Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2024 (vai al sommario)
LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206
Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante: «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 300 del 27 dicembre 2023).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2023, n. 206, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1
Principi generali

1. La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Obiettivi e ambiti di intervento

1. Le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attivita' che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonche' alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche nonche' del turismo. Le attivita' di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i principi di sostenibilita' ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione e l'ecoinnovazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a rendere piu' efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarita' artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attivita', nonche' con i principi dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese.

Note all'art. 2:
- Si riporta il comma 18-bis dell'articolo 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo
economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle
imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il
made in Italy nel mondo di cui al comma 18-ter, anche per
quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese
quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di
regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro dello
sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e, per le materie di
propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e
composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da
persona dallo stesso designata, dal Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona
dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti,
rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, della
Confederazione generale dell'industria italiana, di
Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione
italiana della piccola e media industria privata e
dell'Associazione bancaria italiana, nonche' da un
rappresentante del settore artigiano, individuato, a
rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e
media impresa, di Confartigianato imprese e da un
rappresentante del settore del commercio, individuato, a
rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di
Confesercenti. Ai componenti della cabina di regia non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.».
 
Art. 3
Giornata nazionale del made in Italy

1. La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del made in Italy, al fine di celebrare la creativita' e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonche' di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della tutela del valore e delle qualita' peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani.
2. Per celebrare la Giornata nazionale del made in Italy, lo Stato, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, comprese l'Associazione marchi storici d'Italia e le associazioni operanti nel settore del design, anche industriale, iniziative finalizzate alla promozione della creativita' in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del made in Italy.
3. La Giornata nazionale del made in Italy non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 3:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 reca disposizioni in
materia di ricorrenze festive.
 
Art. 4
Fondo nazionale del made in Italy

1. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attivita' di approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilita' complessive dello stesso. Il Fondo e' autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di societa' per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.
3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonche' le modalita' di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonche' la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto puo' inoltre disciplinare le modalita' di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
6. Per il pagamento delle commissioni spettanti al gestore individuato ai sensi del decreto di cui al comma 3 per le attivita' svolte e' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Note all'art. 4:
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.».
- Si riporta il comma 17 dell'articolo 27 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.».
- Si riporta il comma 209 dell'articolo 1 della legge
30 di cembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021):
«209. Per le finalita' di cui al comma 206, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital
con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025.».
 
Art. 5
Sostegno all'imprenditorialita' femminile

1. Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialita' promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo e' rifinanziato per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 4-bis del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144):
«Art. 4-bis (Risorse finanziarie disponibili). - 1. La
concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e'
disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo
previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio
2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti
dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente
decreto. Le predette disponibilita' possono essere
incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla
programmazione nazionale e comunitaria.».
 
Art. 6
Misure di incentivazione della proprieta' industriale

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialita' connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start up innovative e alle microimprese e' concesso, per l'anno 2024, il Voucher 3I - Investire In Innovazione. A tale fine e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.
2. Il Voucher 3I puo' essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale.
3. I criteri e le modalita' di attuazione del Voucher 3I sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per lo svolgimento delle attivita' inerenti all'attuazione del Voucher 3I, il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite dell'1,5 per cento della stessa.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
5. Il Voucher 3I di cui al presente articolo e' concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Note all'art. 6:
- Il capo VI del codice della proprieta' industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
(Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo
15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) reca norme in tema
di Ordinamento professionale.
 
Art. 7
Disposizioni in materia di tutela dei marchi
di particolare interesse e valenza nazionale

1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attivita' svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attivita' indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuita', il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' subentrare gratuitamente nella titolarita' del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o trasferire in Italia attivita' produttive ubicate all'estero.
5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e
attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 25 (Fondo per il potenziamento dell'attivita' di
attrazione degli investimenti esteri). - 1. Nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un fondo per il potenziamento dell'attivita' di
attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di
5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il
fondo e' finalizzato alla realizzazione di iniziative volte
alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche
a livello internazionale, di potenziali investitori
strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse
propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di
investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la
ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti
produttivi, nonche' l'elaborazione di proposte di
investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi
utili ad un'approfondita valutazione delle opportunita'
prospettate, in relazione alle diverse tipologie di
investitori.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al fine di
garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato
interministeriale per l'attrazione degli investimenti
esteri di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' costituita una
segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello
generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo
economico e composta da personale in servizio presso il
predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione
organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra
l'altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali
investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte
di investimento strutturate, all'adozione di metodologie
uniformi, alla definizione di indicatori di performance,
all'implementazione di banche dati, alla creazione, in via
sperimentale, di uno "sportello unico" che accompagni e
supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli
adempimenti e alle pratiche utili alla concreta
realizzazione dell'investimento, nonche' all'attivazione di
un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera
razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e
sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali
investitori esteri. Per le medesime finalita' il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, di un contingente massimo di dieci esperti
con elevate competenze e qualificazioni professionali in
materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per
singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e
contributivi a carico dell'amministrazione, con oneri a
valere sul fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico.».
 
Art. 8
Filiera del legno per l'arredo
al 100 per cento nazionale

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, promuove lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e sostiene gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio. A tal fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti, le modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 1 nonche' il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri determinati nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione del medesimo comma 1.
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono abrogati.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 36 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Semplificazioni in materia di economia
montana e forestale). - 1. Le attivita' di manutenzione
straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione
idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto
rischio idrogeologico e di frana, sono esenti
dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25
luglio 1904 n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni
di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie", e dall'autorizzazione per il vincolo
idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, recante "Riordinamento e riforma della legislazione
in materia di boschi e di terreni montani", e successive
norme regionali di recepimento.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
3-bis. Si considerano compresi tra gli interventi di
cui alla lettera A.15) dell'allegato A annesso al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche i cavi interrati
per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della
rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni
previste per le reti di distribuzione locale.
3-ter. All'articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo,
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le
parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sulla base dei dati relativi al gettito del
sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1953, n. 959, forniti dal Ministero della transizione
ecologica,"».
 
Art. 9
Valorizzazione della filiera
degli oli di oliva vergini

1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini garantendone una maggiore qualita', con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono stabilite le modalita' di registrazione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010. Le consegne e le registrazioni di cui al primo periodo devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.
2. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti» sono sostituite dalle seguenti: «gli olivicoltori»;
b) al comma 3, le parole: «riconosciute» e da: «nonche' la sanzione» fino alla fine del comma sono soppresse.

Note all'art. 9:
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 10 novembre 2009 reca disposizioni
nazionali relative alle norme di commercializzazione
dell'olio di oliva.
- Si riporta l'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013,
n. 9 (Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera
degli oli di oliva vergini), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 16 (Obbligo di costituzione e aggiornamento del
fascicolo aziendale). - 1. Al fine di garantire la piena
rintracciabilita' delle produzioni nazionali destinate al
commercio e di prevenire eventuali frodi, e' obbligatorio,
per tutti gli olivicoltori, costituire e aggiornare il
fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In
caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le
produzioni non possono essere destinate al commercio.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese
che provvedono all'annotazione nel registro di carico e
scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio
2010, di olive o oli di produttori che non rispettano
l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500
euro a 3.000 euro.
3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o
aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al
comma 1 che producono olio destinato esclusivamente
all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio
per campagna di commercializzazione.».
 
Art. 10
Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali
e provenienti da processi da riciclo

1. In conformita' ai principi dello sviluppo sostenibile e con l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e del made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, promuove e sostiene gli investimenti nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale nonche' provenienti da processi di riccio e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilita' per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicita' e l'impatto ambientale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le imprese beneficiarie, le modalita' di attuazione della misura nonche' il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
 
Art. 11
Misure per la transizione verde
e digitale nella moda

1. Ai fini della promozione e del sostegno, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, di investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le imprese beneficiarie, le modalita' di attuazione della misura nonche' il soggetto gestore incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.
3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 12
Misure di semplificazione
per la filiera della nautica

1. All'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20».
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 58 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 58 (Durata dei procedimenti). - 1. I procedimenti
amministrativi relativi alle unita' da diporto devono
essere portati a termine entro sessanta giorni dalla data
di presentazione della documentazione prescritta.
1-bis. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette
giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o
copie di documenti.
1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette
giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al
procedimento di rilascio del certificato limitato di
radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici
installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle
centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60
watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro
per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre
1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive
modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi
l'uso di apparati installati a bordo di unita' da diporto.
 
Art. 13
Fondo per l'incentivo alla nautica
da diporto sostenibile

1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.
2. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, che costituiscono limite massimo di spesa, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica e dell'eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.
3. I contributi sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
 
Art. 14
Disposizioni per la promozione del settore
della nautica da diporto

1. All'articolo 27 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprieta' di cui all'articolo 19, comma 1, l'interessato puo' presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nella quale attesta che il natante da diporto e' di sua esclusiva proprieta', indicando la data e il luogo di acquisto nonche' le generalita' del venditore»,
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalita' e i dati tecnici dell'unita' attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalita' del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo e' aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attivita' amministrative di cui al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere».

Note all'art. 14:
- Si riporta l'articolo 27 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Natanti da diporto e moto d'acqua). - 1. I
natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi
dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN), della licenza di
navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di
sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta dell'interessato,
possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il
regime giuridico delle imbarcazioni da diporto. A tal fine,
qualora non sia in possesso del titolo di proprieta' di cui
all'articolo 19, comma 1, l'interessato puo' presentare,
ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni
tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico
dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
nella quale attesta che il natante da diporto e' di sua
esclusiva proprieta', indicando la data e il luogo di
acquisto nonche' le generalita' del venditore.
2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti,
durante la navigazione in acque territoriali straniere,
possono attestare il possesso, la nazionalita' e i dati
tecnici dell'unita' attraverso la dichiarazione di
costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma
5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da
uno sportello telematico dell'automobili sta, che attesti
il possesso e la nazionalita' del natante, rilasciata
conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per
diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio
dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere
destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria
centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo
Ministero. L'importo delle somme da versare per diritti e
compensi ai sensi del primo periodo e' aggiornato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base dei costi effettivi delle attivita'
amministrative di cui al presente comma. La documentazione
di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante
la navigazione in acque territoriali straniere.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia di distanza dalla costa;
b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se
omologati per la navigazione senza alcun limite o se
riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la
navigazione e' tenuta a bordo copia del certificato di
omologazione con relativa dichiarazione di conformita'
ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dai predetti
organismi;
c) entro un miglio di distanza dalla costa, se
denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo',
tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con
superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e
kajak.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare
nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di
appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici miglia
di distanza dalla costa.
5. Le moto d'acqua possono navigare entro un miglio di
distanza dalla costa.
6. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei
natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto
d'acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall'autorita'
marittima o della navigazione interna territorialmente
competenti.
7. L'utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto
d'acqua utilizzati ai fini commerciali di cui all'articolo
2, e' obbligato a:
a) essere in possesso di patente nautica;
b) imbarcare un numero di persone non superiore a
quello che l'unita' da diporto e' abilitata a trasportare;
c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di
persone non superiore a dodici;
d) dotare l'unita' da diporto dei mezzi di
salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal
regolamento di attuazione del presente codice.
8. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di
contratti di locazione, l'obbligo di patente nautica
ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39 del
presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di
patente nautica e il locatario del natante da diporto non
e' in possesso di patente nautica, il locatore illustra e
fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali
per il comando dell'unita' da diporto, redatte secondo lo
schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del
presente codice.
9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono adottate
ulteriori disposizioni su requisiti, formalita' e obblighi
da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto
ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di
noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di
carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque
marittime e interne. Per eventuali esigenze di carattere
prettamente locale, non previste dal decreto di cui al
primo periodo, si provvede con ordinanza dell'autorita'
marittima o della navigazione interna territorialmente
competente, rispettivamente, per le acque marittime o per
le acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le
associazioni nautiche nazionali maggiormente
rappresentative.».
 
Art. 15
Disposizioni in materia di approvvigionamento
di materie prime critiche della filiera della ceramica

1. Per consentire il tempestivo approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica, anche in conseguenza della crisi internazionale in atto in Ucraina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le aree di interesse strategico nazionale per le quali si applicano le disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui ai commi 2 e 3.
2. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, una diffida a provvedere entro il termine massimo di venti giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il soggetto competente anche al fine di individuare le cause dell'inerzia o del ritardo, il Consiglio dei ministri, in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, a titolo gratuito, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari al rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di approvvigionamento ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi strumentali, anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti e gli organi coinvolti. Qualora l'inerzia o il ritardo sia ascrivibile a un soggetto diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle citta' metropolitane, dalle province o dai comuni, si applica l'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e il Ministro competente e' individuato nel Ministro delle imprese e del made in Italy.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano per la durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e
attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 30 (Semplificazioni procedurali in materia di
investimenti). - 1. Nei procedimenti aventi ad oggetto
investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore
superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute
occupazionali, al di fuori dei casi in cui si applica
l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti
diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, il
Ministero delle imprese e del made in Italy, in
sostituzione dell'amministrazione proponente, previa
assegnazione di un termine per provvedere non superiore a
trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario,
ivi comprese l'indizione della conferenza di servizi
decisoria di cui agli articoli 14, comma 2, e 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza di servizi
preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n.
241 del 1990, nonche' l'adozione della determinazione
motivata di conclusione della conferenza di cui
all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241
del 1990. Il procedimento finalizzato all'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui al presente comma e' avviato su
istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica
amministrazione interessati. Ove eserciti il potere
sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy
resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio
discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e
comportamenti, che restano imputati all'amministrazione
sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con
risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei
confronti dei terzi.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente
articolo nonche' per le finalita' di cui all'articolo 25 e'
istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in
Italy, la struttura denominata Unita' di missione
attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati
due dirigenti di livello non generale. L'Unita' di missione
e' coordinata dal dirigente di livello generale gia'
individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di
cui all'articolo 25, comma 2. L'Unita' di missione e'
composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
1-ter. L'Unita' di missione di cui al comma 1-bis
svolge la propria attivita' anche con il supporto delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri
lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.
2. Ove il Ministero delle imprese e del made in Italy
non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1 a
causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo, ovvero,
ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a
regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, citta'
metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli
atti o provvedimenti necessari.».
- Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108:
«Art. 12 (Poteri sostitutivi). - 1. Nei casi di mancato
rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle
province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8
novembre 2000, n. 328, degli obblighi e impegni finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti
attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti
e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano,
ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformita'
nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali
del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro
competente, assegna al soggetto attuatore interessato un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In
caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito
il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le
cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di
provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi,
anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre
amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove
necessario, il coordinamento operativo tra le varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti.
2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di
cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie puo' promuovere le
opportune iniziative di impulso e coordinamento nei
riguardi di regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nonche' di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo,
l'inerzia o la difformita' di cui al comma 1 sia
ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle
citta' metropolitane, dalle province o dai comuni,
all'assegnazione del termine non superiore a quindici
giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con
le stesse modalita' previste dal secondo periodo del comma
1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso
Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta
di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque
ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi
compresi le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni.
4. Ove il Ministro competente non adotti i
provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui
situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei
progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti
superabili con celerita', su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il
Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le
modalita' previste dal comma 1.
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio
individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei
commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,
provvedono all'adozione dei relativi atti mediante
ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unita'
per la razionalizzazione e il miglioramento della
regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in
cui la deroga riguardi la legislazione regionale,
l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi
la legislazione in materia di tutela della salute, della
sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa
autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio
dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo.
Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio
dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di
cui al primo periodo del presente comma, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi
una pluralita' di interventi ovvero l'attuazione di un
intero programma di interventi.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e
obbligatorio discendente dall'adozione di atti,
provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti
individuati o nominati per l'esercizio dei poteri
sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le
obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le
risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i
soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari
di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei
relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita'
applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli
eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a
carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono
essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta
con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1"».
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine
istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita' di
sistema portuale;
b) "controllo": la situazione descritta nell'articolo
2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere anche
quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di
patti parasociali, per le decisioni finanziarie e
gestionali strategiche relative all'attivita' sociale e'
richiesto il consenso unanime di tutte le parti che
condividono il controllo;
c) "controllo analogo": la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) "controllo analogo congiunto": la situazione in
cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre
amministrazioni su una societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. La suddetta
situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
e) "enti locali": gli enti di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) "partecipazione": la titolarita' di rapporti
comportanti la qualita' di socio in societa' o la
titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi;
g) "partecipazione indiretta": la partecipazione in
una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo
da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) "servizi di interesse generale": le attivita' di
produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita', non discriminazione,
qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire
l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) "servizi di interesse economico generale": i
servizi di interesse generale erogati o suscettibili di
essere erogati dietro corrispettivo economico su un
mercato;
l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e VI,
capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come
oggetto sociale lo svolgimento di attivita' consortili, ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
m) "societa' a controllo pubblico": le societa' in
cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri
di controllo ai sensi della lettera b);
n) "societa' a partecipazione pubblica": le societa'
a controllo pubblico, nonche' le altre societa' partecipate
direttamente da amministrazioni pubbliche o da societa' a
controllo pubblico;
o) "societa' in house": le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che
soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui
all'articolo 16, comma 3;
p) "societa' quotate": le societa' a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del
31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati.».
 
Art. 16
Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture
di qualita' per le amministrazioni pubbliche

1. Al fine di valorizzare e tutelare la qualita' dei prodotti italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimita', alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilita', da valutare da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tenendo conto altresi' di quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi previsti dalle linee guida di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non discriminazione, puo' essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 57 e 108, comma 4
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici):
«Art. 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli
avvisi e criteri di sostenibilita' energetica e
ambientale). - 1. Per gli affidamenti dei contratti di
appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura
intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di
gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia
di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei
beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi
dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole
sociali con le quali sono richieste, come requisiti
necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a
garantire le pari opportunita' generazionali, di genere e
di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o
svantaggiate, la stabilita' occupazionale del personale
impiegato, nonche' l'applicazione dei contratti collettivi
nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in
relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e
alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente,
di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l'attivita'
oggetto dell'appalto o della concessione svolta
dall'impresa anche in maniera prevalente, nonche' a
garantire le stesse tutele economiche e normative per i
lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti
dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali
previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione attraverso l'inserimento, nella
documentazione progettuale e di gara, almeno delle
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche
categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove
tecnicamente opportuno, anche in base al valore
dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente,
in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei
settori della ristorazione collettiva e fornitura di
derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto
dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli
premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini
della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai
sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni
appaltanti valorizzano economicamente le procedure di
affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri
ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle
categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in
considerazione, per quanto possibile, in funzione della
tipologia di intervento e della localizzazione delle opere
da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
«4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione
appaltante, al fine di assicurare l'effettiva
individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo,
valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua
criteri tali da garantire un confronto concorrenziale
effettivo sui profili tecnici. Nelle attivita' di
approvvigionamento di beni e servizi informatici, le
stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza,
nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini
dell'individuazione del miglior rapporto qualita' prezzo
per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli
elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e
peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego e'
connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.
Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi
informatici oggetto di appalto sono impiegati in un
contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali
strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 10
per cento. Per i contratti ad alta intensita' di
manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30
per cento.».
 
Art. 17
Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di
produzione del pane fresco e della pasta
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituita una commissione tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da uno del Ministero della salute, nonche' da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualita' nell'ambito del processo produttivo del pane fresco, come definito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, nonche' della pasta di semola di grano duro, come definita dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto.
2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 2 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131
(Regolamento recante disciplina della denominazione di
«panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della
dicitura «pane conservato»):
«Art. 2 (Definizione di pane fresco). - 1. E'
denominato "fresco" il pane preparato secondo un processo
di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate
al congelamento o surgelazione, ad eccezione del
rallentamento del processo di lievitazione, privo di
additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto
conservante.
2. E' ritenuto continuo il processo di produzione per
il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore
alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino al momento
della messa in vendita del prodotto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187 (Regolamento per la revisione della
normativa sulla produzione e commercializzazione di
sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50
della L. 22 febbraio 1994, n. 146):
«Art. 6 (Pasta). - 1. Sono denominati "pasta di semola
di grano duro" e "pasta di semolato di grano duro" i
prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e
conseguente essiccamento di impasti preparati
rispettivamente ed esclusivamente:
a) con semola di grano duro ed acqua;
b) con semolato di grano duro ed acqua.
2. E' denominato "pasta di semola integrale di grano
duro" il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione
e conseguente essiccamento di impasto preparato
esclusivamente con semola integrale di grano duro ed acqua.
3. La pasta destinata al commercio e' prodotta soltanto
nei tipi e con le caratteristiche seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
* Il grado di acidita' e' espresso dal numero di
centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente
per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca.
4. Fatte salve le paste destinate alla
commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o
verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio
economico europeo, nonche' destinate all'esportazione, di
cui dall'articolo 12, comma 1, per la fabbricazione della
pasta secca e' vietato l'utilizzo di sfarinati di grano
tenero.
5. Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli articoli
7 e 8 e' tollerata la presenza di farine di grano tenero in
misura non superiore al 3 per cento.
6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e
della pasta all'uovo e' ammesso il reimpiego, nell'ambito
dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o
parti di esso provenienti dal processo produttivo o di
confezionamento. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle
politiche agricole alimentari e forestali, possono essere
fissate particolari modalita' di applicazione (3).
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si
applicano anche ai prodotti preparati a base di sfarinati
di grano duro ed acqua, comunque riconducibili
merceologicamente alla pasta.
8. La pasta prodotta in altri Paesi in tutto o in parte
con sfarinati di grano tenero e posta in vendita in Italia
deve riportare una delle denominazioni di vendita seguenti:
a) pasta di farina di grano tenero, se ottenuta
totalmente da sfarinati di grano tenero;
b) pasta di semola di grano duro e di farina di grano
tenero, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con
prevalenza della semola;
c) pasta di farina di grano tenero e di semola di
grano duro, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti
con prevalenza della farina di grano tenero.».
 
Art. 18
Liceo del made in Italy

1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilita' e le competenze connesse al made in Italy, e' istituito il percorso liceale del made in Italy, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del «made in Italy» di cui al comma 1 del presente articolo, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nel rispetto delle Linee guida per le discipline STEM, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 552, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' secondo i seguenti criteri:
a) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze, abilita' e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline;
b) sviluppare negli studenti, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy;
c) promuovere l'acquisizione, da parte degli studenti, degli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali nonche' della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del made in Italy;
d) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di strutture e competenze comunicative in due lingue straniere moderne, corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento, per la prima lingua, e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, per la seconda lingua;
e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attivita' formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilita' di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;
f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialita', l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;
g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento, con progressiva specializzazione, delle competenze, delle abilita' e delle conoscenze connesse ai settori produttivi del made in Italy, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione «made in Italy», di specifiche competenze, abilita' e conoscenze riguardanti;
1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;
2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy;
3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy;
4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonche' di spazi di flessibilita' per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio.
4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del made in Italy di cui al comma 1 a partire dalle classi prime; contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del made in Italy avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza determinare esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale docente in una o piu' classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del made in Italy puo' avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano degli studi per il primo biennio, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, subordinatamente alla disponibilita' delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie, nel limite di quelle disponibili a legislazione vigente nonche' all'assenza di esuberi di personale in una o piu' classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiora oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto previsto al comma 4.
6. Il percorso liceale del made in Italy di cui al comma 1 e' oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e degli enti locali e le parti sociali, che opera avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):
«Art. 3 (Articolazione del sistema dei licei). - 1. Il
sistema dei licei comprende i licei artistico, classico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle
scienze umane.
2. Alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni
bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo
classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad
indirizzo sportivo, si provvede con distinto regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base
dei criteri previsti dal presente regolamento.».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti (36) per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89 concerne il Regolamento recante revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Si riporta il comma 552, lettera a) dell'articolo 1
della legge 29 di cembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.):
«552. Il Ministero dell'istruzione e del merito, anche
in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo del
10 giugno 2021 sulla promozione della parita' tra donne e
uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo
della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della
matematica (STEM), promuove le seguenti misure:
a) entro il 30 giugno 2023, definizione di linee
guida per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta
formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del
primo e del secondo ciclo di istruzione e nella
programmazione educativa dei servizi educativi per
l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo
sviluppo delle competenze
matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli
specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle
discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche
innovative;».
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183):
«Art. 43 (Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore). - 1. L'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore e' strutturato in modo da coniugare la
formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la
formazione professionale svolta dalle istituzioni formative
che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione
e formazione sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al
comma 1, in tutti i settori di attivita', i giovani che
hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al compimento dei
25. La durata del contratto e' determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire
e non puo' in ogni caso essere superiore a tre anni o a
quattro anni nel caso di diploma professionale
quadriennale.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46,
comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e' rimessa alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di
regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e'
rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
4. In relazione alle qualificazioni contenute nel
Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di
lavoro hanno la facolta' di prorogare fino ad un anno il
contratto di apprendistato dei giovani qualificati e
diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di
cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di
ulteriori competenze tecnico-professionali e
specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del
certificato di specializzazione tecnica superiore o del
diploma di maturita' professionale all'esito del corso
annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del
decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di
apprendistato puo' essere prorogato fino ad un anno anche
nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1,
l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il
diploma, il certificato di specializzazione tecnica
superiore o il diploma di maturita' professionale all'esito
del corso annuale integrativo.
5. Possono essere, altresi', stipulati contratti di
apprendistato, di durata non superiore a quattro anni,
rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei
percorsi di istruzione secondaria superiore, per
l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione
secondaria superiore, di ulteriori competenze
tecnico-professionali rispetto a quelle gia' previste dai
vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica
superiore. A tal fine, e' abrogato il comma 2 dell'articolo
8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i
programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda gia' attivati. Possono essere,
inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata
non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il
corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di
Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
6. Il datore di lavoro che intende stipulare il
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione
formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce il
contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore
di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono
definiti i criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti
delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario
massimo del percorso scolastico che puo' essere svolto in
apprendistato, nonche' il numero di ore da effettuare in
azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e delle competenze delle regioni e delle
provincie autonome. Nell'apprendistato che si svolge
nell'ambito del sistema di istruzione e formazione
professionale regionale, la formazione esterna all'azienda
e' impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente
e' iscritto e non puo' essere superiore al 60 per cento
dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per
cento per il terzo e quarto anno, nonche' per l'anno
successivo finalizzato al conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel
rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.
7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore
di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
8. Per le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza
scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
specifiche modalita' di utilizzo del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato, per lo
svolgimento di attivita' stagionali.
9. Successivamente al conseguimento della qualifica o
del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo
n. 226 del 2005, nonche' del diploma di istruzione
secondaria superiore, allo scopo di conseguire la
qualificazione professionale ai fini contrattuali, e'
possibile la trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante. In tal caso, la durata massima
complessiva dei due periodi di apprendistato non puo'
eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
di cui all'articolo 42, comma 5.».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89:
«2. Nell'ambito della programmazione regionale
dell'offerta formativa, puo' essere attivata, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione
economico-sociale che fornisce allo studente competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze
giuridiche, economiche e sociali.».
- Si riportano i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies
dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111:
«5-quater. Al fine di dare attuazione alla
riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro
della popolazione scolastica regionale indicato per la
riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del
citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche'
della necessita' di salvaguardare le specificita' delle
istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di
compensazione interregionale, sono definiti, su base
triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno
scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal
Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza
unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo,
provvedono autonomamente al dimensionamento della rete
scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti
del contingente annuale individuato dal medesimo decreto.
Con deliberazione motivata della regione puo' essere
determinato un differimento temporale di durata non
superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del
contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31
maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal
decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a
1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale,
relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni
scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno
scolastico di riferimento, integrato dal parametro della
densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma
restando la necessita' di salvaguardare le specificita'
delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani,
nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate
da specificita' linguistiche, nonche' da un parametro
perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le
regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo
numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del
parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del
contingente complessivo a livello nazionale individuato ai
sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una
riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche
per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica,
per i primi sette anni scolastici, un correttivo non
superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di
compensazione interregionale. Gli uffici scolastici
regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione
del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno
scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei
commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i
parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico
2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di
cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un
contingente organico comunque non superiore a quello
determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A
decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui
al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies
definisce un contingente organico comunque non superiore a
quello determinato sulla base dei criteri definiti
nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di
esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione
del contingente.».
 
Art. 19
Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»

1. E' istituita la fondazione denominata «Imprese e competenze per il made in Italy» con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy, comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del made in Italy, al fine di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2024, per la costituzione della fondazione, nonche' la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il funzionamento della stessa.
2. La fondazione di cui al comma 1 conferisce ogni anno il premio di «Maestro del made in Italy» a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacita' di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del made in Italy anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione dei giovani. I requisiti e le modalita' per l'assegnazione del premio sono disciplinati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della cultura e il Ministro del turismo.
3. La fondazione di cui al comma 1 si correla con le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico nonche' nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, in modo da creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo di costituire un sistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei del made in Italy possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico sostenibile del Paese.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione di cui al comma 1 e ne definiscono, d'intesa, gli obiettivi strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione di cui al comma 1, nel quale sono definite anche le funzioni di vigilanza sulla stessa, sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresi' disciplinati i criteri e le modalita' per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attivita' della stessa. Il patrimonio della fondazione e' costituito dall'apporto iniziale di cui al comma 9 e puo' essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.
6. Alla fondazione di cui al comma 1 possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione e' effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministero della cultura, fermo restando il regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
7. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione di cui al comma 1 puo' avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione puo' avvalersi della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, di universita' e di istituti di ricerca.
8. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 5, la fondazione di cui al comma 1 e' regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita' fiscale ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.
9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione di cui al comma 1 a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero, intestato alla fondazione, aperto presso la Tesoreria dello Stato.
10. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Note all'art. 19:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e
le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni
immobili appartenenti allo Stato), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2006, n. 27.
- Si riportano gli articoli 823 e 829 del codice
civile:
«Art. 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico).
- I beni che fanno parte del demanio pubblico sono
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni
che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia
di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei
mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso
regolati dal presente codice.».
«Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al
patrimonio). - Il passaggio dei beni dal demanio pubblico
al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato
dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve essere dato
annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio
deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti
comunali e provinciali.».
- Si riporta l'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n.
303, Supplemento ordinario:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
 
Art. 20
Istituzione dell'Esposizione nazionale
permanente del made in Italy

1. E' istituita l'Esposizione nazionale permanente del made in Italy con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del made in Italy e dell'ingegno italiano.
2. La cura e la gestione dell'Esposizione sono affidate alla fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy», di cui all'articolo 19, che provvede a individuarne la sede, nell'ambito delle proprie attivita' e delle proprie risorse.
 
Art. 21
Promozione della valorizzazione
e della tutela del patrimonio culturale immateriale

1. Il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e le altre amministrazioni competenti promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identita' culturale collettiva del Paese.
2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: «in materia di beni culturali» sono inserite le seguenti: «materiali e immateriali»;
b) all'articolo 53, comma 1, lettera b), le parole: «del patrimonio culturale» sono sostituite dalle seguenti: «, anche economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale».

Note all'art. 21:
- Si riportano gli articoli 52 e 53 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificati dalla
presente legge:
«Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il ministero della
cultura esercita, anche in base alle norme del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico
approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni
culturali materiali e immateriali, beni paesaggistici,
spettacolo, cinema e audiovisivo, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali.
2. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
presidenza del consiglio dei ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali.».
«Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza
dello Stato nelle seguenti aree funzionali:
a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;
b) gestione e valorizzazione, anche economica, del
patrimonio culturale materiale e immateriale, degli
istituti e dei luoghi della cultura;
c) promozione dello spettacolo, delle attivita'
cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi,
dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni
cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e
multimediali;
d) promozione delle attivita' culturali; sostegno
all'attivita' di associazioni, fondazioni, accademie e
altre istituzioni di cultura;
e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione
nelle materie di competenza;
f) promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del
patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle
biblioteche nazionali;
g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e
valorizzazione degli archivi statali;
h) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria;
i) promozione delle imprese culturali e creative,
della creativita' contemporanea, della cultura urbanistica
e architettonica e partecipazione alla progettazione di
opere destinate ad attivita' culturali;
i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito
sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza.».
 
Art. 22
Registrazione di marchi per i luoghi della cultura

1. In coerenza con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi della cultura possono registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il marchio che li caratterizza.
2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacita' di autofinanziamento, i soggetti di cui al comma 1 possono concedere l'uso del proprio marchio a terzi a titolo oneroso. Le somme allo scopo erogate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinate alle finalita' dei cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 22:
- Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale,
a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.
273):
«Art. 19 (Diritto alla registrazione). - 1. Puo'
ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo
utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione
o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi
della propria impresa o di imprese di cui abbia il
controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio di
impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni,
delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni
di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici
distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico,
architettonico o ambientale del relativo territorio; in
quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento
del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato
mediante la concessione di licenze e per attivita' di
merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento
delle attivita' istituzionali o alla copertura degli
eventuali disavanzi pregressi dell'ente.».
 
Art. 23
Rafforzamento della tutela dei domini
internet riferiti al patrimonio culturale

1. Al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi nell'utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall'estensione «.it» registrati, riferibili a istituti e luoghi della cultura, e di programmare e attuare le azioni idonee e piu' efficaci per la loro salvaguardia, il Ministero della cultura stipula protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali.
2. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 24
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323,
in materia di tutela del settore termale

1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «stazione idrominerale», «thermae» possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge»;
b) all'articolo 14:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione e' commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorita' sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicita' e la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno»;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno».

Note all'art. 24:
- Si riportano gli articoli 2 e 14 della legge 24
ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), come
modificati dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui
al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive
modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
b) cure termali: le cure, che utilizzano acque
termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia
terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi
della prevenzione, della terapia e della riabilitazione
delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4,
comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai
sensi della lettera d);
c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di
cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o
curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati
ai sensi dell'articolo 3, ancorche' annessi ad alberghi,
istituti termali o case di cura in possesso delle
autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per
l'esercizio delle attivita' diverse da quelle disciplinate
dalla presente legge;
e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi
dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami,
costituiti da uno o piu' stabilimenti termali;
f) territori termali: i territori dei comuni nei
quali sono presenti una o piu' concessioni minerarie per
acque minerali e termali.
2. I termini "terme", "termale", "acqua termale",
"fango termale", "idrotermale", "stazione idrominerale",
"thermae" possono essere utilizzati esclusivamente con
riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni
dagli stessi erogate ai sensi della presente legge.».
«Art. 14 (Pubblicita' e sanzioni). - 1.
L'autorizzazione ad effettuare la pubblicita' delle terme e
degli stabilimenti termali nonche' delle relative acque
termali e dei prodotti derivanti dalle stesse,
limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle
patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di
natura clinico-sanitaria, e' rilasciata dall'autorita'
sanitaria competente per territorio, sentito il parere del
servizio di igiene.
2. La pubblicita' effettuata in violazione di quanto
disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni
a lire 50 milioni. Se la violazione e' commessa da un
soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo
3, l'autorita' sani-taria competente per territorio dispone
la cessazione immediata della pubblicita' e la sospensione
dell'attivita' da tre mesi a un anno.
3. L'erogazione da parte di centri estetici delle
prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e'
punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni e
con la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno.».
 
Art. 25
Imprese culturali e creative

1. La cultura e la creativita' sono elementi costitutivi dell'identita' italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione.
2. E' qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonche' il lavoratore autonomo che:
a) svolge attivita' stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purche' sia soggetto passivo di imposta in Italia;
b) svolge in via esclusiva o prevalente una o piu' delle seguenti attivita': ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attivita' e prodotti culturali.
3. Sono altresi' qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attivita' economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attivita' e prodotti culturali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o piu' delle attivita' di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Ai fini del presente articolo, si definiscono:
a) «beni culturali»: i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) «attivita' e prodotti culturali»: le seguenti attivita' e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonche' i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.
6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonche' le ipotesi di revoca.
7. Per «start up innovative culturali e creative» si intendono, ai fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start up innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 8.
8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile una sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse.
9. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» o «ICC» e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

Note all'art. 25:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 reca il testo unico delle imposte sui
redditi.
- Si riporta l'articolo 11 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106):
«Art. 11 (Iscrizione). - 1. Gli enti del Terzo settore
si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore
ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo
settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la
propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma
di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese.
3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita
sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito
dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo
settore.».
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 reca
disposizioni di Revisione della disciplina in materia di
impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137):
«Art. 2 (Patrimonio culturale). - 1. Il patrimonio
culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni
paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che,
ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate
dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi
valore di civilta'.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree
indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei
valori storici, culturali, naturali, morfologici ed
estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla
legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza
pubblica sono destinati alla fruizione della collettivita',
compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e
sempre che non vi ostino ragioni di tutela.».
- L'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, reca disposizioni in tema di «Start-up
innovativa e incubatore certificato: finalita', definizione
e pubblicita'».
- Si riporta l'articolo 2188 del codice civile:
«Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il
registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
legge.
Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale.
Il registro e' pubblico.».
 
Art. 26
Albo delle imprese culturali
e creative di interesse nazionale

1. Presso il Ministero della cultura e' istituito l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.
2. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nel registro istituito dall'articolo 185-bis del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e di valorizzare le imprese culturali e creative.
3. Con decreto del Ministro della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 26:
- Si riporta l'articolo 185-bis del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale,
a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.
273):
«Art. 185-bis (Registro speciale dei marchi storici di
interesse nazionale). - 1. E' istituito, presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi
storici come definiti dall'articolo 11-ter.
2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici
e' effettuata su istanza del titolare o del licenziatario
esclusivo del marchio.».
 
Art. 27
Creatori digitali

1. Ai fini del presente articolo, si definiscono «creatori digitali» gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.
2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 103 della legge 22
aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166:
«Art. 103. - E' istituito presso la Presidenza del
consiglio dei ministri un registro pubblico generale delle
opere protette ai sensi di questa legge.
Nel registro di cui al primo comma sono registrate le
opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione
del nome dell'autore, del produttore, della data della
pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal
regolamento.
Alla Societa' italiana degli autori ed editori e'
affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico
speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro
viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del
programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di
esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della
esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione.
Gli autori e i produttori indicati nel registro sono
reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle
opere che sono loro attribuite.
La tenuta dei registri di pubblicita' e' disciplinata
nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere
tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.».
 
Art. 28
Linee guida per la salvaguardia dell'autenticita'
storica delle opere musicali, audiovisive e librarie

1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che le opere musicali, audiovisive e librarie possedute dalle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, ancorche' oggetto di elaborazioni successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la memoria.
 
Art. 29
Contributo per le imprese culturali e creative

1. Il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 25 mediante l'erogazione di contributi in conto capitale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le condizioni, i termini e le modalita' per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 1 in favore delle imprese culturali e creative.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
 
Art. 30
Piano nazionale strategico per la promozione
e lo sviluppo delle imprese culturali e creative

1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative», di seguito denominato «Piano strategico». Il primo Piano strategico e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalita':
a) definire modalita' organizzative e di coordinamento delle attivita' delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;
c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;
d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attivita' del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;
e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprieta' intellettuale;
f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.
3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 30:
- L'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni
e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di
qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni), convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, reca
disposizioni in tema di «Attribuzione al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale delle
competenze in materia di commercio internazionale e di
internazionalizzazione del sistema Paese».
- Si riporta il comma 18-bis dell'articolo 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo
economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle
imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il
made in Italy nel mondo di cui al comma 18-ter, anche per
quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese
quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di
regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro dello
sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e, per le materie di
propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e
composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da
persona dallo stesso designata, dal Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona
dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti,
rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, della
Confederazione generale dell'industria italiana, di
Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione
italiana della piccola e media industria privata e
dell'Associazione bancaria italiana, nonche' da un
rappresentante del settore artigiano, individuato, a
rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e
media impresa, di Confartigianato imprese e da un
rappresentante del settore del commercio, individuato, a
rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di
Confesercenti. Ai componenti della cabina di regia non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.».
 
Art. 31

Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come
destinazione turistica

1. In considerazione dell'obiettivo strategico di accrescere l'attrattivita' turistica dell'Italia e la competitivita' dell'intero settore turistico e agrituristico nazionale, anche con riferimento alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nonche' di assicurare che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria, e' istituito presso il Ministero del turismo un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni di categoria dell'artigianato e del turismo comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Il comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attivita' pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Il comitato, anche avvalendosi della collaborazione di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza localita' considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identita' locale italiana in identita' competitiva. Il comitato promuove altresi' la costituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione nonche' della figura del manager di destinazione. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme di attuazione del comma 1.
3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 31:
- Si riporta l'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000,
n. 323 (Riordino del settore termale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui
al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive
modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
b) cure termali: le cure, che utilizzano acque
termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia
terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi
della prevenzione, della terapia e della riabilitazione
delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4,
comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai
sensi della lettera d);
c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di
cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o
curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati
ai sensi dell'articolo 3, ancorche' annessi ad alberghi,
istituti termali o case di cura in possesso delle
autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per
l'esercizio delle attivita' diverse da quelle disciplinate
dalla presente legge;
e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi
dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami,
costituiti da uno o piu' stabilimenti termali;
f) territori termali: i territori dei comuni nei
quali sono presenti una o piu' concessioni minerarie per
acque minerali e termali.
2. I termini "terme", "termale", "acqua termale",
"fango termale", "idrotermale", "stazione idrominerale",
"thermae" possono essere utilizzati esclusivamente con
riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni
dagli stessi erogate ai sensi della presente legge.».
 
Art. 32

Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensita' di
flussi turistici verso l'Italia

1. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensita' di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facolta' di effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da destinare esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. I contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Note all'art. 32:
- Si riportano gli artt. 152 e 153 del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967 (Ordinamento dell'Amministrazione
degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria, gli istituti italiani di cultura e le
delegazioni diplomatiche speciali possono assumere
personale a contratto per le proprie esigenze di servizio,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel
limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di
quello di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».
«Art. 153 (Assunzione di impiegati temporanei). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli
istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche
speciali possono essere autorizzati a sostituire con
impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio
e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi,
gli impiegati a contratto che si trovino in una delle
situazioni che comportano la sospensione del trattamento
economico. I contratti di detti impiegati temporanei sono
suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente,
di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.
Per particolari esigenze di servizio, gli uffici
all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei
limiti del contingente di cui all'articolo 152, impiegati
temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti
contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle
particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un
periodo non superiore a sei mesi.
Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non
possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se
non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza
del loro precedente rapporto di impiego.».
 
Art. 33
Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali

1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del made in Italy. Nell'anno 2024 il Ministero delle imprese e del made in Italy ne promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso, e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. Nell'anno 2023 sono altresi' promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, i mercati rionali quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica. A tal fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalita' di cui al terzo periodo e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per le finalita' di cui al secondo periodo.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalita' di cui al comma 1, nonche':
a) i criteri e le priorita' per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
b) le attivita' e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;
c) i criteri e le modalita' per la selezione dei mercati rionali da finanziare;
d) le modalita' per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
4. L' attuazione degli interventi economici di cui al presente articolo puo' essere affidata a un soggetto gestore, con oneri a carico degli interventi finanziati nel limite massimo dell'1,5 per cento.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
 
Art. 34
Certificazione di qualita'
della ristorazione italiana all'estero

1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all'estero con un' offerta enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare l'utilizzo speculativo della pratica dell'italian sounding sia nella preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti, e' istituita la certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all'estero. La certificazione, previa verifica che il titolare dell'attivita', il coniuge, i parenti entro il primo grado e gli eventuali soci non siano incorsi in condanne per alcuno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale, e' rilasciata, su richiesta del ristoratore e con oneri a suo carico, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo, nel rispetto della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonche' di schema di certificazione. Il disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualita' e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica nonche' al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attivita' di ristorazione.
2. La certificazione ha la durata di tre anni dalla data del rilascio ed e' rinnovabile su richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo puo' essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione
3. Qualora, nel corso della validita' della certificazione, sia riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilita' di cui al comma 1 o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare adottato ai sensi del medesimo comma 1, la certificazione e' revocata.
4. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono, all'estero, prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane, i commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

Note all'art. 34:
- Per il testo dell'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater
e 3-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica
del 22 settembre 1988, n. 447 si veda nelle note all'art.
34.
 
Art. 35
Promozione della cucina italiana all'estero

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualita', funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e per la loro valorizzazione nonche' per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 puo' essere previsto il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' di utilizzo del fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
 
Art. 36

Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole da
parte di imprese dello stesso settore

1. All'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ISMEA, nei limiti delle risorse di cui al presente comma e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, concede mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o piu' imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei mutui di cui al precedente periodo nonche' l'importo e la durata massimi del finanziamento».

Note all'art. 36:
- Si riporta il comma 132 dell'articolo 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla presente
legge:
«132. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) effettua interventi finanziari, a
condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in
societa', sia cooperative che con scopo di lucro,
economicamente e finanziariamente sane, che operano nella
produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,
compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, nonche' dei beni prodotti nell'ambito
delle relative attivita' agricole individuati ai sensi
dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua
interventi finanziari, a condizioni agevolate o a
condizioni di mercato, in societa' il cui capitale sia
posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli,
cooperative agricole a mutualita' prevalente e loro
consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai
sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci
siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente
e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e
nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei
prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,
compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di
mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di
minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero
prestiti obbligazionari o strumenti finanziari
partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione
delle partecipazioni, l'ISMEA stipula accordi con i quali
gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a
riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal
relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni
acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate,
l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata
massima di quindici anni. I criteri e le modalita' degli
interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte
dell'ISMEA e' subordinato alla preventiva approvazione di
apposito regime di aiuti da parte della Commissione
europea. L'ISMEA, nei limiti delle risorse di cui al
presente comma e nel rispetto della normativa in materia di
aiuti di Stato, concede mutui a tasso agevolato in favore
di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che
attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o
piu' imprese operanti nel medesimo settore di produzione
primaria o di prima trasformazione. Con decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente di sposizione, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione dei mutui di cui al precedente
periodo nonche' l'importo e la durata massimi del
finanziamento.».
 
Art. 37
Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e
dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, di seguito denominate «II.GG.», e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia. Il Fondo ha la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Le attivita' finalizzate alla tutela giuridica delle II.GG., ammesse al finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 1, sono le seguenti:
a) attivita' di registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, oppure quali marchi privatistici, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le attivita' connesse alla rinnovazione periodica della validita' delle registrazioni gia' effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazione dei Paesi terzi;
b) attivita' connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprieta' intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali dei quali l'Italia e' membro o dei quali l'Unione europea e' parte contraente, richiesta da soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorita' italiane;
c) attivita' connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domini internet e attivita' avverso eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio in favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorita' italiane;
d) iniziative volte ad aumentare la riconoscibilita' delle II.GG. italiane, compresi i nomi di dominio e le piattaforme nella rete internet;
e) attivita' di comunicazione e promozione delle II.GG. che subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;
f) attivita' dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del patrimonio culturale ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i distributori e i consumatori finali del Paese terzo interessato.
3. Per le azioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), puo' essere previsto il coinvolgimento dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attivita' di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di finanziamento delle attivita' e iniziative di cui ai commi 2 e 3.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
 
Art. 38
Valorizzazione delle pratiche tradizionali
e del paesaggio rurale

1. Al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione per l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
 
Art. 39
Distretti del prodotto tipico italiano

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, con la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Sono definiti «distretti del prodotto tipico italiano» i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine della valorizzazione e della promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali.
3. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti, che tiene conto dei seguenti criteri:
a) potenzialita' di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi;
b) rappresentativita' del prodotto rispetto al territorio;
c) ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva.
4. E' concesso, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto, pari a 20.000 euro per ciascun distretto, per lo studio di fattibilita' contenente gli elementi di valutazione di cui al comma 3, da presentare a supporto della proposta di riconoscimento del distretto da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
5. Al fine di favorire la creazione dei distretti del prodotto tipico italiano, sono concesse, a valere sul Fondo di cui al comma 1, agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per programmi o progetti di ricerca, come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il programma o progetto di cui al comma 5 deve prevedere il cofinanziamento fino al 30 per cento da parte della regione, che provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7. Possono essere riconosciuti quali distretti del prodotto tipico italiano i distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
9. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Note all'art. 39:
- Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo
2001, n. 57):
«Art. 13 (Distretti del cibo). - 1. Al fine di
promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e
l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attivita'
caratterizzate da prossimita' territoriale, garantire la
sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle
produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il
territorio e il paesaggio rurale attraverso le attivita'
agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del
cibo.
2. Si definiscono distretti del cibo:
a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali
di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre
1991, n. 317, caratterizzati da un'identita' storica e
territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra
attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla
produzione di beni o servizi di particolare specificita',
coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e
territoriali, gia' riconosciuti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione;
b) i distretti agroalimentari di qualita' quali
sistemi produttivi locali, anche a carattere
interregionale, caratterizzati da significativa presenza
economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva
delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o
piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della
vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni
tradizionali o tipiche, gia' riconosciuti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una
elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole
e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317;
d) i sistemi produttivi locali anche a carattere
interregionale, caratterizzati da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e
agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni
certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa
europea, nazionale e regionale;
e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree
urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa
presenza di attivita' agricole volte alla riqualificazione
ambientale e sociale delle aree;
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati
dall'interrelazione e dall'integrazione fra attivita'
agricole, in particolare quella di vendita diretta dei
prodotti agricoli, e le attivita' di prossimita' di
commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo
territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di
acquisto solidale;
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla
presenza di attivita' di coltivazione, allevamento,
trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale
svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri
della sostenibilita' ambientale, conformemente alla
normativa europea, nazionale e regionale vigente;
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi
come territori per i quali agricoltori biologici,
trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali
abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la
diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua
divulgazione nonche' per il sostegno e la valorizzazione
della gestione sostenibile anche di attivita' diverse
dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una
normativa specifica in materia di biodistretti o distretti
biologici si applicano le definizioni stabilite dalla
medesima normativa.
3. Le regioni e le province autonome provvedono
all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva
comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, presso il quale e' costituito il
Registro nazionale dei distretti del cibo.
4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione
e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le
disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui
all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
5. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2019.
7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra
attivita' imprenditoriali ai sensi della lettera f) del
comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole:
"nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e'
consentito" sono inserite le seguenti: "vendere prodotti
agricoli, anche manipolati o trasformati, gia' pronti per
il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella
disponibilita' dell'impresa agricola, anche in modalita'
itinerante su aree pubbliche o private, nonche'".».
 
Art. 40
Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle citta' di
identita' per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio
1. Al fine di assicurare la piu' ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, e' istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle citta' di identita'.
2. Si definiscono «citta' di identita'» le citta' o realta' territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identita' colturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali.
3. I comuni, anche compresi nei distretti di cui all'articolo 39, in cui hanno sede i luoghi della produzione agricola di pregio di cui al comma 1 del presente articolo che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, assumono la denominazione di citta' di identita'.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresi' definiti i requisiti delle associazioni nazionali delle citta' di identita' e le modalita' per la loro iscrizione nel Registro di cui al comma 1.
5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 41
Contrassegno per il made in Italy

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti, e' adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui e' vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione «made in Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo.
2. Ai fini della tutela e della promozione della proprieta' intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un piu' efficace contrasto della falsificazione, le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni.
3. Il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura e funzione, e' carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed e' realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similare o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati:
a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno di cui al comma 1, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione;
b) le forme grafiche per i segni descrittivi;
c) le modalita' e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi;
d) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali e' possibile ottenere l'autorizzazione;
e) le regole che le imprese devono rispettare nell'utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo degli stessi;
f) la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilita' della filiera dei prodotti, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 47.
5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti in materia.

Note all'art. 41:
- Si riporta l'articolo 2 della legge 13 luglio 1966,
n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello
Stato):
«Art. 2. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della
carta, delle carte valori, degli stampati e delle
pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei
prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle
amministrazioni dello Stato.
2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione,
anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e
della Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di
grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la
redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle
pubblicazioni ufficiali dello Stato.
3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di
carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e
atti ufficiali e di pubblicazioni similari.
4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere
aventi rilevante carattere artistico, letterario,
scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in
materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:
a) conio delle monete di Stato in conformita' delle
leggi vigenti;
b) conio di monete estere;
c) conio di monete a corso legale di speciale scelta
da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed
associazioni;
d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto
dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi
metallici recanti l'emblema dello Stato;
f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per
conto di enti pubblici e di privati;
g) fabbricazione di contrassegni di Stato;
h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici,
gettoni ed altri prodotti artistici;
i) promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte
della medaglia e del Museo della Zecca;
l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto
dello Stato e di privati;
m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in
proprieta' dello Stato;
n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove
sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico
della meccanica;
o) perizia delle monete ritenute false;
p) conio di monete commemorative o celebrative;
q) fabbricazione di contrassegni per macchine
affrancatrici per conto dello Stato;
r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e
prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di
cui al presente articolo.
6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete
per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente
autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende
autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri
ed assumere commesse in materia cartaria e, con
l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato
generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, in materia grafica.
8. Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto
puo' esercitare, direttamente o indirettamente, attivita'
affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a
quelle previste nel presente articolo.
9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita'
puo' compiere ogni operazione di natura mobiliare o
immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue
finalita'.
10. Le attivita' e i compiti di cui al presente
articolo sono svolti nel rispetto della normativa
comunitaria in materia.
10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando
le specifiche disposizioni legislative in materia, sono
considerati carte valori i prodotti, individuati con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte
dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di
autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di
identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad
assumere un valore fiduciario e di tutela della fede
pubblica in seguito alla loro emissione o alle
scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con
impiego di carte filigranate o similari o di altri
materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi
magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative
infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle
contraffazioni e dalle falsificazioni.».
 
Art. 42
Attivita' di ricognizione dei prodotti industriali
e artigianali tipici

1. La Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e industriali tipiche tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicali in una specifica zona geografica, e ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale; assicura altresi' ai consumatori la disponibilita' di informazioni affidabili in ordine alle produzioni artigianali e industriali tipiche e sostiene gli artigiani e i produttori nella preservazione delle tradizioni produttive e della reputazione collegate ai luoghi di origine.
2. In vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, le regioni possono effettuare, secondo le modalita' e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione delle produzioni tipiche di cui al comma 1 che sono gia' oggetto di forme di riconoscimento o di tutela ovvero per le quali la reputazione e la qualita' sono fortemente legate al territorio locale.
3. Gli esiti della ricognizione di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle imprese e del made in Italy, che, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 43
Manifestazione di interesse per il riconoscimento
di prodotto artigianale o industriale tipico

1. Per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi, ai sensi dell'articolo 29 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di produzione e presentano alla regione competente la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui all'articolo 42.

Note all'art. 43:
- Si riporta l'articolo 29 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale,
a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.
273):
«Art. 29 (Oggetto della tutela). - 1. Sono protette le
indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che
identificano un paese, una regione o una localita', quando
siano adottate per designare un prodotto che ne e'
originario e le cui qualita', reputazione o caratteristiche
sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente
geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali,
umani e di tradizione.».
 
Art. 44
Associazioni dei produttori

1. Le associazioni dei produttori di cui all'articolo 43 possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purche' perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizza-none del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento.
2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti seguenti:
a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 45 ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformita' delle fasi di produzione al disciplinare;
b) possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprieta' intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;
c) promuovono iniziative di sostenibilita', comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;
d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.
 
Art. 45
Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici

1. Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi:
a) il nome del prodotto, che puo' essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
c) la delimitazione della zona geografica di produzione;
d) gli elementi che dimostrano che il prodotto e' originario della zona geografica;
e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualita', la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto.
2. Il disciplinare e' depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.
 
Art. 46
Contributo per la predisposizione del disciplinare

1. Alle associazioni di produttore che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 44 e' concesso un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualita' e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione A tal fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di erogazione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
 
Art. 47
Blockchain per la tracciabilita' delle filiere

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e sostiene la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), cosi' come definita all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilita' e la valorizzazione della filiera del made in Italy ai fini dell'esaustivita' e dell'affidabilita' delle informazioni fruibili dai consumatori. A tal fine e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024.
2. E' istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche conformi alle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 135 del 2018. Il catalogo nazionale provvede altresi' al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Services Infrastructure, al fine di promuovere la costituzione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l'interoperabilita' con le soluzioni tecnologiche sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con l'autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici che le tecnologie devono possedere ai fini dell'inserimento nel catalogo e sono stabilite le modalita' di tenuta e funzionamento dello stesso.
3. Per l'istituzione e il funzionamento del catalogo di cui al comma 2, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, per lo svolgimento delle attivita' di censimento e verifica e per la promozione di specifici casi d'uso sulla tracciabilita' dei prodotti italiani, anche attraverso un soggetto gestore, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, per l'istituzione del catalogo, e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento e la manutenzione dello stesso.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concede alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta:
a) contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilita' delle filiere produttive del made in Italy, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonche' l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibili ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilita' e alla provenienza del prodotto;
b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilita'.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) le risorse previste dal comma 1 sono ripartite tra le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 4;
b) e' determinato l'ammontare del contributo;
c) sono definite le modalita' di concessione e fruizione delle agevolazioni;
d) e' prevista l'eventuale attribuzione della gestione degli interventi a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse previste dal comma 1;
e) sono stabilite le modalita' di coordinamento con gli interventi di sostegno all'utilizzo di strumenti digitali per l'internazionalizzazione delle imprese.
6. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12.050.000 euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6.050.000 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Note all'art. 47:
- Si riporta l'articolo 8-ter del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12:
«Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti
e smart contract). - 1. Si definiscono "tecnologie basate
su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli
informatici che usano un registro condiviso, distribuito,
replicabile, accessibile simultaneamente,
architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche,
tali da consentire la registrazione, la convalida,
l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che
ulteriormente protetti da crittografia verificabili da
ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
2. Si definisce "smart contract" un programma per
elaboratore che opera su tecnologie basate su registri
distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due
o piu' parti sulla base di effetti predefiniti dalle
stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della
forma scritta previa identificazione informatica delle
parti interessate, attraverso un processo avente i
requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con
linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. La memorizzazione di un documento informatico
attraverso l'uso di tecnologie basate su registri
distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione
temporale elettronica di cui all'articolo 41 del
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia
per l'Italia digitale individua gli standard tecnici che le
tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere
ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3.».
 
Art. 48
Imprese del made in Italy
nel mondo virtuale e immersivo

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e sostiene la transizione digitale dell'industria e dell'artigianato mediante l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio elettronico relativo a beni e servizi nonche' all'efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di marketing. A tal fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' concesso alle piccole e medie imprese, per l'anno 2024, un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il valore massimo del contributo, i presupposti, le condizioni e le modalita' di richiesta e di utilizzo dello stesso nonche' l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
4. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale m materia di aiuti di Stato.
 
Art. 49
Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero -
Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «articoli 473 e 474,» sono inserite le seguenti: «517-quater,».

Note all'art. 49:
- Si riporta l'articolo 51 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis,
sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e
settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e
3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,
517-quater, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter,
452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1
lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice
penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del
presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.».
 
Art. 50
Misure per la formazione specialistica

1. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito delle materie di competenza, puo' segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, specifiche aree tematiche, inerenti al contrasto, in sede civile e penale, della contraffazione di titoli di proprieta' industriale, nelle quali ritiene opportuna una formazione specializzata degli operatori della giustizia, ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse nelle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Note all'art. 50:
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 30
gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore
della magistratura, nonche' disposizioni in tema di
tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25
luglio 2005, n. 150):
«Art. 5 (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato
direttivo e' composto da dodici membri.
2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e
i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei
docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee
programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore
della magistratura e dal Ministro della giustizia, il
programma annuale dell'attivita' didattica; approva la
relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia
e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i
docenti delle singole sessioni formative, determina i
criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede
alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di
settore l'incarico di curare ambiti specifici di attivita';
nomina il segretario generale e il vice segretario
generale; vigila sul corretto andamento della Scuola;
approva il bilancio di previsione e il bilancio
consuntivo.».
 
Art. 51
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e
l'introduzione di merci contraffatte
1. Al fine di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e di garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella lotta alla contraffazione nei rispettivi territori, all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 7 e 7-bis, la parola: «100» e' sostituita dalla seguente «300»;
b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalita' di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «interamente versate all'ente locale competente».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in euro 130.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Note all'art. 51:
- Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla
contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del
sistema produttivo). - 1. Per il rilancio del sistema
portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso
e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione
europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei
traffici, nonche' per l'incentivazione dei sistemi
logistici nazionali in grado di rendere piu' efficiente lo
stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle
merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' definito, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di
polizia doganale, il riassetto delle procedure
amministrative di sdoganamento delle merci, con
l'individuazione di forme di semplificazione e di
coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane,
per le procedure di competenza di altre amministrazioni che
concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque
nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei
termini di conclusione dei procedimenti e della
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per
procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme
dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione, dell'accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita',
dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie
informatiche, del piu' ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti
in materia. E' fatta salva la disciplina in materia di
circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a
rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque
consentire, in alternativa, la presentazione di
certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: "Agenzia delle entrate" sono
inserite le seguenti: "e all'Agenzia delle dogane".
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza
delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia
delle dogane installate nei maggiori porti ed interporti
del territorio nazionale, favorire la presenza delle
imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle
operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle
fraudolente, nonche' assicurare un elevato livello di
deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla
criminalita' internazionale, l'Agenzia delle dogane
utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le
maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate
all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3)
della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10
ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione
di mezzi tecnici e strumentali nonche' finalizzate al
potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive e
di contrasto alle frodi.
5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8
giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma
si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno; (4)
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a.,
come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e'
elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che
riguardano attivita' aggiuntive delle imprese, derivanti da
acquisizioni di imprese, "joint-venture" o altro e che
garantiscano il mantenimento delle capacita' produttive
interne. Resta ferma la facolta' del CIPE di variare, con
proprio provvedimento, la percentuale della predetta
partecipazione.
6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST
Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese,
le regioni possono assegnare in gestione alla societa'
stessa propri fondi rotativi con finalita' di venture
capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di
partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del
capitale o fondo sociale di societa' o imprese partecipate
da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono
autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST
Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni
del Mezzogiorno, le quote di partecipazione
complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono
raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del
capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con
finalita' di venture capital previsti dal presente comma
possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo
unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la
competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione
di cui al decreto del Vice Ministro delle attivita'
produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale provvede,
con proprio decreto, all'integrazione della composizione
del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un
rappresentante della regione assegnataria del fondo per le
specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 300 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che
acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualita'
o per la condizione di chi le offre o per l'entita' del
prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le
norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed
in materia di proprieta' industriale. In ogni caso si
procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al
presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto
costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un
operatore commerciale o importatore o da qualunque altro
soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' stabilita da un minimo di
20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono
applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del
1981, all'accertamento delle violazioni provvedono,
d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa.
7-bis. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300 euro fino a 7.000 euro l'acquirente
finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con
qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti
da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le
norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in
materia di proprieta' industriale e di diritto d'autore, a
condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a
venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a
5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa
a un'attivita' commerciale.
7-ter. L'onere economico della custodia e della
distruzione delle merci e' posto a carico dell'acquirente
finale o, ove questi non provveda, del vettore e la
distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni
dalla confisca di cui al comma 7.
7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma
7-bis e' irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli competente per il luogo dove e' stato
accertato il fatto. La sanzione e' applicata ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni
previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli,
anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del
Ministero delle attivita' produttive e del Ministero degli
affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.
Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale,
le somme sono interamente versate all'ente locale
competente.
9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, dopo le parole: "fallaci indicazioni di
provenienza" sono inserite le seguenti: "o di origine".
10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: "due
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila euro".
11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
di cui all'articolo 1-quater, opera in stretto
coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi
esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi
della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n.
273, non si applicano ai progetti delle imprese che,
investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul
territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo,
direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale
delle attivita' produttive.
13.
14. Allo scopo di favorire l'attivita' di ricerca e
innovazione delle imprese italiane ed al fine di
migliorarne l'efficienza nei processi di
internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla
Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 della legge 24
aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per
cento del capitale o fondo sociale della societa' nel caso
in cui le imprese italiane intendano effettuare
investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata
del contratto.
15.
15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle
rappresentanze diplomatiche, per le finalita' della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti
dai relativi obblighi internazionali, sulla base di
interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi
documenti analitici dei costi e delle voci di spesa,
approvati dagli organi deliberanti.
15-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le
somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di
specifici interventi, progetti o programmi possono essere
temporaneamente utilizzate, nell'ambito della medesima sede
all'estero, per spese di analoga natura derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa della
definizione delle procedure di accredito del successivo
ordine di rimessa valutaria. All'atto della ricezione dei
nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro
l'anno di riferimento, e' obbligatoria la sistemazione
contabile della cassa temporaneamente utilizzata.
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale
sono condizionate al rilascio di un'attestazione da parte
del capo missione sullo stato di realizzazione degli
interventi, progetti o programmi. Entro sessanta giorni
dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il
funzionario delegato presenta una relazione sullo stato
dell'intervento, progetto o programma, accompagnata dalla
distinta delle spese sostenute nell'esercizio. Entro
novanta giorni dalla conclusione di ciascun intervento,
progetto o programma, il funzionario delegato versa
all'erario le eventuali economie e presenta ai competenti
uffici dell'Amministrazione degli affari esteri
l'attestazione di tale versamento, la rendicontazione
finale, corredata della documentazione di spesa, nonche'
una relazione attestante l'effettiva realizzazione
dell'intervento, progetto o programma e il raggiungimento
degli obiettivi prefissati. In caso di avvicendamento tra
funzionari delegati, la rendicontazione e' resa a cura del
funzionario delegato in carica, sulla base di specifici
passaggi di consegne; i relativi verbali sono allegati al
rendiconto e, in caso di oggettiva impossibilita', al
rendiconto e' allegata una specifica dichiarazione del
medesimo funzionario in carica, attestante le ragioni del
mancato passaggio di consegne. In tali casi, ciascun
funzionario delegato e' comunque responsabile per gli atti
di spesa della propria gestione.
15-quinquies. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di armonizzazione del regime giuridico delle
rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di
cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi
finanziari fino all'anno 2010.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di
emergenza di cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi
accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo
missione puo' stipulare convenzioni con le organizzazioni
non governative che operano localmente. La congruita' dei
tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non
governative per la realizzazione di programmi di
microcredito e' attestata dal capo della rappresentanza
diplomatica.
15-septies. Per le spese di funzionamento delle unita'
tecniche di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, nelle more dell'accredito della
successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato puo'
temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque
disponibili, ove cio' sia indispensabile per assicurare la
continuita' dei servizi. All'atto della ricezione dei fondi
accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di
riferimento, e' obbligatoria la sistemazione contabile
della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di cui al
presente comma sono accreditati dalla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli
affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica.».
 
Art. 52
Modifica all'articolo 517 del codice penale in materia
di vendita di prodotti industriali con segni mendaci

1. All'articolo 517 del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «detiene per la vendita,».

Note all'art. 52:
- Si riporta l'articolo 517 del codice penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci). - Chiunque detiene per la vendita, pone in
vendita o mette altrimenti in circolazione opere
dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o
segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in
inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita'
dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e'
preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila
euro».
 
Art. 53
Modifiche all'articolo 260 del codice di procedura penale in materia
di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro
1. All'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis e' sostituito da seguente:
«3-bis. L'autorita' giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e' piu' assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o piu' campioni, con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce e' assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato»;
b) al comma 3-ter:
1) al primo periodo, le parole: «puo' procedere» sono sostituite dalla seguente: «procede» e dopo le parole: «merci contraffatte» sono inserite le seguenti: «o usurpative»;
2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «La distruzione puo' avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria, ed e' preceduta dal prelievo di uno o piu' campioni, con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364».

Note all'art. 53:
- Si riporta l'articolo 260 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 260 (Apposizione dei sigilli alle cose
sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose
sequestrate). - 1. Le cose sequestrate si assicurano con il
sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni
dell'autorita' giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste
ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro
mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo
a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
2. L'autorita' giudiziaria fa estrarre copia dei
documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni
delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di
difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in
cancelleria o segreteria gli originali dei documenti,
disponendo, quanto alle cose, in conformita' dell'articolo
259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di
programmi informatici, la copia deve essere realizzata su
adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la
conformita' della copia all'originale e la sua
immodificabilita'; in tali casi, la custodia degli
originali puo' essere disposta anche in luoghi diversi
dalla cancelleria o dalla segreteria.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi,
l'autorita' giudiziaria ne ordina, secondo i casi,
l'alienazione o la distruzione.
3-bis. L'autorita' giudiziaria, anche su richiesta
dell'organo accertatore o della per- sona offesa, quando il
decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e'
piu' assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o
piu' campioni, con l'osservanza delle formalita' di cui
all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce
residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la
fabbricazione, il possesso, la detenzione o la
commercializzazione, quando le stesse sono di difficile
custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente
onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene
pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei
predetti divieti, anche in ragione della natura
contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione
della merce e' assolutamente necessaria per la prosecuzione
delle indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal
senso con provvedimento motivato.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico
di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di
tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, procede
alla distruzione delle merci contraffatte o usurpative
sequestrate, previa comunicazione all'autorita'
giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo quindici
giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione
dell'autorita' giudiziaria, ed e' preceduta dal prelievo di
uno o piu' campioni, con l'osservanza delle formalita' di
cui all'articolo 364.».
 
Art. 54
Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, in materia di
redazione del verbale di sequestro
1. Ai fini della semplificazione delle attivita' materiali connesse all'inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di beni contraffatti, l'elenco puo' essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantita' puo' essere indicata per massa, volume o peso».

Note all'art. 54:
- Si riporta l'articolo 81, comma 1, del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 81 (Redazione del verbale di sequestro). - 1. Il
verbale di sequestro contiene l'elenco delle cose
sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per
assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei
sigilli apposti. Nel caso di beni contraffatti, l'elenco
puo' essere sostituito dalla loro catalogazione per
tipologia e la quantita' puo' essere indicata per massa,
volume o peso.
2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente
da chi procede al sequestro. Se cio' non e' possibile, esse
sono rinchiuse in uno o piu' pacchi sigillati, numerati e
timbrati.
3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il
provvedimento previsto dall'articolo 259 comma 1 secondo
periodo del codice puo' essere adottato, quando ne
ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al
sequestro. Quando e' nominato un custode, questi dichiara
di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale.
L'inosservanza di queste formalita' non esime il custode,
che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi
doveri e dalla relativa responsabilita' disciplinare e
penale.
4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse
sono rinchiuse e' apposta l'indicazione del procedimento al
quale si riferiscono.
 
Art. 55
Operazioni sotto copertura

1. Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «473, 474,» e' inserita la seguente: «517-quater,».

Note all'art. 55:
- Si riporta l'articolo 9, comma 1, lettera a), della
legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il
crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto
disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono
punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 452-quaterde-cies, 453, 454, 455, 460, 461,
473, 474, 517-quater, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter,
nonche' nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I,
del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,
esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1,
3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti previsti dal
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o
comunque prestano assistenza agli associati, acquistano,
ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra
utilita', armi, documenti, sostanze stupefacenti o
psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto,
profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne
accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano
l'individuazione della loro provenienza o ne consentono
l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita' in
esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri,
promettono o danno denaro o altra utilita' richiesti da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio o sollecitati come prezzo della mediazione
illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un
pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita'
prodromiche e strumentali.».
 
Art. 56

Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno per reati di contraffazione

1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente:
«5-quater. Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorita' di polizia o all'autorita' giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprieta' industriale nonche' per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprieta' industriale».

Note all'art. 56:
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Permesso di soggiorno) (Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 5). - 1. Possono soggiornare nel territorio dello
Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi
dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di
validita', a norma del presente testo unico o che siano in
possesso della proroga del visto ai sensi dell'articolo
4-ter o di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorita' di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accordi.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti
stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle
condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso
del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera
durata del corso di studio e della relativa dichiarazione
di presenza.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
b);
c) inferiore al periodo di frequenza, anche
pluriennale, di un corso di studio di istituzioni
scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni
universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta
salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni
del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere
prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del
percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto
dall'articolo 39-bis.1;
d);
e) superiore alle necessita' specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di due anni. Ciascun
rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per
prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', con indicazione del periodo
di validita' per ciascun anno. Il predetto permesso di
soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta
all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il
rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato
ai sensi dell'articolo 24, comma 11.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
un periodo di due anni. Ciascun rinnovo non puo' superare
la durata di tre anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e'
data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni. Ciascun rinnovo non
puo' superare la durata di tre anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter.
5-quater. Nei casi di condanna per i reati in materia
di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel
valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del per-
messo di soggiorno, si tiene conto della collaborazione
prestata dallo straniero all'autorita' di polizia o
all'autorita' giudiziaria, durante la fase delle indagini
ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di
elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti
implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o
dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di
proprieta' industriale nonche' per l'individuazione dei
beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione
dei diritti di proprieta' industriale.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il
rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di
altra autorizzazione che conferisce il diritto a
soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro
dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia,
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
il termine di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata
idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.
7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si e'
trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi
dall'ingresso, il questore intima di recarsi
immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla
notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra
autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
corso di validita'.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato
l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e'
eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il
permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno.
Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di
espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione
e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del
territorio dell'Unione europea.
7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea, in possesso di un permesso di
soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il
diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza
l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del
presente testo unico e del regolamento di attuazione e'
inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si
applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e
sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di
studio o formazione;
g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, la comunicazione del rilascio di
un'autorizzazione ai viaggi, una proroga del visto, un
permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una
carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al
fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o
di reingresso, di un'autorizzazione ai viaggi, della
proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure
utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, e'
punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita'
concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela di falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La
pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico
ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il
termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere temporaneamente
l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche
al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo'
svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto
di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
stata presentata prima della scadenza del permesso, ai
sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello
stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.».
 
Art. 57
Promozione e comunicazione degli interventi
in materia di made in Italy

1. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i cittadini e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto agli interventi in materia di made in Italy previsti dalla presente legge e di rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in lingua inglese, attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalita' di utilizzo delle risorse, attraverso campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche telematica, e sulle principali emittenti televisive, nazionali e locali, e il soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui e' demandato l'aggiornamento del sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
 
Art. 58
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
 
Art. 59
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 19, 33, 46, 47, 48, 51 e 57, determinati in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024 e in 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, per l'anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.680.100 euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.680.100 euro, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87 milioni di euro per l'anno 2024, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, a 16.680.100 euro per l'anno 2024 e a 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di conto capitale, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy;
d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 59:
- Si riporta il comma 402 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025):
«402. Al fine di sostenere lo sviluppo e la
modernizzazione dei processi produttivi e le connesse
attivita' funzionali alla crescita dell'eccellenza
qualitativa del made in Italy, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy,
un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali
di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con
una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95
milioni di euro per l'anno 2024.».
- Si riporta l'articolo 34-ter della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - 1. Decorso il termine dell'esercizio
finanziario, per ogni unita' elementare di bilancio, con
decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti,
e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per
impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito
allegato al decreto medesimo sono altresi' individuate le
somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a
carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di
stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi
successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo
periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio
scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello
Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione
in bilancio, le somme relative al precedente periodo
eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella
competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».