Gazzetta n. 300 del 27 dicembre 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2023, n. 207
Recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorita' nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorita' nazionali;
Visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e, in particolare, gli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2;
Visto il regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e, in particolare, l'articolo 6;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32, concernenti, rispettivamente, le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea e i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione del Comitato per le politiche macroprudenziali

1. E' istituito il Comitato per le politiche macroprudenziali, di seguito anche Comitato, privo di personalita' giuridica, quale autorita' indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, per la conduzione delle politiche macroprudenziali. Coerentemente con l'obiettivo della vigilanza macroprudenziale, il Comitato persegue la stabilita' del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacita' del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilita', nonche' la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo cosi' un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. Nel perseguimento dei propri obiettivi il Comitato agisce in maniera indipendente.
2. Al Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Presidente della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in rappresentanza delle rispettive Autorita'. In caso di assenza o impedimento, i membri possono essere sostituiti alle riunioni del Comitato secondo le norme degli ordinamenti degli enti di rispettiva appartenenza. Alle sedute del Comitato assiste il Direttore Generale del Tesoro, senza diritto di voto. Il Presidente del Comitato, anche su proposta degli altri partecipanti, puo' invitare terzi ad assistere a fini consultivi alle sedute, in relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno. La Banca d'Italia svolge le funzioni di segreteria del Comitato stesso. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno. Il Presidente convoca il Comitato, fissandone l'ordine del giorno ed esercita il potere di proposta per le attivita' e le funzioni di cui al comma 4. Ciascun membro del Comitato puo' chiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno. Il Comitato adotta le sue regole di funzionamento. Le decisioni e i verbali del Comitato sono resi pubblici, salvo che il Comitato ritenga che cio' comporti rischi per la stabilita' finanziaria.
3. Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
4. Il Comitato:
a) identifica, analizza, classifica, sorveglia e valuta i rischi per la stabilita' del sistema finanziario nel suo complesso; condivide con le autorita' i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
b) definisce indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e per l'uso degli strumenti macroprudenziali;
c) definisce e persegue strategie e obiettivi intermedi rispetto alle finalita' di cui al comma 1 e li rivede periodicamente in considerazione dei rischi per la stabilita' finanziaria;
d) puo' effettuare, in materia di rischio sistemico, segnalazioni da rendere pubbliche, o da comunicare in via riservata al Governo;
e) puo' indirizzare raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP, che sono tenute a motivare l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;
f) puo' formulare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorita', enti pubblici e organismi dello Stato aventi a oggetto l'opportunita' di adottare misure, anche normative, nonche' esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;
g) puo' elaborare metodologie e procedure per identificare le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica e puo' provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i poteri in materia attribuiti a singole autorita' partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, lettera a), il Comitato ha il potere di richiedere tutti i dati e le informazioni necessari a soggetti privati e pubblici che svolgono, singolarmente o in aggregato, attivita' economiche rilevanti ai fini della stabilita' finanziaria. Il Comitato acquisisce le informazioni di cui al primo periodo nei confronti dei soggetti vigilati da Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP avvalendosi di tali autorita'. Quando il Comitato intende acquisire informazioni nei confronti di soggetti non vigilati ne fa richiesta motivata alla Banca d'Italia che dispone procedersi alla loro acquisizione.
6. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, in caso di inottemperanza all'obbligo di fornire le informazioni richieste ai sensi del comma 5, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e della COVIP, che non ottemperano all'obbligo di fornire le informazioni richieste ai sensi del comma 5, secondo periodo, e in conformita' delle rispettive legislazioni di settore, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste, rispettivamente, dall'articolo 144, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 190, comma 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 310, comma 1, del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dall'articolo 19-quater, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;
b) ai soggetti non sottoposti a vigilanza che non ottemperano all'obbligo di fornire le informazioni richieste ai sensi del comma 5, terzo periodo, la Banca d'Italia applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni. Alle violazioni delle richieste di informazioni della Banca d'Italia si applicano gli articoli 144-quater e 145 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e l'articolo 145-quater del medesimo decreto, in conformita' alle disposizioni di attuazione adottate dalla Banca d'Italia.
7. Il Comitato coopera con il Comitato europeo per il rischio sistemico, con la Banca centrale europea nell'esercizio dei suoi compiti macroprudenziali e con le autorita' macroprudenziali di altri Stati membri dell'Unione europea, anche mediante lo scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
8. I dati e le informazioni acquisiti dal Comitato sono coperti da segreto d'ufficio. Il Comitato e le autorita' che vi partecipano non possono opporsi reciprocamente il segreto di ufficio. I dati e le informazioni ricevute dal Comitato sono gestiti dalla Banca d'Italia per gli scopi perseguiti dal Comitato. I dati e le informazioni ricevuti dalle autorita' macroprudenziali di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere trasmessi, salvo diniego motivato dell'autorita' che li ha forniti, ad altre autorita' italiane per esigenze di stabilita' finanziaria.
9. Il Comitato presenta annualmente al Governo e alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sulla propria attivita'.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 117 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- La Raccomandazione 22 dicembre 2011, n. 2012/C41/01
del Comitato europeo per il rischio sistemico relativa al
mandato macroprudenziale delle autorita' nazionali
(CERS/2011/3) e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 14 febbraio 2012, n. C 41.
- Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati
come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei
contratti finanziari o per misurare la performance di fondi
di investimento e recante modifica delle direttive
2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014,
e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
29 giugno 2016, n. L 171:
Il regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il
regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione
di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti
di paesi terzi e la designazione di sostituti di
determinati indici di riferimento in via di cessazione, e
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e' pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 12 febbraio
2021, n. L 49.
- Si riporta il testo dell'art. 6, della legge 4 agosto
2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2021»:
«Art. 6 (Delega al Governo per il recepimento della
raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il
rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al
mandato macroprudenziale delle autorita' nazionali, e per
l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come
modificato dal regolamento (UE) 2021/168). - 1. Il Governo
e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per
l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato
europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011,
relativa al mandato macroprudenziale delle autorita'
nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter,
paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2016, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio
2021.
2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il
rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al
mandato macroprudenziale delle autorita' nazionali, il
Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche ai seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) istituire un Comitato per le politiche
macroprudenziali privo di personalita' giuridica, quale
autorita' indipendente designata, ai sensi della
raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle
politiche macroprudenziali con la finalita' di perseguire
la stabilita' del sistema finanziario nel suo complesso,
anche attraverso il rafforzamento della capacita' del
sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi
che ne minacciano la stabilita', nonche' la prevenzione e
il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo cosi' un
contributo sostenibile del settore finanziario alla
crescita economica;
b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca
d'Italia, alla quale e' attribuita la presidenza, la
CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della
stabilita' del sistema finanziario;
c) prevedere che alle sedute del Comitato assista
una rappresentanza del Ministero dell'economia e delle
finanze, senza diritto di voto, e che il presidente possa
invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti
terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;
d) prevedere le regole di funzionamento e di voto
del Comitato stabilendo:
1) che il Comitato deliberi, di regola, con il
voto favorevole della maggioranza dei suoi partecipanti;
2) che, in caso di parita', il voto del
presidente valga doppio;
3) che le raccomandazioni di cui alla lettera l),
nonche' le segnalazioni e i pareri di cui alla lettera m),
espressi su iniziativa del Comitato, siano approvati con il
consenso o l'astensione dell'autorita' cui la
raccomandazione e' indirizzata o che sia specificamente
competente per la materia che costituisce l'oggetto
principale della segnalazione o del parere;
4) i casi in cui le decisioni sono rese
pubbliche;
e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche
macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le
funzioni di segreteria del Comitato;
f) attribuire al Comitato il compito di
identificare, analizzare, classificare, sorvegliare e
valutare i rischi per la stabilita' del sistema finanziario
nel suo complesso;
g) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri,
gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre
autorita', nazionali ed europee, previsti dalla
raccomandazione CERS/2011/3;
h) attribuire al Comitato il compito di definire
indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e per
l'uso degli strumenti macroprudenziali;
i) attribuire al Comitato il potere di definire e
perseguire strategie e obiettivi intermedi rispetto a
quelli di cui alla lettera a) e di rivederli periodicamente
in considerazione dei rischi per la stabilita' finanziaria;
l) attribuire al Comitato il potere di indirizzare
raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS
e alla COVIP e prevedere che tali autorita' motivino
l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni
stesse;
m) attribuire al Comitato il potere di effettuare
segnalazioni alle Camere, al Governo, ad altre autorita',
enti pubblici e organismi dello Stato, aventi a oggetto
l'opportunita' di adottare misure, anche normative, nonche'
di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa,
sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi
obiettivi;
n) prevedere che il Comitato possa elaborare
metodologie e procedure per identificare le istituzioni e
le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica e
provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i poteri
in materia attribuiti a singole autorita' partecipanti al
Comitato dalle rispettive normative di settore;
o) attribuire al Comitato il potere di richiedere
alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP
tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio
delle sue funzioni;
p) prevedere che il Comitato possa acquisire,
tramite la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in
base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie
per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti
privati che svolgono attivita' economiche rilevanti ai fini
della stabilita' finanziaria e da soggetti pubblici,
secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3,
e che, quando le informazioni non possono essere acquisite
