Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2024 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 30 novembre 2023
Fondo sanitario nazionale 2023. Riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 33/2023).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 30 novembre 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal CIPE su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera a) fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonche' il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 recante «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», e che ha previsto un sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito anche SSN) basato sulla capacita' fiscale regionale, corretto da misure perequative, stabilendo che al finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulle benzine e la compartecipazione all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010), come successivamente integrato e modificato dall'art. 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che disciplina i sistemi premiali per le regioni a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrate delle regioni a statuto ordinario, nonche' di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario» e, in particolare, l'art. 26, concernente la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario;
Visto l'art. 4, comma 9-quaterdecies, del citato decreto-legge n. 198 del 2022, il quale ha integrato il succitato art. 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011, disponendo che anche per l'annualita' 2023, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali, sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale: Emilia Romagna, Marche, Veneto, Lombardia e Umbria;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Visto l'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha determinato in 126.061,00 milioni di euro il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2023;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 recante «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» e, in particolare l'art. 11, comma 2, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard e' individuato per il medesimo anno un fondo pari a euro 40.000.000, da rivalutare annualmente da parte del Ministero della salute sulla base dei fabbisogni assistenziali soddisfatti, destinato alla remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo decreto legislativo ed e' ripartito tra le regioni e le province autonome in coerenza con le prestazioni di alta specialita' rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCCS rilevate nell'ambito dei flussi informativi;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 13 marzo 2023 recante «Definizione dei nuovi criteri e dei pesi relativi per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard» il quale, nell'operare una revisione dei criteri di riparto in attuazione dell'art. 27, comma 7, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2023, il fabbisogno sanitario nazionale standard e' ripartito sulla base dei seguenti criteri: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per eta', tassi di mortalita' della popolazione con eta' inferiore a 75 anni, dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari;
Visto l'Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per anno 2023 definito all'unanimita' dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 2 agosto 2023;
Visto l'art. 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022, che integra le disposizioni di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e stabilisce che la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del SSN e' pari allo 0,5 per cento delle predette risorse e che i criteri, per tale riparto sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
Considerato che il predetto importo di euro 126.061,00 milioni e' stato rideterminato, in euro 128.869,20 milioni dai seguenti provvedimenti legislativi: a) dall'art. 1, comma 259, della citata legge n. 234 del 2021 che ha incrementato di euro 200,00 milioni il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi; b) dall'art. 1, comma 260, della legge n. 234 del 2021 che ha incrementato di euro 319,00 milioni di euro le risorse destinate ad aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici; c) dall'art. 1, comma 535, della citata legge n. 197 del 2022, che ha incrementato di euro 2.150,00 milioni il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato; d) dall'art. 1, comma 588, della legge n. 197 del 2022, che ha incrementato di euro 5 milioni destinato ad attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione; e) dall'art. 7-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante «Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in materia (di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonche' di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale) e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, che, per consentire l'assolvimento dei compiti attribuiti alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, ha ridotto il valore complessivo del fabbisogno sanitario nazionale standard di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023; f) dall'art. 11, comma 4, del citato decreto-legge n. 34 del 2023 che, per incrementare dal 1° giugno 2023 l'indennita' di pronto soccorso in favore della dirigenza medica e del personale del comparto sanita', e per remunerare in misura maggiorata le prestazioni aggiuntive garantite dal personale medico ed infermieristico, ha incrementato il valore complessivo del fabbisogno sanitario nazionale standard di 170 milioni di euro;
Considerato, altresi', che nel sopracitato livello di finanziamento di euro 128.869,20 milioni, sono ricompresi a) euro 1.000,00 milioni, quale concorso al finanziamento degli interventi previsti dal titolo I «Salute e sicurezza» del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 265, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020) b) euro 554 milioni per il finanziamento dell'abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati (art. 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») c) euro 33,715 milioni per il finanziamento degli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori (art. 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167 recante «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»);
Considerato inoltre, che il sopracitato importo di euro 128.869,20 milioni e' stato rideterminato, in riduzione, di euro 864 milioni destinati al finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, ai sensi del comma 401, dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», al cui riparto si provvede secondo specifiche modalita' individuate con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 16 febbraio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 81 del 7 aprile 2018 e che, pertanto, lo stanziamento complessivo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2023 e' quantificato in euro 128.005,20 milioni;
Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del SSN nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), relativo alla Regione Sardegna;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita, nella seduta del 9 novembre 2023 (rep. atti n. 262/CSR), sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2023;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 9 novembre 2023 (rep. atti n. 263/CSR) sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali pari a 644,346 milioni di euro per l'anno 2023;
Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto n. 19336-P del 15 novembre 2023, concernente il riparto, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2023, pari a euro 128.005,20 milioni;
Vista la nota del Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria - del 22 novembre 2023, prot. n. 41134 con cui viene specificato che, nell'ambito del finanziamento vincolato a favore delle regioni e delle province autonome e' ricompresa la quota di euro 5 milioni destinata a finanziare un contributo in favore di determinate categorie di cittadini per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi (cd. Bonus psicologo);
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'»;
Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa e' stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;
Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2023 ammonta ad euro 128.005.200.000 ed e' articolato nelle seguenti componenti di finanziamento:
a) euro 123.810.148.974 sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) incluse le quote relative: alla prevenzione e cura dell'AIDS, alla prevenzione e cura dei malati affetti dal morbo di Hansen, all'assistenza ai cittadini extracomunitari irregolari. Il finanziamento e' assegnato e ripartito alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da allegata tabella A, che costituisce parte integrante della presente delibera, ed e' comprensivo, tra l'altro, di euro 6.944.852.599 destinati, da specifiche norme di legge, alle seguenti finalita':
1. euro 4.390.000 per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»);
2. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con il SSN (legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»);
3. euro 200.000.000 finalizzati al finanziamento dei maggiori oneri a carico del SSN conseguenti alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102);
4. euro 50.000.000 per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanita' (art. 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2015);
5. euro 186.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel Nuovo Piano nazionale vaccini (NPNV), ai sensi dell'art. 1, comma 408, della citata legge n. 232 del 2016, ripartiti anche per l'anno 2023 in ragione della quota di accesso, come determinata con la presente proposta di riparto, mantenendo ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, e affidando al Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 la valutazione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di copertura vaccinale che costituiscono adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, come gia' previsto con la precedente intesa Stato-regioni n. 147/CSR del 1° agosto 2018;
6. euro 150.000.000 ai sensi dell'art. 1, comma 409, della legge n. 232 del 2016 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN svolti secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ripartiti anche per l'anno 2023 in ragione della quota di accesso, come determinata con la presente proposta di riparto, mantenendo ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;
7. euro 33.715.000 per il finanziamento degli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori (art. 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, recante «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»);
8. euro 111.000.000 per l'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie (art. 1, commi 435 e 435-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»);
9. euro 26.350.000 per l'attivita' di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale (art. 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»);
10. euro 554.000.000 per la copertura del minor gettito derivante dalla soppressione del cosi' detto superticket, ai sensi dell'art. 1, commi 446 e 447, della citata legge n. 160 del 2019;
11. euro 1.000.000.000 quale concorso statale al finanziamento degli interventi di cui al titolo I «Salute e sicurezza» del decreto-legge n. 34 del 2020 come previsto dall'art. 265, comma 4, del medesimo decreto-legge;
12. euro 1.115.713.624 quale contributo per le finalita' di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, e di cui all'art. 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (spesa per il personale per piano territoriale e ospedaliero) ripartiti con la Tabella «Allegato B» e la Tabella «Allegato C» unite al medesimo decreto-legge;
13. euro 100.000.000 per finanziare l'indennita' di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere ai dipendenti delle aziende e degli enti del SSN appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonche' agli operatori socio-sanitari, ai sensi dell'art. 1, comma 414 e 415 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», corredato delle relative note»;
14. euro 500.000.000 per finanziare l'incremento dell'indennita' di esclusivita' della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 407, della citata legge n. 178 del 2020;
15. euro 335.000.000 per finanziare l'incremento dell'indennita' di specificita' infermieristica, ai sensi dell'art. 1, comma 409, della legge n. 178 del 2020;
16. euro 90.000.000 per finanziare l'indennita' di natura accessoria per la dirigenza medica e per il personale del comparto sanita', ai sensi dell'art. 1, commi 293 e 294, della citata legge n. 234 del 2021;
17. euro 200.000.000 per finanziare l'aggiornamento dei LEA, ai sensi dell'art. 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021;
18. euro 314.200.000 per finanziare le misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 (art. 1, comma 261, della legge n. 234 del 2021) a cui accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno finanziario;
19. euro 30.000.000 per corrispondere dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 l'indennita' di pronto soccorso per dirigenza medica (art. 11, comma 3, del citato decreto-legge n. 34 del 2023);
20. euro 70.000.000 per corrispondere dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 l'indennita' di pronto soccorso per personale del comparto sanita' (art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023);
21. euro 1.400.000.000 quale contributo per i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche ai sensi dell'art. 1, comma 535, della legge n. 197 del 2022 a cui accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno finanziario;
22. euro 365.483.975 quale quota che puo' essere utilizzata per il recupero delle liste d'attesa (art. 4, comma 9-octies, del citato decreto-legge n. 198 del 2022);
23. euro 40.000.000 per il finanziamento del fondo da destinare all'acquisto, presso gli IRCCS che sottoscrivono gli accordi contrattuali ai sensi del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, di prestazioni sanitarie di alta specialita' rientranti nelle aree tematiche degli stessi istituti, da erogare a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle ove insistono le strutture, in attuazione dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 200 del 2022; tale fondo e' ripartito, tra le regioni ove insistono gli IRCCS pubblici e privati, in coerenza con le prestazioni di alta complessita' rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCCS rilevate nell'ambito dei flussi informativi (SDO 2022);
b) euro 2.227.714.256 sono vincolati in favore delle regioni e delle province autonome per le seguenti attivita':
1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma e' ripartita, assegnata e/o accantonata con separata delibera di questo comitato adottata in data odierna;
2. euro 40.000.000 per indennita' abbattimento di animali (art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218 recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»);
3. euro 340.000.000 per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita' derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 (art. 103, comma 24, del citato decreto-legge n. 34 del 2020);
4. euro 20.000.000 per il finanziamento di prestazioni erogate in mobilita' attiva dagli IRCCS (art. 1, comma 496, della legge n. 178 del 2020);
5. euro 12.000.000 finalizzati ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza al fine di garantire l'esigibilita' dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 recante «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n 181);
6. euro 6.680.000 per attivita' di medicina penitenziaria, che saranno trasferite dal Ministero della giustizia sulla base della ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (art. 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 recante «Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419»);
7. euro 165.424.023 per il finanziamento della medicina penitenziaria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (art. 2, comma 283, legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»);
8. euro 54.875.233 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e dell'art. 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sulla base della ripartizione riportata nella colonna 3 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
9. euro 73.735.000 per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 recante «Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, come modificato dall'art. 1, comma 518, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, e come ulteriormente modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 sulla base della ripartizione riportata nella colonna 4 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
10. euro 10.000.000 per il finanziamento di interventi di potenziamento delle attivita' di prevenzione sull'intero territorio nazionale e rafforzamento dei servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro sulla base della ripartizione riportata nella colonna 5 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (art. 50 del decreto-legge n. 73 del 2021) a cui accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno finanziario;
11. euro 5.000.000 per il finanziamento delle spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi a seguito dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica ai sensi dell'art. 1-quater, comma 3, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
c) euro 224.541.000 sono finalizzati e gia' ripartiti alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano secondo la seguente ripartizione:
1. euro 4.441.000 per le finalita' di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 73 del 2021 e ripartiti con la Tabella B allegata alla norma (esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID);
2. euro 70.000.000 per le finalita' di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023 (incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive per personale medico ed infermieristico);
3. euro 150.100.000 ripartiti con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2022 destinati al finanziamento del nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale (art. 1, comma 274 della legge 30 dicembre 2021);
d) euro 1.098.449.770 sono destinati al finanziamento delle seguenti attivita' e oneri di altri enti:
1. euro 10.000.000 per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.) sulla base della ripartizione riportata nella colonna 6 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» e legge 23 dicembre 2006, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»);
2. euro 3.000.000 per la quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli II.ZZ.SS. sulla base della ripartizione riportata nella colonna 7 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (legge n. 244 del 2007);
3. euro 8.214.000 per la quota parte degli oneri contrattuali del periodo 2016-2018 del personale degli II.ZZ.SS. sulla base della ripartizione riportata nella colonna 8 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
4. euro 10.352.444 per la quota parte degli oneri per gli arretrati del contratto del biennio economico 2019-2021, del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 9 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
5. euro 4.977.265 per la quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2019-2021 (annualita' 2023), del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 10 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
6. euro 265.993.000 per il funzionamento degli II.ZZ.SS. sulla base della ripartizione riportata nella colonna 11 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 recante «Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»);
7. euro 6.000.000 per il rimborso dell'anticipazione di liquidita' alla Croce rossa italiana (CRI), ai sensi dell'art. 49-quater, comma 2-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
8. euro 2.000.000 per il finanziamento del Centro nazionale trapianti ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
9. euro 2.500.000 per il pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti (legge 29 ottobre 1987, n. 456), (art. 3, comma 6 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante «Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonche' per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri», convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456;
10. euro 785.413.061 destinati alle universita' per la remunerazione dei medici in formazione specialistica, (decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, recante «Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)», art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, art. 1, comma 421, della legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 260, della legge n. 234 del 2021);
e) euro 644.346.000 sono accantonati per la ripartizione delle quote premiali per l'anno 2023 da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sul cui schema e' stata sancita la prevista intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 novembre 2023 (rep. atti n. 263/CSR).
2. Il riparto delle fonti di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), comprensiva della quota finalizzata per ciascuna regione e per le province autonome, e' indicato nell'allegata tabella C che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1742
 
Allegato

TABELLA A

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA C

Parte di provvedimento in formato grafico