Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 novembre 2023
Disposizioni attuative della risoluzione IMO A. 1158 (32) ai fini dell'erogazione dei servizi al traffico marittimo denominati Vessel Traffic Services (VTS).


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visti gli articoli 16, 18 e 62 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e l'art. 59 del relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante riordino della legislazione in materia portuale;
Vista la legge 14 marzo 2001, n. 51, recante «Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo»;
Visto il capitolo V, regole 10, 11 e 12, della «Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita in mare», adottata a Londra 1° novembre 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 recante «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel Traffic Services), emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visti i contenuti delle linee guida contenute nella risoluzione assembleare dell'Organizzazione marittima internazionale A.1158(32), adottata a Londra il 15 dicembre 2021;
Considerato che e' necessario, ai sensi delle citate normative, garantire ed incrementare la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la protezione dell'ambiente marino e costiero dai possibili effetti dannosi del traffico marittimo, attraverso l'erogazione dei servizi di assistenza al traffico marittimo (Vessel Traffic Services);
Ritenuto che e' necessario emanare le disposizioni attuative per l'erogazione dei servizi di assistenza al traffico marittimo (Vessel Traffic Services) in conformita' a quanto previsto dalle linee guida internazionali;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) VTS (Vessel Traffic Services - servizi di assistenza al traffico marittimo): i servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 196 del 2005;
b) Autorita' nazionale competente: l'autorita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 196 del 2005;
c) Autorita' VTS (VTS provider): le autorita' marittime di cui all'art. 2, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di centro VTS;
d) Centro VTS: la sede da cui opera l'autorita' VTS;
e) Area VTS: l'area individuata con i provvedimenti di cui all'art. 6 in cui opera l'autorita' VTS;
f) personale VTS: personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto appositamente formato, certificato e abilitato, che svolge i compiti associati ai servizi di assistenza al traffico marittimo;
g) nave partecipante: una nave che partecipa obbligatoriamente o volontariamente al VTS.
 
Art. 2

Finalita' del VTS

La finalita' del VTS e' di contribuire alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza ed efficienza della navigazione, nonche' alla protezione dell'ambiente marino all'interno di un'area VTS, mitigando il rischio dell'insorgere di situazioni pericolose.
 
Art. 3

Autorita' nazionale competente

1. L'Autorita' nazionale competente svolge i seguenti compiti:
a) emana le direttive tecniche di settore, tenendo conto degli standard internazionali in materia di servizi di assistenza al traffico marittimo;
b) rappresenta i pertinenti interessi nazionali presso gli organismi internazionali di riferimento;
c) valuta la necessita' di istituire, potenziare, accorpare, riqualificare o mantenere i servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) sul territorio dello Stato, utilizzando i criteri dell'analisi del rischio, ed autorizza l'autorita' VTS ad erogare il servizio, ovvero a cessarne l'erogazione, all'interno di un'area determinata;
d) e' responsabile della formazione del personale VTS, svolta in aderenza agli standard internazionali;
e) autorizza ed esercita il controllo sui centri di formazione VTS;
f) predispone linee guida per il personale VTS e livelli di equipaggiamento dei centri VTS;
g) registra gli incidenti ed i mancati incidenti che si verificano all'interno delle aree VTS;
h) effettua periodicamente opportune verifiche sull'adeguatezza dell'autorita' VTS e dei centri VTS rispetto alla normativa nazionale ed internazionale di settore e ne analizza le prestazioni;
i) assicura che le attrezzature, i sistemi e le infrastrutture siano appropriate per gli obiettivi del VTS;
j) assicura che il personale VTS sia in numero adeguato, debitamente formato, certificato e abilitato.
 
Art. 4

Autorita' VTS/VTS provider

1. L'autorita' VTS (VTS provider):
a) assicura che il servizio erogato sia conforme alle linee guida internazionali ed alle disposizioni emanate dall'autorita' nazionale competente;
b) predispone, adotta e mantiene aggiornato il proprio regolamento, contenente le procedure operative interne ed esterne per lo svolgimento dei servizi VTS;
c) definisce gli obiettivi operativi del VTS, verificando che le attrezzature, i sistemi, le infrastrutture ed il personale siano adeguati allo scopo, rappresentando all'autorita' nazionale competente la necessita' di adottare eventuali provvedimenti;
d) riferisce all'autorita' nazionale competente in merito a eventuali necessita' di modificare i provvedimenti di cui all'art. 6;
e) assicura adeguata pubblicita' dei servizi resi e delle procedure operative del proprio Centro VTS.
2. Per raggiungere le finalita' di cui all'art. 2, l'autorita' VTS svolge le seguenti attivita' operative:
a) fornisce alle navi tempestive rilevanti informazioni sui fattori che possono influenzare la sicurezza della navigazione e contribuire al processo decisionale di bordo;
b) monitora e organizza il traffico, al fine di assicurare la sicurezza e l'efficienza dei movimenti delle navi;
c) reagisce all'insorgere di situazioni pericolose;
d) fornisce ogni altra informazione, consiglio, avvertimento o istruzione, ritenuti necessari in relazione all'evoluzione della situazione in atto.
 
Art. 5

Condotta delle navi

1. All'interno di un'area VTS il comandante della nave partecipante:
a) fornisce le informazioni richieste dall'autorita' VTS;
b) tiene in considerazione le informazioni, i consigli, e gli avvertimenti forniti dall'autorita' VTS;
c) si conforma alle istruzioni impartite dall'autorita' VTS salvo che non sussistano contrastanti ragioni di sicurezza per l'incolumita' della nave o dell'equipaggio o di tutela dell'ambiente marino. Il comandante che per tali ragioni decida di non attenersi alle istruzioni impartite dall'autorita' VTS informa immediatamente quest'ultima, comunicandone i motivi;
d) riferisce all'autorita' VTS ogni pericolo per la sicurezza della navigazione o inquinamento riscontrato durante la navigazione all'interno dell'area VTS.
2. La responsabilita' riguardo la navigazione e la manovra resta in capo al comandante della nave ai sensi dell'art. 295 del codice della navigazione.
 
Art. 6

Successivi provvedimenti

1. Con successivi decreti dirigenziali l'autorita' nazionale competente istituisce, modifica o abolisce le aree VTS, il regime di partecipazione delle navi al VTS e disciplina gli altri elementi pertinenti l'attivazione del VTS.
2. Per gli aspetti connessi alla protezione dell'ambiente marino, l'autorita' nazionale competente acquisisce il parere del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
 
Art. 7

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, recante «Disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel Traffic Services)», emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 8

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 22 novembre 2023

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 4010