Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA CULTURA |
DECRETO 29 dicembre 2023, n. 225 |
Regolamento recante criteri e modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito. |
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IL MINISTRO DELLA CULTURA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in Ministero della cultura; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che prevede l'istituzione del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID); Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'articolo 19, comma 5, secondo cui «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato»; Visto l'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come sostituito dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», il quale prevede che «Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023: a) una "Carta della cultura Giovani", a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di eta'; b) una "Carta del merito", ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di eta', il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera a).»; Visto il comma 357-bis dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, come introdotto dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della legge n. 197 del 2022, secondo il quale: «Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.»; Visti, inoltre, i commi 357-ter, 357-quater e 357-quinquies, dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, introdotti dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della legge n. 197 del 2022, i quali rispettivamente prevedono che: «Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonche' i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito»; «Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo' provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche' in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati»; «Nei casi di violazione di cui al comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravita' del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresi' la sospensione dell'attivita' della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.»; Visto il comma 358 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, come modificato dall'articolo 1, comma 630, lettera b), della legge n. 197 del 2022, ai sensi del quale: «Ai fini di cui ai commi 357-quater e 357-quinquies, il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalita' di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo delle Carte di cui al comma 357, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attivita' di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, recante «Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, reso in data 5 luglio 2023; Acquisito il concerto del Ministro dell'istruzione e del merito, reso in data 7 luglio 2023; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 21 novembre 2023;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della «Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito», di cui all'articolo 1, commi 357, 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come sostituiti, introdotti o modificati dall'articolo 1, comma 630, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1989, n. 132. - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1998, n. 250. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55: «Art. 6 (Ministeri della cultura e del turismo). - 1. Il "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" e' ridenominato "Ministero della cultura". 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Ministero della cultura"; b) all'articolo 52, comma 1, le parole "per i beni e le attivita' culturali" sono sostituite dalle seguenti: "della cultura" e le parole ", audiovisivo e turismo" sono sostituite dalle seguenti: "e audiovisivo"; c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo e' soppresso; d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il seguente: "CAPO XII-BIS MINISTERO DEL TURISMO Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. 2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in materia di turismo. Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esso cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori. Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, e' pari a 4.". 3. Le denominazioni "Ministro della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo". Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni "Ministro del turismo" e "Ministero del turismo" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo". 4. 5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d), capoverso "Art. 54-quater", e' autorizzata la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 21 gennaio 2020, n. 16. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: «Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 2. 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese (554), anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID). 2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese; d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 2-septies. 2-octies. 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati. 2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi' in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici. L'identita' digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 3. 3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. 3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati, in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operativita' delle funzionalita' necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.». - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «Art. 19 (Societa' pubbliche). - (omissis) 5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi. (omissis)». - Si riportano i commi 357, 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.: «357. Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023: a) una "Carta della cultura Giovani", a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di eta'; b) una "Carta del merito", ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di eta', il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera a). 357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. 357-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonche' i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito. 357-quater. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo' provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche' in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. 357-quinquies. Nei casi di violazione di cui al comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravita' del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresi' la sospensione dell'attivita' della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni. 358. Ai fini di cui ai commi 357-quater e 357-quinquies, il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalita' di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo delle Carte di cui al comma 357, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attivita' di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante: «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 2014, n. 285. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, recante «Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2017, n. 280. - Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella GUUE del 4 maggio 2016 n. L 119.
Note all'art. 1: - Per i commi 357 e 358 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2
Carte elettroniche
1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario ne' rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 2. Ciascuna Carta e' generata attraverso una piattaforma informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali. 3. La piattaforma richiede la registrazione dei beneficiari di ciascuna Carta, secondo le modalita' previste dall'articolo 5, e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui e' possibile utilizzare ciascuna Carta, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7. 4. La piattaforma prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, come sostituito dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Note all'art. 2: - Per il comma 357 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Beneficiari
1. La «Carta della cultura giovani» e' riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. La Carta e' assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' definite dall'articolo 6. 2. La «Carta del merito» e' riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di eta', il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione con una votazione di almeno 100 centesimi. La Carta e' assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma ed e' cumulabile con la Carta di cui al comma 1, secondo le modalita' definite dall'articolo 6. Sino all'avvio della operativita' dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), il Ministero della cultura, di seguito «MIC», attraverso modalita' telematiche concordate con il Ministero dell'istruzione e del merito e nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali, accede all'Anagrafe nazionale studenti e dei laureati (ANS) per consultare gli esiti degli esami di Stato del secondo ciclo, al fine di verificare il diritto dei beneficiari ad usufruire della carta del merito. Dall'avvio dell'operativita' dell'ANIST, il MIC accede in consultazione all'ANIST agli esiti degli esami di Stato del secondo ciclo, per la stessa finalita', mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND). 3. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», o attraverso la Carta di identita' elettronica, di seguito «CIE», dei beneficiari o, in caso di soggetti che non abbiano piena capacita' di agire, dei loro rappresentanti legali. In fase di registrazione, e' acquisito l'indirizzo e-mail dei beneficiari che l'Amministrazione responsabile di cui all'articolo 4, comma 1, tratta secondo quanto previsto dall'articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo delle Carte. |
| Art. 4
Soggetti responsabili per la realizzazione delle Carte
1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente regolamento e' il MIC. A tal fine, il MIC, mediante la stipula di apposite convenzioni, si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.A. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. Agli oneri derivanti dall'espletamento delle attivita' assegnate alle societa' SOGEI e CONSAP, che non possono eccedere il limite massimo annuo rispettivamente di euro 200.000 e di euro 250.000, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 1. 2. Il MIC cura l'attivita' di comunicazione istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione e promozione della misura e fornisce assistenza all'utenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere il limite massimo di euro 350.000 annui, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 1.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 5
Attivazione delle Carte
1. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 provvedono a registrarsi con le modalita' di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sulla piattaforma informatica dedicata, oppure su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che e' titolare del trattamento dei dati personali. La registrazione e' consentita, relativamente alla Carta della cultura Giovani, dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di eta' e, relativamente alla Carta del merito, dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo al conseguimento del diploma finale. 2. L'avvenuta registrazione, previa accettazione delle condizioni d'uso, implica l'obbligo di utilizzo delle Carte secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento. 3. Le Carte sono attribuite a ciascun soggetto beneficiario registrato, per un importo pari a 500 euro ciascuna, per l'acquisto di: a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; b) libri; c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale; d) musica registrata; e) prodotti dell'editoria audiovisiva; f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; g) corsi di musica; h) corsi di teatro; i) corsi di danza; l) corsi di lingua straniera. 4. Sono esclusi dal novero dei prodotti acquistabili i videogiochi, i video-corsi aventi contenuto diverso da quelli indicati alle lettere g), h), i), l), del comma 3, nonche' gli abbonamenti per l'accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi. |
| Art. 6
Uso delle Carte
1. Le Carte sono utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui i beneficiari si sono registrati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 7. 2. Le Carte sono usate attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa e' individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell'identita' da parte dell'esercente da condursi nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresi' essere stampati. 4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario. 5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario. 6. I buoni di spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di uno o piu' beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 5, comma 3, e non possono essere convertiti in buoni di spesa sostitutivi generati dall'esercente. 7. Nel caso di restituzione di beni acquistati con le Carte, e' consentito esclusivamente effettuare cambi con uno o piu' beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 5, comma 3, ed entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Non e' in ogni caso consentito all'esercente restituire somme in denaro o generare buoni di spesa sostitutivi.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 7
Registrazione di strutture, imprese ed esercizi commerciali e accettazione dei buoni
1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali e' possibile utilizzare le Carte, sono inseriti, a cura del MIC, per il tramite di SOGEI, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, di cui all'articolo 5, comma 1. 2. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali e' previsto un biglietto di ingresso, e' curato dal MIC. 3. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIC puo' stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con associazioni di categoria. 4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione prevede l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle imprese, ove previsto per legge, della partita IVA, del codice ATECO compatibile con i beni e i servizi acquistabili ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, come sostituito dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione. 5. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento, nonche' l'obbligo della tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformita' a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con le Carte, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2.
Note all'art. 7: - Per il comma 357 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 8
Fatturazione e liquidazione
1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalita' di cui all'articolo 2, e' riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito maturato e' registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata. 2. In seguito a emissione di fattura elettronica, redatta in conformita' alle specifiche linee guida pubblicate consultabili sulla piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata, nonche' dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture sul registro vendite di cui all'articolo 7, comma 5 e alla liquidazione delle stesse. 3. Il saldo dell'importo maturato puo' essere richiesto con le modalita' di cui al comma 2 entro e non oltre novanta giorni dal termine di cui all'articolo 6, comma 1. |
| Art. 9
Controlli, provvedimenti e sanzioni
1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, il MIC, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sulla base dell'attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria nonche' di circostanziate e specifiche segnalazioni, con esclusione delle denunce anonime e generiche, in caso di eventuali usi difformi delle Carte o di violazione di norme del presente regolamento, puo' adottare, con provvedimento motivato, le misure di cui all'articolo 1, comma 357-quater, della legge n. 234 del 2021. 2. Nei casi di violazione di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto adotta, a carico dei trasgressori, i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 357-quinquies, della legge n. 234 del 2021. 3. Il MIC e il Corpo della guardia di finanza collaborano ai fini di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalita' previste da un protocollo d'intesa appositamente stipulato anche per regolare le modalita' di accesso ai dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge n. 234 del 2021.
Note all'art. 9: - Per il testo dei commi 357-quater, 357-quinquies e 358 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. Il MIC assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente per le finalita' di cui al presente regolamento. SOGEI e CONSAP sono responsabili del trattamento dei dati personali cui il MIC, in qualita' di titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il MIC provvede alla stipula del contratto o di altro atto giuridico previsto dall'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, nonche' gli obblighi e le responsabilita' reciproche fra il titolare e i responsabili del trattamento. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresi' disciplinate la tipologia dei dati trattati con il registro vendite di cui all'articolo 7, comma 5, la finalita' di tale trattamento e le relative garanzie, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 11
Norme finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede nel limite dello stanziamento di spesa autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 357-bis, della legge n. 234 del 2021 e fino all'esaurimento delle predette risorse. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono impegnate entro il 31 dicembre di ciascun anno e possono essere spese entro i successivi due anni. 3. SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri e trasmette al MIC, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il decimo giorno di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente delle Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 3, e da' tempestiva comunicazione alle amministrazioni interessate. 4. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 11: - Per il testo dei commi 357-bis dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 12
Monitoraggio e verifica dell'impatto della regolamentazione
1. Il MIC provvede al monitoraggio delle modalita' di utilizzo delle Carte e dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 357, 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358, della legge n. 234 del 2021, come sostituiti, introdotti o modificati dall'articolo 1, comma 630, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 2. Sulla base dei monitoraggi di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 11, comma 3, il MIC effettua la verifica dell'impatto della regolamentazione, di seguito «VIR», avvalendosi di appositi questionari da somministrare, su base volontaria, a beneficiari ed esercenti, anche potenziali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento di dati personali realizzato attraverso i suddetti questionari deve riguardare esclusivamente dati aggregati. 3. La VIR di cui al comma 2 e' trasmessa dal MIC, oltre che al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento per le politiche giovanili della medesima Presidenza, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Note all'art. 12: - Per i commi 357, 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 13
Disposizioni finali
1. La registrazione da parte di esercenti, strutture, imprese ed esercizi commerciali gia' effettuata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro della cultura 26 settembre 2022, n. 184, sulla piattaforma https://www.18app.italia.it/ resta valida, previa accettazione delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento e previa integrazione dei requisiti richiesti all'articolo 7. 2. Il decreto del Ministro della cultura 26 settembre 2022, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In ogni caso, le carte elettroniche attivate entro il 31 ottobre 2023 ai sensi dello stesso decreto possono essere utilizzate entro il 30 aprile 2024 e ad esse si applica il medesimo decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 dicembre 2023
Il Ministro della cultura Sangiuliano
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 59
Note all'art. 13: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante: «Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2016, n. 243. - Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, recante: «Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 19 febbraio 2020, n. 41. - Il decreto del Ministro della cultura 26 settembre 2022, n. 184, abrogato dal presente decreto, recava: «Criteri e modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234». |
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