Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2024 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 8 novembre 2023
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 278/23/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio dell'8 novembre 2023;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'art. 21, che attribuisce le funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'», nonche' il successivo comma 66, secondo cui l'Autorita' ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante «Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della comunita'»;
Visto l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui e' stabilito che «[a] decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalita' di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'art. 2, commi da 6 a 21, e di cui all'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261»;
Visto il regolamento (UE) 2018/644 del 18 aprile 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi;
Vista la decisione della Commissione europea del 10 agosto 2010 «Istituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali»;
Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 434/22/CONS;
Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello»;
Considerato che, alla luce delle succitate disposizioni e delle competenze da esse attribuite all'Autorita', sono tenuti al contributo nel settore postale il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli art. 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
Visto l'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005 che prevede che «eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;
Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura congrua del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre rapportare il fabbisogno economico nell'anno 2024, necessario per sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei soggetti contribuenti nell'anno 2022 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. base imponibile);
Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale;
Considerato che il contributo dovuto e' determinato sulla base dei ricavi conseguiti nel settore dei servizi postali derivanti dalla vendita di servizi che rientrano nel servizio universale postale, conseguiti sia dal fornitore del servizio universale postale che dagli altri operatori postali muniti di licenza individuale (art. 5 del decreto legislativo n. 261/1999), e dai ricavi conseguiti per lo svolgimento di altre attivita' postali e di corriere senza obbligo di servizio universale per le quali e' necessaria l'autorizzazione generale (art. 6 del decreto legislativo n. 261/1999);
Considerato che l'art. 1 comma 66 della legge n. 266/2005 prescrive che la contribuzione richiesta resti «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera». Pertanto, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, e' possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore dei servizi postali nella misura di 7,75 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore a partire dai bilanci 2022 delle imprese operanti nel mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all'anno 2024 come descritto nell'allegato A alla presente delibera;
Considerate le competenze attribuite all'Autorita' nel settore dei servizi postali dalla normativa di rango primario e le conseguenti attivita' che saranno svolte nell'anno 2024 nel settore dei servizi postali, come dettagliatamente riportato nell'allegato A alla presente delibera;
Considerato che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 7 settembre 2023 (resa nella causa C 226/22), ha chiarito che «i costi sostenuti dalle autorita' nazionali di regolamentazione del settore postale per le loro attivita' di regolamentazione relative ai servizi postali esulanti dall'ambito di applicazione del servizio universale e, dall'altro, i costi generati dalle attivita' di tali autorita' che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione di queste ultime, sono funzionali all'esercizio delle loro competenze di regolamentazione del settore postale»;
Considerato che nella medesima sentenza la Corte di giustizia UE ha altresi' affermato che «nulla osta ad una normativa nazionale la quale, al fine di garantire all'Autorita' nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale un finanziamento idoneo a consentirle di adempiere in piena indipendenza i suoi compiti relativi alla regolamentazione di tale settore, impone, in modo uniforme, all'insieme degli operatori di detto settore un obbligo di contribuire al finanziamento dei costi operativi di tale Autorita' senza tener conto dell'intensita' delle attivita' di regolamentazione e di monitoraggio svolte in relazione ai diversi tipi di servizi postali e senza operare alcuna distinzione, a tal fine, tra fornitori del servizio postale universale e operatori di corriere espresso, purche' l'obbligo imposto da tale normativa a detti operatori sia, peraltro, trasparente, accessibile, preciso e univoco, e purche' esso sia reso pubblico anticipatamente e sia basato su criteri oggettivi»;
Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' nel settore dei servizi postali devono essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorita' esercita le proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie;
Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2024, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita' in materia di servizi postali risulta, per l'anno 2024, pari a circa 11,287 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera;
Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno, e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella misura dell'1,5 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
Ritenuto di prevedere, pertanto, per l'anno 2024, l'esonero dal versamento del contributo per: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo e in coerenza con l'analoga soglia prevista per tutti gli altri settori (si specifica che in caso di soggetti che versano il contributo all'Autorita' in piu' di un ambito di competenza la verifica sulla soglia di esenzione va effettuata sul valore di imponibile complessivo); ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2023;
Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;
Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media, dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, della prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalita' di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;
Considerato che numerosi soggetti operano in piu' settori di competenza e occorre, pertanto, garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione;
Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (cosi' come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all'Autorita' nei diversi ambiti di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca (platform to business PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023; 8) ambiti residuali che non rientrano nella competenza dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;
Ritenuto opportuno, alla luce della semplificazione operata nel sistema informativo per la gestione delle dichiarazioni, acquisire la dichiarazione contributiva da tutti i soggetti operanti nell'ambito di competenza del presente contributo, al fine di consentire una vigilanza piu' efficiente ed efficace sull'effettivo versamento;
Preso atto che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 prevede che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento»;
Udita la relazione della Commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli art. 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2023.
 
Art. 2

Misura della contribuzione

1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi postali di cui al precedente art. 1, la contribuzione e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura e' subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli art. 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2022.
 
Art. 3

Termini e modalita' di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2024, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni «Contributo Agcom - anno 2024». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorita'.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' procedera' alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 4

Dichiarazione telematica

1. Entro il 1° marzo 2024 i soggetti di cui all'art. 1, ivi compresi coloro che sono esentati dall'obbligo contributivo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico «Contributo Agcom - anno 2024» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
3. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. L'allegato A e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.

Il Presidente
Lasorella

La Commissaria relatrice
Aria

Il Segretario generale
Gamba
__________
Avvertenza:
Gli allegati al provvedimento sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it