Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2023, n. 210
Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 17 e 19, comma 1, lettera r);
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 1, commi 2 e 3;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 13;
Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali» e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» anche con riferimento alle competenze del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato definite dall'articolo 23;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 4;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata» e, in particolare, l'articolo 15, comma 01;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 318;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, commi 171 e 172;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 1-bis, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214, concernente «Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali, con riferimento alle singole strutture, dell'Avvocatura generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006;
Considerata l'organizzazione proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite all'Avvocatura di Stato dalla normativa di settore vigente;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'Innovazione (OPI) e il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora contro le discriminazioni (CUG);
Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato nella seduta del 13 ottobre 2023;
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione, l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data 5 ottobre 2023;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 novembre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;
Di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto delle previsioni del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, della legge 3 aprile 1979, n. 103, e delle altre norme di legge che disciplinano la specifica materia.

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 19, comma 1,
lettera r), della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S. O. n.
86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
«Art. 19 (Compiti del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. Il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti
del Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora
non siano state affidate alle responsabilita' di un
Ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le
seguenti funzioni:
a) - q). (Omissis);
r) svolgere le attivita' di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla
gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti,
dell'Avvocatura dello Stato, nonche' degli altri organi ed
enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno
capo;
s). cc). (Omissis).».
- L'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
recante: «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74, recita cosi':
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa delle amministrazioni
centrali). - 1. (Omissis).
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della
pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi
delle dotazioni organiche di cui alla tabella A
dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le
amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le
procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il
termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti
di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di
missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
3. Le amministrazioni di cui alla tabella B
dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono
autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento
delle procedure di mobilita', le unita' di personale per
ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le
predette amministrazioni possono procedere mediante
procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre
amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle
graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre
amministrazioni per la medesima area professionale. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato, per le unita' di personale dirigenziale di
seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire
concorsi per professionalita' tecniche in materia di
ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica
nonche' di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3-bis.-14-septies (Omissis).».
- L'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.
173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204
recita cosi':
«Art. 13. (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.».
- L'articolo 14 del decreto-legge 29 settembre 2023, n.
132, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga
di termini normativi e versamenti fiscali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2023, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2023, n. 170 recita cosi':
«Art. 14 (Proroga di termini in materia di
riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dell'Avvocatura dello Stato). - 1. All'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,
n. 112, le parole: «da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da
adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalita' di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204,».
2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui
all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge
del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 30
novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e per l'Avvocatura dello Stato.
2-bis. Al fine di poter procedere alla
riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di
cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato a incrementare il contingente di cui
all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015,
n. 77, di venti unita'. Ai relativi oneri, pari a 388.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della
riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023,
n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 agosto 2023, n. 112, e' sostituito dal seguente:
"1. Il limite di spesa per il conferimento di
incarichi di collaborazione stipulati ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e'
incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del
limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si puo'
procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in
deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle
vigenti disposizioni".
2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- L'articolo 17 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, recante: «Approvazione del T.U. delle leggi e delle
norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello
Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre
1933, n. 286 recita cosi':
«Art. 17. - Gli uffici dell'Avvocatura dello Stato
dipendono dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario
di Stato, e sono posti sotto la immediata direzione
dell'Avvocato generale.».
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante:
«Approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U.
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.
- L'articolo 23 della legge 3 aprile 1979, n. 103,
recante: «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello
Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1979,
n. 99 recita cosi':
«Art. 23. - Il consiglio degli avvocati e procuratori
dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni della
commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello
Stato previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, numeri
1611 e 1612, e successive modificazioni, provvede:
a) ad esprimere parere sulla distruzione degli
avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura
generale e le avvocature distrettuali sulla base di criteri
da esso predeterminati;
b) ad esprimere parere sulla assegnazione degli
avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici
ed in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento;
c) a formulare i giudizi di cui agli articoli 2, 3
e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due anni i
giudizi sfavorevoli;
d) a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e
procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui
all'articolo 19 della presente legge;
e) ad esprimere parere sul conferimento degli
incarichi di vice avvocato generale dello Stato, di
avvocato distrettuale dello Stato e di segretario generale,
a norma degli articoli 16, 17 della presente legge, nonche'
sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;
f) ad esprimere parere sul conferimento agli
avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di
incarico;
g) ad esercitare le funzioni della commissione di
disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello
Stato a norma dell'articolo 24 della presente legge;
h) a designare gli avvocati dello Stato che debbono
far parte del comitato consultivo.
Gli atti del consiglio sono pubblici e gli avvocati e
procuratori dello Stato possono prenderne visione ed
estrarne copia.
Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato
ed il consiglio permanente per il personale di cui agli
articoli 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e 32 della
legge 5 aprile 1964, n. 284, riuniti in seduta congiunta,
costituiscono il consiglio di amministrazione
dell'Avvocatura dello Stato.
Il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello
Stato provvede:
a) ad esprimere pareri ed a formulare proposte
sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;
b) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i
vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme
stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa;
c) ad esercitare le altre attribuzioni previste
dall'articolo 146 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate
rispettivamente al consiglio degli avvocati e procuratori
dello Stato dalla presente legge ed al comitato permanente
per il personale dalle disposizioni di cui al comma
precedente.».
- L'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10, recita cosi':
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) (Abrogato);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) (Abrogato);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
recante: «Individuazione delle unita' previsionali di base
del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1997, n. 195, S.O. n. 166.
- L'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O. n. 163, recita cosi':
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n.
112.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
concernente: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O. n. 123.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O. n. 197.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. n. 245.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante:
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2012, n. 265.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2013, n. 80.
- L'articolo 15 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.
113, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero
dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 ottobre 2018, n. 231, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 recita
cosi':
«Art. 15 (Disposizioni in materia di giustizia). -
01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato
italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo
sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che puo'
delegare un avvocato dello Stato.
0.1-bis L'agente del Governo comunica a tutte le
parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del
giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea,
nonche' al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, la pendenza del procedimento promosso innanzi
alla Corte europea stessa.
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del
titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, e' inserito
il seguente:
"Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione
dei compensi al difensore e al consulente tecnico di
parte). - 1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e'
dichiarata inammissibile, al difensore non e' liquidato
alcun compenso.
2. Non possono essere altresi' liquidate le spese
sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto
del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o
superflue ai fini della prova.".
1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31
agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «e sino al 1°
gennaio 2019» sono soppresse.».
- Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2018, n. 302, S.O. n. 62 recita cosi':
«318. La dotazione organica dell'Avvocatura dello
Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, e' incrementata di 6
posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85
unita' di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello
Stato, per i trienni 2019-2021 e 2022-2024, e' autorizzata
ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita
procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente
di personale di 6 unita' di livello dirigenziale non
generale, di 35 unita' appartenenti all'Area III, posizione
economica F1, e di 50 unita' appartenenti all'Area II,
posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, anche con particolare
specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella
procedura concorsuale per la copertura delle posizioni
dirigenziali di cui al periodo precedente puo' essere
prevista una riserva per il personale interno in possesso
dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel
limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.
Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente
comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro
per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a
4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
298 del presente articolo.».
- I commi 171 e 172 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
304 del 30 dicembre 2019, S. O. n. 45 recitano cosi':
«171. La dotazione organica dell'Avvocatura dello
Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata
dall'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' incrementata di venticinque unita' di personale
non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il
quadriennio 2020-2023, e' autorizzata ad assumere, a tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un
contingente di personale di due unita' appartenenti
all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unita'
appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di
quindici unita' appartenenti all'Area II, fascia
retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di
cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno 2020
e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede
ai sensi del comma 174.
172. Al fine di supportare l'Agente del Governo a
difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei
diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel
numero massimo di otto, individuati tra magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, professori
universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti
di ricerca, dottori di ricerca e dirigenti
dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati
dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non
superiore a un triennio, rinnovabile, e sono collocati in
posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico
sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento
delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per
l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma
spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da
determinare all'atto del conferimento dell'incarico,
commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di
attivita', comunque non superiore ad euro 40.000 lordi
annui.».
- L'articolo 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi, di realizzazione di collegamenti
digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in
materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2020, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21 recita cosi':
«Art. 1-bis (Disposizioni in materia di assunzione di
personale nelle pubbliche amministrazioni). - 1.
All'articolo 1, comma 171, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: "per il triennio
2020-2022" sono sostituite dalle seguenti: "per il
quadriennio 2020-2023".
2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica
del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e'
incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non
generale e di 166 unita' di personale dell'Area III.
L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, e'
conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita
procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un
contingente di personale di 27 unita' di livello
dirigenziale non generale e di 166 unita' dell'Area III,
posizione economica F1, di cui 5 unita' con particolare
specializzazione nello sviluppo e nella gestione di
progetti e processi di trasformazione tecnologica e
digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura
delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo puo'
essere prevista una riserva per il personale interno in
possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per
dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti
messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di
9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a
decorrere dall'anno 2023; ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Nelle more della conclusione della procedura
concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato e'
autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di
specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella
gestione di progetti e processi di trasformazione
tecnologica e digitale, mediante conferimento di non piu'
di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro
autonomo della durata massima di dodici mesi, ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, a valere sulle risorse di cui al presente
comma, per una spesa massima pari a 438.872 euro.
Conseguentemente, le assunzioni di 10 unita' dell'Area III,
posizione economica F1, ivi incluse le 5 unita' con
particolare specializzazione professionale di cui al
secondo periodo, sono effettuate con decorrenza non
antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro
autonomo.
3.-10.(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2021, n. 214, concernente: «Regolamento recante norme per
l'organizzazione e il funzionamento degli uffici
dell'Avvocatura dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 2021, n. 299.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 3 aprile 1979, n. 103 si
veda nelle note alle premesse.
 
Tabella A
Avvocatura dello Stato - Dotazione organica

===============================================================
| Dirigenti di livello generale | 2 |
+=================================================+===========+
| Dirigenti di livello non generale | 33 |
+-------------------------------------------------+-----------+
| Totali dirigenti | 35 |
+-------------------------------------------------+-----------+
| Area Elevate Professionalita' | - |
+-------------------------------------------------+-----------+
| Area Funzionari | 346 |
+-------------------------------------------------+-----------+
| Area Assistenti | 777 |
+-------------------------------------------------+-----------+
| Area Operatori | 131 |
+-------------------------------------------------+-----------+
| Totale Aree | 1.254 |
+-------------------------------------------------+-----------+
| Totale complessivo | 1.289 |
+-------------------------------------------------+-----------+

 
Art. 2

Criteri di organizzazione

1. Gli uffici amministrativi dell'Avvocatura dello Stato sono ordinati secondo i seguenti criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
b) collegamento e coordinamento delle attivita' degli uffici, nel rispetto del principio di collaborazione, anche attraverso la comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
c) trasparenza, attraverso apposita struttura per l'informazione ai cittadini e alle amministrazioni e, per ciascun procedimento, attribuzione a un unico ufficio della responsabilita' complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze di funzionamento degli uffici giurisdizionali e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi e delle istituzioni dell'Unione europea.

Note all'art. 2:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
 
Art. 3

L'Avvocato generale

1. L'Avvocato generale, fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o di regolamento, quale organo di governo dell'Istituto, esercita le funzioni di indirizzo e a tal fine assegna le risorse finanziarie al Segretario generale quale centro di responsabilita'.
2. L'Avvocato generale dello Stato definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare avvalendosi del Segretario generale e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. A tal fine, anche sulla base delle proposte del Segretario generale, adotta ogni anno le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione.
3. L'Avvocato generale e' il titolare dell'informazione e della comunicazione istituzionale.
4. L'Avvocato generale in particolare:
a) presiede il Consiglio di amministrazione;
b) conferisce, con propri decreti, adottati su proposta del Segretario generale, in conformita' a quanto previsto dalle norme vigenti, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di prima fascia, sottoscrivendo i relativi contratti;
c) definisce l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
d) nomina i componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento e da altre norme, salvo che non sia diversamente stabilito;
e) svolge le funzioni di direzione, di indirizzo e di controllo che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti;
f) valuta la corrispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa ai propri atti di indirizzo;
g) nomina con appositi decreti gli esperti a supporto della propria Attivita' di agente di governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
5. L'Avvocato generale si avvale nella propria attivita', oltre che della collaborazione del Segretario generale, anche delle strutture di supporto di cui all'articolo 4 e puo' avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, fiduciariamente scelti.
 
Art. 4

Strutture di supporto all'Avvocato generale

1. Le strutture di supporto all'Avvocato generale sono:
a) il Servizio di segreteria;
b) il Servizio studi e formazione professionale;
c) il Servizio di comunicazione istituzionale;
d) il Servizio del cerimoniale.
2. Il Servizio di segreteria e' struttura di livello non dirigenziale ed e' composta da personale individuato nell'ambito dei dipendenti di ruolo dell'Avvocatura o di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco. Il Servizio svolge attivita' di supporto ai compiti dell'Avvocato generale e provvede al coordinamento degli impegni dello stesso; assiste, altresi', l'Avvocato generale negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attivita' e i rapporti istituzionali del medesimo. Al servizio puo' essere preposto un responsabile titolare di posizione organizzativa.
3. Il Servizio studi e formazione professionale e' struttura di livello non dirigenziale ed e' costituito da avvocati o procuratori dello Stato nominati dall'Avvocato generale e coordinati dall'Avvocato generale aggiunto o da un Vice Avvocato generale. L'incarico dei componenti dura tre anni ed e' rinnovabile.
4. Il Servizio studi e formazione professionale coadiuva l'Avvocato generale nelle seguenti attivita':
a) predisposizione delle relazioni periodiche previste dall'articolo 15 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
b) elaborazione di studi e ricerche della normativa e della giurisprudenza rilevanti;
c) rilevazione e analisi dell'attivita' parlamentare;
d) elaborazione dei programmi di formazione e aggiornamento professionale degli avvocati e procuratori dello Stato.
5. Il Servizio di comunicazione istituzionale e' struttura di livello non dirigenziale che cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali ed effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali dell'Avvocatura. Il coordinatore del servizio e' fiduciariamente scelto dall'Avvocato generale tra gli avvocati ovvero procuratori dello Stato e puo' svolgere anche il ruolo di portavoce dell'Avvocato generale, ove autorizzato da quest'ultimo, per la cura dei rapporti di carattere istituzionale con gli organi di informazione. L'incarico di coordinatore dura tre anni ed e' rinnovabile. Il servizio puo' avvalersi di personale amministrativo individuato tra il personale in servizio ovvero, in mancanza di adeguata professionalita', di risorse esterne nel rispetto delle previsioni normative vigenti e in possesso di comprovata esperienza maturata sul campo delle comunicazioni istituzionali ovvero dell'editoria.
6. Il Servizio del cerimoniale e' struttura di livello non dirigenziale che cura l'organizzazione e la gestione degli eventi di interesse dell'Avvocato generale. Il coordinatore del predetto servizio e' fiduciariamente scelto dall'Avvocato generale tra gli avvocati e/o procuratori. Dura in carica tre anni ed e' rinnovabile. Il servizio puo' avvalersi di personale amministrativo individuato tra il personale in servizio.

Note all'art. 4:
- L'articolo 15 del gia' citato regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611 recita cosi':
«Art. 15. - L'avvocato generale dello Stato:
determina le direttive inerenti alla trattazione
degli affari contenziosi e consultivi;
presiede e convoca il consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato ed il comitato consultivo;
vigila su tutti gli uffici, i servizi e il
personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla
loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed
istruzioni generali;
risolve, sentito il comitato consultivo, le
divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali
dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole
amministrazioni;
assegna agli avvocati e procuratori in servizio
presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari
contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal
comitato consultivo;
riferisce periodicamente al Presidente del
Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta
dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite
relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze
legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel
corso dell'attivita' di istituto;
fa le proposte e adotta i provvedimenti
espressamente attribuiti alla sua competenza, nonche' ogni
altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale
dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra
autorita'.
In caso di impedimento o di assenza l'avvocato
generale e' sostituito dal vice avvocato generale con
maggiore anzianita' nell'incarico.».
 
Art. 5

Responsabile per la transizione digitale

1. Il Responsabile per la transizione digitale e' nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli avvocati dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali allo svolgimento del predetto incarico. L'incarico dura fino a cinque anni ed e' rinnovabile non piu' di una volta.
2. Il Responsabile per la transizione digitale cura i rapporti con le autorita' e le amministrazioni che hanno competenze in ambito informatico, anche con riferimento ai processi giurisdizionali telematici, e definisce la strategia per l'assolvimento dei compiti di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le direttive dell'Avvocato generale, nell'ottica della transizione verso modalita' operative digitali, in conformita' alle linee di indirizzo per l'informatica nella pubblica amministrazione e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Responsabile per la transizione digitale si avvale della Direzione generale competente.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione
digitale», si rimanda alle note in premessa.
 
Art. 6

Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e' nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, di norma tra i Dirigenti di ruolo in servizio presso l'Avvocatura dello Stato in possesso di adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione.
2. Il RPCT svolge i compiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Il RCPT per i suoi compiti si avvale del personale in servizio presso la Direzione generale del personale.

Note all'art. 6:
- L'articolo 1, comma 7, della citata legge 6 novembre
2012, n. 190 recita cosi':
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1.-6. (Omissis).
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
8.-83. (Omissis).».
 
Art. 7

Responsabile della protezione dei dati personali

1. Il Responsabile della protezione dei dati personali e' nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli avvocati o i procuratori dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali in materia. L'incarico, non rinnovabile, dura fino a cinque anni.
2. Il Responsabile della protezione dei dati personali svolge i compiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Note all'art. 7:
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella
G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 si rimanda alle note alle premesse.
 
Art. 8

Organismo indipendente di valutazione

1. L'Organismo indipendente di valutazione ha il compito di valutare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni e di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance individuale del personale amministrativo. L'Organismo di valutazione opera, gratuitamente, in posizione di autonomia e risponde esclusivamente all' Avvocato generale dello Stato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'organismo puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' dell'Avvocatura di interesse e puo' richiedere ai titolari degli Uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'organismo riferisce secondo i criteri e le modalita' normativamente previste.
3. L'Organismo di valutazione e' composto da un Vice Avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da due avvocati dello Stato, nominati dall'Avvocato generale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico.
 
Art. 9

Segretario generale

1. Il Segretario generale, da cui dipendono gli uffici di livello dirigenziale generale, e' il vertice dell'organizzazione amministrativa e fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o di regolamento, e' titolare delle seguenti funzioni:
a) collabora direttamente con l'Avvocato generale e propone a quest'ultimo, sentiti i dirigenti di prima fascia, le modifiche all'organizzazione degli Uffici dirigenziali non generali, nell'invarianza della dotazione organica, al fine di assicurare che il livello delle relative competenze amministrative sia costantemente adeguato agli obiettivi da perseguire e alle esigenze di semplificazione amministrativa, con riguardo anche all'evoluzione dell'ordinamento;
b) cura l'attuazione degli indirizzi generali dell'azione amministrativa definiti dall'Avvocato generale anche attraverso l'emanazione di specifiche circolari;
c) coordina e controlla la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di pertinenza dei dirigenti;
d) adotta le iniziative necessarie al coordinamento fra le strutture del segretariato generale e fra queste e le avvocature distrettuali;
e) sovrintende, avvalendosi dei competenti dirigenti di prima fascia, alla organizzazione, anche logistica, degli Uffici centrali e periferici dell'Avvocatura di Stato;
f) conferisce, con propri decreti, sentiti i titolari degli uffici dirigenziali generali, gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di seconda fascia e sottoscrive i relativi contratti;
g) esercita il potere sostitutivo nei confronti del personale con qualifiche dirigenziali, nei casi di inerzia;
h) sentiti i titolari degli uffici dirigenziali generali, determina i programmi e definisce le direttive per dare attuazione agli indirizzi dell'Avvocato generale definiti nella direttiva annuale;
i) valuta la dirigenza di seconda fascia, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi delle norme vigenti in materia, sentiti i dirigenti di prima fascia e l'Avvocato distrettuale per i dirigenti preposti in sede distrettuale;
l) assicura il coordinamento e la vigilanza degli uffici amministrativi e di supporto all'attivita' istituzionale;
m) nomina i referenti informatici presso gli uffici centrali e distrettuali;
n) valuta la dirigenza di prima fascia nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi delle norme vigenti in materia;
o) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge, da regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, il Segretario generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, puo' avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, addetti all'ufficio di segreteria generale, nominati dall'Avvocato generale su proposta del Segretario generale.
3. Sono poste alle dirette dipendenze del Segretario generale le seguenti strutture:
a) la Segreteria generale e la Segreteria degli organi collegiali di cui all'articolo 10;
b) l'ufficio di collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e servizi ausiliari di cui all'articolo 11.
4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai fini contabili.

Note all'art. 9:
- L'articolo 6 del citato regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612 recita cosi':
«Art. 6. - Presso l'Avvocatura generale dello Stato
e' costituito un ufficio di segreteria al quale sono
addetti, oltre il Segretario generale, funzionari ed
impiegati scelti dall'Avvocato generale dello Stato.».
 
Art. 10

Segreteria generale e degli organi collegiali

1. Alle dirette dipendenze del Segretario generale opera la Segreteria generale, cui sono addette unita' di personale della dotazione organica dell'Avvocatura generale che attendono agli adempimenti connessi alle competenze istituzionali del Segretariato.
2. Il personale della Segreteria generale opera anche quale Segreteria degli organi collegiali, cui sono addette unita' di personale che curano gli adempimenti relativi al funzionamento del Comitato consultivo, del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e del Consiglio di amministrazione.
 
Art. 11
Ufficio di Collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e
servizi ausiliari

1. L'Ufficio di collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e servizi ausiliari e' struttura di livello dirigenziale non generale che coadiuva il Segretario nelle seguenti attivita':
a) segreteria di avvocati e procuratori;
b) redazione materiale di atti e lettere, espletamento delle attivita' telematiche di gestione e deposito di atti e documenti e di notificazione di atti e provvedimenti;
c) adempimenti interni ed esterni in materia di: notificazione di atti e provvedimenti, depositi, ricerche e altri incombenti presso le cancellerie e segreterie delle autorita' giudiziarie; acquisizione e lavorazione di sentenze o di altri provvedimenti decisori; agenda e scadenziere;
d) gestione dei fondi spesa degli enti ed altri soggetti patrocinati e attivita' consequenziali e relativo rendiconto con il supporto degli uffici della Direzione generale per le risorse finanziarie;
e) adempimenti connessi alle attivita' istituzionali di competenza dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
f) gestione del protocollo in entrata e impianti: adempimenti e lavorazioni relativi ad atti notificati, corrispondenza in arrivo, impianto affari;
g) gestione del protocollo in uscita: adempimenti e lavorazioni relativi alla corrispondenza in partenza;
h) gestione dei servizi di carattere generale a supporto delle attivita' istituzionali, e in particolare, del servizio corrispondenza, del servizio automobilistico, del servizio cassa, del servizio di portineria e custodia, degli archivi, della telefonia, della fotoriproduzione e della stampa.
2. Nell'ambito dell'Ufficio di cui al comma 1, il Segretario generale puo' conferire, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, incarichi di natura organizzativa o professionale.
 
Art. 12

Uffici di livello dirigenziale

1. L'Avvocatura Generale e' articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, ciascuno dei quali costituente centro di costo, di seguito indicati:
a) Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali;
b) Direzione generale per le risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi.
2. Nell'ambito delle direzioni di cui al comma 1, sono individuati i restanti Uffici di livello dirigenziale non generale.
3. L'Avvocatura e' altresi' articolata in n. 25 Avvocature distrettuali di cui all'articolo 15 e nei corrispondenti uffici amministrativi unici distrettuali di livello dirigenziale non generale.
 
Art. 13

Direzione generale per le risorse umane,
per la formazione e affari generali

1. La Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali svolge le funzioni e i compiti di spettanza dell'Avvocatura nei seguenti ambiti:
a) attuazione delle politiche relative al personale dell'Avvocatura;
b) raccolta e conservazione della normativa interna e degli atti relativi agli affari di Segreteria generale;
c) relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) programmazione e pianificazione strategica dell'attivita' amministrativa dell'Avvocatura dello Stato, anche mediante la predisposizione del piano della performance e la redazione della relazione annuale sulla performance e della direttiva annuale dell'Avvocato generale sull'azione amministrativa;
e) misurazione della performance e dei risultati dell'attivita' amministrativa, anche in funzione di supporto dell'OIV;
f) elaborazione e attuazione del piano integrato di attivita' e organizzazione del personale amministrativo in raccordo con gli indirizzi forniti dal Segretario generale;
g) elaborazione e attuazione del piano di reclutamento del personale togato in raccordo con gli indirizzi forniti dall'Avvocato generale e dal Segretario generale;
h) ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative del personale dell'Avvocatura;
i) amministrazione del personale togato e amministrativo;
l) cura delle relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale per il personale amministrativo dell'Avvocatura;
m) coordinamento ed emanazione di indirizzi alle Avvocature distrettuali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale amministrativo dell'Avvocatura;
n) attuazione dei programmi per la mobilita' del personale;
o) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale togato, dirigenziale di livello generale e non generale dell'Avvocatura e al personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato;
p) gestione contabile delle competenze del personale togato e amministrativo;
q) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo del personale dell'Avvocatura e a fornire consulenza alle avvocature distrettuali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;
r) supporto alla gestione del contenzioso concernente il personale dell'Avvocatura;
s) supporto all'ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari relativi al personale amministrativo dell'Avvocatura;
t) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' dirigenziale dei Dirigenti prevista dall'articolo 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
u) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale e amministrativo- contabile del personale dell'Avvocatura;
v) supporto al Segretariato generale per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
z) attivita' di coordinamento e consulenza relativamente alla gestione delle strutture periferiche;
aa) ricezione, protocollo e smistamento della corrispondenza di propria competenza.
2. La direzione di cui al comma 1 si compone di n. 3 uffici di livello dirigenziale non generale, cosi' denominati:
a) Ufficio I - personale amministrativo e trattamento economico;
b) Ufficio II - personale togato e trattamento economico;
c) Ufficio III - affari generali, formazione, performance.
3. L'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione delle rispettive competenze e' disciplinata con successivo atto dell'Avvocato generale ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

