Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 18 ottobre 2023
Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 2019/787, n. 1235/2021 e n. 1236/2021, per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare e la cancellazione della registrazione.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 aprile 2019 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;
Visto il regolamento delegato (UE) della Commissione n. 2021/1235 che integra il regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2021/1236 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare, la cancellazione della registrazione, l'utilizzo del simbolo e del controllo;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5195 del 13 maggio del 2010 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo ed ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' nei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 383250 del 20 luglio 2023, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale sono stati nominati i Ministri, in particolare, l'on. Francesco Lollobrigida Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Ritenuto di dover adottare le disposizioni nazionali applicative della richiamata normativa comunitaria per la presentazione e l'esame delle domande di registrazione delle IG delle bevande spiritose;
Acquisita l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 12 ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - Ufficio PIUE VII - pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it
b) ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero;
c) Regione: la competente regione o provincia autonoma sul cui territorio insiste la produzione interessata alla registrazione;
d) regolamento: il regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 aprile 2019 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche e che abroga il regolamento (CE) 110/2008;
e) bevanda spiritosa: bevanda alcolica che soddisfa i requisiti previsti dall'art. 2 del regolamento;
f) regolamento delegato: il regolamento delegato (UE) n. 2021/1235 che integra il regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro, successive modificazioni ed integrazioni;
g) regolamento di esecuzione: il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1236 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare, la cancellazione della registrazione, l'utilizzo del simbolo e del controllo, successive modificazioni ed integrazioni;
h) regolamento sui controlli: il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari;
i) Indicazione geografica, IG: l'indicazione che, ai sensi della definizione di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2019/787, identifica una bevanda spiritosa originaria del territorio italiano, di una regione o localita' italiana, quando una determinata qualita', la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa e' essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica;
j) disciplinare: il disciplinare di produzione di una bevanda spiritosa designata da IG di cui all'art. 22 del regolamento (UE) 2019/787;
k) documento unico: il documento unico riepilogativo del disciplinare, di cui all'art. 23 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 2019/787;
l) richiedente: il gruppo di produttori di materie prime o trasformatori della bevanda spiritosa di cui all'art. 3 punto 6 del regolamento (UE) 2019/787 e successive modificazioni ed integrazioni e/o la singola persona fisica e giuridica, le cui attivita' siano previste nel disciplinare di produzione della bevanda spiritosa di cui si chiede la registrazione, ovvero, qualora esistente, il consorzio di tutela riconosciuto cosi' come definito alla successiva lettera l);
m) consorzio di tutela riconosciuto: consorzio di tutela con attivita' esterna, istituito secondo le disposizioni di cui al Libro V, Titolo X, Capo II del codice civile, riconosciuto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 383250 del 20 luglio 2023, che svolge le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, cura generale delle indicazioni geografiche e vigilanza della relativa IG e che agisce, ai fini del presente decreto, in sostituzione del richiedente;
n) domanda di registrazione/di modifica del disciplinare di un'indicazione geografica: domanda presentata dal richiedente, contestualmente, se del caso, alla regione ed al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
o) Accredia: Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano che attesta la competenza, l'indipendenza e l'imparzialita' degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura, in applicazione del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
p) organismo di controllo: autorita' pubblica o organismo privato a cui l'autorita' competente delega compiti di controllo ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) 2017/625 ed accreditati da Accredia alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.
 
Allegato A
Richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni procedurali nazionali, applicative del regolamento, del regolamento delegato e del regolamento di esecuzione, per quanto riguarda:
a) la presentazione e l'esame delle domande di:
i) registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
ii) modifica del disciplinare di produzione delle indicazioni geografiche;
iii) cancellazione della registrazione delle indicazioni geografiche;
b) la procedura di opposizione per le domande di cui alla lettera a);
c) la pubblicizzazione della procedura di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

 
Art. 3

Richiedente e relativi requisiti

1. E' legittimato alla presentazione della domanda di registrazione, il richiedente di cui all'art. 1, lettera m).
2. Il richiedente, di cui al precedente comma, e' legittimato alla presentazione della domanda qualora produca la materia prima o trasformi la bevanda spiritosa in una zona geografica delimitata che possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe. La zona geografica delimitata si trova all'interno del territorio di produzione o all'interno del territorio italiano.
3. Nel caso in cui siano presentate, da parte di diversi soggetti richiedenti, piu' domande di registrazione per la stessa bevanda spiritosa con la medesima indicazione geografica, il Ministero procede in base all'ordine di presentazione ed in relazione a ciascuno dei richiedenti alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.
 
Art. 4

Documentazione da presentare - Ammissibilita' della domanda

1. Ai fini della sua ammissibilita', la domanda e' presentata contestualmente alla regione ed al Ministero tramite PEC ed e' corredata dai seguenti elementi:
a) il nome della bevanda spiritosa di cui e' chiesta la registrazione;
b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
c) il disciplinare di produzione;
d) il documento unico, riepilogativo del disciplinare di produzione;
e) relazione tecnica, dalla quale si evince che la bevanda spiritosa con indicazione geografica e' originaria del territorio italiano o di una regione o localita' italiana, per la quale una determinata qualita', rinomanza o altra caratteristica tecnica e' attribuibile alla sua origine geografica;
f) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici e/o documenti commerciali, dai quali risulti l'uso tradizionale dell'indicazione geografica nel linguaggio comune, associata alla categoria della bevanda spiritosa;
g) relazione socioeconomica, dalla quale risultino i quantitativi attualmente prodotti e commercializzati ed i mercati di commercializzazione.
2. In aggiunta ai requisiti richiesti al precedente comma, nel caso di domanda presentata dal richiedente persona giuridica la stessa deve contenere:
a) l'atto costitutivo e, ove presente, lo statuto dal quale risulti, negli scopi indicati, la valorizzazione della bevanda spiritosa;
b) la delibera assunta in sede di assemblea ordinaria con la maggioranza dei voti dei presenti, dalla quale risulti la volonta' del gruppo dei produttori di presentare istanza per la registrazione della bevanda spiritosa.
 
Art. 5

Disciplinare

1. Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, un'indicazione geografica e' registrata qualora rispetti un disciplinare che comprenda almeno gli elementi seguenti:
a) il nome da proteggere come indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;
b) la categoria della bevanda spiritosa o la denominazione legale «bevanda spiritosa» se essa non soddisfa i requisiti definiti per le categorie di bevande spiritose di cui all'allegato I del regolamento;
c) una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, comprese, se del caso, le materie prime a partire dalle quali e' prodotta, nonche' le principali caratteristiche fisiche, chimiche o organolettiche del prodotto e le caratteristiche specifiche del prodotto rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria;
d) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f);
e) la descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi di produzione locali, autentici e costanti;
f) informazioni che stabiliscono il legame fra una data qualita', la reputazione o un'altra caratteristica della bevanda spiritosa e la sua origine geografica;
g) i nomi e gli indirizzi delle autorita' regionali competenti o, se disponibili, i nomi e gli indirizzi degli organismi di cui all'art. 1, lettera o) del presente decreto;
h) qualsiasi regola specifica per l'indicazione geografica in questione.
 
Art. 6

Esame di domanda di registrazione da parte della regione

1. La domanda di cui all'art. 4 del presente decreto e' pubblicata dalla regione nel B.U.R. per un periodo di trenta giorni.
2. Decorso il termine di cui al comma precedente, ed entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, la regione esamina la stessa ed accerta:
a) la legittimazione del richiedente e gli elementi richiesti all'art. 4 del presente decreto;
b) la completezza della documentazione di cui all'art. 4 del presente decreto, e la sua rispondenza ai requisiti previsti dal regolamento.
3. La regione, terminata, nei termini prescritti, l'istruttoria di cui al precedente comma 2, trasmette al Ministero ed al richiedente il proprio parere.
Qualora il parere sia positivo, trasmette al Ministero:
a) l'estratto del B.U.R. contenente la pubblicazione di cui al comma 1;
b) se del caso, la proposta del disciplinare e del documento unico aggiornati secondo l'esito dell'istruttoria di cui al precedente comma 2.
4. Il Ministero, ricevuto il parere della regione, procede alla valutazione della richiesta di registrazione.
5. In caso di mancata ricezione del parere, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, il Ministero procede alla valutazione della domanda di registrazione, e ne da' comunicazione alla regione.
 
Art. 7

Esame della domanda di registrazione da parte del Ministero

1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'art. 6, comma 3, verifica la completezza e la rispondenza alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto ed alle norme del regolamento e dei regolamenti delegato e di esecuzione.
2. Eventuali osservazioni sono comunicate alla regione ed al richiedente, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al precedente comma; il richiedente fornisce elementi di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. In caso di mancata risposta nel termine di cui al precedente comma, il Ministero comunica al richiedente ed alla regione la chiusura del procedimento amministrativo.
4. Terminata con esito positivo la procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2, conformemente all'art. 24 paragrafo 4 del regolamento, il Ministero pubblica sul proprio sito e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la proposta di disciplinare.
5. Terminata con esito negativo la procedura di cui al presente articolo, il Ministero, prima dell'adozione di un provvedimento di rigetto, comunica tempestivamente alla regione ed al richiedente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la regione e/o il richiedente possono presentare le loro osservazioni.
6. Entro i successivi venti giorni, il Ministero:
a) se le osservazioni di cui al precedente comma 5 sono valutate idonee a superare i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda, pubblica sul proprio sito e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la relativa proposta di disciplinare. Il procedimento amministrativo prosegue secondo le disposizioni di cui al successivo comma 7;
oppure,
b) se le osservazioni di cui al precedente comma 5 non sono valutate idonee a superare i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda, ovvero, in caso di mancata risposta nei termini previsti, comunica al richiedente ed alla regione la chiusura del procedimento amministrativo.
7. Entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione, ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita sul territorio nazionale, ha facolta' di presentare opposizione alla registrazione proposta presentando al Ministero una dichiarazione debitamente motivata. La procedura di opposizione segue le disposizioni di cui all'art. 9 del presente decreto.
 
Art. 8

Registrazione di una indicazione geografica nazionale

1. La domanda di registrazione della indicazione geografica di valenza nazionale, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 4 del presente decreto, e' presentata dal richiedente tramite pec al Ministero.
2. Sono legittimati a presentare domanda di registrazione per una indicazione geografica di valenza nazionale, i richiedenti la cui produzione rappresenti almeno il 50% della stessa.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il Ministero verifica la completezza e la rispondenza della documentazione presentata al regolamento ed ai regolamenti delegato e di esecuzione, ed alle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, e pubblica nella Gazzetta Ufficiale la relativa proposta di disciplinare.
4. Entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione, ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita sul territorio nazionale, ha facolta' di presentare opposizione alla registrazione proposta presentando al Ministero una dichiarazione debitamente motivata. La procedura di opposizione segue le disposizioni di cui all'art. 9 del presente decreto.
5. Decorso il periodo di cui al precedente comma, il Ministero:
a) pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione sul proprio sito;
b) trasmette alla Commissione europea la domanda di registrazione contenente le seguenti informazioni:
i) il documento unico;
ii) la dichiarazione di conformita' alle condizioni richieste dal presente articolo, della domanda presentata dal richiedente;
iii) il link di riferimento della pubblicazione di cui alla lettera a).
6. Qualora la domanda di cui al comma 1 non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, o sia incompatibile con il regolamento e i regolamenti delegato e di esecuzione, il Ministero respinge la stessa e comunica le proprie osservazioni al richiedente.
7. Entro dieci giorni dalla comunicazione ricevuta, il richiedente fornisce elementi di risposta. Al procedimento amministrativo si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, lettera a) e b).
8. Alla procedura di registrazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4, 5, 6.
 
Art. 9

Procedura di opposizione

1. La domanda di opposizione alla registrazione di una indicazione geografica e' presentata al Ministero entro sessanta giorni dalla pubblicazione della proposta di disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di cui agli articoli 7 comma 4 e 8 comma 4. La domanda dimostra:
a) l'interesse legittimo;
b) che la domanda di registrazione e' incompatibile con la definizione di indicazione geografica di cui all'art. 3 punto 4 del regolamento o con le prescrizioni relative al disciplinare di cui all'art. 22 del regolamento;
c) che la registrazione proposta e' in conflitto con le disposizioni di cui agli articoli 34 paragrafo 2 e 35 paragrafi 1 e 2 del regolamento;
d) che la registrazione proposta compromette i diritti del titolare di un marchio, ovvero di un nome interamente omonimo o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare.
2. I motivi dell'opposizione sono valutati con riferimento al territorio nazionale e/o al territorio dell'Unione europea, limitatamente ai motivi di impedimento alla registrazione per la presenza di denominazioni omonime e per i nomi generici di cui alla lettera c) e d).
3. Il Ministero, verificata la completezza della domanda ricevuta e la fondatezza dei motivi di opposizione ai sensi del comma 2 del presente articolo, procede all'esame della stessa secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto.
4. Qualora la domanda ricevuta risulti incompleta o i motivi di opposizione risultino infondati, il Ministero rigetta la domanda e comunica al richiedente la chiusura del procedimento amministrativo.
 
Art. 10

Esame della domanda di opposizione da parte del Ministero

1. Il Ministero trasmette la domanda di opposizione al richiedente ed alla regione, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Entro i successivi quindici giorni, il richiedente predispone le controdeduzioni e le invia al Ministero e alla regione.
2. In caso di mancata risposta nei termini di cui al precedente comma 1, il Ministero comunica, tempestivamente, al richiedente ed alla regione, l'archiviazione della domanda di registrazione.
3. Entro venti giorni dalla ricezione delle controdeduzioni di cui al comma 1, il Ministero valuta se le stesse siano idonee a superare i motivi contenuti nella domanda di opposizione ricevuta.
4. Se le controdeduzioni di cui al comma 1 sono idonee a superare i motivi contenuti nella domanda di opposizione ricevuta, il Ministero emette un parere favorevole per la trasmissione della richiesta di registrazione di cui all'art. 11 del presente decreto e rigetta la domanda di opposizione.
5. Espletata la procedura di cui al precedente comma, il procedimento amministrativo, afferente alla valutazione della domanda da parte del Ministero, e' da ritenersi concluso.
6. Se le controdeduzioni di cui al comma 1 sono parzialmente idonee o non sono idonee a superare i motivi contenuti nella domanda di opposizione presentata, il Ministero, convoca il richiedente, l'opponente e la regione interessata affinche' tra le parti medesime possa essere raggiunto un accordo sulla domanda di registrazione.
7. Sentite le parti, il Ministero:
a) entro i dieci giorni successivi alla definizione, tra le parti convocate, dell'accordo previsto dal precedente comma 6, pubblica sul proprio sito e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la proposta di disciplinare aggiornata secondo le modifiche convenute;
oppure,
b) entro venti giorni successivi all'avvenuta convocazione, se tra le parti non e' stato raggiunto l'accordo previsto al precedente comma 6, valuta la domanda di opposizione secondo gli elementi raccolti, ed emette un parere favorevole ovvero sfavorevole con cui accoglie o rigetta la domanda di opposizione.
8. In caso di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, il Ministero trasmette il parere, di cui al precedente comma 7, lettera b), al richiedente, per le relative modifiche alla proposta di disciplinare e, se del caso, alla proposta di documento unico presentato, all'opponente ed alla regione interessata.
9. In caso di rigetto della domanda di opposizione, entro i successivi dieci giorni, il Ministero trasmette il parere e contestualmente comunica la chiusura del procedimento amministrativo, all'opponente, al richiedente ed alla regione interessata.
10. Entro dieci giorni, dalla trasmissione di cui al comma 9, il richiedente invia i documenti aggiornati al Ministero.
11. La mancata risposta da parte del richiedente nei termini di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda di registrazione. L'archiviazione e' tempestivamente comunicata al richiedente, all'opponente ed alla regione interessata.
 
Art. 11
Trasmissione della domanda di registrazione alla UE e relativi
adempimenti del Ministero

1. Terminata con esito positivo la procedura di registrazione cui all'art. 7, ovvero, conclusa la procedura di cui al precedente art. 10, il Ministero trasmette alla Commissione europea la domanda di registrazione tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa, inserendo in particolare:
i) il nome e l'indirizzo del richiedente;
ii) il disciplinare;
iii) il documento unico;
iv) la dichiarazione di conformita' alle condizioni richieste dal presente articolo, della domanda presentata;
v) il link di riferimento della pubblicazione del disciplinare e del documento unico.
2. Se, a seguito della trasmissione della documentazione di cui al precedente comma 1, pervengono da parte della Commissione europea osservazioni che comportano modifiche sostanziali al disciplinare, il Ministero invia le relative comunicazioni, tramite pec, alla regione e al richiedente e fornisce i successivi riscontri alla Commissione europea mediante i sistemi di informazione messi a disposizione dalla stessa.
3. Ai sensi dell'art. 26 paragrafo 2 del regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il disciplinare ed il documento unico per un periodo di novanta giorni; qualora la Commissione trasmetta la domanda di opposizione da parte di autorita' o persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri, il Ministero:
i) invia le relative comunicazioni al soggetto richiedente ed alla regione;
ii) avvia le consultazioni con le Autorita' degli altri Stati membri;
iii) invia i risultati delle predette consultazioni alla Commissione europea tramite posta elettronica.
4. La procedura di opposizione a livello comunitario segue le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento.
5. Terminata la procedura di opposizione a livello comunitario, ovvero, decorso il termine di cui al precedente comma 3, il Ministero pubblica sul proprio sito internet, sezione disciplinari, il disciplinare di produzione approvato dalla Commissione europea.
6. A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione europea e fino alla data in cui e' adottata la decisione sulla registrazione, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento.

 
Art. 12

Sistema di controlli

1. L'ICQRF e' l'Autorita' competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
2. L'ICQRF delega, mediante provvedimento di autorizzazione, i compiti di controllo della produzione ai fini della commercializzazione delle bevande spiritose con indicazione geografica ad uno o piu' organismi di controllo, come definiti dall'art. 1, lettera o) del presente decreto, iscritti in apposito elenco.
3. Gli organismi di controllo che intendono essere inseriti nell'elenco di cui al precedente comma presentano all'ICQRF la richiesta di iscrizione, unitamente alla documentazione indicata nell'allegato A.
4. Gli organismi di controllo, individuati dai richiedenti ed iscritti nell'elenco di cui al comma 2, presentano istanza di autorizzazione all'ICQRF unitamente al relativo piano dei controlli e tariffario.
5. L'ICQRF e' l'autorita' responsabile della vigilanza degli organismi di controllo autorizzati.
6. L'ICQRF pubblica sul sito istituzionale del Ministero l'elenco degli organismi di controllo di cui al comma 2. Nel medesimo elenco saranno inseriti gli organismi di controllo gia' iscritti nell'elenco previsto dal decreto ministeriale 13 maggio 2010, n. 5195.
7. Ogni produzione riconosciuta e' soggetta al controllo di un solo organismo di controllo.
 
Art. 13

Verifica e controlli

1. Ai fini della certificazione della conformita' del prodotto al relativo disciplinare, di cui all'art. 5 del presente decreto, i soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla domanda di riconoscimento della bevanda spiritosa, effettuano la scelta dell'organismo di controllo cosi' come definito agli articoli 38 e 43 del regolamento, tra quelli iscritti all'elenco di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.
2. La verifica del rispetto del disciplinare di produzione delle bevande spiritose con indicazione geografica e' svolta, previa trasmissione e approvazione del piano dei controlli e del relativo tariffario, dagli organismi di controllo autorizzati dall'ICQRF.
3. Le spese relative all'attivita' degli organismi di controllo sono a carico dei produttori della bevanda spiritosa.
4. Il provvedimento di autorizzazione ha durata triennale ed e' rinnovabile a seguito di conferma della scelta effettuata dai richiedenti.
5. Le modifiche del piano dei controlli e del tariffario sono approvate con apposito provvedimento nel corso del triennio di validita' dell'autorizzazione, a seguito di presentazione da parte dell'organismo di controllo di istanza debitamente motivata.
 
Art. 14

Sospensione e revoca degli organismi di controllo

1. L'autorizzazione puo' essere sospesa in caso di:
a) omesso svolgimento di visite ispettive stabilite nel piano dei controlli e/o mancato rispetto del piano dei controlli che determina la compromissione della conformita' della bevanda spiritosa al disciplinare;
b) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'Autorita' competente;
c) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilita' e l'efficacia del sistema medesimo;
d) adozione sistematica di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo.
2. La sospensione, a seconda della gravita' dei casi, puo' avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticita' rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, e' sottoposto ad attivita' di vigilanza da parte dell'ICQRF.
3. L'autorizzazione e' revocata nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti previsti dall'art. 29, lettera b) del regolamento sui controlli;
b) evidenza di carenze irreversibili e generalizzate nel sistema dei controlli che compromettono l'affidabilita' e l'efficacia del sistema e dell'organismo di controllo stesso;
c) essere stati destinatari di tre provvedimenti di sospensione, ovvero essere stati sottoposti a un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione.
4. Il provvedimento di revoca comporta che l'organismo di controllo continui a svolgere l'attivita' di controllo fino alla sua sostituzione.
5. Non puo' essere rinnovata l'autorizzazione all'organismo di controllo per la denominazione per la quale e' stato revocato per il triennio successivo alla revoca medesima.
6. In caso di revoca, i richiedenti di cui all'art. 1, lettera l), comunicano all'ICQRF tempestivamente e, comunque entro e non oltre venti giorni dalla data del provvedimento, la scelta del nuovo organismo di controllo.
7. L'ICQRF comunica ai richiedenti i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.
8. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione controllata dall'organismo di controllo.
9. L'ICQRF pubblica sul sito internet del Ministero i decreti di sospensione e revoca delle autorizzazioni emesse.

 
Art. 15

Tipologie di modifica di disciplinare

1. Conformemente all'art. 31 del regolamento, le modifiche di un disciplinare si classificano, in base alla loro rilevanza, in due tipologie: modifiche unionali e modifiche standard.
2. Una modifica unionale del disciplinare di una bevanda spiritosa designata da IG e' quella che:
a) implica un cambiamento nel nome o in una parte del nome dell'indicazione geografica registrata ai sensi del regolamento;
b) consiste in una modifica della denominazione legale o della categoria della bevanda spiritosa;
c) rischia di nuocere alla qualita', alla reputazione o ad altre caratteristiche di tale bevanda spiritosa;
d) comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
3. Qualsiasi altra modifica e' considerata una modifica standard.
4. Una modifica standard puo' essere anche temporanea. E' considerata temporanea quando riguarda un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle Autorita' pubbliche o motivato da calamita' naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle Autorita' competenti.
 
Art. 16

Domanda di modifica unionale

1. La domanda di modifica unionale e' presentata dal richiedente al Ministero, tramite pec.
2. Ai fini della successiva trasmissione alla Commissione europea, il Ministero verifica la completezza e la rispondenza della stessa alle disposizioni del regolamento e dei regolamenti delegato e di esecuzione e le prescrizioni di cui al successivo comma 3.
3. La domanda contiene i seguenti elementi:
a) la documentazione di cui all'art. 4, con riferimento alle modifiche proposte;
b) un documento sinottico che include le proposte di modifica che si intendono apportare;
c) la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche e dei motivi che le rendono necessarie, unitamente al documento unico aggiornato con le modifiche proposte.
4. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento delegato, la domanda di modifica unionale contiene esclusivamente richieste relative alle lettere a), b), c), d) dell'art. 15 comma 2.
 
Art. 17

Domanda di modifica standard

1. La domanda di modifica standard del disciplinare e' presentata mediante pec al Ministero, per il tramite della regione interessata, dal richiedente che produce o trasforma l'indicazione geografica per la quale si chiede la modifica.
2. Ai fini della presentazione della domanda di modifica standard il richiedente rappresenta almeno 2/3 della produzione della indicazione medesima.
3. Per la presentazione e l'esame delle domande di modifica standard si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto.
In particolare, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) un documento sinottico contenente le proposte di modifica relative al disciplinare;
b) la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche e dei motivi che le rendono necessarie, dimostrando che le modifiche sono da considerare standard ai sensi dell'art. 31 del regolamento;
c) il documento unico aggiornato secondo le modifiche proposte.
4. Qualora la domanda di cui al precedente comma 1 comporti la modifica al disciplinare di una bevanda spiritosa di valenza nazionale, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto
5. Se sono soddisfatti i requisiti del regolamento e le prescrizioni di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, il Ministero, con proprio decreto pubblica la proposta di modifica del disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della proposta di modifica di disciplinare, e' possibile presentare opposizione. In caso di opposizione, si applica la procedura prevista dall'art. 9 del presente decreto.
7. Terminata con esito positivo la procedura di cui ai precedenti commi, il Ministero adotta il decreto di approvazione della modifica standard, contenente il disciplinare consolidato, e lo pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito internet.
8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente il Ministero comunica alla Commissione europea la domanda di modifica ordinaria, a norma dell'art. 13 del regolamento di esecuzione.
9. Il Ministero, ove non siano state avanzate dalla Commissione europea richieste di chiarimento o di integrazione della documentazione trasmessa, aggiorna la pubblicazione del disciplinare consolidato.
 
Art. 18

Cancellazione della registrazione di una IG

1. Ai sensi dell'art. 32 del regolamento, il Ministero, di propria iniziativa, ovvero su richiesta della regione interessata, o di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, promuove la domanda di cancellazione di una indicazione geografica nei casi seguenti:
a) qualora non sia piu' garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare;
b) qualora la stessa non sia stata immessa in commercio per almeno sette anni.
2. Salvo quanto disposto al primo comma, la domanda di cancellazione dell'indicazione geografica puo' essere presentata alla Commissione europea, per il tramite del Ministero, dai produttori che rappresentano i 2/3 della produzione della indicazione medesima.
3. Gli articoli 4, 6, 7, 8, 9 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di cancellazione.
4. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, lettera g) del regolamento di esecuzione, il Ministero verifica che la domanda di cancellazione di cui al presente articolo soddisfi le prescrizioni di cui all'art. 32 del regolamento, le disposizioni adottate in virtu' del medesimo regolamento e degli articoli richiamati al precedente comma e la trasmette alla Commissione europea.

 
Art. 19

Disposizioni transitorie sui controlli

1. Gli organismi di controllo non ancora conformi alla norma UNI CEI EN 17065:2012 provvedono all'accreditamento alla stessa entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; nelle more dell'accreditamento trovano applicazione le disposizioni del decreto ministeriale 13 maggio 2010, n. 5195.
 
Art. 20

Disposizioni finali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 maggio 2010, n. 5195, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19.
2. L'allegato A, di cui all'art. 12, puo' essere modificato con provvedimento del Capo dell'ICQRF del Ministero.
3. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1556