Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2024 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 8 novembre 2023
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale. (Delibera n. 281/23/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio dell'8 novembre 2023;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (di seguito, anche LDA);
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 181, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni on-line degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CE del Consiglio».
Viste le funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, attribuite all'Autorita' dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;
Viste, altresi', le competenze attribuite all'Autorita' dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia, inter alia, di procedure di determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti ed esecutori;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, ai sensi del quale «[a]l fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, attribuite dal presente decreto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, gli adempimenti di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono finanziati mediante il contributo di cui all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonche' dei prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'Autorita', con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalita' di versamento di detto contributo e fissa l'entita' di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[...] le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»;
Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva n. 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali);
Visto il regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali);
Considerato che l'Autorita' cura, nell'ambito del registro degli operatori di comunicazione (art. 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249), l'iscrizione al medesimo registro dei «prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonche' quelle operanti nel settore del video on demand» ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 177/2021;
Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;
Vista la delibera n. 396/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante «Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno»;
Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello»;
Considerato che, alla luce delle succitate disposizioni ed in particolare dell'art. 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, sono tenuti a versare il contributo relativo al settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, i soggetti che - alla luce delle funzioni alla stessa attribuite ai sensi degli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941 - sono cosi' identificati:
a) «editori di pubblicazioni di carattere giornalistico» (anche solo «editori»): i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attivita' economica, editano le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 43-bis, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633;
b) «prestatori dei servizi della societa' dell'informazione»: le persone fisiche o giuridiche o le associazioni non riconosciute che prestano servizi della societa' dell'informazione, intesi come le attivita' economiche svolte in linea - on-line -, nonche' i servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e che consentono l'utilizzo on-line delle pubblicazioni di carattere giornalistico, ivi compresi:
le «imprese di media monitoring e rassegne stampa» che prestano un servizio consistente, tra l'altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di contenuti editoriali, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata;
le «imprese operanti nel settore del video on demand» che forniscono un servizio della societa' dell'informazione consistente nella fornitura on-line di video a richiesta da parte dell'utente;
alla luce delle funzioni attribuite all'Autorita' dall'art. 102-decies LDA, i «prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line», ossia i prestatori di servizi della societa' dell'informazione che presentano cumulativamente i seguenti requisiti: a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantita' di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore (ad es. streaming di musica, ebook, etc.); b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi utenti; c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 102-sexies, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633;
tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line sono compresi anche coloro che offrono un «servizio di piattaforma per la condivisione di video» ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, ossia un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, o di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalita' essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilita' editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 2, lettera a), della direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione e' determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;
Visto l'art. 1, comma 66, della legge n. 206/2005 che prevede che «eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;
Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura congrua del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre rapportare il fabbisogno economico nell'anno 2024, necessario per sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei soggetti contribuenti nell'anno 2022 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. base imponibile);
Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale;
Considerato, in particolare, che, in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma 66, della succitata legge n. 266/2005, il contributo e' determinato sulla base dei ricavi conseguiti nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, quali, inter alia, i ricavi realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, conseguiti per l'utilizzo on-line di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della societa' dell'informazione, compresi i fornitori di servizi di rassegne stampa e media monitoring, per lo sfruttamento di opere protette dal diritto d'autore da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line, nonche' per lo sfruttamento di opere audiovisive da parte di soggetti della societa' dell'informazione, diversi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi a richiesta, che forniscono servizi di video on demand;
Considerato che, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, e' possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale nella misura di circa 1,15 miliardi di euro, come descritto nell'allegato A alla presente delibera;
Considerate le competenze attribuite all'Autorita' nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale dalla normativa di rango primario e le conseguenti attivita' che saranno svolte nell'anno 2024 nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, dettagliatamente riportate nell'allegato A alla presente delibera;
Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale devono essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorita' esercita le proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie;
Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2024, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita' in materia di diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale risulta, per l'anno 2024, pari a circa 2,317 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera;
Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella misura del 2 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
Ritenuto di confermare per l'anno 2024 che sono esonerati dal versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo (si specifica che in caso di soggetti che versano il contributo all'Autorita' in piu' di un ambito di competenza la verifica sulla soglia di esenzione va effettuata sul valore di imponibile complessivo); ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2023;
Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;
Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, della prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalita' di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;
Considerato che i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video contribuiscono alle spese dell'Autorita' con il contributo di cui alla legge n. 266/2005, art. 1, comma 66-ter, come introdotto dall'art. 72, comma 3, del TUSMA, mentre gli editori di giornali, riviste e periodici e le imprese operanti nel settore del video on demand - in virtu' dell'art. 110-ter LDA, anche in relazione ai considerato 51 e 52 e all'art. 12 della direttiva (UE) 2019/790 - identificate come fornitori di servizi di media audiovisivi «a richiesta» o «non lineari» ai sensi dell'art. 3, lettera a), b) e q) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, contribuiscono alle spese dell'Autorita' con il contributo di cui alla legge n. 266/2005, art. 1, comma 66, relativo al settore media;
Considerato, infatti, che numerosi soggetti operano in piu' settori di competenza e occorre, pertanto, garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione;
Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (cosi' come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all'Autorita' nei diversi ambiti di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazioni elettroniche (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca (platform to business PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 (contrasto alla pirateria on-line «CPO»); 8) ambiti residuali che non rientrano nella competenza dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;
Ritenuto opportuno, alla luce della semplificazione operata nel sistema informativo per la gestione delle dichiarazioni, acquisire la dichiarazione contributiva da tutti i soggetti operanti nell'ambito di competenza del presente contributo, al fine di consentire una vigilanza piu' efficiente ed efficace sull'effettivo versamento;
Preso atto che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 prevede che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento»;
Udita la relazione della Commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale in qualita' di editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonche' di prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le seguenti definizioni:
a. «editori di pubblicazioni di carattere giornalistico»: i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attivita' economica, editano le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 43-bis, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;
b. «prestatori dei servizi della societa' dell'informazione»: le persone fisiche o giuridiche che prestano servizi della societa' dell'informazione, intesi come le attivita' economiche svolte in linea - on-line -, nonche' i servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
c. «imprese di media monitoring e rassegne stampa»: i prestatori di servizi della societa' dell'informazione che prestano un servizio consistente, tra l'altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di contenuti editoriali, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata;
d. «prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line»: i prestatori di servizi della societa' dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi e' quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantita' di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il fornitore organizza e promuove a scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
e. «imprese operanti nel settore del video on demand»: i soggetti della societa' dell'informazione che forniscono un servizio on-line per la visione di programmi, film, audio, canzoni etc. al momento scelto dall'utente.
3. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
4. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2023.
 
Art. 2

Misura della contribuzione

1. Per le imprese operanti nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale di cui al precedente art. 1, la contribuzione e' fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi realizzati nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
2. Ai fini del precedente comma 1, per ricavi si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.
 
Art. 3

Termini e modalita' di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2024, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione «Contributo Agcom - anno 2024». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorita'.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' procedera' alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 4

Dichiarazione telematica

1. Entro il 1° marzo 2024 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ivi compresi coloro che sono esentati dall'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 3, dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico «Contributo Agcom - anno 2024» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
3. La mancata o tardiva dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. L'allegato A e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.

Il Presidente
Lasorella

La Commissaria relatrice
Aria

Il Segretario generale
Gamba
__________
Avvertenza:
Gli allegati al provvedimento sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: http://www.agcom.it