Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2023, n. 222
Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilita', in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' ed il relativo Protocollo opzionale, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilita'», e in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera e);
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», e in particolare l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° maggio 2023;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 giugno 2023, Rep. atti n. 70/CU;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 25 luglio 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi rispettivamente in data 27 settembre 2023 da parte della V Commissione bilancio nonche' in data 5 ottobre 2023 da parte della XII Commissione affari sociali, e in data 20 settembre 2023 dalla 5ª Commissione programmazione economica, bilancio nonche' in data 10 ottobre 2023 dalle Commissioni riunite 1ª Affari costituzionali e 10ª Affari sociali, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per le disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle imprese e del made in Italy e per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita'

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, per garantire l'accessibilita' alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilita' e l'uniformita' della tutela dei lavoratori con disabilita' presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo e internazionale in materia, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione, nonche' all'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata della legge 3 marzo 2009, n. 18.
2. Ai fini del presente decreto, per accessibilita' deve intendersi l'accesso e la fruibilita', su base di eguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilita' ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 1947, n. 298:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a
New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita'), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
marzo 2009, n. 61.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988 n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il comma 2, lettera e) dell'art. 2 della
legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in
materia di disabilita')
«2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riguardo alle definizioni concernenti la
condizione di disabilita' e alla revisione, al riordino e
alla semplificazione della normativa di settore:
1) adozione di una definizione di "disabilita'"
coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', anche integrando la legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una
valutazione di base della disabilita' distinta da una
successiva valutazione multidimensionale fondata
sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona
con disabilita' o da chi la rappresenta, previa adeguata
informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui puo'
accedere, finalizzata al progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato di cui alla lettera c) del
presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a
tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;
2) adozione della Classificazione internazionale
del funzionamento, della disabilita' e della salute -
International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della
sanita' il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti
tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione
e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della
salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia
della Classificazione internazionale delle malattie (ICD)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a ogni altra
eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata
nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;
3) separazione dei percorsi valutativi previsti
per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e
da quelli previsti per i minori;
4) adozione di una definizione di "profilo di
funzionamento" coerente con l'ICF e con le disposizioni
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita' e che tenga conto dell'ICD;
5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n.
104, della definizione di "accomodamento ragionevole",
prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita';
b) con riguardo all'accertamento della disabilita'
e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:
1) previsione che, in conformita' alle
indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la
valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in coerenza
con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', la condizione di disabilita' e le
necessita' di sostegno, di sostegno intensivo o di
restrizione della partecipazione della persona ai fini dei
correlati benefici o istituti;
2) al fine di semplificare gli aspetti
procedurali e organizzativi in modo da assicurare
tempestivita', efficienza, trasparenza e tutela della
persona con disabilita', razionalizzazione e unificazione
in un'unica procedura del processo valutativo di base ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli
accertamenti afferenti all'invalidita' civile ai sensi
della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecita' civile ai
sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3
aprile 2001, n. 138, alla sordita' civile ai sensi della
legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecita' ai sensi
della legge 24 giugno 2010, n. 107, delle valutazioni
propedeutiche all'individuazione degli alunni con
disabilita' di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c),
numero 5), della legge 13 luglio 2015, n. 107,
all'accertamento della disabilita' ai fini dell'inclusione
lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e alla concessione
di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, delle
valutazioni utili alla definizione del concetto di non
autosufficienza e delle valutazioni relative al possesso
dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni
fiscali, tributarie e relative alla mobilita' nonche' di
ogni altro accertamento dell'invalidita' previsto dalla
normativa vigente, confermando e garantendo la specificita'
e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilita';
3) previsione che, in conformita' alla
definizione di disabilita' e in coerenza con le
classificazioni ICD e ICF, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con l'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle
definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento
dell'invalidita' previsti dal decreto del Ministro della
sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 1992;
4) affidamento a un unico soggetto pubblico
dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure
valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneita'
nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini
deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione
e razionalizzazione degli aspetti procedurali e
organizzativi del processo valutativo di base, anche
prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di
rivalutazione, in modo che siano assicurate la
tempestivita', l'efficienza e la trasparenza e siano
riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona
con disabilita', in tutte le fasi della procedura di
accertamento della condizione di disabilita', garantendo la
partecipazione delle associazioni di categoria di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n.
295;
5) previsione di un efficace e trasparente
sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni
rese, garantendo l'interoperabilita' tra le banche di dati
gia' esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni
comportanti l'irrivedibilita' nel tempo, fermi restando i
casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa vigente;
c) con riguardo alla valutazione multidimensionale
della disabilita' e alla realizzazione del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato:
1) prevedere modalita' di coordinamento tra le
amministrazioni competenti per l'integrazione della
programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;
2) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di
unita' di valutazione multidimensionale composte in modo da
assicurare l'integrazione degli interventi di presa in
carico, di valutazione e di progettazione da parte delle
amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e
socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni gia'
individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei
livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
3) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e
dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della
persona, necessario alla predisposizione del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato e al
monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto
delle differenti disabilita' nell'ambito della valutazione;
4) prevedere che la valutazione multidimensionale
assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e
con la partecipazione della persona con disabilita' e di
chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato, il quale
individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che
garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle
liberta' fondamentali, tra cui la possibilita' di
scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo
di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche
promuovendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei
sostegni socio-assistenziali;
5) prevedere che il progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli
obiettivi della persona con disabilita' secondo i suoi
desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone
le condizioni personali e di salute nonche' la qualita' di
vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i
facilitatori che incidono sui contesti di vita e
rispettando i principi al riguardo sanciti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', indicando gli strumenti, le risorse, i
servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che
devono essere adottati per la realizzazione del progetto e
che sono necessari a compensare le limitazioni alle
attivita' e a favorire la partecipazione della persona con
disabilita' nei diversi ambiti della vita e nei diversi
contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e
scolastici nonche' quelli culturali e sportivi, e in ogni
altro contesto di inclusione sociale;
6) assicurare l'adozione degli accomodamenti
ragionevoli necessari a consentire l'effettiva
individuazione ed espressione della volonta'
dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e
dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona
con disabilita', anche quando sia soggetta a una misura di
protezione giuridica o abbia necessita' di sostegni ad
altissima intensita', la piena partecipazione alla
valutazione multidimensionale, all'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
e all'attuazione dello stesso con modalita' tali da
garantire la soddisfazione della persona interessata;
7) prevedere che sia garantita comunque
l'attuazione del progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato, al variare del contesto
territoriale e di vita della persona con disabilita',
mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva
competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della
normativa vigente;
8) assicurare che, su richiesta della persona con
disabilita' o di chi la rappresenta, l'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore,
attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai
sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
9) prevedere che nel progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato sia indicato
l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche,
strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili
anche in seno alla comunita' territoriale e al sistema dei
supporti informali, volte a dare attuazione al progetto
medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o
in parte, possa essere autogestito, con obbligo di
rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto
stesso;
10) prevedere che, nell'ambito del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato, siano
individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e
pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di
emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con
gli altri, dei diritti e delle liberta' fondamentali e che
la loro attuazione sia garantita anche attraverso
l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita';
11) prevedere che nel progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato siano individuate
figure professionali aventi il compito di curare la
realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e
assicurare il confronto con la persona con disabilita' e
con i suoi referenti familiari, ferma restandola facolta'
di autogestione del progetto da parte della persona con
disabilita';
12) prevedere che, nell'ambito del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad
assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale,
compreso l'esercizio dei diritti all'affettivita' e alla
socialita', possano essere individuati sostegni e servizi
per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza
personale autogestita che supportino la vita indipendente
delle persone con disabilita' in eta' adulta, favorendone
la deistituzionalizzazione e prevenendone
l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', anche mediante l'attuazione
coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e
attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016,
n. 112;
13) prevedere eventuali forme di finanziamento
aggiuntivo per le finalita' di cui al numero 12) e
meccanismi di riconversione delle risorse attualmente
destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore
dei servizi di supporto alla domiciliarita' e alla vita
indipendente;
d) con riguardo all'informatizzazione dei processi
valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli
interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche,
accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004,
n. 4, e intero-perabili con quelle esistenti alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel
rispetto del principio della riservatezza dei dati
personali, coadiuvino i processi valutativi e
l'elaborazione dei progetti di vita individuali,
personalizzati e partecipati, consentano la consultazione
delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i
benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli
interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla
persona con disabilita', garantendo comunque la
semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti
delle persone con disabilita' e la possibilita' di
effettuare controlli, e contengano anche le informazioni
relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o
alle persone che hanno cura della persona con disabilita';
e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi
pubblici in materia di inclusione e accessibilita', fermi
restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:
1) prevedere che presso ciascuna amministrazione
possa essere individuata una figura dirigenziale preposta
alla programmazione strategica della piena accessibilita',
fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle
persone con disabilita', nell'ambito del piano integrato di
attivita' e organizzazione previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti
delle associazioni delle persone con disabilita'
maggiormente rappresentative alla formazione della sezione
del piano relativa alla programmazione strategica di cui al
numero 1);
3) introdurre, anche al fine di una corretta
allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di
produttivita' delle amministrazioni, di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli
specificamente volti a rendere effettive l'inclusione
sociale e le possibilita' di accesso delle persone con
disabilita';
4) prevedere che i rappresentanti delle
associazioni delle persone con disabilita' possano
presentare osservazioni sui documenti di cui all'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, relativamente ai profili che riguardano le
possibilita' di accesso e l'inclusione sociale delle
persone con disabilita';
5) prevedere che il rispetto degli obiettivi
derivanti dalla programmazione strategica della piena
accessibilita', fisica e digitale, delle amministrazioni da
parte delle persone con disabilita' sia inserito tra gli
obiettivi da valutare ai fini della performance del
personale dirigenziale;
6) prevedere la nomina, da parte dei datori di
lavoro pubblici, di un responsabile del processo di
inserimento delle persone con disabilita' nell'ambiente di
lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al
fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui
all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216;
7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei
pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i
livelli di qualita' del servizio erogato che assicurino
alle persone con disabilita' l'effettiva accessibilita'
delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi
della normativa vigente;
8) estendere il ricorso per l'efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla
mancata attuazione o alla violazione dei livelli di
qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e
la possibilita' di accesso delle persone con disabilita'
oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia;
f) con riguardo all'istituzione di un Garante
nazionale delle disabilita':
1) istituire il Garante nazionale delle
disabilita', quale organo di natura indipendente e
collegiale, competente per la tutela e la promozione dei
diritti delle persone con disabilita';
2) definire le competenze, i poteri, i requisiti
e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone
le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:
2.1) raccogliere segnalazioni da persone con
disabilita' che denuncino discriminazioni o violazioni dei
propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro
di contatto a cio' dedicato;
2.2) vigilare sul rispetto dei diritti e sulla
conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', dalla Costituzione, dalle leggi dello
Stato e dai regolamenti;
2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di
segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e
richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di
pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari
allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle
amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati
sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a
specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti,
sollecitando o proponendo interventi, misure o
accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticita'
riscontrate;
2.5) promuovere una cultura del rispetto dei
diritti delle persone con disabilita' attraverso campagne
di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni
positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in
collaborazione con le amministrazioni competenti per
materia;
2.6) trasmettere annualmente una relazione
sull'attivita' svolta alle Camere nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero all'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita';
g)
h) con riguardo alle disposizioni finali e
transitorie:
1) coordinare le disposizioni introdotte dai
decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora
vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai
sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo
salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i
trasferimenti monetari gia' erogati ai sensi della
normativa vigente in materia di invalidita' civile, di
cecita' civile, di sordita' civile e di sordocecita' e
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento
alla nuova tabella indicativa delle percentuali
d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, di
cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di
salvaguardare i diritti gia' acquisiti;
2) definire, anche avvalendosi del supporto della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le procedure volte alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo
alle prestazioni in favore delle persone con disabilita',
con l'individuazione di una disciplina di carattere
transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei
livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e
garantire obiettivi di servizio, promuovendo la
collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati,
compresi gli enti operanti nel Terzo settore.»
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate», e' pubblicata nella Gazzetta Uff. 17
febbraio 1992, n. 39, S.O.
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norma per il
diritto al lavoro dei disabili» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni
per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in
particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti
informatici», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
gennaio 2004, n. 13.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O.
- Il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198,
recante: «Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n.
303.
- Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136.
- Si riporta il comma 5 dell'articolo 1 della legge 24
febbraio 2023, n. 14 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe
legislative):
«5. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre
2021, n. 227, le parole: "entro venti mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 15 marzo 2024".
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1989, n. 47
S.O.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».

Note all'art. 1:
- Per l'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22
dicembre 2021, n. 227, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 117 della Costituzione.
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.»
- Per la legge 3 marzo 2009, n. 18, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ai concessionari dei pubblici servizi limitatamente agli articoli 7 e 8.
2. Le Autorita' indipendenti, gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale adeguano i propri ordinamenti ai principi del presente decreto nell'ambito della loro autonomia regolamentare e organizzativa.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 1 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui aldecreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.»
 
Art. 3

Piano integrato di attivita' e organizzazione

1. All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, nell'ambito del personale in servizio, individuano un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilita' delle persone con disabilita' anche comprovata da specifica formazione, che definisce specificatamente le modalita' e le azioni di cui al comma 2, lettera f), proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance di cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al comma 2, lettera b). Le predette funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilita' nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale. I nominativi dei soggetti individuati ai sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare le previsioni di cui al comma 2-bis, anche ricorrendo a forme di gestione associata».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 6 (Piano integrato di attivita' e
organizzazione). - 1.Per assicurare la qualita' e la
trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare la
qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e
procedere alla costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di
diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di
cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio (52) di ogni anno
adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione,
di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti
discipline di settore e, in particolare, deldecreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150e dellalegge 6 novembre
2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato
annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della
performance secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, stabilendo il necessario collegamento della
performance individuale ai risultati della performance
organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di
sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali,
finalizzati ai processi di pianificazione secondo le
logiche del project management, al raggiungimento della
completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle
conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e
manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di
studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie
riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di
personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del
reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle
risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di
reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni
disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
progressioni di carriera del personale, anche tra aree
diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine
dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata
informazione alle organizzazioni sindacali;
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena
trasparenza dei risultati dell'attivita' e
dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere
gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale
anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e
reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti,
nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la
graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento
delle procedure effettuata attraverso strumenti
automatizzati;
f) le modalita' e le azioni finalizzate a
realizzare la piena accessibilita' alle amministrazioni,
fisica e digitale, da parte dei cittadini
ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';
g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno
rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma
1, nell'ambito del personale in servizio, individuano un
dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso
equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione
sociale e dell'accessibilita' delle persone con disabilita'
anche comprovata da specifica formazione, che definisce
specificatamente le modalita' e le azioni di cui al comma
2, lettera f), proponendo la relativa definizione degli
obiettivi programmatici e strategici della performance di
cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di
gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e
degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al
comma 2, lettera b). Le predette funzioni possono essere
assolte anche dal responsabile del processo di inserimento
delle persone con disabilita' nell'ambiente di lavoro di
cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica
dirigenziale. I nominativi dei soggetti individuati ai
sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza
del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione
pubblica.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma
1, con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente
applicare le previsioni di cui al comma 2-bis, anche
ricorrendo a forme di gestione associata.
3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio
degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti
sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della
soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
cui aldecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
le modalita' di monitoraggio dei procedimenti attivati ai
sensi deldecreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo pubblicano il Piano e i relativi
aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio
sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli
adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano
tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione
del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti.
6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e'
adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine
non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015,
n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano
applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme
restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso di differimento del termine previsto a legislazione
vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali,
nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare
la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole
per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dallalegge 7
agosto 2016, n. 160.
7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i
rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente
articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il
decreto di cui al comma 6.
7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa
alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al
comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e
le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a
tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse
proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione
europea, nonche' le metodologie formative da adottare in
riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le
amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio
interno dirigenti e funzionari aventi competenze e
conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione con
risorse interne e per esercitare la funzione di docente o
di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi
formativi.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo le amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000
abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del
presente articolo e al monitoraggio delle performance
organizzative anche attraverso l'individuazione di un
ufficio associato tra quelli esistenti in ambito
provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle
Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.
8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito
di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le
connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro
agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione
della performance, formazione e valorizzazione del capitale
umano, nonche' di garantire la piena applicazione delle
attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli
adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano,
anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in
materia di pubblica amministrazione. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti la composizione e il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa,
o altri emolumenti comunque denominati.»
 
Art. 4
Inclusione sociale e accesso delle persone con disabilita' tra gli
obiettivi di produttivita' nella pubblica amministrazione
1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel valutare la performance individuale ed organizzativa di cui al comma 4 si tiene conto del raggiungimento o meno degli obiettivi per l'effettiva inclusione sociale e la possibilita' di accesso alle persone con disabilita' di cui all'articolo 5, comma 2-bis, anche ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 5-bis del presente articolo.»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Gli obiettivi, anche nell'ottica di una corretta allocazione delle risorse, assicurano l'effettiva inclusione sociale e le possibilita' di accesso delle persone con disabilita'.»;
c) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) agli indicatori di performance relativi al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilita' delle amministrazioni, da parte delle persone con disabilita'.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli artt. 3, 5 e 9 del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Principi generali). - 1.La misurazione e la
valutazione della performance sono volte al miglioramento
della qualita' dei servizi offerti dalle amministrazioni
pubbliche, nonche' alla crescita delle competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e
l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai
singoli e dalle unita' organizzative in un quadro di pari
opportunita' di diritti e doveri, trasparenza dei risultati
delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate
per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare
ed a valutare la performance con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unita'
organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola
e ai singoli dipendenti, secondo le modalita' indicate nel
presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento
della funzione pubblica ai sensi
dell'articolo19deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014,
n. 114.
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita' e
strumenti di comunicazione che garantiscono la massima
trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e
le valutazioni della performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e
strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la
performance individuale e quella organizzativa, secondo
criteri strettamente connessi al soddisfacimento
dell'interesse del destinatario dei servizi e degli
interventi.
4-bis. Nel valutare la performance individuale ed
organizzativa di cui al comma 4 si tiene conto del
raggiungimento o meno degli obiettivi per l'effettiva
inclusione sociale e la possibilita' di accesso alle
persone con disabilita' di cui all'articolo 5, comma 2-bis,
anche ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 5-bis del
presente articolo.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo
e' condizione necessaria per l'erogazione di premi e
componenti del trattamento retributivo legati alla
performance e rileva ai fini del riconoscimento delle
progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di
responsabilita' al personale, nonche' del conferimento
degli incarichi dirigenziali.
5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata
nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della
performance, rileva ai fini dell'accertamento della
responsabilita' dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del
licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo
55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), deldecreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini
specifici nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto.
6. Fermo quanto previsto dall' articolo 13,
dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale
fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 5 (Obiettivi e indicatori). - 01. Gli obiettivi
si articolano in:
a) obiettivi generali, che identificano, in
coerenza con le priorita' delle politiche pubbliche
nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli
eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo8deldecreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, le priorita' strategiche delle
pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita' e ai
servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di
contrattazione di appartenenza e in relazione anche al
livello e alla qualita' dei servizi da garantire ai
cittadini;
b) obiettivi specifici di ogni pubblica
amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva
annuale adottata ai sensi dell'articolo8deldecreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della
performance di cui all'articolo 10.
1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono
determinati con apposite linee guida adottate su base
triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al
primo periodo e' adottato previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo8dellalegge 5
giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01,
lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi
generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio
del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici
dell'amministrazione che a loro volta consultano i
dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative. Gli
obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di
bilancio indicati nei documenti programmatici di cui
allalegge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa
economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli
enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione
per l'erogazione degli incentivi previsti dalla
contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle
linee guida di determinazione degli obiettivi generali,
ogni pubblica amministrazione programma e definisce i
propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione
del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere
successivamente al loro aggiornamento.
1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da
parte degli enti locali, su base volontaria ovvero
obbligatoria ai sensi dell'articolo14deldecreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici
relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti
unitariamente.
1-ter. Nel caso di differimento del termine di
adozione del bilancio di previsione degli enti
territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi
specifici per consentire la continuita' dell'azione
amministrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della
collettivita', alla missione istituzionale, alle priorita'
politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e
chiari;
c) tali da determinare un significativo
miglioramento della qualita' dei servizi erogati e degli
interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di
norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti
da standard definiti a livello nazionale e internazionale,
nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della
produttivita' dell'amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantita' e alla qualita' delle
risorse disponibili.
2-bis. Gli obiettivi, anche nell'ottica di una corretta
allocazione delle risorse, assicurano l'effettiva
inclusione sociale e le possibilita' di accesso delle
persone con disabilita'.»
«Art. 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della
performance individuale). - 1. La misurazione e la
valutazione della performance individuale dei dirigenti e
del personale responsabile di una unita' organizzativa in
posizione di autonomia e responsabilita', secondo le
modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7, e'
collegata: (21)
a) agli indicatori di performance relativi
all'ambito organizzativo di diretta responsabilita', ai
quali e' attribuito un peso prevalente nella valutazione
complessiva; (22)
b) al raggiungimento di specifici obiettivi
individuali;
c) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance generale della struttura, alle competenze
professionali e manageriali dimostrate, nonche' ai
comportamenti organizzativi richiesti per il piu' efficace
svolgimento delle funzioni assegnate; (23)
d) alla capacita' di valutazione dei propri
collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi;
d-bis) agli indicatori di performance relativi al
raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla
programmazione strategica della piena accessibilita' delle
amministrazioni, da parte delle persone con disabilita'.
1-bis. La misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui
all'articolo19, commi 3 e 4, deldecreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' collegata altresi' al raggiungimento
degli obiettivi individuati nella direttiva generale per
l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della
performance, nonche' di quelli specifici definiti nel
contratto individuale.
2. La misurazione e la valutazione svolte dai
dirigenti sulla performance individuale del personale sono
effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e
collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di
gruppo o individuali;
b) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle
competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e
organizzativi.
3.Nella valutazione di performance individuale non
sono considerati i periodi di congedo di maternita', di
paternita' e parentale.»
 
Art. 5

Rappresentanti delle associazioni

1. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilita' iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, partecipano, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, sentito il dirigente di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come inserito dal presente decreto, secondo criteri di maggiore rappresentativita' nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze ed esperienze per materia, alla formazione della sezione del Piano integrato di attivita' ed organizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021 e alla predisposizione delle proposte che il dirigente di cui al citato articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021, come inserito dal presente decreto, formula per l'elaborazione delle parti del Piano relativamente alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 6.
2. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilita' iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono presentare osservazioni, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, relativamente ai profili che riguardano le possibilita' di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilita', al piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quando ne sia prevista la redazione nonche' alla relazione di cui alla lettera b), del comma 1, del medesimo articolo 10.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 45 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106.):
«Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo
settore). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale
del Terzo settore, operativamente gestito su base
territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la struttura competente.
Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo
precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro
unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province
autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio
provinciale del Registro unico nazionale del Terzo
settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
non generale disponibile a legislazione vigente la propria
struttura competente di seguito indicata come «Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a
tutti gli interessati in modalita' telematica.»
- Per il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80 si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla
performance). - 1. Al fine di assicurare la qualita',
comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale
ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
documento programmatico triennale, che e' definito
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua
gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di
cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla
performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di
valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le
previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, deldecreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla
performance di cui al comma 1, lettera b), puo' essere
unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo
227 del citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1,
lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione
alle Camere del documento di economia e finanza, di cui
all'articolo10dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano
delle performance e' adottato non oltre il termine di cui
al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative
al bilancio di previsione di cui all'articolo21dellalegge
31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio, di cui
all'articolo19deldecreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2.
3.
4.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la
mancata adozione del Piano o della Relazione sulla
performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di
indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c),
l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui al
Titolo III e' fonte di responsabilita' amministrativa del
titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha
concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del
periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del
Piano o della Relazione sulla performance,
l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del
mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
pubblica.»
 
Art. 6
Responsabile del processo di inserimento delle persone con
disabilita' nell'ambiente di lavoro

1. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Al fine di garantire» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione all'articolo 7, comma 1, e garantire», le parole «con piu' di duecento dipendenti» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ambiente di lavoro delle persone con disabilita' individuato nell'ambito del personale in servizio»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il responsabile di cui al comma 1 e' individuato tra i dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri dipendenti ed e' scelto prioritariamente tra coloro i quali abbiano esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilita' delle persone con disabilita' anche comprovata da specifica formazione.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 39- ter del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 39-ter (Responsabile dei processi di
inserimento delle persone con disabilita'). - 1. Al fine
di dare attuazione all'articolo 7, comma 1, e garantire
un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle
persone con disabilita', le amministrazioni pubbliche,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, nominano un
responsabile dei processi di inserimento in ambiente di
lavoro delle persone con disabilita' individuato
nell'ambito del personale in servizio.
1-bis. Il responsabile di cui al comma 1 e'
individuato tra i dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri
dipendenti ed e' scelto prioritariamente tra coloro i quali
abbiano esperienza sui temi dell'inclusione sociale e
dell'accessibilita' delle persone con disabilita' anche
comprovata da specifica formazione.
2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge
le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con il centro per l'impiego
territorialmente competente per l'inserimento lavorativo
dei disabili, nonche' con i servizi territoriali per
l'inserimento mirato;
b) predispone, sentito il medico competente della
propria amministrazione ed eventualmente il comitato
tecnico di cui allalegge 12 marzo 1999, n. 68, gli
accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le
soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al
lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti
ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, deldecreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
c) verifica l'attuazione del processo di
inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti
eventuali situazioni di disagio e di difficolta' di
integrazione.»
 
Art. 7

Carta dei servizi

1. Le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualita' del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilita' delle prestazioni per le persone con disabilita', evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilita' i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalita' con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorita' di controllo preposte.
 
Art. 8

Misure di tutela di cui al decreto legislativo
20 dicembre 2009, n. 198

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dalla mancata attuazione o violazione dei livelli di qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilita' delle persone con disabilita' contenuti nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (Attuazione
dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei
concessionari di servizi pubblici), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Presupposti dell'azione e legittimazione ad
agire). - 1. Al fine di ripristinare il corretto
svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un
servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti
ed omogenei per una pluralita' di utenti e consumatori
possono agire in giudizio, con le modalita' stabilite nel
presente decreto, nei confronti delle amministrazioni
pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se
derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri
interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata
emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e
non aventi contenuto normativo da emanarsi
obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da
una legge o da un regolamento, dalla violazione degli
obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla
violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti,
per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorita'
preposte alla regolazione ed al controllo del settore e,
per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in
conformita' alle disposizioni in materia di performance
contenute neldecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del
medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite
daldecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
dalla mancata attuazione o violazione dei livelli di
qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e
l'accessibilita' delle persone con disabilita' contenuti
nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti
dalla normativa vigente in materia.
1-bis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di
cui al comma 1 il giudice tiene conto delle risorse
strumentali, finanziarie e umane concretamente a
disposizione delle parti intimate.
1-ter. Sono escluse dall'applicazione del presente
decreto le autorita' amministrative indipendenti, gli
organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli
altri organi costituzionali nonche' la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Del ricorso e' data immediatamente notizia sul
sito istituzionale dell'amministrazione o del
concessionario intimati; il ricorso e' altresi' comunicato
al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione.
3. I soggetti che si trovano nella medesima
situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel
termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di
discussione del ricorso che viene fissata d'ufficio, in una
data compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo
giorno dal deposito del ricorso.
4. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il
ricorso puo' essere proposto anche da associazioni o
comitati a tutela degli interessi dei propri associati,
appartenenti alla pluralita' di utenti e consumatori di cui
al comma 1.
5. Il ricorso e' proposto nei confronti degli enti i
cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a
gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le
omissioni di cui al comma 1. Gli enti intimati informano
immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente
responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale puo'
intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza,
se ritiene che le violazioni o le omissioni siano
ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati,
ordina l'integrazione del contraddittorio.
6. Il ricorso non consente di ottenere il
risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai
comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi
i rimedi ordinari.
7. Il ricorso e' devoluto alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di
competenza sono rilevabili anche d'ufficio.».
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Locatelli, Ministro per le
disabilita'

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Schillaci, Ministro della salute

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio