Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2024 (vai al sommario)
LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023).

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1
Risultati differenziali. Norme in materia
di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
Parte di provvedimento in formato grafico

 


Avvertenza:
Si omettono gli «Allegati e Tabelle», gia' pubblicati
nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023.

N O T E
Note all'art. 1:

Note al comma 1
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 1-ter,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. - 1-bis.
Omissis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso
al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa vigente o delle
sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei
contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17,
commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia
dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli
effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di
cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Omissis.»

Note al comma 2
- Si riporta il testo del comma 450 dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Art. 1 1. - 449. Omissis
450. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, un fondo, con una dotazione di 600 milioni
di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni
alimentari di prima necessita' e di carburanti, nonche', in
alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del
trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in
possesso di un indicatore della situazione economica
equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante
l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
Omissis.»

Note al comma 3
- Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies, comma
7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali
in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario:
«Art. 7-quinquies (Fondi). - 1.-6. Omissis
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello
Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2,
da far affluire sul fondo per gli interventi previsti
dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono
essere destinate annualmente ad apposita contabilita'
speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio
dello Stato negli anni successivi, per essere destinate
agli interventi previsti a legislazione vigente.
Omissis.»

Note al comma 5
- Si riporta il testo del comma 451-bis, dell'articolo
1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Art. 1 1. - 451. Omissis
451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari
di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste puo' avvalersi delle
procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e'
autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per
l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al
comma 450.
Omissis.»

Note al comma 6
- Si riporta il testo dell'articolo 58, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante
misure urgenti per la crescita del Paese:
«Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo
per l'efficientamento della filiera della produzione e
dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.
Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti
mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle
modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio del 22 ottobre 2007.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione, viene
adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma
annuale di distribuzione che identifica le tipologie di
prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie
nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di
soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del
Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono
destinare all'attuazione del programma annuale di cui al
comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni
liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il
soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui
al comma 2.
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti
identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di
economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni,
alle forniture offerte da organismi rappresentativi di
produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
Europea."

Note al comma 7
- Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 3, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante
misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali:
«Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa di
abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al
disagio giovanile). - 1.-2. Omissis
3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fino al 30 giugno 2023 (453), alle categorie aventi
priorita' per l'accesso al credito di cui all'articolo 1,
comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
che hanno un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui,
per i finanziamenti con limite di finanziabilita', inteso
come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo
d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri
accessori, superiore all'80%, la misura massima della
garanzia concedibile dal Fondo e' elevata all'80% della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti
concessi. Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al
30 giugno 2023 (453), che rispettino i requisiti di
priorita' e le condizioni di cui al primo periodo,
l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti
concessi, puo' essere riconosciuta anche nei casi in cui il
tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso
effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente
dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella
misura massima del differenziale, se positivo, tra la media
del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato
ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di
erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci
anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del
quale e' stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui
il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori
sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di
maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne
indicazione secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis.
Omissis."

Note al comma 8
- Si riporta il testo del comma 48, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014):
«Art. 1 1.-47. Omissis
48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per
l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del
piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della
garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali
di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla
finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale di
garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di
garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del
Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni. Il Ministero dello
sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto
legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua
formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di
costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di
ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di
garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle
disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata
alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli di un insieme di
progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000,
costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea
per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso
banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di
grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale
posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle
reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati
sulla base di uno specifico accordo-quadro di
collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri, le modalita' di selezione e le
caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio,
le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima
della garanzia in relazione al portafoglio garantito,
nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di
escussione della medesima garanzia. Le risorse della
Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
non hanno compiuto trentasei anni di eta'. Gli interventi
del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle regioni e
di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento
della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su
risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare
la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,
comprese le condizioni alle quali e' subordinato il
mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in
caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap)
Spa presenta una relazione scritta al Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e alle competenti
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno,
nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle
garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui alla
presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di
verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari
prioritari e non prioritari del finanziamento;
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale.
Omissis.»

Note al comma 9
- Il testo dell'articolo 1, comma 48, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' riportato nelle note al comma 8.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19
del 24 gennaio 2014.

Note al comma 10
- Il testo dell'articolo 1, comma 48, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' riportato nelle note al comma 8.

Note al comma 12
- Il testo dell'articolo 1, comma 48, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' riportato nelle note al comma 8.
- Si riporta il testo dell'articolo 35-bis, del
decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con
modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante
ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza:
«Art. 35-bis (Modifiche all'articolo 64 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in
materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di
abitazione). - 1. All'articolo 64, comma 3, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le domande
presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che
rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di cui
al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80
per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere
sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta anche
nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia
superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM)
pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo
1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se
positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci
anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese
precedente al mese di erogazione, e la media del tasso
interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente
del trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il
TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti
negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare
le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM
in vigore e a darne indicazione secondo le modalita'
stabilite nel comma 3-bis».
2. All'articolo 64, comma 3-bis, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «in sede di
richiesta della garanzia» sono inserite le seguenti:
«nonche' nel contratto di finanziamento stipulato»."

Note al comma 13
- Il testo dell'articolo 1, comma 48, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' riportato nelle note al comma 8.

Note al comma 14
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante
misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese
per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche'
in materia di salute e adempimenti fiscali:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di contributo
straordinario per il quarto trimestre 2023). - 1. Ai
clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e'
riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre
2023, un contributo straordinario, crescente con il numero
di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie
gia' previste per il medesimo bonus sociale.
2. L'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente (ARERA) definisce la misura del contributo
ripartendo nei 3 mesi l'onere complessivo di cui al comma 3
in base ai consumi attesi.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e'
autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno
2023."

Note al comma 16
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 51, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi:
«Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000
euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a)
e' aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati
fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o
affidati, di eta' pari o superiore a 21 anni. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli che
danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro e'
aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio
successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella
misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli
stessi, spetta al genitore che possiede un reddito
complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio (106) e il
contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, per il primo figlio si applicano,
se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera
a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva
con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non
spetti la detrazione ai sensi della lettera c). La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
1-bis.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta'
non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000
euro.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di
690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non
compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d),
sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le
detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato
dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno
riferimento alle persone indicate nel presente articolo,
anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i
quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c)
del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali
spetta tale detrazione.»
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. - 2. Omissis
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da
terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in
natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e'
determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato
dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non
concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati se complessivamente di importo non
superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il
predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
Omissis.».

Note al comma 18
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 182, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«Art. 1 1.-181. Omissis
182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di
lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento (91),
entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi,
i premi di risultato di ammontare variabile la cui
corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita',
redditivita', qualita', efficienza ed innovazione,
misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti
con il decreto di cui al comma 188, nonche' le somme
erogate sotto forma di partecipazione agli utili
dell'impresa.
Omissis."

Note al comma 19
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 40, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Art. 1
1.-39. Omissis
40. A decorrere dall'anno 2017, la misura del canone di
abbonamento alla televisione per uso privato di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' pari complessivamente
all'importo di euro 90 annui.
Omissis."

Note al comma 21
- Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge del
25 agosto 1991, n. 287 (aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi):
«Art. 5 (Tipologia degli esercizi). - 1. Anche ai fini
della determinazione del numero delle autorizzazioni
rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi
di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione
di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte
(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed
esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e'
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il
sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione
competente ai sensi dell'art. 6, puo' temporaneamente ed
eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con
contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le
tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione
alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere
ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno
facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per
quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli
esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di
vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte
puo' essere venduto per asporto a condizione che il
titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita
prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano
osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio
di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli
esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra
sede anche separatamente, previa la specifica
autorizzazione di cui all'art. 3."
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003,
n. 66, S.O.

Note al comma 23
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta). -
1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono
compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla
fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche'
gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in
operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione
di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative,
presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai
fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti
all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i
percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati
con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i
sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a
norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del
citato decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma
6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la
dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo,
relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre
(74) di ciascun anno.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'articolo 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La
conservazione delle attestazioni relative ai versamenti
contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi
speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre
di ciascun anno.
5. - 6.
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16
marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita
dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter
sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno successivo
a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via
telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e
quelli necessari per l'attivita' di controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a
seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui
al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o
non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, puo' avvenire entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta
di cui al comma 1. Le trasmissioni in via telematica
effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a
tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella
dichiarazione di cui al comma 1. Per ogni certificazione
omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento
euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un
massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi
di errata trasmissione della certificazione, la sanzione
non si applica se la trasmissione della corretta
certificazione e' effettuata entro i cinque giorni
successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la
certificazione e' correttamente trasmessa entro sessanta
giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo,
la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro
20.000.
6-quinquies. 1. Nei casi di tardiva o errata
trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e
valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al
2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di
cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta
certificazione e' effettuata entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo al termine indicato dal primo
periodo del medesimo comma 6-quinquies.
6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente
nell'area autenticata del proprio sito internet, rende
disponibili agli interessati i dati delle certificazioni
pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati
possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui
all'articolo 3, comma 3.»

Note al comma 24
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da
491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35,
comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di
avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta."

Note al comma 26
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante
riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Corpi militari ausiliari delle Forze armate).
- 1. Il Corpo militare della CRI, che assume la
denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle
infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari
delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della
CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo
all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma
4. Le modalita' della loro appartenenza all'Associazione
sono disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 3,
comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle
Forze Armate.
2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive
modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal
presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di
Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, e successive modificazioni. Il richiamo di cui
all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del
personale del Corpo militare e' disposto in ogni caso senza
assegni.
3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, e'
costituito esclusivamente da personale volontario in
congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle
categorie direttive dei medici, dei commissari e dei
farmacisti, nonche' della categoria del personale di
assistenza. Il personale appartenente al ruolo di cui al
primo periodo non e' soggetto ai codici penali militari e
alle disposizioni in materia di disciplina militare recate
dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo
testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle
relative alla categoria del congedo.
4. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e
dal Corpo delle infermiere volontarie e' gratuito, fatta
salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Il personale del Corpo militare costituito dalle
unita' gia' in servizio continuativo per effetto di
provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del
personale civile della CRI e successivamente dell'Ente ed
e' collocato in congedo nonche' iscritto, a domanda, nel
ruolo di cui al comma 3. Resta ferma la non liquidazione
del trattamento di fine servizio in quanto il transito
sopradetto interviene senza soluzione di continuita' nel
rapporto di lavoro con la CRI ovvero con l'Ente. Al
predetto personale continua ad essere corrisposta la
differenza tra il trattamento economico in godimento,
limitatamente a quello fondamentale e accessorio avente
natura fissa e continuativa, e il trattamento del
corrispondente personale civile della CRI come assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Fino alla data
dell'effettivo transito di cui al secondo periodo si
applicano al personale ivi indicato le disposizioni di cui
all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. I procedimenti disciplinari avviati in
sede militare sono riassunti in sede civile; a tal
proposito i termini per la contestazione dell'addebito o
per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, si
interrompono alla data di entrata in vigore del presente
decreto e riprendono a decorrere dalla data del transito
nel ruolo ad esaurimento.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo
periodo e 5 del presente articolo, allo scopo di assicurare
la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi ausiliari
alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della
salute e con il Ministro della pubblica amministrazione e
semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i
criteri per la costituzione, nell'ambito del personale di
cui al comma 5 del presente articolo e di cui all'articolo
6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli, di
un contingente di personale del Corpo militare in servizio
attivo, la cui dotazione massima e la successiva
alimentazione con personale civile della CRI e quindi
dell'Ente avente altresi', la qualifica di militare in
congedo, e' stabilita in trecento unita'. Tra i criteri per
la selezione sono comunque previsti: la presentazione di
una domanda da parte degli interessati, il possesso di
requisiti di competenza tecnico-logistica, di esperienza
operativa e nelle emergenze, nonche' il rendimento in
servizio ed i precedenti disciplinari; tali requisiti
devono essere valutati da una Commissione presieduta da un
rappresentante del Ministero della difesa e composta da sei
membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal
Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle
finanze, dal Ministro per la pubblica amministrazione e
semplificazione, dal Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' due
dei quali designati dalla CRI, tenendo conto delle sue
componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente le
funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi di protezione
civile. La partecipazione alla Commissione e' a titolo
gratuito. Il personale del Corpo militare in servizio
attivo di cui al presente comma transita nel ruolo civile
della CRI e quindi dell'Ente alla data determinata con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro della salute e comunque non oltre il 31 dicembre
2017 e dalla predetta data e' soggetto alle disposizioni di
cui all'articolo 6.
6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione
del contingente di personale militare di cui al comma 6 del
presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al
personale appartenente al Corpo militare di cui
all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla
data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del
numero complessivo di unita' stabilito in trecento."
«Art. 6 (Personale). - 1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della difesa e per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il
Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di equiparazione fra i livelli di inquadramento
previsti dal contratto collettivo relativo al personale
civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e
quelli del personale di cui all'articolo 5 gia'
appartenente al Corpo militare, nonche' tra i livelli delle
due predette categorie di personale e quelli previsti dai
contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica
amministrazione, previa informativa alle organizzazioni
sindacali.
2. Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI
e quindi dell'Ente e' utilizzato temporaneamente
dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e
il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. Entro
i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico
provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017.
Il predetto organico e' valutato in sede di adozione dei
decreti di cui all'articolo 2, comma 5, sentite le
organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1°
gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei
suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le
risorse a cio' destinate. A decorrere dalla data di
determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31
dicembre 2017, il personale della CRI puo' esercitare
l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la
contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti
qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte
dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso
l'Ente. Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione
impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto
collettivo di appartenenza, personale civile e militare
gia' utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo
indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei
servizi oggetto delle convenzioni medesime.
3. Al personale a tempo indeterminato rimasto in
servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni ed
eccedente l'organico dell'Associazione, si applicano, salvo
quanto previsto al presente articolo, le disposizioni
vigenti sugli strumenti utilizzabili per la gestione di
eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. La
mobilita' puo' in ogni caso aver luogo anche con
riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse
rispetto a quella di impiego, con preferenza per le
amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego.
4. Il Presidente nazionale, entro il 30 giugno 2016,
determina sentite le organizzazioni sindacali e previe
intese con il Ministero della difesa, l'organico a regime
con una proiezione pluriennale, tenendo conto delle risorse
finanziarie disponibili, dello sviluppo dell'attivita'
dell'Associazione e delle competenze necessarie, nonche'
dell'esigenza di garantire assoluta continuita'
all'attivita' di cui all'articolo 5, comma 6, mediante
un'aliquota dedicata di personale iscritto o che si iscrive
nei Corpi ausiliari; tale personale assicura la
funzionalita' e il pronto impiego dei servizi alle Forze
Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni di impiego
sia ordinarie che straordinarie e secondo moduli
disciplinari assimilabili a quelli dell'ordinamento
militare. Il Presidente, sentite le organizzazioni
sindacali, entro la medesima data bandisce altresi' una
procedura finalizzata all'assunzione graduale, nell'ambito
delle disponibilita' finanziarie, da parte
dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti,
anche con contratti part-time o di solidarieta', del
personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente,
che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la CRI alla
data di entrata in vigore del presente decreto e che alla
data del 31 dicembre 2017 sia ancora in servizio e debba
rimanere in servizio piu' di due anni per essere collocato
a riposo, nonche' di quello di cui all'articolo 6, comma 9,
terzo periodo. Restano in ogni caso fermi i limiti di
importo del finanziamento pubblico di cui all'articolo 8,
comma 2 e l'assenza di ulteriori oneri per la finanza
pubblica. La procedura condiziona alla verifica della
professionalita' richiesta per le attivita'
dell'associazione l'assunzione del personale gia' assunto
dalla CRI non a seguito di concorso pubblico e che non
abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione.
5. Al fine di coordinare e supportare il processo di
mobilita' del personale e' istituita, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di
confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica
alla quale partecipano rappresentanti dello stesso
Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e
delle finanze e della difesa, della CRI e quindi dell'Ente
e dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni
sindacali del personale della CRI. Nella medesima sede si
svolge un confronto circa il contratto collettivo cui
aderisce l'Associazione. Gli organi della CRI e quindi
dell'Ente assicurano la circolazione delle informazioni
presso i dipendenti dei posti offerti in mobilita' e
operano attivamente nella ricerca di idonee soluzioni di
impiego anche attraverso attivita' di riqualificazione.
6. Al personale civile e militare della CRI e quindi
dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2,
assunto da altre amministrazioni, continua ad essere
corrisposta, come assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti, la differenza tra il trattamento economico in
godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e
accessorio avente natura fissa e continuativa, e il
trattamento del corrispondente personale
dell'amministrazione ricevente. I processi di mobilita'
previsti dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale
risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun
profilo professionale nell'ambito territoriale regionale.
7. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario
nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di
rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in
prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con
procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero
e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con
funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori
senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato
servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi
per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni
sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla
finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento
delle relative risorse occorrenti al trattamento economico
del personale assunto, derivanti dalla quota di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata
annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il
trattamento economico del personale trasferito al Servizio
sanitario nazionale non sono considerate ai fini del
rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma
71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle
aziende sopradette e' fatto divieto di assunzione del
personale corrispondente fino al totale assorbimento del
personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto.
7-bis. I rapporti con gli enti previdenziali derivanti
dalle procedure di mobilita' del personale della CRI ovvero
dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo
trasferimento della quota corrispondente dell'attivo
patrimoniale.
8. In applicazione dell'articolo 4, comma 89, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per
tre anni al Ministero della salute nella convenzione con la
CRI e quindi con l'Associazione e l'Ente per il pronto
soccorso aeroportuale, previo trasferimento alle regioni
delle relative risorse.
9. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi
al personale della CRI, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto e stipulati per attivita' in
regime convenzionale ovvero per attivita' integralmente
finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino al
31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono essere prorogati non
oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016
i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le
quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima data,
proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza
delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2017
ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da
parte dell'Associazione. Il Commissario e successivamente
il Presidente, fino al 31 dicembre 2015 ovvero fino alla
conclusione delle procedure di cui all'articolo 5, comma 6
puo' richiamare in servizio, nei limiti delle
disponibilita' di bilancio, per il tempo strettamente
necessario all'esigenza per la quale la chiamata e'
effettuata, il personale appartenente al Corpo militare
che, per effetto di richiami ai sensi dell'articolo 1668
del codice dell'ordinamento militare, e' in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto ed e'
continuativamente e senza soluzione di continuita' in
servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007.".

Note al comma 27
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 609, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 1.-608. Omissis
609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico
del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i
miglioramenti economici del personale statale in regime di
diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro
per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo,
nelle more della definizione dei citati contratti
collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti
negoziali relativi al personale in regime di diritto
pubblico, in deroga alle procedure previste dalle
disposizioni vigenti in materia, all'erogazione
dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi
trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella
misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello
0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di
cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge
31 dicembre 2009, n. 196.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191,
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in
favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per
esigenze indifferibili:
«Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1.
Nelle more della definizione del quadro finanziario
complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il
triennio 2022-2024, per il personale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle
amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento
di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023
e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a
6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato,
salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto
incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del
beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 23.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono
erogare al proprio personale dipendente a tempo
indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le
modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con
oneri a carico dei propri bilanci.»
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- Il testo dell'articolo 21, comma 1-ter, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e' riportato nelle note al comma
1.

Note al comma 28
- Il testo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e' riportato nelle note al comma 27.
- Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre
2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2023, n. 191, e' riportato nelle note al comma 27.

Note al comma 29
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 610, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 1. - 609. Omissis
610. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione
statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il
triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalita' e
da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al
comma 609, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto
legislativo.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 48, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, nonche' i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle
leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed
integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.»
«Art. 48 (Disponibilita' destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica). -
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica,
in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla
contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio
dello Stato con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici
non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi
compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo
70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per
il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle
amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di
analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa
consultazione con le rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze in ragione
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione
dei singoli contratti di comparto, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e
degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto
finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per
le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello
Stato e per gli altri enti cui si applica il presente
decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei
contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui
vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei
mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
6.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici.".

Note al comma 31
- Si riporta il testo dell'articolo 47, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva
(Art. 51 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 18 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4
del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs n. 387 del 1998; Art. 44,
comma 6 del D.Lgs n. 80 del 1998). - 1. Gli indirizzi per
la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai
Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui
all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati
di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi
venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto
attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le
linee di politica economica e finanziaria nazionale.
Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo puo'
essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresi' inviati appositi atti di indirizzo
all'ARAN in tutti gli altri casi in cui e' richiesta una
attivita' negoziale. L'ARAN informa costantemente i
comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle
trattative.
4. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN,
corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati
di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo
41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul
testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e
indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei
decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
Consiglio dei Ministri puo' esprimere osservazioni entro 20
giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le
amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41,
il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di
accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni
interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il
giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei
costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della
certificazione di compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. La Corte dei conti certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di
bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni
dalla trasmissione della quantificazione dei costi
contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione
viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di
settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il
presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il
contratto collettivo.
6. La Corte dei conti puo' acquisire elementi
istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte
di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo
del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del
Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
nell'ambito di un elenco definito di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle
amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la
designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI,
dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province
autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte
dei conti le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella
predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il
competente comitato di settore, che puo' dettare indirizzi
aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed
alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo
adeguando i costi contrattuali ai fini delle
certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova
ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione
prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la
certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta
definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche'
le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre
che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente
articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per
legge, nonche' il sabato."

Note al comma 32
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66,
(recepimento dell'accordo sindacale per il triennio
economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale
della carriera prefettizia):
«Art. 22 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive
modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni
successivamente intervenute, continua ad essere definito
con le modalita' ivi indicate ed e' complessivamente
incrementato delle seguenti ulteriori risorse, al lordo
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione:
a. euro 3.488.052,32 dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2019;
b. euro 6.333.922,85 dal 1° gennaio 2020 al 31
dicembre 2020;
c. euro 15.201.099,25 a decorrere dal 1° gennaio
2021.
2. Le risorse di cui al precedente comma comprendono e
assorbono, alle corrispondenti decorrenze, le risorse gia'
destinate all'incremento del fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato dall'articolo 1, comma 442, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall' articolo 1, comma
149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dall'articolo 12-bis, comma 4, lettera a), del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge
8 agosto 2019, n. 77 e dall'articolo 21 del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono
riassegnate all'anno successivo.»
- Si riporta il testo del comma 1029, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 W1.-1028. Omissis
1029. In relazione all'esigenza di procedere alla
graduale perequazione del trattamento economico del
personale della carriera prefettizia a quello della
dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse
disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del
contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021
sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni
di euro.
Omissis.»

Note al comma 33
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di
natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e
retribuzione complessiva.
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in
via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'
economico-finanziaria, come definito agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto
legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base
degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive.».

Note al comma 34
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 891 a
893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Art. 1. 1.-890. Omissis
891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle
amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi,
valutazione delle politiche pubbliche e revisione della
spesa, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni
interessate, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato:
a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per
cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area
dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale
di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonche' nel
rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125; con i medesimi decreti di cui al
primo periodo e' autorizzata l'assunzione delle
corrispondenti unita' di personale;
b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di
incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione
delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche'
a convenzioni con universita' e formazione.
892. A valere sul fondo di cui al comma 891, e'
autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di
euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a
decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del
Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.
893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891,
lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono
utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le
finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma. Ai
fini dell'attuazione del comma 891, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio.
Omissis.»

Note al comma 35
- Il testo dell'articolo 1, comma 891, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, e' riportato nelle note al comma 34.

Note al comma 37
- Si riporta il testo dell'articolo 53, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante «Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»:
«Art. 53 (Funzionamento del Registro). - 1. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con
proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro
unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti
da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di
deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonche' le
regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione
e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo
settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena
conoscibilita' su tutto il territorio nazionale degli
elementi informativi del registro stesso e le modalita' con
cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il registro
delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo
settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri
enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.
2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei
provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti
del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione
della struttura informatica rendono operativo il Registro.
3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la
gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore
sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20
milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni
di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura
informatica nonche' per lo svolgimento delle attivita' di
cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3,
anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province
autonome, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 57, comma
3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia):
«Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici). -
1. - 3-sexies. Omissis
3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di
personale riferite alle assunzioni, effettuate in data
successiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, finanziate integralmente
da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente
finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita
normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a
copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica
del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2
dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto
finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini
del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la
spesa di personale per un importo corrispondente.
Omissis.»

Note al comma 38
- Si riporta il testo del comma 893, dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. 1.-892. Omissis
893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891,
lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono
utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le
finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma. Per
l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al
comma 891, lettera a), possono essere destinate per le
finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma nel
limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine
di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica,
un'ulteriore quota e' accantonata e resa indisponibile per
la gestione. Ai fini dell'attuazione del comma 891e del
presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.»

Note al comma 39
- Si riporta il testo dell' articolo 3, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa degli enti territoriali). - 1. Le
regioni possono applicare, senza aggravio di spesa,
l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo
decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il
personale addetto di effettuare qualsiasi attivita' di tipo
gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso
riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello
dirigenziale.
1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma
5 quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro
subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di
direzione politica delle regioni e degli enti locali,
purche' la carica elettiva non sia esercitata presso il
medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel
rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione
vigente senza aggravio per la finanza pubblica".
2. Le risorse relative all'annualita' 2022 del fondo di
cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni
beneficiari individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a
9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione
delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute
nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale
nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del
fondo di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro,
sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre
2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla
compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro
per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' dell'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di
spesa di cui all'Allegato 1". All'articolo 31-bis, comma 1,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva
individuata in applicazione del presente comma".
3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente
l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio
nazionale, con particolare riferimento alla regione
Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le
iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di
accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi
volti a determinare condizioni di utile integrazione nel
territorio, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi
sede nel territorio regionale interessate sono autorizzate,
anche in deroga alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie
di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate, ad inquadrare
nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, i
tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale
rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di
mobilita' in deroga, realizzati a seguito dell'accordo
quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori
sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto
tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre
2016, gia' utilizzati dalle predette amministrazioni
comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al
pubblico impiego, previo superamento di una procedura
concorsuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una riserva del 50
per cento dei posti banditi a favore dei predetti
tirocinanti. Allo svolgimento delle procedure concorsuali
di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis possono
essere finalizzati altresi' all'attuazione dei progetti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti
connessi nonche' di interventi e iniziative per
fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento al
personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa adeguata
e la competenza necessaria allo svolgimento delle attivita'
relative ai predetti progetti, interventi e iniziative.
3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate le modalita' di attuazione di quanto disposto
dai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo.
3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto
dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi sede nel
territorio regionale per le assunzioni previste dai commi
3-bis e 3-ter, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra le
amministrazioni con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. A tale fine le
amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, entro il 31 agosto 2024, le esigenze di personale
strettamente necessarie all'attuazione delle finalita' di
cui ai commi 3-bis e 3-ter, il cui costo non sia
sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere
sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Le
amministrazioni beneficiarie sono tenute a riversare ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio
finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4. Al fine di potenziare la capacita'
tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla
progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le
stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di
lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le
medesime finalita' ai sensi del suddetto comma 28, fermo
restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio
pluriennale asseverato dall'organo di revisione.
5. Le regioni, le province, i comuni e le citta'
metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere,
nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione
organica, previo colloquio selettivo e all'esito della
valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta, alla
stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale
non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia
maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato
assunto a tempo determinato a seguito di procedure
concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma
sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di
ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente
all'atto della stabilizzazione.
5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a
quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di
rispondere ad esigenze di specificita' territoriale.
5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono
prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente
dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per
il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di
posti non superiore al 50 per cento da destinare al
personale che abbia maturato con pieno merito almeno
trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo
67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di
procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le
assunzioni di personale di cui al presente comma sono
effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto
della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al
presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui
all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non
dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui
al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il
rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso
del triennio di programmazione, in misura non inferiore al
50 per cento dei posti dei fabbisogni.
6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di
segretario comunale alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei
limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la
spesa per il segretario comunale considerata al netto del
contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, la parola: "5.000" e' sostituita
dalla seguente: "15.000".
6-ter. All'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3
e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a
decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di
cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni".
6-quater. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la
parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla seguente:
"trentasei".
6-quinquies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po,
ai fini della determinazione delle capacita' assunzionali
per gli anni 2023-2026, puo' computare, per ciascun anno,
sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo
verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate
nel medesimo anno, fermo restando che le assunzioni possono
essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che
danno luogo al relativo turn over.
6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po puo'
procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di idonei
all'assunzione di personale, di cui all'articolo 3-bis,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113.»

Note al comma 40
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49
(Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia
spongiforme bovina):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di controlli e di
personale). - 1. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo
forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei
carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed
agroalimentari, della Guardia di finanza, nonche'
dell'Ispettorato centrale repressione frodi per
l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli
interventi di cui al presente decreto.
2. Al fine di garantire la massima efficienza dei
controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il
Ministro delle politiche agricole e forestali puo', con
proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari
forestali, che operano alle dirette dipendenze del
Ministro.
3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera
con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di
responsabilita' di spesa.
4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, in considerazione della specifica professionalita'
richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che
comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e rischi
legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria, e'
attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il
personale con identica qualifica del comparto "Sanita'".
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4,
calcolato in 950 milioni di lire a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.
6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e
la nutrizione e' autorizzato, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti
di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla
copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come
definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 454.
7. Per le esigenze di potenziamento dell'attivita' di
prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero
della sanita' e' autorizzato, per una sola volta, nel
rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della
legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire
concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti
in organico nella qualifica di dirigente di primo livello
del ruolo sanitario con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche'
a ricoprire, con le modalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le
vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali
di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi
riservati al personale in servizio appartenente alle
posizioni iniziali dello stesso ruolo.
8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero
della sanita', le sperimentazioni previste dall'articolo 7
della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi
riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo
sanitario di livello dirigenziale del Ministero della
sanita' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
comunque operante presso il medesimo Ministero.
9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie
attivita' istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure
di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto
nazionale in materia di progressione del personale, e'
autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti
delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli
stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di
previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e
nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39
della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al
citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in
materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei
principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle
professionalita' richieste avverranno per titoli e mediante
l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio
orale per i soli esterni. Per il personale gia' in servizio
si applicano le norme in materia di accertamento per soli
titoli, previo un breve corso di formazione predisposto
dalla stessa Agenzia.»

Note al comma 43
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 613, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. 1.-612. Omissis
613 Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena
formazione digitale, ecologica e amministrativa dei
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' per
finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi
informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri necessari a garantire il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni
anche in materia di reclutamento e formazione e ad
assicurare il completamento del fascicolo elettronico del
dipendente, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un apposito fondo con una dotazione
iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022.
Omissis.»

Note al comma 44
- Si riporta il testo dei commi 652 e 676,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
(bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. 1.- 651. Omissis
652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno
effetto a decorrere dal 1° luglio 2024.
653.- 675. Omissis
676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno
effetto a decorrere dal 1° luglio 2024.
Omissis.»

Note al comma 45
- Si riporta la Tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificata dalla presente legge:

«Tabella A - Parte II-bis

Parte II-bis
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e
27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei
soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da
cooperative sociali e loro consorzi;
1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a
rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante
allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.
d. ex 12.07);
1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale
e lagunare;
1-ter.1) Ventilatori polmonari per terapia intensiva e
subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto;
pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per
ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la
ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione;
umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso
vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio
per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine
chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di
abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali
guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;
dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica
in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per
emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica
per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette
sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da
campo;
1-quater) tartufi freschi o refrigerati;
1-quinquies) (abrogato);
1-sexies) (abrogato).»

«Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota
ridotta]

Parte III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad
essere utilizzati nella preparazione di prodotti
alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina;
3) carni e parti commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate;
4) frattaglie commestibili degli animali della specie
equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate;
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti
commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati;
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, congelate o surgelate;
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o
morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati
all'alimentazione;
8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o
surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e
fagiani;
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco,
refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato,
congelato o surgelato;
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato
ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato,
salato o in salamoia, secco o affumicato;
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati.
Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati
dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi,
refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in
salamoia, esclusi astici e aragoste e ostriche; crostacei
non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore,
esclusi astici e aragoste;
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero
di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di
latte fermentati o acidificati;
12) latte conservato, concentrato o zuccherato;
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o
non, zuccherata o non;
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o
altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso
alimentare;
16) miele naturale;
17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o
in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati
all'alimentazione umana od animale;
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
all'alimentazione degli animali;
19) prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
simili cascami di pelli non conciate;
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze,
fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi;
20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurare temporaneamente la
conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
21) ortaggi e piante mangerecce macinati o
polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di
manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci
ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o
di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della
palma a sago;
22) uva da vino;
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure
secche;
24) te', mate;
25) spezie;
26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno,
miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati
ad usi diversi da quello zootecnico;
27) farine di avena e di altri cereali minori destinate
ad usi diversi da quello zootecnico;
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali
minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di
cereali anche sfarinati;
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o
schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico;
30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella
v. d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della
Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e
tuberi compresi nella v. d. 07.06; farina, semolino e
fiocchi di patate;
31) malto, anche torrefatto;
32) amidi e fecole; inulina;
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti;
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti
oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli
frantumati;
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
esclusa la farina di senapea;
36) semi, spore e frutti da sementa;
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in
fettucce, fresche o disseccate;
38) coni di luppolo;
38-bis) - 39);
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche;
noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne'
compresi altrove;
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate;
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici
da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio,
cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
da foraggio;
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna;
44);
45) alghe;
46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi,
grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso;
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi
o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati
all'alimentazione umana od animale;
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e
oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
preparati, destinati all'alimentazione umana od animale;
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche
raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale;
50) altri grassi ed oli animali destinati alla
nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati
all'alimentazione umana od animale;
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o
totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali
solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo,
anche raffinati, ma non preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale;
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari
preparati;
53) cera d'api greggia;
54);
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o
di sangue;
56) altre preparazioni e conserve di carni o di
frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di
anatra e di quelle di selvaggina;
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce;
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il
caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi
(compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed
ostriche, preparati o conservati;
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato
solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non
aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati,
destinati all'alimentazione umana od animale;
61) melassi destinati all'alimentazione umana od
animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati;
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao
(caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili)
in confezione non di pregio, quali carta, cartone,
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;
63) cacao in polvere non zuccherato;
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari
contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta,
cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro
comune;
65) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei
lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato
per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni
per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di
cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o
estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura
inferiore al 50 per cento in peso;
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate;
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura
o tostatura: ''puffed-rice'', ''corn-flakes'' e simili;
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e
della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi
proporzione;
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza
sale, spezie, mostarda o zuccheri;
70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati
senza aceto o acido acetico;
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri;
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante,
cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate,
cristallizzate);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate,
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri;
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con
aggiunta di zuccheri;
75);
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti
del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe',
di te', di mate e di camomilla; preparazioni a base di
questi estratti o essenze;
77) farina di senape e senape preparate;
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe,
minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati;
preparazioni alimentari composte omogeneizzate;
79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali
preparati;
80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
81) acqua, acque minerali;
82) birra;
83); - 84);
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e
loro succedanei;
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di
pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte
all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla
nutrizione degli animali; ciccioli destinati
all'alimentazione umana od animale;
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero
esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello
zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della
distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione
degli amidi ed altri avanzi e residui simili;
88) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
panelli ed altri residui della disoleazione di semi e
frutti oleosi;
89) fecce di vino, tartaro greggio;
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati
ne' compresi altrove;
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni
del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli
animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati
per la vendita al minuto;
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco;
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od
animale;
94); - 97);
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i
pellet;
99); - 102);
103) energia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; energia elettrica per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti,
destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti
aromatici impiegati per generare, direttamente o
indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza
installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi,
oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili
fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare
direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;
oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;
oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o
dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli
oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°C,
nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per
cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in
volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere
nelle reti cittadine di distribuzione;
105);
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la
pesca in acque interne;
107); - 109);
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed integratori
per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale
ed additivi per la nutrizione degli animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea
ufficiale;
114-1) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla
protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
114-2) pannolini per bambini;
115); - 118);
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
di cui al numero 123), nonche' le relative prestazioni,
rese da intermediari;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17
maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura,
comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero,
diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo
comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio
rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e
da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore
comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);
121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
anche mediante distributori automatici; prestazioni di
servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;
122) prestazioni di servizi e forniture di
apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di
energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio
energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di
energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
l'aliquota ordinaria;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
e in costume, ovunque tenuti;
123-bis); - 124);
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole
o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
126);
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di
cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella
legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato per
combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi
annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di
gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura
cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli
liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in
bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione;
127-ter);
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente
normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di
energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a
reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19
luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive
modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate,
forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di
cui al n. 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere
e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);
127-octies);
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla
tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a
norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di
francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta' o in
godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,
ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria
destinazione, qualora non ricorrano le condizioni
richiamate nel n. 21) della parte seconda della presente
tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle
predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge
2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed
integrazioni, ancorche' non ultimati, purche' permanga
l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del
primo comma, dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione di case di
abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione
degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere
a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di
fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di
recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio,
e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1,
lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma
2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3,
lettera g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni di
gestione di impianti di fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da
collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera
a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o
legatari;
127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo
Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008;
127-undevicies).»

Note al comma 46
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 73, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Art. 1. 1. - 72. Omissis
73. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023 i pellet di cui al
medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.
Omissis.»

Note al comma 47
- Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies del
decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, recante
disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilita'
sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7-quinquies (Disposizioni in materia di
distribuzione automobilistica). - 1. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano agli accordi verticali,
anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o
di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il
costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli
distributori autorizzati per la commercializzazione di
veicoli non ancora immatricolati, nonche' di autoveicoli
che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati
da non piu' di sei mesi e che non abbiano percorso piu' di
6.000 chilometri
2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il
distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a
termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le
modalita' di vendita, i limiti del mandato, le rispettive
assunzioni di responsabilita' e la ripartizione dei costi
connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo
indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti
per il recesso e' di ventiquattro mesi; per gli accordi a
tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma
scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione
di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di
inefficacia della medesima comunicazione.
3. Il costruttore o l'importatore, prima della
conclusione dell'accordo di cui ai commi 1 e 2, nonche' in
caso di successive modifiche dello stesso, fornisce al
distributore autorizzato tutte le informazioni di cui sia
in possesso, che risultino necessarie a valutare
consapevolmente l'entita' degli impegni da assumere e la
sostenibilita' degli stessi in termini economici,
finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi
marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli.
4. Al costruttore o all'importatore che recede
dall'accordo e' fatto obbligo di corrispondere al
distributore autorizzato un equo indennizzo, parametrato
congiuntamente al valore:
a) degli investimenti che questo ha in buona fede
effettuato ai fini dell'esecuzione dell'accordo e che non
siano stati ammortizzati alla data di cessazione
dell'accordo;
b) dell'avviamento per le attivita' svolte
nell'esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del
distributore autorizzato negli ultimi cinque anni di
vigenza dell'accordo.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non e' dovuto nel
caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso
sia chiesto dal distributore autorizzato.
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono
inderogabili.
6. Il termine del 30 giugno 2022 di cui all'articolo 8,
comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2021, n. 156, e' differito al 30 settembre 2022.
6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, non costituiscono esercizio di agenzia in
attivita' finanziaria, ne' di mediazione creditizia, la
promozione e la conclusione, sulla base di apposite
convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari
finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli
relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei
distributori di cui al comma 1 del presente articolo in
relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli
accordi e dei contratti con i costruttori automobilistici o
importatori di cui al medesimo comma 1, anche se ricondotti
allo schema del contratto di agenzia o di commissione.»

Note al comma 48
- Si riporta il testo degli articoli 39-octies,
39-terdecies, 62-quater, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa
applicabile ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui
all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),
sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.
2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi
dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la
relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico
del prodotto.
3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa e'
costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unita' di prodotto,
determinato, per l'anno 2023, in 28 euro per 1.000
sigarette, per l'anno 2024, in 29,30 euro per 1.000
sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro per
1.000 sigarette;
b) un importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota di base, di cui alla voce "Tabacchi
lavorati", lettera c), dell'allegato I, al prezzo di
vendita al pubblico. (305)
4.
5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1,
secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio,
del 21 giugno 2011, e' pari a:
a) euro 35 il chilogrammo convenzionale, per i
tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1,
lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari);
b) euro 37 il chilogrammo convenzionale, per i
tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1,
lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);
c) euro 140 il chilogrammo fino al 31 dicembre 2023,
euro 147,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2024
ed euro 148,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio
2025 per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis,
comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino
da usarsi per arrotolare le sigarette).
 


6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis,
comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di
cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE
del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari, per l'anno
2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale
costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b)
del comma 3 del presente articolo e dell'imposta sul valore
aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"; la
medesima percentuale e' determinata al 98,70 per cento per
l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno
2025.
7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 e'
applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma
dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi
dell'articolo 39-sexies, e dell'accisa, applicata ai sensi
del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale
minimo.
8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 e'
pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale
minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul
valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexies.
9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto
definito ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera
b), e' considerato come due sigarette se ha una lunghezza,
esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non
superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha
una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11
centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via.
10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo
39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), non puo' essere
inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente
dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma
2.
10-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a
decorrere dall'anno 2023, e' determinata l'incidenza
percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera a),
sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con
riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione
all'anno precedente; qualora la predetta incidenza
percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui
all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del
Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto e'
conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del
secondo anno successivo, la predetta componente specifica
in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione
non derivino minori entrate erariali, rispetto all'anno
solare precedente, relativamente all'applicazione
dell'accisa sulle sigarette.»
«Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da
inalazione senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati
di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si
applicano le disposizioni degli articoli 39-quater,
39-quinquies e 39-octies e, ai fini dell'etichettatura,
tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 184.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e
39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di
vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti
con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli
importatori.
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad
accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio
2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022, al
36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1°
gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 42
per cento dal 1° gennaio 2026 dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies,
e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata
sulla base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il
consumo di un campione composto dalle cinque marche di
sigarette piu' vendute, in condizioni di aspirazione
conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti
delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza
combustione, il dispositivo specificamente previsto per il
consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di
cui al comma 2 e' altresi' indicato l'importo dell'accisa,
determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo
marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i tabacchi di
cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il
soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima
dell'immissione in consumo, la denominazione e gli
ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle
confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche' gli
altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.»
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). - 1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021
fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per
cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici
per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022
fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci
per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al
sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025
al 31 dicembre 2025, al diciassette per cento e al dodici
per cento dal 1° gennaio 2026 dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in
condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per
l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di
un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto
tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse
gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla
nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di
potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la
misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del
presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la
misura dell'imposta di consumo in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il
produttore e' tenuto anche a fornire, ai fini
dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da
parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La
cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta
gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non
inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di
tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini
del pagamento dell'imposta.
3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente
articolo e' legittimata dall'applicazione, sui singoli
condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione
e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a
decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di
avvertenza in lingua italiana e le modalita' per
l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di
cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono
definite le relative regole tecniche e le ulteriori
disposizioni attuative.
4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le
modalita' di presentazione dell'istanza, ai fini
dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita'
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
comma 3.
5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad
eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via
esclusiva per il tramite delle rivendite di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto
alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al
pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli
esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le
modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma
1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli
esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le
parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui
al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto
di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali
di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti
soggettivi previsti per le rivendite di generi di
monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente
comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade
in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e'
disposta la revoca dell'autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter
e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con
riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del presente
articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed
elettronici e delle parti di ricambio, secondo il
meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si
applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli
96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18
gennaio 1994, n. 50.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una
sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a
seguito di miscelazione con altre sostanze.».

Note al comma 49
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante
misure urgenti in materia fallimentare, civile e
processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria:
«Art. 16 (Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su
crediti enti creditizi e finanziari e imprese di
assicurazione). - 1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modifiche all'articolo 106: il comma 3 e' sostituito dal
seguente: "3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante
cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente
nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini
del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si
assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio";
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014.
3. In via transitoria, per il primo periodo di
applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1
diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo
oneroso sono deducibili nei limiti del 75 del loro
ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita'
stabilite al comma 4.
4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le
perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio
fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non
ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate
dal comma 1 sono deducibili per il 5 per cento del loro
ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5
per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2025.
5. Ai fini della determinazione dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due
periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle
modifiche operate dai commi da 1 a 4.
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c-bis) e'
sostituita dalla seguente:
"c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo.";
b) all'articolo 7, comma 1, la lettera b-bis) e'
sostituita dalla seguente:
"b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di
valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente
a quelle riconducibili a crediti nei confronti di
assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.".
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.
8. In via transitoria, per il primo periodo di
applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e
le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono
deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare.
L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al
comma 9.
9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le
perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di
cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi
della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della
lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore
anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono
deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per
cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,
per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
10. Ai fini della determinazione dell'acconto
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto
per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per
i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle
modifiche operate dai commi da 6 a 9.
11. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutate in 137 milioni di euro per il
2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di
euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in
451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per
il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni
di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a
decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo di cui
all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
12. All'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole "con decreto" sono sostituite dalle
seguenti "con uno o piu' decreti».

Note al comma 50
- Il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, e' riportato nelle note al comma 49.

Note al comma 51
- Il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, e' riportato nelle note al comma 49.

Note al comma 52
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«Art. 5. (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni). - 1. Agli effetti della determinazione
delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non
negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data
del 1° gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del
costo o valore di acquisto, il valore a tale data della
frazione del patrimonio netto della societa', associazione
o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di
stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura
civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali,
nonche' nell'elenco dei revisori contabili, a condizione
che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto
disposto nei commi da 2 a 7.
1-bis. Agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1,
lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i
diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1°
gennaio 2023, puo' essere assunto, in luogo del costo o
valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo
unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a
condizione che il predetto valore sia assoggettato a
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento per le partecipazioni che risultano qualificate,
ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1°
gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla
predetta data, non risultano qualificate ai sensi del
medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati
identificativi dell'estensore della perizia e al codice
fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per
conto della stessa societa' od ente nel quale la
partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e'
deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro
successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli,
quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa
spesa e' portata in aumento del valore di acquisto della
partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5
quale valore di acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4
dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui
redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio
2002, per i quali il contribuente si e' avvalso della
facolta' di cui al comma 1, gli intermediari abilitati
all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo
valore, in luogo di quello del costo o del valore di
acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della
perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia stessa e al codice fiscale della societa'
periziata.»
«Art. 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola). - 1. Agli
effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, per i terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data
del 1° gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del
costo o valore di acquisto, il valore a tale data
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli
agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali
edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato
ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia e al codice fiscale del
titolare del bene periziato, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, e' conservata dal
contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima e'
portato in aumento del valore di acquisto del terreno
edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui
e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai
commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di
riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 67, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 9 (Determinazione dei redditi e delle perdite). -
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il
reddito complessivo sono determinati distintamente per
ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi
capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i
cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui
sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente
piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti
in societa' o in altri enti si considera corrispettivo
conseguito il valore normale dei beni e dei crediti
conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri e il
conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo
non puo' essere inferiore al valore normale determinato a
norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma
4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si
fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle
tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina
dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in
base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa' non
azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al
valore del patrimonio netto della societa' o ente, ovvero,
per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da
quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al
valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in
mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo
obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni
relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per
gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento e per i
conferimenti in societa'.»
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi
realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso,
permuta o detenzione di cripto-attivita', comunque
denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel
periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per
"cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale
di valore o di diritti che possono essere trasferiti e
memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di
registro distribuito o una tecnologia analoga. Non
costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la
permuta tra cripto-attivita' aventi eguali caratteristiche
e funzioni;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2
dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio realizzate mediante
conversione di quote o azioni da un comparto ad altro
comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo.».

Note al comma 53
- Il testo degli articoli 5 e 7, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' riportato nelle note al comma 52.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«Art. 2 (Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per
le famiglie, della detraibilita' delle spese sostenute dai
soggetti sordomuti e della deducibilita' delle spese per le
imprese del settore farmaceutico). -
1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
detrazioni per carichi di famiglia, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
"b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati,
nonche' ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del
codice civile che conviva con il contribuente o percepisca
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, complessivamente lire 408.000
per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro
a decorrere dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che
hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo
onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo e'
aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di eta'
inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire
516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000
quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al
primo, a condizione che il reddito complessivo non superi
lire 100.000.000. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo
di 285,08 euro e' comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero
a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli
successivi al primo, a condizione che il reddito
complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere
dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in
516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi:
1) contribuenti con reddito complessivo non
superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico;
2) contribuenti con reddito complessivo non
superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico;
3) contribuenti con reddito complessivo non
superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico;
4) contribuenti con almeno quattro figli a carico.
Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la
detrazione di cui ai periodi precedenti e' aumentata a
774,69 euro".
2. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico
delle imposte sui redditi le parole: "la detrazione
prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il
primo figlio" sono sostituite dalle seguenti: "la
detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica,
se piu' conveniente, per il primo figlio".
3. All'articolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico
delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni per
oneri, dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente:
"c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;".
4. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, concernente la
deducibilita' delle spese sostenute da imprese produttrici
di medicinali per promuovere ed organizzare congressi,
convegni e viaggi ad essi collegati, e' abrogato.
5. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque
effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso
convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20
per cento ai fini della determinazione del reddito di
impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata
all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta
autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno
o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del
silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge".
6. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno
2002.»

Note al comma 54
- Si riporta il testo degli articoli 13, 15, 17, 18,
20, 21, 25, 26 e 27, della legge 14 novembre 2016, n. 220
(disciplina del cinema e dell'audiovisivo), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo). - 1. A decorrere dall'anno
2017, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo" della missione "Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali e
paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero, e'
istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato "Fondo per
il cinema e l'audiovisivo".
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato
al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni
II, III, IV e V del presente capo, nonche' del Piano
straordinario per il potenziamento del circuito delle sale
cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario
per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e
audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29.
Il complessivo livello di finanziamento dei predetti
interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento
delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello
Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in
misura non inferiore a 750 milioni di euro annui, derivanti
dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei
seguenti settori di attivita': distribuzione
cinematografica di video e di programmi televisivi,
proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni
televisive, erogazione di servizi di accesso a internet,
telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e
l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla
data di entrata in vigore della presente legge relative al
Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla
restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo
Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori
rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da
destinare agli interventi di cui alla sezione II del
presente capo, da trasferire al programma "Interventi di
sostegno tramite il sistema della fiscalita'" della
missione "Competitivita' e sviluppo delle imprese" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di
contributi previsti dalla presente legge, fermo restando
che l'importo complessivo per i contributi di cui agli
articoli 26 e 27, comma 1, non puo' essere inferiore al 10
per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con
propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di
residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti
in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e
delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.»
«Art. 15 (Credito d'imposta per le imprese di
produzione). - 1. Alle imprese di produzione
cinematografica e audiovisiva e' riconosciuto un credito
d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non
superiore al 40 per cento del costo complessivo di
produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le
aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle
risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli
obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:
a) per le opere cinematografiche, l'aliquota e'
ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. E'
fatta salva la possibilita', nello stesso decreto, di
prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al
credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo
12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote
diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di
imprese, nonche' in relazione a determinati costi
eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la
misura massima del 40 per cento;
b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per
cento puo' essere prevista in via prioritaria per le opere
realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente
televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione
internazionale ovvero per le opere audiovisive di
produzione internazionale. E' fatta salva la possibilita',
nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni
dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta
in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4,
lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in
relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese,
nonche' in relazione a determinati costi eleggibili o
soglie di costo eleggibile.
3. Per le altre tipologie di opere audiovisive,
l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse
disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli
obiettivi previsti dall'articolo 12.»
«Art. 17 (Credito d'imposta per le imprese
dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e
di post-produzione). - 1. Alle imprese di esercizio
cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, e' riconosciuto
un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per
cento e non superiore al 40 per cento delle spese
complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove
sale o il ripristino di sale inattive, per la
ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico
delle sale cinematografiche, per l'installazione, la
ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature,
arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle
piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al
precedente periodo puo' essere innalzata fino 60 per cento.
2. Alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi
inclusi i laboratori di restauro, e' riconosciuto un
credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento
e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per
l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
3. Nella determinazione dell'aliquota del credito
d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui
all'articolo 21 tiene conto, fra l'altro, della esistenza
della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio
1980.»
«Art. 18 (Credito d'imposta per il potenziamento
dell'offerta cinematografica). - 1. Al fine di potenziare
l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le
attivita' e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli
esercenti sale cinematografiche e' riconosciuto un credito
d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi
di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite
da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento
dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o
medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con il
decreto adottato ai sensi dell'articolo 21.
2. Il decreto di cui all'articolo 21 prevede meccanismi
incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli
obiettivi previsti dall'articolo 12, per particolari
tipologie di opere e di sale cinematografiche, con
particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche
ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti.»
«Art. 20 (Credito d'imposta per le imprese non
appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo). -
1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni non appartenenti al settore cinematografico e
audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi
dell'articolo 2549 del codice civile, e' riconosciuto un
credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento
dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e
distribuzione in Italia e all'estero di opere
cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima e'
elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro
effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che
abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo
26 della presente legge.
2. Il decreto di cui all'articolo 21 disciplina le
modalita', le condizioni e le ulteriori specificazioni con
le quali il beneficio puo' essere riconosciuto, in
particolare, per gli investimenti effettuati anche per il
tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a
vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.»
«Art. 21 (Disposizioni comuni in materia di crediti
d'imposta). - 1. I crediti d'imposta di cui alla presente
sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e
19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo
indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5.
Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle
risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le
diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale
riparto puo' essere modificato, con le medesime modalita',
anche in corso d'anno.
2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione
non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione
non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata
dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del
Ministero e dell'effettivita' del diritto al credito
medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal
beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto
per il credito sportivo, finanziari e assicurativi
sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono
utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei
propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e
rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto
al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non
pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni
relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei
confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero
dell'importo corrispondente al credito d'imposta
indebitamente utilizzato e' effettuato nei confronti del
soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di
concorso nella violazione, oltre all'applicazione
dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, anche la responsabilita' in solido del cessionario.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. Il Ministero e l'Istituto per il credito
sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere
che le somme corrispondenti all'importo dei crediti
eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto
Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e
iniziative nel settore della cultura, con particolare
riguardo al cinema e all'audiovisivo.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle
imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente
per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste
nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi
stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per
impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere
alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di
imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica,
nonche' le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla
base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera
b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie
di costo eleggibile; la base di commisurazione del
beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali.
Con i medesimi decreti sono altresi' disciplinate le
ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e
in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei
beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma
giuridica e continuita' patrimoniale, delle attivita' gia'
svolte e delle opere gia' realizzate e distribuite; le
condizioni e la procedura per la richiesta e il
riconoscimento del credito; le modalita' di certificazione
dei costi; il regime delle responsabilita' dei soggetti
incaricati della certificazione dei costi; le
caratteristiche delle polizze assicurative che tali
soggetti sono tenuti a stipulare; le modalita' atte a
garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite
massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le
modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I
decreti possono altresi' prevedere, a carico dei
richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio
dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le
somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
della cultura, di pertinenza della Direzione generale
cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Il credito
d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso
attribuito al singolo soggetto in qualita' di regista,
sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata
nei medesimi decreti non puo' eccedere l'importo massimo
previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori
disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti.
5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del
mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, puo'
adottare, nel limite delle risorse individuate con il
decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o piu' decreti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga
alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui
alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal
comma 1 del presente articolo.
5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei
costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni
infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione
infedele resa.
6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei
crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove
inutilizzate e nell'importo definito con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il
cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183.»
«Art. 25 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto
del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono
stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili,
le modalita' applicative delle disposizioni contenute nella
presente sezione e, in particolare, oltre a quanto gia'
previsto nei precedenti articoli, sono definiti:
a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese
cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento
alla loro solidita' patrimoniale e finanziaria, per
accedere ai contributi automatici;
b) i criteri di assegnazione dei contributi, i
requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori
specifiche e limitazioni, nonche' le eventuali ulteriori
categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera
c);
c) il termine massimo entro cui l'importo puo' essere
utilizzato;
d) i casi di decadenza ovvero di revoca;
d-bis) i requisiti e le modalita' di erogazione dei
contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo
periodo, le modalita' di certificazione dei costi e le
caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti
incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.
1-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei
costi di cui al comma 1, lettera d-bis), che rilasciano
certificazioni infedeli si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per
ciascuna certificazione infedele resa.
1-ter. Il decreto di cui al comma 1 puo' altresi'
prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto
entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le
spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma
sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della
Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo
Ministero.»
«Art. 26 (Contributi selettivi). - 1. Il Ministero, a
valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede
contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la
produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di
opere cinematografiche e audiovisive.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto
salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle
opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e
seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori
ovvero ai film di particolare qualita' artistica realizzati
anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai
sensi dell'articolo 24 della presente legge nonche' alle
opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di
piu' aziende, siano esse piu' piccole o micro aziende
inserite in una rete d'impresa o piu' aziende medie
convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la
realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in
relazione alla qualita' artistica o al valore culturale
dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla
valutazione di una Commissione composta da esperti nominati
dal Ministro tra personalita' di comprovata qualificazione
professionale nel settore. Con decreto del Ministro si
provvede, altresi' a disciplinare le modalita' di
costituzione e di funzionamento della commissione, il
numero dei componenti e, tenuto conto della
professionalita' e dell'impegno richiesto, la misura delle
indennita' loro spettanti ai fini del rispetto del limite
di spesa di cui al comma 2-bis. I contributi per la
scrittura sono assegnati direttamente agli autori del
progetto, secondo le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 4.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, e'
autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024.
3. Il Ministero concede altresi' contributi selettivi
alle imprese operanti nel settore dell'esercizio
cinematografico e alle imprese cinematografiche e
audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le
imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra
quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle
che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della
normativa europea in materia di aiuti di Stato, con
particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche
ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti. Le finalita', le modalita', i requisiti
soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori
disposizioni attuative sono definiti nel decreto cui al
comma 4.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio
superiore, sono definite le modalita' applicative del
presente articolo e in particolare possono essere previsti
ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo
sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse
disponibili, con le modalita' e nei limiti definiti dal
medesimo decreto, nonche' le ulteriori disposizioni
applicative della presente sezione, fra cui i requisiti
anche soggettivi dei beneficiari, le modalita' di
certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze
assicurative che i soggetti incaricati della certificazione
sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i
meccanismi e le modalita' per le eventuali restituzioni al
Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi
assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile
dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi
di revoca e di decadenza.
4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei
costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni
infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione
infedele resa.
4-ter. Il decreto di cui al comma 4 puo' altresi'
prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto
entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le
spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma
sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della
Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo
Ministero.»
«Art. 27 (Contributi alle attivita' e alle iniziative
di promozione cinematografica e audiovisiva). - 1. Il
Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e
l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il
finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:
a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica
e audiovisiva in Italia;
b) promuovere le attivita' di internazionalizzazione
del settore;
c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine
dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e
premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
e) promuovere le attivita' di conservazione, restauro
e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo,
anche con riguardo alle attivita' svolte dalle cineteche di
cui all'articolo 7;
f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero
di ricerca e sperimentazione;
g) sostenere, secondo le modalita' fissate con il
decreto di cui al comma 4 del presente articolo,
l'attivita' di diffusione della cultura cinematografica
svolta dalle associazioni nazionali di cultura
cinematografica, dalle sale delle comunita' ecclesiali e
religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico,
intese come le sale cinematografiche di cui sia
proprietario o titolare di un diritto reale di godimento
sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o
enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita'
ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e
riconosciuti dallo Stato, nonche' dai circoli di cultura
cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di
lucro, costituite anche con atto privato registrato, che
svolgono attivita' di cultura cinematografica;
h) sostenere ulteriori attivita' finalizzate allo
sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico,
culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla
crescita economica, culturale, civile, all'integrazione
sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo
del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie
strutture e anche in accordo e in collaborazione con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con il Ministero dello
sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati,
nonche' per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e
valutazioni di impatto economico, industriale e
occupazionale delle misure di cui alla presente legge,
ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore
cinematografico e audiovisivo;
i) sostenere, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per un
importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della
dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo,
aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui
all'articolo 26 e al presente articolo, il potenziamento
delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni,
nonche' l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai
media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13
luglio 2015, n. 107.
2. Le richieste di contributo possono essere presentate
da enti pubblici e privati, universita' ed enti di ricerca,
istituti dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e
di categoria, anche in forma confederale.
2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti
in relazione alla qualita' artistica, al valore culturale e
all'impatto economico del progetto da una commissione
composta da esperti nominati dal Ministro tra personalita'
di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con
decreto del Ministro si provvede altresi' a disciplinare le
modalita' di costituzione e di funzionamento della
commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della
professionalita' e dell'impegno richiesto, la misura delle
indennita' loro spettanti ai fini del rispetto del limite
di spesa di cui al comma 2-ter.
2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2-bis e'
autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024.
3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il
Ministero provvede altresi':
a) alle finalita' di cui all'articolo 14, comma 10,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente
le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecitta' srl
per la realizzazione del programma di attivita' e il
funzionamento della societa' e del Museo italiano
dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);
b) alle finalita' di cui all'articolo 19, comma
1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e
successive modificazioni, inerente i contributi che il
Ministero assegna per lo svolgimento delle attivita'
istituzionali della Fondazione "La Biennale di Venezia" nel
campo del cinema;
c) alle finalita' di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18
novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti
i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione
Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento
dell'attivita' istituzionale;
d) al sostegno delle attivita' del Museo nazionale
del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di
fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca
di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e
della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza
unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le
specifiche tipologie di attivita' ammesse, sono definiti i
criteri e le modalita' per la concessione dei contributi e
sono ripartite le risorse disponibili fra le varie
finalita' indicate nel presente articolo. Con il medesimo
decreto sono altresi' stabilite le ulteriori disposizioni
applicative della presente sezione, fra cui i requisiti
anche soggettivi dei beneficiari, le modalita' di
certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze
assicurative che tali soggetti incaricati della
certificazione sono tenuti a stipulare.
4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei
costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni
infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione
infedele resa.
4-ter. Il decreto di cui al comma 4 puo' altresi'
prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto
entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le
spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma
sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della
Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo
Ministero.».

Note al comma 55
- Si riporta il testo dell'articolo 87, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 87 (Banconote e monete). - 1. Dopo il comma 1
dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, e'
inserito il seguente:
"1-bis. Le banconote in lire possono essere
convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia
non oltre il 28 febbraio 2012".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52-ter del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. Le monete in lire possono essere convertite
in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il
28 febbraio 2012".
3. Restano fermi i termini di prescrizione delle
banconote e delle monete in lire, di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo
52-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, anche ai fini della conversione in euro di
cui ai commi 1 e 2.
4. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia
e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima
delle banconote in lire che si prevede non saranno
presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio
2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla stima
predetta sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario
entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento
dell'importo risultante dalla stima sara' corrisposto dalla
Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto
conto dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo
residuo delle banconote in lire non presentate per la
conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sara'
corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31
marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore delle banconote
in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi
versati all'erario, la Banca d'Italia provvedera' alla
conversione in euro, utilizzando le disponibilita' del
conto di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1993,
n. 483.
5. E' autorizzata la coniazione e l'emissione di monete
per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei
tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100,
200, 500 e 1.000 euro. Con decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze sono determinate le
caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti e la
data dalla quale le monete di cui al presente comma avranno
corso legale in Italia.»

Note al comma 56
- Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 13
luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto
Poligrafico dello Stato), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
ha per compiti la produzione e la fornitura della carta,
delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni
anche su supporti informatici, nonche' dei prodotti
cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello
Stato.
2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione,
anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e
della Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di
grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la
redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle
pubblicazioni ufficiali dello Stato.
3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di
carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e
atti ufficiali e di pubblicazioni similari.
4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere
aventi rilevante carattere artistico, letterario,
scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in
materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:
a) conio delle monete di Stato in conformita' delle
leggi vigenti;
b) conio di monete estere;
c) conio di monete a corso legale di speciale scelta
da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed
associazioni;
d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto
dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi
metallici recanti l'emblema dello Stato;
f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per
conto di enti pubblici e di privati;
g) fabbricazione di contrassegni di Stato;
h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici,
gettoni ed altri prodotti artistici;
i) promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte
della medaglia e del Museo della Zecca;
l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto
dello Stato e di privati;
m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in
proprieta' dello Stato;
n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove
sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico
della meccanica;
o) perizia delle monete ritenute false;
p) conio di monete commemorative o celebrative;
q) fabbricazione di contrassegni per macchine
affrancatrici per conto dello Stato;
r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e
prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di
cui al presente articolo.
6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete
per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente
autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende
autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri
ed assumere commesse in materia cartaria e, con
l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato
generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, in materia grafica.
8. Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto
puo' esercitare, direttamente o indirettamente, attivita'
affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a
quelle previste nel presente articolo.
9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita'
puo' compiere ogni operazione di natura mobiliare o
immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue
finalita'.
10. Le attivita' e i compiti di cui al presente
articolo sono svolti nel rispetto della normativa
comunitaria in materia.
10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando
le specifiche disposizioni legislative in materia, sono
considerati carte valori i prodotti, individuati con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte
dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di
autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di
identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad
assumere un valore fiduciario e di tutela della fede
pubblica in seguito alla loro emissione o alle
scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con
impiego di carte filigranate o similari o di altri
materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi
magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative
infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle
contraffazioni e dalle falsificazioni.
10-ter. L'istituto e' il soggetto designato per la
realizzazione, personalizzazione e gestione anche del
formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai
sensi del comma 10-bis e dei documenti fisici la cui
produzione e' affidata allo stesso.»

Note al comma 59
- Si riporta il testo dell'articolo 68, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono
costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti
nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo
di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro
costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per
donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di
costruzione quello sostenuto dal donante.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1
dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima
dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume
come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno
anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni
acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del
valore normale del terreno alla data di inizio della
lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della
costruzione. Il costo dei terreni suscettibili
d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 67 e' costituito dal prezzo di
acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato
in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i
terreni acquistati per effetto di successione o donazione
si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato
nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito
definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo
successivo inerente, nonche' dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma
1 dell'articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla
partecipazione in societa' semplici e da quelle di cui al
comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro
ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente
quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono
superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in
deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento
dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma
non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
quale le minusvalenze sono state realizzate. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle
cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti
di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1
dell'articolo 87, effettuate da societa' ed enti
commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),
privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo che consente un adeguato
scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un'imposta
sul reddito delle societa'.
3.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67
realizzate mediante la cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o
stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1,
salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 3 dello
stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione
indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo
articolo, concorrono a formare il reddito per il loro
intero ammontare. La disposizione del periodo precedente
non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli
strumenti finanziari emessi da societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui
ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione
integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del
comma 2 dell'articolo 47-bis, ma non abbia presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo
articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del
presente comma, la condizione indicata nell'articolo
47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi
di imposta e oggetto di realizzo con controparti non
appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e'
sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i
quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma
2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma
2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni
in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali
sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del
medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del
comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello
Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate,
spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in
ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione delle
partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito
d'imposta di cui al periodo precedente spetta per
l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai
sensi dell'articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in
aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e'
stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in
aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis),
diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente
articolo, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche'
ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e
alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera
c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se
l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite
e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e
degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere portata in
deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli
altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre
il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in societa' di cui all'articolo
5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse
equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno
tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari
e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle
lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa',
rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile in
quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni
dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa' di
cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
che svolgono la medesima attivita', mediante la
sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di
partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si
tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma
6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e
ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b);
b);
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
sono determinate in misura pari al 25 per cento del
corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere
in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera
c-quater), del comma 1 dell'articolo 67, il corrispettivo
e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente
aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su
opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento
del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con
riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel
periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o riscossi
concorrono alla determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le
plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di merci non concorrono a formare il
reddito, anche se la cessione e' posta in essere in
dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater)
del comma 1 dell'articolo 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 7.
9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del
comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza
tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale
delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore di
acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le
minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un
importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza e' riportata in
deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze
sono state realizzate. Nel caso di acquisto per
successione, si assume come costo il valore definito o, in
mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di
successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume
come costo il costo del donante. Il costo o valore di
acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura
del contribuente; in mancanza il costo e' pari a zero. I
proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attivita'
percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a
tassazione senza alcuna deduzione.»

Note al comma 63
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1. Ai
fini del presente articolo, si intendono per locazioni
brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di
biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare.
2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione
breve si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota
del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta
sostitutiva nella forma della cedolare secca. L'aliquota di
cui al primo periodo e' ridotta al 21 per cento per i
redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi
a una unita' immobiliare individuata dal contribuente in
sede di dichiarazione dei redditi.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai
corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario
aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di
terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
3-bis.
4. I soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai
contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro
tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a
cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o
infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di
cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione di cui
all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine,
e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare,
nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo
in contatto persone in ricerca di un immobile con persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare, qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti
di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in
qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta, a titolo
d'acconto del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e
corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e
provvedono al relativo versamento con le modalita' di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo
4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in
possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi
dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3,
ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti
canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti
dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I
soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, in
possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro
dell'Unione europea, qualora incassino i canoni o i
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3,
ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti
canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti
dal presente articolo tramite la stabile organizzazione;
qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di
stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione
europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti
dal presente articolo, in qualita' di responsabili
d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato
tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In
assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti
residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo
stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono
solidalmente responsabili con questi ultimi per
l'effettuazione e il versamento della ritenuta
sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai
contratti di cui ai commi 1 e 3. I soggetti residenti in
uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di
stabile organizzazione in Italia, possono adempiere
direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo
ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un
rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati
nell'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il
corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei
predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del
pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. La dichiarazione deve essere presentata
cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita'
approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
o infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per
cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o
parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione
dei dati da parte dell'intermediario.
7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno
facolta' di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,
comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire
o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di
soggiorno medesimi.
7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel
senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del
predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i
lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo,
decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in
Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso,
si provvede al recupero dei benefici gia' fruiti, con
applicazione delle relative sanzioni e interessi.»

Note al comma 64
- Si riporta il testo degli articoli 67 e 68 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera
b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il
cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli
interventi agevolati di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si
siano conclusi da non piu' di dieci anni all'atto della
cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e
quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci
anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di
acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un
periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di
tale periodo;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi
realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso,
permuta o detenzione di cripto-attivita', comunque
denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel
periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per
"cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale
di valore o di diritti che possono essere trasferiti e
memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di
registro distribuito o una tecnologia analoga. Non
costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la
permuta tra cripto-attivita' aventi eguali caratteristiche
e funzioni;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2
dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio realizzate mediante
conversione di quote o azioni da un comparto ad altro
comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo.»
«Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 67 sono
costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti
nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo
di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro
costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui
alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 67
acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o
costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Per gli
immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1
dell'articolo 67, ai fini della determinazione dei costi
inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati
ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non piu' di cinque
anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle
spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito
dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state
esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1,
lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi
da piu' di cinque anni all'atto della cessione, nella
determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto
del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito
dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state
esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i
medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1
dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della
cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il
costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi
precedenti, e' rivalutato in base alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1
dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima
dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume
come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno
anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni
acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del
valore normale del terreno alla data di inizio della
lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della
costruzione. Il costo dei terreni suscettibili
d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 67 e' costituito dal prezzo di
acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato
in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i
terreni acquistati per effetto di successione o donazione
si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato
nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito
definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo
successivo inerente, nonche' dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
3.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67
realizzate mediante la cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o
stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1,
salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 3 dello
stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione
indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo
articolo, concorrono a formare il reddito per il loro
intero ammontare. La disposizione del periodo precedente
non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli
strumenti finanziari emessi da societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui
ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione
integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del
comma 2 dell'articolo 47-bis, ma non abbia presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo
articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del
presente comma, la condizione indicata nell'articolo
47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi
di imposta e oggetto di realizzo con controparti non
appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e'
sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i
quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma
2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma
2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni
in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali
sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del
medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del
comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello
Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate,
spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in
ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione delle
partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito
d'imposta di cui al periodo precedente spetta per
l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai
sensi dell'articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in
aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e'
stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in
aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis),
diverse da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1
dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui
alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso
articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze
e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo
delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo'
essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle
plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite
sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in societa' di cui all'articolo
5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse
equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno
tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari
e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle
lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa',
rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile in
quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni
dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa' di
cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
che svolgono la medesima attivita', mediante la
sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di
partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si
tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma
6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e
ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b);
b);
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
sono determinate in misura pari al 25 per cento del
corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere
in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera
c-quater), del comma 1 dell'articolo 67, il corrispettivo
e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente
aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su
opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento
del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con
riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel
periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o riscossi
concorrono alla determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le
plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di merci non concorrono a formare il
reddito, anche se la cessione e' posta in essere in
dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater)
del comma 1 dell'articolo 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 7.
9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del
comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza
tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale
delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore di
acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le
minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un
importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza e' riportata in
deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze
sono state realizzate. Nel caso di acquisto per
successione, si assume come costo il valore definito o, in
mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di
successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume
come costo il costo del donante. Il costo o valore di
acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura
del contribuente; in mancanza il costo e' pari a zero. I
proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attivita'
percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a
tassazione senza alcuna deduzione.»

Note al comma 65
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 496, legge
23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«1.-495. Omissis
496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni,
all'atto della cessione e su richiesta della parte
venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica
un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per
cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche
all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva
della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo
la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresi'
all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di
cui al primo periodo, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
Omissis.»

Note al comma 67
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 130, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Art. 1. 1.-129. Omissis
130. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione
delle disposizioni dei commi da 126 a 129 affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato,
per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla
base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a
un fondo denominato "Fondo per la riduzione della pressione
fiscale", istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Omissis.»

Note al comma 68
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296
(Regolamento concernente i criteri e le modalita' di
concessione in uso e in locazione dei beni immobili
appartenenti allo Stato), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14 (Durata della concessione o locazione). - 1.
La durata delle concessioni o locazioni disposte in favore
dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 e' fissata in sei
anni.
2. Quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa, con
determinazione motivata, l'opportunita' in considerazione
di particolari finalita' perseguite dal richiedente, la
concessione puo' avere una durata superiore ai sei anni,
comunque non eccedente i diciannove anni. Puo' essere
stabilito un termine superiore ai sei anni anche
nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire
consistenti opere di ripristino, restauro o
ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione
del termine di ultimazione delle stesse.
2-bis. Per i soggetti di cui alle lettere a) e b),
primo periodo del comma 1, dell'articolo 10 e alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 11, qualora ricorrano le
condizioni di cui al comma 2, del presente articolo, la
durata delle concessioni o locazioni puo' essere stabilita
in anni cinquanta. Il periodo precedente si applica anche
agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»

Note al comma 69
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Conferimento di beni immobili a fondi comuni
di investimento immobiliare). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere
la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso
diverso da quello residenziale dello Stato,
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli
enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano
altresi' le procedure per l'individuazione o l'eventuale
costituzione della societa' di gestione, per il suo
funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e
i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla
vendita delle quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei
beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al
comma 1.
2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti
spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e
sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. L'Agenzia del demanio puo' assegnare
i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare
le esigenze istituzionali di amministrazioni statali di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, agli enti pubblici anche territoriali, entro il 31
dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31
dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno. I contratti di
locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui
all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio
1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto
periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, puo' essere incrementato anche con
quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti,
trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei
contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto.
2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione di
cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facolta'
di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi,
sulla base di quanto previsto da uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
il 31 marzo 2022, che disciplinano:
a) la decorrenza e la durata dei nuovi contratti, ai
sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392;
b) i canoni di locazione, in ogni caso non superiori
a quelli applicati alla data di entrata in vigore del
presente comma, che dovranno essere definiti tenendo conto
di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
limitatamente alla durata residua del finanziamento
originario non rilevando ai presenti fini eventuali
proroghe dello stesso, nonche' di quanto previsto
dall'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215, oltre che degli importi
determinabili a seguito di novazione oggettiva di
obbligazioni, oneri, indennizzi, indennita' o maggiorazioni
gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti
di locazione in corso nonche' dei connessi accordi di
manleva o di indennizzo;
c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da
riconoscere al locatore in caso di ritardata restituzione
degli immobili per scioglimento o cessazione del contratto
di locazione;
d) le ulteriori condizioni contrattuali.
2-septies. Fermo restando che i canoni di locazione
devono essere definiti tenendo conto di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, limitatamente alla durata residua del
finanziamento originario non rilevando ai presenti fini
eventuali proroghe dello stesso, in caso di mancata
sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di
permanenza delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza
di alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni
ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti dei
contratti di locazione previsti dal comma 2-ter, e' dovuta
un'indennita' di occupazione precaria pari al canone pro
tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere
o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del
danno ulteriore provato dal locatore. Le disposizioni di
cui al presente comma si inseriscono automaticamente nei
predetti contratti di locazione in corso, ai sensi
dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad
ogni eventuale diversa pattuizione esistente e hanno
efficacia per un periodo massimo di quarantotto mesi a
decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetti.
Nelle more dell'adozione dei decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-sexies, che
disciplineranno, tra l'altro, metodologie e criteri
relativi agli indennizzi collegati ai contratti di
locazione in essere, sono sospese le relative procedure.
2-octies. Fatti salvi i diritti acquisiti a qualunque
titolo da terzi in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' facolta' di chi ha gia' esercitato la
disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa
formalizzare la propria volonta' di rinunciare agli effetti
della disdetta medesima, relativamente agli immobili che
sono occupati precariamente dalle amministrazioni
utilizzatrici. Tale rinuncia puo' essere effettuata, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e qualora accettata dalla Agenzia
del demanio, su assenso dell'Amministrazione utilizzatrice,
o dalla controparte contrattuale qualora diversa dalla
suddetta Agenzia, che puo' condizionare l'accettazione alla
rinuncia ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data
della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto
locatizio agli stessi termini e condizioni previsti per i
casi di rinnovo automatico, ferma restando la facolta'
d'inserire consensualmente modifiche limitatamente al
recesso e all'opzione d'acquisto. Resta fermo che, in tali
casi, come per i contratti di locazione in corso e per
quelli che si sono gia' rinnovati automaticamente, il
canone e' pari all'ultimo canone corrisposto anteriormente
alla data della scadenza originaria del finanziamento dei
fondi comuni d'investimento immobiliare costituiti ai sensi
del presente articolo, con l'applicazione della normativa
in materia di aggiornamento alla variazione degli indici
ISTAT nonche' di una riduzione del 15 per cento del canone
previsto.»

Note al comma 70
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in
materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare). - 1. - 3. Omissis
4. A decorrere dall'anno 2019 i soggetti attuatori di
opere per le quali deve essere realizzata la progettazione
possono avviare le relative procedure di affidamento anche
in caso di disponibilita' di finanziamenti limitati alle
sole attivita' di progettazione. Le opere la cui
progettazione e' stata realizzata ai sensi del periodo
precedente sono considerate prioritariamente ai fini
dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro
realizzazione. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture
ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le
modalita' di analisi e di monitoraggio delle attivita'
progettuali di cui al primo periodo, in raccordo con quanto
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
anche al fine della successiva verifica del livello di
realizzazione degli interventi per i quali e' stata svolta
la progettazione ai sensi del presente comma.
Omissis.»

Note al comma 71
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 759, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. 1. - 758. Omissis
759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni,
nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purche' compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la
Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e
reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti
di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita' non
commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.
200;
g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili,
per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita'
giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614,
secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui
occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o
iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo
comunica al comune interessato, secondo modalita'
telematiche stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno
diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere
trasmessa allorche' cessa il diritto all'esenzione.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
«Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni della
presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97
della Costituzione, costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dalla presente legge in attuazione delle
disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati
ai principi dettati dalla presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 73, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917(Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
 


a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono
esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme
di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi
di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai
commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 7 (Esenzioni). - 1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalla province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4,
dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purche' compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso
esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o
inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere
destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono
adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'
predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti
da partiti politici, che restano comunque assoggettati
all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso
dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali,
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante
il quale sussistono le condizioni prescritte.»

Note al comma 72
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 15-ter,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - 1. - 15-bis. Omissis
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o
il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e'
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e
dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata
dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia'
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 762 e 767,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. 1. - 761. Omissis
762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il
versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in
corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'
del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima
rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre
applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi
dell'anno precedente. In sede di prima applicazione
dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla
meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno
2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base
delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di
cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno.
763. - 766. Omissis
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per
l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello
stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e'
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In
deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a
decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del
prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo,
in mancanza di una delibera approvata secondo le modalita'
previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al
presente comma, si applicano le aliquote di base previste
dai commi da 748 a 755.
Omissis.»

Note al comma 73
- Il testo dell'articolo 1, comma 762, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022) e' riportato nelle note al comma 72.

Note al comma 74
- Il testo dell'articolo 13, comma 15-ter, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
dell'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma 72.
- Il testo dell'articolo 1, comma 762, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022) e' riportato nelle note al comma 72.

Note al comma 75
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 222 e
seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
«Art. 2. 1. - 221. Omissis
222. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano
annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio,
la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio
allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu'
necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni
anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per
reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio,
verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui
agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche'
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di
immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento
immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli
immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1,
comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
di mercato che devono essere effettuate prioritariamente
tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti
sull'applicativo informatico messo a disposizione
dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si
considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
di pubblicita', trasparenza e diffusione delle
informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni il
nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero
al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti
dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di
locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e
onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del
contenimento della spesa pubblica, le predette
amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle
indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo
periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione
degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno
l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente
piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di
decentrare gli uffici. Per le finalita' di cui al citato
articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del
2006, e successive modificazioni, le predette
amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di
terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base delle
attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del
presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio
definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il
piano di razionalizzazione viene inviato, previa
valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in
ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di
riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai
Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio. A
decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate
comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli
interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di
proprieta' dello Stato, alle medesime in uso governativo,
sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. Gli
stanziamenti alle singole amministrazioni per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno
eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del
demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2,
comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui
al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o
detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei
predetti beni ai fini della redazione del rendiconto
patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di
mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a
quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora
emerga l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato
non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi
rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di
comunicazione puo' essere esteso ad altre forme di attivo
ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti
per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di
previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento
degli immobili di loro proprieta', con specifica
indicazione degli immobili strumentali e di quelli in
godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le
modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.
222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e'
perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma
222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze
funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate
avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra
20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni
interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione della presente disposizione piani di
razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri
sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati
all'Agenzia del Demanio. In caso di nuova costruzione o di
ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto e'
determinato dall'Agenzia del Demanio entro il 31 dicembre
2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di
spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito
della razionalizzazione degli spazi e' dalle stesse
utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di
previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi
di spesa conseguiti, per essere destinata alla
realizzazione di progetti di miglioramento della qualita'
dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere
organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di
razionalizzazione. Al fine di pervenire ad ulteriori
risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al
comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le
modalita' ed i termini determinati con provvedimento del
direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni
relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprieta'
dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con
provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono
comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla
medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla
base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette
Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni
dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito
internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi
ai migliori indicatori di performance ivi riportati. In
caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del
demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti
per gli atti di rispettiva competenza. Nella
predisposizione dei piani di ottimizzazione e
razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere
tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla
riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle
recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni
costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali,
negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri
ordinamenti. A tal fine, nell'ambito della Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e' istituito un tavolo tecnico permanente con il
compito di supportare l'adeguamento degli enti locali ai
citati principi e monitorarne lo stato di attuazione.
222-ter. Al fine del completamento del processo di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a
qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione
della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali
procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In assenza di tale attivita' di cui al presente comma le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del
precedente comma 222-bis. Le predette Amministrazioni
devono comunicare annualmente all'Agenzia del Demanio gli
spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della
procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove
possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici
allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle
Amministrazioni.
222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo
del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono
un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per
assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati
per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo
efficientamento della presenza territoriale, attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte
di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti
pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione
passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione,
dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al
30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili
dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della
disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso
pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei
costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa
riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di
ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni
di indirizzo e di impulso dell'attivita' di
razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222.
All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano,
l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche
risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di
disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica
positiva della compatibilita' dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio.
222-quinquies. Al fine di dare concreta e sollecita
attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi
222 e seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
un fondo denominato "Fondo per la razionalizzazione degli
spazi", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro.
Il Fondo ha la finalita' di finanziare le opere di
riadattamento e ristrutturazione necessarie alla
riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi
di proprieta' dello Stato ed e' alimentato, secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da:
a) una quota non superiore al 10 per cento dei
proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione
e cessione degli immobili di proprieta' dello Stato che
sono versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo;
b) una quota non superiore al 10 per cento dei
risparmi rivenienti dalla riduzione della spesa per
locazioni passive determinati con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
223. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
"436. Nel rispetto del principio di trasparenza
dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate
dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia
del demanio puo' alienare beni immobili di proprieta' dello
Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa
privata, se di valore unitario o complessivo non superiore
ad euro 400.000; b) mediante asta pubblica ovvero invito
pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo
superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati,
mediante trattativa privata. L'Agenzia del demanio, con
propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare
le modalita' delle procedure telematiche concorsuali di
vendita. Alle forme di pubblicita' si provvede con la
pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore
diffusione locale, nonche' sul sito internet dell'Agenzia
del demanio. Le spese relative alla pubblicita' delle
procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato.
L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a
favore dell'offerta piu' alta rispetto al prezzo di base
ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore
dell'offerta migliore, previa valutazione della sua
convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio
sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del
mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto
riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del
mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia
del demanio puo' riservarsi di non procedere
all'aggiudicazione degli immobili.
437. Per le alienazioni di cui al comma 436 e'
riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali
territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in
vendita, il diritto di opzione all'acquisto entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento della
determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del
demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di
vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via
prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il
diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso
della procedura di vendita".
224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis,
sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa
derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
225. La societa' CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai
sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, cui le stazioni appaltanti di cui
all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso
per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le
medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti di
beni e servizi comparabili, parametri di qualita' e di
prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al
presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e comunque quanto
previsto dalla normativa in tema di obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a
disposizione da Consip SpA.
226. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
possono essere stipulate anche ai fini e in sede di
aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro
concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo.
Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo
26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni,
per le convenzioni stipulate dalla societa' CONSIP Spa.
227. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle
centrali regionali e dalla societa' CONSIP Spa ai sensi
dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono essere indicati criteri utili per
l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di
servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi
dei commi 225 e 226 del presente articolo dalla societa'
CONSIP Spa, al fine di determinare un'elevata possibilita'
di incidere positivamente e in maniera significativa sui
processi di acquisto pubblici.
228. Al fine di agevolare il reperimento di alloggi
nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009,
relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella
provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via sperimentale, per
l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra
persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di
un'impresa, arte o professione, puo' essere assoggettato,
sulla base della decisione del locatore, a un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento;
la base imponibile dell'imposta sostitutiva e' costituita
dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva e' versata
entro il termine stabilito per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta per l'anno 2011 e' calcolato senza tenere conto
delle disposizioni di cui al presente comma. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il
contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al
presente comma si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalita' di dichiarazione e di versamento
dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonche'
ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del
presente comma.
229. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2008"
sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2010";
b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008"
sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010";
c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008"
sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010".
230. Le maggiori entrate derivanti dal comma 229
affluiscono al fondo di cui al comma 250 con le modalita'
ivi previste.
231. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31
dicembre 2009, a far data dal 1º gennaio 2010, sono versate
in venti annualita', con la maggiorazione degli interessi
al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire,
entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo
piano di estinzione del debito residuo.
232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati specifici progetti
prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti
nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi
costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente,
a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del
progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali
di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il
CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo
da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari
individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio
della realizzazione del relativo progetto definitivo per
lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE,
subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve
essere integralmente finanziato e deve esservi copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o
dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del
primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del
costo complessivo dell'opera; in casi di particolare
interesse strategico, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' essere consentito
l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche
in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o
private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data
dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno
il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;
b) il progetto definitivo dell'opera completa deve
essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di
realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il
cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i
connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione
dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo
lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti
gli elementi della medesima relazione;
c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori
deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa
risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere
individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'alinea, nonche' a qualunque pretesa
anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato
finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;
dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni
caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di
terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i
quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.
233. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo,
il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare
l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo
finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria,
le risorse che si rendono disponibili in favore dei
progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i
successivi lotti costruttivi fino al completamento delle
opere, tenuto conto del cronoprogramma.
234. Il Documento di programmazione
economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture da'
distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e
233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le
risorse secondo quanto previsto dal comma 233.
235. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: "operazioni a
favore delle piccole e medie imprese che possono essere
effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di
soggetti autorizzati all'esercizio del credito" sono
aggiunte le seguenti: "nonche' attraverso la sottoscrizione
di fondi comuni di investimento gestiti da una societa' di
gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto
sociale realizza uno o piu' fini istituzionali della Cassa
depositi e prestiti Spa. Lo Stato e' autorizzato a
sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di
quote di societa' di gestione del risparmio finalizzate a
gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo
chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano
tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale
e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione".
236. Per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 1,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
emanare sentite le associazioni di categoria, sono
stabilite le modalita' di utilizzo del predetto
stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di
euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno
2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della
citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri
di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti
dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto puo'
individuare le tipologie di interventi suscettibili di
agevolazione, le modalita' di fruizione del credito
d'imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di
agevolazione. Alla relativa copertura finanziaria si
provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e,
per l'anno 2011, mediante riduzione del fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33.
237. Per il finanziamento annuale previsto
dall'articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
l'anno 2010.
238. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 237
si provvede con le disponibilita' conseguenti alle revoche
totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto delle
risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti
per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e
compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in
termini di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al
comma 237 si applicano a condizione dell'adozione dei
provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla
Corte dei conti, recanti l'accertamento delle risorse
finanziarie disponibili di cui al primo periodo del
presente comma.
239. Al fine di garantire condizioni di massima
celerita' nella realizzazione degli interventi necessari
per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa
approvazione di apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia
nonche' per i profili di carattere finanziario, sono
individuati gli interventi di immediata realizzabilita'
fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
relativa ripartizione degli importi tra gli enti
territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
modalita' previste ai sensi dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento
ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari
a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del
Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a
sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, sono destinate ai piani
straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu'
elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione
generale competente del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentiti le autorita' di
bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche'
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di
cui al presente comma possono essere utilizzate anche
tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione
interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare che definisce, altresi', la quota
di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, che ciascun programma attuativo
regionale destina a interventi di risanamento ambientale.
241. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per
ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 10 ottobre 1990,
n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun
anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12
agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni; a 8,4
milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui
all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n.
481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni
di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7 milioni di euro,
per l'anno 2010, e a 7,7 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo
1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni. Per gli anni 2011 e 2012 e'
attribuita all'autorita' di cui al codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari: a 1,6
milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al
citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e
successive modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per
ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2,
comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 3,6 milioni di
euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato
articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n.
249 del 1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno,
delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della
legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Per gli
anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per ogni anno,
all'autorita' di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una
quota pari: a 0,1 milioni di euro, per ciascun anno, delle
entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del
1982, e successive modificazioni; a 0,3 milioni di euro,
per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo
2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di
euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato
articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n.
249 del 1997; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno,
delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della
legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; a 1
milione di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui
all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, e di cui all'articolo 59, comma
39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le somme di cui
ai precedenti periodi sono trasferite dall'autorita'
contribuente all'autorita' beneficiaria entro il 31 gennaio
di ciascun anno. A fini di perequazione, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le autorita'
interessate, sono stabilite, senza maggiori oneri per la
finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle
autorita' contribuenti, nei limiti del contributo versato,
a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del
contributo, a carico delle autorita' indipendenti
percipienti che a tale data presentino un avanzo di
amministrazione. In deroga alla previsione di cui al
periodo precedente, l'Autorita' di cui all'articolo 10
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il
31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle
autorita' contribuenti quale quota delle entrate di cui
all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo
2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle
entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero
5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di
cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme
saranno restituite in dieci annualita' costanti da erogare
entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015.
242. Le somme versate entro il 31 ottobre 2009
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo
148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
non sono state riassegnate alle pertinenti unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, per un
importo di 50 milioni di euro sono riassegnate entro l'anno
2009 a un apposito capitolo per essere destinate a
interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi
atmosferici avversi verificatisi nell'ultimo triennio.
243. La disposizione di cui al comma 242 entra in
vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
244. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure
indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in
conto capitale.
245. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il triennio
2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
246. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di
sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto
capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010,
2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge.
247. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle
leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge
sono ridotte degli importi determinati nella medesima
Tabella.
248. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione
alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni
2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F
allegata alla presente legge.
249. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto
capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate
nella Tabella di cui al comma 248, le amministrazioni e gli
enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a
carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di
impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi
compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
250. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla
contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8
dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, le disponibilita' del predetto
fondo sono destinate alle finalita' di cui all'Elenco 1
allegato alla presente legge, nella misura massima ivi
prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli
schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della
normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di
effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di
decreto corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro quindici giorni. Le risorse,
pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalita' di cui
all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente
legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme
parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere
competenti per i profili finanziari. La quota delle
disponibilita' del fondo di cui al presente comma non
aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni di
euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l'anno
2011 e di 182 milioni di euro per l'anno 2012, e'
destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite
iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le
quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse.
251. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 novembre
2009, n. 168. La dotazione del fondo previsto dall'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata, per l'anno 2010, di 3.716
milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli
effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009.
252. La copertura della presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per
le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo
speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, secondo il prospetto
allegato.
253. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio
2010.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
di immobili pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012
le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate
sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti
previdenziali e degli enti del servizio sanitario
nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con
riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono
subordinate alla verifica del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati
restano ferme le disposizioni di cui al comma 15
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di
operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 e'
effettuata anche sulla base della documentata
indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal
responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo e'
attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle
spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi
stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di
pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli
previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti
territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne
siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e
l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del
procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non
si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni
di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con
apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea
ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate
all'acquisto degli immobili stessi. La congruita' del
prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo
rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data
preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto
alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet
istituzionale dell'ente.
1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, nonche' le autorita'
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), non possono acquistare
immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di
locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di
contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire,
a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di locali
in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare
ad avere la disponibilita' di immobili venduti. Sono
esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i
quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Sono fatte salve, altresi', le operazioni di
acquisto di immobili gia' autorizzate con il decreto
previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto.
1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate
dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del
rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le
finalita' di contenimento della spesa pubblica, le
operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze
allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.
1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate
dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in
attuazione di programmi e piani concernenti interventi
speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo
economico e la coesione sociale e territoriale, di
rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona in conformita' al
quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e
finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi
manutentivi, a carattere ordinario e straordinario,
effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
per finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le
specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero
della difesa, il Ministero degli affari esteri e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Restano altresi' esclusi dalla disciplina
del presente comma gli istituti penitenziari.
Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli
immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del
demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
edilizia penitenziaria;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio
le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso
assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici
statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa
relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura
delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi
dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni
immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali
interventi e' tempestivamente comunicata all'Agenzia del
demanio, al fine del necessario coordinamento con le
attivita' dalla stessa poste in essere ai sensi del
presente articolo;
d) gli interventi di piccola manutenzione nonche'
quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici
degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Fermo
restando quanto previsto dal periodo precedente,
nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni e'
fatta salva la possibilita' di finanziare e realizzare
l'esecuzione anche di interventi relativi alla messa a
norma degli impianti o correlati alle norme in materia di
prevenzione incendi, al fine di favorire il coordinamento
degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria
o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e b)
del presente comma e del comma 5. Sempre al fine di
promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi,
favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento
dei relativi costi, l'Agenzia del demanio o i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
possono curare, previo atto di intesa e senza nuovi o
maggiori oneri, l'esecuzione degli interventi di cui al
periodo precedente, nei casi in cui interessino immobili
gia' oggetto di finanziamenti per lavori nell'ambito di
piani di investimento approvati dalla medesima Agenzia.
Parimenti i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche possono gestire, previo atto di intesa con
l'Agenzia del demanio, l'esecuzione degli interventi
ascritti ai piani di intervento dell'Agenzia del demanio
nei casi in cui questi riguardino immobili gia' oggetto di
finanziamento nell'ambito del Sistema accentrato delle
manutenzioni. Tutti gli interventi curati direttamente
dalle amministrazioni utilizzatrici sono comunicati
all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del
necessario coordinamento con le attivita' poste in essere
ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili
in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni
contrattuali in materia.
2-bis. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili
esigenze di pronta operativita' e a una maggiore mobilita'
del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri,
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della
guardia di finanza sono autorizzati, previa comunicazione
all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi
specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere
dall'esercizio finanziario 2015, sono trasferiti ai
competenti programmi degli stati di previsione del
Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e
delle finanze gli importi occorrenti per le finalita' di
cui al primo periodo.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo. Le medesime Amministrazioni comunicano
inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali
sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di
spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i
restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli
immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia
su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio
assume le decisioni di spesa sulla base di un piano
generale di interventi per il triennio successivo, volto,
ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive, nonche' alla riqualificazione energetica
degli stessi edifici. Per le medesime finalita', l'Agenzia
del demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a
valere sulle risorse di cui al comma 6. Il piano generale
puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed
imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie
rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con cui
l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.
Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai
sensi del presente comma non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e
realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla
stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma
6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed
anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente
capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri.
L'esecuzione degli interventi manutentivi e' curata, previa
sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli
interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione
straordinaria dei lavori di importo in ogni caso inferiore
a 100.000 euro, di cui al comma 2, lettere a) e b), e'
curata, senza nuovi o maggiori oneri, direttamente dalle
amministrazioni utilizzatrici degli immobili. Gli atti
relativi agli interventi gestiti dalle strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al
sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, secondo le modalita' previste dal
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti
relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio
sono controllati secondo le modalita' previste dalla
propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i
quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero
per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula
delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata
notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le
convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata
organizzazione delle proprie strutture periferiche, in
particolare individuando all'interno dei provveditorati un
apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita'
affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste
dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di
idonee professionalita'.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a
disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio
2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese
di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse
necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna
Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui
all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo
precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al
comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai
fini della copertura dei costi degli interventi comunicati
ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui
al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente
provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni
quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia'
appaltati alla data della stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano
ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi
restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi,
all'Agenzia del demanio che ne assicurera' la copertura
finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a
condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano
generale degli interventi. Successivamente alla stipula
dell'accordo o della convenzione quadro, e' nullo ogni
nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria
non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per
quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione
degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto
previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli
accordi quadro di cui al comma 5. Restano esclusi dalla
disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti
il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e il Ministero della giustizia con
riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche' i beni
immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari
esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di
interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi
comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi
elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e
monitorare gli interventi necessari di manutenzione
ordinaria e straordinaria, puo' dotarsi di proprie
professionalita' e di strutture interne appositamente
dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle
risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%.
Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo'
avvalersi delle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
strutture, puo', con procedure ad evidenza pubblica e a
valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare
societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed
al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando
quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di
cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle
nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel
successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare,
oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua
destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi
oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
o maggiori oneri, le attivita' dei Provveditorati per le
opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse
disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma
222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure
per razionalizzare la gestione e la dismissione del
patrimonio residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In
attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera
m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali
delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta'
dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei
predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi
immobiliari nell'ambito degli interventi previsti
dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di
Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
dello stato di attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione
stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai
decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, e'
causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le
rispettive strutture organizzative e i relativi profili di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa,
trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
Per la comunicazione delle unita' immobiliari e dei
terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31
luglio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la
comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello
Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li
individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole:
"rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato
previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale
del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" sono sostituite
dalle seguenti: "rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato".
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei
conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del
demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla
Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".».

Note al comma 76
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 6 e 10,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 3 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e
riduzione dei costi per locazioni passive). - 1. - 5.
Omissis
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad
oggetto immobili ad uso istituzionale di proprieta' di
terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni
di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento
sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia'
definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed
accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
7. - 9. Omissis
10. Nell'ambito delle misure finalizzate al
contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non
territoriali ricompresi nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, fermo restando quanto previsto dall'articolo
8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del
Demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno,
gli immobili o porzioni di essi di proprieta' dei medesimi,
al fine di consentire la verifica della idoneita' e
funzionalita' dei beni ad essere utilizzati in locazione
passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie
finalita' istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata,
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222
dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza
dei predetti immobili alle esigenze allocative delle
Amministrazioni dello Stato, ne da' comunicazione agli Enti
medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte
dei conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale
avviene, ai sensi del citato comma 222, con le
Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono
riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30
per cento del valore locativo congruito dalla competente
Commissione di congruita' dell'Agenzia del Demanio di cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
Omissis."
- Il testo dell'articolo 2, comma 222 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' riportato nelle note al
comma 75.

Note al comma 77
- Si riporta il testo dell'articolo 38-quater, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto) come modificato dalla presente legge:
«Art. 38-quater (Sgravio dell'imposta per i soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea).- 1.
Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunita' europea di beni per un complessivo importo,
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a
euro 70 destinati all'uso personale o familiare, da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
doganale della Comunita' medesima, possono essere
effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione
si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni
siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve
essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione
degli estremi del passaporto o di altro documento
equipollente da apporre prima di ottenere il visto
doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla
Comunita', entro il quarto mese successivo
all'effettuazione della operazione; in caso di mancata
restituzione, il cedente deve procedere alla
regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26,
primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto
termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il
cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il
cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per
rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori
della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello
della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare
della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto
di recuperare l'imposta mediante annotazione della
corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo
25."

Note al comma 78
- Si riporta il testo dell'articolo 92, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 92 (Variazioni delle rimanenze). - 1. Le
variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle
esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito
dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui
valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma
dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore
a quello che risulta raggruppando i beni in categorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun
gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le
rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il
valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la
loro quantita'.
3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle
rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente,
le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2,
costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se
la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli
incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal
piu' recente.
4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze
finali con il metodo della media ponderata o del «primo
entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al
comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che
risulta dall'applicazione del metodo adottato.
5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei
beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore
al valore normale medio di essi nell'ultimo mese
dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e'
determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni,
indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il
valore normale. Per le valute estere si assume come valore
normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura
dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze
in conformita' alle disposizioni del presente comma vale
anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un
valore superiore.
6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in
corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo
quanto stabilito nell'articolo 93 per le opere, le
forniture e i servizi di durata ultrannuale.
7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare
indicato dal contribuente costituiscono le esistenze
iniziali dell'esercizio successivo.
8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto
che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del
prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi'
determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1,
a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in
apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
di applicazione del detto metodo, con riferimento
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.»

Note al comma 85
Il testo dell'articolo 1, comma 130, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, e' riportato nelle note al comma 67.

Note al comma 86
- Si riporta il testo dell'articolo 119, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al
comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde
geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di
efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati
in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono
rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui
al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza
e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al
comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30
giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la
detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica
anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel
primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del
comma 2 della presente disposizione. Per gli acquirenti
delle unita' immobiliari che alla data del 30 giugno 2022
abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita
dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato
acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e
maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano
ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori
strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi
e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il
raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che
l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto
definitivo di compravendita puo' essere stipulato anche
oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre
2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022,
la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in
caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa
di assicurazione e di contestuale stipulazione di una
polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera
fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo non si
applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per l'installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura
riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi
1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano
pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non
comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali
limitatamente alla irregolarita' od omissione riscontrata.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei
controlli da parte delle autorita' competenti siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la
decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo
intervento oggetto di irregolarita' od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.
7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei
limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati
dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o
strutture non pertinenziali, anche di proprieta' di terzi,
diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi
previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano
situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli
di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e
all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo,
la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli
interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione
all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli
aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno piu'
accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli
edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici
plurifamiliari o i condomini che installino un numero
superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini,
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita'
immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento
per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per
quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi
effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo. Per gli interventi avviati a partire dal 1°
gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella
misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia
titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di
godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il
contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato
ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone
fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello
stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9,
lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023.
8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis,
terzo periodo, il reddito di riferimento e' calcolato
dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti,
nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa,
dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal
soggetto legato da unione civile o convivente se presente
nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal
coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui
all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare,
che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa
si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato
secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.
8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui
ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi
disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo
restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli
interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura
del 110 per cento.
8-quater. La detrazione spetta nella misura
riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute
entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in
relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo
periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma
8-bis.
8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al
31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al
presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita, su
opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari
importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
irrevocabile. Essa e' esercitata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
esercitabile a condizione che la rata di detrazione
relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata
nella relativa dichiarazione dei redditi.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
con riferimento agli interventi su edifici composti da due
a quattro unita' immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio
di attivita' di impresa, arti e professioni, su unita'
immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione
sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.
383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla
modalita' di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e
b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da
1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di
due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad
uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di
compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite
dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta
l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda
utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi,
non e' tenuto a richiedere il predetto visto di
conformita'.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia
degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e'
asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive
competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
professionali di appartenenza, in base alle disposizioni
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti
incaricati attestano altresi' la corrispondente congruita'
delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita'
di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni
e delle attestazioni rilasciate dai professionisti
incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a)
e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori
massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da
emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati
nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono
intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del
medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui
all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more
dell'adozione dei predetti decreti, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni
di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera
b), espone informazioni false o omette di riferire
informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto
di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso
ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e'
punito con la reclusione da due a cinque anni e con la
multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e'
commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
o per altri la pena e' aumentata.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione
dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma,
la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al
secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma
13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, per
ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni,
con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto
delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo,
nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben
visibile e accessibile, deve essere indicata anche la
seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento
per interventi di efficienza energetica o interventi
antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in
materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma
1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione".
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte
di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di
enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono
alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto. Fermo restando quanto previsto dal
comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il
presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con
l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, del
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701
(regolamento recante norme per l'automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari):
«Art. 1 (Documenti tecnici). - 1. Con provvedimento del
direttore generale del dipartimento del territorio, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data
a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento
delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione, di
cui all'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo
catasto edilizio urbano, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, e le
dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui
all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del decreto
legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente ai relativi
elaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli
riportati nell'allegato A al presente regolamento e alle
procedure vigenti o in uso presso gli uffici tecnici
erariali alla data di presentazione degli atti.
2. Le dichiarazioni, di cui al comma 1, ad eccezione di
quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati
d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la
titolarita' di diritti reali sui beni denunciati e dal
tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista
l'allegazione e contengono dati e notizie tali da
consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di
rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il
dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria,
classe e relativa rendita catastale, per le unita' a
destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e
della rendita, per le unita' a destinazione speciale o
particolare. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per
ciascuna unita' immobiliare, i dati di superficie, espressi
in metri quadrati, in conformita' alle istruzioni dettate
con il provvedimento di cui al comma 1.
Omissis.»

Note al comma 87
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 634 a
636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015):
«Art. 1 1.-633. Omissis
634. Al fine di introdurre nuove e piu' avanzate forme
di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione
fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze
fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti,
stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e
favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante
l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie,
gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili
allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o
pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai
redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a
lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni,
nonche' ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non
risultino spettanti. Il contribuente puo' segnalare
all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e
circostanze dalla stessa non conosciuti.
635. Per le medesime finalita' di cui al comma 634
l'Agenzia delle entrate mette, altresi', a disposizione del
contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le
informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in
ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e
valore della produzione nonche' relativi alla stima dei
predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o
posseduti.
636. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate le modalita' con cui gli elementi
e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a
disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.
Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in
particolare, le fonti informative, la tipologia di
informazioni da fornire al contribuente e le modalita' di
comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione,
assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove
tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la
rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione
degli eventuali errori commessi.
Omissis.»

Note al comma 88
- Si riporta il testo dell'articolo 25, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 25 (Contrasto di interessi). - 1. A decorrere dal
1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano
una ritenuta dell'11 per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con
obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti
relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per
beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la
detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le
modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di
pagamenti nonche' le modalita' di esecuzione degli
adempimenti relativi alla certificazione e alla
dichiarazione delle ritenute operate.»

Note al comma 89
- Si riporta il testo dell'articolo 25-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari).
- I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse
le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni
comunque denominate per le prestazioni anche occasionali
inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con
obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si
applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, per il primo scaglione di
reddito.
La ritenuta e' commisurata al cinquanta per cento
dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti
o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si
avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di
terzi, la ritenuta e' commisurata al venti per cento
dell'ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata
dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza,
purche' gia' operata al momento della presentazione della
dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta
relativa al periodo di imposta nel quale e' stata operata.
Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa
e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in
cui e' stata effettuata.
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi
contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare
delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere
ai committenti, preponenti o mandanti l'importo
corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei
termini per il relativo versamento da parte dei
committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si
considera operata nel mese successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I
committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di
eventuali errori nella determinazione dell'importo della
ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non
oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e
turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di
viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che
esercitano attivita' di distribuzione di pellicole
cinematografiche, dalle aziende ed istituti di credito e
dalle societa' finanziarie e di locazione finanziaria per
le prestazioni rese nell'esercizio delle attivita' di
collocamento e di compravendita di titoli e valute nonche'
di raccolta e di finanziamento, dagli agenti,
raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti
e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni
ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti
di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la
pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati
ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonche' dai
consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed
artigiane non aventi finalita' di lucro.
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a
domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le
prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
disposizioni indicate nei commi che precedono.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la
presentazione della dichiarazione indicata nel secondo
comma. Tali modalita' devono prevedere la trasmissione
anche tramite posta elettronica certificata della predetta
dichiarazione. La dichiarazione non potra' avere limiti di
tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita
dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni che comportano il
venir meno delle predette condizioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti."

Note al comma 91
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Disposizioni in materia di imposta di bollo
su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari
nonche' su valori «scudati» e su attivita' finanziarie e
immobili detenuti all'estero). - 1. A decorrere dal 1º
gennaio 2012, all'articolo 13 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. La nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e' sostituita dalla seguente:
«3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano
in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno
anche quando non sussiste un obbligo di invio o di
redazione. Se gli estratti conto sono inviati
periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo
dovuta e' rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente
e' persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando il valore
medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai
libretti e' complessivamente non superiore a euro 5.000».
3. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La
comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti
finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche
non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni
caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche
quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.
L'imposta e' comunque dovuta una volta l'anno o alla
chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate
periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo
dovuta e' rapportata al periodo rendicontato»;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
«L'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e,
limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro
1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di
valore di rimborso complessivamente non superiore a euro
5.000».
3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni
di organismi di investimento collettivo del risparmio, per
le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario
in assenza di un formale contratto di custodia o
amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011,
in caso di mancata provvista da parte del cliente per il
pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13,
comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
l'intermediario puo' effettuare i necessari
disinvestimenti.
4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter
dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, la percentuale della somma da
versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo
15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite modalita' di attuazione dei commi da
1 a 3.
6. Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai
sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli
articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a
un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per
gli anni 2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita,
rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.
7. L'imposta di cui al comma 6 e' determinata al netto
dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dei commi
2-bis e 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e successive modificazioni.
8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al
comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato
l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente,
ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di
ciascun anno con riferimento al valore delle attivita'
ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel
caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in
tutto o in parte la segretazione, l'imposta e' dovuta sul
valore delle attivita' finanziarie in ragione del periodo
in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Il
versamento e' effettuato secondo le disposizioni contenute
nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Per il solo versamento da
effettuare nel 2012 il valore delle attivita' segretate e'
quello al 6 dicembre 2011.
9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano
all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei
quali non e' stata applicata e versata l'imposta con le
modalita' di cui al medesimo comma 8. Nei confronti dei
predetti contribuenti l'imposta e' riscossa mediante
iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni.
10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al
comma 6 si applica una sanzione pari all'importo non
versato.
11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di
cui al comma 6 nonche' per il relativo contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposta sui
redditi.
12. Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione
che, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino alla data del 6
dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal
rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per
effetto della procedura di emersione ovvero comunque
dismesse, e' dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta
straordinaria pari al 10 per mille. L'intermediario presso
il quale il prelievo e' stato effettuato provvede a
trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al
soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista
dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del
rapporto acceso per effetto della procedura di emersione.
Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.
13. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso
destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
14. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13
sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto
reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti
dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167
del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e
versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo
apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui
il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari
sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative
all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di
dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. L'imposta
e' dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai
mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal
fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto
per almeno quindici giorni e' computato per intero.
15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella
misura dello 1,06 per cento del valore degli immobili.
L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai
sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e'
costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato
rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli
immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore
e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese
in cui l'immobile e' situato ai fini dell'assolvimento di
imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza,
quello di cui al periodo precedente.
15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al
possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze
della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a
seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, ad eccezione delle unita'
immobiliari che in Italia risultano classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica
l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la
detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per
gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al
comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo
70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a
concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari
all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata
nello Stato in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili
situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in
Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla
predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle
eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale
gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi
dell'articolo 165 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il
contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 13
si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative
alle modalita' di versamento dell'imposta in acconto e a
saldo.
18. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei
libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti
residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2023,
in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della
parte prima della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si
applica un'imposta sul valore delle cripto-attivita'
detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato
senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del
presente articolo.
18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma
18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta
proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella
misura dell'1 per mille annuo, per il 2012, dell'1,5 per
mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal
2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti
correnti e i libretti di risparmio l'imposta e' stabilita
in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13,
comma 2-bis, lettere a) e b), della tariffa, parte I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642. Per i soggetti diversi dalle persone
fisiche l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro
14.000. Il valore e' costituito dal valore di mercato,
rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la
documentazione dell'intermediario estero di riferimento per
le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore
nominale o di rimborso.
20-bis. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella
misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del
valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o
territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10 maggio 1999.
21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a
concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari
all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata
nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i
conti correnti e i libretti di risparmio.
22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il
contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 18
si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi, ivi comprese quelle relative alle modalita' di
versamento dell'imposta in acconto e a saldo.
23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni
di attuazione dei commi da 6 a 22.
23-bis. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, alle attivita' finanziarie oggetto di
emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli
articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001,
non e' comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto.
24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' abrogato;
b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 5»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»."

Note al comma 92
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 67 e 68 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Determinazione dei redditi e delle perdite).
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il
reddito complessivo sono determinati distintamente per
ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi
capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i
cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui
sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente
piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti
in societa' o in altri enti si considera corrispettivo
conseguito il valore normale dei beni e dei crediti
conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri e il
conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo
non puo' essere inferiore al valore normale determinato a
norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma
4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si
fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle
tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina
dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in
base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa' non
azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al
valore del patrimonio netto della societa' o ente, ovvero,
per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da
quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al
valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in
mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo
obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non e'
previsto diversamente, le disposizioni relative alle
cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a
titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento
di diritti reali di godimento e per i conferimenti in
societa'.»
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
 


1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi
realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso,
permuta o detenzione di cripto-attivita', comunque
denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel
periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per
"cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale
di valore o di diritti che possono essere trasferiti e
memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di
registro distribuito o una tecnologia analoga. Non
costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la
permuta tra cripto-attivita' aventi eguali caratteristiche
e funzioni;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2
dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in
usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di
godimento e dalla sublocazione di beni immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio realizzate mediante
conversione di quote o azioni da un comparto ad altro
comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo.»
«Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono
costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti
nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo
di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro
costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per
donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di
costruzione quello sostenuto dal donante.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1
dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima
dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume
come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno
anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni
acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del
valore normale del terreno alla data di inizio della
lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della
costruzione. Il costo dei terreni suscettibili
d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 67 e' costituito dal prezzo di
acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato
in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i
terreni acquistati per effetto di successione o donazione
si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato
nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito
definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo
successivo inerente, nonche' dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
3.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67
realizzate mediante la cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o
stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1,
salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 3 dello
stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione
indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo
articolo, concorrono a formare il reddito per il loro
intero ammontare. La disposizione del periodo precedente
non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli
strumenti finanziari emessi da societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui
ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione
integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del
comma 2 dell'articolo 47-bis, ma non abbia presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo
articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del
presente comma, la condizione indicata nell'articolo
47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi
di imposta e oggetto di realizzo con controparti non
appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e'
sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i
quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma
2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma
2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni
in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali
sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del
medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del
comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello
Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate,
spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in
ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione delle
partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito
d'imposta di cui al periodo precedente spetta per
l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai
sensi dell'articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in
aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e'
stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in
aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis),
diverse da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1
dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui
alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso
articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze
e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo
delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo'
essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle
plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite
sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in societa' di cui all'articolo
5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse
equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno
tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari
e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle
lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa',
rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile in
quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni
dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa' di
cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
che svolgono la medesima attivita', mediante la
sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di
partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si
tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma
6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e
ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b);
b);
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
sono determinate in misura pari al corrispettivo della
cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere
in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera
c-quater), del comma 1 dell'articolo 67, il corrispettivo
e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente
aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su
opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento
del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con
riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel
periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o riscossi
concorrono alla determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le
plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di merci non concorrono a formare il
reddito, anche se la cessione e' posta in essere in
dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater)
del comma 1 dell'articolo 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 7.
9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del
comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza
tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale
delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore di
acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le
minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un
importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza e' riportata in
deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze
sono state realizzate. Nel caso di acquisto per
successione, si assume come costo il valore definito o, in
mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di
successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume
come costo il costo del donante. Il costo o valore di
acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura
del contribuente; in mancanza il costo e' pari a zero. I
proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attivita'
percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a
tassazione senza alcuna deduzione."

Note al comma 93
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Accertamento, contrasto all'evasione ed
all'elusione fiscale, nonche' potenziamento
dell'Amministrazione economico-finanziaria). - 1. Con
determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da
adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalita' per
la presentazione esclusivamente in forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilita' degli
operatori, qualificati come depositari autorizzati,
operatori professionali, rappresentanti fiscali ed
esercenti depositi commerciali, concernenti l'attivita'
svolta nei settori dei prodotti energetici, dell'alcole e
delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi
di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e
62 del testo unico delle accise di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) del documento di accompagnamento previsto per la
circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa
ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e
l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504.
1-bis. Indipendentemente dall'applicazione delle pene
previste per le violazioni che costituiscono reato, la
omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei
documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero
la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, e'
punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo
50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504.
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al
comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali
depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle
entrate, territorialmente competenti, apposita
comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo,
della congruita' della garanzia prestata in relazione alla
movimentazione complessiva delle merci.».
3. In applicazione del disposto dell'articolo 11,
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del
Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale
competente, previo consenso del titolare del diritto di
proprieta' intellettuale e del dichiarante, detentore o
proprietario delle merci sospettate, puo' disporre, a spese
del titolare del diritto, la distruzione delle merci
medesime. E' fatta salva la conservazione di campioni da
utilizzare a fini giudiziari.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello
sviluppo economico, sono definite modalita' e tempi della
procedura di cui al comma 3.
4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari
al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente
alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal
momento del sequestro, procede alla distruzione dei
prodotti, previa campionatura da effettuare secondo
modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero della
giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente norma».
5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui
all'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
agli articoli 51 e 52»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e
per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma
dell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per
l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale».
6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il
seguente:
«12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si
applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai
professionisti domiciliati in Stati o territori non
appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali
privilegiati.».
7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione
stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la
societa' percepisce somme per il diritto di sfruttamento
dell'immagine»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni telematiche.».
8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora siano state contestate ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o
lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate
sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del
citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la
sospensione della licenza o dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio
dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un
mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo
decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di
sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo
complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione
eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta
per un periodo da un mese a sei mesi».
8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal
comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta
dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la terza violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al
comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con
altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini
fiscali».
8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da
2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del
presente articolo, si applicano alle violazioni constatate
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per le violazioni gia'
constatate alla medesima data si applicano le disposizioni
previgenti.
9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva
voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche
nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo
oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del
modello F24 per il versamento unitario di imposte,
contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive
modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il
numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in
occasione della prima cessione interna. A tale fine, con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al
modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.
9-bis. La sussistenza delle condizioni di esclusione
dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 9 viene
verificata dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i
termini e le modalita' della predetta verifica. Gli esiti
del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i
trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e
c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018.
9-ter. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva
voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche
nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come
provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo
71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi
9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini di
attuazione delle disposizioni del presente comma.
10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di
importazione, l'immatricolazione e' subordinata alla
presentazione della certificazione doganale attestante
l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento
all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore,
della facolta' prevista dall'articolo 8, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, nei limiti ivi stabiliti.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate e' fissata la data a decorrere dalla quale si
applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono
individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole da: «Con la convenzione»
a: «e' definita» sono sostituite dalle seguenti: «La
convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, e' gratuita e definisce anche».
13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
sono soppresse le parole: «mediante posta elettronica
certificata».
14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo,
accertamento e riscossione dei tributi erariali sono
impegnati ad orientare le attivita' operative per una
significativa riduzione della base imponibile evasa ed al
contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco
illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con
Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un
ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno
2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
e' destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare,
nei confronti del personale dell'Amministrazione
economico-finanziaria, per meta' delle risorse, nonche'
delle amministrazioni statali, per la restante meta' delle
risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la
concessione di incentivi alla mobilita' territoriale,
l'erogazione di indennita' di trasferta, nonche' uno
specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
Le modalita' di attuazione del presente comma sono
stabilite in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al
riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare
l'ordinamento dell'Amministrazione economico-finanziaria,
potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle
entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo
della spesa pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione
e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si
dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione,
trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.
16. Lo schema di regolamento previsto dal comma 15,
corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari
delle disposizioni in esso contenute, e' trasmesso alle
Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, le quali rendono il parere entro
trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza, il regolamento puo' essere
comunque emanato.
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal
funzionamento degli organismi collegiali la struttura
interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato di
coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo
tributario, il Comitato di indirizzo strategico della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonche' la
Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi.
L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52, comma
37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, e' soppressa. L'autorizzazione di spesa
prevista per l'attivita' della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, e'
ridotta a 4 milioni di euro annui; la meta' delle risorse
finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di
spesa, come ridotta dal presente periodo, puo' essere
utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per
l'affidamento, anche a societa' specializzate, di
consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino
dell'amministrazione economico-finanziaria e, fino al 31
dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio
e di ricerca connesse al completo svolgimento delle
attivita' indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e
nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le esigenze
connesse alle attivita' di analisi e riordino della spesa
pubblica e miglioramento della qualita' dei servizi
pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' per assicurare la
formazione specialistica nonche' la formazione linguistica
di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di
apposite convenzioni anche con primarie istituzioni
universitarie italiane ed europee.
18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il
terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:
«Meta' dei componenti sono scelti tra i professori
universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni
dotati di specifica competenza professionale attinente ai
settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti
sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».
19. In sede di prima applicazione della disposizione di
cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie
fiscali in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto cessano automaticamente il trentesimo
giorno successivo."

Note al comma 94
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 49-bis
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 37 (Disposizioni in tema di accertamento,
semplificazione e altre misure di carattere finanziario). -
1.-49. Omissis
49-bis. I soggetti che intendono effettuare la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o
relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul
valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte
sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte
sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, ovvero dei crediti
maturati in qualita' di sostituto d'imposta e dei crediti
d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei
redditi nonche' dei crediti maturati a titolo di contributi
e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate
secondo modalita' tecniche definite con provvedimento del
direttore della medesima Agenzia delle entrate entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente comma.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale,
e' riportato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n.
153.

Note al comma 95
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti
per la competitivita' e la giustizia sociale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Riduzione dei costi di riscossione fiscale).
- 1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle
condizioni, incluse quelle di remunerazione delle
riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da
parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di
accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da
assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al
30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per
cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i
trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75
milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i
limiti gia' previsti da altre disposizioni vigenti in
materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi
a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui
siano effettuate delle compensazioni;
b) (abrogata);
c).
3."

Note al comma 97
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo maturati a titolo di contributi nei confronti
dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori di lavoro
non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a
quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione
in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito
emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua
presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica
delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro
che versano la contribuzione agricola unificata per la
manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del
versamento relativo alla dichiarazione di manodopera
agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed
esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il
credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla
correttezza sostanziale del credito compensato. Sono
escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i
compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta
Gestione separata presso l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo per premi e accessori maturati nei confronti
dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il
credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli
archivi del predetto Istituto.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da
491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35,
commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta'
di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta."

Note al comma 99
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita'). - 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio
di un'impresa, arte o professione nel territorio dello
Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la
residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare
operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'articolo 2, da determinare computando anche le
operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo 6, per
le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'
dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis),
determina l'immediata inclusione nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento
(CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto
salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un
soggetto passivo non intende piu' effettuare operazioni
intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal
fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della
partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente,
previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
7-ter.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, possono assolvere
gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente articolo presentando le dichiarazioni stesse
all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette
i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione.
Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro
delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle
entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno
alla trasmissione in via telematica e rilasciano la
certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di
inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici,
avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto,
verificano che i dati forniti da soggetti per la loro
identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione
della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che
effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le
modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA
nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie, nonche' i criteri e le
modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
della stessa dalla banca dati medesima.
15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui
al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua
specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di
nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio
dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a
comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la
documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria,
per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo
esercizio dell'attivita' di cui agli articoli 4 e 5 del
presente decreto e per dimostrare, sulla base di
documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio
individuati. In caso di mancata comparizione di persona del
contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati
sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana
provvedimento di cessazione della partita IVA.
15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile
nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA
comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei
soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in
caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la
partita IVA puo' essere successivamente richiesta dal
medesimo soggetto, come imprenditore individuale,
lavoratore autonomo o rappresentante legale di societa',
associazione o ente, con o senza personalita' giuridica,
costituiti successivamente al provvedimento di cessazione
della partita IVA, solo previo rilascio di polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre
anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore
a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali
commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento
di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere
pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a
seguito di dette violazioni fiscali, sempreche' non sia
intervenuto il versamento delle stesse.
15-bis.3. I medesimi effetti di cui al comma 15-bis.2
si producono anche in conseguenza della notifica da parte
dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza
dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in
relazione al periodo di attivita', ai sensi dei commi
15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei
dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione
dell'attivita' ai sensi del comma 3. Si applica in ogni
caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-quater,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto
della dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali
l'attribuzione del numero di partita IVA determina la
possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo
38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.
15-quater.
15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio
alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla
base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano
non aver esercitato nelle tre annualita' precedenti
attivita' di impresa ovvero attivita' artistiche o
professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e
accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma, prevedendo forme di comunicazione
preventiva al contribuente."

Note al comma 101
- Si riporta il testo degli articoli 2188 e 2424, del
codice civile:
«Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il
registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
legge.
Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale.
Il registro e' pubblico."
«Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo
stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al
seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle
concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d-bis) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
d-bis) verso altri;
3) altri titoli;
4) strumenti finanziari derivati attivi;
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
5-bis) crediti tributari;
5-ter) imposte anticipate;
5-quater) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al
controllo delle controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) strumenti finanziari derivati attivi;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Altre riserve, distintamente indicate.
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) strumenti finanziari derivati passivi;
4) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale e' iscritto.
E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo
2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici
compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai
sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo
2447-bis."

Note al comma 110
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, recante misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,
di poteri speciali nei settori strategici, nonche'
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali:
«Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese). - 1.-13. Omissis
14. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a
copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e
13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6,
comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un
corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la
gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito
conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE
S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai
sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di
gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla
contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
seguito dell'approvazione del bilancio.
Omissis.»

Note al comma 111
- Si riporta il testo dell'articolo 2135 del codice
civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 515 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024:
«Art. 1 1.-514. Omissis
515. Nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il
Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni
catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole
causati da alluvione, gelo o brina e siccita', con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022,
finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69,
lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. La
dotazione finanziaria per l'anno 2022 e' destinata alla
copertura delle spese amministrative di costituzione e
gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attivita'
di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la
realizzazione dei sistemi informatici e per
l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al
comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di
cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta
le attivita' di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono definite le disposizioni per il
riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la
gestione del Fondo. I criteri e le modalita' d'intervento
del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione
dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui
al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di
assicurare l'adempimento delle normative speciali in
materia di redazione dei conti annuali e garantire una
separazione dei patrimoni, e' autorizzato ad esercitarle
attraverso una societa' di capitali dedicata. La SIN -
Sistema informativo nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14,
comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
all'esito della trasformazione prevista dall'articolo
15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e'
autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Al fine
di promuovere e di assicurare l'applicazione della
normativa in materia di autorizzazione, erogazione e
contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in
agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e'
autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Lo
statuto della societa' dedicata e' conseguentemente
modificato. I sistemi informatici necessari alla gestione
del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi
aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma
6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, e' autorizzata
l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale,
intestato alla societa' di capitali dedicata di cui al
comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al
finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA e'
individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote
di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle
compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori
partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione
trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonche' alla
verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di
un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di
gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le
attivita' di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza.
518. Nelle more dell'emanazione del decreto
ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5
maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.
519. Al fine di garantire la copertura del maggiore
fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del Fondo
mutualistico di cui al comma 515, nonche' della misura «
assicurazioni agevolate in agricoltura» prevista dal
Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento
statale a carico del fondo di rotazione di cui alla legge
16 aprile 1987, n. 183, e' incrementato di complessivi
178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati
alla misura « assicurazioni agevolate in agricoltura», per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
Omissis.»

Note al comma 112
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Misure per il sostegno all'esportazione,
all'internazionalizzazione e agli investimenti delle
imprese)
1. - 5. Omissis
6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli
impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A.
derivanti dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei
rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, ad esclusione di quelli per i quali e' gia' stata
presentata la richiesta di indennizzo o per i quali e'
stato comunicato a SACE S.p.A. il verificarsi, o la
minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro
o un rischio incombente di sinistro, nonche' di quelli per
i quali e' stata rilasciata garanzia dello Stato prima
dell'entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai
sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in
cui sono investite le riserve tecniche e' trasferito da
SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La
gestione di tali attivi e' affidata a SACE S.p.A. che si
attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle
finanze, al netto dei costi sostenuti dalla predetta
societa' per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi
del presente comma, risultanti dalla contabilita' della
medesima societa'. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, il Ministero
dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono
procedere ad una verifica della coerenza tra l'ammontare
delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione
dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di
questa.
Omissis.».

Note al comma 114
- Si riporta il testo dell'articolo 113 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 113 (Cancellazione). - 1. L'Organismo per la
registrazione degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla
cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del
registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all'iscrizione;
c) mancato esercizio dell'attivita', senza
giustificato motivo, per oltre tre anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli
articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di
cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta
dall'IVASS;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle
sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle garanzie
assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112,
comma 3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di
garanzia previsto dall'articolo 115.
g-bis) limitatamente agli intermediari di cui
all'articolo 274-ter, comma 1, mancata adesione al Fondo di
garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da esso.
2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma
1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti
dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), e'
presentata dall'impresa o, rispettivamente,
dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di
cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel
caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto
ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o,
rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne
comunicazione all'Organismo per la registrazione degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi. L'intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a),
comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente
i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2,
lettera e).
3.».

Note al comma 115
- Si riporta il testo dell'articolo 242, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 242 (Revoca dell'autorizzazione rilasciata
all'impresa di assicurazione). - 1. L'autorizzazione e'
revocata quando l'impresa di assicurazione:
a) non si attiene, nell'esercizio dell'attivita', ai
limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o
previsti nel programma di attivita';
b) non soddisfa piu' alle condizioni di accesso
all'attivita' assicurativa;
c) e' gravemente inadempiente alle disposizioni del
presente codice;
d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed
ha presentato, a giudizio dell'IVASS, un piano di
finanziamento manifestamente inadeguato ovvero non ha
rispettato il piano approvato entro tre mesi dalla
rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale
Minimo ovvero, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza di
gruppo, non ha realizzato entro i termini stabiliti le
misure previste dall'articolo 227;
e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero e'
dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorita'
giudiziaria.
e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo
dei rami vita o e' esclusa da esso.
2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della
responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo
quanto previsto al comma 1, e' altresi' revocata nel caso
di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a
contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di
ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle
procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli
148 e 149.
3. La revoca puo' riguardare tutti i rami esercitati
dall'impresa di assicurazione o solo alcuni di essi. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4
e 5.
4. La revoca dell'autorizzazione e' disposta con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'IVASS. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati,
l'impresa e' contestualmente posta in liquidazione coatta
con il medesimo provvedimento e l'IVASS ne dispone la
cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione. Il
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS,
puo' tuttavia consentire che l'impresa si ponga in
liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando
il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi
indicati al comma 1, lettere a) e b).
5. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'IVASS, dispone inoltre la liquidazione coatta se
l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad
alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui
all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la
deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori
non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine
assegnato ai sensi del comma 4.
6. I decreti del Ministro dello sviluppo economico sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel
Bollettino e sono comunicati dall'IVASS alle autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri per l'adozione da parte
di tali Autorita' di misure idonee a impedire all'impresa
di assicurazione di esercitare l'attivita' sul loro
territorio.
6-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso di revoca di
autorizzazione ai fini della pubblicazione nell'elenco
dalla stessa tenuto.».

Note al comma 119
- Si riporta il testo dell'articolo 76, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private):
«Art. 76 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che
svolgono funzioni fondamentali). - 1. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di
controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali
presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione
devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione
dimostra all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione, di controllo nonche' i
soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso
dei requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter, 1-quater e
1-quinquies.
1-ter. Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali
devono possedere requisiti di professionalita',
onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri di
competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario
all'efficace espletamento dell'incarico in modo da
garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con
regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformita' a
quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto
dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:
a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli
esponenti;
b) i requisiti di professionalita' ed indipendenza
graduati secondo principi di proporzionalita' e tenuto
conto della rilevanza e complessita' del ruolo ricoperto;
c) i criteri di competenza coerenti con la carica da
ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata
composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle
condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza
e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai
provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
professionali svolte, nonche' ad ogni altro elemento
suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti
delle imprese di assicurazione o di riassicurazione,
graduati secondo principi di proporzionalita';
f) le cause che comportano la sospensione temporanea
dalla carica e la sua durata.
1-quinques. Con il regolamento di cui al comma 1-quater
sono altresi' determinati i casi in cui tali requisiti e
criteri di idoneita' si applicano a coloro che svolgono
funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di
riassicurazione.
1-sexies. Gli organi di amministrazione e controllo
delle imprese di assicurazione o di riassicurazione
valutano l'idoneita' dei propri esponenti e l'adeguatezza
complessiva dell'organo, documentando il processo di
analisi e motivando opportunamente l'esito della
valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze
riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater,
lettera c), i medesimi organi possono adottare misure
necessarie a colmarle. La valutazione riguarda altresi' i
titolari delle funzioni fondamentali.
2. Il difetto di idoneita', iniziale o sopravvenuto o
la violazione al cumulo degli incarichi determina la
decadenza dall'ufficio. Essa e' deliberata dall'organo di
appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non
sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia
della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha
nominati. La sostituzione e' comunicata all'IVASS.
2-bis. L'IVASS, secondo modalita' e termini da esso
stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri
gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneita' degli
esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli
incarichi e l'idoneita' dei titolari delle funzioni
fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta
dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi
del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione
pronuncia la decadenza dalla carica.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza
stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, si applicano i commi 2
e 2-bis.
4. Il regolamento di cui ai commi 1-quater e
1-quinquies stabilisce le cause che comportano la
sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La
sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel
comma 2.».

Note al comma 123
- Si riporta il testo dell'articolo 41, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo:
«Art. 41 (Fondo da ripartire per l'accelerazione delle
attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici). -
1. Per il finanziamento degli interventi necessari a
seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai
successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e
46, e' stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Al fine di permettere l'accelerazione delle
attivita' di ricostruzione a seguito degli eventi sismici
del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di
euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018
e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del
fondo e' disposto con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario
per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui
all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle
risorse destinate annualmente alle finalita' di cui al
comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo
annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.
3. Le risorse del Fondo sono destinate a:
a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229:
1) per il finanziamento delle verifiche di
vulnerabilita' degli edifici scolastici di cui
dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di
progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;
2) per il finanziamento delle verifiche di
vulnerabilita' degli edifici pubblici strategici e per la
conseguente realizzazione di progetti di ripristino e
adeguamento antisismico;
3) per il finanziamento degli interventi di
ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico
1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, diversi da
quelli di cui alla lettera a):
1) per il finanziamento delle verifiche di
vulnerabilita' degli edifici scolastici situati nei Comuni
delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui
alla lettera a) e per i relativi progetti di adeguamento.
Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative
attivita', previa intesa con il Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca per il coordinamento degli
interventi di cui al presente comma con quelli gia'
previsti a legislazione vigente;
2) per le verifiche di vulnerabilita' degli edifici
privati delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di
cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, provvede alle relative attivita'.
c) incentivare piani sperimentali per la difesa
sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento
di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni
di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui
all'articolo 18 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, provvede alle relative attivita'.
4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50
milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, puo' essere destinata
all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le
operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' di
impiego e la ripartizione delle risorse.
4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma
2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2017 al 2019, puo' essere destinata con le medesime
modalita' all'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia per le attivita' di sorveglianza sismica e
vulcanica sul territorio nazionale.».

Note al comma 125
- Si riporta il testo dell'articolo 24, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente articolo
sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni
internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di
bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa
previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita'
dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle
variazioni della speranza di vita; semplificazione,
armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta'
in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'
incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di
settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di
vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,
l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni
opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di
flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,
all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia pari, per l'anno 2012, all'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, all'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono
soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12
novembre 2011, n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
pensione anticipata e' consentito se risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento
pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei predetti requisiti.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 3,0
volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a
2,6 volte per le donne con due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6
e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica
la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli
anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non
puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno,
rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte
l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il
medesimo anno. Il trattamento di pensione anticipata di cui
al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo
mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento
minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita'
di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui
tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del
comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti previsti.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' ai
requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e'
soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A
partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di
cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio. Con riferimento agli adeguamenti biennali di
cui al primo periodo del presente comma la variazione della
speranza di vita relativa al biennio di riferimento e'
computata in misura pari alla differenza tra la media dei
valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e
la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio
precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal
1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione
della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 e'
computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e
il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti
biennali di cui al primo periodo del presente comma non
possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in
sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di
incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli
stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di
diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del
presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di
adeguamenti successivi.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4
dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del
4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data
di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo
per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento
di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento
triennale del coefficiente di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del
1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi
4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e
di due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e
di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre
2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono adottate le relative misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo
conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori
di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso
l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente
al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e
inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi.
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal
comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di
importo complessivo superiore a tre volte il trattamento
minimo INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per
cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa vigente.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1,
comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo
TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (295), le disposizioni di cui al presente
comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai
compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a
decorrere dal 1° gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo
18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
«e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro.».

Note al comma 126
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1.-25. Omissis
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
Omissis.».

Note al comma 128
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto
1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e
di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici):
«Art. 2 (Corsi universitari di studio). - 1. La
facolta' di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come
modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1°
ottobre 1982, n. 694 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1982, n. 881, e' riconosciuta a tutti gli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle
gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori
autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
.
2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda
dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al
comma 1 e quando non siano gia' coperti da contribuzione in
alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla
durata dei corsi legali di studio universitario a seguito
dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti
dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme che
disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema
retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della
collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto,
anche ai fini del computo delle anzianita' previste
dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335
del 1995.
4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto
di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il
sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui
alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti
sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati
coefficienti attuariali.
4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione
ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero
contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali
di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate
mensili senza l'applicazione di interessi per la
rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente
alle domande presentate a decorrere dal 1º gennaio 2008.
5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto,
da valutare con il sistema contributivo, si applicano le
aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime
ove il riscatto opera alla data di presentazione della
domanda. La retribuzione di riferimento e' quella
assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti
rispetto alla data della domanda ed e' rapportata al
periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione e'
attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi
riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei
contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995
ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e'
ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma
obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato
l'attivita' lavorativa. In tale caso, il contributo e'
versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e
viene rivalutato secondo le regole del sistema
contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il
montante maturato e' trasferito, a domanda
dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella
quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di
riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per
ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile
annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo e'
fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo e'
altresi' detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui
l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del
19 per cento dell'importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi
riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai
fini del raggiungimento del diritto a pensione.
5-quater. E' consentita la facolta' di riscatto di cui
al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema
contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto
e' costituito dal versamento di un contributo, per ogni
anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,
n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data
di presentazione della domanda.».

Note al comma 129
- Si riporta il testo dell'articolo 51, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b);
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni
sostitutive delle somministrazioni di vitto fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a
euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica; le indennita' sostitutive delle
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita'
o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese
da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o
in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di
regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per
il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12
che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore
di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore
di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma
assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite
dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per
oggetto il rischio di gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo
10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme
ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile,
la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da
terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in
natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e'
determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato
dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non
concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati se complessivamente di importo non
superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il
predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,
l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54,
comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con
valori di emissione di anidride carbonica non superiori a
grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso
promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio
2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri
calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio
desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club
d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun
anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente. La predetta percentuale e' elevata al 30 per
cento per i veicoli con valori di emissione di anidride
carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i
valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori
a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale e'
elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a
decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di
emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la
predetta percentuale e' pari al 50 per cento per l'anno
2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;
 


b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
4-bis.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui
all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i
premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di
finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi
dell'indennita' base o, limitatamente alle indennita' di
cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, due volte l'indennita' base. Qualora
l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda
emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita'
prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete
solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti.
L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».

Note al comma 131
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica."
- Si riporta il testo dell'articolo 21, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici:
«Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - 1. In
considerazione del processo di convergenza ed
armonizzazione del sistema pensionistico attraverso
l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine di
migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale,
l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le
relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in
tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere
solo atti di ordinaria amministrazione.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla
base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare
entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS.
Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS e'
incrementata di un numero di posti corrispondente alle
unita' di personale di ruolo in servizio presso gli enti
soppressi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie,
rispetto alla dotazione organica vigente degli enti
soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma
19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni
soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono
eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale
degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti
di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente
aumento della dotazione organica dell'Istituto
incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti
soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse ai
compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS,
nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli Enti
soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizio dai
professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e
l'ENPALS.
3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei
rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per
la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1
possono compiere solo gli adempimenti connessi alla
definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di
approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1º
aprile 2012.
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente
del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica
dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori
ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita'
dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
incrementano il numero dei componenti del Collegio dei
sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e tre posti in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze
sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello
generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le
dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono
conseguentemente incrementate in attesa della emanazione
delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in
misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi
Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7,
del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si
interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla
determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera
a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli
interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di
ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il
Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS e' integrato
di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto,
non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e
funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui
al comma 1 operando una razionalizzazione
dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare
una riduzione dei costi complessivi di funzionamento
relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20
milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno
2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi
risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di
Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il
correlato versamento all'entrata del bilancio statale,
derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
organizzativa degli enti di previdenza, previste
dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di
efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di
razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai
sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al
comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica,
a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014, promuove le
piu' adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al
Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo
stato di avanzamento del processo di riordino conseguente
alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del
mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati
conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di
approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni
Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della provincia
di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e
Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. Il
commissario liquidatore e' autorizzato, al fine di
accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il
contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi
anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di
accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente
devono concludersi entro il 31 dicembre 2023. Nei
successivi sessanta giorni dalla predetta data il
commissario predispone comunque la situazione patrimoniale
del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023,
nonche' il piano di riparto con la graduazione dei crediti.
Fino a tale data sono sospesi le procedure esecutive ed i
giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI,
instaurati ed instaurandi, nonche' l'efficacia esecutiva
delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di
notifica da parte di Agenzia delle entrate - Riscossione,
oltreche' i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia
delle entrate gia' scaduti o in corso di scadenza. Al fine
di favorire la predisposizione del piano di riparto sino
alla data di deposito dello stesso, il giudice
dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in
precedenza a carico dell'Ente.
11. E' costituita dal 1° gennaio 2024 una societa' per
azioni denominata 'Acque del Sud Spa', il cui capitale
sociale iniziale e' stabilito in 5 milioni di euro. Le
azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle
finanze, che puo' trasferirle nel limite del 5 per cento a
soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti
privati individuati come soci operativi, secondo le
disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano
industriale della societa', e per la restante parte a
societa' delle quali abbia il controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della
societa' il presidente, il consiglio di amministrazione, il
collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di
amministrazione e' composto da sette membri di cui uno con
funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del
consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze; un componente e' nominato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; un componente e' nominato
dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i
quali e' individuato l'amministratore delegato, sono
nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la
rappresentanza legale della societa' e presiede il
consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio
sindacale e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze. Lo statuto e' adottato con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della
societa'. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i
componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non
derogato dalle disposizioni del presente comma, si
applicano le norme sulle societa' per azioni contenute nel
codice civile e le norme generali di diritto privato. A
decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla
societa' Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente
di cui al comma 10, con le relative risorse umane e
strumentali, nonche' i diritti a questo attribuiti in forza
di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e
a titolo originario. Con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, su proposta del commissario liquidatore
dell'EIPLI, e' operata la ricognizione delle risorse da
trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del
soppresso Ente sono trasferiti alla societa' Acque del Sud
Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni
con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima
richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da
applicare agli utenti della societa' Acque del Sud Spa e'
determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre
2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di
fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente
producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente
posto in liquidazione o nei confronti della gestione a
stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del
piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario
liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio
finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante,
che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al
presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del
piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate
improcedibili le procedure esecutive e le azioni
giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva
gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla
data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione
delle misure di cui al presente comma, la gestione
liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione
commissariale, che mantiene i poteri necessari ad
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente,
anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le
procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare
il contenzioso in essere, agevolando il commissario
liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di
cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo
all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli
aventi natura strumentale all'esercizio delle relative
funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al
patrimonio della societa' Acque del Sud Spa. A decorrere
dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue
l'attivita' di liquidazione come gestione a stralcio sino
alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con
la quale e' estinto definitivamente con decreto del
commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante.
11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio della
societa' di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione
degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10
previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore
idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli
altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie
nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui
allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n.
205 del 2017, nonche' per la realizzazione degli ulteriori
interventi e' affidato al Segretario generale
dell'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale in
qualita' di Commissario straordinario di governo. Per
l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma
525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario
puo' nominare un numero di massimo tre subcommissari in
relazione alla portata e al numero degli interventi
sostitutivi e puo' altresi' avvalersi del personale
dell'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale e di
enti pubblici e societa' in house delle amministrazioni
centrali dello Stato, dotate di specifica competenza
tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui
ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e
7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorita' di distretto
dell'Appennino Meridionale e' autorizzata ad assumere,
previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo
determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei
mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unita' di
personale con funzioni tecniche di supporto alle attivita'
svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale previsti dalla
normativa vigente, fino a 40 unita', e comunque nel limite
di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno. Gli oneri
per il compenso del Commissario e dei subcommissari sono
posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I
compensi del Commissario e dei subcommissari sono stabiliti
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla
societa' di cui al comma 11 delle attivita' di cui al
presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi,
entro sessanta giorni dalla costituzione della medesima
societa'. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario
generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene
automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.
11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in
materia di affidamento del servizio idrico integrato,
l'affidamento alla societa' di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2025.
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che
svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie
strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al
consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire
l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita' istituzionali fino all'avvio del Consorzio
nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e un sub
commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e
delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre
membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data
di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio
dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il
consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La
denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi
prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per
la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in
materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni
dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza
con obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita' e
rappresentativita', gli organi di amministrazione e
controllo, la sede, nonche' le modalita' di funzionamento,
e sono trasferite le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle
risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni
alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura
sono deliberati dagli organi in carica alla data di
soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data, e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi
dei soppressi consorzi, i compensi, indennita' o altri
emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono
corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli
adempimenti di cui al precedente periodo spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato
dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento
previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli
del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui
si applica il contratto collettivo nazionale del comparto
enti pubblici non economici. La dotazione organica del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo'
eccedere il numero del personale in servizio, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi
Consorzi.
13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13
dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e
strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e
passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle
amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo
allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro
interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferite le risorse strumentali e
finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, l'amministrazione
incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione,
ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a
valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso
che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei
decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, i bilanci di chiusura
degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti
degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi,
indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione.
Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente
comma ai componenti dei predetti organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le
amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale
comandato nel limite massimo delle unita' previste dalle
specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli
enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i
compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con
le articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti
di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente
capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono
trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei
servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi
poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14
novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
19-bis. All'onere derivante dal funzionamento
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi
idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un
contributo di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti
i servizi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38,
lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e
successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del
comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata
di quaranta posti.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle
Risorse idriche e' soppressa.
ALLEGATO A

Parte di provvedimento in formato grafico

20-bis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 9 del
decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
«Art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale).
- 1.-8. Omissis
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con
riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta
tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo
4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in
via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di
cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322,
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i
dati retributivi e le informazioni necessarie per il
calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche
nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con
riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e
6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo
Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e
procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi
informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa
con un campione significativo di aziende, enti o
amministrazioni, distinto per settori di attivita' o
comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre
2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire
il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle
prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti
alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5
febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica
le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le
modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
Omissis.».

Note al comma 134
- Si riporta il testo del comma 309, dell'art. 1, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-308. Omissis
309. Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente
pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo
INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi:
1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque
volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale
limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente
numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a otto volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il
trattamento minimo INPS.
Omissis.»

Note al comma 135
- Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo:
«Art. 34 (Trattamenti pensionistici e di
disoccupazione). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il
meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per
ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo
complessivo dei trattamenti corrisposti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative
gestioni per i lavoratori autonomi, nonche' dei fondi
sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei
fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento
della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del
presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
misura proporzionale all'ammontare del trattamento da
rivalutare rispetto all'ammontare complessivo. Ai fini
dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene
conto altresi' dell'importo degli assegni vitalizi
derivanti da uffici elettivi.
2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori di
trattamenti pensionistici, nella comunicazione da
trasmettere al Casellario centrale delle pensioni entro il
mese di febbraio di ciascun anno in applicazione
dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 314, forniscono, per ciascun trattamento, i dati
richiesti dal Casellario stesso. Sulla base dei predetti
dati il Casellario comunica agli enti interessati, entro il
mese di giugno di ciascun anno, l'importo del trattamento
complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi
di cui al comma 1.
3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della
comunicazione, da parte del Casellario, di cui al comma 2,
gli enti determinano, in via provvisoria, la rivalutazione
automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base
dei dati comunicati dal Casellario medesimo per l'anno
precedente. A decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono
a rideterminare la rivalutazione spettante dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento e ad effettuare i conguagli a
credito e a debito dei pensionati. In caso di
rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei
trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del
presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione
spettanti dal 1° gennaio 1999 in poi sono rideterminati
sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine
gli importi rideterminati relativi a periodi successivi al
1° gennaio 1999 devono essere segnalati al Casellario in
occasione delle previste segnalazioni periodiche, mentre la
effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione
per gli stessi anni sara' effettuata dagli enti interessati
a seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte
del Casellario.
4. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti
connessi alla prima applicazione della nuova disciplina,
ciascun ente attribuira' in via provvisoria la
rivalutazione in applicazione del comma 1 sul totale dei
trattamenti dallo stesso erogati. I recuperi derivanti
dalle operazioni di conguaglio vengono effettuati anche in
deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa
vigente in materia.
5. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni
intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998
non da' titolo alla concessione della indennita' di
disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con
requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e
integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni e integrazioni.
6. L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge
di cui al comma 5 si intende abrogato nella parte
modificata dal medesimo comma.
7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) nella gestione degli
accessi al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni ed il monitoraggio dei relativi flussi di
pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le
modalita' e i criteri per la trasmissione, anche mediante
adeguati supporti informatici, di idonei elementi
informativi da parte delle amministrazioni interessate
relativi alle domande di quiescenza.
8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico
delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, anche nei casi di cumulo tra pensione e
redditi da lavoro dipendente, trova applicazione l'articolo
10, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
9. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, dopo il quarto periodo e' inserito il
seguente: "Sono altresi' escluse dal predetto procedimento,
per gli esercizi 1998 e 1999, le quote assegnate alle
gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo
1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello
definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663.».

Note al comma 136
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 179 a
186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Art. 1. - 1. - 178. Omissis
179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al
31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano
in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del
presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei
63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi
185 e 186 del presente articolo, un'indennita' per una
durata non superiore al periodo intercorrente tra la data
di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta'
anagrafica prevista per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza
del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a
condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente
per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la
prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in
possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero un parente o un affine di secondo grado
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i
settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono
in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30
anni;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della
decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla
presente legge che svolgono da almeno sette anni negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette
attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno
tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il
loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di
un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni.
179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di
cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle
lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le
donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo
di due anni.
180. La concessione dell'indennita' di cui al comma 179
e' subordinata alla cessazione dell'attivita' lavorativa e
non spetta a coloro che sono gia' titolari di un
trattamento pensionistico diretto.
181. L'indennita' di cui al comma 179 e' erogata
mensilmente su dodici mensilita' nell'anno ed e' pari
all'importo della rata mensile della pensione calcolata al
momento dell'accesso alla prestazione. L'importo
dell'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo
massimo mensile di 1.500 euro e non e' soggetto a
rivalutazione.
182. L'indennita' di cui al comma 179 del presente
articolo non e' compatibile con i trattamenti di sostegno
al reddito connessi allo stato di disoccupazione
involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonche' con
l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto
legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennita'
nel caso di raggiungimento dei requisiti per il
pensionamento anticipato. L'indennita' e' compatibile con
la percezione dei redditi da lavoro dipendente o
parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei
redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo nel
limite di 4.800 euro annui.
184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2,
e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' per il personale degli enti pubblici di
ricerca, che cessano l'attivita' lavorativa e richiedono
l'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo i
termini di pagamento delle indennita' di fine servizio
comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al
compimento dell'eta' di cui all'articolo 24, comma 6, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
sulla base della disciplina vigente in materia di
corresponsione del trattamento di fine servizio comunque
denominato.
185. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa
annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, avuto particolare riguardo a:
a) la determinazione delle caratteristiche specifiche
delle attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera d);
b) le procedure per l'accertamento delle condizioni
per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e
la relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai
commi da 179 a 186, con particolare riferimento:
1) all'attivita' di monitoraggio e alla procedura
di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare
con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
2) alla disciplina del procedimento di accertamento
anche in relazione alla documentazione da presentare per
accedere al beneficio;
3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale
erogatore dell'indennita' di cui al comma 179 fornisce
all'interessato in esito alla presentazione della domanda
di accesso al beneficio;
4) alla predisposizione dei criteri da seguire
nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da
parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria;
5) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente
previdenziale delle informazioni relative alla dimensione,
all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di
lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi
dei dati amministrativi in possesso degli enti
previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei
confronti degli infortuni sul lavoro;
6) all'individuazione dei criteri di priorita' di
cui al comma 186;
7) alle forme e modalita' di collaborazione tra
enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria,
con particolare riferimento allo scambio di dati ed
elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori
interessati.
186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi
dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite
di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630 milioni di
euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno
2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 411,1
milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro
per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023,
di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni
di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno
2026. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la
decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di
priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui
al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione della
domanda, al fine di garantire un numero di accessi
all'indennita' non superiore al numero programmato in
relazione alle predette risorse finanziarie.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 165, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
"Art. 1. - 1.-164. Omissis
165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018
si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui
all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente
legge, non si applica il limite relativo al livello di
tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi
nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018
presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31
marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta
fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e,
comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in
considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio
di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del
2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.
Omissis.».

Note al comma 138
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni, come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Opzione donna). - 1. Il diritto al
trattamento pensionistico anticipato e' riconosciuto,
secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180,
nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre
2021 hanno maturato un'anzianita' contributiva pari o
superiore a trentacinque anni e un'eta' pari o superiore a
58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le
lavoratrici autonome. Il predetto requisito di eta'
anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla speranza di
vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui
al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che
entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianita'
contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'eta'
anagrafica di almeno sessantuno anni, ridotta di un anno
per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si
trovano in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero un parente o un affine di secondo grado
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i
settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da
imprese per le quali e' attivo un tavolo di confronto per
la gestione della crisi aziendale presso la struttura per
la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui
alla presente lettera la riduzione massima di due anni del
requisito anagrafico di sessantuno anni di cui all'alinea
del presente comma si applica a prescindere dal numero di
figli.
2. Al trattamento pensionistico di cui ai commi 1 e
1-bis si applicano le disposizioni in materia di decorrenza
di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
personale del comparto scuola e AFAM si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione,
entro il 28 febbraio 2024, il relativo personale a tempo
indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal
servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.».

Note al comma 139
- Si riporta il testo dell'articolo 14.1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14.1. (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. In via
sperimentale per gli anni 2023 e 2024, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire
il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di
un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita'
contributiva minima di 41 anni, di seguito definita
"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito
entro il 31 dicembre 2024 puo' essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che
maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno
2023, il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile
massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo
previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di
anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale
diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi
dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024
il trattamento di pensione anticipata di cui al presente
articolo e' determinato secondo le regole di calcolo del
sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di
pensione anticipata di cui al presente comma e'
riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non
superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a
legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del
pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24,
comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione
di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni
previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia'
titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle
predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale
iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini
della decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente
articolo.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti
previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile
2023.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti
previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati
nell'anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di
maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno
2024.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di
impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di
garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma
7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31
dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono
il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
dal 1° agosto 2023;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio
2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei
mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e
comunque non prima della data di cui alla lettera a) del
presente comma, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi nove
mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se
maturati nell'anno 2024;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere
presentata all'amministrazione di appartenenza con un
preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al
comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al
comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale puo'
presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28
febbraio 2024 con effetti dall'inizio, rispettivamente,
dell'anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al
pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano per il conseguimento della prestazione di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n.
92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo
26, comma 9, lettera b), dell'articolo 27, comma 5, lettera
f), e dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia
e del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' al personale
operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al
personale del Corpo della Guardia di finanza.».

Note al comma 140
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 286, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-285. Omissis
286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i
requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui
all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, per l'accesso al trattamento di pensione anticipata
flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo
della quota dei contributi a proprio carico relativi
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In
conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene
meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del
datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a
carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza
utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente
e successiva alla data dell'esercizio della predetta
facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma
corrispondente alla quota di contribuzione a carico del
lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare
all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata
la predetta facolta', e' corrisposta interamente al
lavoratore.
Omissis.».

Note al comma 141
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 500, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1.-499. Omissis.
500. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,
in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37,
comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416,
possono accedere al trattamento di pensione, con anzianita'
contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici
di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici
di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa
a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data
compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023,
piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in
presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma
sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7
milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per
l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7
milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per
l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3
milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di euro per
l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L'INPS
provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo
l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di
procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame
delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche
in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per
l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame
ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento
pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione
del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al
presente comma non si applicano le disposizioni
dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
materia di adeguamento alla speranza di vita, All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede
per 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di
euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022,
12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro
per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4
milioni di euro per l'anno 2026 e 0,3 milioni di euro per
l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 25-bis (Disposizioni particolari per le imprese
del settore dell'editoria). - 1. Sono destinatari del
trattamento straordinario di integrazione salariale, a
prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di
lavoro, i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i
praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a
diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma,
della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonche' i dipendenti
delle imprese editrici o stampatrici di giornali
quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a
diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma,
della legge 5 agosto 1981, n. 416, ivi compresi i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante per i quali trova applicazione
l'articolo 2, comma 3.
2. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica
l'articolo 1, comma 2, primo periodo.
3. L'intervento straordinario di integrazione salariale
puo' essere richiesto quando la sospensione o la riduzione
dell'attivita' lavorativa sia determinata da una delle
seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi,
di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
b) crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione
dell'attivita' produttiva dell'azienda o di un ramo di essa
anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a
24 mesi, anche continuativi;
c) contratto di solidarieta' di cui all'articolo 21,
comma 1, lettera c).
4. In ogni caso, per ciascuna unita' produttiva il
trattamento straordinario di integrazione salariale non
puo' superare la durata massima complessiva di 24 mesi,
anche continuativi, in un quinquennio mobile, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 22, comma 5.
5. La misura del trattamento straordinario di
integrazione salariale e' disciplinata dall'articolo 3.
6. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario
di lavoro per i quali e' ammessa l'integrazione salariale
e' riconosciuta la contribuzione figurativa di cui
all'articolo 6.
7. Per i dipendenti delle imprese editrici o
stampatrici di cui al comma 1 sono dovuti il contributo
ordinario di cui all'articolo 23 e il contributo
addizionale di cui all'articolo 5. Per i giornalisti
professionisti, i pubblicisti, i praticanti di cui al comma
1 e' dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo
5.
8. Il pagamento del trattamento straordinario di
integrazione salariale e' effettuato dall'impresa ai
dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di
paga. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
puo' autorizzare, contestualmente al trattamento di
integrazione salariale, il pagamento diretto da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, per i
giornalisti, dell'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani "Giovanni Amendola", con il connesso
assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza
di serie e documentate difficolta' finanziarie
dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in
cui il servizio competente accerti l'assenza di difficolta'
di ordine finanziario della stessa. Trova applicazione
l'articolo 7, commi 2 e 3.
9. La fase di consultazione sindacale e il procedimento
di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale sono disciplinati dagli articoli 24
e 25.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti i criteri per il riconoscimento delle causali
della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e
della crisi aziendale con particolare riferimento
all'andamento negativo o involutivo dei dati
economico-finanziari di bilancio riferiti al biennio
antecedente la domanda di trattamento straordinario di
integrazione salariale, le modalita' di attuazione del
presente articolo, la durata minima del periodo di
sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro ai fini
dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione
di vecchiaia di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni.
11. Per tutto quanto non disposto dal presente
articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui ai
capi I e III del titolo I in quanto compatibili.».

Note al comma 142
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 386, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1. - 1.-385. Omissis.
386. Nelle more della riforma degli ammortizzatori
sociali, e' istituita in via sperimentale per il triennio
2021-2023 l'indennita' straordinaria di continuita'
reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti di
cui al comma 387. L'indennita' e' erogata dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS).
Omissis.».

Note al comma 143
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1.-25. Omissis
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 53, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 53 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono
redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI,
compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
c) del comma 3 dell'art. 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive,
oggetto di contratto diverso da quello di lavoro
subordinato o da quello di collaborazione coordinata e
continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 36;
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,
da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, se non sono conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera
f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai
promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della
legge 12 giugno 1973, n. 349;
f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari
di pace e ai vice procuratori onorari.
3."».

Note al comma 144
- Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso
al mondo del lavoro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 maggio 2023, n. 103.

Note al comma 152
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

Note al comma 154
- Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 16, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica:
«Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza,
assistenza, solidarieta' sociale e sanita'). - 1.-15.
Omissis
16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre
forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998 il
contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di
1,5 punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato
con effetto dalla stessa data in ragione di un punto
percentuale ogni biennio fino al raggiungimento
dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche e' maggiorata rispetto a quella di
finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una
complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. E'
dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti
percentuali per il finanziamento dell'onere derivante
dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla
maternita', agli assegni al nucleo familiare e alla
malattia in caso di degenza ospedaliera (236). A tal fine,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' disciplinata
tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo
specifico gettito contributivo (254). Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro della sanita',
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, si provvede alla disciplina
della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera
nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito
contributivo e in relazione al reddito individuale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 53, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 53 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono
redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI,
compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
c) del comma 3 dell'art. 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive,
oggetto di contratto diverso da quello di lavoro
subordinato o da quello di collaborazione coordinata e
continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 36;
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,
da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, se non sono conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera
f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai
promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della
legge 12 giugno 1973, n. 349;
f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari
di pace e ai vice procuratori onorari.
3.».

Note al comma 156
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 10 del regio
decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831
(Assicurazione contro le malattie per la gente di mare),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. - L'assicurazione da' diritto:
a) all'assistenza medico-chirurgica gratuita,
compreso il ricovero ospedaliero, ed alla somministrazione
di medicinali e di altri mezzi terapeutici per tutte le
malattie, escluse quelle celtiche e veneree, manifestatesi
durante l'arruolamento, fino alla guarigione clinica e per
la durata massima di un anno dall'annotazione di sbarco sul
ruolo;
b) ad una indennita' giornaliera nella misura del 75
per cento del salario, calcolato a norma del secondo comma
dell'art. 10, per la durata delle prestazioni di cui alla
lettera a), nei casi in cui la malattia impedisca
totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro
ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773,
convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244.
In caso di ricovero in un istituto di cura le Casse
marittime hanno facolta' di ridurre l'indennita'
giornaliera del valore della panatica, purche' il marittimo
non abbia moglie e figli o anche solo moglie o solo figli
nelle condizioni di cui all'art. 27 del regio decreto 17
agosto 1935, numero 1765, o non abbia a proprio carico
ascendenti: in tutti i casi l'indennita' cosi' liquidata
non puo' essere inferiore alla meta' dell'indennita'
normale, comprensiva della panatica; per gli eventi di
malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennita'
giornaliera nella misura del 60 per cento della
retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei casi
in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto
all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 244.».
«Art. 10. - L'indennita' giornaliera e' calcolata sul
salario effettivamente goduto dall'assicurato alla data
dell'annotazione di sbarco sul ruolo. Per gli eventi di
malattia di cui agli articoli 6 e 7, insorti dal 1° gennaio
2024, l'indennita' giornaliera e' calcolata sulla base
della retribuzione media globale giornaliera percepita
dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello
in cui si e' verificato l'evento di malattia. Nel caso in
cui l'evento si e' verificato nei primi trenta giorni
dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennita'
giornaliera e' calcolata dividendo l'ammontare della
retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il
numero dei giorni retribuiti.
Per la determinazione del salario si osservano le norme
degli artt. 71, primo e terzo comma, e 72 del regolamento
25 gennaio 1937, n. 200.
La paga base giornaliera di cui al citato art. 71,
primo comma, si calcola dividendo per trenta il salario
mensile.
L'indennita' giornaliera e' pagata posticipatamente a
periodi non eccedenti i sette giorni.
Il datore di lavoro non puo' rifiutarsi di fare
anticipazioni quando ne sia richiesto dalla Cassa
marittima.
In caso di sbarco di un ammalato in un porto del Regno
non vi e' obbligo di deposito delle spese di cura e di
rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo sbarco
avviene in altri porti il comandante, d'accordo con
l'ufficio di porto o consolare, deve garantire o depositare
presso detto ufficio, oltre le spese suddette anche acconti
sulle indennita' per inabilita' temporanea per il periodo
che l'ufficio stesso stabilira'.».

Note al comma 157
- La Tabella dell'Allegato A "Aliquota per il calcolo
della quota di pensione di cui alla lettera a)
dell'articolo 3 e dal contributo di riscatto di cui al
comma secondo dell'articolo 9", della legge 26 luglio 1965,
n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle
Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed
agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse
pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso
il Ministero del tesoro), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 1965, n. 204.

Note al comma 158
- Per i riferimenti alla Tabella dell'allegato A
"Aliquota per il calcolo della quota di pensione di cui
alla lettera a) dell'articolo 3 e dal contributo di
riscatto di cui al comma secondo dell'articolo 9", della
legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti
di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti
degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli
ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), si
veda nelle note al comma 157.

Note al comma 159
- La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n.
16 (Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico
della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli
aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1986, n. 30.

Note al comma 160
- Il riferimento alla tabella A allegata alla legge 24
gennaio 1986, n. 16 (Trattamento di quiescenza per gli
iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli
ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed
ai coadiutori) e' riportato nelle note al comma 159.

Note al comma 162
- Si riporta il testo dell'articolo 24, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente articolo
sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni
internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di
bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa
previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita'
dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle
variazioni della speranza di vita; semplificazione,
armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) "pensione di vecchiaia", conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) "pensione anticipata", conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta'
in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'
incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di
settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di
vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,
l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni
opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di
flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5
volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente
rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione
da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono
soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12
novembre 2011, n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
pensione anticipata e' consentito se risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento
pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo
periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione e'
liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli Enti locali (CPDEL) , della Cassa per le
pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni
agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate
(CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali
giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai
coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti
contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono
maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi
dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli
stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi
cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi
requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre
2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei
medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31
dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di
maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni e integrazioni. In
occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
sono quelli relativi alla serie preesistente anche per
l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi
alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al
requisito contributivo di cui al comma 10, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e'
soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A
partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di
cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio. Con riferimento agli adeguamenti biennali di
cui al primo periodo del presente comma la variazione della
speranza di vita relativa al biennio di riferimento e'
computata in misura pari alla differenza tra la media dei
valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e
la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio
precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal
1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione
della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 e'
computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e
il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti
biennali di cui al primo periodo del presente comma non
possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in
sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di
incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli
stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di
diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del
presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di
adeguamenti successivi.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4
dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del
4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data
di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo
per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento
di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento
triennale del coefficiente di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del
1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi
4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita'
di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni
e di due unita' per coloro che svolgono le predette
attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64
a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e
di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre
2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono adottate le relative misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo
conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori
di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso
l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (294), anche se aventi effetto
successivamente al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e
inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi.
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal
comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di
importo complessivo superiore a tre volte il trattamento
minimo INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per
cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa vigente.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1,
comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo
TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (295), le disposizioni di cui al presente
comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai
compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a
decorrere dal 1° gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo
18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti:
"e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".»

Note al comma 163
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni) come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Abrogazione incrementi eta' pensionabile per
effetto dell'aumento della speranza di vita per i
lavoratori precoci). - 1. Per i soggetti che maturano i
requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1°
gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di
cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232
del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere
dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data
di maturazione dei requisiti stessi e, con riferimento ai
soggetti la cui pensione e' liquidata a carico della Cassa
per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) ,
della Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), della Cassa
per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole
elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni
agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali
giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) , i medesimi soggetti
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione
dei predetti requisiti contributivi se gli stessi sono
maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi
dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli
stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi
cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi
requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre
2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei
medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31
dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di
maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028. Conseguentemente,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203,
della legge n. 232 del 2016, e' incrementata di 31 milioni
di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno
2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di
euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023,
118,1 milioni di euro per l'anno 2024, 164,5 milioni di
euro per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno
2026, 215,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 219,5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2028.»

Note al comma 165
- Il testo dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' riportato nelle
note al comma 162.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - 1. - 4. Omissis
5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge
22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il
limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di
appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e
vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
stesso, non e' modificato dall'elevazione dei requisiti
anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e
costituisce il limite non superabile, se non per il
trattenimento in servizio o per consentire all'interessato
di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove
essa non sia immediata, al raggiungimento del quale
l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o
di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi
titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
Omissis.»

Note al comma 166
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi) - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»

Note al comma 168
- Si riporta il testo dell'articolo 18, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono
sostituite dalla seguente: "sentita";
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole:
"Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,";
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano".
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro".
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
"7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la
percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, e' destinata nella misura
dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo".
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "dei servizi
pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163".
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
"producono servizi di interesse generale" sono inserite le
seguenti: "e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,".»
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183:
«Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.
Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano ai trattamenti di
integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di
entrata in vigore.
2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1
e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto si computano per la sola parte
del periodo autorizzato successiva a tale data.
3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non
si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si
applicano ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.
5.
6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome
possono disporre la concessione dei trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga ai
criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n.
83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse
ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota
disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a
carico delle finanze regionali ovvero delle risorse
assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi
coerenti con la specifica destinazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono
prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.
6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle
risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50
per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a
tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri
connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse
assegnate alla regione o alla provincia autonoma
nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica
destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole
preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le
risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica
attiva del lavoro. Per i trattamenti di integrazione
salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori
devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza
del termine di durata della concessione o dalla data del
provvedimento di concessione se successivo. Per i
trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione, i sei mesi di cui al
precedente periodo decorrono da tale data. Il presente
comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
assegnazione delle risorse alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni
2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia'
oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle
province autonome.
6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in
deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto
della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine
previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta
di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.
185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
2 del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del
finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei
lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente
il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del
2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,
come rifinanziato dal presente comma, di misure per il
sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla
normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle
imprese del settore del call-center.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015
un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione
della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei
lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro
ricollocazione.
9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n.
88 del 1989, dopo le parole "6 agosto 1975, n. 427,", sono
aggiunte le seguenti: "e al decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,".
10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del
1989, dopo le parole "6 agosto 1975, n. 427," sono inserite
le seguenti: "e al decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,".
11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3, comma
5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni." sono sostituite dalle
seguenti: "che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, siano sottoposte a
sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa
dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano
state adottate le misure di cui all'articolo 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.";
 


b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A
tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi
dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o
i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto
ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014,
esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo al
curatore, al liquidatore e al commissario nominati in
relazione alle procedure concorsuali.".
Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma
5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato dal
presente comma, e' altresi' destinato per l'anno 2015, in
via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo 3,
comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni di
euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i
processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare
difficolta' economica, ai datori di lavoro di cui
all'articolo 20 che non possono piu' ricorrere ai
trattamenti straordinari di integrazione salariale e'
riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di
spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150
milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento
straordinario di integrazione salariale per un massimo di
cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via
prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-quater.
11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022,
situazioni di particolare difficolta' economica, ai datori
di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono piu'
ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale
per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle
relative prestazioni e' riconosciuto, in deroga agli
articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro
per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione
salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili
fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni
di particolare difficolta' economica, ai datori di lavoro
che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco
indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel
campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non
possono piu' ricorrere all'assegno di integrazione
salariale per esaurimento dei limiti di durata
nell'utilizzo delle relative prestazioni e' riconosciuto,
in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma
1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per
l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione
salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al
31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle
risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora
all'esito dell'attivita' di monitoraggio ivi prevista
dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate
in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o
11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, puo' rimodulare le predette
risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e
11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui
saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300
milioni di euro per l'anno 2022.»

Note al comma 169
- Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.
- La legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore
dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
1958, n. 83.

Note al comma 170
- Il testo dell'articolo 44, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e' riportato nelle
note al comma 168.
- Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.
- Si riporta il testo dell'articolo 53-ter, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo:
«Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per i
lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). - 1.
Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte
non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di
continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014, del trattamento di
mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i
lavoratori che operino in un'area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di
mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di
politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.»

Note al comma 171
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 72 (Tutela del lavoro
nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in
attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n.
161):
«Art. 1 (Sostegno al reddito in costanza di rapporto di
lavoro). - 1. Quando non sia possibile il ricorso ai
trattamenti previsti dal decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, per superamento dei limiti soggettivi e
oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di
applicabilita', per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai
lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto,
dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte
ad amministrazione giudiziaria per le quali e' stato
approvato il programma di prosecuzione o di ripresa
dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e fino alla loro
assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali concede, nel rispetto dello
specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui
all'articolo 7, comma 2, su richiesta dell'amministratore
giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice
delegato, uno specifico trattamento di sostegno al reddito,
pari al trattamento straordinario di integrazione
salariale, per la durata massima complessiva di dodici mesi
nel triennio. Per i periodi di sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro per i quali e' ammesso il trattamento
di sostegno al reddito e' riconosciuta la contribuzione
figurativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo
n. 148 del 2015. L'Amministratore giudiziario specifica i
nominativi dei lavoratori per i quali richiede il
riconoscimento del trattamento.
2. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso anche
ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro
non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in
materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto
di lavoro e' riconosciuto con il decreto di approvazione
del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita'
di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del
2011 o con altri provvedimenti anche precedenti del
tribunale o del giudice delegato.
3. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso in via
provvisoria su richiesta dell'amministratore giudiziario e
previa autorizzazione scritta del giudice delegato a
decorrere dal provvedimento emesso ai sensi dell'articolo
41, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 159 del
2011. Il trattamento cessa di essere corrisposto quando la
richiesta non e' reiterata dall'amministratore giudiziario
dopo l'approvazione del programma di prosecuzione o di
ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41, comma
1-sexies, del medesimo decreto legislativo.
4. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata puo' richiedere, per le imprese
poste sotto la propria gestione, il trattamento di cui al
comma 1, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi
dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo n. 159
del 2011.
5. Il trattamento di cui al comma 1 non puo' essere
richiesto per:
a) i lavoratori indagati, imputati o condannati per
il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai
sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice
penale o per reati ad essi connessi;
b) il proposto, il coniuge del proposto o la parte
dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con
essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia
fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti
nella gestione dell'azienda;
c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato
alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino
all'esecuzione di esso.
6. Il trattamento di cui al comma 1 cessa di essere
corrisposto nel momento in cui le condizioni di esclusione
di cui al comma 5 si realizzano ed e' revocato, con effetto
retroattivo, quando tali condizioni sono accertate
successivamente.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro della giustizia, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' applicative del
presente articolo.»
- Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.

Note al comma 172
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e
le altre emergenze:
«Art. 44 (Trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese in crisi). - 1. In deroga agli
articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, puo' essere
autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi,
previo accordo stipulato in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del Ministero dello sviluppo economico e della
Regione interessata, il trattamento straordinario di
integrazione salariale per crisi aziendale qualora
l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e
sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita'
con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le
disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure
laddove sia possibile realizzare interventi di
reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in
alternativa attraverso specifici percorsi di politica
attiva del lavoro posti in essere dalla Regione
interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via
prospettica, nonche' nel limite di 45 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per
l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle
risorse finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata una
proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello
sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione
aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e
per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e'
verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento
straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e'
indicato il relativo onere finanziario. Al fine del
monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa
relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara'
raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati
altri accordi.
1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i
lavoratori nella fase di ripresa delle attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 puo' essere
autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore
accordo da stipulare in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la
partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e
della Regione interessata, per le aziende che abbiano
particolare rilevanza strategica sul territorio qualora
abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui
azioni, necessarie al suo completamento e per la
salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti
dall'applicazione del primo periodo del presente comma si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro
per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di
euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.»
- Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.

Note al comma 173
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18
(Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno):
«Art. 1-bis (Integrazione del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del
gruppo ILVA). - 1. Allo scopo di integrare il trattamento
economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti
produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o
prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa
integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche
ai fini della formazione professionale per la gestione
delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro
per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di
corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente
ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da
destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla
gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello
stesso Fondo di rotazione per essere destinata al
finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.»
- Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.

Note al comma 174
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 129, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-128. Omissis
129. La disposizione di cui all'articolo 22-bis del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e'
ulteriormente prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel
limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100
milioni di euro per l'anno 2024. Gli oneri derivanti dal
primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni di
euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e
50 milioni di euro per l'anno 2024, sono posti a carico del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma
122.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.

Note al comma 175
- Si riporta il testo degli articoli 4, 22, 24 e 25 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183:
«Art. 4 (Durata massima complessiva). - 1. Per ciascuna
unita' produttiva, il trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un
quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia
e affini, nonche' per le imprese di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unita' produttiva il
trattamento ordinario e quello straordinario di
integrazione salariale non possono superare la durata
massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.»
«Art. 22. (Durata). - 1. Per la causale di
riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera a), e relativamente a ciascuna unita' produttiva,
il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in
un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 12
mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo'
essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due
terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle
condizioni previste dal comma 5, la durata massima puo'
raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi
aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore
lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti
per la causale di contratto di solidarieta' viene computata
nella misura della meta' per la parte non eccedente i 24
mesi e per intero per la parte eccedente.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica
alle imprese edili e affini.»
«Art. 24 (Consultazione sindacale). - 1. L'impresa che
intende richiedere il trattamento straordinario di
integrazione salariale per le causali di cui all'articolo
21, comma 1, lettere a), e b), e' tenuta a comunicare,
direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui
aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria, nonche' alle articolazioni territoriali delle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, le cause di
sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita'
e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori
interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione e'
presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1,
domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale
domanda e' trasmessa, ai fini della convocazione delle
parti, al competente ufficio individuato dalla regione del
territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto
riguardi unita' produttive ubicate in una sola regione, o
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora
l'intervento riguardi unita' produttive ubicate in piu'
regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il
parere delle regioni interessate.
3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto da
tenersi anche in via telematica il programma che l'impresa
intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei
lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di
orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme
alternative di riduzioni di orario, nonche' delle misure
previste per la gestione delle eventuali eccedenze di
personale, i criteri di scelta dei lavoratori da
sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per
le quali e' richiesto l'intervento, e le modalita' della
rotazione tra i lavoratori o le ragioni
tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi
di rotazione.
4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate
da imprese edili e affini, le parti devono espressamente
dichiarare la non percorribilita' della causale di
contratto di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera c).
5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla
richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25
giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la
richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che
occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definito
l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a
titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalita'
di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.»
«Art. 25 (Procedimento). - 1. La domanda di concessione
di trattamento straordinario di integrazione salariale e'
presentata entro sette giorni dalla data di conclusione
della procedura di consultazione sindacale o dalla data di
stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al
ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco
nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o
riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate
dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite
del sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui
all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo
21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione
dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il
numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unita'
produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente,
distinti per orario contrattuale.
2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come
concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla
data di presentazione della domanda di cui al comma 1.
3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il
trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla
presentazione della domanda medesima.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della
domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di
importo equivalente all'integrazione salariale non
percepita.
5. La domanda di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale deve essere
presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni
territoriali del lavoro competenti per territorio. La
concessione del predetto trattamento avviene con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali
sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano
necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo
periodo e' adottato entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda da parte dell'impresa.
6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per
territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione
dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle
verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni
aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al
competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla
conclusione dell'intervento straordinario di integrazione
salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione
ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in
parte, del programma presentato dall'impresa, il
procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di
cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie
ai fini istruttori.
7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in
mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, puo' chiedere una modifica del programma nel
corso del suo svolgimento.».

Note al comma 176
- Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.

Note al comma 177
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 355, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 355. Con riferimento ai nati a decorrere dal
1º gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla
frequenza di asili nido pubblici e privati, nonche' per
l'introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni,
affetti da gravi patologie croniche, e' attribuito, un
buono di importo pari a 1.000 euro su base annua,
parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e 2018,
elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno
2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo
periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei
familiari con un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei
familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022
puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa
programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita'
e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021
tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al settimo
periodo del presente comma. Con riferimento ai nati a
decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con
un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia gia'
presente almeno un figlio di eta' inferiore ai dieci anni,
l'incremento del buono di cui al secondo periodo e' elevato
a 2.100 euro. Il buono e' corrisposto dall'INPS al genitore
richiedente, previa presentazione di idonea documentazione
attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a
strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi
tre periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite
massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni
di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno
2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di
euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022,
552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro
per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585
milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per
l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro con delega in materia di politiche
per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma
inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel
caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa
programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande
finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente
comma. Il beneficio di cui al presente comma non e'
cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1,
comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n.
203; il beneficio di cui al presente comma non e' altresi'
fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi
356 e 357 del presente articolo.»

Note al comma 178
- Il testo dell'articolo 1, comma 355, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019) e' riportato nelle note al comma 177.

Note al comma 179
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita'), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 34 (Trattamento economico e normativo). - 1. Per
i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino
al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore
lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili,
un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione,
elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata
massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita
del bambino, alla misura dell'80 per cento della
retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura
del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di
un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo
anno 2024. I genitori hanno altresi' diritto, in
alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo
della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta
un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione. Nel
caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta
un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione per
un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato
disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice
civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo
genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la
fruizione del congedo indennizzato riconosciuto
complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennita' e'
calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23.
2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di
cui all'articolo 33 e' dovuta alle lavoratrici e ai
lavoratori un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui
all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai
commi 1 e 2 e' dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del
bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i
criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui
all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati
nell'anzianita' di servizio e non comportano riduzione di
ferie, riposi, tredicesima mensilita' o gratifica
natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi
all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto
diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4,
6 e 7.»
- Il Capo III e IV, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53), trattano rispettivamente di congedo di
maternita' e congedo di paternita'.

Note al comma 183
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico):
«Art. 3 (Emissione e gestione). - 1. Nel limite
annualmente stabilito dalla legge di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato, il Ministro e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro:
a) di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato interno od estero nelle forme di prodotti e
strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i
criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
altra caratteristica e modalita', ivi compresa la facolta'
di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le
societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato e con
intermediari finanziari italiani ed esteri, nonche' il foro
competente e la legge applicabile nelle controversie
derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento;
b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei
mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di
prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di
pronti contro termine od altre in uso nei mercati; tali
operazioni, in considerazione del loro carattere
transitorio, non modificano la consistenza dei relativi
prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito
conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari
vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato,
ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le
stesse modalita' si provvede sul mercato interbancario ad
operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla
lettera a);
b-bis) di disporre l'emissione di tranche di prestiti
vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli
di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti
contro termine o altre in uso nei mercati finanziari,
finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I
titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio
concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito
con la legge di approvazione del bilancio dello Stato
soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato
mediante le suddette operazioni. Al portafoglio attivo si
applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5;
c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del
debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato
dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di
scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di
titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati
finanziari internazionali.
1-bis. Il Tesoro e' autorizzato a stipulare accordi di
garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in
strumenti derivati. La garanzia e' costituita da titoli di
Stato di Paesi dell'area dell'euro denominati in euro
oppure da disponibilita' liquide gestite attraverso
movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti
appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e
depositi, di titoli o liquidita', intestati al Ministero
presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione
delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6
dell'articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le
modalita' applicative del presente comma.
2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti
del Ministro puo' derogare alle norme di contabilita' di
Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel
comma 1.»

Note al comma 184
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19
del 24 gennaio 2014.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici:
«Art. 5 (Introduzione dell'ISEE per la concessione di
agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con
destinazione dei relativi risparmi a favore delle
famiglie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e
i campi di applicazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una
definizione di reddito disponibile che includa la
percezione di somme, anche se esenti da imposizione
fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di
reddito dei diversi componenti della famiglia nonche' dei
pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli
successivi al secondo e di persone disabili a carico;
migliorare la capacita' selettiva dell'indicatore,
valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale
sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito
residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle
imposte relative; permettere una differenziazione
dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.
Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni
fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di natura
assistenziale che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, non
possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto
stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore
delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di
dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni
necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del
decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.
221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' con cui viene
rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche
attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la
pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo
la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali
agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio
telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti
dall'applicazione del presente articolo a favore del
bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e
di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per l'attuazione di politiche
sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a
determinare le modalita' attuative di tale riassegnazione.»

Note al comma 185
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione
dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in
attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della
legge 1° aprile 2021, n. 46):
«Art. 6 (Modalita' di presentazione della domanda ed
erogazione del beneficio). - 1. La domanda per il
riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 e'
presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di
ciascun anno ed e' riferita al periodo compreso tra il mese
di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello
di febbraio dell'anno successivo. La domanda e' presentata
in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152,
secondo le modalita' indicate dall'INPS sul proprio sito
istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la
domanda di cui al comma 1 e' presentata da un genitore
ovvero da chi esercita la responsabilita' genitoriale.
L'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese successivo a
quello di presentazione della domanda; nel caso in cui e'
presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento,
l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del
medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS
provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta
giorni dalla domanda.
3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione
dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo
familiare e' comunicata con apposita procedura telematica
all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni
dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento
dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato al
richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari
misura tra coloro che esercitano la responsabilita'
genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno
spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno e'
riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero
del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono
presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei
genitori secondo le modalita' di cui al presente articolo e
richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno
loro spettante.
6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN
ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari
percettori di Reddito di cittadinanza.
7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio
e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in
corso di validita' a dicembre dell'anno precedente.
8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma
2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno
2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6
milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro
per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026,
19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni
di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo
13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri,
anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute
e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale
attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche della famiglia e al Ministero
dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese
successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione
degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle
domande accolte.»

Note al comma 186
- Si riporta il testo dell'articolo 127, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):
«Art. 127 ((Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32,
commi 1 e 2) Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga). - 1. Il decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale di cui all'articolo 59, comma 46,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di
ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua,
nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al
finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalita'
stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate
ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a
quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati
statistici inequivocabili che documentino la diminuzione
dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le
regioni in misura pari al 75 per cento delle sue
disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente
con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e
della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei
dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi
dell'articolo 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le
comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli
enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi,
possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere
sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n.
142, nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti
ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle
cooperative sociali che operano sul territorio, come
previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
criteri e i termini per la presentazione delle domande,
nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti,
dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano
utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono
altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la
solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi
del presente testo unico, anche ai fini previsti
dall'articolo 131.
5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo
nazionale di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento
dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata
promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa
con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale (186) . I progetti
presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di
prevenzione sul territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di
razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di
valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le
iniziative assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di
sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di
specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione alla
salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni
centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese
connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere
disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, previo parere delle commissioni
parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori
sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri
generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti
di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le
seguenti finalita':
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio
di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi
quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati
al recupero psicofisico della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al
reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e
sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i
servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di
orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica della
qualita' degli interventi e dei risultati relativi al
recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra
assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e
amministrazioni centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i
soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a
livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di
progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza
correlata, orientati alla strutturazione di sistemi
territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7
non possono prevedere la somministrazione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle I e II di
cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella
Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali
oppioidi prescrivibili.
9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro
per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le
competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di
linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del
danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura
di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di
cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del
Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati
dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una
commissione presieduta da un esperto o da un dirigente
generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e
del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico,
psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo,
pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
segreteria della commissione e' preposto un funzionario
della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento
della commissione sono valutati in euro 103.291,98 (lire
200 milioni) annui.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del
Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso
un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle
amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo
decreto.»

Note al comma 187
- Si riporta il testo dell'articolo 105-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 105-bis (Fondo per il reddito di liberta' per le
donne vittime di violenza). - 1. Al fine di contenere i
gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto
concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita',
nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza economica,
percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne
vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 3 milioni di euro
per l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo
periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»

Note al comma 188
- Si riporta il testo dell'articolo 26-bis del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 26-bis (Implementazione dei centri per il
recupero degli uomini autori di violenza). - 1. In
considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza
di genere anche in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela
dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e
specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il
recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro a
decorrere dall'anno 2020. Le predette risorse sono
destinate, nel limite di spesa autorizzato, esclusivamente
all'istituzione e al potenziamento dei centri di
riabilitazione per uomini maltrattanti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114,
comma 4, del presente decreto.»
- Il testo dell'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)
e' riportato nelle note al comma 187.

Note al comma 189
- Il testo dell'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)
e' riportato nelle note al comma 187.
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province):
«Art. 5-bis (Azioni per i centri antiviolenza e le
case-rifugio). - 1. Al fine di dare attuazione a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente
decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7
milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno
2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro delegato per le pari opportunita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra
le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi
gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti
delle donne;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e
privati gia' esistenti in ogni regione;
c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private
gia' esistenti in ogni regione;
d) della necessita' di riequilibrare la presenza dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.
3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali
e' garantito l'anonimato, sono promossi da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore
del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza,
che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in
materia di violenza contro le donne, che utilizzino una
metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra
donne, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto,
d'intesa o in forma consorziata.
4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in
maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e
assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita'
fondamentali per la protezione delle persone che subiscono
violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi
specialistici.
5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento
adottate e dagli specifici profili professionali degli
operatori coinvolti, la formazione delle figure
professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio
promuove un approccio integrato alle fenomenologie della
violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle
diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a
livello relazionale, fisico, psicologico, sociale,
culturale ed economico. Fa altresi' parte della formazione
degli operatori dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della
violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di
riparto presentano al Ministro delegato per le pari
opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a
valere sulle risorse medesime.
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni,
il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle
Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione
sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi
del presente articolo.»

Note al comma 190
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
novembre 2023, n.168 (Disposizioni per il contrasto della
violenza sulle donne e della violenza domestica):
«Art. 6 (Iniziative formative in materia di contrasto
della violenza sulle donne e della violenza domestica). -
1. In conformita' agli obiettivi della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi
della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita', anche con il
supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio
sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e
sulla violenza domestica, sentita l'assemblea
dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in
materia di formazione degli operatori di polizia
dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69,
predispone apposite linee guida nazionali al fine di
orientare una formazione adeguata e omogenea degli
operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le
donne vittime di violenza.
2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla
formazione proposte annualmente dal Ministro della
giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30
gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative
specifiche in materia di contrasto della violenza sulle
donne e della violenza domestica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province):
«Art. 5 (Piano strategico nazionale contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita', anche
avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora,
con il contributo delle amministrazioni interessate, delle
associazioni di donne impegnate nella lotta contro la
violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa
acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un
Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato
"Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli
obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11
maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno
2013, n. 77.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni
omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti
finalita', nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
comma 3:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le
donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione
della collettivita', rafforzando la consapevolezza degli
uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della
violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti
nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media
per la realizzazione di una comunicazione e informazione,
anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di
genere e, in particolare, della figura femminile, anche
attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da
parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale
della scuola alla relazione e contro la violenza e la
discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle
indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione
didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di
ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
la formazione degli studenti al fine di prevenire la
violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di
genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della
tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso
modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi
territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le
professionalita' che entrano in contatto con fatti di
violenza di genere o con atti persecutori;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso
il rafforzamento della collaborazione tra tutte le
istituzioni coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto
il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie
consolidate e coerenti con linee guida appositamente
predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti
responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di
recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e
periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei
dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri
antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle
banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano
anche conto delle competenze delle amministrazioni
impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno
delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e
delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza
nel settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra
tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle
reti locali e sul territorio.
2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di
governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti
presso il Dipartimento per le pari opportunita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia
interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della
violenza nei confronti delle donne e sulla violenza
domestica. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata
per le pari opportunita' sono disciplinati la composizione,
il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e
dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti
della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica
delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita'
nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve
quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente
articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita'
regionale ai sensi del presente comma sono ripartite
annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari
opportunita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo
provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del
presente decreto.
4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5.»
- Il testo dell'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)
e' riportato nelle note al comma 187.

Note al comma 191
- Il testo dell'articolo 105-bis, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' riportato nelle note al
comma 187.

Note al comma 194
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche della famiglia", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da
adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo, da trasferire al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per
donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le
regioni con le modalita' di cui all'articolo 5 -bis, comma
2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n. 119.»

Note al comma 195
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 215, della
legge 27 dicembre 2017, n.205 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1.-214. Omissis
215. Al fine di garantire la realizzazione delle
attivita' istituzionali del Centro di cui all'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' la loro
continuita', sono trasferiti annualmente 3 milioni di euro
all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) -
Istituto degli Innocenti di Firenze. L'importo di cui al
primo periodo e' riconosciuto sulla base di una
convenzione, di durata triennale, sottoscritta dal
Dipartimento per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei ministri con l'Azienda
pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli
Innocenti di Firenze.
Omissis.»

Note al comma 196
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1250,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - 1.-1249. Omissis
1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' destinato a finanziare interventi in
materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno
alla famiglia, alla natalita', alla maternita' e alla
paternita', al fine prioritario del contrasto della crisi
demografica, nonche' misure di sostegno alla componente
anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo e'
utilizzato per finanziare:
a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia,
prevedendo la rappresentanza paritetica delle
amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali dall'altro, nonche' la partecipazione
dell'associazionismo e del terzo settore;
b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della
legge 3 agosto 1998, n. 269
c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre
amministrazioni statali competenti e con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia
che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e
orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei
diritti della famiglia, nonche' per acquisire proposte e
indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne
successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e
l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza
nazionale sulla famiglia;
e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei
consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal
fine il Ministro per la famiglia e le disabilita',
unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad
oggetto i criteri e le modalita' per la riorganizzazione
dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli
interventi sociali in favore delle famiglie;
f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso
sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile, nonche' progetti
volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di
natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e
alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa
in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonche'
interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti
minori vittime di violenza assistita;
h) interventi a tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza, con particolare riferimento alle
situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio
minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno
del cyberbullismo;
i) interventi per il sostegno dei genitori separati e
divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro
presa in carico;
i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei
casi di morte del figlio. Per le finalita' di cui alla
presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per
l'anno 2021, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno
2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che
svolgono attivita' di assistenza psicologica o
psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi
disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del
figlio;
l) interventi per la diffusione della figura
professionale dell'assistente familiare;
m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi
per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la
carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di
lavoro, nonche' di promozione del welfare familiare
aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della
legge 8 marzo 2000, n. 53;
o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a
rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire
al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della
propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e
le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad
oggetto la definizione dei criteri e delle modalita' sulla
base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali,
definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni
al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei
servizi alla persona;
p) attivita' di informazione e di comunicazione in
materia di politiche per la famiglia;
q) interventi che diffondano e valorizzino, anche
attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in
materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e
privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di
agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno
di esperienze virtuose e di buone pratiche;
r) interventi in materia di adozione e di
affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del
minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie,
anche al fine di sostenere il percorso successivo
all'adozione.
1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilita' si
avvale, altresi', del Fondo per le politiche della famiglia
per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a
realizzare e a promuovere politiche a favore della
famiglia.
1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilita',
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con uno o piu' regolamenti adottati
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli
Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c),
anche mediante il riordino dell'organizzazione e del
funzionamento degli stessi.
1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della
famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le
disabilita', con proprio decreto, ai fini del finanziamento
del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di
competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani
nazionali, nonche' del finanziamento delle campagne
istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti
finalita' di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo e'
ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilita',
con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.»

Note al comma 197
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 613, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197(Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1.-612. Omissis
613. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma
369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato
di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024, di cui 1 milione di euro,
a decorrere dall'anno 2023, e' destinato a sostenere la
maternita' delle atlete non professioniste.
Omissis.»

Note al comma 198
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 162 e 170,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1. - 1.-161. Omissis
162. Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi
socio-assistenziali volti a promuovere la continuita' e la
qualita' di vita a domicilio e nel contesto sociale di
appartenenza delle persone anziane non autosufficienti,
comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle
persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti
aree:
a) assistenza domiciliare sociale e assistenza
sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio
rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone
anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione,
che richiedono supporto nello svolgimento delle attivita'
fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla
prevalenza degli interventi di cura della persona e di
sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di
interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative,
anche in coerenza con la programmazione degli interventi
del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione
solidale delle persone anziane, rafforzamento degli
interventi delle reti di prossimita' intergenerazionale e
tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle
esigenze della persona con soluzioni domotiche e
tecnologiche che favoriscono la continuita' delle relazioni
personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di
telesoccorso e teleassistenza;
b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane
non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto
intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne,
gestito da personale qualificato; un servizio di
sostituzione temporanea degli assistenti familiari in
occasione di ferie, malattia e maternita'; l'attivazione e
l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie
valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse
informali di prossimita' e quella degli enti del Terzo
settore anche mediante gli strumenti di programmazione e
progettazione partecipata secondo quanto previsto dal
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, nonche' sulla base delle esperienze di
prevenzione, di solidarieta' intergenerazionale e di
volontariato locali;
c) servizi sociali di supporto per le persone anziane
non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a
disposizione di strumenti qualificati per favorire
l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli
assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per
l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale
e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di
adempimenti.
163. - 169. Omissis
170. In sede di prima applicazione sono definiti i
seguenti LEPS, individuati come prioritari nell'ambito del
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e
dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del
decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del 28
luglio 2021:
a) pronto intervento sociale;
b) supervisione del personale dei servizi sociali;
c) servizi sociali per le dimissioni protette;
d) prevenzione dell'allontanamento familiare;
e) servizi per la residenza fittizia;
f) progetti per il dopo di noi e per la vita
indipendente.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 3, del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni
per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'):
«Art. 24 (Sistema informativo unitario dei servizi
sociali). - 1. - 2. Omissis
3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:
a) Sistema informativo delle prestazioni e dei
bisogni sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati delle prestazioni sociali;
2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni
personalizzate;
2-bis) Piattaforma digitale del Reddito di
cittadinanza per il Patto di inclusione sociale;
2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di
inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione.
3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013;
b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi
sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati dei servizi attivati;
2) Banca dati delle professioni e degli operatori
sociali.
Omissis.»
- La legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in
materia di assistenza in favore delle persone con
disabilita' grave prive del sostegno familiare) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 24 giugno 2016, n. 146.
- La legge 21 maggio 1998, n.162 (Modifiche alla L. 5
febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in
favore di persone con handicap grave) e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 29 maggio 1998, n. 123.

Note al comma 199
- Si riporta il testo dell'articolo 89 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge
17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 89 (Norme in materia di fondi sociali e servizi
sociali). - 1. Ai fini della rendicontazione da parte di
regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilita' prive di sostegno familiare di cui all'articolo
3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui
all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, nonche',
a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo
per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla
seconda annualita' precedente e' condizione sufficiente
alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma
restando la verifica da parte dello stesso Ministero del
lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli
utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le
eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente
non rendicontate devono comunque essere esposte entro la
successiva erogazione.
2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con
riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le
amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere,
per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi
effettivamente erogati, specifiche spese legate
all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla
riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di
dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.
2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi
servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di
concessione, accreditamento o mediante convenzione, in
quanto volti a garantire il godimento di diritti della
persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di
assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali
diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro
autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, definiscono le modalita' per garantire
l'accesso e la continuita' dei servizi sociali,
socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al
presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base
di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche
e inderogabili esigenze di tutela delle persone piu'
esposte agli effetti di emergenze e calamita'. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali):
«Art. 8 (Funzioni delle regioni). - 1. Le regioni
esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e
indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica
della rispettiva attuazione a livello territoriale e
disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con
particolare riferimento all'attivita' sanitaria e
socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30
novembre 1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle
esigenze delle comunita' locali, le regioni programmano gli
interventi sociali secondo le indicazioni di cui
all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle
rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni
coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e
procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni
provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di cui
agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tramite le
forme di concertazione con gli enti locali interessati,
degli ambiti territoriali, delle modalita' e degli
strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei
servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti
territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore
dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti
territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari
gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo
scopo una quota delle complessive risorse regionali
destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di
interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni
scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di
assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli
innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse
umane e finanziarie presenti a livello locale e di
collegarsi altresi' alle esperienze effettuate a livello
europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo
di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei
servizi ed i risultati delle azioni previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi
fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione,
l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalita' definite con
legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di
qualita', di registri dei soggetti autorizzati
all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente
legge;
h) definizione dei requisiti di qualita' per la
gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei
titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo
i criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione del
concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni,
sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo
18, comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
attivita' sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione
delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le
modalita' indicate dalla legge regionale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto
a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a),
b) e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure
amministrative, le modalita' per la presentazione dei
reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e
l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti
stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei
confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il
trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni
indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la
medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalita'
stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali
delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per
assicurare la copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
alla data di entrata in vigore della presente legge per
l'esercizio delle funzioni stesse.»
- Si riporta il testo dell'articolo 46, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:
«Art. 46 (Fondo nazionale per le politiche sociali.
Finanziamento della federazione maestri del lavoro). - 1.
Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' determinato dagli
stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle
disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma
17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli
interventi, comunque finanziati a carico del Fondo
medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli
stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di
destinazione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle
risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita'
legislativamente poste a carico del Fondo medesimo,
assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento
degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e
destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a
sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova
costituzione, in particolare per l'acquisto della prima
casa di abitazione e per il sostegno alla natalita'.
3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo
nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle
risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle
regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle
compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di
finanza pubblica dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali
delle prestazioni da garantire su tutto il territorio
nazionale.
4. Le modalita' di esercizio del monitoraggio, della
verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di
cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di
semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte
degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui sono state assegnate, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla
revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al
Fondo di cui al comma 1.
6. Per far fronte alle spese derivanti dalle attivita'
statutarie della federazione dei maestri del lavoro
d'Italia, consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di
facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella
collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla
difesa civile, alla protezione delle opere d'arte,
all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di
handicap ed agli anziani non autosufficienti, e' conferito
alla federazione medesima, per il triennio 2003-2005, un
contributo annuo di 260.000 euro. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«Art. 1. - 1. - 1263. Omissis
1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per le non
autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Omissis.»
- Il riferimento al testo della legge 21 maggio 1998,
n.162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104,
concernenti misure di sostegno in favore di persone con
handicap grave) e' riportato nelle note al comma 198.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 22
giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza
in favore delle persone con disabilita' grave prive del
sostegno familiare):
«Art. 3 (Istituzione del Fondo per l'assistenza alle
persone con disabilita' grave prive del sostegno
familiare). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilita' grave prive del sostegno
familiare, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del
Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016,
in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni
di euro annui a decorrere dal 2018.
2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e
protezione a carico del Fondo e' subordinato alla
sussistenza di requisiti da individuare con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita' provvedono annualmente alla
ripartizione delle risorse del Fondo.
3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e
definiscono i criteri e le modalita' per l'erogazione dei
finanziamenti, le modalita' per la pubblicita' dei
finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione
delle attivita' svolte e le ipotesi di revoca dei
finanziamenti concessi.».

Note al comma 201
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.112 recante revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno
2016, n. 106, come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Funzioni di monitoraggio, ricerca e
controllo). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali promuove attivita' di raccordo con altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Consiglio
nazionale del Terzo settore e le parti sociali, al fine di
sviluppare azioni di sistema e svolgere attivita' di
monitoraggio e ricerca.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 149, le funzioni ispettive, al fine di verificare il
rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte
delle imprese sociali.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' ispettiva nei
confronti delle imprese sociali il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali puo' avvalersi di enti associativi
riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali
iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque
diverse regioni o province autonome, e delle associazioni
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono definiti le forme, i contenuti e le
modalita' dell'attivita' ispettiva sulle imprese sociali,
nonche' il contributo per l'attivita' ispettiva da porre a
loro carico e la relativa destinazione, e, ai fini del
comma 3, sono individuati i criteri, i requisiti e le
procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra
imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le imprese sociali sono sottoposte ad attivita' ispettiva
almeno una volta all'anno sulla base di un modello di
verbale approvato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
4 -bis. Le somme dovute a titolo di contributo per
l'attivita' ispettiva a carico delle imprese sociali, non
aderenti ad alcuna associazione di cui al comma 3, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai fini del successivo trasferimento
all'Ispettorato nazionale del lavoro e agli altri enti
eventualmente legittimati.
5. L'attivita' ispettiva sulle imprese sociali
costituite in forma di societa' cooperativa e' svolta nel
rispetto delle attribuzioni, delle modalita' e dei termini
di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di
assicurare l'unicita', la completezza, la periodicita' e
l'efficacia dell'attivita' ispettiva.
6. In caso di accertata violazione delle disposizioni
di cui al presente decreto, il soggetto esercente
l'attivita' ispettiva ai sensi dei commi 2 e 3 diffida gli
organi di amministrazione dell'impresa sociale a
regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo
termine.
7. In caso di ostacolo allo svolgimento dell'attivita'
ispettiva o di mancata ottemperanza alla diffida di cui al
comma 6, il Ministero vigilante puo' nominare un
commissario ad acta, anche nella persona del legale
rappresentante dell'impresa sociale, che affianchi gli
organi dell'impresa sociale e provveda allo specifico
adempimento richiesto.
8. Nel caso di irregolarita' non sanabili o non sanate
il Ministro vigilante dispone la perdita della qualifica di
impresa sociale. Tale provvedimento dispone altresi' che il
patrimonio residuo dell'impresa sociale, dedotto, nelle
imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V
del codice civile, il capitale effettivamente versato dai
soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi
deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo
3, comma 3, lettera a), e' devoluto al fondo istituito ai
sensi dell'articolo 16 dall'ente o dall'associazione cui
l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione
Italia Sociale, salvo quanto specificamente previsto in
tema di societa' cooperative. Il provvedimento e' trasmesso
ai fini della cancellazione dell'impresa sociale
dall'apposita sezione del registro delle imprese.
9. Avverso i provvedimenti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali emessi ai sensi del comma 8 e'
ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.».

Note al comma 202
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 110, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - 1.-109. Omissis
110. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati
annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo
68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2:
a) euro 189.109.570,46 all'assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei
percorsi di istruzione e formazione professionale;
b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi
formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza
scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera
d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita'
di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi
dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81;
d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per
l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno
2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo
32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150;
e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli
allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e
formazione professionale curati dalle istituzioni formative
e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle
regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, per i quali e' dovuto un premio
speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti
dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.

Note al comma 203
- Si riporta il testo dell'articolo 24, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante
misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese
per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche'
in materia di salute e adempimenti fiscali, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 24 (Disposizioni finanziarie). - 1. La dotazione
del fondo per il finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo
4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e'
integrata di 44 milioni di euro per l'anno 2023.
2. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una
dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024, 2025 e 2026, il Fondo per le vittime
dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di
societa' partecipate pubbliche che hanno contratto
patologie asbesto-correlate durante l'attivita' lavorativa
prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato
applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge
27 marzo 1992, n. 257, nonche', in caso di decesso, nei
confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo
possono accedere anche le societa' partecipate di cui al
suddetto periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle
di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo di cui
al primo periodo da riconoscere in favore dei soggetti di
cui al presente comma, nonche' i requisiti, i termini, gli
effetti, le procedure e le modalita' di erogazione delle
somme nel limite delle risorse annue disponibili nel
medesimo Fondo.
3. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e'
incrementato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023.
4. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle
eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano
di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, e' incrementato di 200.000 euro per l'anno
2023.
5. Nello stato di previsione del Ministero delle
imprese e del made in Italy e' istituito un Fondo con una
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato
a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica
di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi
energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui
adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, localizzate nelle
Regioni insulari e per le quali e' istituito un tavolo di
crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le modalita' di utilizzo delle risorse in modo
che ne sia assicurata la compatibilita' con la disciplina
in materia di aiuti di Stato.
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 4-bis,
5, 6, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8, 11, 12, 19, 20 e dai
commi da 1 a 5 del presente articolo, determinati in
4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di
euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025,
1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro
per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3
milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per
l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si
provvede:
a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie
iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a
5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente all'articolo 1,
comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole
"per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "per i periodi d'imposta 2021 e 2022";
c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025,
1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro
per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3
milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per
l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
d) quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.
7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo'
disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.».

Note al comma 204
- Il testo dell'articolo 24, del decreto-legge 30 marzo
2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2023, n. 56, recante misure urgenti a sostegno delle
famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia
elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e
adempimenti fiscali, e' riportato nelle note al comma 203.
- Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.

Note al comma 205
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto
1947, n. 869 (Nuove disposizioni sulle integrazioni
salariali):
«Art. 3. - Sono escluse dall'applicazione delle norme
sulla integrazione dei guadagni degli operai
dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o
ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie,
tranviarie e di navigazione interna, nonche' le imprese
esercenti autoservizi pubblici di linea tenute
all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22
settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il
personale dipendente al Fondo di previdenza del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di
spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per
la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali
agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i
gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli,
birocciai e simili; le imprese industriali degli enti
pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.
Su richiesta delle Amministrazioni interessate, con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentito il Comitato di cui all'art. 7 del decreto
legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, le
imprese industriali degli enti pubblici possono essere
assoggettate all'applicazione delle norme sulla
integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.».
- Il titolo I del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183) concerne trattamenti di integrazione
salariale.

Note al comma 206
- Il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in
materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato nelle
note al comma 166.

Note al comma 211
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con
modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante
ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza:
«Art. 8 (Disposizioni urgenti in favore degli enti del
terzo settore). - 1. In considerazione dell'aumento dei
costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel
terzo trimestre dell'anno 2022, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto
di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di
170 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al
riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in
proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo
straordinario in favore degli enti del Terzo settore
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di
cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale
coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui
all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto
legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe,
e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano
servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in
regime residenziale o semiresidenziale per persone con
disabilita'. Una quota del Fondo di cui al primo periodo,
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, e' finalizzata
al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in
proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo
straordinario destinato, in via esclusiva, agli enti del
Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del
Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione
di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe,
delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di
servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente
riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e
socioassistenziali in regime semiresidenziale e
residenziale in favore di anziani.
2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico
nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo
di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del medesimo
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
iscritte alla relativa anagrafe, diversi dai soggetti di
cui al comma 1, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno
2022 per l'acquisto della componente energia e del gas
naturale, e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno
2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al
comma 5, per il riconoscimento di un contributo
straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei
costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022
rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la
componente energia e il gas naturale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con l'Autorita' politica delegata in
materia di disabilita' e con i Ministri dell'economia e
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati, in coerenza
con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per
l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai
medesimi commi 1 e 2, le modalita' e i termini di
presentazione delle richieste di contributo, i criteri di
quantificazione del contributo stesso nonche' le procedure
di controllo.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono
cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del
reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi
di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le
amministrazioni interessate si avvalgono di societa' in
house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa
stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico
delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1
e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi
conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale
dello Stato intestati alla societa' incaricata della
gestione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a
100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le politiche in favore delle persone con
disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per
28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1,
comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a
40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.».

Note al comma 212
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 34 (Misure a tutela delle persone con
disabilita'). - 1.-2-bis (abrogati).
3. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole «35 milioni di euro per l'anno
2020» sono aggiunte le seguenti parole «e di 20 milioni di
euro per l'anno 2021»;
b) le parole «entro il 30 giugno 2021» sono
sostituite con le seguenti «entro il 31 dicembre 2021».
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.».

Note al comma 214
- Il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
e' riportato nelle note al comma 187.

Note al comma 216
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 178, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1. - 1.-177. Omissis
178. Il Fondo per la disabilita' e la non
autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio
2022 e' denominato « Fondo per le politiche in favore delle
persone con disabilita'» ed e' trasferito presso lo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
al fine di dare attuazione a interventi legislativi in
materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla
sistematizzazione delle politiche di sostegno alla
disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata
in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e'
incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026.
Omissis.»

Note al comma 218
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante
misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese
per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche'
in materia di salute e adempimenti fiscali:
«Art. 11 (Incremento della tariffa oraria delle
prestazioni aggiuntive e anticipo dell'indennita' nei
servizi di emergenza-urgenza). - 1. Per l'anno 2023 le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per
affrontare la carenza di personale medico e infermieristico
presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del
Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre
l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per
il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'Area sanita' del 19 dicembre 2019,
per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24,
comma 6, del medesimo contratto collettivo nazionale di
lavoro, in deroga alla contrattazione, puo' essere
aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonche'
per il personale infermieristico, alle prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del
contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio
2019-2021 relativo al personale del comparto sanita', per
le quali la tariffa oraria puo' essere aumentata fino a 50
euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di
cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a
complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a
complessivi 20 milioni di euro per il personale
infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive,
con particolare riferimento ai volumi di prestazioni
erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai
prescritti riposi.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono
applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di
spesa ivi previsti, anche al personale medico e
infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e
ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai
dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I
e II livello del Servizio sanitario nazionale.
2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale
al finanziamento sanitario corrente.
3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, dopo le parole: «sono incrementati,» sono
inserite le seguenti: «dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre
2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni
di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il
personale del comparto sanita', e,».
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 1-bis
e 3 si provvede a valere sul livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo
Stato, che a tal fine e' incrementato di 170 milioni di
euro per l'anno 2023.
5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo
24.».

Note al comma 219
- Il testo dell'articolo 11, del decreto-legge 30 marzo
2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2023, n. 56, recante misure urgenti a sostegno delle
famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia
elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e
adempimenti fiscali, e' riportato nelle note al comma 218.

Note al comma 222
- Si riporta il testo dell'articolo 15-quattordecies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 15-quattordecies (Osservatorio per l'attivita'
libero-professionale). - 1. Con decreto del Ministro della
sanita', da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa
con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto
disposto dall'articolo 19-quater, e' organizzato presso il
Ministero della sanita' l'Osservatorio per l'attivita'
libero professionale con il compito di acquisire per il
tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed
elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per
la predisposizione della relazione da trasmettersi con
cadenza annuale al Parlamento su:
a) la riduzione delle liste di attesa in relazione
all'attivazione dell'attivita' libero professionale;
b) le disposizioni regionali, contrattuali e
aziendali di attuazione degli istituti normativi
concernenti l'attivita' libero professionale intramuraria;
c) lo stato di attivazione e realizzazione delle
strutture e degli spazi destinati all'attivita' libero
professionale intramuraria;
d) il rapporto fra attivita' istituzionale e
attivita' libero professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attivita' libero
professionale, della partecipazione regionale, della quota
a favore dell'azienda;
f) le iniziative ed i correttivi necessari per
eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto
equilibrio fra attivita' istituzionale e libero
professionale.».

Note al comma 223
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 282, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1. - 1.-281. Omissis
282. Le percentuali di cui al comma 281 possono essere
annualmente rideterminate, fermi restando i valori
complessivi di cui al medesimo comma, in sede di
predisposizione del disegno di legge di bilancio, su
proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento
del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 398, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Art. 1. - 1.-397. Omissis
398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in
distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed e'
rideterminato nella misura del 6,89 per cento.
Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera assume la denominazione di "tetto della spesa
farmaceutica per acquisti diretti".
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 281, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1. - 1.-280. Omissis
281. Al fine di sostenere il potenziamento delle
prestazioni ricomprese nei LEA, anche alla luce delle
innovazioni che caratterizzano il settore, il tetto della
spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo
1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rideterminato nella misura dell'8 per cento per l'anno
2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30 per
cento a decorrere dall'anno 2024. Resta fermo il valore
percentuale del tetto per acquisti diretti di gas
medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Resta fermo il limite della spesa
farmaceutica convenzionata nel valore stabilito
dall'articolo 1, comma 475, primo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente il valore
complessivo della spesa farmaceutica e' rideterminato nel
15 per cento per l'anno 2022, nel 15,15 per cento nell'anno
2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 575, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1.-574. Omissis
575. Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti
diretti e' stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento
relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali
(ATC V03AN). Conseguentemente, per gli altri acquisti
diretti il tetto di spesa e' determinato nella misura pari
al 6,69 per cento.
Omissis.».

Note al comma 224
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 426, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«Art. 1. - 1.-425. Omissis
426. Il prontuario della continuita' assistenziale
ospedale-territorio (PHT) e' aggiornato, con cadenza
annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che
provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le
loro caratteristiche farmacologiche possono essere
dispensati attraverso le modalita' di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, nonche' ad assegnare i medicinali
non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate
le esigenze di controllo ricorrente da parte della
struttura pubblica alla distribuzione in regime
convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il
Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA,
determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entita'
della riduzione del tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della
spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 10, della
legge 23 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
«Art. 8 (Disposizioni in materia di sanita').- 1. - 9.
Omissis
10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del
farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle
specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al
comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una
delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie
croniche;
b);
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate
alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti
a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico;
c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con
accesso alla pubblicita' al pubblico (OTC).
Omissis.».

Note al comma 225
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario:
«Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica). - 1. Omissis
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1º gennaio 2019,
l'attuale sistema di remunerazione della filiera
distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo,
definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima
Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui
al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in
vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere
efficacia le vigenti disposizioni che prevedono
l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle
farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario
nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30
giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita
l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 8, comma 10, della legge 23
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica) e' riportato nelle note al comma 224.

Note al comma 228
- Il testo dell'articolo 8, comma 10, della legge 23
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica) e' riportato nelle note al comma 224.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405
(Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria):
«Art. 7 (Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale
composizione). - 1. I medicinali, aventi uguale
composizione in principi attivi, nonche' forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di
rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie
uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio
sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu'
basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale
ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite
direttive definite dalla regione.
2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma
1, aventi un prezzo superiore al minimo, puo' apporre sulla
ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista
all'atto della presentazione, da parte dell'assistito,
della ricetta non puo' sostituire il farmaco prescritto con
un medicinale uguale avente un prezzo piu' basso di quello
originariamente prescritto dal medico stesso.
 


3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al
comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo
stesso il farmaco avente il prezzo piu' basso, disponibile
nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a
quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma
1.
4. Qualora il medico apponga sulla ricetta
l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco
prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la
sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3,
la differenza fra il prezzo piu' basso ed il prezzo del
farmaco prescritto e' a carico dell'assistito con
l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni
vitalizie.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 40, della
legge 23 dicembre 1996, n.662, recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
«Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza). - 1.-39. Omissis
40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza
sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita'
medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i
grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per
cento, al 3 per cento e al 30,35 per cento sul prezzo di
vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel
procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto
dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per
cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di
vendita al pubblico e' inferiore a lire 50.000, al 6 per
cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di
vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e lire
99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui
prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 100.000
e lire 199.999, al 12,5 per cento per le specialita'
medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico compreso
tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle farmacie pubbliche e private,
sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i
limiti di fatturato, di cui al presente comma. Per le
farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza ai
sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e
successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime
di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non
superiore a euro 450.000, restano in vigore le quote di
sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28
dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con fatturato annuo
in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA
non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro
300.000, le percentuali previste dal presente comma sono
ridotte in misura pari al 60 per cento. Le percentuali di
sconto di cui al presente comma, nonche' quelle di cui al
primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si
applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di
Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a
euro 150.000.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202
(Interventi urgenti per il ripiano della spesa
farmaceutica):
«Art. 1. - 1. Per l'anno 2004 l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale (SSN) per l'assistenza
farmaceutica convenzionata resta stabilito al 13 per cento
dell'importo della spesa sanitaria corrispondente al
livello con cui concorre lo Stato ai sensi dell'Accordo tra
Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 6 settembre 2001, come rideterminato da
successivi provvedimenti legislativi. Lo scostamento per il
predetto anno rispetto a tale importo e' valutato tenendo
conto del livello di spesa farmaceutica registrato nel
2003, incrementato su base annua del tasso di variazione
medio registrato nel primo trimestre 2004.
2. Lo scostamento sulla base del procedimento di cui al
comma 1 e' complessivamente valutato in 1.365 milioni di
euro, rideterminato, al netto dell'IVA, in 1.241 milioni di
euro. L'entita' del relativo ripiano da effettuarsi
attraverso uno sconto sulla quota spettante al produttore,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' pari a 745 milioni
di euro, corrispondente al 60 per cento dello scostamento
indicato al netto dell'IVA. In fase di applicazione, in
attesa degli esiti delle verifiche trimestrali da parte
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di cui al comma 4,
l'onere da attribuirsi a carico del produttore mediante lo
sconto e' pari a 495 milioni di euro, corrispondente al
valore in ricavo industria del predetto ripiano. Al fine di
assicurare il rispetto dell'equilibrio finanziario entro i
limiti di cui al comma 1, l'AIFA adotta le misure previste
dall'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge n.
269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
326 del 2003.
3. Il produttore, per i farmaci destinati al mercato
interno e rimborsabili dal SSN, ad esclusione dei prodotti
dispensati in ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste
di trasparenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e
successive modificazioni, dei prodotti emoderivati,
plasmatici e da DNA ricombinante, dovra' calcolare, sul
proprio margine, definito all'articolo 1, comma 40, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla distribuzione
intermedia e nel caso di forniture dirette alle farmacie
direttamente a queste ultime, uno sconto ulteriore del 6,8
per cento pari al 4,12 per cento sul prezzo al pubblico,
IVA compresa. Il grossista dovra' trasferire tale sconto
alle farmacie le quali, nel richiedere al SSN i rimborsi
per l'assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare
lo sconto ottenuto dal produttore. Per i prodotti
rimborsabili ceduti non attraverso il SSN, le farmacie
applicheranno all'acquirente il medesimo sconto. Le quote
di spettanza al grossista e alla farmacia restano quelle
definite all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
4. Il margine per il produttore rideterminato ai sensi
del presente articolo sara' applicato dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per il periodo necessario al
ripiano dello sfondamento effettivo dell'anno 2004.
L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) verifica
trimestralmente tramite l'Osservatorio nazionale
sull'impiego dei medicinali (OSMED) e comunica al Ministero
della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, la differenza tra la spesa a carico del SSN e il
valore determinato quale prodotto tra consumi e prezzi in
vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, al fine di apportare, se necessario, gli
opportuni aggiustamenti. Nel rinnovo dell'accordo tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, vengono ridefiniti i criteri, le modalita' e le
quote di attribuzione del ripiano a ciascuna regione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 6, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica:
«Art. 11 (Controllo della spesa sanitaria). - 1.- 5.
Omissis
6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di
remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in
regime di Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti e dei
farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle
specialita' medicinali di classe A, di cui all'articolo 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste
nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7
per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono
rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti
e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi
come quota minima a questi spettante. A decorrere dal 31
maggio 2010 il Servizio sanitario nazionale, nel procedere
alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto,
trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto
gia' previsto dalla vigente normativa, una quota pari
all'1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto
dell'1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali
sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre
farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima
data le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle
approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e
definite per regione e per singola azienda, corrispondono
alle regioni medesime e all'erario un importo dell'1,83 per
cento sul prezzo di vendita al pubblico al lordo
dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in
regime di Servizio sanitario nazionale. Gli importi
determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono
versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per
il 9,09 per cento all'erario, senza possibilita' di
compensazione, secondo le modalita' indicate all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Omissis.».

Note al comma 231
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405
(Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria):
«Art. 8 (Particolari modalita' di erogazione di
medicinali agli assistiti). - 1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti
amministrativi, hanno facolta' di:
a) stipulare accordi con le associazioni sindacali
delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per
consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di
medicinali che richiedono un controllo ricorrente del
paziente anche presso le farmacie predette con le medesime
modalita' previste per la distribuzione attraverso le
strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da
definirsi in sede di convenzione regionale;
b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle
aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento
dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e
semiresidenziale;
c) disporre, al fine di garantire la continuita'
assistenziale, che la struttura pubblica fornisca
direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo
terapeutico completo, sulla base di direttive regionali,
per il periodo immediatamente successivo alla dimissione
dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica
ambulatoriale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 189, recante
disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute:
«Art. 10 (Modificazioni al decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, e norme sull'innovativita'
terapeutica). - 1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 54, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
«4-bis. La produzione di una specifica materia
prima farmacologicamente attiva destinata esclusivamente
alla produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in
sperimentazioni cliniche di fase I non necessita di
specifica autorizzazione, se, previa notifica all'AIFA da
parte del titolare dell'officina, e' effettuata nel
rispetto delle norme di buona fabbricazione in un'officina
autorizzata alla produzione di materie prime
farmacologicamente attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA
trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo sito
internet una relazione sugli effetti derivanti
dall'applicazione della disposizione di cui al presente
comma e sui possibili effetti della estensione di tale
disciplina ai medicinali sperimentali impiegati nelle
sperimentazioni cliniche di fase II. La relazione tiene
adeguatamente conto anche degli interventi ispettivi
effettuati dall'AIFA presso le officine di produzione delle
materie prime farmacologicamente attive.»;
b) al comma 3 dell'articolo 73 e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «In considerazione delle loro
caratteristiche tecniche, i radiofarmaci sono esentati
dall'obbligo di apposizione del bollino farmaceutico,
disciplinato dal decreto del Ministro della sanita' in data
2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001.»;
c) il comma 11 dell'articolo 130 e' sostituito dal
seguente:
«11. Le aziende titolari di AIC e le aziende
responsabili della commercializzazione dei medicinali sono
tenute alla trasmissione dei dati di vendita secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 15
luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, concernente
l'istituzione di una banca dati centrale finalizzata a
monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del
sistema distributivo.»;
d) il comma 12 dell'articolo 130 e' abrogato;
e) il comma 23 dell'articolo 148 e' abrogato;
f) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 141
le parole: «La sospensione e' disposta in caso di lievi
irregolarita' di cui al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «La sospensione e' disposta, altresi', quando le
irregolarita' di cui ai commi 2 e 3 risultano di lieve
entita'».
2. Al fine di garantire su tutto il territorio
nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilita' agli
assistiti dei medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende
sanitarie locali che, a giudizio della Commissione
consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del
farmaco, di seguito AIFA, possiedano, alla luce dei criteri
predefiniti dalla medesima Commissione, il requisito della
innovativita' terapeutica, come definito dall'articolo 1,
comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2010,
n. 197/CSR.
3. Quanto disposto dal comma 2 si applica
indipendentemente dall'inserimento dei medicinali nei
prontuari terapeutici ospedalieri o in altri analoghi
elenchi predisposti dalle competenti autorita' regionali e
locali ai fini della razionalizzazione dell'impiego dei
farmaci da parte delle strutture pubbliche.
4. Quando una regione comunica all'AIFA dubbi sui
requisiti di innovativita' riconosciuti a un medicinale,
fornendo la documentazione scientifica su cui si basa tale
valutazione, l'AIFA sottopone alla Commissione consultiva
tecnico-scientifica la questione affinche' la riesamini
entro 60 giorni dalla comunicazione regionale e esprima un
motivato parere.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono tenute ad aggiornare, con periodicita' almeno
semestrale, i prontuari terapeutici ospedalieri e ogni
altro strumento analogo regionale, elaborato allo scopo di
razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte di strutture
pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di guidare
i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici,
nonche' a trasmetterne copia all'AIFA. L'aggiornamento di
cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi
nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie
rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione
e' tenuta a indicare, con deliberazione della giunta
regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota
AIFA o piano terapeutico.
6. Presso l'AIFA, e' istituito, senza nuovi oneri a
carico della finanza pubblica, un tavolo permanente di
monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri, al
quale partecipano rappresentanti della stessa Agenzia,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e del Ministero della salute. La partecipazione al
tavolo e' a titolo gratuito. Il tavolo discute eventuali
criticita' nella gestione dei prontuari terapeutici
ospedalieri e degli altri analoghi strumenti regionali e
fornisce linee guida per l'armonizzazione e l'aggiornamento
degli stessi, anche attraverso audizioni periodiche delle
organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai
componenti del tavolo di cui al presente comma non e'
corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di
spese.».

Note al comma 232
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 14, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario:
«Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa). -
1.-13. Omissis
14. Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio
2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per
l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza
ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei
corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata
dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre
la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per
l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per
cento a decorrere dall'anno 2014. A decorrere dall'anno
2016, in considerazione del processo di riorganizzazione
del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione
di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di
valorizzare il ruolo dell'alta specialita' all'interno del
territorio nazionale, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita',
nonche' di prestazioni erogate da parte degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di
cittadini residenti in regioni diverse da quelle di
appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione
della mobilita' interregionale di cui all'articolo 9 del
Patto per la salute sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10
luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali
fra le regioni per il governo della mobilita' sanitaria
interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la
salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga
ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire,
in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario
connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adottare misure alternative, volte, in
particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di
bassa complessita' erogate in regime ambulatoriale, di
pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione
e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati
accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli
obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonche' gli
obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono
contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo
finanziario anche misure alternative a valere su altre aree
della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza
ospedaliera di alta specialita' e i relativi criteri di
appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' i
ricoveri individuati come "ad alta complessita'"
nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la
compensazione della mobilita' sanitaria, sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le
regioni trasmettono trimestralmente ai Ministeri della
salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di
propria competenza di compensazione della maggiore spesa
sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in
carico dagli IRCCS. Ne danno altresi' comunicazione alle
regioni di residenza dei medesimi pazienti e al
coordinamento regionale per la salute e per gli affari
finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio,
le regolazioni in materia di compensazione della mobilita'
sanitaria nell'ambito del riparto delle disponibilita'
finanziarie del Servizio sanitario nazionale. Le regioni
pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il valore
delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di
ciascuna regione. Qualora nell'anno 2011 talune strutture
private accreditate siano rimaste inoperative a causa di
eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza,
le indicate percentuali di riduzione della spesa possono
tenere conto degli atti di programmazione regionale
riferiti alle predette strutture rimaste inoperative,
purche' la regione assicuri, adottando misure di
contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal
presente comma. La misura di contenimento della spesa di
cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione
anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e
degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso,
agli atti di programmazione regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al
presente comma costituisce il livello su cui si applicano
le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Omissis.».

Note al comma 233
- Il testo dell'articolo 15, comma 14, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
riportato nelle note al comma 232.

Note al comma 234
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 67-bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1.-67. Omissis
67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere
dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una
Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di
procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e
servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo
determinato con il medesimo decreto e per quelle che
introducano misure idonee a garantire, in materia di
equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli
erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle
condizioni per l'accesso regionale alle predette forme
premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via
transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la
percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari
allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015, per
l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018, per l'anno
2019, per l'anno 2020, per l'anno 2021, per l'anno 2022,
per l'anno 2023 e per l'anno 2024 in via transitoria, nelle
more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il
riparto della quota premiale di cui al presente comma,
tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al
citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012, e' pari all'1,75 per cento. Limitatamente all'anno
2021, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma
23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari allo
0,32 per cento. Limitatamente all'anno 2024, la percentuale
indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge
n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, e' pari allo 0,50 per cento.».

Note al comma 235
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 558 e 559,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016):
«Art. 1. - 1.-557. Omissis
558. Sulla base dell'attivita' svolta ai sensi del
comma 557, la Commissione di cui al comma 556 formula
annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA.
559. Se la proposta attiene esclusivamente alla
modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal
Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di
misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro
erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei
LEA e' effettuato con decreto del Ministro della salute,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale previa
registrazione della Corte dei conti.
Omissis.».

Note al comma 236
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 607, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 concernente disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - 1.-606. Omissis.
607. Al fine di agevolare la prosecuzione
dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per
i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo
(ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione
maturata dall'ISMETT nelle attivita' di trapianto e cura
delle insufficienze terminali di organi vitali e del
rilievo assunto in ambito nazionale, cosi' come attestato
dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT,
la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di
prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario,
sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata fino al 31
dicembre 2025 ad incrementare la valorizzazione tariffaria
dell'attivita' sanitaria del predetto Istituto, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 15, comma 17, secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e la valorizzazione delle funzioni del medesimo
ISMETT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma
13, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, per garantire il riconoscimento della maggiore
complessita' gestita dall'ISMETT. La regione assicura il
conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al
settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale
autorizzazione opera anche con riferimento agli anni 2013 e
2014.
Omissis.».

Note al comma 237
- La legge 13 giugno 2023, n. 83, recante ratifica ed
esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la
Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo
all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo
aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23
dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per
evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre
questioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9
marzo 1976, cosi' come modificata dal Protocollo del 28
aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a
Roma il 23 dicembre 2020, nonche' norme di adeguamento
dell'ordinamento interno, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30
giugno 2023, n. 151.
- Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.
L 166 del 30 aprile 2004.
- La legge 15 novembre 2000, n. 364, Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi
Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con
allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo
il 21 giugno 1999, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 dicembre 2000, n. 288, S.O.

Note al comma 240
- Si riporta il testo dell'articolo 34, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificato dalla presente legge:
«Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al
Servizio sanitario nazionale). - 1. Hanno l'obbligo di
iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parita'
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene
all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia
dal servizio sanitario nazionale e alla sua validita'
temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi
speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per
richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento,
per acquisto della cittadinanza;
b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche
nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a
seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro
ritrovamento nel territorio nazionale.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari
a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more
dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori
figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
e' assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei
minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non
rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 e'
tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie,
infortunio e maternita' mediante stipula di apposita
polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano
o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero
mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida
anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al
servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a
titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale,
di importo percentuale pari a quello previsto per i
cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito
nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare
del contributo e' determinato con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e non puo' essere
inferiore a euro 2.000 annui.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario
nazionale puo' essere altresi' richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di
permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul
collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
legge 18 maggio 1973n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a
corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario
nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario negli importi e secondo le
modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3. Il
contributo non e' in ogni caso inferiore a euro 700 annui
nei casi di cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei
casi di cui al comma 4, lettera b.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4,
lettere a) e b) non e' valido per i familiari a carico.
6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3
e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto
della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell'anno precedente.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario
nazionale e' iscritto nella azienda sanitaria locale del
comune in cui dimora secondo le modalita' previste dal
regolamento di attuazione.».

Note al comma 243
- Si riporta il testo dell'articolo 6, della legge 27
ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani
all'estero), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. - 6. 1. I cittadini italiani che trasferiscono
la loro residenza da un comune italiano all'estero devono
farne dichiarazione all'ufficio consolare della
circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla
immigrazione.
2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla
data dell'entrata in vigore della presente legge devono
dichiarare la loro residenza al competente ufficio
consolare entro un anno dalla predetta data.
3. I cittadini italiani residenti all'estero che
cambiano la residenza o l'abitazione devono farne
dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare
nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la
nuova abitazione.
4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono
specificare i componenti della famiglia di cittadinanza
italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e
sono accompagnate da documentazione comprovante la
residenza nella circoscrizione consolare.
5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna
azione intesa a promuovere la presentazione delle
dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base
delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi,
per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche
autorita' locali, per ottenere la segnalazione dei
nominativi dei cittadini italiani residenti nelle
rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.
6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono
registrate dagli uffici consolari interessati negli
schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti
i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui
al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad
iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini
italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma
dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base
ai dati in loro possesso.
7. Una copia autentica della dichiarazione o, in
mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio e' trasmessa
entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al
Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e
per le successive, immediate comunicazioni al comune
italiano competente.
8. Altra copia autentica della dichiarazione e'
trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di
provenienza.
9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei
cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti
e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano
gia' state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente
articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici
consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo
contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma
6.
9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio
consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla
data di presentazione della stessa, qualora non sia stata
gia' resa la dichiarazione di trasferimento di residenza
all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma
della vigente legislazione anagrafica.
9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e all'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre
2005, n. 262, che, nell'esercizio delle funzioni,
acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza
di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li
comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio
consolare competente per territorio rispettivamente per i
provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui
all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e
cancellazioni d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero all'Agenzia delle entrate per
i controlli fiscali di competenza.».

Note al comma 244
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 274, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1. - 1.-273. Omissis
274. Al fine di assicurare l'implementazione degli
standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e
tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il
potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento
ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da
reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di
personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente
alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello
convenzionato, e' autorizzata la spesa massima di 90,9
milioni di euro per l'anno 2022, 150,1 milioni di euro per
l'anno 2023, 328,3 milioni di euro per l'anno 2024, 591,5
milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del
Servizio sanitario nazionale. La predetta autorizzazione
decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento per
la definizione di standard organizzativi, quantitativi,
qualitativi, tecnologici e omogenei per l'assistenza
territoriale, da adottare con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro il 30 aprile 2022. Con successivo decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo
periodo sono ripartite fra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri
definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli
obiettivi previsti dal PNRR.
Omissis.».

Note al comma 245
- Si riporta il testo dell'articolo 12, della legge 15
marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
derivanti dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 6, comma
1, e dall'articolo 9, comma 4, pari a 1.650.000 euro per
l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011, a 300.000
euro per l'anno 2012 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno
2013, si provvede, quanto a 650.000 euro per l'anno 2010,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata
dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.
191, e, quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2010, a
1.300.000 euro per l'anno 2011 e a 300.000 euro per l'anno
2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla
tabella 1 annessa alla presente legge.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui alla
presente legge, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola,
per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui,
una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del
Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dal
2024, l'importo di cui al primo periodo e' incrementato di
10 milioni di euro annui.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Tabella 1
(Articolo 12, comma 1)
(migliaia di euro)

Parte di provvedimento in formato grafico
Note al comma 246
- Si riporta il testo dei commi 34 e 34-bis,
dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
«Art. 1. - 1.-33. Omissis
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai
sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita', d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi:
popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per
eta' e per sesso, tassi di mortalita' della popolazione,
indicatori relativi a particolari situazioni territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla
realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario
nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela della
salute materno-infantile, della salute mentale, della
salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla
prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle
malattie ereditarie, nonche' alla realizzazione degli
obiettivi definiti dal Patto per la salute purche' relativi
al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della
prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le
regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie,
devono concedere gratuitamente i vaccini per le
vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa,
antirosolia, antiparotite, antipertosse e antihaemophulius
influenzae tipo B quando queste vengono richieste dai
genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono
usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul
territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed approvate con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro
individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
ammissione al finanziamento e' valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino
all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto
del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta
intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34.
Omissis.».

Note al comma 247
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 330, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-329. Omissis.
330. Al fine di migliorare la protezione sociale delle
persone affette da demenza e di garantire la diagnosi
precoce e la presa in carico tempestiva delle persone
affette da malattia di Alzheimer, e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero della salute, un fondo,
denominato "Fondo per l'Alzheimer e le demenze", con una
dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023. La dotazione del Fondo di cui al primo
periodo e' incrementata di 4.900.000 di euro per l'anno
2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e
2026.
Omissis.».

Note al comma 248
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in
materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo
1997, n. 59, come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Disposizioni in materia di attivita' del
soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295). - 1. Al fine esclusivo di
ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato
connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella
gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore del Fondo e'
autorizzato ad effettuare, su direttive del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui
tassi di interesse o di cambio, anche per importi o durate
globali non coincidenti con gli importi o le durate delle
operazioni sottostanti. Eventuali proventi o oneri
derivanti dalle suddette operazioni di copertura vengono
accreditati o addebitati al citato Fondo.
1-bis. Al fine di garantire una piu' efficiente
gestione delle risorse disponibili per l'operativita' del
Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.
295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con
riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere
annualmente, le stime degli accantonamenti in linea con le
migliori pratiche di mercato, quantificati applicando la
metodologia adottata dall'organo competente
all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto
gestore e trasmessa, per informativa, al Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile, unitamente al piano strategico
annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari,
ai sensi dell'articolo 17. Sulla base di tali stime, il
soggetto gestore provvede a effettuare gli accantonamenti,
se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa
stimate per il triennio successivo che, tenuto conto delle
disponibilita' di cassa presenti sul Fondo e delle
ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche
in via pluriennale, assicurino la continuita',
l'operativita' e la sostenibilita' del Fondo medesimo. Ai
fini della definizione e della verifica della suddetta
metodologia, il soggetto gestore del Fondo puo' conferire,
con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di
provata esperienza e capacita' operativa.
1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, nei
limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento
agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, e'
autorizzato a effettuare le operazioni finanziarie di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. A tal fine, le somme
disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione
del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,
n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni
finanziarie, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette
operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli
dello stato di previsione dell'entrata ad essi relativi,
sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
essere versate sui conti correnti utilizzati per la
gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295.
2. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le necessita'
operative connesse alla predetta gestione puo' essere
autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche
obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato
nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale. Il netto ricavo
e' versato in apposito conto di Tesoreria intestato al
soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed
interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.».

Note al comma 249
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Credito d'imposta per investimenti nella ZES
unica). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano
l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2,
destinati a strutture produttive ubicate nelle zone
assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle
zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2022-2027, e' concesso un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla
medesima Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027
e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le
procedure previste dal comma 6. Alle imprese attive nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della
trasformazione e della commercializzazione di prodotti
agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano
l'acquisizione di beni strumentali, il credito d'imposta e'
riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalla
normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori
agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono agevolabili
gli investimenti, facenti parte di un progetto di
investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti
49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni
e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero
all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il
50 per cento del valore complessivo dell'investimento
agevolato.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica
ai soggetti che operano nei settori dell'industria
siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti,
esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai
trasporti, e delle relative infrastrutture, della
produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della
distribuzione di energia e delle infrastrutture
energetiche, della banda larga nonche' nei settori
creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione,
altresi', non si applica alle imprese che si trovano in
stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in
difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.
4. Fermo restando il limite complessivo di spesa
definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui
al presente articolo e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in
caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2,
realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di
100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il
costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale
costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono
agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore
a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non
entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in
funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo
a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono
dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria,
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni del presente comma e' restituito
mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito
per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi
ivi indicate.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e'
concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti. Il
credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con
altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi
costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo
non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di
aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline
europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento
dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere
la loro attivita' nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone
assistite di cui al comma 1, nelle quali e' stato
realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per
almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento
medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo
periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti
secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al
comma 6. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800
milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al
presente articolo sono versati alla contabilita' speciale
n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita'
di accesso al beneficio, nonche' i criteri e le modalita'
di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei
relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto
del limite di spesa di cui al primo periodo.».

Note al comma 250
- Il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.
L 347 del 20 dicembre 2013.

Note al comma 251
- Il regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013.

Note al comma 252
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina):
«Art. 19 (Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui
agrari). - 1. Al fine di sostenere la continuita'
produttiva delle imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le
esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri
soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate
a finanziare le attivita' delle imprese medesime, possono
essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di
rimborso fino a venticinque anni.
2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal
regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18
dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, della
Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nei settori
agricolo e della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni
di rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma 1
possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle
predette garanzie e' autorizzata, in favore di ISMEA, la
spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a
10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515
della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, dopo
l'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' inserito il seguente:
«Art. 8-quinquies.1 (Ulteriori disposizioni per la
rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote
latte). - 1. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il
produttore interessato puo' presentare all'AGEA, per il
tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la
richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, a
pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da
parte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione
utile, inclusi quelli della procedura cautelare o
esecutiva, eventualmente intrapresa.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle
entrate-Riscossione:
a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
b) trasmette in via telematica la predetta istanza
all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla
data della relativa ricezione.
3. L'AGEA, mediante posta elettronica certificata
ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta
di rateizzazione e:
a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia
espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente
pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi
e ordinari e sono sospese le procedure di recupero per
compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la
sospensione della riscossione con proprio provvedimento,
trasmesso telematicamente all'Agenzia delle
entrate-Riscossione;
b) in caso di rigetto, l'AGEA ne da' comunicazione in
via telematica all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per
la ripresa dell'attivita' di riscossione coattiva.
4. Il pagamento delle rate e' effettuato direttamente
all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle
conseguenti operazioni di regolazione contabile con
l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento e'
effettuato dal produttore con le modalita' indicate nel
provvedimento di accoglimento.
5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante
posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle
entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle
cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive
precedentemente avviate.
6. Il mancato versamento anche di una sola rata
comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e
la revoca della sospensione della riscossione, comunicata
in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle
entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto
a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione
contabile ai sensi del comma 4, e' automaticamente ed
immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono
riprese le procedure di recupero per compensazione e le
somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza
di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a
concorrenza del debito residuo.
7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo
8-quinquies del presente decreto e dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602».
3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, hanno
ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione possono esercitare la facolta' di cui
all'articolo 8-quinquies.1 del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, introdotto dal comma 3-bis del presente
articolo, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
stessa data.
3-quater. L'efficacia della rateizzazione prevista dai
commi 3-bis e 3-ter resta subordinata all'assenso della
Commissione europea nell'ambito delle procedure di
adempimento dello Stato membro alla sentenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018 nella causa
C-433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio
della decorrenza dei predetti termini.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili):
«Art. 13 (Rifinanziamento Fondo PMI e misure per il
microcredito, per la promozione e lo sviluppo
dell'agroalimentare nonche' in materia di contratti
dell'ISMEA). - 1. La dotazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016.
Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a
valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale
"Imprese e competitivita' 2014-2020" a titolarita' del
Ministero dello sviluppo economico.
1-bis. Al fine di garantire un'adeguata qualita' dei
servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del
microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita
sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' al fine di garantire la verifica qualitativa e
quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come
previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c), del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e'
istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che
ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale
obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari
ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito.
Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i
requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il
microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente
stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco e'
pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente
nazionale per il microcredito ed e' accessibile all'utenza.
L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti
che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di
microcredito gia' concessi e in via di ammortamento, fatta
salva la successiva verifica del possesso dei requisiti
minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le
finalita' previste dal presente comma e' autorizzata la
spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016.
All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dello sviluppo economico.
1-ter. L'Ente nazionale per il microcredito trasmette
semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto contenente
informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei
servizi ausiliari obbligatori da parte degli operatori
iscritti nell'elenco di cui al comma 1-bis e sui servizi di
assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi operatori,
anche a fini di supporto dell'attivita' di vigilanza
esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che si avvale
delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il
microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito svolge,
nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attivita'
di formazione, supporto nell'attuazione di modelli
operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti
nell'elenco. Le modalita' attuative del comma 1-bis e del
presente comma sono definite mediante un protocollo
d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente
nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle
imprese agricole, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione
da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA e' concessa a titolo
gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn.
717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e
successive modifiche e integrazioni.
2-bis. Al fine di favorire la copertura dei rischi
climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a
valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, e con le modalita' ivi previste, una quota
fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e' destinata ai
contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a
copertura del rischio inerente alla variabilita' del ricavo
aziendale nel settore del grano.
3. All'articolo 2, comma 132, primo periodo, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
le parole: «che operano nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli» sono sostituite
dalle seguenti: «che operano nella produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli».
4. All'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ISMEA
e' autorizzato ad utilizzare le risorse residue per
l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
4-bis. Con riferimento ai contratti stipulati
dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile,
l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante
autorizzato ai sensi di legge, puo' rilasciare dinnanzi ad
un notaio, in base alle risultanze delle scritture
contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore
relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli
estremi della risoluzione di diritto dei contratti
medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale e'
recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo
per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai
sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile,
nonche' titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi
dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta
risoluzione a margine della trascrizione della
compravendita ai sensi del citato articolo 1523. L'imposta
di registro per il predetto processo verbale notarile e'
dovuta in misura fissa.
4-ter. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n.
590, le parole: «acquistati dalla Cassa per la formazione
della proprieta' contadina» sono sostituite dalle seguenti:
«acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA)».
4-quater. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA e'
effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza
pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione
di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico,
anche mediante il ricorso agli strumenti di cui
all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero,
in caso di esito infruttuoso della predetta procedura,
tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da
parte di giovani imprenditori agricoli e' consentito il
pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai
sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto
utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al
presente comma esclusivamente per interventi a favore dei
giovani imprenditori agricoli.
4-quinquies. Le iscrizioni o trascrizioni
pregiudizievoli sui terreni di proprieta' dell'ISMEA in
favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo
1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono
cancellate dalla competente conservatoria dei registri
immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza
oneri per lo stesso.
4-sexies. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai
consorzi di bonifica, con riferimento alle proprieta'
vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice
civile, non possono essere richiesti all'Istituto, neanche
a titolo solidale, intendendosi obbligato al pagamento
esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo.».

Note al comma 253
- Si riporta il testo dell'articolo 43, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
«Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d'impresa). - 1. Per
favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione
di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il
rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con
particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca
e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la
natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei
limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda
la possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di
chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione
di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei
provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento
privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento stesso, la
predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il
soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione
dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter,
comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero
dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un
provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che
sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa
comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
dell'intervento di cui al presente articolo, vigila
sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti
dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza
con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo
effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.».

Note al comma 255
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».

Note al comma 256
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia:
«Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese). - 1. Al fine di accrescere la
competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro,
piccole e medie imprese, come individuate dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a
tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante
operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti,
beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in
hardware, in software ed in tecnologie digitali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi,
entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli altri
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente
operano nei confronti delle piccole e medie imprese,
purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di
cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista,
costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma
4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e
prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata
massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e
sono accordati per un valore massimo complessivo non
superiore a 4 milioni di euro per ciascuna impresa
beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al
cento per cento dei costi ammissibili individuati dal
decreto di cui al comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni
prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione
dell'investimento, in piu' quote determinate con il
medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non
superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato
in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina
comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo
periodo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima
di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attivita' di controllo
nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla
garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti
disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al
soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di
rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini
di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
individua altresi' le condizioni e i termini per
l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle
garanzie del citato Fondo.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione agli aspetti di competenza, per la definizione,
in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione
alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del
plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante
meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace
utilizzo delle risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione
del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle
banche e degli intermediari di cui al comma 2 della
provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e
rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e
dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla
convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
sulle misure previste dal presente articolo.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma
1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base
delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e
del settore della pesca.
8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di
cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita'
sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo
periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per
le medesime finalita'.».

Note al comma 257
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le
presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel
rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di
nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al
sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo
riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse
aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita'
periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto
significativo in ambito nazionale sulla competitivita'
dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle
seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del
petrolio, del carbone e del gas naturale;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione;
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata;
c-ter) interventi diretti a salvaguardare
l'occupazione e a dare continuita' all'esercizio delle
attivita' imprenditoriali.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di
imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano
rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della
continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e
criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei
predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche
mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro
l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
3-quater. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di
piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite
da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari
intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto,
ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il
Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di
apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio
1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita'
e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso
dei predetti finanziamenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».

Note al comma 260
- Il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che istituisce il programma InvestEU e che
modifica il regolamento (UE) 2015/1017, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 marzo 2021, n. L 107.
- Il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo
europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di
consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di
investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n.
1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 - il Fondo europeo per gli
investimenti strategici, e' pubblicato nella G.U.U.E. 1°
luglio 2015, n. L 169.

Note al comma 267
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
«Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese). - 1. Al fine di assicurare la
necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia,
colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da
altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE
S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in
conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di
Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle
suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai
sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi
sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA nonche' le
associazioni professionali e le societa' tra
professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche' alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di
crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal
cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di
cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I
limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera
c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al
comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del
corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei
crediti. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori
elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle
operazioni di cui al presente comma. La procedura e la
documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
sensi del presente comma sono ulteriormente specificate
dalla SACE S.p.A.
1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al
presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che
controllano direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, una societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, da una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o
territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le
giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE
delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,
adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
La condizione di cui al presente comma non si applica se la
societa' dimostra che il soggetto non residente svolge
un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di
personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del
presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono
rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 30 giugno 2022,
per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni ovvero
al maggior termine di durata previsto dalla lettera a-bis),
con la possibilita' per le imprese di avvalersi di un
preammortamento di durata fino a 36 mesi;
a-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di
cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto e'
innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i
finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,
gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e
1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad
una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi
finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi
della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali
dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per
l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del
presente decreto e la durata effettiva delle garanzie
medesime saranno determinate in conformita' alla
Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa
notifica e autorizzazione della Commissione europea, come
specificato sul piano procedurale e documentale da SACE
S.p.A.;
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non
rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16
dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
sistema bancario, come rilevabili dal soggetto
finanziatore;
b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18)
dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un
parametro indispensabile per la definizione di "impresa in
difficolta'", sono compresi nel calcolo del patrimonio i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e
appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le
certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista
per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica;
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non
e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa
relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa
relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da
dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai
costi del personale attesi per i primi due anni di
attivita', come documentato e attestato dal rappresentante
legale dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e
proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per
mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del
finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote
percentuali:
1) 90 per cento per imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro;
2) 80 per cento per imprese con valore del
fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di
euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese col valore del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il
rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25
punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il
secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle
piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,
irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore
mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi
all'impresa successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, per capitale, interessi ed oneri
accessori fino all'importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al recupero
dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla
garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo
deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che
sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti
eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in
Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima
appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al
coordinamento da parte della medesima, non approvi la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel
corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano
gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
della richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto
dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della
richiesta;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso
accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad
esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia
l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve
essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni, ovvero il
finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato
al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di
rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa
beneficiaria purche' il finanziamento preveda l'erogazione
di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e
a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a
determinare un minor costo o una maggior durata del
finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve
essere altresi' destinato, in misura non superiore al 20
per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di
finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo
emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020,
per le quali il rimborso sia reso oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia
di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al
contenimento della stessa, a condizione che
l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia attestata dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo
garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa
riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi
del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa
ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad
un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della
verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa
sia beneficiaria di piu' finanziamenti assistiti dalla
garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra
garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo
gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia
di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di
garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa
riferimento al valore su base consolidata del fatturato e
dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa
beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente
e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si
applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di
ammortamento progressivo del finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE
S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni
ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al
recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle
banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e agli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con
la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di
rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto
dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti
dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in favore di imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal
bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
non ha approvato il bilancio, si applica la seguente
procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul
piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo
quanto previsto dal comma 9:
a) l'impresa interessata all'erogazione di un
finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un
soggetto finanziatore, che puo' operare ed eventualmente
erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di
erogazione del finanziamento da parte dei suddetti
soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di
emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina la
richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un
codice unico identificativo del finanziamento e della
garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del
finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE
S.p.A.
7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il
rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico
e' subordinato altresi' alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base
dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in
considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della
garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in
Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del
lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere
elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino
al limite di percentuale immediatamente superiore a quello
ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici
impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria
indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai
profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le
modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare
il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni
previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne
riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalita'
attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti
integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",
condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono
essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro
dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata
all'approvazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui
al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze puo' essere concessa, in conformita' alla normativa
dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni
assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A.
(CDP S.p.A.) entro il 30 giugno 2022 derivanti da garanzie,
anche nella forma di garanzie di prima perdita, su
portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma,
da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del
credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno
sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza
epidemiologica da "COVID-19" e che prevedano modalita' tali
da assicurare la concessione da parte dei soggetti
finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione
dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per
effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima
richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
14. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a
copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e
13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6,
comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un
corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la
gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito
conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE
S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai
sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di
gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla
contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
seguito dell'approvazione del bilancio.
14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidita'
alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al
30 giugno 2022, concede garanzie, in conformita' alla
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel
presente articolo, in favore di banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che
sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri
titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia
attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una
classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti
dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a
quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare
l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma
14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia
inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti
obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a
mantenere una quota pari almeno al quindici per cento del
valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e
14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al
comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie
organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che
alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava
presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario, come definite ai sensi della normativa
dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i
sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce un
rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la
cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e
dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni
previsti.
14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A.
derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 14-bis e
14-ter e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a
prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La
garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata,
irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al
pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita'
relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A.
indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della
garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi
nonche' dei criteri e delle condizioni previsti dal
presente articolo. (12)
14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi
14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione
del corrispondente codice unico identificativo di cui al
comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo
eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in
cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria
trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in
considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge
rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato
del lavoro;
e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui
al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse,
alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di
comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti
ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi
dell'energia.».

Note al comma 269
- Si riporta il testo dell'articolo 64, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale):
«Art. 64 (Semplificazioni per il rilascio delle
garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green
new deal). - 1. Le garanzie e gli interventi di cui al
all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che
il Comitato interministeriale per la programmazione
economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e
conformemente alla Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11
dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso
un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli
produttivi con tecnologie a basse emissioni per la
produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso
una mobilita' sostenibile e intelligente, con particolare
riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della
mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a
ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni
inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi
intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE
S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020
e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno
assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai
termini e alle condizioni previsti nella convenzione
stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica da
adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A.
dell'attivita' istruttoria delle operazioni, anche con
riferimento alla selezione e alla valutazione delle
iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui
al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai
medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche
al fine di escludere che da tali garanzie e coperture
assicurative possano derivare oneri non previsti in termini
di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di
recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al
Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le
modalita' di escussione della garanzia dello Stato relativa
agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la
remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce
periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze
degli esiti della rendicontazione cui i soggetti
finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai
fini della verifica della permanenza delle condizioni di
validita' ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie
di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 600 milioni
di euro, e' subordinato alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con
gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita,
incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del
capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per
le medesime garanzie.
5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di
cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono interamente destinate alla copertura delle
garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento
sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della
citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono
versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle
commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla
contabilita' di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito
dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi
successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla
copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono
determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei
limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.
5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato
pubblico-privato" sono inserite le seguenti: "e anche
realizzati con l'intervento di universita' e organismi
privati di ricerca".
6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ", il primo dei quali da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' individuato l'organismo competente alla
selezione degli interventi coerenti con le finalita' del
comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle
migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le
condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma
86," sono soppresse;
b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio
e/o di debito di cui al comma 87," sono aggiunte le
seguenti: "e' stabilita".
7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1
possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del
Comitato interministeriale per la programmazione
economica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 88, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 87. Omissis
88. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di
sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero
dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in
quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma
87, e' stabilita la ripartizione dell'intervento tra i
diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di
cui ai commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche al
fine di escludere che da tali interventi possano derivare
oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche. Per le attivita' connesse
all'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' operare attraverso
societa' in house o attraverso il Gruppo BEI quale banca
dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalita' di cui ai
commi 86 e 87 e' autorizzata l'istituzione di un apposito
conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche
iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono
definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico.
Omissis.»

Note al comma 271
- Si riporta il testo dell'articolo 58, legge 28
dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali):
«Art. 58 (Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento
dell'uso eccessivo di risorse naturali). - 1. A decorrere
dall'anno 2016 e' istituito presso la Cassa conguaglio per
il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi
finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche,
ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto
il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela
della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le
prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri
gravanti sulle tariffe. Il Fondo e' alimentato tramite una
specifica componente della tariffa del servizio idrico
integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta
anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo
medesimo, determinata dall'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della
normativa vigente. Gli interventi del Fondo di garanzia
sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia
di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita'
stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 2. La garanzia dello Stato e'
inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono
definiti gli interventi prioritari, i criteri e le
modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del
presente articolo, con priorita' di utilizzo delle relative
risorse per interventi gia' pianificati e immediatamente
cantierabili, nonche' gli idonei strumenti di monitoraggio
e verifica del rispetto dei principi e dei criteri
contenuti nel decreto. I criteri di cui al primo periodo
sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore
individuati sulla base dei piani d'ambito di cui
all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e delle necessita' di tutela dell'ambiente e dei corpi
idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale
e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali
e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e
razionale delle opere idriche necessarie.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le
modalita' di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di
cui al comma 2.
4. Al fine di assicurare la trasparenza e
l'accessibilita' alle informazioni concernenti le modalita'
di gestione del Fondo, l'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico pubblica nel proprio sito
istituzionale il provvedimento di cui al comma 3, nonche'
lo stato di avanzamento degli interventi realizzati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 516, della
legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - 1. - 515. Omissis
516. Per la programmazione e la realizzazione degli
interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al
fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine
di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai
cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse
idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri
della transizione ecologica, delle politiche agricole
alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30
giugno 2022 e' adottato il Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il
Piano nazionale e' aggiornato ogni tre anni, con le
modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato
di avanzamento degli interventi, come risultante dal
monitoraggio di cui al comma 524. Il Piano nazionale e'
attuato attraverso successivi stralci che tengono conto
dello stato di avanzamento degli interventi e della
disponibilita' delle risorse economiche, approvati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sentiti i Ministri della transizione
ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente, previa
acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso
dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
Omissis.»

Note al comma 272
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2023, n. 58
(Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento
stabile tra la Sicilia e la Calabria):
«Art. 3 (Riavvio delle attivita' di programmazione e
progettazione dell'opera). - 1. In coerenza con la
qualificazione di cui all'articolo 1, comma 487, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'opera e' inserita
nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e
finanza, con l'indicazione del costo stimato, delle
coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente,
ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni
pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo.
2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed
approvato dal Consiglio di amministrazione della societa'
concessionaria il 29 luglio 2011, e' integrato da una
relazione del progettista, attestante la rispondenza al
progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate
in sede di approvazione dello stesso, con particolare
riferimento alla compatibilita' ambientale e alla
localizzazione dell'opera. Nella relazione sono altresi'
indicate le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel
progetto esecutivo al fine di adeguarlo:
a) alle norme tecniche per le costruzioni NTC2018, di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2018, e alle conseguenti modifiche alla
modellazione geologica e alla caratterizzazione geotecnica;
b) alla normativa vigente in materia di sicurezza;
c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai
manuali di progettazione attualmente in uso, salve deroghe;
d) alla compatibilita' ambientale;
e) agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali
ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione
tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione;
f) alle prove sperimentali richieste dal parere
espresso dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4,
comma 6, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sul
progetto definitivo approvato dal Consiglio di
amministrazione della societa' il 29 luglio 2011.
3. La relazione di cui al comma 2, corredata degli
eventuali elaborati grafici necessari per il
perfezionamento del procedimento di approvazione del
progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella
medesima, e' trasmessa per l'approvazione al Consiglio di
amministrazione della societa' concessionaria che, previo
parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4,
comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i
successivi trenta giorni.
4. All'esito del procedimento di cui al comma 3, la
societa' concessionaria trasmette tempestivamente il
progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2 al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indice e
presiede una conferenza di servizi alla quale partecipano
le amministrazioni statali e gli enti territoriali
interessati dalla realizzazione dell'opera. La predetta
documentazione e' contestualmente trasmessa, unitamente
alla documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione di
quella prevista dalla lettera g) del medesimo comma,
all'autorita' competente, ai fini della valutazione di
impatto ambientale, che si svolge nei tempi e con le
modalita' di cui al comma 6 del presente articolo.
5. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, ha
finalita' istruttorie e a essa non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Con la convocazione sono altresi'
trasmessi gli atti e i documenti gia' acquisiti dalla
conferenza indetta ai sensi degli articoli 4 e seguenti del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La conferenza
di cui al comma 4, primo periodo, acquisisce le
osservazioni dei soggetti interessati, nonche' motivate
proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il
progetto o di varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere,
nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche
prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in
sede di progetto preliminare e di progetto definitivo. Le
valutazioni istruttorie di cui al terzo periodo sono
limitate ai contenuti progettuali interessati dalle
prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. Sui
contenuti progettuali non interessati dalle prescrizioni di
cui al comma 2, secondo periodo, sono fatte salve le
osservazioni, le proposte di adeguamento e le richieste di
prescrizioni o varianti migliorative acquisite nella
conferenza indetta ai sensi del citato decreto legislativo
n. 190 del 2002, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni o enti partecipanti, che non si siano gia'
espressi, di sottoporre alla conferenza di cui al comma 4,
primo periodo, le proprie valutazioni o pareri su tali
contenuti. Per la tutela dei beni archeologici, sono
acquisiti nella conferenza solo gli elementi relativi alla
valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 48, comma
5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La
conferenza si conclude nel termine di cui al comma 6,
quinto periodo, decorso il quale il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' in ogni caso autorizzato
a procedere ai sensi del comma 7.
6. Ai fini della valutazione di impatto ambientale
l'autorita' competente provvede con le modalita' previste
per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del
decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione e'
limitata ai contenuti progettuali interessati dalle
prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. La
valutazione sugli ulteriori contenuti progettuali e'
limitata agli aspetti che non siano stati valutati o siano
stati oggetto di valutazioni negative nel procedimento
attivato sul progetto definitivo redatto ai sensi del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, i cui effetti
sono fatti salvi. Nel corso del procedimento, l'autorita'
competente puo' richiedere una sola volta integrazioni
documentali o istruttorie entro il termine di trenta giorni
dalla ricezione della documentazione. Il procedimento ha
rilevanza prioritaria rispetto ad ogni altro procedimento
di competenza dell'autorita' di cui al primo periodo ed e'
in ogni caso concluso nel termine di novanta giorni dalla
ricezione della documentazione. Gli esiti della valutazione
sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
verifica la compatibilita' delle valutazioni istruttorie
acquisite dalla conferenza di servizi ai sensi del comma 5
anche alla luce delle risultanze della valutazione di
impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)
per l'approvazione i seguenti atti e documenti:
a) le osservazioni, richieste e prescrizioni
acquisite nella conferenza di servizi e ritenute
assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del
procedimento di valutazione di impatto ambientale;
c) il progetto definitivo e la relazione di cui al
comma 2;
d) il piano economico-finanziario di cui all'articolo
2, comma 8;
e) la relazione istruttoria del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale
copertura finanziaria dei costi di realizzazione
dell'intervento.
8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7,
adottata con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti il CIPESS, sostituisce ogni altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e
consente la realizzazione e, per gli insediamenti
produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere,
prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
9. Alla determinazione conclusiva del CIPESS di cui ai
commi 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo
periodo, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. Alle
procedure di espropriazione si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 14, commi 6 e 7, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41.
10. All'esito dell'adozione della determinazione di cui
ai commi 7 e 8 sono autorizzate le prestazioni anticipate
rispetto alla cantierizzazione dell'opera definite nel
programma anticipato di opere e servizi predisposto ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d).
11. All'approvazione del progetto esecutivo e delle
relative varianti si provvede ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, della legge n. 1158 del 1971.»

Note al comma 273
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 177 e 178,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1. - 1. - 176. Omissis.
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e'
destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo
e la coesione e' impiegata per iniziative e misure
afferenti alle politiche di coesione, come definite dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi
per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione
finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le
politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei
fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma
previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), secondo principi di complementarita' e di
addizionalita';
 


b) con una o piu' delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo
per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto
delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea
del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia'
disposte:
1) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di
ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle
risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota
prevalente per gli interventi infrastrutturali;
2) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione
dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse;
c) sulla base della delibera di cui alla lettera b),
numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di
programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro
interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo
per la coesione", con il quale vengono individuati gli
obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la
realizzazione di specifici interventi, anche con il
concorso di piu' fonti di finanziamento. In particolare,
ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente
lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento
per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di
programmazione europea e nazionale, nonche' l'indicazione
delle diverse fonti di finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
4) il piano finanziario dell'Accordo per la
coesione, articolato per annualita', definito in
considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al
numero 2);
5) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'accordo, nonche' di monitoraggio
dello stesso;
6) l'indicazione degli interventi gia' finanziati,
a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante
anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con
delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti
dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si
applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
d) sulla base della delibera di cui alla lettera b),
numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di
programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di
regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un
accordo, denominato "Accordo per la coesione", con il quale
vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire
attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche
con il concorso di piu' fonti di finanziamento. Sullo
schema di Accordo per la coesione e' sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti
Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il
ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate,
con particolare riferimento al tema degli interventi
infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi
nazionali, nell'ottica di una collaborazione
interistituzionale orientata alla verifica della
compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le
priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate
dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027. In particolare, ciascun Accordo per la coesione
di cui alla presente lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma
interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della
loro coerenza con i documenti di programmazione europea e
nazionale nonche' l'indicazione delle diverse fonti di
finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) in caso di presenza di citta' metropolitane nel
territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse
destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
4) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
5) l'entita' delle risorse del Fondo eventualmente
destinate al finanziamento della quota regionale di
cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali
europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della presente
legge, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
6) il piano finanziario dell'Accordo per la
coesione articolato per annualita' definito in
considerazione del cronoprogramma finanziario degli
interventi;
7) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche'
di monitoraggio dello stesso;
8) l'indicazione degli interventi gia' finanziati,
a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante
anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con
delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti
dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si
applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore
di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna
regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi
definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o d),
delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del
Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si
provvede, altresi', all'assegnazione, a valere sulle
disponibilita' del citato Fondo, delle risorse afferenti
alle iniziative e alle misure relative alle politiche di
coesione di cui alla lettera a);
f) a seguito della registrazione da parte degli
organi di controllo della delibera del CIPESS di
assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione
assegnataria delle risorse e' autorizzata ad avviare le
attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi
ovvero delle linee d'azione strategiche previste
nell'Accordo per la coesione, nonche' per l'attuazione
delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di
coesione di cui alla lettera a);
g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR puo' individuare i casi nei
quali per gli interventi, finanziati con le risorse del
Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello
previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro
valore complessivo, per quelli di notevole complessita' o
per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari
ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione
del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli
effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo
n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro
il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di
avanzamento degli interventi relativi alla programmazione
2021-2027, ai fini della definizione della Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza e del
disegno di legge del bilancio di previsione;
i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e)
sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in
apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse
trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle
amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione,
secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi
accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime
risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo
le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre
disposizioni di legge, sulla base delle richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della
verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante
gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli
interventi comunicano i relativi dati al sistema di
monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un
apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte
a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non
ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un
intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui
realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso,
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la
riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento,
sentita l'amministrazione titolare dell'intervento
definanziato;
l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla
lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027
assegnate a diverso titolo, nonche' le risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione gia' iscritte in bilancio per
i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite
secondo le modalita' indicate nella medesima lettera i).
Omissis.»

Note al comma 274
- Il testo dell'articolo 1, comma 178, lettera c) della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato
dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162, e' riportato nelle note al comma 273.

Note al comma 276
- Si riporta il testo dell'articolo 94-bis, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020,
n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 94-bis (Disposizioni urgenti per il territorio di
Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del
mese di novembre 2019). - 1. Al fine di mitigare gli
effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio
da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area
della Provincia di Savona, la Regione Liguria, nel limite
delle risorse disponibili destinate alla medesima regione
ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo' erogare negli
anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un'indennita'
pari al trattamento straordinario di integrazione
salariale, comprensiva della relativa contribuzione
figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore
dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di
Savona impossibilitati a prestare attivita' lavorativa in
tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo
l'impianto funiviario di Savona in concessione alla
societa' Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali
eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di
cui al primo periodo e' residuale rispetto ai trattamenti
di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei
fondi di solidarieta' di cui al titolo II del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal
comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle
zone colpite dalle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di
ripristino della funzionalita' dell'impianto funiviario di
Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., il
provveditore interregionale alle opere pubbliche per le
regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e' nominato
Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari
per il ripristino della funzionalita' dell'impianto
funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie
S.p.a., nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo, al Commissario straordinario non spetta
alcun compenso, gettone di presenza, indennita' comunque
denominata o rimborso di spese.
6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento
delle attivita' di cui al presente articolo, si avvale,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle
strutture centrali e periferiche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' di societa' dallo
stesso controllate.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la
spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 300.000
euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del
potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.
7-bis. In caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022
della concessione Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo,
al fine di eseguire gli interventi necessari per il
recupero della piena funzionalita' tecnica di detta
funivia, di garantire la continuita' dell'esercizio dei
servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e
di traffico e di mantenere gli attuali livelli
occupazionali e nelle more dell'individuazione di un nuovo
concessionario, il Presidente dell'Autorita' di sistema
portuale del Mar Ligure occidentale, in qualita' di
Commissario straordinario, in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, provvede, per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, ad eseguire gli interventi necessari per
il recupero della piena funzionalita' tecnica di detta
funivia, nonche' all'individuazione di un nuovo
concessionario secondo le modalita' previste dal codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. Il termine di cui al primo periodo e'
prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024,
ove strettamente necessario al completamento delle
procedure di individuazione del nuovo concessionario. Nelle
more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale provvede, altresi', alla gestione
diretta dell'impianto funiviario. Il Commissario
straordinario, ai fini dell'affidamento delle attivita' di
esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di servizi e di forniture, dei servizi di
ingegneria e architettura, compresa l'attivita' di
progettazione e di acquisizione di servizi di supporto
tecnico e project management, nonche' per l'affidamento del
servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei
relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi
compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014. Al Commissario
straordinario non spetta alcun compenso, gettone di
presenza, indennita', rimborso di spese o altro emolumento
comunque denominato.
7-ter. Qualora non sia stato possibile individuare un
nuovo concessionario all'esito della procedura di cui al
comma 7-bis, la regione Liguria subentra allo Stato, quale
titolare e concedente dell'impianto funiviario. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo
di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e la regione Liguria, ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e
all'attribuzione alla regione Liguria, a decorrere dalla
data di effettivo trasferimento dell'impianto funiviario,
delle risorse di cui al comma 7-quater.
7-quater. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai
commi 7-bis e 7-ter e per l'eventuale supporto tecnico, il
presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con oneri a carico delle risorse di
cui al comma 7-quinquies nel limite massimo di spesa di
70.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024.
7-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e
7-ter, quantificati nel limite massimo di euro 700.000 per
l'anno 2022 e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023,
si provvede:
a) quanto ad euro 700.000 per l'anno 2022 mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili;
b) quanto ad euro 5.600.000 a decorrere dall'anno
2023 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di
ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in
servizio pubblico e autolinee non di competenza delle
regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952,
n. 1221.
7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari
per il recupero della piena funzionalita' tecnica
dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la
continuita' dell'esercizio dei servizi di trasporto
portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di
mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more
dell'individuazione di un nuovo concessionario, e'
autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario di cui al comma
7-bis, nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi
7-quater e 7-quinquies. Tale contabilita' cessa al termine
del commissariamento di cui al comma 7-bis.
7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono
sottoposti alle procedure di monitoraggio ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il
Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, entro il
30 giugno 2023, effettua una ricognizione, da trasmettere
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli
interventi in corso di realizzazione e quelli da
realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici
unici di progetto, e provvede all'aggiornamento di tali
informazioni nonche' delle altre informazioni procedurali e
finanziarie nei sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - Omissis.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi
negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario
straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare
la regione quale autorita' competente allo svolgimento
della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
o alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non
oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio
del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla
regione la determinazione in merito all'autorita'
competente.
2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal
caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la
stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - 1. Fatta salva la disciplina speciale
vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un
ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un
livello di criticita' tale da non potere assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi
decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili
alla data della liquidazione ovvero di quelle che si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto
previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del
commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo'
essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le
residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte
dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.
Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo
indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in
altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia
costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
finanziarie comunque non superiori alla misura del
contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il
predetto trattamento economico risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del
servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla
normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i
Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui
compensi restano determinati secondo la metodologia di
calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del
Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro
della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle
procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la
dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare
incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i compensi
che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia'
riconoscibili al commissario unico.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere
applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con
deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1.»

Note al comma 278
- Si riporta il testo dell'articolo 18, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136
(Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di
attivita' economiche e finanziarie e investimenti
strategici) come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Misure urgenti per la realizzazione degli
interventi del PNRR di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti). - 1. Al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 48, comma 5, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "Per gli interventi infrastrutturali
ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal
PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica
l'articolo 44, la stazione appaltante e' altresi' abilitata
a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente
articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari, anche ai fini della
localizzazione e della conformita' urbanistica e
paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione
delle interferenze di reti o servizi con l'opera
ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto
dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della
determinazione conclusiva della conferenza di servizi di
cui al primo periodo si producono anche a seguito
dell'approvazione del progetto di risoluzione delle
interferenze da parte della stazione appaltante, ferma
restando l'attribuzione del potere espropriativo al
soggetto gestore";
b) all'articolo 48-bis, comma 1:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati
con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le
procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48
possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o
nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche
connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi
incluso il progetto di risoluzione delle eventuali
interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non
siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di
cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione del
progetto ferroviario.";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in
conformita' a quanto stabilito dal terzo periodo, disponga
l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di
infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali
all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di
risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le
predette infrastrutture.".
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione
degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle
risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale
dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso
di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede,
nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e
841 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme,
anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione
delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino
a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione
vigente. A seguito di verifica da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno
aggiuntivo, le somme, nel limite massimo di cui al primo
periodo, al netto di quanto stabilito al quarto periodo,
sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a
specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei
prezzi, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro
il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento
delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, nonche' per
le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo,
stipulate entro il 30 giugno 2024. Al fine di garantire il
rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR,
per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto
attuatore e' autorizzato a negoziare con il contraente
generale, anche in deroga a specifiche clausole
contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo
periodo derivanti dal recepimento di disposizioni
legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause
di forza maggiore e sorpresa geologica nel limite massimo
di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro
per l'anno 2023 e 278 milioni di euro per l'anno 2024. Agli
oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422
milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse
disponibili gia' finalizzate all'intervento nell'ambito del
vigente contratto di programma, parte investimenti, di Rete
Ferroviaria Italiana Spa e, quanto a 278 milioni di euro
per l'anno 2024, a valere sulle somme individuate ai sensi
del primo periodo. Gli importi riconosciuti ai sensi del
presente comma sono inseriti nell'aggiornamento del
contratto di programma parte investimenti con specifica
evidenza.
3. E' autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno
2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte
dell'Unita' di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli
interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Agli
oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per
l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal
2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. Al fine di consentire la continuita' nella
gestione delle attivita' amministrative connesse
all'attuazione del PNRR, fino al 31 agosto 2026 il termine
di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17
giugno 2022, n. 71, e' aumentato a due anni in relazione
agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20
assunti presso amministrazioni titolari di interventi
previsti nel PNRR.
3-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "31 dicembre
2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2026";
b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis e'
aggiunto il seguente:
"1-ter. Dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, al Commissario straordinario di cui
all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al
coordinamento e al monitoraggio delle attivita' dei
soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla
Diga foranea di Genova. Per le finalita' di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1
opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, il
Commissario straordinario per la realizzazione della nuova
Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le
proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione il Commissario straordinario per la
realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette
al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una
relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di
competenza e degli impegni finanziari assunti
nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle
funzioni di cui al presente comma, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della
struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4".
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a
euro 1.500.000 per l'anno 2025 e a euro 1.000.000 per
l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

Note al comma 279
- Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 10
agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2023, n. 136 (Disposizioni urgenti a tutela
degli utenti, in materia di attivita' economiche e
finanziarie e investimenti strategici) e' riportato nelle
note al comma 278.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 394, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1. - 1.-393. Omissis
394. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati
alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta
velocita' e alta capacita' (AV/AC) sulla linea ferroviaria
adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete
centrale (Core Network) della Rete transeuropea di
trasporto (TEN-T), e' autorizzata, in favore di Rete
ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di
5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno
2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di
euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025,
250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
400 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro
per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno 2030, 450
milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro
per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente comma sono
immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di
impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Omissis.»

Note al comma 280
- Il testo dell'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici) e' riportato
nelle note al comma 276.

Note al comma 281
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.»

Note al comma 282
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume
deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi,
esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle
materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni,
alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma
ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 28-quinquies del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025):
«Art. 28-quinquies (Rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il
coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione
e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico). - 1.
Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia
di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico, e' istituita presso il Ministero dell'economia e
delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle
direttive in materia di valorizzazione e dismissione del
patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata
"Cabina di regia". Dall'ambito di competenza della Cabina
di regia e' escluso il patrimonio immobiliare del Ministero
della difesa. La Cabina di regia e' presieduta dal Ministro
dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed e'
composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del
Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della
giustizia, del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero
del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri,
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia
del demanio e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata. Possono essere invitati a
partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti
di enti, organismi o associazioni portatori di specifici
interessi.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Cabina di
regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e
controllo in materia di programmazione e realizzazione
degli interventi necessari alla valorizzazione e alla
dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In
particolare, la Cabina di regia:
a) adotta il programma nazionale pluriennale di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i
criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura
l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di
avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi
livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e
territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato
competente;
b) elabora linee guida in attuazione del programma di
cui alla lettera a);
c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del
programma di cui alla lettera a) i piani di investimento e
gli atti di programmazione degli interventi di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici
sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.
3. La Cabina di regia si avvale di una struttura
tecnica composta da un dirigente generale e da cinque
unita' di personale non dirigenziale di supporto alle
attivita', da inquadrare nell'area dei funzionari del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli
del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con
trattamento economico complessivo a carico
dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei
ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che e' collocato fuori ruolo o in posizione
di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del
collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso
indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione
di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori
ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario. Al conferimento dell'incarico dirigenziale di
cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali
previsti dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. A supporto della Cabina di
regia e' altresi' assegnato un contingente di esperti o
consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, con un compenso nel
limite di spesa complessivo di 170.000 euro per l'anno 2023
e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le
spese di funzionamento e' autorizzata la spesa di 100.000
euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2024.
4. Ai componenti della Cabina di regia e ai
partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.»
- Il libro IV del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici)
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O.,
tratta «Del partenariato pubblico-privato e delle
concessioni».

Note al comma 283
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve
essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla
comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui
al comma 3 ed e' approvato con atto formale del presidente
della regione o del presidente della provincia o del
sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del
presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa
di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le
eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre
che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive):
«Art. 26 (Misure urgenti per la valorizzazione degli
immobili pubblici inutilizzati). - 1. In considerazione
dell'eccezionalita' della situazione economico-finanziaria
del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione
finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione e di promuovere iniziative di valorizzazione
del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e
sociale, l'accordo di programma di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il
recupero di immobili non utilizzati del patrimonio
immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica.
Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di
programma, il Comune, fermo restando, nel caso di
insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, presenta una proposta di recupero
dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione
d'uso all'Agenzia del demanio, che e' tenuta a valutarla,
entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo
opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso
di finanziamento, di valorizzazione o di alienazione.
1-bis. Hanno priorita' di valutazione i progetti di
recupero di immobili a fini di edilizia residenziale
pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente
collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad
alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei
sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosita'
incolpevole, nonche' gli immobili da destinare ad
autorecupero, affidati a cooperative composte
esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso
all'edilizia residenziale pubblica. I progetti aventi scopi
differenti sono valutati, in sede di accordo di programma,
in relazione agli interventi di cui al periodo precedente,
finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero
alla dimostrazione che non sussistano le necessita' o le
condizioni per tali progetti.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e
l'Agenzia del demanio, nonche' il Ministero della difesa,
quando le operazioni di cui al presente articolo
comprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non
piu' utili alle sue finalita' istituzionali, effettuano la
prima individuazione degli immobili entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il provvedimento di
individuazione degli immobili dell'Amministrazione della
difesa non piu' utilizzati e' comunicato alle competenti
Commissioni parlamentari. Sono esclusi dall'applicazione
della presente disposizione gli immobili per i quali e'
stata accolta la domanda di trasferimento di cui
all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, nonche' quelli per i quali e' in corso la
richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare
la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene
all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.
3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di
individuazione di cui al comma 2, l'Agenzia del demanio,
d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente agli
immobili in uso al medesimo e non piu' utili alle sue
finalita' istituzionali di cui al comma 2, puo' formulare
all'amministrazione comunale, una proposta di recupero
dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, fermo
restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto
disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di
mercato per sollecitare la presentazione della proposta da
parte di privati.
4. L'accordo di programma avente ad oggetto la proposta
di cui ai commi precedenti, sottoscritto
dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con
l'Agenzia del demanio e con il Ministero della difesa,
limitatamente a immobili in uso al medesimo e non piu'
utili alle sue finalita' istituzionali di cui al comma 2,
costituisce variante di destinazione d'uso ai sensi del
decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da
concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata
proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo
e' ratificato con deliberazione del Consiglio comunale.
5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
adottano le misure necessarie a garantire, in base ai
principi di proporzionalita', adeguatezza, efficacia ed
efficienza dell'azione della pubblica amministrazione,
nonche' per l'applicazione omogenea sul territorio
nazionale del presente articolo, le occorrenti
semplificazioni documentali e procedimentali, relative
anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione
delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di
strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti
dagli accordi di programma di cui al comma 4.
6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del
demanio e il Ministero della difesa, limitatamente a
immobili in uso al medesimo e non piu' utili alle sue
finalita' istituzionali di cui al comma 2, procedono,
secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione
e alla costituzione del diritto di superficie degli
immobili.
7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di
programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni
dalla sua conclusione, il Ministro competente puo' proporre
al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare,
previa diffida, un commissario ad acta che provvede alle
procedure necessarie per la variante urbanistica, ferme
restando le volumetrie e le superfici esistenti. Nel caso
di nomina del commissario ad acta non si applicano le
disposizioni di cui al comma 8. Al commissario di cui al
periodo precedente non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli
immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata
anche ai sensi del presente articolo, e' attribuita agli
enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle
loro rispettive competenze, alla conclusione del
procedimento, una quota parte dei proventi, secondo
modalita' determinate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare, limitatamente
agli immobili dell'Amministrazione della difesa, di
concerto con il Ministro della difesa.
8-bis. Il comma 12 dell'articolo 3-ter del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e'
abrogato.»

Note al comma 286
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 461, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197(Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025):
«Art. 1. - 1.-460. Omissis
461. Ai fini di cui al comma 460, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, il Fondo per le infrastrutture ad alto
rendimento (FIAR), con una dotazione iniziale di 100
milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per
l'anno 2024. In sede di prima attuazione dei commi da 459 a
470, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
uno o piu' decreti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
giugno 2023, provvede alla revisione degli strumenti
destinati alla pianificazione e al finanziamento delle
infrastrutture non aventi carattere prioritario al fine di
perseguire la semplificazione delle fonti di finanziamento,
nonche' alla revoca delle risorse destinate a interventi
che non rispondono ai requisiti di rendimento di cui al
comma 460, lettere a) e b), per i quali non siano stati
adottati strumenti amministrativi di programmazione o sulla
base dei dati risultanti nei sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non
siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti
come definite ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Le
risorse revocate, per le annualita' e per gli importi gia'
autorizzati, affluiscono al FIAR per la loro destinazione
agli interventi con le modalita' di cui al comma 462. Per
le medesime finalita', entro il 30 giugno di ogni anno, a
decorrere dall'anno 2024, possono essere adottati ulteriori
decreti di cui al presente comma.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 392, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1. - 1.-391. Omissis
392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla
Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di
ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il
55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990,
sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di
emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato «
Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile», con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300
milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo
e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo
del parco autobus del trasporto pubblico locale,
all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie
non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e
turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale
su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per
l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi
adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a
tali fini destinate con il decreto di cui al secondo
periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il
relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici
unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il
cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi,
determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al
presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di
mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma
procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione
degli interventi di cui al presente comma sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Omissis.»

Note al comma 287
- Il testo dell'articolo 1, comma 461, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025) e' riportato nelle note al comma 286.

Note al comma 288
- Il testo dell'articolo 1, comma 461, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025) e' riportato nelle note al comma 286.

Note al comma 289
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.
Omissis.»

Note al comma 290
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 473, della
legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025):
«Art. 1. - 1. - 472. Omissis
473. Al fine di consentire la realizzazione del
collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con
il Presidente della Giunta regionale del Lazio, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' nominato un Commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, per l'espletamento delle attivita' di
programmazione, progettazione e affidamento degli
interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel
limite delle risorse che si rendono disponibili a
legislazione vigente. Con il medesimo decreto e' stabilito
l'eventuale compenso del Commissario straordinario, in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro
economico degli interventi da realizzare.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. - 4. Omissis
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
Omissis.»

Note al comma 292
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 523, della
legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - 1. - 522. Omissis
523. Nelle more della definizione del Piano nazionale
di cui al comma 516, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, e'
adottato un piano straordinario per la realizzazione degli
interventi urgenti in stato di progettazione definitiva,
con priorita' per quelli in stato di progettazione
esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il
risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Il
contenuto del piano straordinario confluisce nel Piano
nazionale di cui al comma 516. Gli interventi previsti nel
piano straordinario sono realizzati dai concessionari di
derivazione o dai gestori delle opere mediante apposite
convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. I soggetti realizzatori possono altresi'
avvalersi di enti pubblici e societa' in house delle
amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica
competenza tecnica. Per la realizzazione del piano
straordinario e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
Omissis."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 397 e 405,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249):
«Art. 1. - 1.-396. Omissis
397. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per
l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2028 e di 400 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del
contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e ANAS Spa.
398. - 404. Omissis
405. Per il finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione straordinaria e
adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti
climatici della viabilita' stradale, anche con riferimento
a varianti di percorso, di competenza di regioni, province
e citta' metropolitane, e' autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per
l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2031 al 2036.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori) convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73:
«Art. 4 (Fondo per interventi a sostegno della domanda
in particolari settori). - 1. - 5-ter. Omissis
6. E' istituito, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le
infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere
infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo
e' ripartito, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali
di riparto, e con le singole regioni interessate, per
finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti,
nonche' previo parere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con
il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al
cinquanta per cento delle risorse destinate
all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai
sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come
spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali che
abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota
superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti
ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse
devono essere destinate a progetti, gia' approvati, diretti
alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili,
finalizzate a rendere le strutture operative funzionali
allo sviluppo dei traffici.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 89, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«Art. 1. - 1.-88. Omissis
89. E' autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per
l'anno 2014 per interventi in favore del settore
dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Omissis.»

Note al comma 293
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti, e' pubblicato nella Gazz. Uff.
6 febbraio 2012, n. 30.
- Il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in
materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato nelle
note al comma 166.

Note al comma 294
- Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015) e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 26 aprile 2013, n. 97.

Note al comma 295
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162
(Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Rafforzamento della capacita' amministrativa
degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri). -
1. A decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, delle citta' metropolitane, delle province, delle
unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette
regioni, nonche' per rafforzare le funzioni di
coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le
predette amministrazioni, in deroga alle vigenti facolta'
assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale
da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari
prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto funzioni locali -
Triennio 2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, ovvero
della categoria A del contratto collettivo nazionale di
lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel
limite massimo complessivo di duemiladuecento unita', di
cui settantuno unita' riservate al predetto Dipartimento.
Le assunzioni delle unita' di personale di cui al primo
periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni
organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della
Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione
organica e' incrementata in misura corrispondente.
Omissis.»

Note al comma 296
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del
decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con
modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante
ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza:
«Art. 14 (Disposizioni per il sostegno del settore del
trasporto). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei
carburanti, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per l'anno 2022, da destinarsi:
a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di
un contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o
stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di
trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera
a), numero 2) del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto
contributo e' riconosciuto nella misura massima del 28 per
cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno
2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al
precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato
dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o
superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette
attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le
eventuali risorse che residuino a seguito del
riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi
precedenti possono essere utilizzate per il riconoscimento
di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella
misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel
secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale
o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita'
di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera
a), numero 1), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l'acquisto del
gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o
superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette
attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di
un contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di
trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali
ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi
di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge
11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo e'
riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della
spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e
comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente
periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi
soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore,
utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante
le relative fatture d'acquisto.
1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere
a) e b) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi
non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti
d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta
possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nel rispetto della normativa europea in materia
di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare
riguardo alle procedure di concessione dei contributi,
sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del
rispetto dei limiti di spesa previsti, nonche' alla
documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 43.»
- Il testo dell'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali) e' riportato
nelle note al comma 255.

Note al comma 298
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 375 a
377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249):
«Art. 1. - 1.-374. Omissis
375. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
"Fondo straordinario per gli interventi di sostegno
all'editoria", con una dotazione pari a 90 milioni di euro
per l'anno 2022 e a 140 milioni di euro per l'anno 2023.
376. Il Fondo di cui al comma 375 e' destinato a
incentivare gli investimenti delle imprese editoriali,
anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione
tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di
giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi
media, nonche' a sostenere le ristrutturazioni aziendali e
gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di
informazione.
377. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per
l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare
entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di
stampa, e' definita, previa ricognizione annuale delle
specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del
Fondo di cui al comma 375.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali) e' riportato
nelle note al comma 255.

Note al comma 299
- Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181
(Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1989, n. 77.
- Il regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014
del 17 giugno 2014, della Commissione, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione,
del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e' pubblicato
nella G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023.

Note al comma 300
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.»

Note al comma 303
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 914, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 913-bis. Omissis
914. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma
di cui al comma 913 e concluse sulla base di quanto
disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonche' delle delibere
del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7
agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, producono effetti nel
corso dell'anno 2019, ai sensi del comma 916 del presente
articolo, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e
certificate dagli enti beneficiari in base al
cronoprogramma. Il termine per la stipulazione delle
convenzioni nell'ambito del Programma di cui al comma 913
e' prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del
Programma e delle economie di progetto maturate.
Omissis.»

Note al comma 304
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - 1. Per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in
relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi
quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione entro
il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,
applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2
ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli
previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo
le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del
corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato "PNRR", di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali
siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di
cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse. Sulle istanze presentate ai sensi della presente
lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
svolge controlli, anche a campione.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4,
lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso
alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma
8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono,
entro il 31 gennaio 2023, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo
della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il
prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di
avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del
presente articolo rispetto all'importo dello stato di
avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato
dal responsabile unico del procedimento.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a
contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui
all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati
sulla base di offerte, con termine finale di presentazione
entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei
lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 e' adottato, anche in
deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto
previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i
prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati
annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo
periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi
derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo
periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,
sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura
del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto
periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo
certificato di pagamento e' emesso contestualmente e
comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni
appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti; le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad
altri interventi ultimati di competenza della medesima
stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della
spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso
di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo,
per l'anno 2023 e l'anno 2024 le stazioni appaltanti che
non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4,
lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022,
accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del
presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo
assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione per l'anno
2003 e entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024, sono
stabilite le modalita' di accesso al Fondo e i criteri di
assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del
presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1,
lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori,
relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base
di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonche' alle
concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine
compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che
non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7,
relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure,
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Per i citati
appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al
comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e'
rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le
concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al
comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per cento della sua
capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli
180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole
di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della
concessione sui saldi di finanza pubblica.
6-quater. Per le finalita' di cui ai commi 6-bis e
6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in
termini di residui, le risorse del Fondo per la
prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, che e' ulteriormente incrementato con una
dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 700
milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro
per l'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa.
Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse
sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa e
su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti svolge controlli, anche a campione.
6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari
di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano
l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello
infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in
aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure a seguito
dell'aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e
6-ter del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b),
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati
con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma
7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle
Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per
fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo
conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli
interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita'
di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche
tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di
complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro
per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125
milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per
l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, secondo le modalita' definite ai sensi del comma
7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di
lavori delle opere avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata
entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti
l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo
periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere
utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
8. Fino al 31 dicembre 2024, in relazione agli accordi
quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, con termine finale di presentazione dell'offerta
entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini
della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari
aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione
all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui
all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano
anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2024, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2024. La disposizione di cui al secondo periodo
non si applica agli interventi di cui all'articolo 18,
comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,
n. 136.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio
2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati
in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di
euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.»

Note al comma 305
- Si riporta il testo dell'articolo 54, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica):
«Art. 54 (Disposizioni in materia finanziaria e
contabile). - 1. Il comma 36 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e del commercio con l'estero, puo' altresi'
autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della
SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti
dalla stessa SACE, nonche' dei crediti concessi a valere
sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti
dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso
un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori. I crediti di
cui al presente comma possono essere convertiti, anche per
un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per
realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo
socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono
essere attuate anche attraverso finanziamenti,
cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente
destinati alla realizzazione delle suddette attivita'. Le
disponibilita' finanziarie derivanti dalle operazioni di
conversione, qualora non utilizzate con le modalita'
predette, confluiscono nei conti correnti presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente,
alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo
6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere
utilizzate per le finalita' indicate nel presente comma,
nonche' per le attivita' previste dalla legge 24 maggio
1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato
fondo rotativo".
2. Al n. 1-bis) dell'articolo 2948 del codice civile,
introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge 12 agosto
1993, n. 313, le parole: "titoli del debito pubblico" sono
sostituite dalle seguenti: "titoli di Stato".
3. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 4, del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e' soppresso.
Le relative disponibilita' sono trasferite ad un fondo
destinato a concorrere alla copertura degli impegni del
Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'articolo 62,
comma 4, del predetto decreto legislativo.
4. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 29
dicembre 1962, n. 1745, e' inserito il seguente:
"In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo
Stato puo' esigere gli utili ed intervenire in assemblea
dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la
Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione
scritta a firma del tesoriere".
5. A decorrere dal 1° gennaio 1998 sono rimborsati alla
pari e cessano di fruttare interessi i titoli del prestito
nazionale Rendita 5 per cento, emesso con regio
decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito dalla
legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli nominativi di cui al
precedente periodo, purche' non prescritti, di importo
inferiore a lire due milioni, con esclusione di quelli
sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati
all'esibitore senza che occorra alcuna documentazione o
formalita'. E' prescritto il capitale dei titoli nominativi
di debito pubblico, anche se annotati di ipoteca o altro
vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni dalla
data di rimborsabilita'.
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e' inserito il seguente:
"3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione
del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui
all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti
dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle
partecipazioni societarie detenute indirettamente".
7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre
1993, n. 489, e' sostituito dal seguente:
"3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle
societa' per azioni derivanti dalla trasformazione del
Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle
imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita'
degli enti originari, operando l'una prevalentemente
nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti
locali nonche' in operazioni riguardanti le infrastrutture,
le esportazioni e la cooperazione economica internazionale,
e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese
artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano".
8. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui
all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni
dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427.
9. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole:
"nonche' dell'intervento di cui al presente articolo nei
limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5".
10. - 11.
12. A decorrere dal 1° gennaio 1998, ogni rinvio
normativo o contrattuale all'indice del costo della vita
calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale)
deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo
per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto
nazionale di statistica e pubblicato mensilmente sulla
Gazzetta Ufficiale. La Commissione centrale che svolge
funzioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo
dell'indice sindacale e' soppressa.
13. Sono abrogate le norme che autorizzano la
contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a
specifiche finalita', ivi comprese quelle di cui al comma
12 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ad
eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni
internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo
Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui
solo per finalita' specifiche di interesse pubblico; alle
relative spese pluriennali si provvede nei limiti
risultanti dalla tabella F allegata alla legge finanziaria.
14. In relazione all'esigenza di definire i risultati
dei conti pubblici per il 1997 in vista della Conferenza
intergovernativa per l'ammissione al sistema della moneta
unica europea, gli enti del settore pubblico comunicano al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica i dati consuntivi della gestione di cassa per
l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.
15. Ai fini della verifica degli impegni di
riequilibrio assunti in sede comunitaria, gli enti
territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, comunicano al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica le
caratteristiche delle emissioni deliberate.
16. Le spese del bilancio dello Stato relative a
regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante
titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono
imputate alla competenza dell'esercizio in cui vengono
disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad
annualita' o a limiti di impegno, da conservare in bilancio
a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del
periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei
residui per essere reiscritte nella competenza degli
esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di
ammortamento, sempreche' l'impegno formale avvenga entro
l'esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in
bilancio. Tali spese, limitatamente agli esercizi
finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza
degli esercizi successivi a quello terminale, sempreche'
l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio
finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.»

Note al comma 306
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 15, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche). - 1. - 14. Omissis
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da
parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme
obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le
operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle
somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle
quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Omissis.»

Note al comma 308
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 310, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1. - 1.-309. Omissis
310. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni
di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 90 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c),
una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2025 e' ripartita tra gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui al periodo
precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle
procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti
pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente
lettera;
b) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono
destinati alla promozione dello sviluppo professionale di
ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse
di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca. Gli enti pubblici di ricerca possono indire
procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di
terzo livello professionale per l'accesso al secondo
livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto
di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni
per le procedure selettive di cui alla presente lettera
sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata
qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori
tecnologici di riferimento, esterni all'ente. Gli enti
pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di
10 milioni di euro, ripartiti con le modalita' di cui al
secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a
ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello
professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra
il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle
disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili
di ricercatore e tecnologo di terzo livello;
c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono
finalizzati alla valorizzazione del personale
tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca in
ragione delle specifiche attivita' svolte nonche' del
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della
ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di
ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonche'
i principi generali per la definizione degli obiettivi e
l'attribuzione delle predette risorse al personale
tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca
provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in
ragione della partecipazione dello stesso ad appositi
progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati
obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro
capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo
lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione
collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal
decreto di cui al secondo periodo.
Omissis.»

Note al comma 311
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 606, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Art. 1. - 1.-605. Omissis
606. Per la partecipazione italiana ai programmi di
ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il
rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e
della climatologia, nonche' per la realizzazione delle
infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto
di localizzazione, e' autorizzata una spesa pari a 15
milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per
l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono attribuite le risorse necessarie per la
realizzazione delle infrastrutture di cui al periodo
precedente e sono definiti gli ulteriori interventi
previsti dal medesimo periodo.
Omissis.»

Note al comma 312
- Si riporta il testo del dall'articolo 5, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.
270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3
novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica):
«Art. 5 (Crediti formativi universitari). - 1. Al
credito formativo universitario, di seguito denominato
credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per
studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente
determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle
predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per
cento.
2. La quantita' media di impegno complessivo di
apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo
pieno e' convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I regolamenti didattici di ateneo determinano,
altresi', per ciascun corso di studio la frazione
dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata
allo studio personale o ad altre attivita' formative di
tipo individuale.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita'
formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento
dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo
restando che la valutazione del profitto e' effettuata con
le modalita' di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti
acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli
studi in altro corso della stessa universita' ovvero nello
stesso o altro corso di altra universita', compete alla
struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure
e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento
didattico di ateneo.
5-bis. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
inoltre le modalita' di acquisizione di parte dei crediti
in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di
mobilita' stipulate tra le istituzioni interessate.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere
forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine
di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi,
e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello
studente in tempi determinati, diversificato per studenti
impegnati a tempo pieno negli studi universitari o
contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
7. Le universita' possono riconoscere come crediti
formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le
conoscenze e abilita' professionali certificate ai sensi
della normativa vigente in materia, nonche' altre
conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di
livello postsecondario alla cui progettazione e
realizzazione l'universita' abbia concorso.»

Note al comma 314
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».

Note al comma 315
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti,
liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione,
nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta
informativa e dei processi di distribuzione e di vendita,
la capacita' delle imprese del settore di investire e di
acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo,
nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel
campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale
dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1,
comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10,
comma 1, della presente legge, di seguito denominato
«Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di
sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100
milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla
televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla
stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione
radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore dell'informazione
e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria
diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo
con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente,
rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico
ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita';
 


3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo
economico, per gli interventi di rispettiva competenza,
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di
ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti
tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria
quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di
cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di
progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta
informativa nel campo dell'informazione digitale attuando
obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale
decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, e' altresi' annualmente stabilita,
per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota
del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del
Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione
di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle
imprese operanti nel settore dell'informazione e
dell'editoria.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.».

Note al comma 316
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note al comma 317
- Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70
(Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione
dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016,
n. 198) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio
2017, n. 123.

Note al comma 318
- Si riporta il testo dell'articolo 25-bis, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge
3 luglio 2023, n. 85 (Misure urgenti per l'inclusione
sociale e l'accesso al mondo del lavoro):
«Art. 25-bis (Disposizioni in materia di
prepensionamento per i giornalisti dipendenti da imprese
del settore dell'editoria). - 1. Per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, e'
autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023,
di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027
e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce
tetto di spesa, alle medesime condizioni previste
dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo
15 maggio 2017, n. 69.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni
di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per
l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1,
comma 616, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n.
178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.».
- Il testo dell'articolo 1, della legge 26 ottobre
2016, n. 198, e' riportato nelle note al comma 315.

Note al comma 319
- Si riporta il testo dell'articolo 188 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge
17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 188 (Credito d'imposta per l'acquisto della carta
dei giornali). - 1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici
di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli
operatori di comunicazione e' riconosciuto un credito
d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la
stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni
di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184,
185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al
presente comma non e' cumulabile con il contributo diretto
alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si
applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario
si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalita' il suddetto
Fondo e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno
2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale
n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le
necessarie regolazioni contabili. (611)
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.».

Note al comma 323
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 712, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-20249) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-711. Omissis
712. Al fine di promuovere, nel limite di spesa
autorizzato ai sensi del presente comma, la competitivita'
del sistema produttivo nazionale, attraverso la
valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo
sperimentale, e' istituito un apposito fondo presso il
Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1
milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'universita' e della ricerca e con il Ministero della
difesa, sono individuati i progetti di rilevanza strategica
nel settore navale,incluso quello subacqueo rivolti
all'innovazione tecnologica e digitale e alla
sostenibilita' ambientale. Per tali progetti il Ministro
dello sviluppo economico concede finanziamenti con le
modalita' di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.
Possono accedere ai benefici di cui alla presente
disposizione le imprese la cui attivita' principale
riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di
navi, motori, sistemi elettronici, equipaggiamenti e
materiali navali nonche' di parti degli stessi.
Omissis.».

Note al comma 324
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 659, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Art. 1. - 1.-658. Omissis
659. Per le finalita' di cui al comma 658 e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dal 2023. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione di
funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero
della difesa, previsto all'articolo 619 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in
materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato nelle
note al comma 166.

Note al comma 325
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 732, 733 e
734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. -1.-731. Omissis
732. Per l'istituzione e l'inizio dell'operativita'
della fondazione denominata «Istituto di Ricerche Tecnopolo
Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», con sede in
Taranto, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
733. La fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo
Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », di seguito
denominata « Tecnopolo », e' istituita per lo svolgimento
delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca,
tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di
valorizzazione delle innovazioni e della proprieta'
intellettuale generata, nel campo dello studio e
dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti
energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia
circolare, strumentali alla promozione della crescita
sostenibile del Paese e al miglioramento della
competitivita' del sistema produttivo nazionale. Per le
finalita' di cui al presente comma, il Tecnopolo instaura
rapporti con organismi omologhi, nazionali e
internazionali, e assicura l'apporto di ricercatori
italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di
eccellenza.
734. Lo statuto del Tecnopolo definisce gli obiettivi
della fondazione e il modello organizzativo, individua gli
organi, stabilendone la composizione, ed e' approvato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca svolge
compiti di vigilanza sul Tecnopolo.
Omissis.».

Note al comma 326
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21 (Rafforzamento della capacita' amministrativa
del Ministero dell'istruzione e del merito). - 1. La
vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e
del merito e' incrementata di due posizioni dirigenziali di
livello generale e di otto posizioni dirigenziali
amministrative di livello non generale. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di
euro 1.571.133 annui a decorrere dall'anno 2024. Alla
conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del
presente decreto.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le
medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato, nei
limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un
contingente pari a 40 unita' di personale da inquadrare
nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure
concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di
euro 1.783.937 annui a decorrere dall'anno 2024. E'
altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero, per
l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro
300.000 per la gestione delle predette procedure
concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di
funzionamento connesse all'istituzione dei posti
dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del
personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a
decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di
funzionamento.
3. La consistenza del fondo risorse decentrate del
Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata, in
deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla
legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023,
di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3,
pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621
per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate
nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono
attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento
di attivita' di supporto tecnico, finalizzate alla
realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno
la diretta responsabilita' in qualita' di soggetti
attuatori. Per le finalita' di cui al primo periodo le
istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle
risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare
incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023.
Per le finalita' di cui al presente comma, nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e'
istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro
per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici
regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione
scolastica e ridurre i divari territoriali e negli
apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo
e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle
risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui
al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma
4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023
da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche
individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base
dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come
risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da
ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di
cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per
l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione,
quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440.
4-bis.2 I contratti per gli incarichi temporanei di
personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi
dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche
statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono
prorogati fino al 15 aprile 2024.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito
promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione
della piattaforma «Famiglie e studenti», come canale unico
di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero
medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative
statali. La piattaforma e' costituita da un'infrastruttura
tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi
informativi esistenti e funzionali alle attivita' del
predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad
essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della
piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle
prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero
dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche
ed educative statali utilizzano i dati presenti nella
piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente
connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento
delle rispettive finalita' istituzionali. L'accesso alla
piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al comma
2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005.
4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno
del diritto allo studio, al fine di semplificare
l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e
degli studenti, di ottimizzare le attivita' del Ministero
dell'istruzione e del merito e delle istituzioni
scolastiche ed educative statali e di alimentare la
piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero
dell'istruzione e del merito e' autorizzato ad acquisire
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in
forma aggregata e privi degli elementi identificativi,
suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di
cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni
suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste
ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di
studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni
di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e
delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
nonche' del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il
Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a
trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale
i dati necessari a individuare gli studenti delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando
misure tecniche e organizzative idonee a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi
dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le
istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualita'
di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui
al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i
controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto
dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati
dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il
riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
adotta uno o piu' decreti, di natura non regolamentare, con
i quali definisce i servizi digitali compresi nella
piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici
e i criteri di sicurezza, di accessibilita', di
disponibilita' e di interoperabilita', i limiti e le
condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto,
lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per
i diritti e le liberta' degli interessati, i tempi di
conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016.
4-sexies. Le attivita' previste dai commi 4-ter,
4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "Ministro
dell'istruzione e del merito," sono inserite le seguenti:
"previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,".
4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma
4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si
applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1
della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4-novies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13
luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121 a 124" sono
inserite le seguenti: "nonche' per la formazione del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario".».

Note al comma 327
- Il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n. 112 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di
agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del
Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025) e'
riportato nelle note al comma 326.

Note al comma 328
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (Misure
urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta'
educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la
sicurezza dei minori in ambito digitale):
"Art. 10 (Interventi a supporto delle istituzioni
scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»). - 1.
All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023,
n. 112, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente:
«4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica
e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le
istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo
ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono
autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato
fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui
al presente comma. Per le finalita' di cui al presente
comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis e'
incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da
destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche
individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base
dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come
risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da
ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di
cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per
l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione,
quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440.».
2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per
l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda
Sud», e' autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la
spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro
per l'anno 2024. All'attuazione del presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440.
3. Al fine di ridurre i divari territoriali,
contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono
precoce, nonche' prevenire processi di emarginazione
sociale, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a
valere sulle risorse del Programma operativo complementare
POC «Per la Scuola» 2014-2020 destinata alle istituzioni
scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati
relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come
risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le
finalita' di cui al presente comma sono adottate le
seguenti azioni e iniziative:
a) rafforzare le competenze di base degli studenti;
b) promuovere misure di mobilita' studentesca per
esperienze fuori contesto di origine;
c) promuovere l'apprendimento in una pluralita' di
contesti attraverso modalita' piu' flessibili
dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche
innovative;
d) promuovere il supporto socio-educativo.
4. All'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «a
valere sulle risorse di cui al Programma operativo
complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020» sono
sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse di cui
al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027,
nel rispetto delle procedure e dei criteri di
ammissibilita' dei programmi delle politiche di coesione
europee».
5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa
di cui all'articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione e
Ricerca per il triennio 2016-2018 e' incrementato, a
decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di
euro per le seguenti finalita':
a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione
nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di
abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla
fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle
rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta
formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante
l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito
extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli
attori sociali e istituzionali dei territori interessati;
b) valorizzare la professionalita' dei docenti delle
istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che
garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla
continuita' didattica. Per la finalita' di cui al primo
periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del
Fondo di cui al presente comma e' riservata ai docenti a
tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli
anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I
docenti in sovrannumero negli anni di riferimento,
destinatari di mobilita' d'ufficio e che abbiano presentato
domanda di mobilita' condizionata, non rientrano nella
esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di
cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione
di domanda di mobilita' territoriale o professionale, di
assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non
abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero
anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso,
e' altresi' attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti,
a conclusione del triennio, effettivamente svolto, e
ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il
triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilita'
volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e
le utilizzazioni, nonche' ai fini delle graduatorie
d'istituto.
6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui
al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una
specifica e separata sessione negoziale della
Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per
l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri,
pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Note al comma 329
- Il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 15
settembre 2023, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023, n. 159, e' riportato nelle note al
comma 328.

Note al comma 330
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 561, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Art. 1. - 1.-560. Omissis
561. Nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una
dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023,
finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico,
con particolare riferimento alle attivita' di orientamento,
di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica,
ivi comprese quelle volte a definire percorsi
personalizzati per gli studenti, nonche' di quelle svolte
in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito,
sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo delle
risorse di cui al presente comma.
Omissis.».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
n. 176 del 20 agosto 2023, e' pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

Note al comma 331
- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107:
"Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e
valutazione degli insegnanti). - 1. Nell'ambito
dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche
innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con
l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico
2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e
dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende
le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli
strumenti digitali, anche con riferimento al benessere
psicofisico degli allievi con disabilita' e ai bisogni
educativi speciali, nonche' le pratiche di laboratorio e
l'inclusione, e' introdotto un sistema di formazione e
aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al
comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di
durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze
quanto le competenze applicative, sono parte integrante di
detti percorsi di formazione anche attivita' di
progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo
sviluppo delle potenzialita' degli studenti, volte a
favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici
specifici e attivita' di sperimentazione di nuove modalita'
didattiche. Le modalita' di partecipazione alle attivita'
formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore
aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva.
La partecipazione alle attivita' formative dei percorsi si
svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed e'
retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma
1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la struttura
con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello
svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
a) accreditamento delle istituzioni deputate ad
erogare la formazione continua per le finalita' di cui al
presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale
per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal
Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui
al comma 8;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti
della formazione del personale scolastico in linea con gli
standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante
degli insegnanti con la formazione in servizio.
3. Al fine di promuovere e sostenere processi di
innovazione didattica e organizzativa della scuola,
rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo
delle figure professionali di supporto all'autonomia
scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola
definisce altresi' specifici obiettivi dei programmi per
percorsi di formazione in servizio strutturati secondo
parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalita'
e competenze per attivita' di progettazione, tutoraggio,
accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialita'
degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di
collaborazione a supporto del sistema organizzativo
dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica.
La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base
volontaria e puo' essere retribuita con emolumenti
nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria
secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.
Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali,
ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai
bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale
dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e
nel Piano di miglioramento della offerta formativa.
4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma
1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene
dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene
obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito
all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma
9. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla
capacita' di incrementare il rendimento degli alunni, alla
condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e
delle esperienze extrascolastiche, verifiche intermedie
annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal
docente sull'insieme delle attivita' realizzate nel corso
del periodo oggetto di valutazione, nonche' una verifica
finale nella quale il docente da' dimostrazione di avere
raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli
obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono
effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di
cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare,
nella verifica finale il comitato e' integrato da un
dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro
istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la
verifica annuale o finale puo' essere ripetuta l'anno
successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale sono
previste anche nel caso di formazione obbligatoria
assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di
un modello di valutazione approvato con decreto del
Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia
dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio
e valutazione degli obiettivi formativi specifici per
ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori
di performance, che sono declinati dalle singole
istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale
dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli
strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica
finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento
dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei
docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini
di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli
indicatori di cui al presente comma. Resta ferma la
progressione salariale di anzianita'. Per gli insegnanti di
ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico
statale, al superamento del percorso formativo triennale e
solo in caso di valutazione individuale positiva e'
previsto un elemento retributivo una tantum di carattere
accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva
nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al
20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei
limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e
secondo le modalita' ivi previste.
4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una
valutazione positiva nel superamento di tre percorsi
formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma
1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del
presente comma e comunque delle risorse disponibili ai
sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati,
nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a
regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva
di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno
annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si
somma al trattamento stipendiale in godimento. Puo'
accedere al beneficio di cui al precedente periodo un
contingente di docenti definito con il decreto di cui al
comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unita' per
ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034,
2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato
e' tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per
almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto
incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in
servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si
selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo
sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma
9 e le modalita' di valutazione sono precisate nel
regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui
detto regolamento non sia emanato per l'anno scolastico
2023/2024 le modalita' di valutazione seguite dal comitato
di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con
decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle
more dell'aggiornamento contrattuale, per dare immediata
applicazione al sistema di progressione di carriera di cui
al primo periodo, si applicano i seguenti criteri di
valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto
nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si e'
ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parita' di
punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente
di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e'
svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza
professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i
titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con
cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al
settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti
dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini
pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al
presente comma operano con effetto sulle anzianita'
contributive maturate a partire dalla data di decorrenza
del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente
comma.
4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le
procedure per l'accesso alla stabile incentivazione sono
soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei
limiti delle cessazioni riferite al personale docente
stabilmente incentivato e della quota del fondo di cui al
comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam
da attribuire ad un contingente di docente stabilmente
incentivato nella misura massima di 32.000 unita'.
5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento
dell'elemento retributivo una tantum di carattere
accessorio di cui al comma 4 e al beneficio economico di
cui al comma 4-bis, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla
formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro
nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160
milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro
nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il
riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di
carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al
presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che abbiano
conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli
indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai
criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai
sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale
elemento retributivo in maniera selettiva e non
generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta nel
limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento
all'anno di conseguimento della valutazione individuale
positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno
2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di
euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029,
250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento
dell'organico dell'autonomia del personale docente
conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei
flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico
2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito
delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione
degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli
relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di
euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42
milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro
nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In
attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le
consistenze dell'organico dell'autonomia del personale
docente, con esclusione dei docenti di sostegno, e' pari a
669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325
posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti
nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno
scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico
2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032.
In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente
gli Uffici scolastici regionali comunicano a ciascuna
istituzione scolastica la consistenza dell'organico
dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di
posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane
finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni
di fatto, secondo i parametri della normativa vigente; non
possono essere previsti incrementi per compensare
l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione
di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per
il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per
ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio annuale
dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia
anche al fine di valutare il rispetto del divieto di
incremento di tali posti a compensazione della riduzione
dei posti in applicazione della disposizione di cui al
presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero
dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di
accertamento di cui al decimo periodo. Per eventuali
straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei
posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico
presenta richiesta motivata all'Ufficio scolastico
regionale che ne da' comunicazione al Ministero
dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le
risorse del Fondo di cui al primo periodo sono rese
disponibili e ripartite annualmente previa adozione del
decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si
accertano i risparmi realizzati in relazione
all'adeguamento di organico effettuato in misura
corrispondente alle cessazioni previste annualmente.
Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del
Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti
non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi
dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento
dell'organico dell'autonomia e' riferito, nella misura
massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del
potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente
e' riferito ai soli risparmi realizzati a seguito
dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura
corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti
non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa
l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno
scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo
periodo e' incrementato in misura corrispondente. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni compensative tra il
Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli
stipendiali dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i
risparmi ai sensi del presente comma.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 335, lettera a), dopo la parola:
«titolo,» sono inserite le seguenti: «distinto per posti
comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,»;
b) al comma 335, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga
attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di
scuola e grado di istruzione»;
c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente:
«335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il
medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il
numero di classi e il numero di posti dell'organico
dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del
potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter,
comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59».
7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione
della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la
Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le
universita', le istituzioni AFAM, le istituzioni
scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni
museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i
Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici
italiani.
8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2,
lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di
moralita', idoneita' professionale, capacita'
economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati
con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo
restando l'accreditamento dei soggetti gia' riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la
formazione del personale della scuola, sono requisiti
minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la
direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa
della formazione dei docenti tra gli scopi statutari
dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle
attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in
almeno tre regioni, la stabile disponibilita' di risorse
professionali con esperienza universitaria pregressa nel
settore della formazione dei docenti e di risorse
strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di
formazione. I costi della formazione sono allineati agli
standard utilizzati per analoghi interventi formativi
finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i
contenuti della formazione continua di cui al comma 1,
prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al
comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi
conseguiti e della capacita' didattica. La definizione del
numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di
incentivazione e' rimessa alla contrattazione collettiva.
In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del
regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui,
rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la
formazione continua e il sistema di incentivazione volto a
promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione
presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui
all'allegato B, annesso al presente decreto.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
relativi all'erogazione della formazione, pari a
complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti
delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e
2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei
docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per
la formazione dei docenti delle scuole del primo e del
secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026,
nonche' a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro
43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni
2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4
- Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;
b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni
2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni
2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma
nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto
delle procedure e dei criteri di ammissibilita' dei
programmi delle politiche di coesione europee;
c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge
13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997,
n. 440;
e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere
dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 125, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti):
«Art. 1. - 1.-124. Omissis
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione
e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai
commi da 121 a 124 nonche' per la formazione del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e' autorizzata la
spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente istituzione
del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107:
«Art. 3 (Poli per l'infanzia). - 1. I Poli per
l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici
vicini, piu' strutture di educazione e di istruzione per
bambine e bambini fino a sei anni di eta', nel quadro di
uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'eta'
e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di
ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali
laboratori permanenti di ricerca, innovazione,
partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di
favorire la massima flessibilita' e diversificazione per il
miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi
generali, spazi collettivi e risorse professionali.
2. Per potenziare la ricettivita' dei servizi e
sostenere la continuita' del percorso educativo e
scolastico delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra
tre mesi e sei anni di eta', le Regioni, d'intesa con gli
Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte
formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro
competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione
di Poli per l'infanzia definendone le modalita' di
gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia
scolastica.
3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti
anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi
del sistema nazionale di istruzione e formazione.
4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da
destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione
pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30
aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di
150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi
delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai
quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico
locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a carico
dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2019.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona
Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza
Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, provvede a ripartire le
risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i
criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle
manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari
delle aree oggetto di intervento e interessati alla
costruzione di Poli per l'infanzia innovativi.
7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d'intesa
con gli Enti locali, entro novanta giorni dalla
ripartizione delle risorse di cui al comma 6, provvedono a
selezionare gli interventi sul proprio territorio e a dare
formale comunicazione della selezione al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le aree
individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle
risorse assegnate a ciascuna Regione.
8.
9. Nella programmazione unica triennale nazionale di
cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi
anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento,
messa in sicurezza, adeguamento antisismico,
efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di
proprieta' pubblica da destinare a Poli per l'infanzia ai
sensi del presente articolo.».

Note al comma 334
- Si riporta il testo degli articoli 101 e 117, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
"Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) «archivio», una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) «parco archeologico», un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale."
"Art. 117 (Servizi per il pubblico). - 1. Negli
istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo
101 possono essere istituiti servizi di assistenza
culturale e di ospitalita' per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i
cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e
informatici, ogni altro materiale informativo, e le
riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici
per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di
diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione
commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di
assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi
di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri
di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di
guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni
culturali, nonche' di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti
in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
di biglietteria. Qualora l'affidamento dei servizi
integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione puo'
essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo
valore economico dei servizi considerati. E' ammessa la
stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad
oggetto uno o piu' servizi tra quelli di cui al comma 1 e
uno o piu' tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di
biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle
forme previste dall'articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
ripartiti ai sensi dell'articolo 110.".
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di
cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso
il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi
di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei
soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione
del processo di pagamento.
2-bis.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia
delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera
progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei
pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma
di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2,
le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2
puo' essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127. (77)
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3. - 3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del
presente articolo e per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».

Note al comma 335
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75
(Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia
di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di
abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di
nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Potenziamento delle funzioni di tutela
dell'area archeologica di Pompei). - 1. Al fine di
rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di
tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi
ricadenti nella competenza territoriale della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un programma straordinario e
urgente di interventi conservativi di prevenzione,
manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree.
Il piano e' predisposto dalla competente Soprintendenza ed
e' proposto dal Direttore generale per le antichita',
previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali
e paesaggistici.
2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1
si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti
dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, destinati alla regione Campania,
nonche' di una quota dei fondi disponibili nel bilancio
della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali. La quota da destinare
al programma straordinario di manutenzione da parte della
regione Campania e' individuata dalla Regione medesima
nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale
(PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione.
3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la
realizzazione del programma di cui al comma 1 e'
autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di
cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, mediante l'utilizzazione
di graduatorie in corso di validita', di personale di III
area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro
900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale e'
vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei per almeno un quinquennio dalla data di
assunzione. E' altresi' autorizzata, in deroga alle
medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione
di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di
validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali
consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da
destinare all'espletamento di funzioni di tutela del
patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente comma si provvede, a valere sulle facolta'
assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per il reclutamento del personale del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e nel rispetto dei limiti
percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Al
fine di procedere alle assunzioni di personale presso la
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in
corso di validita' ai fini di quanto previsto dal terzo
periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato
nelle graduatorie regionali in corso di validita',
applicando in caso di parita' di merito il principio della
minore eta' anagrafica. La graduatoria unica nazionale e'
elaborata anche al fine di consentire ai candidati di
esprimere la propria accettazione e non comporta la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I
candidati che non accettano mantengono la collocazione ad
essi spettante nella graduatoria della regione per cui
hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede alle attivita' di cui al presente comma
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i
relativi oneri.
4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici
di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del
programma di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi, nel
rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte
comunitaria, della societa' ALES S.p.A., interamente
partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita
convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per
l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti
alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione
del programma di cui al comma 1.
5. Al fine della realizzazione del programma di cui al
comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71,
72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, sono ridotti della meta'. Per
l'affidamento dei lavori compresi nel programma e'
sufficiente il livello di progettazione preliminare, in
deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del
procedimento ritenga motivatamente la necessita' di
acquisire un maggiore livello di definizione progettuale.
6. Gli interventi previsti dal programma di cui al
comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree
archeologiche sono dichiarati di pubblica utilita',
indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove
occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti
la Regione e il Comune territorialmente competente.
7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse
provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei
lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1,
gli obblighi di pubblicita', imparzialita', parita' di
trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti dagli
articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione
finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla
realizzazione degli interventi ricompresi nel programma
straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con
la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente,
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonche' su
due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta
giorni, contenente un elenco degli interventi da
realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima
stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di
presentazione di una pluralita' di proposte di
sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a
ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le
correlate modalita' di valorizzazione del marchio o
dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto
previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata
o insufficiente presentazione di candidature, il
Soprintendente puo' ricercare ulteriori sponsor, senza
altre formalita' e anche mediante trattativa privata.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio
finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome,
nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello
stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, con proprio decreto, puo'
disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilita'
depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze
medesime, in relazione alle rispettive esigenze
finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli
impegni gia' presi su dette disponibilita', o versamenti
all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili
conseguiti dalla societa' ALES S.p.A., al netto della quota
destinata alla riserva legale, per i quali il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato con propri
decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio,
ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli
ordinari stanziamenti di bilancio, ivi inclusi quelli gia'
autorizzati da espressa disposizione legislativa, allo
stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo per l'attivita' di
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonche'
per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori
dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della
ricerca, educazione e formazione in materia di beni e
attivita' culturali.».

Note al comma 337
- Si riporta il testo dell'articolo 28, della legge 14
novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e
dell'audiovisivo) come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Piano per il potenziamento del circuito delle
sale cinematografiche e polifunzionali). - 1. Al fine di
consentire una piu' diffusa e omogenea distribuzione delle
sale cinematografiche sul territorio nazionale e di
stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e
tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto
conto anche delle esigenze delle persone con disabilita',
e' costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno
2021 fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2024, per la concessione di contributi a fondo perduto,
ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni
finanziarie, finalizzati:
a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse
o dismesse, con particolare riguardo alle sale
cinematografiche presenti nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti e con priorita' per le sale
dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante
acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i
servizi connessi;
c) alla trasformazione delle sale o multisale
esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del
numero degli schermi;
d) alla ristrutturazione e all'adeguamento
strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione,
alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti,
apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
2. Le disposizioni applicative e in particolare la
definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di
intensita' di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso
al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto
del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere della Conferenza unificata.
3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorita'
nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla
fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano,
anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione
di altri eventi culturali, creativi, multimediali e
formativi in grado di contribuire alla sostenibilita'
economica della struttura ovvero alla valenza sociale e
culturale dell'area di insediamento. Il decreto di cui al
comma 2 riconosce altresi' particolari condizioni
agevolative nella concessione del contributo alle sale
presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo' subordinare la
concessione dei contributi a obblighi del soggetto
beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e
alla programmazione di specifiche attivita' culturali e
creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere
cinematografiche e audiovisive europee e italiane.
5. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione
urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree
urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui
al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed
edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti
urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la
ristrutturazione di sale cinematografiche e centri
culturali multifunzionali, anche mediante interventi di
demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento
di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente
come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie
per l'armonizzazione architettonica con gli organismi
edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti
dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106.».

Note al comma 339
- Il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
e' riportato nelle note al comma 187.

Note al comma 340
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«Art. 1. - 1.-8. Omissis
9. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al
fine di assicurare risorse stabili alla tutela del
patrimonio culturale, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo il Fondo per la tutela del
patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
Omissis.».

Note al comma 341
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 632, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Art. 1. - 1.-631. Omissis
632. Nello stato di previsione del Ministero della
cultura e' istituito un fondo da ripartire con una
dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34
milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per
l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri di
riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al
primo periodo.
Omissis.».

Note al comma 342
- Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 74 e 75,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
«Art. 24 (Disposizioni in materia di Forze armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di
Stato). - 1. - 73. Omissis
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250
unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia
nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in
concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze
armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3
del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5
milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma
4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6
(Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle
aree interessate):
«Art. 3 (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Dopo
l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). -
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero
depositati in maniera incontrollata e' punito con la
reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia
appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena
della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e'
tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al
risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in
via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le
condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di
reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di
cui al comma 1 e' commesso nell'ambito dell'attivita' di
un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata. Il
titolare dell'impresa o il responsabile dell'attivita'
comunque organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo
profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori
materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o
all'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa o
responsabili dell'attivita' si applicano altresi' le
sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La pena e' aumentata di un terzo se il fatto di cui
al comma 1 e' commesso in territori che, al momento della
condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o
siano stati interessati da dichiarazioni di stato di
emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti
oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo,
inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono
confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che
il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui
al citato comma 1 del presente articolo e che non si
configuri concorso di persona nella commissione del reato.
Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue
la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se
di proprieta' dell'autore o del concorrente nel reato,
fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello
stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255
se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti
di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).».
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania,
nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo
del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di
criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad
avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili, di cui all'articolo 1, comma 264, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di 850
unita' di personale militare delle Forze armate, posto a
loro disposizione dalle competenti autorita' militari ai
sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i
militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di
agenti di pubblica sicurezza.
2-ter. Il personale di cui al comma 2 e' posto a
disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre
2014.
2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa delle Forze armate compresi nel contingente di cui
al comma 2 e' attribuita un'indennita' onnicomprensiva,
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili
di cui al comma 2. La predetta indennita' onnicomprensiva,
aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga
giornaliera, non puo' superare il trattamento economico
accessorio previsto per il personale delle Forze di
polizia.
2-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa,
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un
programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n.
147.
2-sexies. Al fine di dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto nonche' di
garantire adeguati livelli di tutela agroambientale, con
particolare riferimento al monitoraggio del territorio
rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a
vocazione agricola anche attraverso l'impiego della flotta
aerea del Corpo forestale dello Stato, il programma
"Interventi per soccorsi" della missione "Soccorso civile"
dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e' integrato di 2,5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2014. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica):
«Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio). -1. Per specifiche ed eccezionali esigenze
di prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto controllo del territorio, puo' essere
autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge
1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
1-bis e 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del
personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva
determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo
2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento
economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».

Note al comma 343
- Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 74 e 75,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
«Art. 24 (Disposizioni in materia di Forze armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di
Stato). - 1.-73. Omissis.
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250
unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia
nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in
concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze
armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3
del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5
milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma
4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Omissis.»

Note al comma 344
- Il testo dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica) e' riportato nelle note al comma 342.

Note al comma 347
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro):
«Art. 19 (Specificita' delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale, e'
riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi
appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari
requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attivita' usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli
indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Le associazioni riconosciute rappresentative a
livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, partecipano, in
rappresentanza del personale militare, alle attivita'
negoziali svolte in attuazione delle finalita' di cui al
comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo
personale.».

Note al comma 348
- Il testo dell'articolo 19 della legge 4 novembre
2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro) e' riportato nelle
note al comma 347.

Note al comma 350
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 96, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-20249) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-95. Omissis
96. Il fondo di cui al comma 95 e' destinato
all'adozione di provvedimenti normativi volti alla
progressiva perequazione del relativo regime previdenziale,
attraverso l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022,
nell'ambito degli istituti gia' previsti per il medesimo
personale, di misure:
a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla
liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale
che cessa dal servizio;
b) integrative delle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei
ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del relativo provvedimento
normativo.
Omissis.».

Note al comma 351
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-20249) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-94. Omissis
95. In relazione alla specificita' del personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, riconosciuta ai sensi dell'articolo
19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro
per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
Omissis.».

Note al comma 354
- Si riporta il testo dell'articolo 46, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli
istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituita
un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in
materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori,
di cui al comma 2, nel rispetto del principio di
sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.
1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a
ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate
agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e
ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto
del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti
dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia,
ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e
le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il
personale dirigente civile e militare sono:
a) il trattamento accessorio:
b) le misure per incentivare l'efficienza del
servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o
le licenze;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o
l'aspettativa per infermita' e per motivi privati;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di
assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle
Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui
al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri
dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni
vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento
della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo
riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del
dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del
riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative
e di permessi per motivi sindacali; le modalita' di
espressione del dato elettorale, le relative forme di
rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con
apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della
Repubblica.
3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle
Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di
cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della
difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della
giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle
delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza, e da una
delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di
livello dirigenziale delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative a livello
nazionale anche del personale dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i
criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi
previste al solo personale dirigente. Le associazioni
professionali a carattere sindacale interforze partecipano
alla delegazione sindacale di cui al presente comma con
rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla
Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono
rappresentative. L'accordo e' recepito con il decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente
il personale delle Forze di polizia.
3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle
Forze armate per le materie di cui al comma 2 e' stipulato
da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro
per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o
dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della
difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di
stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e
da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti
di livello dirigenziale delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative a livello
nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate,
individuate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le
misure percentuali ivi previste al solo personale
dirigente. Le associazioni professionali a carattere
sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui al presente comma con rappresentanti di livello
dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono
rappresentative. L'accordo e' recepito con decreto del
Presidente della Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il
Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative
di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter,
attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle
procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e
delle modalita' di accertamento della rappresentativita'
sindacale.
5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si
provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate
alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai
sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' dell'articolo 1,
comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli
anni dal 2018 al 2024 non si applicano le disposizioni di
cui al precedente periodo.
6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la
pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione,
della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere
estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche
attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle
peculiarita' funzionali, le disposizioni adottate in
attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di
assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti
economici accessori e degli istituti normativi dei
dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente
comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse
destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del
personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento
militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione
a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2024 non si applicano
le disposizioni di cui al precedente periodo.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia
ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti.».

Note al comma 355
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
«Art. 20 (Disposizioni in materia di trattamenti
accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze
di polizia e delle Forze armate). - 1. In deroga al limite
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8
milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per
l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10
maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare
all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3
e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le
predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna
Forza di polizia e delle Forze armate in misura
proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020
dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si
provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte
corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5
milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a
decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018
(Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205):
«Art. 3 (Attuazione di quanto previsto dall'art. 46,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). - 1. In
attuazione di quanto previsto dall'art. 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le risorse destinate a
tal fine dall'art. 1, comma 1, sono cosi' ripartite:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. In fase di prima attuazione, qualora, a seguito
della procedura di cui al comma 3 dell'art. 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, risultasse
significativamente pregiudicata la sostanziale perequazione
dei trattamenti economici prevista dal comma 6 dell'art. 46
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sulla base
della valutazione delle Amministrazioni interessate, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi ai sensi dell'art. 1 comma 680 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui al comma 1 sono
appositamente rimodulate tra le stesse.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 680, della
legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - 1.-679. Omissis
680. Al fine di riconoscere la specificita' della
funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei
Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi
per i servizi istituzionali del personale del comparto
sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del
lavoro straordinario, nonche' per l'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno
2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri della semplificazione e della pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le
risorse destinate a incrementare le disponibilita' dei
citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai
trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento
dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attivita' di
tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.
Omissis.».

Note al comma 356
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 recante
Misure per la revisione della disciplina
dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione
dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo
2014, n. 23, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di riorganizzazione
delle agenzie fiscali). - 1. Le agenzie fiscali procedono
alla riorganizzazione delle proprie strutture in funzione
del contenimento delle spese di funzionamento ai sensi
dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e del riassetto dei servizi di assistenza,
consulenza e controllo con l'obiettivo di facilitare gli
adempimenti tributari anche grazie all'impiego di nuove e
piu' avanzate forme di comunicazione con il contribuente,
contribuendo a una maggiore competitivita' delle imprese
italiane e favorendo l'attrattivita' degli investimenti in
Italia per le imprese estere che intendono operare nel
territorio nazionale. Nei programmi di riorganizzazione le
agenzie, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni loro
assegnate, perseguono, inoltre, la riduzione della
invasivita' dei controlli e dei connessi adempimenti
secondo il principio del controllo amministrativo unico,
sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi.
Le agenzie orientano, in funzione degli obiettivi
istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e
promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, i
programmi di formazione e sviluppo del personale, nonche' i
criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel
quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra
Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di
cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
2. Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione
amministrativa e favorire l'emersione delle basi
imponibili, le convenzioni stipulate ai sensi del citato
articolo 59, comma 2, stabiliscono per le agenzie fiscali
specifici obiettivi di incremento del livello di
adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello
di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto
dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti
tributari, anche mediante l'attuazione delle disposizioni
dell'articolo 1, commi 634, 635 e 636, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e dei nuovi istituti introdotti in
attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23.
3. Per la misurazione degli obiettivi di cui al comma
2, le convenzioni di cui al comma 1 definiscono, per
ciascuna agenzia fiscale:
a) indicatori della produttivita', qualita' e
tempestivita' dell'attivita' svolta nelle aree di
operativita';
b) indicatori della complessiva efficacia e
efficienza gestionale.
4. Gli indicatori di cui al comma 3 sono definiti in
base ai seguenti criteri generali:
a) rispetto dei principi di cui alla legge 27 luglio
2000, n. 212, anche con riguardo alla richiesta di
documentazione gia' in possesso dell'amministrazione
finanziaria;
b) preponderanza di peso degli indicatori espressione
delle attivita' volte a facilitare gli adempimenti
tributari, a contribuire a una maggiore competitivita'
delle imprese italiane e a favorire l'attrattivita' degli
investimenti in Italia per le imprese estere che intendono
operare nel territorio nazionale, nonche' delle attivita'
di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione
fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di
tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di
sgravio;
c) tempestivita' delle direttive adottate a seguito
di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di
legittimita' che possano incidere sui rapporti pendenti ai
fini dell'autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni,
mediazioni e conciliazioni giudiziali.
5. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono i
criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi e
per la definizione degli indicatori di rischio di non
conformita' di ciascuna agenzia fiscale.
6. Le disposizioni del presente decreto relative alle
convenzioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2016.
7. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior gettito
incassato con riferimento all'ultimo anno consuntivato
connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle
convenzioni di cui al comma 1, sulla base di strumenti di
monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito
derivante dall'attivita' volta a promuovere l'adempimento
spontaneo degli obblighi fiscali e dell'attivita' di
controllo fiscale, ivi compreso, ove disponibile e in
relazione ai dati pertinenti, il rapporto di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo
2014, n. 23, nonche' in base all'accertamento dei risparmi
di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il
disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi
o di crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze sono integrati con apposito
provvedimento in corso di gestione per la quota
incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel
rispetto del vincolo di neutralita' finanziaria
relativamente al previgente sistema. In forza di tale
vincolo, per l'attivita' svolta a decorrere dall'anno 2016
l'ammontare della predetta quota non puo' superare la media
degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna
agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e
dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma
165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. In relazione al vincolo di neutralita'
finanziaria relativamente al previgente sistema e
subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di
monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo cessano di
avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento
all'attivita' svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79
del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il
potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria
e per la corresponsione di compensi al personale
dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo
12 per la quota di risorse rivenienti dall'attivita' delle
agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i
finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del
Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento
ed alla copertura di oneri indifferibili
dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo
della Guardia di Finanza nonche' quanto previsto dal
medesimo articolo in relazione all'incentivazione del
personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui
continua a provvedersi annualmente con decreto
ministeriale. Con il medesimo decreto ministeriale puo'
essere altresi' stabilita un'ulteriore quota, eccedente i
vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 30
milioni di euro annui, da destinare al fondo di cui alla
legge 20 ottobre 1960, n. 1265. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 5, commi da 11 a 11-quinquies, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nelle more dei
rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto
legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi di
misurazione e valutazione della performance individuale
adottati dalle agenzie fiscali e i criteri selettivi da
esse stabiliti per l'attribuzione del trattamento
accessorio collegato alla performance del personale
dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di
cui al comma 1.
8. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie
fiscali riducono di non meno del 10 per cento il rapporto
tra personale dirigenziale di livello non generale e
personale non dirigente previsto dall'articolo
23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo
da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali
rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.
9. Le agenzie provvedono a una riduzione complessiva di
almeno il 10 per cento delle posizioni dirigenziali di
livello generale, computata con riferimento alla dotazione
organica cumulativa delle agenzie stesse relativa a tali
posizioni.
10. A seguito dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 8 e 9, i fondi per il trattamento accessorio
del personale dirigente di prima e seconda fascia sono
corrispondentemente ridotti in proporzione ai posti
dirigenziali effettivamente soppressi.
11. In coerenza con il processo d'integrazione
operativa tra le attivita' dell'Agenzia delle entrate e
quelle dell'incorporata Agenzia del territorio cessano di
avere effetto le limitazioni per specifiche materie
introdotte dall'articolo 23-quater, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori,
fermo restando il contingente complessivo ivi previsto.
Omissis.».

Note al comma 357
- Si riporta il testo dell'articolo 1475, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66:
«Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di
associazione e divieto di sciopero). - 1. La costituzione
di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al
preventivo assenso del Ministro della difesa.
2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire
associazioni professionali a carattere sindacale per
singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento
militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal
capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n 400.
3. I militari non possono aderire ad associazioni
considerate segrete a norma di legge e a quelle
incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento
prestato.
4. I militari non possono esercitare il diritto di
sciopero.».

Note al comma 358
- Il testo dell'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali) e' riportato
nelle note al comma 255.

Note al comma 361
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure
urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli
enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2023, n. 191:
«Art. 21 (Misure in materia di immigrazione, sicurezza
e per prosecuzione delle attivita' emergenziali connesse
alla crisi ucraina). - 1. Per il finanziamento delle misure
urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a
sostegno dei comuni interessati nonche' in favore dei
minori non accompagnanti e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'in-terno, un fondo con una
dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri
e le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente
comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite
di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. Al
successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre
2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;
b) le parole «nel limite massimo di euro 37.259.690»
sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di euro
51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro
44.486.000 per l'anno 2024».
3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi
europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi
migratori, e' riconosciuto un contributo straordinario per
l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.
4. I criteri e le modalita' di concessione del
contribuito di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini
del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma
3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
5. Al fine di assicurare la funzionalita' della rete
dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e
l'effettivita' delle espulsioni degli stranieri
irregolarmente presenti nel territorio nazionale,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con
modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e'
incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023.
6. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo
9-bis, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «, per la meta',» e «, per l'altra
meta',» sono soppresse;
b) dopo le parole «in materia di immigrazione, asilo
e cittadinanza» sono inserite le seguenti: «e ad interventi
assistenziali straordinari».
7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di
primo soccorso e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000
per l'anno 2023.
8. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1,
al comma 600, dopo le parole «corresponsione dei compensi
per prestazioni di lavoro straordinario del personale del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti «e delle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo.
9. Al fine del proseguimento delle attivita' connesse
allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di
assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale,
alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi
internazionale in atto, dichiarato con delibera del
Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e
successivamente prorogato da ultimo con delibera del
Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31
dicembre 2023, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di
euro per l'anno 2023.
10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole «2022 e 2023»
sono aggiunte le seguenti «e di 2,2 milioni di euro per
l'anno 2024».
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2
milioni per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7, 9
pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro
44,486 milioni per il 2024 si provvede:
a) quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno
2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse
rinvenienti dalle modifiche di cui alla lettera b) del
comma 2;
b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e
44,486 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 23.».

Note al comma 363
- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12-bis (Ricerca sanitaria). - 1. La ricerca
sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo
del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di
salute, individuato con un apposito programma di ricerca
previsto dal Piano sanitario nazionale.
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con
riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale
e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma
nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali
della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui
coerente realizzazione contribuisce la comunita'
scientifica nazionale.
3. Il Ministero della Sanita', sentita la Commissione
nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 2,
comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
elabora il programma di ricerca sanitaria e propone
iniziative da inserire nella programmazione della ricerca
scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca
internazionali e comunitari. Il programma e' adottato dal
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario
nazionale, ha validita' triennale ed e' finanziato dalla
quota di cui all'articolo 12, comma 2.
4. Il Programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi prioritari per il
miglioramento dello stato di salute della popolazione;
b) favorisce la sperimentazione di modalita' di
funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi
sanitari nonche' di pratiche cliniche e assistenziali e
individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo
stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei
servizi;
c) individua gli strumenti di valutazione
dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruita'
economica delle procedure e degli interventi, anche in
considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da
agenzie internazionali e con particolare riferimento agli
interventi e alle procedure prive di una adeguata
valutazione di efficacia;
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a
migliorare la integrazione multiprofessionale e la
continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle
prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione
sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a
migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli
utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere
l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la
loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli
interventi appropriati per la implementazione delle linee
guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per
l'autovalutazione dell'attivita' degli operatori, la
verifica ed il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati
conseguiti.
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle
attivita' di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La
ricerca corrente e' attuata tramite i progetti
istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma
seguente nell'ambito degli indirizzi del programma
nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e
sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di
ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di
favorire il loro coordinamento.
6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono
svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanita',
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
dall'Istituto nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della poverta', dagli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico pubblici e privati nonche' dagli
Istituti zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione
dei progetti possono concorrere, sulla base di specifici
accordi, contratti o convenzioni, le universita', il
Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di
ricerca pubblici e privati, nonche' imprese pubbliche e
private.
7. Per l'attuazione del programma il Ministero della
sanita', anche su iniziativa degli organismi di ricerca
nazionali, propone al Ministero per l'universita' e la
ricerca scientifica e tecnologica e agli altri ministeri
interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di
interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita' di
finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati
delle ricerche.
8. Il Ministero della sanita', nell'esercizio della
funzione di vigilanza sull'attuazione del programma
nazionale, si avvale della collaborazione
tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria di cui all'articolo 2, comma 7, del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi
tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e
delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento
qualitativo.
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente
articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda
sanitaria ai sensi dei decreti ministeriali 15 luglio 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191,
e 18 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28
maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei
requisiti minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un
registro dei Comitati etici operanti nei propri ambiti
territoriali.
10. Presso il Ministero della sanita' e' istituito il
Comitato etico nazionale per la ricerca e per le
sperimentazioni cliniche. Il Comitato:
a) segnala, su richiesta della Commissione per la
ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del
Ministero della sanita' o di altre pubbliche
amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei
progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
b) comunica a organi o strutture del Ministero della
sanita' le priorita' di interesse dei progetti di ricerca
biomedica e sanitaria;
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di
sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante
interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi
medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita';
d) esprime parere su ogni questione
tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della
ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica
dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga
sottoposta dal Ministro della sanita'.
11. Le regioni formulano proposte per la
predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui
al presente articolo, possono assumere la responsabilita'
della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e
assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei
conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario
regionale.».

Note al comma 364
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). -
1. - 3-bis. Omissis
4. Per garantire la necessaria speditezza del
reclutamento del personale di cui alla tabella B
dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e
orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione
di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto
per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per
il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile
dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante
l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una
graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori per la medesima posizione di
lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e
acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di
studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo
sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del
termine previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento;
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie
possono stipulare convenzioni volte a reclutare il
personale di cui necessitano mediante scorrimento delle
graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite
della Commissione RIPAM, in corso di validita';
b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta e orale, per l'assunzione del personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono
essere finalizzate anche al reclutamento di personale
dell'area dei funzionari a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro,
gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito
non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano
svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35-quater, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per
l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche
a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle
capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
devono essere specificate nel bando e definite in maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
non specializzati, le prove di esame danno particolare
rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero
delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza e la
profondita' della valutazione delle competenze definite nel
bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di
svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e,
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni
tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da
forme di preselezione con test predisposti anche da imprese
e soggetti specializzati in selezione di personale, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e
possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il
possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate
nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano
disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili
dello svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu'
conferente con la tipologia dei posti messi a concorso,
prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati,
oltre alle competenze, siano valutate le esperienze
lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa
amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono
prevedere che nella predisposizione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possano
concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla
formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si
svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento,
che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di
preselezione ed a selezioni decentrate, anche non
contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel
rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi
specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le
amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i
partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1,
lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali
possono prevedere lo svolgimento della sola prova
scritta.».

Note al comma 366
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465
(Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo
17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127):
«Art. 13 (Accesso in carriera). - 1. Sono iscritti
all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i
laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze
politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla
Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della
legge.
 


2. L'abilitazione di cui al comma 1 e' rilasciata al
termine del corso-concorso di formazione della durata di
diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi
presso uno o piu' comuni.
3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per
esami bandito per un numero di posti preventivamente
determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in
relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabilite
dall'articolo 17, comma 77, della legge.
4. Gli esami di concorso sono preceduti da una
selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di
una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui
valutazione puo' essere effettuata anche mediante l'ausilio
di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono
espletate da apposite commissioni.
5. Gli esami del concorso consistono in tre prove
scritte ed una orale. Il consiglio nazionale di
amministrazione determina le materie oggetto delle prove
che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti:
diritto costituzionale e/o diritto amministrativo,
legislazione amministrativa, statale e/o regionale,
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o
diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto
finanziario, ragioneria applicata agli enti locali,
politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica
normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il
punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.
6. Al corso e' ammesso un numero di candidati pari a
quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di
una percentuale del 30%. Durante il corso sono previste,
con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare
l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli organi della
Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge. Al
termine del corso, si provvede alla verifica finale
dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione
della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal
consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione nella
graduatoria da' diritto all'iscrizione all'albo nazionale
nella fascia iniziale.
7. Il consiglio nazionale di amministrazione
disciplina, inoltre, i casi di esclusione dal corso per
mancato superamento della verifica semestrale di
apprendimento prevista dal comma 6.
8. Ai partecipanti al corso e' corrisposta una borsa di
studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento
economico corrispondente alla prima fascia professionale in
relazione alle disponibilita' del fondo di cui all'articolo
17, comma 80, della legge.
9. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna
alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria
approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli
interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione,
tenendo conto delle esigenze di personale delle singole
sezioni regionali.
10. La mancata accettazione della prima nomina comporta
automaticamente la cancellazione dall'albo e la
restituzione di una percentuale della borsa di studio
percepita, fissata dal consiglio nazionale di
amministrazione secondo le modalita' dallo stesso
stabilite.».

Note al comma 367
- Il testo dell'articolo 13, del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento
recante disposizioni in materia di ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17,
comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127) e' riportato
nelle note al comma 366.

Note al comma 369
- Si riporta il testo dell'articolo 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti
dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono
sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati
a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o
indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o
similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma
2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da
determinare un'alterazione del procedimento di formazione
della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da
compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente
per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di
norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In
tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine,
composta da tre funzionari della pubblica amministrazione,
attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di
accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro
tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per
un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni (504) dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita' organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329
del codice di procedura penale, comunica tutte le
informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per
le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi (505) dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli
effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse
pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita
amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dell'autorita'
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di
cui all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati
dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144
entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo
scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al
comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui
da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le
modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno
con proprio decreto.
7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla
relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o piu'
settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte
illecite gravi e reiterate, tali da determinare
un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon
andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni comunali
o provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle
risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le
situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalita'
l'attivita' amministrativa dell'ente, individua, fatti
salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari
interventi di risanamento indicando gli atti da assumere,
con la fissazione di un termine per l'adozione degli
stessi, e fornisce ogni utile supporto
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso
inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna
all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni,
per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce,
mediante commissario ad acta, all'amministrazione
inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono
con le risorse disponibili a legislazione vigente sui
propri bilanci.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalita' organizzata di tipo
mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili
fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono
in occasione del turno annuale ordinario di cui
all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della
durata dello scioglimento cada nel secondo semestre
dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno
straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata
ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del
1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento
di proroga della durata dello scioglimento e' adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il
Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche'
alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali
successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro
incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento
definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilita'
il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di
scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per
territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui
al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati
nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili,
le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del
codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'articolo 141.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis);
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello o
l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle
pertinenti alla tipologia del profilo o livello di
inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA, che puo' essere utilizzato
anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei
concorsi di cui al presente comma.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi
generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed
educative che permangono nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a tre anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di
quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario
e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello
impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti
direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei
ricercatori, nonche' del personale di cui all'articolo 3,
sono considerati idonei i candidati collocati nella
graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in
numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato
superamento del periodo di prova o di dimissioni del
dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione,
l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento della
graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di
cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo
non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle
regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o
agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano
un numero di posti messi a concorso non superiore a venti
unita' e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo
determinato. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, adottato previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite
ulteriori modalita' applicative delle disposizioni del
presente comma.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».

Note al comma 370
- Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
(Riforma organica della magistratura onoraria e altre
disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina
transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a
norma della legge 28 aprile 2016, n. 57) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2017, n. 177.

Note al comma 371
- Il capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.
116, recita: «Disposizioni relative ai magistrati onorari
in servizio».

Note al comma 372
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di
pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
57):
«Art. 29 (Contingente ad esaurimento dei magistrati
onorari in servizio). - 1. I magistrati onorari in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere confermati a domanda sino al compimento del
settantesimo anno di eta'.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto che non accedano
alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione
della domanda, quanto in quella di mancato superamento
della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno
diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad un'indennita'
pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso
del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per
almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel
corso del quale il magistrato sia stato impegnato in
udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite
complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle
ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi
superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita'
dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un
anno. La percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad
ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente
al rapporto onorario cessato.
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il
Consiglio superiore della magistratura procede con delibera
ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con
cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i
magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano
maturato:
a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio.
4. Le procedure valutative di cui al comma 3 consistono
in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti,
relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile
sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale
sostanziale e processuale, in base al settore in cui i
candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque
prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le
procedure valutative si svolgono su base circondariale. La
commissione di valutazione e' composta dal presidente del
tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia
conseguito almeno la seconda valutazione di
professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da
un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti
dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio
dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna
commissione sono esercitate da personale amministrativo in
servizio presso l'amministrazione della giustizia, purche'
in possesso di qualifica professionale per la quale e'
richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono
designati dal presidente della corte d'appello nell'ambito
del cui distretto insistono i circondari ove sono
costituite le commissioni e individuati tra il personale
che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le
domande di conferma superano il numero di novantanove sono
costituite piu' commissioni di valutazione, in proporzione
al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione
possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure
organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure
valutative sono determinate con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale
decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di
presentazione delle domande, alla data di inizio delle
procedure, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento
del colloquio orale, alla pubblicita' delle sedute di
esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame,
nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione
e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai
componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto
un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla
durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.
5. La domanda di partecipazione alle procedure
valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni
ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al
rapporto onorario pregresso, salvo il diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata
conferma.
6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di
trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della
procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per
il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie. In tale
ipotesi ai magistrati onorari confermati e' corrisposto un
compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima
mensilita', spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al
personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione
economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del
numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con
esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai
contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al
triennio 2019-2021. E' inoltre corrisposta un'indennita'
giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennita' di
amministrazione spettante al personale amministrativo
giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute
le voci retributive accessorie connesse al lavoro
straordinario e quelle alimentate dalle risorse che
confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento
economico di cui al presente comma non e' cumulabile con i
redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai
magistrati onorari confermati che optano per il regime di
esclusivita' delle funzioni onorarie non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente
decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12.
7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano
l'opzione di cui al comma 6 e' corrisposto un compenso
parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilita',
spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale
amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica
F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di
anni di servizio maturati di cui al comma 2, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
richiamato al comma 6, con esclusione degli incrementi
previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali
di lavoro successivi al triennio 2019-2021. E' inoltre
corrisposta un'indennita' giudiziaria in misura pari
all'indennita' di amministrazione spettante al personale
amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e
non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al
lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che
confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento
allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il
contestuale espletamento di ulteriori attivita' lavorative
o professionali.
8. Ai magistrati onorari e' riconosciuto il buono pasto
nella misura spettante al personale dell'amministrazione
giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un
numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica
attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.
9. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio
qualora non presentino domanda di partecipazione alla
procedura valutativa di cui al comma 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. Omissis
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
Omissis.».

Note al comma 376
- Il testo dell'articolo 35, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
riportato nelle note al comma 369.

Note al comma 378
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il ministero di grazia e
giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di ministro della
giustizia e ministero della giustizia.
2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i
compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi
e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il
consiglio superiore della magistratura, attribuzioni
concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
professionali, archivi notarili, cooperazione
internazionale in materia civile e penale.
3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria:
gestione amministrativa della attivita' giudiziaria in
ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
da parte del ministro delle sue competenze in materia
processuale; casellario giudiziale; cooperazione
internazionale in materia civile e penale; studio e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia:
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia; gestione amministrativa del personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attivita'
relative alle competenze del ministro in ordine ai
magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel
settore di competenza;
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria:
gestione amministrativa del personale e dei beni della
amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei
compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei
detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile e di
comunita': svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al
ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento
dei compiti relativi alla esecuzione penale esterna, alla
messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei
compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia
in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa
del personale e dei beni ad essi relativi;
d-bis) servizi per la transizione digitale della
giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:
gestione dei processi e delle risorse connessi alle
tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della
innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e
analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi
all'amministrazione della giustizia; attuazione delle
procedure di raccolta dei dati e della relativa
elaborazione statistica secondo criteri di completezza,
affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio
dell'efficienza del servizio giustizia con particolare
riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi
di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari;
coordinamento della programmazione delle attivita' della
politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.
3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il
disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare
l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi
connessi all'amministrazione della giustizia, anche se
raccolti dagli uffici giudiziari.
4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve
le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».

Note al comma 382
- Il testo dell'articolo 35, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
riportato nelle note al comma 369.

Note al comma 385
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
«Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati). - 1. Al fine di assicurare il
completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte
corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni,
forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi
restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al
31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in
vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma
3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal
momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione
ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono,
altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato,
sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di
cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma
3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed
esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non
ancora certificati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a
condizione che:
a) i soggetti creditori presentino istanza di
certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014,
utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo
7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013;
b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite
la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle
pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve
avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della
certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve
essere puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione
da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del predetto decreto legge n.
185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta
a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto
decreto legge n. 35 del 2013. Le amministrazioni di cui al
primo periodo che risultino inadempienti non possono
procedere ad assunzioni di personale o ricorrere
all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.
2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al
comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi
del patto di stabilita' interno.
3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il
credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato
ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario
finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni
quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia
dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori
alla misura massima determinata con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta
la cessione del credito, la pubblica amministrazione
debitrice diversa dallo Stato puo' chiedere, in caso di
temporanee carenze di liquidita', una ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una
durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia
dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della
specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di
pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere
sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni
debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente
il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle
operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni
di pagamento del debito di cui al presente comma al
ripristino della normale gestione della liquidita'.
L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni
finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato,
puo' essere richiesta dalla pubblica amministrazione
debitrice alla banca o all'intermediario finanziario
cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro
intermediario finanziario qualora il cessionario non
consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal
caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito
certificato e' ceduto di diritto alla predetta banca o
intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti
S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
nonche' istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e
internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli
intermediari finanziari, sulla base di una convenzione
quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti
assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e
ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di
effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle
condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata
massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche
amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di
pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a
ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra
simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio.
L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria
stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima.
I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al
comma 1, gia' oggetto di ridefinizione possono essere
acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni
della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi
ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' alle
istituzioni finanziarie dell'Unione europea e
internazionali. Alle operazioni di ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui
al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non
si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto
ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n.
281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre
pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal
rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite
risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo e' a
prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia
dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia
e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione del
Fondo puo' essere affidata a norma dell'articolo 19, comma
5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti termini e
modalita' tecniche di attuazione dei commi 1 e 3 , ivi
compresa la misura massima dei tassi di interesse
praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e
delle condizioni di pagamento del debito derivante dai
crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3,
nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di
operativita' e di escussione della garanzia del Fondo,
nonche' della garanzia dello Stato di ultima istanza.
5. In caso di escussione della garanzia, e' attribuito
allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La
rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a
concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati
alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi
titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate
le modalita' per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui
al presente comma, anche al fine di garantire il recupero
delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi
titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
Stato.
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e
12-septies dell'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno
2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013 n. 99, sono abrogati.
7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la
piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui al comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata
e possono essere effettuate a favore di banche o
intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi
ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a
istituzioni finanziarie dell'Unione europea e
internazionali. Le suddette cessioni dei crediti
certificati si intendono notificate e sono efficaci ed
opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla
data di comunicazione della cessione alla pubblica
amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che
costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino
entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le
disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli
69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge
21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate
dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si
applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n.
130.
7-ter. Le verifiche di cui all'articolo 48-bis del
decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni
esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti
certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni
relative a prestazioni professionali alla data del 31
dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei
confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento
dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche
amministrazioni effettuano le predette verifiche
esclusivamente nei confronti del cessionario.
7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono
abrogati.
7-quinquies. La regolarita' contributiva del cedente
dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo e'
definitivamente attestata dal documento unico di
regolarita' contributiva di cui all'articolo 6, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validita',
allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla
pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo
pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le
pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il
predetto documento esclusivamente nei confronti del
cessionario.».

Note al comma 388
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 724, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Art. 1. - 1. - 723. Omissis
724. Per la partecipazione dello Stato italiano quale
sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital
denominato NATO Innovation Fund e' autorizzata la spesa di
8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e
le connesse modalita' di gestione della partecipazione
italiana al citato fondo sono stabilite con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle imprese e del made in Italy.
Omissis.».

Note al comma 389
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure
urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli
enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Misure in materia di immigrazione, sicurezza
e per prosecuzione delle attivita' emergenziali connesse
alla crisi ucraina). - 1. Per il finanziamento delle misure
urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a
sostegno dei comuni interessati nonche' in favore dei
minori non accompagnanti e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'in-terno, un fondo con una
dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri
e le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente
comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite
di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. Al
successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre
2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";
b) le parole «nel limite massimo di euro 37.259.690»
sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di euro
51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro
44.486.000 per l'anno 2024".
3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi
europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi
migratori, e' riconosciuto un contributo straordinario per
l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.
4. I criteri e le modalita' di concessione del
contribuito di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini
del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma
3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
5. Al fine di assicurare la funzionalita' della rete
dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e
l'effettivita' delle espulsioni degli stranieri
irregolarmente presenti nel territorio nazionale,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con
modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e'
incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023.
6. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo
9-bis, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ", per la meta'," e ", per l'altra
meta'," sono soppresse;
b) dopo le parole "in materia di immigrazione, asilo
e cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e ad interventi
assistenziali straordinari".
7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di
primo soccorso e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000
per l'anno 2023.
8. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1,
al comma 600, dopo le parole "corresponsione dei compensi
per prestazioni di lavoro straordinario del personale del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno" sono inserite le seguenti "e delle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo.
9. Al fine del proseguimento delle attivita' connesse
allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di
assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale,
alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi
internazionale in atto, dichiarato con delibera del
Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e
successivamente prorogato da ultimo con delibera del
Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31
dicembre 2023, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di
euro per l'anno 2023 e di 274 milioni di euro per l'anno
2024.
10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole "2022 e 2023"
sono aggiunte le seguenti "e di 2,2 milioni di euro per
l'anno 2024".
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2
milioni per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7, 9
pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro
44,486 milioni per il 2024 si provvede:
a) quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno
2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse
rinvenienti dalle modifiche di cui alla lettera b) del
comma 2;
b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e
44,486 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 23.».

Note al comma 391
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 44 (Ulteriori misure di assistenza a favore delle
persone richiedenti la protezione temporanea di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
marzo 2022). - 1. Nell'ambito delle misure assistenziali
previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone
richiedenti protezione temporanea di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58
del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste dal
comma 5 del presente articolo, e' autorizzato a:
a) incrementare le disponibilita' delle ulteriori
forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma
1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, per un massimo di ulteriori 7.000 unita';
b) incrementare i destinatari delle forme di
sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b),
del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, per un massimo
di ulteriori 20.000 unita';
c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per
l'anno 2022, il contributo forfetario di cui all'articolo
31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,
per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori 20.000
unita';
c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un
contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato
all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti
nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli gia' resi
disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad
integrazione di quanto previsto dell'articolo 5-quater,
comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022,
n. 28.
2. Il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a
disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31,
comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, l'estensione
dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 31,
comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 21
del 2022, come integrate dal comma 1 del presente articolo,
e la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unita' ivi
indicate, sulla base delle effettive esigenze e delle
risorse impiegate al raggiungimento delle predette unita',
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai sensi
dell'articolo 31, comma 4, del citato decreto-legge n. 21
del 2022 e del comma 1 del presente articolo, fermi
restando i termini temporali di applicazione delle misure
medesime.
3. Per far fronte alle eccezionali esigenze di
accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in
Ucraina, le risorse di cui all'articolo 5-quater, comma 1,
del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono
incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022.
3-bis. L'incremento della disponibilita' di posti per
l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema
di accoglienza e integrazione (SAI) derivante
dall'attuazione dell'articolo 5-quater del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai sensi del
presente articolo, e' reso disponibile prioritariamente per
soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza dei
profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021,
n. 205.
4. Allo scopo di rafforzare, in via temporanea,
l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti
un significativo numero di persone richiedenti il permesso
di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia
in termini percentuali che assoluti in considerazione
dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assegnare, nel
limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022, un contributo
forfetario una tantum in favore dei predetti comuni, anche
per il tramite dei Commissari delegati nominati con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 872 del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento
e di Bolzano interessati. Alla definizione dei criteri e
modalita' di riparto del contributo di cui al primo periodo
si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in
attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri
28 febbraio 2022.
5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4,
nel limite complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022,
si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le
emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente
incrementate per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a
301.699.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46
(Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le
persone provenienti dall'Ucraina):
«Art. 1 (Proroga delle attivita' di assistenza e
accoglienza a seguito della crisi ucraina). - 1.
Nell'ambito delle misure assistenziali previste
dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone
richiedenti la protezione temporanea o gia' beneficiarie
della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE)
2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, e' autorizzata
fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse
finanziarie previste dal presente comma:
a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di
7.000 posti e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023,
delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza
territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati
con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e dai Presidenti delle
Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le
associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con
soggetti privati, nel rispetto dei requisiti dei servizi e
dei limiti di importo gia' previsti dalle convenzioni
sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai
fini del rispetto dei predetti limiti;
b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge
n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine
disponibili a legislazione vigente;
c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite
di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario
una tantum per il rafforzamento, in via temporanea,
dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni
ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il
permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44,
comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si
provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma
2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo
aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del
medesimo articolo 1, da realizzarsi entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. In base alle risultanze
dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo
precedente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per
gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per
la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento
pro quota delle relative risorse in favore dei singoli
comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per
le finalita' di cui alla presente lettera sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero
dell'interno.
2. Per assicurare la prosecuzione delle attivita' e
delle misure di cui ai commi 1 e 6 garantendo la
continuita' della gestione emergenziale, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 671, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi
dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base
delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure
previste nei commi 1 e 6, individuando il numero dei
soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel
limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si
provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali, previsto dall'articolo 44 del codice di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023,
l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, dei profughi provenienti dall'Ucraina, le risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e
alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza
sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, le
risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono incrementate di
52.295.898 euro per l'anno 2023.
6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero
dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati
aggregati delle prestazioni risultanti nel Sistema tessera
sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze,
provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti
per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale, per far fronte ai quali sono stati riconosciuti
i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge
29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria
sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1,
a parita' di trattamento rispetto ai cittadini italiani,
nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard per
l'anno 2023.
7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.».

Note al comma 392
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione della
direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario):
«Art. 4 (Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri). - 1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1,
stabilisce:
a) la data di decorrenza della protezione temporanea;
b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione
temporanea;
c) la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza
degli sfollati;
d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il
rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), degli
eventuali visti per l'ingresso nel territorio nazionale;
e) le procedure per il rilascio agli sfollati
individuati dalla lettera b), del permesso di soggiorno
esteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla
disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e
alla registrazione dei dati personali degli sfollati. Del
numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto
nell'adozione del decreto di programmazione annuale ai
sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo
unico;
f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione
amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione
europea ai fini dell'attuazione della protezione temporanea
e dell'interscambio di dati di cui al presente decreto;
g) le misure assistenziali, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il
coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato,
comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per
le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al
sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini
italiani, nonche' per l'accesso alla formazione
professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche
assistenziali sono stabilite per le categorie di persone
con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e
le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi
forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;
h) gli interventi, anche con la collaborazione di
associazioni od organizzazioni internazionali o
intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario;
i) gli altri interventi necessari per l'attuazione
della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al
trasferimento della persona protetta temporaneamente fra
Stati membri e quelli inerenti la cooperazione
amministrativa di cui alla lettera f);
l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione
di una domanda di asilo da parte di una persona
temporaneamente protetta.
2. Nei confronti dei minori non accompagnati si
applicano le norme di cui all'articolo 33 del testo
unico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per il
coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette
al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia
decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese
pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al
Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o
Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno
dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono
emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina):
«Art. 31 (Coordinamento delle attivita' di assistenza e
accoglienza a seguito della crisi ucraina). - 1.
Nell'ambito delle misure assistenziali previste
dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel
limite delle risorse previste al comma 4, e' autorizzato,
nel rispetto del principio di accoglienza e di
programmazione degli ingressi, a:
a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa,
diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di
accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i
Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio
per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al
registro di cui all' articolo 42 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneita'
di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza,
per un massimo di 15.000 unita'. Le attivita' di
accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono
realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale
finalita' ai sensi del presente articolo e fermo restando
il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito
di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della
protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri
requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone
fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome
o per conto di soggetti giuridici, nonche' dei componenti
degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di
sentenze definitive di condanna o di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi o di decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non
colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i
reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli
575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583,
583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del
codice penale, nonche' delle cause di divieto, sospensione
o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) definire ulteriori forme di sostentamento per
l'assistenza delle persone titolari della protezione
temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per
la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio
nazionale per un massimo di 60.000 unita';
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per
l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte
sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un
contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi
d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione
temporanea per un massimo di 100.000 unita'.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in
attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri
28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede
alla disciplina delle diverse forme di supporto
all'accoglienza di cui al comma 1, lettera a), e di
sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1,
tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle
persone assistite che svolgeranno attivita' lavorative in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 7
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile del 4 marzo 2022, n. 872.
3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al
fine di incrementare le capacita' delle strutture di cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del
2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla
locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono
incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.
4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel
limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le
emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate
per l'anno 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 38.»
- Il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 2 marzo
2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 46 (Disposizioni urgenti di protezione
temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina) e'
riportato nelle note al comma 391.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
normativi e versamenti fiscali):
«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di
prosecuzione delle attivita' emergenziali connesse alla
crisi ucraina). - 1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' autorizzato a garantire la prosecuzione delle
forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni
in qualita' di commissari delegati e dai presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di
quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento
della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e delle
ulteriori attivita' emergenziali connesse alla crisi
ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da
erogare alle amministrazioni interessate nel corso della
predetta annualita'.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo
2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 46.».

Note al comma 393
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46
(Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le
persone provenienti dall'Ucraina):
«Art. 1-bis (Proroga dello stato di emergenza per
intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in
atto nel territorio dell'Ucraina). - 1. Lo stato di
emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli
accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui
alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio
2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10
marzo 2022, e' ulteriormente prorogato, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, fino al 31
dicembre 2023.».

Note al comma 394
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze
nazionali".».

Note al comma 395
- La direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio
2001, sulle norme minime per la concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi
tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono
le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, e' pubblicato
nella G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. L 212.

Note al comma 396
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1. Possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano
muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati, e in corso di validita', a norma del presente
testo unico o che siano in possesso della proroga del visto
ai sensi dell'articolo 4-ter o di permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dalla competente autorita'
di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed
alle condizioni previsti da specifici accordi.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti
stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle
condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso
del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera
durata del corso di studio e della relativa dichiarazione
di presenza.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
b);
c) inferiore al periodo di frequenza, anche
pluriennale, di un corso di studio di istituzioni
scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni
universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta
salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni
del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere
prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del
percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto
dall'articolo 39-bis.1;
d);
e) superiore alle necessita' specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di due anni. Ciascun
rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per
prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', con indicazione del periodo
di validita' per ciascun anno. Il predetto permesso di
soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta
all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il
rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato
ai sensi dell'articolo 24, comma 11.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
un periodo di due anni. Ciascun rinnovo non puo' superare
la durata di tre anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e'
data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni. Ciascun rinnovo non
puo' superare la durata di tre anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. lI permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il
rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di
altra autorizzazione che conferisce il diritto a
soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro
dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia,
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
il termine di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata
idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.
7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si e'
trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi
dall'ingresso, il questore intima di recarsi
immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla
notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra
autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
corso di validita'.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato
l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e'
eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il
permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno.
Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di
espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione
e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del
territorio dell'Unione europea.
7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea, in possesso di un permesso di
soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il
diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza
l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del
presente testo unico e del regolamento di attuazione e'
inserita la dicitura: «perm. unico lavoro».
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si
applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e
sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di
studio o formazione;
g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, la comunicazione del rilascio di
un'autorizzazione ai viaggi, una proroga del visto, un
permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una
carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al
fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o
di reingresso, di un'autorizzazione ai viaggi, della
proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure
utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, e'
punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita'
concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela di falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La
pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico
ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il
termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere temporaneamente
l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche
al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo'
svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto
di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
stata presentata prima della scadenza del permesso, ai
sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello
stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.».

Note al comma 397
- Si riporta il testo dell'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria, gli istituti italiani di cultura e le
delegazioni diplomatiche speciali possono assumere
personale a contratto per le proprie esigenze di servizio,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel
limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di
quello di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».

Note al comma 398
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 26-ter,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici). - 1.-26-bis. Omissis
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del
Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione
all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento
delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere
dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di
funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il
finanziamento delle spese di natura obbligatoria della
medesima Agenzia. Il contributo erogato per il
finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane non puo'
essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il
personale dipendente.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 157 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 157 (Retribuzione). - La retribuzione annua base
e' fissata dal contratto individuale sulla base del costo
della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i
benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da
organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche,
uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in
primo luogo dell'Unione europea, nonche' delle condizioni
del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per
mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte dagli
impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale a tale
fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a
livello internazionale. Si tiene altresi' conto delle
indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni
sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite
dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque
essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli
elementi piu' qualificati.
La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione
in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di
cui al primo comma.
La retribuzione annua base e' determinata in modo
uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Puo' essere
consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una
retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario
particolarmente sensibile nel costo della vita.
La retribuzione e' di norma fissata e corrisposta in
valuta locale, salva la possibilita' di ricorrere ad altra
valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di
cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della
retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo
un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209.».

Note al comma 402
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile):
«Art. 11 (Interventi per la prevenzione del rischio
sismico). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per la
prevenzione del rischio sismico. A tal fine e' autorizzata
la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145,1
milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per
l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».

Note al comma 403
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 465, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-20249) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 464. Omissis
465. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da destinare al
supporto tecnico-operativo e alle attivita' connesse alla
definizione, attuazione e valutazione degli interventi
nonche' alle attivita' connesse al contrasto del dissesto
idrogeologico e alla mitigazione del rischio sismico. Le
risorse di cui al presente comma sono ripartite, con
provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia" della
Presidenza del Consiglio dei ministri da adottare entro il
31 gennaio 2022, in esito alla puntuale individuazione
degli interventi e del relativo soggetto attuatore, tra il
Commissario straordinario per la ricostruzione dei
territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la
Struttura di missione per il coordinamento dei processi di
ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma
del 6 aprile 2009 e il Dipartimento "Casa Italia".
Omissis.».

Note al comma 404
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 38,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
«Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016). - 1. - 37. Omissis
38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le
attivita' finalizzate alla fase di ricostruzione del
tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere
sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle
medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio
2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto
2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11
giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive
modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia
di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le
amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei
suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente,
ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla
base delle esigenze effettive documentate dalle
amministrazioni centrali e locali istituzionalmente
preposte all'attivita' della ricostruzione, nel limite di
spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita',
si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla
tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi
di natura tecnica e assistenza qualificata.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 773, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Art. 1. - 1. - 772. Omissis
773. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo
2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' prorogata fino
all'anno 2025. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,45
milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2023, 2024 e
2025.
Omissis.».

Note al comma 405
- Si riporta il testo dell'articolo 9-sexies, comma 1,
del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori
colpiti da eventi sismici) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9-sexies (Deroghe alla disciplina recata
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78). -
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
Comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo
4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, puo' avvalersi di personale a tempo determinato,
nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per
l'anno 2026, a valere sulle disponibilita' del bilancio
comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di
bilancio e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale.».

Note al comma 406
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 255, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«Art. 1. - 1. - 254. Omissis
255. Nella ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge,
il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici
speciali per la ricostruzione, puo' destinare quota parte
delle risorse stesse anche al finanziamento degli
interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione
degli immobili pubblici e la copertura delle spese
obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere
nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi
sismici del 6 aprile 2009, nonche' la prosecuzione degli
interventi di riparazione e ricostruzione relativi
all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione
Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 12, del
decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali):
«Art. 11 (Misure urgenti per la legalita', la
trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile
2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni
industriali). - 1. - 11-quater. Omissis
12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre
2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, una
quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli
stanziamenti annuali di bilancio, e' destinata, per gli
importi cosi' determinati in ciascun anno, nel quadro di un
programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi
di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse
territoriali, produttive e professionali endogene, di
ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento
dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei
cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento,
riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione
produttiva; b) attivita' e programmi di promozione
turistica e culturale; c) attivita' di ricerca, innovazione
tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle
attivita' imprenditoriali; e) azioni di sostegno per
l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e
piccole imprese; f) interventi e servizi di connettivita',
anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.
Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma
di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
settembre 2014, n. 211. Il programma di sviluppo e'
sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione
delle risorse. Il programma individua tipologie di
intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del
monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere
ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle
risorse per la piu' efficace allocazione delle medesime.
Omissis.».
- La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n.
322, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile):
«Art. 3 (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a
favore delle imprese). - 1. Per soddisfare le esigenze
delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei
territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono
disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:
a) la concessione di contributi a fondo perduto,
anche con le modalita', su base volontaria, del credito
d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti
agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o
riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata
principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati
ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive
dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui
alla presente lettera e' determinato in ogni caso in modo
tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la
riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio
equivalente. L'equivalenza e' attestata secondo le
disposizioni dell'autorita' comunale, tenendo conto
dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima
riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione,
l'intervento e' da realizzare nell'ambito dello stesso
comune. L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il
contestuale trasferimento al patrimonio comunale
dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al
quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile. Se la
volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza
dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di
alcuno dei condomini, e' inferiore rispetto a quella del
fabbricato demolito, i diritti di cui al quarto comma
dell'articolo 1128 del codice civile sono proporzionalmente
trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia
l'edificio e' ricostruito con l'originaria volumetria a
spese dei condomini, i diritti di cui al citato quarto
comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti
a coloro che hanno sostenuto tali spese. Gli atti pubblici
e le scritture private autenticate ricognitivi dei
trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri
condomini di cui ai periodi precedenti, nonche' quelli con
i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli
originari condomini o loro aventi causa le unita'
immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti,
costituiscono titolo per trasferire sugli immobili
ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalita'
di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice
civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli
gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti
all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse
ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati
inagibili costituenti abitazione principale del de cuius;
b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societa'
controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto
richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula
del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e
nella gestione del rapporto contrattuale;
c);
d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione
dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e
delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti
di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la
prestazione delle eventuali garanzie personali o reali,
nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli atti di
cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per
cento degli onorari e dei diritti notarili;
e) la concessione di contributi, anche con le
modalita' del credito di imposta, per la ricostruzione o
riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad
abitazione principale, nonche' di immobili ad uso non
abitativo distrutti o danneggiati;
e-bis) nel caso di immobili condominiali,
l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti
comuni direttamente all'amministratore che sara' tenuto a
preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e
con contabilita' separata tutte le spese relative alla
ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale
dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35
per cento delle quote condominiali;
f) la concessione di indennizzi a favore delle
attivita' produttive che hanno subito conseguenze
economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
g) la concessione, previa presentazione di una
perizia giurata, di indennizzi a favore delle attivita'
produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni
mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte
andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla
perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle
attivita' ivi espletate;
h) la concessione di indennizzi per il ristoro di
danni ai beni mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle
strutture adibite ad attivita' sociali, culturali,
ricreative, sportive e religiose;
l) la non concorrenza dei contributi e degli
indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma
ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale
sulle attivita' produttive, nonche' le modalita' della loro
indicazione nella dichiarazione dei redditi.
1-bis. Ferma l'integrale spettanza del contributo
diretto o del credito di imposta previsti dal presente
articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non
moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000
euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti
garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale
distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa,
ovvero alla societa' controllata e da essa indicata, dei
diritti di proprieta' sui predetti immobili. Il prezzo
della cessione e' versato direttamente al soggetto che
aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione,
senza penali, del debito ed e' conseguentemente detratto
dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro
avviene a valere sulle risorse stanziate dal comma 6 del
presente articolo. Il soggetto debitore che intenda
avvalersi della predetta facolta' presenta apposita domanda
a Fintecna spa ovvero alla societa' controllata e da essa
indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di
proprieta' sui predetti immobili e' stabilito dall'Agenzia
del territorio. Al fine dell'attuazione delle disposizioni
contenute nel presente comma si fa riferimento alla
convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia
e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo
periodo, del presente articolo. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i comuni approvano piani di recupero e
riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna spa,
ovvero dalla societa' controllata e da essa indicata, allo
scopo di favorire la ripresa delle attivita' economiche e
sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i comuni
possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla societa'
controllata e da essa indicata, i diritti di proprieta'
delle aree oggetto della cessione stessa non ancora
edificate; il prezzo e' pari a quello corrisposto dalla
societa', con la sola maggiorazione degli interessi legali.
1-ter. Il saldo dei contributi di cui al presente
articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili
distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati
inagibili, e' vincolato alla documentazione che attesti che
gli interventi sono stati realizzati ai sensi del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo
quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.
3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse
nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 le banche
operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono
contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti
da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per
la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad
abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove
abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta
nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato e'
concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con
uno o piu' decreti dirigenziali, per l'adempimento delle
obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione
a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui e'
stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La
garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del
termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalita'
di concessione della garanzia, il termine entro il quale
puo' essere concessa, nonche' la definizione delle
caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del
comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente
comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede
ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
con imputazione all'unita' previsionale di base [3.2.4.2]
«garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine
dell'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,
2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra
Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi
del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima
richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del
termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e' concessa la garanzia dello Stato
di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le
modalita' di operativita' della stessa. La garanzia dello
Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
4. La realizzazione di complessi residenziali puo'
essere effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni.
5. Il contributo e ogni altra agevolazione per la
ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano
per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti
privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini
entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile
o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio
2016, n. 76.
5-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136,
quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da piu' unita'
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del
valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti
devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio.
6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la
lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono
concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14,
comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per
l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro
265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per
ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per
l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di
130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9
milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro
per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno
2032.».

Note al comma 407
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 11-bis,
del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Misure urgenti per la legalita', la
trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile
2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni
industriali). - 1. - 11. Omissis
11-bis. Le attivita' di riparazione o ricostruzione
finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli
edifici destinati alle attivita' di cui all'articolo 16,
lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono
considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di
ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri
edifici di cui al periodo precedente, che siano beni
culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' effettuata
dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, che assumono la
veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma
33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, con le modalita' di cui all'articolo 197 del
medesimo codice. Per i lavori di ricostruzione o
riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al
primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione
appaltante di cui al periodo precedente e' svolta dai
competenti uffici territoriali del Provveditorato alle
opere pubbliche. Al fine della redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si
applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel
procedimento di approvazione del progetto, e' assunto il
parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi
competente. La stazione appaltante puo' acquisire i
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente
gia' redatti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e depositati presso gli
uffici competenti, verificandone la conformita' a quanto
previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la
compatibilita' con i principi della tutela, anche ai fini
del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nonche' la rispondenza con le caratteristiche
progettuali ed economiche definite nel programma di cui al
comma 9 del presente articolo, e l'idoneita', anche
finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli
edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti
che si ritenesse necessaria dovra' avvenire senza maggiori
oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione
delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente. Allo scopo di accelerare il processo
di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri
edifici di cui al primo periodo del presente comma, i
competenti uffici territoriali del Ministero della cultura
possono altresi' delegare attraverso accordi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni
di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del
provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli
Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle
diocesi.
Omissis.».

Note al comma 408
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122 (Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012):
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi
per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi
tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di
quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi,
nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta da personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga.».

Note al comma 410
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio):
«Art. 3-bis (Disposizioni concernenti i comuni colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). - 1. All'articolo 1,
comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:
"30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre 2016".
2. Al fine di assicurare il completamento delle
attivita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi
a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari
delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni
colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo
delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia
e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
la citta' metropolitana di Bologna e le province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere
personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai
vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per le annualita' 2017, 2018, 2019 e 2020, per
poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e
analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, nei
medesimi limiti di spesa previsti per le annualita' 2015 e
2016 e con le modalita' di cui al comma 8 dell'articolo
3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle
unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16
per cento alla struttura commissariale della regione
Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate
prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento
alla citata Soprintendenza. Al personale assunto ai sensi
del presente comma dalla Soprintendenza, nonche'
all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante
convenzione, anche con la societa' ALES - Arte lavoro e
servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono
essere affidate le funzioni di responsabile unico del
procedimento. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante utilizzo delle risorse gia' disponibili
sulle contabilita' speciali dei Presidenti delle regioni in
qualita' di commissari delegati per la ricostruzione, senza
pregiudicare interventi e risorse finanziarie gia'
programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122.».

Note al comma 411
- Il riferimento al testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
riportato nelle note al comma 408.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del citato
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:
«Art. 2 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita'
previste dal presente decreto.
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente
decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei
ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo
scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su
criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la
quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole
Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500
milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2
centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e' abrogato.
4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del
maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da
riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3,
attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo
di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento
(CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei
limiti delle finalita' per esse stabilite;
b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo
16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario
ai fini del concorso al raggiungimento dell'ammontare di
risorse autorizzato di cui al periodo precedente, puo'
provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di
spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio
1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci
di spesa interessate, nonche' le conseguenti modifiche
degli obiettivi del patto di stabilita' interno, tali da
garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di
cui al precedente periodo, corredato della relazione
tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e'
trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti
giorni, del parere delle Commissioni competenti per i
profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il
termine per l'espressione del parere, il decreto puo'
essere comunque adottato.
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei
siti internet delle rispettive regioni.».

Note al comma 412
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi). -
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies,
comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi
oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300
milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del
presente decreto, intestata al Commissario straordinario,
che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile.
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360
milioni di euro per l'anno 2019.
4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede
all'assegnazione delle risorse per le conseguenti
attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018.
4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44
del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2021.
4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per
le attivita' conseguenti alla proroga di cui al primo
periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022
a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n.
1 del 2018.
 


4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 150
milioni di euro per l'anno 2023.
4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
Codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 130
milioni di euro per l'anno 2024.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni
interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento.
Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e
condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.».

Note al comma 413
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 990, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 989. Omissis
990. Allo scopo di assicurare il proseguimento e
l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine
della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma
4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2024, ivi incluse le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa
annui previsti per l'anno 2023. Dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale
in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a),
del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente
prorogato fino alla data di cui al periodo precedente,
salva espressa rinunzia degli interessati.
Omissis.».

Note al comma 414
- Si riporta il testo dell'articolo 50, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016):
«Art. 50 (Struttura del Commissario straordinario e
misure per il personale impiegato in attivita'
emergenziali). - 1. Il Commissario straordinario,
nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con
piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in
relazione alle risorse assegnate e disciplina
l'articolazione interna della struttura anche in aree e
unita' organizzative con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza. Al personale della
struttura e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri
nel caso in cui il trattamento economico accessorio di
provenienza risulti complessivamente inferiore. Al
personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita' di
amministrazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Ferma restando la dotazione di personale gia'
prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a
supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura
commissariale centrale per funzioni di coordinamento e
raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di
cui all'articolo 2, comma 2.
3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia'
previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con
funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con
funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una
incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai
limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del
Commissario straordinario e' altresi' assegnata in
posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con
funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per
ciascun incarico. Le duecentoventicinque unita' di
personale di cui al comma 2 sono individuate:
a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono
individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere,
istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla
presente lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione
di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare
l'attivita' di ricostruzione nei territori del cratere
abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere e' autorizzato a stipulare, per il
biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite
massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle
risorse rimborsate dalla struttura del Commissario
straordinario per l'utilizzo del contingente di personale
in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo
dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e
gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo
67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, per le quali e' disposta la proroga di
validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di
cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del
1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia
adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo
stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la
manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati
che prendono servizio alla data indicata nella richiesta;
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa
interamente controllata, previa intesa con i rispettivi
organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente
controllata per assicurare il supporto necessario alle
attivita' tecnico-ingegneristiche.
3-bis. Il trattamento economico fondamentale ed
accessorio del personale pubblico della struttura
commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni
di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con oneri
a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento
economico fondamentale, nonche' dell'indennita' di
amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto
con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario,
il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita
convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza
ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono
riconosciute una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri
nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche
responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della
specifica qualificazione professionale posseduta, della
disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della
prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui
al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del
comma 7. Il trattamento economico del personale
dirigenziale di cui al presente comma e' corrisposto
secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del
comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al
rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni
statali di appartenenza del personale dirigenziale e non
dirigenziale assegnato alla struttura commissariale
mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di
competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione
dell'amministrazione di appartenenza.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
si applicano anche al personale di cui all'articolo 2,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228
del 29 settembre 2016.
3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della
struttura commissariale si provvede con le risorse della
contabilita' speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.
4. Per la risoluzione di problematiche tecnico
contabili il commissario straordinario puo' richiedere, ai
sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto
di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello
Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o
maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente
generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.
5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b), il commissario straordinario si
avvale di un comitato tecnico scientifico composto da
esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica,
ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni
culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse
rendersi necessaria, in misura massima di quindici unita'.
La costituzione e il funzionamento del comitato sono
regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico
scientifico non e' dovuta la corresponsione di gettoni di
presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per
missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al
comma 8.
6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016,
ove provenienti da altra amministrazione pubblica, puo'
essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero
massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza
finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per
tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il
Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento
gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.
7. Con uno o piu' provvedimenti del commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo'
essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di
75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1°
ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonche' 40 ore
mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi
ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2018;
b) al personale dirigenziale ed ai titolari di
incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo'
essere attribuito un incremento del 30 per cento della
retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego,
dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio
2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della
retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto
riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) al personale di cui alle lettere a) e b) del
presente comma puo' essere attribuito un incremento fino al
30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei
risultati conseguiti su specifici progetti legati
all'emergenza e alla ricostruzione, determinati
semestralmente dal Commissario straordinario, previa
verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli
obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari. Al
Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6
sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in
materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000
per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le spese
di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento
delle attivita' demandate, nell'ambito delle risorse gia'
previste per spese di missione, a valere sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a),
b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici
impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai
sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori
oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro
il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018. Con uno o piu' provvedimenti del
Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2, sono stabilite le modalita' di liquidazione, di
rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni
di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter
e 3-quater, delle necessarie risorse economiche.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera
a), il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base
di apposita convenzione, di strutture e personale delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
provvedono, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei
pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il Commissario straordinario puo' stipulare
apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e
specifiche attivita' istruttorie, con l'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, nonche', per lo svolgimento di ulteriori e specifiche
attivita' di controllo sulla ricostruzione pubblica e
privata, con il Corpo della guardia di finanza e con il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti
di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa
della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'
ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio
civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il
servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni per
l'anno 2016.
9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede,
quanto a euro 139 milioni, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,
quanto a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente
riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo
previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge
6 giugno 2016, n. 106.
9-quater. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli
Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la
struttura commissariale, mediante ampliamento delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite
di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, gia'
finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

Note al comma 415
- Il riferimento al testo dell'articolo 50, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
riportato nelle note al comma 414.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016):
«Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari). - 1. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare
le attivita' disciplinate dal presente decreto con gli
interventi di relativa competenza volti al superamento
dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento
degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di
quest'ultimo;
b) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,
Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari
di concessione ed erogazione dei relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai
sensi dell'articolo 5;
c) opera una ricognizione e determina, di concerto
con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, secondo criteri
omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il
relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la
programmazione delle risorse nei limiti di quelle
assegnate;
d) individua gli immobili di cui all'articolo 1,
comma 2;
e) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
ai sensi dell'articolo 14;
f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui
al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle
imprese che hanno sede nei territori interessati e il
recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite
dagli eventi sismici;
g) adotta e gestisce l'elenco speciale di cui
all'articolo 34, raccordandosi con le autorita' preposte
per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le
infiltrazioni della criminalita' organizzata negli
interventi di ricostruzione;
h) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
i) esercita il controllo su ogni altra attivita'
prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
l) ;
l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano
finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi
dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III
livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione di
contributi a cio' finalizzati ai Comuni interessati, con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di
euro 6,5 milioni, e definendo le relative modalita' e
procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati
indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard definiti
dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo
5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281
del 1° dicembre 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni,
mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
entro i limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli
Albi degli ordini o dei collegi professionali, di
particolare e comprovata esperienza in materia di
prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed
apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza
professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione
sismica, purche' iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34 del presente decreto ovvero, in mancanza,
purche' attestino, nei modi e nelle forme di cui agli
articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come
individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze
adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo ed
abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo
elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini
dell'omogeneita' nell'applicazione degli indirizzi e dei
criteri nonche' degli standard di cui al numero 1), da
parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S)
del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di
apposita convenzione stipulata con il Commissario
straordinario, al fine di assicurare la qualita' e
l'omogeneita' degli studi. Agli oneri derivanti dalla
convenzione di cui al periodo precedente si provvede a
valere sulle disponibilita' previste all'alinea della
presente lettera.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della
cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e
dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi
tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e
programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi
definiti dal Commissario straordinario per importi fino a
40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per
importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate
previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il
criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso con le
modalita' previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e
2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate
ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione
dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto
previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della
progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti
dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di
quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di
cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di
cui al presente decreto attraverso l'analisi delle
potenzialita' dei territori e delle singole filiere
produttive esistenti anche attraverso modalita' di ascolto
e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori
economici e della cittadinanza.
4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi
degli uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella
progettazione e nella realizzazione degli interventi, con
l'obiettivo di garantirne la qualita' e il raggiungimento
dei risultati attesi. Restano ferme le attivita' che enti
locali, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del
Paese.
4-bis. Il Commissario straordinario effettua una
ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare nuovo
o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di
cui e' accertata la disponibilita' alla vendita.
5. I vice commissari, nell'ambito dei territori
interessati:
a) presiedono il comitato istituzionale di cui
all'articolo 1, comma 6;
b) esercitano le funzioni di propria competenza al
fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio
degli interventi immediati di ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere
pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;
d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla
concessione dei contributi per gli interventi di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le
modalita' di cui all'articolo 6;
e) esercitano le funzioni di propria competenza in
relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese
e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II;
e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici
che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il
monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al
fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel
rispetto delle norme europee e nazionali in materia di
aiuti di Stato.».

Note al comma 416
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 25,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
«Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016). - 1. - 24. Omissis
25. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo 48,
comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro
sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, disciplinano le
modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a
36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai
sensi del comma 24 nonche' del citato articolo 48 ed
introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a
favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al precedente
periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31
dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una
"zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza
sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la
data di entrata in vigore della presente disposizione,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
esenzioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.
Omissis.».

Note al comma 417
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori
colpiti da eventi sismici) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8 (Proroga di termini). - 1. All'articolo 44 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo
del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza
negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 e' altresi'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,
rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto
anno immediatamente successivi alla data di scadenza del
periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi";
a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2024»;
b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino
al 31 dicembre 2020.».
1-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre
2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
1-ter. Le autorita' di regolazione competenti prorogano
fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura
tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a
favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189
del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano,
altresi', ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Le
agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al
31 dicembre 2024 per i titolari di utenze relative a
immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano
dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
territorialmente competenti, l'inagibilita' del fabbricato,
della casa di abitazione, dello studio professionale o
dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilita'
gia' dichiarato. La rateizzazione delle fatture gia'
prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai
sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' dilazionata in un periodo
non inferiore a centoventi mesi.
1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e
successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle
utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative
di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.
2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali
e contributi previdenziali e assistenziali nonche' dei
premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo
48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio
2020 con le modalita' e nei termini fissati dalle medesime
disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi
dovuti.
2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore
delle imprese e dei professionisti e' riconosciuta nel
rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de
minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno
subito come conseguenza diretta del sisma e previa
dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, secondo le modalita' procedimentali e
certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le
parole "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2020".
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2
del presente articolo, pari complessivamente a 16,54
milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro
per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e
a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».

Note al comma 418
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 44 (Disposizioni in materia di contabilita' e
bilancio). - 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli
esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1
e 2, nonche' alle Province in cui questi ricadono,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora
effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1,
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di
cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo
alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai
relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e
a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi
dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo
periodo del presente comma, il pagamento delle rate in
scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
e 2024 e' altresi' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo,
al terzo, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo anno
immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo
di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi.
2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo
82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7
aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni
di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata
individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e'
data facolta' di applicare l'indennita' di funzione
prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni
con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come
rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo
61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, fino al 31 dicembre 2024, con oneri a carico del
bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4
dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di
permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48
ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.
3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti
finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da
altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo
di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.
4. Il versamento della quota capitale annuale
corrispondente al piano di ammortamento sulla base del
quale e' effettuato il rimborso delle anticipazioni della
liquidita' acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli
articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti,
non preordinata alla copertura finanziaria delle predette
disposizioni normative, da riassegnare ai sensi
dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed
iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e' sospeso per
gli anni 2017-2026. La somma delle quote capitale annuali
sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali
costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
originario, a decorrere dal 2027. Negli anni dal 2022 al
2026 gli enti interessati dalla sospensione possono
utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per
la riduzione del debito e possono accertare entrate per
accensione di prestiti per un importo non superiore a
quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto
di quelli finanziati dal risultato di amministrazione,
incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato
nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, gli enti possono
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di
non essere interessati alla sospensione per l'esercizio
2022.
5. Le relative quote di stanziamento annuali sono
reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato
a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza
dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel
pertinente programma di spesa.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno
2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi
ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni
vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica e' effettuata
anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche
predisposte dai soggetti titolari delle contabilita'
speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3
e 4, del presente decreto.
6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al
comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi
dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, e'
determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari
per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti
nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in
misura proporzionale e comunque non superiore all'importo
delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4.
Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono
destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici
e di adeguamento antisismico, nonche' per la messa in
sicurezza degli edifici e delle infrastrutture. Ai fini
della determinazione degli spazi finanziari puo' essere
utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.»

Note al comma 419
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
e definizione di termini) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14 (Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali). - 1. Al comma 492 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' premessa la seguente
lettera:
"0a) investimenti dei comuni, individuati dal
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali
eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di
amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i
quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e
validati in conformita' alla vigente normativa, completi
del cronoprogramma della spesa;".
2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti
danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato,
casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
agli enti competenti; la proroga e' concessa con le
modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del
decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze
presentate in relazione agli eventi sismici di cui
all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2018 la sospensione,
prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui
pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1,
comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono
pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a
decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci
anni sulla base della periodicita' di pagamento prevista
nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro
per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1,
lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre
2016 e' prorogato al 31 dicembre 2024 limitatamente alle
attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti
privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
inagibile o distrutta. Con riguardo alle attivita'
economiche nonche' per i soggetti privati per i mutui
relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita
mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso
tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della
presente disposizione, il termine di sospensione dei
pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera
g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato
al 31 dicembre 2024.
6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita'
e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e
per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre
2016" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre
il 31 dicembre 2017".
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a
25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma
2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2017. A tal fine, e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da versare
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: "16 milioni di euro,"
sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 e' assegnato
un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12
milioni di euro,";
b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,»
sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 e' destinato
un contributo pari a 2,0 milioni di euro,".
7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "In deroga all'articolo 4, comma 4,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle
suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo
indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e'
equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi
all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del
presente articolo".
8. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 e' assegnato
in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un
contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e
delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le
risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con
provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'
prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si
provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle
risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023, nell'ambito
e nei limiti delle risorse di cui alle contabilita'
speciali di cui al comma 6 del predetto articolo 2.
9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente:
"433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433
si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di
euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere".
10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "31 dicembre 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017". Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede con le risorse gia' previste per la copertura
finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come prorogato
dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' prorogato al 31 dicembre
2017.
12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b) e
c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' attribuito un contributo secondo gli importi riportati
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1
allegata al presente decreto.
12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
attribuito un contributo secondo gli importi riportati per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 2
allegata al presente decreto.
12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi
12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017,
a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro
per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si
provvede mediante riduzione di pari importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse
esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019";
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019,
le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui
al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese
beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione
da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro
per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019.".
12-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno
2017 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
12-septies. Gli effetti della deliberazione dello stato
di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19
febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10
agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre
2015 hanno colpito il territorio delle province di
Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente
prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle
attivita' finalizzate all'attuazione degli interventi
previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto
2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza
regionale ivi individuate e disponibili allo scopo.»

Note al comma 420
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 22,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016). - 1.-21. Omissis
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i
beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare
tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola
quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2024, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal
secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del
decreto-legge n. 244 del 2016, senza oneri aggiuntivi per
il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in
scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30
giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e
l'Associazione bancaria italiana provvedono alla
sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani
di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19.
Omissis.»

Note al comma 422
- Si riporta il testo dell'articolo 48, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 292
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi). - 1. Nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a quanto
disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che
la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato
riversamento delle stesse, relative ai soggetti residenti
nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24
agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26
ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016 sono regolarizzati
entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e
interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui
all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni;
b);
c) il versamento dei contributi consortili di
bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti
sugli immobili agricoli ed extragricoli;
d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione
relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di
proprieta' dello Stato e degli enti pubblici, ovvero
adibiti ad uffici statali o pubblici;
f) le sanzioni amministrative per le imprese che
presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le
domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce
di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il
modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di verifica
periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della
relativa tariffa;
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le
operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi
interessi, con la previsione che gli interessi attivi
relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del
reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni
immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta
nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria
aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o
professionale;
h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze
di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo
sviluppo della proprieta' coltivatrice;
i) il pagamento delle prestazioni e degli
accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del
Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o
titolari di attivita' zootecniche e del settore alimentare
coinvolti negli eventi del sisma;
l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti
verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale
che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati
1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel
territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in
cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma
rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal
domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti
nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 (327), non devono
operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio
2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti
delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta
alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli
articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
versato.
1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al
comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti
danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente
decreto.
1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al
fine di superare le difficolta' che si possono verificare
per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle
ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti
titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),
c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite
dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto
a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi
di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate
nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonche'
per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la
competente autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a
decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di
cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso
periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti
forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'autorita' di regolazione, con propri provvedimenti
disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle
fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del
primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura
tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la
copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche
componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a
strumenti di tipo perequativo.
3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai
fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di
cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, i sussidi occasionali, le
erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1
e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei
predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche
non residenti nei predetti Comuni.
4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori
di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26
ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa
nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, non
trovano applicazione le sanzioni amministrative per
ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e
variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo
tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.
5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 sono da considerarsi causa di
forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice
civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa
bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale
dei rischi.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1
e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli
adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a
scadenze di registrazione in attuazione di normative
comunitarie, statali o regionali in materia di benessere
animale, identificazione e registrazione degli animali,
registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla
nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono
nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con
eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono
differiti al 1° marzo 2017.
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le
persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento
dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2024, in esecuzione di
quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2,
comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei
documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal
presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i
medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le
modalita' disciplinate dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non
si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa
alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo,
gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8.
7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi
dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di
successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali
ne' all'imposta di registro o di bollo gli immobili
demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi
sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono
riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni
di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si
trovavano in una delle seguenti condizioni:
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti
reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni
di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti
reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei
territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai
sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del
presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti
reali di godimento relativi ad immobili distrutti o
dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto,
qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i
danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far
data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia
asseverata.
7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si
applicano qualora al momento dell'apertura della
successione l'immobile sia stato gia' riparato o
ricostruito, in tutto o in parte.
7-quinquies. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono disciplinate le modalita' di rimborso
delle somme gia' versate a titolo di imposta di
successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di
imposta di registro o di bollo, relativamente alle
successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi
7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo
alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono
dovuti interessi.
8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti
connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020,
compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle
misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in
conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di
domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di
mancato adempimento degli obblighi e degli impegni
previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n.
640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La
dichiarazione dell'autorita' amministrativa competente e'
considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del
citato regolamento n. 640/2014.
9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con
riferimento alle produzioni con metodo biologico,
autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo di tempo
non superiore ad un anno, delle deroghe previste
dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della
Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la
Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese
dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria,
Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende
oggetto di deroga.
10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui
all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e' prorogato al 30
novembre 2017. Per i soggetti diversi da quelli indicati
all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione
dei termini relativi agli adempimenti e versamenti
tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1º settembre 2016 si applica anche ai
soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei
Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non
ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016. Non si fa
luogo a rimborso di quanto gia' versato.
10-bis. La sospensione dei versamenti e degli
adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e
dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi
sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2
al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non
si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non
versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato
decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 10 e
10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da
quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le
somme oggetto di sospensione previste dal decreto
ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e
10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro
il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a
un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il
versamento dell'importo della prima rata entro il 15
gennaio 2020; su richiesta del lavoratore dipendente
subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata
anche dal sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute
non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo
puo' essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei
limiti della disponibilita' di risorse del fondo previsto
dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. L'insufficiente, tardivo o omesso
pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata
comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non
versati nonche' delle relative sanzioni e interessi e la
cartella e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza
dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a
ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del
ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
11-bis. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico
la famiglia anagrafica non detiene piu' alcun apparecchio
televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso
privato non e' dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e
per l'anno 2017.
12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti,
non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal
citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi
10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di febbraio
2018.
12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito
dei tributi non versati per effetto delle sospensioni
citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione e'
autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad
un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.
12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica
entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma
12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017,
ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma,
all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale
provvede a trattenere le relative somme dall'imposta
municipale propria riscossa a decorrere da giugno 2018
tramite il sistema del versamento unitario, di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 , per un importo massimo annuo proporzionale alla
distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei
contribuenti di cui al comma 11. Gli importi recuperati
dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso
procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di
cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del
versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione
entro il termine del 31 dicembre 2017.
13. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, sono
sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria in scadenza
rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30
settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30
settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli adempimenti
e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai
sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15
gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un
massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il
versamento dell'importo della prima rata entro il 15
gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o
assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal
sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione
di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di
euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017,
si provvede ai sensi dell'articolo 52. Agli oneri valutati
di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi
da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che
hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici
di cui all'articolo 1, alle richieste di anticipazione
della posizione individuale maturata di cui all'articolo
11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti
alle forme pensionistiche complementari residenti nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applica in via
transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7,
lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005,
a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione
ad una forma pensionistica complementare, secondo le
modalita' stabilite dagli statuti e dai regolamenti di
ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il
periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24
agosto 2016.
14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano
applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e
dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016
ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da
professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente
all'allegato 1 e all'allegato 2.
15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi
sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
relativi al periodo di sospensione, anche mediante
rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di
scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e
i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto
della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto
dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere destinati al predetto fondo.";
b) il comma 2-ter e' abrogato.
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
d'imposta 2023. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente
il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2024. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione
o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato
all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di
anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai
comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni
di cui all'articolo 1, continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad
un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno
2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui
per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori
costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo
di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di
cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti
nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data del 31
dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari
scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 ovvero
il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche' relativi
ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza.
18. Al fine di consentire nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 il completamento delle attivita' di
formazione degli operatori del settore dilettantistico
circa il corretto utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine
alla dotazione e all'impiego da parte delle societa'
sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi,
adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del
decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e'
sospesa fino alla data del 30 giugno 2017.»

Note al comma 423
- Si riporta il testo dell'articolo 28, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 28 (Disposizioni in materia di trattamento e
trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o
totale degli edifici). - 1. Allo scopo di garantire la
continuita' operativa delle azioni poste in essere prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto
2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n.
391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n.
394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime
disposizioni.
2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il
piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti
dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente
decreto.
3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la
migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e
dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il
complesso delle attivita' da porre in essere per la piu'
celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di
completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e
gestione delle macerie, la possibilita' di recuperare le
originarie matrici storico-culturali degli edifici
crollati;
d) operare interventi di demolizione di tipo
selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di
materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei
cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e
riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i
materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova
materia prima da mettere a disposizione per la
ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1, e se non utilizzati il
ricavato della loro vendita e' ceduto come contributo al
Comune da cui provengono tali materiali.
3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito
il commissario straordinario e fermo restando il limite
delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13,
aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in
particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di
conclusione del procedimento entro il termine di cui al
presente comma il commissario straordinario puo' aggiornare
comunque il piano, sentito il Presidente della regione
interessata.
4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i
materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli
edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1 nonche' quelli derivanti dalle attivita'
di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti
disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici
nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su
incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non
pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi
di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di
raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai
commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui e' possibile
segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in
condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei
conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei
materiali di cui al presente articolo e' il Comune di
origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183,
comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152
del 2006.
5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di
interesse architettonico, artistico e storico, nonche'
quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico
appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le
ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il
legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono
selezionati e separati secondo le disposizioni delle
competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo di
destinazione. Il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove
necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le disposizioni applicative
gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai
sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n.
393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di
tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si
intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante
annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del
Ministero che partecipa alle operazioni.
6. La raccolta dei materiali di cui al comma 4,
insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree
urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di
raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero
direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le
caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a
cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati
o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche
amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o
attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi
incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate
con la procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le predette attivita' di
trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi
preventive. Il Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a
prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui
si trovano, con oneri a proprio carico. Ai fini dei
conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato
produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali
stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f),
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 del presente
articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato,
l'attivita' di raccolta e di trasporto viene effettuata con
il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei
finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come
disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune
provvede a notificare, secondo le modalita' previste dalle
vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei
provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle
stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, apposita comunicazione, contenente
l'indicazione della data nella quale si provvedera' alla
rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data
di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il
Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso
motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei
materiali.
6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai
precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici
di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di
quelli aventi valore anche simbolico appartenenti
all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di
contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove
possibile, il recupero dei materiali e la conservazione
delle componenti identitarie, esterne ed interne, di
ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto
ministeriale di cui al comma 5.
7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche
in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica
della sussistenza delle condizioni di salvaguardia
ambientale e di tutela della salute pubblica, sono
individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati,
eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31
dicembre 2024, autorizzati, sino alla medesima data, a
ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. I siti di
deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei
limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2024, e
possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo
non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente
articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31
dicembre 2024 aumenti di quantitativi e tipologie di
rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa
verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e
compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini
modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni
vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che
detengono sostanze classificate come pericolose per la
salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle
macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del
Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, autorizza,
qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le
operazioni di selezione, separazione, messa in riserva
(R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per
l'eventuale successivo trasporto agli impianti di
destinazione finale della frazione non recuperabile. I
rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto
stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, stabilisce le
modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali
di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei
rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito
siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie
con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui
all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' ridotto a quindici
giorni.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al
comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza
lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo
scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la
gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli
impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti
nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi'
a fornire il personale di servizio per eseguire, previa
autorizzazione del Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, la separazione e cernita dal
rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti
pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli impianti
autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo
ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani
indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza
alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere
conferiti negli impianti gia' allo scopo autorizzati
secondo il principio di prossimita', senza apportare
modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla
eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti
urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di
raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli
impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia
regionale per la protezione ambientale (ARPA)
territorialmente competenti.
10.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche
a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto oltre
i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte
IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non
rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi e'
attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo
le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non
possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente
con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica e'
effettuato da una ditta specializzata. Qualora il
rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto
residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad
eventuale separazione e cernita di tutte le matrici
recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene
la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con
codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo le modalita' di
cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga
successivamente al conferimento presso il sito di deposito
temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale
contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e
cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi
e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano
non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve
essere gestito per l'avvio a successive operazioni di
recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di
deposito temporaneo possono essere adibiti anche a
deposito, in area separata ed appositamente allestita, di
rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di
rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita,
siano private del materiale contenente amianto e delle
altre sostanze pericolose e' svolta con i metodi per la
caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per
il campionamento sia per la valutazione dei limiti di
concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti.
Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte
autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente
tutto il materiale, devono presentare all'Organo di
Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro
ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al
Dipartimento di sanita' pubblica dell'azienda unita'
sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I
dipartimenti di Sanita' pubblica individuano un nucleo di
operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle
aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di
competenza.
12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e
le aziende unita' sanitaria locale territorialmente
competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia
di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei
lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento
indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di
interesse architettonico, artistico e storico, assicurano
la vigilanza e il rispetto del presente articolo.
13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi
e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione
dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi
alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento
dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse
disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza
soluzione di continuita', delle attivita' di cui al comma 4
del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto,
con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, adottata d'intesa con il Commissario straordinario
del Governo per la ricostruzione nei territori interessati
dal sisma del 24 agosto 2016, e' assegnata la somma di euro
100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE)
n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002.
13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i
materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per
la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di
cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di
altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono
gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a
13-octies del presente articolo.
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali
di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le
concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella
4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non
superino i valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato
5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica
destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione,
potranno essere trasportati e depositati, fino al 31
dicembre 2024, in siti di deposito intermedio,
preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso
un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin
dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti
amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma
13-bis e' il comune del territorio di provenienza dei
materiali medesimi e il detentore e' il soggetto al quale
il produttore puo' affidare detti materiali.
13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma
1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma
13-bis del presente articolo non ha obbligo di
individuazione preventiva dell'utilizzo finale del
sottoprodotto.
13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali
di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui
al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti
materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1
di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il
produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al
comma 13-ter del presente articolo tramite dichiarazione
resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma
13-bis del presente articolo si accerta che siano
rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo
41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro
utilizzo.»

Note al comma 424
- Si riporta il testo dell'articolo 28-bis, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 28-bis (Misure per incentivare il recupero dei
rifiuti non pericolosi). - 1. Al fine di consentire
l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti
da attivita' di costruzione e demolizione, a seguito degli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi
degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre
anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui
all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
2. Fino al 31 dicembre 2024, previo parere degli organi
tecnico-sanitari competenti, e' aumentato del 70 per cento,
previa certificazione della regione relativamente
all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito
interessato il quantitativo di rifiuti non pericolosi,
derivanti da attivita' di costruzione e demolizione
conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai
sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero.»

Note al comma 425
- Il riferimento al testo dell'articolo 50, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
riportato nelle note al comma 414.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 19, 21 e 23 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima). -
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui
all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera
a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e
comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura
tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle
parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
1.1.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di
durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine
di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non
superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale
indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle universita' private, incluse le
filiazioni di universita' straniere, da istituti pubblici
di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e
l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori
chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di
supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa
o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.»
«Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - 01. Il contratto puo'
essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici
mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni
di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di
quanto disposto dal primo periodo, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti
per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente
articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in
assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a
ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro
volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal
numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia
superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza della quinta
proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore
a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
impiegati nelle attivita' stagionali individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo
continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si
applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per
le societa' gia' costituite.»
«Art. 23 (Numero complessivo di contratti a tempo
determinato). - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti
collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo
determinato in misura superiore al 20 per cento del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque
dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da
eventuali limitazioni quantitative previste da contratti
collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i
periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo
25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012,
per il periodo di quattro anni dalla costituzione della
societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal
comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia'
costituite;
c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici
programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di
specifiche opere audiovisive;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si
applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati per la realizzazione e il
monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di
cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero tra
universita' private, incluse le filiazioni di universita'
straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati
di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, tra istituti della cultura di
appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati
derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici,
vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze
temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e
manifestazioni di interesse culturale. I contratti di
lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via
esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca
scientifica o di cooperazione allo sviluppo di cui alla
legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a
quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui
al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei
contratti interessati in contratti a tempo indeterminato,
per ciascun lavoratore si applica una sanzione
amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale non e'
superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a
uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalita' e
contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a
tempo determinato.».

Note al comma 426
- Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici). -
1. - 2-bis. Omissis
3. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie
alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi
comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del
sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e
del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali
autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato
il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a
tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed
in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre
anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il
requisito di tre anni di servizio puo' essere maturato
entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di
servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle
medesime attivita' svolte presso amministrazioni diverse da
quella che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli
Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al
personale con contratti di lavoro a tempo determinato che
abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente,
alla data del 31 dicembre 2022, un'attivita' lavorativa di
almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti
otto anni e' riservata una quota non superiore al 50 per
cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi
pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure
concorsuali, i relativi bandi prevedono altresi' l'adeguata
valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i
predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro.
L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco
nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono
procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a
quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla
dotazione organica di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del
contingente massimo di unita' di personale indicato al
citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 189 del 2016. Il personale assunto ai
sensi del presente comma non concorre al computo della
quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
Omissis.»

Note al comma 427
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 997, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1. - 996. Omissis
997. L'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone
per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi
pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di
attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi,
nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019
fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede legale
od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Omissis.»
- La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n.
304, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17-ter del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno
Unito dall'Unione europea:
«Art. 17-ter (Proroga di disposizioni in favore delle
popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal
sisma del 2016). - 1. Per l'anno 2021, con riferimento alle
fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di
cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27
dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte
delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al
primo periodo e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4
milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' determinato il rimborso ai comuni interessati
del minor gettito derivante dall'applicazione del primo
periodo. Si applicano i criteri e le modalita' stabiliti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14
agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
4 settembre 2019, e con decreto del direttore generale
delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma
25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre
2021.
3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31
dicembre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021";
b) all'articolo 48, comma 7, le parole: "31 dicembre
2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e'
inserita la seguente:
"a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita' di
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei
servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita'
di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica
previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189
del 2016".»

Note al comma 428
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016):
«Art. 30 (Legalita' e trasparenza). - 1. Ai fini dello
svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le
attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle
infiltrazioni della criminalita' organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e
di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica,
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi
agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui
all'articolo 1, e' istituita, nell'ambito del Ministero
dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in
avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto
collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo
3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410.
2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di cui
al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' competente a eseguire le verifiche finalizzate al
rilascio, da parte della stessa Struttura,
dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma
1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza
funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unita' di
indirizzo delle sopra-richiamate attivita', in stretto
raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo
delle Province interessate dagli eventi sismici di cui
all'articolo 1.
3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche
antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida
adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle
disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) e' costituita un'apposita sezione specializzata
del comitato di cui all'articolo 203 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio,
nei Comuni di cui all'articolo 1, delle verifiche
finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione
mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e'
composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno,
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
finanze, del Dipartimento della programmazione economica e
finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri,
della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo,
dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della
Corte dei conti, nonche' dal Presidente dell'Autorita'
nazionale anticorruzione o suo delegato;
b) sono individuate, altresi', le funzioni, la
composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali
della Struttura; ai relativi oneri finanziari si provvede
per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui
all'articolo 4, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5.
6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a
qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi
di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui
all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un
apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato
Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti
«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le
verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del
comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito
liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui
all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159
del 2011. Tutti gli operatori economici interessati sono
comunque ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica,
previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di
invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai
sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti
ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario
comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche
finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui
al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di
iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al
comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
celeri.
6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1,
quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa
sono riconducibili a situazioni di agevolazione
occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al
prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa
con il prefetto territorialmente competente, del gruppo
interforze istituito presso la prefettura competente per il
luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla
scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai
sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della
Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate
dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione
occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione
mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e
procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli
esecutori di cui comma 6.
7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla
data di entrata in vigore del presente decreto o in data
successiva in uno degli elenchi tenuti dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi
dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6
novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto
nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda.
Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in
data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore
del presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta
subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le
modalita' di cui all'articolo 90, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta
dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18
aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
15 luglio 2013.
8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore
economico iscritto, sono riportati:
a) i dati concernenti i contratti, subappalti e
subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del
relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e
dell'importo;
b) le modifiche eventualmente intervenute
nell'assetto societario o gestionale;
c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in
altre imprese o societa', anche fiduciarie;
d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie
applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento
finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma
13;
e) le eventuali penalita' applicate all'operatore
economico per le violazioni delle norme di capitolato
ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle
attivita' di cantiere definite dalla Struttura in
conformita' alle linee guida del comitato di cui al comma
3;
e-bis) le eventuali misure amministrative di
prevenzione collaborativa prescritte in caso di
agevolazione occasionale.
9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle
verifiche e la migliore interazione dei controlli
soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati
avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4,
lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi dati
sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla
Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorita'
nazionale anticorruzione.
10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale
di dodici mesi ed e' rinnovabile alla scadenza, su
iniziativa dell'operatore economico interessato, previo
aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene
luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali
ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o
approvati durante il periodo di validita' dell'iscrizione
medesima.
11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe
riguarda un operatore economico titolare di un contratto,
di un subappalto o di un subcontratto in corso di
esecuzione, la Struttura ne da' immediata notizia al
committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione
della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a
pena di nullita', ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli
interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n. 159
del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento di
cancellazione dall'Anagrafe, e' competente a verificare
altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione
delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso
positivo, ne informa tempestivamente il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione e adotta il
relativo provvedimento.
12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni
degli assetti societari o gestionali, di cui all'articolo
86, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del
2011, e' assolto mediante comunicazione al prefetto
responsabile della Struttura.
13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi
agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si
applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei
pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la
realizzazione di interventi pubblici di particolare
rilievo, il comitato di cui all'articolo 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
deliberare la sottoposizione di tali interventi alle
disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui
all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136
del 2010, e' sempre competente all'applicazione delle
eventuali sanzioni il prefetto responsabile della
Struttura.
14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta
dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al
comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti
dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si
intende risolto di diritto e la Struttura dispone
l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa
disposizione si applica anche in caso di cessione di
azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a
conseguire il trasferimento del contratto a soggetto
diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i
contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento
sono nulli relativamente al contratto di appalto per
affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra.
15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le
iniziative per il risanamento ambientale delle aree
ricomprese nei siti di interesse nazionale nonche' delle
aree di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo
33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
comportano di regola l'esecuzione delle attivita'
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come definite all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190
del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere che la
partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e
forniture connessi ad interventi per il risanamento
ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di
contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano
riservate ai soli operatori economici iscritti negli
appositi elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della
legge n. 190 del 2012.»

Note al comma 429
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 986, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 985. Omissis
986. Per gli anni 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024, nel
limite di spesa di 2 milioni di euro annui, ai fini
dell'accertamento dell'indicatore della situazione
patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo
del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo
articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di
proprieta' distrutti o non agibili in seguito a calamita'
naturali.
Omissis.»

Note al comma 430
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016):
«Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi). -
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies,
comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi
oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300
milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del
presente decreto, intestata al Commissario straordinario,
che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile.
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360
milioni di euro per l'anno 2019.
4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede
all'assegnazione delle risorse per le conseguenti
attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018.
4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44
del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2021.
4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per
le attivita' conseguenti alla proroga di cui al primo
periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022
a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n.
1 del 2018.
4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 150
milioni di euro per l'anno 2023.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni
interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento.
Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e
condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.»

Note al comma 431
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 18, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
«Art. 17 (Ambito di applicazione e Commissario
straordinario). - 1. Le disposizioni del presente Capo sono
volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme,
Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli
eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
nominato un Commissario straordinario il cui compenso e'
determinato con lo stesso decreto, in misura non superiore
ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 19. Con il medesimo decreto e'
fissata la durata dell'incarico del Commissario
straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con
possibilita' di rinnovo. La gestione straordinaria,
finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del
presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021.
Alla data di adozione del decreto di cui al presente comma
cessano gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 agosto 2018, di cui al comunicato della
Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018.
3. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal
sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione
e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle
situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela
paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e adotta le direttive necessarie per la
progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per
la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e
di costi parametrici.»
«Art. 18 (Funzioni del Commissario straordinario). - 1.
Il Commissario straordinario:
a) opera in raccordo con il Dipartimento della
protezione civile ed il Commissario delegato di cui
all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine
di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo
con gli interventi relativi al superamento dello stato di
emergenza;
b) vigila sugli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20,
nonche' coordina la concessione ed erogazione dei relativi
contributi;
c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai
fabbisogni e determina, di concerto con la Regione
Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo
degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi
fronte, definendo altresi' la programmazione delle risorse
nei limiti di quelle assegnate;
d) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 26;
e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede
nei territori interessati e assicura il recupero del
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi
sismici;
f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
f-bis) coordina e realizza gli interventi di
demolizione delle costruzioni interessate da interventi
edilizi;
f-ter) coordina e realizza la mappatura della
situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro
completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
g) espleta ogni altra attivita' prevista dal presente
Capo nei territori colpiti;
h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a
dotare i Comuni di cui all'articolo 17 degli studi di
microzonazione sismica di III livello, come definita negli
"Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica"
approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, disciplinando con
proprio atto la concessione di contributi ai Comuni
interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19, entro
il limite complessivo di euro 210.000, definendo le
relative modalita' e procedure di attuazione;
i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, alla concessione dei contributi di cui
all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172;
i-bis) provvede alle attivita' relative
all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione
dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali
risorse residue presenti sulla contabilita' speciale
intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16,
comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono
all'uopo trasferite sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19;
i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla
cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante
concessione del contributo di autonoma sistemazione alle
persone aventi diritto; dispone altresi' la riduzione al 50
per cento dei contributi di autonoma sistemazione
precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari
residenti in abitazioni non di proprieta', che possono
comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di
carattere generale e di indirizzo.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1
il Commissario straordinario opera in raccordo con il
Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la
piena efficacia ed operativita' degli interventi.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario
straordinario si avvale dell'Unita' tecnica-amministrativa
istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad
essa attribuite.
5. Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario
straordinario si avvale, altresi', dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con
oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19.».

Note al comma 432
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
«Art. 31 (Struttura del Commissario straordinario). -
1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie
competenze e funzioni, opera con piena autonomia
amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle
risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna
della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unita'
organizzative, con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 19, il
Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unita'
tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di una struttura
posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono
individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola
di Ischia. Essa e' composta da un contingente nel limite
massimo di 12 unita' di personale non dirigenziale e 1
unita' di personale dirigenziale di livello non generale,
scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente
educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Si puo' avvalere altresi' di un
numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio
provvedimento, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Il personale di cui al comma 2 e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al
personale non dirigenziale della struttura e' riconosciuto
il trattamento economico accessorio, ivi compresa
l'indennita' di amministrazione, del personale non
dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Al dirigente della struttura e' riconosciuta
la retribuzione di posizione in misura equivalente ai
valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello
non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di
risultato, determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Resta a carico delle
amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale
mentre sono a carico esclusivo della contabilita' speciale
intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento
economico non fondamentale.
 


4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma 2
nonche' alle spese per il funzionamento della struttura
commissariale si provvede con le risorse della contabilita'
speciale prevista dall'articolo 19.
5. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonche'
ai componenti della struttura commissariale, sono
riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse
agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di
Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a carico delle
risorse di cui alla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19.
6. Il Commissario straordinario puo' avvalersi di un
comitato tecnico scientifico composto da esperti di
comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria
sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di
ogni altra professionalita' che dovesse rendersi
necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato
sono regolati con provvedimenti del Commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non
e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza,
compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri
derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa
fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilita'
speciale di cui all'articolo 19.
7. Con uno o piu' provvedimenti del Commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la
struttura direttamente impegnato nelle attivita' di cui
all'articolo 17, puo' essere riconosciuta la corresponsione
di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel
limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte,
oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti, e
comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario
di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66;
b) al personale dirigenziale della struttura
direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo
17, puo' essere attribuito un incremento del 20 per cento
della retribuzione mensile di posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza, commisurato ai giorni di
effettivo impiego.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede,
nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018
e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle
risorse presenti sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5-septies del
decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio
dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022):
«Art. 5-septies (Rafforzamento della capacita'
amministrativa e risorse). - 1. Ai fini dell'esercizio
delle funzioni previste dall'articolo 18 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario
straordinario opera avvalendosi della struttura
commissariale prevista dall'articolo 31, comma 2, del
citato decreto-legge, che e' ampliata, in aggiunta a quanto
previsto nello stesso comma 2, con le modalita' di cui al
medesimo articolo 31 del citato decreto-legge n. 109 del
2018, per l'anno 2023, fino a un massimo di: 5 unita' di
personale non dirigenziale; 2 unita' di personale
dirigenziale di livello non generale, scelte ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, tra il personale delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche; 2 esperti,
nominati con provvedimento del medesimo Commissario, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'attuazione del
presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa
di 641.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse
presenti nella contabilita' speciale di cui all'articolo 19
del citato decreto-legge n. 109 del 2018.»
- Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' riportato nelle
note al comma 431.
- Si riporta il testo dell'articolo 30-ter del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 30-ter (Assunzioni di personale addetto alla
ricostruzione di Ischia). - 1. Al fine di garantire
l'operativita' degli uffici amministrativi addetti alla
ricostruzione, i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di
Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici
verificatisi il 21 agosto 2017, sono autorizzati ad
assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8
unita' per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo
determinato nel rispetto dei limiti temporali di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in
deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di
cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 420.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176.»

Note al comma 433
- Si riporta il testo dell'articolo 6, 14-bis e 18 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
«Art. 6 (Ambito di applicazione e Commissari
straordinari). - 1. Le disposizioni del presente Capo sono
volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la
ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione
e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui
all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle
delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre
2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati
"eventi".
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i
Presidenti delle Giunte regionali competenti per
territorio, con proprio decreto, nomina, fino al 31
dicembre 2021, il Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di
Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16
agosto 2018 e il Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della Citta'
metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26
dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso
decreto, analogamente a quanto disposto per il Commissario
straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in
misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con oneri a carico
delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di
cui all'articolo 8. La gestione straordinaria, finalizzata
all'attuazione delle misure oggetto del presente Capo,
cessa il 31 dicembre 2021.
3. I Commissari straordinari, di seguito denominati
"Commissari", assicurano una ricostruzione unitaria e
omogenea nei territori colpiti dagli eventi, attraverso
specifici piani di riparazione e di ricostruzione degli
immobili privati e pubblici e di trasformazione e,
eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla
riduzione delle situazioni di rischio sismico e
idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine,
programmano l'uso delle risorse finanziarie e adottano le
direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione
degli interventi, nonche' per la determinazione dei
contributi spettanti ai beneficiari sulla base di
indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi
parametrici.
4. Gli interventi e i piani discendenti
dall'applicazione del presente Capo sono attuati nel
rispetto degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' degli
strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette
nazionali e regionali, individuate ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394.»
«Art. 14-bis (Disposizioni concernenti il personale dei
comuni). - 1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio
2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui
comuni della citta' metropolitana di Catania indicati
nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti
di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259,
comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di
personale di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per
l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro
1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unita' di personale
con professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo-contabile fino a 40 unita' complessive per
ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel
limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000
per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa
fronte con le risorse disponibili nella contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della citta'
metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.
2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal
comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i
provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della citta'
metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni
2019, 2020 e 2021, possono incrementare la durata della
prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo
parziale gia' in essere con professionalita' di tipo
tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono
determinati i profili professionali e il numero massimo
delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato
ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche
stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento e'
adottato sulla base delle richieste che i comuni avanzano
al Commissario medesimo. Ciascun comune puo' stipulare
contratti a tempo parziale per un numero di unita' di
personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata
l'assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie
corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il
provvedimento di cui al presente comma.
4. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di
attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per
assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere
alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni,
disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Qualora nelle graduatorie suddette non risulti
individuabile personale del profilo professionale
richiesto, il comune puo' procedere all'assunzione previa
selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure
previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di
compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente
connessi ai servizi sociali, all'attivita' di
progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti,
nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di
cui all'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento
della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non
superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al
precedente periodo possono essere rinnovati, anche in
deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una
durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente
alle unita' di personale che non sia stato possibile
reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata
dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione
coordinata e continuativa non puo' andare oltre, anche in
caso di rinnovo, l'immissione in servizio del personale
reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.
6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere
stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento
della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale,
esclusivamente con esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio
della professione relativamente a competenze di tipo
tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche.
Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli
esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle
voci di natura fissa e continuativa del trattamento
economico previsto per il personale dipendente appartenente
alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale
del comparto Funzioni locali, si applicano le previsioni
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta' delle
vigenti tariffe professionali fisse o minime.
7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie,
necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
comma 6, sono effettuate con provvedimento del Commissario
straordinario, assicurando la possibilita' per ciascun
comune interessato di stipulare contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.»
«Art. 18 (Struttura dei Commissari straordinari). - 1.
I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze e
funzioni, operano con piena autonomia amministrativa,
finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate
e disciplinano l'articolazione interna delle strutture di
cui al comma 2, con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 8, ciascun
Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie
dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari
straordinari, e' composta da un contingente di personale
scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente
educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unita' per
l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di
cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di
15 unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 28
dicembre 2018, di cui due unita' dirigenziali di livello
non generale. Al personale della struttura e' riconosciuto
il trattamento economico accessorio corrisposto al
personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza
del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale
spetta comunque l'indennita' di amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del
menzionato contingente di personale non dirigenziale
possono essere nominati un esperto o un consulente per
l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre
esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera
del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei
alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata
esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui
compenso e' definito con provvedimento del Commissario e
comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.
3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio
del personale pubblico della struttura commissariale,
collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni di
provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con
oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del
trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto
con oneri a carico esclusivo del Commissario il quale
provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione
con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con
altra amministrazione dello Stato o ente locale.
4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari,
adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti
delle risorse disponibili puo' essere riconosciuta:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le
strutture di cui al presente articolo, direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili
effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai
rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) al personale dirigenziale della struttura
direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo
6, un incremento del 20 per cento della retribuzione
mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai
giorni di effettivo impiego.
4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo,
le funzioni del Commissario sono esercitate dal dirigente
in servizio presso la struttura di cui al comma 2 che
provvede esclusivamente al compimento degli atti di
ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle
funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al
dirigente non spetta alcun compenso.
4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei
limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1,
comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ciascun
Commissario puo' avvalersi di un'apposita struttura,
costituita all'interno dell'amministrazione regionale,
composta da personale appartenente alla medesima
amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima,
nonche' della collaborazione delle strutture e degli uffici
regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato.
4-quater. Puo' essere autorizzata la corresponsione,
nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro
capite, di compensi al personale non dirigenziale della
struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di
quattro unita', per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla
normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e
di posizione organizzativa della medesima struttura, anche
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, un'indennita' mensile pari al 30 per cento
della retribuzione mensile di posizione o di rischio
prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di
appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
5. La struttura commissariale cessa alla data di
scadenza della gestione straordinaria, di cui all'articolo
6, comma 2.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede,
nel limite massimo di spesa di complessivi euro 342.000 per
l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000
per l'anno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario
straordinario per la ricostruzione della citta'
metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019,
euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno
2021 e per il Commissario straordinario per la
ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000
per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro
233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture
commissariali, diverse da quelle indicate nei commi
precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro 45.000
per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000
per l'anno 2021:
a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019 e a euro
60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il
Commissario straordinario per la ricostruzione della citta'
metropolitana di Catania;
b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019 e a euro
30.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il
Commissario straordinario per la ricostruzione della
provincia di Campobasso.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
6-bis si provvede a valere sulle risorse presenti sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 8.».

Note al comma 434
- Il testo dell'articolo 14-bis, del decreto-legge n.
32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
55 del 2019, e' riportato nelle note al comma 433.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il testo degli articoli 19, 21 e 23 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e' riportato nelle note
al comma 425.

Note al comma 435
- Si riporta il testo degli articoli 20-quinquies,
20-sexies e 20-septies, del decreto- legge 1° giugno 2023,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2023, n. 100 (Interventi urgenti per fronteggiare
l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi
a partire dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti
per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi
eventi):
«Art. 20-quinquies (Fondo per la ricostruzione nei
territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche).
- 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione
dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far
data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo
di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro
per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e
in 200 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori
complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla
riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del
bilancio dello Stato secondo le modalita' e il profilo
temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011
euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al
comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro.
3. Le somme disponibili conservate in conto residui
nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al
presente decreto, gia' attribuite alle amministrazioni
interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate
rispetto alle finalita' indicate, rispettivamente, dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, e,
mediante apposita variazione di bilancio in conto residui,
sono iscritte nei fondi da ripartire per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale
coerente con quello previsto a legislazione vigente per le
risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300 milioni di
euro per l'anno 2023, a 450 milioni di euro per l'anno 2024
e a 641.503.011 euro per l'anno 2025. I residui di cui al
presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in
relazione al predetto profilo temporale. Le somme iscritte
nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29,
programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al
piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze
per i contributi pluriennali, possono essere finalizzate,
anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di
cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, per il completamento degli interventi
infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del
rischio sismico, nonche' di quelli destinati al
potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della
digitalizzazione.
4. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello
Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal
Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le
risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis. Il Commissario e'
altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto
corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di
procedere a pagamenti massivi gia' deliberati, con
particolare riferimento alle attivita' residuali trasferite
alla gestione commissariale straordinaria, di cui
all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma
urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali,
nonche' agli interventi di ricostruzione, di ripristino e
di riparazione per le piu' urgenti necessita', di cui
all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), numero 1). Al
predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica
l'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.
5. Le risorse derivanti dalla chiusura della
contabilita' speciale di cui al comma 4, ancora disponibili
al termine della gestione di cui all'articolo 20-ter, comma
11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa
provenienza, che sono versate al bilancio delle
amministrazioni di provenienza.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni
di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno
2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91.
7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 108.496.989
euro per l' anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
relativamente alla quota affluita al capitolo 7759 dello
stato di previsione del Ministero dell' economia e delle
finanze, in attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.»
«Art. 20-sexies (Ricostruzione privata). - 1. Ai fini
del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori
di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse
finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e),
il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di
ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il
rafforzamento locale degli edifici residenziali e
produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi
di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture
sportive, che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino o di ricostruzione
puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi
compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e
assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri
e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o
distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli
interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di
riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo
da rendere compatibili gli interventi strutturali con la
tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici
e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette
ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza
energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i
soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di
ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello
di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera
b) sono utilizzabili per interventi immediati di
riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalita'
di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello
di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera
b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di
ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad
abitazione o attivita' produttive distrutti o che
presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi e
le modalita' di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le regioni
interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni commissariali, i centri e nuclei di
particolare interesse, o parti di essi, che risultano
maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono
eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;
f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da
adottare per la determinazione del costo degli interventi e
dei costi parametrici.
2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di
ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al
rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove
richiesta.
3. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai
sensi del comma 1 del presente articolo, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi,
fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei
limiti delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-quinquies, per far fronte
alle seguenti tipologie di intervento e di danno
direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui
all'articolo 20-bis nei territori di cui al medesimo
articolo 20-bis:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per
servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle
dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche
distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali
alle attivita' produttive, industriali, agricole,
zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,
professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni,
fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico
o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia
asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di
maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di
perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,
ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai
soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti
autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o
depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attivita'
economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati
dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine
di garantirne la continuita'; allo scopo di favorire la
ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e di
ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la
delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole e
zootecniche in strutture temporanee che, per le loro
caratteristiche, possono essere utilizzate in via
definitiva e' assentita, su richiesta del titolare
dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da
soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte a interruzioni di
attivita' sociali, sociosanitarie e socio-educative di
soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di
servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza
fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di
riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-bis
a 20-duodecies stipulati tra privati e' sempre obbligatorio
l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria,
che deve essere debitamente accettata ai sensi
dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con
detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale
inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario
consistente nel mancato utilizzo di banche o della societa'
Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte,
agli operatori economici incaricati o ai professionisti
abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione
dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo
pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale
del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato
l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui
all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del
2010, e' disposta la revoca parziale del contributo, in
misura corrispondente all'importo della transazione
effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui
al presente comma, il contratto e' risolto di diritto.
5. Al ricorrere dei relativi presupposti
giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da
20-bis a 20-duodecies possono essere riconosciuti
nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per
la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.
6. Per gli interventi di parte corrente di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di 490 milioni di
euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato da parte della
societa' Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico
giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 e'
incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le
risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente
destinate agli interventi di cui alle lettere a),
limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g)
del comma 3.»
«Art. 20-septies (Procedura per la concessione e
l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata).
- 1. L'istanza di concessione dei contributi e' presentata
dai soggetti legittimati al comune territorialmente
competente unitamente alla richiesta del titolo
abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia
dell'intervento progettato. Alla domanda sono
obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione
eventualmente necessaria per il rilascio del titolo
edilizio:
a) la scheda di rilevazione dei danni redatta da un
professionista abilitato, sulla base di apposito modello
predisposto dal Commissario straordinario;
b) la relazione tecnica asseverata rilasciata da un
professionista abilitato, attestante la riconducibilita'
causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali
di cui all'articolo 20-bis;
c) il progetto degli interventi proposti, con
l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di
ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo
metrico estimativo da cui risulti l'entita' del contributo
richiesto.
2. All'esito dell'istruttoria relativa alla
compatibilita' urbanistica degli interventi richiesti a
norma della vigente legislazione, il comune rilascia il
titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui
agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La
conformita' urbanistica e' attestata dal professionista
abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli edilizi
legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di
procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e
l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta.
3. Il comune, verificati la spettanza del contributo e
il relativo importo nel rispetto delle disposizioni
adottate ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1,
trasmette al Commissario straordinario la proposta di
concessione del contributo medesimo, comprensivo delle
spese tecniche.
4. Il Commissario straordinario conclude il
procedimento con l'adozione del decreto di concessione del
contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi,
e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono
identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile
2021.
5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della
propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile
a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia
stato adottato il decreto di concessione dei contributi a
norma del presente articolo, previo sorteggio dei
beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei
contributi complessivamente concessi. Qualora dalle
predette verifiche emerga che i contributi sono stati
concessi in carenza dei necessari presupposti, il
Commissario straordinario dispone l'annullamento o la
revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei
contributi e provvede a richiedere la restituzione delle
eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei
contributi di cui al presente articolo prevede clausole di
revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o
ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche
solo in parte per finalita' o interventi diversi da quelli
indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di
revoca o di annullamento, il beneficiario e' tenuto alla
restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si
procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo
ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
20-ter, comma 8, sono definiti le modalita' e i termini per
la presentazione delle domande di concessione dei
contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche,
prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di
piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti
possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e
informazioni da produrre in allegato all'istanza di
contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli
interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le
procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche
di cui al comma 5.
7. I contributi e i benefici previsti dalla presente
sezione sono concessi a condizione che gli immobili
danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano
muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in
sua conformita' ovvero siano muniti di titolo edilizio in
sanatoria conseguito alla data di presentazione
dell'istanza di cui al comma 1.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, i
comuni provvedono allo svolgimento delle attivita' previste
dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
8-bis. Gli enti locali compresi nei territori delle
regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio
2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle
attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a
20-duodecies, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto
degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti
capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo
determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro
mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di
concorsi gia' banditi, fino a un massimo complessivo di 250
unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80
istruttori. La ripartizione delle unita' di cui al
precedente periodo tra gli enti locali interessati e'
operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di
cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni
interessate. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro
2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno
2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro
2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno
2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede,
quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro
per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di euro per
l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le
assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in
deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di
cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.».

Note al comma 437
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 7, del
decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni). - 1. - 6. Omissis.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti
di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche'
nei confronti di soggetti privati per il compimento di
operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
sensi del successivo comma 11, lettera e), o al fine di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti
nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla
tutela ambientale nonche' su altri beni pubblici globali ai
quali l'Italia ha aderito, tenuto conto della
sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,
possono essere effettuate anche in cofinanziamento con
istituzioni finanziarie europee, multilaterali o
sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita
convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il
Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di
cui alla presente lettera possono essere effettuate anche
in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati a iniziative di pubblica utilita', gli
investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione,
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in
funzione di promozione del turismo, ambiente,
efficientamento energetico e promozione dello sviluppo
sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti i
territori montani e rurali per investimenti nel campo della
green economy, nonche' le iniziative per la crescita, anche
per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in
via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e
comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 20-septies, del decreto-legge
n. 61 del 2023, e' riportato nelle note al comma 435.
- Si riporta il testo dell'articolo 31, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 31 (Garanzie statali). - 1. In allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze sono elencate le garanzie principali e
sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri
soggetti.»

Note al comma 438
- Il testo dell'articolo 17, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' riportato nelle note al comma 24.
- Il testo dell'articolo 20-quinquies, del
decreto-legge n. 61 del 2023, e' riportato nelle note al
comma 435.

Note al comma 440
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014.

Note al comma 445
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38:
«Art. 7 (Disposizioni relative alle operazioni di
credito agrario). - 1. Nelle zone delimitate ai sensi
dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli
interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per
una sola volta e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi
previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle
rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle
imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate
prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli
interessi.
2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del
credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in
assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui
all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa
presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi
richiesti, applicando il tasso di riferimento delle
operazioni di credito agrario. La eventuale concessione
dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli
interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni
puo' intervenire entro il termine di un anno dalla data
della delibera di concessione del prestito o mutuo.
L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del
finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto
concedente in forma attualizzata.
3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione
entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma
1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di
credito agrario.»
«Art. 8 (Disposizioni previdenziali). - 1. Alle imprese
agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5,
comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, e'
concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali propri e per i
lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi
successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
autorizzato a determinare, con proprio decreto, la
percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per
cento.
2. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento
nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le
condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a
carico della stessa azienda per due o piu' anni
consecutivi.
3. L'esonero e' accordato dall'ente impositore su
presentazione di apposita domanda degli interessati,
corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti
della legislazione in materia.».

Note al comma 446
- Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 7 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante
Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il Fondo di solidarieta'
nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente
interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle
produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali
agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture
agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi
eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a
calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da
epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai
danni causati da animali protetti, alle condizioni e
modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti
in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse
disponibili sul Fondo stesso. Fermo restando quanto
previsto al primo periodo, il Fondo ha altresi' l'obiettivo
di promuovere interventi compensativi per contribuire a far
fronte ai danni alle produzioni della pesca e
dell'acquacoltura, nonche' alle strutture aziendali, agli
impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative
imprese e dei relativi consorzi, nei limiti delle
disponibilita' del Fondo.
2. Ai fini del presente decreto legislativo sono
considerate calamita' naturali, avversita' atmosferiche
assimilabili a calamita' naturali, eventi eccezionali,
eventi di portata catastrofica, eventi di diffusione
eccezionale di specie aliene invasive, epizoozie, organismi
nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti dagli
orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di
aiuti di Stato nel settore agricolo, nonche' le avverse
condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti
comunitari.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede
le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti
assicurativi prioritariamente finalizzate
all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura
mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione
del rischio;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso
di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non
inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura,
finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui
al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture
connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e
di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole.
3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3,
lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti
non sono limitati ad una sola annualita', possono essere
compensati per un periodo non superiore a tre anni.»
«Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - 1. Possono beneficiare degli
interventi del presente articolo, le imprese agricole di
cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le
cooperative che svolgono l'attivita' di produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese o
nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le
Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi
dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30
per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di
danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo
dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le
produzioni zootecniche.
1-bis. Possono altresi' beneficiare degli interventi
del presente articolo le imprese e i consorzi di
acquacoltura e della pesca.
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e
1-bis, nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei
termini previsti dagli orientamenti e regolamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
della pesca, possono essere concessi i seguenti aiuti, in
forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto
conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento,
nonche' delle risorse finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato
fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di
cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare
del prestito sono comprese le rate delle operazioni di
credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento
inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario e
peschereccio, di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo
contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei
costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone
svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e'
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.
4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi'
esclusi dagli aiuti:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli
aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali,
a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in
difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e
incompatibili con il mercato interno.
4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro
tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono
versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da
tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo
dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e
calcolati, a livello di singolo beneficiario,
dall'autorita' regionale competente. I danni includono le
perdite di reddito dovute alla distruzione completa o
parziale della produzione agricola e i danni materiali
subiti dalle strutture aziendali quali: immobili,
attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I
danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati
sulla base dei costi di riparazione o del valore economico
degli stessi prima del verificarsi dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale
calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione
del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
la differenza tra il valore delle strutture immediatamente
prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento
eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non
sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori
costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita'
atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La
perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e'
calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a
una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita
ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto
moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti
nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale o da una media
triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale,
escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per
il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua
puo' essere calcolata:
a) tenendo conto della somma delle componenti colture
e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i
danni abbiano interessato le strutture aziendali;
b) limitatamente alle singole componenti qualora
risultino danneggiate solo le colture o solo gli
allevamenti.
4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti
ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi
quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o
unionali sono limitati all'80 per cento dei costi
ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono
accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza
assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della
loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla
produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di
gestione dei rischi in agricoltura.
4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la
produzione agricola della singola impresa, purche' il
metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la
perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in
questione.
5. Le domande di intervento debbono essere presentate
alle autorita' regionali competenti entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione
delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole, di cui al presente articolo, possono
essere adottate misure volte al ripristino delle
infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui
quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a
totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.»
«Art. 7 (Disposizioni relative alle operazioni di
credito agrario e peschereccio). - 1. Nelle zone delimitate
ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino
all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5,
comma 2, lettera b), per una sola volta e per non piu' di
24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in
materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito
agrario e peschereccio di esercizio e di miglioramento e di
credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui
all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite
dal concorso nel pagamento degli interessi.
2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del
credito agrario e peschereccio sono autorizzati ad
anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le
provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli
interessati, previa presentazione di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti
soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di
riferimento delle operazioni di credito agrario e
peschereccio. La eventuale concessione dell'agevolazione
del concorso nel pagamento degli interessi su detti
prestiti e mutui da parte delle regioni puo' intervenire
entro il termine di un anno dalla data della delibera di
concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve
riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per
il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.
3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione
entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma
1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di
credito agrario e peschereccio.».

Note al comma 447
- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 23
dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi
nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale):
«Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1.
Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno
la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di
competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali concernenti in particolare la ricerca e
sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e
diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema
informativo agricolo nazionale, il sostegno delle
associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto
dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione
della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e
repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle
politiche forestali nazionali. Una quota di tali
disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
materia agricola predisposti da universita' degli studi e
da altri enti pubblici di ricerca nonche', nei limiti
stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al
funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per
l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Una
quota delle predette disponibilita' in conto capitale puo'
essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel
sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei
distretti agroalimentari, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle
suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui
al presente articolo.» 

Note al comma 448
 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 830, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - 1. - 829. Omissis
830. Al fine di addivenire al completo trasferimento
della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione
siciliana, la misura del concorso della Regione a tale
spesa e' pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05
per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno
2009.
Omissis.»

Note al comma 449

- Si riporta il testo dell'articolo 75, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige):
«Art. 75. - 1. Sono attribuite alle province le
seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate
tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori
provinciali:
a) i nove decimi delle imposte di registro e di
bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;
b)
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei
tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due
province;
d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto,
esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei
rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto
relativa all'importazione determinata assumendo a
riferimento i consumi finali;
f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla
benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas
petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli
impianti di distribuzione situati nei territori delle due
province;
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie
erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa
l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di
spettanza regionale o di altri enti pubblici; nelle
predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla
raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di
natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto
costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti
ai concessionari, da utile erariale.
1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non
e' compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al
comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per
riscaldamento.
2.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 109, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1. - 108. Omissis
109. A decorrere dal 1º gennaio 2010 sono abrogati gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in
conformita' con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1,
lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque
fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di
ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i
rapporti giuridici gia' definiti.
Omissis.»

Note al comma 451
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 22, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025)
«Art. 1. - 1.- 21. Omissis
22. Per le finalita' di cui al comma 20 e' autorizzata
la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023,
di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di
compensazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le
risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici
e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Omissis.»

Note al comma 452
- Per il testo dell'articolo 44, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla
presente legge, si veda nelle note al comma 418.

Note al comma 458
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 24 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 19 (Gestione del personale). - 1. Salvo quanto
previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di
ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e
imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso
di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova
diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati
sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22,
comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice
civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro
stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione
ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle
procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con
propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per il personale, delle societa'
controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5
tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile,
nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6
sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e
delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma
4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di
partecipazioni di controllo in societa', in caso di
reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati,
affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze
della societa' interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di
finanza pubblica e contenimento delle spese di personale.
Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei
posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il
riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente
dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali,
anche del parametro di cui all'articolo 1, comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che
venga fornita dimostrazione, certificata dal parere
dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le
esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a
condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla societa'
della funzione sia stato trasferito anche il personale
corrispondente alla funzione medesima, con le correlate
risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di
riduzione dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale
soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in
misura corrispondente alla spesa del personale trasferito
alla societa'.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565
a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad
applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di
cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017.
9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al
personale dipendente di enti pubblici non economici, anche
per esigenze strettamente collegate all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le
amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti
dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di
cui al presente articolo non possono eccedere la durata di
un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il
31 dicembre 2026.»
«Art. 24 (Revisione straordinaria delle
partecipazioni). - 1. Le partecipazioni detenute,
direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni
pubbliche alla data di entrata in vigore del presente
decreto in societa' non riconducibili ad alcuna delle
categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano
i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che
ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma
2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui
all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua
con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, individuando quelle che devono essere
alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso
negativo, e' comunicato con le modalita' di cui
all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento
di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano
operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma
612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi
previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla
sezione della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, nonche' alla struttura di cui
all'articolo 15, perche' verifichi il puntuale adempimento
degli obblighi di cui al presente articolo.
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo
10, avviene entro un anno dalla conclusione della
ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo
ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal
comma 4, il socio pubblico non puo' esercitare i diritti
sociali nei confronti della societa' e, salvo in ogni caso
il potere di alienare la partecipazione, la medesima e'
liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti
all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il
procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice
civile.
5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore
delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021
le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso
in cui le societa' partecipate abbiano prodotto un
risultato medio in utile nel triennio precedente alla
ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le
partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non
procedere all'alienazione.
5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano
anche per l'anno 2022 nel caso in cui le societa'
partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile
nel triennio 2017-2019.
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma
dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso
di estinzione della partecipazione in una societa'
unipersonale, la societa' e' posta in liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1
valgono anche nel caso di partecipazioni societarie
acquistate in conformita' ad espresse previsioni normative,
statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma
1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n.
190 del 2014.
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al
presente articolo, in occasione della prima gara successiva
alla cessazione dell'affidamento in favore della societa' a
controllo pubblico interessata da tali processi, il
rapporto di lavoro del personale gia' impiegato
nell'appalto o nella concessione continua con il
subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile.».

Note al comma 460
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 859, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1. - 858. Omissis
859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni
pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e
dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, applicano:
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o
864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato
alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto
almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo
esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non
si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di
cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del
2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e'
superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute
nel medesimo esercizio;
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano
la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un
indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato
sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non
rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni
commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 73, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 73 (Riconoscimento di legittimita' di debiti
fuori bilancio delle Regioni). - 1. Il Consiglio regionale
riconosce con legge, la legittimita' dei debiti fuori
bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, societa' ed
organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla
Regione, purche' il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme
previste dal codice civile o da norme speciali, delle
societa' di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza
per opere di pubblica utilita';
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del
preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche
mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre
esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con
i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le
disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le
spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori
bilancio, la Regione e' autorizzata a deliberare aumenti,
sino al limite massimo consentito dalla vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa
attribuite, nonche' ad elevare ulteriormente la misura
dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un
massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto
alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti
fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio
regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta
giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso
inutilmente tale termine, la legittimita' di detto debito
si intende riconosciuta.».

Note al comma 469
- Il riferimento al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, e' riportato nelle note al comma 293.

Note al comma 470
- Si riporta il testo dell'articolo 43, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 43 (Misure per il riequilibrio finanziario di
province, citta' metropolitane e comuni capoluogo di
provincia e di citta' metropolitane nonche' per il
funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard). - 1. Al fine di favorire il riequilibrio
finanziario delle province e delle citta' metropolitane per
le quali e' in corso l'applicazione della procedura di
riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in
stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244
del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno
2023. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito entro
il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in proporzione al disavanzo di
amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto
definitivamente approvato inviato alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "BDAP", di
cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto
ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106. La nettizzazione del contributo non e'
effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 2021. Il contributo complessivamente riconosciuto
a ciascun ente in attuazione del presente comma e'
prioritariamente destinato alla riduzione, anche
anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.
2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i
Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno
registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite
superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante
dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso
alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi
indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano
del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, possono
sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con
il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in
cui il comune si impegna, per il periodo nel quale e'
previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in
tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma
572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di deliberazione
delle misure di cui alla lettera a) del comma 572
dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche non puo' essere superiore a 0,4 punti
percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco
portuale e aeroportuale non puo' essere superiore a 3 euro
per passeggero.
3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 e'
subordinata alla verifica delle misure di cui al medesimo
comma 2, proposte dai comuni interessati entro il 31 luglio
2022, da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il
Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo periodo
e' istituito con decreto del Ministro dell'interno ed e'
composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del
Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia
delle entrate-Riscossione. Alle riunioni del tavolo sono
invitati esperti indicati dall'Associazione nazionale
comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria.
Il tavolo, considerata l'entita' del disavanzo da
ripianare, individua anche l'eventuale variazione,
quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal
comune interessato per l'equilibrio strutturale del
bilancio. Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di
accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022.
Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri
emolumenti comunque denominati.
4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle
misure di cui al comma 2 devono essere destinate,
prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale
del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo
stesso.
5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione
dell'accordo di cui al comma 2 sono sospese le misure di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di
dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel
caso di mancata deliberazione delle misure concordate entro
i termini stabiliti nell'accordo.
5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei
piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti
dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' quelli di
presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo
testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per
gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al
comma 2 del presente articolo e al comma 572 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 marzo
2023 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui
al comma 3 del presente articolo, senza che sia
successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo.
I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del
primo periodo del presente comma tengono conto delle misure
previste dall'accordo.
6. Ai fini della verifica e del monitoraggio
dell'accordo di cui al comma 2 si applicano i commi 577 e
578 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.
7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo
6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 puo' essere
attivata anche da parte dei comuni sede di citta'
metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567
dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e dai comuni
capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2
del presente articolo, con un debito pro capite superiore
ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020
definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30
giugno 2022, che intendano avviare un percorso di
riequilibrio strutturale.
9. Ai fini della realizzazione delle attivita' connesse
alla "Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale
subnazionale" prevista nel PNRR, correlata al
raggiungimento dell'obiettivo intermedio nell'anno 2026 per
l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni
(M1C1-119) e per le province e le citta' metropolitane
(M1C1-120) e in relazione alle nuove attivita' assegnate
alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard
dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, al Presidente della
medesima Commissione e' riconosciuto, per gli anni dal 2022
al 2026, il rimborso delle spese sostenute, previste dalla
normativa vigente in materia di trattamento di missione,
nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro
10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9,
pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno
di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di
cui al primo periodo coincide con quello per la
deliberazione del bilancio di previsione. In caso di
approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla
TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva
all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in
occasione della prima variazione utile.».

Note al comma 473
 - Il testo dell'articolo 43, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e
attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina) e' riportato nelle
note al comma 470.

Note al comma 474
- Si riporta il testo dell'articolo 155 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 155 (Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali). - 1. La Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
finanza locale, svolge i seguenti compiti:
a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente
in relazione alla verifica della compatibilita'
finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti
di assunzione di personale degli enti dissestati e degli
enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'articolo
243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego del piano di
estinzione delle passivita', ai sensi dell'articolo 256,
comma 7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure
straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso
di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del
mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente
locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo
261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione
delle misure necessarie per il risanamento dell'ente
locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di
amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non
ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle
prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi
dell'articolo 268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo
straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254,
comma 8;
h) approvazione, previo esame, della rideterminazione
della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi
dell'articolo 259, comma 7.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento
della Commissione sono disciplinate con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 577, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-20249):
«Art. 1. - 1.-576. Omissis
577. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al
comma 572 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini
della ripresa degli investimenti e del corretto utilizzo
delle risorse di cui al comma 567 sono effettuati dalla
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti
locali, operante presso il Ministero dell'interno, con
cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure
di cui al comma 572, lettera c), e' effettuata dall'Agenzia
delle entrate-Riscossione, che ne da' comunicazione alla
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti
locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche,
la Commissione individua le misure da assumere per
l'attuazione dell'accordo, in conformita' a quanto previsto
dal comma 573, entro il successivo monitoraggio semestrale.
Qualora in tale sede la Commissione accerti nuovamente la
mancata attuazione degli impegni e degli obiettivi
intermedi, trasmette gli esiti delle verifiche alla
competente sezione regionale della Corte dei conti e
propone al Presidente del Consiglio dei ministri la
sospensione del contributo per le annualita' successive. La
prima verifica dell'attuazione dell'accordo e' effettuata
con riferimento alla data del 31 dicembre 2022.
Omissis.»

Note al comma 475
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 567, 572 e
580 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1. - 1. - 566. Omissis
567. Ai comuni sede di capoluogo di citta'
metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700
e' riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo
complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di
euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al
2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al
ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento
dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della
quota capitale delle anticipazioni di liquidita' e di
cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di
ciascun ente beneficiario, a firma del legale
rappresentante dell'ente.
568. - 571. Omissis
572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567 e'
subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022,
di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il
rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio
dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il
comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta
beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad
assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da
individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad
almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al
ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari,
attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare
per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo:
a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio
comunale, di un incremento dell'addizionale comunale
all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco
portuale e aereoportuale per passeggero;
b) valorizzazione delle entrate, attraverso la
ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di
concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi
da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e
alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed
istituti pubblici e privati;
c) incremento della riscossione delle proprie
entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1,
commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
1) in presenza di delibera che attribuisce
l'attivita' di recupero coattivo delle predette entrate a
soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle
entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno
trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione
del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti
maturati e esigibili a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma.
Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento
dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti
mesi prima;
2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme dovute,
fissandone la durata massima in 24 rate mensili, anche in
deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della citata legge
n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto del
Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei
primi due anni di attuazione dell'accordo la durata massima
della rateizzazione puo' essere fissata in 36 rate mensili;
d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli
impegni di spesa di parte corrente della missione 1
"Servizi istituzionali, generali e di gestione", ad
esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli
risultanti dal consuntivo 2019;
e) completa attuazione delle misure di
razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni
societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
integrale attuazione delle prescrizioni in materia di
gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo
testo unico;
f) misure volte:
1) alla riorganizzazione e allo snellimento della
struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere
una riduzione significativa degli uffici di livello
dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonche' dei
contingenti di personale assegnati ad attivita'
strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti
nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare
e nell'attivita' di accertamento e riscossione delle
entrate;
2) al conseguente riordino degli uffici e
organismi, al fine di eliminare duplicazioni o
sovrapposizioni di strutture o funzioni;
3) al rafforzamento della gestione unitaria dei
servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici
comuni;
4) al contenimento della spesa per il personale in
servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva
riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese
per i rinnovi contrattuali;
5) all'incremento della qualita', della quantita' e
della diffusione su tutto il territorio comunale dei
servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine
l'amministrazione e' tenuta a predisporre un'apposita
relazione annuale;
g) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi
occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una
riduzione della spesa per locazioni passive;
h) incremento degli investimenti anche attraverso
l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e
degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un
incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo
2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente,
almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati
fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo
successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno
pari alla media del triennio precedente, al netto dei
pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo,
di contenimento e di riqualificazione della spesa,
individuati in piena autonomia dall'ente.
573. - 579. Omissis
580. Al fine di consentire il potenziamento
dell'attivita' di accertamento e riscossione dei tributi e
la gestione e valorizzazione del patrimonio con specifici
profili professionali, i comuni di cui al comma 567, nel
periodo 2022-2032, possono, in deroga all'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a
valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma
570, assumere personale con contratto a tempo determinato
con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette
specifiche attivita' sino ad una spesa aggiuntiva non
superiore ad una percentuale, individuata negli accordi di
cui al comma 572, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato
nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale
non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 33, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi:
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - 1. A decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche al fine di
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative
al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le regioni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto
di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
comma 1, le province e le citta' metropolitane possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di
cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al trenta per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' abrogato.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "ed educativo, anche degli enti locali"
sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni
del personale educativo degli enti locali".
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia
stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo
articolo 1.
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
abrogato.»

Note al comma 476
- Il testo del comma 567, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, e' riportato nelle note al comma
475.

Note al comma 477
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 846 e 850,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 845. Omissis
846. Al fine di garantire la tutela della salute
pubblica e della pieta' dei defunti, in relazione alle
criticita' rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali
nel territorio della citta' di Palermo, il sindaco di
Palermo e' nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre
2024, Commissario di Governo per il coordinamento e
l'esecuzione degli interventi urgenti individuati dal comma
848.
846. - 849. omissis
850. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, per
l'espletamento delle attivita' di cui ai commi da 846 a
849, e' autorizzato a conferire incarichi individuali ai
sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, a stipulare contratti di lavoro a tempo
determinato e a ricorrere ad altre forme di lavoro
flessibile ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, in favore di soggetti di
comprovata esperienza e professionalita' connessa alla
natura delle predette attivita', anche inseriti in
graduatorie concorsuali vigenti approvate dalle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla
scadenza del termine di cui al comma 846, nel limite
massimo di 5 unita' ed entro il limite di spesa complessivo
di 200.000 euro per l'anno 2023 e a titolo gratuito per
l'anno 2024.
Omissis.»

Note al comma 479
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di controllo e
monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati
con risorse nazionali ed europee). - 1. Per assicurare il
monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e
per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa
europea e nazionale sulle attivita' finanziate nell'ambito
del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle
politiche di investimento nazionali, le amministrazioni
competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i
dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali
altri dati personali, necessari per l'identificazione
fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli
altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici
economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo
puo' comprendere anche i dati relativi alla salute, ai
minori d'eta' e agli appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda
strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche
condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento
e con modalita' rigorosamente proporzionate alla finalita'
perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita'
di attuazione del presente comma.
2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua
le attivita' di trattamento dei dati di monitoraggio dei
progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e
nazionali, nonche' del PNC e delle politiche di
investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo,
ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le
attivita' di incrocio e raffronto con i dati detenuti da
altre pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di
cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello
Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei
singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti
PNRR, nonche' agli organismi di gestione e controllo
nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive
competenze e nel rispetto della normativa vigente in
materia di tutela dei dati personali.
3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:
a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241,
nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma
1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza
delle politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui
all'articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060
del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021,
e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013.
4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di
cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del
predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui
all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, nonche' dei dati relativi a soggetti minori di
eta'.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica
dei dati e delle informazioni necessari all'attivita' di
monitoraggio del PNRR nonche' del PNC di cui all'articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli
affidamenti superiori a cinquemila euro e' sempre
richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse
relative all'intervento, l'acquisizione di un codice
identificativo di gara (CIG) ordinario.
6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative
all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi
pubblici alle attivita' produttive, erogati a qualunque
titolo e in qualunque forma da una Pubblica
Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti
pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi
riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto
(CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al
momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al
momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si
applica per le istanze di concessione di incentivi
presentate prima dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle
fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel
territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nonche' alle fatture emesse prima
della corretta attribuzione del codice unico di progetto
(CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di
incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive
o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove
applicabile, ammettono il sostenimento delle spese
anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al
periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari
delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che
disciplinano il funzionamento delle medesime misure,
impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per
garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei
identificativi da riportare nella documentazione di spesa,
ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione
tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse
pubbliche.
8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio
della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle
fatture elettroniche oggetto del presente articolo
confluiscono nella banca dati di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a
disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli
incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i
processi di concessione, assegnazione e gestione dei
medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali di cui al
regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore
dei singoli Comuni, il supporto tecnico potra' essere
assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di
natura pubblica e privata, ordini professionali o
Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate
dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o
Protocolli in essere o da stipulare.".»

Note al comma 482
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno
1998, n. 191):
«Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio
1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, da emanare entro
il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata,
con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle
aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
relativamente al periodo di imposta da cui decorre la
suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di
compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente
indicata per i comuni e quella relativa alle province,
quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento
delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non
puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3
puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali.
4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del
credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e'
dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente
ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell'anno
cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti
spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e'
effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al
reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai
sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e
la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte
nella misura vigente nell'anno precedente.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo
e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili,
effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo
dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle
operazioni di conguaglio e il relativo importo e'
trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire
dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse
sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale
le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua
dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da
trattenere e quello trattenuto sono indicati nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6.
7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle
disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i
comuni e le province delle somme versate a titolo di
addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto
dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di
acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo
stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base
dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun
anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il
versamento, il Ministero dell'interno provvede
all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base
dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti
dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30
giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle
somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite
ulteriori modalita' per eseguire la ripartizione.
L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle
province dei proventi derivanti dall'applicazione
dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del
Ministero dell'interno delle somme spettanti.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le
province ed i comuni forniscono all'amministrazione
finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i
comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi
richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non
disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di
accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di
addizionale e i relativi interessi sono versati alle
province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 6.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti
fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte
sui redditi" sono inserite le seguenti: ", alle relative
addizionali";
b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 50,
comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l'istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e'
soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati
sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 572, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-20249):
«Art. 1. - 1.-571. Omissis
572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567 e'
subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022,
di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il
rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio
dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il
comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta
beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad
assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da
individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad
almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al
ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari,
attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare
per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo:
a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio
comunale, di un incremento dell'addizionale comunale
all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco
portuale e aereoportuale per passeggero;
b) valorizzazione delle entrate, attraverso la
ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di
concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi
da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e
alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed
istituti pubblici e privati;
c) incremento della riscossione delle proprie
entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1,
commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
1) in presenza di delibera che attribuisce
l'attivita' di recupero coattivo delle predette entrate a
soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle
entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno
trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione
del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti
maturati e esigibili a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma.
Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento
dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti
mesi prima;
2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme dovute,
fissandone la durata massima in 24 rate mensili, anche in
deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della citata legge
n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto del
Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei
primi due anni di attuazione dell'accordo la durata massima
della rateizzazione puo' essere fissata in 36 rate mensili;
d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli
impegni di spesa di parte corrente della missione 1
"Servizi istituzionali, generali e di gestione", ad
esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli
risultanti dal consuntivo 2019;
e) completa attuazione delle misure di
razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni
societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
integrale attuazione delle prescrizioni in materia di
gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo
testo unico;
f) misure volte:
1) alla riorganizzazione e allo snellimento della
struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere
una riduzione significativa degli uffici di livello
dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonche' dei
contingenti di personale assegnati ad attivita'
strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti
nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare
e nell'attivita' di accertamento e riscossione delle
entrate;
2) al conseguente riordino degli uffici e
organismi, al fine di eliminare duplicazioni o
sovrapposizioni di strutture o funzioni;
3) al rafforzamento della gestione unitaria dei
servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici
comuni;
4) al contenimento della spesa per il personale in
servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva
riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese
per i rinnovi contrattuali;
5) all'incremento della qualita', della quantita' e
della diffusione su tutto il territorio comunale dei
servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine
l'amministrazione e' tenuta a predisporre un'apposita
relazione annuale;
g) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi
occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una
riduzione della spesa per locazioni passive;
h) incremento degli investimenti anche attraverso
l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e
degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un
incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo
2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente,
almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati
fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo
successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno
pari alla media del triennio precedente, al netto dei
pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo,
di contenimento e di riqualificazione della spesa,
individuati in piena autonomia dall'ente.
Omissis.»

Note al comma 483
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 575, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1. - 1.-574. Omissis
575. Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti
censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma
574, i comuni, entro il 15 giugno 2022 (176), propongono
individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano
crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico
delle fatture di pagamento o delle note di debito, la
definizione transattiva del credito offrendo il pagamento
di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del
debito, in relazione alle seguenti anzianita' dello stesso:
a) 40 per cento per i debiti con anzianita' maggiore di
dieci anni; b) 50 per cento per i debiti con anzianita'
maggiore di cinque anni; c) 60 per cento per i debiti con
anzianita' maggiore di tre anni; d) 80 per cento per i
debiti con anzianita' inferiore a tre anni. La transazione,
da accettare entro un termine prefissato non superiore a
trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e
la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla
conoscenza dell'accettazione della transazione.
Omissis.»

Note al comma 484
- Si riporta il testo degli articoli 243-bis e 244 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. (1010)
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo
possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1
dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di
investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»
«Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo
193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per
le fattispecie ivi previste.
 


2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.».
 - Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 14-bis,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi:
«Art. 3 (Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile). - 1.-14. Omissis
14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei
comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche a beneficio della collettivita', nonche'
per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere
dall'anno 2021 e' autorizzato, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma
pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, e' assegnato a
ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160
milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per
l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di
cui al presente comma e' tenuto ad iniziare l'esecuzione
dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di
mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei
lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del
contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o
in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto
del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca
dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con
il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno
iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai
comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno
recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei
contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun
anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
Omissis.»

Note al comma 485
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 51, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 50. Omissis
51. Al fine di favorire gli investimenti, sono
assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione,
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio
a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici
pubblici e del patrimonio comunale, nonche' per
investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi
soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro
per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di
320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2031. A decorrere dall'anno 2022, in sede
di definizione delle procedure di assegnazione dei
contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili
e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno.
Omissis.»

Note al comma 488
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 420 e 422,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249):
«Art. 1. - 1. - 419. Omissis
420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della
Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la
realizzazione delle opere e degli interventi funzionali
all'evento, nonche' per la realizzazione degli interventi
di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la
dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto
investimento, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per
l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di
140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di
previsione e' altresi' istituito, per le medesime
celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il
coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da
rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024,
di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2026. Le dotazioni di cui al secondo
periodo relative agli anni 2022 e 2023 sono erogate, nei
limiti di spesa previsti per i rispettivi anni, quale
contributo forfettario per l'avvio delle attivita' di
coordinamento e delle altre attivita' svolte dalla societa'
di cui al comma 427. Una quota delle risorse di cui al
presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo' essere
attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni
dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422,
al Commissario straordinario per la realizzazione di
interventi di parte corrente connessi alle attivita'
giubilari.
421. Omissis
422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421
predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui
all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma
dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La
proposta di programma include gli interventi relativi alla
Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il
Ministro del turismo, il quale puo' delegare il Commissario
straordinario alla stipula di specifici accordi con i
soggetti attuatori.
Omissis.»

Note al comma 489
- Si riporta il testo degli articoli 39 e 40 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della
protezione civile):
«Art. 39 (Strumenti per consentire l'effettiva
partecipazione dei volontari alle attivita' di protezione
civile). - 1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti
nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in
attivita' di soccorso ed assistenza in vista o in occasione
degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del
sindaco o di altre autorita' amministrative di protezione
civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da
rendere con apposita comunicazione di attivazione del
Dipartimento della protezione civile, per i soggetti
iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti
iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente
al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e'
tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta
giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o
privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e
previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o
privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalita'
previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori
polizze integrative da parte del Dipartimento della
protezione civile o delle Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, da attivare in occasione della partecipazione
del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo
nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.
2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo
nazionale e per tutta la durata dello stesso, su
autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e
per i casi di effettiva necessita' singolarmente
individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei
volontari nelle attivita' di soccorso ed assistenza possono
essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a
centottanta giorni nell'anno.
3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti
nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in
attivita' di pianificazione, di addestramento e formazione
teorico-pratica e di diffusione della cultura e della
conoscenza della protezione civile, preventivamente
promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di
attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile,
per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i
soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i
benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano
per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni
continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni
nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette
iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche
alle fasi preparatorie e comunque connesse alla
realizzazione delle medesime iniziative.
4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari
di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene
rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo
disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al
lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le
procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al
presente comma possono essere alternativamente riconosciuti
con le modalita' del credito d'imposta ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229.
5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a
soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo
34, impiegati nelle attivita' previste dal presente
articolo, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il
rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato
sulla base della dichiarazione del reddito presentata
l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera
di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il
limite di cui al presente comma e' aggiornato, sulla base
dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche'
dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative
ed attivita', svolte all'estero, purche' preventivamente
autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.»
«Art. 40 (Rimborso al volontariato organizzato di
protezione civile delle spese autorizzate per attivita' di
pianificazione, emergenza, addestramento e formazione
teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza
della protezione civile). - 1. Le istanze volte ad ottenere
il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari,
per le spese sostenute in occasione di attivita' e di
interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati
ai propri dipendenti nonche', da parte del volontariato
organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute
in occasione di attivita' e di interventi autorizzati, come
elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto
che ha reso la comunicazione di attivazione, che,
effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad
effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive
disponibilita' di bilancio. In occasione della
partecipazione ad attivita' di lunga durata o a interventi
all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato
possono anche essere oggetto di anticipazione da parte
dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita' stessa, nei
limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di
cui all'articolo 25.
2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale,
sulla base di idonea documentazione giustificativa
analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di
attivita' e di interventi autorizzati ed individuate nella
direttiva di cui al comma 5.
3. Le richieste di rimborso da parte delle
organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro
devono pervenire entro i due anni successivi alla
conclusione dell'intervento o dell'attivita' e sono
presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo
periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti
l'attinenza delle spese sostenute con l'attivita' svolta in
occasione dell'evento emergenziale.
4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente
articolo possono essere estesi dal Dipartimento della
protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che
non operano nel campo della protezione civile, in caso di
emergenze di rilievo nazionale e a condizione che
l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per
la migliore riuscita delle attivita' di protezione civile
in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle piu'
urgenti esigenze.
5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15,
acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42,
sono definite le modalita' e procedure per la presentazione
delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la
conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino
all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente
comma, restano in vigore le procedure definite dal
Dipartimento della protezione civile e, per quanto di
competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e
10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
2001, n. 194.».

Note al comma 492
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale):
«Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni capoluogo
di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi
negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta'
d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio,
un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano
nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio,
da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione
al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il
relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in
materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle
strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali
locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.
1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base
all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e
l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze
turistiche in numero venti volte superiore a quello dei
residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo'
essere applicata fino all'importo massimo di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare
riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le
presenze turistiche medie registrate nel triennio
precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento
dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la
media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.
1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione,
nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo
le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo
precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere
presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno
d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da parte del responsabile si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per
l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di
soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre
ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un
massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul
territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che
forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre
isole minori con centri abitati, destina il gettito del
contributo per interventi nelle singole isole minori
dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati
nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del
contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal
medesimo regolamento comunale, in relazione alle
particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100
al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti
residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti
pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale
propria nel medesimo comune e che sono parificati ai
residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento
modalita' applicative del contributo nonche' eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in
relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono
altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche
regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Il gettito del contributo e' destinato a finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli
interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche'
interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
mobilita' nelle isole minori.»
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 16, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali). - 1. - 15. Omissis
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal presente provvedimento, in considerazione
della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
modalita' e l'entita' del proprio concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal
fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia
e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio
della gestione ordinaria. L'entita' del concorso e'
determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli
enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano
le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita'
interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune
di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi
standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle
societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con
esclusione delle societa' quotate nei mercati
regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere,
concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei
propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti
riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
della citta', da applicare secondo criteri di gradualita'
in proporzione alla loro classificazione fino all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del
66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate
dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o
indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la
realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,
di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo
deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed
esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle
attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui
all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il
limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato
sino al 50 per cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche'
utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1129,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1. - 1128. Omissis
1129. Il comune di Venezia e' autorizzato ad applicare,
per l'accesso, con o senza vettore, alla Citta' antica e
alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui
all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di
soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi
fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
Omissis.»

Note al comma 493
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni capoluogo
di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi
negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta'
d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio,
un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano
nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio,
da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione
al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il
relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in
materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle
strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali
locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonche' i
costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti.
1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base
all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e
l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze
turistiche in numero venti volte superiore a quello dei
residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo'
essere applicata fino all'importo massimo di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare
riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le
presenze turistiche medie registrate nel triennio
precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento
dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la
media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.
1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione,
nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo
le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo
precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere
presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno
d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da parte del responsabile si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per
l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di
soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre
ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un
massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul
territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che
forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre
isole minori con centri abitati, destina il gettito del
contributo per interventi nelle singole isole minori
dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati
nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del
contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal
medesimo regolamento comunale, in relazione alle
particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100
al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti
residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti
pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale
propria nel medesimo comune e che sono parificati ai
residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento
modalita' applicative del contributo nonche' eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in
relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono
altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche
regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Il gettito del contributo e' destinato a finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli
interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche'
interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
mobilita' nelle isole minori.»

Note al comma 494
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 448, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-447. Omissis
448. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota
dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei
comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e'
stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro
6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in
euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365
per l'anno 2021, in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in
euro 7.157.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365
per l'anno 2024, in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno
2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro
8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031, di cui
2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di
spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
eventualmente variata della quota derivante dalla
regolazione dei rapporti finanziari connessi con la
metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo
stesso.
Omissis.»

Note al comma 495
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 449 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 448. Omissis
449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino
all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno
2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito
effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione
dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70,
eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera
b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale
propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni
dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni
delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare
algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
misura corrispondente alla variazione del Fondo di
solidarieta' comunale complessivo;
d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di
euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente
all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una
variazione negativa della dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei
criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura
proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro
5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino
a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei
criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un
valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il
contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino
a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel
2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
2022, 380 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro
annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale,
da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto
delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari
nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per
l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
923.000 euro per l'anno 2023 e, a 345.923.000 euro per
l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in
osservanza del livello essenziale delle prestazioni
definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente
raggiunto, alla luce dell'istruttoria condotta dalla
predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un
rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi
sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a
6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo,
il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato, per un
importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52
milioni di euro per l'anno 2023 e, di 60 milioni di euro
per l'anno 2024, in favore dei comuni della Regione
siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il
contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di
riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di
un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i
rappresentanti della Regione siciliana e della regione
Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti
di cui al precedente periodo non spettano gettoni di
presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Con il medesimo decreto sono
disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di.
Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei
fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali" dei
comuni della regione Sardegna da parte della Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con
i rappresentanti della medesima regione, ai fini del
riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si
tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi di
servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il
livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da
destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi
sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e
successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il
supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
il decreto di cui al periodo precedente puo' essere
comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio
di cui al quinto e settimo periodo, risultassero non
destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti
sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e
settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni
di euro per l'anno 2023 e, a 230 milioni di euro per l'anno
2024, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in
percentuale, nel limite delle risorse disponibili per
ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per
l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al
raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o
bacino territoriale e' tenuto a garantire. Il livello
minimo da garantire di cui al periodo precedente e'
definito quale numero dei posti dei predetti servizi
educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo
standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione
alla popolazione ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36
mesi, ed e' fissato su base locale nel 33 per cento,
inclusivo del servizio privato. In considerazione delle
risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola
o associata, garantiscono, secondo una progressione
differenziata per fascia demografica tenendo anche conto,
ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza,
il raggiungimento del livello essenziale della prestazione
attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022
l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune
o del bacino territoriale di appartenenza, e' fissato con
il decreto di cui al sesto periodo, dando priorita' ai
bacini territoriali piu' svantaggiati e tenendo conto di
una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a
quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano
raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di
servizio e' progressivamente incrementato annualmente sino
al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo
garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso
il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo
e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e il Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard,
tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la
funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione.
Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresi'
disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di
asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica
del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse
assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo
delle risorse stesse. I comuni possono procedere
all'assunzione del personale necessario alla diretta
gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando
le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle
stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a
decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato
recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla
regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia
Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10
aprile 2018;
d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50
milioni di euro per l'anno 2023 e, a 80 milioni di euro per
l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata a
incrementare, nel limite delle risorse disponibili per
ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la
scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene
fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, il Ministro per le disabilita' e il Ministro
per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su
proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi
standard relativi alla componente trasporto disabili della
funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa
Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto
decreto sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
incremento della percentuale di studenti disabili
trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le
modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
stesse.
d-novies) destinato, a decorrere dal 2029, per euro
1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario,
della Regione siciliana e della regione Sardegna per il
finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni
relativi gli asili nido;
d-decies) destinato, a decorrere dal 2029, per euro
120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario,
della Regione siciliana e della regione Sardegna per il
finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni
relativi al trasporto degli alunni con disabilita';
d-undecies) destinato, a decorrere dal 2031, per euro
763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario,
della Regione siciliana e della regione Sardegna, in
proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente per la funzione "servizi
sociali".
d-duodecies) a decorrere dall'anno 2030, le
assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti
dalle lettere da a) a d-undecies), sono ridotte in misura
pari a euro 71.982.000 per effetto dell'articolo 19, comma
8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162.
Omissis.»

Note al comma 496
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 797,
alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1. - 1. - 796. Omissis
797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi
sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e,
contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella
prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, di un livello
essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito
da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi
sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a
5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8,
comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra
assistenti sociali impiegati nei servizi sociali
territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, e'
attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato
relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni
assistente sociale assunto a tempo indeterminato
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in
termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente
il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del
rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni
assistente sociale assunto a tempo indeterminato
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in
termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente
il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del
rapporto di 1 a 4.000.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 concernente Istituzione
del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107:
«Art. 2 (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - 1. Nella loro autonomia e
specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita'
organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in
continuita' con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma
630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono
bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni
di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all'educazione
e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i
bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato
sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si
distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da
dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e
bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le
famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti
dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri
enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera
possono essere gestite anche dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel
Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme
sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica,
tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta'
compresa tra i tre ed i sei anni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 57, comma
3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia):
«Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici). -
1. - 3-sexies. Omissis
3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di
personale riferite alle assunzioni, effettuate in data
successiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, finanziate integralmente
da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente
finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita
normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a
copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica
del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2
dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto
finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini
del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la
spesa di personale per un importo corrispondente.
Omissis.»

Note al comma 498
- Il testo dell'articolo 1, comma 449, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e' riportato nelle note al comma
495.

Note al comma 500
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 128 e 129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2013):
«Art. 1. - 1. - 127. Omissis
128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero
dell'interno sono recuperate a valere su qualunque
assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di
recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi
alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
immobili di classe "D", nonche' per i maggiori gettiti ICI
di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da
40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta
dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del
Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la
necessita' di rateizzare l'importo dovuto per non
compromettere la stabilita' degli equilibri di bilancio,
procede all'istruttoria ai fini della concessione alla
rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni
dall'esercizio successivo a quello della determinazione
definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di
interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi
degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione
puo' essere concessa anche su somme dovute e determinate
nell'importo definitivo anteriormente al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale,
gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono
riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della
successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in
tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero
dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
Omissis.»

Note al comma 504
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Disposizioni generali). - 1. I soggetti
obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del
titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle
operazioni inerenti allo svolgimento dell'attivita'
istituzionale o professionale:
a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto
continuativo o del conferimento dell'incarico per
l'esecuzione di una prestazione professionale;
b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione
occasionale, disposta dal cliente, che comporti la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di
importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente
dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con
piu' operazioni che appaiono collegate per realizzare
un'operazione frazionata ovvero che consista in un
trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3,
paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del
Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;
c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco
di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del
compimento di operazioni di gioco, anche secondo le
disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.
2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso,
all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
a) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
b) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o
sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell'identificazione.
3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata
verifica della clientela proporzionali all'entita' dei
rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e
dimostrano alle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le
misure adottate sono adeguate al rischio rilevato e basate
su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera d). Nel graduare l'entita' delle misure i
soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti
criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) la natura giuridica;
2) la prevalente attivita' svolta;
3) il comportamento tenuto al momento del
compimento dell'operazione o dell'instaurazione del
rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) l'area geografica di residenza o sede del
cliente o della controparte;
b) con riferimento all'operazione, rapporto
continuativo o prestazione professionale:
1) la tipologia dell'operazione, rapporto
continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) le modalita' di svolgimento dell'operazione,
rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) l'ammontare dell'operazione;
4) la frequenza e il volume delle operazioni e la
durata del rapporto continuativo o della prestazione
professionale;
5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto
continuativo o della prestazione professionale, in rapporto
all'attivita' svolta dal cliente e all'entita' delle
risorse economiche nella sua disponibilita';
6) l'area geografica di destinazione del prodotto e
l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o
della prestazione professionale.
4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di
cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti
nonche' dei clienti gia' acquisiti, rispetto ai quali
l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione
del mutato livello di rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo associato al cliente. In caso
di clienti gia' acquisiti, i soggetti obbligati adempiono
alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento
degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del
Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la
direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale
di recepimento in materia di cooperazione amministrativa
nel settore fiscale.
5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
sono osservati altresi' nei casi in cui le banche, gli
istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e
Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque
parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al
portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi
titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente
pari o superiore a 15.000 euro.
6. Nella prestazione di servizi di pagamento e
nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica
effettuate tramite agenti in attivita' finanziaria di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite
soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera nn), le banche, Poste italiane Spa, gli
istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica,
ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato
membro, nonche' le succursali di questi ultimi, osservano
gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le
operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio
di prelievo di contante, l'osservanza di tali obblighi e'
dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo
complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la
prestazione di servizi di cui al presente comma sia
effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.
7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
non si osservano in relazione allo svolgimento
dell'attivita' di mera redazione e trasmissione ovvero di
sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi
fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione
del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
11 gennaio 1979, n. 12.»

Note al comma 505
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria):
«Art. 6 (Fondo speciale tabella A della legge 27
dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa
e finanziamento di interventi vari). - 1.
All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'unita' previsionale di base "Fondo
speciale" di parte corrente come determinato dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' apportata la seguente variazione
in aumento:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di
riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi
permanenti di natura corrente, come determinata dalla
tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
integrata di 69 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano
al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi
e la malaria, e' autorizzata la spesa di 260 milioni di
euro per l'anno 2007.
4.
5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il
completamento di interventi infrastrutturali in materia di
viabilita', i pagamenti per spese di investimento di ANAS
S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse
derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere
effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per
l'anno 2007.
6. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "8 milioni" e, all'ultimo periodo del medesimo
comma, le parole da: "con priorita" fino alla fine sono
sostituite dalle seguenti: "per le province confinanti con
le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle
confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle
nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade
nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, e successive modificazioni, con priorita' per le
province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.".
7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, con una dotazione di 25 milioni di euro per
l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del predetto Fondo
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le
regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali
provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei
criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni
interessati.
8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia
universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in
base ai contratti di programma stipulati con le universita'
in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di
edilizia universitaria, e' autorizzata la spesa di 65
milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e
2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»

Note al comma 506
- Si riporta il testo dell'articolo 106, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 106 (Fondo per l'esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali). - 1. Al fine di concorrere
ad assicurare ai comuni, alle province e alle citta'
metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento
delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in
relazione alla possibile perdita di entrate connessa
all'emergenza COVID-19, e' istituito presso il Ministero
dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di
euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in
favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di
province e citta' metropolitane. Con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa
intesa in Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono
individuati criteri e modalita' di riparto tra gli enti di
ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo
sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui
fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle
minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a
vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e
delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo
precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento
della componente del fondo spettante a ciascun comparto e'
erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo
comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al
titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come
risultanti dal SIOPE. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono individuati i criteri e le modalita' per la
verifica a consuntivo della perdita di gettito e
dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale
regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra
province e citta' metropolitane, ovvero tra i due predetti
comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo
assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse
ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio
dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024,
2025, 2026 e 2027, secondo le modalita' indicate dal
decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso per
l'anno 2027 deve essere assicurato un versamento
all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70
milioni di euro. All'onere di cui al presente comma, pari a
3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza
COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane, ivi
incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai
fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legge, e' istituito un
tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o
da un suo delegato, composto da due rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, da due
rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta'
metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal
Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni
fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di
gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni
di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il
Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio
dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi
presso Comuni, Province e Citta' metropolitane, da
individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal
Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli
equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del
decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della
perdita di gettito, dell'andamento delle spese e
dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane.
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza
sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti
locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola:
"contestuale" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000
e' differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno
2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui
all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite,
rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per
l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
al 31 gennaio 2021".»

Note al comma 507
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse
assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021). - 1. Le
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla
finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le
maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno
2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a
titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle
certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della
suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono
essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui
sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo
non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione e
non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109,
comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo
1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in
ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.
2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del
2020, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Le
eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato.".
3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al
comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando
l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro
il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della
perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta
emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La
certificazione di cui al primo periodo non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione
di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni
Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in
materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti
per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di
cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio
2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 822,
primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in
tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui
la certificazione di cui al comma 3 sia trasmessa nel
periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al
primo periodo e' applicata in misura pari al 90 per cento
dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre
annualita' a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al
primo periodo e' applicata in misura pari al 100 per cento
dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre
annualita' a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti
locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 3
entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio
tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non
sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle
risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1,
commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 ottobre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2023".
5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle
aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza
degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di
legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le
conseguenti modifiche al bilancio di previsione
eventualmente gia' approvato, in occasione della prima
variazione utile.
5-ter. All'articolo 3, comma 5-sexies, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano, per il triennio
2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non
soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo
33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.".
6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi
finanziari 2020, 2021 e 2022". Per l'anno 2022, le risorse
di cui al presente articolo possono essere utilizzate a
copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento
della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da
specifiche assegnazioni statali, riscontrati con
riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e
la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la
verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, rispetto a quanto gia' stanziato per le finalita'
di cui al medesimo articolo.
6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 897 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma
le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate
con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione
anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota
capitale del debito";
b) al comma 898 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma
le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate
con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione
anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota
capitale del debito".
6-ter. In considerazione delle cause di forza maggiore
sopraggiunte che non hanno reso oggettivamente possibile il
rispetto dei termini prescritti, i contributi di cui ai
commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, destinati al comune di Codogno ricompreso
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 1° marzo 2020, riferiti agli anni 2020 e 2021,
soggetti a revoca per mancato rispetto del termine di
inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 del
medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 o per
parziale utilizzo del contributo, sono erogati dal
Ministero dell'interno per il 50 per cento congiuntamente
al contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento
congiuntamente al contributo previsto per il 2023, purche'
l'esecuzione dei medesimi lavori inizi entro il 31 maggio
2022.»

Note al comma 508
- Il testo dell'articolo 106, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riportato nelle note al
comma 506.

Note al comma 509
- Si riporta il testo dell'articolo 30-ter del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi:
«Art. 30-ter (Agevolazioni per la promozione
dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento
di attivita' commerciali, artigianali e di servizi). - 1.
Il presente articolo disciplina la concessione di
agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attivita'
nei settori di cui al comma 2, che procedono
all'ampliamento di esercizi commerciali gia' esistenti o
alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi,
situati nei territori di comuni con popolazione fino a
20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non
costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle
leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste
dal presente articolo le iniziative finalizzate alla
riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori:
artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla
tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al
tempo libero, nonche' commercio al dettaglio, limitatamente
agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed
e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa
la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste
dal presente articolo l'attivita' di compro oro, definita
ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92,
nonche' le sale per scommesse o che detengono al loro
interno apparecchi da intrattenimento previsti
dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal
presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in
attivita' gia' esistenti precedentemente interrotte. Sono
altresi' escluse dalle agevolazioni previste dal presente
articolo le aperture di nuove attivita' e le riaperture,
conseguenti a cessione di un'attivita' preesistente da
parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza
o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma
societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente
riconducibile.
5. Le agevolazioni previste dal presente articolo
consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel
quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di
cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del
contributo di cui al periodo precedente e' rapportata alla
somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e
regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale
e' presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per
cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.
6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito
del proprio bilancio, un fondo da destinare alla
concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5
milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per
l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo
e' ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa
complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non
puo' superare la dotazione annua del fondo di cui al
secondo periodo.
7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a
decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attivita'
dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste
dalla normativa vigente.
8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5
i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e
delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle
attivita' nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del
comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi gia'
esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno
sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la
riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica
chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui e' chiesta
l'agevolazione, il contributo e' concesso per la sola parte
relativa all'ampliamento medesimo.
9. I soggetti che intendono usufruire delle
agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare
al comune nel quale e' situato l'esercizio di cui ai commi
1 e 2, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la
richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonche'
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
attestante il possesso dei requisiti prescritti. Per l'anno
2020 la richiesta di cui al primo periodo puo' essere
presentata fino al 30 settembre. Il comune, dopo aver
effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al primo
periodo, determina la misura del contributo spettante,
previo riscontro del regolare avvio e mantenimento
dell'attivita'. I contributi sono concessi, nell'ordine di
presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle
risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma
6. L'importo di ciascun contributo e' determinato dal
responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi
in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura
dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non puo'
comunque essere inferiore a sei mesi.
10. I contributi di cui al presente articolo sono
erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento
per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono
cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente
decreto o da altre normative statali, regionali o delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2020.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10
milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per
l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto.»

Note al comma 510
- Il testo dell'articolo 30, comma 14-bis, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'
riportato nelle note al comma 484.

Note al comma 512
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»

Note al comma 513
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.

Note al comma 514
- Il testo dell'articolo 21, comma 1-ter, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e' riportato nelle note al comma
1.

Note al comma 515
- Si riporta il testo dell'articolo 214, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione dei
minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti
attivita' di trasporto ferroviario). - 1. A seguito della
riduzione della circolazione autostradale conseguente alle
misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 25
milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo
massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della
riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti
dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10,
comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del
presente articolo e' determinata, nei limiti degli
stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15
marzo 2021, di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della
riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in
relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della
circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31
dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in
relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come integrato dall'articolo
15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma
tra Anas S.p.A. e lo Stato.
2-bis. Al fine di garantire l'accessibilita'
sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi
olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10
milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione
dell'intervento denominato "SS 42 - variante
Trescore-Entratico". All'onere derivante dal presente
comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
2-ter. Al fine di garantire l'accessibilita'
sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi
olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. e' assegnata la
somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la
realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento tra
la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano -
variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate
- tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 -
tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante
dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265,
comma 5, del presente decreto.
3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034
al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di
trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a
obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici
subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19
registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31
luglio 2020.
4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a
rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici
di cui al medesimo comma 3 secondo le modalita' definite
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Le risorse complessivamente stanziate di cui al
comma 3 sono assegnate alle imprese beneficiarie, a
compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi
del comma 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020.
5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3,
non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono
destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto
ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi
di servizio pubblico per gli effetti economici subiti
direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19
registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre
2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente
procedono a rendicontare entro il 15 maggio 2021 gli
effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre
2020 secondo le stesse modalita' definite con il decreto di
cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del
presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 15 giugno 2021.
6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi dei commi
5 e 5-bis e' subordinata alla dichiarazione di
compatibilita' da parte della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea.
7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente
articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, e 105
milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.»

Note al comma 516
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«Art. 1. - 1. - 199. Omissis
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.»

Note al comma 518
- Il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica, e'
riportato nelle note al comma 512.

Note al comma 521
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 17, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni) come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Riduzione anzianita' contributiva per accesso
al pensionamento anticipato indipendente dall'eta'
anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali). - 1. Il
comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: "10. A
decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti
la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche'
della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione
anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita'
contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni
e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico
decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei
predetti requisiti".
2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24,
comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019
e fino al 31 dicembre 2024, gli adeguamenti alla speranza
di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno
maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto conseguono il
diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
personale del comparto scuola e AFAM si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione,
entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo
indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal
servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.»
«Art. 17 (Abrogazione incrementi eta' pensionabile per
effetto dell'aumento della speranza di vita per i
lavoratori precoci). - 1. Per i soggetti che maturano i
requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1°
gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2024 gli adeguamenti di
cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232
del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere
dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data
di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203,
della legge n. 232 del 2016, e' incrementata di 31 milioni
di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno
2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di
euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023,
118,1 milioni di euro per l'anno 2024, 164,5 milioni di
euro per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno
2026, 215,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 219,5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

Note al comma 522
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 203, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Art. 1. - 1. - 202. Omissis
203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie.
Omissis.»

Note al comma 524
- Si riporta il testo dell'articolo 23, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 23 (Formazione del bilancio). - 1. Ai fini della
definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di
formulazione degli schemi degli stati di previsione della
seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto
delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare
dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri,
anche sulla base delle proposte dei responsabili della
gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di
ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'articolo 22-bis,
comma 1, indicano le risorse necessarie per il
raggiungimento dei medesimi obiettivi anche mediante
proposte di rimodulazione delle stesse risorse.
1-bis. Al fine di garantire tempestivita'
nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017,
con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono
essere iscritte negli stati di previsione della spesa di
ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi
corrispondenti a quote di proventi che si prevede di
incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate
per legge al finanziamento di specifici interventi o
attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in
bilancio e' commisurato all'andamento dei versamenti
registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a
quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi
alla data di entrata in vigore della legge che dispone la
destinazione delle entrate al finanziamento di specifici
interventi o attivita', nel caso in cui il numero di tali
esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti
iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse
nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le
necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini
all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui
all'articolo 33, comma 1.
1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna
unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione delle proposte da parte dei
responsabili della gestione dei programmi, le previsioni
pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate
mediante la predisposizione di un apposito piano
finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale
contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si
prevede di effettuare nel periodo di riferimento,
distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al
pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella
destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto
competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si
adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare
complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in
vigore.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta
successivamente la congruita' e la coerenza tra gli
obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse
richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto
dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei
risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di
efficacia e di efficienza della spesa nonche' della
coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in
sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati
della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e
delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate
nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo
35, comma 2, delle risultanze delle attivita' di analisi
dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1.
3. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica
programmati, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno
stato di previsione, possono essere:
a) rimodulate in via compensativa le dotazioni
finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale
previste a legislazione vigente, relative ai fattori
legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
ivi incluse le dotazioni finanziarie relative alle
autorizzazioni di spesa in conto capitale rimodulate ai
sensi dell'articolo 30, comma 2, nonche' alle altre
autorizzazioni di spesa rimodulate, per l'adeguamento delle
medesime dotazioni di competenza e di cassa a quanto
previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al
comma 1-ter del presente articolo restando comunque
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale
per finanziare spese correnti;
b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un
periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni
finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale
previste a legislazione vigente relative ai fattori
legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).
3-bis. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio possono essere disposte anche regolazioni
meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio
dalle leggi vigenti.
3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di
legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e
per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di
spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente
articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono
aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di
bilancio tra i due rami del Parlamento.
4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di
spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2,
formano il disegno di legge del bilancio a legislazione
vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle
finanze.
5.
5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti
(Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter e' aggiornato sulla
base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio
approvata.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Art. 1. - 1.-139. Omissis
140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1072,
della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - 1. - 1071. Omissis
1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1. - 94. Omissis
95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 13. Omissis
14. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per
l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024,
di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni
di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
Omissis.»
Note al comma 526
- Si riporta il testo dell'articolo 22-bis, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 22-bis (Programmazione finanziaria e accordi tra
Ministeri). - 1. Nell'ambito del contributo dello Stato
alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla
base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento
di economia e finanza di cui all'articolo 10, e di quanto
previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel
suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di
ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero.
Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono
essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo
in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a
quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da
conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori
iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa
di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della
legislazione vigente e degli obiettivi programmatici
indicati nel Documento di economia e finanza, propongono
gli interventi da adottare con il disegno di legge di
bilancio.
3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro
di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita' e
i termini per il monitoraggio del conseguimento degli
obiettivi di spesa, anche in termini di quantita' e
qualita' di beni e servizi erogati. A tal fine, negli
accordi sono indicati gli interventi che si intende porre
in essere per la loro realizzazione e il relativo
cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo
di ciascun anno con appositi decreti interministeriali
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e
delle finanze. I medesimi accordi possono essere
aggiornati, anche in considerazione di successivi
interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto
dei medesimi accordi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il
Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli
accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede
trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze
entro il 15 luglio.
5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi
in essere nell'esercizio precedente, una relazione che
illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi
previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato
raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto
emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei
commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono
allegate al Documento di economia e finanza.»

Note al comma 528
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 (Imposta municipale propria). - 1. L'imposta
municipale propria e' istituita, e sostituisce, per la
componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai
redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta
comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel
successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal
periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale
immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita
dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed
all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma
di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre
2014, n. 14, nonche', dal periodo d'imposta 2023,
all'imposta locale immobiliare autonoma della regione
Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge della regione
Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17.
2. - 7.»

Note al comma 529
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1.- 10.
Omissis
11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza
ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa
e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito
sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i
seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.
Omissis.»

Note al comma 530
- Il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154,
recante norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di
coordinamento della finanza pubblica, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2019, n. 299.

Note al comma 531
- Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291(Interventi urgenti in
materia di politiche del lavoro e sociali):
«Art. 1-ter. - 1. E' istituito, presso l'INPS, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo
speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del
personale del settore del trasporto aereo, avente la
finalita' di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento
delle professionalita' ovvero di realizzare politiche
attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei
lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali,
regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei
lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro,
ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui al citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni
temporanee dell'attivita' lavorativa o da processi di
mobilita' secondo modalita' da concordare tra azienda ed
organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da
un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di
lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo
0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori
pari allo 0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato
da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori
stessi converranno direttamente tra di loro per garantire
la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
stesso.
3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le
cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse
derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli
operatori del settore del trasporto aereo con le
organizzazioni sindacali nazionali e di categoria
comparativamente piu' rappresentative.»

Note al comma 532
- Il testo dell'articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' riportato nelle note al comma
529.

Note al comma 533
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1. - 1. - 1042. Omissis
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.
Omissis.»
- Il testo degli articoli 243-bis e 244 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' riportato
nelle note al comma 484.
- Il testo dell'articolo 1, comma 572, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e' riportato nelle note al comma
482.
- Il testo dell'articolo 43, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina) e' riportato nelle
note al comma 470.

Note al comma 535
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 380, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013):
«Art. 1. - 1. - 379. Omissis
380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del
gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale
che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi.
L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
2013, a 4.717,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei
predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio
statale una quota di pari importo dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato
l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e
lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale,
per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo D.P.C.M.;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5
milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi
considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b)
sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del
Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i
singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta
municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse
di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo
16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (4), convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in
aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad
aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata
clausola di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a
favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti
fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo
13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale
riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
possono essere modificati a seguito della verifica del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il
2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato
citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni compensative di bilancio.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 783, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023)
«Art. 1. - 1.-782. Omissis
783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi
di parte corrente attribuiti alle province e alle citta'
metropolitane delle regioni a statuto ordinario
confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo
progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni
standard e le capacita' fiscali approvati dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1,
comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' riportato nelle note al
comma 500.

Note al comma 536
- Si riporta il testo degli articoli 2, 79 e 80, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali.»
«Art. 79 (Permessi e licenze). - 1. I lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli
comunali, provinciali, metropolitani, delle comunita'
montane e delle unioni di comuni, nonche' dei consigli
circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio
per il tempo strettamente necessario per la partecipazione
a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il
raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in
cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti
lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima
delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori
dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno
diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata
successiva.
2.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte
comunali, provinciali, metropolitane, delle comunita'
montane, nonche' degli organi esecutivi dei consigli
circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e
dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle
commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente
istituite nonche' delle commissioni comunali previste per
legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e
degli organismi di pari opportunita', previsti dagli
statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di
assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli
organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il
diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il
tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare
al posto di lavoro.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane, delle unioni di
comuni, delle comunita' montane e dei consorzi fra enti
locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e
circoscrizionali, nonche' i presidenti dei gruppi
consiliari delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai
permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai
rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore
lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci,
presidenti delle province, sindaci metropolitani,
presidenti delle comunita' montane, presidenti dei consigli
provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo
hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad
un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino
necessari per l'espletamento del mandato.
6. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato
per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi,
retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e
puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.»
«Art. 80 (Oneri per permessi retribuiti). - 1. Le
assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore
di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei
lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici
economici sono a carico dell'ente presso il quale gli
stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui
all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del
datore di lavoro, e' tenuto a rimborsare quanto dallo
stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per
le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il
rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni
dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta
sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35,
della legge 11 marzo 1988, n. 67.».

Note al comma 537
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 21-sexies,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - 1. - 21-quinquies. Omissis.
21-sexies. Per gli anni dal 2011 al 2026, ferme
restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre
2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle
disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
8, comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni
vigenti in materia di contenimento della spesa
dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a
favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai
costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si
applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e
all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto
delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire
gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime
Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti
alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il
conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e'
disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo
indeterminato delle singole Agenzie.
Omissis.»

Note al comma 538
- Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge 14
novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e
dell'audiovisivo) come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo). - 1. A decorrere dall'anno
2017, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo" della missione "Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali e
paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero, e'
istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato "Fondo per
il cinema e l'audiovisivo".
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato
al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni
II, III, IV e V del presente capo, nonche' del Piano
straordinario per il potenziamento del circuito delle sale
cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario
per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e
audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29.
Il complessivo livello di finanziamento dei predetti
interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento
delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello
Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in
misura non inferiore a 700 milioni di euro annui, derivanti
dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei
seguenti settori di attivita': distribuzione
cinematografica di video e di programmi televisivi,
proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni
televisive, erogazione di servizi di accesso a internet,
telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e
l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla
data di entrata in vigore della presente legge relative al
Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla
restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo
Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori
rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da
destinare agli interventi di cui alla sezione II del
presente capo, da trasferire al programma "Interventi di
sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della
missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
presente legge, fermo restando che l'importo complessivo
per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non
puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per
cento del Fondo medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con
propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di
residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti
in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e
delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.»

Note al comma 539
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 248 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Omesso o insufficiente pagamento del
contributo unificato). - 1. In caso di omesso o
insufficiente pagamento del contributo unificato si
applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII
del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo
sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti
dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o
l'integrazione del contributo.
1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del
contributo unificato, si applica la sanzione di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa
la detrazione ivi prevista.
1-ter. (abrogato).»
«Art. 248 (Invito al pagamento). - 1. Nei casi di cui
all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto
cui si collega il pagamento o l'integrazione del
contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi
dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito
al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal
raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente
scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si
procedera' ad iscrizione a ruolo, con addebito degli
interessi al saggio legale, e all'irrogazione della
sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, in caso di
mancato pagamento entro un mese.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e'
notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta
elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di
mancata elezione di domicilio, e' depositato presso
l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalita'
per il pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare
la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto
pagamento.»

Note al comma 542
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 494, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-20249) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-493. Omissis
494. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone
l'operativita' e potenziandone la capacita' d'impatto, la
Cassa depositi e prestiti Spa puo' intervenire sia
nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione
abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e
delle garanzie di bilancio dell'Unione europea previsti dal
regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonche' di altri fondi
multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della
gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con
interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi
l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il
rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di
singole iniziative.
Omissis.»

Note al comma 543
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 11
agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 22 (Istituzione finanziaria per la cooperazione
internazionale allo sviluppo). - 1. Nell'ambito delle
finalita' della presente legge, la societa' Cassa depositi
e prestiti Spa e' autorizzata ad assolvere ai compiti di
istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale
allo sviluppo.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21
e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e l'Agenzia possono stipulare apposita
convenzione con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa
al fine di avvalersi della medesima e delle societa' da
essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei
profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo
sviluppo, per le finalita' di cui all'articolo 8 nonche'
per la strutturazione di prodotti di finanza per lo
sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni
finanziarie europee o internazionali o della partecipazione
a programmi dell'Unione europea.
 


3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al
comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo.
4. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa puo'
destinare, nel limite annuo stabilito con apposita
convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero
dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad
iniziative rispondenti alle finalita' della presente legge,
anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati,
pubblici o internazionali, previo parere favorevole del
Comitato congiunto di cui all'articolo 21.
4-bis. (abrogato).
5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite
le modalita' di attuazione del presente articolo.»

Note al comma 544
- Si riporta il testo dell'articolo 536-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento
militare):
«Art. 536-bis (Verifica dei programmi di ammodernamento
e rinnovamento dei sistemi d'arma). - 1. Il Capo di stato
maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli
indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ferma restando la necessita' di salvaguardare
le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal
processo di definizione della politica europea di difesa e
sicurezza, procede alla verifica della rispondenza dei
programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi
d'arma e propone al Ministro della difesa la rimodulazione
dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che
risultino non piu' adeguate, anche in ragione delle
disponibilita' finanziarie autorizzate a legislazione
vigente. La predetta verifica tiene altresi' conto dei
risultati conseguiti nell'attuazione del processo di
riconfigurazione dello strumento militare riportati nel
documento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della
legge 31 dicembre 2012, n. 244.
2. Gli schemi dei decreti che approvano la
rimodulazione di programmi sui quali e' stato espresso il
parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi
dell'articolo 536, comma 3, lettera b), sono sottoposti a
tale parere.
3. Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche in termini di indebitamento netto.
4. Le eventuali disponibilita' finanziarie emergenti a
seguito delle rimodulazioni di cui al comma 1 sono
destinate, previa verifica dell'invarianza sui saldi di
finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, alle finalita' di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»

Note al comma 545
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 2-quater,
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Disposizioni per il potenziamento e la
funzionalita' del Ministero dell'economia e delle finanze).
- 1.- 2-ter. Omissis
2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento
del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero
dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla nomina del capo del Dipartimento
della giustizia tributaria, che si avvale degli uffici
dirigenziali di livello generale e non generale della
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle
finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, individuati
dall'articolo 4, numero 7, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021, e
dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n.
130, degli uffici di segreteria delle corti di giustizia
tributaria di primo e di secondo grado del Dipartimento
delle finanze, individuati dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, nonche',
sulla base di apposita intesa, delle attivita' svolte dagli
uffici della Direzione del sistema informativo della
fiscalita' del Dipartimento delle finanze, nelle more della
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi del comma 2-quinquies del presente
articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Omissis.»

Note al comma 546
Si riporta il testo dell'articolo 20, comma
2-quinquies, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle amministrazioni
pubbliche, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Disposizioni per il potenziamento e la
funzionalita' del Ministero dell'economia e delle finanze).
- 1.- 2-quater. Omissis
2-quinquies. Entro il termine del 30 giugno 2024 e con
le modalita' di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo,
si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della
dotazione organica, con espressa ripartizione del personale
dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti,
nonche' all'organizzazione del Dipartimento della giustizia
tributaria. Nelle more del perfezionamento del
provvedimento di riorganizzazione di cui al primo periodo,
a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Dipartimento della
giustizia tributaria di cui al comma 2-ter, al fine di
assicurarne il suo immediato funzionamento, opera con
l'organizzazione di cui alla tabella I allegata al presente
decreto. Fino al conferimento dei nuovi incarichi
dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella
di cui al periodo precedente, il Dipartimento della
giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti
uffici dirigenziali della Direzione della giustizia
tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore
di attribuzione individuato nella medesima tabella nonche',
sulla base di apposita intesa, delle attivita' svolte dagli
uffici della Direzione del sistema informativo della
fiscalita' del Dipartimento delle finanze. Gli incarichi
dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali
della Direzione della giustizia tributaria cessano con il
conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del
Dipartimento della giustizia tributaria.
Omissis.»

Note al comma 548
- Si riporta il testo dell'articolo 28-quinquies del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 28-quinquies (Rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il
coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione
e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico). - 1.
Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia
di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico, e' istituita presso il Ministero dell'economia e
delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle
direttive in materia di valorizzazione e dismissione del
patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata
"Cabina di regia". Dall'ambito di competenza della Cabina
di regia e' escluso il patrimonio immobiliare del Ministero
della difesa. La Cabina di regia e' presieduta dal Ministro
dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed e'
composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del
Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della
giustizia, del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero
del turismo, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministro per lo sport e i giovani, della
Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata. Possono essere invitati a
partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti
di enti, organismi o associazioni portatori di specifici
interessi.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Cabina di
regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e
controllo in materia di programmazione e realizzazione
degli interventi necessari alla valorizzazione e alla
dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In
particolare, la Cabina di regia:
a) adotta il programma nazionale pluriennale di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i
criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura
l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di
avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi
livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e
territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato
competente;
b) elabora linee guida in attuazione del programma di
cui alla lettera a);
c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del
programma di cui alla lettera a) i piani di investimento e
gli atti di programmazione degli interventi di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici
sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.
3. La Cabina di regia si avvale di una struttura
tecnica composta da un dirigente generale, da due unita' di
personale dirigenziale di livello non generale e da cinque
unita' di personale non dirigenziale di supporto alle
attivita', da inquadrare nell'area dei funzionari del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli
del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con
trattamento economico complessivo a carico
dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei
ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che e' collocato fuori ruolo o in posizione
di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Conseguentemente la
dotazione organica del Ministero dell'economia e delle
finanze e' incrementata del numero di unita' di personale
dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del
presente comma. All'atto del collocamento fuori ruolo del
predetto personale, e' reso indisponibile nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento
degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si
applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A
supporto della Cabina di regia e' altresi' assegnato un
contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo
di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024. Per le spese di funzionamento e'
autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di
300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Ai componenti della Cabina di regia e ai
partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.»

Note al comma 549
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
e' riportato nelle note al comma 516.

Note al comma 550
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione):
«Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per
realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al
fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al
comma 2, lettera b).»

Note al comma 553
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.

Note al comma 554
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 397 e 398,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1.-396. Omissis
397. Per espletamento del servizio di trasmissione
radiofonica delle sedute parlamentari e' autorizzata la
spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
398. Fino all'espletamento della procedura di
affidamento del servizio di cui al comma 397, indetta dal
Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il
30 aprile 2020, e' prorogato il regime convenzionale con il
Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma
1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso il termine
di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con
il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto
salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora
conclusa.
Omissis.»

Note al comma 558
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 684, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1. - 1.-683. Omissis
684. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero della salute un fondo denominato Fondo per i test
di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Omissis.»

Note al comma 559
- Si riporta il testo dell'articolo 67, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti
ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi
ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
ad uso non abitativo destinati a costituire la sede
principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente,
purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale
attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di
un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un
professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)
deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche
per il tramite di soggetti con i quali e' unito in
associazione professionale, avere prestato negli ultimi
cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo; il piano puo' essere
pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del
debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti,
i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo
il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.»

Note al comma 560
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 738 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1.-737. Omissis
738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti
i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la
regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di
Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai
rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di
cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14,
relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della
provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare
(IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Per la regione
Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1°
gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17,
recante istituzione dell'imposta locale immobiliare
autonoma (ILIA).
740. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di
immobili. Il possesso dell'abitazione principale o
assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma
741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si
tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 o A/9.
741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti
definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano con attribuzione di rendita catastale,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche'
accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova
costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
b) per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i
componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni
per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo;
c) sono altresi' considerate abitazioni principali:
1) le unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
2) le unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di
residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad
abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore
affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
giudice che costituisce altresi', ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in
capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l'unita'
immobiliare posseduta da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita'
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
ad una sola unita' immobiliare;
d) per area fabbricabile si intende l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle
possibilita' effettive di edificazione determinate secondo
i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di
espropriazione per pubblica utilita'. Si applica l'articolo
36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i
terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le
societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali
persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante
l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e
all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del
contribuente, attesta se un'area sita nel proprio
territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti
dalla presente lettera;
e) per terreno agricolo si intende il terreno
iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso
quello non coltivato.
742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune con
riferimento agli immobili la cui superficie insiste,
interamente o prevalentemente, sul territorio del comune
stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il
comune e' proprietario ovvero titolare di altro diritto
reale di godimento quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso
di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni,
si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui
territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio
dell'anno cui l'imposta si riferisce.
743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori
di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero
il titolare del diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto
passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa
familiare a seguito di provvedimento del giudice che
costituisce altresi' il diritto di abitazione in capo al
genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di
aree demaniali, il soggetto passivo e' il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto
passivo e' il locatario a decorrere dalla data della
stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di
piu' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo
immobile, ognuno e' titolare di un'autonoma obbligazione
tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto
degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni
singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione
delle esenzioni o agevolazioni.
744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per
cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
745. La base imponibile dell'imposta e' costituita dal
valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in
catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma
48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti
moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d)
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati
classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni
di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito
di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti
dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente,
dalla data di utilizzo.
746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento
della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore
e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i
criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3
dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da
aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore e'
determinato sulla base delle scritture contabili del
locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le
aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale
in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria
dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e
f), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base
imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e'
considerata fabbricabile, senza computare il valore del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque
utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non
coltivati, il valore e' costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma
51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore
pari a 135.
747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei
seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico
di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta'
di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la
dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del
fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a
quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini
dell'applicazione della riduzione di cui alla presente
lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche
di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile
con interventi di manutenzione;
c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda una sola abitazione
in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile
concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui
alla presente lettera si estende, in caso di morte del
comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di
figli minori.
748. L'aliquota di base per l'abitazione principale
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per
le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo'
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all'azzeramento.
749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La
suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e'
pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla
fino all'azzeramento.
751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I
comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio
2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, finche' permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti
dall'IMU.
752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari
allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino all'azzeramento.
753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86
per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e'
riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
754. Per gli immobili diversi dall'abitazione
principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a
753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino
all'azzeramento.
Omissis.»
 
Art. 2
(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
 
Art. 3
(Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 150.000 milioni di euro per l'anno 2024, in 140.000 milioni di euro per l'anno 2025 e in 120.000 milioni di euro per l'anno 2026.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 53.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2024, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario 2024, in 175.000 milioni di euro.
6. Per l'anno 2024, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' assumere e' fissato in 200.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2023 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2024.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 985 milioni di euro, 1.350 milioni di euro, 1.711 milioni di euro, 600 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2024, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2024, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2024, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonche' nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'.
15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2024, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
16. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2024, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
18. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo ».
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
20. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle ».
21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitivita' e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attivita' finanziarie - Acquisto azioni e altre partecipazioni ».

Note all'art. 3:

Note al comma 3
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1. - 8. Omissis
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce
l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano,
privilegiando gli impegni nei settori strategici per
l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli
impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per
l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da
considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il
settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo
di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le
fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a
sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made
in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
della cinematografia, della musica, della moda, del design
e dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
Omissis.»

Note al comma 4
- Si riporta il testo dell'articolo 11-quinquies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«Art. 11-quinquies (Sostegno all'internazionalizzazione
dell'economia italiana). - 1. All'articolo 6, comma 18, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le
parole da: "ad eccezione di una quota" fino al termine del
comma sono soppresse.
2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla
internazionalizzazione dell'economia italiana, si
interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni
altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' autorizzata altresi' a
rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio
di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti
obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti
finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di
internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei
requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso
societa' di diritto estero a loro collegate o da loro
controllate.
3. L'attivita' di sostegno all'internazionalizzazione
di cui al comma 2 e' svolta annualmente a condizioni di
mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il
50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la
definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei
confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a
250 milioni di euro.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma
2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il
limite specifico di cui al presente comma e' fissato in
misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che
restano invariati.
5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in
merito all'operativita' di cui al presente articolo nel
proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente,
in riferimento all'attivita' di cui al comma 2 e alla
garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse
impegnate, i costi sostenuti, la redditivita' e i risultati
conseguiti.»

Note al comma 5
- Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 9-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1. - 9. Omissis
9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi
definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo
Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti
cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE
S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per
conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
Omissis.»

Note al comma 6
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«Art. 2. - 1. - 99. Omissis
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa. Il Fondo
opera entro il limite massimo di impegni assumibile,
fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1)
di un piano annuale di attivita', che definisce
previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato
degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire,
suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione
delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita
attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce,
in linea con le migliori pratiche del settore bancario e
assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio
delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in
essere e delle operativita' considerate ai fini della
redazione del piano annuale di attivita', la misura, in
termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti
prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione
delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale
di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per
l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del
primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei
limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di
bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini
dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse
da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del
Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio
dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo
impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione
dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni
statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica
dei volumi e della composizione del portafoglio e delle
relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e
in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante
l'indicazione del numero di operazioni effettuate,
dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale
media di accantonamento a presidio del rischio relativi al
trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione
sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel
trimestre precedente;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Omissis.»

Note al comma 7
- Si riporta il testo degli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«Art. 26 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
- 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie»
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare
gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco delle
unita' elementari di bilancio di cui al comma 2, da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio.»
«Art. 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale). - 1. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono
istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto
capitale, rispettivamente, un "fondo speciale per la
riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte
corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa" e un "fondo speciale per la riassegnazione
dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa",
le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo,
dalla legge del bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio
interessate.»
«Art. 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste). -
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un "fondo
di riserva per le spese impreviste" per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che
non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che,
comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di
continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare
alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di
competenza sia quelle di cassa delle unita' elementari di
bilancio interessate.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.»
«Art. 29 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un "fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa"
il cui stanziamento e' annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa delle unita' elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni
statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali
deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al
presente comma sono trasmessi al Parlamento.».

Note al comma 8
- Il testo dell'articolo 26, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), e'
riportato nelle note al comma 7.

Note al comma 9
- Il testo dell'articolo 28, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), e'
riportato nelle note al comma 7.

Note al comma 10
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Il Fondo
sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale
e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del
bilancio dello Stato ed il suo importo e' annualmente
determinato dalla legge finanziaria tenendo conto,
limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente
alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche
di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico
e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1,
con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni,
da compensare, in sede di riparto, sulla base di
contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle
unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle
strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle
dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale
assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla
base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di
soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente
assicura altresi', nel corso del primo triennio di
applicazione del presente decreto, quote di finanziamento
destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario,
confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
parte indistinta, ma non concorrono ai fini della
determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali
quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare
attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le
province autonome le rispettive quote confluiscono in un
apposito capitolo di bilancio.»

Note al comma 13
- Si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 1°
dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di
un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze
operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di
finanza):
«Art. 9. - 1. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 e' iscritta nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1986-1991. Le
quote relative al triennio 1986-1988 sono determinate in
lire 20 miliardi per l'anno 1986, in lire 140 miliardi per
l'anno 1987 e in lire 170 miliardi per l'anno 1988.
2. La progettazione delle opere e dei lavori deve tener
conto, in sede di previsione dei costi di realizzazione,
dello sviluppo temporale del programma, anche ai fini degli
accantonamenti da preordinare per far fronte alla revisione
dei prezzi.
3. All'onere di cui al comma 1, derivante
dall'applicazione della presente legge negli anni 1986,
1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi
straordinari per le infrastrutture della Guardia di
finanza».
4. Nello stato di previsione del Ministero delle
finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello
stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella
da approvarsi con legge di bilancio.
5. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono
effettuati con decreti del Ministro del tesoro da
registrarsi alla Corte dei conti.
6. In sede di prima applicazione della presente legge,
i capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti
dal predetto fondo sono indicati nella allegata tabella A e
la dotazione del Fondo stesso e' fissata in lire 6 miliardi
e costituita mediante le riduzioni degli stanziamenti dei
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
finanze per l'anno finanziario 1986 indicate nell'allegata
tabella B.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note al comma 14
- Si riporta il testo degli articoli 803 e 937 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 803 (Organici stabiliti con legge di bilancio). -
1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri;
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle
scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle
scuole militari;
b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di
personale appartenente alla categoria dei militari di
truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di
specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse
alle emergenze operative derivanti da attivita' di
concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e
all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia
della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei
flussi migratori e al contrasto alla pirateria.».
«Art. 937 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali
ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della
Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati
in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche
nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
particolari esigenze operative.
3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono
disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.».

Note al comma 15
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 ,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000. Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a
decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al finanziamento
delle attivita' di cui al comma 5.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.».

Note al comma 16
- Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - 1. - 22.
Omissis
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
Omissis.».
 
Art. 4
(Stato di previsione del Ministero delle imprese
e del made in Italy e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese », « Altre entrate extratributarie » e « Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Note all'art. 4:

Note al comma 2
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla
legge 10 dicembre 1993, n. 513 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
«Art. 1. - 1. La Societa' di promozione industriale
(SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3
agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 ,
nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la
tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni
caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui
all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e
controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le
medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori
risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi
comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o
riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo
1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.».
 
Art. 5
(Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.
3. A seguito della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le risorse finanziarie dell'ANPAL, successivamente all'approvazione del bilancio di chiusura di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 75 del 2023, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

Note all'art. 5:

Note al comma 2
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149
(Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2015, n. 221, S.O.

Note al comma 3
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 agosto 2023, n. 112 (Disposizioni urgenti in
materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione
del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025):
"Art. 3 (Politiche attive del lavoro, rafforzamento
della capacita' amministrativa del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato
nazionale del lavoro). - 1. Al fine di garantire l'efficace
coordinamento dei servizi e delle politiche attive del
lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse
europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive
del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra
previsione di legge, sono attribuite al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del
medesimo Ministero, da adottare, entro il 30 novembre 2023,
con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, conseguentemente, a
decorrere dalla medesima data, l'ANPAL e' soppressa. Con le
medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo
periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
provvede, altresi', alla riorganizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti,
funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali subentra nella
titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane,
strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono
trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad
eccezione del personale appartenente al comparto ricerca,
che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse
finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle
politiche pubbliche (INAPP). Al personale non dirigenziale
trasferito ai sensi del presente articolo si applica il
trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un
assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale
differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento
economico dell'amministrazione di provenienza, ove
superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione
di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai
sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i
contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nelle more dell'entrata in vigore del
regolamento di organizzazione di cui al comma 1. Con il
decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 sono
disciplinati il trasferimento delle risorse umane,
finanziarie e strumentali dall'ANPAL al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il subentro
nei contratti ancora in corso, nonche' le modalita' e le
procedure di trasferimento. Con il decreto di cui al comma
1 e', altresi', disciplinato il trasferimento del personale
dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP,
unitamente alle correlate risorse finanziarie. E'
conseguentemente rideterminata la dotazione organica del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' svolte dal personale del
comparto ricerca nell'ANPAL a seguito del trasferimento
delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nonche' per obiettivi di interesse comune di
analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del
lavoro e sociali, il Ministero medesimo puo' avvalersi,
fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale
dell'INAPP fino a un numero massimo di unita' di personale
pari a quello trasferito dall'ANPAL. Le attivita' e il
contingente di personale interessato sono regolati da
apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri
restano a carico dell'ente di appartenenza.
2-bis. Il personale dipendente dell'ANPAL, appartenente
al comparto ricerca e al quale e' applicato il contratto
collettivo nazionale relativo al personale degli enti
pubblici di ricerca, trasferito all'INAPP ai sensi del
comma 2 del presente articolo, puo' chiedere il
trasferimento presso altro ente pubblico di ricerca tra
quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il bilancio di chiusura dell'ANPAL e' deliberato
dagli organi in carica alla data di cessazione
dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data di
cessazione dell'ANPAL, ed e' trasmesso, per l'approvazione,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di
legge o in norme di rango secondario e' da intendersi
riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e'
abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del
presente decreto.
5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e
nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo'
avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non
dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso
l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi
istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri
relativi al trattamento economico, compresi quelli
accessori, restano a carico degli enti di provenienza.
6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali, di inclusione, coesione e
protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi
migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione
dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli
organismi europei e internazionali, nelle materie di
competenza;
b) politiche del lavoro e per l'occupazione,
anche in ottica di genere; servizi per il lavoro;
regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori;
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
mediazione per la soluzione di controversie collettive di
lavoro; rappresentativita' sindacale; politiche
previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con
gli organismi europei e internazionali, nelle materie di
competenza;
c) amministrazione generale; servizi comuni e
indivisibili; affari generali e attivita' di gestione del
personale; programmazione generale del fabbisogno del
Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di
reclutamento del personale; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di
banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici;
acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento
della comunicazione istituzionale; attivita' di analisi,
ricerca e studio sulle attivita' di competenza del
Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi
europei e internazionali, nelle materie di competenza.
2. Il Ministero svolge, altresi', i compiti di
vigilanza su enti e attivita' previsti dalla legislazione
vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle
risorse e programmi a valere sul bilancio dell'Unione
europea o a questo complementari.»;
b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei
dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in
riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e
il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale
non puo' essere superiore a quindici, ivi compresi i capi
dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione
dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.».
6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera b-bis) e'
aggiunta la seguente:
«b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta e orale, per l'assunzione del personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono
essere finalizzate anche al reclutamento di personale
dell'area dei funzionari a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro,
gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito
non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano
svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali».
6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato, per il biennio 2024-2025, a
reclutare, con corrispondente incremento della dotazione
organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, un contingente di sei dirigenti di seconda
fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali
pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 819.509 euro annui a decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
7. A decorrere dalla data di soppressione dell'ANPAL,
determinata ai sensi del comma 1, la societa' ANPAL Servizi
S.p.a. assume la denominazione di «Sviluppo Lavoro Italia
S.p.A.» e tutte le disposizioni normative riferite alla
societa' ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite
alla suddetta societa'.
8. La societa' Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e'
soggetto in house del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo
analogo sulla societa' Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Gli
indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
10. Il consiglio di amministrazione della societa' e'
composto da cinque membri, di cui tre, compreso il
Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell'economia
e delle finanze e uno nominato su designazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. La societa' si avvale, altresi', di un comitato
consultivo strategico composto di dieci membri, in
rappresentanza delle parti sociali piu' rappresentative. Il
comitato e' presieduto dal presidente del consiglio di
amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi
componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque
denominati.
12. Le regioni e le province autonome, nell'ambito
delle proprie competenze costituzionali e delle risorse
disponibili a legislazione vigente, favoriscono la
collaborazione e ogni forma utile di integrazione su
programmi definiti di attivita', tra la societa' e i propri
uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei
servizi e delle politiche attive del lavoro.
13. Lo statuto della societa' e' corrispondentemente
adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
14. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «e dell'ANPAL» e
le parole: «, sentita l'ANPAL» sono soppresse.
15. Al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il primo e il
secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A decorrere
dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato,
non superiore a 7.846 unita' ripartite tra le diverse
qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, e' definita
con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa
approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica
sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni
dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire
ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni
dirigenziali di livello non generale.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui al comma 15 sono abrogate le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 febbraio 2016, recante «Disposizioni per
l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell'Ispettorato», incompatibili con il
medesimo provvedimento.
16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «del personale del
comparto ministeri» sono sostituite dalle seguenti: «del
personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche
attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
dall'anno 2023»."
 
Art. 6
(Stato di previsione del Ministero della giustizia
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunita' », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.
3. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonche' al potenziamento delle attivita' connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria » nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.
 
Art. 7
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2024, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Note all'art. 7:

Note al comma 2
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 6
febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da effettuarsi
all'estero dal Ministero degli affari esteri):
«Art. 5. - Presso sedi all'estero, da individuarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonche',
su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate
dello Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei
finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la
competente direzione generale del Ministero degli affari
esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai
rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento
all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della
presente legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli
articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura
della competente direzione generale del Ministero degli
affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato.».
 
Art. 8
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione
e del merito e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in eta' scolare.
 
Art. 9
(Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le societa' di trasporto ferroviario, con la societa' Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza », sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2023.
10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Note all'art. 9:

Note al comma 3
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 12
dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle
eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi
all'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 1. - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno e' istituito un capitolo con un
fondo a disposizione per sopperire alle eventuali
deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di
bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti
con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e'
fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno stesso:
Capitolo 1446 . . . . . . . . . L. 400.000.000
» 1452 . . . . . . . . . . . . . » 300.000.000
» 1459 . . . . . . . . . . . . . » 500.000.000
» 1469 . . . . . . . . . . . . . » 300.000.000
I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
sono indicati nell'annessa tabella.».

Note al comma 4
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 562, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«Art. 1. - 1.-561. Omissis
562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale):
«Art. 34 (Estensione dei benefici riconosciuti in
favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di
azioni criminose e alle vittime della criminalita'
organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti.
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del
terrorismo). - 1. Alle vittime del dovere ed ai loro
familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e
564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime
della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari
superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui
all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n.
206. Ai beneficiari vanno compensate le somme gia'
percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in
173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro
per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non
appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata
per le loro idee e per il loro impegno morale, il
Presidente della Repubblica concede la onorificenza di
«vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia
ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e'
conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di
decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione
dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di
decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado,
presentano domanda alla prefettura di residenza o al
Ministero dell'interno, anche per il tramite delle
associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o
ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la
vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene
conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per
ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e
da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma
2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento
dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda,
sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal
segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono
ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose
compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,
rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in
luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si
applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata
incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata
applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo
ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e'
determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di
decorrenza della pensione».
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e'
la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e'
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9
milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di
forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri
iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati
nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206
del 2004.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 106, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«Art. 2. - 1. - 105. Omissis
106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "calcolata in
base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle
seguenti: "in misura pari all'ultima retribuzione";
b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai figli maggiorenni superstiti,
ancorche' non conviventi con la vittima alla data
dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a
decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non
reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni";
c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai medesimi soggetti e' esteso il
beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
n. 203";
d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I benefici di cui alla presente legge si
applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a
decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell'evento";
e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole:
"dall'attuazione della presente legge" sono inserite le
seguenti: ", salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma
2, secondo periodo".
Omissis.»

Note al comma 5
- Il testo dell'articolo 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), e' riportato nelle note all'articolo 1, comma
396.
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
«Art. 14-bis (Fondo rimpatri). - 1. E' istituito,
presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri
finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta'
del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i
contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per
le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del
gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter,
e' assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita'
istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso
di soggiorno.».

Note al comma 6
- Si riporta il testo dell'articolo 14-ter, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
«Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito). - 1.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui
al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte
nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi
terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite
le linee guida per la realizzazione dei programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle
organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui
al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne
da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al
comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi
ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14,
comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure
eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere
ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via
telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al
comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3
sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato
alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche
con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al
comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di
cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di
espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione
o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di
arresto da parte della Corte penale internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i
rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'articolo 14,
comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei
limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di
cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con
decreto del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di
gestione.».

Note al comma 7
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 31-ter,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti). - 1.-31-bis. Omissis
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita
dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il
Ministero dell'interno succede a titolo universale alla
predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale
ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono
trasferite al Ministero medesimo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
«Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali). - 1.
2. La Scuola Superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di
personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero
medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo
indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero
dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza
approvata col decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia'
svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di
cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri
derivanti dal comma 2 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
provvede, fermo restando il numero delle strutture
dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite.
7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso il Ministero
dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale
dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal
Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato
appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza
Stato Citta' e Autonomie locali:
a) definisce le modalita' procedurali e organizzative
per la gestione dell'albo dei segretari, nonche' il
fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la
programmazione dell'attivita' didattica ed il piano
generale annuale delle iniziative di formazione e di
assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla gestione
dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle
relative alle attivita' di reclutamento, formazione e
aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del
personale degli enti locali, nonche' degli amministratori
locali;
d) definisce le modalita' di gestione e di
destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui
all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
8. La partecipazione alle sedute del Consiglio
direttivo non da' diritto alla corresponsione di
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».

Note al comma 9
- Si riporta il testo dell'articolo 43, della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
«Art. 43 (Trattamento economico). - Il trattamento
economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i
dirigenti, e' stabilito sulla base di accordi di cui
all'articolo 95, con decreto del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
ferma restando la necessita' di approvazione per legge
delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
Gli accordi sono triennali.
Il trattamento economico del personale che espleta
funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del
livello retributivo e da una indennita' pensionabile,
determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti
di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
e al rischio connessi al servizio.
Alle trattative per la determinazione del trattamento
economico di cui al comma precedente partecipano i
sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti
dall'articolo 95.
Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di
stipendio, in maniera che la progressione economica sia
sganciata dalla progressione di carriera.
L'indennita' di cui al terzo comma assorbe lo assegno
personale di funzione previsto dall'articolo 143, L. 11
luglio 1980, n. 312.
Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le
qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di
polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui
alla L. 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come
segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica,
assistente di prima, assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di
prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di
prima, ispettore di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta
qualifica del ruolo degli ispettori e' attribuito il
livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50
per cento dell'incremento previsto per il VII livello;
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due
qualifiche del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo
direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo e'
attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo
comma dell'art. 137, L. 11 luglio 1980, n. 312.
Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono
inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni
di anzianita' di qualifica.
Ai marescialli maggiori carica speciale della Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e'
attribuito il trattamento economico previsto per il
personale di cui al VI livello-bis.
Al personale civile di pubblica sicurezza, che per
effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 155, L. 11 luglio 1980, n. 312, riveste la
qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e'
attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo
133, secondo comma della citata legge n. 312.
Nella prima applicazione della presente legge e'
concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad
personam pensionabile, come anticipazione del
riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate nelle
carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualita'
entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere
determinata in relazione alla anzianita' di servizio
maturata al 1° gennaio 1978.
Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto
del passaggio di ruolo di provenienza nei ruoli di cui
all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello
che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di
provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del
nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti
convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo
pari a quello percepito nel livello di provenienza.
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in
relazione alle disponibilita' effettive degli organici,
viene fissato annualmente, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il
numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
da retribuire come lavoro straordinario.
Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori
sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno
determinati in misura proporzionale alla retribuzione
mensile.
La durata degli anni di permanenza in una classe di
stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali
acquisiti durante il servizio, secondo le modalita'
prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.
Il trattamento economico previsto per il personale
della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo
16.
L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di
Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai
commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base
della tabella allegata alla presente legge.
Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge
particolari attivita', limitatamente al tempo del loro
effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle
indennita' stesse per effetto del possesso di
qualificazioni o specializzazioni.
Il trattamento economico del personale appartenente
alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella
presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla L.
10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed
integrazioni, e dalle norme della presente legge.
Ai commissari del Governo delle province di Trento e di
Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del
Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo comma del
presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano
nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati.
L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per
cento ove sia percepita per un periodo complessivo
inferiore a cinque anni.
Per il personale indicato al comma precedente, in
servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e'
pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la
stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano
state esercitate per un periodo complessivo inferiore a
cinque anni.
Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno in servizio presso il dipartimento
della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle
autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza,
nonche' al personale di altre amministrazioni dello Stato
che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle forze di polizia, spetta una
indennita' mensile speciale non pensionabile di importo
complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al
terzo comma. L'indennita' speciale non compete al personale
che beneficia dell'indennita' di cui al terzo comma del
presente articolo.
Al personale di cui al comma precedente spetta il
compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e
le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli
appartenenti alla Polizia di Stato.
Fino a quando non sara' determinato il trattamento
economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95,
l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e'
costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla
L. 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni,
ed e' corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge
stessa.».

Note al comma 10
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 767, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1.-767. Omissis
767. Il Ministero dell'interno pone in essere processi
di revisione e razionalizzazione della spesa per la
gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della
contrazione del fenomeno migratorio, nonche' interventi per
la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei
migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti
pregressi, devono derivare risparmi connessi
all'attivazione, locazione e gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per
un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno
2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni
di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori
risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo,
da accertare annualmente con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun
anno, confluiscono nel finanziamento di cui all'articolo
18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n.
125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma
2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
 
Art. 10
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
 
Art. 11
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissato, per l'anno 2024, in 136 unita'.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Note all'art. 11:

Note al comma 2
- Il testo degli articoli 803 e 937 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento
militare) e' riportato nelle note all'articolo 1, comma 14.

Note al comma 3
- Il testo dell'articolo 803, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e'
riportato nelle note all'articolo 1, comma 14.

Note al comma 5
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
5 ottobre 2022, n. 181 (regolamento di amministrazione del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera):
«Art. 7 (Custodia dei valori). - 1. Per la custodia del
denaro, dei titoli di credito e degli oggetti di valore,
ciascun ente e' provvisto di una cassaforte munita di due
serrature a congegni differenti, le cui chiavi sono tenute
separatamente dal funzionario delegato e dal fiduciario di
cassa.
2. I distaccamenti e i reparti sono provvisti di una
cassaforte, a serratura singola, le cui chiavi sono
conservate dal titolare o da un suo delegato.
3. Il capo del servizio amministrativo propone le
misure necessarie per la sicurezza della cassa al titolare
del comando, che e' responsabile di ogni evento imputabile
a difetto dell'organizzazione di sicurezza.
4. In cassa non sono tenuti fondi per un importo
eccedente le normali necessita' dei pagamenti diretti di
prossima scadenza. Tutti gli altri fondi di qualsiasi
provenienza, compresi quelli provenienti da depositi di
qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto
corrente postale o bancario intestato all'ente,
distaccamento o reparto, senza limiti di valore.
5. Gli agenti che hanno la responsabilita' della cassa
ai sensi del presente regolamento rispondono della gestione
dei fondi depositati sul conto corrente postale o bancario.
La traenza avviene a firma congiunta degli agenti
responsabili.
6. Gli interessi realizzati sulle somme versate in
conto corrente sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono
accreditati.».
 
Art. 12
(Stato di previsione del Ministero dell'universita'
e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
 
Art. 13
(Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 104;
2) Marina n. 126;
3) Aeronautica n. 85;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 52;
3) Aeronautica n. 37;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 106;
2) Marina n. 60;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 200.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2024, come segue:
1) Esercito n. 292;
2) Marina n. 341;
3) Aeronautica n. 313;
4) Carabinieri n. 133.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2024, come segue:
1) Esercito n. 274;
2) Marina n. 320;
3) Aeronautica n. 452.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2024, come segue:
1) Esercito n. 510;
2) Marina n. 190;
3) Aeronautica n. 120.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2024 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttivita' del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
12. Il Ministro della difesa e' autorizzato, per l'anno finanziario 2024, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unita' elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.
13. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacita' e la resilienza delle forze armate ucraine.

Note all'art. 13:

Note al comma 2
- Il testo dell'articolo 803 e 937, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento
militare) e' riportato nelle note all'articolo 1, comma 14.

Note al comma 3
- Il testo dell'articolo 803, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e'
riportato nelle note all'articolo 1, comma 14.

Note al comma 4
- Il testo dell'articolo 803, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e'
riportato nelle note all'articolo 1, comma 14.

Note al comma 5
- Il testo dell'articolo 803, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e'
riportato nelle note all'articolo 1, comma 14.

Note al comma 7
- Si riporta il testo dell'articolo 613, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66:
«Art. 613 (Fondo a disposizione). - 1. Per provvedere
alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese
di cui all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo
552, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
della difesa un fondo a disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa.».

Note al comma 10
- Si riporta il testo dell'articolo 2195, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento
militare):
«Art. 2195 (Contributi a favore di Associazioni
combattentistiche). - 1. Al fine di sostenere le finalita'
istituzionali e le attivita' di promozione sociale e di
tutela degli associati delle Associazioni
combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero
della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019.».

Note al comma 11
- Si riporta il testo dell'articolo 1805-bis, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 1805-bis (Fondo per la retribuzione della
produttivita' del personale militare transitato nelle aree
funzionali del personale civile del Ministero della
difesa). - 1. Per ciascun militare nell'anno di transito
nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa,
annualmente e per l'intero periodo di permanenza del
militare transitato in detti ruoli, e' versato al fondo per
la retribuzione della produttivita' del personale civile
stesso un importo corrispondente alla quota media pro
capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza
dei servizi istituzionali delle Forze armate comunque
denominati.».

Note al comma 12
- Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della
riforma della struttura del bilancio dello Stato, in
attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196):
«Art. 7-ter (Fondi scorta). - 1. Nello stato di
previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in
materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e
soccorso civile possono essere istituiti uno o piu' fondi
di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le
esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la continuita'
nella gestione delle strutture centrali e periferiche
operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono
utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in
favore delle predette strutture per sopperire alle
momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze
previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto
previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa
legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria
per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per
il pareggio della partita. La sistemazione contabile
dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle
pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato.
2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi
scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante
ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore
delle stesse.
3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere
sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e
continuativa, relative alle retribuzioni al personale in
servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e
all'acquisizione e gestione di beni immobili.
4. In considerazione della natura di anticipazione
delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di
previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a
ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione
della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con
una dotazione di pari importo, per la sistemazione
contabile di cui al comma 5.
5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme
anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate
dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella
disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita'
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di
passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento
allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire,
qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e
contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o
in parte, nella disponibilita' delle strutture, non
procedendo al versamento delle somme all'entrata del
bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio
nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza
contabile da parte delle amministrazioni interessate. In
tale circostanza, nel corso del successivo esercizio
finanziario, l'importo corrispondente alle risorse
mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle
unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con
cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul
proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta
istituiti nel rispettivo stato di previsione.
6. Per la gestione delle attivita' istituzionali delle
strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle
funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata
l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati
alle predette strutture in base ai propri regolamenti di
organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le
spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche
in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio
relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o
postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente
reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del
bilancio, con le ordinarie procedure di spesa.
7. Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili
di talune strutture, l'amministrazione, tramite i propri
centri di responsabilita' amministrativa, puo' autorizzare
trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse
a valere sulle disponibilita' dei conti correnti intestati
ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in
occasione della prima utile somministrazione di fondi, con
le modalita' previste dai propri regolamenti di
organizzazione e contabilita'.».
 
Art. 14
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' autorizzato, per l'anno finanziario 2024, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.
4. Per l'anno finanziario 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale », istituito nel programma « Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonche' di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 14:

Note al comma 2
- Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154
(Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004,
n. 146.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100
(Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento
della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2005,
n. 136.

Note al comma 3
- Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):
«Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro). - 1. A
decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro e'
istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata da una
addizionale di lire 10.000 (euro 5,16) alla tassa di cui al
n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e
successive modificazioni.
2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento
dei compiti istituzionali del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di
adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale
della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie
nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva,
documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non e'
computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute
non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo
previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.».

Note al comma 4
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 23-quater del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 12 (Soppressione di enti e societa'). - 1.
L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai
sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999
e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle
sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia'
svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
trasferite al CRA.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che
mantiene il trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale del comparto ricerca, e'
ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di
ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale
scadenza.
5.
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale
dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine
comunque non superiore a dodici mesi.
7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo
relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3,
del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21
giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al
FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti
dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla
gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle
strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal
FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nella gestione
dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno
al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di
monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento
della politica agricola comune, nonche' alle fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti
adottata ai sensi della vigente normativa europea. In
materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico
fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.
8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre
funzioni previste dalla vigente normativa.
9. - 13.
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni
parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle
due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra
attivita' professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo
statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei
revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle
funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del
decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i
commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del
citato decreto legislativo.
18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione,
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare
l'attuazione delle politiche promozionali di competenza
nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle
produzioni agroalimentari italiane e rendere piu' efficaci
ed efficienti gli interventi a favore della
internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono
attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il trasferimento delle
funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in
liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al
presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di
liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali
risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo
indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono
inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto
alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le
successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione
sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza
approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il
trattamento economico predetto risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i
dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
statali, nonche' di strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti
dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007
sono emanati, anche sulla base delle proposte del
commissario straordinario di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Ministro vigilante.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la
Consulta nazionale per il servizio civile, istituita
dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n.
230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma
1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche' il
Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle
consigliere e dei consiglieri di parita' di cui,
rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano
altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli
141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto
testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta
alcun emolumento o indennita'.
21. - 22.
23. La Commissione scientifica CITES di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n.
150, non e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli
68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29,
comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla
Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di
missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente disposizione,
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma
1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
24. - 38.
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di
tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze,
una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano
ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della
normativa vigente.».
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
41. - 48.
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi
Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente
delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e
al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla
gestione delle operazioni di liquidazione delle attivita'
ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e'
individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo
economico e il relativo incarico costituisce integrazione
dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni
del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura
dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo
in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al
comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche
giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che,
previo accertamento della sussistenza e dell'attualita'
dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attivita',
esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma
53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il
Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data
di entrata in vigore del presente decreto e le
corrispondenti somme, impegnate in favore
dell'associazione, individuate con apposito decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in
un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate
alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo
indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e' approvata apposita tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del
1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la
propria dotazione organica in misura corrispondente alle
unita' di personale effettivamente trasferite e la propria
organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello
sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione dell'associazione cessano
di avere effetto il quindicesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale
data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita'
previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse
strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio
del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative
e normative in contrasto con la presente norma.
59. A decorrere dal 1º gennaio 2014 la Fondazione
Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di
scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile,
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica al momento della
soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del
presidente e del consiglio di amministrazione della
fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della
liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
e alla definizione delle pendenze della fondazione
soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine,
dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo al quale sono trasferite per essere
destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal
Ministero in favore della Fondazione, individuate con un
apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
compenso dovuto al commissario e' determinato dal Ministro
dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60,
verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del
mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui
all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al
trasferimento dei relativi rapporti e attivita' in essere
alla data del presente decreto. In caso di mancato
trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i
rapporti di cui e' parte la Fondazione si risolvono di
diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque
denominata, per l'estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del
programma, oggetto di specifica convenzione con la
Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese
italiane per la valorizzazione economica dei disegni e
modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse
trasferite alla Fondazione e depositate su un conto
corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate
all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del
suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma
59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra
quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni
dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59,
il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa e'
presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e
delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal
collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della
contabilita' separata attivata per la gestione della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la
Fondazione, concernente la realizzazione del programma di
cui al comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri
emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei
revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti
dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla
data di cui al comma 59.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che
provvede corrispondentemente ad incrementare la propria
dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una
tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle
mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto
personale puo' essere destinato, in tutto o in parte, a
supporto delle attivita' del commissario per il compimento
delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data
di cui al comma 59; entro tale data, il commissario puo'
prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per
far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del commissario e le disponibilita' liquide
costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o
comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione
permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della
Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i
commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone lo
stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle
attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e
normative in contrasto con la presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti
dal Ministero dello sviluppo economico in favore di
Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e
delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
Ministero e' trasferita a titolo gratuito, a decorrere
dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito
Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa interamente
partecipata. La societa' conferitaria subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti
da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni
strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di
lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello
svolgimento delle attivita'; la societa' subentra altresi'
in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni
professionali in essere alla data di perfezionamento
dell'accordo di cui al successivo comma 73.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per
l'individuazione della societa' conferitaria e delle
attivita', dei beni e del personale oggetto di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i
criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti
economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto
alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, del Ministero dello sviluppo economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo
1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle
attivita' produttive» e: «Il Ministro delle attivita'
produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il
Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di
cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
75. L'incarico di commissario per la gestione delle
societa' cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies
del codice civile, commissario liquidatore delle societa'
cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui
all'articolo 2545-septiesdecies del codice civile,
commissario liquidatore delle societa' cooperative in
liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli
2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario
liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio
ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche
operazioni, l'onere per il compenso del delegato e'
detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche' la
contestuale o successiva nomina del relativo commissario
liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza,
ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono
determinati con decreto non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con Ministro
dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di
criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuto
conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi
necessari dalla specificita' della procedura, delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio
2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la
determinazione dei compensi nelle procedure di concordato
preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari
liquidatori non puo' essere superiore a quella prevista
all'entrata in vigore del presente decreto.
78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata
adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'
attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre
2012, che rimane titolare delle risorse previste
dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie umane e strumentali relative
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5»;
b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in
servizio dalla data in vigore del presente decreto», sono
sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 31
maggio 2012»;
b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata,
altresi', la lunghezza della tratta effettivamente
percorsa»;
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente:
«14. Ferme restando le sanzioni previste
dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla
violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue
la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della
differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base
dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla
violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue
la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per
cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
1.000,00 euro»;
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente:
«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono
constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle
entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari
effettuati presso le imprese per la successiva applicazione
delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689».
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
costo nell'ambito del Centro di responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l)
dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 284.
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello
dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti", con funzioni di Presidente»;
b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il
primo e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in
rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il
primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e
contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda
fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;
c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro
rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un
rappresentante per ciascuna».
84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in
vigore dal 1° gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia
di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli
pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo
1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotto di 1,5
milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro
per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira' in
particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei
controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive
dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione
delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed
alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti
risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del
bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la
nomina di un commissario ad acta.
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge
n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono
sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2012».
89. Il Comitato amministratore della forma di
previdenza complementare denominata FONDINPS previsto
dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2007, continua ad
operare in regime di proroga fino al perfezionamento della
procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite
dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478, e di contenimento dei costi degli organismi
collegiali, il regime di commissariamento del suddetto
Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un
dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato
fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
il predetto Istituto secondo regole di contenimento della
spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI
alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi
S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31
dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del
personale in mobilita' sono trasferite le risorse
finanziarie occorrenti per la corresponsione del
trattamento economico al personale medesimo, nei cui
confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.".
"Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico). - 1. L'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono
incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e
nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30
ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31
dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce uno o piu' posti di
vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in
deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di
indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' conferire, a
valere sulle facolta' assunzionali disponibili, uno o piu'
incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui
due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per
lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite
convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con
l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di
cui al presente comma fino al perfezionamento del processo
di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata dalle
articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi
in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero
contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio
ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle
entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In relazione
agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non
regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono
ripartite tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei
concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l.
continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente
decreto.
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «, l'agenzia
del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei
monopoli»;
b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all'articolo 64»;
c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo
le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei
monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni
gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato»;
d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori
funzioni dell'agenzia delle entrate»;
2) al comma 1, le parole: «del territorio e'» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»;
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del territorio»
sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate» (390).
d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite
le seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".

Note al comma 5
- La legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione
degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.

Note al comma 6
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 16
giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle L. 15
marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
norme in materia di formazione del personale dipendente e
di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica):
«Art. 4 (Telelavoro). - 1. Allo scopo di razionalizzare
l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di
gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse
umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal
fine, possono installare, nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono
autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di
salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla
sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per
la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a
richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate
le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del
presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le
eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole
amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano
le misure organizzative volte al conseguimento degli
obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle
diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle
specifiche modalita' della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono
essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni
interessate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70
(Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle
pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma
3, della legge 16 giugno 1998, n. 191):
«Art. 3 (Progetti di telelavoro). - 1. Nell'ambito
degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di
ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei
responsabili degli uffici dirigenziali generali o
equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante
il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite
risorse per il suo svolgimento.
2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base
di un progetto generale in cui sono indicati: gli
obiettivi, le attivita' interessate, le tecnologie
utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita' di
effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le
tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui
si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalita' di
realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le
modificazioni organizzative ove necessarie, nonche' i costi
e i benefici, diretti e indiretti.
3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le
amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare
e semplificare attivita', procedimenti amministrativi e
procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare
l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e la qualita'
del servizio, considerando congiuntamente norme,
organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le
metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli
interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine
di sviluppare competenze atte ad assicurare capacita' di
evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni
organizzative, tecnologiche e di processo.
5. Il progetto e' approvato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si
intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il
responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando
siano interessate piu' strutture, il progetto e' approvato
dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale od
equiparato.
6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente eserciti
le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita' in
telelavoro.
7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi
accordi di programma, concordano forme di collaborazione
volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e
risorse.
8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto
possono essere programmate, organizzate e gestite anche con
soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di
uniformita', garanzia e trasparenza.
9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 11
agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo):
«Art. 24 (Amministrazioni dello Stato, camere di
commercio, universita' ed enti pubblici). - 1. L'Italia
favorisce l'apporto e la partecipazione delle
amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle
universita' e degli enti pubblici alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche
competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato
per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove,
in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al
perseguimento degli obiettivi e delle finalita' della
presente legge.
2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato
congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che
determina modalita' di esecuzione e di finanziamento delle
spese sostenute, puo' affidare ai soggetti di cui al comma
1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di
cooperazione previste dalla presente legge o puo' concedere
contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di
proposte progettuali da essi presentate. Nelle convenzioni
di cui al presente comma puo' essere disposta la
corresponsione di anticipazioni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di
iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.».
 
Art. 15
(Stato di previsione del Ministero della cultura
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Note all'art. 15:

Note al comma 4
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1.-196-ter. Omissis
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.
Omissis.».
 
Art. 16
(Stato di previsione del Ministero della salute
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Note all'art. 16:

Note al comma 2
- Il testo dell'articolo 12, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421) e' riportato nelle note all'articolo 3, comma
10.
 
Art. 17
(Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
 
Art. 18
(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.215.086.092.281, in euro 1.156.020.390.732 e in euro 1.183.776.121.499 in termini di competenza, nonche' in euro 1.231.545.491.818, in euro 1.165.581.994.909 e in euro 1.194.266.275.935 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2024-2026.
 
Art. 19
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2024-2026, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
 
Art. 20
(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2024, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonche' quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
11. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2023, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
16. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2023. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2023.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2023.
21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
24. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
26. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario », del medesimo stato di previsione.
28. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2024, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
29. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2024, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
31. Con la nota di variazioni di cui all'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le modifiche alla struttura del bilancio derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, recanti la riorganizzazione delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e di cui all'articolo 14 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.
32. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti, per il funzionamento dell'istituto, sono determinate in misura pari, complessivamente, allo 0,41 per mille per l'anno 2024, allo 0,437 per mille per l'anno 2025 e allo 0,45 per mille a decorrere dall'anno 2026 delle spese finali previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al netto delle spese per interessi e di quelle relative al PNRR. In sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, il Segretario generale della Corte dei conti dispone il versamento della quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie definite ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
33. Gli stanziamenti di cui al comma 32 non tengono conto delle somme da trasferire al bilancio autonomo della Corte dei conti a seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei trasferimenti per investimenti a valere sull'apposito capitolo in conto capitale.

Note all'art. 20:

Note al comma 4
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi). - 1. La contrattazione collettiva disciplina
il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge
con le modalita' previste dal presente decreto. Nelle
materie relative alle sanzioni disciplinari, alla
valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione
del trattamento accessorio, della mobilita', la
contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti
dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione
collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli
uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi
dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17,
la materia del conferimento e della revoca degli incarichi
dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza (354). Una apposita area o sezione
contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance,
destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle
risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori
comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La
predetta quota e' collegata alle risorse variabili
determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti
collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni
negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione.
3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per
la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
qualora il protrarsi delle trattative determini un
pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa,
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra
le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo
fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla
conclusione dell'accordo. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo
40-bis. I contratti collettivi nazionali possono
individuare un termine minimo di durata delle sessioni
negoziali in sede decentrata, decorso il quale
l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a
composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli
atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in
ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita'
dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di
spese comunque denominati.
3-quater.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse
indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per
quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti
locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento
della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per
la contrattazione integrativa e' correlato all'effettivo
rispetto dei principi in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance e in materia di
merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali
secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale
livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli
finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Al
fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione
dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni
interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25
per cento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo
precedente, previa certificazione degli organi di controllo
di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente
incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo
precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare
il termine per procedere al recupero delle somme
indebitamente erogate, per un periodo non superiore a
cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato
le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di
spesa previste dalle predette misure, nonche' il
conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti
dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad
altri settori anche con riferimento a processi di
soppressione e fusione di societa', enti o agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la
dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita
relazione, corredata del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di
ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. Le
disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro
devono prevedere apposite clausole che impediscono
incrementi della consistenza complessiva delle risorse
destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in
cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di
sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo,
evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in
determinati periodi in cui e' necessario assicurare
continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o,
comunque, in continuita' con le giornate festive e di
riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a
dati medi annuali nazionali o di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione
amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad
obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale,
nonche' di miglioramento della produttivita' e della
qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva
nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed
alla semplificazione delle discipline in materia di
dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2
della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da
una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro
per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria,
individuate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti
per il pubblico impiego in materia di accertamento della
rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del
dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di
espressione di quest'ultimo, le relative forme di
rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con
apposito accordo, recepito, con le procedure di cui
all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28
aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta
dai rappresentanti delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari riconosciute
rappresentative del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, individuate ai sensi dell'articolo 13
della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni
professionali a carattere sindacale interforze partecipano
alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con
rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a
ordinamento militare di cui sono rappresentative.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle
Forze armate e' emanato a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28
aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta
dai rappresentanti delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari riconosciute
rappresentative del personale delle Forze armate,
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile
2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere
sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti
alla Forza armata di cui sono rappresentative.
3.».

Note al comma 6
- Per il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)", si veda nelle note all'articolo
15, comma 4.

Note al comma 7
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
Note al comma 9
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, (delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo
5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma
1, della presente legge, entro novanta giorni dalla
adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine
di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»
- Si riporta il testo del Capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«Capo I
1. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31
marzo 1998, uno o piu' decreti legislativi volti a
conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli
articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e
compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini
della presente legge, per "conferimento" si intende
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti
e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le
comunita' montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge,
anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990,
n. 142 , tutte le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello
sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le
funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei
rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo
o amministrazione dello Stato, centrali o periferici,
ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche'
cooperazione internazionale e attivita' promozionale
all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi
e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo
politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e
passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie
escluse quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie,
sistema valutario e banche;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale
temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici,
programmi scolastici, organizzazione generale
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di
interesse nazionale.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia'
attribuiti con legge statale ad apposite autorita'
indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse
nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza
dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via
definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di
protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela
dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le
funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di
energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della
individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono
predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di
autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea
e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a
livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema
statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la
valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo
Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze,
nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle
esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e
della tutela dell'ambiente.
2. 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei
compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente
legge spetta alle regioni quando e' riconducibile alle
materie di cui all'articolo 117, primo comma, della
Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il
potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 e'
disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito
della rispettiva potesta' normativa, dalle regioni e dagli
enti locali.
2-bis.
3. 1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1
sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti
da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi
e nei limiti di cui all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le
funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai
fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.
142 , e osservando il principio di sussidiarieta' di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge,
o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali
ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della
Costituzione, nonche' i criteri di conseguente e
contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e
tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il
conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo
massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio
delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di
raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o
nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e
funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione
coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi
livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali
interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle
regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza e
l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali,
regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per
l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo,
coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture
centrali e periferiche interessate dal conferimento di
funzioni e compiti con le modalita' e nei termini di cui
all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrita' di
ciascuna regione e l'accesso delle comunita' locali alle
strutture sovraregionali;
e) individuate le modalita' e le procedure per il
trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica;
f) previste le modalita' e le condizioni con le quali
l'amministrazione dello Stato puo' avvalersi, per la cura
di interessi nazionali, di uffici regionali e locali,
d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi
rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalita' e le condizioni per il
conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e
compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio
esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
h) previste le modalita' e le condizioni per
l'accessibilita' da parte del singolo cittadino
temporaneamente dimorante al di fuori della propria
residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa e' emanata con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione
d'Italia, in considerazione della sua collocazione
territoriale separata e della conseguente peculiare realta'
istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale,
fiscale e finanziaria.
4. 1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della
Costituzione, le regioni, in conformita' ai singoli
ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai
comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al
conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite
le rappresentanze degli enti locali. Possono altresi'
essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle
autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1,
comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni,
province, comuni ed altri enti locali con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2
avvengono nell'osservanza dei seguenti principi
fondamentali:
a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione
della generalita' dei compiti e delle funzioni
amministrative ai comuni, alle province e alle comunita'
montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali,
associative e organizzative, con l'esclusione delle sole
funzioni incompatibili con le dimensioni medesime,
attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al fine di
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di
rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e
comunita', alla autorita' territorialmente e funzionalmente
piu' vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione
alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative
non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni
di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicita',
anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti
divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed
enti locali anche al fine di garantire un'adeguata
partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito
dell'Unione europea;
e) i principi di responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un
unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi,
strumentali e complementari, e quello di identificabilita'
in capo ad un unico soggetto anche associativo della
responsabilita' di ciascun servizio o attivita'
amministrativa;
f) il principio di omogeneita', tenendo conto in
particolare delle funzioni gia' esercitate con
l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso
livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione
all'idoneita' organizzativa dell'amministrazione ricevente
a garantire, anche in forma associata con altri enti,
l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione
delle funzioni in considerazione delle diverse
caratteristiche, anche associative, demografiche,
territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e
patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni
amministrative;
l) il principio di autonomia organizzativa e
regolamentare e di responsabilita' degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il
Governo provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione
in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse
regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di
definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei
servizi minimi qualitativamente e quantitativamente
sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei
cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci
regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori
rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali
che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione
delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle
regioni siano precedute da appositi accordi di programma
tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le
regioni medesime, sempreche' gli stessi accordi siano
perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, regolino
l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalita' effettuati
e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei
modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno
1990, n. 142 , mediante contratti di servizio pubblico, che
rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n.
1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano
caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di
bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il
conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da
traffico e costi operativi, al netto dei costi di
infrastruttura previa applicazione della direttiva
91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti
ferroviari di interesse regionale e locale; definire le
modalita' per incentivare il superamento degli assetti
monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto
urbano e extraurbano e per introdurre regole di
concorrenzialita' nel periodico affidamento dei servizi;
definire le modalita' di subentro delle regioni entro il 1°
gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio
regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e
Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e
regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla
base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente
articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14,
17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti
decisionali unitari, la disciplina relativa alle attivita'
economiche ed industriali, in particolare per quanto
riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel
comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per
quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di
coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi
nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca
applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese
nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
contenimento dei prezzi e dell'efficienza della
distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei
settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per
quanto riguarda le attivita' relative alla realizzazione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione
degli impianti industriali, all'avvio degli impianti
medesimi e alla creazione, ristrutturazione e
valorizzazione di aree industriali ecologicamente
attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed
impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della
salute pubblica.
4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi.
Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il
Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di
sussidiarieta' di cui al comma 3, lettera a) e del
principio di efficienza e di economicita' di cui alla
lettera c) del medesimo comma, del presente articolo,
ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di
ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale
individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli
enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione
stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31
marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o piu'
decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione
ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla
data di entrata in vigore della legge regionale.
5. 1. E' istituita una Commissione parlamentare,
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi
parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere.
6. 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui
all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della
Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, che devono essere
espressi entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli
schemi stessi. Il Governo acquisisce altresi' i pareri
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane; tali pareri
devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione
degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono
immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari
predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal
presente articolo, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi
di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e
modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo
5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma
1, della presente legge, entro novanta giorni dalla
adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine
di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8. 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle
funzioni amministrative regionali, gli atti di
coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative
all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla
prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli
atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del
Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri puo'
provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai
commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono
sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2
entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
coordinamento tecnico, nonche' le direttive adottate con
deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi
alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti
funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3 L. 22 luglio 1975, n. 382 ;
b) l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 , il primo comma del medesimo articolo
limitatamente alle parole da: "nonche' la funzione di
indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la
Comunita' economica europea", nonche' il terzo comma del
medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce
direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto
1988, n. 400 , limitatamente alle parole: "gli atti di
indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa
delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni
statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per
quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e
coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12
gennaio 1991, n. 13.
6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del
primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n.
281.
9. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro cinque
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si
atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della
Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a
tutti i processi decisionali di interesse regionale,
interregionale ed infraregionale almeno a livello di
attivita' consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra
Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla
Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti
tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di
comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle
amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali e'
obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di
dissenso;
d) definizione delle forme e modalita' della
partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle
province e delle comunita' montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla
presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali sono espressi dalla Conferenza unificata.
10. 1. Disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere
adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi
direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla
data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si
intendano recepire condizioni e osservazioni formulate
dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine
stabilito dall'articolo 6, comma 1.»

Note al comma 10
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62.

Note al comma 11
- Si riporta il testo dell'articolo 70, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«Art. 70 (Disposizioni in materia di asili nido). - 1.
E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire
la formazione e la socializzazione delle bambine e dei
bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a
sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le
competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli
enti locali.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con
proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del
Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse
ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al
comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra
i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per
la costruzione e la gestione degli asili nido nonche' di
micro-nidi nei luoghi di lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra
esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i
micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate
alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti,
aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
6. Le spese di partecipazione alla gestione dei
micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili
dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di
lavoro nella misura che verra' determinata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'onere complessivo non potra' superare
rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004.
7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto
dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e
prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del
finanziamento delle opere relative alla costruzione di
asili nido, anche in relazione all'eventuale acquisto
dell'area da parte del comune, corredata dalla
certificazione della regione circa la regolarita' degli
atti dovuti.
8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' fissata
in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro
per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A
decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.»

Note al comma 12
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali). - Omissis.
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: "e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302". Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo
11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
Omissis.»

Note al comma 13
- Si riporta il testo dell'articolo 30, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente). - 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto
capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di
competenza attribuite a ciascun anno interessato. Le
amministrazioni centrali dello Stato possono assumere
impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle
predette leggi mentre i relativi pagamenti devono essere
contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di
bilancio.
2. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le
seguenti rimodulazioni:
a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23, comma
1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali
di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli
stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a
carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel
triennio di riferimento del bilancio di previsione;
b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi
successivi delle somme non impegnate alla chiusura
dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto
capitale a carattere non permanente.
2-bis. In apposito allegato al disegno di legge di
bilancio sono evidenziate le rimodulazioni disposte ai
sensi del comma 2.
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in
bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche,
qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
modalita' di utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere
sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con
istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a
carico dello Stato. In tal caso il debito si intende
assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica
delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo
direttamente all'istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo
le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
quali siano gia' state attivate alla data di entrata in
vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
operazioni di mutuo.
6. Le leggi di spesa a carattere permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano
inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si
tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai
sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b). Nel caso in
cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per il
terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue
il profilo temporale dell'onere.
7.
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa
relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure
di confronto e selezione dei progetti e definizione delle
priorita', in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero competente
di linee guida obbligatorie e standardizzate per la
valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione
ex post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti
rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da
quello delle opere attraverso la costituzione di due
appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito
dell'esito positivo della procedura di valutazione
tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al «fondo
opere» si accede solo dopo il completamento della
progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
relative al finanziamento e ai costi delle opere;
previsione dell'invio di relazioni annuali in formato
telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi
con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti
e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato
di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per
l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con
automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle
opere entro i termini stabiliti.
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari entro sessanta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
11.»

Note al comma 14
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 16 (Riduzione della spesa degli enti
territoriali). - 1. Ai fini della tutela dell'unita'
economica della Repubblica, gli enti territoriali
concorrono, anche mediante riduzione delle spese per
consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo, che costituiscono principi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle
regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno
2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna
regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi
della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il
15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo
Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e
del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per
l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo,
del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e'
effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle
predette risorse le regioni sono tenute a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e
le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un
concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di
600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro
per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e
1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al
primo periodo del presente comma e' annualmente
accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, o, previo accordo tra la Regione
richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere
sulle risorse destinate alla programmazione regionale del
Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di apposito
accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di
mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da
emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione
delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli
obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette
autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli
importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti
dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di
cui al presente comma, la Regione interessata propone
conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova
programmazione nel limite delle disponibilita' residue, con
priorita' per il finanziamento di interventi finalizzati
alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di
infrastrutture e di investimenti locali.
4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12
novembre 2011, n 183, e' aggiunto il seguente comma:
"12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi
11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti
nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:
a) al comma 10 del presente articolo;
b) all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22
dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35,
comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44; (284)
c) ;
d) agli ulteriori contributi disposti a carico
delle autonomie speciali.".
5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del
comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.
183 sono abrogati.
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e
2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012 e 2013
ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si
applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo
restando il complessivo importo delle riduzioni ivi
previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250
milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a
ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei
singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard, nonche' dei fabbisogni standard stessi, e dei
conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto
del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012. Le
riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere
dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero
dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. In caso di mancata intesa entro
quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione
all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni
di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero
dell'interno puo', comunque, essere adottato ripartendo le
riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute
per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal
SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di
ciascun ente non puo' assumere valore superiore al 250 per
cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni
calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la
popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a
ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. In caso di incapienza, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate provvede al recupero delle predette somme nei
confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento
agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato
contestualmente all'imposta municipale propria riservata
allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a
titolo di imposta municipale propria risultino incapienti
per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo
del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato
della parte non recuperata e' effettuato a valere sulle
disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che e'
reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta
municipale propria spettante ai comuni.
6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012
alle regole del patto di stabilita' interno, non si applica
la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni
da imputare a ciascun comune, definiti mediante i
meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6,
non sono validi ai fini del patto di stabilita' interno e
sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione o la
riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali
indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel 2012 per
l'estinzione o la riduzione anticipata del debito sono
recuperate nel 2013 con le modalita' di cui al comma 6. A
tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno,
entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le
modalita' definite con decreto del Ministero dell'interno
da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non
utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del
debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei
comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel
2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore
della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo
del patto di stabilita' interno di ciascun ente e'
migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal
Ministero dell'interno nel medesimo anno.
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro
per l'anno 2012, si provvede mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente
quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo
decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro
per l'anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascuna
provincia sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei
singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard, nonche' dei fabbisogni standard stessi, e dei
conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con decreto
del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2012,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed
entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di
riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli
anni 2013 e successivi. In caso di mancata deliberazione
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il
decreto del Ministero dell'interno e' comunque emanato
entro i 15 giorni successivi, ripartendo le riduzioni in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Per gli anni 2013 e
2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente,
in caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, le riduzioni da imputare
a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle
spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto
di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle
spese per formazione professionale, per trasporto pubblico
locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per
servizi socialmente utili finanziati dallo Stato. In caso
di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero
delle predette somme nei confronti delle province
interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24,
all'atto del riversamento del relativo gettito alle
province medesime. Qualora le somme da riversare alle
province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 risultino incapienti per l'effettuazione del
recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il
versamento al bilancio dello Stato della parte non
recuperata e' effettuato a valere sulle disponibilita'
presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle
Entrate - Fondi di Bilancio" che e' reintegrata con i
successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui
all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008
convertito con legge n. 133 del 2008, e successive
modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre
2012 d'intesa con Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti i parametri di virtuosita' per la
determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali,
tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti
e popolazione residente. A tal fine e' determinata la media
nazionale del personale in servizio presso gli enti,
considerando anche le unita' di personale in servizio
presso le societa' di cui all'articolo 76, comma 7, terzo
periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A
decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che
risultino collocati ad un livello superiore del 20 per
cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni
a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un
livello superiore del 40 per cento rispetto alla media
applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni
di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e
seguenti.
9.
10. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il
quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Qualora la
regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario
nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo
oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal
termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione
ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e
dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della
certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme
dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi
titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o
perequativi e le quote di gettito relative alla
compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui
al presente comma sono escluse le risorse destinate al
finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale.
Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile,
l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo
emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione
coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del
presente decreto.".
11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso
che l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad
altre forme di finanziamento reperibili sul mercato,
qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione
del nuovo indebitamento.
12. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile
2012, n. 44:
a) ai commi 1 e 2 le parole: "30 giugno" sono
sostituite dalle parole: "20 settembre";
b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti
parole "Entro lo stesso termine i comuni possono variare le
comunicazioni gia' trasmesse";
b-bis) al comma 3, le parole: "500 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "200 milioni";
c) al comma 5, le parole "entro il 30 luglio" sono
sostituite dalle parole "entro il 5 ottobre".
12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto
ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui
comuni sono beneficiari di risorse erariali, e' attribuito
un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800
milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli
spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilita'
interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni
ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi
indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al
presente decreto. Il contributo e' destinato dalle regioni
alla riduzione del debito.
12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella
tabella allegata al presente decreto possono essere
modificati, a invarianza di contributo complessivo,
mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al
comma 12-bis, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte dei
comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli
spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono
ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei
residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.
12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10
settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun
comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti
per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica.
12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro
per l'anno 2012, si provvede mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente
quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".
12-septies. Le regioni sottoposte al piano di
stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma
22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno
2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di
base prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
12-octies. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma
14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e' attribuito al Commissario straordinario del
Governo per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il
Commissario straordinario del Governo e' autorizzato a
stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i
finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del
piano di rientro.»

Note al comma 15
- Il testo dell'articolo 12, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, si veda nelle note all'articolo 14,
comma 4.

Note al comma 16
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 281 e 282,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)":
«Art. 1. - 1. - 280. Omissis
281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai
giochi pubblici con vincita in denaro affidati in
concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello
sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte
premi delle corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della
base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di
cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento
periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31
marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010,
la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore
dell'UNIRE.
Omissis.»

Note al comma 17
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma
222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»:
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1. - 222-ter. Omissis
222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo
del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono
un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per
assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati
per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo
efficientamento della presenza territoriale, attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte
di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti
pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione
passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione,
dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al
30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili
dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della
disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso
pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei
costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa
riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di
ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni
di indirizzo e di impulso dell'attivita' di
razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222.
All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano,
l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche
risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di
disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica
positiva della compatibilita' dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio.
Omissis.»

Note al comma 18
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 22
luglio 1978, n. 385 (Adeguamento della disciplina dei
compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello
Stato):
«Art. 3. - Per corrispondere alle eccezionali
indilazionabili esigenze di servizio di cui all'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,
n. 422, e' istituito nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario
1978, un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente
determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma
provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.»

Note al comma 20
- Il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010) e' riportato nelle note al comma 4
dell'art. 15.
- Il testo dell'articolo 43, della legge 1° aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza) e' riportato nelle note al comma 9
dell'art. 9.

Note al comma 21
- Il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010) e' riportato nelle note al comma 4
dell'art. 15.

Note al comma 23
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):
«Art. 5 (Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione). - 1. A
partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e nell'ambito della
cabina di regia di cui all'articolo 4, sono realizzati
attraverso le misure del presente articolo interventi sugli
immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi
gli immobili periferici, in grado di conseguire la
riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento
annuo della superficie coperta utile climatizzata.
2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con
l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di
ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione centrale coerente
con la percentuale indicata al comma 1, e promuove,
altresi', le attivita' di informazione e di assistenza
tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche
amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse
Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel
rispetto delle rispettive competenze, assicurano il
coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del
programma, promuovendo la massima partecipazione delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella
redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle
risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione
dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e
successive modificazioni, contenente informazioni sulle
superfici e sui consumi energetici degli immobili della
pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi
energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer
gestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle
diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma
10.
3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2,
le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30
settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun
anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta,
proposte di intervento per la riqualificazione energetica
dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei
Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
delle infrastrutture e trasporti, ovvero dell'Agenzia del
demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di
beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e le trasmettono,
entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello
sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate
sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare
riferimento agli interventi di miglioramento energetico
previsti dall'Attestato di prestazione energetica di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.
3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui
al comma 3, nonche' di tutta la documentazione e degli
adempimenti ad esse inerenti, e' assicurata tramite un
apposito portale informatico istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico e da esso gestito.
3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di
cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai
sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo
economico per il potenziamento del programma di
riqualificazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le Pubbliche
Amministrazioni centrali individuano, al proprio interno,
il responsabile del procedimento e ne comunicano il
nominativo ai soggetti di cui al comma 2.
5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui
al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:
a) gli immobili con superficie coperta utile totale
inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
e' rimodulata a 250 m2;
b) gli immobili tutelati ai sensi delle disposizioni
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella
misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi
di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro
carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla loro
conservazione;
c) gli immobili destinati a scopi di difesa
nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di
servizio o ad uffici per le forze armate e altro personale
dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale;
d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo
svolgimento di attivita' religiose.
7. Per la definizione del programma di cui al comma 2,
sono applicati criteri di individuazione tra piu'
interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero
dell'investimento, anche con riferimento agli edifici con
peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi
previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento;
entita' di eventuali forme di cofinanziamento anche
mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.
8. La realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, dalle amministrazioni interessate e
dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia
di intervento e delle eventuali diverse forme di
finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di
promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento
tra gli interventi, anche tra piu' amministrazioni,
favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento
dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili realizzano gli interventi ricompresi
nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le
modalita' piu' innovative, efficienti ed economicamente
piu' vantaggiose, nonche' utilizzando metodi e strumenti
elettronici di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture. Su richiesta del Ministero della
transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative
dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
l'Agenzia del demanio puo' curare anche l'esecuzione degli
interventi gia' oggetto di convenzionamento con le medesime
strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei
programmi predisposti ai sensi del comma 2. I
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli
organi del genio del medesimo Ministero possono fare
ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).
8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine
di snellire la gestione amministrativa e preservare le
esigenze di riservatezza, flessibilita' e continuita'
operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in
uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi
del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o piu'
convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il
finanziamento e il Ministero della difesa.
9. Concorrono altresi' al raggiungimento dell'obiettivo
annuo di cui al comma 1, le misure organizzative e
comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo
energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali sono
chiamate a promuovere ed applicare con le modalita' di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52.
10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese
quelle che hanno nella propria disponibilita' gli immobili
di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di
interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio
edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi,
al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne
danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le
stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresi', le
misure in corso o programmate per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
11. Per la realizzazione degli interventi rientranti
nel programma di cui al comma 2, le pubbliche
amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il
ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai
contratti di rendimento energetico e possono agire tramite
l'intervento di una o piu' ESCO.
11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1 e
qualora le risorse dedicate ad assicurare il conseguimento
dello stesso lo consentano, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, possono predisporre
programmi, anche congiunti, per il finanziamento di
interventi di miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della pubblica amministrazione, con
particolare riferimento agli immobili ospedalieri,
scolastici e universitari, agli impianti sportivi e
all'edilizia residenziale pubblica. Tali programmi
consentono la cumulabilita' delle relative risorse
finanziarie con quelle rese disponibili da altri strumenti
di promozione, fino alla copertura integrale della spesa
complessivamente sostenuta da parte dell'Amministrazione
proponente per gli interventi di efficientamento
energetico. Per le finalita' di cui al presente comma, e
previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili
annualmente, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono
emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il
perimetro, le risorse disponibili, le modalita' di
attuazione dei programmi suddetti e il monitoraggio dei
risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma
6, lettera b).
12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5
milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del
programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la
Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli
importi indicati al primo periodo, a valere sulle
disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario
intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto per l'importo relativo al
2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso
stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo
2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 , fino a
30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a
50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a valere
sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti
energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui
ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente e nella
misura del 50 per cento a carico del Ministero dello
sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.
13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente
integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti di
incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati
all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con
risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche
per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione
di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di
cui al presente articolo, eventualmente non eseguite
dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al
comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il
31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015,
predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle
infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al
Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato
di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite
l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010,
n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al
Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi
all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio
al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni
di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer
gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale
per l'efficienza energetica degli edifici di cui
all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati
raccolti dalle regioni nel catasto degli impianti termici
ai sensi del medesimo decreto legislativo.
16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei
rispettivi strumenti di programmazione energetica, in
maniera coordinata, concorrono al raggiungimento
dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1 e
alla riduzione della poverta' energetica, attraverso
l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio
energetico e di efficienza energetica, nell'intento di
conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta'
dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione
di un sistema di gestione dell'energia, comprese le
diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti
di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni
energetiche degli immobili di proprieta' pubblica e
migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.
17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia
per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale,
su specifica richiesta della Regione o Provincia autonoma
interessata, comunicano alla stessa, i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto
della richiesta. La suddetta richiesta contiene i
riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura.
Le Regioni e le Province Autonome rendono disponibili le
informazioni di cui al presente comma sui propri siti
istituzionali.»

Note al comma 24
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 14 (Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure
organizzative volte a fissare obiettivi annuali per
l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile. Entro il 31
gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano
organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del
documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA
individua le modalita' attuative del lavoro agile
prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte in
modalita' agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti
possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera, e
definisce, altresi', le misure organizzative, i requisiti
tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche
dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica
periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione
amministrativa, della digitalizzazione dei processi,
nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle
loro forme associative. In caso di mancata adozione del
POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei
dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle
predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie
derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al
bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili
nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche,
servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i
periodi di chiusura scolastica.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli
esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei
confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e
specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del
presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per
quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonche'
regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro
autonomia, possono definire modalita' e criteri per
l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato
per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
b) al comma 3, le parole: "anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa" sono sostituite dalle seguenti: "oltre che da
minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa, anche da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali
e da minori che non trovano collocazione nelle strutture
pubbliche comunali,".
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale".
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "e limitato a casi o esigenze
eccezionali".»

Note al comma 28
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 253, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 252. Omissis
253. Per garantire la prosecuzione del finanziamento
dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione
internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea,
assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di
bilancio in materia, le somme assegnate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di
euro per l'anno 2020, di 452 milioni di euro per l'anno
2021, di 377 milioni di euro per l'anno 2022, di 432
milioni di euro per l'anno 2023 e di 409 milioni di euro
per l'anno 2024.
Omissis.»

Note al comma 29
- Si riporta il testo all'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti
pubblici):
«Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche
di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno
capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli
lavori, servizi e forniture.»
- Si riporta il testo dell'articolo 45, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici):
«Art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri relativi alle attivita' tecniche indicate
nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti
previsti per le singole procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o
nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti
concedenti. In sede di prima applicazione del codice,
l'allegato I.10 e' abrogato a decorrere dalla data di
entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per
le finalita' indicate al comma 5, a valere sugli
stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al
2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle
forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il
presente comma si applica anche agli appalti relativi a
servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il
direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini
dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse
di cui al presente comma, la facolta' delle stazioni
appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una
modalita' diversa di retribuzione delle funzioni tecniche
svolte dai propri dipendenti.
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e'
ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura,
tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del
relativo riparto, nonche' quelli di corrispondente
riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola
opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi
ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro
economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i
rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del codice.
4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal
dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla
struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla
singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e
attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal
dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal
dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per
attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non
puo' superare il trattamento economico complessivo annuo
lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non
corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per
le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti
digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite
di cui al secondo periodo e' aumentato del 15 per cento.
Incrementa altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte
di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai
dipendenti, perche' affidate a personale esterno
all'amministrazione medesima oppure perche' prive
dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma
3 e del presente comma non si applicano al personale con
qualifica dirigenziale.
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al
comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti
europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata,
incrementato delle quote parti dell'incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte o prive
dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per
le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e' destinato
ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista
beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione,
anche per incentivare:
a) la modellazione elettronica informativa per
l'edilizia e le infrastrutture;
b) l'implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacita' di spesa;
c) l'efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche
per i controlli.
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in ogni
caso utilizzata:
a) per attivita' di formazione per l'incremento delle
competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione
degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge
funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione
obbligatoria del personale.
8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si
avvalgono di una centrale di committenza possono destinare,
anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie
di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale
centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le
somme cosi' destinate non possono comunque eccedere il 25
per cento dell'incentivo di cui al comma 2.»

Note al comma 31
- Si riporta il testo dell'articolo 21, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno di
legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo
triennale e si compone di due sezioni.
1-bis. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario e provvede alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa
contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le
misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi
programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro
eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso
al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa vigente o delle
sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei
contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17,
commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia
dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli
effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di
cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla
prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese,
sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli
obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari.
1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del
disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso
contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o
organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o
microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione
diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute
nella seconda sezione del predetto disegno di legge.
1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' formata sulla base della legislazione vigente,
tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento
delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e
fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c)
del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni
proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per
ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del
presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni contenute nella prima sezione.
2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.
2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e
l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico
centro di responsabilita' amministrativa costituiscono
criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione
delle amministrazioni.
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene
annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti
iscritti in ciascun programma e delle relative
autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla
base delle rispettive competenze.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese
correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
previsione della spesa e' indicata, per ciascun programma
la distinzione tra spese di parte corrente e in conto
capitale nonche' la quota delle spese di oneri
inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al
fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e
c) del comma 5.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di
legge di bilancio e' riportato, con riferimento a ciascuno
stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un
prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione
della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e
adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli
stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il
prospetto e' aggiornato all'atto del passaggio dell'esame
del disegno di legge di bilancio tra i due rami del
Parlamento.
6. - 7.
8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono
rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
e' costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli
stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e
dal quadro generale riassuntivo con riferimento al
triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio:
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la
spesa, illustra le informazioni relative al quadro di
riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorita'
politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
economia e finanza e nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1.
La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun
programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti.
Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie
per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie
economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
criteri di formulazione delle previsioni. La nota
integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi,
intesi come risultati che le amministrazioni intendono
conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con
riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di
risultato in termini di livello dei servizi e di
interventi, in coerenza con il programma generale
dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
b);
c) per ogni programma l'elenco delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con
riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui
all'articolo 38-ter;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e);
f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono
rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
per programmi e per centri di costo. Il budget espone le
previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e'
allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che
elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore,
derivante da disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e'
accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione
della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla
quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei
beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie
omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza
la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a
riferimento modelli economici standard di tassazione,
rispetto ai quali considera anche le spese fiscali
negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali
per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in
vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e
analizza gli effetti micro-economici delle singole spese
fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' annualmente stabilito, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del
fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi
dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo
massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare.
12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unita'
di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale
risultante dagli emendamenti approvati, attraverso
un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e
votata dalla medesima Camera prima della votazione finale.
Per ciascuna delle predette unita' di voto la nota
evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia alle
previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni della prima
sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del
disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al
testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di
una relazione tecnica nella quale sono indicati:
a) la quantificazione degli effetti finanziari
derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta
nell'ambito della prima sezione;
b) i criteri essenziali utilizzati per la
formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle
previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda
sezione;
c) elementi di informazione che diano conto della
coerenza del valore programmatico del saldo netto da
finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici
di cui all'articolo 10-bis, comma 1.
12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma
12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio
di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa
introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del
presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti
finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle
variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai
sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto
del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali
prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
12-quater. Al disegno di legge di bilancio e' allegata
una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a
fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di
bilancio e il conto economico delle amministrazioni
pubbliche. In particolare, essa indica:
a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore
programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare
con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis,
comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
e debitorie pregresse;
b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui
saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di
intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione
degli stessi;
c) le previsioni del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto
all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa
delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli
effetti delle modificazioni proposte con il disegno di
legge di bilancio per il triennio di riferimento.
12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al
comma 12-quater e' aggiornata al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
13.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29e' disposta con apposite norme.
16.
17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare della legge di bilancio sono
ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della
gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano
le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more
dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della
gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre
sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della
legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base
delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio
precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata
relativa alle spese a carattere strumentale di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze,
gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data
di predisposizione del disegno di legge di bilancio non
risulta trasmesso il conto consuntivo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). -
1. Omissis
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della
pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi
delle dotazioni organiche di cui alla tabella A
dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le
amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le
procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il
termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti
di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di
missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
normativi e versamenti fiscali):
«Art. 14 (Proroga di termini in materia di
riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dell'Avvocatura dello Stato). - 1. All'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,
n. 112, le parole: "da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da
adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalita' di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204,".
2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo
1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 30 novembre 2023 per il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per
l'Avvocatura dello Stato.
2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione
entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato a incrementare il contingente di cui
all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015,
n. 77, di venti unita'. Ai relativi oneri, pari a 388.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della
riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023,
n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 agosto 2023, n. 112, e' sostituito dal seguente:
"1. Il limite di spesa per il conferimento di
incarichi di collaborazione stipulati ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e'
incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del
limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si puo'
procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in
deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle
vigenti disposizioni".
2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»

Note al comma 32
- Il testo dell'articolo 21, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), e'
riportato nelle note al comma 31.

Note al comma 33
- Si riporta il testo dell'articolo 48, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 48 (Disponibilita' destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica). -
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica,
in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla
contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio
dello Stato con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici
non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi
compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo
70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per
il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle
amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di
analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa
consultazione con le rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze in ragione
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione
dei singoli contratti di comparto, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e
degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto
finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per
le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello
Stato e per gli altri enti cui si applica il presente
decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei
contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui
vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei
mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
6.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici.»
 
Art. 21
(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2024.