Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA CULTURA
DECRETO 5 dicembre 2023
Bando per l'insegnamento delle discipline nei corsi di specializzazione della Scuola archeologica italiana in Atene nel triennio 2024-2026.


IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Vista la legge 16 marzo 1987, n. 118, e successive modificazioni, recante «Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene», e, in particolare, l'art. 12;
Visto l'art. 7 dello statuto della scuola di specializzazione in archeologia e corsi di perfezionamento della Scuola archeologica italiana di Atene, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, concernente gli insegnamenti previsti;
Considerato che dalla data del 1° gennaio 2024 saranno vacanti le seguenti discipline:
1. Archeologia e antichita' egee
2. Archeologia e storia dell'arte greca
3. Archeologia e storia dell'arte romana
4. Archeologia e storia dell'arte tardo antica e proto bizantina
5. Epigrafia e antichita' greche
6. Numismatica greca e romana
7. Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi
8. Topografia e urbanistica antica
9. Metodologia della ricerca archeologica
10. Teoria e tecnica del restauro architettonico;
Vista la proposta formulata dal direttore della Scuola archeologica italiana di Atene in data 8 agosto 2023;

Decreta:

Art. 1

1. I professori universitari ordinari di ruolo in servizio almeno fino alla data del 31 dicembre 2026 per l'insegnamento, nel triennio 2024-2026, delle discipline citate in premessa possono presentare domanda, corredata dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie d'insegnamento, al Ministero della cultura entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La domanda di cui al precedente comma, dovra' essere corredata dall'autorizzazione preventiva del proprio rettore, purche' non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non rappresenti detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 10 e 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Entro i trenta giorni successivi il direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio, nell'ambito delle domande all'uopo presentate, individua terne di professori per ciascuna disciplina. Il direttore della Scuola propone la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono compresi nelle predette terne.
4. La nomina e' disposta dal Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e ha durata triennale.
Roma, 5 dicembre 2023

Il Ministro della cultura
Sangiuliano Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini