Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 8 gennaio 2024 |
Modificazioni al decreto 5 dicembre 2011, recante: «Istituzione del corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo». (Decreto n. 1/2024). |
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IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle Capitanerie di porto
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti; Vista la Convenzione internazionale IMO STCW del 1978 sulle norme relative agli standard di addestramento certificazione e tenuta della guardia (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), nella sua versione aggiornata, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e resa esecutiva in Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739; Visto il codice STCW'95 sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia n. 2 del 1995, nella sua versione aggiornata; Vista la risoluzione IMO MSC.232(82) «Revisione degli standard di prestazioni dei sistemi di informazioni e di cartografia elettronica - E.C.D.I.S.» adottata il 5 dicembre 2006; Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Vista la regola I/12 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/12 del codice STCW, relativa ai requisiti di funzionamento dei simulatori utilizzati per l'addestramento e per gli esami, e tenuto conto delle linee guida di cui alla sezione B-I/12 del predetto codice; Tenuto conto della regola I/6 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa all'addestramento degli istruttori ed esaminatori; Visto il modello di corso n. 1.27, pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), concernente l'addestramento all'uso del sistema di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica E.C.D.I.S. Viste le regole V/19 e V/27 della Convenzione Solas, cosi' come emendata; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115; Visto il documento HTW 4/16 «Report to the Martime Safety Committee» del 24 febbraio 2017 ed, in particolare, il punto 5.27 con il quale sono stati forniti chiarimenti sul addestramento specifico ECDIS; Vista la STCW.7/Circ. 24 del 6 febbraio 2017 con la quale e' stato chiarito che: non esiste alcun requisito con il quale e' stato stabilito che la formazione approvata sulle apparecchiature ECDIS sia specifica per tipo atteso che la conoscenza, la comprensione e la competenza richieste sono generalizzate per garantire ai marittimi le competenze necessarie per il funzionamento di base di tutti i tipi di equipaggiamento; i marittimi sono tenuti a familiarizzare con gli equipaggiamenti ECDIS installati a bordo, alla stessa stregua degli altri equipaggiamenti di plancia; Considerata la necessita' di modificare l'art. 4 del decreto dirigenziale 5 dicembre 2011 relativo all' «Addestramento specifico e familiarizzazione con il sistema E.C.D.I.S. di bordo»;
Decreta:
Articolo unico Modifica dell'art. 4 del decreto dirigenziale 5 dicembre 2011 «Addestramento specifico e familiarizzazione con il sistema E.C.D.I.S. di bordo»
L'art. 4 del decreto dirigenziale 5 dicembre 2011 e' cosi' sostituito: 1. Successivamente al conseguimento del corso di cui al presente decreto, l'ufficiale ha l'obbligo di effettuare una familiarizzazione a bordo secondo le modalita' indicate alla sezione 6.3 del vigente codice ISM ed in base alle procedure contenute nel manuale di gestione della sicurezza (SMS) - adottato dalla Societa' sul sistema di cartografia elettronica (ECDIS) ed in dotazione alla nave - al fine di acquisire la necessaria familiarita' con l'equipaggiamento specifico. La familiarizzazione deve avere durata ritenuta adeguata dal comando di bordo. Dell'avvenuta esecuzione della familiarizzazione e del relativo esito ne viene data formale registrazione nel SMS della nave. 2. La familiarizzazione di cui al comma 1 puo' essere eseguita anche presso i centri di addestramento autorizzati ai sensi del presente decreto che utilizzino apparati dello stesso tipo e modello di quelli installati a bordo della specifica nave sulla quale l'ufficiale imbarca. La familiarizzazione deve avere durata ritenuta adeguata dal centro di addestramento autorizzato. Dell'avvenuta esecuzione della familiarizzazione e del relativo esito ne viene data evidenza tramite apposita attestazione di frequenza rilasciata dal centro di addestramento. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 2024
Il comandante generale: Carlone |
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