Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2024 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERA 8 novembre 2023 |
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nei settori dei servizi media. (Delibera n. 277/23/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione di Consiglio dell'8 novembre 2023; Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa»; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata»; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416»; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»; Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese»; Vista la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)»; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Codice del consumo»; Visto il decreto del 27 maggio 2022 del Ministero per lo sviluppo economico, recante «Individuazione degli eventi di particolare rilevanza e interesse sociale»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»; Vista la direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato» (di seguito anche «TUSMA» o «Testo unico»); Vista la direttiva (UE) 2013/11 del 21 maggio 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, «sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)»; Visto il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante «Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)»; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare l'art. 1, comma 545 ai sensi del quale «Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonche' di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attivita' di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione e' punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonche', ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalita' stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi piu' gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione e' stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorita' competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non e' comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attivita' di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purche' senza finalita' commerciali.»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», (cd. decreto dignita'), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ed, in particolare, il relativo art. 9 che al fine di garantire un piu' efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, ha vietato «qualsiasi forma di pubblicita', anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonche' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media»; Vista la delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019 recante «Linee guida sulle modalita' attuative dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96»; Visto il regolamento (UE) n. 2017/1128 del 14 giugno 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di portabilita' transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno; Vista la decisione della Commissione del 3 febbraio 2014 che crea e regola il funzionamento dello European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA); Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 434/22/CONS; Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello»; Considerato che la legge n. 266/2005, all'art. 1 comma 65, prevede che «le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...]sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'». Il successivo comma 66 attribuisce, inoltre, all'Autorita' il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»; Considerato che, alla luce delle succitate disposizioni ed in particolare della legge n. 249/97 e del TUSMA, sono tenuti a versare il contributo relativo al settore media i soggetti che, sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 2 del TUSMA, erogano servizi di media audiovisivi e radiofonici, di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di internet, di pubblicita' esterna, sponsorizzazioni e pubblicita' online, di produzione o distribuzione di programmi e di contenuti radiotelevisivi, di agenzia di stampa a carattere nazionale; Visto l'art. 1 comma 66 della legge n. 206/2005 che prevede che «eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»; Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura congrua del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre rapportare il fabbisogno economico nell'anno 2024, necessario per sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei soggetti contribuenti nell'anno 2022 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. Base imponibile); Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale; Considerato, in particolare, che, in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, il contributo e' determinato sulla base dei ricavi conseguiti nel settore dei media quali, inter alia, i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di media audiovisivi e/o radiofonici, dall'attivita' di concessionaria di pubblicita', dalla produzione e distribuzione di contenuti e programmi radiotelevisivi, dall'attivita' di agenzia di stampa a carattere nazionale e dalla vendita di giornali quotidiani, periodici o riviste e di prodotti di editoria elettronica; Considerato che l'art. 1 comma 66 della legge n. 266/2005 prescrive che la contribuzione richiesta resti «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera». Pertanto, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, e' possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore media nella misura di 11,9 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore a partire dai bilanci 2022 delle imprese operanti nel mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all'anno 2023 come descritto nell'allegato A alla presente delibera; Considerate le competenze attribuite all'Autorita' nel settore dei servizi media dalla normativa di rango primario e le conseguenti attivita' che saranno svolte nell'anno 2024 nel settore dei servizi media, come dettagliatamente riportato nell'allegato A alla presente delibera; Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' nel settore media devono essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorita' esercita le proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie; Considerato che, con riferimento al fabbisogno economico, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato la delibera n. 377/21/CONS, relativa al contributo dovuto all'Autorita' per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media, in quanto «viziata per carenza di analiticita' nella descrizione dei costi, essendo indicati genericamente i costi imputabili alle attivita' relative al mercato dei servizi media, senza un'analisi disaggregata dei costi di regolamentazione afferenti all'attivita' di concessionaria di pubblicita' "on-line" svolta dalla societa' ricorrente»; Ritenuto pertanto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2024, a partire dall'individuazione del programma delle attivita' connesse all'esercizio delle competenze relative al settore dei servizi media e della connessa allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tale programma di attivita', ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita' in materia di media risulta, per l'anno 2024, pari a 28,583 di euro, come dettagliato nel citato allegato A alla presente delibera; Tenuto conto che, con riferimento al settore dei servizi media, 0,100 milioni di euro trovano copertura attraverso i contributi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni ai sensi delle delibere numeri 405/02/CONS, 606/10/CONS e 607/10/CONS, cio' comportando che il fabbisogno da finanziare attraverso il contributo 2024 e' di 28,483 milioni di euro; Ritenuto opportuno, inoltre, apportare una riduzione alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attivita' del settore media un importo pari a 4,100 milioni di euro (finanziato attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione), al fine di garantire stabilita' alle aliquote e consentire un tendenziale equilibrio finanziario, con l'effetto di determinare in 24,383 milioni di euro l'importo da finanziare con il contributo 2024; Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno, opportunamente ridotta, e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella misura del 2 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera; Ritenuto di confermare per l'anno 2024 che sono esonerati dal versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo (si specifica che in caso di soggetti che versano il contributo all'Autorita' in piu' di un ambito di competenza la verifica sulla soglia di esenzione va effettuata sul valore di imponibile complessivo); ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2023; Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio; Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, della prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalita' di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' in tali settori sono fissati con separati provvedimenti; Considerato che numerosi soggetti operano in piu' settori di competenza e occorre pertanto garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione; Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (cosi' come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all'Autorita' nei diversi settori ambiti di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazioni elettroniche (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione online e motori di ricerca (platform to business PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) gestione di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023; 8) ambiti residuali che non rientrano nella competenza dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento; Preso atto che l'art. 1 comma 65 della legge n. 266/2005 prevede che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento»; Udita la relazione della commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. I soggetti che operano nel settore dei servizi media, esercenti attivita' di audiovisivo, radio-televisione, editoria, produzione o distribuzione di programmi e contenuti radiotelevisivi e di agenzia di stampa a carattere nazionale, che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2023. |
| Art. 2
Misura della contribuzione
1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi media di cui al precedente art. 1, la contribuzione e' fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi media di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. 2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2022. |
| Art. 3
Termini e modalita' di versamento
1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2024, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione «Contributo Agcom - Anno 2024». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorita'. 3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' procedera' alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente. |
| Art. 4
Dichiarazione telematica
1. Entro il 1° marzo 2024 i soggetti di cui all'art. 1, ivi compresi coloro che sono esentati dall'obbligo contributivo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico «Contributo Agcom - Anno 2024» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione. 3. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. L'allegato A e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.
Il Presidente Lasorella
La Commissaria relatrice Aria
Il Segretario generale Gamba __________ Avvertenza: Gli allegati al provvedimento sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it |
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