiche;
c) altri/e rappresentanti in organi (interni ed esterni) che prevedano l'elezione diretta da parte della comunita' studentesca, fino a un massimo di dieci, cosi' come stabilito dal Regolamento generale d'Ateneo.
4. Il Consiglio elegge tra i/le propri/e componenti il/la Presidente, membro di diritto del Consiglio di amministrazione.
5. Le modalita' di elezione e le attivita' del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio puo' approvare un proprio regolamento interno, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

 
Art. 15.
La Consulta della componente dottorale e titolari di contratti di
ricerca

1. La Consulta della componente dottorale e titolari di contratti di ricerca e' l'organo collegiale elettivo di rappresentanza della componente dottorale e dei/lle titolari di contratti di ricerca, di cui all'art. 5, comma 8, lett. b). Esso ha funzioni consultive e di proposta, fatte salve le prerogative del/la Rettore/Rettrice, del/la Direttore/Direttrice generale e degli altri organi istituzionali. Esprime pareri e formula proposte in tema di politiche organizzative, gestionali e formative della componente dottorale e dei/lle titolari di contratti di ricerca.
2. Ne fanno parte un/una rappresentante della componente dottorale per ciascun corso di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo, e un/una rappresentante dei/lle titolari di contratti di ricerca per ciascun Dipartimento e ciascun Centro. I/Le componenti restano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
3. La Consulta elegge tra i propri membri due rappresentanti destinati/e a integrare la Consulta di Ateneo nei casi previsti dall'art. 13, comma 5.
4. Le specifiche funzioni consultive e di proposta, le modalita' di elezione dei/lle rappresentanti componenti l'organo, le modalita' di organizzazione e di funzionamento sono disciplinate con apposito regolamento.

 
Art. 16.
La Consulta del Personale Tecnico e Amministrativo e del personale
Collaboratore ed Esperto Linguistico

1. La Consulta del Personale Tecnico e Amministrativo e del Personale Collaboratore ed Esperto Linguistico (di seguito «Consulta del PTA e CEL») e' l'organo collegiale elettivo di rappresentanza del Personale tecnico e amministrativo e del Personale collaboratore ed esperto linguistico con funzioni consultive e di proposta, salve le prerogative del/la Rettore/Rettrice, del/la Direttore/Direttrice generale e degli altri organi istituzionali, nonche' quelle delle rappresentanze sindacali sulle materie a quest'ultime affidate dalla contrattazione collettiva.
2. A tal fine, la Consulta ha facolta' di esprimere pareri in merito a:
a) documenti strategici e di programmazione, con riferimento alle politiche di gestione e sviluppo del personale tecnico amministrativo e del personale collaboratore ed esperto linguistico;
b) schema generale di organizzazione della struttura tecnico gestionale;
c) politiche riguardanti l'organizzazione del personale tecnico e amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico;
d) regolamenti relativi al personale tecnico e amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico.
3. La Consulta, inoltre, puo' formulare proposte in merito al miglioramento delle procedure amministrative, all'innovazione organizzativa degli uffici e delle strutture tecniche e dei servizi, alla formazione e all'aggiornamento del personale.
4. E' composta da dodici componenti, eletti/e da tutto il personale, di cui undici in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e un/una rappresentante del personale collaboratore ed esperto linguistico. I/Le componenti restano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
5. La Consulta elegge tra i/le propri/e componenti il/le Presidente, che puo' chiedere di essere invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione relativamente alle materie di cui ai precedenti commi 2 e 3. Elegge inoltre tra i/le propri/e componenti due rappresentanti destinati/e a integrare la Consulta di Ateneo nei casi previsti dall'art 13, comma 5.
6. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

 
Art. 17.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione verifica in modo continuo e sistematico le prestazioni dell'Ateneo nell'organizzazione, nella ricerca e nell'attivita' didattica e accerta la qualita' complessiva dei processi, contribuendo al miglioramento del sistema interno di autovalutazione e alla promozione del merito.
2. In particolare il Nucleo formula, in piena autonomia, una relazione annuale sull'attuazione del piano strategico e sul conseguimento degli obiettivi programmatici e la sottopone al Consiglio di amministrazione entro maggio di ciascun anno.
3. Il Nucleo svolge, inoltre, le funzioni ad esso assegnate dalla normativa statale e dai regolamenti dell'Ateneo.
4. Il Nucleo e' composto da almeno quattro membri di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione della didattica, della ricerca e delle prestazioni organizzative delle pubbliche amministrazioni in maggioranza esterni all'Universita', e da uno/una studente.
5. I membri del Nucleo di valutazione, e tra questi il/la Presidente, sono nominati/e dal Consiglio di amministrazione d'intesa con la Rettrice o il Rettore; lo/la studente e' nominato/a dal Consiglio studentesco.
6. L'incarico dei membri del Nucleo di valutazione e' di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta; l'incarico dello/a studente e' di due anni ed e' rinnovabile una sola volta.

 
Art. 18.

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione contabile-amministrativa dell'Universita' e vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e delle norme vigenti in materia.
2. Il Collegio e' composto da tre membri effettivi e due membri supplenti di comprovata competenza ed esperienza.
3. Un membro effettivo con funzioni di Presidente e' designato dalla Provincia autonoma di Trento, un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'.
4. I membri designati dalla Provincia autonoma di Trento e dal Consiglio di amministrazione devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
5. Il Collegio e' nominato dal Rettore o dalla Rettrice e dura in carica quattro anni; l'incarico dei membri titolari e' rinnovabile per una sola volta.
6. L'incarico di Revisore dei conti non puo' essere conferito a dipendenti dell'Universita'.

 
Art. 19.

Direttore/Direttrice generale

1. Il/La Direttore/Direttrice generale e' responsabile, nel quadro degli indirizzi approvati dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione degli uffici e dei servizi, del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e delle risorse strumentali.
2. Il/La Direttore/Direttrice generale:
a) coadiuva, nell'ambito delle proprie competenze, il Rettore o la Rettrice e gli altri organi di Ateneo nell'esercizio delle loro funzioni e cura, per la parte di sua responsabilita', l'attuazione delle relative direttive e deliberazioni;
b) propone al Consiglio di amministrazione, d'intesa con il Rettore o la Rettrice, lo schema generale di organizzazione della struttura gestionale e le linee di sviluppo e di incentivazione del merito del personale tecnico-amministrativo, ne definisce il piano attuativo e ne cura la realizzazione;
c) d'intesa con il Rettore o la Rettrice, attribuisce gli incarichi dirigenziali delle strutture gestionali e di servizio, secondo quanto disposto da apposito regolamento;
d) propone al Consiglio di amministrazione, tenuto conto del piano strategico di Ateneo, un piano pluriennale di sviluppo e miglioramento della qualita' dei servizi e riferisce annualmente sullo stato della sua attuazione;
e) adotta le misure necessarie ad assicurare un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilita' e sulla corretta redazione del bilancio consuntivo, secondo le modalita' stabilite dal regolamento per la finanza e la contabilita' di Ateneo.
3. L'incarico di Direttore/Direttrice generale e' attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore o della Rettrice d'intesa con il/la Presidente, a personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali. Il/La Direttore/Direttrice generale e' individuato/a secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
4. L'incarico ha durata non superiore a cinque anni ed e' rinnovabile. Per gravi motivi, il/la Direttore/Direttrice generale puo' essere sospeso/a o revocato/a prima della scadenza dell'incarico con provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore o della Rettrice d'intesa con il/la Presidente.
5. Il/La Direttore/Direttrice generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e della Consulta di Ateneo, assumendo il ruolo di segretario/a verbalizzante.
6. Il/La Direttore/Direttrice generale designa un/a proprio/a vicario/a, che lo/a sostituisce nelle funzioni in caso di assenza o impedimento.

 
Art. 20.

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina ha il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico di professori e professoresse, di ricercatori e ricercatrici che prevedano sanzioni piu' gravi della censura, e di esprimere un parere da sottoporre al Consiglio di amministrazione.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore o alla Rettrice. Il Consiglio di amministrazione, secondo i tempi e le modalita' previsti da apposito Regolamento, dispone la sanzione o l'archiviazione, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
3. Il Collegio e' composto da cinque professori o professoresse di ruolo di cui tre ordinari/e, due associati/e e da due ricercatori o ricercatrici. I componenti del Collegio, sono nominati dal Senato accademico, che nomina altresi' il/la Presidente tra i professori e le professoresse ordinari/e.
4. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari nel rispetto del contraddittorio in composizione limitata al/la Presidente e ai componenti appartenenti alla fascia corrispondente a quella della persona sottoposta ad azione disciplinare.
5. I/Le componenti del Collegio restano in carica quattro anni e l'incarico e' rinnovabile una sola volta.
6. Il funzionamento del Collegio e le procedure disciplinari sono stabiliti in un apposito regolamento, approvato dal Senato accademico.

 
Art. 21.

Incompatibilita'

1. Il Rettore e la Rettrice, i Direttori e le Direttrici di struttura accademica, il Direttore e la Direttrice generale, nonche' i membri del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione e del Collegio dei Revisori dei conti, non possono essere titolari o fare parte di alcun altro dei predetti organi, fatta eccezione per i componenti di diritto ai sensi del presente Statuto.
2. I membri del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico non possono ricoprire la carica di Rettore/Rettrice o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre universita' italiane.
3. Il Rettore e la Rettrice, i membri del Consiglio di amministrazione e i membri del Senato accademico non possono mantenere o accettare funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione degli atti e delle attivita' universitarie nei Ministeri competenti, nella Provincia autonoma di Trento e negli organismi di valutazione e controllo sull'attivita' dell'Ateneo. Essi inoltre non possono mantenere o accettare alcun incarico di natura politica.
4. Eventuali situazioni di incompatibilita', ai sensi dei precedenti commi, devono essere rimosse al piu' tardi all'atto di accettazione del nuovo incarico. Ove non siano rimosse, il/la Presidente del Consiglio di amministrazione nei riguardi dei membri del Consiglio di amministrazione e del/la Rettore/Rettrice, ovvero il/la Rettore/Rettrice nei confronti del/la Presidente e dei membri dei restanti organi di Ateneo ne ingiungono, a pena di decadenza, la rimozione immediata. In caso di inottemperanza la decadenza e' pronunciata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta.

 
Art. 22.

Conflitto di interessi

1. Non sono eleggibili o nominabili negli organi di Ateneo coloro che si trovano in condizione di conflitto strutturale di interessi con l'Universita' ai sensi del Codice etico.
2. Ove il conflitto di interessi venga alla luce dopo l'elezione o la nomina dell'interessato/a, il Consiglio di amministrazione, su proposta del/la Rettore/Rettrice o del/la Presidente, ne pronuncia a maggioranza assoluta la decadenza con effetto retroattivo.
3. Ove il conflitto strutturale di interessi insorga in un momento successivo alla elezione o nomina, l'interessato/a provvede a farlo cessare nel termine di sessanta giorni. Qualora non vi provveda si applica il regime delle incompatibilita' ai sensi dell'art. 21 comma 4, secondo periodo.

 
Art. 23.

Requisiti di nominabilita' ed eleggibilita' del personale docente

1. Il personale docente puo' essere titolare di cariche accademiche solo in regime di tempo pieno. I professori e le professoresse a tempo definito che siano nominati/e o eletti/e a una carica accademica optano per il regime a tempo pieno all'atto dell'assunzione dell'incarico.
2. Possono essere nominati/e o eletti/e a una carica accademica i/le docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

 
Art. 24.

Procedura di conciliazione

1. Ove sia prevista l'intesa tra organi dell'Ateneo, e questa non sia raggiunta, il/la Presidente del Consiglio di amministrazione e il Rettore o la Rettrice definiscono un'ipotesi di composizione delle diverse posizioni che sottopongono all'approvazione degli organi interessati. Ove il dissenso riguardi il/la Presidente del Consiglio di amministrazione e il Rettore o la Rettrice, essi/e possono demandare la decisione alla riunione congiunta del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.

 
Art. 25.

Strutture accademiche

1. L'Universita', attuando il principio della combinazione integrata di didattica e ricerca, si organizza in strutture dotate di autonomia gestionale che:
a) promuovono, coordinano e gestiscono le attivita' didattiche e di ricerca, nel rispetto dell'autonomia dei singoli professori, professoresse, ricercatori e ricercatrici;
b) curano i rapporti con soggetti e istituzioni esterne e favoriscono il trasferimento della conoscenza.
2. Le strutture accademiche garantiscono, negli ambiti disciplinari di loro competenza, il servizio didattico connesso all'offerta formativa attivata dall'Ateneo.
3. In ogni struttura accademica responsabile di corsi di studio e' istituita una Commissione paritetica composta da almeno quattro docenti e almeno quattro studenti/studentesse. La Commissione paritetica svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio alla componente studentesca da parte di professori, professoresse, ricercatori e ricercatrici, ed elabora una relazione annuale sullo stato e la qualita' dell'attivita' didattica.
4. I Regolamenti delle strutture accademiche sono predisposti secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo e sono approvati, su proposta dei Consigli delle strutture medesime, dal Senato accademico.
5. L'atto di istituzione della struttura accademica ne riporta la denominazione ufficiale e l'eventuale variante da adottare in ambito internazionale.

 
Art. 26.

Costituzione dei Dipartimenti

1. Il Dipartimento opera per la realizzazione di obiettivi scientifici e didattici di ampio respiro disciplinare ed e' caratterizzato da un adeguato livello di omogeneita' di tematiche e metodi adottati.
2. Il Dipartimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, puo' articolarsi in aree dipartimentali con autonomia di progettazione e di gestione della ricerca. L'organizzazione delle aree dipartimentali e' disciplinata nel regolamento del Dipartimento. L'istituzione, la modifica o la disattivazione di un'area dipartimentale e' deliberata dal Senato accademico su proposta del Dipartimento interessato.
3. L'istituzione di un Dipartimento e' deliberata dal Senato accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto didattico e scientifico proposto da almeno 35 professori o professoresse, nonche' ricercatori e ricercatrici di ruolo, ricercatori e ricercatrici senior e ricercatori e ricercatrici in tenure track, che si impegnano a confluire nel costituendo Dipartimento. In ogni Dipartimento sono attivati almeno un corso di laurea di primo e uno di secondo livello, oppure un corso di laurea a ciclo unico; il Dipartimento cura altresi' la gestione o la partecipazione ad almeno un corso di dottorato di ricerca.
4. In caso di riduzioni dell'organico di un Dipartimento sotto la soglia delle 35 unita', il Senato accademico valuta le iniziative da adottare per assicurare al Dipartimento stesso la possibilita' di svolgere adeguatamente i suoi compiti istituzionali didattici e scientifici. Qualora dopo due anni, nonostante l'adozione di tali iniziative, il Senato accademico accerti il perdurare della situazione di inadeguatezza della struttura, ne propone la disattivazione al Consiglio di amministrazione. L'atto di disattivazione prevede le misure da adottare in relazione ai corsi di studio e di dottorato attivi presso il Dipartimento e per il trasferimento dei professori e delle professoresse, dei ricercatori e delle ricercatrici ad altre strutture accademiche di Ateneo.

 
Art. 27.

Organi dei Dipartimenti

1. Sono organi del Dipartimento il Direttore o la Direttrice, il Consiglio e la Giunta.
2. Il Direttore o la Direttrice coordina le politiche didattiche e scientifiche del Dipartimento e opera per la loro attuazione, ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle loro delibere. E' eletto/a tra i professori e le professoresse ordinari/e dai componenti del Consiglio, ed e' nominato/a con decreto del Rettore o della Rettrice; dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto/a consecutivamente una sola volta.
3. Fanno parte del Consiglio i professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici di ruolo, ricercatori e ricercatrici senior, i ricercatori e le ricercatrici in tenure track, afferenti al Dipartimento, una rappresentanza della componente studentesca, della componente dottorale, delle ricercatrici e dei ricercatori post-doc, dei/lle assegnisti/e di ricerca e dei/lle titolari di contratti di ricerca e del personale tecnico amministrativo, costituita secondo le modalita' definite nel regolamento generale di Ateneo.
4. Il Consiglio:
a) sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale di Dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico;
b) formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore;
c) delibera in materia di offerta formativa e programmazione didattica
d) nel quadro dei processi di monitoraggio e autovalutazione definiti tramite appositi regolamenti, monitora e valuta l'attuazione del piano strategico pluriennale del Dipartimento e il progressivo raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti e dei livelli di qualita' conseguiti, informando il Senato accademico;
e) esercita le altre funzioni assegnategli dal Regolamento del Dipartimento e delibera su ogni oggetto che il Direttore o la Direttrice sottoponga ad esso.
5. La composizione della Giunta e, ferme le competenze del Consiglio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le funzioni degli organi del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento, nel rispetto del Regolamento generale e degli altri regolamenti di Ateneo.

 
Art. 28.

Natura e costituzione dei Centri

1. L'Ateneo puo' dotarsi di strutture accademiche, denominate Centri, che operino in aree di ricerca, didattica e terza missione non adeguatamente presidiate nelle strutture esistenti, per il raggiungimento di obiettivi innovativi di alto valore scientifico e non conseguibili con pari efficacia all'interno di ciascuna delle strutture esistenti.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, presso ogni Centro e' attivato, sentiti i Dipartimenti interessati, almeno un corso di laurea di primo o di secondo livello o a ciclo unico. Il Centro cura altresi' la gestione o la partecipazione ad almeno un corso di dottorato di ricerca.
3. L'istituzione di un Centro e' proposta da uno o piu' Dipartimenti o, limitatamente alle iniziative in aree scientifiche non omogenee alle strutture accademiche esistenti, dal Rettore o dalla Rettrice. L'istituzione o il rinnovo di un Centro sono deliberati dal Senato accademico e approvati dal Consiglio di amministrazione.
4. I professori, le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici che intendano afferire a un Centro presentano una richiesta motivata in base a un qualificato impegno in ambito scientifico o didattico al Senato accademico che delibera, sentito il Centro interessato, che i professori, le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici mantengono la doppia afferenza a un Dipartimento e a un Centro. I regolamenti dei Dipartimenti possono, per i/le docenti con doppia afferenza, definire regole e modalita' per l'esercizio di voto nei propri organi collegiali. Il Senato puo' autorizzare transitoriamente il personale docente o ricercatore che non presenti una rilevante contiguita' disciplinare con i Dipartimenti esistenti ad afferire in via esclusiva a un Centro.
5. Il Centro ha una durata di sei anni e, previa valutazione dei risultati ottenuti in campo didattico e scientifico, puo' essere rinnovato. Il rinnovo del Centro e' altresi' subordinato alla sussistenza delle condizioni che ne avevano permesso l'istituzione.
6. La disattivazione di un Centro e' proposta dal Senato accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione; l'atto di disattivazione prevede le misure da adottare in relazione ai corsi di studio o di dottorato attivi presso il Centro e per l'assegnazione ad altre strutture accademiche dell'Ateneo dei professori, delle professoresse, dei ricercatori e delle ricercatrici afferenti al Centro in maniera esclusiva.

 
Art. 29.

Organi dei Centri

1. Sono organi del Centro il Direttore o la Direttrice, il Consiglio e l'eventuale Giunta.
2. Il/La Direttore/Direttrice coordina le politiche didattiche e scientifiche del Centro e opera per la loro attuazione, ha la rappresentanza del Centro, presiede e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta, qualora costituita. Il/La Direttore/Direttrice e' designato/a dal Senato accademico tra i professori e le professoresse di prima fascia a tempo pieno; dura in carica tre anni accademici e il suo mandato e' rinnovabile.
3. Fanno parte del Consiglio i professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici di ruolo, i ricercatori e le ricercatrici senior, i ricercatori e le ricercatrici in tenure track afferenti al Centro, nonche' una rappresentanza della componente studentesca, della componente dottorale, delle ricercatrici e dei ricercatori post-doc, dei/lle assegnisti/e di ricerca e dei/lle titolari di contratti di ricerca e del personale tecnico amministrativo, costituita secondo le modalita' definite nel regolamento generale di Ateneo.
4. Il Consiglio:
a) sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale del Centro contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico. Per i Centri il Senato accademico decide sentiti i Dipartimenti che hanno contribuito alla istituzione del Centro;
b) formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore. Per i Centri la proposta di chiamata e' accompagnata da un parere in merito al profilo scientifico del candidato, espresso dal Dipartimento a cui lo stesso afferira';
c) delibera in materia di offerta formativa e programmazione didattica;
d) nel quadro dei processi di monitoraggio e autovalutazione definiti tramite appositi regolamenti, monitora e valuta l'attuazione del piano strategico pluriennale del Centro e il progressivo raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti e dei livelli di qualita' conseguiti, informando il Senato accademico.
5. Nel caso in cui al Centro non afferiscano almeno tre professori o professoresse di prima fascia, il Senato accademico nomina un Comitato ordinatore, composto da tre professori o professoresse ordinari/e, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio. Al Comitato ordinatore sono aggregati i professori, le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici afferenti al Centro o successivamente reclutati. Il Comitato cessa dalle proprie funzioni allorche' al Centro afferiscano almeno tre professori o professoresse di prima fascia.
6. La composizione della Giunta, qualora costituita, e ferme le competenze del Consiglio di cui alle lett. a), b) e c) del comma 4, le funzioni degli organi del Centro sono disciplinate dal regolamento del Centro, nel rispetto del Regolamento generale e degli altri regolamenti di Ateneo.

 
Art. 30.

Scuole di dottorato e Scuola di specializzazione

1. L'istituzione di Scuole di dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione, proposta da uno o piu' Dipartimenti o Centri, e' deliberata dal Senato accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di dottorato e delle Scuole di specializzazione sono disciplinati da un apposito regolamento.

 
Art. 31.

Organismi di coordinamento tra le strutture accademiche

1. Al fine di valorizzare approcci multidisciplinari nella didattica e nella ricerca e di rendere piu' efficace l'organizzazione di attivita' di comune interesse, il Senato accademico, anche su proposta di Dipartimenti o Centri, puo' istituire organismi di coordinamento, preposti al collegamento tra le strutture accademiche in relazione a specifici ambiti, in particolare per la gestione di iniziative didattiche e di ricerca comuni e per la condivisione di servizi, infrastrutture e piattaforme tecnologiche. Gli organismi di coordinamento istituiti in ambito didattico ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c), L. 240/2010, sono regolati dall'art. 32 del presente Statuto.
2. Su proposta del Senato accademico, il Consiglio di amministrazione puo' attribuire agli organismi di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo la gestione autonoma di risorse commisurate agli obiettivi e alla durata degli stessi, con esclusione di quelle relative al personale dipendente.
3. Ai fini definiti al comma 1 del presente articolo, i Dipartimenti e Centri possono stipulare accordi di collaborazione e coordinamento, approvati con delibera del Senato accademico.

 
Art. 32.

Strutture di raccordo in ambito didattico

1. Piu' Dipartimenti o Centri possono proporre al Rettore o alla Rettrice, l'istituzione di Strutture di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione di attivita' didattiche di comune interesse, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni. L'istituzione della Struttura di raccordo e i regolamenti, che ne regolano il funzionamento nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, sono deliberati dal Senato accademico e approvati dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Consulta di Ateneo.
2. Nei modi definiti con appositi accordi federativi, stipulati ai sensi dell'art. 3, L. 240/2010, le Strutture di raccordo istituite in ambito didattico (o Scuole) di cui al comma precedente possono essere istituite con la partecipazione di strutture accademiche afferenti ad altri Atenei nell'ambito di progetti di collaborazione inter-ateneo di durata pluriennale.
3. Sono Organi delle Strutture di raccordo (o Scuole):
a) il/la Presidente;
b) il Consiglio.
4. Il/La Presidente promuove e coordina le attivita' didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualita' della Struttura di raccordo. Convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni. Esercita tutte le attribuzioni che gli/le sono conferite dalla legislazione, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo. Il/la Presidente viene eletto/a dal Consiglio della Struttura di raccordo tra i professori e le professoresse ordinari/e che fanno parte della stessa e che non siano Direttori o Direttrici di Dipartimento o di Centro. Il/La Presidente e' nominato/a con Decreto del Rettore o della Rettrice. Il/La Presidente dura in carica tre anni accademici e non puo' essere eletto/a per piu' di due mandati consecutivi. Le modalita' e i termini per lo svolgimento delle elezioni del/la Presidente sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo.
5. La composizione del Consiglio della struttura di raccordo e' disciplinata dal regolamento della struttura e include almeno:
a) Il/la Presidente;
b) i Direttori e le Direttrici dei Dipartimenti e Centri aderenti alla Struttura di raccordo;
c) i Coordinatori e le Coordinatrici dei corsi di studio afferenti alla Struttura di raccordo;
d) una rappresentanza elettiva degli studenti e delle studentesse iscritti/e ai corsi di studio afferenti alla Struttura di raccordo.
6. Il Consiglio esercita funzioni finalizzate allo svolgimento delle attivita' didattiche e formative; in particolare:
a) su proposta di tutti i Dipartimenti e Centri coinvolti, delibera in materia di programmazione didattica, compresa l'attivazione e soppressione di corsi di studio, nonche' di modificazione dei rispettivi ordinamenti e regolamenti;
b) cura la gestione e il coordinamento delle attivita' didattiche che vengono svolte all'interno dei corsi di studio attivati;
c) esercita tutte le altre attribuzioni che ad essa sono demandate dalle norme della legislazione universitaria e del presente Statuto, dal Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

 
Art. 33.

Scuola di Medicina e Chirurgia

1. Quando la Struttura di raccordo (o Scuola) e' volta a realizzare la piena integrazione delle attivita' assistenziali, formative e di ricerca svolte dall'Universita' di Trento in ambito medico-sanitario, secondo le modalita' e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Provincia autonoma di Trento e l'Azienda provinciale per i servizi socio-sanitari mediante convenzione stipulata ai sensi dell'art. 6, comma 13, L. 240/2010, la Struttura di raccordo (di seguito, Scuola di Medicina e Chirurgia) assolve altresi' le seguenti funzioni:
a) assicura la continuita' e l'unitarieta' dei processi formativi dei vari corsi di studio, ivi compresi quelli delle scuole di specializzazione;
b) garantisce l'integrazione delle attivita' formative con le politiche di programmazione e di attuazione poste in essere dalle strutture del Servizio Sanitario Provinciale;
c) favorisce il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale in materia di personale, risorse finanziarie e attrezzature.
2. Il/La Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, eletto/a ai sensi dell'art. 32, comma 4, e' nominato con decreto del Rettore previa intesa con i Rettori e le Rettrici degli eventuali Atenei confederati e delibera del Senato accademico.
3. Del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, composto secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma 5, sono parte anche i Direttori e le Direttrici delle Scuole di Specializzazione afferenti alla Scuola. Nel caso in cui le scuole di specializzazione superino il numero di cinque, i Direttori e le Direttrici individuano tra loro cinque rappresentanti; questi/e ultimi/e restano in carica per tre anni accademici e il loro mandato e' rinnovabile una sola volta.
4. In aggiunta alle funzioni definite dal comma 1 del presente articolo, il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia assolve altresi' le funzioni seguenti:
a) esprime parere sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza e l'integrazione con la programmazione aziendale;
b) formula proposte all'Azienda Provinciale per i Servizi Socio-Sanitari per quanto attiene l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' assistenziali ai fini di conseguire la loro migliore integrazione con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Universita';
c) esprime parere obbligatorio sull'istituzione o soppressione di Unita' operative rilevanti per l'attivita' di ricerca e didattica;
d) esprime parere su tutte le deliberazioni dell'Universita' attinenti ai rapporti contrattuali e convenzionali con il Servizio sanitario.

 
Art. 34.

Presidio di assicurazione della qualita' di Ateneo

1. Il Presidio di assicurazione della Qualita' di Ateneo (PQA) supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualita' di tutto l'Ateneo, sulla base degli indirizzi degli Organi di governo.
2. Competono al Presidio di assicurazione di qualita':
a) la promozione della cultura della qualita' e del miglioramento continuo nell'Ateneo;
b) la consulenza agli Organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche di assicurazione della qualita';
c) la proposta di strumenti comuni per l'assicurazione della qualita' e di attivita' formative ai fini della loro applicazione;
d) il supporto alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'assicurazione della qualita'; la sorveglianza e il monitoraggio dei processi di assicurazione della qualita' di tutto l'Ateneo.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Presidio di qualita' sono disciplinati con apposito regolamento.

 
Art. 35.

Organismi consultivi e di tutela

1. Il regolamento generale di Ateneo puo' prevedere la costituzione di organismi di consultazione, elettivi e non, che rappresentino interessi, istanze o specifiche categorie.
2. Presso l'Ateneo sono altresi' costituiti gli organismi previsti dalla normativa vigente, quale il Comitato Unico di Garanzia ai sensi della L. 183/2010. Il Regolamento generale di Ateneo puo' prevedere l'istituzione di ulteriori figure o organismi di tutela, quale il Garante studentesco.
3. L'organizzazione e il funzionamento degli organismi di tutela e consultivi sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

 
Art. 36.

Autonomia di indirizzo e programmazione

1. Il piano strategico pluriennale definisce, su un orizzonte temporale almeno triennale, gli obiettivi di miglioramento e le priorita' dell'Ateneo e individua, in particolare, per ciascuna macro-area scientifica e struttura accademica:
a) l'offerta formativa definita in base agli elementi caratterizzanti la domanda di formazione, con l'indicazione del numero di iscrizioni potenziali stimate e delle caratteristiche specifiche di laureati/e, dottoresse e dottori di ricerca;
b) la focalizzazione degli ambiti di ricerca, considerati sulla base dell'impatto a livello di produzione scientifica, degli investimenti necessari per l'incremento del potenziale di ricerca e della capacita' di reperire autonomamente risorse;
c) le politiche di programmazione degli organici, di reclutamento e di sviluppo delle carriere;
d) gli effetti sulla realta' socio-economica del trasferimento delle conoscenze.
Il piano prevede modalita' di monitoraggio, valutazione e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi individuati.
2. Entro un anno dall'inizio del mandato, il Rettore o la Rettrice propone al Consiglio di amministrazione il primo piano strategico pluriennale.

 
Art. 37.

Autonomia regolamentare

1. Nell'ambito della propria autonomia l'Universita', per disciplinare le attivita' istituzionali volte al conseguimento delle finalita' di cui all'art. 2 del presente Statuto, adotta con decreto rettorale i regolamenti interni.
2. Il Regolamento generale di Ateneo, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, previo parere della Consulta di Ateneo e del Consiglio studentesco, disciplina la costituzione, le modalita' di elezione, il funzionamento degli organi centrali, le disposizioni generali relative all'organizzazione delle strutture accademiche e degli organismi di raccordo e consultivi, nonche' la convocazione e la partecipazione agli organi di Ateneo.
3. Il Regolamento didattico di Ateneo, approvato a maggioranza assoluta dal Senato accademico, disciplina l'ordinamento dei corsi di studio e i principi generali di organizzazione dell'attivita' didattica.
4. Il Regolamento per la finanza e la contabilita' di Ateneo, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, disciplina i criteri della gestione finanziaria, economica, patrimoniale e dei sistemi di controllo dell'Ateneo. L'Universita' adotta la contabilita' economico-patrimoniale quale sistema contabile di riferimento e gli strumenti di contabilita' analitico-gestionale al fine di raggiungere una approfondita conoscenza della struttura dei costi, dei ricavi e delle modalita' di impiego delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell'Ateneo.
5. I Regolamenti delle strutture accademiche sono approvati a maggioranza assoluta, su proposta dei Consigli di tali strutture, dal Senato accademico.
6. Il Senato accademico approva i Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, acquisendo il parere favorevole del Consiglio di amministrazione nel caso in cui le materie trattate abbiano rilevanza finanziaria.
7. Il Consiglio di amministrazione approva i Regolamenti in materia di amministrazione e gestione, previo parere favorevole del Senato accademico per gli aspetti didattici e scientifici.
8. I Regolamenti relativi al personale docente e ricercatore sono approvati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico e sono ispirati alla valorizzazione di competenze, capacita' e impegno, attraverso iniziative volte al riconoscimento dei risultati conseguiti. Il modello di reclutamento di professori, professoresse, ricercatori e ricercatrici e' definito dai regolamenti di Ateneo, Garantendo procedure di assunzione aperte, trasparenti e ispirate alle migliori pratiche utilizzate a livello internazionale, che prevedano particolare valorizzazione dell'esperienza internazionale.
9. I Regolamenti relativi al personale dirigente, tecnico-amministrativo e collaboratore esperto linguistico, riguardanti il reclutamento, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e gli istituti innovativi di gestione del rapporto di lavoro, sono approvati dal Consiglio di amministrazione e sono ispirati a un modello basato sul riconoscimento delle responsabilita' e del merito, nonche' sulla flessibilita' organizzativa, avvalendosi anche dell'utilizzo di forme flessibili di rapporto di lavoro e di collaborazione al fine di assicurare un'offerta di servizi di qualita' e coerente con le mutabili esigenze dell'Ateneo.

 
Art. 38.

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'Universita' e' improntata a modelli di elevata flessibilita' gestionale e ispira la propria azione ai principi di pubblicita', trasparenza, semplificazione, efficacia, efficienza ed economicita'.
2. Le strutture gestionali e di servizio sono articolate in Direzioni secondo un piano complessivo proposto dal/la Direttore/Direttrice generale, d'intesa con il Rettore o la Rettrice, e approvato dal Consiglio di amministrazione.
3. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali e' effettuata dal Direttore o dalla Direttrice generale, d'intesa con il Rettore o la Rettrice, nel rispetto di quanto previsto da specifico regolamento di Ateneo.
4. Ai/Alle Dirigenti e' affidata la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica delle Direzioni; essi/e rispondono dell'utilizzo delle risorse e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati dal/la Direttore/Direttrice generale.

 
Art. 39.

Adesione a enti esterni

1. Nell'esclusivo interesse del conseguimento dei propri fini istituzionali e obiettivi strategici, l'Universita' puo' costituire associazioni, enti, fondazioni, societa', consorzi e altri organismi pubblici o privati, nonche' assumere partecipazioni all'interno degli stessi, nel rispetto delle direttive approvate dal Consiglio di amministrazione.

 
Art. 40.

Spin off e start up accademici

1. Al fine di valorizzare i risultati della ricerca sviluppata in Ateneo, l'Universita' favorisce la creazione di nuove iniziative imprenditoriali, quali spin off e start up accademici, collegati ai risultati della ricerca universitaria o a progetti innovativi anche studenteschi.
2. Gli spin off e start up accademici formano oggetto di apposita regolamentazione nell'ambito dei Regolamenti in materia di amministrazione e gestione.

 
Art. 41.

Fondo patrimoniale

1. L'Ateneo puo' costituire un Fondo patrimoniale, anche dotato di personalita' giuridica nelle forme previste dal codice civile, avente lo scopo di assicurare la progressiva autonomia finanziaria dell'Universita' e di sostenere particolari iniziative innovative.
2. I tipi di beni patrimoniali che possono essere destinati al Fondo, e le modalita' di conferimento, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

 
Art. 42.

Comunita' universitaria

1. Sono parte della Comunita' universitaria:
a) professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori, dottorande e dottorandi, assegniste e assegnisti, personale dirigente e tecnico-amministrativo, personale collaboratore esperto linguistico e coloro che collaborano, anche per periodi limitati, al perseguimento delle finalita' istituzionali;
b) la comunita' studentesca;
c) componenti degli organi centrali dell'Ateneo.
2. L'Universita' opera per la rimozione degli ostacoli che non consentono ai/alle componenti della comunita' universitaria l'eguaglianza delle opportunita'. I Regolamenti di Ateneo tengono conto di tale finalita' nella disciplina di propria competenza.

 
Art. 43.

Codice etico

1. L'Universita' adotta il proprio Codice etico, il quale definisce i comportamenti attesi per tutte le componenti della Comunita' universitaria e detta le regole di condotta nell'ambito della Comunita' e verso l'esterno. Le norme del Codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, anche in relazione alla proprieta' intellettuale, nonche' i casi di conflitto di interessi.
2. Esso regola altresi' le modalita' di accertamento delle violazioni, nel rispetto del principio del contraddittorio e sulla base di una valutazione indipendente, e le sanzioni che possono essere irrogate, fatta salva la possibilita' di richiedere l'avvio del procedimento disciplinare; tali sanzioni, disciplinate dal Codice etico nel rispetto dei principi di proporzionalita' e tassativita', sono:
a) il richiamo scritto;
b) il richiamo scritto con segnalazione alla Comunita' universitaria dell'Ateneo;
c) il richiamo scritto con segnalazione alla Comunita' universitaria dell'Ateneo e con esclusione temporanea dall'accesso ai fondi di ricerca di Ateneo.
3. Sulle violazioni al Codice etico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 e qualora non siano integrati gli estremi di illecito disciplinare, decide il Senato accademico su proposta del Rettore o della Rettrice.
4. Il Codice etico e' approvato dal Senato accademico ed emanato con decreto del Rettore o della Rettrice.

 
Art. 44.

Carta dei diritti e dei doveri degli/delle studenti

1. L'Universita' adotta una Carta dei diritti e dei doveri degli/delle studenti, volta ad assicurare la piena integrazione della componente studentesca nella comunita' universitaria, il rispetto e la tutela dei diritti dello/a studente in ciascuna dimensione e la rimozione di discriminazioni e abusi.
2. La Carta, emanata con decreto rettorale, e' approvata dal Senato accademico su proposta del Consiglio studentesco. Sulla sua attuazione vigila il Comitato paritetico di Ateneo per il diritto allo studio.

 
Art. 45.

Comitato paritetico di Ateneo per il diritto allo studio

1. Il Comitato paritetico di Ateneo per il diritto allo studio:
a) esprime al Senato accademico parere obbligatorio per quanto attiene al sistema di contribuzione studentesca, alle politiche di valorizzazione del merito e alle misure per il diritto allo studio;
b) formula al Senato accademico proposte in tema di mobilita' internazionale e di servizi alla comunita' studentesca;
c) svolge funzioni di monitoraggio delle iniziative avviate in materia e redige in merito una relazione annuale.
2. Il Comitato e' composto da quattro docenti scelti/e dal Rettore o dalla Rettrice, che indica tra di essi/e il/la Presidente, da quattro rappresentanti della componente studentesca e dal/la Direttore/Direttrice generale, o un suo/a delegato/a, che partecipa senza diritto di voto.
3. Il Comitato e' nominato dal Rettore o dalla Rettrice e rimane in carica per due anni accademici.

 
Art. 46.

Diritto allo studio e servizi agli studenti

1. L'Universita' adotta specifiche misure finalizzate alla piena realizzazione del diritto allo studio, anche con riferimento al sostegno della mobilita' internazionale, verificandone periodicamente l'efficacia e promuovendone il miglioramento progressivo.
2. I servizi e gli interventi per il diritto allo studio sono prioritariamente destinati, su base selettiva, agli/alle studenti capaci e meritevoli, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate.
3. L'Universita':
a) promuove le iniziative intese a realizzare il proprio carattere residenziale a favore della popolazione studentesca;
b) sostiene le iniziative volte all'orientamento professionale della comunita' studentesca e all'inserimento qualificato nel mondo del lavoro di laureati/e, dottoresse e dottori di ricerca;
c) mantiene relazioni significative con alumnae e alumni, anche valorizzandone il possibile contributo di esperienza per studenti e studentesse iscritti/e;
d) riconosce il valore formativo e civile delle associazioni studentesche.

 
Art. 47.

Collaborazioni degli studenti e delle studentesse

1. L'Universita' incentiva le attivita' di collaborazione a tempo parziale svolte dagli/dalle studenti anche di dottorato al fine di favorirne la piu' ampia partecipazione alla vita universitaria.
2. L'Ateneo promuove, sulla base di apposito regolamento ed entro il limite di utilizzo massimo orario previsto per i tirocini formativi, forme di collaborazione degli/delle studenti nel supporto ai servizi e alle attivita' delle strutture accademiche.

 
Art. 48.

Modifiche di Statuto

1. L'iniziativa per la revisione dello Statuto e' assunta dal Consiglio di amministrazione o dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, oppure dalla Consulta di Ateneo a maggioranza dei due terzi dei componenti, mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli. Ove l'iniziativa per la revisione dello Statuto sia assunta dal Consiglio di amministrazione o dal Senato accademico, la Consulta di Ateneo esprime parere sulla proposta presentata. Il Consiglio studentesco esprime il proprio parere sulla proposta di revisione.
2. La proposta di revisione dello Statuto e' approvata, con le modifiche ritenute opportune, dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico, riuniti in seduta congiunta presieduta dal Rettore o dalla Rettrice, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

 
Art. 49.

Emanazione, pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto e' emanato con decreto rettorale, e' pubblicato nel portale internet di Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo.
2. Esso e' contestualmente inviato ai competenti uffici per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige /Südtirol.

 
Art. 50.

Successione degli organi e delle competenze

1. Le disposizioni in tema di composizione del Senato accademico entrano in vigore con il nuovo mandato rettorale.
2. Ferma restando la durata del mandato dei membri del Senato accademico in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, i senatori e le senatrici eletti/e nella successiva elezione avranno un mandato di durata pari al periodo residuo dell'incarico rettorale; il suddetto mandato non sara' computato ai fini del calcolo del limite dei mandati.
3. La Consulta dei Direttori diventa Consulta di Ateneo, ed e' integrata secondo le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, non appena costituiti gli organi di cui agli articoli 15 e 16.
4. Il Consiglio degli Studenti viene rinominato Consiglio studentesco e resta in carica fino al termine del suo mandato, integrato dalle componenti di cui all'art. 14.
5. Il Nucleo di valutazione resta in carica fino al termine del suo mandato, ed e' integrato da un/a rappresentante nominato/a dal Consiglio studentesco; quest'ultimo/a resta in carica fino alla costituzione del nuovo Consiglio studentesco; il suddetto mandato non sara' computato ai fini del calcolo del limite dei mandati.