Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2024, n. 1 (Raccolta 2024)
Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale e' stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, ed in particolare l'articolo 16, recante principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 23 novembre 2023;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Semplificazione della dichiarazione dei redditi
per i lavoratori dipendenti e pensionati

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. In via sperimentale, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente puo' presentare direttamente in via telematica. Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati di cui al comma 3, che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 3, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare.».
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: «3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento alle dichiarazioni presentate con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 3-bis, del presente decreto.».
3. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 16 della legge 9 agosto 2023, n.
111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», e'
il seguente:
«Art. 16 (Principi e criteri direttivi per la
revisione generale degli adempimenti tributari e degli
adempimenti in materia di accise e di altre imposte
indirette sulla produzione e sui consumi). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi
specifici per la revisione generale degli adempimenti
tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti
territoriali:
a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e
leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo,
gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti,
anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della
semplificazione, della razionalizzazione e della revisione
degli indici sintetici di affidabilita', per rendere meno
gravosa la gestione da parte dei contribuenti;
b) armonizzare i termini degli adempimenti
tributari, anche dichiarativi, e di versamento,
razionalizzandone la scansione temporale nel corso
dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi
scadenza nel mese di agosto;
c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel
caso di inadempimenti formali o di minore gravita';
d) rafforzare i regimi premiali attualmente
vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di
rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che
presentano alti livelli di affidabilita' fiscale, misurati
anche sulla base degli indicatori statistico-economici
utilizzati per la definizione degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale;
e) semplificare la modulistica prescritta per
l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento,
prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche
tecniche siano resi disponibili con un anticipo non
inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al
quale si riferiscono;
f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la
facolta' al contribuente di utilizzare un rapporto
interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di
pagamento elettronico;
g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione
delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di
contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi
telematici per i soggetti con minore attitudine
all'utilizzo degli strumenti informatici, nonche'
incentivare le attivita' di certificazione delle
dichiarazioni fiscali;
h) semplificare le modalita' di accesso dei
contribuenti ai servizi messi a disposizione
dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando
le modalita' per il rilascio delle deleghe anche esclusive
ai professionisti abilitati;
i) incrementare i servizi digitali a disposizione
dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per
l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di
dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare
anche direttamente per via telematica;
l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto
fiscale;
m) prevedere misure volte a incentivare, anche in
prospettiva e garantendone la gratuita', l'utilizzo dei
pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di
pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie
imprese;
n) prevedere il potenziamento di strumenti e
modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei
dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia
delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al
fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli
immobili non censiti e degli immobili abusivi;
o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei
termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e
dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni,
degli inviti e delle richieste di atti, documenti,
registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione
finanziaria;
p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto,
dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle
istanze di interpello;
q) armonizzare progressivamente i tassi di
interesse applicabili alle somme dovute
dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti;
r) rafforzare la specializzazione e la formazione
professionale continua del personale dell'Amministrazione
finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di
contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo
delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle
attivita' economiche, all'utilizzo dei big data e al
relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi
modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non
si applicano ai fini della revisione degli adempimenti
previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia
di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione
e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la
revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e
delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della
generale revisione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, il Governo osserva, in particolare, i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il
pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi e introdurre un sistema di
qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei
predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici
livelli di affidabilita' e solvibilita', per la
concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti
nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e
nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della
prestazione delle predette cauzioni;
b) rivedere le procedure amministrative per la
gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e
dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504;
c) prevedere, con finalita' di contrasto del mercato
illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei
minori nonche' di tutela delle entrate erariali, il divieto
di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel
territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide contenenti
nicotina, di cui all'art. 62-quater del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali» e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 1 e 5 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione
fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Dichiarazione dei redditi precompilata). -
1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia
delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in
Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti
terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui
all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile
telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai
titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),
c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite
dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti
nell'anno precedente, che puo' essere accettata o
modificata.
1-bis. A decorrere dal 2024, in via sperimentale,
utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1,
l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente,
entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno
precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi
differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. Con
riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione
precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le
disposizioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
2. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unita'
di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi
informativi utili per la predisposizione della
dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la
qualita' e la tempestivita' della trasmissione, anche con
l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di
precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui
al comma 1.
3. La dichiarazione precompilata, di cui al comma 1 e
1-bis, e' resa disponibile direttamente al contribuente,
mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o,
conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto
d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un
centro di assistenza fiscale di cui all'art. 32, comma 1,
lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del
lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili abilitati allo svolgimento
dell'assistenza fiscale. Per lo svolgimento dell'attivita'
di assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli
articoli da 2 a 6, si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dal
relativo decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164, nonche' dall'art. 51-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' Garante per
la protezione dei dati personali, sono individuate le
modalita' tecniche per consentire al contribuente o agli
altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione
precompilata resa disponibile in via telematica
dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono altresi' individuati
eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al
contribuente la propria dichiarazione precompilata.
3-bis. In via sperimentale, l'Agenzia delle entrate
rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le
informazioni in proprio possesso, che possono essere
confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali
informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti
titolari dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita area
riservata del sito internet della predetta Agenzia,
mediante un percorso semplificato e guidato. I dati
confermati o modificati vengono riportati in via automatica
nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente puo'
presentare direttamente in via telematica.
Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in
possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese
disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati di
cui al comma 3, che possono confermarli o modificarli ai
fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
21 novembre 2014, n. 175, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le
modalita' tecniche per consentire al contribuente, a
decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 3, negli
anni successivi, di accedere ai dati da confermare o
modificare.
4. Resta ferma la possibilita' di presentare la
dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le
modalita' ordinarie. In caso di presentazione della
dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui all'art.
13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164, ad un centro di assistenza fiscale o a un
professionista di cui al comma 3, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 3-bis, e 6
del presente decreto.».
«Art. 5 (Limiti ai poteri di controllo). - 1. Nel
caso di presentazione della dichiarazione precompilata,
direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che
presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o
professionista, senza modifiche, non si effettua il
controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati
nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi
di cui all'art. 3. Su tali dati resta fermo il controllo
della sussistenza delle condizioni soggettive che danno
diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle
agevolazioni.
2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero
tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza
fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che
incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta,
non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1,
ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da
soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata,
che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri
forniti dai soggetti terzi che risultano modificati
rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle
entrate effettua il controllo formale relativamente ai
documenti che hanno determinato la modifica.
3. Nel caso di presentazione della dichiarazione
precompilata, con modifiche, effettuata mediante CAF o
professionista, il controllo formale e' effettuato nei
confronti del CAF o del professionista, anche con
riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da
soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata,
fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle
maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della
sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto
alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni e'
effettuato nei confronti del contribuente. Nel caso di
presentazione della dichiarazione precompilata, con
modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo
formale non e' effettuato sui dati delle spese sanitarie
che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione
precompilata e non e' richiesta la conservazione della
documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il
professionista verifica, prendendo visione della
documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza
delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base
alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione
della dichiarazione precompilata. In caso di difformita',
l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale
relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano
indicati nella dichiarazione precompilata.
3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione
direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che
presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla
dichiarazione precompilata che incidono sulla
determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano
elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000
euro, l'Agenzia delle entrate puo' effettuare controlli
preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della
documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal
termine previsto per la trasmissione della dichiarazione,
ovvero dalla data della trasmissione, se questa e'
successiva a detto termine. Il rimborso che risulta
spettante al termine delle operazioni di controllo
preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre
il sesto mese successivo al termine previsto per la
trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della
trasmissione, se questa e' successiva a detto termine.
Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte
sui redditi.
3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche con riferimento alle dichiarazioni
presentate con le modalita' previste dall'art. 1 comma
3-bis del presente decreto.».
 
Art. 2
Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato
delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di
partita IVA

1. A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, puo' essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello.
2. A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il versamento deve essere effettuato entro i termini di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'Agenzia delle entrate, l'applicativo della dichiarazione precompilata mette a disposizione la delega di pagamento, che puo' essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo.

Note all'art. 2:
- Si riporta il comma 4 dell'art. 34 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«4. In relazione alla dichiarazione annuale dei
redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere
a), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai
membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dei
redditi indicati all'Art. 49, comma 2, lettera a), del
medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di
cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'Art. 32,
svolgono le attivita' di cui alle lettere da c) a f) del
comma 3 assicurando adeguati livelli di servizio. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definiti i livelli di servizio anche in relazione agli
esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalita' di
misurazione.».
- Il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 e' il seguente:
«Art. 37 (Assistenza fiscale prestata dai sostituti
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che erogano i
redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a),
d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai
membri del parlamento europeo, e l), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei
propri sostituiti.
2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano
assistenza fiscale:
a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la
scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) elaborano le dichiarazioni;
c) consegnano al contribuente copia della
dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione
delle imposte;
d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire
con le modalita' di cui al comma 7;
e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette
scelte.
2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri
sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler
prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione
della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed
il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti
di liquidazione, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31
maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20
giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al
15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al
31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30
settembre;
c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia
delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle
scelte dell'otto, del cinque e del due per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, entro i termini previsti
alla lettera c);
d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via
telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il
risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16, comma
4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164;
e) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione, nonche'
le schede relative alle scelte per la destinazione del due,
del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione.
3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale
consentono in ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta
degli atti e documenti necessari per l'attivita' di cui
alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'art. 34.
4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato
contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai
centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito
risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte e'
rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
della presentazione della dichiarazione.».
- Il testo dell'art. 51-bis del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98 e' il seguente:
«Art. 51-bis (Ampliamento dell'assistenza fiscale). -
1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli
articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g),
con esclusione delle indennita' percepite dai membri del
Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un
sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio,
possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione
dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la
scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto
per mille, con le modalita' indicate dall'art. 13, comma 1,
lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive
modificazioni, ai soggetti di cui all'art. 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri
soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi
delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.
2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma
1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza
fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento
utilizzando i servizi telematici resi disponibili
dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno
antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna
la delega di versamento compilata al contribuente che
effettua il pagamento con le modalita' indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la
dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono
eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del
risultato finale delle dichiarazioni.
4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma
1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013,
esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile
finale a credito. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le
modalita' applicative delle disposizioni recate dal
presente comma.».
- Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 (Regolamento
recante modifiche aldecreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la
semplificazione e razionalizzazione di adempimenti
tributari) e' il seguente:
«Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di
versamento). - 1. Il versamento del saldo dovuto con
riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da parte
delle persone fisiche, e delle societa' o associazioni di
cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e' effettuato entro il 30 giugno
dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le
societa' o associazioni di cui all'art. 5 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli
articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti
versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e' effettuato entro l'ultimo giorno
del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo
d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio versano il saldo dovuto in
base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il
bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base
alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del
mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere
effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40
per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo
1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche' quelli
relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
sono effettuati in due rate salvo che il versamento da
effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro
103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato
alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla
scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e'
effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il
versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad
eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale
sulle attivita' produttive il cui periodo d'imposta non
coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello
stesso periodo d'imposta.».
 
Art. 3
Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti
forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies, e' inserito il seguente: «6-septies. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai
sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662), come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che
corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso
titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che
intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti
alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative, presentano annualmente una
dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai
modelli approvati con i provvedimenti di cui all'art. 1,
comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i
sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a
norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del
citato decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma
6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, la
dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo,
relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di
ciascun anno.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su
richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni relative ai versamenti contributivi e
assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre
di ciascun anno.
5.
6.
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16
marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla
copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter
sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3,
commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno successivo a
quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via
telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e
quelli necessari per l'attivita' di controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a
seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui
al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o
non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175, puo' avvenire entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1. Le
trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del
presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla
esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al
comma 1. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata
si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto
previsto dall'art. 12, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto
di imposta. Nei casi di errata trasmissione della
certificazione, la sanzione non si applica se la
trasmissione della corretta certificazione e' effettuata
entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel
primo periodo. Se la certificazione e' correttamente
trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel
primo e nel terzo periodo, la sanzione e' ridotta a un
terzo, con un massimo di euro 20.000.
6-quinquies. 1. Nei casi di tardiva o errata
trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e
valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al
2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di
cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta
certificazione e' effettuata entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo al termine indicato dal primo
periodo del medesimo comma 6-quinquies.
6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente
nell'area autenticata del proprio sito internet, rende
disponibili agli interessati i dati delle certificazioni
pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati
possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui
all'art. 3, comma 3.
6-septies. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i
soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi,
comunque denominati, ai contribuenti che applicano il
regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime
fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter,
6-quater e 6-quinquies.».
 
Art. 4

Procedura telematica per comunicazione cessazione
incarico di depositario delle scritture contabili

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunichera' all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico. Il depositario, assolto l'onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di tale comunicazione all'Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest'ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica alla medesima Agenzia. La comunicazione di cui al primo periodo e' resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita'). - 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio
di un'impresa, arte o professione nel territorio dello
Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la
residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare
operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
3-bis. Nel caso di variazione del luogo in cui sono
tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i
documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il
contribuente ha affidato a terzi l'incarico di tenuta e
conservazione dei predetti libri e documenti e non
provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla
presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei
successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi
previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante
posta elettronica certificata o lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, che comunichera' all'Agenzia delle
entrate la cessazione dell'incarico. Il depositario,
assolto l'onere comunicativo di cui al precedente periodo,
entro i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di tale
comunicazione all'Agenzia delle entrate. A decorrere dalla
data di invio di quest'ultima comunicazione, il luogo di
conservazione si presume coincidere con il domicilio
fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' approvato il modello della comunicazione
di cui al primo periodo e sono definite le relative
modalita' di trasmissione telematica alla medesima Agenzia.
La comunicazione di cui al primo periodo e' resa
disponibile al soggetto passivo nella propria area
riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'articolo 2, da determinare computando anche le
operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo 6, per
le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'
dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis),
determina l'immediata inclusione nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, di cui all'art. 17 del regolamento (CE)
n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo
quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un
soggetto passivo non intende piu' effettuare operazioni
intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal
fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della
partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente,
previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
7-ter.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, possono assolvere
gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente articolo presentando le dichiarazioni stesse
all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette
i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione.
Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro
delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle
entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'art. 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno
alla trasmissione in via telematica e rilasciano la
certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di
inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. (686)
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici,
avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto,
verificano che i dati forniti da soggetti per la loro
identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione
della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che
effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le
modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA
nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie, nonche' i criteri e le
modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
della stessa dalla banca dati medesima.
15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui
al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua
specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di
nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio
dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a
comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la
documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria,
per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo
esercizio dell'attivita' di cui agli articoli 4 e 5 del
presente decreto e per dimostrare, sulla base di
documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio
individuati. In caso di mancata comparizione di persona del
contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati
sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana
provvedimento di cessazione della partita IVA.
15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile
nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA
comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei
soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in
caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la
partita IVA puo' essere successivamente richiesta dal
medesimo soggetto, come imprenditore individuale,
lavoratore autonomo o rappresentante legale di societa',
associazione o ente, con o senza personalita' giuridica,
costituiti successivamente al provvedimento di cessazione
della partita IVA, solo previo rilascio di polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre
anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore
a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali
commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento
di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere
pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a
seguito di dette violazioni fiscali, sempreche' non sia
intervenuto il versamento delle stesse.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto
della dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali
l'attribuzione del numero di partita IVA determina la
possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'art. 38
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.
15-quater.
15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio
alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla
base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano
non aver esercitato nelle tre annualita' precedenti
attivita' di impresa ovvero attivita' artistiche o
professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e
accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma, prevedendo forme di comunicazione
preventiva al contribuente.».
 
Art. 5

Riorganizzazione degli indici sintetici
di affidabilita' fiscale

1. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. L'attivita' di revisione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui al comma 2 tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realta' dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attivita' economiche Ateco.».

Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea
delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli
obblighi tributari da parte dei contribuenti e il
rafforzamento della collaborazione tra questi e
l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di
forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze
fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita'
fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni, di seguito denominati "indici". Gli indici,
elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e
informazioni relativi a piu' periodi d'imposta,
rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a
verificare la normalita' e la coerenza della gestione
aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse
basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il
grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun
contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo,
sulla base dei dati dichiarati entro i termini
ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di
cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del
periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono
applicati. Le eventuali integrazioni degli indici,
indispensabili per tenere conto di situazioni di natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad
andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo
a determinate attivita' economiche o aree territoriali,
sono approvate entro il mese di aprile del periodo
d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni
dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono
individuate le attivita' economiche per le quali devono
essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata
la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
2-bis L'attivita' di revisione degli indici sintetici
di affidabilita' fiscale di cui al comma 2 tiene conto di
analisi finalizzate alla riorganizzazione e
razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare
adeguatamente la realta' dei comparti economici cui si
riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione
delle attivita' economiche Ateco.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della
realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli
indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste
dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative
disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie
fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici
dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea
raccolta informativa, i dati economici, contabili e
strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi,
sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
tecnica e metodologica approvata con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
indipendentemente dal regime di determinazione del reddito
utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati
di cui al periodo precedente. La disposizione del primo
periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli
indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
ai parametri previsti dall'art. 3, commi da 181 a 189,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di
settore previsti dall'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del
presente comma e' emanato entro il termine previsto
dall'art. 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai
predetti periodi d'imposta.
4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici
sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei
modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui
redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'art.
1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo
restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di
cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle
entrate rende disponibili agli operatori economici,
nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili
per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
4-ter. Nell'ottica di semplificare l'adempimento di cui
al comma 4, l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai
contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante
l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie,
gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili
allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o
pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli indici. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali nei casi
previsti dall'art. 36, comma 1, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, sono individuati gli elementi e le
informazioni da fornire al contribuente, le fonti
informative e le modalita' con cui tali dati sono messi a
disposizione dello stesso contribuente. Con i provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione
dei modelli degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definiti i dati su cui
si fonda l'analisi funzionali alla revisione degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al comma 2 ed
inoltre alla eliminazione delle informazioni non
indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o
dell'aggiornamento e sara' implementato l'invio di dati
precompilati da parte dell'Agenzia stessa.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti o degli intermediari di cui essi possono
avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi
informatici di ausilio alla compilazione e alla
trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli
elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e
dall'applicazione degli indici.
5-bis. Per l'anno 2024 i programmi informatici di cui
al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione
dei dati sono resi disponibili entro il mese di aprile del
periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi
sono riferibili. A decorrere dall'anno 2025 i programmi
informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione
e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il
giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta
successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei
quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si
trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'art. 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di
esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita una commissione di esperti, designati
dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle
segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle
organizzazioni economiche di categoria e degli ordini
professionali. La commissione e' sentita nella fase di
elaborazione e, prima dell'approvazione e della
pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere
sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui
si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le
quali devono essere elaborati gli indici. I componenti
della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese
eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della
commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono
svolte dalla commissione degli esperti di cui all'art. 10,
comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di
quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al
presente comma a decorrere dalla data della sua
costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano
applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti
positivi, non risultanti dalle scritture contabili,
rilevanti per la determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio
profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime
premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti
positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente
maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si
applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9
non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a
condizione che il versamento delle relative imposte sia
effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con
facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita'
fiscale conseguenti all'applicazione degli indici,
determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i
seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' per la compensazione di crediti per un importo
non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta
sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000
euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo
non superiore a 70.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina
delle societa' non operative di cui all'art. 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto
al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione
in funzione del livello di affidabilita', dei termini di
decadenza per l'attivita' di accertamento previsti
dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al
reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui all'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuati i livelli di affidabilita'
fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse,
ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali
indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici
possono essere differenziati tenendo conto del tipo di
attivita' svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato
dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di
violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di
finanza, nel definire specifiche strategie di controllo
basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono
conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle
informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998,
n. 146, dopo le parole: "studi di settore," sono inserite
le seguenti: "degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale". La societa' indicata nell'art. 10, comma 12,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresi', a
porre in essere ogni altra attivita' idonea a sviluppare
innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare
le attivita' di analisi per contrastare la sottrazione
all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura
contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di
evasione e a individuare le relative aree territoriali e
settoriali di intervento nonche', per favorire
l'introduzione del concordato preventivo e
l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in
essere le attivita' di progettazione, di sviluppo e di
realizzazione dell'interoperabilita' delle banche dati,
relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il
coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle
entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte
della Sogei S.p.A. Al fine di consentire lo svolgimento
delle attivita' di cui al precedente periodo e di
assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre
finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa
societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri
soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo
scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie,
nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per
le finalita' stabilite dal presente comma o da altre
disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il
contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di
natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato
nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di
finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma
possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati
rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione
degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei
medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle
entrate, prima della contestazione della violazione, mette
a disposizione del contribuente, con le modalita' di cui
all'art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso,
invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o
a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del
comportamento del contribuente si tiene conto nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle
entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui
al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo
contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo
comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie
per l'attuazione del presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari relative
all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti
dall'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli
articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei
confronti dei soggetti interessati agli stessi, con
riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli
indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente
articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di
controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le
attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
 
Art. 6
Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei
Modelli degli indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. Nell'ottica di semplificare l'adempimento di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalita' con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente. Con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definiti i dati su cui si fonda l'analisi funzionali alla revisione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al comma 2 ed inoltre alla eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento e sara' implementato l'invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia stessa.».
2. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti all'art. 9-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente
decreto, si veda nelle note all'art. 5.
 
Art. 7

Disponibilita' dei programmi informatici
per gli indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Per l'anno 2024 i programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. A decorrere dall'anno 2025 i programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.».
2. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti all'art. 9-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente
decreto, si veda nelle note all'art. 5.
 
Art. 8

Scadenza dei versamenti rateali
delle imposte

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica,» sono soppresse e le parole: «mese di novembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 20, del citato decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 20 (Pagamenti rateali). - 1. Le somme dovute a
titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi
dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in
una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di
quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del
versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere
versate in rate mensili di uguale importo, con la
maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti
dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve
essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di
presentazione della dichiarazione o della denuncia. La
disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi
del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2. La misura dell'interesse e' pari al tasso previsto
dall'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale.
3. La facolta' del comma 1 puo' essere esercitata anche
dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'Art.
17, comma 1.
4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno
sedici di ciascun mese.
5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il
calcolo degli interessi di cui all'Art. 3, commi 8 e 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta
per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione
delle imposte e del contributo al Servizio sanitario
nazionale.».
 
Art. 9
Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui
redditi di lavoro autonomo

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;
b) dopo le parole: «relativo al mese successivo» sono aggiunte le seguenti: «e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno».
2. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;
b) dopo le parole: «trimestre successivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.
4. Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non supera il limite di euro 100, il versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre e' comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.
6. All'articolo 25-ter, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «16 giugno» e le parole: «20 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre»;
b) dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre e' comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.».

Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 (Regolamento recante norme
per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni
adempimenti contabili in materia di imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23
dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 aprile 1998, n. 88, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 1 (Dichiarazioni e versamenti periodici). - 1.
Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente
determina la differenza tra l'ammontare complessivo
dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese
precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da
eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai
corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello
dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei
registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla
base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per
i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello
stesso mese ai sensi dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro
il medesimo termine di cui al periodo precedente puo'
essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta
relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro
il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di
acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno
precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi
dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in
base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo
periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542.
1-ter. Resta ferma la possibilita' per gli aventi
diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale.
2.
2-bis.
2-ter.
3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, il
contribuente che affida a terzi la tenuta della
contabilita' e ne abbia dato comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima
dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla
scelta operata, puo' fare riferimento, ai fini del calcolo
della differenza di imposta relativa al mese precedente,
all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Per coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto
dalla seconda liquidazione periodica.
4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il
contribuente versa l'importo della differenza nei modi di
cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. Se l'importo dovuto non supera il
limite di euro 100, il versamento e' effettuato insieme a
quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16
dicembre dello stesso anno.».
- Il testo dell'art. 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 (Regolamento
recante modificazioni alle disposizioni relative alla
presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e
dell'IVA), come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 7 (Semplificazioni per i contribuenti minori
relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di
imposta sul valore aggiunto). - 1. I contribuenti che
nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli
esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per
le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono
optare, per:
a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche,
di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi
versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese
successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari;
qualora l'imposta non superi il limite di euro 100 il
versamento e' effettuato insieme a quello dovuto per il
trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello
stesso anno;
b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di
marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto
dall'art. 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
maggiorando le somme da versare degli interessi nella
misura dello 0.40 per cento per ogni mese o frazione di
mese successivo alla predetta data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei
corrispettivi resta applicabile il limite di lire un
miliardo relativamente a tutte le attivita' esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al
comma 1 le somme devono essere maggiorate degli interessi
nella misura dell'1 per cento.
3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al
comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel
registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del
mese successivo al trimestre di effettuazione delle
operazioni e con riferimento allo stesso mese di
effettuazione delle operazioni.»
- Il testo degli articoli 25 e 25-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' il
seguente:
«Art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e
su altri redditi). - I soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel
territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche
sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni
di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente
ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per
l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20
per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo
di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal
condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi
percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa
ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle
somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle
somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49 (191)
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. La ritenuta e' elevata al venti per cento per le
indennita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'art. 16 dello stesso testo unico, concernente
tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata
per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente
articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma
precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate
nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per
prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e
quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
ai compensi di importo inferiore a lire cinquantamila
corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c)
dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente
e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori
compensi.
I compensi di cui all'art. 23, comma 2, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta
del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte
imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi', una
ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta
sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio
dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti.
Art. 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari).
- I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse
le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni
comunque denominate per le prestazioni anche occasionali
inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con
obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si
applica nella misura fissata dall'art. 11 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, per il primo scaglione di
reddito.
La ritenuta e' commisurata al cinquanta per cento
dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti
o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si
avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di
terzi, la ritenuta e' commisurata al venti per cento
dell'ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata
dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza,
purche' gia' operata al momento della presentazione della
dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta
relativa al periodo di imposta nel quale e' stata operata.
Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa
e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in
cui e' stata effettuata.
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi
contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare
delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere
ai committenti, preponenti o mandanti l'importo
corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei
termini per il relativo versamento da parte dei
committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si
considera operata nel mese successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I
committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di
eventuali errori nella determinazione dell'importo della
ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non
oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e
turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di
viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che
esercitano attivita' di distribuzione di pellicole
cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le
prestazioni rese direttamente alle imprese di
assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro
rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti
generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro
controllate che rendono prestazioni direttamente alle
imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
dalle aziende ed istituti di credito e dalle societa'
finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni
rese nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di
compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta e di
finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori
marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese
petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,
dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed
ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai
commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli,
ittici e di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative
tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi
finalita' di lucro.
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a
domicilio di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le
prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
disposizioni indicate nei commi che precedono.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la
presentazione della dichiarazione indicata nel secondo
comma. Tali modalita' devono prevedere la trasmissione
anche tramite posta elettronica certificata della predetta
dichiarazione. La dichiarazione non potra' avere limiti di
tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita
dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni che comportano il
venir meno delle predette condizioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti.».
- Il testo dell'art. 25-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 25-ter (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal
condominio all'appaltatore). - 1. Il condominio quale
sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una
ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta
sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa,
sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a
contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a
terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio
di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i
corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai
sensi dell'art. 67, comma 1, lettera i), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1
e' effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta
quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga
l'importo di euro 500. Il condominio e' comunque tenuto
all'obbligo di versamento entro il 16 giugno e il 16
dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto
l'importo stabilito al primo periodo. Il versamento delle
ritenute operate nel mese di dicembre e' comunque
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1
deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti
bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre
modalita' idonee a consentire all'amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'inosservanza della presente disposizione comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1
dell'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.».
 
Art. 10

Sospensione dell'invio di comunicazioni
e inviti

1. Salvo casi di indifferibilita' e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre e' sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:
a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) inviti all'adempimento di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Note all'art. 10:
Il testo dell'art. 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' il seguente:
«Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai
maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
del quarto comma dell'art. 42 del presente decreto, del
comma 3 dell'art. 40-bis del presente decreto, del comma
1-ter dell'art. 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, del comma 2 dell'art. 9-bis del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'art. 8 e dell'art. 84 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato
ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'art. 42
del presente decreto, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'art. 8 e dell'art. 84 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell'art.
42 del presente decreto.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.».
- Il testo dell'art. 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e' il seguente:
«Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in
base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'art. 6 della legge 29 dicembre
1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.».
- Il testo dell'art. 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' il seguente:
«Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
- 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione
finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e
dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi
fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di
specifiche analisi del rischio di evasione e delle
capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art.
20, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica. 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base
ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli
uffici, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 27
luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti
relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe
tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in
ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o
comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica
della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono
dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero
elementi di informazione in possesso dell'amministrazione
finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal
contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate
dall'amministrazione per dati gia' in suo possesso sono
considerate inefficaci.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.».
- Il comma 412 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 e' il seguente:
«412. In esecuzione dell'art. 6, comma 5, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica
mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai
contribuenti l'esito dell'attivita' di liquidazione,
effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti
a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore
imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, e'
versata mediante modello di pagamento, di cui all'art. 19
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato
dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine
di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita
comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui
all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e degli interessi di cui all'art. 20 del
predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione
della predetta comunicazione.».
- Il testo dei commi 634 e 636 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2016, n. 190 e' il seguente:
«634. Al fine di introdurre nuove e piu' avanzate
forme di comunicazione tra il contribuente e
l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi
rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare
gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi
tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi
imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione
del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche
mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove
tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso
riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente
o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi,
ai redditi, al volume d'affari e al valore della
produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni
o detrazioni, nonche' ai crediti d'imposta, anche qualora
gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente puo'
segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi,
fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
636. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate le modalita' con cui gli elementi
e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a
disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.
Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in
particolare, le fonti informative, la tipologia di
informazioni da fornire al contribuente e le modalita' di
comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione,
assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove
tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la
rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione
degli eventuali errori commessi.».
- Il comma 17 dell'art. 7-quater del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, e' il seguente:
«17. Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i
termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma
2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, e dall'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute,
rispettivamente, a seguito dei controlli automatici
effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali
effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della
liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a
tassazione separata.».
- Il comma 11-bis dell'art. 37 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e' il seguente:
«11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento
delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno
scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere
effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza
alcuna maggiorazione. I termini per la trasmissione dei
documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti
dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono
sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli
relativi alle richieste effettuate nel corso delle
attivita' di accesso, ispezione e verifica, nonche' delle
procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.».
 
Art. 11

Revisione dei termini di presentazione
delle dichiarazioni fiscali

1. Con effetto dal 2 maggio 2024, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo giorno del nono mese»;
2. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.
3. Con effetto dal 1° aprile 2025, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 1° aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le societa' o le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle societa' presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica a partire dal 1° aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.»;
b) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno».

Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - 1. Le persone fisiche e le societa' o le
associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste
italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in
via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta.
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le
disposizioni di cui all'art. 3.
3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative
istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati sono resi disponibili in formato
elettronico dall'Agenzia delle entro il mese di febbraio.
4.
4-bis.
5.
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai
commi da 1 a 3-bis dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi
dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'art. 7,
commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui
all'art. 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche presentano la dichiarazione
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate
entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per
il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo
superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e
delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o
dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui
al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ferma restando in ogni caso l'applicabilita' della
disposizione di cui al primo periodo per i casi di
correzione di errori contabili di competenza, nel caso in
cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia
presentata oltre il termine prescritto per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo, il credito di cui al periodo precedente puo'
essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato
art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per
eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e'
presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il
credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito
risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in
ogni caso per il contribuente la possibilita' di far
valere, anche in sede di accertamento o di giudizio,
eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di
un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o,
comunque, di un minore credito.
8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive possono essere
integrate dai contribuenti per modificare la originaria
richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta
esclusivamente per la scelta della compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato
anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro
120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di
presentazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il
periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
9. I termini di presentazione della dichiarazione che
scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo.».
- Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come
modificato dal presente decreto con effetto dal 1° aprile
2025, e' il seguente:
«Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - 1. Le persone fisiche presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.
tra il 1° aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica
tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta. Le societa' o le
associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 in
via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle societa'
presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui
all'art. 3 in via telematica a partire dal 1° aprile
dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con
l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal
presente decreto, con effetto dal 1° aprile 2025, e' il
seguente:
«Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che
corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso
titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che
intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti
alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative, presentano annualmente una
dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai
modelli approvati con i provvedimenti di cui all'art. 1,
comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i
sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1
dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che
effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli
23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600
del 1973 nonche' dell'art. 21, comma 15, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 11 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della
certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo,
trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate,
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3,
commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del
presente articolo, relativa all'anno solare precedente,
entro il 31 ottobre (74) di ciascun anno.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
1, relativa all'anno solare precedente, entro il tra il 1°
aprile e il 31 ottobre di ciascun anno.
5.
6.
6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16
marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla
copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter
sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3,
commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno successivo a
quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via
telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e
quelli necessari per l'attivita' di controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a
seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui
al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o
non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175, puo' avvenire entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1. Le
trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del
presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla
esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al
comma 1. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata
si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto
previsto dall'art. 12, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto
di imposta. Nei casi di errata trasmissione della
certificazione, la sanzione non si applica se la
trasmissione della corretta certificazione e' effettuata
entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel
primo periodo. Se la certificazione e' correttamente
trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel
primo e nel terzo periodo, la sanzione e' ridotta a un
terzo, con un massimo di euro 20.000.
6-quinquies.1. Nei casi di tardiva o errata
trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e
valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al
2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di
cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta
certificazione e' effettuata entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo al termine indicato dal primo
periodo del medesimo comma 6-quinquies.
6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente
nell'area autenticata del proprio sito internet, rende
disponibili agli interessati i dati delle certificazioni
pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati
possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui
all'art. 3, comma 3.».
 
Art. 12
Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria
dei dati relativi alle spese sanitarie

1. I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 13
Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata
esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali
permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione

1. La mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali di cui agli articoli 1, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio. Per i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, resta ferma l'applicazione del comma 2 dell'articolo 17 del medesimo regolamento. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle dichiarazioni di cui al primo periodo relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Note all'art. 13:
- Il testo degli articoli 1 e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e' il
seguente:
«Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle
dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le
dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su modelli
conformi a quelli approvati entro il mese di febbraio con
provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi
e del valore della produzione relative all'anno precedente
ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con
l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di
approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti
d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, e i modelli di
dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, sono emanati entro il mese di febbraio
dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati
e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in
formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via
telematica.
3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di
nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il
contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate. (5)
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone
fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal
rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha
l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante
negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate.
5. La dichiarazione delle societa' e degli enti
soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti
al controllo contabile ai sensi del codice civile o di
leggi speciali e' sottoscritta anche dai soggetti che
sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione
priva di tale sottoscrizione e' valida, salva
l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9, comma 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via
telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione
che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.»
«Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia di imposta
sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di
determinati contribuenti). - 1. Il contribuente presenta,
secondo le disposizioni di cui all'art. 3, per l'imposta
sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di
febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a
decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile in
via telematica, la dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente,
redatta in conformita' al modello approvato entro il 15
gennaio dell'anno in cui e' utilizzato con provvedimento
amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale . La
dichiarazione annuale e' presentata anche dai contribuenti
che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono
esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno
registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo
che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui
all'art. 19-bis2 del medesimo decreto, ovvero abbiano
registrato operazioni intracomunitarie, nonche' i
contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni
normative.
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli
elementi necessari per l'individuazione del contribuente,
per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e
dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonche'
gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate e' in grado di
acquisire direttamente.
3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine
stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta
dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi
termini di presentazione non siano ancora scaduti, e'
presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le
modalita' e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero
entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine
scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime
modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari
liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni
registrate nell'anno solare in cui e' dichiarato il
fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa.
Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare
anteriore alla dichiarazione di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa e' anche presentata, in
via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita
dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo
della procedura concorsuale.
5.
6. Per la sottoscrizione, la presentazione e la
conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 2, 3 e 4, all'art. 2, commi 7 e 9, e
all'art. 3.
6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma
restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni
dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate
per correggere errori od omissioni, compresi quelli che
abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un
minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un
minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una
minore eccedenza detraibile, mediante successiva
dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati
per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
non oltre i termini stabiliti dall'art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o
dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle
dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate entro il
termine prescritto per la presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d'imposta successivo, puo' essere
portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o
di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreche' ricorrano per
l'anno per cui e' presentata la dichiarazione integrativa i
requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, chiesto a rimborso.
6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor
debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante
dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre
il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo,
puo' essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno
per cui e' presentata la dichiarazione integrativa, i
requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero puo' essere utilizzato in compensazione, ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e'
stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e'
presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il
credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito
risultante dalla dichiarazione integrativa.
6-quinquies. Resta ferma in ogni caso per il
contribuente la possibilita' di far valere, anche in sede
di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o
di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione
tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore
imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di
una minore eccedenza detraibile.
7. I soggetti di cui all'art. 73, primo comma, lettera
e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore
aggiunto secondo le modalita' e i termini indicati nel capo
terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
- Per i riferimenti all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si veda
nelle note all'art. 3.
- Il testo dell'art. 10 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole,
alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni.», e' il seguente:
«Art. 1. (Registrazione degli aiuti non subordinati
all'emanazione di provvedimenti di concessione). - 1. Ai
fini dei controlli previsti dal presente decreto, gli aiuti
individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti
di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque
denominati si intendono concessi e sono registrati nel
Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario
successivo a quello della fruizione da parte del soggetto
beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime
caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel
Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto,
nell'esercizio finanziario successivo a quello di
presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono
dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui al presente
comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il
Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione
quella in cui e' effettuata la registrazione dell'aiuto
individuale.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono
l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di
pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti
alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo comma
1. Il presente articolo si applica a tutti gli aiuti
individuali di cui al comma 1 i cui presupposti per la
fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento e, relativamente agli
aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione
si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017.
3. I soggetti di cui al comma 2, ove necessario,
adottano disposizioni per l'opportuna informazione dei
destinatari degli aiuti previsti al comma 1 e per le
eventuali comunicazioni da parte di questi ultimi ai fini
del rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.
4. Per gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis
SIEG, l'impossibilita' di registrazione dell'aiuto per
effetto del superamento dell'importo complessivo
concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis
pertinente determina l'illegittimita' della fruizione.
5. Le informazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere
d), e) ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale
sono specificate con il provvedimento di cui all'art. 8,
comma 4.
6. Con riferimento agli obblighi di registrazione dei
regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc che prevedono gli
aiuti individuali di cui al comma 1, il termine per la
relativa registrazione e' pari a sessanta giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore della norma primaria,
ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la
fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto
beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi
di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva
comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione
europea, deve intervenire entro sessanta giorni,
rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del
regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione
europea ovvero dalla data di ricevimento
dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di
aiuti o aiuto ad hoc notificato. La registrazione deve
intervenire, comunque, prima della registrazione dell'aiuto
individuale.
7. Il presente articolo si applica anche agli aiuti di
Stato e agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di
provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla
fruizione comunque denominati il cui importo non e'
determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito
della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali
nella quale sono dichiarati.».
 
Art. 14

Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione
del visto di conformita'

1. All'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;».

Note all'art. 14:
- Per i riferimenti all'art. 9-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente
decreto, si veda nelle note all'art. 5.
 
Art. 15

Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi
alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA

1. Al fine di semplificare la modulistica relativa all'adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che approvano i modelli dichiarativi di cui agli articoli 1 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate puo' acquisire tramite sistemi di interoperabilita' delle banche dati proprie e nella titolarita' di altre amministrazioni. Con i medesimi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono progressivamente ridotte, le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.
2. A decorrere dal medesimo periodo indicato al comma 1, all'articolo 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta» sono soppresse.
3. A decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 120, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «L'opzione per il regime speciale e' esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.».

Note all'art. 15:
- Per i riferimenti all'art. 36, comma 1, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 vedi riferimenti all'art. 6.
- Per i riferimenti agli articoli 1 e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 vedi
note all'art. 13.
- Il testo dell'art. 2, comma 36-vicies-ter, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente: "36-vicies
ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con
ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di
euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive
effettuate nell'esercizio dell'attivita' utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro
contante, le sanzioni amministrative previste dagli
articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, sono ridotte alla meta'.».
- Il testo dell'art. 1, comma 120, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente: «120. L'opzione per il regime
speciale e' esercitata nella dichiarazione dei redditi
presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal
quale il contribuente intende avvalersene. Per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2009 l'opzione per il regime speciale e'
esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio
del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i
requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto
termine. L'opzione e' irrevocabile e comporta per la
societa' l'assunzione della qualifica di «Societa' di
investimento immobiliare quotata» (SIIQ) che deve essere
indicata nella denominazione sociale, anche nella forma
abbreviata, nonche' in tutti i documenti della societa'
stessa.».
 
Art. 16

Semplificazione della dichiarazione annuale
dei sostituti d'imposta

1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.
2. Le comunicazioni dei dati effettuate ai sensi del presente articolo sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
3. In via sperimentale, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d'imposta di cui al comma 1 con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere ampliato il numero massimo di dipendenti. L'adesione al sistema semplificato di cui al comma 1 tramite comportamento concludente e' vincolante per l'intero anno d'imposta per cui e' esercitata.
4. Il pagamento delle ritenute e delle trattenute di cui al comma 1 e' effettuato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Contestualmente all'invio dei dati di cui al comma 1, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle entrate all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia.
5. La trasmissione dei dati e il versamento di cui al comma 1 sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli ulteriori elementi informativi da comunicare e sono definiti modalita' e termini per la trasmissione dei dati, nonche' ogni altra disposizione di attuazione.
8. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 si veda
nelle note all'art. 3.
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e' il seguente:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'art. 1, commi da 491
a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'art. 8,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35, comma
15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi,
a partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione opera a prescindere
dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora
questi ultimi non siano maturati con riferimento
all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del
provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita
IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'art.
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai
sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti
IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse
le irregolarita' che hanno generato l'emissione del
provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Per i riferimenti all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 si veda
nelle note all'art. 11.
 
Art. 17

Addebito in conto dell'I24
con scadenze future

1. Per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente o l'intermediario autorizzato puo' disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' applicative del presente articolo.

Note all'art. 17:
- Per i riferimenti all'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda nelle note all'art. 16.
 
Art. 18

Pagamento delle somme dovute
con modello F24 mediante PagoPA

1. Per i versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il contribuente puo' utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definite le modalita' e i termini per l'attuazione, anche progressiva, del presente articolo.
2. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da «, fino» a «comma 2» sono soppresse.

Note all'art. 18:
- Per i riferimenti all'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda nelle note all'art. 16.
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui
al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'art. 2, punti 33), 34) e 35)
del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso
il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi
di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
gli strumenti di cui all'art. 64, l'autenticazione dei
soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione
del processo di pagamento.
2-bis.
2-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'art. 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'art. 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2,
le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2
puo' essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127. (77)
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3.
3-bis.
3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del
presente articolo e per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 19
Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche
compresi i titolari di partita IVA

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «La dichiarazione precompilata», sono inserite le seguenti: «, di cui ai commi 1 e 1-bis,».
2. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 19:
- Per i riferimenti all'art. 1 del decreto legislativo
21 novembre 2014, n. 175, come modificato dal presente
decreto si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 20
Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini
della dichiarazione precompilata

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole: «dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti», sono inserite le seguenti: «e a redditi percepiti dai contribuenti»;
b) al comma 4, dopo le parole: «dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3», sono inserite le seguenti: «e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti».

Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 3 (Trasmissione all'Agenzia delle entrate da
parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese
sostenute dai contribuenti e ai redditi percepiti dai
contribuenti). - 1. All'art. 78 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
«25. Ai fini della elaborazione della
dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle
entrate nonche' dei controlli sugli oneri deducibili e
sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari
e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti
previdenziali, le forme pensionistiche complementari,
trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno
all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del
rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti
oneri corrisposti nell'anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri
accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte
e contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all'art. 10, comma 1,
lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.»;
b) nel comma 26 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le modalita' e il contenuto della trasmissione
sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata
trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la
sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a
quanto previsto dall'art. 12, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei
dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei
dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni
successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in
caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate,
entro i cinque giorni successivi alla segnalazione
stessa.».
2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi, l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare i dati di
cui all'art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, i policlinici universitari, le farmacie,
pubbliche e private, i presidi di specialistica
ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al
Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni
erogate dal 2015 ad esclusione di quelle gia' previste nel
comma 2, ai fini della loro messa a disposizione
dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le
modalita' operative relative alla trasmissione telematica
dei dati sono rese disponibili sul sito internet del
Sistema tessera sanitaria. I dati relativi alle prestazioni
sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016 sono
inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime
modalita' di cui al presente comma, anche da parte delle
strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari
e non accreditate.
3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla
predisposizione della dichiarazione dei redditi
precompilata, possono consultare i dati relativi alle
proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera
sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi
telematici messi a disposizione dal Sistema tessera
sanitaria.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono individuati i termini e le modalita' per la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal
reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle
indicate nei commi 1, 2 e 3 e dei dati relativi ai redditi
percepiti dai contribuenti. Nel caso di omessa, tardiva o
errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente,
si applica la sanzione prevista dall'art. 78, comma 26,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive
modificazioni.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali, sono stabilite le modalita' tecniche di
utilizzo dei dati di cui ai commi 2, 3 e 3-bis.
5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione
dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di
euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto
previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di
errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se
la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i
cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di
segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i
cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la
comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta
giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un
terzo con un massimo di euro 20.000.
5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno
2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle
effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione
all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni
uniche utili per la predisposizione della dichiarazione
precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo,
all'art. 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e successive modificazioni, all'art. 4, comma
6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, nei casi di lieve tardivita' o di
errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non
determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni
nella dichiarazione precompilata di cui all'art. 1.
6. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulla
correttezza dei dati trasmessi dai soggetti terzi con i
poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.».
 
Art. 21

Modello Unico di delega per l'accesso
ai servizi dell'Agenzia

1. Il contribuente puo' delegare gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando un unico modello.
2. Il contribuente e' comunque tenuto ad individuare, in modo puntuale, i servizi che intende delegare.
3. La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' conferita, salvo revoca.
4. La rinuncia alla delega ricevuta e' comunicata dagli intermediari di cui al comma 1 esclusivamente in via telematica.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

Note all'art. 21:
- Per i riferimenti all'art. 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 si
veda nelle note all'art. 11.
 
Art. 22

Rafforzamento dei servizi digitali

1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti servizi digitali per:
a) potenziare i canali di assistenza a distanza;
b) consentire la registrazione delle scritture private;
c) consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;
d) consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonche' lo scambio di documentazione relativa ad attivita' di controllo e accertamento;
e) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attivita' di controllo e accertamento nonche' liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate;
f) l'effettuazione di ulteriori adempimenti.
2. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.
3. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 22:
- Per i riferimenti all'art. 36, comma 1, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 si veda nelle note all'art. 6.
 
Art. 23

Rafforzamento dei contenuti conoscitivi
del cassetto fiscale

1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.
2. L'acquisizione dei documenti di cui al comma 1 e' effettuata anche attraverso servizi di trasferimento massivo e in forma strutturata dei dati contenuti nei documenti stessi.
3. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitali di cui al comma 1 ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.
4. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 23:
- Per i riferimenti all'art. 36, comma 1, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 si veda nelle note all'art. 6.
 
Art. 24

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
dei corrispettivi mediante apposite procedure software

1. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 puo' essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati.
2. Le soluzioni software di cui al comma 1 devono poter consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalita' di pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti.
3. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software di cui al comma 1.
4. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 24:
- Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127 e' il seguente:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente
all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi
giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa
trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli
obblighi di registrazione di cui all'art. 24, primo comma,
del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di
cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1°
luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad
euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide
le opzioni per la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere
previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al
presente comma in ragione della tipologia di attivita'
esercitata.».
- Per i riferimenti all'art. 36, comma 1, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 si veda nelle note all'art. 6.
 
Art. 25

Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati
ai trasferimenti immobiliari

1. Al fine di semplificare gli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dalla data stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalita' telematiche dall'Agenzia delle entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione. In sede di prima applicazione, l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l'attestazione di cui al comma 5. Ulteriori o alternative modalita' telematiche possono essere stabilite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.».
2. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 25:
- Il comma 5 dell'art. 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e' il seguente: «5.
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere
approvati dall'agenzia del territorio se non e' allegata
copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli
uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato
presso il comune.».
 
Art. 26

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, valutati in 1,2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Note all'art. 26:
- Il comma 3 dell'art. 22 della legge 9 agosto 2023, n.
111 e' il seguente:
«3. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino
compensazione al loro interno o mediante parziale utilizzo
delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a
quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si
provvede ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le
risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati
ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima
di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale
fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa
confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I
decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o
minori entrate entrano in vigore contestualmente o
successivamente a quelli che recano la necessaria copertura
finanziaria.».
 
Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio