Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 dicembre 2023
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e di Mompantero, in Citta' metropolitana di Torino. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6099. (Ordinanza n. 1050).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e di Mompantero, in Citta' metropolitana di Torino, nonche' la delibera del 26 giugno 2019 con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato di dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 534 del 25 luglio 2018, recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e di Mompantero, in Citta' metropolitana di Torino»;
Visto l'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che ha prorogato di ulteriori sei mesi i termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il COVID-19, e delle contabilita' speciali, gia' dichiarati ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non piu' prorogabili, ivi compreso il contesto emergenziale in rassegna;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 811 del 29 novembre 2021, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e di Mompantero, in Citta' metropolitana di Torino»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 942 del 7 novembre 2022, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e di Mompantero, in Citta' metropolitana di Torino. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6099»;
Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali e' stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalita' previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed e' stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale e' stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonche' di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:
il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita' ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);
relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualita', fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualita' di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-ter);
gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalita' di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);
con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalita' di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);
la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);
gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);
Visto l'art. 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020, con il quale e' stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuita', la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresi', che alle risorse disponibili sulle predette contabilita' speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;
Vista la nota della Regione Piemonte del 29 novembre 2023, con cui e' stato, tra l'altro, dato conto della verifica effettuata su BDAP, alla data del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuita' la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
D'intesa con la Regione Piemonte;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6099

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuita' il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilita' speciale n. 6099, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 534 del 25 luglio 2018, gia' prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 942/2022, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2023

Il Capo del Dipartimento: Curcio