Note all'art. 13:
- Gli articoli 11 e 21 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 recitano cosi':
«Art. 11 (Ufficio relazioni con il pubblico (Art. 12,
commi da 1 a 5-ter del D.Lgs n. 29 del 1993, come
sostituiti dall'art. 7 del D.Lgs n. 546 del 1993 e
successivamente modificati dall'art. 3 del decreto-legge n.
163 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n.
273 del 1995).). - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine
di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,
individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per
le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e
allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche
delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni
non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a
carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con
il pubblico e il personale da lui indicato possono
promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle
procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il
pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle
procedure e all'incremento delle modalita' di accesso
informale alle informazioni in possesso
dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione
dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai
fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo
personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e
nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi
di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi
del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica,
ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il
Dipartimento annualmente individua le forme di
pubblicazione.».
«Art. 21. (Responsabilita' dirigenziale (Art. 21,
commi 1, 2 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 12 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 14 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificati dall'art. 7 del D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui
al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2. (Abrogato);
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
 
Art. 14

Direzione generale per le risorse finanziarie,
contratti e sistemi informativi

1. La Direzione generale per le risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dell'Avvocatura nei seguenti ambiti:
a) supporto alla definizione della politica finanziaria dell'Avvocatura e cura della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, rilevazione del fabbisogno finanziario dell'Avvocatura avvalendosi dei dati forniti dai competenti uffici e coordinamento dell'attivita' di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;
b) predisposizione dello stato di previsione della spesa dell'Avvocatura, delle operazioni di variazione e assestamento, supporto alla redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo, sentito il Segretario generale e in attuazione delle direttive dell'Avvocato generale;
c) predisposizione degli atti relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di costo e di spesa delegata in favore delle Avvocature distrettuali, coordinandone, per le materie di competenze, le attivita';
d) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;
e) gestione unificata delle spese strumentali dell'Avvocatura, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
f) gestione del pagamento delle spese processuali, del risarcimento dei danni e degli accessori relativi al contenzioso inerente all'Avvocatura;
g) gestione delle fatture e liquidazione delle spese di competenza dell'Avvocatura;
h) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'amministrazione, compresi gli affidamenti anche in favore di soggetti in house, nonche' quelli afferenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;
i) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
l) pianificazione, gestione, sviluppo e monitoraggio del sistema informativo, ivi compresa la rete intranet di intesa con il Responsabile della transizione digitale;
m) promozione di progetti e di iniziative comuni nell'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
n) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), anche per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati;
o) gestione della rete di comunicazione dell'Avvocatura, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica e i servizi di interconnessione con altre amministrazioni;
p) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'Avvocatura, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;
q) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali di intesa con il Responsabile della transazione digitale e del Responsabile del trattamento dei dati;
r) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale dell'amministrazione;
s) servizio di statistica;
t) servizio di biblioteca, di banche dati professionali e acquisto di libri;
u) adempimenti per la stampa o copia delle pubblicazioni di servizio;
v) supporto per la pubblicazione della rassegna stampa dell'Avvocatura dello Stato;
z) gestione del piano generale di organizzazione per il funzionamento delle sedi centrali e periferiche della Avvocatura su tutto il territorio nazionale;
aa) predisposizione e aggiornamento del piano triennale dei lavori e dell'acquisizione di beni e servizi, in applicazione degli atti di indirizzo dell'Avvocato generale e del Segretario generale;
bb) attivita' di coordinamento e consulenza relativamente alla gestione delle strutture periferiche;
cc) monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie relative alla spesa delegata;
dd) liquidazione e procedure amministrative di recupero onorari di competenza dell'Avvocatura;
ee) rendicontazione e riparto degli onorari di competenza dell'Avvocatura;
ff) riparto e liquidazione dei compensi affluiti al fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato e al fondo perequativo del personale amministrativo;
gg) gestione dei servizi del consegnatario e magazzino nonche' del cassiere;
hh) gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e dei relativi impianti tecnologici;
ii) coordinamento degli adempimenti connessi alla disciplina in materia di sicurezza sul luogo di lavoro su tutto il territorio nazionale;
ll) rilevamento, analisi e gestione delle esigenze logistiche degli Uffici centrali e distrettuali e attuazione delle misure atte al soddisfacimento delle stesse;
mm) rapporti con l'Agenzia del demanio;
nn) ricezione, protocollo e smistamento della corrispondenza di propria competenza.
2. Il Dirigente di prima fascia preposto alla direzione generale di cui al presente articolo e' individuato quale datore di lavoro secondo la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale veste vengono riconosciuti al medesimo tutti i poteri autonomi, decisionali e di spesa necessari per l'espletamento della funzione attribuita.
3. La Direzione di cui al comma 1 si compone di n. 4 uffici di livello dirigenziali non generale, cosi' denominati:
a) Ufficio I - bilancio e liquidazione;
b) Ufficio II - risorse informatiche e statistica;
c) Ufficio III - contratti, acquisti ed economato;
d) Ufficio IV - recupero crediti e riparto onorari.
4. L'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione delle rispettive competenze e' disciplinata con successivo atto dell'Avvocato generale ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

Note all'art. 14:
- L'articolo 4 del gia' citato decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279 recita cosi':
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali).
- 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con
le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, previo assenso del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.».
 
Art. 15

Avvocature distrettuali

1. Gli Avvocati distrettuali, fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o regolamenti, svolgono le seguenti funzioni:
a) definiscono, in esecuzione delle direttive adottate dall'Avvocato generale, gli obiettivi e i programmi da attuare nell'ambito delle rispettive Avvocature distrettuali, indicandone la priorita'. A tal fine adottano ogni anno le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione, anche sulla base delle proposte formulate, dal dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico;
b) richiedono, anche su proposta del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali delle rispettive Avvocature distrettuali;
c) esercitano, anche avvalendosi del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite ai sensi della lettera a);
d) dispongono in ordine all'adeguamento dell'orario di servizio alla specifica realta' locale, tenuto conto dei criteri generali determinati dal Segretario generale.
2. Gli Avvocati distrettuali sono responsabili dell'attuazione delle direttive ad essi impartite dall'Avvocato generale. Entro il 30 aprile di ogni anno presentano all'Avvocato generale una relazione complessiva sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
3. Presso ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato opera l'Ufficio amministrativo unico, di livello dirigenziale non generale, per la gestione unificata di tutti i servizi e le attivita' di competenza dell'Avvocatura, comunque nei limiti della vigente dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale. A detti Uffici sono assegnate le funzioni di cui al comma 4, da esercitarsi, nell'ambito di ciascun distretto, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, lettera a), e alle direttive di secondo livello, impartite dal Segretario generale, sentite le Direzioni generali competenti per materia.
4. Al Dirigente dell'Ufficio unico amministrativo, oltre alle competenze previste da disposizioni legislative e regolamentari sono assegnate le seguenti attivita':
a) gestione del protocollo di ingresso e uscita dell'Avvocatura di competenza;
b) gestione del personale amministrativo;
c) gestione dei servizi di competenza;
d) gestione delle attivita' di competenza del funzionario delegato in materia di spesa delegata e fondi di spesa degli enti e altri soggetti patrocinati;
e) gestione dei servizi del consegnatario e magazzino nonche' del cassiere;
f) gestione dei servizi di carattere generale a supporto delle attivita' istituzionali;
g) programmazione e rendicontazione della spesa delegata, seguendo le direttive fornite dalla Direzione generale competente;
h) valutazione del personale amministrativo, sentito l'Avvocato distrettuale per la parte di competenza;
i) attuazione delle misure nei limiti della spesa delegata assegnata in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, osservando le direttive impartite dal datore di lavoro;
l) liquidazione e procedure amministrative relative alle spese di competenza della distrettuale;
m) procedure amministrative di recupero e rendicontazione degli onorari di competenza dell'Avvocatura distrettuale;
n) espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture nei limiti della spesa delegata, procedendo alla sottoscrizione dei relativi contratti.
 
Art. 16

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. Alla individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede, su proposta del Segretario Generale, sentiti i Direttori generali interessati e sentite le Organizzazioni sindacali, con decreto dell'Avvocato generale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 16:
- Per l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
si rimanda alle note in premessa.
 
Art. 17

Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche
del personale non dirigenziale

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e non dirigenziale dell'Avvocatura, come determinate per legge, sono riportate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, l'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'Avvocatura.
3. Il decreto e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della titolarita' degli organi e degli uffici in corso di efficacia alla medesima data sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione, ai sensi del presente decreto, le strutture gia' esistenti proseguono lo svolgimento delle ordinarie attivita' con le risorse umane e strumentali loro assegnate dalla normativa vigente.
2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 novembre 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3335

Note all'art. 18:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214 si rimanda alle note in
premesse.