Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2023 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 30 novembre 2023
Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2022 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 41/2023).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
nella seduta del 30 novembre 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo la cui attivita' e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 e, in particolare, l'art. 4 il quale:
a) al comma 1 stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 314 del 2003, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi;
b) al comma 1-bis prevede che l'assegnazione annuale del contributo e' effettuata con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA;
Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato art. 4 prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;
Considerato, altresi', che l'ammontare complessivo annuo del contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, modificato dall'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «Proroga e definizione di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005), il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis del richiamato art. 4;
Visto l'art. 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della citata legge n. 311 del 2004;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA, al quale e' attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di seguito ISIN, l'autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;
Considerato che l'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 45 del 2014 dispone che le funzioni dell'autorita' di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN e che ogni riferimento, in particolare all'ISPRA, contenuto in tutte le disposizioni normative di settore attualmente vigenti, e' da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti;
Visto il nuovo regolamento organizzativo dell'ISPRA, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, ove si stabilisce che le funzioni e i compiti di autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione sono svolte dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell'Istituto che a tali fini sostituisce, fino al completamento del processo istitutivo dell'ISIN, l'ex Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale;
Preso atto che in data 1° agosto 2018 e' divenuto operativo l'ISIN nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, che erano gia' posti in capo al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare:
a) il comma 2-ter il quale prevede che le Amministrazioni, che emanano atti amministrativi con cui dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi il codice unico di progetto, di seguito CUP, dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;
b) il comma 2-quater il quale dispone che i soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita' annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), con cui il Ministero della transizione ecologica e' ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Vista la nota prot. n. 0021072 del 4 luglio 2023 con la quale la Cassa per i servizi energetici ed ambientali, di seguito CSEA, ha comunicato l'entita' delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2022, pari a 14.546.113,39 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;
Vista la nota prot. n. 0025631 del 15 novembre 2023, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, la proposta di ripartizione, per l'anno 2022, delle misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo combustibile nucleare corredata della relativa documentazione istruttoria comprensiva della relazione predisposta dall'ISIN nell'ottobre 2023 posta a base della proposta medesima;
Vista la nota prot. n. 0025840 del 17 novembre 2023 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso al DIPE il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 16 novembre 2023 repertoriato al n. 383, di ripartizione delle misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo combustibile nucleare per l'annualita' 2022;
Considerato che con il citato decreto del 16 novembre 2023 e' approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2022, del contributo in favore dei comuni e delle province ospitanti centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonche' dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-bis, dell'art. 4, del decreto-legge n. 314 del 2003, come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208;
Vista, altresi', la relazione predisposta dall'ISIN, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota spettante ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);
Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;
Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», ha previsto la costituzione delle citta' metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando le unioni e fusioni di comuni;
Tenuto conto, in particolare, che l'art. 1, comma 16, della citata legge n. 56 del 2014 ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 la Citta' metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente Provincia di Roma, subentrando ad essa in tutti i rapporti e in tutte le funzioni;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice Presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'»;
Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa e' stato condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;
Su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Delibera:
1. Criteri di ripartizione.
Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
a) la radioattivita' presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potra' essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;
b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente. 2. Ripartizione tra comuni e province.
2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003, richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2022, pari a 14.546.113,39 euro, salvo conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.
2.2. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di: tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversita', difesa del mare e dell'ambiente costiero, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.
2.3. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e' calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto, secondo il dato ISTAT relativo all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011).
2.4 Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al punto 3:
gli enti locali comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i CUP degli interventi in conto capitale da realizzare ai fini dell'espletamento, da parte del medesimo Ministero, delle verifiche ritenute opportune, da concludersi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, salvo richieste di integrazioni e/o chiarimenti che sospendono i predetti termini;
concluse le verifiche di cui al punto precedente, il suddetto Ministero autorizza CSEA all'erogazione delle risorse agli enti beneficiari secondo la procedura di cui al punto 3. 3. Modalita' di erogazione delle somme.
3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla CSEA agli enti beneficiari, secondo le modalita' previste dal sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici» e successive modificazioni, su capitoli appositamente istituiti da ciascun ente locale interessato.
3.2. Gli atti amministrativi con i quali gli enti locali sopra individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento a valere sulle suddette risorse finanziarie devono recare il CUP dei progetti stessi, pena nullita' dei relativi atti, con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. Gli stessi enti locali danno notizia, con periodicita' annuale, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonche' in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei citati progetti, con particolare riferimento al vincolo di destinazione delle risorse, indicandone il CUP, la presente delibera di assegnazione delle risorse, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale. Il monitoraggio dei progetti di investimento avviene attraverso il sistema informativo previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011 da parte dei soggetti titolari dei CUP. Le informazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e pubblicate dagli enti locali sui propri siti istituzionali sono coerenti e verificate con i dati presenti sul predetto sistema di monitoraggio.
3.3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e' chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2025, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le informazioni concernenti l'attivita' di relazione a questo Comitato e quelle relative alla rendicontazione delle risorse sono desunte anche sulla base dei dati presenti sul sistema di cui al punto 3.2 soprattutto per quel che concerne l'avanzamento dei pagamenti relativi agli interventi.

Il vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1659
 
Allegato

Tabella riparto compensazioni anno 2022

Parte di provvedimento in formato grafico