Gazzetta n. 300 del 27 dicembre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2023, n. 208 |
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 6 e 13; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 49, 50, 51, e 75, comma 3; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e, in particolare, l'articolo 16-bis, che ha istituito la Scuola di alta formazione dell'istruzione; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, che dispone l'istituzione, presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, di una apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 6; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5, il quale ha disposto che, per garantire una piu' efficace attuazione degli interventi del PNRR, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti e nelle more del regolamento di organizzazione, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale gia' esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalita' del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione; Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che ha apportato modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito; Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, e 21; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 21 settembre 2021, n. 284, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha istituito, presso l'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l'Unita' di missione di livello dirigenziale generale deputata a dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, il quale, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha posto alle dipendenze dell'Unita' di missione PNRR gli uffici IV e V della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, il quale ha modificato il citato decreto ministeriale n. 341 del 2021, aggiungendovi l'articolo 6, in forza del quale e' stato previsto l'avvalimento, all'Unita' di missione PNRR, dell'ufficio I «Affari generali», incardinato presso la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale; Ravvisata la necessita' di provvedere al riordino dell'organizzazione ministeriale, tenuto conto dei compiti e delle funzioni attribuite dalla normativa vigente al Ministero dell'istruzione e del merito; Considerato che l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha modificato l'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, prorogando al 30 ottobre 2023 il termine entro cui i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di Stato; Sentite le organizzazioni sindacali; Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione (OPI) e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione e del merito; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 10 ottobre 2023; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2023; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, di seguito denominato «Ministero».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riportano gli articoli 6 e 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2023, n. 3: "Art. 6 (Ministero dell'istruzione e del merito). - 1. Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49: 1) al comma 1, le parole: «E' istituito il Ministero dell'istruzione, cui» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'istruzione e del merito»; 2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»; b) all'articolo 50, comma 1: 1) le parole: «Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del merito» e le parole «Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e del merito»; 2) le parole: «valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»; 3) le parole: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito e all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti»; c) all'articolo 51, comma 1, la parola: «venticinque» e' sostituita dalla seguente: «ventotto»; d) la rubrica del Capo XI del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito»; e) all'articolo 51-ter, comma 1, le parole: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito». 3. Le denominazioni «Ministro dell'istruzione e del merito» e «Ministero dell'istruzione e del merito» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dell'istruzione» e «Ministero dell'istruzione». 3-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in particolare, la funzionalita' degli uffici di diretta collaborazione, all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, dopo le parole: "con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,", al terzo periodo, le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del" e, al quarto periodo, le parole: "e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023". 3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito." «Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato.». - Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis); d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo , ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di quindici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.». - Si riportano gli articoli 3, 4, 5, 49 ,50, 51, 75, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203: «Art. 3. - 1. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente: a) i dipartimenti; b) le direzioni generali. 2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non puo' essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, e' soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di cui all'articolo 4.». «Art. 4. - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». «Art. 5. - 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. 4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.». «Art. 49. - 1. Al Ministero dell'istruzione e del merito sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.». «Art. 50. - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo; attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonche' del sistema di istruzione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell'universita' e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito e all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea; istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' dalla vigente legislazione, ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni.». «Art. 51. - 1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a ventotto, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.». «3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, quali autonomi centri di responsabilita' amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le universita' e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attivita' gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.» - La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254. - La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265. - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. - Si riporta l'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante: «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112 - Suppl. ordinario n. 23: «Art. 16-bis (Scuola di alta formazione dell'istruzione). - 1. E' istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La Scuola: a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuita' con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualita' uniformi su tutto il territorio nazionale; b) coordina e indirizza le attivita' formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualita' uniformi su tutto il territorio nazionale; c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter; d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni. 2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e' dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le universita', con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione. 3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo e il Comitato scientifico internazionale. 4. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 1° marzo 2023, ed e' scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico e' collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente e' preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. E' responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attivita' di formazione, d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento o, se non dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato a titolo gratuito. 5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i presidenti dell'INDIRE e dell'INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalita' di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attivita' di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalita' del suo funzionamento, nonche' quelle di funzionamento dello stesso Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio. 6. Presso la Scuola e' istituita una Direzione generale. Il direttore generale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalita' esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda fascia, concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. 7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attivita' formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni ed e' composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 1° marzo 2023, che indica altresi' i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio. 8. La dotazione organica della Scuola e' definita nella tabella di cui all'allegato A, annesso al presente decreto. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di Area III del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico di dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, o in aspettativa non retribuita, o comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non puo' essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola. 9. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR e, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.». - Si riporta l'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 129: «Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». - Si riporta l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto :2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136: «Art. 6 (Piano integrato di attivita' e organizzazione). - 1. Per assicurare la qualita' e la trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare la qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. 2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce: a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa; b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali; d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attivita' e dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione; e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati; f) le modalita' e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilita' alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita'; g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' le modalita' di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale. 5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo. 6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. 6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e' adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. 7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6. 7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonche' le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi. 8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane. 8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonche' di garantire la piena applicazione delle attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.». - Si riporta l'articolo 24, comma 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2021, n. 265: «Art. 24 (Progettazione di scuole innovative). - 1.-4. (omissis) 5. Per garantire una piu' efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero gia' esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalita' del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta l'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante: «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95: "Art. 5 (Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito). - 1. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 420: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi: a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali; b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianita' complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.»; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: a) laurea magistrale; b) laurea specialistica; c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.»; 3) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: a) le modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonche' le modalita' di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi; b) le prove e i programmi concorsuali, nonche' i titoli valutabili; c) le modalita' di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421; d) la valutazione della eventuale preselezione; e) la valutazione delle prove e dei titoli; f) la quantificazione e le modalita' di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito; g) le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430. 7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 puo' definire, altresi', una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonche' un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»; b) all'articolo 421, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da: a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di universita' statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti; b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito; c);" - Si riportano gli articoli 1, comma 5, e 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2023, n. 144: "Art. 1 (Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). -1.- 4-bis (omissis) 5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023». Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41." "Art. 21 (Rafforzamento della capacita' amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito). - 1. La vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 annui a decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. 2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 annui a decorrere dall'anno 2024. E' altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento. 3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilita' in qualita' di soggetti attuatori. Per le finalita' di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalita' di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma "Famiglie e studenti", come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma e' costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attivita' del predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche ed educative statali utilizzano i dati presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalita' istituzionali. L'accesso alla piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attivita' del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualita' di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o piu' decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita', i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le liberta' degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 4-sexies. Le attivita' previste dai commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito," sono inserite le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,". 4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 4-novies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121 a 124" sono inserite le seguenti: "nonche' per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2020, n. 309. |
| Tabella A
Dotazione organica del personale
+---------------------------------+-------------+ |Personale dirigenziale: | | +---------------------------------+-------------+ |Dirigenti di prima fascia |n. 30* | +---------------------------------+-------------+ |Dirigenti di seconda fascia, | | |amministrativi |n. 203** | +---------------------------------+-------------+ |Dirigenti di seconda fascia, | | |tecnici |n. 190 | +---------------------------------+-------------+ |Totale dirigenti |n. 423 | +---------------------------------+-------------+ |Personale non dirigenziale: | | +---------------------------------+-------------+ |Area delle elevate | | |professionalita |n. 25 | +---------------------------------+-------------+ |Area dei funzionari |n. 2833 | +---------------------------------+-------------+ |Area degli assistenti |n. 2210 | +---------------------------------+-------------+ |Area degli operatori |n. 322 | +---------------------------------+-------------+ |Totale Aree |n. 5390 | +---------------------------------+-------------+
* Compresi 2 posti dirigenziali di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. ** Compresi 9 posti dirigenziali di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. |
| Art. 2
Articolazione del Ministero
1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; b) Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale. 2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5 e 6. 3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8. |
| Art. 3
Attribuzioni dei capi dei dipartimenti
1. I capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato e integrato delle funzioni del Ministero. 2. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro dell'istruzione e del merito, di seguito «Ministro». Essi svolgono, altresi', i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti. 3. Dai capi dei dipartimenti dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale individuati nei dipartimenti stessi. I capi dei dipartimenti possono promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu' uffici di livello dirigenziale generale individuati nei dipartimenti, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi dei dipartimenti in relazione alle specifiche materie da trattare. I capi dei dipartimenti provvedono alla risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le direzioni generali; in caso di inerzia o ritardo nell'avvio dei procedimenti amministrativi, da parte dei direttori generali, ne sollecitano l'attivita' e propongono al Ministro l'avvio del procedimento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. I capi dei dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni, mediante il coordinamento delle rispettive strutture.
Note all'art. 3: - Per l'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse. - Si riportano gli articoli 14 e 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo3deldecreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimodecreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo17, comma 14, dellalegge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'articolo12, comma 1, lettera n)dellalegge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme delregio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.» «Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 2. 3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». |
| Art. 4
Conferenza dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali
1. Su convocazione del Ministro o, su sua delega, del Capo di gabinetto, anche su proposta dei capi dei dipartimenti, si riuniscono in conferenza i capi dei dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale individuati nei dipartimenti, e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali, anche in modalita' telematica, per trattare le questioni proposte ovvero ulteriori questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' degli uffici, e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, volte ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza e' presieduta dal Ministro o, su sua delega, dal Capo di gabinetto. 2. Le attivita' di segreteria, necessarie per i lavori della conferenza, sono svolte dalla direzione generale di cui all'articolo 6, comma 5. |
| Art. 5
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree: a) definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; b) organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, indicazioni nazionali e linee guida; c) stato giuridico del personale della scuola, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca; d) funzioni di competenza del Ministero in materia di formazione del personale scolastico, in raccordo con la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui all'articolo 16-bis, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e) indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale; f) definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; g) promozione del merito e valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi sul territorio nazionale; h) definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola; i) definizione di interventi per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo; l) ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; m) riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; n) assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonche' del sistema di istruzione tecnologica superiore; o) individuazione degli obiettivi, degli standard e dei percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; p) valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnologica superiore; q) cura dei rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle materie di relativa competenza; r) cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni; s) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle funzioni di supporto alle articolazioni periferiche in materia di gestione del contenzioso del personale scolastico, nonche' di pratiche conciliative deflative del contenzioso; t) indirizzi in materia di procedimenti disciplinari del personale scolastico, monitoraggio e consulenza agli organi titolari dell'azione di responsabilita'; u) rapporti con l'Ispettorato per la funzione pubblica negli ambiti di competenza; v) definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; z) cura delle attivita' relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; aa) orientamento allo studio e professionale; bb) salvaguardia e promozione del diritto allo studio e servizi alle famiglie; cc) supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito e all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti; dd) iniziative a tutela dello status dello studente della scuola e della sua condizione; ee) competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; ff) gestione dei rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con la Conferenza unificata, per le materie di propria competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione; gg) raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, negli ambiti di competenza, per l'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne; hh) cura dei rapporti con l'Unione europea e la comunita' internazionale per la promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le competenti strutture del Ministero; ii) promozione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali; ll) consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome; mm) supporto alle attivita' di coordinamento e raccordo dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva dell'Amministrazione centrale e periferica; nn) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione, ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni; oo) in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, svolgimento delle attivita' del Dipartimento negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, una posizione dirigenziale generale, con incarico di studio e ricerca, due uffici dirigenziali non generali e ventinove posizioni dirigenziali non generali con funzione tecnico-ispettiva. 3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; b) direzione generale per il personale scolastico; c) direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica; d) direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore; e) direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. 4. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti: a) ordinamenti e Indicazioni nazionali della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione; b) innovazione degli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento ai percorsi liceali, in relazione all'istruzione superiore, alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni; c) definizione di interventi per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo; d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, in raccordo con la direzione generale del personale scolastico, nonche' dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola e dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva; e) sistema delle scuole paritarie e non paritarie; f) ricerca, innovazione disciplinare, metodologica e didattica e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); g) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale, in collaborazione con la direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica e con la direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche; h) esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado, con riferimento all'organizzazione e agli indirizzi per lo svolgimento delle prove degli esami stessi; i) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio, in attuazione della normativa eurounitaria e internazionale; l) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero; m) in raccordo con la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, funzioni di competenza del Ministero in materia di formazione del personale scolastico, nonche' cura delle funzioni amministrative relative alla formazione stessa; n) indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; o) percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, in raccordo con la Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore; p) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo scolastico e l'esercizio-adempimento del diritto-dovere all'istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le regioni; q) definizione degli indirizzi per il processo di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione e di valorizzazione del merito, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; r) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; s) in raccordo con il Ministero dell'universita' e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) per lo svolgimento delle competenze relative ai processi di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione, nonche' istruttoria dei provvedimenti di nomina degli organi; t) vigilanza sulla «Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; u) vigilanza sulla Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; v) consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome negli ambiti di competenza; z) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi; aa) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza. 5. La direzione generale per il personale scolastico, che si articola in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti: a) disciplina giuridica del rapporto di lavoro del personale scolastico, gestione delle relazioni sindacali e contrattazione integrativa nazionale relativa a mobilita' professionale e territoriale, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, esercizio dei diritti e permessi sindacali del personale medesimo; b) indirizzi e coordinamento per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale scolastico; c) indirizzi e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; d) reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, nonche', per gli aspetti di competenza del Ministero, selezione del predetto personale da destinare al sistema della formazione italiana nel mondo; e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo, e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale; f) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo; g) definizione dei contingenti e gestione delle procedure per la destinazione all'estero del personale scolastico, limitatamente agli aspetti di competenza del Ministero; h) definizione, limitatamente agli aspetti di competenza del Ministero, dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; i) gestione del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici per provvedimenti di carattere generale; l) supporto alle articolazioni territoriali nella gestione del contenzioso di competenza, anche attraverso la gestione di una banca dati del contenzioso scolastico; m) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi; n) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza. 6. La direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, che si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti: a) diritto allo studio, welfare dello studente e interventi per la promozione e la valorizzazione del merito dello studente, nonche' definizione dello status dello studente; b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in condizioni di disabilita', in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie; c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie; d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunita' scolastica, cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attivita', supporto alle attivita' del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; f) prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e promozione del successo formativo; g) orientamento nel primo e secondo ciclo di istruzione, orientamento professionale, orientamento ai percorsi post-secondari, in raccordo con la direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore; h) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole; i) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attivita'; l) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti; m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta dello studente» mediante soluzioni innovative, anche relative al diritto allo studio e di carattere digitale, e promozione di intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso agevolato al patrimonio culturale italiano; n) elaborazione e attuazione del piano nazionale di educazione alla legalita', alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute; o) supporto agli studenti per la tutela del diritto allo studio nei casi di disastri naturali o altre emergenze, che impattano sull'istruzione scolastica; p) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi; q) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza. 7. La direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore, che si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti: a) revisione e aggiornamento dei percorsi dell'istruzione tecnica e professionale, in coordinamento con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; b) innovazione degli indirizzi di studio dell'istruzione tecnica e professionale, in relazione alla transizione all'istruzione superiore, alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni, nonche' in materia di trasferimento tecnologico; c) individuazione delle misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nei percorsi di istruzione e di formazione professionale, anche in regime di sussidiarieta', nonche' verifica e monitoraggio; d) manutenzione del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali, per quanto di competenza dello Stato; e) definizione di linee guida e standard, monitoraggio e risorse per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, percorsi di apprendistato, tirocini e stage, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia; f) individuazione degli obiettivi, degli standard e dei percorsi formativi in materia di Istruzione e di formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali, per quanto di competenza dello Stato; g) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente, con particolare riguardo agli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni e alle indicazioni europee e internazionali; h) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); i) promozione della continuita' degli ordinamenti dell'istruzione tecnica e professionale con gli ordinamenti della formazione tecnica superiore; l) cura dei rapporti con il sistema regionale di istruzione e formazione professionale; m) orientamento al lavoro e alle professioni; n) promozione e valorizzazione della filiera formativa tecnologico-professionale, inclusa l'istruzione tecnologica superiore; o) rapporti con le parti sociali, i collegi e gli ordini professionali, negli ambiti di competenza; p) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale; q) rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di percorsi di apprendistato; r) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi; s) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza. 8. La direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in tre uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti: a) sistema della formazione italiana nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le funzioni attribuite alla direzione generale per il personale scolastico, ai sensi della normativa vigente; b) attivita' in ambito europeo e internazionale, con particolare riguardo alla cura dei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nonche' attivita' finalizzate alla partecipazione del Ministero agli organismi europei e internazionali, al fine di favorire i processi di internazionalizzazione dell'istruzione; c) definizione e attuazione di accordi di programma quadro e di altri strumenti di coordinamento interistituzionale; d) promozione di scambi e gemellaggi fra le scuole italiane e quelle di altri Paesi al fine di favorire la mobilita' internazionale di studenti e docenti, nonche' cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero; e) collaborazione alla definizione dei protocolli e accordi bilaterali e multilaterali in materia di istruzione scolastica e di formazione con Paesi dell'Unione europea e con altri Paesi esteri; f) rapporti con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all'estero e delle scuole europee in Italia; g) promozione di analisi comparative di carattere internazionale e monitoraggio rispetto agli obiettivi europei e internazionali, nonche' analisi di natura statistica, in collaborazione con la direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica; h) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi; i) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92: «Art. 137 (Competenze dello Stato). - 1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo3, comma 1, lettera a), dellalegge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo. 2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389». - La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. - Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante: «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170. - Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante: "Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1999, n. 181: «Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica). - 1. Il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1° gennaio 2000 e' trasformato nella "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci", ed acquista personalita' giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del Codice civile, alla data di pubblicazione dello statuto. 2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova fondazione, che e' sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino all'elezione del primo Consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore dello statuto della fondazione. 3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi. 4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita della fondazione, facciano parte rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2. 5. Tra le finalita' della Fondazione lo statuto individua in particolare: a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future; b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneita', in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale. 6. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni mobili e immobili di proprieta' dell'ente pubblico e della fondazione preesistente, la quale e' incorporata a tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il Consiglio di amministrazione uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo procede alla designazione di uno o piu' esperti iscritti nel registro dei consulenti tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del Codice di procedura civile. La relazione sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti. 7. La "Fondazione nazionale Museo della scienza e delle tecnica Leonardo da Vinci", provvede ai suoi compiti con: a) i redditi del suo patrimonio; b) i contributi ordinari dello Stato; c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici; b) eventuali proventi della gestione delle attivita'; e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri; f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le finalita' della fondazione. 8. Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105. 9. La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la parte relativa agli enti non commerciali. 10. I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal Codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli istituti di cui agli articoli 1 e 2.». - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115. - Si riporta il testo dell'articolo 605, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo: «Art. 605. - 1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, mediante i suoi uffici centrali e periferici, ai servizi relativi all'istruzione materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica. 2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui seguenti enti: a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della Sardegna, secondo le modalita' stabilite dalla legge 1° giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente; b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente; sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla ritenuta di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne statali e i direttori didattici; c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di sorveglianza e' compresa la facolta' di disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'art. 1 della predetta legge; d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto previsto dalla legge 3 marzo 1983, n. 66, e dalla legge 16 febbraio 1987, n. 46; e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332. 3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.». |
| Art. 6
Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
1. Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: a) politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; b) monitoraggio del fabbisogno finanziario delle istituzioni scolastiche; c) definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; d) rapporti con l'Ispettorato della funzione pubblica; e) acquisti e affari generali; f) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi del settore istruzione; g) innovazione e trasformazione digitale nell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche; h) sviluppo, evoluzione e semplificazione dei processi dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche; i) analisi statistiche relative al sistema nazionale di istruzione e ai sistemi di istruzione europei e internazionali a supporto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; l) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per l'Italia digitale, per quanto attiene a programmi e iniziative di innovazione e trasformazione digitale; m) cura dei rapporti con l'ARAN, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; n) coordinamento e monitoraggio della gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizzo dell'attivita' degli Uffici relazioni con il pubblico a livello periferico; o) promozione di eventi e manifestazioni, nonche' dell'attivita' di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero; p) definizione, gestione e sviluppo del modello di controllo di gestione; q) supporto all'Ufficio di gabinetto per le attivita' del Ministro relative alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attivita' del Ministero, nonche' in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa; r) sviluppo della programmazione delle attivita' e dei processi innovativi; s) promozione dell'innovazione didattica digitale e della digitalizzazione nelle istituzioni scolastiche; t) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea; u) definizione degli obiettivi e ambiti di intervento delle politiche di coesione, degli strumenti finanziari europei, della programmazione regionale unitaria, e valutazione e attuazione di altre opportunita' di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati, negli ambiti di competenza del Ministero; v) coordinamento delle attivita' di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali nelle materie di competenza, ivi incluso il Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO), di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; z) coordinamento delle attivita' istruttorie funzionali all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro, nonche' vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance; aa) supporto allo svolgimento dell'attivita' di pianificazione degli obiettivi e di valutazione dell'andamento della gestione; bb) attivita' connesse alle funzioni di responsabile della protezione dei dati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti degli uffici del Ministero; cc) coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione e dell'attuazione della normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali; dd) svolgimento delle attivita' di competenza negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234; ee) attivita' di indirizzo, raccordo, valutazione e controllo sull'operato delle Agenzie nazionali designate dal Ministero per la gestione coordinata, a livello nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti; ff) svolgimento delle attivita' relative ai piani e ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica, alla messa in sicurezza delle scuole e alla rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica; gg) supporto e collaborazione con gli altri Ministeri e strutture di riferimento, negli ambiti di competenza, per l'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne; hh) supporto al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali; 2. Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, se l'autorita' di gestione e' anche un beneficiario nell'ambito dei programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea, al fine di garantire un'adeguata separazione delle funzioni, assicura la funzione di controllo delle operazioni relative alla gestione finanziaria e dei citati programmi operativi attraverso le verifiche prescritte dai regolamenti europei di riferimento relativi ai diversi periodi di programmazione. 3. Al Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, una posizione dirigenziale generale con incarico di studio e ricerca, e due uffici dirigenziali non generali. 4. Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie; b) direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche; c) direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica; d) direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali. 5. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti: a) attuazione delle politiche relative al personale del Ministero; b) elaborazione e attuazione del piano di reclutamento e formazione del personale del Ministero; c) formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con gli indirizzi forniti dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; d) amministrazione del personale del Ministero; e) cura delle relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale per il personale del Ministero; f) cura delle relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale per la ripartizione del Fondo Unico della dirigenza scolastica, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; g) coordinamento ed emanazione di indirizzi agli uffici scolastici regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale del Ministero; h) attuazione dei programmi per la mobilita' del personale del Ministero; i) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e al personale amministrativo e tecnico assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale; l) pianificazione e allocazione delle risorse umane; m) gestione contabile delle competenze del personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione centrale; n) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'Amministrazione centrale, ad eccezione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete; o) consulenza agli uffici del Ministero in materia di contrattualistica, anche in relazione all'elaborazione dei capitolati di gara; p) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi in raccordo con le altre direzioni generali competenti del Dipartimento; q) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza; r) gestione del contenzioso concernente il personale dirigente degli uffici dirigenziali generali in servizio presso il Ministero, ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui e' affidata la titolarita' di uffici scolastici regionali, nonche' del contenzioso relativo al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale appartenente al comparto funzioni centrali, ovvero del contenzioso relativo al personale con incarico di dirigente degli uffici dirigenziali non generali e di dirigente con funzione tecnico-ispettiva; s) gestione delle attivita' rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravita' a carico del personale appartenente al comparto funzioni centrali in servizio presso l'Amministrazione centrale e a carico del personale dirigenziale di livello non generale, nonche' per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di livello generale; t) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' dirigenziale dei dirigenti del Ministero prevista dall'articolo 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad opera dello specifico organismo costituito presso la medesima direzione generale; u) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale e amministrativo-contabile concernenti il personale dirigente degli uffici dirigenziali generali del Ministero, ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui e' affidata la titolarita' di uffici scolastici regionali, nonche' il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale appartenente al comparto funzioni centrali, ovvero il personale con incarico di dirigente degli uffici dirigenziali non generali e di dirigente con funzione tecnico-ispettiva; v) coordinamento dell'attivita' ispettiva amministrativa presso gli uffici del Ministero; z) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero; aa) predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico; bb) predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento di bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; cc) supporto agli Uffici di diretta collaborazione nella redazione delle proposte per il Documento di economia e finanza (DEF) e per la legge di bilancio; dd) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; ee) cura delle attivita' finalizzate all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilita' e ai centri di costo, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; ff) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa; gg) cura delle attivita' contrattuali e convenzionali relative alla gestione dei servizi generali per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale; hh) gestione dei servizi generali per l'Amministrazione centrale; ii) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi; ll) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza. 6. La direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti: a) svolgimento delle attivita' relative ai piani e ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica, alla messa in sicurezza delle scuole e alla rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, in raccordo con le funzioni di programmazione delle regioni e di attuazione degli enti locali, comprese le attivita' di monitoraggio della spesa e di supporto agli enti locali nell'esecuzione degli interventi; b) gestione e monitoraggio dei finanziamenti relativi dell'edilizia scolastica, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica; c) attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica; d) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con particolare attenzione al risparmio energetico anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica; e) rapporti con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; f) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica; g) definizione e attuazione di specifici accordi di programma quadro e di altri strumenti di coordinamento interistituzionale, in materia di edilizia scolastica; h) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto attiene alle verifiche di vulnerabilita' degli edifici scolastici di cui all'articolo 41, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; i) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa; l) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla propria gestione; m) contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e delle risorse per la formazione del personale della scuola, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; n) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; o) sviluppo dei processi amministrativo-contabili delle scuole; p) coordinamento e gestione di servizi di supporto organizzativo, amministrativo e contabile alle istituzioni scolastiche, in collaborazione con gli uffici del Ministero; q) in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, coordinamento e organizzazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile; r) in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti; s) in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppo dei processi di controllo amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e supporto alla formazione dei revisori dei conti, in collaborazione con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; t) programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione; u) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione; v) valutazione e attuazione di opportunita' di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati; z) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione; aa) raccordo con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi operativi; bb) autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, relativi alle materie di competenza del Ministero; cc) programmazione e gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione affidate al Ministero; dd) autorita' di certificazione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dei programmi operativi nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza del Ministero; ee) attivita' di indirizzo, raccordo, valutazione e controllo sull'operato delle Agenzie nazionali designate dal Ministero per la gestione coordinata, a livello nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti; ff) supporto e collaborazione con gli altri Ministeri e le strutture di riferimento, negli ambiti di competenza, all'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne; gg) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi; hh) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza. 7. La direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, che si articola in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti: a) pianificazione, gestione, monitoraggio e sviluppo del sistema informativo dell'istruzione; b) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'Amministrazione inerenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete ed esecuzione dei contratti che afferiscono ai medesimi; c) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della societa' dell'informazione con altri Ministeri e Istituzioni; d) gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche, nonche' per il supporto alla gestione del personale scolastico; e) sviluppo e governo dei processi e dei sistemi di sicurezza informatica; f) sviluppo, gestione e conduzione operativa delle infrastrutture, dei sistemi e delle reti; g) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale del Ministero; h) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i servizi di interconnessione con altre Amministrazioni; i) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche, anche con riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale; l) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni relative ai processi del Ministero e delle istituzioni scolastiche; m) svolgimento dei compiti del responsabile per la transizione digitale secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; n) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento e apprendimento, in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; o) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione didattica e digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale; p) sviluppo di soluzioni volte alla semplificazione e della digitalizzazione dei processi dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche; q) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per le materie di competenza; r) gestione e sviluppo dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione, comprendente l'anagrafe dell'edilizia scolastica, l'anagrafe degli studenti, l'anagrafe delle istituzioni scolastiche, nonche' l'anagrafe degli istituti tecnologici superiori; s) gestione dell'Osservatorio per la scuola digitale; t) cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali; u) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione; v) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative, nonche' alla valorizzazione del merito; z) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attivita' dei dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza; aa) supporto nell'elaborazione statistica di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi di istruzione europei e internazionali, in collaborazione con la direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione; bb) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi; cc) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza. 8. Nell'ambito della direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche del Ministero. 9. La direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali, che si articola in tre uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale, in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia; b) promozione di relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, operanti in materia di istruzione al fine di promuovere l'immagine del Ministero; c) promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi, nonche' di campagne informative di pubblico interesse, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia; d) promozione di iniziative istituzionali, attivita' e convenzioni editoriali, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia, nonche' sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero; e) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione editoriale, convegni e congressi; f) coordinamento operativo di progetti complessi di innovazione, anche di rilievo europeo; g) gestione della rete di comunicazione del Ministero; h) elaborazione del programma di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150; i) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione, nonche' studi e analisi di dati e informazioni riguardanti il grado di soddisfazione dei cittadini; l) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150; m) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e della rete intranet; n) gestione delle biblioteche dell'Amministrazione centrale del Ministero; o) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi; p) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 si veda nelle note alle premesse. - Per la legge 24 dicembre 2012, n. 234 si veda nelle note all'art. 5. - Per il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 5. - Si riporta il comma 7 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265: «7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.». - Si riporta l'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95 - Suppl. ordinario n. 20: «Art. 41 (Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici). - 1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, e' stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 2. Al fine di permettere l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e' disposto con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate annualmente alle finalita' di cui al comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese. 3. Le risorse del Fondo sono destinate a: a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli edifici scolastici di cui dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico; 2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico; 3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, diversi da quelli di cui alla lettera a): 1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti di adeguamento. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attivita', previa intesa con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca per il coordinamento degli interventi di cui al presente comma con quelli gia' previsti a legislazione vigente; 2) per le verifiche di vulnerabilita' degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attivita'. c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attivita'. 4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, puo' essere destinata all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' di impiego e la ripartizione delle risorse. 4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, puo' essere destinata con le medesime modalita' all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per le attivita' di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale.». - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112: «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identita' e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalita' digitale direttamente all'organo di vertice politico. 1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis. 1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice. 1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente. 1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.». - Si riportano gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254: «Art. 8 (Ufficio per le relazioni con il pubblico). - 1. L'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati. 2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri: a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime; c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni. 3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.» «Art. 11 (Programmi di comunicazione). - 1. In conformita' a quanto previsto dal capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma e' trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a: a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento puo' anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta; b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni; c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.» |
| Art. 7
Aree di competenza comuni ai dipartimenti
1. I dipartimenti, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, declinate nelle aree di rispettiva competenza individuate dagli articoli 5 e 6, svolgono, altresi', i seguenti compiti: a) coordinamento delle attivita' di supporto delle direzioni generali all'Ufficio legislativo per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza; b) supporto agli Uffici di diretta collaborazione nelle attivita' finalizzate alla partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; c) raccordo con l'Unita' di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, istituita presso l'Ufficio di Gabinetto ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; d) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF), del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli altri atti strategici nazionali.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 8
Uffici scolastici regionali
1. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, di livello dirigenziale non generale, cui sono assegnate le funzioni individuate dal comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale, secondo le disposizioni di cui al comma 7. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali e' di diciotto, di cui quindici di livello dirigenziale generale. 2. L'ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente di livello generale preposto all'ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo, gli atti di incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali di livello non generale, il dirigente titolare e' individuato dal dirigente di livello generale della direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che adotta il relativo incarico e stipula il contratto individuale di lavoro e, su proposta del predetto dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale, adotta, altresi', gli atti di incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro per tutti gli altri dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo. L'ufficio scolastico regionale provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'Amministrazione regionale. Al fine di assicurare la continuita' istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche' l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia; svolge attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio; supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni. L'ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia e fatte salve le competenze di cui all'articolo 6, comma 5, lettere s) e u). 3. L'ufficio scolastico regionale e' organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative: alla assistenza, alla consulenza e al supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e dell'organico del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e con le organizzazioni sindacali territoriali. 4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo n. 300 del 1999, nei confronti di dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, sentito il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. 6. Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. 7. Gli uffici scolastici regionali sottoelencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8: a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in quattordici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in undici uffici dirigenziali non generali e in dodici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in quattordici uffici dirigenziali non generali e in sedici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in tre posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in dieci posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali e in sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in undici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in dodici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in quattro posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali, e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 8. Su proposta dell'ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale.
Note all'art. 8: - Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante: «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170: «Art. 4 (Consigli regionali dell'istruzione). - 1. E' istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione, il consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilita' del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto. 2. Il consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela della liberta' di insegnamento. 3. Il consiglio e' costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico regionale. 4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione e' determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 50.000. E' garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unita' di personale docente per ciascun grado di istruzione nonche' di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. 6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal personale della scuola, per l'esercizio delle competenze consultive di cui al comma 2. 7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea generale sono valide se e' presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si puo' prescindere dal parere. 8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni. Il regolamento puo' prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'ufficio periferico regionale. 9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione. 10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede nella regione Friuli-Venezia Giulia e' istituito un consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti del personale delle predette scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. 11. I termini e le modalita' per l'elezione dei componenti dei consigli regionali sono stabiliti con l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9.». - Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 si veda nelle note all'articolo 5. - Per gli articoli 5 e 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante: «Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1985, n. 135: «Art. 9. - Fino a quando non sara' diversamente provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale. Le piante organiche degli uffici e degli organi periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono stabilite dallo Stato, sentita la regione. L'amministrazione regionale esercita nei confronti del personale di cui al presente articolo, relativamente all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali istituiti presso il Ministero. I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale puo', entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.». - Si riporta l'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante: «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56: «Art. 13. - 1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e' istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena. 2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 e' richiesta la piena conoscenza della lingua slovena. 3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena e' istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalita' di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della presente legge. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.». |
| Art. 9
Corpo ispettivo
1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, e' collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti a capo degli uffici scolastici regionali. Su indicazione del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, i dirigenti con funzione tecnico-ispettiva possono essere assegnati alle direzioni generali dell'Amministrazione centrale, per lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico. Il Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, un coordinatore, al quale non e' corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Lo stesso e' preposto a svolgere le funzioni di gestione della struttura tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato. Con decreto del Ministro sono determinate le modalita' di esercizio della funzione tecnico-ispettiva. |
| Art. 10
Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei capi dei dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 10: - Per l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 11
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'istruzione sono individuate nell'allegata Tabella A che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi nove posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance. 3. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi due posti di funzione dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. 4. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dell'istruzione. 5. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'istruzione. 6. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione. Il decreto e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. |
| Art. 12
Disposizioni sull'organizzazione
1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalita' ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione.
Note all'art. 12: - Per l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 13
Disposizioni transitorie e finali
1. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli gia' conferiti. 3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 10 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze. 4. In via transitoria sino alla completa attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, permangono alle dipendenze dell'Unita' di missione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 21 settembre 2021, n. 284. 5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 ottobre 2023
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni
Il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti 19 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3059
Note all'art. 13: - Per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del Codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.». |
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