Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 novembre 2023, n. 211
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' in attuazione dell'articolo 1, comma 914, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», e, in particolare l'articolo 111, comma 5, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative dello stesso articolo;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 914, che apporta modifiche all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Banca d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 41233 del 5 ottobre 2023;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, pervenuto con la nota prot. n. 9422 del 13 ottobre 2023;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I e' sostituita dalla seguente: «Microcredito per l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa»;
b) all'articolo 1:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «o lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «o l'esercizio»;
1.2) dopo le parole: «societa' di persone,» sono inserite le seguenti: «di societa' a responsabilita' limitata,»;
1.3) le parole: «, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro» sono soppresse;
2) al comma 2:
2.1) la lettera a) e' abrogata;
2.2) alla lettera c), dopo le parole: «societa' di persone,» sono inserite le seguenti: «societa' a responsabilita' limitata,»;
2.3) la lettera d) e' abrogata;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «25.000» sono sostituite dalle seguenti: «75.000»;
2) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal primo periodo, gli operatori di microcredito possono concedere finanziamenti in favore delle societa' a responsabilita' limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000.»;
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando i limiti di cui al comma 1, l'ammontare dei finanziamenti concessi dagli operatori di microcredito a un singolo beneficiario non supera il 10 per cento del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.»;
4) al comma 2, le parole: «il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «i limiti di cui ai commi 1 e 1-bis»;
5) al comma 4, la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole da: «, ad eccezione» a «dieci anni» sono soppresse;
d) all'articolo 5, comma 1, alinea, la parola: «capo» e' sostituita dalla seguente: «titolo»;
e) all'articolo 10, comma 1, lettera a), la parola: «fallimento» e' sostituita dalle seguenti: «liquidazione giudiziale»;
f) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «finanziamento concesso» sono aggiunte le seguenti: «e, per le operazioni di importo superiore a euro 50.000, in una percentuale superiore al 60 per cento di ogni finanziamento concesso»;
g) all'articolo 14, la parola: «sedici» e' sostituita dalla seguente: «nove»;
h) all'articolo 15, comma 1, lettera a), le parole: «micro credito» sono sostituite dalla seguente: «microcredito»;
i) all'articolo 16, comma 2, la lettera a) e' abrogata.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 novembre 2023

Il Ministro: Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1634

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 111, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230,
Supplemento ordinario:
«Art. 111 (Microcredito). - 1. In deroga all'articolo
106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco,
possono concedere finanziamenti a persone fisiche o
societa' di persone o societa' a responsabilita' limitata
semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o
associazioni o societa' cooperative, per l'avvio o
l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di
microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi
abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro
75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
b)
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti
finanziati.
1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di
cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a societa' a
responsabilita' limitata senza le limitazioni indicate nel
comma 1, lettera a), e comunque per un importo non
superiore ad euro 100.000,00.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e'
subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a
quello stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo
o rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita'
degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di
cui al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e
strumentali;
e) presentazione di un programma di attivita'.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in
via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone
fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita'
economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da
garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di
servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo
di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del
beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli
di quelle prevalenti sul mercato.
3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al
comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
essere esercitate congiuntamente.
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti
giuridici senza fini di lucro, in possesso delle
caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche'
dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono
svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati
a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal
creditore.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del
presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme
tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una durata
dei finanziamenti fino a quindici anni;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle
attivita', alle condizioni economiche applicate e
all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche
modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e
dal comma 3, escludendo comunque alcun tipo di limitazione
riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e
l'attivo patrimoniale;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano
della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e'
subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le
caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.».
- Si riporta il comma 914 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, Supplemento
ordinario:
«914. All'articolo 111 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la cifra: "40.000,00" e'
sostituita dalla seguente: "75.000,00";
b) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco
di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a
societa' a responsabilita' limitata senza le limitazioni
indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo
non superiore ad euro 100.000,00";
d) al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", prevedendo comunque una durata dei
finanziamenti fino a quindici anni";
e) al comma 5, lettera b), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", escludendo comunque alcun tipo di
limitazione riguardante i ricavi, il livello di
indebitamento e l'attivo patrimoniale".».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, Supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 10, 13,
14, 15, e 16 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del
microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2014, n. 279, come
modificato dal seguente regolamento:
«Art. 1 (Beneficiari e caratteristiche
dell'attivita'). - 1. Rientra nell'attivita' di
microcredito disciplinata dal presente titolo l'attivita'
di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o
l'esercizio di un'attivita' di lavoro autonomo o di
microimpresa, organizzata in forma individuale, di
associazione, di societa' di persone, di societa' a
responsabilita' limitata, semplificata o di societa'
cooperativa.
2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:
a) (abrogata)
b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un
numero di dipendenti superiore alle 5 unita';
c) societa' di persone, societa' a responsabilita'
limitata, societa' a responsabilita' limitata semplificata,
o societa' cooperative con un numero di dipendenti non soci
superiore alle 10 unita';
d) (abrogata).».
«Art. 4 (Ammontare massimo, caratteristiche dei
finanziamenti e canali distributivi). - 1. I finanziamenti
non possono essere assistiti da garanzie reali e non
possono eccedere il limite di euro 75.000 per ciascun
beneficiario. In deroga a quanto previsto dal primo
periodo, gli operatori di microcredito possono concedere
finanziamenti in favore delle societa' a responsabilita'
limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un importo
non superiore ad euro 100.000.
1-bis. Fermo restando i limiti di cui al comma 1,
l'ammontare dei finanziamenti concessi dagli operatori di
microcredito a un singolo beneficiario non supera il 10 per
cento del capitale sociale al netto delle perdite, come
risultante dall'ultimo bilancio approvato.
2. L'operatore di microcredito puo' concedere allo
stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare,
che sommato al debito residuo, non superi i limiti di cui
ai commi 1 e 1-bis.
3. Il rimborso dei finanziamenti e' regolato sulla
base di un piano con rate aventi cadenza al massimo
trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate
puo' essere posposta per giustificate ragioni connesse con
le caratteristiche del progetto finanziato.
4. La durata massima del finanziamento non puo'
essere superiore a dieci anni.
5. Gli operatori di microcredito concludono
direttamente i contratti di finanziamento. Per la
promozione e il collocamento dei contratti di
finanziamento, ove non curati direttamente, gli operatori
di microcredito possono avvalersi esclusivamente dei
soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.».
«Art. 5 (Beneficiari e finalita' dei finanziamenti).
- 1. Rientra nell'attivita' disciplinata dal presente
titolo l'attivita' di finanziamento finalizzata a
promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria
destinati a persone fisiche che si trovino in una delle
seguenti condizioni di particolare vulnerabilita' economica
o sociale:
a) stato di disoccupazione;
b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro
per cause non dipendenti dalla propria volonta';
c) sopraggiungere di condizioni di non
autosufficienza propria o di un componente il nucleo
familiare;
d) significativa contrazione del reddito o aumento
delle spese non derogabili per il nucleo familiare.
2. I finanziamenti sono destinati all'acquisto di
beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni
primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio
nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la
messa a norma degli impianti della propria abitazione
principale e per la riqualificazione energetica, tariffe
per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i
servizi di trasporto e i servizi energetici, spese
necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.
3. L'operatore verifica, anche richiedendo apposite
prove documentali, la sussistenza delle condizioni di cui
al comma 1, nonche' l'effettivo utilizzo delle somme
corrisposte per le finalita' di cui al comma 2.
4. L'esposizione di ciascun beneficiario verso il
medesimo finanziatore non puo' in alcun momento eccedere il
limite di 10.000 euro; i finanziamenti non sono assistiti
da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque
anni.
5. I contratti di finanziamento specificano
espressamente la destinazione dei fondi erogati e
stabiliscono le forme e le modalita' di svolgimento dei
servizi ausiliari di assistenza dei soggetti finanziati
nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi devono
in particolare fornire ai debitori informazioni utili a
migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle
uscite e realizzarsi durante l'intera durata del piano di
rimborso del finanziamento. Essi possono essere prestati
direttamente dall'operatore di microcredito ovvero dai
soggetti, indicati all'articolo 3, comma 2.
6. Il tasso effettivo globale, comprensivo di
interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese
quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti
concessi non puo' superare il tasso effettivo globale medio
rilevato per la categoria di operazioni risultante
dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi
della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un
coefficiente pari a 0,8. Per individuare la categoria di
operazioni rilevante ai fini di cui al periodo precedente
si fa riferimento alla forma tecnica del finanziamento e
alle caratteristiche del soggetto finanziato, secondo
quanto stabilito dal provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
e dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi
globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca
d'Italia. Le clausole non conformi a quanto previsto dal
presente comma sono nulle. La nullita' della clausola non
comporta la nullita' del contratto e si applica in tal caso
il tasso massimo individuato dal presente comma.
7. L'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti
dal presente articolo non puo' superare il 49%
dell'ammontare di tutti i finanziamenti concessi.».
«Art. 10 (Situazioni impeditive). - 1. Non possono
ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale
e sindaco coloro che, almeno per i due esercizi precedenti
l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto
funzioni di amministrazione, direzione o controllo:
a) in imprese sottoposte a liquidazione giudiziale;
b) in imprese operanti nel settore creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla
procedura di amministrazione straordinaria, di sospensione
degli organi di amministrazione e controllo, di revoca
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter, t.u.b.,
o di liquidazione coatta amministrativa;
c) in operatori del microcredito nei cui confronti
sia stata disposta la cancellazione dall'elenco ai sensi
dell'articolo 113, t.u.b.;
d) in imprese nei cui confronti sono state
irrogate, in relazione a reati da questi commessi, le
sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.
2. Gli impedimenti di cui al comma 1, lettere a), b)
e c) non operano se l'interessato dimostra la propria
estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi
dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco
generale o speciale degli intermediari finanziari.
L'interessato informa tempestivamente la Banca
d'Italia delle situazioni di cui al comma 1, lettere a),
b), e c) e comunica gli elementi idonei a dimostrare la
propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi
dell'impresa ovvero la sua cancellazione.
3. La Banca d'Italia valuta l'idoneita' degli
elementi comunicati dall'interessato a dimostrare
l'estraneita' dai fatti addebitati. Ai fini della
valutazione, essa tiene conto, fra gli altri elementi, del
fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua
cancellazione, non siano stati adottati nei confronti
dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della
normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo,
condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al
risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione
di responsabilita' ai sensi del codice civile,
provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409
del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte
dell'organo competente.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli
elementi da parte dell'interessato, la Banca d'Italia
comunica a quest'ultimo la propria motivata decisione in
merito alla sussistenza dell'impedimento.
5. L'idoneita' dell'interessato e' nuovamente
valutata se sopravvengono i fatti previsti al comma 3
ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo per la
valutazione. A questo scopo l'interessato comunica
tempestivamente tali fatti alla Banca d'Italia, la quale
procede ai sensi del comma 3.
6. Gli impedimenti di cui al comma 1 hanno la durata
di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il
periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il
provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato
su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa
o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.».
«Art. 13 (Altre disposizioni relative al
microcredito). - 1. Non rientrano nell'attivita' di
microcredito:
a) la concessione di crediti di firma anche nella
forma di garanzie personali;
b) la concessione di finanziamenti a fronte della
cessione del quinto dello stipendio o della pensione ovvero
a fronte di delegazione di pagamento relativa a un credito
retributivo.
2. E' precluso agli operatori del microcredito di
avvalersi di consorzi o fondi di garanzia che coprano il
rischio di credito in una percentuale superiore al 80% di
ogni finanziamento concesso e, per le operazioni di importo
superiore a euro 50.000, in una percentuale superiore al 60
per cento di ogni finanziamento concesso.
3. I limiti massimi di finanziamento di cui agli
articoli 4 e 5 possono essere aggiornati ogni tre anni con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
intervenute nel periodo di riferimento.».
«Art. 14 (Limiti all'indebitamento). - 1. Gli
operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111,
comma 1, t.u.b., possono acquisire risorse a titolo di
finanziamento per un ammontare non superiore a nove volte
il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
approvato.».
«Art. 15 (Gestione dell'elenco e organismo per la
gestione dell'elenco). - 1. La Banca d'Italia disciplina
modalita', termini e procedure con riferimento a:
a) l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui
all'articolo 111, comma 1, t.u.b., ivi inclusa la
dichiarazione di decadenza dell'esponente aziendale in caso
di inerzia dell'operatore del microcredito;
b) la comunicazione di dati e notizie da parte
degli operatori di microcredito con riferimento, tra
l'altro, ai finanziamenti concessi e alla tipologia di
servizi ausiliari prestati.
2. I riferimenti contenuti nel presente regolamento
alla Banca d'Italia devono intendersi all'Organismo
previsto dall'articolo 113, t.u.b., quando questo - una
volta costituito - abbia iniziato ad operare.».
«Art. 16 (Operatori di finanza mutualistica e
solidale). - 1. Sono operatori di finanza mutualistica e
solidale i soggetti, iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 111, comma 1, t.u.b., e costituiti in forma di
cooperativa a mutualita' prevalente, il cui statuto preveda
che:
a) partecipanti al capitale, dipendenti e
collaboratori siano esclusivamente soci;
b) l'assemblea dei soci abbia la competenza
esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e
gestionali;
c) siano resi pubblici i nominativi dei
partecipanti al capitale, l'ammontare dei finanziamenti
concessi e la natura dei beneficiari;
d) la societa' non abbia scopo di lucro e non
possano essere distribuiti dividendi in misura superiore al
tasso di inflazione dell'anno di riferimento;
e) per ogni finanziamento sia condotta
un'istruttoria socio ambientale alla quale e' attribuito lo
stesso valore di quella economica ai fini dell'erogazione.
2. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale
possono:
a) (abrogata)
b) nel rispetto di tutte le disposizioni del
presente regolamento, concedere altri finanziamenti
previsti dai titoli I e II.».