Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2024 (vai al sommario) |
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
DELIBERA 19 dicembre 2023 |
Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024. (Delibera n. 610). |
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IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Nell'adunanza del 19 dicembre 2023; Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC); Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza «per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive»; Vista il comma 67 del medesimo art. 1 della legge n. 266/2005 il quale stabilisce che l'Autorita' «determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione» nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici» in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78; Visto l'art. 222, comma 12, del decreto legislativo 36/2023, il quale conferma quanto previsto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005; Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'ANAC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016; Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno 2017 n. 96, cosi' come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lettera b), restano nella disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»; Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, deve essere corrisposta all'ANAC, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'ANAC, dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; Vista la delibera n. 1078 adottata dall'ANAC il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera n. 359/2017; Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Vista la delibera n. 584 adottata dall'A.N.AC. il 19 dicembre 2023 con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorita' per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici; Vista la delibera n. 215 adottata dall'A.N.AC. il 27 aprile 2022 con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorita' per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del Codice dei contratti pubblici; Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo a «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (da ultimo modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) il quale dispone che «Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, [....] , non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi»; Visto l'art. 22, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014 il quale impone una riduzione non inferiore al 20 per cento del trattamento accessorio del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti; Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese le autorita' indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale; Visto l'art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019, il quale prevede che determinati soggetti, tra cui anche le autorita' indipendenti, «non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati»; Visto l'art. 1, comma 593, della legge n. 160/2019, il quale prevede che il nuovo limite di spesa puo' essere superato in presenza di determinate circostanze ivi indicate, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilita' di bilancio; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato del 21 aprile 2020, n. 9 recante indicazioni circa l'adeguamento del bilancio di previsione degli enti ed organismi pubblici in merito all'applicazione dei sopraindicati limiti di spesa, successivamente confermate e in parte integrate con le circolari n. 11/2021, n. 23/2022 e n. 29/2023; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante «Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021; Visto il progetto «Interoperabilita' E-Service ANAC» nell'ambito del PNRR Italia, Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura», Componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», intervento 1.3.1 «Piattaforma nazionale digitale dei dati», finanziato per l'anno 2024 con euro 8.343.607,29; Visto il progetto «Migrazione dell'infrastruttura digitale sul Polo strategico nazionale», nell'ambito del PNRR Italia, Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura», Componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», Investimento 1.1. «Infrastrutture digitali», finanziato per l'anno 2024 con euro 2.100.000,00; Visto il progetto «Sistema per la redazione e trasmissione del Piano triennale sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza (PTPCP) e della sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato attivita' e organizzazione (PIAO)», ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Legalita' 2014-2020» (POC Legalita'), Asse 1, Linea di azione 1.2, finanziato per l'anno 2024 con euro 534.970,00; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale all'art. 49, comma 4, assegna all'Autorita', per l'anno 2024, euro 2 milioni per la piena operativita' e implementazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici; Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, il quale assegna all'Autorita', per l'anno 2024, euro 2.427.662,00 per il potenziamento del whistleblowing; Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, la quale assegna all'Autorita', per l'anno 2024, euro 2.738.467,00 per il rafforzamento dei compiti istituzionali, con particolare riguardo alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ottica PNRR; Visto il disegno di legge AS 926 - «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'ANAC venga assegnata la somma di euro 11.198.408,00 per l'esercizio 2024, la somma di euro 9.066.405,00 per l'anno 2025 e la somma di euro 9.314.880,00 per l'anno 2026; Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale) in base ai quali le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico anche mediante l'utilizzo di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento; Visto il regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorita', approvato con delibera n. 540 del 7 luglio 2021; Preso atto del deliberato del Consiglio dell'Autorita' nella seduta del 19 dicembre 2023 che approva, ai fini della documentazione di bilancio, il documento unico di programmazione di cui all'art. 5 del Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorita' nazionale anticorruzione. Visto il bilancio di previsione dell'ANAC per l'anno finanziario 2024 e bilancio per il triennio 2024-2026;
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'ANAC, nell'entita' e con le modalita' previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti, di cui all'art. 1, lettera a), dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023; b) gli operatori economici, di cui all'art. 1, lettera l), dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a); c) le societa' organismo di attestazione, di cui all'art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023. 2. Sono esentati dall'obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di: a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 cosi' come individuate con le delibere dell'ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018; b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192. 3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovra' inviare, esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it - entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell'ANAC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l'esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti. |
| Art. 2
Entita' della contribuzione
1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'ANAC, con le modalita' e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara: ===================================================================== | | | Quota | | |Quota stazioni| operatori | | Importo posto a base di gara | appaltanti | economici | +=======================================+==============+============+ |Inferiore a € 40.000 | Esente | Esente | +---------------------------------------+--------------+------------+ |Uguale o maggiore a € 40.000 e | | | |inferiore a € 150.000 | € 35,00 | Esente | +---------------------------------------+--------------+------------+ |Uguale o maggiore a € 150.000 e | | | |inferiore a € 300.000 | | € 18,00 | +---------------------------------------+ € 250,00 +------------+ |Uguale o maggiore a € 300.000 e | | | |inferiore a € 500.000 | | € 33,00 | +---------------------------------------+--------------+------------+ |Uguale o maggiore a € 500.000 e | | | |inferiore a € 800.000 | | € 77,00 | +---------------------------------------+ € 410,00 +------------+ |Uguale o maggiore a € 800.000 e | | | |inferiore a € 1.000.000 | | € 90,00 | +---------------------------------------+--------------+------------+ |Uguale o maggiore a € 1.000.000 e | | | |inferiore a € 5.000.000 | € 660,00 | € 165,00 | +---------------------------------------+--------------+------------+ |Uguale o maggiore a € 5.000.000 e | | | |inferiore a € 20.000.000 | | € 220,00 | +---------------------------------------+ € 880,00 +------------+ |Uguale o maggiore a € 20.000.000 | | € 560,00 | +---------------------------------------+--------------+------------+ 2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'ANAC un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario. |
| Art. 3
Modalita' e termini di versamento della contribuzione
1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso dall'ANAC con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo. 2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilita' alla procedura di selezione del contraente utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall'Autorita'. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma e' causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005. 3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall'Autorita'. Detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi novanta giorni dall'approvazione del bilancio. Il versamento totale della contribuzione deve essere corrisposto non oltre il 31 dicembre 2024. 4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in piu' lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verra' calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara. 5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in piu' lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta. 6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'ANAC. |
| Art. 4
Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), secondo le modalita' previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. 2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. |
| Art. 5
Indebiti versamenti
1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute oppure di versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, e' possibile presentare all'ANAC un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa, secondo le modalita' riportate sul sito dell'ANAC. |
| Art. 6
Disposizione finale
1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.
Il Presidente: Busia Il segretario: Angelucci |
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