Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2024 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 8 novembre 2023
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line. (Delibera n. 279/23/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio dell'8 novembre 2023;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[...] le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»;
Visto il regolamento UE 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equita' e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione on-line;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», come da ultimo modificata dalla delibera n. 124/22/CONS;
Visto l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» ai sensi del quale sono attribuite all'Autorita' competenze tese a «promuovere l'equita' e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on-line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti», stabilendo che l'Autorita':
cura, nell'ambito del registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'amministrazione, l'iscrizione al medesimo registro dei «fornitori di servizi di intermediazione on-line» e dei «motori di ricerca on-line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera a), n. 5);
garantisce «l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equita' e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on-line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera c), n. 14-bis);
irroga sanzioni amministrative a ciascun soggetto che non ottempera agli ordini e alle diffide adottati «in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 31);
Vista la delibera dell'Autorita' n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante «Regolamento informativa economica di sistema» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale «Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 515, dopo il comma 66 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente: "66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entita' della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on-line e di motori di ricerca on-line di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente".»;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 261/21/CONS, del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello»;
Visto l'art. 1, comma 66-bis della legge n. 206/2005 che prevede che «eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente»;
Considerato che, alla luce delle succitate disposizioni e delle competenze da esse attribuite all'Autorita', sono tenuti al versamento del contributo nel settore dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line i soggetti che forniscono, od offrono agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia, servizi di intermediazione on-line e di motori di ricerca on-line come definiti dal regolamento UE n. 2019/1150;
Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura congrua del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66-bis, occorre rapportare il fabbisogno economico nell'anno 2024, necessario per sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei soggetti contribuenti nell'anno 2022 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. base imponibile);
Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale;
Considerato che, in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma 66-bis, della legge n. 266/2005, il contributo e' determinato sulla base dei ricavi conseguiti dai fornitori di servizi di intermediazione on-line (piattaforme di e-commerce marketplace, marketplace specializzato, app-store, social media e altri servizi di intermediazione on-line) come:
1. canoni di abbonamento e quote fisse (di registrazione/affiliazione/sottoscrizione e assimilabili) per l'utilizzo della piattaforma da parte di utenti commerciali stabiliti in Italia al fine di offrire beni/servizi ai consumatori europei;
2. commissioni fisse e variabili trattenute sulle vendite (ovvero quote nette ricavate dalle vendite), realizzate attraverso la piattaforma, di beni/servizi offerti da utenti commerciali stabiliti in Italia ai consumatori europei;
3. commissioni fisse e variabili corrisposte da utenti commerciali stabiliti in Italia per le vendite di beni/servizi offerti ai consumatori europei attraverso la piattaforma;
4. altri ricavi da servizi di intermediazione (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti commerciali stabiliti in Italia che offrono, attraverso la piattaforma, beni/servizi ai consumatori europei;
Considerato che concorrono, altresi', alla formazione della base imponibile i ricavi conseguiti sul territorio italiano dai fornitori di motori di ricerca on-line derivanti dalla messa a disposizione di spazi pubblicitari sulle pagine del motore di ricerca, nonche' da commissioni, canoni, quote fisse e assimilabili per servizi (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti titolari di siti web aziendali stabiliti in Italia, che, attraverso il motore di ricerca, offrono beni/servizi ai consumatori europei;
Ritenuto che, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, e' possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line nella misura di 1,75 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore a partire dai bilanci 2022 delle imprese operanti nel mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all'anno 2023 come descritto nell'allegato A alla presente delibera;
Considerate le competenze attribuite all'Autorita' nel settore dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line dalla normativa di rango primario e le conseguenti attivita' che saranno svolte nell'anno 2024 nel settore dell'intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line, come dettagliatamente riportato nell'allegato A alla presente delibera;
Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2024 per lo svolgimento di dette attivita', attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita' in materia di servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line risulta, per l'anno 2024, pari a 3,52 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera;
Ritenuto, dunque, di poter individuare, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella misura del 2 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
Ritenuto di confermare per l'anno 2024 che sono esonerati dal versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo (si specifica che in caso di soggetti che versano il contributo all'Autorita' in piu' di un ambito di competenza la verifica sulla soglia di esenzione va effettuata sul valore di imponibile complessivo); ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2023;
Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;
Tenuto conto, altresi', che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei media (radio-televisione, editoria, pubblicita', etc.), dei servizi postali, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e del diritto d'autore e dei diritti connessi nel mercato unico digitale, della prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 e dei diritti audiovisivi sportivi, finanziati ai sensi dei commi 65, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalita' di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;
Considerato che numerosi soggetti operano in piu' settori di competenza e occorre pertanto garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza evitando il rischio di doppia imposizione;
Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (cosi' come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all'Autorita' nei diversi settori ambiti di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazioni elettroniche (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca (platform to business PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 (contrasto alla pirateria on-line «CPO»); 8) ambiti residuali che non rientrano nella competenza dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;
Ritenuto opportuno, alla luce della semplificazione operata nel sistema informativo per la gestione delle dichiarazioni, acquisire la dichiarazione contributiva da tutti i soggetti operanti nell'ambito di competenza del presente contributo, al fine di consentire una vigilanza piu' efficiente ed efficace sull'effettivo versamento;
Preso atto che l'art. 1, comma 65 della legge n. 266/2005 prevede che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento»;
Udita la relazione della Commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I fornitori di servizi di intermediazione on-line e i fornitori di motori di ricerca on-line, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge n. 249/1997, cosi' come definiti all'art. 2, comma 1, lettera m) dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'anno 2024, come previsto dall'art. 1, commi 65 e 66-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2023.
 
Art. 2

Misura della contribuzione

1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line di cui al precedente art. 1, la contribuzione e' fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, come definiti dall'Autorita' nell'informativa economica di sistema ai sensi della delibera n. 397/13/CONS e risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2022.
 
Art. 3

Termini e modalita' di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2024, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione «Contributo Agcom - anno 2024». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorita'.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' procedera' alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 4

Dichiarazione telematica

1. Entro il 1° marzo 2024 i soggetti di cui all'art. 1, ivi compresi coloro che sono esentati dall'obbligo contributivo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico «Contributo Agcom - anno 2024» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
3. La mancata o tardiva dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. L'allegato A costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.

Il Presidente
Lasorella

La Commissaria relatrice
Aria

Il Segretario generale
Gamba
__________
Avvertenza:
Gli allegati al provvedimento sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it