tramite le autorita' di cui alla presente lettera ai sensi
delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne
chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono
attribuiti i necessari poteri; prevedere che il Comitato
condivida con le autorita' i dati e le informazioni
necessari all'esercizio delle loro funzioni;
q) prevedere che ai soggetti privati che non
ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni
richieste dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e
dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di
settore, secondo quanto previsto dalla lettera p), siano
applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi
prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare ai soggetti
privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le
informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa
pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei principi di
proporzionalita', dissuasivita' e adeguatezza, secondo
un'articolazione che preveda un minimo non inferiore a
5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro;
prevedere che alle violazioni delle richieste di
informazioni della Banca d'Italia si applichino gli
articoli 144-quater, 145 e 145-quater del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che la Banca
d'Italia possa avvalersi del Corpo della guardia di finanza
per i necessari accertamenti;
r) prevedere che il Comitato presenti annualmente
al Governo e alle Camere una relazione sulla propria
attivita';
s) apportare alle legislazioni di settore relative
alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP le
modifiche necessarie alla corretta e integrale attuazione
della raccomandazione CERS/2011/3 e, in particolare,
prevedere modifiche all'articolo 188 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, al fine di assicurare l'adeguato
coordinamento con le disposizioni di attuazione della
presente delega, prevedendo, in particolare, in coerenza
con le disposizioni europee che regolano la gestione dei
casi di difficolta' di imprese di assicurazione e di
riassicurazione, condizioni e modalita' di esercizio dei
poteri ivi previsti.
3. Nell'esercizio della delega per l'attuazione degli
articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento
(UE) 2021/168, il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) designare il Comitato per le politiche
macroprudenziali, ai sensi dell'articolo 23-ter, paragrafo
7, del regolamento (UE) 2016/1011, quale autorita'
competente a valutare se una clausola di riserva di uno
specifico tipo di accordo originariamente convenuta non
rispecchi piu', oppure rispecchi con differenze
significative, il mercato o la realta' economica che
l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva
misurare e se l'applicazione di tale clausola possa
costituire una minaccia per la stabilita' finanziaria;
b) prevedere che il Comitato renda pubblici gli
elementi considerati alla base della valutazione di cui
alla lettera a);
c) prevedere che il Comitato si doti delle
procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione
di cui alla lettera a);
d) apportare al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le opportune modificazioni volte a
consentire una gestione ordinata delle conseguenze
derivanti dalla cessazione di un indice di riferimento ai
sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2016/1011;
e) prevedere che le banche e gli intermediari
finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano
costantemente aggiornati nel proprio sito internet i piani
previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento
(UE) 2016/1011 e che gli aggiornamenti di tali piani siano
portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa
relativa all'avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi
alla versione aggiornata pubblicata nei siti internet delle
banche e degli intermediari finanziari, con le modalita'
previste dall'articolo 119 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
f) prevedere che le clausole contrattuali aventi ad
oggetto i tassi di interesse consentano di individuare,
anche per rinvio ai piani di cui alla lettera e), le
modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo
per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione
dell'indice di riferimento applicato al contratto;
g) prevedere che, al verificarsi di una variazione
sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento,
le modifiche all'indice di riferimento o l'indice
sostitutivo, individuati ai sensi della lettera f), siano
comunicati al cliente trenta giorni prima che la modifica o
la cessazione dell'indice di riferimento assumano
efficacia; la modifica si intende approvata ove il cliente
non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla
ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso
prevedere che il cliente abbia diritto, in sede di
liquidazione del rapporto, all'applicazione delle
condizioni precedentemente praticate;
h) stabilire che le modifiche o la sostituzione
dell'indice di riferimento per le quali non siano state
osservate le prescrizioni di cui alle lettere da e) a g)
siano inefficaci e che in tale caso si applichi l'indice
sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE)
2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice,
si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7,
lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di
cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il
tasso previsto dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a),
dello stesso;
i) prevedere che le disposizioni di cui alle
lettere da f) a h) si applichino ai contratti aventi a
oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del
titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento
(UE) 2016/1011; prevedere che in tali casi non si applichi
l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993;
l) prevedere che entro un anno dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente
comma le banche e gli intermediari finanziari:
1) rendano nota alla clientela la pubblicazione
dei piani secondo quanto indicato alla lettera e);
2) comunichino ai clienti le variazioni
contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste
alla lettera f); la modifica si intende approvata ove il
cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due
mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo
caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto,
all'applicazione delle condizioni precedentemente
praticate;
m) prevedere che le variazioni contrattuali per le
quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alla
lettera l) siano inefficaci; in caso di inefficacia della
modifica e di successiva variazione sostanziale o
cessazione dell'indice di riferimento applicato al
contratto, prevedere che si applichi l'indice sostitutivo
definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere
che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso
previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del
titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto
dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a), dello stesso;
n) prevedere che le disposizioni di cui alle
lettere l), numero 2), e m) si applichino ai contratti
aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi
del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del
regolamento (UE) 2016/1011, e ai soggetti che prestano i
relativi servizi; prevedere che in tali casi non si
applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3,
puo' emanare disposizioni correttive e integrative dei
medesimi decreti legislativi.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea.»:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea) .
- 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia», e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52», e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante: «Codice delle assicurazioni private», e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 13 ottobre 2005, n.
239, S.O.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla raccomandazione CERS/2011/3 si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 144, comma 1,
144-quater e 145, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia»:
«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle
societa' o enti) . - 1. Nei confronti delle banche, degli
intermediari finanziari delle societa' di partecipazione
finanziaria, delle societa' di partecipazione finanziaria
mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali
sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonche' di
quelli incaricati della revisione legale dei conti, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti
degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta
elettronica e dei soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni aziendali, nonche' di quelli
incaricati della revisione legale dei conti, fino al
massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5
milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per
le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28,
comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53,
53-bis, 53-ter, 54, 55, 60-bis, commi 1 e 4, 61, 64, commi
2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8,
69-qua-ter, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies,
69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109,
comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma
5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2,
114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52,
114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e
52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies,
114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2,
147, o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorita' creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124,
126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e
4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1,
126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies,
126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies,
comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127,
comma 01 e 128-decies, comma 2 e comma 2-bis, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero
offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma
8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso;
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies,
120-un-decies, 120-duodecies, 120-terdecies,
120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies,
120-noviesdecies.
1-bis. La stessa sanzione di cui al comma 1 si
applica a una societa' di partecipazione finanziaria o a
una societa' di partecipazione finanziaria mista che,
nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista
dall'articolo 60-bis, comma 3, o la revoca
dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis,
comma 5, eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi
dell'articolo 61, comma 1.».
«Art. 144-quater (Criteri per la determinazione delle
sanzioni). - 1. Nella determinazione dell'ammontare delle
sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle
sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca
d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in
particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario
della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti,
ove pertinenti:
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa
sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della
violazione con la Banca d'Italia;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o
finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della
violazione.».
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati
gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del
complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni
con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono,
entro trenta giorni dalla contestazione, presentare
deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di
istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza
di un avvocato.
1-bis. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai
principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
2.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo e
per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in
cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione
sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia
menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della
stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione.
La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della
violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire
modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento,
ponendo le relative spese a carico dell'autore della
violazione.
3-bis. Nel provvedimento di applicazione della
sanzione la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in
forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella
ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui
pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla
violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di
un'indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai
soggetti coinvolti, purche' tale pregiudizio sia
determinabile.
3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis
hanno carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata
quando queste sono venute meno.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e'
ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso
e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in
cancelleria, unitamente ai documenti offerti in
comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni
dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non
impugnabile.
6. Il Presidente della corte di appello designa il
giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato
alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni
prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e
documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.
Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso
improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento.
7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche'
l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. Successivamente le parti procedono alla
discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle
parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata
del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e'
pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
giorni dall'udienza di discussione.
7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello puo'
rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto
o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la
durata della sanzione.
8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia,
anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi
derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo
affluiscono al bilancio dello Stato.
10.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
- Si riporta il testo dell'articolo 190, comma 1, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante:
«Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52»:
«Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come
definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del
regolamento (UE) 2019/2033, delle societa' di
partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo
4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei
depositari e dei soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, per la mancata
osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2,
2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 11-bis;
12; 12-bis; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24,
commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4;
27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter,
comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e
7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies;
35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40,
commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi
2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4;
42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7,
7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5;
45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter;
55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali
o particolari emanate in base ai medesimi articoli.».
- Si riporta il testo dell'articolo 310, comma 1, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante:
«Codice delle assicurazioni private»:
«Art. 310 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila al dieci percento del fatturato per le seguenti
violazioni:
a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16,
18, 21, 22, 28, 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater,
30-quinquies, 30-sexies, 30-septies, 30-octies, 30-novies,
32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-bis, 36-ter,
36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies,
36-novies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies,
36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43,
44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies,
44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, comma 1,
47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 48, 48-bis,
49, 51-quater, 53, 55, 56, 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter,
59-quater, 59-quinquies, 60-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis,
66-sexies.1, 66-septies, 67, 73, 75, comma 1, 76, comma 2,
77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,
100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e
5-bis, 190-bis, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 210,
210-ter, comma 8, 213, 214-bis, 215-bis, 216, commi 1 e 2,
216-ter, 216-sexies, 216-octies, 216-novies, 220-novies,
comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di
attuazione;
b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter,
133, o delle relative norme di attuazione;
c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis,
127, comma 3, limitatamente all'obbligo di rilascio del
certificato di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2,
146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative
norme di attuazione e delle disposizioni di cui
all'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19-quater, comma 2,
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari:
«Art. 19-quater (Sanzioni amministrative). - 1.
(omissis).
2. I componenti degli organi di amministrazione e di
controllo, i direttori generali, i titolari delle funzioni
fondamentali i responsabili delle forme pensionistiche
complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai
sensi dell'articolo 15 che in relazione alle rispettive
competenze:
a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in
parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano
l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a
euro 25.000;
b) non osservano le disposizioni previste negli
articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter,
5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-sep-ties, 5-octies,
5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater,
13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15,
15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi
articoli nonche' in base all'articolo 19 del presente
decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;
c) non osservano le disposizioni sui requisiti di
onorabilita' e professionalita' e sulle cause di
ineleggibilita' e di incompatibilita' e sulle situazioni
impeditive previste dal decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di cui all'articolo 5-sexies,
ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai
conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma
5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato
dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui
all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti
con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla
sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilita' di
cui all'articolo 5-sexies, lettera b), nel termine di
quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza
degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
2.600 euro a 15.500 euro.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis, e' sostituito dal seguente: «3-bis. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies, adotta misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti:
a) la restrizione dell'attivita', ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;
b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria o l'imposizione, per un periodo non superiore a tre mesi prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi, di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti;
c) il divieto di distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonche' la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa;
d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;
e) l'ordine di rimozione di uno o piu' esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo che sussista urgenza di provvedere.»;
b) dopo il comma 3-ter, e' aggiunto il seguente: «3-quater. Ai fini della salvaguardia della stabilita' del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici l'IVASS puo' adottare, sulla base delle raccomandazioni del Comitato per le politiche macroprudenziali, le misure preventive o correttive di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), nei confronti di tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 188 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle
assicurazioni private», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 188 (Poteri di intervento). - 1. L'IVASS,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione
tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e
sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei
provvedimenti del presente codice nonche' delle
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili,
puo':
a) convocare i componenti degli organi
amministrativi e di controllo, i direttori generali delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali
rappresentanti della societa' di revisione e i soggetti
responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle
imprese di assicurazione e riassicurazione;
b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli
organi amministrativi e di controllo, delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti
da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro
esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione
conforme a legge;
c) procedere direttamente alla convocazione
dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando
non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla
lettera precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione per accertamenti
esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o
riassicurativi.
2. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti
previsti nel presente codice, nonche' delle disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili da parte degli
operatori del mercato assicurativo, puo' convocare i legali
rappresentanti delle societa' che svolgono attivita' di
intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli
intermediari.
3. L'IVASS, al fine di conoscere i programmi e
valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e
dell'indipendenza della gestione dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, puo' convocare chiunque
detenga una partecipazione indicata dall'articolo 68 in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3-bis. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni
indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a
seguito del processo di controllo prudenziale di cui
all'articolo 47-quinquies, adotta misure preventive o
correttive nei confronti delle singole imprese di
assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i
provvedimenti specifici riguardanti:
a) la restrizione dell'attivita', ivi incluso il
potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei
prodotti assicurativi;
b) il divieto di effettuare determinate operazioni
anche di natura societaria o l'imposizione, per un periodo
non superiore a tre mesi prorogabile al massimo per
ulteriori tre mesi, di limitazioni, restrizioni o
differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili
dai contraenti;
c) il divieto di distribuzione di utili o di altri
elementi del patrimonio, nonche' la fissazione di limiti
all'importo totale della parte variabile delle
remunerazioni dell'impresa;
d) il rafforzamento dei sistemi di governo
societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;
e) l'ordine di rimozione di uno o piu' esponenti
aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora
la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana
e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e
degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La
rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo
che sussista urgenza di provvedere.
3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al
comma 3-bis, lettera a), e' attribuito alla CONSOB, per i
profili di propria competenza.
3-quater. Ai fini della salvaguardia della stabilita'
del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto
di rischi sistemici l'IVASS puo' adottare, sulla base delle
raccomandazioni del Comitato per le politiche
macroprudenziali, le misure preventive o correttive di cui
al comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), nei confronti di
tutte o di singole imprese di assicurazione o
riassicurazione.».
 
Art. 3

Modifiche al decreto legislativo
del 1° settembre 1993, n. 385

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 118 e' inserito il seguente:
«Articolo 118-bis (Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento). - 1. Le banche e gli intermediari finanziari pubblicano, anche per estratto, e mantengono costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. Gli aggiornamenti dei piani sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalita' previste dall'articolo 119.
2. Le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai piani di cui al comma 1, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto.
3. Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, sono comunicati al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformita' al comma 2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.
4. Le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. In caso di inefficacia, si applica l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. Ove non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), o, per i contratti di credito di cui al Capo II, dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a).
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del presente Titolo, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011. Non si applica l'articolo 118.».
b) all'articolo 120-noviesdecies, comma 1, dopo le parole: «118,» sono inserite le seguenti: «118-bis,»;
c) all'articolo 125-bis, comma 2, dopo le parole: «118,» sono inserite le seguenti: «118-bis,»;
d) all'articolo 126-quinquies, comma 1, dopo le parole: «e 7» sono inserite le seguenti: «, e l'articolo 118-bis, commi 2, 3 e 4»;
e) all'articolo 127-bis, comma 1, dopo le parole: «articolo 118» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 118-bis».
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, le banche e gli intermediari finanziari:
a) rendono nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto previsto dall'articolo 118-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) comunicano ai clienti, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente contenente in modo evidenziato la formula «Proposta di modifica unilaterale del contratto», le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste dall'articolo 118-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del comma 2 sono inefficaci. In caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, si applicano il secondo e il terzo periodo dell'articolo 118-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993.
4. I commi 2, lettera b), e 3 si applicano ai contratti richiamati dall'articolo 118-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993 e ai soggetti che prestano i relativi servizi. Non si applica l'articolo 118 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 120-noviesdecies,
125-bis, 126-quinquies, 127-bis, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia», come modificato dal
presente decreto:
«Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili). -
1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo
si applicano gli articoli 117, 118, 118-bis, 119, 120,
comma 2, 120-ter e 120-quater.
2. Il finanziatore e l'intermediario del credito
forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni
previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a
quanto previsto dall'articolo 127-bis.».
«Art. 125-bis (Contratti e comunicazioni). - 1. I
contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su
altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della
forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in
modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni
stabilite dalla Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e'
consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo
117, commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118, 118-bis,
119, comma 4, e 120, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti
da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai
sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso
del consumatore va acquisito distintamente per ciascun
contratto attraverso documenti separati.
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore
fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o
altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara
in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia,
in conformita' alle deliberazioni del CICR, fissa i
contenuti e le modalita' di tale comunicazione.
5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata
al consumatore se non sulla base di espresse previsioni
contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a
costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e),
non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non
corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione
predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La
nullita' della clausola non comporta la nullita' del
contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative
clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei
buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle
finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione
del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal
consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o
altre spese;
b) la durata del credito e' di trentasei mesi.
8. Il contratto e' nullo se non contiene le
informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l'importo totale del finanziamento e le
condizioni di prelievo e di rimborso.
9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore
non puo' essere tenuto a restituire piu' delle somme
utilizzate e ha facolta' di pagare quanto dovuto a rate,
con la stessa periodicita' prevista nel contratto o, in
mancanza, in trentasei rate mensili.».
«Art. 126-quinquies (Contratto quadro). - 1. Ai
contratti quadro si applica l'articolo 117, commi 1, 2, 3,
4, 6 e 7, e l'articolo 118-bis, commi 2, 3 e 4. Il potere
previsto dall'articolo 117, comma 2, e' esercitato dalla
Banca d'Italia.
2. In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore
di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro
puo' richiedere le condizioni contrattuali del contratto
quadro nonche' le informazioni relative al contratto quadro
previste ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1,
lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto
durevole.».
«Art. 127-bis (Spese addebitabili). - 1. Non possono
essere addebitate al cliente spese, comunque denominate,
inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai
sensi di legge se trasmesse al cliente con strumenti di
comunicazione telematica o allo stesso fornite su supporto
durevole diverso da quello cartaceo. Per le informazioni e
le comunicazioni previste ai sensi di legge relative a
servizi di pagamento non possono essere addebitate al
cliente spese, comunque denominate, qualunque sia lo
strumento di comunicazione o il tipo di supporto
utilizzato. Le informazioni precontrattuali e le
comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 e
dell'articolo 118-bis sono sempre gratuite qualunque sia lo
strumento di comunicazione o il tipo di supporto
utilizzato.
2. Il contratto puo' prevedere che, se il cliente
richiede informazioni o comunicazioni ulteriori o piu'
frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo
ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione
diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese
sono a carico del cliente.
3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni,
vengono addebitate spese al cliente, queste sono
ragionevoli e proporzionate ai costi effettivamente
sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario o
dal prestatore di servizi di pagamento.
4. In deroga al comma 1, nei contratti di
finanziamento la consegna di documenti personalizzati puo'
essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria,
nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119,
comma 4 e, per i servizi di pagamento, dall'articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.».
 
Art. 4

Modifiche al decreto legislativo
del 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 4-septies.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Ai sensi dell'articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, il Comitato per le politiche macroprudenziali, di seguito anche Comitato, e' l'autorita' competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi piu', oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realta' economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilita' finanziaria. Il Comitato rende pubblici gli elementi considerati alla base della valutazione di cui al primo periodo. Il Comitato si dota delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui al presente comma.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4-septies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 4-septies (Poteri d'intervento relativi alla
violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
n. 1286/2014). - 1. Fermi restando le attribuzioni e i
poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di
violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5,
paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dall'articolo 8,
paragrafi da 1 a 3, dall'articolo 9 e dall'articolo 10,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob
puo', tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri
stabiliti dall'articolo 194-bis:
a) sospendere, per un periodo non superiore a 60
giorni per ciascuna volta, la commercializzazione di un
PRIIP;
b) vietare l'offerta;
c) vietare la fornitura di un documento contenente
le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui
agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n.
1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione
di un documento contenente le informazioni chiave.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in
caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4,
14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob o
l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi
dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto
compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis,
esercitare i poteri di cui al comma 1.
2. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le
rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo
4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che
forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al
dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni
circa le misure amministrative adottate e comunicando le
modalita' per la presentazione di eventuali reclami o
domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai
meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del
presente articolo sono pubblicati in conformita' alle
disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti
sanzionatori di cui all'articolo 195-bis.
4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi del
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
5.
5-bis. Ai sensi dell'articolo 23-ter, paragrafo 7,
del regolamento (UE) 2016/1011, il Comitato per le
politiche macroprudenziali, di seguito anche Comitato, e'
l'autorita' competente a valutare se una clausola di
riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente
convenuta non rispecchi piu', oppure rispecchi con
differenze significative, il mercato o la realta' economica
che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva
misurare e se l'applicazione di tale clausola possa
costituire una minaccia per la stabilita' finanziaria. Il
Comitato rende pubblici gli elementi considerati alla base
della valutazione di cui al primo periodo. Il Comitato si
dota delle procedure necessarie per l'effettuazione della
valutazione di cui al presente comma.».
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Tajani, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio