Gazzetta n. 300 del 27 dicembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 dicembre 2023 |
Modifica del decreto 19 dicembre 2022, recante le caratteristiche di massima e le modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettere tramite asta. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta; Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022 («decreto cornice» per l'anno finanziario 2023), emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui al decreto ministeriale sopraindicato, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023; Visto il decreto 15 gennaio 2015 contenente norme per la trasparenza nel collocamento nei titoli di Stato (di seguito «decreto trasparenza»); Ritenuto di definire un criterio di corresponsione delle provvigioni d'asta che resti valido ed efficace indipendentemente dal numero degli Specialisti in titoli di Stato.
Decreta:
Art. 1
L'art. 8, comma 4, del decreto di massima viene modificato nel modo seguente: «Detta provvigione viene corrisposta trimestralmente, per il tramite della Banca d'Italia, ed e' calcolata tenendo conto delle aste che regolano in ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno, sulla base di una quota di sottoscrizione pari al 3% dell'ammontare totale emesso in ogni singola asta ordinaria o sulla base dell'ammontare effettivamente sottoscritto se inferiore a detta quota. Al quarto trimestre la provvigione viene corrisposta sulla base dell'ammontare effettivamente sottoscritto nelle aste che regolano nel corso dell'intero anno solare, fino ad una soglia pari al prodotto, arrotondato al primo decimale, tra il reciproco del numero medio di operatori presenti nell'elenco degli Specialisti nel corso dell'anno, ponderato per i mesi, e l'ammontare totale emesso in ogni singola asta ordinaria, al netto di quanto gia' corrisposto nei primi tre trimestri. Tale soglia viene ridotta del 20%, arrotondata al primo decimale, per gli "Specialisti" il cui punteggio relativo alla prestazione da gennaio a novembre dell'anno di riferimento ottenuta sul mercato secondario di riferimento, ai sensi del decreto Dirigenziale "Criteri di valutazione degli Specialisti" in vigore di anno in anno, risulta inferiore di oltre 2/3 rispetto alla media dei punteggi ottenuti da tutti gli "Specialisti" relativamente alla loro prestazione sul mercato secondario di riferimento. La misura percentuale della provvigione dovuta per la sottoscrizione delle aste viene definita nei rispettivi decreti di emissione. Per la determinazione di tale misura, si fa riferimento alla vita residua dei titoli.». |
| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore a decorrere dalle aste che regolano dal 1° gennaio 2024.
Roma, 20 dicembre 2023
p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni |
|
|
|