Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2024 (vai al sommario) |
|
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 novembre 2023, n. 161 |
Testo del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 267 del 15 novembre 2023), coordinato con la legge di conversione 11 gennaio 2024, n. 2 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Contenente africano.». |
|
|
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Piano Mattei
1. ((Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e' adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato «Piano Mattei», documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani. Le Commissioni parlamentari si esprimono con le modalita' e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere e' di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Piano e' approvato anche in assenza del parere)). 2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorita' di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni e degli investimenti, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, ((partenariato nel settore aerospaziale,)) valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, ((dell'economia circolare e del riciclo,)) sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali. 3. Il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, anche differenziate a seconda dei settori di azione. 4. Il Piano Mattei ha durata quadriennale e puo' essere aggiornato anche prima della scadenza. 5. Le amministrazioni statali conformano le attivita' di programmazione((, di valutazione di impatto)) e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei con le modalita' previste dagli ordinamenti di settore, nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente.
|
| Art. 2 Cabina di regia per il Piano Mattei
1. E' istituita la Cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e del made in Italy delegato in materia di promozione e valorizzazione del made in Italy nel mondo, ((dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attivita' relative allo sviluppo sostenibile,)) dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' da un rappresentante della societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della societa' SACE S.p.A. e uno della societa' Simest S.p.A. Della Cabina di regia fanno, altresi', parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, ((di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle universita' italiane,)) del sistema dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e del ((Terzo settore nonche')) rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Su delega del Presidente ((del Consiglio dei ministri)), la Cabina di regia e' convocata e presieduta dal vicepresidente. 3. Per la partecipazione alla Cabina di regia((, ai suoi componenti)) non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 4. Il segretariato della Cabina di regia e' assicurato dalla struttura di missione di cui all'articolo 4. |
| Art. 3 Compiti della Cabina di regia
1. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' del Governo spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia: a) coordina, nel quadro della tutela e della promozione degli interessi nazionali, le attivita' di ((collaborazione tra l'Italia e Stati)) del Continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle ((amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima)); ((a-bis) promuove le attivita' di incontro tra i rappresentanti della societa' civile, imprese e associazioni italiane e africane con lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di attivita' di sviluppo;)) b) finalizza il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti; c) monitora, anche ai fini del suo aggiornamento, l'attuazione del Piano ((Mattei)); d) approva la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5; e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato; f) promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali, incluse le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo; g) coordina le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del Piano Mattei. |
| Art. 4 Struttura di missione
1. Per le finalita' di cui al presente decreto, e' istituita, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione alla quale e' preposto un coordinatore ((e che e' articolata)) in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore e' individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo. 2. La struttura di missione svolge le seguenti attivita': a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti; b) assicura supporto al Presidente e al vicepresidente della Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni; c) cura il segretariato della Cabina di regia; d) predispone la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5. 3. La struttura di missione e' composta da due unita' dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, da due unita' dirigenziali di livello non generale e da quindici unita' di personale non dirigenziale. Le unita' di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il personale dei Ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorita' indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto contingente di personale non dirigenziale puo' essere, altresi', composto da personale di societa' pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 193.410 per l'anno 2023 e di euro 2.320.903 annui a decorrere dall'anno 2024. 4. Alla struttura di missione e' assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che prestano la propria attivita' a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione. Per le spese di missione di cui al primo periodo nonche' ((per le attivita' della struttura di missione di cui al comma 2)) e' autorizzata la spesa di euro 41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024. 5. Il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e' collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, e' reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. 6. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della struttura di missione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Riferimenti normativi
Si riportano gli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: «Art. 7. (Uffici di diretta collaborazione con il ministro).- 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi; c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali; d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.» «Art. 9. (Personale della Presidenza). - 1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilita', per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresi' restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa. 2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, puo' istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parita' di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo. 4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformita' delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa. 5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente puo' ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilita' finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale di prestito e' restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza. 5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneita', non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuita'. Il predetto personale e' collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo. 5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo. 5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneita', non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attivita' delle predette strutture. 6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione. 7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente puo' richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.» Il testo dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O. e' il seguente: «Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 1 - 13 (omissis) 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.» Il testo dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' il seguente: Art. 5. (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni). - 1. - 8. (omissis) 9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di eta'.» Il comma 489 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. e' il seguente: «489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.» Il testo dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23., convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e' il seguente: «Art. 14. (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi). - 1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta' anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di eta' anagrafica e 38 anni di anzianita' contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. 2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. 3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.» Il testo dell'articolo 14.1, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e' il seguente: «Art. 14.1 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. In via sperimentale per gli anni 2023 e 2024, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023, il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo e' determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo. 3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.» |
| Art. 5 Relazione annuale al Parlamento
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere ((la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d).)) La relazione indica altresi' le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti. |
| Art. 6 Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
Il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. e' il seguente: «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.» |
| Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
|
|
|