Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 30 novembre 2023
Norme di attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi ITS Academy di quinto livello EQF e delle modalita' per il loro periodico aggiornamento.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, articoli 5, comma 1, lettera a), 8, 13, comma 2 e 14, comma 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2008, n. 86 e, in particolare l'art. 14;
Vista la Conferenza unificata n. 603/C.U 1° agosto 2002, recante «Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2002-2003 e delle relative misure di Sistema» e relativi allegati G e H;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e, in particolare, l'art. 69, comma 2;
Visto il decreto ministeriale del Ministero della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)» e, in particolare, gli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 10, comma 1;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 6;
Visto l'art. 1, commi 1180-1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e, in particolare, l'art. 17;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4 0, Energia 4 0, Ambiente 4 0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS Academy presenti nelle regioni del mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri 14 Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next generation EU;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and resilience facility - Operational arrangements between the european commission and Italy»;
Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Riforma 1.2 «Riforma del Sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;
Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del Sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next generation EU;
Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, universita' e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorita' locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;
Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;
Visto il target M4C1-20 dell'Investimento 1.5, che prevede un aumento del numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalita', le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonche' dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'art. 33 che istituisce il Nucleo PNRR Stato-regioni, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto l'atto di indirizzo politico-istituzionale adottato con decreto del Ministero 25 gennaio 2023, n. 10, concernente l'individuazione delle priorita' politiche che orientano l'azione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione» e, in particolare, l'art. 2, ai sensi del quale l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, anche «INDIRE») costituisce articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;
Considerato che INDIRE e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Considerata la comprovata capacita' dell'INDIRE di svolgere le attivita' sopra indicate, sulla base dell'esperienza maturata e in continuita' con le attivita' di collaborazione gia' poste in essere nel corso degli anni 2000-2023, attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali specializzate, in grado di offrire la massima qualita' del servizio per l'unicita' della propria esperienza che garantisce un elevato livello qualitativo delle prestazioni e il rispetto dei tempi assegnati per il monitoraggio e la valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito, anche «CAD»);
Visto l'art. 62-quater del CAD che ha istituito l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (di seguito, anche «ANIST»), in attuazione del quale e' attualmente in corso di adozione apposito decreto ministeriale relativo alle modalita' di funzionamento dell'ANIST;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 87, recante «Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy, nonche' definizione dei criteri e modalita' di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonche' dei presupposti e delle modalita' per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;
Considerato che, in linea con quanto previsto dal suddetto art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022, il Ministero dell'istruzione e del merito procede ad adottare il presente decreto di natura non regolamentare (di seguito, anche «decreto»);
Acquisito il parere prot. n. 37562 del 17 novembre 2023 del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza plenaria n. 114 del 16 novembre 2023;
Ritenuto in relazione al suindicato parere del CSPI, di non dovere modificare lo schema di decreto presentato per il parere;
Sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del made in Italy;
Acquisita in data 28 novembre 2023, l'intesa Rep. atti n. 285/CSR in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1
Definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei
percorsi formativi ITS di quinto livello EQF e delle modalita' per
il loro periodico aggiornamento.

1. Gli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi di quinto livello EQF di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 99/2022, sono individuati e descritti nell'allegato tecnico «Indicatori per i percorsi formativi di V livello EQF - ITS Academy», che forma parte integrante del presente decreto, e sono applicati secondo le modalita' ivi disciplinate.
2. Gli indicatori di cui al comma 1 sono soggetti a periodico aggiornamento, ogni tre anni, o comunque ogniqualvolta ritenuto opportuno, con decreto adottato dal Ministero dell'istruzione e del merito con le medesime modalita' di cui all'art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022. L'aggiornamento avviene sulla base di esigenze derivanti dall'innovazione tecnologica e metodologica, dell'evoluzione del Sistema nazionale di istruzione tecnologica superiore, nonche' di ulteriori fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, connessi anche all'esperienza condivisa e alle proposte emerse nell'ambito del Comitato nazionale ITS Academy, di cui all'art. 10 della legge 99/2022.
 
Allegato tecnico

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Disposizioni temporali

1. Il presente decreto si applica per le attivita' di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024.
 
Art. 3

Clausola di salvaguardia

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'art. 11, commi 1 e 3, della legge n. 99/2022, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 11, e, per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono erogate annualmente con separato decreto del direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2023

Il Ministro: Valditara

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3136