Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013309/XVJ/CE/C del 29 dicembre 2023, all'esplosivo denominato «Emulex 1», gia' classificato con numero ONU 0241 1.1D nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto con il decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005262/XVJ/CE/C del 16 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 100 del 30 aprile 2016, in accordo a quanto indicato nelle integrazioni n. 2 del 28 febbraio 2019 e n. 3 del 14 agosto 2019 rilasciate dall'organismo notificato «BAM» (Germania), al certificato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.3571/09 del 17 maggio 2010 emesso dal medesimo organismo, sono state aggiunte le denominazioni alternative «Emulex P» e «APB». La successiva integrazione n. 4 emessa dal «BAM» in data 10 dicembre 2020 attesta la modifica della composizione chimica e l'integrazione n. 5 in data 14 dicembre 2021 del medesimo ente indica nuove istruzioni per l'impiego dell'esplosivo in argomento. L'esplosivo denominato «Emulex 2», gia' classificato con numero ONU 0241 1.1D nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto con il decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005262/XVJ/CE/C del 16 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 100 del 30 aprile 2016, deve essere stoccato in accordo a quanto indicato nell'integrazione n. 1 del 21 settembre 2011 rilasciata dall'organismo notificato «BAM» (Germania), al certificato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.3632/09 del 20 aprile 2010 emessa dal medesimo organismo. Detto esplosivo deve essere fabbricato secondo la composizione riportata nell'integrazione n. 2 rilasciata dal «BAM» in data 10 dicembre 2020. L'esplosivo denominato «Emulex 2 plus», gia' classificato con numero ONU 0241 1.1D nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto con il decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005262/XVJ/CE/C del 16 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 100 del 30 aprile 2016, in accordo a quanto indicato nell'integrazione n. 1 del 6 gennaio 2011 rilasciata dall'organismo notificato «BAM» (Germania), al certificato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.2645/09 del 18 febbraio 2010 emesso dal medesimo ente, puo' essere usato anche in sotterraneo. Con l'integrazione n. 2 rilasciata dal «BAM» in data 21 settembre 2011, sono stabilite nuove condizioni di stoccaggio. Con l'integrazione n. 3 rilasciata dal «BAM» in data 20 novembre 2012, il diametro minimo della cartuccia e' fissato in mm 25. Con l'integrazione n. 4 rilasciata dal «BAM» in data 24 aprile 2014, per l'esplosivo in argomento sono stabilite le nuove temperature di utilizzo comprese tra -25° C e +60°C e le nuove condizioni di stoccaggio. Con l'integrazione n. 5 rilasciata dal «BAM» in data 27 gennaio 2020, sono apportate modifiche alla composizione dell'esplosivo in parola, ulteriormente aggiornate con l'integrazione n. 6 rilasciata dal «BAM» in data 10 dicembre 2020. Con l'integrazione n. 7 rilasciata dal «BAM» in data 14 dicembre 2021, sono aggiornate le istruzioni d'impiego e di innesco. All'esplosivo denominato «Hydromite 1», gia' classificato con numero ONU 0241 1.1D nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto con il decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013683/XVJ/CE/C del 15 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 del 28 settembre 2016, in accordo a quanto indicato nell'integrazione n. 1 rilasciata dal «BAM» (Germania) in data 27 agosto 2019, al certificato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.2596/12 del 25 febbraio 2013 emesso dal medesimo organismo notificato, sono apportate modifiche alla composizione dell'esplosivo in parola e stabilite nuove istruzioni d'uso e, con la successiva integrazione del 10 dicembre 2020, vengono approvate ulteriori modifiche alla composizione chimica ed indicate nuove istruzioni d'uso. Dalla citata documentazione risulta che gli esplosivi in argomento sono fabbricati dalla ditta Austin Powder GmbH, St. Lambrecht - (Austria) presso il proprio stabilimento sito in St. Lambrecht (Austria), come riportato nel modulo «D» n. 2.5/0746/23 rilasciato dall'ente notificato «BAM» in data 9 luglio 2023. In ordine al citato esplosivo il sig. Maurizio Maraldo, titolare in nome e per conto della societa' «Aida Alta Energia S.r.l.» delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per il deposito sito nel Comune di Basiliano (UD), ha prodotto la documentazione sopra indicata. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |