Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2024 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 19 dicembre 2023
Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026. (Delibera n. 609).


IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 19 dicembre 2023;
Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche' il contestuale trasferimento di compiti e funzioni all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC);
Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. /2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato vigilato, e il comma 67 il quale stabilisce che l'Autorita' «determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici» in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;
Visto l'art. 222, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, il quale conferma quanto previsto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005;
Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'ANAC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016;
Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno 2017 n. 96, cosi' come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Vista la delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' nazionale anticorruzione» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il «Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC», entrato in vigore il 1° gennaio 2019, nel testo approvato dal Consiglio nell'adunanza del 9 gennaio 2019 e successivamente coordinato con le modifiche di cui alle delibere n. 303 del 3 aprile 2019, n. 1194 del 18 dicembre 2019 e n. 533 del 16 novembre 2022;
Vista la delibera n. 478 del 20 luglio 2023 «Modifica della dotazione organica dell'Autorita' nazionale anticorruzione»;
Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, lettera b), restano nella disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»;
Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, deve essere corrisposta all'ANAC, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'ANAC, dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;
Vista la delibera n. 1078 adottata dall'ANAC il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera n. 359/2017;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo a «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (da ultimo modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) il quale dispone che «Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, [...] , non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi»;
Visto l'art. 22, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014 il quale impone una riduzione non inferiore al 20 per cento del trattamento accessorio del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti;
Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese le autorita' indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale;
Visto l'art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019, il quale prevede che determinati soggetti, tra cui anche le autorita' indipendenti, «non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati»;
Visto l'art. 1, comma 593, della legge n. 160/2019, il quale prevede che il nuovo limite di spesa puo' essere superato in presenza di determinate circostanze ivi indicate, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilita' di bilancio;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato del 21 aprile 2020, n. 9 recante indicazioni circa l'adeguamento del bilancio di previsione degli enti ed organismi pubblici in merito all'applicazione dei sopraindicati limiti di spesa, successivamente confermate e in parte integrate con le circolari n. 11/2021, n. 23/2022 e n. 29/2023;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante «Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il progetto «Interoperabilita' E-Service ANAC» nell'ambito del PNRR Italia, Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura», Componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», intervento 1.3.1 «Piattaforma nazionale digitale dei dati», finanziato per l'anno 2024 con euro 8.343.607,29;
Visto il progetto «Migrazione dell'infrastruttura digitale sul Polo strategico nazionale», nell'ambito del PNRR Italia, Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura», Componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», Investimento 1.1. «Infrastrutture digitali», finanziato per l'anno 2024 con euro 2.100.000,00;
Visto il progetto «Sistema per la redazione e trasmissione del Piano triennale sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza (PTPCP) e della sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato attivita' e organizzazione (PIAO)», ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Legalita' 2014-2020» (POC Legalita'), Asse 1, Linea di Azione 1.2, finanziato per l'anno 2024 con euro 534.970,00;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale all'art. 49, comma 4, assegna all'Autorita', per l'anno 2024, euro 2 milioni per la piena operativita' e implementazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, il quale assegna all'Autorita', per l'anno 2024, euro 2.427.662,00 per il potenziamento del whistleblowing;
Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, la quale assegna all'Autorita', per l'anno 2024, euro 2.738.467,00 per il rafforzamento dei compiti istituzionali, con particolare riguardo alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ottica PNRR;
Visto il disegno di legge AS 926 - «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'ANAC venga assegnata la somma di euro 11.198.408,00 per l'esercizio 2024, la somma di euro 9.066.405,00 per l'anno 2025 e la somma di euro 9.314.880,00 per l'anno 2026;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorita', approvato con delibera n. 538 del 7 luglio 2021;
Visto il regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorita' nazionale anticorruzione, approvato dal Consiglio con delibera n. 540 del 7 luglio 2021;
Vista la proposta di bilancio di previsione dell'ANAC per l'esercizio finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;
Vista la relazione resa dal Collegio dei Revisori dei conti, allegata al verbale n. 3 del 14 dicembre 2023, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;
Vista la delibera n. 584 adottata dall'A.N.AC. il 19 dicembre 2023 con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorita' per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;
Preso atto del deliberato del Consiglio dell'Autorita' nella seduta del 19 dicembre 2023 che approva, ai fini della documentazione di bilancio, il Documento unico di programmazione di cui all'art. 5 del regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorita' nazionale anticorruzione;

Delibera:

di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 e del triennio 2024-2026 come da documenti allegati alla presente delibera della quale costituiscono parte integrante.

Il Presidente: Busia Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29 dicembre 2023 Il segretario: Angelucci
 
Allegato

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2024

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024

Parte di provvedimento in formato grafico