Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2023, n. 226
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernente l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n, 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli» e, in particolare, l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 recante: «Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli»;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 87 recante: «Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli»;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 32;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione» e, in particolare, l'articolo 9;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare l'art. 1, commi 841, 842 e 843, come modificati dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica preVista dall'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 29 novembre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019,
n. 158 e successive modificazioni

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni e' abrogato.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note al titolo:
- Il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158
recante norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2019, n.
302;

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
recante l'approvazione dello statuto della Regione
siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
1946, n. 133 (Edizione speciale), e' stato convertito in
legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo
1948, n. 58;
- Il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e
successive modificazioni e' riportato nelle note al titolo;
- Il decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 recante
modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27
dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello
Statuto della Regione siciliana in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali
e dei controlli, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
febbraio 2021, n. 30;
- Il decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 87 recante
modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27
dicembre 2019, n. 158 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente norme di attuazione dello statuto
della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2022, n. 157;
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2003, n. 3:
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.»
- Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 24
dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per l'attuazione
del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12:
«Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali). - 1. I bilanci delle regioni, dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in
equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di
rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione
del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A
decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese
finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente
di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore
negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto
ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il
recupero entro il triennio successivo, in quote costanti.
Per le finalita' di cui al comma 5 la legge dello Stato
puo' prevedere differenti modalita' di recupero.
3.
4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le
sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui
al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore
dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno
rispettato i propri obiettivi.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge
dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di
parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di
concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.»
- Si riportano i commi 841, 842 e 843 dell'art. 1 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303:
«841. In attuazione dei principi dell'equilibrio e
della sana gestione finanziaria del bilancio, della
responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e della
responsabilita' intergenerazionale, ai sensi degli articoli
81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio
2023, la Regione siciliana e' autorizzata a ripianare entro
il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo
all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non
recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le
modalita' definite con l'accordo tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione
siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023.
842. Nelle more dell'approvazione del rendiconto
relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da
ripianare ai sensi del comma 841 sono determinate con
riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in
sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito
del definitivo accertamento del disavanzo di
amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della
Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo
all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del
disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare
annualmente entro l'esercizio 2030.
843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione
degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al
comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale
secondo le modalita' individuate dal medesimo accordo e
trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 dall'esercizio in cui e' accertato il mancato rispetto
degli impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente
successivo se l'accertamento interviene dopo il termine
previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni
di bilancio.»

Note all'art. 1:
- L'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.
158, abrogato dal presente decreto recava: «Ripiano del
disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento
straordinario.»
 
Art. 2

Entrata in vigore

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 dicembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio