Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 dicembre 2023
Definizione delle modalita' e dei limiti in base ai quali gli oneri relativi ai servizi di supporto e di indagine sono da intendersi a carico dei fondi messi a disposizione dell'ente concedente per la realizzazione di infrastrutture di grande rilevanza o complessita'.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», e, nella fattispecie, l'art. 206, che disciplina i controlli sull'esecuzione e collaudo;
Visto, in particolare, il comma 2 del citato art. 206, il quale prevede che, per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita', l'ente concedente puo' autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati;
Visto l'allegato I.13 al suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023 che disciplina le modalita' di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, alle disposizioni di cui all'art. 41 del medesimo decreto legislativo;
Visto altresi' l'allegato II.14 al decreto legislativo n. 36 del 2023 che all'art. 29, comma 1, disciplina le modalita' di determinazione del compenso spettante per le attivita' di collaudo tecnico-amministrativo, determinato, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 116, comma 4, del codice, e, fuori dei suddetti casi, con le modalita' stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione;
Visto ancora l'allegato II.15 al suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023 che disciplina i criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche;
Considerato che, ai sensi del medesimo comma 2, dell'art. 206, ove il concedente si avvalga della facolta' di cui al primo periodo del citato comma 2, gli oneri relativi ai servizi di supporto e di indagine ivi previsti devono essere posti a carico dei fondi messi a disposizione dell'ente concedente per la realizzazione delle infrastrutture di grande rilevanza o complessita';
Considerato che il citato art. 206, comma 2, secondo periodo, demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' attuative di cui alla medesima disposizione;
Visto il concerto espresso dal Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 45074 del 27 ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 206, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce le modalita' e i limiti ai sensi dei quali gli oneri relativi ai servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore, sono da intendersi a carico dei fondi messi a disposizione dell'ente concedente per la realizzazione di infrastrutture di grande rilevanza o complessita'.
2. Ai fini del presente decreto, per ente concedente si intende l'ente che affida il servizio globale, cosi' come definito all'art. 3, comma 1, lettera aa), dell'all. I.1 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il collaudo delle infrastrutture e' effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 206, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applica ai contratti di affidamento di servizi globali che abbiano ad oggetto infrastrutture di grande rilevanza o complessita' per le quali, ai sensi del medesimo comma, le commissioni di collaudo, previa autorizzazione dell'ente concedente, possono avvalersi di servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore.
 
Art. 3
Modalita' e limiti

1. Per le finalita' di cui all' art. 1, la commissione incaricata del collaudo di un'infrastruttura di grande rilevanza o complessita', entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del verbale della visita in corso d'opera in occasione della quale ha ravvisato la necessita' di doversi avvalere del servizio di supporto o di indagine, trasmette istanza motivata all'ente che ha affidato il servizio globale, comunicando l'esigenza di doversi avvalere, ai fini dell'espletamento della propria attivita', di servizi di supporto o di indagine di soggetti specializzati nel settore, indicando la natura e la tipologia del servizio specialistico di supporto o di indagine occorrente nonche' descrivendo, nel dettaglio, le specifiche tecniche richieste.
2. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ente, stimato l'importo del servizio specialistico di supporto o di indagine richiesti, che non puo', in alcun caso, superare i fondi all'uopo previsti nel quadro economico approvato per la realizzazione dell'infrastruttura di grande rilevanza o complessita', comunica alla commissione di collaudo, l'intervenuta autorizzazione o, in caso contrario, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
3. L'ente, a seguito dell'intervenuta autorizzazione, provvede all'affidamento del servizio, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, della disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 e delle vigenti norme, anche tecniche, di settore.
4. Ai fini del calcolo dei corrispettivi delle prestazioni dei suddetti servizi, sono da applicarsi le disposizioni di cui all'allegato I.13 e all'art. 29, comma 1, dell'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
5. Per le indagini specialistiche, i prezzi unitari da assumere quale riferimento, ai sensi e per gli effetti del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 36 del 2023, sono dedotti dai prezzari di cui all'art. 41, comma 13, ovvero dalle disposizioni di cui all'art. 116, comma 11 del medesimo codice. Nell'eventualita' di prove innovative, non sempre riconducibili a procedure standardizzate, da realizzare in coerenza alle necessita' manifestate dalla commissione di collaudo, in mancanza di prezzari aggiornati o in assenza della specifica voce all'interno del prezzario, il costo e' determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, attraverso la formazione di appositi prezzi in base al luogo sede degli interventi.
6. Il soggetto affidatario del servizio specialistico di supporto o di indagine, in ragione della prestazione richiesta, deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:
a) specifica competenza ed esperienza nel settore oggetto dell'affidamento, adeguatamente documentate;
b) per coloro che eseguono le attivita' afferenti al servizio richiesto, laurea magistrale ovvero quinquennale di carattere tecnico-scientifico, in relazione alle specificita' del servizio oggetto dell'affidamento, costante aggiornamento nel settore oggetto della prestazione adeguatamente documentato e, nei casi previsti, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo professionale, quest'ultima da almeno dieci anni se il servizio specialistico richiesto attiene al collaudo statico.
7. Tra l'affidatario del servizio specialistico di supporto o di indagine al collaudo e i soggetti che hanno progettato, diretto, eseguito o controllato in tutto o in parte le attivita' finalizzate al compimento della infrastruttura, non possono essere intercorsi, nel biennio precedente l'affidamento, ovvero essere in corso rapporti di collegamento o collaborazione tecnica o professionale. L'affidatario del supporto al collaudo non puo' altresi' avere rapporti di collegamento con alcun componente della commissione di collaudo.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2023

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 4077