Gazzetta n. 300 del 27 dicembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO |
DECRETO 24 novembre 2023 |
Assegnazione delle risorse derivanti dalle economie degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013); Visto in particolare, l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, «al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalita' di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003); Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamente netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente; Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari ad euro 170.000.000,00 tra le regioni; Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615 sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 ed e' stata individuata per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni; Vista la nota 20 dicembre 2018, n. 33028, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo, mediante attualizzazione, dei contributi decennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018, previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e rimodulati con la legge 27 dicembre 2017, n. 205; Vista la nota 28 dicembre 2018, n. 24976, acquisita al protocollo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 35880 del 28 dicembre 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro, ha trasmesso i pareri espressi dal Dipartimento del Tesoro e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da cui si evince che dall'utilizzo mediante attualizzazione dei citati contributi decennali non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale e' stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 - dei contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa, nonche' autorizzati gli interventi di cui all'allegato da Abruzzo al Veneto al medesimo decreto; Visto in particolare, l'art. 1 del sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che «l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari sulla base di quanto riportato nell'allegato A, che e' parte integrante e sostanziale del presente decreto, in relazione alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che provvede a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»; Visto altresi', che nel medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 si stabilisce che il contratto di mutuo da stipulare da parte di ogni singola regione deve essere sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si e' proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento all'annualita' 2019, nella quale confluiscono i singoli piani regionali; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42, con il quale sono stati modificati i piani regionali degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile del 2004, n. 13, recante «Autorizzazioni di spesa pluriennale: limiti di impegno»; Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 28 giugno 2005, esplicativa della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2006, recante «Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006»; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 28 febbraio 2007, n. 15, recante «Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali - legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512»; Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, recante «Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica)»; Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i quali e' stato autorizzato l'utilizzo con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42, sono iscritti, per le finalita' previste dalla normativa di cui in premessa, sul capitolo 8106 (ex 7106), pg. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Dato atto che le regioni in virtu' dell'autorizzazione di cui ai richiamati decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42 hanno proceduto alla sottoscrizione dei contratti di mutuo; Dato atto che l'iniziale piano di erogazione dei mutui prevede che l'ultima erogazione avvenga entro il 25 ottobre 2023; Dato atto che l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018 stabilisce che gli eventuali ribassi d'asta comunque resisi disponibili all'esito delle procedure di gara sono accertati in sede di monitoraggio dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e riassegnate dallo stesso prioritariamente agli interventi presenti nei piani delle regioni; Considerato che, in applicazione di quest'ultima disposizione, la riassegnazione di tali economie deve avvenire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; Dato atto che sono attualmente ancora in corso alcuni interventi autorizzati con il sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con il successivo decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42; Considerato che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara sono state maturate economie che possono essere utilmente impiegate per l'ultimazione degli interventi originariamente autorizzati; Considerato che, in questo modo, si fornirebbe ai soggetti beneficiari un valido strumento che consenta di fronteggiare in maniera adeguata le criticita' poste dall'attuale scenario geopolitico internazionale, tra cui il fenomeno del rincaro dei costi delle materie prime; Dato atto che in virtu' di tale esigenza, con note del 4 settembre 2023 (prot. DGFIESD n. 5029), 22 settembre 2023 (prot. DGFIESD n. 5375) e 28 settembre 2023 (prot. DGFIESD n. 5435) e' stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - l'autorizzazione alla variazione dei piani delle erogazioni con l'estensione degli stessi all'anno 2025; Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - con nota del 10 ottobre 2023, prot. n. 241031, ha comunicato di non aver nulla da osservare in merito alla richiesta formulata; Considerato che, su richiesta del Ministero dell'istruzione e del merito, tutte le regioni hanno proceduto ad una ricognizione dello stato di attuazione dei propri interventi e alla quantificazione delle economie prodottesi all'esito delle procedure di gara; Dato atto che con decreto del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 4 settembre 2023, n. 169 sono state accertate le economie complessive a disposizione di ogni regione, maturate sugli importi mutuati, a valere sui contributi pluriennali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2018, n. 87 e al decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42, come di seguito indicate:
============================================================= | Regione | Economie | +=============================+=============================+ | Abruzzo | euro 2.940.594,47| +-----------------------------+-----------------------------+ | Basilicata | euro 1.459.258,04| +-----------------------------+-----------------------------+ | Calabria | euro 7.552.350,13| +-----------------------------+-----------------------------+ | Campania | euro 8.496.469,56| +-----------------------------+-----------------------------+ | Emilia-Romagna | euro 12.157.586,39| +-----------------------------+-----------------------------+ | Friuli-Venezia Giulia | euro 3.685.670,43| +-----------------------------+-----------------------------+ | Lazio | euro 5.372.182,90| +-----------------------------+-----------------------------+ | Liguria | euro 5.913.146,84| +-----------------------------+-----------------------------+ | Lombardia | euro 20.398.633,22| +-----------------------------+-----------------------------+ | Marche | euro 2.894.410,24| +-----------------------------+-----------------------------+ | Molise | euro 1.062.996,44| +-----------------------------+-----------------------------+ | Piemonte | euro 6.106.715,70| +-----------------------------+-----------------------------+ | Puglia | euro 6.605.593,26| +-----------------------------+-----------------------------+ | Sardegna | euro 1.934.816,01| +-----------------------------+-----------------------------+ | Sicilia | euro 10.735.571,93| +-----------------------------+-----------------------------+ | Toscana | euro 4.034.576,85| +-----------------------------+-----------------------------+ | Umbria | euro 5.931.003,99| +-----------------------------+-----------------------------+ | Valle d'Aosta | euro 534.298,91| +-----------------------------+-----------------------------+ | Veneto | euro 9.842.337,50| +-----------------------------+-----------------------------+ | TOTALE | euro 117.658.212,81| +-----------------------------+-----------------------------+
Dato atto che le regioni hanno fornito l'elenco degli interventi - tra quelli autorizzati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con il successivo decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42 - con riferimento ai quali l'utilizzo delle economie consentirebbe il completamento dei lavori; Considerato che le predette economie sono maturate sugli importi mutuati a valere sui contributi pluriennali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2018, n. 87 e al decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42, i cui oneri di ammortamento gravano sul capitolo 8106 (ex 7106), pg. 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Ritenuto quindi, possibile, alla luce del monitoraggio effettuato dalle regioni, consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici autorizzati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con il successivo decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42, per come sopra individuati; Considerato che, con nota del 12 ottobre 2023 prot. n. 5797, il Ministero dell'istruzione e del merito ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - di fornire eventuali osservazioni in ordine all'opportunita' di disporre l'assegnazione delle citate risorse; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 13 ottobre 2023, n. 196 con cui si e' disposta al 15 ottobre 2025 la proroga del termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42; Vista la nota del 17 ottobre 2023 prot. n. 244591, con cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha specificato di non rilevare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica e di non avere osservazioni da formulare;
Decreta:
Art. 1
Assegnazione delle economie accertate
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 117.658.212,81 (centodiciassettemilioniseicentocinquantottomiladuecentododici/00), corrispondente al volume delle economie di gara accertate con riferimento all'autorizzazione alla stipula dei mutui, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42, e' assegnata, pro quota, agli stessi enti locali titolari degli interventi nell'ambito dei quali dette risorse sono maturate in conseguenza dei ribassi d'asta prodottisi all'esito delle relative procedure di gara. 2. Le risorse di cui al comma 1 devono essere impiegate per la realizzazione e il completamento degli interventi in relazione ai quali le stesse si sono prodotte. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2023
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3027 |
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