Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 220
Disposizioni in materia di contenzioso tributario.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale e' stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale;
Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 1, lettera h) e 19 comma 1, lettere da a) a h) recanti principi e criteri direttivi, rispettivamente, in materia di autotutela e di revisione della disciplina del contenzioso tributario;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 20 dicembre 2023;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, e' reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, puo' essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone e' in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validita' non e' scaduta ovvero che non e' stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.»;
b) nell'articolo 11, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-ter. La Regione nei cui confronti e' proposto il ricorso puo' stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonche' mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento».
c) nell'articolo 12:
1) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «dallo stesso incaricato» sono aggiunte le seguenti: «salvo che il conferente apponga la propria firma digitale»;
2) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore, quando la procura e' conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformita' ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.»;
3) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando e' rilasciata su foglio separato del quale e' effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.»;
d) nell'articolo 14, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.»;
e) nell'articolo 15:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte e' risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.»;
2) dopo il comma 2-octies e' inserito il seguente: «2-nonies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresi' conto del rispetto dei principi di sinteticita' e chiarezza degli atti di parte»;
f) nell'articolo 16, comma 1, le parole da «in plico» a «dell'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «con raccomandata con avviso di ricevimento»;
g) nell'articolo 16-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. E' onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non e' tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore ne' ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralita' di difensori di una parte costituita, la comunicazione e' perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalita' telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilita', nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16»;
3) il comma 3-bis e' soppresso;
4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonche' delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidita' del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.»;
h) dopo l'articolo 17-bis e' inserito il seguente capo:
«Capo III - Forma degli atti
Art. 17-ter (Degli atti in generale). - 1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.
2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonche' gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.
3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 16-bis, nonche' di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullita'.»;
i) nell'articolo 19, comma 1, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti: «g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;» e «g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212;»;
l) nell'articolo 21, comma 2, primo periodo:
1) dopo le parole «rifiuto tacito» sono soppresse le parole «della restituzione»;
2) le parole «lettera g)» sono sostituite con le seguenti: «lettere g) e g-bis)»;
3) dopo le parole «di restituzione» sono inserite le seguenti: «o di autotutela»;
m) nell'articolo 25-bis, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformita' all'originale.»;
n) nell'articolo 33 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione»;
o) dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:
1) «Art. 34-bis (Udienza a distanza). - 1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto e' chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, ed e' depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei partecipanti e della loro libera volonta' di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale e' stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo e' considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.»;
p) nell'articolo 35, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni»;
q) nell'articolo 36, al comma 1, numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilita' o di nullita' dell'atto»;
r) nell'articolo 37:
1) al comma 1 dopo la parola «deposito» e' inserita la seguente «telematico»;
2) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.»;
3) il comma 2 e' abrogato;
s) all'articolo 47:
1) nel comma 1 le parole «commissione provinciale competente» sono sostituite dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 62-bis»;
2) nel comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o del giudice monocratico»;
3) nel comma 4, primo periodo, dopo la parola «collegio» sono aggiunte le seguenti: «o il giudice monocratico»;
4) nel comma 4:
a) al primo periodo le parole «non impugnabile» sono soppresse;
b) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'ordinanza e' immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale e' impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico e' impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non e' impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non e' impugnabile.»;
5) nel comma 7 le parole «di primo grado» sono soppresse;
6) nel comma 8 la parola «commissione» e' sostituita dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il giudizio»;
t) dopo l'articolo 47-bis e' inserito il seguente: «Art. 47-ter (Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione). - 1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare e' proposta innanzi al giudice monocratico.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.»;
u) nell'articolo 48:
1) al comma 2 le parole «la commissione pronuncia» sono sostituite dalle seguenti: «la corte di giustizia tributaria pronuncia» e le parole «la commissione dichiara» sono sostituite dalle seguenti: «la corte dichiara»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.»;
v) nell'articolo 48-bis.1:
1) al comma 1 le parole «Per le controversie soggette a reclamo, ai sensi dell'articolo 17-bis, la Corte» sono sostituite dalle seguenti: «La corte»; inoltre, le parole «all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione» sono sostituite dalle seguenti: «ai precedenti giurisprudenziali»;
2) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con la fissazione di una nuova udienza»;
3) al comma 3, dopo le parole «La causa» sono inserite le seguenti: «, se richiesto da una delle parti,»;
z) nell'articolo 48-ter, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione»;
aa) nell'articolo 52:
1) al comma 1, le parole «commissione provinciale» e «commissione regionale» sono sostituite, rispettivamente, da: «corte di giustizia tributaria di primo grado» e «corte di giustizia tributaria di secondo grado»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole «commissione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di secondo grado» e il secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 3, dopo le parole «camera di consiglio utile» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,»; inoltre, le parole «almeno dieci giorni liberi prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno cinque giorni liberi prima»;
4) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo' in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.»;
bb) l'articolo 58 e' sostituito dal seguente:
«Art. 58 (Nuove prove in appello). - 1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non e' mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimita' della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimita' che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis»;
cc) nell'articolo 62-bis:
1) al comma 1, primo periodo, la parola «commissione» e' sostituita dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria» e il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 2, dopo la parola «utile» sono inserite le seguenti: «, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,»;
3) nel comma 6, la parola «commissione» e' sostituita dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria»;
dd) nell'articolo 65, al comma 3-bis le parole «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 47 e»;
ee) nell'articolo 79:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e finali»;
2) al comma 2, le parole «commissione tributaria provinciale o regionale» sono sostituite dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;
3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonche' approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresi' tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.
2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis sono altresi' stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.
2-quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalita' cartacea.».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
h), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega per
la riforma fiscale»:
«Art. 4 (Principi e criteri direttivi per la revisione
dello statuto dei diritti del contribuente). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione dello statuto dei
diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000,
n. 212, le cui disposizioni costituiscono principi generali
dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice
della legislazione tributaria:
Omissis.
h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela
estendendone l'applicazione agli errori manifesti
nonostante la definitivita' dell'atto, prevedendo
l'impugnabilita' del diniego ovvero del silenzio nei
medesimi casi nonche', con riguardo alle valutazioni di
diritto e di fatto operate, limitando la responsabilita'
nel giudizio amministrativo contabile dinanzi alla Corte
dei conti alle sole condotte dolose;
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1,
lettere da a) a h), della citata legge n. 111 del 2023:
«Art. 19 (Principi e criteri direttivi per la revisione
della disciplina e l'organizzazione del contenzioso
tributario). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti
principi e criteri direttivi specifici per la revisione
della disciplina e l'organizzazione del contenzioso
tributario:
a) coordinare con la nuova disciplina di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera h), altri istituti a
finalita' deflativa operanti nella fase antecedente la
costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo
contenimento dei tempi di conclusione della controversia
tributaria;
b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della
giustizia tributaria mediante:
1) la semplificazione della normativa processuale
funzionale alla completa digitalizzazione del processo;
2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti
per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei
provvedimenti giurisdizionali;
3) la disciplina delle conseguenze processuali
derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle
modalita' telematiche;
4) la previsione che la discussione da remoto possa
essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel
processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo
restando il diritto di queste ultime di partecipare in
presenza;
c) modificare l'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615,
secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano
proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalita'
e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546
del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida
notificazione della cartella di pagamento ovvero
dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma
2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
602 del 1973;
d) rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti
nei gradi processuali successivi al primo;
e) prevedere la pubblicazione e la successiva
comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti
giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di
merito, salva la possibilita' di depositare la sentenza nei
trenta giorni successivi alla comunicazione del
dispositivo;
f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare
anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
g) prevedere l'impugnabilita' dell'ordinanza che
accoglie o respinge l'istanza di sospensione
dell'esecuzione dell'atto impugnato;
h) prevedere interventi di deflazione del contenzioso
tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso
quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la
definizione agevolata delle liti pendenti;
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 11, 12, 14, 15,
16, 16-bis, 19, 21, 25-bis, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48,
48-bis.1, 48-ter, 52, 62-bis, 65 e 79, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 «Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413», come modificato dal presente decreto:
«Art. 7(Poteri delle corti di giustizia tributaria di
primo e secondo grado). - 1. Le corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e
nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte
le facolta' di accesso, di richiesta di dati, di
informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari
ed all' ente locale da ciascuna legge d'imposta.
2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo
grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di
particolare complessita', possono richiedere apposite
relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello
Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della
Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I
compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono
eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319,
e successive modificazioni e integrazioni.
3.
4. Non e' ammesso il giuramento. La corte di giustizia
tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della
decisione e anche senza l'accordo delle parti, puo'
ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di
cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile.
Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su
verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso,
la prova e' ammessa soltanto su circostanze di fatto
diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. La
notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione
testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni
per la compilazione, e' reso disponibile sul sito
istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria,
puo' essere effettuata anche in via telematica. In deroga
all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile, se il testimone e' in possesso
di firma digitale, il difensore della parte che lo ha
citato deposita telematicamente il modulo di deposizione
trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha
compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma
digitale apposta in base a un certificato di firma
qualificato la cui validita' non e' scaduta ovvero che non
e' stato revocato o sospeso al momento della
sottoscrizione.
5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo
un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della
decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto
dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella
diversa sede competente.
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le
violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice
fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel
giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua
fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque
insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e
puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria
sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la
pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta
comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta
di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di
somme oggetto di accertamenti impugnati.».
«Art. 11 (Capacita' di stare in giudizio). - 1. Le
parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono
stare in giudizio anche mediante procuratore generale o
speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai
parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della
partecipazione all'udienza pubblica, puo' risultare anche
da scrittura privata non autenticata.
2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 nonche' dell'agente della
riscossione, nei cui confronti e' proposto il ricorso, sta
in giudizio direttamente o mediante la struttura
territoriale sovraordinata. Stanno altresi' in giudizio
direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici
giudiziari per il contenzioso in materia di contributo
unificato.
3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il
ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il dirigente
dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di
figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione
organizzativa in cui e' collocato detto ufficio.
3-bis.
3-ter. La Regione nei cui confronti e' proposto il
ricorso puo' stare in giudizio anche mediante i dirigenti
degli uffici finanziari e tributari, nonche' mediante i
funzionari individuati dall'ente con proprio
provvedimento.».
«Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le parti, diverse
dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai
soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere
assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le
parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al
netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate
con l'atto impugnato; in caso di controversie relative
esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e'
costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti
nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al
comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti
dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili;
c) i consulenti del lavoro;
d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle
materie concernenti le imposte di registro, di successione,
i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
f) i funzionari delle associazioni di categoria che,
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi
tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per
territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle
loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle
controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli
associati e le imprese o loro controllate, in possesso del
diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in
economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e
della relativa abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale
(CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e delle relative societa' di servizi,
purche' in possesso di diploma di laurea magistrale in
giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma
di ragioneria e della relativa abilitazione professionale,
limitatamente alle controversie dei propri assistiti
originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato
loro assistenza.
4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d),
e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della
giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
modalita' di tenuta dell'elenco, nonche' i casi di
incompatibilita', diniego, sospensione e revoca della
iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel
codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel
sito internet del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2,
primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica,
se iscritti nei relativi albi professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.
6. Per le controversie relative ai tributi doganali
sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli
spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere
conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura
privata autenticata od anche in calce o a margine di un
atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione
autografa e' certificata dallo stesso incaricato salvo che
il conferente apponga la propria firma digitale.
All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito
oralmente e se ne da' atto a verbale. Il difensore, quando
la procura e' conferita su supporto cartaceo, ne deposita
telematicamente la copia per immagine su supporto
informatico, attestandone la conformita' ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con l'inserimento della relativa
dichiarazione.
7-bis. La procura alle liti si considera apposta in
calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su un
separato documento informatico depositato telematicamente
insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando
e' rilasciata su foglio separato del quale e' effettuata
copia informatica, anche per immagine, depositata
telematicamente insieme all'atto cui la stessa si
riferisce.
8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei
monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.
9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei
commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente,
ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro
attivita' previste nei medesimi commi.
10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura
civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal
presidente della commissione o della sezione o dal
collegio.».
«Art. 14 (Litisconsorzio e intervento). - 1. Se
l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente piu'
soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso
processo e la controversia non puo' essere decisa
limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non e' stato proposto da o nei
confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 e'
ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la
loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di
decadenza.
3. Possono intervenire volontariamente o essere
chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente,
sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto
tributario controverso.
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle
forme prescritte per la parte resistente, in quanto
applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel
processo notificando apposito atto a tutte le parti e
costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.
6. Le parti chiamate in causa o intervenute
volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto
se per esse al momento della costituzione e' gia' decorso
il termine di decadenza.
6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei
riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto
diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il
ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i
soggetti.».
«Art. 15 (Spese del giudizio). - 1. La parte
soccombente e' condannata a rimborsare le spese del
giudizio che sono liquidate con la sentenza.
2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in
parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono
gravi ed eccezionali ragioni che devono essere
espressamente motivate ovvero quando la parte e' risultata
vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa
ha prodotto solo nel corso del giudizio.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile.
2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al
contributo unificato, gli onorari e i diritti del
difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre
il contributo previdenziale e l'imposta sul valore
aggiunto, se dovuti.
2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze
cautelari la commissione provvede sulle spese della
relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia
anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio,
salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di
merito.
2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza
tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti
per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli
elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i
parametri previsti per i dottori commercialisti e gli
esperti contabili.
2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore
dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei
soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti
da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la
liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la
riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi
previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a
ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato
della sentenza.
2-septies. (Abrogato).
2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice
abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata
dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a
carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del
50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese
risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa
effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si
intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano
diversamente convenuto nel processo verbale di
conciliazione.
2-nonies. Nella liquidazione delle spese si tiene
altresi' conto del rispetto dei principi di sinteticita' e
chiarezza degli atti di parte.».
«Art. 16 (Comunicazioni e notificazioni). - 1. Le
comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria
della corte di giustizia tributaria di primo e secondo
grado consegnato alle parti, che ne rilasciano
immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio
postale con raccomandata con avviso di ricevimento. Le
comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della
riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di
elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente
datato e sottoscritto per ricevuta, e' restituito alla
segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e
secondo grado. La segreteria puo' anche richiedere la
notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario
o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.
1-bis.
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile,
salvo quanto disposto dall' art. 17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche
direttamente a mezzo del servizio postale mediante
spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze
ed all' ente locale mediante consegna dell'atto
all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e
i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono
alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di
messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del
servizio postale si considera fatta nella data della
spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
ricevuto.».
«Art. 16-bis (Comunicazioni, notificazioni e depositi
telematici). - 1. Le comunicazioni sono effettuate mediante
posta elettronica certificata, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo,
le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi
dell'articolo 76 dello stesso decreto. L'indirizzo di posta
elettronica certificata del difensore o delle parti e'
indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. E' onere
del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata a quelli delle altre parti
costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non e'
tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore ne' ad
effettuargli la comunicazione mediante deposito in
segreteria. In caso di pluralita' di difensori di una parte
costituita, la comunicazione e' perfezionata se ricevuta da
almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.
2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo
di posta elettronica certificata del difensore o della
parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici
elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del
messaggio di posta elettronica certificata per cause
imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite
esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte
di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Nei casi
di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite
ai sensi dell'articolo 16.
3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui
all'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti
processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali
esclusivamente con le modalita' telematiche previste dalle
vigenti norme tecniche del processo tributario telematico,
salva la possibilita', nelle ipotesi di cui all'articolo
79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo
16.
3-bis (Abrogato).
4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata valevole per le comunicazioni e le
notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio
eletto.
4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1
a 3, nonche' delle vigenti norme tecniche del processo
tributario telematico, non costituisce causa di invalidita'
del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine
perentorio stabilito dal giudice.».
«Art. 19 (Atti impugnabili e oggetto del ricorso). - 1.
Il ricorso puo' essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui
all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali
indicate nell' art. 2, comma 2;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di
tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori
non dovuti;
g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di
autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della
legge 27 luglio 2000, n. 212;
g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela
nei casi previsti dall'articolo 10-quinques della legge 27
luglio 2000, n. 212;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il
rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti
tributari;
h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di
apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della
direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017
o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali
per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte
ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione
delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili
di imprese associate n. 90/436/CEE;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda
l'autonoma impugnabilita' davanti alle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere
l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve
essere proposto e della corte di giustizia tributaria di
primo e secondo grado competente, nonche' delle relative
forme da osservare ai sensi dell'art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono
impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente
impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La
mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,
adottati precedentemente all' atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.».
«Art. 21 (Termine per la proposizione del ricorso). -
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di
inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di
notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della
cartella di pagamento vale anche come notificazione del
ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui
all'articolo 19, comma 1, lettere g), g-bis) puo' essere
proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di
restituzione o di autotutela presentata entro i termini
previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il
diritto alla restituzione non e' prescritto. La domanda di
restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non
puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero,
se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il
presupposto per la restituzione.».
«Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita').
- 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita'
telematiche della copia informatica, anche per immagine, di
un atto processuale di parte, di un provvedimento del
giudice o di un documento formato su supporto analogico e
detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e
il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore,
l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo
di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, attestano la conformita' della copia al
predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e'
esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli
atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico,
formato dalla segreteria della corte di giustizia
tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo
14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti
atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche
dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche
se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da
parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita
dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi
precedenti equivale all'originale o alla copia conforme
dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel
fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del
presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di
copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i
soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni
effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico
non devono essere nuovamente depositati nelle fasi
successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il
giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su
supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo
telematico la copia informatica, anche per immagine, munita
di attestazione di conformita' all'originale.».
«Art. 33 (Trattazione in camera di consiglio). - 1. La
controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che
almeno una delle parti non chieda la discussione in
pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita
istanza da notificare alle altre parti costituite entro il
termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare
nella segreteria unitamente alla prova della notificazione.
Sa una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in
presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da
remoto, la discussione avviene in presenza fermo il
diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel
caso in cui una parte chieda di discutere in presenza i
giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre
in presenza alla discussione.
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza
delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio e' redatto
processo verbale dal segretario.».
«Art. 35 (Deliberazioni del collegio giudicante). - 1.
Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in
pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, subito dopo
l'esposizione del relatore, delibera la decisione in
segreto nella camera di consiglio e, al termine, da'
lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' di
riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale
comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il
termine perentorio dei successivi sette giorni.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in
camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre
trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice
di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non
definitive o limitate solo ad alcune domande.».
«Art. 36 (Contenuto della sentenza). - 1. La sentenza
e' pronunciata in nome del popolo italiano ed e' intestata
alla Repubblica italiana.
2. La sentenza deve contenere:
1) l'indicazione della composizione del collegio,
delle parti e dei loro difensori se vi sono;
2) la concisa esposizione dello svolgimento del
processo;
3) le richieste delle parti;
4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e
diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle
questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di
annullabilita' o di nullita' dell'atto;
5) il dispositivo.
3. La sentenza deve inoltre contenere la data della
deliberazione ed e' sottoscritta dal presidente e
dall'estensore.».
«Art. 37 (Pubblicazione e comunicazione della
sentenza). - 1. La sentenza e' resa pubblica, nel testo
integrale originale, mediante deposito telematico nella
segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e
secondo grado entro trenta giorni dalla data della
deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto
deposito della sentenza apponendovi la propria firma
digitale e la data, dandone comunicazione alle parti
costituite entro tre giorni dal deposito.
2. (abrogato).».
«Art. 47 (Sospensione dell'atto impugnato). - 1. Il
ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno
grave ed irreparabile, puo' chiedere alla corte di
giustizia di primo o di secondo grado presso la quale e'
pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo
62-bis, la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con
istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato
notificata alle altre parti e depositato in segreteria
sempre che siano osservate le disposizioni di cui all' art.
22.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della
istanza di sospensione per la prima camera di consiglio
utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla
presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia
data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi
prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione
non puo', in ogni caso, coincidere con l'udienza di
trattazione del merito della controversia.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa
delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato
la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla
pronuncia del collegio o del giudice monocratico.
4. Il collegio o il giudice monocratico sentite le
parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede
con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione
dell'istanza. L'ordinanza e' immediatamente comunicata alle
parti. L'ordinanza cautelare collegiale e' impugnabile
innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua
comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in
quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice
monocratico e' impugnabile solo con reclamo innanzi alla
medesima Corte di giustizia tributaria di primo grado in
composizione collegiale, da notificare alle altre parti
costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla
sua comunicazione da parte della segreteria. Al
procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai
commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza
che decide sul reclamo non e' impugnabile. L'ordinanza
cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo
grado non e' impugnabile.
5. La sospensione puo' anche essere parziale e
subordinata alla prestazione della garanzia di cui
all'articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia e'
esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilita'
fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo
precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilita'
fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di
affidabilita' pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi
d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso
per i quali tali punteggi siano disponibili.
5-bis.
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la
trattazione della controversia deve essere fissata non
oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di
pubblicazione della sentenza.
8. In caso di mutamento delle circostanze la corte di
giustizia di primo o di secondo grado presso la quale e'
pendente il giudizio su istanza motivata di parte puo'
revocare o modificare il provvedimento cautelare prima
della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di
cui ai commi 1, 2 e 4.
8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si
applicano gli interessi al tasso previsto per la
sospensione amministrativa.».
«Art. 48 (Conciliazione fuori udienza). - 1. Se in
pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo
conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta
personalmente o dai difensori per la definizione totale o
parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione e' gia' fissata e
sussistono le condizioni di ammissibilita', la corte di
giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della
materia del contendere. Se l'accordo conciliativo e'
parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione
parziale della materia del contendere e procede alla
ulteriore trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede
con decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione
dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le
somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento.
L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme
dovute al contribuente.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie
pendenti davanti alla Corte di Cassazione.».
«Art. 48-bis.1 (Conciliazione proposta dalla corte di
giustizia tributaria). - 1. La corte di giustizia
tributaria, ove possibile, puo' formulare alle parti una
proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del
giudizio e ai precedenti giurisprudenziali.
2. La proposta puo' essere formulata in udienza o fuori
udienza. Se e' formulata fuori udienza, e' comunicata alle
parti. Se e' formulata in udienza, e' comunicata alle parti
non comparse con la fissazione di una nuova udienza.
3. La causa, se richiesto da una delle parti, puo'
essere rinviata alla successiva udienza per il
perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo
non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla
trattazione della causa.
4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del
processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute
nonche' i termini e le modalita' di pagamento. Il processo
verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme
dovute al contribuente.
5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del
giudizio per cessazione della materia del contendere.
6. La proposta di conciliazione non puo' costituire
motivo di ricusazione o astensione del giudice.».
«Art. 48-ter (Definizione e pagamento delle somme
dovute). - 1. Le sanzioni amministrative si applicano nella
misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla
legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel
corso del primo grado di giudizio e nella misura del
cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in
caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di
giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo
previsto dalla legge in caso di perfezionamento della
conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.
2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di
rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato
entro venti giorni dalla data di sottoscrizione
dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di
redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis
e 48-bis.1.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di
una delle rate, compresa la prima, entro il termine di
pagamento della rata successiva, il competente ufficio
provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute
a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata
sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
4. Per il versamento rateale delle somme dovute si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.».
«Art. 52 (Giudice competente e provvedimenti
sull'esecuzione provvisoria in appello). - 1. La sentenza
della corte di giustizia tributaria di primo grado puo'
essere appellata alla corte di giustizia tributaria di
secondo grado competente a norma dell'articolo 4, comma 2.
2. L'appellante puo' chiedere alla corte di giustizia
tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in
parte l'esecutivita' della sentenza impugnata, se
sussistono gravi e fondati motivi.
3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della
istanza di sospensione per la prima camera di consiglio
utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla
presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia
data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi
prima.
4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa
delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato
la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla
pronuncia del collegio.
5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio
e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non
impugnabile.
6. La sospensione puo' essere subordinata alla
prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma 2.
Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.
6-bis. L'udienza di trattazione dell'istanza di
sospensione non puo', in ogni caso, coincidere con
l'udienza di trattazione del merito della controversia.».
«Art. 62-bis (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
della sentenza impugnata per cassazione). - 1. La parte che
ha proposto ricorso per cassazione puo' chiedere alla corte
di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza
impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutivita'
allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della
istanza di sospensione per la prima camera di consiglio
utile, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla
presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia
data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi
prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente puo'
disporre con decreto motivato la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del
collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di
consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
5. La sospensione puo' essere subordinata alla
prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2.
Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.
6. La corte di giustizia tributaria non puo'
pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte
istante non dimostra di avere depositato il ricorso per
cassazione contro la sentenza.».
«Art. 65 (Proposizione della impugnazione). - 1.
Competente per la revocazione e' la stessa corte di
giustizia tributaria di primo e secondo grado che ha
pronunciato la sentenza impugnata.
2. A pena di inammissibilita' il ricorso deve contenere
gli elementi previsti dall' art. 53, comma 1, e la
specifica indicazione del motivo di revocazione e della
prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395
del codice di procedura civile nonche' del giorno della
scoperta o della falsita' dichiarata o del recupero del
documento. La prova della sentenza passata in giudicato che
accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la
sua produzione in copia autentica.
3. Il ricorso per revocazione e' proposto e depositato
a norma dell'art. 53, comma 2.
3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai
sensi delle disposizioni di cui agli articoli 47 e 52, in
quanto compatibili.».
«Art. 79 (Norme transitorie e finali). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma
1, non si applicano ai giudizi gia' pendenti in grado
d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo
grado e a quelli iniziati davanti alla commissione
tributaria regionale se il primo grado si e' svolto sotto
la disciplina della legge anteriore.
2. Nei giudizi davanti alla corte di giustizia
tributaria di primo e secondo grado riguardanti
controversie gia' pendenti davanti ad altri organi
giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della
costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla
assistenza tecnica e' disposta, ove necessario, secondo le
modalita' e nel termine perentorio fissato dal presidente
della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o
con ordinanza da comunicare alle parti a cura della
segreteria.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria e i consigli nazionali dei professionisti
abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia
tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo
tributario telematico, nonche' approvati i modelli per la
redazione degli atti processuali e per le deposizioni
testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti
giurisdizionali. Il decreto indica altresi' tutte le
disposizioni tecnico-operative, anche di fonte
regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua
adozione e che dalla medesima data restano abrogate.
2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis sono
altresi' stabilite, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da
remoto delle udienze e camere di consiglio.
2-quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme
tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al
momento della loro individuazione, previa autorizzazione
espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria
di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del
relativo Presidente di sezione, il deposito delle
notifiche, degli atti processuali dei documenti e dei
provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni
puo' essere effettuato con modalita' cartacea.».
 
Art. 2

Disposizioni di coordinamento e abrogazioni

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' aggiunto il seguente comma: «3-quater. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione ne' alcun rimborso spese.».
2. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215:
a) al primo periodo, la parola «provvede» e' sostituita dalle seguenti «e le Regioni e Province autonome provvedono»;
b) al secondo periodo, le parole «indicata nel relativo sito internet istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: « e al competente ufficio della Regione e/o Provincia autonoma soccombente indicati nei relativi siti internet istituzionali»;
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il comma 2-septies dell'articolo 15 e l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
b) il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2018, n. 136.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto legislativo n. 545 del 1992, recante Ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione, in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 13 (Trattamento economico dei giudici tributari).
- 1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di
concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso
isso mensile spettante ai componenti delle corti di
giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel
ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso
mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni
ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi,
secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle
funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla
trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in
comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha
sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
alle sedute della commissione. Il compenso e' liquidato in
relazione ad ogni provvedimento emesso.
3. La liquidazione dei compensi e' disposta dalla
direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
ha sede la corte di giustizia tributaria di primo e secondo
grado di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti
dal dirigente responsabile della segreteria della
commissione, quale funzionario delegato cui sono
accreditati i fondi necessari.
3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati.
3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono
superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.
3-quater. Ai giudici che partecipano da remoto alla
trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di
missione ne' alcun rimborso spese.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-octies del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili» convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215:
«Art. 5-octies (Modalita' di pagamento delle spese di
giudizio da parte dell'agente della riscossione). - 1.
L'agente della riscossione e le Regioni e Province autonome
provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di
spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di
condanna, nonche' di ogni accessorio di legge,
esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul
conto corrente della controparte ovvero del suo difensore
distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo
sono richieste in pagamento alla competente struttura
territoriale dell'agente della riscossione, e al competente
ufficio della Regione e/o Provincia autonoma soccombente,
indicati nei relativi siti internet istituzionali, a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta
elettronica certificata. Il soggetto legittimato e' tenuto
a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del
proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla
notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di
azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se
non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della
stessa richiesta.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 16 (Giustizia tributaria digitale). - 1. Al
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;
2) nel comma 1, il quarto periodo e' sostituito dal
seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con la
ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei
difensori della parte.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nelle
ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata del difensore o della parte ed ove
lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente
mediante deposito in segreteria della Commissione
tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le
notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le
parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati
nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti
processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali
esclusivamente con modalita' telematiche, secondo le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e
nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali,
il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente
di sezione, se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo, ovvero
il collegio se la questione sorge in udienza, con
provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con
modalita' diverse da quelle telematiche.»;
5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.
I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facolta' di
utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalita'
telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel
ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta
elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni
e le notificazioni.»;
b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis (Potere di certificazione di
conformita'). - 1. Al fine del deposito e della notifica
con modalita' telematiche della copia informatica, anche
per immagine, di un atto processuale di parte, di un
provvedimento del giudice o di un documento formato su
supporto analogico e detenuto in originale o in copia
conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono
l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti
iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la
conformita' della copia al predetto atto secondo le
modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e'
esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli
atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico,
formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai
sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche
dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti,
presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato
alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria,
equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione
di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di
segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita
dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi
precedenti equivale all'originale o alla copia conforme
dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel
fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del
presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di
copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i
soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni
effetto la veste di pubblici ufficiali.».
2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si interpreta nel senso che le parti
possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita'
prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti
attuativi, indipendentemente dalla modalita' prescelta da
controparte nonche' dall'avvenuto svolgimento del giudizio
di primo grado con modalita' analogiche.
3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova
della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo
di posta elettronica certificata e non sia possibile
fornirla con modalita' telematiche, il difensore o il
dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente
della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e
1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di
cui al periodo precedente nel compimento di tali attivita'
assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.
4. (abrogato).
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con
ricorso notificato dal 1° settembre 2023.
5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e
5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in
primo e in secondo grado, con ricorso notificato a
decorrere dal 1° luglio 2019.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art.
25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere
dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Entrata in vigore e decorrenza degli effetti

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2023

MATTARELLA

Tajani, Il Vicepresidente ex
articolo 8, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio