Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 12 ottobre 2023 |
Disposizioni relative alle modalita' di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, della Sezione 2, «Aiuti concessi dagli Stati»; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»; Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, «relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio»; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, «recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013»; Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Visti gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 485 in data 21 dicembre 2022; Visto il regime di aiuti SA.106981 (2023/N), recante le modalita' di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo ai sensi dell'art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, notificato alla Commissione europea in data 31 marzo 2023; Vista la decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni del 18 luglio 2023; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che all'art. 1, comma 131, istituisce un Fondo volto a favorire la qualita' e la competitivita' delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 aprile 2018; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 303 del 29 dicembre 2022 - Supplemento ordinario n. 43; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 ottobre 2019, n. 251, recante «Criteri e modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale agrumicolo», e in particolare la relazione tecnica allo stesso che, con riferimento ai fondi complessivamente stanziati dall'art. 1, comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 10 milioni di euro complessivi, prevede la destinazione di 8 milioni di euro per il 2020 sulle attivita' di cui all'art. 3 lettera a) «concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole»; Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto interministeriale 25 luglio 2019, per il quale «Gli aiuti concessi in conformita' al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 maggio 2020, n. 5647, che individua i prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 agosto 2020, prot. n. 9049776, recante «Disposizioni relative alle modalita' di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo ai sensi dell'art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», che definisce i criteri e le modalita' di attuazione dell'art. 4 del decreto interministeriale 25 luglio 2019, per quanto attiene al sostegno al reimpianto di agrumeti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, prot. n. 9361610, recante «Disposizioni relative alle modalita' di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo ai sensi dell'art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Proroga del termine per la presentazione delle domande di aiuto»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020, prot. n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021 al reg. n. 14; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, in corso di registrazione ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, all'Ufficio centrale di bilancio presso questo Ministero, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2023; Considerato che i danni provocati al patrimonio agrumicolo dal virus della tristezza degli agrumi (Citrus tristeza virus) e dal malsecco degli agrumi (Plenodomus tracheiphilus), hanno determinato una problematica fitosanitaria superabile con l'espianto e la sostituzione degli agrumeti infettati e l'utilizzo di portainnesti/varieta' e cloni tolleranti, nonche', per quanto riguarda il solo malsecco, con l'utilizzo di reti antigrandine per proteggere le colture dalle avversita' atmosferiche; Considerati, in particolare, i danni causati dalla patologia del malsecco degli agrumi, che impongono una misura eccezionale volta anche alla prevenzione della diffusione della fitopatia, che deve necessariamente tradursi nel ricorso ad apposite tecniche di potatura, attesa la straordinarieta' dell'evento e l'impossibilita' di individuare tecniche altrettanto efficaci nel breve periodo; Considerato che le modalita' di concessione dell'aiuto in regime di de minimis, come previste dal decreto interministeriale 25 luglio 2019, non si sono rivelate idonee allo scopo; Considerato che il mancato utilizzo dei fondi individuati dal decreto interministeriale di cui sopra, finalizzati al perseguimento delle altre finalita' previste dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha determinato un importo pari a euro 9.437.914,00, per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole; Considerato che le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono allocate sul capitolo 7051 pg.01, denominato «Fondo per la qualita' e la competitivita' delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero; Vista la nota del 10 febbraio 2023, prot. n. 67722, con la quale la Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, Ufficio politiche di filiera ed economia circolare, richiedeva alla Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, Ufficio programmazione, bilancio, contabilita' economica, vigilanza enti, la conservazione di euro 2.000.000,00 per il 2022 dei residui di stanziamento lettera F delle somme reiscritte per l'esercizio finanziario 2022 sul capitolo 7051 pg. 01 ai sensi dell'art. 30, comma 2, legge 196/2009, per la concessione di aiuti alle imprese agrumicole attraverso un decreto interministeriale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 17 aprile 2023, prot. n. 206936, in corso di registrazione all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che accerta i residui di stanziamento di cui al precedente visto; Vista la nota del 24 febbraio 2022, prot. n. 89778, con la quale la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, Ufficio programmazione, bilancio, contabilita' economica, vigilanza enti, richiedeva all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero la reiscrizione per il 2023, ai sensi dell'art. 30, comma 2, legge 196/2009, dei residui di stanziamento di euro 3.537.914,63, sul capitolo di spesa 7051 pg. 01 e destinati alla concessione degli aiuti alle imprese agrumicole; Vista la nota del 30 marzo 2022, prot. n. 0146180, con la quale la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, Ufficio programmazione, bilancio, contabilita' economica, vigilanza enti, ha confermato l'avvenuta riassegnazione dei fondi per l'anno 2023; Considerato che per l'esercizio finanziario 2023 lo stanziamento del capitolo 7051 pg. 01 e' comprensivo di euro 3.900.000,00 quali reiscrizioni effettuate nell'esercizio finanziario 2022 ai sensi dell'art. 30, comma 2, legge 196/2009; Vista la nota Agea del 10 marzo 2023 (prot. MASAF n. 0149485), con la quale la stessa Agenzia ha chiesto l'assegnazione di un importo forfetario pari al 2% dei pagamenti effettuati in favore dei beneficiari, per l'espletamento delle attivita' di istruttoria amministrativa ed informatica, nonche' per l'espletamento dei controlli in loco; Ritenuto opportuno accogliere la sopra menzionata richiesta di Agea, fino a un massimo di euro 188.758,28, pari al 2% del fondo disponibile; Ritenuto necessario stabilire alcune disposizioni applicative degli interventi, nonche' le informazioni relative all'avvenuta notifica alla Commissione europea del regime di aiuto e le disposizioni finalizzate a garantire la demarcazione con altri eventuali interventi pubblici previsti; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 settembre 2023; Accertata la disponibilita' di cassa e di competenza sul capitolo 7051 p.g. 01;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
Ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e sigle: a) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; b) «AGEA»: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Organismo Pagatore; c) «O.P.»: Organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; d) «Servizio Fitosanitario Regionale»: il servizio fitosanitario regionale competente per territorio in relazione all'ubicazione delle superfici interessate dalle presenti disposizioni; e) «Fascicolo»: Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo, costituito ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 1° dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162; f) «Virus della tristezza degli agrumi»: patologia data dal Citrus tristeza virus; g) «Malsecco degli agrumi»: patologia data dal Plenodomus tracheiphilus. |
| Allegato Allegato 1: A) Operazioni di espianto e reimpianto e importi massimi ammissibili di cui alla circolare ministeriale n. 9239743 del 14 ottobre 2020 (euro per ettaro) e successive modifiche e integrazioni.
=================================================== | | Importo massimo | | Tipologia di operazione | ammissibile | +=========================+=======================+ |Spese di espianto | 2.428,00| +-------------------------+-----------------------+ |Spese di impianto - | | |preparazione del terreno | 2.650,00| +-------------------------+-----------------------+ |Messa in opera degli | | |astoni * | 3.000,00| +-------------------------+-----------------------+ |Materiale vivaistico * | 4.200,00| +-------------------------+-----------------------+
(*) Importi definiti su un numero medio di 600 piante ogni 10.000 mq di superficie. B) Impianti antigrandine: riferimento alle tabelle standard di costi unitari degli impianti arborei -Unita' di Costo Standard Misura 4 PSR Rete rurale nazionale luglio 2022- Tabella 1. C) Tecniche di potatura: 4,23 euro/pianta, pari a complessive 2.116,50 euro/ettaro ** (**) Importo riferito ad un agrumeto di 500 piante circa per 10.000 mq di superficie D) I portainnesti che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati da infezioni di Citrus Tristeza Virus di cui all'art. 5 del presente decreto sono: 1. Citrange Troyer; 2. Citrange Carrizo; 3. Citrange C-35; 4. Mandarino Cleopatra; 5. Limone rugoso; 6. Limone volkameriano; 7. Citrummelo; 8. Arancio trifogliato. Allegato 2: Criteri di ammissibilita'. Condizioni necessarie per l'ammissibilita' dell'istanza: 1. la struttura danneggiata doveva essere funzionale e rispondente a tutti i requisiti di legge in data antecedente al verificarsi dell'evento; 2. il danno non deve essere attribuibile alla mancata effettuazione delle ordinarie cure colturali; 3. deve esistere un diretto nesso di causalita' tra la fitopatia e il danno; 4. i beneficiari hanno l'obbligo della costituzione e dell'aggiornamento del fascicolo aziendale, (ai sensi del DPR 503/99 e del D.Lgs 99/2004) redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 avente per oggetto «Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori», ed eventuali modifiche e integrazioni; 5. il beneficiario deve essere titolare di partita IVA con codice di attivita' agricola, deve essere iscritto nei registri della C.C.I.A.A nella sezione speciale aziende agricole nonche' all'INPS, e deve avere un titolo di piena disponibilita' dei beni su cui realizzare gli investimenti. Gli interventi sono rivolti alla ricostituzione di impianti arborei danneggiati dai virus della tristezza degli agrumi e dal malsecco degli agrumi, nonche', in relazione al solo malsecco degli agrumi, al ricorso a impianti antigrandine finalizzati alla protezione delle colture dalle avversita' atmosferiche e a tecniche di potatura finalizzate alla prevenzione della diffusione della patologia. Possono presentare istanza gli agricoltori che, prima della domanda, hanno subito un danno causato dalla fitopatia alla coltura arborea, in ordinario stato colturale, in misura non inferiore al 30% del potenziale agricolo interessato, riferito a ogni singola unita' produttiva aziendale, omogenea per caratteristiche fisiche e agronomiche destinata ad agrumi per il virus della tristezza degli agrumi o per il malsecco. La percentuale del danno subito e' attestata formalmente da una certificazione rilasciata dall'ufficio regionale competente per territorio. Non e' ammissibile al sostegno la sola estirpazione delle piante senza il successivo reimpianto. Il danno e' accertato anche tramite visite in loco a campione a cura dell'ufficio regionale competente per territorio, preliminarmente al rilascio della certificazione. Tale obbligo e' relativo al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorita' competente, del fatto che si e' verificata una calamita' naturale e che questa, o le misure adottate conformemente alla normativa vigente per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato. |
| Art. 2 Ambito di applicazione e risorse disponibili
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Le risorse da assegnare ammontano complessivamente a euro 9.437.914,00, di cui euro 2.000.000,00 quali residuo di lettera f) per il 2022, ed euro 7.437.914 quali stanziamento di competenza 2023, allocate sul Capitolo 7051 pg. 01, denominato «Fondo per la qualita' e la competitivita' delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo». 3. Per l'espletamento delle attivita' di cui e' incaricata, e' corrisposto ad Agea un importo pari al 2% del totale delle risorse evocate in relazione alle domande ritenute ammissibili al contributo ai sensi dell'art. 6, comma 6, la cui modalita' di erogazione sara' definita da un apposito accordo di collaborazione tra il Ministero e Agea. |
| Art. 3 Riparto risorse, attivita' finanziabili e obiettivi
1. Le risorse disponibili sono ripartite nelle seguenti attivita' finanziabili: a. espianto e reimpianto di agrumeti danneggiati gravemente dalle fitopatie di cui all'art. 1, lettere f) e g); b. impianti antigrandine finalizzati alla protezione delle colture che siano state colpite dal malsecco degli agrumi; c. adozione di tecniche di potatura finalizzate a evitare la diffusione del patogeno del malsecco degli agrumi sulle piante sane. 2. L'obiettivo degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), consiste nel ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamita' naturali, da circostanze eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamita' naturali, da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonche' prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori in conformita' alla parte II, sezione 1.1.1.1, punto (152) lettera d) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. L'intervento di cui al comma 1, lettera c), rientra nell'ambito delle misure di prevenzione in conformita' alla parte II, sezione 1.2.1.3, punto (377) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, recante «Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e infestazioni da parte di specie esotiche invasive e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali». |
| Art. 4 Beneficiari
1. Possono beneficiare delle risorse di cui all'art. 2 le imprese agricole che svolgono quale attivita' primaria la produzione di agrumi e il cui patrimonio agrumicolo risulti, anche in parte, danneggiato dal virus della tristezza degli agrumi e/o del malsecco degli agrumi alla data di presentazione della domanda. 2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi esclusivamente agli agricoltori che alla data di presentazione della domanda risultano attivi ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115 e della sezione 4.1.4 del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, nel rispetto dell'effetto di incentivazione in conformita' alla parte I, sezione 3.1.2 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e sono destinati alle imprese micro, piccole e medie (PMI) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. 3. Le imprese di cui al comma 1 devono essere in possesso di fascicolo aziendale nel sistema SIAN, al momento di presentazione della domanda di sostegno. 4. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto: a) le grandi imprese; b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla parte I, sezione 2.1, punto (25) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale; c) le imprese in difficolta' ai sensi del punto 33(63) degli Orientamenti. |
| Art. 5 Domanda di sostegno
1. Le domande di sostegno devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori, in relazione alle attivita' specificate dall'art. 3, comma 1, ed essere presentate in modalita' telematica all'Agea entro sessanta giorni dalla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, della circolare di Agea di cui all'art. 10, comma 1. Le domande devono riguardare una superficie minima oggetto di sostegno pari ad almeno un ettaro, codificata come agrumeto nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale del richiedente. 2. Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi: dati anagrafici e CUAA (Codice Unico Azienda Agricola) del richiedente, riferimenti del fascicolo aziendale aggiornato dal quale risulti il possesso e la destinazione specifica della superficie oggetto di intervento e riferimenti catastali e grafici relativi all'agrumeto. Alle domande e' allegata la seguente documentazione: a) certificazione dell'Ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'unita' produttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito un danno in misura non inferiore al 30% delle piante causato dal virus della tristezza degli agrumi e/o dal malsecco degli agrumi; b) prospetto con le specie del genere citrus e le varieta' che si intendono reimpiantare, il sesto di impianto e i portainnesti che si intendono utilizzare, scelti tra quelli che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati da infezioni da virus della tristezza degli agrumi, elencati nell'allegato 1 al presente decreto, o altri autorizzati dal competente Servizio fitosanitario aventi le medesime caratteristiche; c) copia della documentazione attestante l'adesione ad una O.P. riconosciuta ed estratto della delibera regionale dalla quale risulti l'elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento dell'O.P.; d) le date di inizio e di fine delle attivita' finanziate; e) importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto; f) impegno a mantenere l'investimento per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo; g) eventuale consenso sottoscritto dal proprietario della superficie agrumetata qualora il richiedente sia conduttore non proprietario; h) eventuale dichiarazione di volersi avvalere dell'anticipazione di cui all'art. 6, comma 8. |
| Art. 6 Contributo ammissibile, intensita' dell'aiuto e anticipazione
1. Agea effettua l'istruttoria delle domande e predispone l'elenco delle domande ammesse secondo la data e il protocollo di acquisizione al sistema e calcola per ciascuna richiesta giudicata ammissibile il relativo contributo riconoscibile di cui al comma 2. 2. Il contributo per ciascuna domanda ritenuta ammissibile e' calcolato nella misura massima dell'80% del massimale di spesa come risultante dal documento allegato alla circolare dipartimentale 14 ottobre 2020, n. 9239543 e successive modifiche e integrazioni; tale massimale e' determinato dal totale delle voci di spesa di cui all'Allegato 1 al presente decreto. 3. In relazione al sostegno di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), possono considerarsi ammissibili i costi relativi al ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro conformemente alla sezione 1.1.1.1 punto (152) lettera d) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali. 4. I contributi di cui al comma 2 vengono assegnati, sino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di cui all'art. 2, comma 2. 5. Per l'assegnazione del contributo, rappresentano titolo di priorita': a. l'adesione ad una O.P. riconosciuta esclusivamente per uno o piu' prodotti ricompresi nel codice della nomenclatura comune doganale NC 0805, alla data del 30 settembre 2022; b. in subordine, l'adesione ad una O.P. riconosciuta, alla data del 30 settembre 2022. 6. Agea conclude l'istruttoria delle domande entro sessanta giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle stesse e pubblica la lista degli ammessi dandone contemporanea comunicazione agli stessi, ai quali e' concesso il termine di dieci giorni per accettare, ovvero rinunciare al sostegno. 7. L'importo complessivo derivante da eventuali rinunce viene assegnato ai richiedenti con il medesimo criterio di cui al comma 4. 8. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle operazioni, il beneficiario puo' richiedere un pagamento in anticipo, pari all'80% del contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria pari al 110% del valore dell'anticipazione richiesta. 9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. |
| Art. 7 Erogazione del contributo e saldo
1. Entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 6, comma 6, i produttori beneficiari devono completare le operazioni ammesse al sostegno di cui all'art. 3 e presentare ad Agea la richiesta di contributo corredata dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le operazioni riportate in Allegato al presente decreto. 2. Il contributo, pari al massimo all'80% delle spese rendicontate e ammesse di cui al comma 1, viene erogato entro 90 giorni dalla presentazione dalla relativa richiesta e previo espletamento con esito positivo dei controlli, che prevedono anche un sopralluogo nelle superfici oggetto del sostegno o controlli equivalenti, secondo quanto stabilito dalla circolare attuativa Agea. 3. Il materiale vegetale utilizzato per il reimpianto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) deve essere almeno di categoria CAC (Conformitas Agraria Communitatis), in conformita' al decreto legislativo n. 124 del 25 giugno 2010, e al decreto del direttore generale dello sviluppo rurale del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2016, nonche' qualificato come tale nella documentazione prevista dalla vigente normativa. Nel caso di utilizzo di piante certificate, la cartellinatura attestante la certificazione dovra' essere conforme al suddetto decreto del 6 dicembre 2016. 4. Ove, in fase di controllo, risulti una differenza in negativo tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata, il contributo viene ridotto proporzionalmente. Se tale differenza supera il 50% non e' concesso alcun sostegno per l'intera operazione. 5. L'importo del contributo erogato non puo' in ogni caso superare il limite stabilito dall'art. 6, comma 2. 6. Qualora le richieste superino le risorse disponibili, verra' effettua una riduzione proporzionale su tutte le richieste accolte. |
| Art. 7 bis Disposizioni sulle misure di controllo/eradicazione
1. In relazione al sostegno per la misura di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), non puo' essere concesso alcun aiuto individuale ove sia stabilito che la presenza di organismi nocivi ai vegetali e' stata causata deliberatamente o e' dovuta a negligenza del beneficiario, in base al punto (365) degli Orientamenti. 2. Gli aiuti di cui alla lettera c) dell'art. 3, comma 1, introdotti entro tre anni dalla data di insorgenza dei danni, sono versati entro quattro anni a decorrere dalla data di insorgenza dei danni provocati dalla fitopatia, in base al punto (368) degli Orientamenti. 3. Dall'aiuto saranno detratti eventuali pagamenti ricevuti dal beneficiario compresi quelli percepiti in virtu' di altre misure nazionali o unionali o nell'ambito di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili. |
| Art. 8 Cumulabilita' degli aiuti
1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, nonche' con aiuti «de minimis»: a. riguardanti diversi costi ammissibili individuabili; b. in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensita' di aiuto di cui all'art. 6. 2. In caso di cumulo con altri aiuti di Stato, non e' possibile il cumulo con gli aiuti per la compensazione di danni materiali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali. |
| Art. 9 Notifica ed entrata in vigore
1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono state notificate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2. Il regime di aiuti entra in vigore il giorno successivo al ricevimento della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione europea. |
| Art. 10 Diposizioni finali e abrogazioni
1. Agea stabilisce con propria circolare le modalita' di presentazione delle domande e trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste la situazione conclusiva relativa all'istruttoria delle richieste di contributo, con indicazione analitica del numero di pratiche istruite, distinte in ammissibili e non ammissibili ai contributi, dei contributi richiesti e concessi e rendiconta, con periodicita' bimestrale, l'attivita' svolta, i contributi erogati ed eventuali ulteriori indicazioni. 2. Agea assicura gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - e' autorizzato alla gestione delle risorse di cui all'art. 2, comma 2. 4. Sono abrogati il decreto interministeriale 25 luglio 2019, recante «Criteri e modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale agrumicolo», e il decreto ministeriale 10 agosto 2020, recante «Disposizioni relative alle modalita' di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo ai sensi dell'art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205». |
| Art. 11 Pubblicazione e trasparenza
1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it, che contiene le seguenti informazioni previste alla sezione 3.2.4 punto (112) degli Orientamenti: i) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o un link che vi dia accesso; ii) il nome dell'autorita' che concede gli aiuti; iii) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge la sua attivita' (a livello di gruppo NACE). Si puo' derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superino l'importo di 10.000 euro per beneficiari attivi nella produzione agricola primaria. 2. Le informazioni pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto alla Parte 1, Capitolo 3, sezione 3.2.4, punto (114) degli Orientamenti. Il presente decreto e gli allegati 1 e 2, parti integranti dello stesso, e' inviato agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2023
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1523 |
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