Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 219
Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale e' stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale;
Visti, in particolare, gli articoli 4 e 17, comma 1, lettera b), recanti, rispettivamente, i principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente e l'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 6 dicembre 2023;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,» e le parole «tributario, e» sono sostituite dalle seguenti: «tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.»;
3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contradditorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalita' e l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.»;
4) il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 2, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati.»;
c) all'articolo 3, comma 1, la parola: «periodici» e' sostituita dalle seguenti: «dovuti, determinati o liquidati periodicamente» e, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente.»;
d) all'articolo 6, comma 5, la parola: «nulli» e' sostituita dalla seguente: «annullabili»;
e) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Principio del contraddittorio). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilita', da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalita' idonee a garantirne la conoscibilita', lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non e' adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine e' successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine e' posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed e' motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.»;
f) all'articolo 7:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Gli atti dell'amministrazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria,»; le parole: «secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi indicando i presupposti di fatto» sono sostituite dalle seguenti: «, a pena di annullabilita', indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova»; e le parole: «che hanno determinato la decisione dell'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «su cui si fonda la decisione»;
2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ad un altro atto,» sono inserite le seguenti: «che non e' gia' stato portato a conoscenza dell'interessato»; le parole: «questo deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «lo stesso e'»; dopo le parole: «che lo richiama» sono inserite le seguenti: «, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati»;
3) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
1-ter. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale e' comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.
1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano altresi' agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.»;
4) il comma 3 e' abrogato;
g) dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Annullabilita' degli atti dell'amministrazione finanziaria). - 1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validita' degli atti.
2. I motivi di annullabilita' e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
Art. 7-ter (Nullita' degli atti dell'amministrazione finanziaria). - 1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullita' qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullita' di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.
Art. 7-quater (Irregolarita' degli atti dell'amministrazione finanziaria). - 1. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilita'.
Art. 7-quinquies (Vizi dell'attivita' istruttoria). - 1. Non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 5, o in violazione di legge.
Art. 7-sexies (Vizi delle notificazioni). - 1. E' inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge e' nulla, ma la nullita' puo' essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreche' l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.
2. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.»;
h) all'articolo 8:
1) al comma 5, dopo le parole: «atti e documenti» sono inserite le seguenti: «, incluse le scritture contabili» e dopo la parola «formazione» sono aggiunte le seguenti: «o utilizzazione»; inoltre, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilita' per l'amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.»;
2) al comma 6, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e» e le parole: «, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza,» sono soppresse;
i) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Divieto di bis in idemnel procedimento tributario). - 1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilita' di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
Art. 9-ter (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti). -1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilita', dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.»;
l) all'articolo 10, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente ai tributi unionali, non sono altresi' dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti.»;
m) dopo l'articolo 10-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-ter (Principio di proporzionalita' nel procedimento tributario). - 1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalita'.
2. In conformita' al principio di proporzionalita', l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalita' di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.
Art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria). - 1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessita' di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimita' dell'atto o dell'imposizione:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonche' decorso un anno dalla definitivita' dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.
Art. 10-quinquies (Esercizio del potere di autotutela facoltativa). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria puo' comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessita' di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimita' o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater.
Art. 10-sexies (Documenti di prassi). - 1. L'amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
a) circolari interpretative e applicative;
b) consulenza giuridica;
c) interpello;
d) consultazione semplificata.
Art. 10-septies (Circolari). - 1. L'amministrazione finanziaria pubblica circolari per fornire:
a) la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti;
b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali;
c) inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessita';
d) istruzioni operative ai suoi uffici.
2. Nella elaborazione delle circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'amministrazione finanziaria, nei casi di maggiore interesse, puo' effettuare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali ovvero con ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonche' farle oggetto di pubblica consultazione prima della loro pubblicazione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, quando nominato, il suo Vice Ministro delegato per l'amministrazione finanziaria, adotta su proposta dell'Amministrazione finanziaria gli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai quali devono attenersi le circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
Art. 10-octies (Consulenza giuridica). - 1. L'amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonche' alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti.
2. La richiesta di consulenza giuridica non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni applicative del presente articolo.
Art. 10-nonies (Consultazione semplificata). - 1. Le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni di cui al comma 2, avvalendosi dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti di cui all'articolo 10-sexies, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.
2. L'accesso al servizio di cui al comma 1 e' offerto esclusivamente, oltre a tutte le persone fisiche, anche non residenti, alle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle societa' ad esse equiparate, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che applicano il regime di contabilita' semplificata.
3. La banca dati consente l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al quesito non e' individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che puo' presentare istanza di interpello. La risposta produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante.
4. L'utilizzazione del servizio di cui al presente articolo e' condizione di ammissibilita' ai fini della presentazione di istanze di interpello.»;
n) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Interpello). - 1. Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:
a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;
e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;
f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 e' riservato ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e ai soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
3. La presentazione dell'istanza di interpello e' in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalita' di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessita' della questione oggetto di istanza.
4. Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.
5. L'amministrazione finanziaria, ferma la facolta' di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalita' e i termini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in ogni caso, e' sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che e' obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non e' reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo e' senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie gia' oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
6. La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. La risposta alla istanza di interpello non e' impugnabile.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.»;
o) all'articolo 12 il comma 7 e' abrogato;
p) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Garante nazionale del contribuente). - 1. E' istituito il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia e che e' scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalita', produttivita' ed attivita' svolta.
2. Il Garante nazionale del contribuente e' scelto tra:
a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo;
b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza.
3. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante nazionale del contribuente dagli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Garante nazionale del contribuente, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarita', scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria:
a) puo' rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
b) puo' accedere agli uffici finanziari per controllarne la funzionalita' dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al pubblico;
c) puo' richiamare gli uffici finanziari al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 nonche' al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta;
d) relaziona ogni sei mesi sull'attivita' svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante generale della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le relative soluzioni;
e) con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.». 2. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6-bis, 10-octies e 10-nonies della legge 27 luglio 2000, n. 212, come introdotti, rispettivamente, dalle lettere e) e m) del comma 1, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
------------ Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 04/01/2024, n. 3 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al
Governo per la riforma fiscale» e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189.
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 111 del
2023 e' il seguente:
«Art. 4 (Principi e criteri direttivi per la revisione
dello statuto dei diritti del contribuente). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi
specifici per la revisione dello statuto dei diritti del
contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le
cui disposizioni costituiscono principi generali
dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice
della legislazione tributaria:
a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti
impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui
si fonda la pretesa;
b) valorizzare il principio del legittimo affidamento
del contribuente e il principio di certezza del diritto;
c) razionalizzare la disciplina dell'interpello, al
fine di:
1) ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello
di cui all'art. 11 della citata legge n. 212 del 2000,
incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi
di carattere generale, anche indicanti una casistica delle
fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito
dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le
associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali
di interessi collettivi nonche' tenendo conto delle
proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
2) rafforzare il divieto di presentazione di
istanze di interpello, riservandone l'ammissibilita' alle
sole questioni che non trovano soluzione in documenti
interpretativi gia' emanati;
3) subordinare, per le persone fisiche e i
contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della
procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non e'
possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di
interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso
l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza
artificiale;
4) subordinare l'ammissibilita' delle istanze di
interpello al versamento di un contributo, da graduare in
relazione a diversi fattori, quali la tipologia di
contribuente o il valore della questione oggetto
dell'istanza, finalizzato al finanziamento della
specializzazione e della formazione professionale continua
del personale delle agenzie fiscali;
d) disciplinare l'istituto della consulenza
giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone
presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne
derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;
e) prevedere una disciplina generale del diritto di
accesso agli atti del procedimento tributario;
f) prevedere una generale applicazione del principio
del contraddittorio a pena di nullita';
g) prevedere una disciplina generale delle cause di
invalidita' degli atti impositivi e degli atti della
riscossione;
h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela
estendendone l'applicazione agli errori manifesti
nonostante la definitivita' dell'atto, prevedendo
l'impugnabilita' del diniego ovvero del silenzio nei
medesimi casi nonche', con riguardo alle valutazioni di
diritto e di fatto operate, limitando la responsabilita'
nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte
dei conti alle sole condotte dolose;
i) prevedere l'istituzione e la definizione dei
compiti del Garante nazionale del contribuente, quale
organo monocratico con incarico di durata quadriennale,
rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione
del Garante del contribuente, operante presso ogni
direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate
delle province autonome, di cui all'art. 13 della legge 27
luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva
invarianza degli oneri finanziari.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera b), della
citata legge n. 111 del 2023, e' il seguente:
«Art. 17 (Principi e criteri direttivi in materia di
procedimento accertativo, di adesione e di adempimento
spontaneo). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'art. 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi
e criteri direttivi specifici per la revisione
dell'attivita' di accertamento, anche con riferimento ai
tributi degli enti territoriali:
a) Omissis;
b) applicare in via generalizzata il principio del
contraddittorio, a pena di nullita', fuori dei casi dei
controlli automatizzati e delle ulteriori forme di
accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e
prevedere una disposizione generale sul diritto del
contribuente a partecipare al procedimento tributario,
secondo le seguenti caratteristiche:
1) previsione di una disciplina omogenea
indipendentemente dalle modalita' con cui si svolge il
controllo;
2) assegnazione di un termine non inferiore a
sessanta giorni a favore del contribuente per formulare
osservazioni sulla proposta di accertamento;
3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente
impositore, di formulare espressa motivazione sulle
osservazioni formulate dal contribuente;
4) estensione del livello di maggiore tutela
previsto dall'art. 12, comma 7, della citata legge n. 212
del 2000;
Omissis.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali» e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
- Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 212 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni della
presente legge, in attuazione delle norme della
Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione
europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
costituiscono principi generali dell'ordinamento
tributario, criteri di interpretazione della legislazione
tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto
tributario. Le medesime disposizioni possono essere
derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi
speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge.
3-bis. Le amministrazioni statali osservano le
disposizioni della presente legge concernenti la garanzia
del contradditorio e dell'accesso alla documentazione
amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il
divieto del bis in idem, il principio di proporzionalita' e
l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come
principi per le Regioni e per gli enti locali che
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel
rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione alle disposizioni della
presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono
stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle
disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere
livelli ulteriori di tutela.
4. (Abrogato).».
- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 212 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2. (Chiarezza e trasparenza delle disposizioni
tributarie). - 1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di
legge che contengono disposizioni tributarie devono
menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle
partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare
l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non
hanno un oggetto tributario non possono contenere
disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle
strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei
provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno
indicando anche il contenuto sintetico della disposizione
alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie
debbono essere introdotte riportando il testo
conseguentemente modificato.
4-bis. Le norme tributarie impositive che recano la
disciplina del presupposto tributario e dei soggetti
passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in
esse considerati.».
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n.
212 del 2000, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati
periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le
prevedono. Le presunzioni legali non si applicano
retroattivamente.».
- Il testo dell'art. 6, comma 5, della citata legge n.
212 del 2000, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) -
Omissis.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti
dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni,
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare
il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi
telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre
i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque
non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a
seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor
rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La
disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a
ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto
ad effettuare il versamento diretto. Sono annullabili i
provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di
cui al presente comma.».
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 212 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 7 (Chiarezza e motivazione degli atti). - 1. Gli
atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente
impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione
tributaria, sono motivati, a pena di annullabilita',
indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e
le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se
nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto che
non e' gia' stato portato a conoscenza dell'interessato, lo
stesso e' allegato all'atto che lo richiama, salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la
motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i
dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si
ritengono sussistenti e fondati.
1-bis. I fatti e i mezzi di prova a fondamento
dell'atto non possono essere successivamente modificati,
integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un
ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano
maturate decadenze.
1-ter. Gli atti della riscossione che costituiscono il
primo atto con il quale e' comunicata una pretesa per
tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli
interessi, la tipologia, la norma tributaria di
riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in
relazione alla quale sono stati calcolati, la data di
decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di
tempo preso in considerazione per la relativa
quantificazione.
1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano
altresi' agli atti della riscossione emessi nei confronti
dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo
l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di
pagamento nei loro confronti.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei
concessionari della riscossione devono tassativamente
indicare:
a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere
informazioni complete in merito all'atto notificato o
comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorita' amministrativa presso i
quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito
dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale
o l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in
caso di atti impugnabili.
3. (Abrogato).
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il
ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne
ricorrano i presupposti.».
- Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 212 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 8 (Tutela dell'integrita' patrimoniale). - 1.
L'obbligazione tributaria puo' essere estinta anche per
compensazione.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui
senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire ne'
prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario
stabilito dal codice civile.
4. L'amministrazione finanziaria e' tenuta a rimborsare
il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto
richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la
rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va
effettuato quando sia stato definitivamente accertato che
l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore
rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti,
incluse le scritture contabili, stabilito a soli effetti
tributari, non puo' eccedere il termine di dieci anni dalla
loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il
decorso del termine preclude definitivamente la
possibilita' per l'Amministrazione finanziaria di fondare
pretese su tale documentazione.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le disposizioni
di attuazione del presente articolo.
7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai
redditi tassati, anche previste dall'art. 15 della legge 5
luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa
legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre
comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle
relative imposte.
8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni
vigenti in materia di compensazione, con regolamenti
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'estinzione
dell'obbligazione tributaria mediante compensazione,
estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002,
l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali
attualmente non e' previsto.».
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 212 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 10 (Tutela dell'affidamento e della buona fede.
Errori del contribuente). - 1. I rapporti tra contribuente
e amministrazione finanziaria sono improntati al principio
della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi
moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti dell'amministrazione
finanziaria, ancorche' successivamente modificate
dall'amministrazione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti
direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori
dell'amministrazione stessa. Limitatamente ai tributi
unionali, non sono altresi' dovuti i tributi nel caso in
cui gli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione
finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero
ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un
legittimo affidamento nel contribuente, vengono
successivamente modificati per effetto di un mutamento
della predetta giurisprudenza o dei predetti atti.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la
violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma
tributaria o quando si traduce in una mera violazione
formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non
determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di
un giudizio in ordine alla legittimita' della norma
tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo
esclusivamente tributario non possono essere causa di
nullita' del contratto.».
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 212 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 11 (Interpello). - 1. Il contribuente puo'
interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una
risposta riguardante fattispecie concrete e personali
relativamente alla:
a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando
vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro
corretta interpretazione;
b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce
delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a
una specifica fattispecie;
d) disapplicazione di disposizioni tributarie che,
per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni,
detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive
del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento
tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare
fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;
e) sussistenza delle condizioni e valutazione della
idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge
per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi
espressamente previsti dalla legge;
f) sussistenza delle condizioni e valutazione della
idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge ai
fini dell'art. 24-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 e'
riservato ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli
articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, e ai soggetti che presentano le istanze di
interpello di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147.
3. La presentazione dell'istanza di interpello e' in
ogni caso subordinata al versamento di un contributo,
destinato a finanziare iniziative per implementare la
formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui
misura e le cui modalita' di corresponsione sono
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in funzione della tipologia di contribuente, del
suo volume di affari o di ricavi e della particolare
rilevanza e complessita' della questione oggetto di
istanza.
4. Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni
di obiettiva incertezza quando l'amministrazione
finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o
risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a
quella rappresentata dal contribuente.
5. L'amministrazione finanziaria, ferma la facolta' di
chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le
modalita' e i termini di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156, risponde alle
istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in
ogni caso, e' sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta
che e' obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra
amministrazione. Se il parere non e' reso entro sessanta
giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque
all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che
cade il sabato o un giorno festivo e' senz'altro prorogato
al primo giorno successivo non festivo. La risposta,
scritta e motivata, vincola ogni organo della
Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla
questione oggetto dell'istanza e limitatamente al
richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al
contribuente entro il termine previsto, il silenzio
equivale a condivisione della soluzione prospettata dal
contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche
a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti
della risposta alla istanza di interpello si estendono ai
comportamenti successivi del contribuente riconducibili
alla fattispecie gia' oggetto di interpello, salvo
rettifica della soluzione interpretativa da parte
dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli
eventuali comportamenti futuri dell'istante.
6. La presentazione della istanza di interpello non
incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie ne'
sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta
interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. La risposta alla istanza di interpello non e'
impugnabile.
8. Le disposizioni di cui all'art. 32, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'art. 52, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si
applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti
richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria
delle istanze di interpello.».
- Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 212 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 12 (Diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali). - 1. Tutti gli accessi,
ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati
all'esercizio di attivita' commerciali, industriali,
agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla
base di esigenze effettive di indagine e controllo sul
luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti
adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di
esercizio delle attivita' e con modalita' tali da arrecare
la minore turbativa possibile allo svolgimento delle
attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali o
professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente
ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano
giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta'
di farsi assistere da un professionista abilitato alla
difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche'
dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al
contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti
amministrativi e contabili puo' essere effettuato
nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista
che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e
del professionista, che eventualmente lo assista, deve
darsi atto nel processo verbale delle operazioni di
verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari
dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso
la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni
lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei
casi di particolare complessita' dell'indagine individuati
e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori
possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale
periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste
eventualmente presentate dal contribuente dopo la
conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo
assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche
ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del
contribuente di cui al primo periodo, cosi' come
l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore
a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non
piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica
sia svolta presso la sede di imprese in contabilita'
semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai
fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere
considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori
civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso
la sede del contribuente.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori
procedano con modalita' non conformi alla legge, puo'
rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo
quanto previsto dall'art. 13.
7. (Abrogato).».
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 212 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«1. E' istituito il Garante nazionale del contribuente,
organo monocratico con sede in Roma che opera in piena
autonomia e che e' scelto e nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze per la durata di quattro
anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della
professionalita', produttivita' ed attivita' svolta.
2. Il Garante nazionale del contribuente e' scelto tra:
a) magistrati, professori universitari di materie
giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo;
b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri
collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai
rispettivi ordini nazionali di appartenenza.
3. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate
al Garante nazionale del contribuente dagli uffici del
Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Il Garante nazionale del contribuente, sulla base di
segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro
soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarita',
scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli
o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare
il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione
finanziaria:
a) puo' rivolgere raccomandazioni ai direttori delle
Agenzie fiscali ai fini della tutela del contribuente e
della migliore organizzazione dei servizi;
b) puo' accedere agli uffici finanziari per
controllarne la funzionalita' dei servizi di assistenza e
di informazione al contribuente, nonche' l'agibilita' degli
spazi aperti al pubblico;
c) puo' richiamare gli uffici finanziari al rispetto
di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 nonche' al
rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta;
d) relaziona ogni sei mesi sull'attivita' svolta al
Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle
Agenzie fiscali, al Comandante generale della Guardia di
finanza, individuando gli aspetti critici piu' rilevanti e
prospettando le relative soluzioni;
e) con relazione annuale fornisce al Governo e al
Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra
fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.».
 
Art. 2

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), si applicano esclusivamente per i rapporti tributari sorti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera p), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Dalla medesima data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono soppressi i Garanti del contribuente previsti dall'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti il compenso annuo lordo del Garante nazionale del contribuente, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonche' la misura annua del rimborso delle spese di trasferta dovute per suoi eventuali accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quello della sua sede, nel limite complessivo di spesa di 329.000 annui.
3. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera p) sono destinati, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, al Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;
b) il decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37;
c) il comma 2 dell'articolo 18 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) il comma 4-ter dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
e) l'articolo 6 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'art. 10 della citata legge n.
212 del 2000, come modificato dal presente decreto, si veda
nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66 «Misure urgenti per la competitivita' e
la giustizia sociale» convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, e' il seguente:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere
dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito
al primo presidente della Corte di cassazione previsto
dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e
integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.».
- Il testo dell'art. 22 della citata legge 9 agosto
2023, n. 111, e' il seguente:
«Art. 22 (Disposizioni finanziarie). - 1. Salvo quanto
disposto dal comma 3 del presente articolo, dall'attuazione
delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 21 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica ne' incremento della pressione tributaria rispetto
a quella risultante dall'applicazione della legislazione
vigente.
2. In considerazione della complessita' della materia
trattata e dell'impossibilita' di procedere alla
determinazione degli eventuali effetti finanziari, per
ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica
fornisce le indicazioni di cui all'art. 1, comma 2.
3. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino
nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al
loro interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di
cui all'art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal
comma 5 del medesimo art. 1, si provvede ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero
mediante compensazione con le risorse finanziarie recate
dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente
legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano
i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate
o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che
recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in
vigore contestualmente o successivamente a quelli che
recano la necessaria copertura finanziaria.».
- Il testo dell'art. 2-quater del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 564 «Disposizioni urgenti in materia
fiscale» convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 656, e' il seguente:
«Art. 2-quater (Autotutela). - 1. Con decreti del
Ministro delle finanze sono indicati gli organi
dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio
del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in
pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilita', degli
atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono
definiti i criteri di economicita' sulla base dei quali si
inizia o si abbandona l'attivita' dell'amministrazione.
1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al
comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di
disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia
illegittimo o infondato.
1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano,
secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per
l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis
relativamente agli atti concernenti i tributi di loro
competenza.
1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la
sospensione degli effetti dell'atto cessa con la
pubblicazione della sentenza.
1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto
disposta anteriormente alla proposizione del ricorso
giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello
stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o
confermativo di quello sospeso; il contribuente puo'
impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato
o confermato.
1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali
dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti di
definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto
oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni
esistenti alla data di notifica dell'atto purche' rinunci
al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio
restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si
applicano alla definizione agevolata prevista dall'art. 17,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
1-octies. L'annullamento o la revoca parziali non sono
impugnabili autonomamente.».
- Il decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio
1997, n. 37 (Regolamento recante norme relative
all'esercizio del potere di autotutela da parte degli
organi dell'Amministrazione finanziaria), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997.
- Il testo dell'art. 18, comma 2, della citata legge 27
luglio 2000, n. 212, e' il seguente:
«Art. 18 (Disposizioni di attuazione). - 1. Omissis.
2. Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i
componenti del Garante del contribuente di cui all'art.
13.».
- Il testo dell'art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248 «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, e' il seguente:
«Art. 36 (Disposizioni in materia di riscossione). -
Omissis.
4-ter. La cartella di pagamento di cui all'art. 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresi', a
pena di nullita', l'indicazione del responsabile del
procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione
e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni
di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli
consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1°
giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei
procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli
consegnati prima di tale data non e' causa di nullita'
delle stesse.».
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 156 «Misure per la revisione della
disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario,
in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1,
lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23», e' il
seguente:
«Art. 6 (Coordinamento con l'attivita' di accertamento
e contenzioso). - 1. Le risposte alle istanze di interpello
di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono
impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai
sensi del comma 2 del medesimo art. 11, avverso le quali
puo' essere proposto ricorso unitamente all'atto
impositivo.
2. Se e' stata fornita risposta alle istanze di cui
all'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al di
fuori dei casi di cui all'art. 5, senza pregiudizio
dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento
avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta,
o altre posizioni soggettive del soggetto passivo e'
preceduto, a pena di nullita', dalla notifica di una
richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di
sessanta giorni. La richiesta di chiarimenti e' notificata
dall'amministrazione ai sensi dell'art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, entro il termine di decadenza
previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la
data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile
decorso del termine assegnato al contribuente per
rispondere alla richiesta, e quella di decadenza
dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto
impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In
difetto, il termine di decadenza per la notificazione
dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato, in
deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta
giorni. L'atto impositivo e' specificamente motivato, a
pena di nullita', anche in relazione ai chiarimenti forniti
dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente.
3. Le disposizioni di cui all'art. 32, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e all'art. 52, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non si
applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti
richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria
delle istanze di interpello.».
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2023

MATTARELLA

Tajani, Vicepresidente ex articolo
8, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio