Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 gennaio 2024
Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dall'Azienda idrica Comuni agrigentini - AICA, relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.


IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra l'altro, che puo' essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il comma 3-bis, del predetto art. 17, del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale prevedeva che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate»;
Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che ha modificato il citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, sopprimendo le parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle societa' da esse partecipate»;
Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, e' necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva»;
Visti gli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i quali dispongono, rispettivamente, in materia di consorzi di enti locali e di aziende speciali;
Visti, ex multis, la sentenza del Consiglio di Stato n. 641 del 7 febbraio 2012 e l'orientamento ANAC n. AG/30/2015/AC, con i quali e' stata riconosciuta la riconducibilita' delle aziende speciali costituite per la gestione di servizi pubblici nel novero degli enti pubblici economici;
Considerato che l'Azienda idrica comuni agrigentini - AICA, azienda speciale consortile, gestisce il servizio idrico integrato nei comuni dell'Ambito territoriale ottimale di Agrigento (ATO 9), in quanto affidataria della gestione del servizio a seguito di Convenzione con l'Assemblea territoriale idrica di Agrigento;
Vista la nota n. 44107 del 31 luglio 2023, con la quale l'Azienda idrica comuni agrigentini - AICA ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico;
Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, nella considerazione che, benche' la norma sia riferita alle societa' per azioni a partecipazione pubblica, la ratio della stessa e' da ritenersi volta a potervi ricomprendere anche gli enti pubblici economici, in mancanza di una loro esplicita esclusione e in ossequio ai principi di ragionevolezza e di parita' di trattamento, nonche' di semplificazione;
Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 268333 del 24 novembre 2023;
Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dall'Azienda idrica comuni agrigentini - AICA, in ragione della natura dell'attivita' svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato;
Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999;
Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dall'Azienda idrica comuni agrigentini - AICA relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2024

Il vice Ministro: Leo