Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2024 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERA 8 novembre 2023 |
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche. (Delibera n. 276/23/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione di Consiglio dell'8 novembre 2023; Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'»; Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 434/22/CONS; Vista la direttiva n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (di seguito «Codice europeo»); Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito «Codice»); Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato» (di seguito anche «TUSMA»); Vista la delibera n. 167/23/CONS del 27 giugno 2023, recante «Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Vista la delibera n. 268/23/CONS del 25 ottobre 2023, recante «Rendiconto ex art. 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - anno 2022 (di seguito, il Rendiconto 2022)»; Considerato che le disposizioni di cui all'art. 16, commi 3 e 4 del Codice, prevedono: «Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di autorizzazione generale o di diritti d'uso. L'Autorita' nel determinare l'entita' della contribuzione puo' definire eventuali soglie di esenzione» (comma 3); «Il Ministero e l'Autorita' pubblicano annualmente sui rispettivi siti internet i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche (...)» (comma 4); Visto l'art. 2, comma 1, lettera l) del Codice, ai sensi del quale «per "autorizzazione generale" si intende il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente al presente decreto»; Considerato che, alla luce delle citate disposizioni ed in particolare dell'art. 16 del Codice, sono tenuti a versare il contributo relativo al settore delle comunicazioni elettroniche i soggetti in possesso di un'autorizzazione generale di cui all'art. 11 del citato Codice o di una concessione di diritti d'uso per l'uso dello spettro o delle numerazioni ai sensi degli articoli 59 e 98-septies del Codice; Rilevato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUSMA, «L'attivita' di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale o via satellite e' oggetto dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche» e, pertanto, detti operatori contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorita' per il settore delle comunicazioni elettroniche; Visto l'art. 1 comma 66 della legge n. 206/2005 che prevede che «eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»; Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura congrua del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre rapportare il fabbisogno economico previsto nell'anno 2024, necessario per sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei soggetti contribuenti nell'anno 2022 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. base imponibile); Tenuto conto, con specifico riferimento alla base imponibile, di quanto esplicitato dallo stesso legislatore europeo prima nel considerato 31 della direttiva 2002/20/CE, oggi trasposto al considerando 54 della direttiva 2018/1972 a mente del quale: «I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato. Un sistema di autorizzazioni generali rende impossibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese, fuorche' per concedere i diritti d'uso delle risorse di numerazione, dello spettro radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato.»; Considerato che la Corte di giustizia dell'Unione europea (nel seguito CGUE), nella sentenza del 21 luglio 2011, Telefonica (causa C-284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui «ricavi lordi» appare «obiettivo, trasparente e non discriminatorio» e, oltretutto, «non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorita' nazionale competente»; Rilevato che l'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005 e l'art. 34, comma 2-bis, del Codice, in stretta aderenza con il predetto considerato 54 della direttiva 2018/1972, individuano la base imponibile nei ricavi (e non negli utili) maturati nell'attivita' oggetto di autorizzazione generale, escludendo, dunque, la deducibilita' dalla suddetta base imponibile di qualunque tipologia di costo sostenuto dagli operatori; cio' anche in coerenza con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con l'ordinanza del 30 luglio 2021, n. 21961, con la quale e' stata riconosciuta la natura tributaria del contributo richiesto dall'Autorita'; Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale; Considerato, in particolare, che, in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, il contributo, ex art. 16 del Codice, e' determinato sulla base dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o servizi di comunicazioni elettroniche prestati in forza di un'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 11 del citato Codice, o di una concessione di diritti d'uso ai sensi degli articoli 59 e 98-septies del Codice come registrati nella voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali. Tali ricavi comprendono quelli derivanti dalla vendita di servizi intermedi (servizi wholesale) e di servizi finali di comunicazioni elettroniche destinati sia alla clientela residenziale che alla clientela non residenziale (servizi retail), ivi compresi i ricavi derivanti dalla vendita di apparati e ulteriori servizi retail, forniti in maniera collegata o congiunta a servizi di comunicazioni elettroniche; Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», il quale prevede che «La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi»; Considerato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, la doppia imposizione sussiste esclusivamente allorquando si assoggetti «a tassazione il medesimo presupposto, non quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi» (cosi' Cass., sentenza 30 ottobre 2018, n. 27625) e che secondo tale indirizzo giurisprudenziale «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operativita' del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica in caso di duplicita' meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una societa' commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale utile della societa' commerciale, con la tassazione del reddito ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversita' non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni» (cosi' Cass., sentenza 29 maggio 2018, n. 13503); Considerato che, nel caso della base imponibile del contributo dovuto all'Autorita', i ricavi derivanti dalla vendita all'ingrosso, ossia i ricavi realizzati dagli operatori wholesale a titolo di corrispettivo per la fornitura dei servizi all'ingrosso quali, inter alia, accesso e interconnessione, differiscono dai ricavi derivanti dalla vendita dei servizi al dettaglio e che le due diverse tipologie di ricavi remunerano attivita' differenti. In particolare, per il soggetto che opera nel mercato al dettaglio l'acquisto dei servizi all'ingrosso costituisce un costo (seppure generalmente indicato con la dizione «ricavi riversati») e per l'operatore wholesale, che vende i suddetti servizi, costituisce invece un effettivo ricavo iscritto in bilancio; Considerato che il Consiglio di Stato con la sentenza del 22 giugno 2023 n. 6828 ha statuito che «i "ricavi riversati" costituiscono i costi sostenuti dalla societa' per l'acquisto dei servizi intermedi da parte dell'operatore infrastrutturato; in particolare, si tratta dei servizi che l'operatore sostiene per acquistare "all'ingrosso" i servizi di accesso e interconnessione alla rete (di cui non dispone) e che sono indispensabili per offrire il servizio finale all'utente. Si tratta, inoltre, di attivita' svolte in forza di un'autorizzazione generale necessaria sia per vendere, a monte, il "servizio di accesso alla rete" (su rame e/o fibra), che, a valle, per vendere il "servizio di traffico telefonico" (sia voce che dati). Il ricavo preso in considerazione dell'Autorita' e', inoltre, il valore economico lordo che si genera in capo all'impresa per effetto della vendita di un bene ed un servizio» aggiungendo a sostegno che «Nel settore delle comunicazioni elettroniche i "ricavi riversati" sono riportati nel bilancio dell'operatore nella voce dei ricavi da servizi retail e nel bilancio dell'altro operatore come ricavi da servizi wholesale. Si verifica, dunque, tanto la diversita' dei soggetti passivi, quanto la differenza delle voci assoggettate a contributo. Non vi e', quindi, una mera "partita di giro", come accade, invece, in altri settori.»; Rilevato, quindi, che i soggetti passivi tenuti alla contribuzione sulle due diverse tipologie di ricavi, da vendita all'ingrosso e al dettaglio, non coincidono; Ritenuto, conseguentemente, che, ai sensi di legge e in coerenza con la suddetta giurisprudenza, non sia nella discrezione dell'Autorita' esentare dalla contribuzione quote di costo e che la mancata esclusione dalla base imponibile dei c.d. ricavi riversati non esponga al rischio di doppia imposizione in quanto l'aliquota contributiva e' applicata a ricavi di differente natura (al dettaglio per un soggetto e all'ingrosso per l'altro), realizzati per la prestazione di servizi differenti (servizi di comunicazioni elettroniche al dettaglio, per un soggetto, e servizi di accesso all'ingrosso e interconnessione, per l'altro), da parte di soggetti differenti; Considerato che valutazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai ricavi riversati valgono per gli apparecchi e i servizi accessori, forniti insieme ai servizi di comunicazioni elettroniche. Infatti, la vendita di apparecchi e servizi accessori rappresenta un elemento costituente l'offerta commerciale degli operatori di comunicazioni elettroniche (cd. offerta bundle) (cosi' Consiglio di Stato, sentenza n. 1995/2021 e da ultimo sentenza n. 6828/2023); Considerato, inoltre, che tali apparecchi e servizi accessori rientrano nel perimetro di competenza dell'Autorita' nella misura in cui la stessa svolge funzioni di gestione delle segnalazioni degli utenti e di risoluzione delle controversie tra operatori e utenti che, in taluni casi, hanno ad oggetto disservizi che riguardano proprio la vendita di apparecchi hardware (terminali, apparati di rete, etc.), di servizi di streaming online audio/video, di servizi di archiviazione di dati (c.d. cloud), di servizi applicativi, di servizi per la sicurezza informatica nonche' noleggio o vendita di terminali, quando tali apparecchi e servizi sono forniti insieme ai contratti di servizi di comunicazioni elettroniche; Ritenuto, pertanto, di non poter escludere dalla base imponibile le quote di ricavo derivanti dalla fornitura di apparecchi e servizi accessori forniti insieme ai contratti di servizi di comunicazioni elettroniche. Viceversa, in coerenza con gli altri settori di competenza e con le sopra citate indicazioni del giudice amministrativo, puo' essere valutata l'esclusione di eventuali ricavi relativi a «entrate in conto terzi» in quanto non di competenza; Considerato che l'art. 1, comma 66 della legge n. 266/2005 prescrive che la contribuzione richiesta resti «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera». Pertanto, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, e' possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore delle comunicazioni elettroniche nella misura di 27 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore a partire dai bilanci 2022 delle imprese operanti nel mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all'anno 2023, come descritto nell'allegato A alla presente delibera; Considerate le competenze attribuite all'Autorita' in materia di comunicazioni elettroniche dalla normativa di rango primario e le conseguenti attivita' che saranno svolte dall'Autorita' nell'anno 2024, i cui oneri sono da finanziare mediante il contributo in questione, come dettagliatamente descritte nell'allegato A alla presente delibera, in coerenza con i recenti indirizzi giurisprudenziali; Considerato che, con riferimento al fabbisogno economico, la CGUE, con ordinanza del 29 aprile 2020, resa sul secondo rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato in materia (causa C-399/19), ha chiarito che possono essere coperti dal contributo per le comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE (oggi art. 16 della direttiva 2018/1972) «i costi amministrativi complessivi relativi alle tre categorie di attivita' di cui a detta disposizione, vale a dire: in primo luogo, le attivita' di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale ai sensi dell'art. 3 della direttiva autorizzazioni, il quale comprende le condizioni che possono corredare l'autorizzazione generale elencate all'allegato, parte A, di tale direttiva; in secondo luogo, le attivita' di gestione, controllo e applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri di cui all'art. 5 della direttiva autorizzazioni e delle condizioni che possono corredare tali diritti, elencate all'allegato, parti B e C, di tale direttiva; in terzo luogo, le attivita' di gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, che comprendono gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori di reti e di servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 5, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 6 e 8 della direttiva accesso o in forza dell'art. 17 della direttiva servizio universale, nonche' gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori designati per la fornitura di un servizio universale conformemente a quest'ultima direttiva. Possono essere inclusi nei costi amministrativi complessivi relativi a tali tre categorie di attivita' i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione» (cfr. par. 39 e 40). Considerato che la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 6828/2023, ha fornito indicazioni in ordine al livello di dettaglio dell'analisi delle attivita' svolte dall'Autorita' per l'esercizio delle funzioni identificate dalla CGUE nella suddetta ordinanza del 29 aprile 2020, cui sono associati i relativi costi, in modo da rendere maggiormente trasparente agli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche l'onere sostenuto dall'Autorita' per lo svolgimento del proprio mandato istituzionale; Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' nel settore delle comunicazioni elettroniche devono essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorita' esercita le proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie; Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi, che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2024, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita' in materia di comunicazioni elettroniche risulta, per l'anno 2024, pari a circa 42,286 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera; Considerato che l'art. 16, comma 4, del Codice, stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi sostenuti, risultanti dai Rendiconti annuali previsti nel citato articolo, sono apportate le opportune rettifiche all'entita' del contributo richiesto alle imprese negli anni successivi. In merito, la CGUE, nella gia' richiamata ordinanza del 29 aprile 2020, ha chiarito che «l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, il rendiconto annuale previsto da tale disposizione e' pubblicato successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale nel quale i diritti amministrativi sono stati riscossi e, dall'altro, le opportune rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario non immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono stati riscossi»; Tenuto conto che il Rendiconto 2022 dell'Autorita' ha evidenziato - per lo svolgimento delle attivita' di cui al citato art. 16 del Codice - un avanzo per la gestione di competenza 2022 pari a circa 1,983 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio 2022 sono stati inoltre incassati - grazie alle iniziative assunte dall'amministrazione nel campo del recupero crediti - 0,285 milioni di euro a titolo di arretrati relativi alle annualita' 2013-2021 e cancellati residui passivi (con l'approvazione del conto consuntivo 2022, di cui alla delibera n. 167/23/CONS) relativi ad impegni di spesa assunti nel periodo 2013-2021 per lo svolgimento delle attivita' di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche generando economie di spesa pari a 2,027 milioni di euro. La gestione dell'anno 2022 ha dunque determinato complessivamente un surplus contributivo pari a 4,295 milioni di euro come riportato nel Rendiconto 2022, approvato con la delibera n. 268/23/CONS del 25 ottobre 2023; Considerata, da un lato, l'esigenza di distribuire su piu' esercizi, in modo graduale, le rettifiche, anche al fine di garantire la stabilita' nel tempo delle aliquote contributive, in coerenza con l'ordinanza CGUE del 29 aprile 2020 richiamata supra e, dall'altro, l'esigenza di assicurare l'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'Autorita' anche alla luce degli impatti economici che saranno determinati in esito al procedimento - tutt'ora in corso di svolgimento - di riedizione del potere di determinazione della misura del contributo dovuto dagli operatori dei settori delle comunicazioni elettroniche per le annualita' 2011-2020, in ottemperanza alle pronunce del Giudice amministrativo che hanno annullato le rispettive delibere impositive annuali; Ritenuto, pertanto, opportuno apportare le necessarie rettifiche alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 16 del Codice in base alle risultanze dei documenti di rendicontazione analitica in particolare di portare in diminuzione rispetto alla stima del fabbisogno per l'anno 2024, per lo svolgimento delle attivita' elencate al richiamato art. 16, un importo pari a 4,300 milioni di euro - derivante dall'arrotondamento del sopra richiamato surplus contributivo relativo alle complessive risultanze della gestione dell'anno 2022, da finanziare dunque attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione - con l'effetto di determinare in circa 37,986 milioni di euro l'importo da finanziare con il contributo 2024; Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno, opportunamente rettificata, e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella misura dell'1,4 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera; Ritenuto di confermare per l'anno 2024 che sono esonerati, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Codice dal versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo (si specifica che in caso di soggetti che versano il contributo all'Autorita' in piu' di un ambito di competenza la verifica sulla soglia di esenzione va effettuata sul valore di imponibile complessivo); ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2023; Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio; Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai mercati dei servizi media (radio-televisione, editoria, pubblicita', etc.), dei servizi postali, dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca on-line, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, della prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalita' di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' in tali settori sono fissati con separati provvedimenti; Considerato che numerosi soggetti operano in piu' settori di competenza e occorre, pertanto, garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione; Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (cosi' come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all'Autorita' nei diversi ambiti di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazioni elettroniche (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca (platform to business PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) gestione di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 (contrasto pirateria on line «CPO»); 8) ambiti residuali che non rientrano nella competenza dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento; Ritenuto opportuno, alla luce della semplificazione operata nel sistema informativo per la gestione delle dichiarazioni, acquisire la dichiarazione contributiva da tutti i soggetti operanti nell'ambito di competenza del presente contributo, al fine di consentire una vigilanza piu' efficiente ed efficace sull'effettivo versamento; Preso atto che l'art. 1, comma 65 della legge n. 266/2005 prevede che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento»; Udita la relazione della Commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. I soggetti di cui all'art. 16 del Codice, titolari di un'autorizzazione generale o di una concessione di diritti d'uso ai sensi del medesimo Codice, esercenti attivita' di reti o servizi di comunicazioni elettroniche, che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali nonche' le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2023. |
| Art. 2
Misura della contribuzione
1. Per i soggetti di cui al precedente art. 1, la contribuzione e' fissata in misura pari all'1,4 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche, erogati in virtu' di un'autorizzazione generale o di una concessione di diritti d'uso ai sensi del Codice, di cui alla voce A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. 2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2023. |
| Art. 3
Termini e modalita' di versamento
1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2024, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni «Contributo Agcom - anno 2024». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorita'. 3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' procedera' alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente. 4. Il mancato pagamento del contributo dovuto ai sensi della presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30, comma 14, del Codice. |
| Art. 4
Dichiarazione telematica
1. Entro il 1° marzo 2024 i soggetti di cui all'art. 1, ivi compresi coloro che sono esentati dall'obbligo contributivo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico «Contributo Agcom - anno 2024» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione. 3. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonche' l'indicazione nel modello telematico di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. L'allegato A e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.
Il Presidente Lasorella
La Commissaria relatrice Aria
Il Segretario generale Gamba __________ Avvertenza: Gli allegati al provvedimento sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it |
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