Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 18 ottobre 2023
Disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalita'.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, di organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 147385, recante «Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;
Visto il decreto 5 marzo 2020, n. 2423, recante «Disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalita'»;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435/187 del 6 dicembre 2021) entrata in vigore: 7 dicembre 2021 si applica a partire dal 1° gennaio 2023;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalita';
Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel corso della seduta del 6 settembre 2023;
Vista la comunicazione n. prot. 0570870 del 13 ottobre 2023 con la quale si rende informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1

Obiettivi del decreto

1. Il presente decreto identifica e definisce le finalita' e le modalita' di utilizzo del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni accantonate dagli organismi pagatori, per inosservanza delle norme di condizionalita', ai beneficiari che hanno ricevuto pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 73/2009 e del regolamento (UE) n. 1234/2007, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli articoli 100 e 86 rispettivamente del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento n. 2116/2021.
 
Art. 2

Fondi disponibili

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) coordinamento trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e al Ministero dell'economia e delle finanze, l'ammontare delle riduzioni applicate in materia di condizionalita' sui Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) a seguito dei controlli svolti nel corso dell'anno precedente, nonche' la corrispondente quota accantonata da ogni singolo organismo pagatore, ai sensi dei suddetti regolamenti UE.
2. In sede di prima applicazione AGEA coordinamento fornisce i dati relativi all'ammontare degli importi complessivamente accantonati presso gli organismi pagatori per il periodo dal 2005-2022 entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3

Individuazione delle finalita'
e definizione delle modalita' di utilizzo

1. I fondi individuati all'art. 2 del presente decreto sono finalizzati prioritariamente alla realizzazione di interventi mirati al miglioramento del sistema di condizionalita':
interventi trasversali, gestiti a livello nazionale;
interventi gestiti a livello delle regioni e delle province autonome.
Gli interventi gestiti da ciascuna regione o provincia autonoma sono eseguiti dai rispettivi organismi pagatori d'intesa con le medesime regioni e province autonome.
Gli interventi trasversali sono realizzati da AGEA coordinamento d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
2. Gli interventi sono finalizzati a:
a. assicurare la massima diffusione della conoscenza relativa agli obblighi e divieti a carico delle aziende agricole, propri della condizionalita', presso i beneficiari, le strutture di assistenza tecnica e le amministrazioni competenti;
b. migliorare l'efficienza delle attivita' di controllo della condizionalita', esercitate dagli organismi pagatori e, in particolare, migliorare l'efficienza dell'esecuzione degli stessi da parte degli organismi di controllo specializzati;
c. elaborare indicatori comuni sugli elementi della condizionalita' rafforzata, come richiesto dalla normativa unionale compresi gli eco-schemi, in un contesto armonizzato del Sian e del Sistema integrato di gestione e controllo;
d. corrispondere ad esigenze specifiche individuate dagli organismi pagatori e dalle regioni e province autonome.
3. AGEA coordinamento, sentiti gli organismi pagatori, trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di trasmissione dei dati di cui all'art. 2, comma 1, una proposta di piano contenente le istanze e gli interventi individuati, sia in ambito regionale che nazionale, in relazione alle finalita' evidenziate al comma 2 del presente articolo, indicando, altresi', le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, d'intesa con le regioni e le province autonome, approva tale piano. Coerentemente con il comma 2 del precedente art. 2, in fase di prima applicazione, il piano di cui al presente comma e' presentato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Contestualmente al piano di cui al comma 3, AGEA coordinamento trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle regioni e province autonome una relazione sulle risorse finanziarie utilizzate e sui risultati ottenuti dagli interventi programmati e realizzati nell'anno precedente.
 
Art. 4

Abrogazioni e disposizioni finali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 5 marzo 2020, n. 2423, «Disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalita'», e' abrogato.
2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1557