Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 novembre 2023
Adeguamento del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale all'articolo 1, commi 191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» che all'articolo 23 ha apportato ulteriori modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
Visto, l'articolo 1, comma 208, lettera a), della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e ha stabilito che la durata della prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», che ha previsto la proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi;
Visto l'articolo 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede la possibilita' che siano apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26, che prevedono la stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 40, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che stabilisce che ai sensi dell'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarieta' territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26;
Visto l'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente disposizioni per l'attuazione della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Trento in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita';
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 96077 del 1° giugno 2016 con il quale e' stato istituito il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarieta' del Trentino ai sensi dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 103593 del 9 agosto 2019 che attualmente reca la disciplina del Fondo di solidarieta';
Visto l'accordo collettivo stipulato in data 5 ottobre 2022 tra Confindustria Trento, Confcommercio Trento Imprese per l'Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL del Trentino e UIL del Trentino con il quale le parti sociali firmatarie hanno manifestato la volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta', gia' costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1-bis come introdotte dall'articolo 1, comma 208, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, e di adeguare quindi l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021 e successive modifiche e integrazioni nonche' apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina del Fondo di solidarieta' del Trentino;
Vista l'intesa del presidente della Provincia autonoma di Trento espressa il 10 ottobre 2023;
Considerato che con l'accordo innanzi citato del 5 ottobre 2022 e' stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo di solidarieta' del Trentino al fine adeguare i criteri e i limiti della prestazione dell'assegno di integrazione salariale fornita dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina del Fondo di solidarieta' del Trentino;
Ritenuto, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di quanto comunicato dall'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota protocollo n. 10650 del 30 ottobre 2023, di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 103593 del 9 agosto 2019 alla luce dell'accordo del 5 ottobre 2022;

Decreta:

Art. 1

Istituzione del Fondo

1. Il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarieta' del Trentino, d'ora in avanti Fondo, e' stato istituito con decreto interministeriale n. 96077 del 1° giugno 2016, successivamente modificato e integrato con decreto interministeriale n. 103593 del 9 agosto 2022.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce autonoma gestione dell'INPS.
3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dalla gestione del Fondo, determinati nella misura e secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.
 
Art. 2

Finalita' e campo di applicazione

1. Il Fondo e' volto ad assicurare nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell'organico, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, ossia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini del calcolo della percentuale di dipendenti di cui al comma 1, la consistenza dell'organico e' determinata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno e con validita' per l'intero anno, sulla base del numero dei dipendenti in forza nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i datori di lavoro che iniziano l'attivita' nel corso dell'anno solare, si fa riferimento al numero di dipendenti in forza nel primo mese di attivita'. Il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'INPS apposita dichiarazione circa l'esistenza o il venir meno del requisito occupazionale. Agli effetti di cui al presente comma sono computati tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
3. I datori di lavoro del settore industriale partecipano al Fondo con riguardo alle imprese escluse dall'ambito dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
4. A decorrere dalla data di istituzione del Fondo hanno facolta' di aderire allo stesso i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno il 75 per cento dei proprio dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
5. I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 costituiti successivamente a livello nazionale. In tal caso, a decorrere dalla data di adesione ai fondi di solidarieta' bilaterali, i datori di lavoro non sono piu' soggetti alla disciplina del Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi gia' versati o dovuti restano acquisiti al Fondo. Il comitato amministratore del Fondo puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
6. I datori di lavoro di cui ai commi 1 e 3, gia' aderenti al fondo residuale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 o al fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo e i datori di lavoro che esercitano la facolta' di cui al comma 4, non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del Fondo o dalla data di adesione a tale Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi gia' versati o dovuti al fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinate ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Il Fondo ha le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
b) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto alle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
c) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) assicurare il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore dei lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni;
e) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea.
 
Art. 3

Computo dei dipendenti

1. Agli effetti di cui al presente decreto, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la loro opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno del datore di lavoro.
 
Art. 4

Destinatari del Fondo

1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno trenta giorni, anche non continuativi e cumulabili in diversi contratti di lavoro con il medesimo datore di lavoro, alla data della domanda di concessione del trattamento.
2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, l'anzianita' di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata.
3. Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e' prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite.
4. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici e le altre figure professionali escluse dalla normativa statale.
 
Art. 5

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore composto da sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dai sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro stipulanti l'accordo sindacale del 5 ottobre 2022, aventi i requisiti di competenza e di assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e i requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 38 del medesimo decreto legislativo.
2. Il comitato amministratore si compone altresi' di due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' da un rappresentante, con qualifica di dirigente, della Provincia autonoma di Trento in possesso dei requisiti di onorabilita' previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Ai componenti del comitato amministratore non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e' riconosciuto, a valere sulle disponibilita' del Fondo, il rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.
4. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni. I componenti del comitato amministratore non possono ricoprire la carica per piu' di due volte consecutive.
5. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato tra i propri membri con criterio di alternanza tra la parte datoriale e la parte sindacale.
6. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.
7. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti aventi diritto al voto.
8. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore, che potra' riunirsi anche con modalita' telematiche, il collegio sindacale dell'INPS, anche con modalita' telematica, nonche' il direttore generale del medesimo Istituto, o un suo delegato con voto consultivo.
10. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il procedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni. Entro tre mesi, il presidente dell'INPS stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
11. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
 
Art. 6

Compiti del comitato amministratore

1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di:
a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;
c) monitorare l'utilizzo delle risorse per i settori economici, sulla base dei dati di utilizzo delle prestazioni da parte dei datori di lavoro distinti per settori produttivi forniti da INPS;
d) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
e) adottare criteri di precedenza, turnazione e limiti nell'accesso agli interventi e ai trattamenti, anche riferibili all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro;
f) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita';
g) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
 
Art. 7

Prestazioni

1. Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
2. Il Fondo eroga tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il Fondo puo' stabilire le seguenti ulteriori prestazioni:
a) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nell'ambito del quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi cinque anni;
b) versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non superiore a trentacinque anni per un periodo non inferiore a tre anni;
c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea.
 
Art. 8

Assegno di integrazione salariale

1. L'importo dell'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, e' d'importo pari all'integrazione salariale come previsto dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015. La riduzione di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 rimane nelle disponibilita' del Fondo.
2. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto, l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e' riconosciuto per le seguenti durate:
a) datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente:
durata massima non superiore a tredici settimane per singola richiesta, e in ogni caso nel limite di cinquantadue settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile. Nel caso di causale straordinaria per contratto di solidarieta', il limite e' elevato a ventiquattro mesi;
b) datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti nel semestre precedente: durata massima non superiore a ventisei settimane per singola richiesta, e in ogni caso nel limite di cinquantadue settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile. Nel caso di causale straordinaria per contratto di solidarieta', il limite e' elevato a ventiquattro mesi;
c) datori di lavoro che occupano mediamente oltre i quindici dipendenti nel semestre precedente:
1) cinquantadue settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie in un biennio mobile;
2) ventiquattro mesi, anche continuativi in un quinquennio mobile, per la causale CIGS riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
3) dodici mesi, anche continuativi, per la causale CIGS crisi aziendale;
4) ventiquattro mesi, ovvero trentasei mesi alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 148/2015, anche continuativi in un quinquennio mobile, per causale CIGS contratto di solidarieta'.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148/2015 in relazione alla disciplina dell'accordo di transizione occupazionale, secondo il quale, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai datori di lavoro che occupano piu' di quindici dipendenti puo' essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22 del medesimo decreto legislativo, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
4. Per ciascuna unita' produttiva il trattamento di assegno di integrazione salariale non puo' superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile, fermo restando quanto stabilito all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
5. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
6. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
7. L'accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale e' preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Le aziende associate ad un ente bilaterale possono svolgere la consultazione sindacale presso il medesimo ente.
8. Le domande di accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale corredate di tutte le informazioni previste dalle disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, devono essere presentate all'INPS, sede di Trento, non prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa.
9. In caso di presentazione tardiva della domanda, l'eventuale prestazione non puo' essere erogata per periodi antecedenti di una settimana rispetto alla domanda di prestazione.
10. Il comitato amministratore valuta le domande di assegno di integrazione salariale presentate secondo i criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, e successive modifiche e integrazioni, per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria e successive modifiche e integrazioni.
11. All'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
12. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonche' di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attivita' di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, il trattamento e' sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
13. Ai lavoratori beneficiari dell'assegno di integrazione salariale spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. A decorrere dal 1° marzo 2022, la predetta tutela e' riconosciuta ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione dell'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230.
 
Art. 9

Modalita' di erogazione dell'assegno
di integrazione salariale

1. L'assegno di integrazione salariale e' erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo dell'assegno di integrazione salariale e' rimborsato al datore di lavoro o conguagliato da questo secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso dell'assegno di integrazione salariale non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo che siano trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della erogazione dell'assegno di integrazione salariale o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
4. Il comitato amministratore puo' autorizzare il pagamento diretto dell'assegno di integrazione salariale in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta dello stesso. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
 
Art. 10

Tutele integrative delle prestazioni connesse
alla perdita del posto di lavoro

1. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 2, sono destinate ai lavoratori stagionali e ai lavoratori che hanno compiuto i cinquantotto anni di eta' e che non hanno ancora maturato i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
2. Ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l'intera sua durata, e che alla data di cessazione del rapporto di lavoro hanno compiuto i cinquantotto anni di eta', il Fondo eroga, a decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI, una prestazione di durata pari ad un mese e di importo pari all'ultima NASpI percepita. Il Fondo trasferisce, altresi', all'INPS la contribuzione correlata.
3. Ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l'intera sua durata e che hanno lavorato con la qualifica di stagionali nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune, per un periodo non inferiore a ventisei settimane, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la domanda di accesso alle tutele integrative di cui al presente articolo, e per i quali la durata della NASpI non supera i quattro mesi, il Fondo eroga a decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI, una prestazione di durata pari alla differenza tra quattro mesi e la durata della NASpI e in ogni caso non superiore ad un mese, e di importo pari all'ultima NASpI percepita. Il Fondo trasferisce, altresi', all'INPS la contribuzione correlata.
4. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono computate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
 
Art. 11

Assegno straordinario

1. L'accesso all'assegno straordinario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a) presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con quelle territoriali.
2. L'importo dell'assegno straordinario e' pari alla somma delle seguenti voci:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
3. Per l'assegno straordinario, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto all'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia. L'assegno straordinario, esclusa la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per l'erogazione della pensione, fermo restando il periodo massimo di sessanta mesi. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche di sostegno al reddito, le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente.
4. Il Fondo provvede a versare, per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario, la contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata o di vecchiaia, e per la determinazione della sua misura.
5. Per ottenere l'assegno straordinario, il lavoratore deve rinunciare al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva e ad altri eventuali istituti previsti dalla contrattazione collettiva nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nel limite della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto la prestazione e' cumulabile con il reddito derivante da eventuali prestazioni lavorative eseguite nel periodo di godimento dell'assegno.
6. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione correlata dovuta e' computata in base a quanto previsto all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
7. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione del lavoratore tempo per tempo vigente e versata a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
 
Art. 12

Contributi ai programmi formativi

1. L'accesso ai contributi al finanziamento di programmi formativi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c) presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle territoriali. L'accesso ai programmi formativi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), e' permesso anche in assenza di accordo aziendale, qualora l'intervento formativo di cui viene chiesto il finanziamento sia previsto dai contratti collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale sottoscritti da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo.
2. I contributi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), sono erogati nel quadro dei processi di qualificazione del personale volti al miglioramento organizzativo, all'accrescimento delle competenze dei lavoratori, alla riconversione e riqualificazione del personale e nel quadro di procedimenti di riorganizzazione aziendale, anche in ottemperanza alle vigenti normative in tema di programmi di gestione degli esuberi o comunque di riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, propedeutici alla concessione delle integrazioni salariali straordinarie. L'accesso a tali contributi e' subordinato alla comunicazione preventiva al Fondo e alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, a quelle territoriali, della data di avvio, della durata, degli addetti coinvolti e dei contenuti dei programmi formativi per i quali si richiede il contributo. Il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi non potra' essere superiore alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso di altri fondi, provinciali, nazionali o dell'Unione Europea, solo qualora i contributi erogati da altri fondi siano calcolati sulla base della retribuzione lorda percepita dai lavoratori coinvolti nei programmi formativi.
 
Art. 13

Staffetta generazionale

1. L'accesso alla prestazione della staffetta generazionale di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle territoriali.
 
Art. 14

Finanziamento

1. A copertura delle prestazioni di cui all'articolo 7, e' dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario nella misura dello:
1) 0,50 per cento per i datori di lavoro che occupano nel semestre precedente mediamente fino a cinque dipendenti, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, destinatari delle prestazioni di cui all'articolo 4;
2) 0,80 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre precedente da 5,1 a quindici dipendenti ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, destinatari delle prestazioni di cui all'articolo 4;
3) 0,90 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre precedente oltre i quindici dipendenti ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, destinatari delle prestazioni di cui all'articolo 4.
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, nella misura del 4 per cento delle retribuzioni perse dal lavoratore;
c) un contributo straordinario, a carico del datore di lavoro, a copertura dell'assegno straordinario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. L'azienda versa al Fondo tale importo in rate mensili. Resta fermo il versamento della contribuzione correlata direttamente all'INPS;
d) per la prestazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), gli oneri e le minori entrate sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo;
e) a decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando l'obbligo di garantire l'equilibrio di bilancio del Fondo, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 1, lettera a), puo' essere ridotta fino alla misura massima del 40% previa apposita delibera del comitato da assumersi entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per l'utilizzo delle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 2, il comitato amministratore del Fondo puo' proporre un contributo integrativo a carico dell'ultimo datore di lavoro.
3. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di finanziamento minima prevista dall'articolo 40, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
4. Ai contributi di finanziamento si applicano le vigenti disposizioni in tema di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
5. La Provincia autonoma di Trento potra' destinare in favore del Fondo specifici finanziamenti volti a garantire la funzionalita' del Fondo stesso nel suo complesso, valorizzando in modo particolare la sinergia sul territorio tra i diversi strumenti previsti in relazione agli ammortizzatori sociali, alle politiche attive e del lavoro in generale, anche in applicazione delle deleghe funzionali attribuite in materia all'autonomia speciale. In questo caso i finanziamenti saranno vincolati allo specifico capitolo di spesa finalizzato, salvo diversa deliberazione della giunta provinciale e successivo atto formale del comitato a recepimento.
 
Art. 15

Obblighi di bilancio

1. Il Fondo ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie entro i limiti delle risorse gia' acquisite.
3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio.
4. Il Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio, con le seguenti scadenze:
a) in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla prima seduta del comitato amministratore;
b) ogni tre anni;
c) in ogni caso in cui il comitato amministratore lo ritenga necessario per garantire il buon andamento del Fondo.
5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 4, il comitato amministratore ha facolta' di proporre modifiche relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.
6. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attivita' di cui al comma 5, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, d'intesa con il responsabile del dipartimento competente in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 5, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
 
Art. 16
Disposizione in materia di rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva

1. A decorre dal 1° gennaio 2022, la regolarita' del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria al Fondo di solidarieta' del Trentino e' condizione per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC).
 
Art. 17

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2023

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 3011