Gazzetta n. 300 del 27 dicembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2023, n. 208
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 6 e 13;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 49, 50, 51, e 75, comma 3;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e, in particolare, l'articolo 16-bis, che ha istituito la Scuola di alta formazione dell'istruzione;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, che dispone l'istituzione, presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, di una apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 6;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5, il quale ha disposto che, per garantire una piu' efficace attuazione degli interventi del PNRR, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti e nelle more del regolamento di organizzazione, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale gia' esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalita' del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che ha apportato modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, e 21;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 21 settembre 2021, n. 284, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha istituito, presso l'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l'Unita' di missione di livello dirigenziale generale deputata a dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, il quale, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha posto alle dipendenze dell'Unita' di missione PNRR gli uffici IV e V della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, il quale ha modificato il citato decreto ministeriale n. 341 del 2021, aggiungendovi l'articolo 6, in forza del quale e' stato previsto l'avvalimento, all'Unita' di missione PNRR, dell'ufficio I «Affari generali», incardinato presso la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;
Ravvisata la necessita' di provvedere al riordino dell'organizzazione ministeriale, tenuto conto dei compiti e delle funzioni attribuite dalla normativa vigente al Ministero dell'istruzione e del merito;
Considerato che l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha modificato l'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, prorogando al 30 ottobre 2023 il termine entro cui i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione (OPI) e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione e del merito;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 10 ottobre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, di seguito denominato «Ministero».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riportano gli articoli 6 e 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio
2023, n. 3:
"Art. 6 (Ministero dell'istruzione e del merito). - 1.
Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di
Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole: «E' istituito il
Ministero dell'istruzione, cui» sono sostituite dalle
seguenti: «Al Ministero dell'istruzione e del merito»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«(Attribuzioni)»;
b) all'articolo 50, comma 1:
1) le parole: «Ministero dell'istruzione» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del
merito» e le parole «Ministro dell'istruzione» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e del
merito»;
2) le parole: «valutazione dell'efficienza
dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio
nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «promozione del
merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei
servizi medesimi nel territorio nazionale»;
3) le parole: «supporto alla realizzazione di
esperienze formative finalizzate all'incremento delle
opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento
degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «supporto
alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla
valorizzazione del merito e all'incremento delle
opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento
degli studenti»;
c) all'articolo 51, comma 1, la parola: «venticinque»
e' sostituita dalla seguente: «ventotto»;
d) la rubrica del Capo XI del Titolo IV e' sostituita
dalla seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito»;
e) all'articolo 51-ter, comma 1, le parole:
«congiuntamente con il Ministero dell'istruzione» sono
sostituite dalle seguenti: «congiuntamente con il Ministero
dell'istruzione e del merito».
3. Le denominazioni «Ministro dell'istruzione e del
merito» e «Ministero dell'istruzione e del merito»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro dell'istruzione» e «Ministero
dell'istruzione».
3-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del
Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di
assicurare, in particolare, la funzionalita' degli uffici
di diretta collaborazione, all'articolo 64, comma 6-sexies,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo
periodo, dopo le parole: "con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi
dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.
173,", al terzo periodo, le parole: "del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al" sono sostituite
dalle seguenti: "dei regolamenti di riorganizzazione ai
sensi del" e, al quarto periodo, le parole: "e di 800.000
euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: ", di 800.000 euro per l'anno 2022 e di
1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per
l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.
107, e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui
all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione e del merito."
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.».
- Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo , ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione.
Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando
comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento
dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente
i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla
base delle priorita' previamente deliberate dalle
competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi
regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il
coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle
relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici,
che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su
amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative
indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453.
Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati agli uffici di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di quindici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e Bolzano.
L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di
ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
competenti magistrati circa la legittimita' di atti.
Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di
relatore il magistrato che deferisce la questione alla
sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riportano gli articoli 3, 4, 5, 49 ,50, 51, 75,
comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 3. - 1. Nei Ministeri costituiscono strutture di
primo livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello
sono costituite da dipartimenti non puo' essere istituita
la figura del segretario generale. Nei Ministeri
organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario
generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge
o regolamento, e' soppresso. I compiti attribuiti a tale
ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il
regolamento di cui all'articolo 4.».
«Art. 4. - 1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto
legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la
soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
ministero, articolato in aree dipartimentali e per
direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i
diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel
rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le
normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione
e la dotazione organica del personale non devono comunque
comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
«Art. 5. - 1. I dipartimenti sono costituiti per
assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni
del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti
finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i
relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di
indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui
si articolano i dipartimenti stessi, quelli di
organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento,
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.».
«Art. 49. - 1. Al Ministero dell'istruzione e del
merito sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e
formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003,
n. 53, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi
compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei
limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite
ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di
cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
«Art. 50. - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le
funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali: organizzazione generale dell'istruzione
scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato
giuridico del personale, inclusa la definizione dei
percorsi di abilitazione e specializzazione del personale
docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il
Ministero dell'universita' e della ricerca; definizione dei
criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete
scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei
diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli
indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema
educativo di istruzione e di formazione nel territorio al
fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto
il territorio nazionale; promozione del merito e
valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi
medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri
e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella
scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree
depresse per il riequilibrio territoriale della qualita'
del servizio scolastico ed educativo; attivita' connesse
alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in
raccordo con le competenze delle regioni e degli enti
locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale
docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione, nonche' del sistema di istruzione tecnica
superiore; congiuntamente con il Ministero dell'universita'
e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e
dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia
nazionale per la gestione del programma europeo per
l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport
(Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del
Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando che
la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli
di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' effettuata con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito;
promozione dell'internazionalizzazione del sistema
educativo di istruzione e formazione; sistema della
formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse
finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del
personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e
sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze
formative; supporto alla realizzazione di esperienze
formative finalizzate alla valorizzazione del merito e
all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle
capacita' di orientamento degli studenti; valorizzazione
della filiera formativa professionalizzante, inclusa
l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli
di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
internazionale e attivazione di politiche dell'educazione
comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto
all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome;
programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione
finanziati dall'Unione europea; istituzioni di cui
all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112; altre competenze assegnate dalla legge 13
luglio 2015, n. 107, nonche' dalla vigente legislazione,
ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento del
sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione
per bambini fino ai sei anni.».
«Art. 51. - 1. Il Ministero si articola in due
dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui
all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e
5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale
non puo' essere superiore a ventotto, ivi inclusi i capi
dei dipartimenti.».
«3. Relativamente alle competenze in materia di
istruzione non universitaria, il ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale,
in relazione alla popolazione studentesca della relativa
regione, quali autonomi centri di responsabilita'
amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate
allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di
supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai
rapporti con le universita' e le agenzie formative, al
reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico,
ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare,
alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale
alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato
esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un
organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti
dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in
vigore del regolamento stesso, sono soppresse le
sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione
all'articolazione sul territorio provinciale, anche per
funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle
istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i
provveditorati agli studi.»
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante:
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2012, n. 265.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riporta l'articolo 16-bis del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59, recante: «Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112
- Suppl. ordinario n. 23:
«Art. 16-bis (Scuola di alta formazione
dell'istruzione). - 1. E' istituita, con sede legale in
Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di
seguito denominata Scuola, posta sotto la vigilanza del
Ministero dell'istruzione. La Scuola:
a) promuove e coordina la formazione in servizio dei
docenti di ruolo, in coerenza e continuita' con la
formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto
dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del
docente, garantendo elevati standard di qualita' uniformi
su tutto il territorio nazionale;
b) coordina e indirizza le attivita' formative dei
dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi
amministrativi generali, del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di
qualita' uniformi su tutto il territorio nazionale;
c) assolve alle funzioni correlate alla formazione
continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;
d) sostiene un'azione di costante relazione
cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni
scolastiche per la promozione della partecipazione dei
docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle
medesime istituzioni.
2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue
attivita' istituzionali, dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e'
dotata di autonomia amministrativa e contabile e si
raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici
del Ministero dell'istruzione competenti in materia e
stipula convenzioni con le universita', con le istituzioni
AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di
servizi certificati di formazione.
3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato
d'indirizzo e il Comitato scientifico internazionale.
4. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione, da adottare entro il 1° marzo 2023, ed e'
scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti
con competenze manageriali parimenti dotati di particolare
e comprovata qualificazione professionale nell'ambito
dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica
quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
Se dipendente statale o docente universitario, per
l'intera durata dell'incarico e' collocato nella posizione
di fuori ruolo. Il Presidente e' preposto alla Scuola, ne
ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato
d'indirizzo. E' responsabile dell'attivita' didattica e
scientifica della Scuola ed elabora le strategie di
sviluppo dell'attivita' di formazione, d'intesa con il
direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato
d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di
amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento
economico in godimento o, se non dipendente di
amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato a
titolo gratuito.
5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente
della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i
presidenti dell'INDIRE e dell'INVALSI e due componenti
nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalita' di
alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo
rimane in carica tre anni e, tramite il direttore generale
di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone
le convenzioni e svolge le attivita' di coordinamento
istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo,
all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della
Scuola, nel quale sono disciplinate le modalita' del suo
funzionamento, nonche' quelle di funzionamento dello stesso
Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico
internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo
spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio,
vitto e alloggio.
6. Presso la Scuola e' istituita una Direzione
generale. Il direttore generale e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di
prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con
collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti
di altre amministrazioni o tra professionalita' esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale
e resta in carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile
una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda
fascia, concorre alla maturazione del periodo di cui
all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. L'organizzazione e il funzionamento della
Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito.
7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito
per adeguare lo sviluppo delle attivita' formative del
personale scolastico alle migliori esperienze
internazionali e alle esigenze proprie del sistema
nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica
quattro anni ed e' composto da un massimo di sette membri,
nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, da
adottare entro il 1° marzo 2023, che indica altresi' i
criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato
scientifico internazionale spettano esclusivamente i
rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
8. La dotazione organica della Scuola e' definita nella
tabella di cui all'allegato A, annesso al presente decreto.
In sede di prima applicazione, per il reclutamento del
personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti
di cui all'allegato A e delle risorse finanziarie
assegnate, procede al reclutamento utilizzando le
graduatorie dei concorsi per funzionari di Area III del
Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico di
dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo
l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero
di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
o in aspettativa non retribuita, o comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella
Scuola non puo' essere impiegato a qualunque titolo
personale docente del comparto Scuola.
9. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per
gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla
Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR e, a
decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
- Si riporta l'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 129:
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.».
- Si riporta l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto :2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136:
«Art. 6 (Piano integrato di attivita' e
organizzazione). - 1. Per assicurare la qualita' e la
trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare la
qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e
procedere alla costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di
diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di
cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno
adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione,
di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti
discipline di settore e, in particolare, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6
novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato
annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della
performance secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, stabilendo il necessario collegamento della
performance individuale ai risultati della performance
organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di
sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali,
finalizzati ai processi di pianificazione secondo le
logiche del project management, al raggiungimento della
completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle
conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e
manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di
studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie
riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di
personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del
reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle
risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di
reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni
disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
progressioni di carriera del personale, anche tra aree
diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine
dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata
informazione alle organizzazioni sindacali;
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena
trasparenza dei risultati dell'attivita' e
dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere
gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale
anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e
reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti,
nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la
graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento
delle procedure effettuata attraverso strumenti
automatizzati;
f) le modalita' e le azioni finalizzate a realizzare
la piena accessibilita' alle amministrazioni, fisica e
digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e
dei cittadini con disabilita';
g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno
rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio
degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti
sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della
soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
le modalita' di monitoraggio dei procedimenti attivati ai
sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo pubblicano il Piano e i relativi
aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio
sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli
adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano
tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione
del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti.
6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e'
adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine
non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015,
n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano
applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme
restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso di differimento del termine previsto a legislazione
vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali,
nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare
la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole
per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160.
7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i
rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente
articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il
decreto di cui al comma 6.
7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa
alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al
comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e
le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a
tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse
proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione
europea, nonche' le metodologie formative da adottare in
riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le
amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio
interno dirigenti e funzionari aventi competenze e
conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione con
risorse interne e per esercitare la funzione di docente o
di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi
formativi.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo le amministrazioni interessate provvedono con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000
abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del
presente articolo e al monitoraggio delle performance
organizzative anche attraverso l'individuazione di un
ufficio associato tra quelli esistenti in ambito
provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle
Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.
8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito
di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le
connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro
agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione
della performance, formazione e valorizzazione del capitale
umano, nonche' di garantire la piena applicazione delle
attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli
adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano,
anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in
materia di pubblica amministrazione. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti la composizione e il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa,
o altri emolumenti comunque denominati.».
- Si riporta l'articolo 24, comma 5 del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre
2021, n. 265:
«Art. 24 (Progettazione di scuole innovative). - 1.-4.
(omissis)
5. Per garantire una piu' efficace attuazione degli
interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque
non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di
organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto e nelle more dell'adozione del regolamento
di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono
essere posti alle dipendenze dell'apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale istituita dal
Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche
gli uffici dirigenziali di livello non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero gia' esistenti
e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e
le finalita' del Piano, individuati con decreto del
Ministro dell'istruzione.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta l'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, recante: «Disposizioni urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95:
"Art. 5 (Disposizioni in materia di personale del
Ministero dell'istruzione e del merito). - 1. Al fine di
rafforzare la funzione ispettiva del Ministero
dell'istruzione e del merito, al testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 420:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:
a) i dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche ed educative statali;
b) il personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia
superato il periodo di prova e che abbia maturato
un'anzianita' complessiva, nel profilo di appartenenza o
anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di
almeno dieci anni.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti
di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i
seguenti titoli di studio:
a) laurea magistrale;
b) laurea specialistica;
c) diploma di laurea conseguito secondo gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio
2000;
d) diploma accademico di secondo livello
rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
e) diploma accademico di vecchio ordinamento
congiunto con diploma di istituto secondario superiore.»;
3) il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e
del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) le modalita' di svolgimento del concorso e
dell'eventuale preselezione, nonche' le modalita' di
pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti
informativi;
b) le prove e i programmi concorsuali, nonche' i
titoli valutabili;
c) le modalita' di individuazione e di nomina
delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;
d) la valutazione della eventuale preselezione;
e) la valutazione delle prove e dei titoli;
f) la quantificazione e le modalita' di
versamento da parte dei candidati di un diritto di
segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e
del merito;
g) le modalita' attuative delle disposizioni di
cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422,
423 e 430.
7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si
intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette
decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 puo'
definire, altresi', una eventuale soglia di superamento
della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al
primo periodo, nonche' un eventuale numero massimo di
candidati ammessi alle prove scritte.»;
b) all'articolo 421, il comma 1 e' sostituito dai
seguenti:
«1. Le commissioni dei concorsi a posti di
dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con
decreto del dirigente generale competente e sono composte
da:
a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti
ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che
ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni
dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di
seconda fascia di universita' statali e non statali, i
magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i
magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i
prefetti;
b) due membri scelti fra i dirigenti non generali
del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del
Ministero dell'istruzione e del merito;
c);"
- Si riportano gli articoli 1, comma 5, e 21 del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2023, n. 144:
"Art. 1 (Disposizioni riguardanti la Presidenza del
Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). -1.- 4-bis (omissis)
5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022,
n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei
Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023».
Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per
l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle
strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41."
"Art. 21 (Rafforzamento della capacita' amministrativa
del Ministero dell'istruzione e del merito). - 1. La
vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e
del merito e' incrementata di due posizioni dirigenziali di
livello generale e di otto posizioni dirigenziali
amministrative di livello non generale. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di
euro 1.571.133 annui a decorrere dall'anno 2024.
Alla conseguente riorganizzazione si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1,
comma 5, del presente decreto.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le
medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato, nei
limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un
contingente pari a 40 unita' di personale da inquadrare
nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure
concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di
euro 1.783.937 annui a decorrere dall'anno 2024. E'
altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero, per
l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro
300.000 per la gestione delle predette procedure
concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di
funzionamento connesse all'istituzione dei posti
dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del
personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a
decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di
funzionamento.
3. La consistenza del fondo risorse decentrate del
Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata, in
deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla
legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023,
di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3,
pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621
per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate
nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono
attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento
di attivita' di supporto tecnico, finalizzate alla
realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno
la diretta responsabilita' in qualita' di soggetti
attuatori. Per le finalita' di cui al primo periodo le
istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle
risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare
incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023.
Per le finalita' di cui al presente comma, nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e'
istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro
per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici
regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione
scolastica e ridurre i divari territoriali e negli
apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo
e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle
risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui
al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma
4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023
da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche
individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base
dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come
risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da
ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di
cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per
l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione,
quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito
promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione
della piattaforma "Famiglie e studenti", come canale unico
di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero
medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative
statali. La piattaforma e' costituita da un'infrastruttura
tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi
informativi esistenti e funzionali alle attivita' del
predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad
essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della
piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle
prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero
dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche
ed educative statali utilizzano i dati presenti nella
piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente
connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento
delle rispettive finalita' istituzionali. L'accesso alla
piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al comma
2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005.
4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno
del diritto allo studio, al fine di semplificare
l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e
degli studenti, di ottimizzare le attivita' del Ministero
dell'istruzione e del merito e delle istituzioni
scolastiche ed educative statali e di alimentare la
piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero
dell'istruzione e del merito e' autorizzato ad acquisire
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in
forma aggregata e privi degli elementi identificativi,
suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di
cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni
suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste
ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di
studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni
di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e
delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
nonche' del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il
Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a
trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale
i dati necessari a individuare gli studenti delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando
misure tecniche e organizzative idonee a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi
dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le
istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualita'
di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui
al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i
controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto
dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati
dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il
riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
adotta uno o piu' decreti, di natura non regolamentare, con
i quali definisce i servizi digitali compresi nella
piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici
e i criteri di sicurezza, di accessibilita', di
disponibilita' e di interoperabilita', i limiti e le
condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto,
lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per
i diritti e le liberta' degli interessati, i tempi di
conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016.
4-sexies. Le attivita' previste dai commi 4-ter,
4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "Ministro
dell'istruzione e del merito," sono inserite le seguenti:
"previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,".
4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma
4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si
applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1
della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4-novies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13
luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121 a 124" sono
inserite le seguenti: "nonche' per la formazione del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 settembre 2020, n. 166, recante: «Regolamento
concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2020, n.
309.
 
Tabella A

Dotazione organica del personale

+---------------------------------+-------------+
|Personale dirigenziale:  | |
+---------------------------------+-------------+
|Dirigenti di prima fascia  |n. 30*  |
+---------------------------------+-------------+
|Dirigenti di seconda fascia, | |
|amministrativi  |n. 203**  |
+---------------------------------+-------------+
|Dirigenti di seconda fascia, | |
|tecnici  |n. 190  |
+---------------------------------+-------------+
|Totale dirigenti  |n. 423  |
+---------------------------------+-------------+
|Personale non dirigenziale:  |  |
+---------------------------------+-------------+
|Area delle elevate | |
|professionalita  |n. 25  |
+---------------------------------+-------------+
|Area dei funzionari  |n. 2833  |
+---------------------------------+-------------+
|Area degli assistenti  |n. 2210  |
+---------------------------------+-------------+
|Area degli operatori  |n. 322  |
+---------------------------------+-------------+
|Totale Aree |n. 5390 |
+---------------------------------+-------------+

* Compresi 2 posti dirigenziali di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
** Compresi 9 posti dirigenziali di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
 
Art. 2

Articolazione del Ministero

1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
b) Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale.
2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5 e 6.
3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8.
 
Art. 3

Attribuzioni dei capi dei dipartimenti

1. I capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato e integrato delle funzioni del Ministero.
2. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro dell'istruzione e del merito, di seguito «Ministro». Essi svolgono, altresi', i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti.
3. Dai capi dei dipartimenti dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale individuati nei dipartimenti stessi. I capi dei dipartimenti possono promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu' uffici di livello dirigenziale generale individuati nei dipartimenti, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi dei dipartimenti in relazione alle specifiche materie da trattare. I capi dei dipartimenti provvedono alla risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le direzioni generali; in caso di inerzia o ritardo nell'avvio dei procedimenti amministrativi, da parte dei direttori generali, ne sollecitano l'attivita' e propongono al Ministro l'avvio del procedimento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. I capi dei dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni, mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

Note all'art. 3:
- Per l'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.
- Si riportano gli articoli 14 e 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma
1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio,
anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui
all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo3deldecreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita' previste dal medesimodecreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e
subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, dellalegge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo17, comma 14, dellalegge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' determinato, in attuazione
dell'articolo12, comma 1, lettera n)dellalegge 15 marzo
1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in
un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il
lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per
la qualita' della prestazione individuale. Con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma sono abrogate le norme delregio decreto legge 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n.773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.»
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo
II del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
 
Art. 4

Conferenza dei capi dei dipartimenti
e dei direttori generali

1. Su convocazione del Ministro o, su sua delega, del Capo di gabinetto, anche su proposta dei capi dei dipartimenti, si riuniscono in conferenza i capi dei dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale individuati nei dipartimenti, e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali, anche in modalita' telematica, per trattare le questioni proposte ovvero ulteriori questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' degli uffici, e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, volte ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza e' presieduta dal Ministro o, su sua delega, dal Capo di gabinetto.
2. Le attivita' di segreteria, necessarie per i lavori della conferenza, sono svolte dalla direzione generale di cui all'articolo 6, comma 5.
 
Art. 5

Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione

1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree:
a) definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione;
b) organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, indicazioni nazionali e linee guida;
c) stato giuridico del personale della scuola, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca;
d) funzioni di competenza del Ministero in materia di formazione del personale scolastico, in raccordo con la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui all'articolo 16-bis, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
e) indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale;
f) definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale;
g) promozione del merito e valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi sul territorio nazionale;
h) definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;
i) definizione di interventi per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo;
l) ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;
m) riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea;
n) assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonche' del sistema di istruzione tecnologica superiore;
o) individuazione degli obiettivi, degli standard e dei percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore;
p) valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnologica superiore;
q) cura dei rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle materie di relativa competenza;
r) cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni;
s) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle funzioni di supporto alle articolazioni periferiche in materia di gestione del contenzioso del personale scolastico, nonche' di pratiche conciliative deflative del contenzioso;
t) indirizzi in materia di procedimenti disciplinari del personale scolastico, monitoraggio e consulenza agli organi titolari dell'azione di responsabilita';
u) rapporti con l'Ispettorato per la funzione pubblica negli ambiti di competenza;
v) definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale;
z) cura delle attivita' relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori;
aa) orientamento allo studio e professionale;
bb) salvaguardia e promozione del diritto allo studio e servizi alle famiglie;
cc) supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito e all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti;
dd) iniziative a tutela dello status dello studente della scuola e della sua condizione;
ee) competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
ff) gestione dei rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con la Conferenza unificata, per le materie di propria competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione;
gg) raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, negli ambiti di competenza, per l'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne;
hh) cura dei rapporti con l'Unione europea e la comunita' internazionale per la promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le competenti strutture del Ministero;
ii) promozione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali;
ll) consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome;
mm) supporto alle attivita' di coordinamento e raccordo dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva dell'Amministrazione centrale e periferica;
nn) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione, ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni;
oo) in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, svolgimento delle attivita' del Dipartimento negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, una posizione dirigenziale generale, con incarico di studio e ricerca, due uffici dirigenziali non generali e ventinove posizioni dirigenziali non generali con funzione tecnico-ispettiva.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
b) direzione generale per il personale scolastico;
c) direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica;
d) direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore;
e) direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.
4. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:
a) ordinamenti e Indicazioni nazionali della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione;
b) innovazione degli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento ai percorsi liceali, in relazione all'istruzione superiore, alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;
c) definizione di interventi per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo;
d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, in raccordo con la direzione generale del personale scolastico, nonche' dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola e dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva;
e) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;
f) ricerca, innovazione disciplinare, metodologica e didattica e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);
g) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale, in collaborazione con la direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica e con la direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche;
h) esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado, con riferimento all'organizzazione e agli indirizzi per lo svolgimento delle prove degli esami stessi;
i) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio, in attuazione della normativa eurounitaria e internazionale;
l) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero;
m) in raccordo con la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, funzioni di competenza del Ministero in materia di formazione del personale scolastico, nonche' cura delle funzioni amministrative relative alla formazione stessa;
n) indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;
o) percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, in raccordo con la Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore;
p) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo scolastico e l'esercizio-adempimento del diritto-dovere all'istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le regioni;
q) definizione degli indirizzi per il processo di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione e di valorizzazione del merito, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
r) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
s) in raccordo con il Ministero dell'universita' e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) per lo svolgimento delle competenze relative ai processi di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione, nonche' istruttoria dei provvedimenti di nomina degli organi;
t) vigilanza sulla «Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
u) vigilanza sulla Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
v) consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome negli ambiti di competenza;
z) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi;
aa) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
5. La direzione generale per il personale scolastico, che si articola in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:
a) disciplina giuridica del rapporto di lavoro del personale scolastico, gestione delle relazioni sindacali e contrattazione integrativa nazionale relativa a mobilita' professionale e territoriale, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, esercizio dei diritti e permessi sindacali del personale medesimo;
b) indirizzi e coordinamento per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale scolastico;
c) indirizzi e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;
d) reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, nonche', per gli aspetti di competenza del Ministero, selezione del predetto personale da destinare al sistema della formazione italiana nel mondo;
e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo, e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;
f) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;
g) definizione dei contingenti e gestione delle procedure per la destinazione all'estero del personale scolastico, limitatamente agli aspetti di competenza del Ministero;
h) definizione, limitatamente agli aspetti di competenza del Ministero, dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica;
i) gestione del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici per provvedimenti di carattere generale;
l) supporto alle articolazioni territoriali nella gestione del contenzioso di competenza, anche attraverso la gestione di una banca dati del contenzioso scolastico;
m) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi;
n) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
6. La direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, che si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:
a) diritto allo studio, welfare dello studente e interventi per la promozione e la valorizzazione del merito dello studente, nonche' definizione dello status dello studente;
b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in condizioni di disabilita', in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;
c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie;
d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;
e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunita' scolastica, cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attivita', supporto alle attivita' del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
f) prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e promozione del successo formativo;
g) orientamento nel primo e secondo ciclo di istruzione, orientamento professionale, orientamento ai percorsi post-secondari, in raccordo con la direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore;
h) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole;
i) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attivita';
l) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;
m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta dello studente» mediante soluzioni innovative, anche relative al diritto allo studio e di carattere digitale, e promozione di intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso agevolato al patrimonio culturale italiano;
n) elaborazione e attuazione del piano nazionale di educazione alla legalita', alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute;
o) supporto agli studenti per la tutela del diritto allo studio nei casi di disastri naturali o altre emergenze, che impattano sull'istruzione scolastica;
p) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi;
q) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
7. La direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore, che si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:
a) revisione e aggiornamento dei percorsi dell'istruzione tecnica e professionale, in coordinamento con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
b) innovazione degli indirizzi di studio dell'istruzione tecnica e professionale, in relazione alla transizione all'istruzione superiore, alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni, nonche' in materia di trasferimento tecnologico;
c) individuazione delle misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nei percorsi di istruzione e di formazione professionale, anche in regime di sussidiarieta', nonche' verifica e monitoraggio;
d) manutenzione del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali, per quanto di competenza dello Stato;
e) definizione di linee guida e standard, monitoraggio e risorse per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, percorsi di apprendistato, tirocini e stage, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;
f) individuazione degli obiettivi, degli standard e dei percorsi formativi in materia di Istruzione e di formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali, per quanto di competenza dello Stato;
g) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente, con particolare riguardo agli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni e alle indicazioni europee e internazionali;
h) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);
i) promozione della continuita' degli ordinamenti dell'istruzione tecnica e professionale con gli ordinamenti della formazione tecnica superiore;
l) cura dei rapporti con il sistema regionale di istruzione e formazione professionale;
m) orientamento al lavoro e alle professioni;
n) promozione e valorizzazione della filiera formativa tecnologico-professionale, inclusa l'istruzione tecnologica superiore;
o) rapporti con le parti sociali, i collegi e gli ordini professionali, negli ambiti di competenza;
p) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;
q) rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di percorsi di apprendistato;
r) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi;
s) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
8. La direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in tre uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:
a) sistema della formazione italiana nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le funzioni attribuite alla direzione generale per il personale scolastico, ai sensi della normativa vigente;
b) attivita' in ambito europeo e internazionale, con particolare riguardo alla cura dei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nonche' attivita' finalizzate alla partecipazione del Ministero agli organismi europei e internazionali, al fine di favorire i processi di internazionalizzazione dell'istruzione;
c) definizione e attuazione di accordi di programma quadro e di altri strumenti di coordinamento interistituzionale;
d) promozione di scambi e gemellaggi fra le scuole italiane e quelle di altri Paesi al fine di favorire la mobilita' internazionale di studenti e docenti, nonche' cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;
e) collaborazione alla definizione dei protocolli e accordi bilaterali e multilaterali in materia di istruzione scolastica e di formazione con Paesi dell'Unione europea e con altri Paesi esteri;
f) rapporti con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all'estero e delle scuole europee in Italia;
g) promozione di analisi comparative di carattere internazionale e monitoraggio rispetto agli obiettivi europei e internazionali, nonche' analisi di natura statistica, in collaborazione con la direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica;
h) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi;
i) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 16-bis del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta l'articolo 137 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1998, n. 92:
«Art. 137 (Competenze dello Stato). - 1. Restano allo
Stato, ai sensi dell'articolo3, comma 1, lettera a),
dellalegge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni
concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione
della rete scolastica, previo parere della Conferenza
unificata, le funzioni di valutazione del sistema
scolastico, le funzioni relative alla determinazione e
all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del
bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni
scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3,
del presente decreto legislativo.
2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni
amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi
scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato,
nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e alla
sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti relativi agli
organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 389».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
recante: «Riforma degli organi collegiali territoriali
della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
luglio 1999, n. 170.
- Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 258, recante: "Riordino del Centro europeo
dell'educazione, della biblioteca di documentazione
pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo
nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da
Vinci», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.
59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1999, n.
181:
«Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica). - 1. Il
Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da
Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge 2
aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1°
gennaio 2000 e' trasformato nella "Fondazione Museo
nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da
Vinci", ed acquista personalita' giuridica di diritto
privato a norma degli articoli 12 e seguenti del Codice
civile, alla data di pubblicazione dello statuto.
2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale
della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" adotta a
maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova
fondazione, che e' sottoposto all'approvazione del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, bilancio e programmazione economica, che deve
intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il
Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino
all'elezione del primo Consiglio di amministrazione
successivo all'entrata in vigore dello statuto della
fondazione.
3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui
al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un
commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni
successivi.
4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura
organizzativa della fondazione, ne individua le categorie
di partecipanti, gli organi di amministrazione e
scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi
poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i
controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del
consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di
enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche
che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita
della fondazione, facciano parte rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere
riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della
fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate
con la procedura di cui al comma 2.
5. Tra le finalita' della Fondazione lo statuto
individua in particolare:
a) la diffusione della conoscenza della cultura
scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e
interazioni con altri settori del sapere, anche con
riferimento alla dinamica storica della scienza, della
tecnica e della tecnologia ed alle prospettive
contemporanee e future;
b) la conservazione, il reperimento, la
valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in
forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali
e immateriali della scienza, della tecnica e della
tecnologia con riferimento al passato e alla
contemporaneita', in una prospettiva di costante
aggiornamento del patrimonio museale.
6. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai
beni mobili e immobili di proprieta' dell'ente pubblico e
della fondazione preesistente, la quale e' incorporata a
tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche'
da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o
privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze
connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione
puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del
valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con
l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due
esercizi successivi. Il Consiglio di amministrazione
uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente decreto legislativo procede alla designazione di
uno o piu' esperti iscritti nel registro dei consulenti
tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima
del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni
dell'articolo 64 del Codice di procedura civile. La
relazione sulla stima del patrimonio contiene la
descrizione delle singole componenti patrimoniali,
l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei
criteri di valutazione seguiti.
7. La "Fondazione nazionale Museo della scienza e delle
tecnica Leonardo da Vinci", provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio;
b) i contributi ordinari dello Stato;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di
enti pubblici;
b) eventuali proventi della gestione delle attivita';
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a
titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, anche derivanti
dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le
finalita' della fondazione.
8. Ai fini della determinazione del contributo statale
da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile
1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n.
105.
9. La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili
di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per
la parte relativa agli enti non commerciali.
10. I rapporti di lavoro del personale attualmente
dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di
Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati
dal Codice civile e dalla contrattazione collettiva di
diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i
contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I
dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli
relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti
dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla stipulazione
del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il
personale puo' optare per la permanenza nel pubblico
impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra
amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per
la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della
pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli
istituti di cui agli articoli 1 e 2.».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115.
- Si riporta il testo dell'articolo 605, commi 2 e 3
del medesimo decreto legislativo:
«Art. 605. - 1. Il Ministero della pubblica istruzione
provvede, mediante i suoi uffici centrali e periferici, ai
servizi relativi all'istruzione materna, elementare, media,
secondaria superiore e artistica.
2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza
sui seguenti enti:
a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della
Sardegna, secondo le modalita' stabilite dalla legge 1°
giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;
b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza
magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive
modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente;
sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla
ritenuta di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato e successive
modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne
statali e i direttori didattici;
c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta
contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto
dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle
disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di
sorveglianza e' compresa la facolta' di disporre
accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da
parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello
Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'art. 1 della
predetta legge;
d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo
quanto previsto dalla legge 3 marzo 1983, n. 66, e dalla
legge 16 febbraio 1987, n. 46;
e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della
scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", ai sensi
dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.
3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri
enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.».
 
Art. 6

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione
e l'innovazione digitale

1. Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
a) politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero;
b) monitoraggio del fabbisogno finanziario delle istituzioni scolastiche;
c) definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione;
d) rapporti con l'Ispettorato della funzione pubblica;
e) acquisti e affari generali;
f) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi del settore istruzione;
g) innovazione e trasformazione digitale nell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche;
h) sviluppo, evoluzione e semplificazione dei processi dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche;
i) analisi statistiche relative al sistema nazionale di istruzione e ai sistemi di istruzione europei e internazionali a supporto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
l) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per l'Italia digitale, per quanto attiene a programmi e iniziative di innovazione e trasformazione digitale;
m) cura dei rapporti con l'ARAN, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
n) coordinamento e monitoraggio della gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizzo dell'attivita' degli Uffici relazioni con il pubblico a livello periferico;
o) promozione di eventi e manifestazioni, nonche' dell'attivita' di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero;
p) definizione, gestione e sviluppo del modello di controllo di gestione;
q) supporto all'Ufficio di gabinetto per le attivita' del Ministro relative alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attivita' del Ministero, nonche' in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;
r) sviluppo della programmazione delle attivita' e dei processi innovativi;
s) promozione dell'innovazione didattica digitale e della digitalizzazione nelle istituzioni scolastiche;
t) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea;
u) definizione degli obiettivi e ambiti di intervento delle politiche di coesione, degli strumenti finanziari europei, della programmazione regionale unitaria, e valutazione e attuazione di altre opportunita' di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati, negli ambiti di competenza del Ministero;
v) coordinamento delle attivita' di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali nelle materie di competenza, ivi incluso il Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO), di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance;
z) coordinamento delle attivita' istruttorie funzionali all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro, nonche' vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance;
aa) supporto allo svolgimento dell'attivita' di pianificazione degli obiettivi e di valutazione dell'andamento della gestione;
bb) attivita' connesse alle funzioni di responsabile della protezione dei dati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti degli uffici del Ministero;
cc) coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione e dell'attuazione della normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali;
dd) svolgimento delle attivita' di competenza negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
ee) attivita' di indirizzo, raccordo, valutazione e controllo sull'operato delle Agenzie nazionali designate dal Ministero per la gestione coordinata, a livello nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti;
ff) svolgimento delle attivita' relative ai piani e ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica, alla messa in sicurezza delle scuole e alla rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;
gg) supporto e collaborazione con gli altri Ministeri e strutture di riferimento, negli ambiti di competenza, per l'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne;
hh) supporto al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali;
2. Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, se l'autorita' di gestione e' anche un beneficiario nell'ambito dei programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea, al fine di garantire un'adeguata separazione delle funzioni, assicura la funzione di controllo delle operazioni relative alla gestione finanziaria e dei citati programmi operativi attraverso le verifiche prescritte dai regolamenti europei di riferimento relativi ai diversi periodi di programmazione.
3. Al Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, una posizione dirigenziale generale con incarico di studio e ricerca, e due uffici dirigenziali non generali.
4. Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie;
b) direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche;
c) direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica;
d) direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali.
5. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attuazione delle politiche relative al personale del Ministero;
b) elaborazione e attuazione del piano di reclutamento e formazione del personale del Ministero;
c) formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con gli indirizzi forniti dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
d) amministrazione del personale del Ministero;
e) cura delle relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale per il personale del Ministero;
f) cura delle relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale per la ripartizione del Fondo Unico della dirigenza scolastica, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
g) coordinamento ed emanazione di indirizzi agli uffici scolastici regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale del Ministero;
h) attuazione dei programmi per la mobilita' del personale del Ministero;
i) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e al personale amministrativo e tecnico assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale;
l) pianificazione e allocazione delle risorse umane;
m) gestione contabile delle competenze del personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione centrale;
n) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'Amministrazione centrale, ad eccezione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;
o) consulenza agli uffici del Ministero in materia di contrattualistica, anche in relazione all'elaborazione dei capitolati di gara;
p) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi in raccordo con le altre direzioni generali competenti del Dipartimento;
q) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;
r) gestione del contenzioso concernente il personale dirigente degli uffici dirigenziali generali in servizio presso il Ministero, ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui e' affidata la titolarita' di uffici scolastici regionali, nonche' del contenzioso relativo al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale appartenente al comparto funzioni centrali, ovvero del contenzioso relativo al personale con incarico di dirigente degli uffici dirigenziali non generali e di dirigente con funzione tecnico-ispettiva;
s) gestione delle attivita' rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravita' a carico del personale appartenente al comparto funzioni centrali in servizio presso l'Amministrazione centrale e a carico del personale dirigenziale di livello non generale, nonche' per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di livello generale;
t) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' dirigenziale dei dirigenti del Ministero prevista dall'articolo 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad opera dello specifico organismo costituito presso la medesima direzione generale;
u) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale e amministrativo-contabile concernenti il personale dirigente degli uffici dirigenziali generali del Ministero, ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui e' affidata la titolarita' di uffici scolastici regionali, nonche' il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale appartenente al comparto funzioni centrali, ovvero il personale con incarico di dirigente degli uffici dirigenziali non generali e di dirigente con funzione tecnico-ispettiva;
v) coordinamento dell'attivita' ispettiva amministrativa presso gli uffici del Ministero;
z) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero;
aa) predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;
bb) predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento di bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
cc) supporto agli Uffici di diretta collaborazione nella redazione delle proposte per il Documento di economia e finanza (DEF) e per la legge di bilancio;
dd) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto;
ee) cura delle attivita' finalizzate all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilita' e ai centri di costo, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto;
ff) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;
gg) cura delle attivita' contrattuali e convenzionali relative alla gestione dei servizi generali per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale;
hh) gestione dei servizi generali per l'Amministrazione centrale;
ii) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi;
ll) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
6. La direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:
a) svolgimento delle attivita' relative ai piani e ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica, alla messa in sicurezza delle scuole e alla rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, in raccordo con le funzioni di programmazione delle regioni e di attuazione degli enti locali, comprese le attivita' di monitoraggio della spesa e di supporto agli enti locali nell'esecuzione degli interventi;
b) gestione e monitoraggio dei finanziamenti relativi dell'edilizia scolastica, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;
c) attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica;
d) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con particolare attenzione al risparmio energetico anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;
e) rapporti con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
f) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica;
g) definizione e attuazione di specifici accordi di programma quadro e di altri strumenti di coordinamento interistituzionale, in materia di edilizia scolastica;
h) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto attiene alle verifiche di vulnerabilita' degli edifici scolastici di cui all'articolo 41, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
i) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;
l) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla propria gestione;
m) contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e delle risorse per la formazione del personale della scuola, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
n) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
o) sviluppo dei processi amministrativo-contabili delle scuole;
p) coordinamento e gestione di servizi di supporto organizzativo, amministrativo e contabile alle istituzioni scolastiche, in collaborazione con gli uffici del Ministero;
q) in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, coordinamento e organizzazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile;
r) in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti;
s) in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppo dei processi di controllo amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e supporto alla formazione dei revisori dei conti, in collaborazione con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;
t) programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;
u) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione;
v) valutazione e attuazione di opportunita' di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati;
z) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione;
aa) raccordo con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi operativi;
bb) autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, relativi alle materie di competenza del Ministero;
cc) programmazione e gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione affidate al Ministero;
dd) autorita' di certificazione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dei programmi operativi nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza del Ministero;
ee) attivita' di indirizzo, raccordo, valutazione e controllo sull'operato delle Agenzie nazionali designate dal Ministero per la gestione coordinata, a livello nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti;
ff) supporto e collaborazione con gli altri Ministeri e le strutture di riferimento, negli ambiti di competenza, all'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne;
gg) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi;
hh) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
7. La direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, che si articola in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:
a) pianificazione, gestione, monitoraggio e sviluppo del sistema informativo dell'istruzione;
b) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'Amministrazione inerenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete ed esecuzione dei contratti che afferiscono ai medesimi;
c) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della societa' dell'informazione con altri Ministeri e Istituzioni;
d) gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche, nonche' per il supporto alla gestione del personale scolastico;
e) sviluppo e governo dei processi e dei sistemi di sicurezza informatica;
f) sviluppo, gestione e conduzione operativa delle infrastrutture, dei sistemi e delle reti;
g) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale del Ministero;
h) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i servizi di interconnessione con altre Amministrazioni;
i) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche, anche con riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;
l) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni relative ai processi del Ministero e delle istituzioni scolastiche;
m) svolgimento dei compiti del responsabile per la transizione digitale secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
n) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento e apprendimento, in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
o) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione didattica e digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale;
p) sviluppo di soluzioni volte alla semplificazione e della digitalizzazione dei processi dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche;
q) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per le materie di competenza;
r) gestione e sviluppo dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione, comprendente l'anagrafe dell'edilizia scolastica, l'anagrafe degli studenti, l'anagrafe delle istituzioni scolastiche, nonche' l'anagrafe degli istituti tecnologici superiori;
s) gestione dell'Osservatorio per la scuola digitale;
t) cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
u) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione;
v) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative, nonche' alla valorizzazione del merito;
z) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attivita' dei dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza;
aa) supporto nell'elaborazione statistica di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi di istruzione europei e internazionali, in collaborazione con la direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
bb) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi;
cc) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
8. Nell'ambito della direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche del Ministero.
9. La direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali, che si articola in tre uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale, in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;
b) promozione di relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, operanti in materia di istruzione al fine di promuovere l'immagine del Ministero;
c) promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi, nonche' di campagne informative di pubblico interesse, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;
d) promozione di iniziative istituzionali, attivita' e convenzioni editoriali, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia, nonche' sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero;
e) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione editoriale, convegni e congressi;
f) coordinamento operativo di progetti complessi di innovazione, anche di rilievo europeo;
g) gestione della rete di comunicazione del Ministero;
h) elaborazione del programma di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
i) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione, nonche' studi e analisi di dati e informazioni riguardanti il grado di soddisfazione dei cittadini;
l) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
m) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e della rete intranet;
n) gestione delle biblioteche dell'Amministrazione centrale del Ministero;
o) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi;
p) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80 si veda nelle note alle premesse.
- Per la legge 24 dicembre 2012, n. 234 si veda nelle
note all'art. 5.
- Per il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 5.
- Si riporta il comma 7 dell'art. 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265:
«7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».
- Si riporta l'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95 - Suppl. ordinario
n. 20:
«Art. 41 (Fondo da ripartire per l'accelerazione delle
attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici). -
1. Per il finanziamento degli interventi necessari a
seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai
successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e
46, e' stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Al fine di permettere l'accelerazione delle
attivita' di ricostruzione a seguito degli eventi sismici
del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di
euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018
e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del
fondo e' disposto con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario
per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui
all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle
risorse destinate annualmente alle finalita' di cui al
comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo
annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.
3. Le risorse del Fondo sono destinate a:
a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229:
1) per il finanziamento delle verifiche di
vulnerabilita' degli edifici scolastici di cui
dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di
progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;
2) per il finanziamento delle verifiche di
vulnerabilita' degli edifici pubblici strategici e per la
conseguente realizzazione di progetti di ripristino e
adeguamento antisismico;
3) per il finanziamento degli interventi di
ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico
1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, diversi da
quelli di cui alla lettera a):
1) per il finanziamento delle verifiche di
vulnerabilita' degli edifici scolastici situati nei Comuni
delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui
alla lettera a) e per i relativi progetti di adeguamento.
Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative
attivita', previa intesa con il Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca per il coordinamento degli
interventi di cui al presente comma con quelli gia'
previsti a legislazione vigente;
2) per le verifiche di vulnerabilita' degli edifici
privati delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di
cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, provvede alle relative attivita'.
c) incentivare piani sperimentali per la difesa
sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento
di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni
di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui
all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, provvede alle relative attivita'.
4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50
milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, puo' essere destinata
all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le
operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' di
impiego e la ripartizione delle risorse.
4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma
2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2017 al 2019, puo' essere destinata con le medesime
modalita' all'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia per le attivita' di sorveglianza sismica e
vulcanica sul territorio nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e
i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti
di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita'
con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in
particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma
2. Il difensore civico, accertata la non manifesta
infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore
generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui
all'articolo 18-bis.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti
dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono
esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in
forma associata.».
- Si riportano gli articoli 8 e 11 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254:
«Art. 8 (Ufficio per le relazioni con il pubblico). -
1. L'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,
nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, alla
ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli
uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti
criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione,
di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai
cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle
disposizioni normative e amministrative, e l'informazione
sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni
medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di
interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la
comunicazione interna, i processi di verifica della
qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da parte
degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio
per le relazioni con il pubblico e le altre strutture
operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli uffici per
le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico
l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione
collettiva.»
«Art. 11 (Programmi di comunicazione). - 1. In
conformita' a quanto previsto dal capo I della presente
legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' dalle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente
il programma delle iniziative di comunicazione che
intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei
progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle
indicazioni metodologiche del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Il programma e' trasmesso entro il mese di
novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento.
Iniziative di comunicazione non previste dal programma
possono essere promosse e realizzate soltanto per
particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso
dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento
per l'informazione e l'editoria.
2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in
particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e
consulenza per le amministrazioni statali ai fini della
messa a punto dei programmi e delle procedure. Il
Dipartimento puo' anche fornire i supporti organizzativi
alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei
problemi della comunicazione pubblica presso le
amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi
pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i
criteri di massima delle inserzioni radiofoniche,
televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.»
 
Art. 7

Aree di competenza comuni ai dipartimenti

1. I dipartimenti, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, declinate nelle aree di rispettiva competenza individuate dagli articoli 5 e 6, svolgono, altresi', i seguenti compiti:
a) coordinamento delle attivita' di supporto delle direzioni generali all'Ufficio legislativo per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
b) supporto agli Uffici di diretta collaborazione nelle attivita' finalizzate alla partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) raccordo con l'Unita' di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, istituita presso l'Ufficio di Gabinetto ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
d) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF), del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli altri atti strategici nazionali.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 8

Uffici scolastici regionali

1. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, di livello dirigenziale non generale, cui sono assegnate le funzioni individuate dal comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale, secondo le disposizioni di cui al comma 7. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali e' di diciotto, di cui quindici di livello dirigenziale generale.
2. L'ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente di livello generale preposto all'ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo, gli atti di incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali di livello non generale, il dirigente titolare e' individuato dal dirigente di livello generale della direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che adotta il relativo incarico e stipula il contratto individuale di lavoro e, su proposta del predetto dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale, adotta, altresi', gli atti di incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro per tutti gli altri dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo. L'ufficio scolastico regionale provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'Amministrazione regionale. Al fine di assicurare la continuita' istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche' l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia; svolge attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio; supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni. L'ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia e fatte salve le competenze di cui all'articolo 6, comma 5, lettere s) e u).
3. L'ufficio scolastico regionale e' organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative: alla assistenza, alla consulenza e al supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e dell'organico del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e con le organizzazioni sindacali territoriali.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo n. 300 del 1999, nei confronti di dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, sentito il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
6. Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
7. Gli uffici scolastici regionali sottoelencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:
a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in quattordici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in undici uffici dirigenziali non generali e in dodici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in quattordici uffici dirigenziali non generali e in sedici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in tre posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in dieci posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali e in sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in undici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in dodici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in quattro posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali, e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
8. Su proposta dell'ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 30
giugno 1999, n. 233, recante: «Riforma degli organi
collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170:
«Art. 4 (Consigli regionali dell'istruzione). - 1. E'
istituito, presso ogni ufficio periferico regionale
dell'amministrazione della pubblica istruzione, il
consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in
carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto
all'amministrazione a livello regionale. Esso esprime
pareri obbligatori in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni
ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di
integrazione tra istruzione e formazione professionale, di
educazione permanente, di politiche compensative con
particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto
allo studio, di reclutamento e mobilita' del personale, di
attuazione degli organici funzionali di istituto.
2. Il consiglio esprime all'organo competente parere
obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale
docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico
preveda il parere di un organo collegiale a tutela della
liberta' di insegnamento.
3. Il consiglio e' costituito dai presidenti dei
consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla
rappresentanza del personale della scuola statale nei
consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai
rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque
rappresentanti designati dalle organizzazioni
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del
consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio
periferico regionale.
4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai
consigli scolastici locali in rappresentanza del personale
scolastico in servizio nella regione e' determinato in
proporzione al numero degli appartenenti al personale
dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in
servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il
suddetto personale sia rispettivamente in numero non
superiore e superiore a 50.000. E' garantita la
rappresentanza di tre ovvero quattro unita' di personale
docente per ciascun grado di istruzione nonche' di almeno
un dirigente scolastico e di un rappresentante del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella
prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza,
il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.
6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita
sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal
personale della scuola, per l'esercizio delle competenze
consultive di cui al comma 2.
7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea
generale sono valide se e' presente un terzo dei
componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli
obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In
casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio
periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non
inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o
quello inferiore assegnato dal dirigente, si puo'
prescindere dal parere.
8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo
insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la
organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di
specifiche competenze ad apposite commissioni. Il
regolamento puo' prevedere la composizione e il
funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal
dirigente dell'ufficio periferico regionale.
9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale
provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio
regionale dell'istruzione.
10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede
nella regione Friuli-Venezia Giulia e' istituito un
consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con
lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti
del personale delle predette scuole statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli
scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e
dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.
11. I termini e le modalita' per l'elezione dei
componenti dei consigli regionali sono stabiliti con
l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9.».
- Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 si
veda nelle note all'articolo 5.
- Per gli articoli 5 e 75 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante: «Norme di
attuazione dello statuto della regione siciliana in materia
di pubblica istruzione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 1985, n. 135:
«Art. 9. - Fino a quando non sara' diversamente
provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente decreto l'amministrazione regionale si avvale
degli organi e degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione
e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento
delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di
seguire le direttive dell'amministrazione regionale.
Le piante organiche degli uffici e degli organi
periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio
delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono
stabilite dallo Stato, sentita la regione.
L'amministrazione regionale esercita nei confronti del
personale di cui al presente articolo, relativamente
all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della
pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle
vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba
essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali
istituiti presso il Ministero.
I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale
ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al
Ministero della pubblica istruzione, il quale puo', entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il
riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa
esecutivo.».
- Si riporta l'articolo 13 della legge 23 febbraio
2001, n. 38, recante: «Norme a tutela della minoranza
linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56:
«Art. 13. - 1. Per la trattazione degli affari
riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso
l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e'
istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente
regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione
tra il personale dirigenziale dei ruoli
dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra
i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di
insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i
ruoli del personale delle scuole e degli istituti con
lingua di insegnamento slovena.
2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 e'
richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia
dell'istruzione in lingua slovena e' istituita la
Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma
1. La composizione della Commissione, le modalita' di
nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La Commissione di cui al
presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9
della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 24 della presente legge.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.».
 
Art. 9

Corpo ispettivo

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, e' collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti a capo degli uffici scolastici regionali. Su indicazione del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, i dirigenti con funzione tecnico-ispettiva possono essere assegnati alle direzioni generali dell'Amministrazione centrale, per lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico. Il Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, un coordinatore, al quale non e' corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Lo stesso e' preposto a svolgere le funzioni di gestione della struttura tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato. Con decreto del Ministro sono determinate le modalita' di esercizio della funzione tecnico-ispettiva.
 
Art. 10

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei capi dei dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 10:
- Per l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 11

Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche
del personale non dirigenziale

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'istruzione sono individuate nell'allegata Tabella A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi nove posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.
3. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi due posti di funzione dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
4. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dell'istruzione.
5. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'istruzione.
6. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione. Il decreto e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 12

Disposizioni sull'organizzazione

1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalita' ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione.

Note all'art. 12:
- Per l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli gia' conferiti.
3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 10 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.
4. In via transitoria sino alla completa attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, permangono alle dipendenze dell'Unita' di missione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 21 settembre 2021, n. 284.
5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 ottobre 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti 19 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3059

Note all'art. 13:
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 settembre 2020, n. 166 si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del Codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».