Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 6 novembre 2023 |
Adozione dell'elenco degli interventi di tipologia A1 - B - C ammissibili al cofinanziamento statale ex art. 8, comma 12, del decreto 30 novembre 2021 (c.d. V bando legge n. 338/2000). |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'art. 1 istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonche' un incremento delle risorse finanziarie; Visto il d.i. MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante «Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare l'art. 17, che ha disposto l'affidamento da parte del Ministero alla Cassa depositi e prestiti (CDP) della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la convenzione approvata con d.i. MIUR/MEF del 27 settembre 2005 (registrata alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, reg. 5, foglio 367) con cui, a seguito dell'emanazione del I bando di cui alla legge n. 338/2000, in data 30 giugno 2005 il Ministero e la CDP hanno disciplinato l'attivita' di gestione dei fondi destinati al I bando e previsti dalla sopra richiamata normativa nonche' la commissione da corrispondere a CDP S.p.a. per tale attivita'; Visto l'atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MIUR/MEF del 16 gennaio 2009, n. 1 (registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2009 reg. 1 foglio 310), stipulato in data 26 giugno 2008 tra MIUR e CDP, a seguito della emanazione del II bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attivita' di gestione dei fondi destinati al II bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse; Visto il secondo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MIUR/MEF del 23 dicembre 2013, n. 1062 (registrato dalla Corte dei conti il 27 febbraio 2014, foglio 483), stipulato tra MIUR e CDP in data 20 settembre 2013, a seguito della emanazione del III bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attivita' di gestione dei fondi destinati al III bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti; Visto il terzo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MUR/MEF del 21 giugno 2020, n. 414, stipulato tra MUR e CDP in data 27 gennaio 2020, a seguito dell'emanazione del IV bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attivita' di gestione dei fondi destinati al IV bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse; Visto il comma 5, dell'art. 1, della citata legge n. 338/2000, che ha previsto l'istituzione di una Commissione paritetica per l'individuazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento e per provvedere all'istruttoria e alla ripartizione dei fondi, costituita con decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 117, e successivamente rinnovata, da ultimo, con decreto ministeriale 14 luglio 2022, n. 916, rettificato con decreto ministeriale 18 aprile 2023 n. 265; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», nonche' la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'art. 12, recante «stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, inerente alla «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», correlato alla legge di bilancio n. 197/2022, e in particolare la Tabella n. 11 allegata allo stesso, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca per l'anno 2023; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 1256 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre al n. 3167), recante «Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari»; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 1257 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2021 al n. 3166), recante «Procedure e modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge n. 338/2000», di seguito anche decreto ministeriale n. 1257/2021; Visto il d.d. 10 febbraio 2022, n. 168, recante «Adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338, e 23 dicembre 2000, n. 388 e note per la compilazione» con riferimento all'art. 6, comma 2, del V bando di cui al decreto ministeriale n. 1257/2021; Visto l'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 1257/2021, con il quale sono state fissate le tipologie di interventi ammissibili al cofinanziamento statale, tra le quali la tipologia di cui al punto A1) relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza; la tipologia di cui al punto B) relativa agli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti; e infine la tipologia di cui al punto C) relativa agli interventi di acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento; Visto l'art. 8, comma 8 del decreto ministeriale n. 1257/2021 che ha destinato, per gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie nell'ambito tipologia A2), una quota delle risorse pari a euro 15.000.000,00 negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, specificando altresi' che le risorse residue, disponibili all'esito del Piano per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2), sono destinate al cofinanziamento delle altre tipologie di intervento previste dall'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 1257/2021; Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2023, n. 1483, con il quale sono stati ammessi al cofinanziamento statale gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie nell'ambito della tipologia A2), ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 1257/2021, per un importo complessivo di cofinanziamento ministeriale di euro 13.860.839,15, somma inferiore rispetto allo stanziamento di euro 15.000.000,00 destinato alla copertura degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) ai sensi dell'art. 8, comma 8 del decreto ministeriale n. 1257/2021; Visto il decreto direttoriale n. 2045 del 13 dicembre 2022, di impegno e versamento della complessiva somma di euro 59.681.480,00, destinata al cofinanziamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari presentati nell'ambito del V bando legge n. 338/2000, rispettivamente: sul PG/1 euro 17.871.480,00; sul PG/4 euro 6.810.000,00 (annualita' 2022 «Fondo investimenti - 2018»); sul PG/5 euro 10.000.000,00 (annualita' 2022 «Fondo investimenti - 2019»); sul PG/6 euro 25.000.000,00 (annualita' 2022 «Fondo investimenti - 2020»); Visto il decreto direttoriale n. 2046 del 13 dicembre 2022, con il quale e' stata impegnata la somma di euro 180.520,00 per spese di funzionamento e di missione della Commissione paritetica, nonche' per il supporto operativo alla Commissione paritetica stessa nonche' per le elaborazioni ed il monitoraggio degli interventi presentati nell'ambito dei bandi ministeriali di cui alla legge n. 338/2000; Tenuto conto degli ulteriori stanziamenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», destinati prioritariamente al cofinanziamento degli interventi presentati nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000 ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale n. 1257/2021 e, in particolare: esercizio 2023 - euro 106.022.000,00; esercizio 2024 - euro 151.342.000,00; esercizio 2025 - euro 157.352.000,00 (secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 7, lettera b) del decreto ministeriale n. 1257/2021); Tenuto conto dei necessari accantonamenti per compensi da corrispondere a CDP S.p.a. sulle risorse complessivamente stanziate sulla base delle percentuali attualmente applicate di cui alla citata convenzione tipo del 30 giugno 2005, nelle more del perfezionamento di specifico atto convenzionale meramente confermativo delle medesime condizioni gia' in atto, nonche' delle economie relative ai precedenti bandi di cui alla legge n. 338/2000, derivanti a vario titolo da rideterminazioni degli importi dei cofinanziamenti assegnati, rinunce ed esclusioni, pari allo stato ad euro 28.082.212,57, salve rimodulazioni derivanti da ulteriori economie che dovessero configurarsi successivamente; Vista la nota assunta al prot. MUR 15577 dell'8 settembre 2023, integrata dalla nota assunta al prot. MUR 16322 del 21 settembre 2023, con cui CDP S.p.a. ha trasmesso la proposta di Piano, prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 1257/2021 (V bando legge n. 338/2000), relativa agli interventi di tipologia A1), B) e C) ammessi al cofinanziamento statale dalla medesima Commissione paritetica sulla base degli atti relativi all'istruttoria espletata, riportati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di cofinanziamento ministeriale di euro 478.926.002,33; Vista la nota assunta al prot. MUR n. 18170 del 10 ottobre 2023, con cui CDP S.p.a. ha trasmesso le osservazioni della Commissione paritetica in merito ai profili tecnici relativi alle procedure previste nel presente decreto, che sono state recepite dal Ministero; Visto il comma 12 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 1257/2021, in base al quale si prevede che il Ministro dell'universita' e della ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto adotta i piani triennali che individuano gli interventi ammessi al cofinanziamento; Visto l'art. 8, commi 9, 10 e 11 del decreto ministeriale n. 1257/2021, secondo cui: «9. Al fine della definizione, da parte della Commissione, delle proposte di decreto di Piano viene ripartito su base regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano il cinquanta (50) per cento delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo disponibili alla data di pubblicazione del Piano in relazione all'incidenza del fabbisogno di posti alloggio di ogni regione o provincia autonoma rispetto al fabbisogno totale. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) del presente decreto. 10. In ogni caso, e' attribuito il 40% delle risorse complessive a interventi collocati nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Regione Siciliana) sino a completamento degli interventi risultati ammissibili al cofinanziamento. 11. Le risorse rimanenti e quelle disponibili successivamente alla pubblicazione del decreto di Piano vengono ripartite, indipendentemente dalla localizzazione regionale degli interventi, sulla base delle graduatorie di cui all'art. 8, comma 1 del presente decreto»;
Decreta:
Art. 1
Premesse
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Legge 14.11.2000, n. 338 Secondo Piano degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari ex art. 8, comma 12, D.M. n. 1257/2021 Tipologia interventi A1, B e C
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere A1), B) e C) del decreto ministeriale n. 1257/2021 1. Le risorse assegnate per il cofinanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere A1), B) e C) del decreto ministeriale n. 1257/2021, presentati e ammessi al cofinanziamento statale ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, del decreto ministeriale n. 1257/2021 nell'ambito del presente Piano, sono pari a euro 478.926.002,33, a valere sui fondi stanziati sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025 come indicati e quantificati nelle premesse. Le risorse che si renderanno successivamente disponibili sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR saranno prioritariamente destinate al cofinanziamento degli interventi presentati e ammessi al cofinanziamento statale nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000, ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, del decreto ministeriale n. 1257/2021 sino all'esaurimento della graduatoria. |
| Art. 3
Progetti ammessi al cofinanziamento
1. Sulla base degli atti della Commissione paritetica alloggi e residenze universitarie e secondo l'elenco definitivo elaborato dalla predetta Commissione, sono ammessi al cofinanziamento nei limiti dell'importo riconosciuto dalla Commissione paritetica i progetti come riportati in dettaglio nell'Allegato B del presente decreto (che ne costituisce parte integrante) in Fase 1, vale a dire con risorse disponibili nell'ambito degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025. 2. Sono altresi' ammessi con riserva i progetti come riportati in dettaglio nell'Allegato B del presente decreto in Fase 2, vale a dire con riserva in attesa di reperire le necessarie risorse che potranno rendersi disponibili successivamente; per tali interventi si procedera' con successivi provvedimenti della competente Direzione generale del MUR allo scioglimento della riserva e all'ammissione al cofinanziamento a seguito del reperimento delle necessarie risorse, previa acquisizione di dichiarazione di perdurante interesse da parte del proponente. 3. Nell'Allegato B del presente decreto sono inoltre indicati gli interventi non ammessi al cofinanziamento e gli interventi per i quali e' stata formalizzata rinuncia al cofinanziamento. |
| Art. 4
Documentazione e modalita' di erogazione del cofinanziamento
1. Fermi restando tutti gli obblighi previsti dal decreto ministeriale n. 1257/2021, anche ai sensi dell'art. 8, comma 14, del decreto ministeriale n. 1257/2021, ivi incluse eventuali prescrizioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 1257/2021 notificate dalla Commissione successivamente alla adozione del presente decreto, i soggetti beneficiari del cofinanziamento, nell'ambito del presente Piano relativamente alle Fasi 1 e 2 devono, tra l'altro, dimostrare: (a) l'effettivo possesso dell'immobile oggetto di intervento, ove non gia' dimostrato in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento, entro sessanta giorni (naturali e consecutivi) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 8, comma 14, del decreto ministeriale n. 1257/2021, fatta eccezione per gli interventi che prevedono acquisizioni; (b) il perfezionamento degli obblighi giuridicamente vincolanti relativi all'intervento e di tutti gli ulteriori adempimenti, come espressamente previsto dall'art. 8, comma 15, del decreto ministeriale n. 1257/2021 qui da intendersi richiamato. Ai sensi dell'art. 6, comma 10, lettera a), del decreto ministeriale n. 1257/2021, nel caso di presentazione della richiesta di cofinanziamento con progetto di livello definitivo, per il progetto esecutivo utilizzato per la realizzazione dell'intervento, la procedura di validazione prevista dal codice dei contratti pubblici comprende anche la verifica della corrispondenza dello stesso con il progetto definitivo in precedenza presentato. Per i soggetti che non sono considerati amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del codice dei contratti pubblici, la verifica della corrispondenza del progetto esecutivo con il progetto in precedenza presentato deve essere comunque garantita mediante autocertificazione del legale rappresentante. I soggetti beneficiari devono altresi' produrre, unitamente alla documentazione di avvio dei lavori, la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di finanziamento a proprio carico nei casi in cui la stessa copertura sia stata attestata in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento sotto forma di autocertificazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera i) del decreto ministeriale n. 1257/2021. 2. Di seguito si indica, altresi', la documentazione che i soggetti beneficiari devono comunicare alla Commissione paritetica in ordine a qualsiasi variazione sopraggiunta successivamente alla presentazione della domanda di cofinanziamento, in particolare per quanto riguarda: (a) il nominativo del legale rappresentante e del RUP; (b) i recapiti e domicili del legale rappresentante e del beneficiario stesso; (c) le variazioni dei dati contenuti nel modello CARSU Quinquies; (d) il Quadro economico; nonche', anche con riferimento alle previsioni di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 1257/2021, in relazione a quanto di seguito specificato: (e) la comunicazione delle modifiche apportate al progetto trasmesso per la richiesta di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui le modifiche intervengano sul numero complessivo di posti alloggio, sugli standard dimensionali, sui costi e tempi di esecuzione; (f) l'estratto degli atti delle procedure di aggiudicazione dei lavori e delle relative forniture; (g) l'estratto del contratto di appalto dei lavori e delle relative forniture, munito di registrazione, qualora previsto; (h) il verbale di consegna dei lavori; (i) gli stati di avanzamento dei lavori, il certificato di pagamento e le fatture quietanzate; (j) le varianti in corso d'opera con il relativo Quadro economico comparativo di spesa; (k) gli atti del collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione ove previsto; (l) il certificato di ultimazione dei lavori; (m) la data di messa in esercizio. La verifica della ottemperanza alle eventuali prescrizioni stabilite dalla Commissione, trasmesse ai soggetti beneficiari dalla CDP S.p.a., e' effettuata in sede di validazione del progetto esecutivo, che ne riporta gli esiti e viene trasmesso alla Commissione entro sessanta giorni dalla validazione stessa. 3. In caso di economie a qualunque titolo realizzatesi che comportino diminuzione di spesa sull'intervento, la Commissione provvedera' alla approvazione della conseguente determinazione di revisione del cofinanziamento in precedenza assegnato, tenendo conto del nuovo quadro tecnico economico presentato dal beneficiario. La misura del cofinanziamento sara' rideterminata - escludendo le spese non cofinanziabili - proporzionalmente alle economie realizzatesi, tenendo conto che la rideterminazione incidera' proporzionalmente anche sulle spese per imprevisti indicate. La determinazione di revisione approvata dalla Commissione sara' comunicata al MUR per l'adozione del conseguente decreto di rideterminazione del cofinanziamento. 4. In caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento rispetto all'importo contrattuale, i conseguenti aumenti di spesa saranno co-finanziabili, previa approvazione da parte della Commissione, entro il limite delle spese inserite nel quadro tecnico economico presentato dal beneficiario per gli imprevisti, tenendo comunque conto che in caso di determinazioni di revisione anche le spese per imprevisti saranno proporzionalmente rideterminate. In caso di perizie in diminuzione le relative economie verranno ripartite in base alla percentuale di cofinanziamento. Il progetto esecutivo puo' essere variato in corso di esecuzione solo nei limiti di cui alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia, a condizione che tali varianti non comportino una diminuzione del numero dei posti alloggio previsti e a condizione che tali varianti non pregiudichino il rispetto degli standard minimi dimensionali e qualitativi di cui all'allegato A) del decreto ministeriale n. 1256/2021, quali risultanti dai progetti verificati dalla Commissione. A tal fine e' fatto obbligo al legale rappresentante del beneficiario o, in alternativa, al responsabile del procedimento, di attestare in occasione della trasmissione della variante che la stessa rispetti le condizioni sopra prescritte e, inoltre, alla presentazione degli stati di avanzamento dei pagamenti, l'esistenza di eventuali varianti approvate. 5. Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 1257/2021, le spese previste nella richiesta presentata sono ammesse al cofinanziamento solo se effettivamente sostenute in data successiva a quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto ministeriale n. 1257/2021, e solo se adeguatamente documentate e rendicontate. 6. Ai fini dell'erogazione del cofinanziamento il beneficiario deve fornire alla Commissione (c/o Cassa depositi e prestiti S.p.a. - Gestione Fondi statali - cdpspa@pec.cdp.it) copia conforme all'originale dei mandati di pagamento e delle quietanze dei pagamenti effettuati per la realizzazione dell'intervento, contestualmente alla trasmissione della richiesta di erogazione del cofinanziamento. 7. Entro e non oltre novanta giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria degli interventi ammessi al cofinanziamento, il beneficiario e' obbligato a trasmettere le eventuali richieste di erogazione, relative agli stati di avanzamento dei pagamenti saldati antecedentemente alla predetta data, purche' sostenuti nei termini previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto ministeriale n. 1257/2021. 8. Il pagamento delle spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria, per le quali spetta il cofinanziamento ministeriale, deve essere richiesto entro e non oltre novanta giorni naturali e consecutivi dalla data dell'avvenuto pagamento a saldo. 9. Il cofinanziamento sara' erogato al beneficiario sulla base degli stati di avanzamento dei pagamenti. In particolare, per ogni stato di avanzamento dei pagamenti sara' erogata una quota di cofinanziamento calcolata in ragione della proporzione esistente tra il cofinanziamento e l'importo cofinanziabile, quali risultanti dal quadro economico di ammissione al cofinanziamento o dall'ultima determinazione di revisione. In ogni caso, le erogazioni saranno effettuate fino all'80% del cofinanziamento. Il residuo 20% del cofinanziamento sara' trattenuto e non potra' essere erogato in favore del beneficiario se non previa attestazione della piena funzionalita' e fruizione della struttura da parte degli utenti. L'erogazione del cofinanziamento avviene previo nulla osta rilasciato dalla Commissione. La somma sara' erogata da CDP S.p.A. mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario, ovvero, nei casi previsti dalla legge, nella contabilita' speciale infruttifera ad esso intestata presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d'Italia. 10. Nei casi previsti dall'art. 6. comma 10, lettera c) del decreto ministeriale n. 1257/2021, le erogazioni a favore del beneficiario sono sospese nelle more della presentazione di idonea garanzia fideiussoria, resa in conformita' al testo approvato dalla Commissione, di importo non inferiore al rateo di cofinanziamento di cui viene richiesta l'erogazione e avente durata fino almeno al novantesimo giorno successivo alla data prevista di ottenimento della messa in esercizio dell'intervento. 11. La documentazione di cui ai precedenti commi dovra' essere trasmessa esclusivamente tramite PEC, in formato pdf e firmata digitalmente, alla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari (c/o Cassa depositi e prestiti S.p.a. - Gestione Fondi statali - cdpspa@pec.cdp.it). 12. La Commissione paritetica puo' richiedere ai soggetti beneficiari eventuale documentazione, stabilendo contestualmente i termini per l'integrazione richiesta. I soggetti ammessi al cofinanziamento che non presentano la documentazione integrativa entro i termini stabiliti dalla Commissione sono esclusi dal cofinanziamento. 13. Per gli interventi inseriti nel Piano ed ammessi al cofinanziamento in Fase 1, i termini indicati nel presente decreto e/o nel decreto ministeriale n. 1257/2021 decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 14. Per gli interventi inseriti nel Piano ed ammessi con riserva in Fase 2, i termini indicati nel presente decreto e/o nel decreto ministeriale n. 1257/2021 decorrono dalla notifica del provvedimento direttoriale di scioglimento della riserva e ammissione al cofinanziamento, previa acquisizione di dichiarazione di perdurante interesse da parte del proponente. |
| Art. 5
Revoca del cofinanziamento
1. Alla revoca del cofinanziamento si procede con decreto ministeriale, su proposta della Commissione paritetica, al verificarsi di una delle seguenti inadempienze: mancato inizio dei lavori entro i termini prescritti e/o mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli interventi gia' rappresentati nel cronogramma, inviato in allegato alla richiesta di cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui il beneficiario fornisca - anche su richiesta di chiarimento della stessa Commissione paritetica - documentazione che a parere della Commissione risulti adeguata a dimostrare la non imputabilita' dell'inadempimento al beneficiario; mancato rispetto degli obblighi di cui al decreto ministeriale n. 1257/2021 e di cui al presente decreto, posti in capo al soggetto destinatario del cofinanziamento. 2. Sui soggetti ammessi al cofinanziamento con l'inserimento nel presente decreto di Piano, gravano tra l'altro anche gli obblighi previsti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 1257/2021 e, in particolare: avvio tempestivo e completamento dell'opera, pena la revoca del cofinanziamento; per eventi e cause di forza maggiore e' consentita la parziale realizzazione dell'intervento, purche' di parti funzionali e funzionanti; rispetto del cronoprogramma e tempestiva messa in funzione della struttura entro il primo anno accademico successivo al termine dei lavori; costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso della struttura, a partire dalla data della messa in esercizio, per non meno di venticinque anni ovvero diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione; in caso di proprieta', divieto di alienazione della struttura per venticinque anni dalla data di messa in esercizio, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali; comunicazione all'ente per il diritto allo studio territorialmente competente della disponibilita' dei posti alloggio previsti ai sensi del bando per studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi. 3. La violazione degli obblighi posti a carico del beneficiario dara' luogo alla revoca del cofinanziamento e alle sanzioni stabilite, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. In caso di anticipata perdita di disponibilita' dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento, la somma ricevuta fino al momento della perdita di disponibilita' dovra' essere integralmente restituita al MUR con gli interessi calcolati ai sensi del successivo art. 6. |
| Art. 6
Modalita' di revoca del cofinanziamento
1. La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle seguenti modalita': a) nel caso in cui la Commissione paritetica, nell'ambito della propria attivita' di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, constati il verificarsi di una delle condizioni di revoca previste, procede a chiedere ai soggetti beneficiari del cofinanziamento i chiarimenti ritenuti necessari, che dovranno essere presentati all'attenzione della Commissione paritetica entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta; b) la Commissione, successivamente all'esame della documentazione trasmessa dai soggetti beneficiari, formula al MUR proposte in merito alla eventuale revoca; c) il Ministero dell'universita' e della ricerca, sulla base delle proposte della Commissione, procede, con proprio decreto, alla revoca del cofinanziamento, definendo le modalita' e i tempi per il recupero delle somme eventualmente gia' erogate nonche' il calcolo degli interessi da determinarsi sulla scorta delle disposizioni vigenti della contabilita' generale dello Stato e di quanto altro determinato dall'amministrazione al momento della revoca. |
| Art. 7
Modalita' di riassegnazione dei cofinanziamenti
1. Le risorse del presente Piano, che eventualmente risultassero disponibili per effetto delle revoche e delle economie determinatesi a qualsiasi titolo (rinunce, esclusioni e rideterminazioni dei cofinanziamenti concessi), sono destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000 fino al loro esaurimento. 2. Le risorse eventualmente ancora disponibili successivamente agli adempimenti di cui al precedente comma 1 saranno destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito di nuovi bandi emanati ai sensi della legge n. 338/2000. |
| Art. 8
Disposizioni finali
1. Si richiamano, in ogni caso, le disposizioni dettate dal decreto ministeriale n. 1257/2021, come successivamente modificato e integrato. 2. In considerazione del mutato quadro normativo, nonche' delle procedure avviate con il decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine fissato dall'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale n. 1257/2021 e' da ritenersi non perentorio e devono altresi' ritenersi inapplicabili le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera m) - quanto alla riferibilita' al PNRR -, o), p), q), t), nonche' le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2 - quanto al riferimento alla classificazione sotto la voce PNRRR-M4C1-R17 - comma 4 e comma 5 del citato decreto ministeriale n. 1257/2021. 3. Per le rettifiche di eventuali errori materiali e per eventuali errata corrige inerenti al presente decreto e ai relativi allegati si procede mediante apposito provvedimento della competente Direzione generale del Ministero. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' a meri fini notiziali anche sul sito istituzionale del MUR. Roma, 6 novembre 2023
Il Ministro: Bernini
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2996 |
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