Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2024 (vai al sommario) |
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LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 |
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023). |
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1 Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali Parte di provvedimento in formato grafico |
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Avvertenza: Si omettono gli «Allegati e Tabelle», gia' pubblicati nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023.
N O T E Note all'art. 1:
Note al comma 1 - Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 1-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. - 1-bis. Omissis. 1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente: a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2; b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi; c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi; d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e' conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali; f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17; g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Omissis.»
Note al comma 2 - Si riporta il testo del comma 450 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Art. 1 1. - 449. Omissis 450. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessita' e di carburanti, nonche', in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. Omissis.»
Note al comma 3 - Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario: «Art. 7-quinquies (Fondi). - 1.-6. Omissis 7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente. Omissis.»
Note al comma 5 - Si riporta il testo del comma 451-bis, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Art. 1 1. - 451. Omissis 451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e' autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450. Omissis.»
Note al comma 6 - Si riporta il testo dell'articolo 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese: «Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2. 5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione Europea."
Note al comma 7 - Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali: «Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile). - 1.-2. Omissis 3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2023 (453), alle categorie aventi priorita' per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo e' elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023 (453), che rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis. Omissis."
Note al comma 8 - Si riporta il testo del comma 48, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014): «Art. 1 1.-47. Omissis 48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia: a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e' istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo; b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari; c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di eta'. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, comprese le condizioni alle quali e' subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa. La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno, nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento; c-bis) la sezione speciale, che e' istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e' accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e' subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale. Omissis.»
Note al comma 9 - Il testo dell'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' riportato nelle note al comma 8. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014.
Note al comma 10 - Il testo dell'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' riportato nelle note al comma 8.
Note al comma 12 - Il testo dell'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' riportato nelle note al comma 8. - Si riporta il testo dell'articolo 35-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza: «Art. 35-bis (Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione). - 1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis». 2. All'articolo 64, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «in sede di richiesta della garanzia» sono inserite le seguenti: «nonche' nel contratto di finanziamento stipulato»."
Note al comma 13 - Il testo dell'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' riportato nelle note al comma 8.
Note al comma 14 - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali: «Art. 3 (Disposizioni in materia di contributo straordinario per il quarto trimestre 2023). - 1. Ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e' riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie gia' previste per il medesimo bonus sociale. 2. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023."
Note al comma 16 - Si riporta il testo degli articoli 12 e 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi: «Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di eta' pari o superiore a 21 anni. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio (106) e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 1-bis. 2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000 euro. 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. 4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.» «Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. - 2. Omissis 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Omissis.».
Note al comma 18 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016): «Art. 1 1.-181. Omissis 182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento (91), entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonche' le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Omissis."
Note al comma 19 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): «Art. 1 1.-39. Omissis 40. A decorrere dall'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' pari complessivamente all'importo di euro 90 annui. Omissis."
Note al comma 21 - Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge del 25 agosto 1991, n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi): «Art. 5 (Tipologia degli esercizi). - 1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 6, puo' temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonche' le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere ai consumatori. 4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e' sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto. 5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima. 6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'art. 3." - Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 66, S.O.
Note al comma 23 - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): «Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1. 2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo' essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse. 3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre (74) di ciascun anno. 4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali. 4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno. 5. - 6. 6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. 6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attivita' di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, puo' avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000. 6-quinquies. 1. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies. 6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3.»
Note al comma 24 - Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni: «Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni; h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; h-septies) alle tasse scolastiche. 2-bis. 2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi' indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato al soggetto interessato. 2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. 2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta."
Note al comma 26 - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Corpi militari ausiliari delle Forze armate). - 1. Il Corpo militare della CRI, che assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4. Le modalita' della loro appartenenza all'Associazione sono disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate. 2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare e' disposto in ogni caso senza assegni. 3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, e' costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonche' della categoria del personale di assistenza. Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo non e' soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo. 4. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie e' gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 5. Il personale del Corpo militare costituito dalle unita' gia' in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI e successivamente dell'Ente ed e' collocato in congedo nonche' iscritto, a domanda, nel ruolo di cui al comma 3. Resta ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito sopradetto interviene senza soluzione di continuita' nel rapporto di lavoro con la CRI ovvero con l'Ente. Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Fino alla data dell'effettivo transito di cui al secondo periodo si applicano al personale ivi indicato le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I procedimenti disciplinari avviati in sede militare sono riassunti in sede civile; a tal proposito i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, si interrompono alla data di entrata in vigore del presente decreto e riprendono a decorrere dalla data del transito nel ruolo ad esaurimento. 6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del presente articolo, allo scopo di assicurare la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la costituzione, nell'ambito del personale di cui al comma 5 del presente articolo e di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli, di un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e la successiva alimentazione con personale civile della CRI e quindi dell'Ente avente altresi', la qualifica di militare in congedo, e' stabilita in trecento unita'. Tra i criteri per la selezione sono comunque previsti: la presentazione di una domanda da parte degli interessati, il possesso di requisiti di competenza tecnico-logistica, di esperienza operativa e nelle emergenze, nonche' il rendimento in servizio ed i precedenti disciplinari; tali requisiti devono essere valutati da una Commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della difesa e composta da sei membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' due dei quali designati dalla CRI, tenendo conto delle sue componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente le funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi di protezione civile. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito. Il personale del Corpo militare in servizio attivo di cui al presente comma transita nel ruolo civile della CRI e quindi dell'Ente alla data determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 e dalla predetta data e' soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6. 6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unita' stabilito in trecento." «Art. 6 (Personale). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalita' di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 gia' appartenente al Corpo militare, nonche' tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali. 2. Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI e quindi dell'Ente e' utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. Entro i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017. Il predetto organico e' valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a cio' destinate. A decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2017, il personale della CRI puo' esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente. Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto collettivo di appartenenza, personale civile e militare gia' utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei servizi oggetto delle convenzioni medesime. 3. Al personale a tempo indeterminato rimasto in servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni ed eccedente l'organico dell'Associazione, si applicano, salvo quanto previsto al presente articolo, le disposizioni vigenti sugli strumenti utilizzabili per la gestione di eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. La mobilita' puo' in ogni caso aver luogo anche con riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse rispetto a quella di impiego, con preferenza per le amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego. 4. Il Presidente nazionale, entro il 30 giugno 2016, determina sentite le organizzazioni sindacali e previe intese con il Ministero della difesa, l'organico a regime con una proiezione pluriennale, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, dello sviluppo dell'attivita' dell'Associazione e delle competenze necessarie, nonche' dell'esigenza di garantire assoluta continuita' all'attivita' di cui all'articolo 5, comma 6, mediante un'aliquota dedicata di personale iscritto o che si iscrive nei Corpi ausiliari; tale personale assicura la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi alle Forze Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni di impiego sia ordinarie che straordinarie e secondo moduli disciplinari assimilabili a quelli dell'ordinamento militare. Il Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, entro la medesima data bandisce altresi' una procedura finalizzata all'assunzione graduale, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie, da parte dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti, anche con contratti part-time o di solidarieta', del personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente, che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la CRI alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla data del 31 dicembre 2017 sia ancora in servizio e debba rimanere in servizio piu' di due anni per essere collocato a riposo, nonche' di quello di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo. Restano in ogni caso fermi i limiti di importo del finanziamento pubblico di cui all'articolo 8, comma 2 e l'assenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica. La procedura condiziona alla verifica della professionalita' richiesta per le attivita' dell'associazione l'assunzione del personale gia' assunto dalla CRI non a seguito di concorso pubblico e che non abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione. 5. Al fine di coordinare e supportare il processo di mobilita' del personale e' istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica alla quale partecipano rappresentanti dello stesso Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, della CRI e quindi dell'Ente e dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali del personale della CRI. Nella medesima sede si svolge un confronto circa il contratto collettivo cui aderisce l'Associazione. Gli organi della CRI e quindi dell'Ente assicurano la circolazione delle informazioni presso i dipendenti dei posti offerti in mobilita' e operano attivamente nella ricerca di idonee soluzioni di impiego anche attraverso attivita' di riqualificazione. 6. Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni, continua ad essere corrisposta, come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale dell'amministrazione ricevente. I processi di mobilita' previsti dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale. 7. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette e' fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto. 7-bis. I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilita' del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale. 8. In applicazione dell'articolo 4, comma 89, della legge 12 novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per tre anni al Ministero della salute nella convenzione con la CRI e quindi con l'Associazione e l'Ente per il pronto soccorso aeroportuale, previo trasferimento alle regioni delle relative risorse. 9. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e stipulati per attivita' in regime convenzionale ovvero per attivita' integralmente finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino al 31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016 i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima data, proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2017 ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da parte dell'Associazione. Il Commissario e successivamente il Presidente, fino al 31 dicembre 2015 ovvero fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 5, comma 6 puo' richiamare in servizio, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, per il tempo strettamente necessario all'esigenza per la quale la chiamata e' effettuata, il personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, e' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' continuativamente e senza soluzione di continuita' in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007.".
Note al comma 27 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1 1.-608. Omissis 609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili: «Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.» - Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. - Il testo dell'articolo 21, comma 1-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' riportato nelle note al comma 1.
Note al comma 28 - Il testo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' riportato nelle note al comma 27. - Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e' riportato nelle note al comma 27.
Note al comma 29 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1 1. - 609. Omissis 610. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalita' e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 609, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo. Omissis.» - Si riporta il testo degli articoli 3 e 48, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. 1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento. 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.» «Art. 48 (Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis. 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie. 3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. 4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura. 5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa. 6. 7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.".
Note al comma 31 - Si riporta il testo dell'articolo 47, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: «Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva (Art. 51 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del D.Lgs n. 80 del 1998). - 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale. 2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo puo' essere inviato all'ARAN. 3. Sono altresi' inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative. 4. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri puo' esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. 6. La Corte dei conti puo' acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. 7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che puo' dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate. 8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate. 9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il sabato."
Note al comma 32 - Si riporta il testo dell'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, (recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia): «Art. 22 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' complessivamente incrementato delle seguenti ulteriori risorse, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione: a. euro 3.488.052,32 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019; b. euro 6.333.922,85 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; c. euro 15.201.099,25 a decorrere dal 1° gennaio 2021. 2. Le risorse di cui al precedente comma comprendono e assorbono, alle corrispondenti decorrenze, le risorse gia' destinate all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall' articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 12-bis, comma 4, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 e dall'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.» - Si riporta il testo del comma 1029, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «Art. 1 W1.-1028. Omissis 1029. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni di euro. Omissis.»
Note al comma 33 - Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata; b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva. 4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in via sperimentale, anche alle universita' statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilita' economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e' individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al presente comma. 5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni. 6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.».
Note al comma 34 - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Art. 1. 1.-890. Omissis 891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni interessate, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato: a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonche' nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; con i medesimi decreti di cui al primo periodo e' autorizzata l'assunzione delle corrispondenti unita' di personale; b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche' a convenzioni con universita' e formazione. 892. A valere sul fondo di cui al comma 891, e' autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero. 893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma. Ai fini dell'attuazione del comma 891, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis.»
Note al comma 35 - Il testo dell'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' riportato nelle note al comma 34.
Note al comma 37 - Si riporta il testo dell'articolo 53, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»: «Art. 53 (Funzionamento del Registro). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonche' le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilita' su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalita' con cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese. 2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro. 3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonche' per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.» - Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): «Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici). - 1. - 3-sexies. Omissis 3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente. Omissis.»
Note al comma 38 - Si riporta il testo del comma 893, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 1.-892. Omissis 893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma. Per l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), possono essere destinate per le finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma nel limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, un'ulteriore quota e' accantonata e resa indisponibile per la gestione. Ai fini dell'attuazione del comma 891e del presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis.»
Note al comma 39 - Si riporta il testo dell' articolo 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti territoriali). - 1. Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attivita' di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale. 1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma 5 quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali, purche' la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica". 2. Le risorse relative all'annualita' 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di cui all'Allegato 1". All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma". 3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio nazionale, con particolare riferimento alla regione Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi volti a determinare condizioni di utile integrazione nel territorio, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi sede nel territorio regionale interessate sono autorizzate, anche in deroga alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita' in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, gia' utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, previo superamento di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti. Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis possono essere finalizzati altresi' all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti connessi nonche' di interventi e iniziative per fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle attivita' relative ai predetti progetti, interventi e iniziative. 3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalita' di attuazione di quanto disposto dai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. 3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi sede nel territorio regionale per le assunzioni previste dai commi 3-bis e 3-ter, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra le amministrazioni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. A tale fine le amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 agosto 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalita' di cui ai commi 3-bis e 3-ter, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Le amministrazioni beneficiarie sono tenute a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 4. Al fine di potenziare la capacita' tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione. 5. Le regioni, le province, i comuni e le citta' metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. 5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificita' territoriale. 5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni. 6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: "5.000" e' sostituita dalla seguente: "15.000". 6-ter. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni". 6-quater. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trentasei". 6-quinquies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacita' assunzionali per gli anni 2023-2026, puo' computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nel medesimo anno, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che danno luogo al relativo turn over. 6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po puo' procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di idonei all'assunzione di personale, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.»
Note al comma 40 - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina): «Art. 3 (Disposizioni in materia di controlli e di personale). - 1. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, della Guardia di finanza, nonche' dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto. 2. Al fine di garantire la massima efficienza dei controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il Ministro delle politiche agricole e forestali puo', con proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari forestali, che operano alle dirette dipendenze del Ministro. 3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa. 4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalita' richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e rischi legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria, e' attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il personale con identica qualifica del comparto "Sanita'". 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, calcolato in 950 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e' autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454. 7. Per le esigenze di potenziamento dell'attivita' di prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanita' e' autorizzato, per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' a ricoprire, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi riservati al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo. 8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della sanita', le sperimentazioni previste dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanita' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero. 9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attivita' istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale, e' autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalita' richieste avverranno per titoli e mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i soli esterni. Per il personale gia' in servizio si applicano le norme in materia di accertamento per soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposto dalla stessa Agenzia.»
Note al comma 43 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 1.-612. Omissis 613 Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione nonche' per finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Omissis.»
Note al comma 44 - Si riporta il testo dei commi 652 e 676, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 1.- 651. Omissis 652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2024. 653.- 675. Omissis 676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2024. Omissis.»
Note al comma 45 - Si riporta la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificata dalla presente legge:
«Tabella A - Parte II-bis
Parte II-bis Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento 1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi; 1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07); 1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare; 1-ter.1) Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo; 1-quater) tartufi freschi o refrigerati; 1-quinquies) (abrogato); 1-sexies) (abrogato).»
«Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta]
Parte III Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari; 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina; 3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate; 4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate; 5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati; 6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate; 7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; 8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani; 9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato; 10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato; 10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati. Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste; 11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; 12) latte conservato, concentrato o zuccherato; 13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non; 14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate; 15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare; 16) miele naturale; 17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale; 18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali; 19) prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate; 20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi; 20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato; 21) ortaggi e piante mangerecce macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago; 22) uva da vino; 23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche; 24) te', mate; 25) spezie; 26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico; 27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico; 28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati; 29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico; 30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v. d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v. d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate; 31) malto, anche torrefatto; 32) amidi e fecole; inulina; 33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti; 34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati; 35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapea; 36) semi, spore e frutti da sementa; 37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate; 38) coni di luppolo; 38-bis) - 39); 40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove; 41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate; 42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio; 43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna; 44); 45) alghe; 46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso; 47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati all'alimentazione umana od animale; 48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale; 49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale; 50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati all'alimentazione umana od animale; 51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale; 52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati; 53) cera d'api greggia; 54); 55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue; 56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina; 57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce; 58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati; 59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01); 60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, destinati all'alimentazione umana od animale; 61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati; 62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune; 63) cacao in polvere non zuccherato; 64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune; 65) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso; 66) tapioca, compresa quella di fecola di patate; 67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffed-rice'', ''corn-flakes'' e simili; 68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione; 69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri; 70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico; 71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri; 72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate); 73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri; 74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri; 75); 76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe', di te', di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze; 77) farina di senape e senape preparate; 78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate; 79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati; 80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura; 81) acqua, acque minerali; 82) birra; 83); - 84); 85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei; 86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale; 87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili; 88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi; 89) fecce di vino, tartaro greggio; 90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove; 91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto; 92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco; 93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale; 94); - 97); 98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet; 99); - 102); 103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica; 104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; 105); 106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; 107); - 109); 110) prodotti fitosanitari; 111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame; 112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi; 113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali; 114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale; 114-1) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali; 114-2) pannolini per bambini; 115); - 118); 119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 123), nonche' le relative prestazioni, rese da intermediari; 120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19); 121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; 122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria; 123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti; 123-bis); - 124); 125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate; 126); 127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8; 127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione; 127-ter); 127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico; 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni; 127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies); 127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies); 127-octies); 127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto; 127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli; 127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta' o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorche' non ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici; 127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica; 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma, dello stesso articolo; 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo; 127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi; 127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio, e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione; 127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari; 127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 127-undevicies).»
Note al comma 46 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Art. 1. 1. - 72. Omissis 73. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento. Omissis.»
Note al comma 47 - Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, come modificato dalla presente legge: «Art. 7-quinquies (Disposizioni in materia di distribuzione automobilistica). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonche' di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non piu' di sei mesi e che non abbiano percorso piu' di 6.000 chilometri 2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalita' di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilita' e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso e' di ventiquattro mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione. 3. Il costruttore o l'importatore, prima della conclusione dell'accordo di cui ai commi 1 e 2, nonche' in caso di successive modifiche dello stesso, fornisce al distributore autorizzato tutte le informazioni di cui sia in possesso, che risultino necessarie a valutare consapevolmente l'entita' degli impegni da assumere e la sostenibilita' degli stessi in termini economici, finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli. 4. Al costruttore o all'importatore che recede dall'accordo e' fatto obbligo di corrispondere al distributore autorizzato un equo indennizzo, parametrato congiuntamente al valore: a) degli investimenti che questo ha in buona fede effettuato ai fini dell'esecuzione dell'accordo e che non siano stati ammortizzati alla data di cessazione dell'accordo; b) dell'avviamento per le attivita' svolte nell'esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del distributore autorizzato negli ultimi cinque anni di vigenza dell'accordo. 5. L'indennizzo di cui al comma 4 non e' dovuto nel caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso sia chiesto dal distributore autorizzato. 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabili. 6. Il termine del 30 giugno 2022 di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' differito al 30 settembre 2022. 6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, non costituiscono esercizio di agenzia in attivita' finanziaria, ne' di mediazione creditizia, la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli accordi e dei contratti con i costruttori automobilistici o importatori di cui al medesimo comma 1, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di commissione.»
Note al comma 48 - Si riporta il testo degli articoli 39-octies, 39-terdecies, 62-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), come modificato dalla presente legge: «Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I. 2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. 3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa e' costituito dalla somma dei seguenti elementi: a) un importo specifico fisso per unita' di prodotto, determinato, per l'anno 2023, in 28 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024, in 29,30 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette; b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base, di cui alla voce "Tabacchi lavorati", lettera c), dell'allegato I, al prezzo di vendita al pubblico. (305) 4. 5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1, secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari a: a) euro 35 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari); b) euro 37 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti); c) euro 140 il chilogrammo fino al 31 dicembre 2023, euro 147,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed euro 148,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2025 per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette). |
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6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"; la medesima percentuale e' determinata al 98,70 per cento per l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025. 7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 e' applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell'articolo 39-sexies, e dell'accisa, applicata ai sensi del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale minimo. 8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 e' pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexies. 9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto definito ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), e' considerato come due sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via. 10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), non puo' essere inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2. 10-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, e' determinata l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera a), sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione all'anno precedente; qualora la predetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto e' conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all'anno solare precedente, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette.» «Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da inalazione senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si applicano le disposizioni degli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies e, ai fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184. 2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e 39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. 3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022, al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 42 per cento dal 1° gennaio 2026 dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette piu' vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di cui al comma 2 e' altresi' indicato l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. 4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima dell'immissione in consumo, la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche' gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.» «Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). - 1. 1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026 dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. 1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e' obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il produttore e' tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto. 2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. 3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta. 3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo e' legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021. 3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalita' per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative. 4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita' di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3. 5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati. 5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'. 6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. 7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e' disposta la revoca dell'autorizzazione. 7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50. 7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze.».
Note al comma 49 - Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria: «Art. 16 (Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 106: il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio"; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 3. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al comma 4. 4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. 5. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4. 6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente: "c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo."; b) all'articolo 7, comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: "b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.". 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. 8. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al comma 9. 9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. 10. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9. 11. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 12. All'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "con decreto" sono sostituite dalle seguenti "con uno o piu' decreti».
Note al comma 50 - Il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e' riportato nelle note al comma 49.
Note al comma 51 - Il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e' riportato nelle note al comma 49.
Note al comma 52 - Si riporta il testo degli articoli 5 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): «Art. 5. (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni). - 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della societa', associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7. 1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002. 3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 4. Il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002. 5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto della stessa societa' od ente nel quale la partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa spesa e' portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. 6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della societa' periziata.» «Art. 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola). - 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002. 3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonche' alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, e' conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002. 5. Il costo per la relazione giurata di stima e' portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico. 6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.». - Si riporta il testo degli articoli 9 e 67, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi): «Art. 9 (Determinazione dei redditi e delle perdite). - 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria. 2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in societa' o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo non puo' essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a). 3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. 4. Il valore normale e' determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al valore del patrimonio netto della societa' o ente, ovvero, per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. 5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in societa'.» «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante; c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; 2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto; 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico; c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47; c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti; c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attivita', comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attivita' aventi eguali caratteristiche e funzioni; d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali; e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; f) i redditi di beni immobili situati all'estero; g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53; h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58; h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore; i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche; n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti. 1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente. 1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui. 1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.».
Note al comma 53 - Il testo degli articoli 5 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' riportato nelle note al comma 52. - Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): «Art. 2 (Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della detraibilita' delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilita' delle spese per le imprese del settore farmaceutico). - 1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro e' comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti e' aumentata a 774,69 euro". 2. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi le parole: "la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente, per il primo figlio". 3. All'articolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente: "c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;". 4. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, concernente la deducibilita' delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, e' abrogato. 5. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge". 6. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002.»
Note al comma 54 - Si riporta il testo degli articoli 13, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 26 e 27, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (disciplina del cinema e dell'audiovisivo), come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo). - 1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero, e' istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato "Fondo per il cinema e l'audiovisivo". 2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonche' del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 750 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attivita': distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. 3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita' speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'" della missione "Competitivita' e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.» «Art. 15 (Credito d'imposta per le imprese di produzione). - 1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. 2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare: a) per le opere cinematografiche, l'aliquota e' ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. E' fatta salva la possibilita', nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonche' in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento; b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento puo' essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. E' fatta salva la possibilita', nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonche' in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile. 3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.» «Art. 17 (Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione). - 1. Alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, e' riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo puo' essere innalzata fino 60 per cento. 2. Alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore. 3. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980.» «Art. 18 (Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica). - 1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attivita' e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 21. 2. Il decreto di cui all'articolo 21 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 12, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.» «Art. 20 (Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo). - 1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima e' elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della presente legge. 2. Il decreto di cui all'articolo 21 disciplina le modalita', le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio puo' essere riconosciuto, in particolare, per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.» «Art. 21 (Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta). - 1. I crediti d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto puo' essere modificato, con le medesime modalita', anche in corso d'anno. 2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo. 5. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonche' le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresi' disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuita' patrimoniale, delle attivita' gia' svolte e delle opere gia' realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalita' di certificazione dei costi; il regime delle responsabilita' dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalita' atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresi' prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualita' di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non puo' eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti. 5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, puo' adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o piu' decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo. 5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. 6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.» «Art. 25 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalita' applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto gia' previsto nei precedenti articoli, sono definiti: a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidita' patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici; b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonche' le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c); c) il termine massimo entro cui l'importo puo' essere utilizzato; d) i casi di decadenza ovvero di revoca; d-bis) i requisiti e le modalita' di erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, le modalita' di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. 1-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 1, lettera d-bis), che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. 1-ter. Il decreto di cui al comma 1 puo' altresi' prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.» «Art. 26 (Contributi selettivi). - 1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. 2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualita' artistica realizzati anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonche' alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di piu' aziende, siano esse piu' piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o piu' aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualita' artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalita' di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresi' a disciplinare le modalita' di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalita' e dell'impegno richiesto, la misura delle indennita' loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-bis. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 4. 2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 3. Il Ministero concede altresi' contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Le finalita', le modalita', i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono definiti nel decreto cui al comma 4. 4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalita' applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalita' e nei limiti definiti dal medesimo decreto, nonche' le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalita' di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalita' per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza. 4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. 4-ter. Il decreto di cui al comma 4 puo' altresi' prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.» «Art. 27 (Contributi alle attivita' e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva). - 1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a: a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia; b) promuovere le attivita' di internazionalizzazione del settore; c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo; d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale; e) promuovere le attivita' di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attivita' svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7; f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione; g) sostenere, secondo le modalita' fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attivita' di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunita' ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonche' dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attivita' di cultura cinematografica; h) sostenere ulteriori attivita' finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonche' per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo; i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 26 e al presente articolo, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonche' l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, universita' ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale. 2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti in relazione alla qualita' artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalita' di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresi' a disciplinare le modalita' di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalita' e dell'impegno richiesto, la misura delle indennita' loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter. 2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2-bis e' autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresi': a) alle finalita' di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecitta' srl per la realizzazione del programma di attivita' e il funzionamento della societa' e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC); b) alle finalita' di cui all'articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della Fondazione "La Biennale di Venezia" nel campo del cinema; c) alle finalita' di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale; d) al sostegno delle attivita' del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli. 4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attivita' ammesse, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalita' indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalita' di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. 4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. 4-ter. Il decreto di cui al comma 4 puo' altresi' prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.».
Note al comma 55 - Si riporta il testo dell'articolo 87, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente legge: «Art. 87 (Banconote e monete). - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, e' inserito il seguente: "1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012". 3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2. 4. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore delle banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi versati all'erario, la Banca d'Italia provvedera' alla conversione in euro, utilizzando le disponibilita' del conto di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483. 5. E' autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti e la data dalla quale le monete di cui al presente comma avranno corso legale in Italia.»
Note al comma 56 - Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato), come modificato dalla presente legge: «Art. 2. 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. 2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato. 3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari. 4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti: a) conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti; b) conio di monete estere; c) conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni; d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati; e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato; f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati; g) fabbricazione di contrassegni di Stato; h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici; i) promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca; l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati; m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello Stato; n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica; o) perizia delle monete ritenute false; p) conio di monete commemorative o celebrative; q) fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato; r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo. 6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in materia grafica. 8. Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' esercitare, direttamente o indirettamente, attivita' affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a quelle previste nel presente articolo. 9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita' puo' compiere ogni operazione di natura mobiliare o immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue finalita'. 10. Le attivita' e i compiti di cui al presente articolo sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia. 10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti: a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni. 10-ter. L'istituto e' il soggetto designato per la realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del comma 10-bis e dei documenti fisici la cui produzione e' affidata allo stesso.»
Note al comma 59 - Si riporta il testo dell'articolo 68, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge: «Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. 2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 e' costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione. 2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in societa' semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 87, effettuate da societa' ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle societa'. 3. 4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell'articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e' sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. 4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis), diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario e' determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa' di cui all'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa' di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attivita', mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni. 6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e sviluppo. 7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b); b); c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 67, il corrispettivo e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta. 8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67. 9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7. 9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo e' pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attivita' percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.»
Note al comma 63 - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare. 2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L'aliquota di cui al primo periodo e' ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unita' immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1. 3-bis. 4. I soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta, a titolo d'acconto del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita' di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. I soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario. 7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facolta' di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi. 7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici gia' fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.»
Note al comma 64 - Si riporta il testo degli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge: «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante; b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non piu' di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo; c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; 2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto; 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico; c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47; c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti; c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attivita', comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attivita' aventi eguali caratteristiche e funzioni; d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali; e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; f) i redditi di beni immobili situati all'estero; g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53; h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58; h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore; i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche; n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti. 1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente. 1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui. 1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.» «Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non piu' di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da piu' di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, e' rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 e' costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione. 3. 4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell'articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e' sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. 4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario e' determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa' di cui all'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa' di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attivita', mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni. 6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e sviluppo. 7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b); b); c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 67, il corrispettivo e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta. 8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67. 9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7. 9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo e' pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attivita' percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.»
Note al comma 65 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): «1.-495. Omissis 496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresi' all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia. Omissis.»
Note al comma 67 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Art. 1. 1.-129. Omissis 130. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 126 a 129 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un fondo denominato "Fondo per la riduzione della pressione fiscale", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Omissis.»
Note al comma 68 - Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Durata della concessione o locazione). - 1. La durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 e' fissata in sei anni. 2. Quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunita' in considerazione di particolari finalita' perseguite dal richiedente, la concessione puo' avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Puo' essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse. 2-bis. Per i soggetti di cui alle lettere a) e b), primo periodo del comma 1, dell'articolo 10 e alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni puo' essere stabilita in anni cinquanta. Il periodo precedente si applica anche agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»
Note al comma 69 - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano altresi' le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa' di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote. 2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1. 2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi. 2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. L'Agenzia del demanio puo' assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, puo' essere incrementato anche con quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo. 2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1, nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. 2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facolta' di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto previsto da uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, che disciplinano: a) la decorrenza e la durata dei nuovi contratti, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392; b) i canoni di locazione, in ogni caso non superiori a quelli applicati alla data di entrata in vigore del presente comma, che dovranno essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso, nonche' di quanto previsto dall'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, oltre che degli importi determinabili a seguito di novazione oggettiva di obbligazioni, oneri, indennizzi, indennita' o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti di locazione in corso nonche' dei connessi accordi di manleva o di indennizzo; c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da riconoscere al locatore in caso di ritardata restituzione degli immobili per scioglimento o cessazione del contratto di locazione; d) le ulteriori condizioni contrattuali. 2-septies. Fermo restando che i canoni di locazione devono essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso, in caso di mancata sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di locazione previsti dal comma 2-ter, e' dovuta un'indennita' di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore. Le disposizioni di cui al presente comma si inseriscono automaticamente nei predetti contratti di locazione in corso, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente e hanno efficacia per un periodo massimo di quarantotto mesi a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetti. Nelle more dell'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-sexies, che disciplineranno, tra l'altro, metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti di locazione in essere, sono sospese le relative procedure. 2-octies. Fatti salvi i diritti acquisiti a qualunque titolo da terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' facolta' di chi ha gia' esercitato la disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa formalizzare la propria volonta' di rinunciare agli effetti della disdetta medesima, relativamente agli immobili che sono occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici. Tale rinuncia puo' essere effettuata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e qualora accettata dalla Agenzia del demanio, su assenso dell'Amministrazione utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa dalla suddetta Agenzia, che puo' condizionare l'accettazione alla rinuncia ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico, ferma restando la facolta' d'inserire consensualmente modifiche limitatamente al recesso e all'opzione d'acquisto. Resta fermo che, in tali casi, come per i contratti di locazione in corso e per quelli che si sono gia' rinnovati automaticamente, il canone e' pari all'ultimo canone corrisposto anteriormente alla data della scadenza originaria del finanziamento dei fondi comuni d'investimento immobiliare costituiti ai sensi del presente articolo, con l'applicazione della normativa in materia di aggiornamento alla variazione degli indici ISTAT nonche' di una riduzione del 15 per cento del canone previsto.»
Note al comma 70 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare). - 1. - 3. Omissis 4. A decorrere dall'anno 2019 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita' di finanziamenti limitati alle sole attivita' di progettazione. Le opere la cui progettazione e' stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' di analisi e di monitoraggio delle attivita' progettuali di cui al primo periodo, in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali e' stata svolta la progettazione ai sensi del presente comma. Omissis.»
Note al comma 71 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «Art. 1. 1. - 758. Omissis 759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200; g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalita' telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorche' cessa il diritto all'esenzione. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente): «Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. 2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo' essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. 3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge. 4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.». - Si riporta il testo dell'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): «Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa': a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi. 4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. 5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: |
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a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. 5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'. 5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.» - Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «Art. 7 (Esenzioni). - 1. Sono esenti dall'imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalla province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita' predette; h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. 2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.»
Note al comma 72 - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici): «Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria). - 1. - 15-bis. Omissis 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «Art. 1. 1. - 761. Omissis 762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. 763. - 766. Omissis 767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalita' previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755. Omissis.»
Note al comma 73 - Il testo dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e' riportato nelle note al comma 72.
Note al comma 74 - Il testo dell'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma 72. - Il testo dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e' riportato nelle note al comma 72.
Note al comma 75 - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): «Art. 2. 1. - 221. Omissis 222. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di decentrare gli uffici. Per le finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base delle attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio. A decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprieta', con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma. 222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente disposizione piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati all'Agenzia del Demanio. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto e' determinato dall'Agenzia del Demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi e' dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere destinata alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualita' dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalita' ed i termini determinati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprieta' dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati. In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti. A tal fine, nell'ambito della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' istituito un tavolo tecnico permanente con il compito di supportare l'adeguamento degli enti locali ai citati principi e monitorarne lo stato di attuazione. 222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza di tale attivita' di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222-bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all'Agenzia del Demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni. 222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni di indirizzo e di impulso dell'attivita' di razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222. All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilita' dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio. 222-quinquies. Al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per la razionalizzazione degli spazi", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il Fondo ha la finalita' di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi di proprieta' dello Stato ed e' alimentato, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da: a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprieta' dello Stato che sono versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo; b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rivenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. 223. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: "436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del demanio puo' alienare beni immobili di proprieta' dello Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b) mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del demanio, con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalita' delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicita' si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonche' sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicita' delle procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato. L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta piu' alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio puo' riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili. 437. Per le alienazioni di cui al comma 436 e' riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita". 224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 225. La societa' CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualita' e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA. 226. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla societa' CONSIP Spa. 227. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla societa' CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 225 e 226 del presente articolo dalla societa' CONSIP Spa, al fine di determinare un'elevata possibilita' di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici. 228. Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, puo' essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva e' costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2011 e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonche' ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. 229. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2010"; b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010"; c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010". 230. Le maggiori entrate derivanti dal comma 229 affluiscono al fondo di cui al comma 250 con le modalita' ivi previste. 231. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 1º gennaio 2010, sono versate in venti annualita', con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo. 232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni: a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo' essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera; b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione; c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonche' a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria. 233. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma. 234. Il Documento di programmazione economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture da' distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 233. 235. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: "operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito" sono aggiunte le seguenti: "nonche' attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o piu' fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di societa' di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione". 236. Per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalita' di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto puo' individuare le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalita' di fruizione del credito d'imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per l'anno 2011, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 237. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010. 238. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 237 si provvede con le disponibilita' conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al comma 237 si applicano a condizione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla Corte dei conti, recanti l'accertamento delle risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente comma. 239. Al fine di garantire condizioni di massima celerita' nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonche' per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilita' fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalita' previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorita' di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresi', la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale. 241. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni; a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 7,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per gli anni 2011 e 2012 e' attribuita all'autorita' di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari: a 1,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari: a 0,1 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; a 1 milione di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le somme di cui ai precedenti periodi sono trasferite dall'autorita' contribuente all'autorita' beneficiaria entro il 31 gennaio di ciascun anno. A fini di perequazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le autorita' interessate, sono stabilite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle autorita' contribuenti, nei limiti del contributo versato, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo, a carico delle autorita' indipendenti percipienti che a tale data presentino un avanzo di amministrazione. In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorita' di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorita' contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualita' costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015. 242. Le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, per un importo di 50 milioni di euro sono riassegnate entro l'anno 2009 a un apposito capitolo per essere destinate a interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi nell'ultimo triennio. 243. La disposizione di cui al comma 242 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 244. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 245. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 246. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 247. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 248. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 249. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 248, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 250. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilita' del predetto fondo sono destinate alle finalita' di cui all'Elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni. Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalita' di cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari. La quota delle disponibilita' del fondo di cui al presente comma non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l'anno 2011 e di 182 milioni di euro per l'anno 2012, e' destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse. 251. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. La dotazione del fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009. 252. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. 253. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2010.» - Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): «Art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 e' effettuata anche sulla base della documentata indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente. 1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilita' di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresi', le operazioni di acquisto di immobili gia' autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. 1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalita' di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. 1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformita' al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2013: a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso per finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Restano altresi' esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria; b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a); c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi e' tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attivita' dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo; d) gli interventi di piccola manutenzione nonche' quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni e' fatta salva la possibilita' di finanziare e realizzare l'esecuzione anche di interventi relativi alla messa a norma degli impianti o correlati alle norme in materia di prevenzione incendi, al fine di favorire il coordinamento degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma e del comma 5. Sempre al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, l'Agenzia del demanio o i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche possono curare, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri, l'esecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, nei casi in cui interessino immobili gia' oggetto di finanziamenti per lavori nell'ambito di piani di investimento approvati dalla medesima Agenzia. Parimenti i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche possono gestire, previo atto di intesa con l'Agenzia del demanio, l'esecuzione degli interventi ascritti ai piani di intervento dell'Agenzia del demanio nei casi in cui questi riguardino immobili gia' oggetto di finanziamento nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni. Tutti gli interventi curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia. 2-bis. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operativita' e a una maggiore mobilita' del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della guardia di finanza sono autorizzati, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi occorrenti per le finalita' di cui al primo periodo. 3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo. Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. 4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonche' alla riqualificazione energetica degli stessi edifici. Per le medesime finalita', l'Agenzia del demanio puo' stipulare accordi quadro con societa' specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6. Il piano generale puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5. Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 5. L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi e' curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione straordinaria dei lavori di importo in ogni caso inferiore a 100.000 euro, di cui al comma 2, lettere a) e b), e' curata, senza nuovi o maggiori oneri, direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici degli immobili. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalita' previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di idonee professionalita'. 6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia' appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurera' la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, e' nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della giustizia con riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, puo' dotarsi di proprie professionalita' e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo' avvalersi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali strutture, puo', con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare societa' specializzate ed indipendenti. 9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi previsti per la realizzazione delle opere. 10. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi o maggiori oneri, le attivita' dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse disponibili. 11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222". 12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.". 13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, e' causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unita' immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31 luglio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li individuano. 14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato". 15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".».
Note al comma 76 - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): «Art. 3 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive). - 1. - 5. Omissis 6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti. 7. - 9. Omissis 10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del Demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneita' e funzionalita' dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata, ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne da' comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruita' dell'Agenzia del Demanio di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Omissis." - Il testo dell'articolo 2, comma 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' riportato nelle note al comma 75.
Note al comma 77 - Si riporta il testo dell'articolo 38-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) come modificato dalla presente legge: «Art. 38-quater (Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea).- 1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a euro 70 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunita' medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunita', entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine. 2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25."
Note al comma 78 - Si riporta il testo dell'articolo 92, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi): «Art. 92 (Variazioni delle rimanenze). - 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. 2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantita'. 3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal piu' recente. 4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato. 5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore. 6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale. 7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo. 8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.»
Note al comma 85 Il testo dell'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' riportato nelle note al comma 67.
Note al comma 86 - Si riporta il testo dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: «Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017; b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1. 1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva. Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. 1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. 2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3. 3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio' non sia possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo. 3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari importo. 4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione. Per gli acquirenti delle unita' immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita puo' essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo e' riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi. 4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attivita' produttive. 4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 5. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarita' od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorita' competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarita' od omissione. 6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo del sistema di accumulo. 7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma. 7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprieta' di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno piu' accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare. 8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. 8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento e' calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto. 8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento. 8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis. 8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione e' irrevocabile. Essa e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione e' esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. 9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unita' immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprieta' da piu' persone fisiche; b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; e) dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu' condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. 9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalita' di rilevazione contabile adottata dal contribuente. 10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. 10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unita' immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgano attivita' di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennita' di carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta', nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita. 10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'. 11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non e' tenuto a richiedere il predetto visto di conformita'. 12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative; b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresi' la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruita' delle spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata. 13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. 13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento. 13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e' richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia' sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista puo' optare per una polizza dedicata alle attivita' di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici". 15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma 11. 15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al pubblico. 16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione". 16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000. 16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute. 16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.". - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari): «Art. 1 (Documenti tecnici). - 1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente ai relativi elaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli riportati nell'allegato A al presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso presso gli uffici tecnici erariali alla data di presentazione degli atti. 2. Le dichiarazioni, di cui al comma 1, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarita' di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unita' a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unita' a destinazione speciale o particolare. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per ciascuna unita' immobiliare, i dati di superficie, espressi in metri quadrati, in conformita' alle istruzioni dettate con il provvedimento di cui al comma 1. Omissis.»
Note al comma 87 - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): «Art. 1 1.-633. Omissis 634. Al fine di introdurre nuove e piu' avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonche' ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente puo' segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. 635. Per le medesime finalita' di cui al comma 634 l'Agenzia delle entrate mette, altresi', a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonche' relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti. 636. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalita' di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi. Omissis.»
Note al comma 88 - Si riporta il testo dell'articolo 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, come modificato dalla presente legge: «Art. 25 (Contrasto di interessi). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta dell'11 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonche' le modalita' di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.»
Note al comma 89 - Si riporta il testo dell'articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge: «Art. 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari). - I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito. La ritenuta e' commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta e' commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni. La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purche' gia' operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale e' stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui e' stata effettuata. Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attivita' di distribuzione di pellicole cinematografiche, dalle aziende ed istituti di credito e dalle societa' finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalita' di lucro. Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalita' devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potra' avere limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti."
Note al comma 91 - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori «scudati» e su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. La nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituita dalla seguente: «3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e' rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente e' persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti e' complessivamente non superiore a euro 5.000». 3. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: a) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta e' comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e' rapportata al periodo rendicontato»; b) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000». 3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'intermediario puo' effettuare i necessari disinvestimenti. 4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3. 6. Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille. 7. L'imposta di cui al comma 6 e' determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. 8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attivita' ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta e' dovuta sul valore delle attivita' finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Il versamento e' effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attivita' segretate e' quello al 6 dicembre 2011. 9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 8. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 6 si applica una sanzione pari all'importo non versato. 11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 6 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi. 12. Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione che, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, e' dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille. L'intermediario presso il quale il prelievo e' stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11. 13. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato. 14. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. L'imposta e' dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. 15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello 1,06 per cento del valore degli immobili. L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile e' situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente. 15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita' immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalita' di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. 18. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attivita' detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo. 18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. 20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura dell'1 per mille annuo, per il 2012, dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta e' stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettere a) e b), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro 14.000. Il valore e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. 20-bis. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999. 21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio. 22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalita' di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. 23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22. 23-bis. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attivita' finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non e' comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. 24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' abrogato; b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»."
Note al comma 92 - Si riporta il testo degli articoli 9 e 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Determinazione dei redditi e delle perdite). 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria. 2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in societa' o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo non puo' essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a). 3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. 4. Il valore normale e' determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al valore del patrimonio netto della societa' o ente, ovvero, per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. 5. Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non e' previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in societa'.» «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante; c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: |
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1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; 2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto; 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico; c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47; c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti; c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attivita', comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attivita' aventi eguali caratteristiche e funzioni; d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali; e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; f) i redditi di beni immobili situati all'estero; g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53; h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58; h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore; i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche; n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti. 1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente. 1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui. 1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.» «Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. 2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 e' costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione. 3. 4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell'articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e' sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. 4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario e' determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa' di cui all'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa' di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attivita', mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni. 6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e sviluppo. 7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b); b); c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 67, il corrispettivo e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta. 8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67. 9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7. 9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo e' pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attivita' percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione."
Note al comma 93 - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonche' potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria). - 1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma telematica: a) dei dati relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attivita' svolta nei settori dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62; c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 1-bis. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruita' della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.». 3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di proprieta' intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, puo' disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. E' fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalita' e tempi della procedura di cui al comma 3. 4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma». 5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale». 6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il seguente: «12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.». 7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la societa' percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni telematiche.». 8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente: «2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi». 8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: «2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando e' stata contestata la terza violazione. 2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e' effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali». 8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni gia' constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti. 9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni. 9-bis. La sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 9 viene verificata dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' della predetta verifica. Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018. 9-ter. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma. 10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione e' subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facolta' prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti. 11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e' fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi. 12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole da: «Con la convenzione» a: «e' definita» sono sostituite dalle seguenti: «La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' gratuita e definisce anche». 13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: «mediante posta elettronica certificata». 14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attivita' operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, e' destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per meta' delle risorse, nonche' delle amministrazioni statali, per la restante meta' delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilita' territoriale, l'erogazione di indennita' di trasferta, nonche' uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa. 15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi. 16. Lo schema di regolamento previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, le quali rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento puo' essere comunque emanato. 17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonche' la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e' soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista per l'attivita' della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta a 4 milioni di euro annui; la meta' delle risorse finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, puo' essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a societa' specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attivita' indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le esigenze connesse alle attivita' di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualita' dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' per assicurare la formazione specialistica nonche' la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee. 18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Meta' dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.». 19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo."
Note al comma 94 - Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 49-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, come modificato dalla presente legge: «Art. 37 (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario). - 1.-49. Omissis 49-bis. I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attivita' produttive, ovvero dei crediti maturati in qualita' di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonche' dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalita' tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Omissis.» - Il testo dell'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, e' riportato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153.
Note al comma 95 - Si riporta il testo dell'articolo 11, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Riduzione dei costi di riscossione fiscale). - 1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti gia' previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni; b) (abrogata); c). 3."
Note al comma 97 - Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS. 1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni; h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; h-septies) alle tasse scolastiche. 2-bis. 2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi' indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato al soggetto interessato. 2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. 2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta."
Note al comma 99 - Si riporta il testo dell'articolo 35, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dalla presente legge: «Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita'). - 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivita' e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto. 2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono risultare: a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione; d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider; e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette operazioni; f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado di acquisire autonomamente. 3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si e' verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione. 4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo 6, per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta. 5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato. 6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite. 7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. 7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo non intende piu' effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo. 7-ter. 8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate. 9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. 10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e' completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse. 11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al contribuente. 12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse. 14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonche' i criteri e le modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima. 15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attivita' di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA. 15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA puo' essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di societa', associazione o ente, con o senza personalita' giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreche' non sia intervenuto il versamento delle stesse. 15-bis.3. I medesimi effetti di cui al comma 15-bis.2 si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attivita', ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attivita' ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate: a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attivita'; b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro. 15-quater. 15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualita' precedenti attivita' di impresa ovvero attivita' artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente."
Note al comma 101 - Si riporta il testo degli articoli 2188 e 2424, del codice civile: «Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro e' pubblico." «Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema. Attivo: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata. B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri; 3) altri titoli; 4) strumenti finanziari derivati attivi; Totale. Totale immobilizzazioni (B); C) Attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri. Totale. III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) strumenti finanziari derivati attivi; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilita' liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti. Passivo: A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserve statutarie. VI - Altre riserve, distintamente indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis."
Note al comma 110 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali: «Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese). - 1.-13. Omissis 14. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio. Omissis.»
Note al comma 111 - Si riporta il testo dell'articolo 2135 del codice civile: «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge." - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024: «Art. 1 1.-514. Omissis 515. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita', con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. La dotazione finanziaria per l'anno 2022 e' destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attivita' di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attivita' di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo. I criteri e le modalita' d'intervento del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, e' autorizzato ad esercitarle attraverso una societa' di capitali dedicata. La SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all'esito della trasformazione prevista dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e' autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Lo statuto della societa' dedicata e' conseguentemente modificato. I sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. 517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla societa' di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA e' individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonche' alla verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le attivita' di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza. 518. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016. 519. Al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del Fondo mutualistico di cui al comma 515, nonche' della misura « assicurazioni agevolate in agricoltura» prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' incrementato di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura « assicurazioni agevolate in agricoltura», per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Omissis.»
Note al comma 112 - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese) 1. - 5. Omissis 6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali e' gia' stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali e' stato comunicato a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonche' di quelli per i quali e' stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche e' trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi e' affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto dei costi sostenuti dalla predetta societa' per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi del presente comma, risultanti dalla contabilita' della medesima societa'. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra l'ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa. Omissis.».
Note al comma 114 - Si riporta il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) come modificato dalla presente legge: «Art. 113 (Cancellazione). - 1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di: a) radiazione; b) rinunzia all'iscrizione; c) mancato esercizio dell'attivita', senza giustificato motivo, per oltre tre anni; d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112; e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'IVASS; f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3; g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115. g-bis) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, mancata adesione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da esso. 2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), e' presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera e). 3.».
Note al comma 115 - Si riporta il testo dell'articolo 242, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) come modificato dalla presente legge: «Art. 242 (Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione). - 1. L'autorizzazione e' revocata quando l'impresa di assicurazione: a) non si attiene, nell'esercizio dell'attivita', ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attivita'; b) non soddisfa piu' alle condizioni di accesso all'attivita' assicurativa; c) e' gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice; d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed ha presentato, a giudizio dell'IVASS, un piano di finanziamento manifestamente inadeguato ovvero non ha rispettato il piano approvato entro tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo ovvero, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza di gruppo, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dall'articolo 227; e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero e' dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorita' giudiziaria. e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o e' esclusa da esso. 2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, e' altresi' revocata nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149. 3. La revoca puo' riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5. 4. La revoca dell'autorizzazione e' disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l'impresa e' contestualmente posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l'IVASS ne dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, puo' tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b). 5. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, dispone inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4. 6. I decreti del Ministro dello sviluppo economico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'IVASS alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri per l'adozione da parte di tali Autorita' di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attivita' sul loro territorio. 6-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso di revoca di autorizzazione ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto.».
Note al comma 119 - Si riporta il testo dell'articolo 76, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private): «Art. 76 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. 1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonche' i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. 1-ter. Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformita' a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua: a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti; b) i requisiti di professionalita' ed indipendenza graduati secondo principi di proporzionalita' e tenuto conto della rilevanza e complessita' del ruolo ricoperto; c) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo; d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente; e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalita'; f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. 1-quinques. Con il regolamento di cui al comma 1-quater sono altresi' determinati i casi in cui tali requisiti e criteri di idoneita' si applicano a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione. 1-sexies. Gli organi di amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano l'idoneita' dei propri esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. La valutazione riguarda altresi' i titolari delle funzioni fondamentali. 2. Il difetto di idoneita', iniziale o sopravvenuto o la violazione al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' deliberata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. La sostituzione e' comunicata all'IVASS. 2-bis. L'IVASS, secondo modalita' e termini da esso stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneita' dei titolari delle funzioni fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica. 3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applicano i commi 2 e 2-bis. 4. Il regolamento di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.».
Note al comma 123 - Si riporta il testo dell'articolo 41, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo: «Art. 41 (Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici). - 1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, e' stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 2. Al fine di permettere l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e' disposto con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate annualmente alle finalita' di cui al comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese. 3. Le risorse del Fondo sono destinate a: a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli edifici scolastici di cui dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico; 2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico; 3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, diversi da quelli di cui alla lettera a): 1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti di adeguamento. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attivita', previa intesa con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca per il coordinamento degli interventi di cui al presente comma con quelli gia' previsti a legislazione vigente; 2) per le verifiche di vulnerabilita' degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attivita'. c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attivita'. 4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, puo' essere destinata all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' di impiego e la ripartizione delle risorse. 4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, puo' essere destinata con le medesime modalita' all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per le attivita' di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale.».
Note al comma 125 - Si riporta il testo dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri: a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. 3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. 4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'. 5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni. 7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta' minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. 10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o piu' figli, l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti. 12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' ai requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche: a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica"; b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; c) al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine, la parola "anagrafici". 13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento e' computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 e' computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi. 14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni; e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014. 15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo. 15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita' contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni. 16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e' effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicita' biennale. 17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: - al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; - al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5"; - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: "6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita' per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita' lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77."; - al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis". 17-bis. 18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. 21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo e' definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo. 22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. 23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto. 24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento. 25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. 25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta: a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento. 25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente. 26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo. 27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. 28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel settore della previdenza. 29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di comunicazione e promozione istruite da altre Autorita' operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. 30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. 31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (295), le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. 31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro.».
Note al comma 126 - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): «Art. 2 (Armonizzazione). - 1.-25. Omissis 26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'. Omissis.».
Note al comma 128 - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici): «Art. 2 (Corsi universitari di studio). - 1. La facolta' di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e' riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 . 2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianita' previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995. 4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali. 4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1º gennaio 2008. 5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento e' quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed e' rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione e' attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto. 5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e' ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attivita' lavorativa. In tale caso, il contributo e' versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato e' trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo e' fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo e' altresi' detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso. 5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione. 5-quater. E' consentita la facolta' di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».
Note al comma 129 - Si riporta il testo dell'articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): «Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); b); c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennita' sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita' o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47; f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 100; f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche' per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari; f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12; f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie; g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; g-bis); h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta; i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale e' elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale e' elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale e' pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021; |
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b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato; c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. 4-bis. 5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche' le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente disposizione. 7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennita' in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'. 8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi dell'indennita' base o, limitatamente alle indennita' di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennita' base. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al comma 5. 8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
Note al comma 131 - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica." - Si riporta il testo dell'articolo 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici: «Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - 1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione. 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS e' incrementata di un numero di posti corrispondente alle unita' di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. 2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli Enti soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS. 3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata. 4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1º aprile 2012. 5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti: a) in considerazione dell'incremento dell'attivita' dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell'INPS; b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza. 6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014, promuove le piu' adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti. 10. Al fine di razionalizzare le attivita' di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. Il commissario liquidatore e' autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 dicembre 2023. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023, nonche' il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospesi le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonche' l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia delle entrate - Riscossione, oltreche' i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate gia' scaduti o in corso di scadenza. Al fine di favorire la predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il giudice dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente. 11. E' costituita dal 1° gennaio 2024 una societa' per azioni denominata 'Acque del Sud Spa', il cui capitale sociale iniziale e' stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della societa', e per la restante parte a societa' delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della societa' il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione e' composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente e' nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente e' nominato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i quali e' individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la rappresentanza legale della societa' e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio sindacale e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto e' adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della societa'. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente comma, si applicano le norme sulle societa' per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla societa' Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonche' i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, e' operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla societa' Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della societa' Acque del Sud Spa e' determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della societa' Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attivita' di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale e' estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante. 11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio della societa' di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonche' per la realizzazione degli ulteriori interventi e' affidato al Segretario generale dell'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale in qualita' di Commissario straordinario di governo. Per l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario puo' nominare un numero di massimo tre subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e puo' altresi' avvalersi del personale dell'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale e di enti pubblici e societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale e' autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unita' di personale con funzioni tecniche di supporto alle attivita' svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unita', e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario e dei subcommissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei subcommissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla societa' di cui al comma 11 delle attivita' di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro sessanta giorni dalla costituzione della medesima societa'. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario. 11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla societa' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e' prorogato fino al 31 dicembre 2025. 12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita' e rappresentativita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonche' le modalita' di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo' eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi Consorzi. 13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15. 14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A. 15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. 17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unita' previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi. 18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. 19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 19-bis. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata di quaranta posti. 20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche e' soppressa. ALLEGATO A
Parte di provvedimento in formato grafico
20-bis.» - Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici: «Art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale). - 1.-8. Omissis 9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attivita' o comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalita' stabilite dallo stesso Istituto. Omissis.».
Note al comma 134 - Si riporta il testo del comma 309, dell'art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1.-308. Omissis 309. Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Omissis.»
Note al comma 135 - Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: «Art. 34 (Trattamenti pensionistici e di disoccupazione). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonche' dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresi' dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi. 2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori di trattamenti pensionistici, nella comunicazione da trasmettere al Casellario centrale delle pensioni entro il mese di febbraio di ciascun anno in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, forniscono, per ciascun trattamento, i dati richiesti dal Casellario stesso. Sulla base dei predetti dati il Casellario comunica agli enti interessati, entro il mese di giugno di ciascun anno, l'importo del trattamento complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi di cui al comma 1. 3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione, da parte del Casellario, di cui al comma 2, gli enti determinano, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base dei dati comunicati dal Casellario medesimo per l'anno precedente. A decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono a rideterminare la rivalutazione spettante dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e ad effettuare i conguagli a credito e a debito dei pensionati. In caso di rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione spettanti dal 1° gennaio 1999 in poi sono rideterminati sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine gli importi rideterminati relativi a periodi successivi al 1° gennaio 1999 devono essere segnalati al Casellario in occasione delle previste segnalazioni periodiche, mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione per gli stessi anni sara' effettuata dagli enti interessati a seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte del Casellario. 4. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima applicazione della nuova disciplina, ciascun ente attribuira' in via provvisoria la rivalutazione in applicazione del comma 1 sul totale dei trattamenti dallo stesso erogati. I recuperi derivanti dalle operazioni di conguaglio vengono effettuati anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. 5. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non da' titolo alla concessione della indennita' di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni. 6. L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 5 si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo comma. 7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) nella gestione degli accessi al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il monitoraggio dei relativi flussi di pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le modalita' e i criteri per la trasmissione, anche mediante adeguati supporti informatici, di idonei elementi informativi da parte delle amministrazioni interessate relativi alle domande di quiescenza. 8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, anche nei casi di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente, trova applicazione l'articolo 10, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 9. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Sono altresi' escluse dal predetto procedimento, per gli esercizi 1998 e 1999, le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663.».
Note al comma 136 - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): «Art. 1. - 1. - 178. Omissis 179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennita' per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni; b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni; c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni; d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni. 179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. 180. La concessione dell'indennita' di cui al comma 179 e' subordinata alla cessazione dell'attivita' lavorativa e non spetta a coloro che sono gia' titolari di un trattamento pensionistico diretto. 181. L'indennita' di cui al comma 179 e' erogata mensilmente su dodici mensilita' nell'anno ed e' pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non e' soggetto a rivalutazione. 182. L'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo non e' compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonche' con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. 183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennita' nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennita' e' compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui. 184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attivita' lavorativa e richiedono l'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'eta' di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. 185. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a: a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera d); b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini; c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento: 1) all'attivita' di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio; 3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennita' di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio; 4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; 5) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro; 6) all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 186; 7) alle forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati. 186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parita' degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 165, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): "Art. 1. - 1.-164. Omissis 165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017 residuano le necessarie risorse finanziarie. Omissis.».
Note al comma 138 - Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Opzione donna). - 1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e' riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'eta' pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di eta' anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'eta' anagrafica di almeno sessantuno anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; b) hanno una riduzione della capacita' lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale al 74 per cento; c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali e' attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli. 2. Al trattamento pensionistico di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2024, il relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.».
Note al comma 139 - Si riporta il testo dell'articolo 14.1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, come modificato dalla presente legge: «Art. 14.1. (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. In via sperimentale per gli anni 2023 e 2024, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023, il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo e' determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo. 3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. 5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024. 6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023; b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024; c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi; d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale puo' presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2024 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico. 8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al pensionamento. 9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), dell'articolo 27, comma 5, lettera f), e dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza.».
Note al comma 140 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1.-285. Omissis 286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore. Omissis.».
Note al comma 141 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «Art. 1. - 1.-499. Omissis. 500. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianita' contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita, All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 25-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 25-bis (Disposizioni particolari per le imprese del settore dell'editoria). - 1. Sono destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale, a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonche' i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, ivi compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per i quali trova applicazione l'articolo 2, comma 3. 2. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'articolo 1, comma 2, primo periodo. 3. L'intervento straordinario di integrazione salariale puo' essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attivita' lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; b) crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attivita' produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; c) contratto di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c). 4. In ogni caso, per ciascuna unita' produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale non puo' superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, comma 5. 5. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale e' disciplinata dall'articolo 3. 6. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali e' ammessa l'integrazione salariale e' riconosciuta la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. 7. Per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di cui al comma 1 sono dovuti il contributo ordinario di cui all'articolo 23 e il contributo addizionale di cui all'articolo 5. Per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti di cui al comma 1 e' dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5. 8. Il pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale e' effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, per i giornalisti, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficolta' di ordine finanziario della stessa. Trova applicazione l'articolo 7, commi 2 e 3. 9. La fase di consultazione sindacale e il procedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale sono disciplinati dagli articoli 24 e 25. 10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e della crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento negativo o involutivo dei dati economico-finanziari di bilancio riferiti al biennio antecedente la domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale, le modalita' di attuazione del presente articolo, la durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. 11. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui ai capi I e III del titolo I in quanto compatibili.».
Note al comma 142 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «Art. 1. - 1.-385. Omissis. 386. Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, e' istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennita' straordinaria di continuita' reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti di cui al comma 387. L'indennita' e' erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Omissis.».
Note al comma 143 - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): «Art. 2 (Armonizzazione). - 1.-25. Omissis 26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi): «Art. 53 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5. 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata; e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia; f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349; f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari. 3."».
Note al comma 144 - Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2023, n. 103.
Note al comma 152 - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
Note al comma 154 - Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: «Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e sanita'). - 1.-15. Omissis 16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di un punto percentuale ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. E' dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternita', agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera (236). A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo (254). Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita', da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): «Art. 53 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5. 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata; e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia; f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349; f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari. 3.».
Note al comma 156 - Si riporta il testo degli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831 (Assicurazione contro le malattie per la gente di mare), come modificato dalla presente legge: «Art. 6. - L'assicurazione da' diritto: a) all'assistenza medico-chirurgica gratuita, compreso il ricovero ospedaliero, ed alla somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici per tutte le malattie, escluse quelle celtiche e veneree, manifestatesi durante l'arruolamento, fino alla guarigione clinica e per la durata massima di un anno dall'annotazione di sbarco sul ruolo; b) ad una indennita' giornaliera nella misura del 75 per cento del salario, calcolato a norma del secondo comma dell'art. 10, per la durata delle prestazioni di cui alla lettera a), nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244. In caso di ricovero in un istituto di cura le Casse marittime hanno facolta' di ridurre l'indennita' giornaliera del valore della panatica, purche' il marittimo non abbia moglie e figli o anche solo moglie o solo figli nelle condizioni di cui all'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, o non abbia a proprio carico ascendenti: in tutti i casi l'indennita' cosi' liquidata non puo' essere inferiore alla meta' dell'indennita' normale, comprensiva della panatica; per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennita' giornaliera nella misura del 60 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244.». «Art. 10. - L'indennita' giornaliera e' calcolata sul salario effettivamente goduto dall'assicurato alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo. Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7, insorti dal 1° gennaio 2024, l'indennita' giornaliera e' calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si e' verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si e' verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennita' giornaliera e' calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti. Per la determinazione del salario si osservano le norme degli artt. 71, primo e terzo comma, e 72 del regolamento 25 gennaio 1937, n. 200. La paga base giornaliera di cui al citato art. 71, primo comma, si calcola dividendo per trenta il salario mensile. L'indennita' giornaliera e' pagata posticipatamente a periodi non eccedenti i sette giorni. Il datore di lavoro non puo' rifiutarsi di fare anticipazioni quando ne sia richiesto dalla Cassa marittima. In caso di sbarco di un ammalato in un porto del Regno non vi e' obbligo di deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo sbarco avviene in altri porti il comandante, d'accordo con l'ufficio di porto o consolare, deve garantire o depositare presso detto ufficio, oltre le spese suddette anche acconti sulle indennita' per inabilita' temporanea per il periodo che l'ufficio stesso stabilira'.».
Note al comma 157 - La Tabella dell'Allegato A "Aliquota per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 e dal contributo di riscatto di cui al comma secondo dell'articolo 9", della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1965, n. 204.
Note al comma 158 - Per i riferimenti alla Tabella dell'allegato A "Aliquota per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 e dal contributo di riscatto di cui al comma secondo dell'articolo 9", della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), si veda nelle note al comma 157.
Note al comma 159 - La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16 (Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1986, n. 30.
Note al comma 160 - Il riferimento alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16 (Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori) e' riportato nelle note al comma 159.
Note al comma 162 - Si riporta il testo dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici) come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri: a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. 3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) "pensione di vecchiaia", conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) "pensione anticipata", conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. 4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'. 5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni. 7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta' minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. 10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) , della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028. 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche: a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica"; b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; c) al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine, la parola "anagrafici". 13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento e' computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 e' computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi. 14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni; e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014. 15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo. 15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita' contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni. 16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e' effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicita' biennale. 17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5"; dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: "6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita' per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita' lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77."; al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis". 17-bis. 18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (294), anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. 21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo e' definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo. 22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. 23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto. 24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento. 25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. 25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta: a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento. 25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente. 26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo. 27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. 28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel settore della previdenza. 29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di comunicazione e promozione istruite da altre Autorita' operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. 30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. 31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (295), le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. 31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".»
Note al comma 163 - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Abrogazione incrementi eta' pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci). - 1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e, con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) , della Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) , i medesimi soggetti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, e' incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 118,1 milioni di euro per l'anno 2024, 164,5 milioni di euro per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.»
Note al comma 165 - Il testo dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' riportato nelle note al comma 162. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni): «Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale). - 1. - 4. Omissis 5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non e' modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. Omissis.»
Note al comma 166 - Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi) - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005"; c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005". 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
Note al comma 168 - Si riporta il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale: «Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita'; b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione. 3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. 3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo. 4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20. 4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono sostituite dalla seguente: "sentita"; b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,"; c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: "12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". 4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo. 4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del piano di rientro". 4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo. 4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo". 4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "dei servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". 4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "producono servizi di interesse generale" sono inserite le seguenti: "e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,".» - Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183: «Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore. 2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data. 3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano ai trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015. 5. 6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015. 6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data. Il presente comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia' oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome. 6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come rifinanziato dal presente comma, di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center. 8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro ricollocazione. 9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n. 88 del 1989, dopo le parole "6 agosto 1975, n. 427,", sono aggiunte le seguenti: "e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,". 10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del 1989, dopo le parole "6 agosto 1975, n. 427," sono inserite le seguenti: "e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,". 11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3, comma 5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole "sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni." sono sostituite dalle seguenti: "che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, siano sottoposte a sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano state adottate le misure di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114."; |
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b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.". Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma 5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato dal presente comma, e' altresi' destinato per l'anno 2015, in via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo 3, comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. 11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117 milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficolta' economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono piu' ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e' riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 11-quater. 11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficolta' economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono piu' ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni e' riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficolta' economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono piu' ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni e' riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora all'esito dell'attivita' di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o 11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, puo' rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e 11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.»
Note al comma 169 - Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, e' riportato nelle note al comma 168. - La legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1958, n. 83.
Note al comma 170 - Il testo dell'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e' riportato nelle note al comma 168. - Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, e' riportato nelle note al comma 168. - Si riporta il testo dell'articolo 53-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo: «Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). - 1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014, del trattamento di mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»
Note al comma 171 - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 (Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161): «Art. 1 (Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro). - 1. Quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilita', per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali e' stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede, nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali e' ammesso il trattamento di sostegno al reddito e' riconosciuta la contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015. L'Amministratore giudiziario specifica i nominativi dei lavoratori per i quali richiede il riconoscimento del trattamento. 2. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro e' riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato. 3. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso in via provvisoria su richiesta dell'amministratore giudiziario e previa autorizzazione scritta del giudice delegato a decorrere dal provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 41, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il trattamento cessa di essere corrisposto quando la richiesta non e' reiterata dall'amministratore giudiziario dopo l'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41, comma 1-sexies, del medesimo decreto legislativo. 4. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata puo' richiedere, per le imprese poste sotto la propria gestione, il trattamento di cui al comma 1, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011. 5. Il trattamento di cui al comma 1 non puo' essere richiesto per: a) i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi; b) il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso. 6. Il trattamento di cui al comma 1 cessa di essere corrisposto nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui al comma 5 si realizzano ed e' revocato, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' applicative del presente articolo.» - Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.
Note al comma 172 - Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze: «Art. 44 (Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi). - 1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, puo' essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica, nonche' nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e' verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e' indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi. 1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attivita' dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 puo' essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.» - Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.
Note al comma 173 - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno): «Art. 1-bis (Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA). - 1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.» - Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.
Note al comma 174 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1.-128. Omissis 129. La disposizione di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' ulteriormente prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024. Gli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122. Omissis.» - Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.
Note al comma 175 - Si riporta il testo degli articoli 4, 22, 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183: «Art. 4 (Durata massima complessiva). - 1. Per ciascuna unita' produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5. 2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonche' per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unita' produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.» «Art. 22. (Durata). - 1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. 2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo' essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. 3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima puo' raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile. 4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. 5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarieta' viene computata nella misura della meta' per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. 6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle imprese edili e affini.» «Art. 24 (Consultazione sindacale). - 1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), e' tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonche' alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita' e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. 2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione e' presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda e' trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unita' produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unita' produttive ubicate in piu' regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate. 3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto da tenersi anche in via telematica il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonche' delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali e' richiesto l'intervento, e le modalita' della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. 4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilita' della causale di contratto di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c). 5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalita' di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.» «Art. 25 (Procedimento). - 1. La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale e' presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unita' produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. 2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1. 3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima. 4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e' tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita. 5. La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo e' adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa. 6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori. 7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.».
Note al comma 176 - Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.
Note al comma 177 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonche' per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, e' attribuito, un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al settimo periodo del presente comma. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia gia' presente almeno un figlio di eta' inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono di cui al secondo periodo e' elevato a 2.100 euro. Il buono e' corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non e' cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non e' altresi' fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo.»
Note al comma 178 - Il testo dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e' riportato nelle note al comma 177.
Note al comma 179 - Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'), come modificato dalla presente legge: «Art. 34 (Trattamento economico e normativo). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024. I genitori hanno altresi' diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23. 2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 e' dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione. 3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 2. 5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilita' o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva. 6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.» - Il Capo III e IV, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), trattano rispettivamente di congedo di maternita' e congedo di paternita'.
Note al comma 183 - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico): «Art. 3 (Emissione e gestione). - 1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro: a) di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita', ivi compresa la facolta' di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani ed esteri, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento; b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le stesse modalita' si provvede sul mercato interbancario ad operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla lettera a); b-bis) di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni. Al portafoglio attivo si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5; c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. 1-bis. Il Tesoro e' autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La garanzia e' costituita da titoli di Stato di Paesi dell'area dell'euro denominati in euro oppure da disponibilita' liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di titoli o liquidita', intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' applicative del presente comma. 2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro puo' derogare alle norme di contabilita' di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1.»
Note al comma 184 - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014. - Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici: «Art. 5 (Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonche' dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacita' selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalita' attuative di tale riassegnazione.»
Note al comma 185 - Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46): «Art. 6 (Modalita' di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio). - 1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 e' presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed e' riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda e' presentata in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalita' indicate dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 e' presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilita' genitoriale. L'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui e' presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda. 3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare e' comunicata con apposita procedura telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza. 4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno e' riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare. 5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalita' di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante. 6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. 7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validita' a dicembre dell'anno precedente. 8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.»
Note al comma 186 - Si riporta il testo dell'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza): «Art. 127 ((Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2) Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 1. Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza. 2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7. 3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. 4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131. 5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale (186) . I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati: a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale; b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati; c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea; d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute; g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali. 6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita': a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati al recupero psicofisico della persona; b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti; c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico; d) individuazione di indicatori per la verifica della qualita' degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti; e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali; f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale; g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete; h) educazione alla salute. 8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili. 9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a). 10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita' di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione e' preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in euro 103.291,98 (lire 200 milioni) annui. 12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.»
Note al comma 187 - Si riporta il testo dell'articolo 105-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: «Art. 105-bis (Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza). - 1. Al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.» - Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale): «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.» - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.»
Note al comma 188 - Si riporta il testo dell'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): «Art. 26-bis (Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza). - 1. In considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.» - Il testo dell'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) e' riportato nelle note al comma 187.
Note al comma 189 - Il testo dell'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) e' riportato nelle note al comma 187. - Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province): «Art. 5-bis (Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio). - 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto: a) della programmazione regionale e degli interventi gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne; b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione; c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione; d) della necessita' di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione. 3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali e' garantito l'anonimato, sono promossi da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata. 4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici. 5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresi' parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere. 6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. 7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.»
Note al comma 190 - Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica): «Art. 6 (Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica). - 1. In conformita' agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. 2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.» - Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province): «Art. 5 (Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77. 2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti finalita', nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3: a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo; d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; e) garantire la formazione di tutte le professionalita' che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori; f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte; g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva; h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati gia' esistenti; i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore; l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle reti locali e sul territorio. 2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita' nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto. 4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5.» - Il testo dell'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) e' riportato nelle note al comma 187.
Note al comma 191 - Il testo dell'articolo 105-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' riportato nelle note al comma 187.
Note al comma 194 - Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalita' di cui all'articolo 5 -bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n. 119.»
Note al comma 195 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1.-214. Omissis 215. Al fine di garantire la realizzazione delle attivita' istituzionali del Centro di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' la loro continuita', sono trasferiti annualmente 3 milioni di euro all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze. L'importo di cui al primo periodo e' riconosciuto sulla base di una convenzione, di durata triennale, sottoscritta dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze. Omissis.»
Note al comma 196 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «Art. 1. - 1.-1249. Omissis 1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalita', alla maternita' e alla paternita', al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonche' misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo e' utilizzato per finanziare: a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche' per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilita', unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalita' per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie; f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonche' progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonche' interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita; h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo; i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico; i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio. Per le finalita' di cui alla presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno 2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attivita' di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio; l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare; m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonche' di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalita' sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona; p) attivita' di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia; q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche; r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione. 1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilita' si avvale, altresi', del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia. 1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi. 1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilita', con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonche' del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalita' di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo e' ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilita', con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»
Note al comma 197 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2022, n. 197(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1.-612. Omissis 613. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, di cui 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2023, e' destinato a sostenere la maternita' delle atlete non professioniste. Omissis.»
Note al comma 198 - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 162 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1. - 1.-161. Omissis 162. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuita' e la qualita' di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree: a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attivita' fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimita' intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuita' delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza; b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternita'; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimita' e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonche' sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarieta' intergenerazionale e di volontariato locali; c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti. 163. - 169. Omissis 170. In sede di prima applicazione sono definiti i seguenti LEPS, individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del 28 luglio 2021: a) pronto intervento sociale; b) supervisione del personale dei servizi sociali; c) servizi sociali per le dimissioni protette; d) prevenzione dell'allontanamento familiare; e) servizi per la residenza fittizia; f) progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'): «Art. 24 (Sistema informativo unitario dei servizi sociali). - 1. - 2. Omissis 3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti: a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in: 1) Banca dati delle prestazioni sociali; 2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; 2-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale; 2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione. 3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in: 1) Banca dati dei servizi attivati; 2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali. Omissis.» - La legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 giugno 2016, n. 146. - La legge 21 maggio 1998, n.162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 29 maggio 1998, n. 123.
Note al comma 199 - Si riporta il testo dell'articolo 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 89 (Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali). - 1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, nonche', a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualita' precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione. 2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi. 2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalita' per garantire l'accesso e la continuita' dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone piu' esposte agli effetti di emergenze e calamita'. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» - Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali): «Art. 8 (Funzioni delle regioni). - 1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attivita' sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419. 2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunita' locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge. 3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalita' e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge; b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni; c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali; d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresi' alle esperienze effettuate a livello europeo; e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste; f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e 5; g) istituzione, secondo le modalita' definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualita', di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge; h) definizione dei requisiti di qualita' per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni; i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale; l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g); m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attivita' sociali; n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati; o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalita' indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19. 4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalita' per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori. 5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalita' stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.» - Si riporta il testo dell'articolo 46, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: «Art. 46 (Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione maestri del lavoro). - 1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione. 2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalita'. 3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. 4. Le modalita' di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1. 6. Per far fronte alle spese derivanti dalle attivita' statutarie della federazione dei maestri del lavoro d'Italia, consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di handicap ed agli anziani non autosufficienti, e' conferito alla federazione medesima, per il triennio 2003-2005, un contributo annuo di 260.000 euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»: «Art. 1. - 1. - 1263. Omissis 1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Omissis.» - Il riferimento al testo della legge 21 maggio 1998, n.162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) e' riportato nelle note al comma 198. - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare): «Art. 3 (Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. 2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo. 3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti, le modalita' per la pubblicita' dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.».
Note al comma 201 - Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106, come modificato dalla presente legge: «Art. 15 (Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attivita' di raccordo con altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Consiglio nazionale del Terzo settore e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attivita' di monitoraggio e ricerca. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali. 3. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese sociali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, e delle associazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti le forme, i contenuti e le modalita' dell'attivita' ispettiva sulle imprese sociali, nonche' il contributo per l'attivita' ispettiva da porre a loro carico e la relativa destinazione, e, ai fini del comma 3, sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le imprese sociali sono sottoposte ad attivita' ispettiva almeno una volta all'anno sulla base di un modello di verbale approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 4 -bis. Le somme dovute a titolo di contributo per l'attivita' ispettiva a carico delle imprese sociali, non aderenti ad alcuna associazione di cui al comma 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del successivo trasferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati. 5. L'attivita' ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma di societa' cooperativa e' svolta nel rispetto delle attribuzioni, delle modalita' e dei termini di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicita', la completezza, la periodicita' e l'efficacia dell'attivita' ispettiva. 6. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il soggetto esercente l'attivita' ispettiva ai sensi dei commi 2 e 3 diffida gli organi di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine. 7. In caso di ostacolo allo svolgimento dell'attivita' ispettiva o di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 6, il Ministero vigilante puo' nominare un commissario ad acta, anche nella persona del legale rappresentante dell'impresa sociale, che affianchi gli organi dell'impresa sociale e provveda allo specifico adempimento richiesto. 8. Nel caso di irregolarita' non sanabili o non sanate il Ministro vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. Tale provvedimento dispone altresi' che il patrimonio residuo dell'impresa sociale, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), e' devoluto al fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di societa' cooperative. Il provvedimento e' trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese. 9. Avverso i provvedimenti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emessi ai sensi del comma 8 e' ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.».
Note al comma 202 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «Art. 1. - 1.-109. Omissis 110. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: a) euro 189.109.570,46 all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale; b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77; c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali e' dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Omissis.» - Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.
Note al comma 203 - Si riporta il testo dell'articolo 24, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali, come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Disposizioni finanziarie). - 1. La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e' integrata di 44 milioni di euro per l'anno 2023. 2. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, il Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di societa' partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attivita' lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche', in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le societa' partecipate di cui al suddetto periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo di cui al primo periodo da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonche' i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalita' di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili nel medesimo Fondo. 3. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e' incrementato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023. 4. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023. 5. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali e' istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato. 6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8, 11, 12, 19, 20 e dai commi da 1 a 5 del presente articolo, determinati in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede: a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta 2021 e 2022"; c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; d) quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6. 7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.».
Note al comma 204 - Il testo dell'articolo 24, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali, e' riportato nelle note al comma 203. - Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.
Note al comma 205 - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 (Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali): «Art. 3. - Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonche' le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato. Su richiesta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, le imprese industriali degli enti pubblici possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.». - Il titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) concerne trattamenti di integrazione salariale.
Note al comma 206 - Il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato nelle note al comma 166.
Note al comma 211 - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza: «Art. 8 (Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore). - 1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilita'. Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, agli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani. 2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, diversi dai soggetti di cui al comma 1, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2, le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonche' le procedure di controllo. 4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di societa' in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla societa' incaricata della gestione. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per 28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.».
Note al comma 212 - Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) come modificato dalla presente legge: «Art. 34 (Misure a tutela delle persone con disabilita'). - 1.-2-bis (abrogati). 3. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «35 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti parole «e di 20 milioni di euro per l'anno 2021»; b) le parole «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti «entro il 31 dicembre 2021». 4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».
Note al comma 214 - Il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' riportato nelle note al comma 187.
Note al comma 216 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1. - 1.-177. Omissis 178. Il Fondo per la disabilita' e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e' denominato « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita'» ed e' trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e' incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Omissis.»
Note al comma 218 - Si riporta il testo dell'articolo 11, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali: «Art. 11 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell'indennita' nei servizi di emergenza-urgenza). - 1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanita' del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, in deroga alla contrattazione, puo' essere aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonche' per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanita', per le quali la tariffa oraria puo' essere aumentata fino a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale. 2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. 3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «sono incrementati,» sono inserite le seguenti: «dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanita', e,». 4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 1-bis e 3 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine e' incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023. 5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.».
Note al comma 219 - Il testo dell'articolo 11, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali, e' riportato nelle note al comma 218.
Note al comma 222 - Si riporta il testo dell'articolo 15-quattordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «Art. 15-quattordecies (Osservatorio per l'attivita' libero-professionale). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater, e' organizzato presso il Ministero della sanita' l'Osservatorio per l'attivita' libero professionale con il compito di acquisire per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su: a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione dell'attivita' libero professionale; b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi concernenti l'attivita' libero professionale intramuraria; c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all'attivita' libero professionale intramuraria; d) il rapporto fra attivita' istituzionale e attivita' libero professionale; e) l'ammontare dei proventi per attivita' libero professionale, della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda; f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attivita' istituzionale e libero professionale.».
Note al comma 223 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1. - 1.-281. Omissis 282. Le percentuali di cui al comma 281 possono essere annualmente rideterminate, fermi restando i valori complessivi di cui al medesimo comma, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): «Art. 1. - 1.-397. Omissis 398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed e' rideterminato nella misura del 6,89 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di "tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti". Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1. - 1.-280. Omissis 281. Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei LEA, anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rideterminato nella misura dell'8 per cento per l'anno 2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo il limite della spesa farmaceutica convenzionata nel valore stabilito dall'articolo 1, comma 475, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente il valore complessivo della spesa farmaceutica e' rideterminato nel 15 per cento per l'anno 2022, nel 15,15 per cento nell'anno 2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «Art. 1. - 1.-574. Omissis 575. Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti diretti e' stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Conseguentemente, per gli altri acquisti diretti il tetto di spesa e' determinato nella misura pari al 6,69 per cento. Omissis.».
Note al comma 224 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014): «Art. 1. - 1.-425. Omissis 426. Il prontuario della continuita' assistenziale ospedale-territorio (PHT) e' aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonche' ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entita' della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): «Art. 8 (Disposizioni in materia di sanita').- 1. - 9. Omissis 10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi: a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; b); c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico; c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicita' al pubblico (OTC). Omissis.».
Note al comma 225 - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario: «Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica). - 1. Omissis 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del 13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1º gennaio 2019, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Omissis.». - Il testo dell'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' riportato nelle note al comma 224.
Note al comma 228 - Il testo dell'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' riportato nelle note al comma 224. - Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria): «Art. 7 (Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione). - 1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu' basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione. 2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, puo' apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della presentazione, da parte dell'assistito, della ricetta non puo' sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo piu' basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso. |
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3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo piu' basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1. 4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo piu' basso ed il prezzo del farmaco prescritto e' a carico dell'assistito con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica: «Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza). - 1.-39. Omissis 40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 3 per cento e al 30,35 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire 199.999, al 12,5 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma. Per le farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 300.000, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento. Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonche' quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202 (Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica): «Art. 1. - 1. Per l'anno 2004 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per l'assistenza farmaceutica convenzionata resta stabilito al 13 per cento dell'importo della spesa sanitaria corrispondente al livello con cui concorre lo Stato ai sensi dell'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, come rideterminato da successivi provvedimenti legislativi. Lo scostamento per il predetto anno rispetto a tale importo e' valutato tenendo conto del livello di spesa farmaceutica registrato nel 2003, incrementato su base annua del tasso di variazione medio registrato nel primo trimestre 2004. 2. Lo scostamento sulla base del procedimento di cui al comma 1 e' complessivamente valutato in 1.365 milioni di euro, rideterminato, al netto dell'IVA, in 1.241 milioni di euro. L'entita' del relativo ripiano da effettuarsi attraverso uno sconto sulla quota spettante al produttore, ai sensi del comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' pari a 745 milioni di euro, corrispondente al 60 per cento dello scostamento indicato al netto dell'IVA. In fase di applicazione, in attesa degli esiti delle verifiche trimestrali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di cui al comma 4, l'onere da attribuirsi a carico del produttore mediante lo sconto e' pari a 495 milioni di euro, corrispondente al valore in ricavo industria del predetto ripiano. Al fine di assicurare il rispetto dell'equilibrio finanziario entro i limiti di cui al comma 1, l'AIFA adotta le misure previste dall'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. 3. Il produttore, per i farmaci destinati al mercato interno e rimborsabili dal SSN, ad esclusione dei prodotti dispensati in ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, dei prodotti emoderivati, plasmatici e da DNA ricombinante, dovra' calcolare, sul proprio margine, definito all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla distribuzione intermedia e nel caso di forniture dirette alle farmacie direttamente a queste ultime, uno sconto ulteriore del 6,8 per cento pari al 4,12 per cento sul prezzo al pubblico, IVA compresa. Il grossista dovra' trasferire tale sconto alle farmacie le quali, nel richiedere al SSN i rimborsi per l'assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal produttore. Per i prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il SSN, le farmacie applicheranno all'acquirente il medesimo sconto. Le quote di spettanza al grossista e alla farmacia restano quelle definite all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 4. Il margine per il produttore rideterminato ai sensi del presente articolo sara' applicato dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il periodo necessario al ripiano dello sfondamento effettivo dell'anno 2004. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) verifica trimestralmente tramite l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OSMED) e comunica al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza tra la spesa a carico del SSN e il valore determinato quale prodotto tra consumi e prezzi in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di apportare, se necessario, gli opportuni aggiustamenti. Nel rinnovo dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, vengono ridefiniti i criteri, le modalita' e le quote di attribuzione del ripiano a ciascuna regione.». - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica: «Art. 11 (Controllo della spesa sanitaria). - 1.- 5. Omissis 6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali di classe A, di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi spettante. A decorrere dal 31 maggio 2010 il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto gia' previsto dalla vigente normativa, una quota pari all'1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto dell'1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima data le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime e all'erario un importo dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al lordo dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale. Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilita' di compensazione, secondo le modalita' indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Omissis.».
Note al comma 231 - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria): «Art. 8 (Particolari modalita' di erogazione di medicinali agli assistiti). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facolta' di: a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalita' previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale; b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; c) disporre, al fine di garantire la continuita' assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute: «Art. 10 (Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e norme sull'innovativita' terapeutica). - 1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 54, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La produzione di una specifica materia prima farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I non necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica all'AIFA da parte del titolare dell'officina, e' effettuata nel rispetto delle norme di buona fabbricazione in un'officina autorizzata alla produzione di materie prime farmacologicamente attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo sito internet una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma e sui possibili effetti della estensione di tale disciplina ai medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche di fase II. La relazione tiene adeguatamente conto anche degli interventi ispettivi effettuati dall'AIFA presso le officine di produzione delle materie prime farmacologicamente attive.»; b) al comma 3 dell'articolo 73 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione delle loro caratteristiche tecniche, i radiofarmaci sono esentati dall'obbligo di apposizione del bollino farmaceutico, disciplinato dal decreto del Ministro della sanita' in data 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001.»; c) il comma 11 dell'articolo 130 e' sostituito dal seguente: «11. Le aziende titolari di AIC e le aziende responsabili della commercializzazione dei medicinali sono tenute alla trasmissione dei dati di vendita secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, concernente l'istituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo.»; d) il comma 12 dell'articolo 130 e' abrogato; e) il comma 23 dell'articolo 148 e' abrogato; f) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 141 le parole: «La sospensione e' disposta in caso di lievi irregolarita' di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «La sospensione e' disposta, altresi', quando le irregolarita' di cui ai commi 2 e 3 risultano di lieve entita'». 2. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilita' agli assistiti dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali che, a giudizio della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, di seguito AIFA, possiedano, alla luce dei criteri predefiniti dalla medesima Commissione, il requisito della innovativita' terapeutica, come definito dall'articolo 1, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2010, n. 197/CSR. 3. Quanto disposto dal comma 2 si applica indipendentemente dall'inserimento dei medicinali nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri analoghi elenchi predisposti dalle competenti autorita' regionali e locali ai fini della razionalizzazione dell'impiego dei farmaci da parte delle strutture pubbliche. 4. Quando una regione comunica all'AIFA dubbi sui requisiti di innovativita' riconosciuti a un medicinale, fornendo la documentazione scientifica su cui si basa tale valutazione, l'AIFA sottopone alla Commissione consultiva tecnico-scientifica la questione affinche' la riesamini entro 60 giorni dalla comunicazione regionale e esprima un motivato parere. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad aggiornare, con periodicita' almeno semestrale, i prontuari terapeutici ospedalieri e ogni altro strumento analogo regionale, elaborato allo scopo di razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte di strutture pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di guidare i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici, nonche' a trasmetterne copia all'AIFA. L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione e' tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico. 6. Presso l'AIFA, e' istituito, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo permanente di monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri, al quale partecipano rappresentanti della stessa Agenzia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Ministero della salute. La partecipazione al tavolo e' a titolo gratuito. Il tavolo discute eventuali criticita' nella gestione dei prontuari terapeutici ospedalieri e degli altri analoghi strumenti regionali e fornisce linee guida per l'armonizzazione e l'aggiornamento degli stessi, anche attraverso audizioni periodiche delle organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.».
Note al comma 232 - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario: «Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa). - 1.-13. Omissis 14. Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialita' all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita', nonche' di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilita' interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilita' sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessita' erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonche' gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' e i relativi criteri di appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' i ricoveri individuati come "ad alta complessita'" nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la compensazione della mobilita' sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in carico dagli IRCCS. Ne danno altresi' comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in materia di compensazione della mobilita' sanitaria nell'ambito del riparto delle disponibilita' finanziarie del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna regione. Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purche' la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Omissis.».
Note al comma 233 - Il testo dell'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' riportato nelle note al comma 232.
Note al comma 234 - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1.-67. Omissis 67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015, per l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018, per l'anno 2019, per l'anno 2020, per l'anno 2021, per l'anno 2022, per l'anno 2023 e per l'anno 2024 in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari all'1,75 per cento. Limitatamente all'anno 2021, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari allo 0,32 per cento. Limitatamente all'anno 2024, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari allo 0,50 per cento.».
Note al comma 235 - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016): «Art. 1. - 1.-557. Omissis 558. Sulla base dell'attivita' svolta ai sensi del comma 557, la Commissione di cui al comma 556 formula annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA. 559. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei LEA e' effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale previa registrazione della Corte dei conti. Omissis.».
Note al comma 236 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015) come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1.-606. Omissis. 607. Al fine di agevolare la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attivita' di trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del rilievo assunto in ambito nazionale, cosi' come attestato dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT, la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata fino al 31 dicembre 2025 ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attivita' sanitaria del predetto Istituto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la valorizzazione delle funzioni del medesimo ISMETT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per garantire il riconoscimento della maggiore complessita' gestita dall'ISMETT. La regione assicura il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale autorizzazione opera anche con riferimento agli anni 2013 e 2014. Omissis.».
Note al comma 237 - La legge 13 giugno 2023, n. 83, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosi' come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 giugno 2023, n. 151. - Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 166 del 30 aprile 2004. - La legge 15 novembre 2000, n. 364, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2000, n. 288, S.O.
Note al comma 240 - Si riporta il testo dell'articolo 34, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla presente legge: «Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale). - 1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validita' temporale: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza; b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale. 2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale e' assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. 3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e' determinato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non puo' essere inferiore a euro 2.000 annui. 4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale puo' essere altresi' richiesta: a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio; b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973n. 304. 5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3. Il contributo non e' in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera b. 6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non e' valido per i familiari a carico. 6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. 7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale e' iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.».
Note al comma 243 - Si riporta il testo dell'articolo 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), come modificato dalla presente legge: «Art. 6. - 6. 1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. 2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data. 3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione. 4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare. 5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorita' locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti. 6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso. 7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio e' trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente. 8. Altra copia autentica della dichiarazione e' trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza. 9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano gia' state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6. 9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata gia' resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica. 9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. 9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.».
Note al comma 244 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1. - 1.-273. Omissis 274. Al fine di assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, e' autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni di euro per l'anno 2022, 150,1 milioni di euro per l'anno 2023, 328,3 milioni di euro per l'anno 2024, 591,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La predetta autorizzazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale, da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2022. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR. Omissis.».
Note al comma 245 - Si riporta il testo dell'articolo 12, della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 9, comma 4, pari a 1.650.000 euro per l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011, a 300.000 euro per l'anno 2012 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 650.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011 e a 300.000 euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge. 2. Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dal 2024, l'importo di cui al primo periodo e' incrementato di 10 milioni di euro annui. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tabella 1 (Articolo 12, comma 1) (migliaia di euro)
Parte di provvedimento in formato grafico Note al comma 246 - Si riporta il testo dei commi 34 e 34-bis, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica: «Art. 1. - 1.-33. Omissis 34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita' della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonche' alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purche' relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, antipertosse e antihaemophulius influenzae tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale. 34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34. Omissis.».
Note al comma 247 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1.-329. Omissis. 330. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, denominato "Fondo per l'Alzheimer e le demenze", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' incrementata di 4.900.000 di euro per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Omissis.».
Note al comma 248 - Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Disposizioni in materia di attivita' del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295). - 1. Al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore del Fondo e' autorizzato ad effettuare, su direttive del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali proventi o oneri derivanti dalle suddette operazioni di copertura vengono accreditati o addebitati al citato Fondo. 1-bis. Al fine di garantire una piu' efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operativita' del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, le stime degli accantonamenti in linea con le migliori pratiche di mercato, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'articolo 17. Sulla base di tali stime, il soggetto gestore provvede a effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo che, tenuto conto delle disponibilita' di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, assicurino la continuita', l'operativita' e la sostenibilita' del Fondo medesimo. Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo puo' conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacita' operativa. 1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, e' autorizzato a effettuare le operazioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. A tal fine, le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. 2. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le necessita' operative connesse alla predetta gestione puo' essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il netto ricavo e' versato in apposito conto di Tesoreria intestato al soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».
Note al comma 249 - Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione, come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, il credito d'imposta e' riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. 3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche' nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 4. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma e' restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. 5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita' nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali e' stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di accesso al beneficio, nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.».
Note al comma 250 - Il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.
Note al comma 251 - Il regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013.
Note al comma 252 - Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina): «Art. 19 (Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari). - 1. Al fine di sostenere la continuita' produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attivita' delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni. 2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nei settori agricolo e della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie e' autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, dopo l'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' inserito il seguente: «Art. 8-quinquies.1 (Ulteriori disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte). - 1. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato puo' presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa. 2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle entrate-Riscossione: a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo; b) trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data della relativa ricezione. 3. L'AGEA, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateizzazione e: a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari e sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione; b) in caso di rigetto, l'AGEA ne da' comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attivita' di riscossione coattiva. 4. Il pagamento delle rate e' effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento e' effettuato dal produttore con le modalita' indicate nel provvedimento di accoglimento. 5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. 6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile ai sensi del comma 4, e' automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo. 7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-quinquies del presente decreto e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». 3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione possono esercitare la facolta' di cui all'articolo 8-quinquies.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, introdotto dal comma 3-bis del presente articolo, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data. 3-quater. L'efficacia della rateizzazione prevista dai commi 3-bis e 3-ter resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018 nella causa C-433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili): «Art. 13 (Rifinanziamento Fondo PMI e misure per il microcredito, per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare nonche' in materia di contratti dell'ISMEA). - 1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale "Imprese e competitivita' 2014-2020" a titolarita' del Ministero dello sviluppo economico. 1-bis. Al fine di garantire un'adeguata qualita' dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e' istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed e' accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito gia' concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalita' previste dal presente comma e' autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. 1-ter. L'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1-bis e sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attivita' di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attivita' di formazione, supporto nell'attuazione di modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalita' attuative del comma 1-bis e del presente comma sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA e' concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni. 2-bis. Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalita' ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e' destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilita' del ricavo aziendale nel settore del grano. 3. All'articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli». 4. All'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ISMEA e' autorizzato ad utilizzare le risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.». 4-bis. Con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, puo' rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale e' recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonche' titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile e' dovuta in misura fissa. 4-ter. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: «acquistati dalla Cassa per la formazione della proprieta' contadina» sono sostituite dalle seguenti: «acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)». 4-quater. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA e' effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli e' consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli. 4-quinquies. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprieta' dell'ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso. 4-sexies. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprieta' vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'Istituto, neanche a titolo solidale, intendendosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo.».
Note al comma 253 - Si riporta il testo dell'articolo 43, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: «Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa). - 1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a: a) individuare le attivita', le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione; b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato; c) stabilire le modalita' di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato; d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza; e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali. 2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo. 4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilita' per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo. 6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005. 7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia. 7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.».
Note al comma 255 - Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali): «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1. 1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.».
Note al comma 256 - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia: «Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese). - 1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese, purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8. 3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 4 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5. 4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in piu' quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei contributi medesimi, le relative attivita' di controllo nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2. 6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo. 7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare: a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace utilizzo delle risorse; b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della provvista di cui al comma 2; c) delle attivita' informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo. 8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca. 8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita' sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalita'.».
Note al comma 257 - Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese): «Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese. 2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalita': a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale; b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione; c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata; c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuita' all'esercizio delle attivita' imprenditoriali. 3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalita' e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102. 3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti. 3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo. 3-quater. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita' e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti. 4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo. 5. 6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi. 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo. 8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al comma 11. 9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilita' istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali continuano ad operare fino al completamento dei relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate dalla UE alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita' accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge. 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Note al comma 260 - Il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017, e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 marzo 2021, n. L 107. - Il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 - il Fondo europeo per gli investimenti strategici, e' pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2015, n. L 169.
Note al comma 267 - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali): «Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese). - 1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonche' le associazioni professionali e le societa' tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A. 1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la societa' dimostra che il soggetto non residente svolge un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. 2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono rilasciate alle seguenti condizioni: a) la garanzia e' rilasciata entro il 30 giugno 2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni ovvero al maggior termine di durata previsto dalla lettera a-bis), con la possibilita' per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi; a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto e' innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto e la durata effettiva delle garanzie medesime saranno determinate in conformita' alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.; b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore; b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di "impresa in difficolta'", sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; c) l'importo del prestito assistito da garanzia non e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale; 2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attivita', come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa; d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali: 1) 90 per cento per imprese con non piu' di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia; 3) 70 per cento per le imprese col valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro; e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti: 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio; g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito; h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa; i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta; l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto; n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni, ovvero il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purche' il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione; n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere altresi' destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. 4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento. 5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo. 6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con non piu' di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9: a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che puo' operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato; b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina la richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A. 7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico e' subordinato altresi' alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: a) contributo allo sviluppo tecnologico; b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica. 8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7. 9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze. 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalita' attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9. 11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere concessa, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 30 giugno 2022 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e che prevedano modalita' tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. 14. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio. 14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 30 giugno 2022, concede garanzie, in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. 14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al quindici per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. 14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti. 14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 14-bis e 14-ter e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara' registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonche' dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo. (12) 14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), e' subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: a) contributo allo sviluppo tecnologico; b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro; e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica. 14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.».
Note al comma 269 - Si riporta il testo dell'articolo 64, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale): «Art. 64 (Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal). - 1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo: a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita' sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. 2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina: a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attivita' istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi; b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche; c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti; d) le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalita' di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la remunerazione della garanzia stessa; e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni; f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validita' ed efficacia della garanzia. 3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 600 milioni di euro, e' subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. 4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. 5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2. 5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato pubblico-privato" sono inserite le seguenti: "e anche realizzati con l'intervento di universita' e organismi privati di ricerca". 6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole ", il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalita' del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86," sono soppresse; b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87," sono aggiunte le seguenti: "e' stabilita". 7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «Art. 1. - 1. - 87. Omissis 88. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87, e' stabilita la ripartizione dell'intervento tra i diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le attivita' connesse all'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' operare attraverso societa' in house o attraverso il Gruppo BEI quale banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalita' di cui ai commi 86 e 87 e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Omissis.»
Note al comma 271 - Si riporta il testo dell'articolo 58, legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali): «Art. 58 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali). - 1. A decorrere dall'anno 2016 e' istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo e' alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente. Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, con priorita' di utilizzo delle relative risorse per interventi gia' pianificati e immediatamente cantierabili, nonche' gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel decreto. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessita' di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le modalita' di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2. 4. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accessibilita' alle informazioni concernenti le modalita' di gestione del Fondo, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico pubblica nel proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al comma 3, nonche' lo stato di avanzamento degli interventi realizzati.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «Art. 1. - 1. - 515. Omissis 516. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2022 e' adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il Piano nazionale e' aggiornato ogni tre anni, con le modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524. Il Piano nazionale e' attuato attraverso successivi stralci che tengono conto dello stato di avanzamento degli interventi e della disponibilita' delle risorse economiche, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentiti i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata. Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Omissis.»
Note al comma 272 - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2023, n. 58 (Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria): «Art. 3 (Riavvio delle attivita' di programmazione e progettazione dell'opera). - 1. In coerenza con la qualificazione di cui all'articolo 1, comma 487, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'opera e' inserita nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo. 2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed approvato dal Consiglio di amministrazione della societa' concessionaria il 29 luglio 2011, e' integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale e alla localizzazione dell'opera. Nella relazione sono altresi' indicate le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo: a) alle norme tecniche per le costruzioni NTC2018, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, e alle conseguenti modifiche alla modellazione geologica e alla caratterizzazione geotecnica; b) alla normativa vigente in materia di sicurezza; c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di progettazione attualmente in uso, salve deroghe; d) alla compatibilita' ambientale; e) agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione; f) alle prove sperimentali richieste dal parere espresso dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sul progetto definitivo approvato dal Consiglio di amministrazione della societa' il 29 luglio 2011. 3. La relazione di cui al comma 2, corredata degli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella medesima, e' trasmessa per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della societa' concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni. 4. All'esito del procedimento di cui al comma 3, la societa' concessionaria trasmette tempestivamente il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indice e presiede una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni statali e gli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera. La predetta documentazione e' contestualmente trasmessa, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione di quella prevista dalla lettera g) del medesimo comma, all'autorita' competente, ai fini della valutazione di impatto ambientale, che si svolge nei tempi e con le modalita' di cui al comma 6 del presente articolo. 5. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, ha finalita' istruttorie e a essa non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con la convocazione sono altresi' trasmessi gli atti e i documenti gia' acquisiti dalla conferenza indetta ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, acquisisce le osservazioni dei soggetti interessati, nonche' motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare e di progetto definitivo. Le valutazioni istruttorie di cui al terzo periodo sono limitate ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. Sui contenuti progettuali non interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo, sono fatte salve le osservazioni, le proposte di adeguamento e le richieste di prescrizioni o varianti migliorative acquisite nella conferenza indetta ai sensi del citato decreto legislativo n. 190 del 2002, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni o enti partecipanti, che non si siano gia' espressi, di sottoporre alla conferenza di cui al comma 4, primo periodo, le proprie valutazioni o pareri su tali contenuti. Per la tutela dei beni archeologici, sono acquisiti nella conferenza solo gli elementi relativi alla valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 48, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La conferenza si conclude nel termine di cui al comma 6, quinto periodo, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' in ogni caso autorizzato a procedere ai sensi del comma 7. 6. Ai fini della valutazione di impatto ambientale l'autorita' competente provvede con le modalita' previste per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione e' limitata ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. La valutazione sugli ulteriori contenuti progettuali e' limitata agli aspetti che non siano stati valutati o siano stati oggetto di valutazioni negative nel procedimento attivato sul progetto definitivo redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, i cui effetti sono fatti salvi. Nel corso del procedimento, l'autorita' competente puo' richiedere una sola volta integrazioni documentali o istruttorie entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione. Il procedimento ha rilevanza prioritaria rispetto ad ogni altro procedimento di competenza dell'autorita' di cui al primo periodo ed e' in ogni caso concluso nel termine di novanta giorni dalla ricezione della documentazione. Gli esiti della valutazione sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la compatibilita' delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi ai sensi del comma 5 anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'approvazione i seguenti atti e documenti: a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale; c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2; d) il piano economico-finanziario di cui all'articolo 2, comma 8; e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento. 8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. 9. Alla determinazione conclusiva del CIPESS di cui ai commi 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. Alle procedure di espropriazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 10. All'esito dell'adozione della determinazione di cui ai commi 7 e 8 sono autorizzate le prestazioni anticipate rispetto alla cantierizzazione dell'opera definite nel programma anticipato di opere e servizi predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d). 11. All'approvazione del progetto esecutivo e delle relative varianti si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 1158 del 1971.»
Note al comma 273 - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «Art. 1. - 1. - 176. Omissis. 177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III - Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni: a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo principi di complementarita' e di addizionalita'; |
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b) con una o piu' delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia' disposte: 1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali; 2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse; c) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene: 1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonche' l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste; 2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione; 3) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti; 4) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione, articolato per annualita', definito in considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2); 5) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'accordo, nonche' di monitoraggio dello stesso; 6) l'indicazione degli interventi gia' finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione; d) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione e' sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene: 1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale nonche' l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste; 2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione; 3) in caso di presenza di citta' metropolitane nel territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 4) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti; 5) l'entita' delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 6) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione articolato per annualita' definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi; 7) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche' di monitoraggio dello stesso; 8) l'indicazione degli interventi gia' finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione; e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si provvede, altresi', all'assegnazione, a valere sulle disponibilita' del citato Fondo, delle risorse afferenti alle iniziative e alle misure relative alle politiche di coesione di cui alla lettera a); f) a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione, nonche' per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera a); g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR puo' individuare i casi nei quali per gli interventi, finanziati con le risorse del Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro valore complessivo, per quelli di notevole complessita' o per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione; i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre disposizioni di legge, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato; l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonche' le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia' iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalita' indicate nella medesima lettera i). Omissis.»
Note al comma 274 - Il testo dell'articolo 1, comma 178, lettera c) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e' riportato nelle note al comma 273.
Note al comma 276 - Si riporta il testo dell'articolo 94-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 94-bis (Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona, la Regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo' erogare negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attivita' lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo e' residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta' di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalita' dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e' nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalita' dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., nel limite delle risorse di cui al comma 7. 5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennita' comunque denominata o rimborso di spese. 6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' di societa' dallo stesso controllate. 7. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali. 7-bis. In caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022 della concessione Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo, al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalita' tecnica di detta funivia, di garantire la continuita' dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, in qualita' di Commissario straordinario, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, provvede, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalita' tecnica di detta funivia, nonche' all'individuazione di un nuovo concessionario secondo le modalita' previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il termine di cui al primo periodo e' prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024, ove strettamente necessario al completamento delle procedure di individuazione del nuovo concessionario. Nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale provvede, altresi', alla gestione diretta dell'impianto funiviario. Il Commissario straordinario, ai fini dell'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di servizi e di forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita' di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonche' per l'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennita', rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. 7-ter. Qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario all'esito della procedura di cui al comma 7-bis, la regione Liguria subentra allo Stato, quale titolare e concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione alla regione Liguria, a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dell'impianto funiviario, delle risorse di cui al comma 7-quater. 7-quater. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter e per l'eventuale supporto tecnico, il presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 7-quinquies nel limite massimo di spesa di 70.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. 7-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, quantificati nel limite massimo di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto ad euro 700.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; b) quanto ad euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221. 7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalita' tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuita' dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies. Tale contabilita' cessa al termine del commissariamento di cui al comma 7-bis. 7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono sottoposti alle procedure di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, entro il 30 giugno 2023, effettua una ricognizione, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi in corso di realizzazione e quelli da realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici unici di progetto, e provvede all'aggiornamento di tali informazioni nonche' delle altre informazioni procedurali e finanziarie nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.» - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici): «Art. 4 (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita' erariali). - Omissis. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo' altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi' per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorita' competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla regione la determinazione in merito all'autorita' competente. 2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti. 3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari straordinari). - 1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticita' tale da non potere assicurare la sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia' commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalita' previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita' effettivamente svolta. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno erariale. 4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute. 5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e' integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al commissario unico. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1.»
Note al comma 278 - Si riporta il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici) come modificato dalla presente legge: «Art. 18 (Misure urgenti per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). - 1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 48, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appaltante e' altresi' abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione e della conformita' urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore"; b) all'articolo 48-bis, comma 1: 1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione del progetto ferroviario."; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in conformita' a quanto stabilito dal terzo periodo, disponga l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture.". 2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente. A seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme, nel limite massimo di cui al primo periodo, al netto di quanto stabilito al quarto periodo, sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, nonche' per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024. Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore e' autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore e sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro per l'anno 2023 e 278 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili gia' finalizzate all'intervento nell'ambito del vigente contratto di programma, parte investimenti, di Rete Ferroviaria Italiana Spa e, quanto a 278 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo. Gli importi riconosciuti ai sensi del presente comma sono inseriti nell'aggiornamento del contratto di programma parte investimenti con specifica evidenza. 3. E' autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unita' di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di consentire la continuita' nella gestione delle attivita' amministrative connesse all'attuazione del PNRR, fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71, e' aumentato a due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR. 3-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2026"; b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attivita' dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalita' di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4". 3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2025 e a euro 1.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»
Note al comma 279 - Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici) e' riportato nelle note al comma 278. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1. - 1.-393. Omissis 394. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocita' e alta capacita' (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete centrale (Core Network) della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), e' autorizzata, in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge. Omissis.»
Note al comma 280 - Il testo dell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) e' riportato nelle note al comma 276.
Note al comma 281 - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.»
Note al comma 282 - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane. 2. La Conferenza unificata e' comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita' montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: a) esprime parere: 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati; 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria; 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4; c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge; e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; f) e' consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane. 4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha compiti di: a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali; b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita' montane. 6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in particolare, e' sede di discussione ed esame: a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a cio' attinenti; b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed erogazione dei servizi pubblici; c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato. 7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire: a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; c) le attivita' relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da celebrare in ambito nazionale.» - Si riporta il testo dell'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025): «Art. 28-quinquies (Rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico). - 1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, e' istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata "Cabina di regia". Dall'ambito di competenza della Cabina di regia e' escluso il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa. La Cabina di regia e' presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed e' composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia: a) adotta il programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente; b) elabora linee guida in attuazione del programma di cui alla lettera a); c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del programma di cui alla lettera a) i piani di investimento e gli atti di programmazione degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi. 3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e da cinque unita' di personale non dirigenziale di supporto alle attivita', da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento dell'incarico dirigenziale di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A supporto della Cabina di regia e' altresi' assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» - Il libro IV del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O., tratta «Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni».
Note al comma 283 - Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed e' approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.» - Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive): «Art. 26 (Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati). - 1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economico-finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, presenta una proposta di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso all'Agenzia del demanio, che e' tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento, di valorizzazione o di alienazione. 1-bis. Hanno priorita' di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosita' incolpevole, nonche' gli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. I progetti aventi scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di programma, in relazione agli interventi di cui al periodo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessita' o le condizioni per tali progetti. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio, nonche' il Ministero della difesa, quando le operazioni di cui al presente articolo comprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento di individuazione degli immobili dell'Amministrazione della difesa non piu' utilizzati e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione gli immobili per i quali e' stata accolta la domanda di trasferimento di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' quelli per i quali e' in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia. 3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui al comma 2, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente agli immobili in uso al medesimo e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali di cui al comma 2, puo' formulare all'amministrazione comunale, una proposta di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione della proposta da parte di privati. 4. L'accordo di programma avente ad oggetto la proposta di cui ai commi precedenti, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio e con il Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali di cui al comma 2, costituisce variante di destinazione d'uso ai sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo e' ratificato con deliberazione del Consiglio comunale. 5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano le misure necessarie a garantire, in base ai principi di proporzionalita', adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, nonche' per l'applicazione omogenea sul territorio nazionale del presente articolo, le occorrenti semplificazioni documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4. 6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali di cui al comma 2, procedono, secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili. 7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente puo' proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta che provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica, ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti. Nel caso di nomina del commissario ad acta non si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Al commissario di cui al periodo precedente non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata anche ai sensi del presente articolo, e' attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalita' determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, limitatamente agli immobili dell'Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro della difesa. 8-bis. Il comma 12 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' abrogato.»
Note al comma 286 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Art. 1. - 1.-460. Omissis 461. Ai fini di cui al comma 460, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024. In sede di prima attuazione dei commi da 459 a 470, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o piu' decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2023, provvede alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non aventi carattere prioritario al fine di perseguire la semplificazione delle fonti di finanziamento, nonche' alla revoca delle risorse destinate a interventi che non rispondono ai requisiti di rendimento di cui al comma 460, lettere a) e b), per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione o sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti come definite ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Le risorse revocate, per le annualita' e per gli importi gia' autorizzati, affluiscono al FIAR per la loro destinazione agli interventi con le modalita' di cui al comma 462. Per le medesime finalita', entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dall'anno 2024, possono essere adottati ulteriori decreti di cui al presente comma. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1. - 1.-391. Omissis 392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato « Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano. Omissis.»
Note al comma 287 - Il testo dell'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) e' riportato nelle note al comma 286.
Note al comma 288 - Il testo dell'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) e' riportato nelle note al comma 286.
Note al comma 289 - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici): «Art. 4 (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessita' progettuale, da una particolare difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo. Omissis.»
Note al comma 290 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Art. 1. - 1. - 472. Omissis 473. Al fine di consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per l'espletamento delle attivita' di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente. Con il medesimo decreto e' stabilito l'eventuale compenso del Commissario straordinario, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici): «Art. 4 (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. - 4. Omissis 5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo. Omissis.»
Note al comma 292 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «Art. 1. - 1. - 522. Omissis 523. Nelle more della definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' adottato un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorita' per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Il contenuto del piano straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 516. Gli interventi previsti nel piano straordinario sono realizzati dai concessionari di derivazione o dai gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori possono altresi' avvalersi di enti pubblici e societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Per la realizzazione del piano straordinario e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. Omissis." - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 397 e 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249): «Art. 1. - 1.-396. Omissis 397. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e ANAS Spa. 398. - 404. Omissis 405. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita' stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e citta' metropolitane, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73: «Art. 4 (Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori). - 1. - 5-ter. Omissis 6. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo e' ripartito, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonche' previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse devono essere destinate a progetti, gia' approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014): «Art. 1. - 1.-88. Omissis 89. E' autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Omissis.»
Note al comma 293 - Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2012, n. 30. - Il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato nelle note al comma 166.
Note al comma 294 - Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2013, n. 97.
Note al comma 295 - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione) come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. A decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacita' amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle citta' metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonche' per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le predette amministrazioni, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unita', di cui settantuno unita' riservate al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unita' di personale di cui al primo periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica e' incrementata in misura corrispondente. Omissis.»
Note al comma 296 - Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza: «Art. 14 (Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinarsi: a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo e' riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto; b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo e' riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e b) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. 3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.» - Il testo dell'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali) e' riportato nelle note al comma 255.
Note al comma 298 - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249): «Art. 1. - 1.-374. Omissis 375. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria", con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 140 milioni di euro per l'anno 2023. 376. Il Fondo di cui al comma 375 e' destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonche' a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione. 377. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, e' definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 375. Omissis.» - Il testo dell'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali) e' riportato nelle note al comma 255.
Note al comma 299 - Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1989, n. 77. - Il regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. - Il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e' pubblicato nella G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023.
Note al comma 300 - Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.»
Note al comma 303 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 914, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 913-bis. Omissis 914. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di cui al comma 913 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonche' delle delibere del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, producono effetti nel corso dell'anno 2019, ai sensi del comma 916 del presente articolo, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma. Il termine per la stipulazione delle convenzioni nell'ambito del Programma di cui al comma 913 e' prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate. Omissis.»
Note al comma 304 - Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: «Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori). - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e' effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. 3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato. 4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede: a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato "PNRR", di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse; b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse. Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione. 5. Per le finalita' di cui al comma 4: a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023; b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023. 5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento. 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi', utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento e' emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 e l'anno 2024 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per l'anno 2003 e entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024, sono stabilite le modalita' di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto. 6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonche' alle concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e' rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica. 6-quater. Per le finalita' di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che e' ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione. 6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario. 6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. 7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al terzo periodo: a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021; b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020; c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. 7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri: a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalita' telematiche e relativo corredo informativo; b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche; d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR; e) determinazione delle modalita' di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo; f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13. 7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma 7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita' di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6. 7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti. 8. Fino al 31 dicembre 2024, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis e' abrogato. 10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. 11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo. 12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche' agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica agli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilita' per le finalita' di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio 2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. 14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.»
Note al comma 305 - Si riporta il testo dell'articolo 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): «Art. 54 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile). - 1. Il comma 36 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, puo' altresi' autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonche' dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attivita'. Le disponibilita' finanziarie derivanti dalle operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalita' predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere utilizzate per le finalita' indicate nel presente comma, nonche' per le attivita' previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo rotativo". 2. Al n. 1-bis) dell'articolo 2948 del codice civile, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 313, le parole: "titoli del debito pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "titoli di Stato". 3. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e' soppresso. Le relative disponibilita' sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'articolo 62, comma 4, del predetto decreto legislativo. 4. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e' inserito il seguente: "In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato puo' esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere". 5. A decorrere dal 1° gennaio 1998 sono rimborsati alla pari e cessano di fruttare interessi i titoli del prestito nazionale Rendita 5 per cento, emesso con regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli nominativi di cui al precedente periodo, purche' non prescritti, di importo inferiore a lire due milioni, con esclusione di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati all'esibitore senza che occorra alcuna documentazione o formalita'. E' prescritto il capitale dei titoli nominativi di debito pubblico, anche se annotati di ipoteca o altro vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni dalla data di rimborsabilita'. 6. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' inserito il seguente: "3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente". 7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, e' sostituito dal seguente: "3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' degli enti originari, operando l'una prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonche' in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano". 8. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 9. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' dell'intervento di cui al presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5". 10. - 11. 12. A decorrere dal 1° gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. La Commissione centrale che svolge funzioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell'indice sindacale e' soppressa. 13. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalita', ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalita' specifiche di interesse pubblico; alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella F allegata alla legge finanziaria. 14. In relazione all'esigenza di definire i risultati dei conti pubblici per il 1997 in vista della Conferenza intergovernativa per l'ammissione al sistema della moneta unica europea, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998. 15. Ai fini della verifica degli impegni di riequilibrio assunti in sede comunitaria, gli enti territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le caratteristiche delle emissioni deliberate. 16. Le spese del bilancio dello Stato relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad annualita' o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreche' l'impegno formale avvenga entro l'esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio. Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.»
Note al comma 306 - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): «Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche). - 1. - 14. Omissis 15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Omissis.»
Note al comma 308 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1. - 1.-309. Omissis 310. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui: a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e' ripartita tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui al periodo precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera; b) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente. Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalita' di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello; c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca in ragione delle specifiche attivita' svolte nonche' del raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonche' i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo. Omissis.»
Note al comma 311 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): «Art. 1. - 1.-605. Omissis 606. Per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonche' per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione, e' autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono attribuite le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture di cui al periodo precedente e sono definiti gli ulteriori interventi previsti dal medesimo periodo. Omissis.»
Note al comma 312 - Si riporta il testo del dall'articolo 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica): «Art. 5 (Crediti formativi universitari). - 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento. 2. La quantita' media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno e' convenzionalmente fissata in 60 crediti. 3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresi', per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d). 5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa universita' ovvero nello stesso o altro corso di altra universita', compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo. 5-bis. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano inoltre le modalita' di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilita' stipulate tra le istituzioni interessate. 6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attivita' lavorative. 7. Le universita' possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilita' professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia concorso.»
Note al comma 314 - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».
Note al comma 315 - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacita' delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo». 2. Nel Fondo confluiscono: a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge; d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; 2) societa' operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita'; |
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3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet. 3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo. 4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 5. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' altresi' annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.».
Note al comma 316 - Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
Note al comma 317 - Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2017, n. 123.
Note al comma 318 - Si riporta il testo dell'articolo 25-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro): «Art. 25-bis (Disposizioni in materia di prepensionamento per i giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, e' autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle medesime condizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.». - Il testo dell'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' riportato nelle note al comma 315.
Note al comma 319 - Si riporta il testo dell'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 188 (Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali). - 1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non e' cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. (611) 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.».
Note al comma 323 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249) come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1.-711. Omissis 712. Al fine di promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la competitivita' del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca e con il Ministero della difesa, sono individuati i progetti di rilevanza strategica nel settore navale,incluso quello subacqueo rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilita' ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalita' di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Possono accedere ai benefici di cui alla presente disposizione le imprese la cui attivita' principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, sistemi elettronici, equipaggiamenti e materiali navali nonche' di parti degli stessi. Omissis.».
Note al comma 324 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 659, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Art. 1. - 1.-658. Omissis 659. Per le finalita' di cui al comma 658 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa, previsto all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Omissis.». - Il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato nelle note al comma 166.
Note al comma 325 - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «Art. 1. -1.-731. Omissis 732. Per l'istituzione e l'inizio dell'operativita' della fondazione denominata «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», con sede in Taranto, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 733. La fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », di seguito denominata « Tecnopolo », e' istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprieta' intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitivita' del sistema produttivo nazionale. Per le finalita' di cui al presente comma, il Tecnopolo instaura rapporti con organismi omologhi, nazionali e internazionali, e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza. 734. Lo statuto del Tecnopolo definisce gli obiettivi della fondazione e il modello organizzativo, individua gli organi, stabilendone la composizione, ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca svolge compiti di vigilanza sul Tecnopolo. Omissis.».
Note al comma 326 - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025) come modificato dalla presente legge: «Art. 21 (Rafforzamento della capacita' amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito). - 1. La vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 annui a decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. 2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 annui a decorrere dall'anno 2024. E' altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento. 3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilita' in qualita' di soggetti attuatori. Per le finalita' di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalita' di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 4-bis.2 I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 15 aprile 2024. 4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma «Famiglie e studenti», come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma e' costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attivita' del predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche ed educative statali utilizzano i dati presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalita' istituzionali. L'accesso alla piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attivita' del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualita' di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o piu' decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita', i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le liberta' degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 4-sexies. Le attivita' previste dai commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito," sono inserite le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,". 4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 4-novies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121 a 124" sono inserite le seguenti: "nonche' per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario".».
Note al comma 327 - Il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025) e' riportato nelle note al comma 326.
Note al comma 328 - Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale): "Art. 10 (Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»). - 1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: «4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.». 2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», e' autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024. All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonche' prevenire processi di emarginazione sociale, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le finalita' di cui al presente comma sono adottate le seguenti azioni e iniziative: a) rafforzare le competenze di base degli studenti; b) promuovere misure di mobilita' studentesca per esperienze fuori contesto di origine; c) promuovere l'apprendimento in una pluralita' di contesti attraverso modalita' piu' flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative; d) promuovere il supporto socio-educativo. 4. All'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita' dei programmi delle politiche di coesione europee». 5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 e' incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro per le seguenti finalita': a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati; b) valorizzare la professionalita' dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuita' didattica. Per la finalita' di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma e' riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilita' d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilita' condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilita' territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, e' altresi' attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio, effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilita' volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonche' ai fini delle graduatorie d'istituto. 6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Note al comma 329 - Il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e' riportato nelle note al comma 328.
Note al comma 330 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Art. 1. - 1.-560. Omissis 561. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attivita' di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonche' di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma. Omissis.». - Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 20 agosto 2023, e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.
Note al comma 331 - Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107: "Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti). - 1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilita' e ai bisogni educativi speciali, nonche' le pratiche di laboratorio e l'inclusione, e' introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attivita' di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialita' degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attivita' di sperimentazione di nuove modalita' didattiche. Le modalita' di partecipazione alle attivita' formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. La partecipazione alle attivita' formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed e' retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto. 2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni: a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalita' di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui al comma 8; b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei; c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio. 3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresi' specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalita' e competenze per attivita' di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialita' degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e puo' essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa. 4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 9. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacita' di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attivita' realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonche' una verifica finale nella quale il docente da' dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato e' integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o finale puo' essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui al presente comma. Resta ferma la progressione salariale di anzianita'. Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva e' previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalita' ivi previste. 4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Puo' accedere al beneficio di cui al precedente periodo un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unita' per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato e' tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalita' di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 le modalita' di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera di cui al primo periodo, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si e' ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parita' di punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e' svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma. 4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla stabile incentivazione sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente stabilmente incentivato e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente stabilmente incentivato nella misura massima di 32.000 unita'. 5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4 e al beneficio economico di cui al comma 4-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, e' pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici scolastici regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente; non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di accertamento di cui al decimo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio scolastico regionale che ne da' comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuato in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia e' riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente e' riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo periodo e' incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma. 6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 335, lettera a), dopo la parola: «titolo,» sono inserite le seguenti: «distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,»; b) al comma 335, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione»; c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente: «335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59». 7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le universita', le istituzioni AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani. 8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di moralita', idoneita' professionale, capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti gia' riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilita' di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma operativo nazionale. 9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacita' didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione e' rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'allegato B, annesso al presente decreto. 10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, nonche' a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR; b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita' dei programmi delle politiche di coesione europee; c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107; d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107." - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti): «Art. 1. - 1.-124. Omissis 125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124 nonche' per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107: «Art. 3 (Poli per l'infanzia). - 1. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, piu' strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di eta', nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'eta' e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilita' e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali. 2. Per potenziare la ricettivita' dei servizi e sostenere la continuita' del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra tre mesi e sei anni di eta', le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia definendone le modalita' di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica. 3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione. 4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 6. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi. 7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d'intesa con gli Enti locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 6, provvedono a selezionare gli interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione. 8. 9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprieta' pubblica da destinare a Poli per l'infanzia ai sensi del presente articolo.».
Note al comma 334 - Si riporta il testo degli articoli 101 e 117, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137): "Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 2. Si intende per: a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di educazione e di studio; b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalita' di studio e di ricerca; d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di eta' antica; e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale." "Art. 117 (Servizi per il pubblico). - 1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico. 2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonche' di iniziative promozionali. 3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione puo' essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. E' ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o piu' servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o piu' tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. 4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle forme previste dall'articolo 115. 5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.". - Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. 2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. 2-bis. 2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2. 2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. 2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 puo' essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. (77) 2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. 3. - 3-ter. 4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del presente articolo e per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo. 5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
Note al comma 335 - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo) come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei). - 1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i beni e le attivita' culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano e' predisposto dalla competente Soprintendenza ed e' proposto dal Direttore generale per le antichita', previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. 2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati alla regione Campania, nonche' di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania e' individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione. 3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione del programma di cui al comma 1 e' autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', di personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale e' vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei per almeno un quinquennio dalla data di assunzione. E' altresi' autorizzata, in deroga alle medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validita' ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validita', applicando in caso di parita' di merito il principio della minore eta' anagrafica. La graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede alle attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri. 4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, della societa' ALES S.p.A., interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al comma 1. 5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono ridotti della meta'. Per l'affidamento dei lavori compresi nel programma e' sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del procedimento ritenga motivatamente la necessita' di acquisire un maggiore livello di definizione progettuale. 6. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente. 7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicita', imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degli interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonche' su due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni, contenente un elenco degli interventi da realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di presentazione di una pluralita' di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le correlate modalita' di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente puo' ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalita' e anche mediante trattativa privata. 8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto, puo' disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilita' depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni gia' presi su dette disponibilita', o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla societa' ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, ivi inclusi quelli gia' autorizzati da espressa disposizione legislativa, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per l'attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonche' per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali.».
Note al comma 337 - Si riporta il testo dell'articolo 28, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) come modificato dalla presente legge: «Art. 28 (Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali). - 1. Al fine di consentire una piu' diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilita', e' costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati: a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorita' per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi; d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. 2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensita' di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata. 3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorita' nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilita' economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresi' particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 4. Il decreto di cui al comma 2 puo' subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attivita' culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane. 5. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.».
Note al comma 339 - Il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' riportato nelle note al comma 187.
Note al comma 340 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): «Art. 1. - 1.-8. Omissis 9. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Omissis.».
Note al comma 341 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Art. 1. - 1.-631. Omissis 632. Nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Omissis.».
Note al comma 342 - Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini): «Art. 24 (Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato). - 1. - 73. Omissis 74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. 75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e' attribuita un'indennita' di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate): «Art. 3 (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: «Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e' tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. 3. La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 e' commesso nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attivita' comunque organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attivita' si applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 4. La pena e' aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 e' commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se di proprieta' dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).». 2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di 850 unita' di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. 2-ter. Il personale di cui al comma 2 e' posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014. 2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contingente di cui al comma 2 e' attribuita un'indennita' onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2. La predetta indennita' onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non puo' superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. 2-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 2-sexies. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto nonche' di garantire adeguati livelli di tutela agroambientale, con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, il programma "Interventi per soccorsi" della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' integrato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica): «Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio). -1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo' essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unita'. 1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu' efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore a 500 militari delle Forze armate. 2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 1-bis e 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Note al comma 343 - Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini): «Art. 24 (Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato). - 1.-73. Omissis. 74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. 75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e' attribuita un'indennita' di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Omissis.»
Note al comma 344 - Il testo dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) e' riportato nelle note al comma 342.
Note al comma 347 - Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro): «Art. 19 (Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, e' riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attivita' usuranti. 2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi' a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 3. Le associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, partecipano, in rappresentanza del personale militare, alle attivita' negoziali svolte in attuazione delle finalita' di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.».
Note al comma 348 - Il testo dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) e' riportato nelle note al comma 347.
Note al comma 350 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249) come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1.-95. Omissis 96. Il fondo di cui al comma 95 e' destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nell'ambito degli istituti gia' previsti per il medesimo personale, di misure: a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale che cessa dal servizio; b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo. Omissis.».
Note al comma 351 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249) come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1.-94. Omissis 95. In relazione alla specificita' del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Omissis.».
Note al comma 354 - Si riporta il testo dell'articolo 46, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, come modificato dalla presente legge: «Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente civile e militare sono: a) il trattamento accessorio: b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze; d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermita' e per motivi privati; e) i permessi brevi per esigenze personali; f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; g) il trattamento di missione e di trasferimento; h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale. 3. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalita' di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della Repubblica. 3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo e' recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia. 3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della Repubblica. 4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento della rappresentativita' sindacale. 5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2024 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo. 6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita' funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2024 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo. 7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.».
Note al comma 355 - Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): «Art. 20 (Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 (Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205): «Art. 3 (Attuazione di quanto previsto dall'art. 46, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le risorse destinate a tal fine dall'art. 1, comma 1, sono cosi' ripartite:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. In fase di prima attuazione, qualora, a seguito della procedura di cui al comma 3 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, risultasse significativamente pregiudicata la sostanziale perequazione dei trattamenti economici prevista dal comma 6 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sulla base della valutazione delle Amministrazioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 1 comma 680 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui al comma 1 sono appositamente rimodulate tra le stesse.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «Art. 1. - 1.-679. Omissis 680. Al fine di riconoscere la specificita' della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonche' per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilita' dei citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale. Omissis.».
Note al comma 356 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 recante Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali). - 1. Le agenzie fiscali procedono alla riorganizzazione delle proprie strutture in funzione del contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie all'impiego di nuove e piu' avanzate forme di comunicazione con il contribuente, contribuendo a una maggiore competitivita' delle imprese italiane e favorendo l'attrattivita' degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. Nei programmi di riorganizzazione le agenzie, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguono, inoltre, la riduzione della invasivita' dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le agenzie orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonche' i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa e favorire l'emersione delle basi imponibili, le convenzioni stipulate ai sensi del citato articolo 59, comma 2, stabiliscono per le agenzie fiscali specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 634, 635 e 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dei nuovi istituti introdotti in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23. 3. Per la misurazione degli obiettivi di cui al comma 2, le convenzioni di cui al comma 1 definiscono, per ciascuna agenzia fiscale: a) indicatori della produttivita', qualita' e tempestivita' dell'attivita' svolta nelle aree di operativita'; b) indicatori della complessiva efficacia e efficienza gestionale. 4. Gli indicatori di cui al comma 3 sono definiti in base ai seguenti criteri generali: a) rispetto dei principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riguardo alla richiesta di documentazione gia' in possesso dell'amministrazione finanziaria; b) preponderanza di peso degli indicatori espressione delle attivita' volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore competitivita' delle imprese italiane e a favorire l'attrattivita' degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonche' delle attivita' di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio; c) tempestivita' delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimita' che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali. 5. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono i criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi e per la definizione degli indicatori di rischio di non conformita' di ciascuna agenzia fiscale. 6. Le disposizioni del presente decreto relative alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. 7. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior gettito incassato con riferimento all'ultimo anno consuntivato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui al comma 1, sulla base di strumenti di monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito derivante dall'attivita' volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e dell'attivita' di controllo fiscale, ivi compreso, ove disponibile e in relazione ai dati pertinenti, il rapporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 2014, n. 23, nonche' in base all'accertamento dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrati con apposito provvedimento in corso di gestione per la quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto del vincolo di neutralita' finanziaria relativamente al previgente sistema. In forza di tale vincolo, per l'attivita' svolta a decorrere dall'anno 2016 l'ammontare della predetta quota non puo' superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. In relazione al vincolo di neutralita' finanziaria relativamente al previgente sistema e subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all'attivita' svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall'attivita' delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonche' quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale. Con il medesimo decreto ministeriale puo' essere altresi' stabilita un'ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 30 milioni di euro annui, da destinare al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi da 11 a 11-quinquies, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale adottati dalle agenzie fiscali e i criteri selettivi da esse stabiliti per l'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance del personale dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di cui al comma 1. 8. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di non meno del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione. 9. Le agenzie provvedono a una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, computata con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle agenzie stesse relativa a tali posizioni. 10. A seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente di prima e seconda fascia sono corrispondentemente ridotti in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi. 11. In coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le attivita' dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata Agenzia del territorio cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dall'articolo 23-quater, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto. Omissis.».
Note al comma 357 - Si riporta il testo dell'articolo 1475, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero). - 1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400. 3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. 4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.».
Note al comma 358 - Il testo dell'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali) e' riportato nelle note al comma 255.
Note al comma 361 - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191: «Art. 21 (Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina). - 1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonche' in favore dei minori non accompagnanti e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'in-terno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»; b) le parole «nel limite massimo di euro 37.259.690» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024». 3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, e' riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023. 4. I criteri e le modalita' di concessione del contribuito di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. Al fine di assicurare la funzionalita' della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'effettivita' delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023. 6. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «, per la meta',» e «, per l'altra meta',» sono soppresse; b) dopo le parole «in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza» sono inserite le seguenti: «e ad interventi assistenziali straordinari». 7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023. 8. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600, dopo le parole «corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti «e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo. 9. Al fine del proseguimento delle attivita' connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023. 10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti «e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024». 11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7, 9 pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per il 2024 si provvede: a) quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2; b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 23.».
Note al comma 363 - Si riporta il testo dell'articolo 12-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dalla presente legge: «Art. 12-bis (Ricerca sanitaria). - 1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di salute, individuato con un apposito programma di ricerca previsto dal Piano sanitario nazionale. 2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione contribuisce la comunita' scientifica nazionale. 3. Il Ministero della Sanita', sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari. Il programma e' adottato dal Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validita' triennale ed e' finanziato dalla quota di cui all'articolo 12, comma 2. 4. Il Programma di ricerca sanitaria: a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione; b) favorisce la sperimentazione di modalita' di funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari nonche' di pratiche cliniche e assistenziali e individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei servizi; c) individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruita' economica delle procedure e degli interventi, anche in considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da agenzie internazionali e con particolare riferimento agli interventi e alle procedure prive di una adeguata valutazione di efficacia; d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale e la continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria; e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi; f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per l'autovalutazione dell'attivita' degli operatori, la verifica ed il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati conseguiti. 5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attivita' di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente e' attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento. 6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanita', dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta', dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonche' dagli Istituti zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonche' imprese pubbliche e private. 7. Per l'attuazione del programma il Ministero della sanita', anche su iniziativa degli organismi di ricerca nazionali, propone al Ministero per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica e agli altri ministeri interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita' di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle ricerche. 8. Il Ministero della sanita', nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'attuazione del programma nazionale, si avvale della collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento qualitativo. 9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda sanitaria ai sensi dei decreti ministeriali 15 luglio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191, e 18 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un registro dei Comitati etici operanti nei propri ambiti territoriali. 10. Presso il Ministero della sanita' e' istituito il Comitato etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche. Il Comitato: a) segnala, su richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del Ministero della sanita' o di altre pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria; b) comunica a organi o strutture del Ministero della sanita' le priorita' di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria; c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita'; d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga sottoposta dal Ministro della sanita'. 11. Le regioni formulano proposte per la predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono assumere la responsabilita' della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario regionale.».
Note al comma 364 - Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche: «Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). - 1. - 3-bis. Omissis 4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2: a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento; b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo' presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento; b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validita'; b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facolta' assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacita' di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalita' maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 35-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono: a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche' manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita' residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondita' della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2; b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando; d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu' conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali; f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. 2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento, che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.».
Note al comma 366 - Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127): «Art. 13 (Accesso in carriera). - 1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge. |
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2. L'abilitazione di cui al comma 1 e' rilasciata al termine del corso-concorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o piu' comuni. 3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabilite dall'articolo 17, comma 77, della legge. 4. Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione puo' essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono espletate da apposite commissioni. 5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale e/o diritto amministrativo, legislazione amministrativa, statale e/o regionale, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto finanziario, ragioneria applicata agli enti locali, politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove. 6. Al corso e' ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30%. Durante il corso sono previste, con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli organi della Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione nella graduatoria da' diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale. 7. Il consiglio nazionale di amministrazione disciplina, inoltre, i casi di esclusione dal corso per mancato superamento della verifica semestrale di apprendimento prevista dal comma 6. 8. Ai partecipanti al corso e' corrisposta una borsa di studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge. 9. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali. 10. La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalita' dallo stesso stabilite.».
Note al comma 367 - Il testo dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127) e' riportato nelle note al comma 366.
Note al comma 369 - Si riporta il testo dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita' dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. 2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni. 3. Entro il termine di quarantacinque giorni (504) dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si da' conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalita' organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. 4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi (505) dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorita' competente. 6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento. 7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto. 7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o piu' settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni comunali o provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalita' l'attivita' amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. 8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalita' organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario. 10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4. 11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilita' il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile. 12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione. 13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.». - Si riporta il testo dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; e-bis); e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento. 3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando. 3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 3-quater. 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. 4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA, che puo' essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma. 5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. 5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute. 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche' del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unita' e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalita' applicative delle disposizioni del presente comma. 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
Note al comma 370 - Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2017, n. 177.
Note al comma 371 - Il capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recita: «Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio».
Note al comma 372 - Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57): «Art. 29 (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio). - 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di eta'. 2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad un'indennita' pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita' dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un anno. La percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato. 3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio. 4. Le procedure valutative di cui al comma 3 consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative si svolgono su base circondariale. La commissione di valutazione e' composta dal presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purche' in possesso di qualifica professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte d'appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite piu' commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande, alla data di inizio delle procedure, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicita' delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato. 5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata conferma. 6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati e' corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilita', spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. E' inoltre corrisposta un'indennita' giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennita' di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente comma non e' cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 e' corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilita', spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato al comma 6, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. E' inoltre corrisposta un'indennita' giudiziaria in misura pari all'indennita' di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attivita' lavorative o professionali. 8. Ai magistrati onorari e' riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario. 9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): «Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. Omissis 26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'. Omissis.».
Note al comma 376 - Il testo dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' riportato nelle note al comma 369.
Note al comma 378 - Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il ministero di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia. 2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita' giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale. 3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali: a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria: gestione amministrativa della attivita' giudiziaria in ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza; b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attivita' relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza; c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati; d) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunita': svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi; d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attivita' della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. 3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari. 4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».
Note al comma 382 - Il testo dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' riportato nelle note al comma 369.
Note al comma 385 - Si riporta il testo dell'articolo 37, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): «Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati). - 1. Al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono, altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che: a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013; b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legge n. 35 del 2013. Le amministrazioni di cui al primo periodo che risultino inadempienti non possono procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento. 2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi del patto di stabilita' interno. 3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato puo' chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidita', una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidita'. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, puo' essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato e' ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima. I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, gia' oggetto di ridefinizione possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' alle istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Alle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti. 4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione del Fondo puo' essere affidata a norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti termini e modalita' tecniche di attuazione dei commi 1 e 3 , ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di operativita' e di escussione della garanzia del Fondo, nonche' della garanzia dello Stato di ultima istanza. 5. In caso di escussione della garanzia, e' attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate le modalita' per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma, anche al fine di garantire il recupero delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. 6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e 12-septies dell'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati. 7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130. 7-ter. Le verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni effettuano le predette verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario. 7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono abrogati. 7-quinquies. La regolarita' contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo e' definitivamente attestata dal documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validita', allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario.».
Note al comma 388 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Art. 1. - 1. - 723. Omissis 724. Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e le connesse modalita' di gestione della partecipazione italiana al citato fondo sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Omissis.».
Note al comma 389 - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, come modificato dalla presente legge: «Art. 21 (Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina). - 1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonche' in favore dei minori non accompagnanti e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'in-terno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024"; b) le parole «nel limite massimo di euro 37.259.690» sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024". 3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, e' riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023. 4. I criteri e le modalita' di concessione del contribuito di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. Al fine di assicurare la funzionalita' della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'effettivita' delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023. 6. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole ", per la meta'," e ", per l'altra meta'," sono soppresse; b) dopo le parole "in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e ad interventi assistenziali straordinari". 7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023. 8. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600, dopo le parole "corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno" sono inserite le seguenti "e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo. 9. Al fine del proseguimento delle attivita' connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 e di 274 milioni di euro per l'anno 2024. 10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole "2022 e 2023" sono aggiunte le seguenti "e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024". 11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7, 9 pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per il 2024 si provvede: a) quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2; b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 23.».
Note al comma 391 - Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina): «Art. 44 (Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022). - 1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti protezione temporanea di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste dal comma 5 del presente articolo, e' autorizzato a: a) incrementare le disponibilita' delle ulteriori forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per un massimo di ulteriori 7.000 unita'; b) incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, per un massimo di ulteriori 20.000 unita'; c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno 2022, il contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori 20.000 unita'; c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli gia' resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell'articolo 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. 2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, l'estensione dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022, come integrate dal comma 1 del presente articolo, e la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unita' ivi indicate, sulla base delle effettive esigenze e delle risorse impiegate al raggiungimento delle predette unita', nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del citato decreto-legge n. 21 del 2022 e del comma 1 del presente articolo, fermi restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime. 3. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, le risorse di cui all'articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022. 3-bis. L'incremento della disponibilita' di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) derivante dall'attuazione dell'articolo 5-quater del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai sensi del presente articolo, e' reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. 4. Allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia in termini percentuali che assoluti in considerazione dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022, un contributo forfetario una tantum in favore dei predetti comuni, anche per il tramite dei Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessati. Alla definizione dei criteri e modalita' di riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022. 5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel limite complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022. 6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 301.699.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46 (Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina): «Art. 1 (Proroga delle attivita' di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina). - 1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o gia' beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, e' autorizzata fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dal presente comma: a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti dei servizi e dei limiti di importo gia' previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti; b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente; c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da realizzarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento pro quota delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per le finalita' di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Per assicurare la prosecuzione delle attivita' e delle misure di cui ai commi 1 e 6 garantendo la continuita' della gestione emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure previste nei commi 1 e 6, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei profughi provenienti dall'Ucraina, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023. 6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni risultanti nel Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per far fronte ai quali sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parita' di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023. 7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.».
Note al comma 392 - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario): «Art. 4 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri). - 1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce: a) la data di decorrenza della protezione temporanea; b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea; c) la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza degli sfollati; d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per l'ingresso nel territorio nazionale; e) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla registrazione dei dati personali degli sfollati. Del numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto nell'adozione del decreto di programmazione annuale ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo unico; f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui al presente decreto; g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonche' per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; h) gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario; i) gli altri interventi necessari per l'attuazione della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento della persona protetta temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la cooperazione amministrativa di cui alla lettera f); l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta. 2. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le norme di cui all'articolo 33 del testo unico.». - Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita'; d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28. 3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente. 7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. 8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non e' prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso e' commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita' dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.». - Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina): «Art. 31 (Coordinamento delle attivita' di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina). - 1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste al comma 4, e' autorizzato, nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi, a: a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all' articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneita' di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unita'. Le attivita' di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale finalita' ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonche' dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del codice penale, nonche' delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale per un massimo di 60.000 unita'; c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unita'. 2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma 1, lettera a), e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attivita' lavorative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872. 3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di incrementare le capacita' delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022. 4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.» - Il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46 (Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina) e' riportato nelle note al comma 391. - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali): «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina). - 1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nel corso della predetta annualita'. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.».
Note al comma 393 - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46 (Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina): «Art. 1-bis (Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina). - 1. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e' ulteriormente prorogato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023.».
Note al comma 394 - Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".».
Note al comma 395 - La direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, e' pubblicato nella G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. L 212.
Note al comma 396 - Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): «Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma del presente testo unico o che siano in possesso della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-ter o di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza. 2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. 2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del versamento nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non puo' comunque essere: a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; b); c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 39-bis.1; d); e) superiore alle necessita' specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. 3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo' superare: a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi; b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno; c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni. 3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualita', con indicazione del periodo di validita' per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita' annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11. 3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un periodo di due anni. Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni. 3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche' all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore a due anni. Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni. 4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. 5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. 5-ter. lI permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter. 6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. 7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. 7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si e' trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validita'. 7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e' eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea. 7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validita', a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione e' inserita la dicitura: «perm. unico lavoro». 8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica: a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter; b) agli stranieri di cui all'articolo 24; c) agli stranieri di cui all'articolo 26; d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r); e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione; g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis. 8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso o reingresso, la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un'autorizzazione ai viaggi, della proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico. 9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni: a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.».
Note al comma 397 - Si riporta il testo dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): «Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto. Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di quello di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».
Note al comma 398 - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): «Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici). - 1.-26-bis. Omissis 26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): «Art. 157 (Retribuzione). - La retribuzione annua base e' fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonche' delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresi' conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi piu' qualificati. La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma. La retribuzione annua base e' determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Puo' essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione e' di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilita' di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209.».
Note al comma 402 - Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile): «Art. 11 (Interventi per la prevenzione del rischio sismico). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
Note al comma 403 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249) come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 464. Omissis 465. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da destinare al supporto tecnico-operativo e alle attivita' connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi nonche' alle attivita' connesse al contrasto del dissesto idrogeologico e alla mitigazione del rischio sismico. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia" della Presidenza del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 gennaio 2022, in esito alla puntuale individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore, tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento "Casa Italia". Omissis.».
Note al comma 404 - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili): «Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). - 1. - 37. Omissis 38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attivita' finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attivita' della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita', si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Art. 1. - 1. - 772. Omissis 773. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' prorogata fino all'anno 2025. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2023, 2024 e 2025. Omissis.».
Note al comma 405 - Si riporta il testo dell'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici) come modificato dalla presente legge: «Art. 9-sexies (Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78). - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, puo' avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2026, a valere sulle disponibilita' del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.».
Note al comma 406 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014): «Art. 1. - 1. - 254. Omissis 255. Nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, puo' destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonche' la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali): «Art. 11 (Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali). - 1. - 11-quater. Omissis 12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, e' destinata, per gli importi cosi' determinati in ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attivita' e programmi di promozione turistica e culturale; c) attivita' di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attivita' imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettivita', anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211. Il programma di sviluppo e' sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la piu' efficace allocazione delle medesime. Omissis.». - La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile): «Art. 3 (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese). - 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi: a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalita', su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera e' determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza e' attestata secondo le disposizioni dell'autorita' comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento e' da realizzare nell'ambito dello stesso comune. L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile. Se la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, e' inferiore rispetto a quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio e' ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al citato quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a coloro che hanno sostenuto tali spese. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini di cui ai periodi precedenti, nonche' quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli originari condomini o loro aventi causa le unita' immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del de cuius; b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societa' controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale; c); d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili; e) la concessione di contributi, anche con le modalita' del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonche' di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati; e-bis) nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sara' tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilita' separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali; f) la concessione di indennizzi a favore delle attivita' produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici; g) la concessione, previa presentazione di una perizia giurata, di indennizzi a favore delle attivita' produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attivita' ivi espletate; h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati; i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attivita' sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose; l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' le modalita' della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi. 1-bis. Ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla societa' controllata e da essa indicata, dei diritti di proprieta' sui predetti immobili. Il prezzo della cessione e' versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed e' conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro avviene a valere sulle risorse stanziate dal comma 6 del presente articolo. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facolta' presenta apposita domanda a Fintecna spa ovvero alla societa' controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprieta' sui predetti immobili e' stabilito dall'Agenzia del territorio. Al fine dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo periodo, del presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna spa, ovvero dalla societa' controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attivita' economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i comuni possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla societa' controllata e da essa indicata, i diritti di proprieta' delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo e' pari a quello corrisposto dalla societa', con la sola maggiorazione degli interessi legali. 1-ter. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e' vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3. 3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 le banche operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato e' concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui e' stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalita' di concessione della garanzia, il termine entro il quale puo' essere concessa, nonche' la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all'unita' previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze. 3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 4. La realizzazione di complessi residenziali puo' essere effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. 5. Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. 5-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.».
Note al comma 407 - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali). - 1. - 11. Omissis 11-bis. Le attivita' di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalita' di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione appaltante di cui al periodo precedente e' svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, e' assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La stazione appaltante puo' acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente gia' redatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformita' a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilita' con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l'idoneita', anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovra' avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresi' delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi. Omissis.».
Note al comma 408 - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012): «Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di Commissari delegati. 3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e' disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. 5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalita' di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2. 5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonche' alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e' possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.».
Note al comma 410 - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio): «Art. 3-bis (Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). - 1. All'articolo 1, comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2016". 2. Al fine di assicurare il completamento delle attivita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualita' 2017, 2018, 2019 e 2020, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualita' 2015 e 2016 e con le modalita' di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza. Al personale assunto ai sensi del presente comma dalla Soprintendenza, nonche' all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la societa' ALES - Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali dei Presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie gia' programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.».
Note al comma 411 - Il riferimento al testo dell'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' riportato nelle note al comma 408. - Si riporta il testo dell'articolo 2, del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122: «Art. 2 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita' previste dal presente decreto. 2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni. 3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato. 4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione. 5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalita' per esse stabilite; b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario ai fini del concorso al raggiungimento dell'ammontare di risorse autorizzato di cui al periodo precedente, puo' provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonche' le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque adottato. 6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilita' speciali, nonche' i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno degli enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni.».
Note al comma 412 - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti. 2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1. 4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018. 4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019. 4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018. 4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021. 4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le attivita' conseguenti alla proroga di cui al primo periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018. |
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4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023. 4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024. 5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 6. In ogni Regione e' costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.».
Note al comma 413 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 989. Omissis 990. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2024, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. Omissis.».
Note al comma 414 - Si riporta il testo dell'articolo 50, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016): «Art. 50 (Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali). - 1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unita' organizzative con propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di competenza. Al personale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita' di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Ferma restando la dotazione di personale gia' prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. 3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia' previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario e' altresi' assegnata in posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico. Le duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2 sono individuate: a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e' autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali e' disposta la proroga di validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta; b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione; c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche. 3-bis. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita': a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita' di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario; c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale. 3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7. Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma e' corrisposto secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione di appartenenza. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. 3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilita' speciale prevista dall'articolo 4, comma 3. 4. Per la risoluzione di problematiche tecnico contabili il commissario straordinario puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni. 5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il commissario straordinario si avvale di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse rendersi necessaria, in misura massima di quindici unita'. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8. 6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica, puo' essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016. 7. Con uno o piu' provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili: a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonche' 40 ore mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018; b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo' essere attribuito un incremento del 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma puo' essere attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario, previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari. Al Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attivita' demandate, nell'ambito delle risorse gia' previste per spese di missione, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3. 7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3. 8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabilite le modalita' di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche. 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario puo' stipulare apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attivita' istruttorie, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, nonche', per lo svolgimento di ulteriori e specifiche attivita' di controllo sulla ricostruzione pubblica e privata, con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3. 9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche' ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016. 9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede, quanto a euro 139 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106. 9-quater. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, gia' finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
Note al comma 415 - Il riferimento al testo dell'articolo 50, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' riportato nelle note al comma 414. - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016): «Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari). - 1. Il Commissario straordinario: a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo; b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5; c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate; d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2; e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14; f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici; g) adotta e gestisce l'elenco speciale di cui all'articolo 34, raccordandosi con le autorita' preposte per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi di ricostruzione; h) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui appositamente intestata; i) esercita il controllo su ogni altra attivita' prevista dal presente decreto nei territori colpiti; l) ; l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a cio' finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 6,5 milioni, e definendo le relative modalita' e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri: 1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010; 2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto ovvero, in mancanza, purche' attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco; 3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini dell'omogeneita' nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonche' degli standard di cui al numero 1), da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualita' e l'omogeneita' degli studi. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle disponibilita' previste all'alinea della presente lettera. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. 2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso con le modalita' previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. 3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di cui al presente decreto attraverso l'analisi delle potenzialita' dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalita' di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza. 4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione e nella realizzazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualita' e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. 4-bis. Il Commissario straordinario effettua una ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di cui e' accertata la disponibilita' alla vendita. 5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati: a) presiedono il comitato istituzionale di cui all'articolo 1, comma 6; b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione; c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni; d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalita' di cui all'articolo 6; e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II; e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.».
Note al comma 416 - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 25, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili): «Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). - 1. - 24. Omissis 25. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano le modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 24 nonche' del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalita' per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalita' per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. Omissis.».
Note al comma 417 - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici) come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Proroga di termini). - 1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 e' altresi' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"; a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»; b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.». 1-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 1-ter. Le autorita' di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilita' gia' dichiarato. La rateizzazione delle fatture gia' prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi. 1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione. 2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonche' dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalita' e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. 2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti e' riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalita' procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020". 4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Note al comma 418 - Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) come modificato dalla presente legge: «Art. 44 (Disposizioni in materia di contabilita' e bilancio). - 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonche' alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e' altresi' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. 2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e' data facolta' di applicare l'indennita' di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino al 31 dicembre 2024, con oneri a carico del bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020. 4. Il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale e' effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidita' acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non preordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioni normative, da riassegnare ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e' sospeso per gli anni 2017-2026. La somma delle quote capitale annuali sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2027. Negli anni dal 2022 al 2026 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022. 5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa. 6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52. 6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica e' effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilita' speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4, del presente decreto. 6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, e' determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonche' per la messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari puo' essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»
Note al comma 419 - Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione di termini) come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali). - 1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' premessa la seguente lettera: "0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;". 2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti; la proroga e' concessa con le modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2. 3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017. 4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. 5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017. 5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 e' prorogato al 31 dicembre 2024 limitatamente alle attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Con riguardo alle attivita' economiche nonche' per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2024. 6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2017". 6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2017. A tal fine, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da versare sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: "16 milioni di euro," sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 e' assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,"; b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro,". 7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del presente articolo". 8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 e' assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023, nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilita' speciali di cui al comma 6 del predetto articolo 2. 9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente: "433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere". 10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017". 11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. 12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come prorogato dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' prorogato al 31 dicembre 2017. 12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b) e c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1 allegata al presente decreto. 12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 2 allegata al presente decreto. 12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017, a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019"; b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.". 12-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 12-septies. Gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle attivita' finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto 2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza regionale ivi individuate e disponibili allo scopo.»
Note al comma 420 - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), come modificato dalla presente legge: «Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). - 1.-21. Omissis 22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2024, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Omissis.»
Note al comma 422 - Si riporta il testo dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 292 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), come modificato dalla presente legge: «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonche' sospensione di termini amministrativi). - 1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016 sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016: a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; b); c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici; f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa; g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale; h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice; i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attivita' zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma; l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 (327), non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. 1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficolta' che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonche' per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorita' di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. 3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni. 4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016. 5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. 6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017. 7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2024, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalita' disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. 7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali ne' all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. 7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni: a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto; b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto; c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato gia' riparato o ricostruito, in tutto o in parte. 7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di rimborso delle somme gia' versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi. 8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La dichiarazione dell'autorita' amministrativa competente e' considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento n. 640/2014. 9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con riferimento alle produzioni con metodo biologico, autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga. 10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e' prorogato al 30 novembre 2017. Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 10-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo puo' essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilita' di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonche' delle relative sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 11-bis. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene piu' alcun apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non e' dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017. 12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di febbraio 2018. 12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione e' autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017. 12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da giugno 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017. 13. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalita' stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016. 14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 2. 15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo."; b) il comma 2-ter e' abrogato. 16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2023. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. 17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche' relativi ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza. 18. Al fine di consentire nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 il completamento delle attivita' di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego da parte delle societa' sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' sospesa fino alla data del 30 giugno 2017.»
Note al comma 423 - Si riporta il testo dell'articolo 28, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) come modificato dalla presente legge: «Art. 28 (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici). - 1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. 2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto. 3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo di: a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni; b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attivita' da porre in essere per la piu' celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi; c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilita' di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati; d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento; e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita e' ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali. 3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il commissario straordinario puo' aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata. 4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonche' quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui e' possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo e' il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006. 5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonche' quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo di destinazione. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni applicative gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni. 6. La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le predette attivita' di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attivita' di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvedera' alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali. 6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 5. 7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2024, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2024, e possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2024 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, stabilisce le modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento. 7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' ridotto a quindici giorni. 8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi' a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento. 9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti gia' allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimita', senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti. 10. 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi e' attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica e' effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo le modalita' di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose e' svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanita' pubblica dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanita' pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza. 12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unita' sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo. 13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuita', delle attivita' di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, e' assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002. 13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo. 13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, fino al 31 dicembre 2024, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis e' il comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore e' il soggetto al quale il produttore puo' affidare detti materiali. 13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto. 13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro utilizzo.»
Note al comma 424 - Si riporta il testo dell'articolo 28-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) come modificato dalla presente legge: «Art. 28-bis (Misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi). - 1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Fino al 31 dicembre 2024, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, e' aumentato del 70 per cento, previa certificazione della regione relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attivita' di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero.»
Note al comma 425 - Il riferimento al testo dell'articolo 50, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' riportato nelle note al comma 414. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima). - 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. 1.1. 1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. 5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalita' definite dai contratti collettivi. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, da istituti pubblici di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.» «Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - 01. Il contratto puo' essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. 1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. 2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. 3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia' costituite.» «Art. 23 (Numero complessivo di contratti a tempo determinato). - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici; b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia' costituite; c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2; d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive; e) per sostituzione di lavoratori assenti; f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni. 3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero tra universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono. 4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari: a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non e' superiore a uno; b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a uno. 5. I contratti collettivi definiscono modalita' e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.».
Note al comma 426 - Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): «Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici). - 1. - 2-bis. Omissis 3. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attivita' lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e' riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresi' l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unita' di personale indicato al citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Omissis.»
Note al comma 427 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «Art. 1. - 1. - 996. Omissis 997. L'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Omissis.» - La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea: «Art. 17-ter (Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016). - 1. Per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del primo periodo. Si applicano i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019, e con decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. 3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; b) all'articolo 48, comma 7, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' inserita la seguente: "a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016".»
Note al comma 428 - Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016): «Art. 30 (Legalita' e trasparenza). - 1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, e' istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. 2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unita' di indirizzo delle sopra-richiamate attivita', in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1. 3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) e' costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di cui all'articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e' composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonche' dal Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione o suo delegato; b) sono individuate, altresi', le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura; ai relativi oneri finanziari si provvede per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 4, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. 6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri. 6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma 6. 7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto o in data successiva in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda. Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalita' di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013. 8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati: a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo; b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale; c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o societa', anche fiduciarie; d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma 13; e) le eventuali penalita' applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attivita' di cantiere definite dalla Struttura in conformita' alle linee guida del comitato di cui al comma 3; e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale. 9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4, lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi dati sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorita' nazionale anticorruzione. 10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale di dodici mesi ed e' rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validita' dell'iscrizione medesima. 11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne da' immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a pena di nullita', ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe, e' competente a verificare altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione e adotta il relativo provvedimento. 12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, e' assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura. 13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, e' sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura. 14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra. 15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonche' delle aree di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, comportano di regola l'esecuzione delle attivita' maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come definite all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.»
Note al comma 429 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 985. Omissis 986. Per gli anni 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprieta' distrutti o non agibili in seguito a calamita' naturali. Omissis.»
Note al comma 430 - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016): «Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti. 2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1. 4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018. 4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019. 4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018. 4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021. 4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le attivita' conseguenti alla proroga di cui al primo periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018. 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023. 5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 6. In ogni Regione e' costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.»
Note al comma 431 - Si riporta il testo degli articoli 17 e 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze): «Art. 17 (Ambito di applicazione e Commissario straordinario). - 1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario il cui compenso e' determinato con lo stesso decreto, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19. Con il medesimo decreto e' fissata la durata dell'incarico del Commissario straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con possibilita' di rinnovo. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021. Alla data di adozione del decreto di cui al presente comma cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018. 3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.» «Art. 18 (Funzioni del Commissario straordinario). - 1. Il Commissario straordinario: a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza; b) vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonche' coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi; c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresi' la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate; d) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 26; e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici; f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui appositamente intestata; f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi; f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico; g) espleta ogni altra attivita' prevista dal presente Capo nei territori colpiti; h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni di cui all'articolo 17 degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19, entro il limite complessivo di euro 210.000, definendo le relative modalita' e procedure di attuazione; i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; i-bis) provvede alle attivita' relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19; i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresi' la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprieta', che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo. 3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operativita' degli interventi. 4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale dell'Unita' tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite. 5. Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario straordinario si avvale, altresi', dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19.».
Note al comma 432 - Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze): «Art. 31 (Struttura del Commissario straordinario). - 1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unita' organizzative, con propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di competenza. 2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19, il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unita' tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola di Ischia. Essa e' composta da un contingente nel limite massimo di 12 unita' di personale non dirigenziale e 1 unita' di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si puo' avvalere altresi' di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Il personale di cui al comma 2 e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura e' riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Resta a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale mentre sono a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale. |
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4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma 2 nonche' alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilita' speciale prevista dall'articolo 19. 5. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonche' ai componenti della struttura commissariale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a carico delle risorse di cui alla contabilita' speciale di cui all'articolo 19. 6. Il Commissario straordinario puo' avvalersi di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilita' speciale di cui all'articolo 19. 7. Con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili: a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la struttura direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 17, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 17, puo' essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, commisurato ai giorni di effettivo impiego. 8. All'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018 e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse presenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19.» - Si riporta il testo dell'articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022): «Art. 5-septies (Rafforzamento della capacita' amministrativa e risorse). - 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario straordinario opera avvalendosi della struttura commissariale prevista dall'articolo 31, comma 2, del citato decreto-legge, che e' ampliata, in aggiunta a quanto previsto nello stesso comma 2, con le modalita' di cui al medesimo articolo 31 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, per l'anno 2023, fino a un massimo di: 5 unita' di personale non dirigenziale; 2 unita' di personale dirigenziale di livello non generale, scelte ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; 2 esperti, nominati con provvedimento del medesimo Commissario, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 641.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse presenti nella contabilita' speciale di cui all'articolo 19 del citato decreto-legge n. 109 del 2018.» - Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' riportato nelle note al comma 431. - Si riporta il testo dell'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): «Art. 30-ter (Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia). - 1. Al fine di garantire l'operativita' degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unita' per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 420.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»
Note al comma 433 - Si riporta il testo dell'articolo 6, 14-bis e 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici): «Art. 6 (Ambito di applicazione e Commissari straordinari). - 1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati "eventi". 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Citta' metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021. 3. I Commissari straordinari, di seguito denominati "Commissari", assicurano una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani di riparazione e di ricostruzione degli immobili privati e pubblici e di trasformazione e, eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine, programmano l'uso delle risorse finanziarie e adottano le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici. 4. Gli interventi e i piani discendenti dall'applicazione del presente Capo sono attuati nel rispetto degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette nazionali e regionali, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.» «Art. 14-bis (Disposizioni concernenti il personale dei comuni). - 1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della citta' metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della citta' metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8. 2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della citta' metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni 2019, 2020 e 2021, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in essere con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili professionali e il numero massimo delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i comuni avanzano al Commissario medesimo. Ciascun comune puo' stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unita' di personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il provvedimento di cui al presente comma. 4. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. 5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unita' di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa non puo' andare oltre, anche in caso di rinnovo, l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure previste dal comma 4. 6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o minime. 7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 6, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, assicurando la possibilita' per ciascun comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.» «Art. 18 (Struttura dei Commissari straordinari). - 1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplinano l'articolazione interna delle strutture di cui al comma 2, con propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di competenza. 2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari straordinari, e' composta da un contingente di personale scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di 15 unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due unita' dirigenziali di livello non generale. Al personale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita' di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con provvedimento del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui. 3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita': a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita' di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario; c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale. 4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari, adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili puo' essere riconosciuta: a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le strutture di cui al presente articolo, direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai giorni di effettivo impiego. 4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio presso la struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al dirigente non spetta alcun compenso. 4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ciascun Commissario puo' avvalersi di un'apposita struttura, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonche' della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 4-quater. Puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di quattro unita', per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un'indennita' mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego. 5. La struttura commissariale cessa alla data di scadenza della gestione straordinaria, di cui all'articolo 6, comma 2. 6. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario straordinario per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021 e per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8. 6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture commissariali, diverse da quelle indicate nei commi precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021: a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019 e a euro 60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania; b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019 e a euro 30.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso. 6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.».
Note al comma 434 - Il testo dell'articolo 14-bis, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, e' riportato nelle note al comma 433. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Il testo degli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e' riportato nelle note al comma 425.
Note al comma 435 - Si riporta il testo degli articoli 20-quinquies, 20-sexies e 20-septies, del decreto- legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi): «Art. 20-quinquies (Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. 2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalita' e il profilo temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro. 3. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al presente decreto, gia' attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate rispetto alle finalita' indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, a 450 milioni di euro per l'anno 2024 e a 641.503.011 euro per l'anno 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale. Le somme iscritte nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi pluriennali, possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonche' di quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione. 4. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis. Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi gia' deliberati, con particolare riferimento alle attivita' residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonche' agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), numero 1). Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 5. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione di cui all'articolo 20-ter, comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 108.496.989 euro per l' anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.» «Art. 20-sexies (Ricostruzione privata). - 1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a: a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo: 1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi; 2) interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi; 3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti; b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione; c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalita' di attuazione; d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attivita' produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi e le modalita' di attuazione; e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi; f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi e dei costi parametrici. 2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta. 3. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui al medesimo articolo 20-bis: a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata; d) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei; g) delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine di garantirne la continuita'; allo scopo di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva e' assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale; h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio; i) interventi per far fronte a interruzioni di attivita' sociali, sociosanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis. 4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies stipulati tra privati e' sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o della societa' Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010, e' disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente comma, il contratto e' risolto di diritto. 5. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi. 6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 490 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della societa' Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 e' incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3.» «Art. 20-septies (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata). - 1. L'istanza di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio: a) la scheda di rilevazione dei danni redatta da un professionista abilitato, sulla base di apposito modello predisposto dal Commissario straordinario; b) la relazione tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis; c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto. 2. All'esito dell'istruttoria relativa alla compatibilita' urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La conformita' urbanistica e' attestata dal professionista abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta. 3. Il comune, verificati la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche. 4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. 5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1. 6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sono definiti le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5. 7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformita' ovvero siano muniti di titolo edilizio in sanatoria conseguito alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1. 8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, i comuni provvedono allo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 8-bis. Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi, fino a un massimo complessivo di 250 unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unita' di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati e' operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
Note al comma 437 - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 7, del decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici): «Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni). - 1. - 6. Omissis. 7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e' consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche' nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e), o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonche' su altri beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito, tenuto conto della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilita', gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente, efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, nonche' le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. Omissis.» - Il testo dell'articolo 20-septies, del decreto-legge n. 61 del 2023, e' riportato nelle note al comma 435. - Si riporta il testo dell'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 31 (Garanzie statali). - 1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.»
Note al comma 438 - Il testo dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato nelle note al comma 24. - Il testo dell'articolo 20-quinquies, del decreto-legge n. 61 del 2023, e' riportato nelle note al comma 435.
Note al comma 440 - Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014.
Note al comma 445 - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38: «Art. 7 (Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario). - 1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. 2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni puo' intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata. 3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.» «Art. 8 (Disposizioni previdenziali). - 1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, e' concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento. 2. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o piu' anni consecutivi. 3. L'esonero e' accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia.».
Note al comma 446 - Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Finalita'). - 1. Il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il Fondo ha altresi' l'obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonche' alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi, nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonche' le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento: a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio; b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole. 3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualita', possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni.» «Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva). - 1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. 1-bis. Possono altresi' beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca. 2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e 1-bis, nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e della pesca, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse finanziarie disponibili: a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato fino al 90 per cento; b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato: 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola; c) proroga delle operazioni di credito agrario e peschereccio, di cui all'articolo 7; d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8. 3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e' possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. 4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi' esclusi dagli aiuti: a) le grandi imprese; b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione; c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. 4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorita' regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita' atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e' calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale, escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua puo' essere calcolata: a) tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali; b) limitatamente alle singole componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti. 4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80 per cento dei costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali. 4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura. 4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola della singola impresa, purche' il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in questione. 5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2. 6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.» «Art. 7 (Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario e peschereccio). - 1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario e peschereccio di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. 2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario e peschereccio sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario e peschereccio. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni puo' intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata. 3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario e peschereccio.».
Note al comma 447 - Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale): «Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1. Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca nonche', nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Una quota delle predette disponibilita' in conto capitale puo' essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui al presente articolo.»
Note al comma 448 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «Art. 1. - 1. - 829. Omissis 830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa e' pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009. Omissis.»
Note al comma 449 - Si riporta il testo dell'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige): «Art. 75. - 1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa; b) c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province; d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali; f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province; g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. 1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non e' compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento. 2.» - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): «Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1. - 108. Omissis 109. A decorrere dal 1º gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita' con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti. Omissis.»
Note al comma 451 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) «Art. 1. - 1.- 21. Omissis 22. Per le finalita' di cui al comma 20 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno. Omissis.»
Note al comma 452 - Per il testo dell'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note al comma 418.
Note al comma 458 - Si riporta il testo degli articoli 19 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica): «Art. 19 (Gestione del personale). - 1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. 2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. 5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle societa' controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. 6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in societa', in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita' di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della societa' interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che: a) in corrispondenza del trasferimento alla societa' della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito; c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa; d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla societa'. 9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026.» «Art. 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni). - 1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in societa' non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti. 3. Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonche' alla struttura di cui all'articolo 15, perche' verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. 4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1. 5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non puo' esercitare i diritti sociali nei confronti della societa' e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le societa' partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione. 5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le societa' partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. 6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una societa' unipersonale, la societa' e' posta in liquidazione. 7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformita' ad espresse previsioni normative, statali o regionali. 8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014. 9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della societa' a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale gia' impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.».
Note al comma 460 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «Art. 1. - 1. - 858. Omissis 859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 73, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42): «Art. 73 (Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni). - 1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, societa' ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purche' il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita'; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. 2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. 4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimita' di detto debito si intende riconosciuta.».
Note al comma 469 - Il riferimento al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e' riportato nelle note al comma 293.
Note al comma 470 - Si riporta il testo dell'articolo 43, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina): «Art. 43 (Misure per il riequilibrio finanziario di province, citta' metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di citta' metropolitane nonche' per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard). - 1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle citta' metropolitane per le quali e' in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "BDAP", di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La nettizzazione del contributo non e' effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma e' prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58. 2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale e' previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non puo' essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non puo' essere superiore a 3 euro per passeggero. 3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2, proposte dai comuni interessati entro il 31 luglio 2022, da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo periodo e' istituito con decreto del Ministro dell'interno ed e' composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Il tavolo, considerata l'entita' del disavanzo da ripianare, individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati. 4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al comma 2 devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso. 5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel caso di mancata deliberazione delle misure concordate entro i termini stabiliti nell'accordo. 5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 marzo 2023 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste dall'accordo. 6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021. 7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 puo' essere attivata anche da parte dei comuni sede di citta' metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale. 9. Ai fini della realizzazione delle attivita' connesse alla "Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale" prevista nel PNRR, correlata al raggiungimento dell'obiettivo intermedio nell'anno 2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119) e per le province e le citta' metropolitane (M1C1-120) e in relazione alle nuove attivita' assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al Presidente della medesima Commissione e' riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».
Note al comma 473 - Il testo dell'articolo 43, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) e' riportato nelle note al comma 470.
Note al comma 474 - Si riporta il testo dell'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 155 (Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali). - 1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti: a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'articolo 243; b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passivita', ai sensi dell'articolo 256, comma 7; c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma 12; d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5; e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261; f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo 268; g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8; h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7. 2. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249): «Art. 1. - 1.-576. Omissis 577. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 572 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini della ripresa degli investimenti e del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 567 sono effettuati dalla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno, con cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure di cui al comma 572, lettera c), e' effettuata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, che ne da' comunicazione alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la Commissione individua le misure da assumere per l'attuazione dell'accordo, in conformita' a quanto previsto dal comma 573, entro il successivo monitoraggio semestrale. Qualora in tale sede la Commissione accerti nuovamente la mancata attuazione degli impegni e degli obiettivi intermedi, trasmette gli esiti delle verifiche alla competente sezione regionale della Corte dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei ministri la sospensione del contributo per le annualita' successive. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo e' effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2022. Omissis.»
Note al comma 475 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 567, 572 e 580 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1. - 1. - 566. Omissis 567. Ai comuni sede di capoluogo di citta' metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 e' riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidita' e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente. 568. - 571. Omissis 572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567 e' subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo: a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero; b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati; c) incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: 1) in presenza di delibera che attribuisce l'attivita' di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti mesi prima; 2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili, anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo la durata massima della rateizzazione puo' essere fissata in 36 rate mensili; d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019; e) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo testo unico; f) misure volte: 1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonche' dei contingenti di personale assegnati ad attivita' strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare e nell'attivita' di accertamento e riscossione delle entrate; 2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni; 3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni; 4) al contenimento della spesa per il personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali; 5) all'incremento della qualita', della quantita' e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine l'amministrazione e' tenuta a predisporre un'apposita relazione annuale; g) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa per locazioni passive; h) incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare; i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall'ente. 573. - 579. Omissis 580. Al fine di consentire il potenziamento dell'attivita' di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attivita' sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi: «Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita' finanziaria). - 1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse, per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al comma 1, le province e le citta' metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le citta' metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato. 2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unita' possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "ed educativo, anche degli enti locali" sono soppresse; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali". 2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1. 2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' abrogato.»
Note al comma 476 - Il testo del comma 567, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' riportato nelle note al comma 475.
Note al comma 477 - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 846 e 850, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 845. Omissis 846. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della pieta' dei defunti, in relazione alle criticita' rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della citta' di Palermo, il sindaco di Palermo e' nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2024, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti individuati dal comma 848. 846. - 849. omissis 850. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, per l'espletamento delle attivita' di cui ai commi da 846 a 849, e' autorizzato a conferire incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e a ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in favore di soggetti di comprovata esperienza e professionalita' connessa alla natura delle predette attivita', anche inseriti in graduatorie concorsuali vigenti approvate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla scadenza del termine di cui al comma 846, nel limite massimo di 5 unita' ed entro il limite di spesa complessivo di 200.000 euro per l'anno 2023 e a titolo gratuito per l'anno 2024. Omissis.»
Note al comma 479 - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee). - 1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attivita' finanziate nell'ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo puo' comprendere anche i dati relativi alla salute, ai minori d'eta' e agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con modalita' rigorosamente proporzionate alla finalita' perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attivita' di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonche' del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le attivita' di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonche' agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati: a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' dei dati relativi a soggetti minori di eta'. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attivita' di monitoraggio del PNRR nonche' del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro e' sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. 6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche. 8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potra' essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.".»
Note al comma 482 - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191): «Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. 4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente. 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 6. 7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalita' per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti. 8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. 9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi sono versati alle province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte sui redditi" sono inserite le seguenti: ", alle relative addizionali"; b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' soppressa. 11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249): «Art. 1. - 1.-571. Omissis 572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567 e' subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo: a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero; b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati; c) incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: 1) in presenza di delibera che attribuisce l'attivita' di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti mesi prima; 2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili, anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo la durata massima della rateizzazione puo' essere fissata in 36 rate mensili; d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019; e) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo testo unico; f) misure volte: 1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonche' dei contingenti di personale assegnati ad attivita' strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare e nell'attivita' di accertamento e riscossione delle entrate; 2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni; 3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni; 4) al contenimento della spesa per il personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali; 5) all'incremento della qualita', della quantita' e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine l'amministrazione e' tenuta a predisporre un'apposita relazione annuale; g) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa per locazioni passive; h) incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare; i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall'ente. Omissis.»
Note al comma 483 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1. - 1.-574. Omissis 575. Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 574, i comuni, entro il 15 giugno 2022 (176), propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione alle seguenti anzianita' dello stesso: a) 40 per cento per i debiti con anzianita' maggiore di dieci anni; b) 50 per cento per i debiti con anzianita' maggiore di cinque anni; c) 60 per cento per i debiti con anzianita' maggiore di tre anni; d) 80 per cento per i debiti con anzianita' inferiore a tre anni. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. Omissis.»
Note al comma 484 - Si riporta il testo degli articoli 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. 3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo. 4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita' della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti gia' presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita' da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita' interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. 7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e' tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo' richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. (1010) 7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. 7-quater. Le modalita' di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter. 8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2; c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1; e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione; f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle societa' partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente; g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facolta' di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non puo' essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio. 9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio: a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche; b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 3) al servizio di trasporto pubblico locale; 4) al servizio di illuminazione pubblica; 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorita' giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto; c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche; c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato; d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi. 9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.» «Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo 193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste. |
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2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.». - Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi: «Art. 3 (Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile). - 1.-14. Omissis 14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettivita', nonche' per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2021 e' autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, e' assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Omissis.»
Note al comma 485 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 50. Omissis 51. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno. Omissis.»
Note al comma 488 - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 420 e 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249): «Art. 1. - 1. - 419. Omissis 420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto investimento, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione e' altresi' istituito, per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Le dotazioni di cui al secondo periodo relative agli anni 2022 e 2023 sono erogate, nei limiti di spesa previsti per i rispettivi anni, quale contributo forfettario per l'avvio delle attivita' di coordinamento e delle altre attivita' svolte dalla societa' di cui al comma 427. Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo' essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422, al Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attivita' giubilari. 421. Omissis 422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale puo' delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori. Omissis.»
Note al comma 489 - Si riporta il testo degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): «Art. 39 (Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attivita' di protezione civile). - 1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attivita' di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorita' amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalita' previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. 2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessita' singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attivita' di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno. 3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attivita' di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative. 4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalita' del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attivita' previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma e' aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attivita', svolte all'estero, purche' preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.» «Art. 40 (Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attivita' di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile). - 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonche', da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio. In occasione della partecipazione ad attivita' di lunga durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita' stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'articolo 25. 2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5. 3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attivita' e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attivita' svolta in occasione dell'evento emergenziale. 4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attivita' di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle piu' urgenti esigenze. 5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono definite le modalita' e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.».
Note al comma 492 - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale): «Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali. 1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo' essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019. 1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. 3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalita' applicative del contributo nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo' essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori.» - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): «Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali). - 1. - 15. Omissis 16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita' e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entita' del concorso e' determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita' interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure: a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza; b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle societa' quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori; e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della citta', da applicare secondo criteri di gradualita' in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno; f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente; f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento; g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione; h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche' utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «Art. 1. - 1. - 1128. Omissis 1129. Il comune di Venezia e' autorizzato ad applicare, per l'accesso, con o senza vettore, alla Citta' antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Omissis.»
Note al comma 493 - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonche' i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo' essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019. 1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. 3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalita' applicative del contributo nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo' essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori.»
Note al comma 494 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1.-447. Omissis 448. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e' stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso. Omissis.»
Note al comma 495 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 449 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 448. Omissis 449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 448 e': a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo; d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarieta' comunale complessivo; d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa; d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta' comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis); d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 380 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299. 923.000 euro per l'anno 2023 e, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023 e, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali" dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente puo' essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al quinto e settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023 e, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente e' definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorita' ai bacini territoriali piu' svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018; d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresi' disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. d-novies) destinato, a decorrere dal 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido; d-decies) destinato, a decorrere dal 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilita'; d-undecies) destinato, a decorrere dal 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione "servizi sociali". d-duodecies) a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a d-undecies), sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell'articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Omissis.»
Note al comma 496 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «Art. 1. - 1. - 796. Omissis 797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, e' attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente: a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 concernente Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107: «Art. 2 (Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione). - 1. Nella loro autonomia e specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalita' previste all'articolo 1. 2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e' costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie. 3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita', dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita' organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita' ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita' con la scuola dell'infanzia; b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta' e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in: 1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu' educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o piu' educatori in modo continuativo. 4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. 5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta' compresa tra i tre ed i sei anni.» - Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): «Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici). - 1. - 3-sexies. Omissis 3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente. Omissis.»
Note al comma 498 - Il testo dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' riportato nelle note al comma 495.
Note al comma 500 - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013): «Art. 1. - 1. - 127. Omissis 128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe "D", nonche' per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessita' di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilita' degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione puo' essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012. 129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. Omissis.»
Note al comma 504 - Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Disposizioni generali). - 1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attivita' istituzionale o professionale: a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale; b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro; c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto. 2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo: a) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; b) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione. 3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entita' dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d). Nel graduare l'entita' delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali: a) con riferimento al cliente: 1) la natura giuridica; 2) la prevalente attivita' svolta; 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) le modalita' di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) l'ammontare dell'operazione; 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attivita' svolta dal cliente e all'entita' delle risorse economiche nella sua disponibilita'; 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonche' dei clienti gia' acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. In caso di clienti gia' acquisiti, i soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale. 5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresi' nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro. 6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste italiane Spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonche' le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l'osservanza di tali obblighi e' dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3. 7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attivita' di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.»
Note al comma 505 - Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria): «Art. 6 (Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari). - 1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'unita' previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' apportata la seguente variazione in aumento:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrata di 69 milioni di euro per l'anno 2007. 3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, e' autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007. 4. 5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilita', i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007. 6. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni" e, all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: "con priorita" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorita' per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.". 7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati. 8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le universita' in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di edilizia universitaria, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
Note al comma 506 - Si riporta il testo dell'articolo 106, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificato dalla presente legge: «Art. 106 (Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali). - 1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, e' istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e citta' metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalita' di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto e' erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalita' per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e citta' metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso per l'anno 2027 deve essere assicurato un versamento all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, e' istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta' metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Citta' metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane. 3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021".»
Note al comma 507 - Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021). - 1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027. 2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.". 3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalita' definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al primo periodo non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome. 4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 3 sia trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' applicata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 ottobre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2023". 5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente gia' approvato, in occasione della prima variazione utile. 5-ter. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.". 6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022". Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019. 6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto gia' stanziato per le finalita' di cui al medesimo articolo. 6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 897 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito"; b) al comma 898 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito". 6-ter. In considerazione delle cause di forza maggiore sopraggiunte che non hanno reso oggettivamente possibile il rispetto dei termini prescritti, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinati al comune di Codogno ricompreso nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a revoca per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 o per parziale utilizzo del contributo, sono erogati dal Ministero dell'interno per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2023, purche' l'esecuzione dei medesimi lavori inizi entro il 31 maggio 2022.»
Note al comma 508 - Il testo dell'articolo 106, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riportato nelle note al comma 506.
Note al comma 509 - Si riporta il testo dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi: «Art. 30-ter (Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attivita' commerciali, artigianali e di servizi). - 1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attivita' nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali gia' esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio. 2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonche' commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. 3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attivita' di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonche' le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attivita' gia' esistenti precedentemente interrotte. Sono altresi' escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attivita' e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attivita' preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile. 5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente e' rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale e' presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9. 6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo e' ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non puo' superare la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo. 7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attivita' dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente. 8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attivita' nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi gia' esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui e' chiesta l'agevolazione, il contributo e' concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo. 9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune nel quale e' situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonche' la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti prescritti. Per l'anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo puo' essere presentata fino al 30 settembre. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al primo periodo, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attivita'. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo e' determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non puo' comunque essere inferiore a sei mesi. 10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. 12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.»
Note al comma 510 - Il testo dell'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riportato nelle note al comma 484.
Note al comma 512 - Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005"; c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005". 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
Note al comma 513 - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
Note al comma 514 - Il testo dell'articolo 21, comma 1-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' riportato nelle note al comma 1.
Note al comma 515 - Si riporta il testo dell'articolo 214, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: «Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attivita' di trasporto ferroviario). - 1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo e' determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021, di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come integrato dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato. 2-bis. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "SS 42 - variante Trescore-Entratico". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 2-ter. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. e' assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020. 4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3 secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3 sono assegnate alle imprese beneficiarie, a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020. 5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 maggio 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalita' definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 giugno 2021. 6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi dei commi 5 e 5-bis e' subordinata alla dichiarazione di compatibilita' da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. 7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.»
Note al comma 516 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): «Art. 1. - 1. - 199. Omissis 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis.»
Note al comma 518 - Il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica, e' riportato nelle note al comma 512.
Note al comma 521 - Si riporta il testo degli articoli 15 e 17, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) come modificato dalla presente legge: «Art. 15 (Riduzione anzianita' contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'eta' anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali). - 1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: "10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti". 2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2024, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.» «Art. 17 (Abrogazione incrementi eta' pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci). - 1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2024 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, e' incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 118,1 milioni di euro per l'anno 2024, 164,5 milioni di euro per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».
Note al comma 522 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): «Art. 1. - 1. - 202. Omissis 203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti e' differita, con criteri di priorita' in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Omissis.»
Note al comma 524 - Si riporta il testo dell'articolo 23, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 23 (Formazione del bilancio). - 1. Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse. 1-bis. Al fine di garantire tempestivita' nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio e' commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attivita', nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1. 1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruita' e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa nonche' della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attivita' di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1. 3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere: a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), ivi incluse le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa in conto capitale rimodulate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, nonche' alle altre autorizzazioni di spesa rimodulate, per l'adeguamento delle medesime dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti; b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b). 3-bis. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti. 3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze. 5. 5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter e' aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): «Art. 1. - 1.-139. Omissis 140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita', mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «Art. 1. - 1. - 1071. Omissis 1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 ottobre 2018. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «Art. 1. - 1. - 94. Omissis 95. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 13. Omissis 14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Omissis.» Note al comma 526 - Si riporta il testo dell'articolo 22-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 22-bis (Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri). - 1. Nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo. 2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio. 3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita' e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantita' e qualita' di beni e servizi erogati. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 luglio. 5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente, una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono allegate al Documento di economia e finanza.»
Note al comma 528 - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Imposta municipale propria). - 1. L'imposta municipale propria e' istituita, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, nonche', dal periodo d'imposta 2023, all'imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge della regione Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17. 2. - 7.»
Note al comma 529 - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): «Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1.- 10. Omissis 11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari a 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalita' regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri: a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. Omissis.»
Note al comma 530 - Il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2019, n. 299.
Note al comma 531 - Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291(Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali): «Art. 1-ter. - 1. E' istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalita' di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalita' ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante: a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari; b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa o da processi di mobilita' secondo modalita' da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali. 2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema stesso. 3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente piu' rappresentative.»
Note al comma 532 - Il testo dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' riportato nelle note al comma 529.
Note al comma 533 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «Art. 1. - 1. - 1042. Omissis 1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico. Omissis.» - Il testo degli articoli 243-bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' riportato nelle note al comma 484. - Il testo dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' riportato nelle note al comma 482. - Il testo dell'articolo 43, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) e' riportato nelle note al comma 470.
Note al comma 535 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013): «Art. 1. - 1. - 379. Omissis 380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; b) e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.; c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381; d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 3) della dimensione demografica e territoriale; 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012; 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012; f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni; g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano; i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) «Art. 1. - 1.-782. Omissis 783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacita' fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Omissis.» - Il testo dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' riportato nelle note al comma 500.
Note al comma 536 - Si riporta il testo degli articoli 2, 79 e 80, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.» «Art. 79 (Permessi e licenze). - 1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunita' montane e delle unioni di comuni, nonche' dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. 2. 3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunita' montane, nonche' degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonche' delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunita', previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. 4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunita' montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonche' i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunita' montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato. 6. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.» «Art. 80 (Oneri per permessi retribuiti). - 1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, e' tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».
Note al comma 537 - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi). - 1. - 21-quinquies. Omissis. 21-sexies. Per gli anni dal 2011 al 2026, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie. Omissis.»
Note al comma 538 - Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo). - 1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero, e' istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato "Fondo per il cinema e l'audiovisivo". 2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonche' del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attivita': distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. 3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita' speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.»
Note al comma 539 - Si riporta il testo degli articoli 16 e 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato). - 1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. 1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. 1-ter. (abrogato).» «Art. 248 (Invito al pagamento). - 1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, in caso di mancato pagamento entro un mese. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e' depositato presso l'ufficio. 3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalita' per il pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.»
Note al comma 542 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249) come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1.-493. Omissis 494. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operativita' e potenziandone la capacita' d'impatto, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'Unione europea previsti dal regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonche' di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative. Omissis.»
Note al comma 543 - Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) come modificato dalla presente legge: «Art. 22 (Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo). - 1. Nell'ambito delle finalita' della presente legge, la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia possono stipulare apposita convenzione con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle societa' da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalita' di cui all'articolo 8 nonche' per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea. |
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3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. 4. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa puo' destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalita' della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21. 4-bis. (abrogato). 5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo.»
Note al comma 544 - Si riporta il testo dell'articolo 536-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare): «Art. 536-bis (Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la necessita' di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza, procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non piu' adeguate, anche in ragione delle disponibilita' finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresi' conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 2. Gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali e' stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), sono sottoposti a tale parere. 3. Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto. 4. Le eventuali disponibilita' finanziarie emergenti a seguito delle rimodulazioni di cui al comma 1 sono destinate, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»
Note al comma 545 - Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 2-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche, come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Disposizioni per il potenziamento e la funzionalita' del Ministero dell'economia e delle finanze). - 1.- 2-ter. Omissis 2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, individuati dall'articolo 4, numero 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, nonche', sulla base di apposita intesa, delle attivita' svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalita' del Dipartimento delle finanze, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-quinquies del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Omissis.»
Note al comma 546 Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche, come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Disposizioni per il potenziamento e la funzionalita' del Ministero dell'economia e delle finanze). - 1.- 2-quater. Omissis 2-quinquies. Entro il termine del 30 giugno 2024 e con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti, nonche' all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria. Nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Dipartimento della giustizia tributaria di cui al comma 2-ter, al fine di assicurarne il suo immediato funzionamento, opera con l'organizzazione di cui alla tabella I allegata al presente decreto. Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella di cui al periodo precedente, il Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesima tabella nonche', sulla base di apposita intesa, delle attivita' svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalita' del Dipartimento delle finanze. Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria. Omissis.»
Note al comma 548 - Si riporta il testo dell'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), come modificato dalla presente legge: «Art. 28-quinquies (Rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico). - 1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, e' istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata "Cabina di regia". Dall'ambito di competenza della Cabina di regia e' escluso il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa. La Cabina di regia e' presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed e' composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per lo sport e i giovani, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia: a) adotta il programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente; b) elabora linee guida in attuazione del programma di cui alla lettera a); c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del programma di cui alla lettera a) i piani di investimento e gli atti di programmazione degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi. 3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale, da due unita' di personale dirigenziale di livello non generale e da cinque unita' di personale non dirigenziale di supporto alle attivita', da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze e' incrementata del numero di unita' di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A supporto della Cabina di regia e' altresi' assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
Note al comma 549 - Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e' riportato nelle note al comma 516.
Note al comma 550 - Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione): «Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche' le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese. 3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali e' autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalita' indicate nella richiesta di cui al medesimo comma. 5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. 6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi' qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).»
Note al comma 553 - Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
Note al comma 554 - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «Art. 1. - 1.-396. Omissis 397. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e' autorizzata la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. 398. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 397, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il 30 aprile 2020, e' prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa. Omissis.»
Note al comma 558 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1. - 1.-683. Omissis 684. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Omissis.»
Note al comma 559 - Si riporta il testo dell'articolo 67, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa): «Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»
Note al comma 560 - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «Art. 1. - 1.-737. Omissis 738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. 739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA). 740. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche' accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato; b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; c) sono altresi' considerate abitazioni principali: 1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresi', ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 6) su decisione del singolo comune, l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare; d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. 742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune e' proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce. 743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresi' il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di piu' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e' titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 745. La base imponibile dell'imposta e' costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. 746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. 749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento. 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Omissis.» |
| Art. 2 (Stato di previsione dell'entrata)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1). |
| Art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 150.000 milioni di euro per l'anno 2024, in 140.000 milioni di euro per l'anno 2025 e in 120.000 milioni di euro per l'anno 2026. 3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 53.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi. 4. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2024, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo. 5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario 2024, in 175.000 milioni di euro. 6. Per l'anno 2024, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' assumere e' fissato in 200.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2023 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2024. 7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 985 milioni di euro, 1.350 milioni di euro, 1.711 milioni di euro, 600 milioni di euro e 9.000 milioni di euro. 8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2024, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 9. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2024, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2024, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. 13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonche' nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione. 14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'. 15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2024, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime. 16. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2024, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni. 18. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo ». 19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico. 20. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle ». 21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitivita' e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attivita' finanziarie - Acquisto azioni e altre partecipazioni ».
Note all'art. 3:
Note al comma 3 - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici): «Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per azioni). - 1. - 8. Omissis 9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non regolamentare da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate. Omissis.»
Note al comma 4 - Si riporta il testo dell'articolo 11-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale): «Art. 11-quinquies (Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia italiana). - 1. All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "ad eccezione di una quota" fino al termine del comma sono soppresse. 2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla internazionalizzazione dell'economia italiana, si interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' autorizzata altresi' a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso societa' di diritto estero a loro collegate o da loro controllate. 3. L'attivita' di sostegno all'internazionalizzazione di cui al comma 2 e' svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro. 4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma e' fissato in misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati. 5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in merito all'operativita' di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente, in riferimento all'attivita' di cui al comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditivita' e i risultati conseguiti.»
Note al comma 5 - Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici): «Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per azioni). - 1. - 9. Omissis 9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attivita' deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Omissis.»
Note al comma 6 - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «Art. 2. - 1. - 99. Omissis 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa. Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita', che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operativita' considerate ai fini della redazione del piano annuale di attivita', la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente; b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Omissis.»
Note al comma 7 - Si riporta il testo degli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 26 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie). - 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. 2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio. 3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco delle unita' elementari di bilancio di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.» «Art. 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale). - 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa" e un "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa", le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio. 2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio interessate.» «Art. 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un "fondo di riserva per le spese impreviste" per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita'. 2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio interessate. 3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la facolta' di cui al comma 2. 4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.» «Art. 29 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un "fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa" il cui stanziamento e' annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.».
Note al comma 8 - Il testo dell'articolo 26, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), e' riportato nelle note al comma 7.
Note al comma 9 - Il testo dell'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), e' riportato nelle note al comma 7.
Note al comma 10 - Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo e' annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni. 2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanita' ed utilizzata per il finanziamento di: a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da: 1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua competenza; 2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza; 3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti; 4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria; b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo; c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli affari esteri. A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1, con riferimento ai seguenti elementi: a) popolazione residente; b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome; c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali. 4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche. 5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresi', nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento. 6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.»
Note al comma 13 - Si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza): «Art. 9. - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1986-1991. Le quote relative al triennio 1986-1988 sono determinate in lire 20 miliardi per l'anno 1986, in lire 140 miliardi per l'anno 1987 e in lire 170 miliardi per l'anno 1988. 2. La progettazione delle opere e dei lavori deve tener conto, in sede di previsione dei costi di realizzazione, dello sviluppo temporale del programma, anche ai fini degli accantonamenti da preordinare per far fronte alla revisione dei prezzi. 3. All'onere di cui al comma 1, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi straordinari per le infrastrutture della Guardia di finanza». 4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio. 5. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono effettuati con decreti del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti. 6. In sede di prima applicazione della presente legge, i capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal predetto fondo sono indicati nella allegata tabella A e la dotazione del Fondo stesso e' fissata in lire 6 miliardi e costituita mediante le riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1986 indicate nell'allegata tabella B. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Note al comma 14 - Si riporta il testo degli articoli 803 e 937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare): «Art. 803 (Organici stabiliti con legge di bilancio). - 1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato: a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio; b) la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri; b-bis) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri; b-ter) la consistenza organica degli allievi delle scuole militari; b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di personale appartenente alla categoria dei militari di truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse alle emergenze operative derivanti da attivita' di concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria.». «Art. 937 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di: a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1^ nomina; b) ufficiali piloti e navigatori di complemento; c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; d) ufficiali delle forze di completamento. 2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare particolari esigenze operative. 3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.».
Note al comma 15 - Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali): «Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per: a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici; b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni; c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica. 3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3. 5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al finanziamento delle attivita' di cui al comma 5. 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».
Note al comma 16 - Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): «Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica). - 1. - 22. Omissis 23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo' essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. Omissis.». |
| Art. 4 (Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993. 3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese », « Altre entrate extratributarie » e « Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
Note all'art. 4:
Note al comma 2 - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica): «Art. 1. - 1. La Societa' di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche' i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.». |
| Art. 5 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. 3. A seguito della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le risorse finanziarie dell'ANPAL, successivamente all'approvazione del bilancio di chiusura di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 75 del 2023, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.
Note all'art. 5:
Note al comma 2 - Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.
Note al comma 3 - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025): "Art. 3 (Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacita' amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL e' soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresi', alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale. 2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 1. Con il decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 sono disciplinati il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il subentro nei contratti ancora in corso, nonche' le modalita' e le procedure di trasferimento. Con il decreto di cui al comma 1 e', altresi', disciplinato il trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP, unitamente alle correlate risorse finanziarie. E' conseguentemente rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' svolte dal personale del comparto ricerca nell'ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP fino a un numero massimo di unita' di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL. Le attivita' e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza. 2-bis. Il personale dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale e' applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, trasferito all'INAPP ai sensi del comma 2 del presente articolo, puo' chiedere il trasferimento presso altro ente pubblico di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Il bilancio di chiusura dell'ANPAL e' deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell'ANPAL, ed e' trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario e' da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto. 5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza. 6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: «Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza; b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentativita' sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza; c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attivita' di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attivita' di analisi, ricerca e studio sulle attivita' di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza. 2. Il Ministero svolge, altresi', i compiti di vigilanza su enti e attivita' previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio dell'Unione europea o a questo complementari.»; b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a quindici, ivi compresi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.». 6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: «b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facolta' assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacita' di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalita' maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali». 6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato, per il biennio 2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 819.509 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 7. A decorrere dalla data di soppressione dell'ANPAL, determinata ai sensi del comma 1, la societa' ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di «Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.» e tutte le disposizioni normative riferite alla societa' ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite alla suddetta societa'. 8. La societa' Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e' soggetto in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla societa' Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Gli indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 10. Il consiglio di amministrazione della societa' e' composto da cinque membri, di cui tre, compreso il Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 11. La societa' si avvale, altresi', di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti sociali piu' rappresentative. Il comitato e' presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati. 12. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, favoriscono la collaborazione e ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attivita', tra la societa' e i propri uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei servizi e delle politiche attive del lavoro. 13. Lo statuto della societa' e' corrispondentemente adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 14. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «e dell'ANPAL» e le parole: «, sentita l'ANPAL» sono soppresse. 15. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unita' ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, e' definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale.». 16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 15 sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato», incompatibili con il medesimo provvedimento. 16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «del personale del comparto ministeri» sono sostituite dalle seguenti: «del personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro dall'anno 2023»." |
| Art. 6 (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunita' », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024. 3. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonche' al potenziamento delle attivita' connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria » nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024. |
| Art. 7 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2024, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Note all'art. 7:
Note al comma 2 - Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri): «Art. 5. - Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta Tesoro. A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonche', su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero. Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali istituti bancari di fiducia. Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle rispettive contabilita'. I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente ragioneria centrale. A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse. Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri. La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato.». |
| Art. 8 (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in eta' scolare. |
| Art. 9 (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le societa' di trasporto ferroviario, con la societa' Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza », sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2023. 10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
Note all'art. 9:
Note al comma 3 - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza): «Art. 1. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti. Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e' fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso: Capitolo 1446 . . . . . . . . . L. 400.000.000 » 1452 . . . . . . . . . . . . . » 300.000.000 » 1459 . . . . . . . . . . . . . » 500.000.000 » 1469 . . . . . . . . . . . . . » 300.000.000 I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati nell'annessa tabella.».
Note al comma 4 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): «Art. 1. - 1.-561. Omissis 562. Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale): «Art. 34 (Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalita' organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo). - 1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009. 2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro. 2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e' conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. 2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo. 2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado. 2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto. 2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite: a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis; b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e' provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco. 3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»; b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»; c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e' determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione». 3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e' la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206. 3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e' valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): «Art. 2. - 1. - 105. Omissis 106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "calcolata in base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'ultima retribuzione"; b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai figli maggiorenni superstiti, ancorche' non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni"; c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi soggetti e' esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203"; d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento"; e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: "dall'attuazione della presente legge" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo". Omissis.»
Note al comma 5 - Il testo dell'articolo 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e' riportato nelle note all'articolo 1, comma 396. - Si riporta il testo dell'articolo 14-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): «Art. 14-bis (Fondo rimpatri). - 1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.».
Note al comma 6 - Si riporta il testo dell'articolo 14-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): «Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito). - 1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. 4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalita' previste dall'articolo 14. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che: a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1; b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e); c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale. 6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5. 7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti: a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno; b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di gestione.».
Note al comma 7 - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): «Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti). - 1.-31-bis. Omissis 31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012): «Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali). - 1. 2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e' soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo. 3. I predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia' svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati. 5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo. 6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. 7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Citta' e Autonomie locali: a) definisce le modalita' procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali; b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attivita' didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione; c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle relative alle attivita' di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonche' degli amministratori locali; d) definisce le modalita' di gestione e di destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non da' diritto alla corresponsione di emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. 9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Note al comma 9 - Si riporta il testo dell'articolo 43, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): «Art. 43 (Trattamento economico). - Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, e' stabilito sulla base di accordi di cui all'articolo 95, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessita' di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. Gli accordi sono triennali. Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennita' pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio. Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 95. Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera. L'indennita' di cui al terzo comma assorbe lo assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143, L. 11 luglio 1980, n. 312. Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla L. 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue: a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda; b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza; c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda; d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori e' attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello; e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo; f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo; g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo e' attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'art. 137, L. 11 luglio 1980, n. 312. Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianita' di qualifica. Ai marescialli maggiori carica speciale della Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello-bis. Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 155, L. 11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e' attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo 133, secondo comma della citata legge n. 312. Nella prima applicazione della presente legge e' concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad personam pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualita' entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione alla anzianita' di servizio maturata al 1° gennaio 1978. Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio di ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza. Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilita' effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario. Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile. La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo le modalita' prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale. Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16. L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge. Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge particolari attivita', limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennita' stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni. Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla L. 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge. Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni. Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e' pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni. Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonche' al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennita' mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennita' speciale non compete al personale che beneficia dell'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo. Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato. Fino a quando non sara' determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95, l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e' costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla L. 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, ed e' corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge stessa.».
Note al comma 10 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «Art. 1. - 1.-767. Omissis 767. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonche' interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis.». |
| Art. 10 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9). |
| Art. 11 (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). 2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. 3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissato, per l'anno 2024, in 136 unita'. 4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione. 5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto. 7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
Note all'art. 11:
Note al comma 2 - Il testo degli articoli 803 e 937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e' riportato nelle note all'articolo 1, comma 14.
Note al comma 3 - Il testo dell'articolo 803, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e' riportato nelle note all'articolo 1, comma 14.
Note al comma 5 - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181 (regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera): «Art. 7 (Custodia dei valori). - 1. Per la custodia del denaro, dei titoli di credito e degli oggetti di valore, ciascun ente e' provvisto di una cassaforte munita di due serrature a congegni differenti, le cui chiavi sono tenute separatamente dal funzionario delegato e dal fiduciario di cassa. 2. I distaccamenti e i reparti sono provvisti di una cassaforte, a serratura singola, le cui chiavi sono conservate dal titolare o da un suo delegato. 3. Il capo del servizio amministrativo propone le misure necessarie per la sicurezza della cassa al titolare del comando, che e' responsabile di ogni evento imputabile a difetto dell'organizzazione di sicurezza. 4. In cassa non sono tenuti fondi per un importo eccedente le normali necessita' dei pagamenti diretti di prossima scadenza. Tutti gli altri fondi di qualsiasi provenienza, compresi quelli provenienti da depositi di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distaccamento o reparto, senza limiti di valore. 5. Gli agenti che hanno la responsabilita' della cassa ai sensi del presente regolamento rispondono della gestione dei fondi depositati sul conto corrente postale o bancario. La traenza avviene a firma congiunta degli agenti responsabili. 6. Gli interessi realizzati sulle somme versate in conto corrente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati.». |
| Art. 12 (Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). |
| Art. 13 (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: 1) Esercito n. 104; 2) Marina n. 126; 3) Aeronautica n. 85; 4) Carabinieri n. 0; b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: 1) Esercito n. 0; 2) Marina n. 52; 3) Aeronautica n. 37; c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: 1) Esercito n. 106; 2) Marina n. 60; 3) Aeronautica n. 40; 4) Carabinieri n. 200. 3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2024, come segue: 1) Esercito n. 292; 2) Marina n. 341; 3) Aeronautica n. 313; 4) Carabinieri n. 133. 4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2024, come segue: 1) Esercito n. 274; 2) Marina n. 320; 3) Aeronautica n. 452. 5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2024, come segue: 1) Esercito n. 510; 2) Marina n. 190; 3) Aeronautica n. 120. 6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori. 7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi delle Forze armate. 9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri. 10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2024 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttivita' del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 12. Il Ministro della difesa e' autorizzato, per l'anno finanziario 2024, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unita' elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016. 13. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacita' e la resilienza delle forze armate ucraine.
Note all'art. 13:
Note al comma 2 - Il testo dell'articolo 803 e 937, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e' riportato nelle note all'articolo 1, comma 14.
Note al comma 3 - Il testo dell'articolo 803, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e' riportato nelle note all'articolo 1, comma 14.
Note al comma 4 - Il testo dell'articolo 803, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e' riportato nelle note all'articolo 1, comma 14.
Note al comma 5 - Il testo dell'articolo 803, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e' riportato nelle note all'articolo 1, comma 14.
Note al comma 7 - Si riporta il testo dell'articolo 613, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 613 (Fondo a disposizione). - 1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo 552, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione. 2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa.».
Note al comma 10 - Si riporta il testo dell'articolo 2195, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare): «Art. 2195 (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche). - 1. Al fine di sostenere le finalita' istituzionali e le attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati delle Associazioni combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.».
Note al comma 11 - Si riporta il testo dell'articolo 1805-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare): «Art. 1805-bis (Fondo per la retribuzione della produttivita' del personale militare transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa). - 1. Per ciascun militare nell'anno di transito nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa, annualmente e per l'intero periodo di permanenza del militare transitato in detti ruoli, e' versato al fondo per la retribuzione della produttivita' del personale civile stesso un importo corrispondente alla quota media pro capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate comunque denominati.».
Note al comma 12 - Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196): «Art. 7-ter (Fondi scorta). - 1. Nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile possono essere istituiti uno o piu' fondi di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la continuita' nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato. 2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle stesse. 3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili. 4. In considerazione della natura di anticipazione delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con una dotazione di pari importo, per la sistemazione contabile di cui al comma 5. 5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire, qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o in parte, nella disponibilita' delle strutture, non procedendo al versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza contabile da parte delle amministrazioni interessate. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta istituiti nel rispettivo stato di previsione. 6. Per la gestione delle attivita' istituzionali delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati alle predette strutture in base ai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio, con le ordinarie procedure di spesa. 7. Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione, tramite i propri centri di responsabilita' amministrativa, puo' autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse a valere sulle disponibilita' dei conti correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in occasione della prima utile somministrazione di fondi, con le modalita' previste dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'.». |
| Art. 14 (Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura. 3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' autorizzato, per l'anno finanziario 2024, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992. 4. Per l'anno finanziario 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale », istituito nel programma « Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. 6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonche' di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 14:
Note al comma 2 - Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004, n. 146. - Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2005, n. 136.
Note al comma 3 - Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio): «Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro). - 1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro e' istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata da una addizionale di lire 10.000 (euro 5,16) alla tassa di cui al n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni. 2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo: a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa. 3. L'addizionale di cui al presente articolo non e' computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2. 4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.».
Note al comma 4 - Si riporta il testo degli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): «Art. 12 (Soppressione di enti e societa'). - 1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999 e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia' svolte dall'ex INCA. 3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite al CRA. 4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, e' ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale scadenza. 5. 6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi. 7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonche' alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti. 8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa. 9. - 13. 14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata. 15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori. 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decreto legislativo. 18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere piu' efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato. 19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante. 20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche' il Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'. 21. - 22. 23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179. 24. - 38. 39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.». 40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. 41. - 48. 49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51. 50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e' individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo. 51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attivita' del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. 52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell'attualita' dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attivita', esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53. 53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52. 54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unita' di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento. 55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'associazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita' previste dal comma 50. 57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico. 58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma. 59. A decorrere dal 1º gennaio 2014 la Fondazione Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62. 60. Il commissario in carica al momento della soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine, dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario e' determinato dal Ministro dello sviluppo economico. 61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attivita' in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i rapporti di cui e' parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione anticipata. 62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma 59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attivita' del commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59, il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa e' presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della contabilita' separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di cui al comma 59. 65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica. 66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale puo' essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attivita' del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e 61. 67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data di cui al comma 59; entro tale data, il commissario puo' prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61. 69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilita' liquide costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico. 70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione. 71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero e' trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa interamente partecipata. La societa' conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento. 72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attivita'; la societa' subentra altresi' in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73. 73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della societa' conferitaria e delle attivita', dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle attivita' produttive» e: «Il Ministro delle attivita' produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto. 75. L'incarico di commissario per la gestione delle societa' cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle societa' cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui all'articolo 2545-septiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle societa' cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato e' detratto dal compenso del commissario. 76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative nonche' la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non puo' essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto. 78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia' attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5»; b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012». 79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»; b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012». 80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata, altresi', la lunghezza della tratta effettivamente percorsa»; b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: «14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro»; c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: «15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689». 81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilita' Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con funzioni di Presidente»; b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»; c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna». 84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in vigore dal 1° gennaio 2013. 85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014. 86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira' in particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno. 87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta. 88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2012». 89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2007, continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. 90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. 90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilita' sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.". "Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico). - 1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento. 2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo. 5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza. 7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce uno o piu' posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' conferire, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili, uno o piu' incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti. 9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma. 9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote sociali della predetta societa' al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto. 10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «, l'agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»; b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64»; c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato»; d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate»; 2) al comma 1, le parole: «del territorio e'» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»; 3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate» (390). d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Note al comma 5 - La legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.
Note al comma 6 - Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica): «Art. 4 (Telelavoro). - 1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa. 2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria. 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo. 4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi. 5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalita' della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 (Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191): «Art. 3 (Progetti di telelavoro). - 1. Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento. 2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attivita' interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita' di effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalita' di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonche' i costi e i benefici, diretti e indiretti. 3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare e semplificare attivita', procedimenti amministrativi e procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e la qualita' del servizio, considerando congiuntamente norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie. 4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacita' di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo. 5. Il progetto e' approvato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando siano interessate piu' strutture, il progetto e' approvato dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale od equiparato. 6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita' in telelavoro. 7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi accordi di programma, concordano forme di collaborazione volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e risorse. 8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto possono essere programmate, organizzate e gestite anche con soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di uniformita', garanzia e trasparenza. 9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo): «Art. 24 (Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, universita' ed enti pubblici). - 1. L'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle universita' e degli enti pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalita' della presente legge. 2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che determina modalita' di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, puo' affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o puo' concedere contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate. Nelle convenzioni di cui al presente comma puo' essere disposta la corresponsione di anticipazioni. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.». |
| Art. 15 (Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. 3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro. 4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
Note all'art. 15:
Note al comma 4 - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): «Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1.-196-ter. Omissis 197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Omissis.». |
| Art. 16 (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15). 2. Per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Note all'art. 16:
Note al comma 2 - Il testo dell'articolo 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' riportato nelle note all'articolo 3, comma 10. |
| Art. 17 (Stato di previsione del Ministero del turismo)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16). |
| Art. 18 (Totale generale della spesa)
1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.215.086.092.281, in euro 1.156.020.390.732 e in euro 1.183.776.121.499 in termini di competenza, nonche' in euro 1.231.545.491.818, in euro 1.165.581.994.909 e in euro 1.194.266.275.935 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2024-2026. |
| Art. 19 (Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2024-2026, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate. |
| Art. 20 (Disposizioni diverse)
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2024, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea. 3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. 5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonche' quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato. 8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale. 11. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale. 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato. 14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 15. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2023, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico. 16. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004. 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2023. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2023. 19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato. 20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2023. 21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni. 22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 24. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 26. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati. 27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario », del medesimo stato di previsione. 28. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2024, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 29. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche. 30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2024, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 31. Con la nota di variazioni di cui all'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le modifiche alla struttura del bilancio derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, recanti la riorganizzazione delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e di cui all'articolo 14 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. 32. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti, per il funzionamento dell'istituto, sono determinate in misura pari, complessivamente, allo 0,41 per mille per l'anno 2024, allo 0,437 per mille per l'anno 2025 e allo 0,45 per mille a decorrere dall'anno 2026 delle spese finali previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al netto delle spese per interessi e di quelle relative al PNRR. In sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, il Segretario generale della Corte dei conti dispone il versamento della quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie definite ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 33. Gli stanziamenti di cui al comma 32 non tengono conto delle somme da trasferire al bilancio autonomo della Corte dei conti a seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei trasferimenti per investimenti a valere sull'apposito capitolo in conto capitale.
Note all'art. 20:
Note al comma 4 - Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: «Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi). - 1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalita' previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita', la contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate aree per la dirigenza (354). Una apposita area o sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalita'. 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. 3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualita' della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione. 3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. 3-quater. 3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di societa', enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1. 4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. 4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore. 4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonche' di miglioramento della produttivita' e della qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate): «Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo; B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. 3.».
Note al comma 6 - Per il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", si veda nelle note all'articolo 15, comma 4.
Note al comma 7 - Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari): «Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.». Note al comma 9 - Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa): «Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui. 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. 3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.» - Si riporta il testo del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa): «Capo I 1. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali. 2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. 3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione internazionale e attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale; b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose; d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico; e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe; f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione; g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali; h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche; i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; l) ordine pubblico e sicurezza pubblica; m) amministrazione della giustizia; n) poste e telecomunicazioni; o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali; p) ricerca scientifica; q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale; r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione; r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale. 4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2: a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge statale ad apposite autorita' indipendenti; b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi; e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente. 2. 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando e' riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. 2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 e' disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potesta' normativa, dalle regioni e dagli enti locali. 2-bis. 3. 1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono: a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1; b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e osservando il principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite; c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo; d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrita' di ciascuna regione e l'accesso delle comunita' locali alle strutture sovraregionali; e) individuate le modalita' e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; f) previste le modalita' e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato puo' avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi; g) individuate le modalita' e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali; h) previste le modalita' e le condizioni per l'accessibilita' da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire. 2. Speciale normativa e' emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realta' istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria. 4. 1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformita' ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresi' essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali. 2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1. 3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali: a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione della generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunita' montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunita', alla autorita' territorialmente e funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati; b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione; c) il principio di efficienza e di economicita', anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui; d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea; e) i principi di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilita' in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilita' di ciascun servizio o attivita' amministrativa; f) il principio di omogeneita', tenendo conto in particolare delle funzioni gia' esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo; g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneita' organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni; h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi; i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative; l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilita' degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti. 4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a: a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreche' gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999; b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalita' effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalita' per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialita' nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalita' di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale; c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attivita' economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attivita' relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica. 4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi. 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarieta' di cui al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicita' di cui alla lettera c) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o piu' decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale. 5. 1. E' istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. 2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. 3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 4. La Commissione: a) esprime i pareri previsti dalla presente legge; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. 6. 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresi' i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui. 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. 3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 8. 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata. 2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. 3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi. 4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari. 5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato: a) l'art. 3 L. 22 luglio 1975, n. 382 ; b) l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonche' la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunita' economica europea", nonche' il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed"; c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto 1988, n. 400 , limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano"; d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento"; e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. 9. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attivita' consultiva obbligatoria; b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche; c) specificazione delle materie per le quali e' obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso; d) definizione delle forme e modalita' della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunita' montane. 2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata. 10. 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1.»
Note al comma 10 - Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62.
Note al comma 11 - Si riporta il testo dell'articolo 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): «Art. 70 (Disposizioni in materia di asili nido). - 1. E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. 3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonche' di micro-nidi nei luoghi di lavoro. 5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verra' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potra' superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarita' degli atti dovuti. 8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.»
Note al comma 12 - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): «Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali). - Omissis. 2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: "e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302". Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma. Omissis.»
Note al comma 13 - Si riporta il testo dell'articolo 30, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente). - 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle predette leggi mentre i relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 2. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le seguenti rimodulazioni: a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione; b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente. 2-bis. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio sono evidenziate le rimodulazioni disposte ai sensi del comma 2. 3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalita' di utilizzo, mediante: a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito; b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge. 4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passivita' finanziarie. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano gia' state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo. 6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b). Nel caso in cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere. 7. 8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. 9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorita', in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti; c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalita' e per valutazioni particolarmente complesse; d) potenziamento e sistematicita' della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante; e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva; f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere; g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti. 10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 11.»
Note al comma 14 - Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): «Art. 16 (Riduzione della spesa degli enti territoriali). - 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e' effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue, con priorita' per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali. 4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183, e' aggiunto il seguente comma: "12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo il miglioramento di cui: a) al comma 10 del presente articolo; b) all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; (284) c) ; d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.". 5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono abrogati. 6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonche' dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012. Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero dell'interno puo', comunque, essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non puo' assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata e' effettuato a valere sulle disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che e' reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni. 6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilita' interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilita' interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalita' di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalita' definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascun ente e' migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. 6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". 7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonche' dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata e' effettuato a valere sulle disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio" che e' reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. 8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosita' per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine e' determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unita' di personale in servizio presso le societa' di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti. 9. 10. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.". 11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento. 12. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: a) ai commi 1 e 2 le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle parole: "20 settembre"; b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole "Entro lo stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni gia' trasmesse"; b-bis) al comma 3, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni"; c) al comma 5, le parole "entro il 30 luglio" sono sostituite dalle parole "entro il 5 ottobre". 12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto. Il contributo e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito. 12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. 12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". 12-septies. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 12-octies. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del Governo e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.»
Note al comma 15 - Il testo dell'articolo 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si veda nelle note all'articolo 14, comma 4.
Note al comma 16 - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)": «Art. 1. - 1. - 280. Omissis 281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse. 282. Le modalita' operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010, la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE. Omissis.»
Note al comma 17 - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»: «Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1. - 222-ter. Omissis 222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni di indirizzo e di impulso dell'attivita' di razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222. All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilita' dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio. Omissis.»
Note al comma 18 - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385 (Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato): «Art. 3. - Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente determinata con la legge di bilancio. Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.»
Note al comma 20 - Il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e' riportato nelle note al comma 4 dell'art. 15. - Il testo dell'articolo 43, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' riportato nelle note al comma 9 dell'art. 9.
Note al comma 21 - Il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e' riportato nelle note al comma 4 dell'art. 15.
Note al comma 23 - Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE): «Art. 5 (Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione). - 1. A partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e nell'ambito della cabina di regia di cui all'articolo 4, sono realizzati attraverso le misure del presente articolo interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata. 2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata al comma 1, e promuove, altresi', le attivita' di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e societa' collegate. Le stesse Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel rispetto delle rispettive competenze, assicurano il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma 10. 3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ovvero dell'Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall'Attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma 3, nonche' di tutta la documentazione e degli adempimenti ad esse inerenti, e' assicurata tramite un apposito portale informatico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e da esso gestito. 3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale. 4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le Pubbliche Amministrazioni centrali individuano, al proprio interno, il responsabile del procedimento e ne comunicano il nominativo ai soggetti di cui al comma 2. 5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2: a) gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 e' rimodulata a 250 m2; b) gli immobili tutelati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla loro conservazione; c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di servizio o ad uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale; d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivita' religiose. 7. Per la definizione del programma di cui al comma 2, sono applicati criteri di individuazione tra piu' interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero dell'investimento, anche con riferimento agli edifici con peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento; entita' di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi. 8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra piu' amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalita' piu' innovative, efficienti ed economicamente piu' vantaggiose, nonche' utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio puo' curare anche l'esecuzione degli interventi gia' oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del medesimo Ministero possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA). 8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le esigenze di riservatezza, flessibilita' e continuita' operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o piu' convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della difesa. 9. Concorrono altresi' al raggiungimento dell'obiettivo annuo di cui al comma 1, le misure organizzative e comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare con le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52. 10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese quelle che hanno nella propria disponibilita' gli immobili di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi, al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresi', le misure in corso o programmate per il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 11. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite l'intervento di una o piu' ESCO. 11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1 e qualora le risorse dedicate ad assicurare il conseguimento dello stesso lo consentano, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi e all'edilizia residenziale pubblica. Tali programmi consentono la cumulabilita' delle relative risorse finanziarie con quelle rese disponibili da altri strumenti di promozione, fino alla copertura integrale della spesa complessivamente sostenuta da parte dell'Amministrazione proponente per gli interventi di efficientamento energetico. Per le finalita' di cui al presente comma, e previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le modalita' di attuazione dei programmi suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma 6, lettera b). 12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso stanziamento puo' essere integrato: a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 , fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. 13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di cui al presente articolo, eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto. 14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015, predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1. 15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati raccolti dalle regioni nel catasto degli impianti termici ai sensi del medesimo decreto legislativo. 16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1 e alla riduzione della poverta' energetica, attraverso l'approvazione: a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta' dello Stato di cui al presente articolo; b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprieta' pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine. 17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale, su specifica richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, comunicano alla stessa, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto della richiesta. La suddetta richiesta contiene i riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura. Le Regioni e le Province Autonome rendono disponibili le informazioni di cui al presente comma sui propri siti istituzionali.»
Note al comma 24 - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): «Art. 14 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche). - 1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalita' attuative del lavoro agile prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte in modalita' agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della progressione di carriera, e definisce, altresi', le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i periodi di chiusura scolastica. 3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonche' regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 3-bis. 4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, possono definire modalita' e criteri per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196"; b) al comma 3, le parole: "anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,". 6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale". 7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e limitato a casi o esigenze eccezionali".»
Note al comma 28 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «Art. 1. - 1. - 252. Omissis 253. Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia, le somme assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di euro per l'anno 2020, di 452 milioni di euro per l'anno 2021, di 377 milioni di euro per l'anno 2022, di 432 milioni di euro per l'anno 2023 e di 409 milioni di euro per l'anno 2024. Omissis.»
Note al comma 29 - Si riporta il testo all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici): «Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e' previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.» - Si riporta il testo dell'articolo 45, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici): «Art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche). - 1. Gli oneri relativi alle attivita' tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalita' indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facolta' delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalita' diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e' ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonche' quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. 4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non puo' superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perche' affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perche' prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale. 5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e' destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7. 6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in ogni caso utilizzata: a) per attivita' di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. 8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme cosi' destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.»
Note al comma 31 - Si riporta il testo dell'articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni. 1-bis. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis. 1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente: a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2; b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi; c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi; d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e' conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali; f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17; g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari. 1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge. 1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio e' formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione. 2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono costituite dai programmi. I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita' omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non accada perche' il programma corrisponde in parte a due o piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma. 2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilita' amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni. 2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze. 3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce; c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa e' indicata, per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonche' la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5. 5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate per espressa disposizione normativa; b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio e' riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il prospetto e' aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 6. - 7. 8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. 9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento. 10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio e' costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. 11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio: a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorita' politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; b); c) per ogni programma l'elenco delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-ter; d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale; e); f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e' allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e' accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. 11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio e' annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare. 12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unita' di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle predette unita' di voto la nota evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare. 12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati: a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione; b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione; c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1. 12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 12-quater. Al disegno di legge di bilancio e' allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica: a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse; b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi; c) le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento. 12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-quater e' aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 13. 14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa. 15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29e' disposta con apposite norme. 16. 17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unita' di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche: «Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). - 1. Omissis 2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali): «Art. 14 (Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato). - 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "da adottare con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,". 2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato. 2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unita'. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' sostituito dal seguente: "1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si puo' procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni". 2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
Note al comma 32 - Il testo dell'articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), e' riportato nelle note al comma 31.
Note al comma 33 - Si riporta il testo dell'articolo 48, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: «Art. 48 (Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis. 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie. 3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. 4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura. 5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa. 6. 7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.» |
| Art. 21 (Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2024. |
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