Gazzetta n. 300 del 27 dicembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 10 novembre 2023 |
Modifiche al decreto 24 marzo 2022 recante termini, modalita' e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale, di cui alla legge n. 181/89. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia; Viste le ulteriori estensioni degli incentivi previsti dal predetto decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, di cui: all'art. 1, commi 265-268, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; all'art. 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 37 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, nonche' con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 29 del 22 marzo 2006; Viste le disposizioni contenute nelle delibere del CIPE 13 ottobre 1989, 12 aprile 1990, 28 giugno 1990, 20 dicembre 1990; nel decreto ministeriale 21 ottobre 2002, registrato con il n. 1120578; dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; nelle delibere del CIPE n. 130 del 23 dicembre 2003 e n. 29 del 22 marzo 2006; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 27 recante il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa; Visto il comma 8-bis del predetto art. 27, con il quale e' stato disposto che il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, disciplini le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del medesimo art. 27, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, che, in attuazione dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012, disciplina le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, adottato ai sensi del citato art. 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla predetta legge n. 181/1989 nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni; Visto l'art. 29, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale e' disposto che il Ministro dello sviluppo economico, procede con proprio decreto, sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge n. 181/1989; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, recante termini, modalita' e procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonche' criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, adottato in attuazione del precitato art. 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, recante nuovi termini, modalita' e procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonche' criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali; Visto il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura: Considerata la necessita' di adeguare lo strumento agevolativo alle modifiche introdotte al regolamento (UE) n. 651/2014 dal richiamato regolamento (UE) 2023/1315;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto 24 marzo 2022
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, comma 1: 1) la lettera a) e' sostituta dalla seguente: «a) "Ministero": il Ministero delle imprese e del made in Italy»; 2) alla lettera k) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A sono i primi 55 milioni di euro di costi ammissibili, B e' la parte di costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 110 milioni di euro e C e' la parte di costi ammissibili superiore a 110 milioni di euro»; 3) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) "innovazione dell'organizzazione": la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;»; 4) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) "innovazione di processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati»; 5) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita', da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche»; 6) alla lettera o), dopo le parole «allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati» sono aggiunte le seguenti: «, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi [blockchain], l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge)»; 7) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) "tutela ambientale": qualsiasi azione o attivita' volta a ridurre o a prevenire l'inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all'ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attivita' umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, a proteggere e ripristinare la biodiversita' o a promuovere un uso piu' efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonche' a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l'uso di materiali primari e aumentare l'efficienza. Sono incluse anche azioni che potenziano la capacita' di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilita' agli impatti climatici;» b) all'art. 5: 1) al comma 4, le parole «sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma 2, lettera a), e quelli di cui alla lettera b) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma 3, lettera a), e quelli di cui alla lettera b) e d)»; 2) al comma 5, dopo le parole «Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente» sono aggiunte le seguenti: «alle imprese di grandi dimensioni e alle PMI»; 3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «I programmi di investimento per la tutela ambientale sono ammissibili alle agevolazioni, in conformita' ai divieti e alle limitazioni stabiliti dal regolamento GBER per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere volti: a) alla tutela dell'ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 36 del regolamento GBER; b) all'introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento GBER; c) alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 41 del regolamento GBER; d) alla riparazione dei danni ambientali, al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, alla protezione o al ripristino della biodiversita' e all'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 45 del regolamento GBER; e) all'efficienza nell'utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un'economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 47 del regolamento GBER.» 4) al comma 10, lettera c), le parole «di cui al comma 6, lettere e) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6, lettera c)»; c) all'art. 6, al comma 4, le parole «cosi' come determinati dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del regolamento GBER» sono sostituite dalle seguenti: «cosi' come determinati dagli articoli 36, 38, 38-bis, 41, 45 e 47 del regolamento GBER»; d) all'art. 7: 1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) dagli articoli 36, 38, 38-bis, 41, 45 e 47 del regolamento GBER per i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 5, comma 6»; 2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa non puo' essere superiore al 75 per cento degli investimenti complessivamente ammissibili.» 3) al comma 8, lettera a), le parole «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro»; 4) al comma 8, lettera b), le parole «7,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,25 milioni di euro»; 5) al comma 8, lettera c), le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,2 milioni di euro»; 6) al comma 8, la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) a 30 milioni di euro per i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 5, comma 6, ovvero 25 milioni di euro per i progetti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 4, paragrafo 1, lettera s-bis, del regolamento GBER;» 7) al comma 8, lettera e), le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro»; 8) al comma 8, lettera f), le parole «7,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 milioni di euro»; 9) al comma 8, lettera g), le parole «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro»; 10) al comma 8, lettera h), le parole «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro»; e) l'art. 8 e' soppresso; f) all'art. 9, comma 2, le parole «www.mise.gov.it» sono sostituite dalle seguenti: «www.mimit.gov.it»; g) all'art. 11, comma 7, le parole «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy»; h) all'art. 12: 1) al comma 1, sono eliminate le parole: «, che puo' essere subordinata, in caso di esercizio della facolta' di cui all'art. 8, comma 1, alla preventiva acquisizione della partecipazione al capitale da parte dello stesso soggetto gestore con le modalita' previste dalla circolare di cui all'art. 5, comma 14»; 2) al comma 2, sono eliminate le parole: «nonche' della partecipazione se prevista,»; i) all'art. 13, comma 5, le parole «www.mise.gov.it» sono sostituite dalle seguenti: «www.mimit.gov.it»; 2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato. |
| Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai bandi adottati e alle istanze di agevolazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni si applicano, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 58, punto 5, del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, alle istanze di agevolazione gia' presentate e per le quali la concessione non intervenga entro il termine del 31 dicembre 2023, fermo restando l'importo delle agevolazioni richiesto in domanda.
Roma, 10 novembre 2023
Il Ministro: Urso
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1627 |
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