Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 dicembre 2023, n. 224
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'articolo 14;
Visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare gli articoli 31 e 32;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2021» e in particolare l'articolo 7;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/23, salvo quanto specificamente previsto dal presente articolo:
a) «controparte centrale sottoposta a risoluzione»: una controparte centrale (CCP) in relazione alla quale e' avviata un'azione di risoluzione;
b) «risoluzione»: l'applicazione di uno o piu' strumenti di risoluzione di cui al titolo V, capo III del regolamento (UE) 2021/23, per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 21 del medesimo regolamento (UE) 2021/23;
c) «autorita' di risoluzione»: l'autorita' designata ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto;
d) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una controparte centrale cui e' conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto la controparte centrale;
e) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche a esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;
f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre a risoluzione la CCP ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto, l'applicazione di uno o piu' strumenti di risoluzione di cui al titolo V, capo III del regolamento (UE) 2021/23, oppure l'esercizio di uno o piu' poteri di cui al titolo V, capo IV del regolamento (UE) 2021/23;
g) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o, comunque, i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, nonche' titoli che conferiscono il diritto di acquisire o che rappresentano o che sono convertibili in azioni, quote o negli strumenti finanziari di cui sopra;
h) «commissari straordinari»: gli amministratori temporanei previsti all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23, come nominati ai sensi dell'articolo 79-novies.2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
i) «commissari speciali»: gli amministratori straordinari previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23;
l) «misura di gestione della crisi»: un'azione di risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23, e dell'articolo 13 del presente decreto;
m) «CCP-ponte»: la societa' di capitali costituita ai sensi del titolo V, capo III, sezione 5, del regolamento (UE) 2021/23 e dell'articolo 17 del presente decreto, per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, le partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione, o le attivita', i diritti e le passivita' di questa con l'obiettivo di mantenerne la continuita' delle funzioni essenziali.
2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 7 (6. L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti).»
«Art. 87. (Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale).
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Il Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di
risanamento e risoluzione delle controparti centrali e
recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n.
648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE)
2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 relativo a un
quadro di risanamento e risoluzione delle controparti
centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n.
1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n.
806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L
22 del 22 gennaio 2021.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante
«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.
- Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
recante: «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea»:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.»
- Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,
recante: «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli
enti creditizi e delle imprese di investimento e che
modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le
direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i
regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del
Parlamento europeo e del Consiglio» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16-11-2015.
- Il testo del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, recante: «Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017,
n. 155» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio
2019, n. 38, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, della legge 4
agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea
2021»:
«Art. 7 (Delega al Governo per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale e per l'attuazione del
regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di
risanamento e risoluzione delle controparti centrali e
recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n.
648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE)
2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132). - 1. Il Governo
e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2020.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) ferme restando le attribuzioni previste dal
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, in capo alle autorita'
competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del
regolamento (UE) 2021/23, designare la Banca d'Italia quale
unica autorita' di risoluzione nazionale, ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23,
attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati
all'autorita' di risoluzione dal citato regolamento;
b) designare il Ministero dell'economia e delle
finanze quale Ministero incaricato, ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23,
dell'esercizio delle funzioni previste dal regolamento
medesimo, definendo le opportune modalita' di scambio di
informazioni con la Banca d'Italia e con la CONSOB al fine
dell'esercizio di tali funzioni e di quanto previsto dalla
lettera c);
c) prevedere l'approvazione del Ministero
dell'economia e delle finanze prima di dare attuazione a
decisioni dell'autorita' di risoluzione che,
alternativamente o congiuntamente:
1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello
Stato;
2) abbiano implicazioni sistemiche che possano
verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio
dello Stato;
3) diano avvio alla risoluzione di una controparte
centrale;
d) definire la ripartizione tra la Banca d'Italia e
la CONSOB dei poteri previsti dai titoli III, IV e V del
regolamento (UE) 2021/23 e assegnati alle autorita'
competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del medesimo
regolamento, avendo particolare riguardo all'esigenza di
assicurare la tempestivita' degli interventi e la celerita'
delle procedure e tenendo conto del riparto di attribuzioni
previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento (UE)
n. 648/2012;
e) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il
potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel
rispetto delle competenze alle stesse spettanti e
nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dal
regolamento (UE) 2021/23. Nell'esercizio dei poteri
regolamentari la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto
delle linee guida emanate dall'Autorita' europea degli
strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai sensi del
regolamento (UE) 2021/23;
f) prevedere che il regime di responsabilita' di cui
all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, sia esteso:
1) all'esercizio delle funzioni disciplinate dal
regolamento (UE) 2021/23, con riferimento alla Banca
d'Italia e alla CONSOB, ai componenti dei loro organi, ai
loro dipendenti, nonche' agli organi delle procedure di
risoluzione, compresi i commissari, la controparte
centrale-ponte e i componenti dei suoi organi;
2) all'esercizio, da parte della Banca d'Italia e
della CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei poteri
di intervento precoce disciplinati dal regolamento (UE)
2021/23, nonche' agli organi delle procedure di intervento
precoce e ai loro componenti, compresi i commissari;
g) prevedere che, per gli atti compiuti in attuazione
di provvedimenti dell'autorita' di risoluzione, la
responsabilita' dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, ai sensi dell'articolo 2,
numero 23), e dell'alta dirigenza, ai sensi dell'articolo
2, numero 37), del regolamento (UE) 2021/23, della
controparte centrale sottoposta a risoluzione sia limitata
ai casi di dolo o colpa grave;
h) non avvalersi della facolta' di imporre
l'approvazione ex ante da parte dell'autorita' giudiziaria
della decisione di adottare una misura di prevenzione o di
gestione della crisi prevista dall'articolo 74, paragrafo
1, del regolamento (UE) 2021/23;
i) mediante estensione dell'ambito applicativo
dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile,
disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale,
delle autorita' e delle funzioni di risoluzione di cui al
regolamento (UE) 2021/23 alle autorita' e alle funzioni di
vigilanza;
l) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto
previsto dall'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 da
parte di soggetti che non rivestono la qualifica di
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia
punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con
procedibilita' d'ufficio;
m) con riferimento alla disciplina delle sanzioni
previste dal regolamento (UE) 2021/23:
1) introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2021/23, nuove fattispecie di illeciti
amministrativi per violazione delle disposizioni del
medesimo regolamento, stabilendo:
1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie a controparti centrali o a partecipanti diretti
delle stesse controparti centrali nei cui confronti siano
accertate le violazioni e i presupposti che determinano una
responsabilita' da parte dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione o controllo nonche' dei
dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti
che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del
soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di
lavoro subordinato;
1.2) l'entita' delle sanzioni amministrative
pecuniarie, in modo tale che:
1.2.1) la sanzione applicabile alle persone
giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il
massimo del 10 per cento del fatturato;
1.2.2) la sanzione applicabile alle persone
fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il
massimo di 5 milioni di euro;
1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore
della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati
ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino
al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche'
tale ammontare sia determinabile;
2) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB,
secondo le rispettive competenze, il potere di irrogare le
sanzioni; definire, tenuto anche conto di quanto previsto
dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/23, i criteri
cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella
determinazione dell'ammontare della sanzione, anche in
deroga alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689;
3) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB,
secondo le rispettive competenze, il compito di comunicare
all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE)
2021/23, le informazioni previste dal medesimo regolamento
sulle sanzioni applicate da ciascuna di esse;
4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB,
secondo le rispettive competenze, il potere di definire
disposizioni attuative, anche con riferimento alla
definizione della nozione di fatturato utile per la
determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria
e alle modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che
irrogano le sanzioni;
5) prevedere, ove compatibili con il regolamento
(UE) 2021/23, efficaci strumenti per la deflazione del
contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di
applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca
d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze,
la facolta' di escludere l'applicazione della sanzione per
condotte prive di effettiva offensivita' o pericolosita';
6) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB,
secondo le rispettive competenze, il potere di adottare le
misure previste dal regolamento (UE) 2021/23 relative alla
reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre
rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea
dall'incarico;
7) introdurre la possibilita' di una dichiarazione
giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della
risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
contenute nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e, a seguito dell'entrata in vigore del codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della
parte prima del medesimo codice, senza che in tal caso
assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato
di insolvenza per effetto della risoluzione;
8) stabilire l'applicabilita' agli organi della
risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in coerenza con
l'articolo 237, secondo comma, del citato regio decreto n.
267 del 1942, nonche', a seguito dell'entrata in vigore del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX
della parte prima del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 14 del 2019, in coerenza con l'articolo 343,
commi 2 e 3, del medesimo codice;
n) apportare alla normativa vigente tutte le
modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e
integrale applicazione e attuazione del regolamento (UE)
2021/23 e a garantire il coordinamento con le altre
disposizioni vigenti per i settori interessati dalla
normativa da attuare, avendo riguardo al riparto di
funzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB previsto dalla
legislazione vigente, nonche' prevedendo opportune forme di
coordinamento tra le due autorita';
o) fermo restando quanto previsto dalla lettera n),
apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180, e al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria per
chiarire la disciplina applicabile, per assicurare maggiore
efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti
gli intermediari ivi disciplinati e per il coordinamento
con la disciplina prevista nel regolamento (UE) 2021/23,
anche tenendo conto di quanto previsto dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, e delle esigenze di proporzionalita' della
disciplina e di celerita' delle procedure;
p) prevedere che la Banca d'Italia e la CONSOB
adottino la disciplina secondaria di cui al presente
articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del primo dei decreti legislativi di attuazione
della delega di cui al presente articolo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/23 si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle controparti centrali con sede legale in Italia limitatamente agli aspetti non disciplinati dalle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23.
2. La Banca d'Italia e la Consob emanano con propri atti le disposizioni di attuazione del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/23 si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Autorita' di risoluzione

1. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23 e dal presente decreto, in qualita' di unica autorita' di risoluzione nei confronti delle controparti centrali con sede legale in Italia.
2. La Banca d'Italia emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. Essa inoltre applica le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e gli atti delegati adottati dalla Commissione europea, anche su proposta dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM); puo' emanare disposizioni di attuazione del presente decreto, anche in attuazione di orientamenti dell'AESFEM.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce, per i procedimenti di propria competenza, i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e indica i motivi delle decisioni. Si applicano, in quanto compatibili, e salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/23 si veda
nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Ministro dell'economia
e delle finanze

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' il ministro designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, esercita le funzioni di sua competenza previste dal medesimo regolamento e approva il provvedimento con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione.
2. La Banca d'Italia, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalita' per la tempestiva condivisione delle informazioni, al fine di garantire efficacia ed efficienza della gestione delle crisi.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/23 si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Responsabilita'

1. Nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, e dal presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob, i componenti dei loro organi, i loro dipendenti, nonche' gli organi delle procedure di risoluzione, inclusi i commissari speciali, la CCP-ponte, e i componenti dei suoi organi, rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.
2. Nell'esercizio del loro incarico, l'esperto indipendente di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, i componenti dei suoi organi, nonche' i suoi dipendenti rispondono per i danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.
3. Per gli atti compiuti in attuazione dei provvedimenti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera c), del presente decreto la responsabilita' dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza della controparte centrale sottoposta a risoluzione e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/23 si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Segreto

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di risoluzione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto e dal regolamento (UE) 2021/23. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle funzioni di risoluzione, i dipendenti della Banca d'Italia sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarita' constatate, anche quando assumono la veste di reati.
3. Sono altresi' coperti da segreto d'ufficio le notizie, le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza o in possesso i seguenti soggetti in ragione dell'attivita' svolta in relazione alle funzioni disciplinate dal presente decreto:
a) il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' il personale del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) la Consob, e ogni altra pubblica amministrazione o autorita' coinvolta nella risoluzione, fermo restando le forme di collaborazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici richieste dalla Banca d'Italia nonche' la collaborazione tra Banca d'Italia e Consob di cui all'articolo 7 del presente decreto;
c) i commissari speciali e i commissari straordinari.
4. Sono obbligati al segreto con riferimento alle informazioni e ai dati acquisiti nell'ambito di attivita' svolte in connessione con l'espletamento di compiti disciplinati dal presente decreto:
a) coloro che sono stati contattati, direttamente o indirettamente, dalla Banca d'Italia in qualita' di potenziali acquirenti nell'ambito di una risoluzione, indipendentemente dall'esito del contatto o della sollecitazione, nonche' i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi;
b) i soggetti direttamente o indirettamente incaricati dalla Banca d'Italia dello svolgimento di funzioni disciplinate dal presente decreto, nonche' i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi;
c) una CCP-ponte per la gestione delle attivita' istituita ai sensi del presente decreto, nella persona dei propri rappresentanti, nonche' i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi.
5. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare il rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte nell'esercizio di attivita' connesse alla risoluzione e per valutare i possibili effetti in caso di violazione del segreto.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 73, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/23, ove necessario per pianificare o attuare una misura di risoluzione, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4:
a) la Banca d'Italia puo' trasmettere informazioni o autorizzarne la trasmissione a soggetti terzi;
b) i soggetti indicati ai commi 3 e 4 possono trasmettere a soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle a essi trasmesse dalla Banca d'Italia ai sensi della lettera a), acquisite nell'ambito di attivita' connesse alla risoluzione.
7. Nei casi indicati nel comma 6, i terzi destinatari delle informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/23 si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Collaborazione fra autorita'

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformita' delle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti.
2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro, anche mediante lo scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
 
Art. 8

Piani di risoluzione

1. Il piano di risoluzione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23 e' riesaminato, oltre che nei casi previsti dal paragrafo 6 del medesimo articolo 12, anche dopo l'attuazione di un'azione di risoluzione.
2. I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce, al fine di collaborare alla predisposizione e al tempestivo aggiornamento del piano, conservano documentazione dettagliata dei contratti finanziari di cui sono parte e la mettono a disposizione della Banca d'Italia nei termini e nelle modalita' da questa stabiliti.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/23 si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Valutazioni del soggetto indipendente

1. I commissari straordinari possono essere nominati dalla Banca d'Italia quali esperti indipendenti ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23 per lo svolgimento delle valutazioni di cui all'articolo 24 del medesimo regolamento nonche' ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, del medesimo regolamento per lo svolgimento della valutazione di cui allo stesso articolo.
2. Le indennita' spettanti ai soggetti incaricati delle valutazioni sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della controparte centrale sottoposta a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/23. I crediti per le indennita' spettanti ai soggetti incaricati delle valutazioni sono muniti di privilegio ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile e sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
3. Il comma 2 si applica anche all'indennita' spettante all'esperto indipendente incaricato della valutazione di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/23 si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2751-bis del codice
civile:
«Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e
provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle
societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane). -
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il
contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di
previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per
l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore
d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di
prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita'
dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia
proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario
o comunque compartecipante, per i corrispettivi della
vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del
colono indicati dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai
sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle
societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i
corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei
manufatti;
5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole
e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
prodotti;
5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per
gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle
imprese utilizzatrici.»
- Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155):
«Art. 6(Prededucibilita' dei crediti). - 1. Oltre ai
crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono
prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le
prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi
da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della
domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione
dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a
omologazione e per la richiesta delle misure protettive,
nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che
gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della
presentazione della domanda di concordato preventivo
nonche' del deposito della relativa proposta e del piano
che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e
a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'art.
47;
d) i crediti legalmente sorti durante le procedure
concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e
la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso
degli organi preposti e le prestazioni professionali
richieste dagli organi medesimi.
2. La prededucibilita' permane anche nell'ambito delle
successive procedure esecutive o concorsuali.»
 
Art. 10

Accertamento dei presupposti

1. Ai fini di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, la controparte centrale e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto dalla Banca d'Italia di propria iniziativa, sentita la Consob, o su proposta formulata da quest'ultima nell'ambito delle proprie competenze.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/23 si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 11

Avvio della risoluzione

1. Il provvedimento con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione contiene:
a) l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione;
b) il programma di risoluzione, nel quale, tra l'altro:
1) sono individuati gli strumenti di risoluzione che la Banca d'Italia intende adottare;
2) in caso di applicazione degli strumenti di allocazione delle perdite di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) 2021/23, o dello strumento della svalutazione e conversione di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento, e' indicato il rispettivo ammontare;
3) se del caso sono indicati i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) 2021/23;
4) se del caso e' disposta la permanenza nella carica dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o dell'alta dirigenza ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2021/23;
5) se e' prevista la costituzione di una CCP-ponte ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/23, sono indicati:
5.1) i beni e i rapporti giuridici da cedere alla CCP-ponte;
5.2) le modalita' di costituzione della CCP-ponte;
5.3) le modalita' di cessione delle partecipazioni al capitale sociale della CCP-ponte o delle sue attivita' o passivita'.
2. L'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze prevista dall'articolo 4, comma 1, del presente decreto e' condizione di efficacia del provvedimento. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio atto la decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Qualora, secondo la natura e le circostanze del caso, il programma di risoluzione non sia piu' idoneo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione, lo stesso puo' essere modificato con provvedimento della Banca d'Italia approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Si applicano il comma 2, del presente articolo e l'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Le valutazioni definitive non richiedono modifiche al programma di risoluzione.
4. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/23 si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 21-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi:
«Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme
stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi
previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'
contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati
aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci.»
- Per i riferimenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Dichiarazione dello stato
di insolvenza

1. Se la controparte centrale sottoposta a risoluzione si trova in stato di insolvenza alla data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione, con riferimento all'accertamento giudiziale si applica l'articolo 82, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La legittimazione dei commissari liquidatori ivi prevista spetta ai commissari speciali di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23. Laddove questi ultimi non siano stati nominati, il ricorso puo' essere presentato dalla Banca d'Italia o da un soggetto da essa appositamente designato.
2. Il tribunale accerta lo stato di insolvenza della controparte centrale sottoposta a risoluzione, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione. Le disposizioni del titolo IX del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, trovano applicazione anche quando lo stato di insolvenza e' superato per effetto della risoluzione.
3. Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del presente decreto, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 82 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 82 (Accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza). - 1. Se una banca non sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova
in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha
il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o
piu' creditori, su istanza del pubblico ministero o
d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti
legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con
sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale
dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari
straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca
d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le
disposizioni dell'art. 296 del codice della crisi e
dell'insolvenza.
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova
in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e
l'insolvenza non e' stata dichiarata a norma del comma 1,
il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli
interessi principali, su ricorso dei commissari
liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio,
sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali
della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di
consiglio. Si applicano le disposizioni dell'art. 297 del
codice della crisi e dell'insolvenza.
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di
insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli
effetti indicati nell'art. 298 del codice della crisi e
dell'insolvenza.»
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/23 si veda
nelle note alle premesse.
- Il Titolo IX del decreto legislativo 12 gennaio 2019,
n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) tratta di
disposizioni penali.
- Si riporta il testo degli articoli 163, 164, 166, 169
e 170 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
«Art. 163 (Atti a titolo gratuito). - 1. Sono privi
di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore
dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura
della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli
atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti
compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di
pubblica utilita', in quanto la liberalita' sia
proporzionata al patrimonio del donante.
2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono
acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale
mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato
l'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al
presente art. ogni interessato puo' proporre reclamo
avverso la trascrizione a norma dell'art. 133.»
«Art. 164 (Pagamenti di crediti non scaduti e
postergati). - 1. Sono privi di effetto rispetto ai
creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno
della dichiarazione di apertura della liquidazione
giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal
debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita
l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni
anteriori.
2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i
rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della societa'
se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della
domanda cui e' seguita l'apertura della procedura
concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'art. 2467,
secondo comma, codice civile.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche
al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della
societa' assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi
esercita attivita' di direzione e coordinamento nei suoi
confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.»
«Art. 166 (Atti a titolo oneroso, pagamenti,
garanzie). - 1. Sono revocati, salvo che l'altra parte
provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni
eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano
di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso,
se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno
anteriore;
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti
ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della
domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione
giudiziale o nell'anno anteriore;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti dopo il deposito della domanda cui e' seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno
anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui e'
seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei
mesi anteriori per debiti scaduti.
2. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della
domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione
giudiziale o nei sei mesi anteriori.
3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario che non hanno ridotto in maniera durevole
l'esposizione del debitore nei confronti della banca;
c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti
ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad
oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non
abitativo destinati a costituire la sede principale
dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data
dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attivita'
sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti
investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie
concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione
del piano attestato di cui all'art. 56 o di cui all'art.
284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di
dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave
del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al
momento del compimento dell'atto, del pagamento o della
costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con
riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del
debitore posti in essere in esecuzione del concordato
preventivo, del piano di ristrutturazione di cui all'art.
64-bis omologato e dell'accordo di ristrutturazione
omologato e in essi indicati, nonche' gli atti, i pagamenti
e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo
il deposito della domanda di accesso al concordato
preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione
opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di
corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi
dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non
subordinati;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la
prestazione di servizi strumentali all'accesso agli
strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e
alle procedure di insolvenza previsti dal presente codice.
4. Le disposizioni di questo art. non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.»
«Art. 169 (Atti compiuti tra coniugi, parti di
un'unione civile tra persone dello stesso sesso o
conviventi di fatto). - 1. Gli atti previsti dall'art. 166,
compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone
dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui
il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo
gratuito compiuti tra le stesse persone piu' di due anni
prima della data di deposito della domanda cui e' seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in
cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il
coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello
stesso sesso o il convivente di fatto non prova che
ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.»
«Art. 170 (Limiti temporali delle azioni revocatorie
e d'inefficacia). - 1. Le azioni revocatorie e di
inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono
essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura
della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono
decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
2. Quando alla domanda di accesso a una procedura
concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale,
i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2,
e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta
domanda di accesso.»
 
Art. 13

Attuazione del programma
di risoluzione

1. Il programma di risoluzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto e' attuato dalla Banca d'Italia in una o piu' delle seguenti modalita':
a) con atti di uno o piu' commissari speciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) del presente decreto, dalla stessa nominati;
b) con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni;
c) con provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli organi della controparte centrale sottoposta a risoluzione.
2. Ai fini di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo. La decorrenza degli effetti dei provvedimenti di carattere particolare di cui al comma 1, lettera c), e' stabilita anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti agli obblighi pubblicitari previsti dall'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto.
4. Quando il programma di risoluzione viene attuato con le modalita' previste dal comma 1, lettere a) o b), dall'insediamento dei commissari speciali o dal primo atto compiuto dalla Banca d'Italia in luogo dei competenti organi sociali si producono i seguenti effetti:
a) sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sulla controparte sottoposta a risoluzione;
b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza della controparte centrale sottoposta a risoluzione, salvo che sia diversamente disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione.
5. Gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono soggetti ad azioni revocatorie.
6. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia.
7. I commissari speciali, salva diversa previsione del provvedimento di nomina, hanno la rappresentanza legale della controparte centrale sottoposta a risoluzione, assumono i poteri degli azionisti, dei titolari di altre partecipazioni e dell'organo di amministrazione di quest'ultima, promuovono e adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia e previa sua autorizzazione, quando prevista dall'atto di nomina o successivamente.
8. I commissari speciali devono essere in possesso di adeguate competenze per lo svolgimento delle funzioni. Il provvedimento di nomina dei commissari e' pubblicato per estratto su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia. I commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
9. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo 81, commi 1-ter, 2 e 3, nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7, e nell'articolo 85 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
10. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica la durata dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere prorogato.
11. Unitamente ai commissari speciali, e' nominato un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato si applicano le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 1-ter, 2 e 3, e 84 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
12. Le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della controparte centrale sottoposta a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivale, secondo i casi e in relazione alla misura di risoluzione utilizzata:
a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o alla controparte centrale sottoposta a risoluzione;
b) sulla controparte centrale sottoposta a risoluzione;
c) sull'eventuale residuo attivo della CCP-ponte.
13. I crediti per le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui al comma 12, lettere b) e c), sono muniti di privilegio ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile e sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 21-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 11.
- Si riporta il testo degli articoli 81 e 85, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 81 (Organi della procedura). - 1. La Banca
d'Italia nomina:
a) uno o piu' commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a
cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio
presidente.
1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche
societa' o altri enti.
1-ter. I commissari e i componenti del comitato di
sorveglianza sono individuati in base ai criteri stabiliti
dalla Banca d'Italia che, a tal fine, tiene conto dei
requisiti e dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 26,
comma 3, lettere a) e d).
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera
di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono
pubblicati per estratto sul sito web della Banca d'Italia.
Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i
commissari depositano in copia gli atti di nomina degli
organi della liquidazione coatta e del presidente del
comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro
delle imprese.
3. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i
commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai
componenti il comitato di sorveglianza sono determinate
dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico della liquidazione.»
«Art. 85 (Adempimenti iniziali). - 1. I commissari
liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda
dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione
ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari
acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi
l'inventario.
2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e
4.»
- Per il testo dell'art. 2751-bis del codice civile si
veda nelle note all'art. 9.
- Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, si veda nelle note all'art. 9.
 
Art. 14

Chiusura della risoluzione

1. La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere piu' utilmente perseguiti, informata la Consob, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo della controparte centrale sottoposta a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attivita' svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia.
2. Della chiusura della risoluzione e' data notizia mediante avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del presente decreto.
3. In conformita' all'articolo 27, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere c) e d), del medesimo regolamento residuano attivita' o passivita' in capo alla controparte centrale sottoposta a risoluzione, quest'ultima e' sottoposta a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 79-novies.3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non appena possibile, tenuto conto della necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di assicurare che la controparte centrale in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2021/23, per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente decreto.

Note all'art. 14:
- Per il riferimento al testo del regolamento (UE)
2021/23 e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 79-novies.3, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
«Art. 79-novies (Poteri di vigilanza). - Ai fini
dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente
titolo, nei confronti dei soggetti che agiscono in qualita'
di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di
clienti di questi ultimi, la Consob dispone dei poteri
previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter e 7. Nei confronti dei
gestori delle sedi di negoziazione la Consob e la Banca
d'Italia dispongono dei poteri previsti dagli articoli
62-octies, 62-novies e 62-decies.»
- Il riferimento al testo degli articoli 163, 164, 166
e 169 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
riportato nelle note all'art. 12.
 
