Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
DECRETO 30 novembre 2023
Criteri e modalita' di riparto di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2023.


IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

di concerto con il

MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Vista la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010) che, all'art. 2, comma 109, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo, tra l'altro, alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione o utilizzo di finanziamenti statali;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non professionale del caregiver familiare;
Visto l'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale definisce caregiver familiare «la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o disabilita', anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che, all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 11 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 3, comma 4, lettera f), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Visto il decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 27 ottobre 2020 recante «Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020»;
Visto il decreto del Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 28 dicembre 2021 recante «Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021»;
Visto il decreto del Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 17 ottobre 2022 recante «Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, dal quale risulta che la dotazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e' pari ad euro 25.807.485,00 per l'anno 2023;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 7, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2022, recante «Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2022-2024»;
Ritenuto di dover assicurare continuita' all'azione di sostegno della figura del caregiver familiare, cosi' come sopra individuata, mediante l'utilizzo del sopra citato Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' n. 20 «Politiche in favore delle persone con disabilita'», al capitolo di spesa 861;
Acquisito l'assenso tecnico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 20053 del 6 novembre 2023;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 23 novembre 2023 (rep. atti n. 169/CU);

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (di seguito «fondo») ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Le risorse, pari a euro 25.807.485,00 per l'anno 2023, sono destinate alle regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dando priorita':
a) agli interventi destinati ai caregiver di persone in condizione di disabilita' gravissima, come definita dall'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni ivi previste;
b) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
 
Allegato

Tabella 1

Riparto tra le regioni delle risorse loro destinate a valere
sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del caregiver familiare per l'annualita' 2023

===================================================================== | | Percentuale di | | | Regioni | riparto |Somme assegnate| +=================================+=================+===============+ |Abruzzo | 2,37%| 611.637| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Basilicata | 1,05%| 270.979| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Calabria | 3,42%| 882.616| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Campania | 8,54%| 2.203.959| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Emilia-Romagna | 7,75%| 2.000.080| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Friuli-Venezia Giulia | 2,34%| 603.895| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Lazio | 9,15%| 2.361.385| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Liguria | 3,28%| 846.485| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Lombardia | 15,93%| 4.111.132| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Marche | 2,80%| 722.610| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Molise | 0,65%| 167.749| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Piemonte | 7,91%| 2.041.372| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Puglia | 6,68%| 1.723.940| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Sardegna | 2,92%| 753.579| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Sicilia | 8,19%| 2.113.633| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Toscana | 7,02%| 1.811.685| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Umbria | 1,71%| 441.308| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Valle d'Aosta | 0,25%| 64.519| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |Veneto | 8,04%| 2.074.922| +---------------------------------+-----------------+---------------+ |TOTALI | 100,00%| 25.807.485| +---------------------------------+-----------------+---------------+

 
Allegato A

Scheda di monitoraggio

+-----------------------------------------------+-------------------+ | | Numero e data del | |1. Atto che dispone il riparto delle risorse | provvedimento | +-----------------------------------------------+-------------------+



+------------------------------------------------------------------+ | 2. Estremi del pagamento quietanzato | | (numero, data e importi liquidati) | +------------------------------------------------------------------+ | Annualita' | +-------------------+-----------------------+----------------------+ | Numero dei | | Pagamento | |caregiver familiari| Importo | (numero e data) | +-------------------+-----------------------+----------------------+


+-------------------------------------------------------------------+ |3. Indicare le modalita' di designazione e di accettazione del | |ruolo di cura dei caregiver familiari ai fini dell'utilizzo delle | |risorse | +-------------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------------+ |4. Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per la | |designazione dei caregiver familiari ai fini dell'utilizzo delle | |risorse | +-------------------------------------------------------------------+

 
Art. 2

Tipologie di azioni finanziabili

1. Le regioni, sentite le autonomie locali e le organizzazioni rappresentative di categoria nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, individuano nel dettaglio i progetti da attuare nell'ambito delle seguenti tipologie di azioni finanziabili:
a) interventi di assistenza diretta in favore dei caregiver regionali mediante l'erogazione di contributi di sollievo o assegni di cura;
b) interventi di assistenza diretta o indiretta tramite la predisposizione di bonus sociosanitari utilizzabili per prestazioni di assistenza sociosanitaria;
c) assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilita', attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana, che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneita';
d) attivazione e sviluppo di progetti finalizzati a percorsi di sostegno psicologico individuale o di gruppo;
e) interventi volti ad attivita' di formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disabilita' grave e gravissima o comunque rientranti nella definizione di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, richiamata in premessa;
f) interventi programmati per effetto del decreto 28 dicembre 2021, del decreto 17 ottobre 2022 e del presente decreto, recanti i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare.
 
Art. 3

Criteri di riparto delle risorse

1. Le risorse del fondo sono ripartite annualmente tra ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze 2022-2024, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022.
2. Le regioni possono cofinanziare gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni.
3. Ai fini del cofinanziamento di cui al comma 2 non sono considerate utili altre risorse di derivazione statale.
 
Art. 4

Erogazione delle risorse

1. Le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse derivanti dal fondo per le non autosufficienze e dal fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione anche pluriennale per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'.
2. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito «Il Dipartimento») trasferisce annualmente alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, a seguito di specifica richiesta.
3. Alla richiesta di cui al comma 2 e' allegata una delibera di giunta regionale concernente gli indirizzi di programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli interventi, il piano di massima, anche pluriennale, delle attivita' per la realizzazione degli interventi stessi, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi, nonche' la compartecipazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 2.
4. La richiesta e' inviata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' inviata in formato elettronico all'indirizzo PEC: ufficio.disabilita@pec.governo.it
5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione di cui ai commi 2 e 3, il Dipartimento provvede alla verifica della coerenza degli interventi con le finalita' di cui all'art. 1 e con le tipologie di azioni finanziabili di cui all'art. 2. Il Dipartimento comunica alla regione l'esito di tale verifica, unitamente alla richiesta di invio della scheda di monitoraggio di cui al comma 6.
6. In virtu' del principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, le regioni trasmettono al Dipartimento i dati di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse liquidate e trasferite relative all'annualita' 2021, attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio «Allegato A» che forma parte integrante del presente decreto.
7. L'erogazione, in un'unica soluzione, delle risorse assegnate a ciascuna regione e' subordinata alla trasmissione della scheda di monitoraggio di cui al comma 6.
8. Le regioni procedono al trasferimento della quota delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Dipartimento.
 
Art. 5

Oneri finanziari

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede a valere sul capitolo di spesa n. 861, P.G.1, «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare», del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, iscritto nel CdR n. 20 «Politiche in favore delle persone con disabilita'» per l'esercizio finanziario 2023.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 30 novembre 2023

Il Ministro per le disabilita'
Locatelli
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Calderone

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 55