Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2024 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desametasone fosfato, «Soldesam».


Estratto determina AAM/A.I.C. n. 1 del 3 gennaio 2024

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SOLDESAM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
titolare A.I.C.: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Monterosso n. 273 - 21042 Caronno Pertusella, Varese (VA) Italia;
confezioni:
«4 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 019499122 (in base 10), 0LM23L (in base 32);
«4 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 019499134 (in base 10), 0LM23Y (in base 32);
principio attivo: desametasone fosfato;
produttore responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. - via Monterosso n. 273 - 21042 Caronno Pertusella (VA), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per tutte le confezioni sopra indicate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':
classificazione ai fini della rimborsabilita':
apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:
classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non puo' essere immesso in commercio, finche' non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finche' non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o piu' indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Obbligo specifico di completare le attivita' post-autorizzative
e inizio commercializzazione

Il titolare A.I.C. e' tenuto:
a fornire la versione aggiornata del RMP che include tutti i dosaggi e forme farmaceutiche approvate per il medicinale «Soldesam» e tutti i moduli previsti dalla GVP V rev. 2. entro sessanta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
a presentare un'appropriata variazione, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2008, all'ufficio competente di AIFA, per evidenziare nei testi degli stampati delle confezioni autorizzate nella formulazione soluzione iniettabile 4 mg/ml e 8 mg/2 ml (confezioni 019, 146, 084 e 159) la presenza di fenolo. Il titolare dell'A.I.C. potra' iniziare la commercializzazione delle confezioni oggetto della presente determina (confezioni A.I.C. n. 019499122 e 019499134) a seguito della conclusione positiva della variazione sopra riportata, cio' rappresenta la misura piu' idonea ad assicurare un'efficace tutela della salute pubblica con lo scopo di permettere una corretta informazione sull'utilizzo del prodotto.

Validita' dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validita' di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.