Art. 15

Svalutazione e conversione delle partecipazioni
e dei titoli di debito o altre passivita' non garantite

1. In caso di applicazione dello strumento della svalutazione e conversione di cui all'articolo 32, del regolamento (UE) 2021/23, all'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione non si applicano:
a) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) gli articoli 2443, primo e secondo comma, 2438, primo comma, e 2441 del codice civile, nonche' le disposizioni normative, contrattuali o statutarie che ne possono ostacolare la conversione.
2. Lo strumento di svalutazione e conversione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/23, e' attuato:
a) in modo uniforme nei confronti di tutti i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23, e i creditori della controparte centrale appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale delle rispettive partecipazioni o dei crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e, tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23;
b) in misura tale da assicurare che nessun titolare delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23, dei titoli di debito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 40) del regolamento (UE) 2021/23, o delle passivita' non garantite riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se la controparte centrale sottoposta a risoluzione fosse stata liquidata nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) tenendo conto del valore nominale delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23 o dei crediti, al netto dell'eventuale compensazione tra crediti e debiti, purche' i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima dell'avvio della risoluzione;
d) in caso di passivita' contestate, sull'ammontare riconosciuto dalla controparte centrale sottoposta a risoluzione; definita la contestazione, lo strumento di svalutazione e conversione e' esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle passivita' nei confronti delle quali e' stata attuata la svalutazione e conversione e' ripristinato per la differenza.
3. Lo strumento di svalutazione e conversione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/23, e' adottato anche nei confronti dei titolari di azioni o di altre partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23, emesse o attribuite in virtu' della conversione di titoli di debito in azioni o altre partecipazioni, a norma delle condizioni contrattuali dei medesimi titoli di debito, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo al provvedimento di avvio della risoluzione.
4. In caso di conversione effettuata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia puo' applicare tassi di conversione diversi a categorie di passivita' aventi posizione diversa nell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale. Se si applicano tassi di conversione diversi, il tasso di conversione applicabile alle passivita' sovraordinate in tale ordine e' maggiore di quello applicabile alle passivita' subordinate.
5. Salvo patto contrario, in caso di passivita' oggetto di svalutazione e conversione, lo strumento di svalutazione e conversione non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passivita' oggetto di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti della controparte centrale sottoposta a risoluzione e' ammessa nei limiti di quanto dovuto da questi ultimi a seguito della svalutazione e conversione.
6. Gli adempimenti amministrativi e procedurali, connessi all'esercizio dello strumento di conversione e svalutazione, sono eseguiti anche su iniziativa della Banca d'Italia.

Note all'art. 15:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/23 si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 106 e 109 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
«Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria).
- 1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di
maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una
partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento
ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al
trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica
di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla
totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato in loro possesso.
1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta di
cui al comma 1 e' promossa anche da chiunque, a seguito di
acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore
alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro
socio che detenga una partecipazione piu' elevata.
1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una
soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non
inferiore al venticinque per cento ne' superiore al
quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene
dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato
regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa
deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte
dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis,
2437-ter e 2437-quater del codice civile.
2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta e'
promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a
quello piu' elevato pagato dall'offerente e da persone che
agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi
anteriori alla comunicazione di cui all'art. 102, comma 1,
per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora
non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di
titoli della medesima categoria nel periodo indicato,
l'offerta e' promossa per tale categoria di titoli ad un
prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato
degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.
Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un
prezzo piu' elevato, in caso di superamento della soglia
relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione
ai sensi dell'art. 127-quinquies.
2-bis. Il corrispettivo dell'offerta puo' essere
costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i
titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano
ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in
uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che
agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un
corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e
fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono
almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili
nell'assemblea della societa' i cui titoli sono oggetto di
offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari
dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in
titoli, un corrispettivo in contanti.
3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in
cui:
a) la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e
1-ter e' acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni o
la maggiorazione dei diritti di voto, in societa' il cui
patrimonio e' prevalentemente costituito da titoli emessi
da altra societa' di cui all'art. 105, comma 1; (1076)
b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti
superiori al cinque per cento o alla maggiorazione dei
diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei
medesimi, da parte di coloro che gia' detengono la
partecipazione indicata nei commi 1 e 1-ter senza detenere
la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea
ordinaria;
c) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore a quello piu'
elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale
prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze:
1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da
eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano
stati oggetto di manipolazione;
2) il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o
dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel
periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di
compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a
condizioni di mercato e nell'ambito della gestione
ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero sia
il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero
beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5;
d) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo superiore a quello piu'
elevato pagato purche' cio' sia necessario per la tutela
degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti
circostanze:
1) l'offerente o le persone che agiscono di
concerto con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di
titoli ad un prezzo piu' elevato di quello pagato per
l'acquisto di titoli della medesima categoria;
2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le
persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o
piu' venditori;
3)
4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di
mercato siano stati oggetto di manipolazione.
3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche
degli strumenti finanziari emessi, puo' stabilire con
regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue
ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di
titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto
sugli argomenti indicati nell'art. 105, in misura tale da
attribuire un potere complessivo di voto equivalente a
quella di chi detenga la partecipazione indicata nei commi
1, 1-bis e 1-ter.
3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del
comma 3 sono resi pubblici con le modalita' indicate nel
regolamento di cui all'art. 103, comma 4, lettera f).
3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3,
lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che cio'
sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea
convocata per approvare il bilancio relativo al quinto
esercizio successivo alla quotazione.
4. L'obbligo di offerta non sussiste se la
partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter e'
detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di
scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la
totalita' dei titoli in loro possesso, purche', nel caso di
offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati
in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia
offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.
5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui
il superamento della partecipazione indicata nei commi 1,
1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta
l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno
o piu' soci che detengono il controllo o sia determinato
da:
a) operazioni dirette al salvataggio di societa' in
crisi;
b) trasferimento dei titoli previsti dall'art. 105
tra soggetti legati da rilevanti rapporti di
partecipazione;
c) cause indipendenti dalla volonta' dell'acquirente;
d) operazioni ovvero superamenti della soglia di
carattere temporaneo;
e) operazioni di fusione o di scissione;
f) acquisti a titolo gratuito.
6. La Consob puo', con provvedimento motivato, disporre
che il superamento della partecipazione indicata nei commi
1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta
obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle
ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti
nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.»
«Art. 109 (Acquisto di concerto). - 1. Sono
solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli
106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando
vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche
da uno solo di essi, una partecipazione complessiva
superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli.
I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che
agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a
favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora
essi vengano a disporre di diritti di voto in misura
superiore alle percentuali indicate nell'art. 106.
2. Il comma 1, primo periodo, non si applica quando la
detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle
percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce
effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui
all'art. 122, salvo che gli aderenti siano venuti a
detenere una partecipazione complessiva superiore alle
predette percentuali nei dodici mesi precedenti la
stipulazione del patto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le
fattispecie di cui all'art. 101-bis, comma 4-bis, assumono
rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che
detengono partecipazioni.»
- Si riporta il testo degli articoli, 2438, 2441 e 2443
del codice civile:
«Art. 2438 (Aumento di capitale). - Un aumento di
capitale non puo' essere eseguito fino a che le azioni
precedentemente emesse non siano interamente liberate.
In caso di violazione del precedente comma, gli
amministratori sono solidalmente responsabili per i danni
arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi
gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni
emesse in violazione del precedente comma.»
«Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le azioni di nuova
emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono
essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero
delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni
convertibili il diritto di opzione spetta anche ai
possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base
del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della
societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del
sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza
della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante
deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione
dell'offerta nel sito internet della societa' con le
modalita' sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione
dell'offerta nel registro delle imprese.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni
convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le
azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in
sistemi multilaterali di negoziazione, i diritti di opzione
non esercitati devono essere offerti nel mercato
regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione
dagli amministratori, per conto della societa', entro il
mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma
del secondo comma, per almeno due sedute, salvo che i
diritti di opzione siano gia' stati integralmente venduti.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
emissione che, secondo la deliberazione di aumento del
capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in
natura. Nelle societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di
negoziazione lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e
cio' sia confermato in apposita relazione da un revisore
legale o da una societa' di revisione legale. Le ragioni
dell'esclusione o della limitazione nonche' i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione
devono risultare da apposita relazione degli
amministratori, depositata presso la sede sociale e
pubblicata nel sito internet della societa' entro il
termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto
previsto dalle leggi speciali.
Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto
di opzione puo' essere escluso o limitato con la
deliberazione di aumento di capitale.
Le proposte di aumento di capitale sociale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi
del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del
presente articolo, devono essere illustrate dagli
amministratori con apposita relazione, dalla quale devono
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione,
ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in
natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La
relazione deve essere comunicata dagli amministratori al
collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al
soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno
trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere
il proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione
delle azioni. Il parere del collegio sindacale e,
nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione
giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la
documentazione indicata dall'art. 2343-ter, terzo comma,
devono restare depositati nella sede della societa' durante
i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche'
questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne
visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione
delle azioni in base al valore del patrimonio netto,
tenendo conto, per le azioni quotate in mercati
regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni
nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso ne' limitato il diritto di
opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale
preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al
controllo della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con
operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi
tre commi del presente articiolo. Nel periodo di detenzione
delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a
quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i
medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di
voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa'
e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne
l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la
maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo'
essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova
emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai
dipendenti della societa' o di societa' che la controllano
o che sono da essa controllate.»
«Art. 2443 (Delega agli amministratori). - Lo statuto
puo' attribuire agli amministratori la facolta' di
aumentare in una o piu' volte il capitale fino ad un
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque
anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro
delle imprese. Tale facolta' puo' prevedere anche
l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto
comma dell'art. 2441; in questo caso si applica in quanto
compatibile il sesto comma dell'art. 2441 e lo statuto
determina i criteri cui gli amministratori devono
attenersi.
La facolta' di cui al secondo periodo del precedente
comma puo' essere attribuita anche mediante modificazione
dello statuto per il periodo massimo di cinque anni dalla
data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di
aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e
deve essere depositato e iscritto a norma dall'art. 2436.
Se agli amministratori e' attribuita la facolta' di
adottare le deliberazioni di cui all'art. 2441, quarto
comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di
capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti
senza la relazione dell'esperto di cui all'art. 2343,
avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art.
2343-ter, il conferimento non puo' avere efficacia, salvo
che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso
del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro
delle imprese della deliberazione di aumento, contenente
anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed
e), di cui all'art. 2343-quater, terzo comma. Entro detto
termine uno o piu' soci che rappresentano, e che
rappresentavano alla data della delibera di aumento del
capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale,
nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono
richiedere che si proceda, su iniziativa degli
amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 2343. In mancanza di tale domanda,
gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro
delle imprese unitamente all'attestazione di cui all'art.
2444 la dichiarazione prevista all'art. 2343-quater, terzo
comma, lettera d).»
- Per i riferimenti del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 16

Strumento della vendita
dell'attivita' d'impresa

1. Ai fini di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia puo' chiedere alla controparte centrale di contattare potenziali acquirenti, nel rispetto dell'articolo 73 del medesimo regolamento.

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/23 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 17

Strumento della CCP-ponte

1. Ai fini di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia dispone la costituzione della CCP-ponte in forma di societa' di capitali e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del presente decreto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, nonche', fermo restando l'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/23, di ogni adempimento necessario per la costituzione della societa'. In deroga all'articolo 2331, secondo comma, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della societa' prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la societa' con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento, gli amministratori della societa' curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge.
2. In caso di applicazione dello strumento di svalutazione e conversione delle passivita' congiuntamente a quello della CCP-ponte, l'eventuale conversione in capitale delle passivita' cedute alla CCP-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio su quest'ultima dei poteri alla stessa attribuiti dagli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) 2021/23.

Note all'art. 17:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/23 si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2331, del codice
civile:
«Art. 2331 (Effetti dell'iscrizione). - Con
l'iscrizione nel registro la societa' acquista la
personalita' giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della societa' prima
dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente
responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono
altresi' solidalmente e illimitatamente responsabili il
socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto
costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o
consentito il compimento dell'operazione.
Qualora successivamente all'iscrizione la societa'
abbia approvato un'operazione prevista dal precedente
comma, e' responsabile anche la societa' ed essa e' tenuta
a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dell'art.
2342 non possono essere consegnate agli amministratori se
non provano l'avvenuta iscrizione della societa' nel
registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione
dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni
previste dal numero 3) dell'art. 2329 l'iscrizione non ha
avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e
l'atto costitutivo perde efficacia.
Prima dell'iscrizione nel registro e' vietata
l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica
di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2333, non possono
costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti
finanziari.»
 
Art. 18

Disposizioni comuni alle cessioni

1. Con riguardo alle cessioni disciplinate dal titolo V, capo III, sezioni 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/23, se la cessione ha ad oggetto:
a) crediti, si applica l'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) contratti, il contraente ceduto puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente. Non trovano applicazione gli articoli 1407, primo comma, 1408, secondo comma, e 2558, secondo comma, del codice civile;
c) passivita', il cedente e' liberato dagli obblighi di adempimento anche in deroga agli articoli 1273, 2112, 2558 e 2560 del codice civile.
2. Delle cessioni di cui al comma 1 e' data notizia ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. Se necessario per conseguire gli obiettivi indicati agli articoli 40 e 42 del regolamento (UE) 2021/23, la cessione puo' essere disposta anche sulla base di trattative con potenziali acquirenti a livello individuale.
4. La cessione dei rapporti di cui al comma 1 ha efficacia a seguito della pubblicazione su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto, e non sono richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile. Il cessionario svolge gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa entro centottanta giorni dall'ultima cessione dei cespiti acquisiti. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Note all'art. 18:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/23 si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 58, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 58 (Cessione di rapporti giuridici). - 1. La
Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di
aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere
che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta
cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme
integrative di pubblicita'.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del
cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri
degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro
validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano
altresi' applicabili le discipline speciali, anche di
carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti
indicati dall'art. 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi
dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di
esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle
obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di
tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono
recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta
causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente.
7. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche,
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi
degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari
finanziari previsti dall'art. 106.»
- Si riporta il testo degli articoli 1264, 1273, 1407,
1408, 2022, 2112, 2355, 2470, 2525, 2556, 2558 e 2560 del
codice civile:
«Art. 1264 (Efficacia della cessione riguardo al
debitore ceduto). - La cessione ha effetto nei confronti
del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando
gli e' stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore
che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario
prova che il debitore medesimo era a conoscenza
dell'avvenuta cessione.
«Art. 1273 (Accollo). - Se il debitore e un terzo
convengono che questi assuma il debito dell'altro, il
creditore puo' aderire alla convenzione, rendendo
irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L'adesione del creditore importa liberazione del
debitore originario solo se cio' costituisce condizione
espressa della stipulazione o se il creditore dichiara
espressamente di liberarlo.
Se non vi e' liberazione del debitore, questi rimane
obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo e' obbligato verso il creditore
che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha
assunto il debito, e puo' opporre al creditore le eccezioni
fondate sul contratto in base al quale l'assunzione e'
avvenuta.»
«Art. 1407 (Forma). - Se una parte ha consentito
preventivamente che l'altra sostituisca a se' un terzo nei
rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione e'
efficace nei suoi confronti dal momento in cui le e' stata
notificata o in cui essa l'ha accettata.»
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un
documento nel quale e' inserita la clausola «all'ordine» o
altra equivalente, la girata del documento produce la
sostituzione del giratario nella posizione del girante.
«Art. 1408 (Rapporti fra contraente ceduto e
cedente). - Il cedente e' liberato dalle sue obbligazioni
verso il contraente ceduto dal momento in cui la
sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia, il contraente ceduto, se ha dichiarato di non
liberare il cedente, puo' agire contro di lui qualora il
cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente
ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del
cessionario, entro quindici giorni da quello in cui
l'inadempimento si e' verificato; in mancanza e' tenuto al
risarcimento del danno.»
«Art. 2022 (Trasferimento). - Il trasferimento del
titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome
dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o
col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo
titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel
registro.
Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di
un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa
intestato, deve provare la propria identita' e la propria
capacita' di disporre, mediante certificazione di un notaio
o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio
e' richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo
e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a
cura e sotto la responsabilita' dell'emittente.
L'emittente che esegue il trasferimento nei modi
indicati dal presente art. e' esonerato da responsabilita',
salvo il caso di colpa.»
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119,
primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente art. si
intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.»
«Art. 2355 (Circolazione delle azioni). - Nel caso di
mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento
delle azioni ha effetto nei confronti della societa' dal
momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna
del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative si opera
mediante girata autenticata da un notaio o da altro
soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il
giratario che si dimostra possessore in base a una serie
continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del
trasferimento nel libro dei soci, ed e' comunque
legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo
l'obbligo della societa', previsto dalle leggi speciali, di
aggiornare il libro dei soci.
Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo
diverso dalla girata si opera a norma dell'art. 2022.
Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'art.
2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui
conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti
finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si
applica il terzo comma e la scritturazione sul conto
equivale alla girata.»
«Art. 2470 (Efficacia e pubblicita'). - Il
trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte
alla societa' dal momento del deposito di cui al successivo
comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione
autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a
cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede
sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il
deposito e' effettuato a richiesta dell'erede o del
legatario verso presentazione della documentazione
richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei
corrispondenti trasferimenti in materia di societa' per
azioni.
Se la quota e' alienata con successivi contratti a piu'
persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in
buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese e'
preferita alle altre, anche se il suo titolo e' di data
posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo
socio o muta la persona dell'unico socio, gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione,
della data e del luogo di nascita o lo Stato di
costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza
dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei
soci, gli amministratori ne devono depositare apposita
dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo'
provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.»
«Art. 2525 (Quote e azioni). - Il valore nominale di
ciascuna azione o quota non puo' essere inferiore a
venticinque euro ne' per le azioni superiore a cinquecento
euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle societa'
cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a
centomila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale
superi tale somma.
L'atto costitutivo, nelle societa' cooperative con piu'
di cinquecento soci, puo' elevare il limite previsto nel
precedente comma sino al due per cento del capitale
sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere
riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli
amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali
sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'art.
2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano
nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti,
nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e
2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle
persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti
finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e
2355. Tuttavia, nelle azioni non e' indicato l'ammontare
del capitale ne' quello dei versamenti parziali sulle
azioni non completamente liberate.»
«Art. 2556 (Imprese soggette a registrazione). - Per
le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno
per oggetto il trasferimento della proprieta' o il
godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto,
salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il
trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o
per la particolare natura del contratto.
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o
per scrittura privata autenticata, devono essere depositati
per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di
trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.»
«Art. 2558 (Successione nei contratti). - Se non e'
pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra
nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa
che non abbiano carattere personale.
Il terzo contraente puo' tuttavia recedere dal
contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento,
se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la
responsabilita' dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti
dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata
dell'usufrutto e dell'affitto.»
«Art. 2560 (Debiti relativi all'azienda ceduta). -
L'alienante non e' liberato dai debiti, inerenti
all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al
trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno
consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde
dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se
essi risultano dai libri contabili obbligatori.»
- Si riporta il testo dell'art. 120, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
«Art. 120 (Obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti). - 1. Ai fini della presente
sezione, per capitale di societa' per azioni si intende
quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle
societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del
diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a
voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo
dei diritti di voto.
2. Coloro che partecipano in un emittente azioni
quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in
misura superiore al tre per cento del capitale ne danno
comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. Nel
caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al
cinque per cento.
2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato da
esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza
e trasparenza del mercato del controllo societario e del
mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per
societa' ad azionariato particolarmente diffuso.
3.
4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche
degli investitori, stabilisce con regolamento:
a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel
comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;
b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni,
avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente
detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o
e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle
di maggiorazione dei diritti di voto;
c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni e
dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali
deroghe per quest'ultima;
d) i termini per la comunicazione e per
l'informazione del pubblico;
d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti
previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti
finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione
delle presenti disposizioni.
4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione
in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10
per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo
capitale, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1-bis,
il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2
e seguenti del presente art. deve dichiarare gli obiettivi
che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi
successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la
responsabilita' del dichiarante:
a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;
b) se agisce solo o in concerto;
c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli
nonche' se intende acquisire il controllo dell'emittente o
comunque esercitare un'influenza sulla gestione della
societa' e, in tali casi, la strategia che intende adottare
e le operazioni per metterla in opera;
d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali
accordi e patti parasociali di cui e' parte;
e) se intende proporre l'integrazione o la revoca
degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.
La CONSOB puo' individuare con proprio regolamento i
casi in cui la suddetta dichiarazione non e' dovuta,
tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che
effettua la dichiarazione o della societa' di cui sono
state acquistate le azioni.
La dichiarazione e' trasmessa alla societa' di cui sono
state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonche' e'
oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalita' e
i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato
in attuazione del comma 4, lettere c) e d).
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 185,
se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della
dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni
sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova
dichiarazione motivata deve essere senza ritardo
indirizzata alla societa' e alla CONSOB e portata alla
conoscenza del pubblico secondo le medesime modalita'. La
nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di
sei mesi citato nel primo periodo del presente comma. La
CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di
tutela degli investitori nonche' di efficienza e
trasparenza del mercato del controllo societario e del
mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo
del presente comma una soglia del 5 per cento per societa'
ad azionariato particolarmente diffuso.
5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od
agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le
comunicazioni previste dal comma 2 o la dichiarazione
prevista dal comma 4-bis non puo' essere esercitato. In
caso di inosservanza, si applica l'art. 14, comma 6.
L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob
entro il termine indicato nell'art. 14, comma 7.
6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni
detenute, per il tramite di societa' controllate, dal
Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi
obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle societa'
controllate.»
 
Art. 19

Riconoscimento contrattuale degli strumenti
e dei poteri dell'autorita' di risoluzione

1. Ai fini di cui all'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/23, le controparti centrali includono nei contratti o accordi conclusi con i partecipanti diretti o con i detentori di partecipazioni ovvero di titoli di debito ubicati in un paese terzo o disciplinati dalla legislazione di un paese terzo una clausola mediante la quale essi riconoscono l'efficacia degli strumenti e dei poteri di risoluzione esercitati dalla Banca d'Italia sui medesimi contratti o accordi nonche' sui relativi diritti, obblighi, attivita' e passivita', e accettano di subirne gli effetti.
2. Il comma 1 si applica ai contratti e agli accordi stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se, in base alla legislazione dello Stato terzo o a un trattato concluso con esso, risulta che gli strumenti e i poteri di risoluzione esercitati dalla Banca d'Italia producono i loro effetti su diritti, obblighi, attivita' e passivita' di cui al comma 1.
4. Se la controparte centrale determina che l'inclusione della clausola ai sensi del comma 1 e' impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura, essa notifica la propria determinazione alla Banca d'Italia indicandone le ragioni. Dalla ricezione della notifica da parte della Banca d'Italia e' sospeso l'obbligo di cui al comma 1.
5. A seguito della notifica di cui al comma 4, la Banca d'Italia puo' chiedere le informazioni necessarie per valutare gli effetti sulla risolvibilita' della controparte centrale. Se la Banca d'Italia stabilisce che l'inclusione della clausola di cui al comma 1 non e' impraticabile, essa puo' richiedere l'inclusione della clausola, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la risolvibilita' della controparte centrale. La Banca d'Italia puo' inoltre chiedere a quest'ultima di modificare le proprie prassi aziendali relative all'applicazione dall'obbligo di cui al comma 1.
6. Gli strumenti e i poteri di risoluzione sono comunque esercitati anche in caso di assenza o inefficacia della clausola prevista dal comma 1.

Note all'art. 19:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/23 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 20

Esclusione di talune disposizioni contrattuali
in caso di risoluzione

1. L'esercizio dei poteri previsti agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) 2021/23 non costituisce di per se' inadempimento di un obbligo contrattuale ne' stato di insolvenza.

Note all'art. 20:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/23 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 21

Pubblicita'

1. La Banca d'Italia pubblica su apposita sezione del proprio sito internet i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto, nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti che possono essere sottoposti a risoluzione. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia di cui al primo periodo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli che possono essere sottoposti a risoluzione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/23, il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione previsto dall'articolo 11, comma 1, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dall'articolo 11, comma 2, del presente decreto sono pubblicati per estratto: nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia; su quello della controparte centrale sottoposta a risoluzione; nel registro delle imprese; nonche' sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.
3. Le notificazioni e le comunicazioni di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/23 sono effettuate tempestivamente e comunque, senza pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.

Note all'art. 21:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/23 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 22

Tutela giurisdizionale

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m-octies) e' aggiunta la seguente: «m-novies) i provvedimenti relativi alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.»;
b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-septies) e' aggiunta la seguente: «z-octies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.»;
c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-sexies) e' aggiunta la seguente: «q-septies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.».
3. Nelle presenti controversie non e' ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
4. Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del codice del processo amministrativo.
5. Il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale sia parte una controparte centrale sottoposta a risoluzione puo' disporre la sospensione, su istanza della Banca d'Italia, per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione.

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 119, 133 e 135
dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 2010, n. 156, S.O., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate
materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente art. si
applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonche'
i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche delle societa' o
associazioni sportive professionistiche, o comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni
professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120
e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di
governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
la loro formazione e il loro funzionamento;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi
di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'art. 22,
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle
procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione
in materia di impianti di generazione di energia elettrica
di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,
comprese quelle concernenti la produzione di energia
elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti
di importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per
la definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per
la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive
avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo,
previste dall'art. 36 e seguenti del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato
decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16
del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015;
m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello
straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi degli
articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli
adottati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155;
m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli
articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i
gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di
trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli
impianti e i servizi accessori connessi o funzionali
all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti
necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli
idrocarburi, nonche' rispetto agli atti riferiti a tali
infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale
strategica, alla verifica di assoggettabilita' e alla
valutazione di impatto ambientale e a tutti i
provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati
dall'art. 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nonche' agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione;
m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di
diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione
professionale a carattere sindacale tra militari che lo
rappresenta.
m-novies) i provvedimenti relativi alle procedure
di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di
cui al regolamento (UE) 2021/23.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati
salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti, nonche' quelli di cui
all'art. 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati
nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell'art. 60, il tribunale
amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla
domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la
sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione del merito alla prima udienza
successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il
deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle
eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto
dell'istanza cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e'
trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la
fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il
termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si
applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo
5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza
discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il
dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria,
non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La
dichiarazione della parte e' attestata nel verbale
d'udienza.
6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato la
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo
appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione,
con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi
dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non preclude
la possibilita' di chiedere la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione dei
motivi.
7. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di
terzo.»
«Art. 133 (Materie di giurisdizione esclusiva). - 1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento
amministrativo e degli accordi fra pubbliche
amministrazioni;
3) silenzio di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, e
provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di
segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di
inizio attivita', di cui all'art. 19, comma 6-ter, della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) determinazione e corresponsione
dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento
amministrativo;
5) nullita' del provvedimento amministrativo
adottato in violazione o elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi
e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
a-bis) le controversie relative all'applicazione
dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni
pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti
indennita', canoni ed altri corrispettivi e quelle
attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al
Tribunale superiore delle acque pubbliche;
c) le controversie in materia di pubblici servizi
relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle
concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi,
ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica
amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
procedimento amministrativo, ovvero ancora relative
all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza
e controllo nei confronti del gestore, nonche' afferenti
alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul
mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti,
alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita';
d) le controversie concernenti l'esercizio del
diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi
statali;
e) le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di
pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti
comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al
rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti
dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle
risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva
alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito
di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni
alternative;
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative
alla clausola di revisione del prezzo e al relativo
provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione
continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche'
quelle relative ai provvedimenti applicativi
dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133, commi 3
e 4, dello stesso decreto;
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i
provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti
dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni
del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del
Commissario liquidatore per gli usi civici, nonche' del
giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa;
g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i
provvedimenti, gli accordi e i comportamenti,
riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un
pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia
di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la
giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti
la determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa;
h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di
espropriazione per causa di pubblica utilita' delle
invenzioni industriali;
i) le controversie relative ai rapporti di lavoro
del personale in regime di diritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati,
adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli
articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorita'
istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481,
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza
fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' della pubblica amministrazione,
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private,
comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli
atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'art. 326 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
m) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche,
compresi quelli relativi all'imposizione di servitu',
nonche' i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti
d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui
ai commi da 8 a 13 dell'art. 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'art. 4 del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
n) le controversie relative alle sanzioni
amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo
di regolazione competente in materia di infrastrutture
ferroviarie ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188;
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie,
attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica
amministrazione concernenti la produzione di energia, i
rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di
trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e
i provvedimenti commissariali adottati in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' gli
atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi
dell'art. 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del
1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva
azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in
essere con comportamenti della pubblica amministrazione
riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un
pubblico potere, quand'anche relative a diritti
costituzionalmente tutelati;
q) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal
Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di
incolumita' pubblica e di sicurezza urbana, di edilita' e
di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;
r) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto
dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose;
s) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in
materia di danno all'ambiente, nonche' avverso il silenzio
inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e per il risarcimento del danno
subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del
medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di
prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonche'
quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino
ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
t) le controversie relative all'applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti in materia di passaporti;
v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori
riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per
oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o
comunque sul debito pubblico;
z) le controversie aventi ad oggetto atti del
Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni
sportive non riservate agli organi di giustizia
dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i
rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti;
z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati
dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore
postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 37
della legge 4 giugno 2010, n. 96;
z-ter) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e
la vigilanza in materia di acqua istituita dall'art. 10,
comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106;
z-quater) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
z-quinquies) le controversie relative all'esercizio
dei poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai
provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione
dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli
atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una
decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento
(UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, a
prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha
concesso;
z-septies) le controversie relative ai
provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche delle societa' o
associazioni sportive professionistiche, o comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni
professionistiche.
z-octies) le controversie relative alle procedure
di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di
cui al regolamento (UE) 2021/23.»
«Art. 135 (Competenza funzionale inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma). - 1. Sono devolute alla competenza inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,
salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie relative ai provvedimenti
riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi
dell'art. 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n.
195, nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i
magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di
Presidenza della Giustizia Amministrativa;
b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato e
quelli dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
c) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'art. 14,
comma 2, nonche' le controversie di cui all'art. 104, comma
2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
d) le controversie contro i provvedimenti
ministeriali di cui all'art. 133, comma 1, lettera m),
nonche' i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti
d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui
ai commi da 8 al 13 dell'art. 1, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'art. 4 del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonche' gli atti, i
provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'art. 5,
commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992;
f) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera o), limitatamente a quelle concernenti la
produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i
rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW
nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto
ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione
nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto
previsto dall'art. 14, comma 2;
g) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera z);
h) le controversie relative all'esercizio dei poteri
speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
h-bis) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
l) le controversie avverso i provvedimenti di
allontanamento di cittadini comunitari per motivi di
sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di
cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
m) le controversie avverso i provvedimenti previsti
dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
n) le controversie disciplinate dal presente codice
relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia;
o) le controversie relative al rapporto di lavoro del
personale del DIS, dell'AISI, dell'AISE e dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale;
p) le controversie attribuite alla giurisdizione del
giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del
Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata;
q) le controversie relative ai provvedimenti adottati
ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
q-bis) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera z-bis);
q-ter) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera z-ter);
q-quater) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita
in denaro e quelli emessi dall'Autorita' di polizia
relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi
pubblici con vincita in denaro;
q-quinquies) le controversie relative alle decisioni
adottate ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2, lettera b),
del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione,
l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II);
q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti
di ammissione ed esclusione dalle competizioni
professionistiche delle societa' o associazioni sportive
professionistiche, o comunque incidenti sulla
partecipazione a competizioni professionistiche.
q-septies) le controversie relative alle procedure di
risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui
al regolamento (UE) 2021/23.
2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile
di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera
o) dello stesso comma 1.»
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 63, comma 4,
dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo):
«Art. 19 (Verificatore e consulente tecnico). - 1. Il
giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli
atti o per tutto il processo, da uno o piu' verificatori,
ovvero, se indispensabile, da uno o piu' consulenti.
2. L'incarico di consulenza puo' essere affidato a
dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di
cui all'art. 13 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile, o altri soggetti aventi
particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati
coloro che prestano attivita' in favore delle parti del
giudizio. La verificazione e' affidata a un organismo
pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di
specifiche competenze tecniche.
3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini
che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche
oralmente i chiarimenti richiesti.»
«Art. 63 (Mezzi di prova). - 1. Fermo restando
l'onere della prova a loro carico, il giudice puo' chiedere
alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti.
2. Il giudice, anche d'ufficio, puo' ordinare anche a
terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro
ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210
e seguenti del codice di procedura civile; puo' altresi'
disporre l'ispezione ai sensi dell'art. 118 dello stesso
codice.
3. Su istanza di parte il giudice puo' ammettere la
prova testimoniale, che e' sempre assunta in forma scritta
ai sensi del codice di procedura civile.
4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o
l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari
competenze tecniche, il giudice puo' ordinare l'esecuzione
di una verificazione ovvero, se indispensabile, puo'
disporre una consulenza tecnica.
5. Il giudice puo' disporre anche l'assunzione degli
altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura
civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.»
 
Art. 23

Deroghe

1. Al fine dell'applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 e al presente decreto, alle controparti centrali sottoposte a risoluzione, ai soggetti nei confronti dei quali e' disposta la riduzione o la conversione delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33, del regolamento (UE) 2021/23, e alla CCP-ponte non si applicano gli articoli 2343, commi primo, secondo e terzo, 2365, 2376, 2436, 2437-sexies, 2441, 2443, 2445, 2446, 2447, nonche' il libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III del codice civile.
2. In caso di fusioni o scissioni di controparti centrali sottoposte a risoluzione, di soggetti nei confronti dei quali e' disposta la riduzione o la conversione delle partecipazioni di cui all'articolo 2, comma 1, n. 33, del regolamento (UE) 2021/23, o di CCP-ponte:
a) l'operazione e' disposta dalla Banca d'Italia o, previa autorizzazione di quest'ultima, dal commissario speciale. Essa produce gli effetti previsti dal codice civile a seguito della pubblicazione della decisione sul sito internet della Banca d'Italia, anche in assenza degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge;
b) entro centottanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera a), la Banca d'Italia o il commissario speciale svolge gli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge.
3. Alle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali e' disposta la riduzione o la conversione delle partecipazioni, e alla CCP-ponte se ha azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano:
a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile;
b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonche' le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezioni II-ter e III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. La comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in merito alla sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/23, nonche' in merito al provvedimento che dispone l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto, e' effettuata contestualmente alla pubblicazione prevista all'articolo 21, comma 2, del presente decreto anche se la sussistenza di tali circostanze, ancorche' non divulgata al pubblico, sia conosciuta dall'emittente o dai componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo in data anteriore. La Consob puo' stabilire con proprio regolamento ulteriori ipotesi in cui detta comunicazione puo' essere rinviata.
5. Se, a seguito della svalutazione e conversione di cui all'articolo 32, del regolamento (UE) 2021/23, un soggetto detiene una partecipazione indicata all'articolo 106, commi 1, 1-bis o 1-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sussiste.
6. In caso di limitazioni all'escussione di garanzie finanziarie o all'efficacia di contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia finanziaria reale oppure di disposizioni di netting per close-out o di set-off disposte dall'autorita' di risoluzione, non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
7. Alle controparti centrali sottoposte a risoluzione ai sensi del regolamento (UE) 2021/23 non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.

Note all'art. 23:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/23 si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 2441 e 2443 del codice
civile si veda nelle note all'art. 15.
- Si riporta il testo degli articoli 2343, 2365, 2370,
2372, 2376, 2436, 2437-sexies, 2445, 2446, 2447 del codice
civile:
«Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura
e di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti
deve presentare la relazione giurata di un esperto
designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la
societa', contenente la descrizione dei beni o dei crediti
conferiti, l'attestazione che il loro valore e' almeno pari
a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione
del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i
criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere
allegata all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla societa', ai
soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64
del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta
giorni dalla iscrizione della societa', controllare le
valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo
comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere
alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni
non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate
presso la societa'.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo'
versare la differenza in danaro o recedere dalla societa';
il socio recedente ha diritto alla restituzione del
conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in
natura. L'atto costitutivo puo' prevedere, salvo in ogni
caso quanto disposto dal quinto comma dell'art. 2346, che
per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel
presente comma si determini una loro diversa ripartizione
tra i soci.»
«Art. 2365 (Assemblea straordinaria). - L'assemblea
straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto,
sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei
liquidatori e su ogni altra materia espressamente
attribuita dalla legge alla sua competenza.
Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443,
lo statuto puo' attribuire alla competenza dell'organo
amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del
consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la
fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis,
l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la
indicazione di quali tra gli amministratori hanno la
rappresentanza della societa', la riduzione del capitale in
caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a
disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale
nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'art.
2436.»
«Art. 2370 (Diritto d'intervento all'assemblea ed
esercizio del voto). - Possono intervenire all'assemblea
coloro ai quali spetta il diritto di voto. Lo statuto delle
societa' le cui azioni non sono ammesse alla gestione
accentrata, puo' richiedere il preventivo deposito delle
azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate
nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il
quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo
che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia
avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle societa'
indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in
misura rilevante il termine non puo' essere superiore a due
giorni non festivi.
Se le azioni sono nominative, le societa' di cui al
secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci
di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno
effettuato il deposito.
Lo statuto puo' consentire l'intervento all'assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione
del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi
esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si
considera intervenuto all'assemblea.
Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in
materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio
del diritto di voto nell'assemblea nonche' in materia di
aggiornamento del libro soci nelle societa' con azioni
ammesse alla gestione accentrata.»
«Art. 2372 (Rappresentanza nell'assemblea). - Coloro
ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle societa' che
non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e
nelle societa' cooperative, lo statuto disponga
diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per
iscritto e i documenti relativi devono essere conservati
dalla societa'.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio la rappresentanza puo' essere conferita
solo per singole assemblee, con effetto anche per le
successive convocazioni, salvo che si tratti di procura
generale o di procura conferita da una societa',
associazione, fondazione o altro ente collettivo o
istituzione ad un proprio dipendente.
La delega non puo' essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco ed e' sempre revocabile nonostante
ogni patto contrario. Il rappresentante puo' farsi
sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella
delega.
Se la rappresentanza e' conferita ad una societa',
associazione, fondazione od altro ente collettivo o
istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio
dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai
membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa
controllate o ai membri degli organi amministrativi o di
controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non puo' rappresentare in assemblea
piu' di venti soci o, se si tratta di societa' previste nel
secondo comma di questo art., piu' di cinquanta soci se la
societa' ha capitale non superiore a cinque milioni di
euro, piu' di cento soci se la societa' ha capitale
superiore a cinque milioni di euro e non superiore a
venticinque milioni di euro, e piu' di duecento soci se la
societa' ha capitale superiore a venticinque milioni di
euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo
art. si applicano anche nel caso di girata delle azioni per
procura.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si
applicano alle societa' con azioni quotate nei mercati
regolamentati diverse dalle societa' cooperative. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 2539.»
«Art. 2376 (Assemblee speciali). - Se esistono
diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che
conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni
dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse,
devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli
appartenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni
relative alle assemblee straordinarie.
Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono
ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione
all'intervento e al voto nella relativa assemblea e'
disciplinata dalle leggi speciali.»
«Art. 2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione
delle modificazioni). - Il notaio che ha verbalizzato la
deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta
giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite
dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle
imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la
regolarita' formale della documentazione, iscrive la
delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni
stabilite dalla legge, ne da' comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto
dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti
oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui
ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e'
definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero,
ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto
soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo
l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne
depositato nel registro delle imprese il testo integrale
nella sua redazione aggiornata.»
«Art. 2437-sexies (Azioni riscattabili). - Le
disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si
applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie
di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di
riscatto da parte della societa' o dei soci. Resta salva in
tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli
2357 e 2357-bis.»
«Art. 2445 (Riduzione del capitale sociale). - La
riduzione del capitale sociale puo' aver luogo sia mediante
liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora
dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei
limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare
le ragioni e le modalita' della riduzione. Nel caso di
societa' cui si applichi l'art. 2357, terzo comma, la
riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che
le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione
non eccedano la quinta parte del capitale sociale.
La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di
pregiudizio per i creditori oppure la societa' abbia
prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia
luogo nonostante l'opposizione.»
«Art. 2446 (Riduzione del capitale per perdite). -
Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il
consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il
collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza,
devono senza indugio convocare l'assemblea per gli
opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere
sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale
della societa', con le osservazioni del collegio sindacale
o del comitato per il controllo sulla gestione. La
relazione e le osservazioni devono restare depositate in
copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che
precedono l'assemblea, perche' i soci possano prenderne
visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare
conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il
consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle
perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i
sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al
tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto
soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro
delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla societa' siano
senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione
ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze
previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere
che la riduzione del capitale di cui al precedente comma
sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica
in tal caso l'art. 2436.»
«Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al di
sotto del limite legale). - Se, per la perdita di oltre un
terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo
stabilito dall'art. 2327, gli amministratori o il consiglio
di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di
sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo
aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo, o la trasformazione della societa'.»
Le sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V del
codice civile recano, rispettivamente «Della fusione delle
societa'» e «Della scissione delle societa'».
- Si riporta il testo degli articoli 58, 83-sexies,
106, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127,
127-bis, 127-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
«Art. 58 (Succursali in Italia di imprese di
investimento e di gestori esteri). - 1. Quando a una
impresa di investimento UE, a una societa' di gestione UE,
a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato
membro dell'UE diverso dall'Italia e' revocata
l'autorizzazione all'attivita' da parte dell'autorita'
competente, le succursali italiane possono essere
sottoposte alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa secondo le disposizioni dell'art. 57, in
quanto compatibili.
2. Alle succursali italiane di imprese di paesi terzi
diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in
Italia si applicano le disposizioni dell'art. 57, in quanto
compatibili.»
«Art. 83-sexies (Diritto d'intervento in assemblea ed
esercizio del voto). - 1. La legittimazione all'intervento
in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e'
attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto
di voto.
2. Per le assemblee dei portatori di strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso
dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1
e' effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze
dei conti indicati all'art. 83-quater, comma 3, relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea.
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui
conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini
della legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha
riguardo alla data della prima convocazione purche' le date
delle eventuali convocazioni successive siano indicate
nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha
riguardo alla data di ciascuna convocazione.
3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma
2, lo statuto puo' richiedere che gli strumenti finanziari
oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del
soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un
termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non
possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea.
Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni
diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non
puo' essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo
statuto non impedisca la cessione degli strumenti
finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta
l'obbligo per l'intermediario di rettificare la
comunicazione precedentemente inviata.
4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono
pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di
mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2,
ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla
Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento,
oppure entro il successivo termine indicato nello statuto
ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini
indicati nel presente comma, purche' entro l'inizio dei
lavori assembleari della singola convocazione.
5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari
emessi dalle societa' cooperative si applicano i commi 1, 3
e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il
consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei
sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri
Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3
non puo' essere superiore a due giorni non festivi.»
«Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria).
- 1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di
maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una
partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento
ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al
trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica
di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla
totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato in loro possesso.
1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta di
cui al comma 1 e' promossa anche da chiunque, a seguito di
acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore
alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro
socio che detenga una partecipazione piu' elevata.
1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una
soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non
inferiore al venticinque per cento ne' superiore al
quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene
dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato
regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa
deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte
dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis,
2437-ter e 2437-quater del codice civile.
2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta e'
promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a
quello piu' elevato pagato dall'offerente e da persone che
agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi
anteriori alla comunicazione di cui all'art. 102, comma 1,
per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora
non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di
titoli della medesima categoria nel periodo indicato,
l'offerta e' promossa per tale categoria di titoli ad un
prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato
degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.
Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un
prezzo piu' elevato, in caso di superamento della soglia
relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione
ai sensi dell'art. 127-quinquies.
2-bis. Il corrispettivo dell'offerta puo' essere
costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i
titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano
ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in
uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che
agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un
corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e
fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono
almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili
nell'assemblea della societa' i cui titoli sono oggetto di
offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari
dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in
titoli, un corrispettivo in contanti.
3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in
cui:
a) la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e
1-ter e' acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni o
la maggiorazione dei diritti di voto, in societa' il cui
patrimonio e' prevalentemente costituito da titoli emessi
da altra societa' di cui all'art. 105, comma 1;
b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti
superiori al cinque per cento o alla maggiorazione dei
diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei
medesimi, da parte di coloro che gia' detengono la
partecipazione indicata nei commi 1 e 1-ter senza detenere
la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea
ordinaria;
c) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore a quello piu'
elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale
prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze:
1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da
eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano
stati oggetto di manipolazione;
2) il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o
dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel
periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di
compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a
condizioni di mercato e nell'ambito della gestione
ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero sia
il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero
beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5;
d) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo superiore a quello piu'
elevato pagato purche' cio' sia necessario per la tutela
degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti
circostanze:
1) l'offerente o le persone che agiscono di
concerto con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di
titoli ad un prezzo piu' elevato di quello pagato per
l'acquisto di titoli della medesima categoria;
2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le
persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o
piu' venditori;
3) ;
4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di
mercato siano stati oggetto di manipolazione.
3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche
degli strumenti finanziari emessi, puo' stabilire con
regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue
ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di
titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto
sugli argomenti indicati nell'art. 105, in misura tale da
attribuire un potere complessivo di voto equivalente a
quella di chi detenga la partecipazione indicata nei commi
1, 1-bis e 1-ter.
3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del
comma 3 sono resi pubblici con le modalita' indicate nel
regolamento di cui all'art. 103, comma 4, lettera f).
3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3,
lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che cio'
sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea
convocata per approvare il bilancio relativo al quinto
esercizio successivo alla quotazione.
4. L'obbligo di offerta non sussiste se la
partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter e'
detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di
scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la
totalita' dei titoli in loro possesso, purche', nel caso di
offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati
in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia
offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.
5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui
il superamento della partecipazione indicata nei commi 1,
1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta
l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno
o piu' soci che detengono il controllo o sia determinato
da:
a) operazioni dirette al salvataggio di societa' in
crisi;
b) trasferimento dei titoli previsti dall'art. 105
tra soggetti legati da rilevanti rapporti di
partecipazione;
c) cause indipendenti dalla volonta' dell'acquirente;
d) operazioni ovvero superamenti della soglia di
carattere temporaneo;
e) operazioni di fusione o di scissione;
f) acquisti a titolo gratuito.
6. La Consob puo', con provvedimento motivato, disporre
che il superamento della partecipazione indicata nei commi
1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta
obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle
ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti
nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.»
«Art. 125-bis (Avviso di convocazione
dell'assemblea). - 1. L'assemblea e' convocata mediante
avviso pubblicato sul sito Internet della societa' entro il
trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea,
nonche' con le altre modalita' ed entro i termini previsti
dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art.
113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto
sui giornali quotidiani.
2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione
mediante voto di lista dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo, il termine per la
pubblicazione dell'avviso di convocazione e' anticipato al
quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447
e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1
e' posticipato al ventunesimo giorno precedente la data
dell'assemblea.
4. L'avviso di convocazione reca:
a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'adunanza nonche' l'elenco delle materie da trattare;
b) una descrizione chiara e precisa delle procedure
da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea,
ivi comprese le informazioni riguardanti:
1) i termini per l'esercizio del diritto di porre
domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare
l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su
materie gia' all'ordine del giorno, nonche', anche mediante
riferimento al sito Internet della societa', le eventuali
ulteriori modalita' per l'esercizio di tali diritti;
2) la procedura per l'esercizio del voto per delega
e, in particolare, le modalita' per il reperimento dei
moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per
delega nonche' le modalita' per l'eventuale notifica, anche
elettronica, delle deleghe di voto;
3) la procedura per il conferimento delle deleghe
al soggetto eventualmente designato dalla societa' ai sensi
dell'art. 135-undecies, con la precisazione che la delega
non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non
siano state conferite istruzioni di voto;
4) le procedure di voto per corrispondenza o con
mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;
c) la data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, con
la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle
azioni solo successivamente a tale data non avranno il
diritto di intervenire e votare in assemblea;
d) le modalita' e i termini di reperibilita' del
testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente
alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno
sottoposti all'assemblea;
d-bis) le modalita' e i termini di presentazione
delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di
amministrazione e del componente di minoranza del collegio
sindacale o del consiglio di sorveglianza;
e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'art.
125-quater;
f) le altre informazioni la cui indicazione
nell'avviso di convocazione e' richiesta da altre
disposizioni.»
«Art. 125-ter (Relazioni sulle materie all'ordine
del giorno). - 1. Ove gia' non richiesto da altre
disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il
termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione
dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle
materie all'ordine del giorno, mette a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della
societa', e con le altre modalita' previste dalla Consob
con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie
all'ordine del giorno.
2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di
legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini
indicati dalle medesime norme, con le modalita' previste
dal comma 1. La relazione di cui all'art. 2446, primo
comma, del codice civile e' messa a disposizione del
pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 154-ter, commi 1, 1-bis e
1-ter.
3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi
dell'art. 2367 del codice civile, la relazione sulle
materie da trattare e' predisposta dai soci che richiedono
la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione
ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il
comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano
provveduto alla convocazione ai sensi dell'art. 2367,
secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a
disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle
proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla
pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
con le modalita' di cui al comma 1.»
«Art. 125-quater (Sito Internet). - 1. Fermo restando
quanto previsto negli articoli 125-bis e 125-ter, sono
messi a disposizione sul sito Internet della societa':
a) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di
convocazione previsto per ciascuna delle materie all'ordine
del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo
termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i
documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
b) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di
convocazione, i moduli utilizzabili in via facoltativa per
il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per
il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possono
essere resi disponibili in forma elettronica per motivi
tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalita' per
ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la societa' e'
tenuta a trasmetterli gratuitamente, previa richiesta, per
corrispondenza, anche per il tramite degli intermediari;
c) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di
convocazione, informazioni sull'ammontare del capitale
sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di
azioni in cui e' suddiviso.
2. Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente
il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle
azioni per le quali e' stato espresso il voto, la
percentuale di capitale che tali azioni rappresentano,
nonche' il numero di voti favorevoli e contrari alla
delibera e il numero di astensioni, e' reso disponibile sul
sito Internet della societa' entro cinque giorni dalla data
dell'assemblea. Il verbale dell'assemblea di cui all'art.
2375 del codice civile e' comunque reso disponibile sul
sito Internet entro trenta giorni dalla data
dell'assemblea.
2-bis. La societa' trasmette ai depositari centrali,
con le modalita' indicate nel regolamento adottato ai sensi
dell'art. 82, comma 4-bis, le informazioni previste dal
comma 1 e le altre informazioni individuate con le
disposizioni adottate ai sensi dell'art. 92, comma 3.»
«Art. 126 (Convocazioni successive alla prima). - 1.
2. Qualora lo statuto preveda la possibilita' di
convocazioni successive alla prima, se il giorno per la
seconda convocazione o per quelle successive non e'
indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea in
seconda o successiva convocazione e' tenuta entro trenta
giorni. In tal caso i termini previsti dall'art. 125-bis,
commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purche' l'elenco
delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di
assemblea convocata ai sensi dell'art. 125-bis, comma 2, le
liste per l'elezione dei componenti del consiglio di
amministrazione e del componente di minoranza del collegio
sindacale o del consiglio di sorveglianza gia' depositate
presso l'emittente sono considerate valide anche in
relazione alla nuova convocazione. e' consentita la
presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'art.
147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a
quindici e dieci giorni.
3.
4.
5.»
«Art. 126-bis (Integrazione dell'ordine del giorno
dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di
delibera). - 1. I soci che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale
possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro
cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art.
125-bis, comma 3, o dell'art. 104, comma 2, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero
presentare proposte di deliberazione su materie gia'
all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla
certificazione attestante la titolarita' della
partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per
corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto
degli eventuali requisiti strettamente necessari per
l'identificazione dei richiedenti indicati dalla societa'.
Colui al quale spetta il diritto di voto puo' presentare
individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per
le societa' cooperative la misura del capitale e'
determinata dagli statuti anche in deroga all'art. 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della
presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su
materie gia' all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1,
e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le
ulteriori proposte di deliberazione su materie gia'
all'ordine del giorno sono messe a disposizione del
pubblico con le modalita' di cui all'art. 125-ter, comma 1,
contestualmente alla pubblicazione della notizia della
presentazione. Il termine e' ridotto a sette giorni nel
caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma
2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi
dell'art. 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa
per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma
di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o
sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter,
comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del
comma 1 predispongono una relazione che riporti la
motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove
materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la
motivazione relativa alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie gia' all'ordine del
giorno. La relazione e' trasmessa all'organo di
amministrazione entro il termine ultimo per la
presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di
amministrazione mette a disposizione del pubblico la
relazione, accompagnata dalle proprie eventuali
valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della
notizia dell'integrazione o della presentazione, con le
modalita' indicate all'art. 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di
inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di
sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione,
non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con
le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma
1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di
provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto
l'integrazione. Il decreto e' pubblicato con le modalita'
previste dall'art. 125-ter, comma 1.»
«Art. 127 (Voto per corrispondenza o in via
elettronica). - 1. La Consob stabilisce con regolamento le
modalita' di esercizio del voto e di svolgimento
dell'assemblea nei casi previsti dall'art. 2370, comma
quarto, del codice civile.»
«Art. 127-bis (Annullabilita' delle deliberazioni e
diritto di recesso). - 1. Ai fini dell'art. 2377 del codice
civile colui a cui favore sia effettuata la registrazione
delle azioni successivamente alla data indicata nell'art.
83-sexies, comma 2 e prima dell'apertura dei lavori
dell'assemblea, e' considerato assente all'assemblea.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso
previsto dall'art. 2437 del codice civile, colui a cui
favore sia effettuata, successivamente alla data di cui
all'art. 83-sexies, comma 2, e prima dell'apertura dei
lavori dell'assemblea, la registrazione in conto delle
azioni e' considerato non aver concorso all'approvazione
delle deliberazioni.
3. La presente disposizione si applica anche alle
societa' italiane con azioni ammesse nei sistemi
multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea con il consenso dell'emittente.»
«Art. 127-ter (Diritto di porre domande prima
dell'assemblea). - 1. Coloro ai quali spetta il diritto di
voto possono porre domande sulle materie all'ordine del
giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute
prima dell'assemblea e' data risposta al piu' tardi durante
la stessa. La societa' puo' fornire una risposta unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto.
1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro
il quale le domande poste prima dell'assemblea devono
pervenire alla societa'. Il termine non puo' essere
anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la
data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero
alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, qualora
l'avviso di convocazione preveda che la societa' fornisca,
prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute.
In tale ultimo caso le risposte sono fornite almeno due
giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in
una apposita sezione del sito internet della societa' e la
titolarita' del diritto di voto puo' essere attestata anche
successivamente all'invio delle domande purche' entro il
terzo giorno successivo alla data indicata nell'art.
83-sexies, comma 2.
2. Non e' dovuta una risposta, neppure in assemblea,
alle domande poste prima della stessa, quando le
informazioni richieste siano gia' disponibili in formato
"domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della
societa' indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta
sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.
3. Si considera fornita in assemblea la risposta in
formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio
dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.»
Le sezioni II-ter e III del capo II del titolo III,
parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
recano rispettivamente «Deleghe di voto» e «Sollecitazione
di deleghe».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 (Attuazione
della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di
garanzia finanziaria):
«Art. 4 (Escussione del pegno). - 1. Al verificarsi
di un evento determinante l'escussione della garanzia, il
creditore pignoratizio ha facolta', anche in caso di
apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione,
di procedere osservando le formalita' previste nel
contratto:
a) alla vendita delle attivita' finanziarie oggetto
del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento
del proprio credito, fino a concorrenza del valore
dell'obbligazione finanziaria garantita;
b) all'appropriazione delle attivita' finanziarie
oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza
del valore dell'obbligazione finanziaria garantita, a
condizione che tale facolta' sia prevista nel contratto di
garanzia finanziaria e che lo stesso ne preveda i criteri
di valutazione;
c) all'utilizzo del contante oggetto della garanzia
per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il creditore
pignoratizio informa immediatamente per iscritto il datore
della garanzia stessa o, se del caso, gli organi della
procedura di risanamento o di liquidazione in merito alle
modalita' di escussione adottate e all'importo ricavato e
restituisce contestualmente l'eccedenza.»
«Art. 5 (Potere di disposizione delle attivita'
finanziarie oggetto del pegno). - 1. Il creditore
pignoratizio puo' disporre, anche mediante alienazione,
delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, se previsto
nel contratto di garanzia finanziaria e conformemente alle
pattuizioni in esso contenute.
2. Il creditore pignoratizio che si sia avvalso della
facolta' indicata nel comma 1 ha l'obbligo di ricostituire
la garanzia equivalente in sostituzione della garanzia
originaria entro la data di scadenza dell'obbligazione
finanziaria garantita.
3. La ricostituzione della garanzia equivalente non
comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera
effettuata alla data di prestazione della garanzia
originaria.
4. Qualora, prima dell'adempimento dell'obbligo
indicato nel comma 2, si verifichi un evento determinante
l'escussione della garanzia, tale obbligo puo' essere
oggetto della clausola di «close-out netting». In mancanza
di tale clausola, il creditore pignoratizio procede
all'escussione della garanzia equivalente in conformita' a
quanto previsto nell'art. 4.
4-bis. Il presente art. non si applica ai crediti.»
«Art. 6 (Cessione del credito o trasferimento della
proprieta' con funzione di garanzia). - 1. I contratti di
garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della
proprieta' con funzione di garanzia, compresi i contratti
di pronti contro termine, hanno effetto in conformita' ai
termini in essi stabiliti, indipendentemente dalla loro
qualificazione.
2. Ai contratti di garanzia finanziaria che prevedono
il trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia,
compresi i contratti di pronti contro termine, non si
applica l'art. 2744 del codice civile.
3. Ai contratti di cessione del credito o di
trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia si
applica quanto previsto dall'art. 5, commi da 2 a 4.»
«Art. 7 (Clausola di «close-out netting»). - 1. La
clausola di «close-out netting» e' valida ed ha effetto in
conformita' di quanto dallo stesso previsto, anche in caso
di apertura di una procedura di risanamento o di
liquidazione nei confronti di una delle parti.»
«Art. 8 (Condizioni di realizzo e criteri di
valutazione). - 1. Le condizioni di realizzo delle
attivita' finanziarie ed i criteri di valutazione delle
stesse e delle obbligazioni finanziarie garantite devono
essere ragionevoli sotto il profilo commerciale. Detta
ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole
contrattuali concernenti le condizioni di realizzo, nonche'
i criteri di valutazione, siano conformi agli schemi
contrattuali individuati dalla Banca d'Italia, d'intesa con
la CONSOB, in relazione alle clausole di garanzia elaborate
nell'ambito della prassi internazionale.
2. La violazione della ragionevolezza sotto il profilo
commerciale delle condizioni di realizzo delle attivita'
finanziarie puo' essere fatta valere in giudizio entro tre
mesi dalla comunicazione indicata nell'art. 4, comma 2,
qualora non siano state previamente concordate tra le
parti, ai fini della rideterminazione di quanto dovuto ai
sensi del medesimo articolo.
3. Gli organi della procedura di liquidazione, entro
sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa,
possono far valere, agli stessi fini indicati nel comma 2,
anche la violazione della ragionevolezza sotto il profilo
commerciale nella determinazione tra le parti delle
condizioni di realizzo delle attivita' finanziarie, nonche'
dei criteri di valutazione delle stesse e delle
obbligazioni finanziarie garantite, qualora la
determinazione sia intervenuta entro l'anno che precede
l'apertura della procedura di liquidazione stessa.»
- Il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 recante
attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica
la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le
trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2023, n. 56.
 
Art. 24

Modifiche al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 297, comma 5, dopo le parole: «direttiva 2014/59/UE», sono inserite le seguenti: «o del regolamento (UE) 2021/23 e delle relative norme attuative.»
b) all'articolo 343, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, agli amministratori straordinari di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23, agli amministratori temporanei di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23, nonche' alle persone che li coadiuvano nell'amministrazione della procedura.».
c) l'articolo 347 e' sostituito dal seguente:
«Art. 347 (Costituzione di parte civile). - 1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore, il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, l'amministratore straordinario di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23 e l'amministratore temporaneo di cui al regolamento (UE) 2021/23 possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.».

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 297 e 343 del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 297 (Accertamento giudiziario dello stato di
insolvenza anteriore alla liquidazione coatta
amministrativa). - 1. Salva diversa disposizione delle
leggi speciali, se un'impresa soggetta a liquidazione
coatta amministrativa con esclusione della liquidazione
giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale
del luogo in cui essa ha il centro degli interessi
principali, su ricorso di uno o piu' creditori o
dell'autorita' che ha la vigilanza sull'impresa o di questa
stessa, dichiara tale stato con sentenza.
2. Il trasferimento del centro degli interessi
principali intervenuto nell'anno antecedente il deposito
della domanda per la dichiarazione dello stato di
insolvenza non rileva ai fini della competenza.
3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il
tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritenga
opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio
della procedura di liquidazione.
4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il
debitore, con le modalita' di cui all'art. 40 e l'autorita'
che ha la vigilanza sull'impresa.
5. La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma
dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorita'
competente perche' disponga la liquidazione o, se ne
ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della
risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della
direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) 2021/23 e delle
relative norme attuative. Essa e' inoltre notificata, e
resa pubblica a norma dell'art. 45.
6. Contro la sentenza puo' essere proposto reclamo da
qualunque interessato, a norma dell'art. 51.
7. Il tribunale che respinge il ricorso per la
dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato.
Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'art. 50.
8. Il tribunale provvede su istanza del commissario
giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma del
presente art. quando nel corso della procedura di
concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione
coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione
giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e
sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso,
il procedimento di cui al comma 4.
9. Le disposizioni di questo art. non si applicano agli
enti pubblici.»
«Art. 343 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1.
L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a
norma degli articoli 297 e 298 e' equiparato alla
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si
applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli
articoli 334, 335 e 336.
3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli
articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario
speciale di cui all'art. 37 del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180, agli amministratori straordinari di
cui all'art. 50 del regolamento (UE) 2021/23, agli
amministratori temporanei di cui all'art. 19 del
regolamento (UE) 2021/23, nonche' alle persone che li
coadiuvano nell'amministrazione della procedura.»
 
Art. 25

Modifiche al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 79-quinquies, comma 1, le parole «dai commi seguenti e dall'articolo 79-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi seguenti, dall'articolo 79-sexies e dall'articolo 79-novies.1»;
b) all'articolo 79-sexies:
1) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 79-octiesdecies»;
2) al comma 5, le parole: «degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, 35, paragrafo 1, e 45-bis, paragrafi 1 e 2,»;
3) al comma 13, le parole: «e alla gestione delle situazioni di emergenza,» sono sostituite dalle seguenti: «, alla gestione delle situazioni di emergenza, all'adozione dei provvedimenti in materia di piani di risanamento e intervento precoce, e, piu' in generale, all'esercizio delle attribuzioni previste dal regolamento di cui al comma 1 e dal regolamento (UE) 2021/23,»;
c) dopo l'articolo 79-novies sono inseriti i seguenti:
«Art. 79-novies.1 (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/23). - 1. Fatti salvi i poteri specifici delle autorita' competenti in tema di accertamento dei presupposti per la risoluzione e quanto previsto dai commi seguenti, le funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorita' competenti sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in conformita' all'articolo 79-sexies, comma 3, primo periodo.
2. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad adempiere agli obblighi informativi e di notifica previsti dal regolamento (UE) 2021/23 e a svolgere le funzioni specificamente indicate nell'articolo 10, paragrafo 2, primo periodo, nell'articolo 35, paragrafo 1, nell'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, e nell'articolo 39, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob:
a) esercita le competenze previste dall'articolo 9, paragrafi 7, secondo e terzo comma, e 8, secondo comma, dall'articolo 12, paragrafi 1 e 6, primo comma, dall'articolo 15, paragrafo 1, dall'articolo 16, paragrafi 1, 4, ultimo comma, e 7, e dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;
b) approva la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione nominati ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento (UE) 2021/23, nonche' il nuovo organo di controllo.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob o su proposta della medesima:
a) adotta le misure previste dall'articolo 18, paragrafi 1 e 6, secondo comma, primo periodo, del regolamento (UE) 2021/23;
b) dispone la rimozione totale o parziale dell'alta dirigenza o degli organi di amministrazione e di controllo delle controparti centrali, al ricorrere dei presupposti individuati nell'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/23.
5. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a svolgere, d'intesa con la Consob, i compiti indicati nell'articolo 9, paragrafi 9 e 10, nell'articolo 10, paragrafi 2, secondo periodo, 6, 7, 8, 9 e 10, e nell'articolo 11, paragrafi 4, primo comma, e 5, del regolamento (UE) 2021/23.
6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorita' competenti, la Banca d'Italia puo' emanare, d'intesa con la Consob, disposizioni di attuazione.
Capo II-bis (Crisi delle controparti centrali)
Art. 79-novies.2 (Amministrazione straordinaria). - 1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa, sentita la Consob o su proposta formulata da quest'ultima nell'ambito delle sue competenze, puo' disporre le misure indicate all'articolo 19, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) 2021/23. Nei casi e con le modalita' indicati dal primo periodo, la Banca d'Italia puo' altresi' disporre lo scioglimento dell'organo di controllo delle controparti centrali.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 7, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis, commi 1, secondo periodo, e 2, e 77-bis, commi da 1 a 3, del Testo Unico bancario. Ai fini degli articoli 72, comma 1-bis, e 74 del Testo Unico bancario, i commissari straordinari promuovono le soluzioni utili nell'interesse della stabilita' del sistema finanziario e della sana e prudente gestione.
Articolo 79-novies.3 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle controparti centrali, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione ordinaria di cui all'articolo 79-novies.4 e anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce:
a) quando ricorrono i presupposti indicati alle lettere a) e b), ma non quello indicato alla lettera c), dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/23;
b) quando la CCP abbia applicato o intenda applicare misure di risanamento che, seppur in grado di evitarne il dissesto, producono effetti negativi significativi sul sistema finanziario dell'Unione o di uno o piu' Stati membri, ma non sia stata avviata la risoluzione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/23.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 80, ad eccezione dei commi 1 e 2, da 81 a 90, 91, ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del Testo Unico bancario.
Articolo 79-novies.4 (Liquidazione ordinaria). - 1. Le controparti centrali informano tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob del verificarsi di una causa di scioglimento della societa'.
2. Nel caso in cui, a fronte del verificarsi di una causa di scioglimento della societa', non ricorra il presupposto di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, verifica la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.
3. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di cui al comma 2.
4. L'iscrizione di cui al comma 3 comporta la revoca dell'autorizzazione all'attivita' della controparte centrale a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.
5. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi tutti i poteri delle Autorita'.
6. Se la procedura di liquidazione secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarita' o con speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre, d'intesa con la Consob, la sostituzione dei liquidatori, nonche' dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della societa'.
7. Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato secondo le modalita' previste dall'articolo 81, comma 2, del Testo Unico bancario.
8. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.»;
d) all'articolo 193-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020)»;
2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. Nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti diretti, come definiti dall'articolo 2, punti 1) e 12), del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, per l'inosservanza degli obblighi che derivano dal medesimo regolamento (UE) 2021/23 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione, o dai relativi atti delegati o dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea, nonche' in caso di inosservanza delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, determinato ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'inosservanza delle medesime disposizioni, nei confronti delle persone fisiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni. La Banca d'Italia e la Consob non procedono alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.»;
3) al comma 2-bis, le parole: «1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle parole «1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
4) al comma 2-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 1-quater, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel medesimo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.»;
e) all'articolo 194-quater, comma 1, la lettera c-quater) e' sostituita dalla seguente: «c-quater) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2021/23 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.»;
f) all'articolo 194-septies, comma 1, la lettera e-ter) e' sostituita dalla seguente: «e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2021/23 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.».

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo degli articoli 79-quinquies,
79-sexies, 193-quater, 194-quater e 194-septies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52) come modificato dalla presente legge:
«Art. 79-quinquies (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti sulle controparti centrali). - 1. La
Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' competenti per
l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali,
ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti,
dall'art. 79-sexies e dall'art. 79-novies.1.
2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi
dell'art. 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma
1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio
di informazioni con la Commissione europea, l'AESFEM, le
autorita' competenti degli altri Stati membri, l'ABE e i
membri interessati del Sistema europeo delle Banche
centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del
regolamento di cui al comma 1.
3. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il
collegio di autorita' previsto dall'art. 18 del regolamento
di cui al comma 1.
4. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi
dell'art. 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di
cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il
riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi.
Il parere e' reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa
con la Consob.»
«Art. 79-sexies (Autorizzazione e vigilanza delle
controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia autorizza lo
svolgimento dei servizi di compensazione in qualita' di
controparte centrale da parte di persone giuridiche
stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli
14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'art. 17 del
regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorita' revoca
l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di
una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di
cui all'art. 20 del medesimo regolamento. Si applica l'art.
79-octiesdecies.
2. La Banca d'Italia, in qualita' di presidente del
collegio di autorita' previsto dall'art. 18 del regolamento
di cui al comma 1, puo' rinviare la questione dell'adozione
di un parere comune negativo sull'autorizzazione di una
controparte centrale all'AESFEM, come disposto dall'art.
17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i
termini del procedimento di autorizzazione.
3. La vigilanza sulle controparti centrali e'
esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla
stabilita' e al contenimento del rischio sistemico, e dalla
Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela
degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la
Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
nei confronti delle controparti centrali e dei
partecipanti:
a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati
e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le
modalita' e nei termini da esse stabiliti;
b) procedere ad audizione personale;
c) eseguire ispezioni;
d) richiedere l'esibizione di documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari.
Nel caso previsto alla lettera b) del presente comma,
la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei
dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni
rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il
processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob
redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla
lettera c) del presente comma. Le modalita' di esercizio
dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con
regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la
Consob; con il medesimo regolamento possono essere
stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei
servizi di controparte centrale, in conformita' al
regolamento di cui al comma 1. La Banca d'Italia e la
Consob, nell'ambito delle rispettive competenze e nel
perseguimento delle finalita' previste nel presente comma,
possono imporre alle controparti centrali di adottare le
azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto
del regolamento di cui al comma 1, dei relativi atti
delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione, nonche' del presente titolo.
4.In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia
adotta, per le finalita' attribuite ai sensi del comma 3, i
provvedimenti necessari anche sostituendosi alle
controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca
d'Italia da' tempestiva comunicazione alla Consob,
all'AESFEM, al collegio di autorita' di cui al comma 2,
alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche
centrali e alle altre autorita' interessate, ai sensi
dell'art. 24 del regolamento di cui al comma 1.
5. La Banca d'Italia esercita le competenze
specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49,
paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al
comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i provvedimenti
richiesti ai sensi degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, 35,
paragrafo 1, e 45-bis, paragrafi 1 e 2, del medesimo
regolamento.
6. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 4, del regolamento
di cui al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob
individuano e rendono pubbliche le informazioni necessarie
per effettuare la valutazione prevista dal medesimo
articolo.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i
requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nella controparte centrale, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 13. Il difetto dei
requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e'
dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio
di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e'
pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. Si applica il comma 7, terzo e quarto
periodo.
9. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'art. 31 del regolamento di cui al comma 1 per il
trasferimento di partecipazioni qualificate nelle
controparti centrali, non possono essere esercitati i
diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.
10. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma
precedente, la deliberazione o il diverso atto, adottati
con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle
partecipazioni di cui al medesimo comma, sono impugnabili
secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni
per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto
sono computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.
11. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni
dalla data della deliberazione ovvero, se questa e'
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro
centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
centottanta giorni dalla data di questo.
11-bis. La Banca d'Italia puo' adottare, d'intesa con
la Consob, le disposizioni previste dall'art. 4-undecies,
comma 4.
12. Ove non diversamente specificato dal presente
decreto, le competenze previste dal regolamento di cui al
comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali
sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob,
ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
13. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono,
mediante un protocollo di intesa, le modalita' della
cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze,
con particolare riferimento alle posizioni rappresentate
nell'ambito dei collegi, alla gestione delle situazioni di
emergenza, all'adozione dei provvedimenti in materia di
piani di risanamento e intervento precoce, e, piu' in
generale, all'esercizio delle attribuzioni previste dal
regolamento di cui al comma 1 e dal regolamento (UE)
2021/23, nonche' le modalita' del reciproco scambio di
informazioni rilevanti, anche con riferimento alle
irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti
nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto
dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli
operatori e dell'economicita' dell'azione delle autorita'
di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla
Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse
stabilite.»
«Art. 193-quater (Sanzioni amministrative relative
alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 luglio 2012, dal regolamento (UE) 2015/2365 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e
dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2020) - 1. Le controparti
centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le
controparti finanziarie e le controparti non finanziarie,
come definite dall'art. 2, punti 1), 4), 8) e 9), del
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in
qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in
qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti
dall'art. 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non
osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e
V del medesimo regolamento e le relative disposizioni
attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni,
se sono persone fisiche. Se la violazione e' commessa da
una societa' o da un ente, si applica nei confronti di
questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'art. 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai
sensi dell'art. 325-bis del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209.
1-bis. Le controparti finanziarie e le controparti non
finanziarie, come definite dall'art. 3, punti 3) e 4), del
regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, le quali non osservano le
disposizioni previste dall'art. 4 del medesimo regolamento
e le norme tecniche di regolamentazione e attuazione
previste dal medesimo regolamento, sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino
a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la
violazione e' commessa da una societa' o da un ente, si
applica nei confronti di questi ultimi la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro
cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato complessivo annuo, quando tale importo e'
superiore a euro cinque milioni e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis, del
presente decreto e ai sensi dell'art. 325-bis del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
1-ter. Nei confronti delle controparti indicate al
comma 1-bis, le quali non osservano le disposizioni
previste dall'art. 15 del regolamento (UE) 2015/2365 si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone
fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da
un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino
a euro quindici milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro quindici
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'art.
195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell'art.
325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
1-quater. Nei confronti delle controparti centrali e
dei partecipanti diretti, come definiti dall'art. 2, punti
1) e 12), del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, per
l'inosservanza degli obblighi che derivano dal medesimo
regolamento (UE) 2021/23 e dalla relativa normativa
nazionale di attuazione, o dai relativi atti delegati o
dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
emanati dalla Commissione europea, nonche' in caso di
inosservanza delle relative disposizioni generali o
particolari emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato, determinato ai
sensi dell'art. 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai
sensi dell'art. 325-bis del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209. Per l'inosservanza delle medesime
disposizioni, nei confronti delle persone fisiche si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000
a euro 5 milioni. La Banca d'Italia e la Consob non
procedono alla contestazione delle violazioni nei casi di
assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli
investitori e per la trasparenza del mercato del controllo
societario e del mercato dei capitali, ovvero per il
tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2.
2-bis. Fermo quanto previsto per le societa' e per gli
enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni,
nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o controllo e del personale
si applicano le sanzioni previste per le persone fisiche
dai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, nei casi previsti
dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a).
2-ter. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma
2-bis, in ragione della gravita' della violazione accertata
e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 194-bis,
puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi
e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso le
controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione
e le controparti finanziarie, come definite rispettivamente
dagli articoli 2, punto 8), del regolamento (UE) n.
648/2012 e 3, punto 3), del regolamento (UE) 2015/2365.
2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi indicati nel presente art., la
sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al
triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile. Nei casi di cui al comma
1-quater, se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi indicati nel medesimo comma, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al
doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
3. Le sanzioni previste dal presente articolo sono
applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e
dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo
le attribuzioni di vigilanza specificate all'art. 4-quater
e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi
dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per
quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente
art., gli articoli 194-bis, 194-quater, 194-septies e
195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni
irrogate secondo le procedure di settore.
4.»
«Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle
violazioni). - 1. Quando le violazioni sono connotate da
scarsa offensivita' o pericolosita', nei confronti delle
societa' o degli enti interessati, puo' essere applicata,
in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una
sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
contestate, anche indicando le misure da adottare e il
termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;
12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2;
68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3
e 4, e delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari emanate
dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'art. 63, paragrafo 1,
del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative
disposizioni attuative;
c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'art. 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative;
c-ter) dell'art. 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'art. 190, comma 2-quater;
c-quater) delle norme del regolamento (UE) n.
648/2012, del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento
(UE) 2021/23 richiamate dall'art. 193-quater, commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater;
c-quinquies) delle norme del regolamento (UE)
2016/1011 richiamate dall'art. 190-bis.1, commi 1 e 3;
c-sexies) delle norme previste dagli articoli
124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle
relative disposizioni attuative;
c-septies) delle disposizioni richiamate dall'art.
191, commi 1, 4 e 5;
c-octies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033
richiamate dall'art. 194-ter.1 e delle relative
disposizioni attuative; (1755)
c-novies) delle norme del regolamento (UE) n.
575/2013 richiamate dall'art. 194-ter e delle relative
disposizioni attuative;
c-decies) delle norme del regolamento (UE) 2017/2402
richiamate dall'art. 190-bis.2, comma 1.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine
stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista per la violazione originariamente contestata
aumentata fino ad un terzo.»
«Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1.
Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensivita'
o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'
essere applicata, in alternativa alle sanzioni
amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella
dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile, nel caso di
inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies;
6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis;29; 33, comma 4;
35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3 e 4; e
187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni
attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari
emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'art. 63, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative
disposizioni attuative;
d) delle norme richiamate dall'art. 24, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nonche' per la
mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'art.
4-sexies, comma 5, e dell'art. 4-septies, comma 1;
e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'art. 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi
dell'art. 42 del medesimo regolamento;
e-bis) dell'art. 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'art. 190, comma 2-quater;
e-ter) delle norme del regolamento (UE) n.
648/2012, del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento
(UE) 2021/23 richiamate dall'art. 193-quater, commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater;
e-quater) delle norme del regolamento (UE)
2016/1011 richiamate dall'art. 190-bis.1, commi 1 e 3;
e-quinquies) delle norme previste dagli articoli
124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle
relative disposizioni attuative;
e-sexies) delle disposizioni richiamate dall'art.
191, commi 1, 4 e 5;
e-septies) delle norme del regolamento (UE)
2019/2033 richiamate dall'art. 194-ter.1 e delle relative
disposizioni attuative;
e-octies) delle norme del regolamento (UE) n.
575/2013 richiamate dall'art. 194-ter e delle relative
disposizioni attuative;
e-novies) delle norme del regolamento (UE)
2017/2402 richiamate dall'art. 190-bis.2, comma 1.»
 
Art. 26

Disposizioni penali

1. All'articolo 2638 del codice civile, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorita' e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.».
2. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 326 del codice penale, la violazione dell'obbligo di segreto di cui all'articolo 6 del presente decreto e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 e' punita a norma dell'articolo 622 del codice penale e si procede d'ufficio.

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 2638 del codice civile
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni
delle autorita' pubbliche di vigilanza). - Gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci
e i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti
sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza,
o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle
comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla
legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di
vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al
vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla
vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri
mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero
dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono
puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La
punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per
conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di
societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge
alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi
nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche
omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita',
consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorita'
e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorita' e
le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento
della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e
alle relative norme attuative.»
- Si riporta il testo degli articoli 326 e 622 del
codice penale:
«Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualita', rivela notizie di ufficio (2), le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il
fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni.»
«Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale). -
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o
ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto,
lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio
o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare
nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa
da euro 30 a euro 516.
La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da
amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, sindaci o
liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione
contabile della societa'.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.»
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/23 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 27

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 dicembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio